Divieto d'entrata
Sachverhalt
A. Il 20 dicembre 2018, A._______ (il ricorrente), cittadino albanese nato il ... 1983, sposato e padre di un bambino, tutti residenti in Albania, ha concordato con l'Ambasciata di Germania a Tirana (AGT), via internet, un colloquio, da tenersi il 19 marzo 2019, vertente sull'eventuale rilascio di un visto di lunga durata per "Beschäftigung als Pflegepersonal". B. Il 18 febbraio 2019, il ricorrente ha concluso a B._______ (Germania), per il tramite della "Bundesagentur für Arbeit" (BA), un contratto di lavoro di durata indeterminata, come "Hilfsarbeiter", con "C._______", l'inizio dell'attività lavorativa essendo prevista per il 1° aprile 2019. C. Il 23 febbraio 2019, in occasione di un controllo a Thayngen (Canton Sciaffusa), le Guardie di confine svizzere (GCS) hanno constatato, con l'ausilio del "Short-stay Visa Calculator" (https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en) e riferendosi alle date dei timbri italiani (Brindisi) nel passaporto biometrico del ricorrente, che quest'ultimo, passeggero di un pullman, con targhe italiane, proveniente dalla Germania, "[...] sich innerhalb der letzten 180 Tage für Total 180 Tage im Schengenraum aufgehalten hat". Interrogato a questo proposito, il ricorrente si è astenuto da qualsiasi commento, cosicché le GCS, ritenuto che "das rechtliche Gehör zur Anordnung von Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen wurde gewährt", gli hanno intimato una decisione di allontanamento dalla Svizzera ("Wegweisungsverfügung"), immediatamente esecutiva e cresciuta in giudicato incontestata. D. Il 25 febbraio 2019, messa a conoscenza dell'accaduto dalle GCS, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato nei confronti del ricorrente, "auch unter Berücksichtigung der Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs", un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valido da subito fino al 24 febbraio 2021 (due anni), con segnalazione nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), togliendo nel contempo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. E. Il 20 marzo 2019, rappresentato dal suo legale italiano, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF) con un ricorso, giunto alla frontiera svizzera il 25 marzo successivo, mediante il quale chiede la "revoca del divieto d'ingresso all'interno dei paesi facenti parte del trattato di Schengen". All'impugnativa il ricorrente ha allegato diversi documenti, tra cui copie del suo contratto di lavoro tedesco e di una richiesta, del 6 marzo 2019, di cancellazione dei dati memorizzati nel SIS II, indirizzata all'Ufficio federale di polizia (fedpol). F. Il 2 aprile 2019, questo Tribunale ha ingiunto al ricorrente di designare un recapito in Svizzera ai fini della presente procedura entro trenta giorni dal ricevimento dell'ordinanza, con la comminatoria che, in caso contrario, i relativi atti gli sarebbero stati notificati mediante pubblicazione ufficiale, e di produrre una procura a favore del suo legale italiano. L'ordinanza è stata notificata al ricorrente, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera in Italia (ASI), il 16 aprile successivo. Puntualmente, il ricorrente ha esibito la procura, trasmettendo inoltre, in originale e in copia, un estratto, vergine, del suo casellario giudiziale albanese e il suo certificato di famiglia, ma non ha invece indicato alcun indirizzo postale in Svizzera per la notifica degli atti di procedura. G. Il 14 giugno 2019, mediante decisione incidentale pubblicata nel Foglio federale (FF) il 25 giugno seguente, con una copia per conoscenza al suo legale italiano, questo Tribunale ha richiesto al ricorrente di pagare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'200.- entro trenta giorni dalla pubblicazione. Nel termine impartito il ricorrente ha versato fr. 1'191.-. H. Il 15 luglio 2019, tramite nuova decisione incidentale pubblicata nel FF il 23 luglio successivo, con una copia per conoscenza al suo legale italiano, questo Tribunale ha sollecitato il ricorrente a saldare l'importo mancante di fr. 9.- entro il 26 agosto 2019. Tempestivamente, il ricorrente ha versato fr. 16.-. I. Il 19 settembre 2019, su invito di questo Tribunale pubblicato nel FF, con una copia per conoscenza al legale italiano del ricorrente, la SEM ha risposto al ricorso, limitandosi ad affermare di non intravedere elementi per modificare la propria decisione, di cui chiede la conferma. J. Il 4 ottobre 2019, tramite ordinanza pubblicata nel FF, con una copia per conoscenza al suo legale italiano, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a replicare alla risposta della SEM entro il 14 novembre susseguente. Cionondimeno, il ricorrente non si è più manifestato.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi elencati all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 25 febbraio 2019, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di una persona che non è un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando puntualmente l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.
E. 2 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).
E. 3 Il presente litigio verte sulla decisione del 25 febbraio 2019, con cui la SEM ha spiccato un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di due anni (25.2.2019 - 24.2.2021), segnalandolo nel SIS II, contro il ricorrente, il quale contesta la fondatezza di entrambe le misure.
E. 4 Prima di procedere all'analisi del merito del ricorso è doveroso fare una puntualizzazione sulla salvaguardia, da parte della SEM, del diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. gli artt. 29 della Costituzione federale [Cost., RS 101] e 30 cpv. 1 PA). Nella decisione impugnata la SEM menziona la "Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs", riferendosi implicitamente all'invito che le GCS hanno rivolto al ricorrente ad esprimersi sull'accaduto, e di cui egli non ha voluto valersi (cfr. consid. C e D). Ma la stessa SEM non ha poi fissato un termine al ricorrente per pronunciarsi sull'eventuale rilascio nei suoi confronti di un divieto d'entrata (audizione preliminare). Ora, non si può non rilevare che il diritto di essere sentito garantito dalle GCS riguardava la decisione di allontanamento ("Wegweisungsverfügung"), di loro competenza, ma non il divieto d'entrata, di competenza della SEM, anche se le medesime GCS hanno riportato, nel loro resoconto, di avere concesso il diritto di essere sentito "zur Anordnung von Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen", nella misura in cui hanno informato il ricorrente che "es kann ein Einreiseverbot gegen Sie verfügt werden, welches sich auf alle Mitgliedstaaten des Schengen-Raums erstreckt". Sia come sia, la questione di sapere se questo modo di procedere soddisfi le severe esigenze relative alla salvaguardia del diritto di essere sentito, può rimanere aperta. In effetti, il ricorrente ha avuto l'occasione di esprimere compiutamente il suo parere sull'accaduto nel corso della presente procedura, cosicché, in virtù del pieno potere d'esame di questo Tribunale (cfr. consid. 2), un'eventuale violazione del suo diritto di essere sentito da parte della SEM sarebbe stata senz'altro sanata a posteriori.
E. 5.1 In generale, la procedura relativa all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 ([LStr]; dal 1° gennaio 2019, in seguito a modifiche materiali che non influiscono tuttavia sulla trattazione del presente ricorso, la LStr [RU 2018 3171] è denominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI, RS 142.20], designazione qui adottata), nonché dall'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 ([OASA, RS 142.201], pure modificata con effetto dal 1° gennaio 2019: in particolare, l'art. 80 OASA [violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici] è stato abrogato [cfr. RU 2018 3173]), e dall'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204).
E. 5.2 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl, all'OASA e all'OEV (cfr. artt. 2 cpv. 4 LStrl, 1 cpv. 1 OASA, 1 cpv. 2 OEV e 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Gli atti normativi dell'acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i seguenti:
- il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017);
- il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009);
- il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018).
E. 5.3 L'art. 3 cpv. 1 OEV specifica che le condizioni d'entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni) sono rette dall'art. 6 del codice frontiere Schengen. Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi ai sensi dell'art. 6 par. 1 del codice frontiere Schengen, le quali corrispondono, sostanzialmente, a quelle previste all'art. 5 cpv. 1 LStrI, sono le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d'origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel SIS II ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. La data d'ingresso è considerata come il primo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri e la data d'uscita è considerata come l'ultimo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri (art. 6 par. 2 del codice frontiere Schengen). Queste date risultano dai timbri apposti dalle autorità frontaliere dello Stato membro interessato (cfr. https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en).
E. 5.4 Da metà dicembre 2010, a condizione che siano provvisti di un passaporto biometrico, i cittadini albanesi sono "esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni" (allegato II del regolamento UE 2018/1806). Si osservi che l'Albania ha cominciato a rilasciare passaporti biometrici nel 2009.
E. 6 In concreto, il ricorrente è un cittadino albanese munito di un passaporto biometrico, emesso il 19 gennaio 2010 e rinnovato il 28 febbraio 2019, grazie al quale è entrato più volte nello spazio Schengen, via Brindisi, senza necessità di alcun visto (cfr. i diversi timbri delle autorità frontaliere italiane nel suo passaporto). Peraltro, non vi sono dubbi riguardo al fatto che, il 23 febbraio 2019, il ricorrente intendeva soltanto transitare dalla Svizzera, sul pullman italiano, per rientrare in Albania, dove l'attendeva il colloquio all'AGT il 19 marzo seguente (cfr. consid. A, B e C). Ciò premesso, dai timbri apposti dalle autorità frontaliere italiane nel passaporto biometrico del ricorrente, si può rimarcare che egli, prima che accadessero i fatti interessanti la presente procedura, è entrato ed uscito per l'ultima volta dallo spazio Schengen il 15 marzo e l'11 agosto 2018 (primo e ultimo giorno di soggiorno [cfr. consid. 5.3]). La successiva data d'ingresso nello spazio Schengen non è invece decifrabile al centro del timbro italiano che traspare dalla copia del passaporto del ricorrente effettuata dalle GCS. Tuttavia, le medesime hanno indicato come data d'ingresso, nell'apposito calcolatore (cfr. consid. C), il 24 agosto 2018 (N.B.: il lasso di tempo 24.8.2018 - 23.2.2019 corrisponde, fortuitamente, a 180 giorni). Ora, questa data non soltanto non è stata oppugnata dal ricorrente, ma appare anche plausibile nel contesto degli avvenimenti posteriori, che hanno visto il ricorrente recarsi in Germania per cercare, legalmente, un lavoro e procurarsi il relativo contratto, nella prospettiva del colloquio con l'AGT, il 19 marzo 2019, vertente sul rilascio di un visto nazionale di lunga durata tedesco (cfr. consid. A). Così, prendendo come primo giorno di soggiorno il 24 agosto 2018 (data d'ingresso), si deve constatare che il ricorrente, quando è stato controllato dalle GCS il 23 febbraio 2019, era rimasto ininterrottamente nello spazio Schengen per 180 giorni, un periodo ben superiore ai 90 giorni ammissibili. In proposito, l'apposito calcolatore indica un cosiddetto "overstay" di 94 giorni in relazione al periodo dal 22 novembre 2018 al 23 febbraio 2019, ciò che conferma che il ricorrente è entrato nello spazio Schengen il 24 agosto 2018 (giorni: 9 [novembre] + 31 [dicembre] + 31 [gennaio] + 23 [febbraio]). Conseguentemente, è accertato che il ricorrente ha violato la normativa Schengen e, di riflesso, il diritto federale svizzero.
E. 7 Si tratta così di verificare se il divieto d'entrata pronunciato dalla SEM sia conforme ai requisiti di legge (legalità e proporzionalità).
E. 7.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Nell'esercizio del suo potere discrezionale, la SEM tiene conto degli interessi pubblici e, in particolare, della situazione personale dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Se un divieto d'entrata si giustifica, ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI). L'entrata illegale in Svizzera è punita con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria (art. 115 cpv. 1 lett. a LStrI). Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa (art. 115 cpv. 3 LStrI).
E. 7.2 Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, sul piano del diritto interno, nel suo Messaggio dell'8 marzo 2002 concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che "la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato" (Messaggio LStr, pag. 3424). A titolo illustrativo è utile menzionare, benché nel frattempo abrogato, l'art. 80 cpv. 1 lett. a vOASA, secondo cui il mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità costituisce una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici. In base a questa disposizione, la giurisprudenza ha stabilito che l'entrata e il soggiorno illegali in Svizzera, nonché l'esercizio di un lavoro senza autorizzazione, rappresentano una violazione grave del diritto degli stranieri, e che l'ignoranza o il travisamento della normativa in materia di visti e di permessi di soggiorno non è una giustificazione, in linea di principio, per la rinuncia a pronunciare una misura d'allontanamento (cfr., tra le altre, la sentenza TAF 6748/2017, già citata, consid. 3.3 e 4.3 con i riferimenti giurisprudenziali).
E. 7.3 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.). Da un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).
E. 7.4 In concreto, come mostrato al consid. 6, il ricorrente ha manifestamente disatteso la normativa Schengen, e dunque il diritto federale svizzero, incorrendo in un "overstay" di considerevole portata. Pertanto, il rilascio di un divieto d'entrata in sé, benché possa sembrare severo al ricorrente, è conforme al diritto federale (cfr. consid. 49 PA) e alla giurisprudenza (cfr. consid. 7.2). Questo implica che la SEM non aveva, in definitiva, l'opzione di pronunciare, al posto del divieto d'entrata, un avvertimento come misura meno pregiudizievole per gli interessi, qualunque essi siano, del ricorrente (cfr. art. 96 cpv. 2 LStrI). Riguardo alla durata del divieto d'entrata impugnato occorre sottolineare che essa corrisponde, tutto sommato, a quella pronunciata normalmente in casi simili (cfr., ad esempio, le sentenze TAF F-6684/2018 del 28 novembre 2019 consid. 6.2., e F-6748/2017, già citata, consid. 5.2, con i loro riferimenti giurisprudenziali). Ora, il caso in esame non presenta alcuna peculiarità tale da legittimare, sotto il profilo della proporzionalità, una riduzione della durata del divieto d'entrata. In proposito, il ricorrente non fa valere nessun interesse privato in Svizzera, la quale sembra servirgli unicamente da paese di transito per recarsi dall'Albania in Germania, passando dall'Italia; peraltro, la sua incensuratezza in Albania e il fatto che non sia stato perseguito e condannato penalmente in Svizzera sulla base dell'art. 115 cpv. 1 lett. a LStrI (cfr. consid. 7.1), non sono suscettibili di condurre, data l'entità dell'"overstay", ad una riduzione della durata del divieto d'entrata inferiore a due anni.
E. 8 In conclusione, il divieto d'entrata di due anni è conforme al diritto svizzero e proporzionato, dimodoché, sotto questo aspetto, il ricorso è infondato.
E. 9 Bisogna ancora verificare se la segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II sia o non sia giustificata (legalità e proporzionalità).
E. 9.1 L'inserimento della segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II è retto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (regolamento SIS II; GU L 381/4 del 28 dicembre 2006), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante, in parte, il precedente accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000).
E. 9.2 Una segnalazione di un cittadino di un paese terzo è inserita nel SIS II quando la decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti secondo le norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, è fondata su una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro (art. 3 lett. d e 24 §§ 1 e 2 del regolamento SIS II). Una segnalazione è inserita nel SIS II, in particolare, se il cittadino di un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno, oppure se nei confronti del detto cittadino esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro (art. 24 § 2 lett. a e b del regolamento SIS II).
E. 9.3 Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano l'inserimento della segnalazione nel SIS II (proporzionalità: art. 21 del regolamento SIS II).
E. 9.4 In concreto, il divieto d'entrata impugnato è fondato su una violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici svizzeri (minaccia materializzata) che il ricorrente ha commesso entrando illegalmente in Svizzera, il 23 febbraio 2019, quando si trovava nello spazio Schengen in una situazione di "overstay" (cfr. consid. 7.2 e 9.2), poco importando che egli non sia stato perseguito e riconosciuto colpevole anche di un'infrazione all'art. 115 cpv. 1 lett. a LStrI (pena detentiva fino ad un anno). Il contratto di lavoro tedesco, concluso il 18 febbraio 2019 (cfr. consid. B), non cambia nulla in proposito, nella misura in cui il ricorrente avrebbe potuto e dovuto organizzarsi in modo tale da rispettare le prescrizioni della normativa Schengen. Pertanto, la segnalazione in sé del divieto d'entrata nel SIS II è giustificata. Quanto alla durata della segnalazione, benché essa non debba necessariamente corrispondere a quella del divieto d'entrata, ma possa essere inferiore (cfr. le sentenze TAF F-465/2017 del 12 marzo 2019 consid. 8.3 [DTAF 2019 VII/2], e, per analogia, F-5520/2015 del 19 luglio 2016 consid. 7), gli argomenti formulati in precedenza, relativi all'"overstay", depongono pure a favore di una durata di due anni. Su questa scia, si aggiunga che la segnalazione è tanto più legittima se si considera che la Svizzera, in quanto membro dello spazio Schengen, funge anche da garante ("Sachwalter") degli interessi degli altri Stati membri (cfr. DTAF 2001/48 consid. 6.1).
E. 10 Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si deve concludere che la decisione impugnata (divieto d'entrata di due anni con segnalazione nel SIS II) è conforme al diritto federale, compresa la normativa Schengen, per cui essa va confermata e il ricorso respinto.
E. 11 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, dato l'esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1'200.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo di fr. 1'207.- (1'191 + 16) che egli ha già versato (cfr. consid. G e H), da cui la restituzione a suo favore di fr. 7.-. Per la stessa ragione, al ricorrente non si attribuiscono indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di fr. 1'200.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo di fr. 1'207.-, da lui già versato. Al ricorrente vengono restituiti fr. 7.-.
- Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
- Comunicazione: - al ricorrente (notifica tramite pubblicazione nel Foglio federale; copia della sentenza, per conoscenza, all'avv. Nicola Pasquale Iurino, Studio legale Iurino, via Reno n. 5, IT-70022 Altamura, Bari; allegato: formulario indirizzo per il pagamento); - alla SEM (restituzione dell'incarto SIMIC ...). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-1438/2019 Sentenza del 16 settembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, senza recapito in Svizzera, patrocinato dall'avv. Nicola Pasquale Iurino, Studio Legale Iurino, Via Reno n°5, IT-70022 Altamura (BA), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. Il 20 dicembre 2018, A._______ (il ricorrente), cittadino albanese nato il ... 1983, sposato e padre di un bambino, tutti residenti in Albania, ha concordato con l'Ambasciata di Germania a Tirana (AGT), via internet, un colloquio, da tenersi il 19 marzo 2019, vertente sull'eventuale rilascio di un visto di lunga durata per "Beschäftigung als Pflegepersonal". B. Il 18 febbraio 2019, il ricorrente ha concluso a B._______ (Germania), per il tramite della "Bundesagentur für Arbeit" (BA), un contratto di lavoro di durata indeterminata, come "Hilfsarbeiter", con "C._______", l'inizio dell'attività lavorativa essendo prevista per il 1° aprile 2019. C. Il 23 febbraio 2019, in occasione di un controllo a Thayngen (Canton Sciaffusa), le Guardie di confine svizzere (GCS) hanno constatato, con l'ausilio del "Short-stay Visa Calculator" (https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en) e riferendosi alle date dei timbri italiani (Brindisi) nel passaporto biometrico del ricorrente, che quest'ultimo, passeggero di un pullman, con targhe italiane, proveniente dalla Germania, "[...] sich innerhalb der letzten 180 Tage für Total 180 Tage im Schengenraum aufgehalten hat". Interrogato a questo proposito, il ricorrente si è astenuto da qualsiasi commento, cosicché le GCS, ritenuto che "das rechtliche Gehör zur Anordnung von Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen wurde gewährt", gli hanno intimato una decisione di allontanamento dalla Svizzera ("Wegweisungsverfügung"), immediatamente esecutiva e cresciuta in giudicato incontestata. D. Il 25 febbraio 2019, messa a conoscenza dell'accaduto dalle GCS, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato nei confronti del ricorrente, "auch unter Berücksichtigung der Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs", un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valido da subito fino al 24 febbraio 2021 (due anni), con segnalazione nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), togliendo nel contempo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. E. Il 20 marzo 2019, rappresentato dal suo legale italiano, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF) con un ricorso, giunto alla frontiera svizzera il 25 marzo successivo, mediante il quale chiede la "revoca del divieto d'ingresso all'interno dei paesi facenti parte del trattato di Schengen". All'impugnativa il ricorrente ha allegato diversi documenti, tra cui copie del suo contratto di lavoro tedesco e di una richiesta, del 6 marzo 2019, di cancellazione dei dati memorizzati nel SIS II, indirizzata all'Ufficio federale di polizia (fedpol). F. Il 2 aprile 2019, questo Tribunale ha ingiunto al ricorrente di designare un recapito in Svizzera ai fini della presente procedura entro trenta giorni dal ricevimento dell'ordinanza, con la comminatoria che, in caso contrario, i relativi atti gli sarebbero stati notificati mediante pubblicazione ufficiale, e di produrre una procura a favore del suo legale italiano. L'ordinanza è stata notificata al ricorrente, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera in Italia (ASI), il 16 aprile successivo. Puntualmente, il ricorrente ha esibito la procura, trasmettendo inoltre, in originale e in copia, un estratto, vergine, del suo casellario giudiziale albanese e il suo certificato di famiglia, ma non ha invece indicato alcun indirizzo postale in Svizzera per la notifica degli atti di procedura. G. Il 14 giugno 2019, mediante decisione incidentale pubblicata nel Foglio federale (FF) il 25 giugno seguente, con una copia per conoscenza al suo legale italiano, questo Tribunale ha richiesto al ricorrente di pagare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'200.- entro trenta giorni dalla pubblicazione. Nel termine impartito il ricorrente ha versato fr. 1'191.-. H. Il 15 luglio 2019, tramite nuova decisione incidentale pubblicata nel FF il 23 luglio successivo, con una copia per conoscenza al suo legale italiano, questo Tribunale ha sollecitato il ricorrente a saldare l'importo mancante di fr. 9.- entro il 26 agosto 2019. Tempestivamente, il ricorrente ha versato fr. 16.-. I. Il 19 settembre 2019, su invito di questo Tribunale pubblicato nel FF, con una copia per conoscenza al legale italiano del ricorrente, la SEM ha risposto al ricorso, limitandosi ad affermare di non intravedere elementi per modificare la propria decisione, di cui chiede la conferma. J. Il 4 ottobre 2019, tramite ordinanza pubblicata nel FF, con una copia per conoscenza al suo legale italiano, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a replicare alla risposta della SEM entro il 14 novembre susseguente. Cionondimeno, il ricorrente non si è più manifestato. Diritto: 1. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi elencati all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 25 febbraio 2019, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di una persona che non è un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando puntualmente l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.
2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).
3. Il presente litigio verte sulla decisione del 25 febbraio 2019, con cui la SEM ha spiccato un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di due anni (25.2.2019 - 24.2.2021), segnalandolo nel SIS II, contro il ricorrente, il quale contesta la fondatezza di entrambe le misure.
4. Prima di procedere all'analisi del merito del ricorso è doveroso fare una puntualizzazione sulla salvaguardia, da parte della SEM, del diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. gli artt. 29 della Costituzione federale [Cost., RS 101] e 30 cpv. 1 PA). Nella decisione impugnata la SEM menziona la "Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs", riferendosi implicitamente all'invito che le GCS hanno rivolto al ricorrente ad esprimersi sull'accaduto, e di cui egli non ha voluto valersi (cfr. consid. C e D). Ma la stessa SEM non ha poi fissato un termine al ricorrente per pronunciarsi sull'eventuale rilascio nei suoi confronti di un divieto d'entrata (audizione preliminare). Ora, non si può non rilevare che il diritto di essere sentito garantito dalle GCS riguardava la decisione di allontanamento ("Wegweisungsverfügung"), di loro competenza, ma non il divieto d'entrata, di competenza della SEM, anche se le medesime GCS hanno riportato, nel loro resoconto, di avere concesso il diritto di essere sentito "zur Anordnung von Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen", nella misura in cui hanno informato il ricorrente che "es kann ein Einreiseverbot gegen Sie verfügt werden, welches sich auf alle Mitgliedstaaten des Schengen-Raums erstreckt". Sia come sia, la questione di sapere se questo modo di procedere soddisfi le severe esigenze relative alla salvaguardia del diritto di essere sentito, può rimanere aperta. In effetti, il ricorrente ha avuto l'occasione di esprimere compiutamente il suo parere sull'accaduto nel corso della presente procedura, cosicché, in virtù del pieno potere d'esame di questo Tribunale (cfr. consid. 2), un'eventuale violazione del suo diritto di essere sentito da parte della SEM sarebbe stata senz'altro sanata a posteriori. 5. 5.1 In generale, la procedura relativa all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 ([LStr]; dal 1° gennaio 2019, in seguito a modifiche materiali che non influiscono tuttavia sulla trattazione del presente ricorso, la LStr [RU 2018 3171] è denominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI, RS 142.20], designazione qui adottata), nonché dall'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 ([OASA, RS 142.201], pure modificata con effetto dal 1° gennaio 2019: in particolare, l'art. 80 OASA [violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici] è stato abrogato [cfr. RU 2018 3173]), e dall'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204). 5.2 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl, all'OASA e all'OEV (cfr. artt. 2 cpv. 4 LStrl, 1 cpv. 1 OASA, 1 cpv. 2 OEV e 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Gli atti normativi dell'acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i seguenti:
- il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017);
- il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009);
- il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018). 5.3 L'art. 3 cpv. 1 OEV specifica che le condizioni d'entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni) sono rette dall'art. 6 del codice frontiere Schengen. Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi ai sensi dell'art. 6 par. 1 del codice frontiere Schengen, le quali corrispondono, sostanzialmente, a quelle previste all'art. 5 cpv. 1 LStrI, sono le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d'origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel SIS II ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. La data d'ingresso è considerata come il primo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri e la data d'uscita è considerata come l'ultimo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri (art. 6 par. 2 del codice frontiere Schengen). Queste date risultano dai timbri apposti dalle autorità frontaliere dello Stato membro interessato (cfr. https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en). 5.4 Da metà dicembre 2010, a condizione che siano provvisti di un passaporto biometrico, i cittadini albanesi sono "esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni" (allegato II del regolamento UE 2018/1806). Si osservi che l'Albania ha cominciato a rilasciare passaporti biometrici nel 2009.
6. In concreto, il ricorrente è un cittadino albanese munito di un passaporto biometrico, emesso il 19 gennaio 2010 e rinnovato il 28 febbraio 2019, grazie al quale è entrato più volte nello spazio Schengen, via Brindisi, senza necessità di alcun visto (cfr. i diversi timbri delle autorità frontaliere italiane nel suo passaporto). Peraltro, non vi sono dubbi riguardo al fatto che, il 23 febbraio 2019, il ricorrente intendeva soltanto transitare dalla Svizzera, sul pullman italiano, per rientrare in Albania, dove l'attendeva il colloquio all'AGT il 19 marzo seguente (cfr. consid. A, B e C). Ciò premesso, dai timbri apposti dalle autorità frontaliere italiane nel passaporto biometrico del ricorrente, si può rimarcare che egli, prima che accadessero i fatti interessanti la presente procedura, è entrato ed uscito per l'ultima volta dallo spazio Schengen il 15 marzo e l'11 agosto 2018 (primo e ultimo giorno di soggiorno [cfr. consid. 5.3]). La successiva data d'ingresso nello spazio Schengen non è invece decifrabile al centro del timbro italiano che traspare dalla copia del passaporto del ricorrente effettuata dalle GCS. Tuttavia, le medesime hanno indicato come data d'ingresso, nell'apposito calcolatore (cfr. consid. C), il 24 agosto 2018 (N.B.: il lasso di tempo 24.8.2018 - 23.2.2019 corrisponde, fortuitamente, a 180 giorni). Ora, questa data non soltanto non è stata oppugnata dal ricorrente, ma appare anche plausibile nel contesto degli avvenimenti posteriori, che hanno visto il ricorrente recarsi in Germania per cercare, legalmente, un lavoro e procurarsi il relativo contratto, nella prospettiva del colloquio con l'AGT, il 19 marzo 2019, vertente sul rilascio di un visto nazionale di lunga durata tedesco (cfr. consid. A). Così, prendendo come primo giorno di soggiorno il 24 agosto 2018 (data d'ingresso), si deve constatare che il ricorrente, quando è stato controllato dalle GCS il 23 febbraio 2019, era rimasto ininterrottamente nello spazio Schengen per 180 giorni, un periodo ben superiore ai 90 giorni ammissibili. In proposito, l'apposito calcolatore indica un cosiddetto "overstay" di 94 giorni in relazione al periodo dal 22 novembre 2018 al 23 febbraio 2019, ciò che conferma che il ricorrente è entrato nello spazio Schengen il 24 agosto 2018 (giorni: 9 [novembre] + 31 [dicembre] + 31 [gennaio] + 23 [febbraio]). Conseguentemente, è accertato che il ricorrente ha violato la normativa Schengen e, di riflesso, il diritto federale svizzero.
7. Si tratta così di verificare se il divieto d'entrata pronunciato dalla SEM sia conforme ai requisiti di legge (legalità e proporzionalità). 7.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Nell'esercizio del suo potere discrezionale, la SEM tiene conto degli interessi pubblici e, in particolare, della situazione personale dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Se un divieto d'entrata si giustifica, ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI). L'entrata illegale in Svizzera è punita con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria (art. 115 cpv. 1 lett. a LStrI). Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa (art. 115 cpv. 3 LStrI). 7.2 Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, sul piano del diritto interno, nel suo Messaggio dell'8 marzo 2002 concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che "la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato" (Messaggio LStr, pag. 3424). A titolo illustrativo è utile menzionare, benché nel frattempo abrogato, l'art. 80 cpv. 1 lett. a vOASA, secondo cui il mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità costituisce una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici. In base a questa disposizione, la giurisprudenza ha stabilito che l'entrata e il soggiorno illegali in Svizzera, nonché l'esercizio di un lavoro senza autorizzazione, rappresentano una violazione grave del diritto degli stranieri, e che l'ignoranza o il travisamento della normativa in materia di visti e di permessi di soggiorno non è una giustificazione, in linea di principio, per la rinuncia a pronunciare una misura d'allontanamento (cfr., tra le altre, la sentenza TAF 6748/2017, già citata, consid. 3.3 e 4.3 con i riferimenti giurisprudenziali). 7.3 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.). Da un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9). 7.4 In concreto, come mostrato al consid. 6, il ricorrente ha manifestamente disatteso la normativa Schengen, e dunque il diritto federale svizzero, incorrendo in un "overstay" di considerevole portata. Pertanto, il rilascio di un divieto d'entrata in sé, benché possa sembrare severo al ricorrente, è conforme al diritto federale (cfr. consid. 49 PA) e alla giurisprudenza (cfr. consid. 7.2). Questo implica che la SEM non aveva, in definitiva, l'opzione di pronunciare, al posto del divieto d'entrata, un avvertimento come misura meno pregiudizievole per gli interessi, qualunque essi siano, del ricorrente (cfr. art. 96 cpv. 2 LStrI). Riguardo alla durata del divieto d'entrata impugnato occorre sottolineare che essa corrisponde, tutto sommato, a quella pronunciata normalmente in casi simili (cfr., ad esempio, le sentenze TAF F-6684/2018 del 28 novembre 2019 consid. 6.2., e F-6748/2017, già citata, consid. 5.2, con i loro riferimenti giurisprudenziali). Ora, il caso in esame non presenta alcuna peculiarità tale da legittimare, sotto il profilo della proporzionalità, una riduzione della durata del divieto d'entrata. In proposito, il ricorrente non fa valere nessun interesse privato in Svizzera, la quale sembra servirgli unicamente da paese di transito per recarsi dall'Albania in Germania, passando dall'Italia; peraltro, la sua incensuratezza in Albania e il fatto che non sia stato perseguito e condannato penalmente in Svizzera sulla base dell'art. 115 cpv. 1 lett. a LStrI (cfr. consid. 7.1), non sono suscettibili di condurre, data l'entità dell'"overstay", ad una riduzione della durata del divieto d'entrata inferiore a due anni.
8. In conclusione, il divieto d'entrata di due anni è conforme al diritto svizzero e proporzionato, dimodoché, sotto questo aspetto, il ricorso è infondato.
9. Bisogna ancora verificare se la segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II sia o non sia giustificata (legalità e proporzionalità). 9.1 L'inserimento della segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II è retto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (regolamento SIS II; GU L 381/4 del 28 dicembre 2006), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante, in parte, il precedente accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000). 9.2 Una segnalazione di un cittadino di un paese terzo è inserita nel SIS II quando la decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti secondo le norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, è fondata su una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro (art. 3 lett. d e 24 §§ 1 e 2 del regolamento SIS II). Una segnalazione è inserita nel SIS II, in particolare, se il cittadino di un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno, oppure se nei confronti del detto cittadino esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro (art. 24 § 2 lett. a e b del regolamento SIS II). 9.3 Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano l'inserimento della segnalazione nel SIS II (proporzionalità: art. 21 del regolamento SIS II). 9.4 In concreto, il divieto d'entrata impugnato è fondato su una violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici svizzeri (minaccia materializzata) che il ricorrente ha commesso entrando illegalmente in Svizzera, il 23 febbraio 2019, quando si trovava nello spazio Schengen in una situazione di "overstay" (cfr. consid. 7.2 e 9.2), poco importando che egli non sia stato perseguito e riconosciuto colpevole anche di un'infrazione all'art. 115 cpv. 1 lett. a LStrI (pena detentiva fino ad un anno). Il contratto di lavoro tedesco, concluso il 18 febbraio 2019 (cfr. consid. B), non cambia nulla in proposito, nella misura in cui il ricorrente avrebbe potuto e dovuto organizzarsi in modo tale da rispettare le prescrizioni della normativa Schengen. Pertanto, la segnalazione in sé del divieto d'entrata nel SIS II è giustificata. Quanto alla durata della segnalazione, benché essa non debba necessariamente corrispondere a quella del divieto d'entrata, ma possa essere inferiore (cfr. le sentenze TAF F-465/2017 del 12 marzo 2019 consid. 8.3 [DTAF 2019 VII/2], e, per analogia, F-5520/2015 del 19 luglio 2016 consid. 7), gli argomenti formulati in precedenza, relativi all'"overstay", depongono pure a favore di una durata di due anni. Su questa scia, si aggiunga che la segnalazione è tanto più legittima se si considera che la Svizzera, in quanto membro dello spazio Schengen, funge anche da garante ("Sachwalter") degli interessi degli altri Stati membri (cfr. DTAF 2001/48 consid. 6.1).
10. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si deve concludere che la decisione impugnata (divieto d'entrata di due anni con segnalazione nel SIS II) è conforme al diritto federale, compresa la normativa Schengen, per cui essa va confermata e il ricorso respinto.
11. Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, dato l'esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1'200.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo di fr. 1'207.- (1'191 + 16) che egli ha già versato (cfr. consid. G e H), da cui la restituzione a suo favore di fr. 7.-. Per la stessa ragione, al ricorrente non si attribuiscono indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 1'200.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo di fr. 1'207.-, da lui già versato. Al ricorrente vengono restituiti fr. 7.-.
3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4. Comunicazione:
- al ricorrente (notifica tramite pubblicazione nel Foglio federale; copia della sentenza, per conoscenza, all'avv. Nicola Pasquale Iurino, Studio legale Iurino, via Reno n. 5, IT-70022 Altamura, Bari; allegato: formulario indirizzo per il pagamento);
- alla SEM (restituzione dell'incarto SIMIC ...). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: