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F-957/2020

F-957/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-21 · Italiano CH

Divieto d'entrata

Sachverhalt

A. Il 30 giugno 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto le domande d'asilo presentate dai cittadini ucraini, con ultimo domicilio a ..., una città nella regione di Donetsk al confine est con la Russia, entrati in Svizzera il 15 gennaio 2015, A._______, nato il ... 1973, affetto da diabete di tipo 1, sua moglie B._______, nata il ... 1974, e il loro figlio C._______, nato il ... 1999 (i ricorrenti), ordinando contemporaneamente il loro allontanamento dalla Svizzera e la sua esecuzione. B. Il 12 aprile 2019, mediante sentenza definitiva, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha rigettato le impugnative dei ricorrenti contro le decisioni della SEM (cfr. la sentenza TAF D-4238/2017). Facendo seguito alla sentenza in questione, la SEM ha prefisso ai ricorrenti il termine del 4 luglio 2019 per lasciare la Svizzera. C. Il 1° luglio 2019, i ricorrenti, rappresentati dalla loro legale, hanno dichiarato al Servizio Rimpatri e Stranieri della Polizia cantonale ticinese (PC) di non essere "assolutamente" disposti a rientrare nell'Ucraina, manifestando l'intenzione di voler rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) a Strasburgo. D. Il 9 luglio 2019, la SEM ha presentato una domanda di riammissione dei ricorrenti all'Ambasciata dell'Ucraina a Berna (AUB), che l'ha accolta. Il 22 luglio successivo, la SEM ha chiesto all'AUB di rilasciare con urgenza dei documenti di viaggio per i ricorrenti, ciò che è avvenuto senza ritardo. Il 20 agosto 2019, la PC ha comunicato ai ricorrenti che il loro rimpatrio nell'Ucraina era fissato per l'indomani con un volo da Zurigo. I ricorrenti hanno dichiarato di rifiutare "categoricamente" tale misura, annunciando di voler adire la CorteEDU. Il previsto volo è stato annullato. E. Il 14 ottobre 2019, la SEM ha avvisato l'AUB di avere riservato un biglietto d'aereo a nome dei ricorrenti per il loro rimpatrio coatto nell'Ucraina, previsto da Zurigo, con scorta di sicurezza e scorta medica, il 24 ottobre susseguente. F. Il 22 ottobre 2019, la PC ha fermato i ricorrenti in vista del loro rimpatrio (decisione di ordine di fermo). G. Il 23 ottobre 2019, i ricorrenti hanno informato la SEM di avere depositato un'istanza all'Alto Commissariato per i diritti umani (UNHCHR) a Ginevra, e ciò allo scopo di impedire il loro rimpatrio. Lo stesso giorno, per fax, la SEM ha inoltrato alla legale dei ricorrenti una decisione incidentale, in tedesco ("Zwischenverfügung"), impugnabile davanti a questo Tribunale nel termine di dieci giorni dalla sua notifica, che accertava che la procedura pendente presso l'UNHCHR non sospendeva l'esecuzione del loro allontanamento ("Der Vollzug der Wegweisung wird nicht ausgesetzt"). Il 24 ottobre 2019, la SEM ha notificato per posta la decisione incidentale alla legale dei ricorrenti. La decisione incidentale è cresciuta in giudicato incontestata. H. Il 24 ottobre 2019, scarcerati dal fermo su ordine della PC, i ricorrenti sono stati rimpatriati nell'Ucraina. I. Il 25 ottobre 2019, senza sentirli preliminarmente, la SEM ha adottato nei confronti dei ricorrenti dei divieti d'entrata di tre anni in Svizzera e nel Liechtenstein, validi da subito (25.10.2019 - 24.10.2022), con segnalazione nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), e ciò per non avere lasciato la Svizzera entro il termine impartito loro dopo il respingimento definitivo delle loro domande d'asilo mediante sentenza di questo Tribunale. La SEM non ha notificato i divieti d'entrata ai ricorrenti. J. Il 27 dicembre 2019, le autorità doganali lituane hanno informato i ricorrenti che un divieto d'entrata nei loro confronti era stato segnalato dalla SEM nel SIS II. K. Il 16 gennaio 2020, su richiesta della legale dei ricorrenti, la SEM le ha notificato il divieto d'entrata, da lei ricevuto il 20 gennaio successivo. L. Il 19 febbraio 2020, sempre rappresentati dalla loro legale, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo, in via cautelare, la restituzione dell'effetto sospensivo ai ricorsi, e, nel merito, l'annullamento dei divieti d'entrata, alternativamente il loro mantenimento con la cancellazione della loro segnalazione nel SIS II, oppure la loro riduzione ad un anno, ed hanno trasmesso un rapporto della dott.ssa D._______, specialista in endocrinologia e diabetologia, del 16 maggio 2019, facente stato della necessità per A._______ di utilizzare medicamenti recenti e validi nella cura del suo diabete di tipo 1. M. Il 5 marzo 2020, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha congiunto le procedure F-957/2020, F-960/2020 nonché F-963/2020, e respinto le domande di restituzione dell'effetto sospensivo, invitando nel contempo i ricorrenti a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'000.- entro il 20 aprile successivo, ciò che è avvenuto puntualmente. N. Il 5 maggio 2020, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, chiedendone il rigetto con la conferma delle decisioni impugnati, a cui ha rinviato per il resto. O. Il 3 settembre 2020, come richiesti da questo Tribunale, i ricorrenti hanno replicato, limitandosi a riaffermare le loro conclusioni sul piano sostanziale. P. Il 31 marzo 2021, questo Tribunale ha stralciato dal ruolo la procedura F-963/2020 relativa a C._______, dopo l'annullamento da parte della SEM del divieto d'entrata adottato nei suoi confronti in seguito al suo matrimonio con una cittadina svizzera, restituendogli fr. 334.- (un terzo dell'anticipo spese) e attribuendogli un'indennità per spese ripetibili di fr. 400.-.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi elencati all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e i divieti d'entrata del 25 ottobre 2019, che non rientrano peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare i presenti ricorsi. Dato che la procedura verte su decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti l'entrata in Svizzera di persone non cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale, ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, i ricorrenti, che sono i destinatari delle decisioni impugnate, hanno presentato i loro ricorsi tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando puntualmente l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Ne discende che i ricorsi sono ammissibili e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

E. 2 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), ciò che implica che questo Tribunale deve tenere conto anche dei fatti rilevanti intervenuti dopo la decisione impugnata, i cosiddetti "nova" (cfr. Benjamin Schindler, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 31 ad art. 49 PA; cfr. anche, tra le altre, la sentenza TAF F-6368/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 5.5 con i rinvii). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), salvo che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Auer/Müller/Schindler, op. cit., n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

E. 3 I presenti litigi vertono sulle decisioni del 25 ottobre 2019, con cui la SEM ha adottato dei divieti d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di tre anni (25.10.2019 - 24.10.2022), segnalandoli nel SIS II, nei confronti dei ricorrenti, i quali ne contestano sia la fondatezza che la segnalazione nel SIS II. A scanso di equivoci occorre puntualizzare che le cause non concernono invece l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera (cfr. consid. C a I), la cui esecuzione è stata reputata possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile da questo Tribunale mediante sentenza definitiva (cfr. la sentenza TAF D-4238/2017 del 12 aprile 2019 consid. 8).

E. 4.1 In generale, la procedura relativa all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RU 2007 5437), ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione con effetto dal 1° gennaio 2019 (LStrI, RS 142.20), nonché dall'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201), pure modificata con effetto dal 1° gennaio 2019 (in particolare, l'art. 80 OASA [violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici] è stato abrogato [RU 2018 3173]), e dall'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204). Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl, all'OASA e all'OEV (cfr. artt. 2 cpv. 4 LStrl, 1 cpv. 1 OASA, 1 cpv. 2 OEV e 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Si osservi che, dal giugno 2017, i cittadini dell'Ucraina, sono, a condizione che siano provvisti di un passaporto biometrico, "esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni" (cfr. l'allegato II del regolamento UE 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 [Gazzetta ufficiale/GU L 303/39 del 28 novembre 2018], in vigore dal 18 dicembre 2018, che ha abrogato il regolamento CE n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, adottante l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [GU L 81/1 del 21 marzo 2001]).

E. 4.2 La SEM vieta l'entrata in Svizzera ad uno straniero allontanato se egli non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (art. 67 cpv. 1 lett. b LStrI). La SEM può, per motivi umanitari o per altri motivi gravi, rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente; a tale proposito occorre considerare segnatamente i motivi che hanno portato al divieto d'entrata nonché la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici e la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell'interessato a una decisione di sospensione (art. 67 cpv. 5 LStrI). Importa sottolineare che l'art. 67 cpv. 1 lett. b e cpv. 5 LStrI è il risultato del recepimento della Svizzera della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (direttiva sul rimpatrio [GU L 348/98]), il cui art. 11 § 1 prevede che "le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso: a) qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure b) qualora non sia stato ottemperato all'obbligo di rimpatrio. In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d'entrata", mentre il § 5 afferma che "in casi individuali gli Stati membri possono astenersi per motivi umanitari dall'emettere, revocare o sospendere un divieto d'ingresso". In altre parole, nel caso di stranieri allontanati, la pronuncia di un divieto d'entrata non può essere che difficilmente elusa, salvo che sussistano motivi umanitari o altri gravi motivi. In questo senso, il potere decisionale della SEM ("Entschliessungsermessen") è fortemente ridotto (cfr. la sentenza TAF F-458/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 con i riferimenti). D'altro canto, la SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI).

E. 4.3 Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, sul piano del diritto interno, nel suo Messaggio dell'8 marzo 2002 concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che "la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato" (Messaggio LStr, pag. 3424). Riguardo alla natura e alla finalità del divieto d'entrata, il Consiglio federale ha precisato che lo stesso "mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici, non già a sanzionare un determinato comportamento; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo" (Messaggio LStr, pag. 3428).

E. 4.4 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Questa graduazione delle durate (inferiori o superiori a cinque anni) risulta dal recepimento dell'art. 11 § 2 della direttiva sul rimpatrio, il quale prevede che "la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale" (cfr. la nota a piè di pagina dell'art. 67 LStrI; cfr. anche DTF 139 II 121 consid. 5.1 e 6.3).

E. 4.5 Riassumendo le esigenze poste dal diritto interno, dall'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale federale rileva che, per potere pronunciare un divieto d'entrata fino a cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo non coperto dall'ALC, è sufficiente che egli rappresenti un semplice pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello I). Invece, per potere pronunciare un divieto d'entrata di cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo coperto dall'ALC, che gode quindi della libertà di circolazione, è necessario verificare se egli costituisca una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, ossia una minaccia che va al di là di una semplice messa in pericolo degli stessi (livello I bis). Quanto alla pronuncia di un divieto d'entrata superiore a cinque anni (fino a quindici e, in caso di recidiva, anche fino a venti: cfr. DTAF 2014/20 consid. 7), e ciò indipendentemente dall'applicazione dell'ALC (cfr. art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE), bisogna che il cittadino in questione rappresenti una grave minaccia, ossia un "pericolo qualificato" ("menace caractérisée") per l'ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello II; cfr. DTF 139 II 121 consid. 5 e 6). Questo grado di gravità qualificata, la cui ammissione costituisce l'eccezione (cfr. FF 2009 8043, pag. 8058 [in francese]), deve essere esaminato concretamente, con riferimento agli atti di causa (cfr. Marc Spescha, in: Spescha et al. [editori], Migrationsrecht, 4a ed. 2015, art. 67 LStr, n. 5, pag. 271; Adank-Schärer/Antoniazza-Hafner, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, in: AJP/PJA 7/2018, pagg. 886 a 898). Esso è funzione della natura del bene giuridico in pericolo (ad es.: la vita, l'integrità della persona, l'integrità sessuale o la salute pubblica), della natura dell'infrazione commessa, come in caso di criminalità particolarmente grave a dimensione transfrontaliera (terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di droga e criminalità organizzata), oppure del numero delle infrazioni commesse (recidiva), anche alla luce della loro eventuale crescente gravità o dell'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.3).

E. 5.1 In concreto, i ricorrenti, cittadini dell'Ucraina, sono giunti in Svizzera il 15 gennaio 2015 per depositare una domanda d'asilo, la quale è stata respinta da questo Tribunale con sentenza definitiva emanata il 12 aprile 2019. Essi si sono tuttavia rifiutati di partire dalla Svizzera il 4 luglio 2019, ossia entro il termine che la SEM aveva loro fissato per eseguire la sentenza in questione, ciò che ha condotto al loro allontanamento coatto il 24 ottobre 2019 (cfr. consid. A, B e H). Questo significa che, già a decorrere dall'emanazione della sentenza del 12 luglio 2019, e, a maggior ragione, quando la SEM ha emesso il divieto d'entrata contestato il 25 ottobre 2019, i ricorrenti erano degli stranieri allontanati ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 lett. b LStrI. Ne discende che la SEM doveva, fatti salvi motivi umanitari o altri gravi motivi, pronunciare nei confronti dei ricorrenti un divieto d'entrata (cfr. consid. 4.2).

E. 5.2 D'altra parte, rifiutandosi di partire entro il termine stabilito dalla SEM per eseguire la sentenza TAF del 12 aprile 2019, i ricorrenti hanno, di propria volontà, prolungato illegalmente il loro soggiorno in Svizzera e, di riflesso, nello spazio Schengen. In questa maniera essi hanno, da un lato, disobbedito ad una decisione definitiva dell'autorità (cfr., a titolo indicativo, l'art. 292 del Codice penale [CP, RS 311.0]), e, dall'altro lato, infranto le disposizioni della LStrI e della normativa Schengen sulla permanenza in Svizzera degli stranieri, ciò che ha (può avere) delle implicazioni penali (cfr. l'art. 115 cpv. 1 lett. b LStrI e DTF 143 IV 249 consid. 1.9). Ora, secondo una giurisprudenza consolidata, segnatamente il soggiorno illegale in Svizzera rappresenta una violazione grave del diritto degli stranieri (cfr., tra le altre, la sentenza TAF F-1438/2019 del 16 settembre 2020 consid. 7.2 con i riferimenti). Pertanto, anche nell'ottica della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblici, si deve riconoscere che i ricorrenti costituivano, nell'ottobre 2019, un pericolo per la Svizzera (e gli altri Stati dello spazio Schengen), con la conseguenza che l'adozione di un divieto d'entrata non superiore a cinque anni era giustificata in applicazione degli artt. 67 cpv. 2 lett. a e 67 cpv. 3 1a frase LStrI (cfr. consid. 4.3 a 4.5).

E. 5.3 Tuttavia bisogna ancora esaminare se vi fossero motivi umanitari o altri motivi gravi che avrebbero dovuto indurre la SEM ad astenersi dal pronunciare un divieto d'entrata nei confronti dei ricorrenti (cfr. consid. 4.2). In proposito, alla luce delle informazioni disponibili, entrano in linea di conto, essenzialmente, la situazione di sicurezza nella regione di Donetsk e lo stato di salute di A._______, cosicché è giudizioso riferirsi e rinviare alla relativa analisi dettagliata effettuata nella sentenza TAF D-4238/2017, in particolare ai considerandi 5.3, 5.4 e 8.3 passim. In effetti, considerata la vicinanza nel tempo della sentenza in questione, emanata il 12 aprile 2019, e del divieto d'entrata, emesso il 25 ottobre 2019, non si ravvisano ragioni per credere che la SEM non avrebbe dovuto pronunciare questo provvedimento in considerazione di motivi umanitari o di altri motivi gravi. In questo rispetto, anche il rapporto della dott.ssa D._______, del 16 maggio 2019 (cfr. consid. L), di poco posteriore alla sentenza in questione, non è suscettibile di mutare l'apprezzamento della fattispecie. Di conseguenza, si deve escludere che la SEM avrebbe dovuto rinunciare ad emanare un divieto d'entrata nei confronti dei ricorrenti, o sospenderlo, per motivi umanitari o altri motivi gravi.

E. 6 Si tratta ora di fissare, in accordo con il principio di proporzionalità, la durata del divieto d'entrata in funzione del complesso delle circostanze del caso, tenendo conto della situazione personale dei ricorrenti (cfr. artt. 67 cpv. 5 e 96 cpv. 1 LStrI), se del caso anche sotto il profilo del loro diritto al rispetto della loro vita privata e familiare (art. 8 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo [CEDU, RS 0.101]).

E. 6.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale/Cost., RS 101). Da un punto di vista analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).

E. 6.2 A proposito dell'art. 8 § 1 CEDU bisogna precisare che, benché non garantisca il diritto di entrata e di soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii), esso estende la sua protezione, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata, anche alle relazioni sociali sviluppate nell'ambito di attività professionali e commerciali di chi se ne prevale (cfr. sentenze CorteEDU - Fernandez Martinez c. Spagna [Grande Camera], n. 56030/07, 12 giugno 2014, § 110, e Niemietz c. Germania, n. 13710/88, 16 dicembre 1992, n. 29). Secondo il Tribunale federale, dal punto di vista del diritto al rispetto della vita familiare, chi si richiama alla protezione dell'art. 8 § 1 CEDU deve, in generale, intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua famiglia che beneficia di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr., tuttavia, la sentenza CorteEDU - Mengesha Kimfe c. Svizzera, n. 24404/05, 29 luglio 2010, § 61); in questo senso, sono protetti, segnatamente, i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione; eccezionalmente, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra loro, sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). Nondimeno, l'art. 8 § 2 CEDU permette un'ingerenza statale nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, se tale ingerenza è prevista dalla legge ed è necessaria, in particolare, alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati in una società democratica.

E. 6.3 In concreto, come esposto al consid. 5.1, i ricorrenti hanno infranto, di propria volontà e, si può quasi dire, con ostinazione, la LStrI e la normativa Schengen, per cui un divieto d'entrata di tre anni soddisfa, in linea di massima, le esigenze del principio di proporzionalità riguardo alla sua idoneità, alla sua necessità e alla sua preponderanza per la difesa dell'ordine e della sicurezza pubblici svizzeri. E ciò vale tanto più che, in relazione all'art. 8 § 1 CEDU, i ricorrenti non hanno, e nemmeno fanno valere, interessi particolari da tutelare, né sul piano della loro vita privata, né sul piano della loro vita familiare, dimodoché non possono ricavare nulla da questa norma convenzionale riguardo ad un'eventuale riduzione della durata del divieto d'entrata. Si aggiunga che, alla luce della giurisprudenza, il fatto che il figlio dei ricorrenti risieda ora in Svizzera con sua moglie (cfr. consid. P) non cambia nulla nell'ottica della protezione della vita familiare ai sensi dell'art. 8 § 1 CEDU.

E. 6.4 Così, sulla scorta di quanto precede, la ponderazione dell'interesse pubblico della Svizzera e degli altri Stati membri dello spazio Schengen, di cui la Svizzera funge da garante ("Sachwalter"; cfr. DTAF 2001/48 consid. 6.1), a tenere lontano dal loro territorio i ricorrenti, e gli interessi privati di quest'ultimi, qualunque essi siano, a poter entrare nello spazio Schengen conformemente alla normativa applicabile (cfr. consid. 4.1), permette di concludere che la durata del divieto d'entrata di tre anni è proporzionata. Quanto alla durata della segnalazione nel SIS II, benché essa non debba necessariamente corrispondere a quella del divieto d'entrata, ma possa essere inferiore (cfr. le sentenze TAF F-465/2017 del 12 marzo 2019 consid. 8.3 [DTAF 2019 VII/2], e, per analogia, F-5520/2015 del 19 luglio 2016 consid. 7), gli argomenti formulati in precedenza depongono pure a favore di una durata di tre anni.

E. 7 In conclusione, si deve concludere che le decisioni impugnate (divieti d'entrata di tre anni con segnalazione nel SIS II) sono conformi al diritto federale, compresa la normativa Schengen, per cui esse vanno confermate e i ricorsi respinti.

E. 8 Rimane ancora da rivolgere l'attenzione al fatto che la SEM non ha proceduto ad alcuna audizione preliminare dei ricorrenti prima di adottare il divieto d'entrata (cfr. art. 30 PA), che non ha loro nemmeno notificato. Riguardo all'audizione preliminare, la SEM ha organizzato tutti i preparativi per il rimpatrio dei ricorrenti nell'Ucraina, in esecuzione della sentenza TAF D-4238/2017, fino a ricorrere alla coazione (cfr. consid. B a H), ben sapendo che avrebbe dovuto emanare nei loro confronti, in quanto stranieri allontanati che ancora si trovavano in Svizzera, un divieto d'entrata in applicazione dell'art. 67 cpv. 1 lett. b LStrI (cfr. consid. 4.2). Questo significa che la SEM avrebbe potuto e dovuto informare preliminarmente i ricorrenti su questo aspetto della loro vicenda, considerato che disponeva del tempo necessario e che un divieto d'entrata non è una misura d'esecuzione (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. d/e PA a contrario). In relazione alla non notifica del divieto d'entrata, si deve rilevare che la SEM conosceva l'indirizzo dei ricorrenti nell'Ucraina, fornitole dall'AUB (cfr. consid. D), ossia "...". Stando così le cose, nonostante l'esito negativo dei ricorsi, è equo tenere conto di queste circostanze nel fissare le spese processuali qui di seguito (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-5799/2019 dell'8 febbraio 2021 consid. 3.3 e 9 con i riferimenti).

E. 9 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, alla luce di quanto esposto al consid. 8, questo Tribunale rinuncia a prelevare spese processuali, per cui il resto dell'anticipo di fr. 1'000.-, di cui fr. 334.- sono già stati rimborsati al figlio dei ricorrenti, ossia fr. 666.-, è restituito a quest'ultimi (1'000 - 334 [cfr. consid. M e P]). Dato l'esito negativo dei ricorsi, non si attribuiscono indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. I ricorsi sono respinti.
  2. Non si prelevano spese processuali e il resto dell'anticipo di fr. 1'000.-, ossia fr. 666.-, è restituito ai ricorrenti.
  3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
  4. Comunicazione: - ai ricorrenti (atto giudiziario; allegato: formulario "indirizzo per il pagamento"); - alla SEM (restituzione dell'incarto SIMIC ...; N ...). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-957/2020, F-960/2020 Sentenza del 21 aprile 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gregor Chatton, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Dario Quirici. Parti

1. A._______,

2. B._______, entrambi patrocinati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio Legale Iglio Rezzonico, Via Dufour 1, casella postale 6319, 6901 Lugano, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. Il 30 giugno 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto le domande d'asilo presentate dai cittadini ucraini, con ultimo domicilio a ..., una città nella regione di Donetsk al confine est con la Russia, entrati in Svizzera il 15 gennaio 2015, A._______, nato il ... 1973, affetto da diabete di tipo 1, sua moglie B._______, nata il ... 1974, e il loro figlio C._______, nato il ... 1999 (i ricorrenti), ordinando contemporaneamente il loro allontanamento dalla Svizzera e la sua esecuzione. B. Il 12 aprile 2019, mediante sentenza definitiva, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha rigettato le impugnative dei ricorrenti contro le decisioni della SEM (cfr. la sentenza TAF D-4238/2017). Facendo seguito alla sentenza in questione, la SEM ha prefisso ai ricorrenti il termine del 4 luglio 2019 per lasciare la Svizzera. C. Il 1° luglio 2019, i ricorrenti, rappresentati dalla loro legale, hanno dichiarato al Servizio Rimpatri e Stranieri della Polizia cantonale ticinese (PC) di non essere "assolutamente" disposti a rientrare nell'Ucraina, manifestando l'intenzione di voler rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) a Strasburgo. D. Il 9 luglio 2019, la SEM ha presentato una domanda di riammissione dei ricorrenti all'Ambasciata dell'Ucraina a Berna (AUB), che l'ha accolta. Il 22 luglio successivo, la SEM ha chiesto all'AUB di rilasciare con urgenza dei documenti di viaggio per i ricorrenti, ciò che è avvenuto senza ritardo. Il 20 agosto 2019, la PC ha comunicato ai ricorrenti che il loro rimpatrio nell'Ucraina era fissato per l'indomani con un volo da Zurigo. I ricorrenti hanno dichiarato di rifiutare "categoricamente" tale misura, annunciando di voler adire la CorteEDU. Il previsto volo è stato annullato. E. Il 14 ottobre 2019, la SEM ha avvisato l'AUB di avere riservato un biglietto d'aereo a nome dei ricorrenti per il loro rimpatrio coatto nell'Ucraina, previsto da Zurigo, con scorta di sicurezza e scorta medica, il 24 ottobre susseguente. F. Il 22 ottobre 2019, la PC ha fermato i ricorrenti in vista del loro rimpatrio (decisione di ordine di fermo). G. Il 23 ottobre 2019, i ricorrenti hanno informato la SEM di avere depositato un'istanza all'Alto Commissariato per i diritti umani (UNHCHR) a Ginevra, e ciò allo scopo di impedire il loro rimpatrio. Lo stesso giorno, per fax, la SEM ha inoltrato alla legale dei ricorrenti una decisione incidentale, in tedesco ("Zwischenverfügung"), impugnabile davanti a questo Tribunale nel termine di dieci giorni dalla sua notifica, che accertava che la procedura pendente presso l'UNHCHR non sospendeva l'esecuzione del loro allontanamento ("Der Vollzug der Wegweisung wird nicht ausgesetzt"). Il 24 ottobre 2019, la SEM ha notificato per posta la decisione incidentale alla legale dei ricorrenti. La decisione incidentale è cresciuta in giudicato incontestata. H. Il 24 ottobre 2019, scarcerati dal fermo su ordine della PC, i ricorrenti sono stati rimpatriati nell'Ucraina. I. Il 25 ottobre 2019, senza sentirli preliminarmente, la SEM ha adottato nei confronti dei ricorrenti dei divieti d'entrata di tre anni in Svizzera e nel Liechtenstein, validi da subito (25.10.2019 - 24.10.2022), con segnalazione nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), e ciò per non avere lasciato la Svizzera entro il termine impartito loro dopo il respingimento definitivo delle loro domande d'asilo mediante sentenza di questo Tribunale. La SEM non ha notificato i divieti d'entrata ai ricorrenti. J. Il 27 dicembre 2019, le autorità doganali lituane hanno informato i ricorrenti che un divieto d'entrata nei loro confronti era stato segnalato dalla SEM nel SIS II. K. Il 16 gennaio 2020, su richiesta della legale dei ricorrenti, la SEM le ha notificato il divieto d'entrata, da lei ricevuto il 20 gennaio successivo. L. Il 19 febbraio 2020, sempre rappresentati dalla loro legale, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo, in via cautelare, la restituzione dell'effetto sospensivo ai ricorsi, e, nel merito, l'annullamento dei divieti d'entrata, alternativamente il loro mantenimento con la cancellazione della loro segnalazione nel SIS II, oppure la loro riduzione ad un anno, ed hanno trasmesso un rapporto della dott.ssa D._______, specialista in endocrinologia e diabetologia, del 16 maggio 2019, facente stato della necessità per A._______ di utilizzare medicamenti recenti e validi nella cura del suo diabete di tipo 1. M. Il 5 marzo 2020, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha congiunto le procedure F-957/2020, F-960/2020 nonché F-963/2020, e respinto le domande di restituzione dell'effetto sospensivo, invitando nel contempo i ricorrenti a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'000.- entro il 20 aprile successivo, ciò che è avvenuto puntualmente. N. Il 5 maggio 2020, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, chiedendone il rigetto con la conferma delle decisioni impugnati, a cui ha rinviato per il resto. O. Il 3 settembre 2020, come richiesti da questo Tribunale, i ricorrenti hanno replicato, limitandosi a riaffermare le loro conclusioni sul piano sostanziale. P. Il 31 marzo 2021, questo Tribunale ha stralciato dal ruolo la procedura F-963/2020 relativa a C._______, dopo l'annullamento da parte della SEM del divieto d'entrata adottato nei suoi confronti in seguito al suo matrimonio con una cittadina svizzera, restituendogli fr. 334.- (un terzo dell'anticipo spese) e attribuendogli un'indennità per spese ripetibili di fr. 400.-. Diritto: 1. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi elencati all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e i divieti d'entrata del 25 ottobre 2019, che non rientrano peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare i presenti ricorsi. Dato che la procedura verte su decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti l'entrata in Svizzera di persone non cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale, ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, i ricorrenti, che sono i destinatari delle decisioni impugnate, hanno presentato i loro ricorsi tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando puntualmente l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Ne discende che i ricorsi sono ammissibili e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), ciò che implica che questo Tribunale deve tenere conto anche dei fatti rilevanti intervenuti dopo la decisione impugnata, i cosiddetti "nova" (cfr. Benjamin Schindler, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 31 ad art. 49 PA; cfr. anche, tra le altre, la sentenza TAF F-6368/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 5.5 con i rinvii). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), salvo che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Auer/Müller/Schindler, op. cit., n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

3. I presenti litigi vertono sulle decisioni del 25 ottobre 2019, con cui la SEM ha adottato dei divieti d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di tre anni (25.10.2019 - 24.10.2022), segnalandoli nel SIS II, nei confronti dei ricorrenti, i quali ne contestano sia la fondatezza che la segnalazione nel SIS II. A scanso di equivoci occorre puntualizzare che le cause non concernono invece l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera (cfr. consid. C a I), la cui esecuzione è stata reputata possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile da questo Tribunale mediante sentenza definitiva (cfr. la sentenza TAF D-4238/2017 del 12 aprile 2019 consid. 8). 4. 4.1 In generale, la procedura relativa all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RU 2007 5437), ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione con effetto dal 1° gennaio 2019 (LStrI, RS 142.20), nonché dall'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201), pure modificata con effetto dal 1° gennaio 2019 (in particolare, l'art. 80 OASA [violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici] è stato abrogato [RU 2018 3173]), e dall'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204). Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl, all'OASA e all'OEV (cfr. artt. 2 cpv. 4 LStrl, 1 cpv. 1 OASA, 1 cpv. 2 OEV e 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Si osservi che, dal giugno 2017, i cittadini dell'Ucraina, sono, a condizione che siano provvisti di un passaporto biometrico, "esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni" (cfr. l'allegato II del regolamento UE 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 [Gazzetta ufficiale/GU L 303/39 del 28 novembre 2018], in vigore dal 18 dicembre 2018, che ha abrogato il regolamento CE n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, adottante l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [GU L 81/1 del 21 marzo 2001]). 4.2 La SEM vieta l'entrata in Svizzera ad uno straniero allontanato se egli non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (art. 67 cpv. 1 lett. b LStrI). La SEM può, per motivi umanitari o per altri motivi gravi, rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente; a tale proposito occorre considerare segnatamente i motivi che hanno portato al divieto d'entrata nonché la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici e la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell'interessato a una decisione di sospensione (art. 67 cpv. 5 LStrI). Importa sottolineare che l'art. 67 cpv. 1 lett. b e cpv. 5 LStrI è il risultato del recepimento della Svizzera della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (direttiva sul rimpatrio [GU L 348/98]), il cui art. 11 § 1 prevede che "le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso: a) qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure b) qualora non sia stato ottemperato all'obbligo di rimpatrio. In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d'entrata", mentre il § 5 afferma che "in casi individuali gli Stati membri possono astenersi per motivi umanitari dall'emettere, revocare o sospendere un divieto d'ingresso". In altre parole, nel caso di stranieri allontanati, la pronuncia di un divieto d'entrata non può essere che difficilmente elusa, salvo che sussistano motivi umanitari o altri gravi motivi. In questo senso, il potere decisionale della SEM ("Entschliessungsermessen") è fortemente ridotto (cfr. la sentenza TAF F-458/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 con i riferimenti). D'altro canto, la SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). 4.3 Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, sul piano del diritto interno, nel suo Messaggio dell'8 marzo 2002 concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che "la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato" (Messaggio LStr, pag. 3424). Riguardo alla natura e alla finalità del divieto d'entrata, il Consiglio federale ha precisato che lo stesso "mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici, non già a sanzionare un determinato comportamento; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo" (Messaggio LStr, pag. 3428). 4.4 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Questa graduazione delle durate (inferiori o superiori a cinque anni) risulta dal recepimento dell'art. 11 § 2 della direttiva sul rimpatrio, il quale prevede che "la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale" (cfr. la nota a piè di pagina dell'art. 67 LStrI; cfr. anche DTF 139 II 121 consid. 5.1 e 6.3). 4.5 Riassumendo le esigenze poste dal diritto interno, dall'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale federale rileva che, per potere pronunciare un divieto d'entrata fino a cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo non coperto dall'ALC, è sufficiente che egli rappresenti un semplice pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello I). Invece, per potere pronunciare un divieto d'entrata di cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo coperto dall'ALC, che gode quindi della libertà di circolazione, è necessario verificare se egli costituisca una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, ossia una minaccia che va al di là di una semplice messa in pericolo degli stessi (livello I bis). Quanto alla pronuncia di un divieto d'entrata superiore a cinque anni (fino a quindici e, in caso di recidiva, anche fino a venti: cfr. DTAF 2014/20 consid. 7), e ciò indipendentemente dall'applicazione dell'ALC (cfr. art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE), bisogna che il cittadino in questione rappresenti una grave minaccia, ossia un "pericolo qualificato" ("menace caractérisée") per l'ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello II; cfr. DTF 139 II 121 consid. 5 e 6). Questo grado di gravità qualificata, la cui ammissione costituisce l'eccezione (cfr. FF 2009 8043, pag. 8058 [in francese]), deve essere esaminato concretamente, con riferimento agli atti di causa (cfr. Marc Spescha, in: Spescha et al. [editori], Migrationsrecht, 4a ed. 2015, art. 67 LStr, n. 5, pag. 271; Adank-Schärer/Antoniazza-Hafner, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, in: AJP/PJA 7/2018, pagg. 886 a 898). Esso è funzione della natura del bene giuridico in pericolo (ad es.: la vita, l'integrità della persona, l'integrità sessuale o la salute pubblica), della natura dell'infrazione commessa, come in caso di criminalità particolarmente grave a dimensione transfrontaliera (terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di droga e criminalità organizzata), oppure del numero delle infrazioni commesse (recidiva), anche alla luce della loro eventuale crescente gravità o dell'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.3). 5. 5.1 In concreto, i ricorrenti, cittadini dell'Ucraina, sono giunti in Svizzera il 15 gennaio 2015 per depositare una domanda d'asilo, la quale è stata respinta da questo Tribunale con sentenza definitiva emanata il 12 aprile 2019. Essi si sono tuttavia rifiutati di partire dalla Svizzera il 4 luglio 2019, ossia entro il termine che la SEM aveva loro fissato per eseguire la sentenza in questione, ciò che ha condotto al loro allontanamento coatto il 24 ottobre 2019 (cfr. consid. A, B e H). Questo significa che, già a decorrere dall'emanazione della sentenza del 12 luglio 2019, e, a maggior ragione, quando la SEM ha emesso il divieto d'entrata contestato il 25 ottobre 2019, i ricorrenti erano degli stranieri allontanati ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 lett. b LStrI. Ne discende che la SEM doveva, fatti salvi motivi umanitari o altri gravi motivi, pronunciare nei confronti dei ricorrenti un divieto d'entrata (cfr. consid. 4.2). 5.2 D'altra parte, rifiutandosi di partire entro il termine stabilito dalla SEM per eseguire la sentenza TAF del 12 aprile 2019, i ricorrenti hanno, di propria volontà, prolungato illegalmente il loro soggiorno in Svizzera e, di riflesso, nello spazio Schengen. In questa maniera essi hanno, da un lato, disobbedito ad una decisione definitiva dell'autorità (cfr., a titolo indicativo, l'art. 292 del Codice penale [CP, RS 311.0]), e, dall'altro lato, infranto le disposizioni della LStrI e della normativa Schengen sulla permanenza in Svizzera degli stranieri, ciò che ha (può avere) delle implicazioni penali (cfr. l'art. 115 cpv. 1 lett. b LStrI e DTF 143 IV 249 consid. 1.9). Ora, secondo una giurisprudenza consolidata, segnatamente il soggiorno illegale in Svizzera rappresenta una violazione grave del diritto degli stranieri (cfr., tra le altre, la sentenza TAF F-1438/2019 del 16 settembre 2020 consid. 7.2 con i riferimenti). Pertanto, anche nell'ottica della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblici, si deve riconoscere che i ricorrenti costituivano, nell'ottobre 2019, un pericolo per la Svizzera (e gli altri Stati dello spazio Schengen), con la conseguenza che l'adozione di un divieto d'entrata non superiore a cinque anni era giustificata in applicazione degli artt. 67 cpv. 2 lett. a e 67 cpv. 3 1a frase LStrI (cfr. consid. 4.3 a 4.5). 5.3 Tuttavia bisogna ancora esaminare se vi fossero motivi umanitari o altri motivi gravi che avrebbero dovuto indurre la SEM ad astenersi dal pronunciare un divieto d'entrata nei confronti dei ricorrenti (cfr. consid. 4.2). In proposito, alla luce delle informazioni disponibili, entrano in linea di conto, essenzialmente, la situazione di sicurezza nella regione di Donetsk e lo stato di salute di A._______, cosicché è giudizioso riferirsi e rinviare alla relativa analisi dettagliata effettuata nella sentenza TAF D-4238/2017, in particolare ai considerandi 5.3, 5.4 e 8.3 passim. In effetti, considerata la vicinanza nel tempo della sentenza in questione, emanata il 12 aprile 2019, e del divieto d'entrata, emesso il 25 ottobre 2019, non si ravvisano ragioni per credere che la SEM non avrebbe dovuto pronunciare questo provvedimento in considerazione di motivi umanitari o di altri motivi gravi. In questo rispetto, anche il rapporto della dott.ssa D._______, del 16 maggio 2019 (cfr. consid. L), di poco posteriore alla sentenza in questione, non è suscettibile di mutare l'apprezzamento della fattispecie. Di conseguenza, si deve escludere che la SEM avrebbe dovuto rinunciare ad emanare un divieto d'entrata nei confronti dei ricorrenti, o sospenderlo, per motivi umanitari o altri motivi gravi.

6. Si tratta ora di fissare, in accordo con il principio di proporzionalità, la durata del divieto d'entrata in funzione del complesso delle circostanze del caso, tenendo conto della situazione personale dei ricorrenti (cfr. artt. 67 cpv. 5 e 96 cpv. 1 LStrI), se del caso anche sotto il profilo del loro diritto al rispetto della loro vita privata e familiare (art. 8 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo [CEDU, RS 0.101]). 6.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale/Cost., RS 101). Da un punto di vista analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9). 6.2 A proposito dell'art. 8 § 1 CEDU bisogna precisare che, benché non garantisca il diritto di entrata e di soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii), esso estende la sua protezione, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata, anche alle relazioni sociali sviluppate nell'ambito di attività professionali e commerciali di chi se ne prevale (cfr. sentenze CorteEDU - Fernandez Martinez c. Spagna [Grande Camera], n. 56030/07, 12 giugno 2014, § 110, e Niemietz c. Germania, n. 13710/88, 16 dicembre 1992, n. 29). Secondo il Tribunale federale, dal punto di vista del diritto al rispetto della vita familiare, chi si richiama alla protezione dell'art. 8 § 1 CEDU deve, in generale, intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua famiglia che beneficia di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr., tuttavia, la sentenza CorteEDU - Mengesha Kimfe c. Svizzera, n. 24404/05, 29 luglio 2010, § 61); in questo senso, sono protetti, segnatamente, i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione; eccezionalmente, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra loro, sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). Nondimeno, l'art. 8 § 2 CEDU permette un'ingerenza statale nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, se tale ingerenza è prevista dalla legge ed è necessaria, in particolare, alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati in una società democratica. 6.3 In concreto, come esposto al consid. 5.1, i ricorrenti hanno infranto, di propria volontà e, si può quasi dire, con ostinazione, la LStrI e la normativa Schengen, per cui un divieto d'entrata di tre anni soddisfa, in linea di massima, le esigenze del principio di proporzionalità riguardo alla sua idoneità, alla sua necessità e alla sua preponderanza per la difesa dell'ordine e della sicurezza pubblici svizzeri. E ciò vale tanto più che, in relazione all'art. 8 § 1 CEDU, i ricorrenti non hanno, e nemmeno fanno valere, interessi particolari da tutelare, né sul piano della loro vita privata, né sul piano della loro vita familiare, dimodoché non possono ricavare nulla da questa norma convenzionale riguardo ad un'eventuale riduzione della durata del divieto d'entrata. Si aggiunga che, alla luce della giurisprudenza, il fatto che il figlio dei ricorrenti risieda ora in Svizzera con sua moglie (cfr. consid. P) non cambia nulla nell'ottica della protezione della vita familiare ai sensi dell'art. 8 § 1 CEDU. 6.4 Così, sulla scorta di quanto precede, la ponderazione dell'interesse pubblico della Svizzera e degli altri Stati membri dello spazio Schengen, di cui la Svizzera funge da garante ("Sachwalter"; cfr. DTAF 2001/48 consid. 6.1), a tenere lontano dal loro territorio i ricorrenti, e gli interessi privati di quest'ultimi, qualunque essi siano, a poter entrare nello spazio Schengen conformemente alla normativa applicabile (cfr. consid. 4.1), permette di concludere che la durata del divieto d'entrata di tre anni è proporzionata. Quanto alla durata della segnalazione nel SIS II, benché essa non debba necessariamente corrispondere a quella del divieto d'entrata, ma possa essere inferiore (cfr. le sentenze TAF F-465/2017 del 12 marzo 2019 consid. 8.3 [DTAF 2019 VII/2], e, per analogia, F-5520/2015 del 19 luglio 2016 consid. 7), gli argomenti formulati in precedenza depongono pure a favore di una durata di tre anni.

7. In conclusione, si deve concludere che le decisioni impugnate (divieti d'entrata di tre anni con segnalazione nel SIS II) sono conformi al diritto federale, compresa la normativa Schengen, per cui esse vanno confermate e i ricorsi respinti.

8. Rimane ancora da rivolgere l'attenzione al fatto che la SEM non ha proceduto ad alcuna audizione preliminare dei ricorrenti prima di adottare il divieto d'entrata (cfr. art. 30 PA), che non ha loro nemmeno notificato. Riguardo all'audizione preliminare, la SEM ha organizzato tutti i preparativi per il rimpatrio dei ricorrenti nell'Ucraina, in esecuzione della sentenza TAF D-4238/2017, fino a ricorrere alla coazione (cfr. consid. B a H), ben sapendo che avrebbe dovuto emanare nei loro confronti, in quanto stranieri allontanati che ancora si trovavano in Svizzera, un divieto d'entrata in applicazione dell'art. 67 cpv. 1 lett. b LStrI (cfr. consid. 4.2). Questo significa che la SEM avrebbe potuto e dovuto informare preliminarmente i ricorrenti su questo aspetto della loro vicenda, considerato che disponeva del tempo necessario e che un divieto d'entrata non è una misura d'esecuzione (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. d/e PA a contrario). In relazione alla non notifica del divieto d'entrata, si deve rilevare che la SEM conosceva l'indirizzo dei ricorrenti nell'Ucraina, fornitole dall'AUB (cfr. consid. D), ossia "...". Stando così le cose, nonostante l'esito negativo dei ricorsi, è equo tenere conto di queste circostanze nel fissare le spese processuali qui di seguito (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-5799/2019 dell'8 febbraio 2021 consid. 3.3 e 9 con i riferimenti).

9. Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, alla luce di quanto esposto al consid. 8, questo Tribunale rinuncia a prelevare spese processuali, per cui il resto dell'anticipo di fr. 1'000.-, di cui fr. 334.- sono già stati rimborsati al figlio dei ricorrenti, ossia fr. 666.-, è restituito a quest'ultimi (1'000 - 334 [cfr. consid. M e P]). Dato l'esito negativo dei ricorsi, non si attribuiscono indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. I ricorsi sono respinti.

2. Non si prelevano spese processuali e il resto dell'anticipo di fr. 1'000.-, ossia fr. 666.-, è restituito ai ricorrenti.

3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4. Comunicazione:

- ai ricorrenti (atto giudiziario; allegato: formulario "indirizzo per il pagamento");

- alla SEM (restituzione dell'incarto SIMIC ...; N ...). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: