Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il procedimento si svolge in italiano.
E. 2 Il ricorso è respinto.
E. 3 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del gratuito patrocinio, è respinta.
E. 4 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Basil Cupa Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6697/2025 Sentenza del 5 settembre 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Congo (Kinshasa), (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 25 agosto 2025 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) luglio 2025, l'estratto del sistema centrale d'informazione sui visti (CS-VIS) del 17 luglio 2025, dal quale è risultato che la Spagna aveva rilasciato al richiedente un visto valido per gli Stati Schengen il (...), con validità dal (...) al (...), la richiesta del 18 luglio 2025 di presa in carico dell'interessato presentata dalla SEM alle preposte autorità spagnole ai sensi dell'art. 12 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), il colloquio Dublino del (...) luglio 2025 dell'interessato, nonché la sua carta d'elettore nazionale congolese in originale depositata agli atti, l'accettazione della Spagna del 14 agosto 2025 di presa in carico del richiedente ai sensi dell'art. 12 par. 2 RD III, la decisione della SEM del 25 agosto 2025, di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Spagna, il ricorso datato 1° settembre 2025, ma inviato il 2 settembre 2025 (cfr. risultanze processuali: busta del plico raccomandato), in lingua francese, che l'interessato ha presentato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso il summenzionato provvedimento, con cui egli ha postulato, secondo il senso ed a titolo processuale, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo nonché del gratuito patrocinio, ed altresì, nel merito, l'annullamento della decisione avversata e l'applicazione nel suo caso dell'art. 17 par. 1 RD III, nonché la concessione dell'asilo in Svizzera, la documentazione nuova allegata in copia al ricorso, e meglio: la carta quale membro dell'"(...)"" valida fino al (...); un certificato per la riuscita di un corso dell'(...); una locandina di una conferenza; una fotografia di una carta identificativa dell'interessato; e sette stampe di fotografie rappresentanti l'interessato, la pronuncia della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare da parte del giudice istruttore della causa in data 4 settembre 2025, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che nel caso concreto, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua francese; che tuttavia il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA; che il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata, che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.), che per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che il ricorrente innanzitutto nel suo ricorso solleva quale censura formale, che la SEM avrebbe mal interpretato i suoi asserti nonché vi sarebbe stata una cattiva comunicazione con l'interprete presente durante il suo colloquio Dublino sulle ragioni del suo soggiorno in Spagna, che tale censura risulta essere del tutto priva di fondamento; che difatti non soltanto nel corso del colloquio Dublino (cfr. n. 21/3) il ricorrente ha riferito di comprendere bene l'interprete e non sono evincibili dal verbale delle difficoltà di comprensione, né ne sono state segnalate dal ricorrente o dal suo rappresentante legale presente nell'ambito del suo colloquio, ma altresì l'insorgente ha apposto la sua firma al colloquio, confermando che le affermazioni ivi fatte fossero corrette e corrispondessero alle sue affermazioni, che inoltre, le circostanze così come da lui esposte nel colloquio Dublino, e reiterate per lo più invariate nell'ambito del suo ricorso, sono state riprese correttamente dalla SEM - salvo che egli sarebbe giunto a C._______ il (...) luglio 2025 secondo gli asserti resi dal ricorrente (cfr. n. 21/3) e non il (...) luglio 2025 come riportato erroneamente nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 2) - nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 2 seg.), anche ed in particolare il fatto narrato dall'insorgente di essere ritornato per qualche giorno in Congo e di esservi ripartito a destinazione della Svizzera arrivandovi il (...) (recte: [...]) luglio 2025, ciò che del resto è stato comunicato anche alle autorità spagnole nella domanda di presa in carico del 18 luglio 2025 sulla base delle sue dichiarazioni contenute nel questionario Europa del (...) luglio 2025 (cfr. n. 4/2 e 14/9), che pertanto, non si ravvisa nel procedere della SEM, alcuna violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA) o un accertamento scorretto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), per cui l'autorità predetta si è attenuta al suo obbligo inquisitorio e le censure mosse dal ricorrente in tal senso risultano essere infondate, che l'autorità inferiore ha altresì correttamente dedotto che di principio la competenza per l'esame della sua domanda d'asilo e per il seguito della sua procedura appartiene alla Spagna ai sensi dell'art. 12 par. 2 RD III, avendo del resto la Spagna accettato la presa in carico dell'interessato formulata dalla SEM il 18 luglio 2025 (cfr. n. 14/9 et 15/1) sulla base della medesima norma il 14 agosto 2025 (cfr. n. 24/1), quindi entro il termine regolamentare previsto (cfr. art. 22 par. 1 RD III), che il fatto che il ricorrente nel gravame sottolinei come egli sarebbe tornato nel suo Paese d'origine tra il (...) ed il (...) luglio 2025, dopo essere stato in Spagna per una conferenza tenutasi dal (...) al (...) (producendo in tal senso anche della documentazione fotografica a supporto nel suo ricorso), ed ivi non aver mai depositato una domanda d'asilo, ma averla presentata in Svizzera giungendovi direttamente dal Congo il (...) luglio 2025, avendo il suo secondo viaggio quale destinazione la Svizzera (cfr. ricorso, pag. 2 seg.), non conducono il Tribunale a diversa conclusione di quella esposta dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 3), che in merito si sottolinea difatti come il ricorrente, al momento della sua entrata in Svizzera e del suo deposito della domanda d'asilo il (...) luglio 2025 (cfr. n. 3/2), era ancora beneficiario di un visto valido rilasciato dalla Spagna il (...) e valevole fino al (...) (cfr. n. 11/2), circostanza peraltro da lui stesso confermata (cfr. n. 21/3); che pertanto il ricorrente non può appellarsi ad alcuna norma di cessazione di competenza per la Spagna, per ritenere che la competenza nella trattazione della sua domanda d'asilo sia passata alla Svizzera; che per il resto si rinvia alla decisione della SEM che risulta sul punto sufficientemente completa e corretta (cfr. p.to II, pag. 3), che proseguendo, l'autorità inferiore ha correttamente motivato nella decisione impugnata, che il sistema d'accoglienza e di procedura d'asilo spagnolo non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. le sentenze del Tribunale F-5114/2025 del 15 luglio 2025, pag. 7; F-4046/2025 dell'11 giugno 2025 consid. 3.2 con rif. cit.) e che nella presente disamina non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 par. 1 RD III; che peraltro, l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in ottemperanza al suo margine d'apprezzamento garantito all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") e all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero l'art. 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), la cui applicazione risulta nel caso concreto priva di violazioni di diritto, che sul punto, si rileva come le considerazioni addotte dal ricorrente in merito alle vicissitudini da lui vissute nel suo Paese d'origine ed alla situazione politica e di sicurezza ivi vigenti, nonché la sua conclusione ricorsuale circa la concessione dell'asilo in Svizzera, esulino dall'oggetto della presente procedura, il quale porta unicamente sull'esame di quale Stato risulti secondo il RD III competente per la procedura di asilo e di allontanamento (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale F-2133/2025 del 1° aprile 2025 consid. 2.2.2); che pertanto si ritiene non dover essere aggiunto altro, che nemmeno nel suo ricorso, l'insorgente ha peraltro sollevato dei motivi che possano far ritenere che egli non possa accedere alla procedura d'asilo ed alle condizioni di accoglienza per i richiedenti l'asilo in Spagna, una volta presentata regolare domanda d'asilo; che si rinvia per il resto alla decisione della SEM, che risulta essere sufficientemente motivata e completa sul punto (cfr. p.to II, pag. 3 segg.), che infine, non risulta deducibile dagli atti all'inserto (cfr. n. 23/4, 28/3, 31/3 e 32/3), che il ricorrente soffra di particolari patologie fisiche o psichiche di natura grave e tale da impedirne il suo trasferimento in Spagna (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che del resto, se egli in futuro dovesse necessitare di cure mediche, potrà senz'altro beneficiarne anche in Spagna, dopo aver presentato domanda d'asilo nella stessa, Paese che dispone di strutture mediche sufficienti e adeguate (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale F-3800/2025 del 2 giugno 2025 consid. 2.2.1) ed è tenuta a garantire al ricorrente, qualora ne avesse bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 par. 1 della direttiva 2013/33/UE), che alla luce di quanto precede, la SEM ha correttamente stabilito di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente sulla base dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ne ha disposto il trasferimento verso la Spagna in applicazione dell'art. 44 LAsi, essendo quest'ultimo Paese competente per la trattazione della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III; che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda dell'insorgente tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risulta divenuta senza oggetto; che inoltre, con la pronuncia della presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 4 settembre 2025 dal Tribunale sono revocate, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del gratuito patrocinio, è respinta; che quindi le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il procedimento si svolge in italiano.
2. Il ricorso è respinto.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del gratuito patrocinio, è respinta.
4. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Basil Cupa Alissa Vallenari Data di spedizione: