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F-6290/2026

F-6290/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-09-14 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Sachverhalt

A. Il ricorrente ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera il 13 luglio 2026 presentandosi come minorenne non accompagnato e dichiarando di essere nato il (...) 2010. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultato che aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Belgio il 25 agosto 2024. B. In data 29 luglio 2026 il ricorrente ha trasmesso alla SEM una copia della sua tazkira biometrica e, il 5 agosto 2026, una fotocopia della sua tessera vaccinale. C. Il 6 agosto 2026 il ricorrente ha sostenuto una prima audizione per richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati (PA-RMNA). In tale sede ha dichiarato, in sostanza, di essere nato il (...) 2010 e di avere quasi 16 anni. Ha precisato di aver appreso la propria data di nascita dalla madre quattro mesi prima della PA-RMNA e di non averla conosciuta in precedenza. Confrontato con il fatto di aver contestato in Belgio l'età attribuitagli, sebbene avesse dichiarato di non conoscere ancora la propria data di nascita, ha affermato che le autorità belghe lo avevano registrato come diciassettenne senza sottoporlo ad ulteriori accertamenti. Nell'ambito della PA-RMNA gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza del Belgio per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese. Gli è stata inoltre prospettata l'eventualità di sottoporsi a un esame medico-legale volto all'accertamento della sua età. D. La perizia sull'età dell'Istituto di medicina legale della Repubblica e Cantone B._______ del 12 agosto 2026, eseguita l'11 agosto 2026, ha evidenziato un'età minima di 17,6 anni e un'età media compresa tra i 18 e i 21 anni. E. Con scritto del 17 agosto 2026, la SEM ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito alla sua presunta maggiore età, nonché all'intenzione di modificare la sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) per fissarla al (...) 2008. Dopo che il ricorrente si è espresso al riguardo il 20 agosto 2026, la SEM ha modificato, in data 21 agosto 2026, la sua data di nascita al (...) 2008, apponendo una menzione del carattere contestato. F. Lo stesso giorno, l'autorità inferiore ha trasmesso all'autorità belga una notifica di ripresa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 41 par. 1 del regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM). Il 24 agosto 2026 il Belgio ha confermato la ricezione della notifica di ripresa in carico del ricorrente. G. Con decisione del 28 agosto 2026 - notificata al ricorrente il 31 agosto 2026 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo citata e ha ordinato l'allontanamento del ricorrente verso il Belgio, incaricando il Cantone competente dell'esecuzione di tale misura e constatando l'assenza dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. La SEM ha altresì disposto che la data di nascita nel SIMIC fosse da stabilire al (...) 2008 con menzione del carattere contestato. H. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) con gravame del 7 settembre 2026, domandando l'annullamento della precitata decisione e l'esame della domanda d'asilo in Svizzera. Viene altresì richiesto che la data di nascita nel SIMIC sia ripristinata al (...) 2010. In via subordinata, chiede la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, chiede la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo. I. L'8 settembre 2026 il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso il Belgio.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Il ricorrente domanda l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore e la rettifica dell'iscrizione nel SIMIC. Il ricorso è pertanto diretto sia contro la decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), sia contro l'iscrizione nel SIMIC concernente la sua data di nascita. Il procedimento di ricorso relativo alla rettifica dei dati SIMIC è trattato separatamente dal presente procedimento in materia di asilo con il numero F-6416/2026 e saranno emanate due decisioni separate. La determinazione della data di nascita del ricorrente - cifra 7 del dispositivo della decisione impugnata - non costituisce pertanto oggetto del presente procedimento.

E. 1.2 La procedura è disciplinata dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, nella misura in cui la LAsi non disponga altrimenti (art. 37 LTAF e art. 6 LAsi).

E. 1.3 Il ricorso è ammissibile (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF). Gli altri requisiti per la valutazione della causa (legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], termine [art. 108 cpv. 3 LAsi, art. 50 cpv. 1 PA] e forma [art. 52 cpv. 1 PA]) sono soddisfatti. Occorre entrare nel merito del ricorso. Il Tribunale decide in via definitiva in merito (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

E. 1.4 Il RAMM è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (cfr. art. 85 prima frase RAMM) e si applica, conformemente all'art. 85 seconda frase RAMM, a decorrere dal 12 giugno 2026. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, esso è pertanto applicabile alla domanda del ricorrente, presentata il 13 luglio 2026, ossia dopo tale data.

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale contro una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 107a°cpv. 1 LAsi, possono essere invocati i motivi di ricorso giusta l'art. 43 par. 1 RAMM (cfr. art. 107a cpv. 5 LAsi su rinvio dell'art. 106 cpv. 2 LAsi).

E. 2.2 La predetta norma prevede che il ricorso si limita ad esaminare se: a) il trasferimento possa comportare, per la persona interessata, un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE); b) vi siano circostanze successive alla decisione di trasferimento determinanti per la corretta applicazione del RAMM; c) siano stati violati gli artt. da 25 a 28 e l'art. 34, nel caso di persone prese in carico a norma dell'art. 36 par. 1 lett. a RAMM.

E. 2.3 I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che il ricorrente non ha reso verosimile la sua minore età. In particolare, la copia della tazkira riporta due date di nascita divergenti ed è pertanto dotata di scarso valore probatorio, mentre la tessera vaccinale non consente di accertare con sufficiente certezza l'identità del ricorrente. Inoltre, le dichiarazioni rese durante la PA-RMNA presentano incongruenze significative in merito alla conoscenza dell'età e della data di nascita, nonché alla cronologia degli eventi biografici essenziali. Infine, la perizia medico-legale ha stabilito un'età minima di 17,6 anni e un'età media compresa tra i 18 e i 21 anni, ritenendo inverosimile la data di nascita del (...) 2010. Alla luce di una valutazione globale di tutti gli elementi agli atti, anche il Tribunale ritiene che il ricorrente non sia stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne. Inoltre, l'autorità inferiore ha correttamente rilevato che, sulla base del riscontro EURODAC agli atti e dell'art. 36 par. 1 lett. b RAMM, il Belgio è, in linea di principio, competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente. Essa ha inoltre giustamente ritenuto che non sussistano fondati motivi ai sensi dell'art. 16 par. 3 RAMM per ritenere che, in caso di trasferimento in Belgio, il ricorrente correrebbe un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti umani fondamentali tale da costituire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE e dell'art. 3 CEDU. Il ricorrente ha dichiarato di essere in buona salute e le allegazioni da lui addotte nell'ambito della PA-RMNA sono state debitamente considerate e valutate conformemente al diritto. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso il Belgio in applicazione dell'art. 44 LAsi.

E. 3.2 Per quanto il ricorrente sollevi nel gravame nuovi elementi non ancora trattati nella decisione impugnata, segnatamente allegazioni generiche relative a presunte carenze sistemiche del sistema d'asilo belga, questi non sono atti a condurre a una diversa conclusione. Non vi è alcun motivo di presumere che, in caso di trasferimento, il ricorrente sarebbe esposto ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti tale da comportare la violazione di disposizioni internazionali.

E. 4 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare ed il ricorso è da respingere.

E. 5 Alla luce di quanto precede, non può neppure essere rimproverato all'autorità inferiore di aver accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, ragione per cui la conclusione subordinata del ricorrente volta al rinvio della causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria è da respingere.

E. 6 Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata l'8 settembre 2026 e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta priva d'oggetto.

E. 7.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è da respingere.

E. 7.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale dispone:

1. Il procedimento di ricorso relativo alla modifica dei dati nel SIMIC viene disgiunto dal presente procedimento Dublino (F-6290/2026) e viene condotto con il numero di procedimento F-6416/2026.

2. Il ricorso F-6290/2026 è respinto.

3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Aisha Luisoni Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6290/2026 Sentenza del 14 settembre 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliera Aisha Luisoni. Parti A._______, nato il (...) 2008, Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 28 agosto 2026 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera il 13 luglio 2026 presentandosi come minorenne non accompagnato e dichiarando di essere nato il (...) 2010. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultato che aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Belgio il 25 agosto 2024. B. In data 29 luglio 2026 il ricorrente ha trasmesso alla SEM una copia della sua tazkira biometrica e, il 5 agosto 2026, una fotocopia della sua tessera vaccinale. C. Il 6 agosto 2026 il ricorrente ha sostenuto una prima audizione per richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati (PA-RMNA). In tale sede ha dichiarato, in sostanza, di essere nato il (...) 2010 e di avere quasi 16 anni. Ha precisato di aver appreso la propria data di nascita dalla madre quattro mesi prima della PA-RMNA e di non averla conosciuta in precedenza. Confrontato con il fatto di aver contestato in Belgio l'età attribuitagli, sebbene avesse dichiarato di non conoscere ancora la propria data di nascita, ha affermato che le autorità belghe lo avevano registrato come diciassettenne senza sottoporlo ad ulteriori accertamenti. Nell'ambito della PA-RMNA gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza del Belgio per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese. Gli è stata inoltre prospettata l'eventualità di sottoporsi a un esame medico-legale volto all'accertamento della sua età. D. La perizia sull'età dell'Istituto di medicina legale della Repubblica e Cantone B._______ del 12 agosto 2026, eseguita l'11 agosto 2026, ha evidenziato un'età minima di 17,6 anni e un'età media compresa tra i 18 e i 21 anni. E. Con scritto del 17 agosto 2026, la SEM ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito alla sua presunta maggiore età, nonché all'intenzione di modificare la sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) per fissarla al (...) 2008. Dopo che il ricorrente si è espresso al riguardo il 20 agosto 2026, la SEM ha modificato, in data 21 agosto 2026, la sua data di nascita al (...) 2008, apponendo una menzione del carattere contestato. F. Lo stesso giorno, l'autorità inferiore ha trasmesso all'autorità belga una notifica di ripresa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 41 par. 1 del regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM). Il 24 agosto 2026 il Belgio ha confermato la ricezione della notifica di ripresa in carico del ricorrente. G. Con decisione del 28 agosto 2026 - notificata al ricorrente il 31 agosto 2026 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo citata e ha ordinato l'allontanamento del ricorrente verso il Belgio, incaricando il Cantone competente dell'esecuzione di tale misura e constatando l'assenza dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. La SEM ha altresì disposto che la data di nascita nel SIMIC fosse da stabilire al (...) 2008 con menzione del carattere contestato. H. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) con gravame del 7 settembre 2026, domandando l'annullamento della precitata decisione e l'esame della domanda d'asilo in Svizzera. Viene altresì richiesto che la data di nascita nel SIMIC sia ripristinata al (...) 2010. In via subordinata, chiede la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, chiede la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo. I. L'8 settembre 2026 il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso il Belgio. Diritto: 1. 1.1. Il ricorrente domanda l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore e la rettifica dell'iscrizione nel SIMIC. Il ricorso è pertanto diretto sia contro la decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), sia contro l'iscrizione nel SIMIC concernente la sua data di nascita. Il procedimento di ricorso relativo alla rettifica dei dati SIMIC è trattato separatamente dal presente procedimento in materia di asilo con il numero F-6416/2026 e saranno emanate due decisioni separate. La determinazione della data di nascita del ricorrente - cifra 7 del dispositivo della decisione impugnata - non costituisce pertanto oggetto del presente procedimento. 1.2. La procedura è disciplinata dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, nella misura in cui la LAsi non disponga altrimenti (art. 37 LTAF e art. 6 LAsi). 1.3. Il ricorso è ammissibile (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF). Gli altri requisiti per la valutazione della causa (legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], termine [art. 108 cpv. 3 LAsi, art. 50 cpv. 1 PA] e forma [art. 52 cpv. 1 PA]) sono soddisfatti. Occorre entrare nel merito del ricorso. Il Tribunale decide in via definitiva in merito (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.4. Il RAMM è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (cfr. art. 85 prima frase RAMM) e si applica, conformemente all'art. 85 seconda frase RAMM, a decorrere dal 12 giugno 2026. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, esso è pertanto applicabile alla domanda del ricorrente, presentata il 13 luglio 2026, ossia dopo tale data. 2. 2.1. Con ricorso al Tribunale contro una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 107a°cpv. 1 LAsi, possono essere invocati i motivi di ricorso giusta l'art. 43 par. 1 RAMM (cfr. art. 107a cpv. 5 LAsi su rinvio dell'art. 106 cpv. 2 LAsi). 2.2. La predetta norma prevede che il ricorso si limita ad esaminare se: a) il trasferimento possa comportare, per la persona interessata, un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE); b) vi siano circostanze successive alla decisione di trasferimento determinanti per la corretta applicazione del RAMM; c) siano stati violati gli artt. da 25 a 28 e l'art. 34, nel caso di persone prese in carico a norma dell'art. 36 par. 1 lett. a RAMM. 2.3. I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che il ricorrente non ha reso verosimile la sua minore età. In particolare, la copia della tazkira riporta due date di nascita divergenti ed è pertanto dotata di scarso valore probatorio, mentre la tessera vaccinale non consente di accertare con sufficiente certezza l'identità del ricorrente. Inoltre, le dichiarazioni rese durante la PA-RMNA presentano incongruenze significative in merito alla conoscenza dell'età e della data di nascita, nonché alla cronologia degli eventi biografici essenziali. Infine, la perizia medico-legale ha stabilito un'età minima di 17,6 anni e un'età media compresa tra i 18 e i 21 anni, ritenendo inverosimile la data di nascita del (...) 2010. Alla luce di una valutazione globale di tutti gli elementi agli atti, anche il Tribunale ritiene che il ricorrente non sia stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne. Inoltre, l'autorità inferiore ha correttamente rilevato che, sulla base del riscontro EURODAC agli atti e dell'art. 36 par. 1 lett. b RAMM, il Belgio è, in linea di principio, competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente. Essa ha inoltre giustamente ritenuto che non sussistano fondati motivi ai sensi dell'art. 16 par. 3 RAMM per ritenere che, in caso di trasferimento in Belgio, il ricorrente correrebbe un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti umani fondamentali tale da costituire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE e dell'art. 3 CEDU. Il ricorrente ha dichiarato di essere in buona salute e le allegazioni da lui addotte nell'ambito della PA-RMNA sono state debitamente considerate e valutate conformemente al diritto. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso il Belgio in applicazione dell'art. 44 LAsi. 3.2. Per quanto il ricorrente sollevi nel gravame nuovi elementi non ancora trattati nella decisione impugnata, segnatamente allegazioni generiche relative a presunte carenze sistemiche del sistema d'asilo belga, questi non sono atti a condurre a una diversa conclusione. Non vi è alcun motivo di presumere che, in caso di trasferimento, il ricorrente sarebbe esposto ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti tale da comportare la violazione di disposizioni internazionali.

4. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare ed il ricorso è da respingere.

5. Alla luce di quanto precede, non può neppure essere rimproverato all'autorità inferiore di aver accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, ragione per cui la conclusione subordinata del ricorrente volta al rinvio della causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria è da respingere.

6. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata l'8 settembre 2026 e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta priva d'oggetto. 7. 7.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è da respingere. 7.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale dispone:

1. Il procedimento di ricorso relativo alla modifica dei dati nel SIMIC viene disgiunto dal presente procedimento Dublino (F-6290/2026) e viene condotto con il numero di procedimento F-6416/2026.

2. Il ricorso F-6290/2026 è respinto.

3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Aisha Luisoni Data di spedizione: