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D-4238/2017

D-4238/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-12 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015, secondo la parziale revisione del testo della LAsi in vigore dal 1° marzo 2019; RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, essi sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 3.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 3.3 Secondo una costante giurisprudenza, l'art. 3 LAsi distingue tra richiedenti che hanno già subito, personalmente ed in modo mirato, una persecuzione prima della fuga dal loro paese, in ragione dei motivi legati alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche; e quelli invece che temono, a giusto titolo, di essere esposti, in un avvenire prevedibile, ad una persecuzione rilevante in materia d'asilo, in caso di un loro rientro nel paese d'origine (cfr. DTAF 2008/34 consid. 7.1). D'un canto, quando gli interessati hanno già subito una persecuzione, è necessario che una possibilità di protezione interna sia esclusa (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.6) e che esista ancora un bisogno di protezione attuale (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e 3.1.2.2), perché la persistenza di un timore oggettivamente fondato della ripetizione di una persecuzione in caso di ritorno nel paese d'origine sia presunta. D'altro canto, quando la fuga dal paese d'origine è stata causata dal timore di una persecuzione futura, anche se a breve termine, il Tribunale tiene conto degli elementi personali, stabiliti e pertinenti, esclusivamente alla luce della situazione nel paese d'origine come si presenta al momento in cui si pronuncia (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6). Così facendo, il Tribunale prende in considerazione l'evoluzione della situazione intervenuta dopo il deposito della domanda d'asilo, rispettivamente dopo la pronuncia della decisione impugnata (cfr. anche tra le altre: sentenze del Tribunale D-4686/2016 del 20 novembre 2018 consid. 3.2; D-6450/2017 del 5 luglio 2018 consid. 3.2).

E. 3.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi futuri, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono quindi sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 con riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).

E. 3.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi).

E. 4 Preliminarmente il Tribunale rileva che, dalla decisione avversata, risulta che la SEM si è astenuta dall'esaminare la verosimiglianza delle dichiarazioni degli interessati a supporto della loro domanda d'asilo (cfr. art. 7 LAsi). Pertanto, il Tribunale limiterà il suo esame alla questione della portata delle loro asserzioni in punto alla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo dal profilo della rilevanza (art. 3 LAsi).

E. 5 Nella presente disamina, il Tribunale ritiene dapprima giudizioso determinare se i ricorrenti possano prevalersi di motivi rilevanti in materia d'asilo, per dei fatti successi prima del loro espatrio dal Paese d'origine.

E. 5.1 In primo luogo, le dichiarazioni e mezzi di prova degli insorgenti inerenti le espressioni di intolleranza religiosa e le minacce verbali che avrebbero ricevuto da passanti o da terze persone a causa della loro fede, non sembrano raggiungere un'intensità sufficiente per rappresentare un timore fondato per i ricorrenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Al contrario di quanto essi adducono, B._______ ha dichiarato di non aver mai sporto denuncia contro tali atti alle autorità competenti (cfr. verbale 2, p.to 7.02, pag. 9; verbale 5, D38 seg., pag. 6 seg.), e gli insorgenti non hanno comunque dimostrato o reso verosimile che nei rari casi in cui si sono indirizzati alle autorità del loro Paese per ottenere protezione, le stesse siano rimaste inattive a causa di una discriminazione nei loro confronti per motivi religiosi o che le medesime non abbiano voluto perseguire gli autori di tali atti, avendo aperto le relative inchieste (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10; verbale 2, p.to 7.02, pag. 9; verbale 5, D38 seg., pag. 6 seg.). L'asserzione della ricorrente che le autorità ucraine non avrebbero loro permesso la libertà di culto e di assembramento, non risulta mutare tale conclusione. Invero, come rettamente già motivato nella decisione impugnata dall'autorità inferiore, tali restrizioni sono state imposte per motivi di sicurezza a tutta la popolazione residente nella città di D._______ a causa della vicinanza dell'area di conflitto, e non erano mirate al restringimento della libertà religiosa o di assembramento, come d'altronde dichiarato dalla stessa insorgente (cfr. verbale 5, D37, pag. 6).

E. 5.2 In secondo luogo nell'analisi, per quanto attiene le minacce e le violenze fisiche subite da C._______, per quanto non si voglia in questo contesto in alcun modo sminuirne la gravità e possa essere plausibile che le autorità competenti abbiano dimostrato una certa indolenza e ritrosia nel portare a compimento l'inchiesta ed a punire l'autore del reato come dichiarato dagli insorgenti, non si può ritenere dalle loro asserzioni e dagli atti all'inserto, che le autorità siano rimaste del tutto inattive nel perseguimento dell'unica azione a loro denunciata da parte degli interessati. Invero, d'un canto le autorità di perseguimento penale preposte hanno aperto l'inchiesta nei confronti del ragazzo che ha aggredito C._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 9; verbale 2, p.to 7.02, pag. 9; verbale 3, p.to 7.02, pag. 7; verbale 4, D39 segg., pag. 6 segg.; verbale 5, D58, pag. 8; verbale 6, D54 segg., pag. 6 seg.), che è terminata con decisione di chiusura del procedimento penale del (...) (cfr. doc. 6 e doc. 7), ma con il prolungamento della pena condizionale che aveva già per reati precedenti (cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7). D'altro canto, il direttore della scuola che frequentava il ricorrente al momento dei fatti - malgrado a mente degli interessati non avesse preso alcun provvedimento, schierandosi invece contro di loro a causa del loro credo - ha espulso il ragazzo autore dei danni corporali nei confronti di C._______ (cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7). Pertanto, conto tenuto di quanto esposto, non si può ritenere come addotto dai ricorrenti, che le autorità ucraine non abbiano perseguito gli atti commessi nei confronti di C._______ o che le istituzioni non abbiano preso alcun provvedimento ai danni dell'autore dell'atto stesso. Anche tali avvenimenti non sono quindi rilevanti ai sensi dell'asilo.

E. 5.3 I ricorrenti hanno parimenti motivato la loro domanda sulla base della situazione securitaria e politica presente in Ucraina. Vi è pertanto da analizzare dappresso se i ricorrenti avessero un fondato timore di subire una persecuzione futura rilevante ai sensi dell'asilo se fossero rimasti in patria, rispettivamente se in caso di un loro futuro ritorno nel paese d'origine, possano essere esposti ad un rischio concreto di gravi pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 5.3.1 Il conflitto che interessa l'est dell'Ucraina (nella regione del Donbass) ormai da quasi cinque anni, ha comportato da parte dei separatisti filo-russi la proclamazione unilaterale d'indipendenza della Repubblica di Lugansk (RPL) il 12 maggio 2014, seguita dalla Repubblica Popolare di Donetsk (RPD) il 28 aprile 2014. Queste ultime sono situate rispettivamente nelle regioni ucraine di Lugansk e di Donetsk, ma non sono state riconosciute dal governo ucraino. Malgrado la sottoscrizione degli accordi di Minsk nel settembre 2014 e nel febbraio del 2015, che hanno sancito anche una tregua nei combattimenti (per un riassunto della storia del conflitto nell'est dell'Ucraina, della demarcazione della linea di contatto nonché delle misure adottate per gli accordi di Minsk cfr. Council of Europe: Parliamentary Assembly, Political consequences of the conflict in Ukraine, 31 agosto 2016, < https://www.refworld.org/docid/5836f99f4.html >, par. 43 segg., pag. 12 segg., consultato il 12.03.2019; Sabine Fischer, Stiftung Wissenschaft und Politik [SWP], Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Der Donbas - Konflikt, Widerstritende Narrative und interessen, schwieriger Friedensprozess, febbraio 2019, pag. 7 segg. e 11 segg., < https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2019S03_ fhs.pdf >, consultato il 12.03.2019), il cessate il fuoco entrato in forza il 1° settembre 2015 è stato più volte violato. Invero, diverse fonti, indicano che a partire dall'inverno del 2015 vi è stata una recrudescenza della violenza ed un significativo peggioramento della situazione di sicurezza ed umanitaria lungo la linea di contatto che separa l'Ucraina dalla RPD e dalla RPL, o nella prossimità della stessa, e sono state registrate diverse violazioni del cessate il fuoco (cfr. Council of Europe, ibidem, p.to 48 segg., pag. 13 seg.; Neue Zürcher Zeitung [NZZ], Seit fünf Jahren bekriegen sich die Ukraine und prorussische Separatisten im Donbass - die Verluste sind viel höher als bisher gedacht, 23 gennaio 2019, https://www.nzz.ch/international/ein-krieg-der-nicht-vergeht-der-ukraine-konflikt-in-zahlen-und-kar ten-ld.1453515 , consultato il 12.03.2019). La linea di contatto è tutt'ora teatro di ostilità e di scontri che hanno causato secondo una fonte dall'aprile 2014 sino al dicembre del 2018 il decesso di oltre 12'000 persone, tra le quali 3'320 civili, 3'813 militari ucraini e 5'314 separatisti, ed il ferimento di circa 9'000 persone (cfr. NZZ, ibidem, consultato l'ultima volta il 12.03.2019), e secondo altre fonti la morte di 10'300 persone ed il ferimento di circa 24'000 persone (cfr. Council on Foreign Relations, Global Conflict Tracker, "Conflict in Ukraine", 11 marzo 2019, < https://www.cfr. org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine >, consultato il 12.03.2019; SWP, ibidem, pag. 9 seg.). Lungo la linea di conflitto che si estende circa per 500 chilometri tra le regioni controllate dal governo ucraino e quelle invece non governate dallo stesso, vi è una situazione permanente di emergenza umanitaria. Invero, l'attraversamento di persone da una parte all'altra del fronte, li espone al pericolo di mine e di munizioni rimaste inesplose. Inoltre dall'inizio del conflitto nel 2014, migliaia di abitazioni sono state danneggiate o distrutte e la ricostruzione risulta molto difficoltosa. Gli scontri e gli spari, provocano inoltre regolarmente dei danni a delle infrastrutture civili, spesso causando l'interruzione della fornitura di servizi essenziali quali elettricità, acqua e riscaldamento mettendo così a repentaglio l'approvvigionamento per la popolazione residente in entrambe le aree della zona di conflitto (cfr. NZZ, ibidem, consultato il 12.03.2019; Bundeszentrale für politische Bildung, Dossier Innerstaatliche Konflikte, 20 dicembre 2017, http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/21628 1/ukraine , consultato l'11.03.2019; Humanitarian Need Overview Ucraina 2019, dicembre 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1457326/1788_1549026430 _3101.pdf , consultato l'11.03.2019; SWP, ibidem, pag. 31, consultato l'ultima volta il 12.03.2019). Diversi bombardamenti in zone residenziali avrebbero interessato pure ospedali, scuole ed asili, situati tra gli altri a N._______, nella città di E._______, O._______, P._______ e D._______ (cfr. UN Office of the High Commissioner for Human Rights [OHCHR], Report on the human rights situation in Ukraine 1 December 2014 to 15 February 2015, 15 febbraio 2015, pag. 4, https: //www.refworld.org/docid/55115a7d4.html , consultato il 12.03.2019). Altresì, secondo alcune fonti, la situazione alimentare nelle regioni di conflitto sarebbero vieppiù peggiorate, in particolare nel corso degli ultimi tre anni. Nelle zone controllate dalle auto-proclamate repubbliche popolari, la percentuale delle persone senza accesso ad un'alimentazione sufficiente, sarebbe invero cresciuta dal 40% dell'anno 2016 all'86% dell'anno 2017. Anche nelle regioni controllate da Q._______ lungo la linea di conflitto, la percentuale si aggirerebbe attorno al 55%. Diverse organizzazioni umanitarie riportano un incremento di tipici elementi strutturali della povertà, come l'abuso di sostanze stupefacenti, l'alcolismo, o ancora la limitazione all'accesso di trattamenti medici o alla formazione scolastica (cfr. SWP, ibidem, pag. 29, consultato il 12.03.2019; International Crisis Group, "Nobody Wants Us": The Alienated Civilians of Eastern Ukraine, 1° ottobre 2018, < https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/eastern-europe/ukraine/ < 252-nobody-wants-us-alienated-civilians-eastern-ukraine >, consultato il 12.03.2019).

E. 5.3.2 La città di D._______, che si trova nel territorio controllato dal governo ucraino - dopo la sconfitta delle milizie separatiste che hanno tentato di impadronirsi della stessa tra il (...) -, e divenuta il (...) della regione di E._______ per l'Ucraina, è situata (...) (circa [...]) alla linea del fronte con la RPD (cfr. SWP, ibidem, pag. 11; Radio Free Europe/Radio Liberty, [...] D._______, (...), https://www.refworld.org/docid/[...] .html , consultato il 12.03.2019). La località vanta uno dei (...) con (...) al (...) - insieme a quello di R._______ - rimasti al momento ancora nelle mani del governo ucraino. Gli stessi sono fulcro economico importante per l'esportazione di (...) ed (...) e sedi di numerose compagnie (...) (cfr. Il Sole 24 Ore: [...], https://www.ilsole24ore.com/art/mondo /[...] , consultato il 12.03.2019; Jamestown Foundation, Strategic Overview of the [...]: [...], https://www.refworld.org/docid/[...], consultato il 12.03.2019). Il [...], il [...] ha subito un attacco da parte dei separatisti provocando la morte di (...) o (...) persone ed il ferimento di un altro centinaio, oltre che la distruzione e il danneggiamento di diverse abitazioni (cfr. OHCHR, ibidem, pag. 4, consultato il 12.03.2019; UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR assists victims of shelling in [...], https://www.refworld.org/[...] , consultato il 12.03.2019; Radio Free Europe/Radio Liberty, ibidem, consultato il 12.03.2019; Amnesty International, Amnesty International Report 2015/16 Ukraine, [...], https://www.refworld.org/docid/[...] , consultato il 12.03.2019). Dall'inizio del conflitto perdurano tutt'ora i bombardamenti nei pressi della città, con la distruzione di infrastrutture ed abitazioni, come pure la possibilità che vengano colpiti dei civili (cfr. Human Rights Watch [HRW], World Report 2019 - Ukraine, 17 gennaio 2019, https://www.ecoi.net/de/[...] , consultato il 12.03.2019).

E. 5.3.3 Alla luce degli elementi succitati, non si può escludere del tutto che al momento della loro partenza dal Paese d'origine, essi potessero avere un timore soggettivo di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, a causa della situazione d'insicurezza venutasi a creare nella regione del Donbass. Tuttavia, il Tribunale si esime dal procedere oltre con l'analizzare se, anche dal profilo oggettivo, una loro permanenza a D._______ sarebbe stata irragionevole. Invero, in ogni caso, il Tribunale considera che gli interessati, anche se fossero stati esposti ad un rischio concreto di gravi pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso in cui fossero rimasti nella loro località di provenienza o anche nell'evenienza di un loro futuro ritorno nel paese, dispongono in ogni caso di un'alternativa di rifugio interno in un'altra regione rispetto a quella dalla quale provengono (ovvero la regione di E._______), come si vedrà nei considerandi seguenti.

E. 5.4.1 La qualità di rifugiato può essere negata alla persona perseguitata in una parte del paese a condizione che quest'ultima disponga di una possibilità effettiva di protezione interna in un'altra parte del paese. Una possibilità di protezione interna deve essere negata se, nel luogo della protezione, l'interessato si troverebbe in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.5 e 8.6). In altre parole, l'ammissione di un'alternativa di protezione interna presuppone, d'un canto, che esista, in tale luogo, un'infrastruttura di protezione efficace e che lo Stato sia disposto ad accordare protezione alla persona perseguitata in tale parte del Paese. D'altro canto, quest'ultima deve potersi rendere nel luogo di protezione, legalmente senza correre un rischio smisurato, e potersi stabilirvisi in modo legale. Infine, occorrerà esaminare in maniera individuale se l'interessata potrà ottenere una protezione di lunga durata in tale luogo. Bisognerà in tal senso tenere conto della situazione generale presente nello stesso e delle circostanze particolari che possono mettere in pericolo l'esistenza della richiedente, ovvero procedere ad un esame individuale (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.6; come pure sentenza del Tribunale D-4686/2016 consid. 5.3.1).

E. 5.4.2 Il Tribunale amministrativo federale, anche in recenti sentenze, è giunto alla conclusione che in Ucraina, malgrado il perdurare di conflitti - nella regione del Donbass (come visto supra al consid. 5.3.1) ed in Crimea - la popolazione non sia in modo generico esposta a guerra o a situazioni di violenza generalizzata, a causa delle quali la popolazione civile debba essere ritenuta in generale come concretamente in pericolo (cfr. sentenze del Tribunale D-984/2019 del 7 marzo 2019 consid. 6.3.1; D-26/2017 del 4 settembre 2017 consid. 8.2). Pertanto, nella presente disamina - e al contrario di quanto da loro argomentato - i ricorrenti dispongono di un'alternativa di soggiorno interno in Ucraina, anche escludendo D._______, ove non sarebbero esposti a problematiche d'insicurezza dovute ai conflitti presenti nel Paese ed ove il timore di un'avanzata futura ed attuale della RPD non è fondata, in quanto in territorio governativo e discosto dal conflitto in essere nel Donbass.

E. 5.4.3 Circa il timore che hanno fatto valere i ricorrenti di subire delle discriminazioni in quanto Testimoni di Geova da parte di persone filo-russe, anche a causa dei recenti provvedimenti in Russia e nella repubblica popolare di Donetsk nei confronti di persone della loro stessa fede, lo stesso non risulta rilevante in materia d'asilo su tutto il territorio dell'Ucraina. Risulta invero improbabile che i ricorrenti in un'altra regione rispetto a quella di E._______ ed alle zone di conflitto negli (...) di P._______ e di E._______ come pure in S._______, subiscano delle discriminazioni pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi, per il loro credo e per le loro attività religiose, visto che tali altre regioni sono rette dal governo e della legislazione ucraina. Dalle informazioni a disposizione del Tribunale, malgrado non possano essere esclusi dei sentimenti di intolleranza religiosa nei confronti di minoranze religiose come i Testimoni di Geova anche nel resto dell'Ucraina, non vi è però da presupporre in modo generale che le autorità ucraine non perseguano gli atti di terzi contro la libertà religiosa e la libertà di assembramenti o attività pacifiche. Invero, a parte in alcuni rari casi ove sono stati registrati degli attacchi da parte di gruppi di estremisti o di persone singole nei confronti di appartenenti a minoranze religiose, sessuali o politiche o nel corso di manifestazioni pacifiche, rimasti senza alcun perseguimento penale da parte delle autorità ucraine, non si può concludere che di regola i Testimoni di Geova non possano professare liberamente la loro fede o che le loro attività religiose vengano ostruite dalle autorità ucraine o da terze persone. Fermo restando che la libertà religiosa è garantita dalla legislazione e dalla costituzione ucraina, essi non subiscono una persecuzione mirata e collettiva a causa del loro credo o delle loro attività (cfr. Freedom House, Freedom in the World 2019 - Ukraine, 4 febbraio 2019, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ukraine , consultato il 13.03.2019; Human Rights Council, Report on the human rights situation in Ukraine 16 May to 15 August 2018, 21 settembre 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1446356/1930_1539336200_g1828271 .pdf , consultato il 13.03.2019; Amnesty International, Ukraine: The Authorities' Inaction Emboldens Rising Violence by The Far-Right, 16 maggio 2018, https://www.amnesty. org/download/Documents/EUR5084342 018ENGLISH.pdf , consultato il 13.03.2019; U.S. Departement of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017: Ukraine, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=20 17&dlid=277229#wrapper , consultato il 13.03.2019; U.S. Departement of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious Freedom Report for 2017: Ukraine, https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm# wrapper , consultato il 13.03. 2019). Infine, per quanto concerne gli eventi che avrebbero comportato la rottura dei vetri delle finestre della loro abitazione e di quella della (...) dell'insorgente da parte di sconosciuti (cfr. verbale 5, D4 seg., pag. 2 e D49 segg., pag. 8; atto A40, atto A42, doc. 4 e doc. 13), non vi sono indizi sufficienti e concreti che possano ricondurre tali atti a dei moventi di intolleranza religiosa. Questi avvenimenti sono difatti piuttosto ascrivibili a degli atti criminali, che sono perseguiti nel loro paese d'origine dalle autorità preposte, come dimostrato dal verbale di denuncia prodotto agli atti dai ricorrenti (cfr. atto A42 e doc. 4). Ne discende che tali motivi non risultano pertinenti ai fini della concessione dell'asilo.

E. 5.4.4 In seguito, per quando possa essere comprensibile, il timore che C._______ avrebbe di essere rintracciato da parte di (...). o (...), o ancora dagli amici di questi ultimi che lo avrebbero minacciato di morte, non risulta rilevante ai sensi dell'asilo. Anche posta la verosimiglianza di tali minacce, che gli autori delle stesse sarebbero effettivamente passati agli atti, risultano invero unicamente delle allegazioni di parte prive di qualsivoglia fondamento ed elemento concreto. A tale conclusione si giunge anche poiché tali minacce non sono state denunciate dai ricorrenti alle autorità, ciò che fa apparire il timore dichiarato non raggiungere un grado sufficientemente elevato e concreto di rischio ai sensi dell'asilo. Risulta inoltre maggiormente inconsistente il timore che tali minacce vengano messe in atto nei confronti di C._______ in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, visto in particolare il tempo trascorso dagli eventi, ed il suo eventuale trasferimento in un'altra regione dell'Ucraina. Inoltre, come rimarcato correttamente dall'autorità inferiore nella sua decisione, anche in futuro C._______, divenuto in corso di procedura maggiorenne, potrà indirizzarsi alle autorità del suo Paese d'origine, dovesse necessitare della protezione contro degli atti o la minaccia degli stessi da parte di terzi. Si ricorda a tal proposito che la protezione internazionale che i ricorrenti richiedono è sussidiaria alla protezione statale del loro paese d'origine, e che dagli atti all'inserto non vi sono elementi atti a far credere che le autorità competenti ucraine non offrirebbero protezione o non perseguirebbero gli autori di reati nel rispetto della loro legislazione. Anche tali evenienze, non risultano quindi rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai richiedenti.

E. 5.4.5 Infine, vi è da rilevare che i ricorrenti disporrebbero di un'alternativa di protezione interna al loro Paese d'origine, senza che essi si ritrovino in una situazione di pericolo esistenziale. Dal canto suo A._______, è ancora relativamente giovane, e secondo le sue stesse dichiarazioni, dispone di una maturità e di una lunga esperienza quale (...), quest'ultima attività esercitata sino al suo espatrio. A differenza di quanto sostenuto nel gravame dagli insorgenti, il Tribunale ritiene, in accordo con la decisione impugnata della SEM e le sue successive osservazioni, che l'insulina ed i trattamenti medici di cui egli necessita per la cura del diabete di cui egli è affetto, possano essere ottenuti in patria dal ricorrente. Invero, come da loro stesse dichiarazioni, l'impossibilità di ottenere l'insulina nella città di D._______ - probabilmente legata alla contingenza conflittuale del momento, come dichiarato dalla medesima insorgente (cfr. verbale 5, D29, pag. 5) - non può comunque essere applicato in modo generico al resto del Paese d'origine, essendo che avrebbero potuto per lo meno ottenere la stessa se domiciliati in altra regione, come da loro stessi allegato (cfr. verbale 4, D62 segg., pag. 8 seg.; verbale 5, D32, pag. 6). Anche B._______, ancora giovane ed in salute, dispone di un'ottima formazione, avendo ottenuto in patria il (...) quale (...), nonché avrebbe esercitato in patria dapprima la professione quale (...) ed in seguito sino all'espatrio come (...) in un (...). Alla luce di tali elementi, ed al contrario delle allegazioni degli insorgenti che oppongono pure motivazioni di ordine economico che non risultano manifestamente pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi, è da considerare che gli stessi, in un'altra regione dell'Ucraina ed entro un periodo di tempo ragionevole, possano nuovamente reperire un'attività lucrativa ed un'abitazione per loro come pure eventualmente anche per il figlio, tutt'ora in formazione. Essi potranno pertanto ricostruirsi una situazione esistenziale soddisfacente ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.4.1). Quali residenti interni, potranno inoltre avere accesso alle prestazioni sociali statali, in caso di bisogno, come già beneficiato dal signor A._______ in passato (cfr. verbale 1, p.to 7.05, pag. 11 e doc. 3; verbale 4, D19 seg., pag. 3 e doc. 3). Altresì i ricorrenti parlano sia il russo che l'ucraino molto bene e dispongono di documenti d'identità ucraini (cfr. doc. 1 e doc. 2), oltreché di una rete familiare in patria, composta segnatamente dalle rispettive (...) (o [...] per C._______) e (...) (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 6; verbale 2, p.to 3.01, pag. 6; verbale 3, p.to 3.01, pag. 5).

E. 5.4.6 Visto quanto precede vi è da concludere che i ricorrenti dispongono di una possibilità di rifugio interno effettivo nel loro paese d'origine che permetterà loro di ottenere una protezione efficace contro i pregiudizi ai quali essi sostengono di essere ancora esposti, la loro importanza ed attualità ai sensi dell'asilo non essendo in ogni caso stata stabilita.

E. 6 Ne consegue che la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato ai ricorrenti. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 7.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciarne l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1).

E. 7.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare pure la pronuncia dell'allontanamento dei ricorrenti.

E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento citato).

E. 8.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 8.2.2 Nella presente disamina, visto che il ricorso in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo è stato respinto (cfr. supra consid. 5 - 6), gli interessati non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti non viola il principio del divieto di respingimento come definito nella disposizione precitata. Per gli stessi motivi enucleati nei considerandi precedenti - segnatamente la possibilità di un rifugio interno sicuro in altre regioni rispetto a quelle conflittuali dell'Ucraina orientale (cfr. consid. 5.4) - a differenza di quanto sostenuto nel gravame dagli insorgenti e dalle prove da loro addotte a supporto, non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli stessi di essere esposti, sull'intero territorio ucraino, a dei trattamenti vietati dalle disposizioni legali internazionali summenzionate.

E. 8.2.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento dei ricorrenti sia da considerare ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 8.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii).

E. 8.3.1.1 Come già esposto al considerando 5.4.2, non si può concludere che in Ucraina viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sulla totalità del territorio nazionale.

E. 8.3.1.2 Nonostante la difficile situazione economica causata dalla persistenza del conflitto, la quale ha indotto un grande esodo della popolazione ed ha reso più difficile l'accesso al lavoro e all'alloggio, i ricorrenti dispongono comunque di una buona formazione scolastica. A._______ e B._______ vantano anche una pluriennale esperienza lavorativa (cfr. anche supra consid. 5.4.5), ciò che permetterà loro di reintegrarsi professionalmente ed ottenere un reddito per sopperire ai loro bisogni - ed eventualmente anche a quelli del figlio C._______ - in un'altra regione dell'Ucraina ed in un periodo di tempo relativamente rapido. Essi dispongono inoltre di una buona rete sociale in patria, che potrà eventualmente supportarli nella loro reintegrazione in loco (cfr. in merito anche supra consid. 5.4.5). Va poi rilevato che i ricorrenti, una volta che si saranno registrati presso le autorità competenti in quanto sfollati ("internally displaced persons": IDP), potranno esercitare i propri diritti e le proprie libertà, in particolare avere accesso ai servizi medici, all'educazione, all'assistenza sociale, alla pensione e all'aiuto umanitario (cfr. Internal Displacement Monitoring Centre [IDMC], Global Report on internal displacement, maggio 2018, http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2018GRID.pdf >, consultato il 14.03.2019; UN High Commissioner for Refugees, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [UN OCHA], Ukraine Protection Cluster Strategy 2017-2018, 4 agosto 2017, < https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse. < info/files/documents/files/protection_strategy_2017.pdf >, consultato il 14.03.2019; UN Refugee Agency, Operational Update: Ukraine Situation, gennaio 2019, < https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/02/2019-01-UNHCR-UKRAINE-Operational-Update-FINAL.pdf >, consultato il 14.03.2019).

E. 8.3.1.3 Di conseguenza, si può ragionevolmente pretendere che i ricorrenti facciano uso dell'alternativa di soggiorno interno esistente, senza ritrovarsi in una situazione che minacci la loro esistenza.

E. 8.3.2 Inoltre, dagli atti all'inserto, non risulta alcun motivo ostativo individuale all'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti verso l'Ucraina, per i motivi esposti dappresso.

E. 8.3.2.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 8.3.2.1.1. Attinente i medicamenti di cui necessita A._______ per la cura del diabete di tipo (...) di cui soffre ([...] ed insulina [...]), nonché per il monitoraggio dei livelli della glicemia, l'apparecchio (...) (cfr. doc. 14 e atto A35/9), il Tribunale ritiene, in accordo con la decisione impugnata della SEM come pure delle sue prese di posizione successive, che il trattamento insulinico può essere proseguito dall'insorgente nel suo Paese d'origine - eventualmente con un sostituto al medicamento prescritto (cfr. atto A36) - senza che al medesimo possa occasionare una messa in pericolo concreta della vita o della salute in caso di un suo ritorno in tale Paese. Le evenienze presentate dagli insorgenti, non mutano tale conclusione. Invero, se d'un lato attestano unicamente che l'insulina (...) non sarebbe reperibile a D._______ (cfr. doc. 8), dall'altro lato - a parte alcuni episodi critici recenti di temporanea mancata fornitura di insulina in villaggi situati vicini alla linea di contatto nelle regioni di conflitto nell'Ucraina orientale, ove sarebbe comunque intervenuta l'Agenzia dei rifugiati ONU (cfr. UN High Commissionner for Refugees [UNHCR], UN Refugee Agency, Ukraine Situation, gennaio 2019, https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/02/2019-01-UNHCR-UKRAI NE- Operational-Update-FINAL.pdf consultato il 14.03.2019; UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [UN OCHA], Humanitarian Needs Overview 2019: Ukraine, dicembre 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1457326/1788_1549026430_3101.pdf , consultato il 14.03.2019) -, non vi sono evidenze che egli non possa reperire tali medicamenti altrove in Ucraina o dei loro sostituti. Invero, come dagli stessi ricorrenti addotto, sino a pochi mesi precedenti la loro partenza dal Paese d'origine, il ricorrente ha sempre potuto beneficiare dei trattamenti necessari alla preservazione del suo stato di salute nonché era tributario d'insulina in modo gratuito fino ad un anno prima il suo espatrio (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 11). Tale possibilità gli sarebbe tutt'ora aperta per lo meno in altre regioni dell'Ucraina, come da loro stessi dichiarato, se domiciliati nella medesima regione. Per quanto attiene il dispositivo di monitoraggio (...), che nulla toglie possa continuativamente essergli prescritto anche nel suo Paese d'origine, lo stesso non pare essere comunque dagli atti essenziale onde evitare una messa in pericolo concreta della vita o della salute del ricorrente, quanto piuttosto come strumento avanzato di supporto per tenere in continuazione sotto controllo la glicemia dello stesso. In tal senso, come rettamente indicato dall'autorità inferiore, gli insorgenti potranno, se del caso, richiedere alla Svizzera un aiuto al ritorno quale sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica di A._______ per un periodo limitato nel loro Paese d'origine (ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), e quindi il finanziamento eventuale anche dell'insulina e dell'apparecchio (...). Inoltre nulla vieta loro di provvedere a procurarsi una sufficiente riserva dei medicamenti necessari prima del loro ritorno in Ucraina.

E. 8.3.2.2 Stessa conclusione vale mutatis mutandis per quanto concerne lo stato di salute psicologico e psichiatrico di C._______. Innanzi tutto si ricorda in merito che il peggioramento dello stato psichico è una reazione che può spesso essere osservata in una persona la quale domanda di protezione è stata rifiutata, senza per questo che lo stesso sia un ostacolo serio all'esecuzione dell'allontanamento della stessa. Inoltre, secondo la pratica del Tribunale, né un tentativo di suicidio né delle tendenze suicidarie si oppongono di per sé all'esecuzione dell'allontanamento di un richiedente, anche al livello della sua esigibilità, in quanto solo una messa in pericolo seria e concreta deve essere presa in considerazione. Nell'ipotesi in cui le tendenze suicide si accentuassero nel quadro dell'esecuzione forzata, le autorità dovranno rimediarvi adottando delle misure adeguate, per fare in modo di escludere un pericolo concreto di danni alla salute (cfr. ad esempio: sentenze del Tribunale D-7334/2018 del 28 febbraio 2019; D-6930/2018 del 20 dicembre 2018). Nella fattispecie, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti nel ricorso, dopo un'iniziale peggioramento dello stato psicologico del ricorrente, con agiti autolesionistici ed idee anticonservative (cfr. doc. 10), successivo e reattivo alla decisione negativa della SEM (cfr. in merito doc. 9 e doc. 11), gli era stata diagnostica successivamente una (...), con pensieri di morte ma senza progettualità (cfr. doc. 12). Più recentemente, il suo stato clinico risulta migliorato anche se tutt'ora fluttuante (cfr. doc. 15). Invero, nel certificato medico del (...) maggio 2018 (cfr. doc. 15), si evidenzia come egli segua delle sedute di psicoterapia, ma apparentemente non assume alcun medicamento né vi è alcuna diagnosi psichiatrica per la quale è preso in carico. Egli passerebbe inoltre "(...)" (cfr. doc. 15). Per quanto le conseguenze di scoramento e di rinuncia a perseguire degli obiettivi, come segnalato dal medico psichiatra curante, non si vogliano in tale contesto in alcun modo sottovalutare, tuttavia, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dagli insorgenti e degli atti prodotti all'inserto, nel complesso la sua situazione valetudinaria non risulta di una gravità tale da risultare ostativa per l'esecuzione dell'allontanamento dello stesso. In ogni caso, egli potrà continuare la terapia psicologica iniziata in Svizzera, ed eventualmente intraprendere un percorso psichiatrico, se necessario, anche nel suo Paese d'origine, il quale dispone di sufficienti strutture mediche per la cura di patologie psichiatriche e di seguito psicologico, anche all'esterno di D._______. Il ricorrente - divenuto nel frattempo maggiorenne - sarà inoltre accompagnato dai genitori, che rappresentano tutt'ora un punto di riferimento importante per lo stesso. In caso di necessità, sarà infine compito delle autorità preposte per l'esecuzione dell'allontanamento di adottare le misure di accompagnamento necessarie ed adeguate allo stato di salute del ricorrente al momento della partenza.

E. 8.3.2.3 Quo all'allegata integrazione degli insorgenti in Svizzera, la stessa non risulta neppure ostativa dell'esecuzione dell'allontanamento degli stessi. Infatti se d'un canto dagli atti all'inserto si può notare un certo sforzo dei ricorrenti per integrarsi nella cultura svizzera, imparandone in particolare una delle lingue nazionali ed intessendo delle relazioni sociali sul territorio elvetico, d'altro canto la permanenza dei medesimi in Svizzera, di poco più di quattro anni, come pure la formazione di C._______ proseguita in Svizzera, non risultano elementi determinanti per concludere ad uno sradicamento dal loro paese d'origine che non permetterebbe il loro rinvio nello stesso. Per quanto concerne B._______ e A._______, essi hanno vissuto quasi l'integralità della loro vita in Ucraina, ove hanno pure studiato ed esercitato delle attività lucrative, oltreché conoscere molto bene sia la lingua russa che l'ucraino. In Ucraina dispongono inoltre tutt'ora di famigliari e conoscenze con i quali sono in contatto. Dal canto suo, C._______, malgrado abbia trascorso gli ultimi anni dell'adolescenza in Svizzera, segnatamente terminando la scuola media (cfr. atto A42 e doc. 5) ed iniziando una formazione (...) (cfr. doc. 16), egli ha comunque trascorso la maggior parte della sua esistenza e della delicata fase dell'adolescenza in patria. Quivi egli ha pure seguito l'istruzione scolastica sino alle scuole medie, nonché intessuto delle relazioni sociali, avendo alcuni amici e parenti nello stesso (cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7; verbale 4, D62, pag. 8 seg.; verbale 6, D10 seg., pag. 2 seg. e D20, pag. 3). L'insorgente potrà continuare il suo percorso formativo, se lo desidererà, anche nel suo Paese d'origine, che dispone di diversi istituti scolastici (...) (cfr. EuroEducation.net, The European Education Directory: Ukraine, http://www.euroeducation.net/prof/ukrco.htm , consultato il 15.03.2019; Scholaro, scholaropro: Education System in Ukraine, 2018, https://www.scholaro.com/pro/Countries/Ukraine/Education-System. , consultato il 15.03.2019). Pertanto, alla luce dell'insieme degli elementi succitati, neppure il percorso integrativo degli insorgenti in Svizzera, risulta ostativo all'esecuzione dell'allontanamento dei medesimi.

E. 8.3.2.4 Di conseguenza, in considerazione di tutto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 8.3.3 Infine, i ricorrenti possiedono dei passaporti ucraini (cfr. doc. 1 e doc. 2) e, con la dovuta diligenza, sono in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del loro paese d'origine in vista dell'ottenimento di ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione del rinvio risulta pertanto pure possibile (cfr. art. 83 cpv. 2 LStrI; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per il che, il ricorso va dunque respinto.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 6 febbraio 2018.

E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 6 febbraio 2018.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4238/2017 Sentenza del 12 aprile 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Contessina Theis, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), e il loro figlio C._______, nato il (...), Ucraina, tutti patrocinati dall'avv. Yasar Ravi, Avvocato, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 giugno 2017 / N (...). A. Gli interessati, asseriti cittadini ucraini, con ultimo domicilio nella città di D._______, una città nella regione (in ucraino: - oblast) di E._______ (cfr. atto A5/11, p.to 1.09, pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4; atto A6/14, p.to 1.09, pag. 3 e 2.01 segg., pag. 4 seg.; atto A7/15, p.to 1.09, pag. 3 e p.to 2.01 e seg., pag. 5), sono entrati in Svizzera il (...) gennaio 2015 e vi hanno presentato una domanda d'asilo il (...) gennaio 2015 (cfr. atto A1/6). B. B.a Nel corso dell'audizione sulle generalità del 30 gennaio 2015 (di seguito: verbale 1), A._______ ha dichiarato di essere di etnia (...) e che dal (...) professerebbe la religione quale Testimone di Geova. Dopo l'ottenimento della maturità a D._______, avrebbe lavorato dapprima quale operaio edile ed in seguito sino al suo espatrio come tecnico di riparazione di apparecchi elettronici, sempre nella medesima località. A D._______ vivrebbero ancora (...) ed una (...), nonché dei parenti paterni con i quali però non avrebbe più alcun contatto. Egli avrebbe lasciato D._______ assieme alla sua famiglia l'(...) 2015, con un viaggio organizzato da un'agenzia di viaggio e probabilmente legalmente, con il suo passaporto ed il certificato di nascita. Concernente la sua domanda d'asilo, egli ha sostenuto che il motivo principale di fuga sarebbero stati vari episodi di violenza e minacce contro il figlio C._______ da parte di diversi ragazzi che frequentavano la sua scuola. A seguito di uno di questi episodi, dove il figlio sarebbe stato picchiato da un ragazzo, l'interessato avrebbe denunciato quest'ultimo e si sarebbe rivolto sia più volte all'amministrazione della scuola che a quella del rione cittadino, ottenendo però soltanto delle minacce dai genitori dei ragazzi coinvolti ed anche da parte delle autorità locali, che non gli avrebbero inoltre consegnato il materiale dell'inchiesta. Il direttore dell'istituto scolastico che frequentava il figlio, sarebbe stato contrario alla loro fede, e si sarebbe rifiutato di consegnargli la documentazione necessaria per iscrivere C._______ in un'altra scuola. Quale ulteriore motivo d'espatrio, il richiedente ha asserito che come Testimoni di Geova, essi sarebbero stati minacciati verbalmente da dei passanti oppure da persone sconosciute all'entrata di abitazioni, mentre ottemperavano al loro dovere di predicare. Tali minacce sarebbero state denunciate più volte alle autorità - l'ultima denuncia risalirebbe a circa due anni prima - e le inchieste sarebbero tutt'ora in corso. Essendo che le minacce sarebbero vieppiù aumentate e le autorità ucraine non sarebbero invece più state disposte ad ascoltarli e aiutarli, avrebbe deciso, insieme alla famiglia, di espatriare. Nell'ambito del diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute, l'interessato ha dichiarato di soffrire di diabete di tipo (...), (...), e che nel suo Paese d'origine seguiva un trattamento a base di insulina. La copertura dei costi delle cure mediche sarebbe stata assunta sino ad un anno prima dallo Stato, dopo di che vi avrebbe dovuto provvedere personalmente. Sentito sui suoi motivi d'asilo nel corso dell'audizione del 7 aprile 2015 (di seguito: verbale 4) il richiedente, oltre a quanto già sopra evidenziato, ha in particolare aggiunto che il motivo principale della sua domanda d'asilo in Svizzera sarebbero le azioni militari condotte in Ucraina, oltreché avere avuto delle problematiche a causa delle vicende successe al figlio con i coetanei ed alle minacce ricevute per il suo credo. Interrogato in merito, egli ha riferito di essersi informato per trasferirsi in un'altra regione del suo Paese, ma questo non sarebbe possibile in quanto egli potrebbe ricevere l'insulina soltanto nella regione nella quale è domiciliato. L'unica alternativa di fuga interna per loro possibile sarebbe stata F._______, dove avrebbe dei conoscenti, che sarebbe però stata scartata a causa di diverse azioni terroristiche successe nella zona, ove ultimamente delle forze militari si starebbero preparando lungo la frontiera con la G._______ per intraprendere delle nuove operazioni militari. Egli sarebbe inoltre stato informato da conoscenti ed amici Testimoni di Geova, che questi ultimi non vivrebbero più a E._______, in quanto le sale dove si ritrovavano per professare la loro religione, sarebbero state o bruciate o sequestrate dalle autorità per altri scopi (cfr. verbale 4, D69, pag. 10). Nel caso di un suo ritorno in Ucraina, egli teme un'eventuale avanzata delle forze armate verso D._______, oltreché di non poter più professare la sua religione liberamente se le autorità del DNR (in ucraino: , , traslitterato: Donets'ka Narodna Respublika; [Repubblica popolare di Donetsk], di seguito: RPD]) prendessero il potere della regione, in quanto avrebbe appreso che le stesse non sopporterebbero i Testimoni di Geova e non permetterebbero più la loro esistenza (cfr. verbale 4, D70, pag. 10). B.b Dal canto suo, durante il verbale d'audizione sulle generalità del 30 gennaio 2015 (di seguito: verbale 2), B._______ ha dichiarato di essere nata e cresciuta nella città di D._______, ove avrebbe pure effettuato i suoi studi ed ottenuto la maturità nonché il (...) quale (...) e presso l'(...) di E._______ la (...) in (...). Ella avrebbe esercitato la professione di (...) dal (...) al (...) nonché (...) per un (...) dall'(...)sino al suo espatrio nel gennaio 2015, sempre a D._______. In quest'ultima località vivrebbero ancora la (...) ed una (...). Dal (...) del (...), la richiedente sarebbe divenuta Testimone di Geova. Ella ha addotto di essere partita da D._______ per l'espatrio l'(...) gennaio 2015, senza però fornire ulteriori informazioni circa i paesi dai quali sarebbe transitata e con quali documenti sarebbe espatriata. Sentita sui suoi motivi d'asilo, anche durante l'audizione dell'8 aprile 2015 (di seguito: verbale 5), ella ha riferito di non essere riusciti ad ottenere protezione da parte delle autorità ucraine per il figlio C._______, che avrebbe subito sia degli atti di bullismo a scuola, per il suo taglio di capelli lungo e per come era vestito ed additato per questo come omosessuale, che delle minacce e delle percosse da parte di suoi compagni di classe ed altri ragazzi più grandi. Nel corso della (...), C._______ sarebbe stato picchiato da un ragazzo di (...) più grande e dopo che il marito si sarebbe rivolto invano alla direzione per tale fatto, avrebbero denunciato lo stesso alle autorità ucraine. Dopo la denuncia, il figlio sarebbe stato nuovamente minacciato a scuola e telefonicamente da conoscenti del suo aggressore, che gli avrebbero riferito di ritirare la denuncia, o altrimenti "sarebbe stato peggio per lui" (cfr. verbale 2, p.to 7.02, pag. 9). Queste ultime minacce non sarebbero però state denunciate alle autorità del suo paese, sia poiché l'inchiesta penale contro l'aggressore del figlio era in corso, che per mancanza di prove (cfr. verbale 5, D57 segg., pag. 8). Ella in Ucraina non si sentirebbe inoltre libera di professare la sua religione, in quanto avrebbe ricevuto innumerevoli minacce verbali da parte di sconosciuti mentre ottemperava ai suoi doveri religiosi di predicazione. In merito, anche se non avrebbero mai denunciato tali fatti, una volta si sarebbe indirizzata a degli agenti di polizia raccontando l'accaduto. Questi ultimi le avrebbero unicamente suggerito di rientrare a casa e di calmarsi, senza offrirle alcun aiuto concreto. Inoltre teme che i miliziani della RPD se la prendano con i Testimoni di Geova, visto le loro esternazioni in tal senso ed il fatto che avrebbero già sequestrato le sale della comunità per i loro bisogni. Un ulteriore motivo, sarebbe da ricercare nel fatto che il marito non disponeva più di insulina, essendo terminata nella sua regione e non avrebbe potuto richiederla in altra località rispetto al suo domicilio. Infine, essi sarebbero espatriati anche a causa della situazione d'insicurezza venutasi a creare in città. Sempre nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo dell'8 aprile 2015, la richiedente ha aggiunto che le autorità ucraine non avrebbero loro permesso la libertà di culto e vietato gli assembramenti numerosi, introducendo il coprifuoco a causa della guerra (cfr. verbale 5, D34 segg., pag. 6). L'interessata ha inoltre addotto che nella (...) del 2014 sarebbero giunti al domicilio della (...) delle persone sconosciute, chiedendo del marito. In seguito avrebbero infranto le finestre del suo appartamento. La (...) avrebbe denunciato tali fatti alla polizia, la quale avrebbe steso un verbale degli accadimenti (cfr. verbale 5, D4 seg., pag. 2 e D49 segg., pag. 8). B.c Nell'audizione sulle generalità tenutasi il 30 gennaio 2015 (di seguito: verbale 3), C._______ ha segnatamente riferito di professare la fede quale Testimone di Geova e di aver frequentato la scuola sino al suo espatrio, avvenuto il (...) gennaio 2015. Sentito sui suoi motivi d'asilo l'8 aprile 2015 (di seguito: verbale 6), l'interessato ha affermato di aver presentato una domanda d'asilo in Svizzera, a causa della correlazione tra problematiche che avrebbe riscontrato a scuola ed in relazione alla guerra vigente. Per quanto attiene il conflitto in corso nel suo Paese, malgrado non gli sarebbe successo nulla di concreto, avrebbe avuto timore delle sparatorie e della situazione d'insicurezza presente nella città, oltreché tre suoi amici sarebbero deceduti nel conflitto. In più occasioni sarebbe stato inoltre avvicinato da militari dell'esercito ucraino o da militanti dell'altra fazione, che lo invitavano a prendere parte al conflitto schierandosi dalla loro parte. Le problematiche a scuola, sarebbero invece dovute alla religione professata dai suoi genitori nonché al suo abbigliamento ed al suo taglio di capelli. A causa di questi ultimi, egli sarebbe stato preso in giro e picchiato da suoi compagni di classe, ed in seguito pure da ragazzi più grandi che frequentavano il suo stesso istituto scolastico. A seguito delle percosse ricevute durante alcuni episodi, di cui uno avvenuto durante le elementari, e tre durante le medie, queste ultime rispettivamente nell'(...) 2014 da parte di (...)., nel (...) 2014 da parte di (...) e l'ultima ad (...) del 2014 a carico di (...), egli avrebbe riscontrato delle commozioni cerebrali. Solo l'evento accaduto con (...) sarebbe stato da loro denunciato, in quanto anche l'inchiesta penale a carico di (...) sarebbe stata intralciata e non sarebbe proseguita in alcun modo. Anche il direttore della scuola lo avrebbe preso in antipatia, esternandolo in più occasioni nei suoi confronti. Dopo che (...) lo avrebbe malmenato, il richiedente sarebbe stato avvicinato e minacciato di morte da amici di (...), se non avesse ritirato la denuncia sporta nei confronti di (...) Egli temerebbe gli stessi ragazzi in quanto (...) farebbe parte della RPD insieme ai terroristi e (...) spaccerebbe invece droga. Sarebbe pertanto espatriato, in quanto questi ultimi lo avrebbero reperito dovunque lui si fosse recato nel suo paese d'origine. B.d A supporto delle loro domande d'asilo, i richiedenti hanno presentato la seguente documentazione: i passaporti ucraini di A._______ e di B._______ (di seguito: doc. 1 e doc. 2); il libretto quale pensionato di A._______ che attesta la sua invalidità di secondo grado e la somma della sua pensione a vita, rilasciato il (...) (di seguito: doc. 3); il certificato di nascita di C._______, rilasciato il (...); due autocertificazioni sulle preferenze mediche in caso di bisogno di B._______ e di A._______, datate rispettivamente (...) e (...). C. Con scritto del 17 novembre 2016, l'autorità inferiore ha invitato il signor A._______ a produrre un rapporto medico sulla sua situazione valetudinaria (cfr. atto A34/3). Il richiedente ha ottemperato alla richiesta della SEM, producendo segnatamente il certificato medico del (...) della Dr.ssa med. H._______ (cfr. atto A35/9). D. D.a Con successivo scritto del 18 maggio 2017, la Segreteria di Stato ha dato la possibilità agli interessati di presentare le loro eventuali osservazioni o complementi in merito ai loro motivi d'asilo o ad un rinvio eventuale verso il loro Paese d'origine (cfr. atto A37/2). D.b Gli interessati hanno dato seguito alla summenzionata richiesta, presentando le loro osservazioni datate 8 giugno 2017 (cfr. atto A40/5). Nelle stesse, i medesimi hanno riassunto i loro motivi d'asilo e la loro situazione attuale in Svizzera. Con riferimento agli episodi di violenze e minacce subite nel contesto scolastico da C._______, i richiedenti hanno sottolineato che la denuncia inoltrata a suo tempo non avrebbe risolto tali problematiche, anzi le persone denunciate avrebbero fatto sapere loro che, se troveranno C._______, lo uccideranno. Hanno inoltre allegato un disagio e una sofferenza di C._______ per la possibile partenza dalla Svizzera, in particolare palesata con un calo ponderale del medesimo. Proseguendo, gli interessati hanno rilevato che essi desidererebbero rimanere su suolo elvetico, in quanto in Ucraina non sarebbe disponibile la tipologia di insulina prescritta per la cura del diabete di tipo (...) di cui è affetto A._______. Ulteriore motivo sarebbe la situazione di guerra tutt'ora in corso nell'Ucraina orientale e la costante minaccia di bombardamenti alla periferia di D._______. In tale contesto bellico, ove la loro zona sarebbe caduta sotto il controllo filorusso, i Testimoni di Geova subirebbero diverse vessazioni a causa della loro neutralità nel conflitto. A riprova di ciò, essi adducono che, in diverse occasioni, la loro abitazione in Ucraina sarebbe stata oggetto di atti vandalici che avrebbero comportato la rottura dei vetri. La situazione securitaria per i Testimoni di Geova sarebbe vieppiù peggiorata a causa della sentenza del 20 aprile 2017 della Corte Suprema russa, nella quale li avrebbe definiti degli estremisti e avrebbe parimenti vietato le attività religiose di questi ultimi in tutti i territori della Federazione Russa. Infine, gli interessati, hanno presentato il loro trascorso in Svizzera, in particolare gli sforzi compiuti per integrarsi nella società e nella cultura elvetica. D.c Allo scritto succitato, i richiedenti hanno allegato la seguente ulteriore documentazione: il verbale d'accoglimento della denuncia penale di I._______ per l'infrazione avvenuta il (...) 2014 (di seguito: doc. 4); il certificato di frequenza scolastica di B._______, nonché le copie del certificato di licenza della scuola media per (...) e delle note ottenute di C._______ oltreché le copie delle pagelle scolastiche di C._______ per l'anno scolastico 2015-2016 (di seguito: doc. 5); la copia della sentenza per l'aggressione di C._______ (di seguito: doc. 6); la copia del rapporto medico della Dr.ssa med. H._______, di cui già all'atto A35/9; una scheda della situazione del conflitto nell'Ucraina orientale. E. Con decisione del 30 giugno 2017, notificata il 3 luglio 2017 (cfr. atto A45/1), la SEM ha respinto le domande d'asilo dei richiedenti, in quanto le loro dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni dell'art. 3 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato. L'autorità inferiore ha ritenuto in primo luogo che i pregiudizi invocati a causa della situazione d'insicurezza dovuta al conflitto come pure i timori espressi riguardo alla RPD a D._______ e nei dintorni, non siano rilevanti in materia d'asilo, in quanto sarebbero la conseguenza inevitabile della guerra ed interesserebbero in egual misura tutti gli abitanti della regione. La SEM ha inoltre rilevato che gli stessi non avrebbero dimostrato che le autorità del loro Paese abbiano respinto o impedito le loro denunce e che l'insuccesso delle inchieste sia dovuta ad una discriminazione mirata nei loro confronti. Per gli ulteriori timori di C._______ e gli altri atti d'aggressione da lui subiti e per i quali non avrebbero sporto denuncia, non vi sono indizi che le autorità ucraine, se sollecitate, rifiutino loro la protezione. Non vi sarebbero infine elementi concreti circa il fatto che essi siano stati specificamente presi di mira a causa del loro credo da parte delle autorità del loro Paese d'origine, come neppure che le problematiche da loro dichiarate in merito con le autorità o con terzi raggiungano un'intensità oltre il limite del sopportabile, impedendo loro di vivere un'esistenza degna in Ucraina. Con la medesima decisione, l'autorità di prima istanza ha pronunciato il loro allontanamento e l'esecuzione dello stesso, che ha ritenuto lecito in assenza di indizi che lascino presagire che in caso di un loro ritorno nel paese d'origine, rischierebbero di essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU. La SEM ha inoltre valutato la misura come ragionevolmente esigibile, in quanto nessun motivo legato alla loro persona o alla situazione politica in Ucraina sarebbe ostativo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, per la problematica medica del signor A._______, dalle informazioni ricevute, l'autorità inferiore, ritiene che egli potrà reperire gratuitamente nel suo Paese sia l'insulina che le cure ambulatoriali di cui necessita. Le problematiche psichiche di C._______, sarebbero invece da attribuire al suo statuto di richiedente l'asilo e non impedirebbero per questo il suo rinvio. Il tempo trascorso dal medesimo in Svizzera, non sarebbe inoltre ostativo al suo ritorno in Ucraina, ove potrà proseguire il suo percorso professionale iniziato in Svizzera. I genitori beneficerebbero inoltre di una vasta esperienza lavorativa e la signora B._______ anche di una formazione superiore. Infine, gli interessati disporrebbero nel loro Paese d'origine di una rete famigliare sufficiente. F. Nel loro memoriale ricorsuale del 28 luglio 2017 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti contestano categoricamente l'apprezzamento della SEM circa i loro motivi di fuga. Essi ritengono che il fatto che la denuncia dell'aggressore di C._______ sia stata archiviata, poiché il primo non avrebbe ancora avuto l'età per essere perseguibile secondo le disposizioni penali ucraine, dimostrerebbe la chiara intenzione dello Stato ucraino di non volerli proteggere e della passività delle autorità di perseguimento penale ucraine dinnanzi alle minacce ed aggressioni subite dagli interessati, ed in modo particolare da C._______. Inoltre gli insorgenti sottolineano che i Testimoni di Geova sono mal visti nei territori della Federazione Russa e nelle zone ucraine controllate dai ribelli filo-russi. A D._______, la maggioranza della popolazione sarebbe pure filo-russa. Viste le continue persecuzioni subite dagli insorgenti a causa del loro credo religioso sia da parte di terze persone che da parte di ribelli filo-russi, i quali avrebbero confiscato i locali che erano ritrovo di culto per i Testimoni di Geova, vi sarebbe un serio rischio per i ricorrenti che le minacce di morte proferite nei loro confronti si concretizzino se dovessero fare ritorno nel loro paese. Infine gli interessati escludono un loro ritorno in Ucraina. Lo stesso sarebbe difatti inesigibile in primo luogo per la situazione di pericolosità dovuta al conflitto a D._______ e nell'Ucraina orientale. In secondo luogo il medicamento di cui necessiterebbe A._______ per la cura del diabete, non sarebbe disponibile a D._______. Al contrario di quanto sostenuto dalla SEM, lo stato psico-fisico di C._______ sarebbe unicamente da ricondurre alle persecuzioni e minacce di morte subite dal medesimo, come pure al terrore che egli proverebbe all'idea di essere rimpatriato. Infine, tutto il nucleo famigliare si sarebbe ben integrato in Svizzera, sia dal profilo linguistico che dal profilo sociale. Quivi C._______ starebbe pure seguendo la sua formazione scolastica. Essi concludono, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata ed al riconoscimento della qualità di rifugiato; in via subordinata, alla concessione dell'ammissione provvisoria, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Al ricorso i ricorrenti hanno allegato i seguenti ulteriori documenti: la decisione relativa alla chiusura del procedimento penale del (...) 2014 del (...) (già prodotta sub doc. 6) con la relativa traduzione in italiano (di seguito: doc. 7); vari articoli inerenti la situazione conflittuale in Ucraina e degli eventi che hanno interessato la comunità dei Testimoni di Geova nelle zone di conflitto dell'Ucraina; dichiarazioni e traduzioni relative alla disponibilità dell'insulina (...) a D._______ (di seguito: doc. 8); certificato medico della Dr.ssa med. J._______ del (...) per C._______ (di seguito: doc. 9); copia dell'attestato della (...) del (...) e delle attestazioni sottoscritte da conoscenti inerenti i coniugi K._______. G. Con decisione incidentale del 2 febbraio 2018 il Tribunale ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha invitato gli stessi a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali entro il 19 febbraio 2018. Gli insorgenti hanno dato seguito tempestivamente al pagamento richiesto (cfr. risultanze processuali). H. Per mezzo di uno scritto datato 6 febbraio 2018, i ricorrenti hanno allegato un certificato di dimissione del pronto soccorso del (...) inerente un tentativo di suicidio di C._______ (di seguito: doc. 10), che sarebbe a loro mente da ricondurre al timore di essere rimpatriato. Tale scritto unitamente ad un esemplare del ricorso ed agli allegati, sono stati inviati alla SEM per presa di posizione. I. Nella sua risposta del 28 marzo 2018, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame, confermando le conclusioni del provvedimento impugnato. In particolare la SEM ha rilevato che per quanto riguarda la dichiarazione d'illegalità delle attività dei Testimoni in Russia, non risulta rilevante in specie, in quanto non è il paese di provenienza degli insorgenti. La linea del fronte stabilita con l'accordo di Minsk sarebbe tutt'ora valido ed inoltre la costituzione ucraina garantirebbe la libertà di riunirsi nel loro territorio. Circa le problematiche psichiche di C._______, l'autorità inferiore rimarca che dei tentativi di suicidio non rendono ostativo un rinvio del ricorrente in patria, ma semmai in tale fase saranno le autorità a dover prendere le misure concrete affinché ciò non avvenga. Inoltre C._______ non sarebbe mai stato in trattamento psicologico e non lo sarebbe neppure ora. Vi sarebbero comunque un sistema e delle strutture sanitarie a D._______ per il trattamento delle affezioni psicologiche o psichiatriche necessarie ed oltracciò C._______ viene rimpatriato con i genitori, sui quali può tutt'ora contare. Infine, l'attestazione sottoscritta da molte persone circa l'integrazione della signora B._______ non sarebbe pertinente né ai fini dell'asilo né per esaminare eventuali ostacoli all'allontanamento. J. Con replica del 27 aprile 2018, gli insorgenti hanno ribadito che le attività dei Testimoni di Geova in Russia sarebbero tutt'ora ritenute illegali e diverse fonti riporterebbero che la loro libertà religiosa anche nelle regioni dell'Ucraina orientale ed a D._______ è minacciata. Al memoriale di replica, i ricorrenti hanno allegato diversa ulteriore documentazione relativa la situazione dei Testimoni di Geova in Russia e nelle regioni dell'Ucraina orientale (Luhansk e E._______) nonché inerente la situazione di conflitto presente nella stessa; uno scritto di C._______ datato 19 aprile 2018 (di seguito: doc. 11); un rapporto medico del (...) 2018 della Dr.ssa med. L._______, FMH in psichiatria e psicoterapia, inerente la situazione psicologica di C._______ (di seguito: doc. 12); quattro copie di fotografie mostranti un'abitazione e delle finestre e l'estratto dal registro dello Stato dei diritti immobili dell'abitazione dei signori K._______ (di seguito: doc. 13); una dichiarazione inerente alcune osservazioni sull'ospedale psichiatrico di D._______ della signora B._______; due certificati medici per A._______ datati rispettivamente (...) 2018 e (...) 2018 della Dr.ssa med. H._______ (cfr. di seguito: doc. 14). K. Con scritto 25 maggio 2018, i ricorrenti hanno allegato il rapporto medico del (...) maggio 2018 della Dr.ssa med. L._______, inerente la situazione di C._______ dal profilo psicologico e degli effetti che avrebbe sul suo stato di salute un suo allontanamento dal suolo elvetico (cfr. di seguito: doc. 15). L. In data 26 luglio 2018 la SEM ha presentato la sua duplica, riconfermandosi nelle considerazioni presenti nella decisione avversata, e chiedendo nuovamente il respingimento del gravame. Ha altresì sostenuto che per quanto concerne la presa in cura psichiatrica di C._______, la stessa potrà essere eventualmente continuata a D._______. Per quanto concerne gli episodi di autolesionismo del medesimo, gli stessi sarebbero inoltre riconducibili esclusivamente al fatto di dover rientrare in Ucraina, e per questo non sarebbero cronici. Tali problematiche non sarebbero comunque da valutare sotto l'aspetto dell'esigibilità dell'esecuzione, bensì delle misure da prendere eventualmente dall'autorità incaricata del rinvio. Anche per quanto concerne il tempo trascorso da C._______ in Svizzera, lo stesso non sarebbe predominante tanto da ritenere sfavorevole un suo rinvio nel Paese d'origine. Infine, il rinvio degli insorgenti sarebbe ragionevolmente esigibile, anche se le cure disponibili in patria non sono paragonabili a quelle offerte in Svizzera. M. Con triplica del 3 ottobre 2018, gli insorgenti hanno essenzialmente ribadito quanto già osservato nei loro scritti precedenti e nel loro gravame. Hanno inoltre aggiunto che la situazione securitaria a D._______ sarebbe divenuta maggiormente critica nell'ultimo periodo, con molteplici attacchi ed esplosioni a pochi chilometri dalla città. Inoltre la SEM non sarebbe riuscita a comprovare l'idoneità dello (...) di D._______ per la presa in carico di C._______. Proseguendo hanno contestato fermamente che C._______ non abbia un legame sufficientemente intenso con la Svizzera, sia dal profilo del periodo nel quale egli si troverebbe su suolo elvetico che dal profilo delle amicizie e della formazione professionale che egli ha iniziato. Un suo rinvio sarebbe pertanto inadeguato, non necessario e sproporzionato. Infine i ricorrenti hanno ribadito che le cure di cui necessiterebbe il signor A._______, in Ucraina non sarebbero proprio disponibili. A supporto delle loro osservazioni i ricorrenti hanno allegato vari articoli inerenti la situazione di conflitto nell'Ucraina orientale nonché la dichiarazione di frequenza del (...) del (...) ([...]) di M._______ ed il contratto di tirocinio quale (...) di C._______ (di seguito: doc. 16). N. L'autorità di prime cure ha inoltrato la sua quadruplica del 26 ottobre 2018, ove anche alla luce delle nuove osservazioni e dei documenti prodotti dai ricorrenti, ha ribadito la sua posizione espressa precedentemente circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti. O. Con ulteriori osservazioni del 20 novembre 2018, i ricorrenti hanno segnatamente ribadito che per loro vi sarebbero dei motivi individuali ostativi al loro ritorno in patria. Invero, la situazione generale a D._______ sarebbe costantemente pericolosa per i bombardamenti presenti a pochi chilometri dalla città nonché per la mentalità presente nei confronti dei Testimoni di Geova. Inoltre, perché gli stessi possano trasferirsi altrove, dovrebbero vendere la loro casa, ciò che sarebbe praticamente impossibile data l'ubicazione della medesima. A differenza di quanto sostenuto dalla SEM, C._______ si sarebbe ben integrato in Svizzera, ove starebbe frequentando tutt'ora una formazione professionale, e vi avrebbe trascorso una buona parte della sua vita in territorio elvetico, in particolare il suo periodo di transizione verso l'età adulta. Oltracciò, per C._______ sarebbe tutt'ora impensabile rientrare nel suo Paese d'origine ove ha subito molte vessazioni a causa della fede dei genitori. I coetanei che avevano minacciato C._______ anche di morte, sarebbero infatti divenuti dei militari filorussi. Pertanto, la vita, l'integrità fisica e psichica dell'insorgente ne risulterebbe minacciata. Allo stesso modo, pure l'integrità fisica e la salute del signor A._______, che necessita per le sue patologie sia dell'insulina che dell'apparecchio (...), non sarebbero tutelate se egli venisse rinviato nel suo Paese d'origine. Nello stesso, difatti, la situazione per le persone tributarie di insulina, senza sufficienti mezzi economici, sarebbe molto difficile. Per confermare le loro asserzioni, gli insorgenti hanno ulteriormente prodotto: un articolo dell'OSCE intitolato: "Latest from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based on information received as of 19:30, 9 November 2018" del 10 novembre 2018; un articolo intitolato "L'Ucraina distrugge i diabetici: l'unico modo per sopravvivere è l'immigrazione" del 15 maggio 2018 e un articolo intitolato: "(...)" del (...). P. Nelle successive osservazioni del 24 dicembre 2018 - inviate per conoscenza ai ricorrenti con ordinanza del 15 gennaio 2019 (cfr. risultanze processuali) - la SEM ha essenzialmente ribadito quanto già precedentemente motivato e concluso. Delle asserzioni aggiuntive si dirà, ove il caso, nei considerandi in diritto. Per il resto, ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015, secondo la parziale revisione del testo della LAsi in vigore dal 1° marzo 2019; RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, essi sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 3.2. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 3.3. Secondo una costante giurisprudenza, l'art. 3 LAsi distingue tra richiedenti che hanno già subito, personalmente ed in modo mirato, una persecuzione prima della fuga dal loro paese, in ragione dei motivi legati alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche; e quelli invece che temono, a giusto titolo, di essere esposti, in un avvenire prevedibile, ad una persecuzione rilevante in materia d'asilo, in caso di un loro rientro nel paese d'origine (cfr. DTAF 2008/34 consid. 7.1). D'un canto, quando gli interessati hanno già subito una persecuzione, è necessario che una possibilità di protezione interna sia esclusa (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.6) e che esista ancora un bisogno di protezione attuale (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e 3.1.2.2), perché la persistenza di un timore oggettivamente fondato della ripetizione di una persecuzione in caso di ritorno nel paese d'origine sia presunta. D'altro canto, quando la fuga dal paese d'origine è stata causata dal timore di una persecuzione futura, anche se a breve termine, il Tribunale tiene conto degli elementi personali, stabiliti e pertinenti, esclusivamente alla luce della situazione nel paese d'origine come si presenta al momento in cui si pronuncia (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6). Così facendo, il Tribunale prende in considerazione l'evoluzione della situazione intervenuta dopo il deposito della domanda d'asilo, rispettivamente dopo la pronuncia della decisione impugnata (cfr. anche tra le altre: sentenze del Tribunale D-4686/2016 del 20 novembre 2018 consid. 3.2; D-6450/2017 del 5 luglio 2018 consid. 3.2). 3.4. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi futuri, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono quindi sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 con riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 3.5. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi).

4. Preliminarmente il Tribunale rileva che, dalla decisione avversata, risulta che la SEM si è astenuta dall'esaminare la verosimiglianza delle dichiarazioni degli interessati a supporto della loro domanda d'asilo (cfr. art. 7 LAsi). Pertanto, il Tribunale limiterà il suo esame alla questione della portata delle loro asserzioni in punto alla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo dal profilo della rilevanza (art. 3 LAsi).

5. Nella presente disamina, il Tribunale ritiene dapprima giudizioso determinare se i ricorrenti possano prevalersi di motivi rilevanti in materia d'asilo, per dei fatti successi prima del loro espatrio dal Paese d'origine. 5.1. In primo luogo, le dichiarazioni e mezzi di prova degli insorgenti inerenti le espressioni di intolleranza religiosa e le minacce verbali che avrebbero ricevuto da passanti o da terze persone a causa della loro fede, non sembrano raggiungere un'intensità sufficiente per rappresentare un timore fondato per i ricorrenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Al contrario di quanto essi adducono, B._______ ha dichiarato di non aver mai sporto denuncia contro tali atti alle autorità competenti (cfr. verbale 2, p.to 7.02, pag. 9; verbale 5, D38 seg., pag. 6 seg.), e gli insorgenti non hanno comunque dimostrato o reso verosimile che nei rari casi in cui si sono indirizzati alle autorità del loro Paese per ottenere protezione, le stesse siano rimaste inattive a causa di una discriminazione nei loro confronti per motivi religiosi o che le medesime non abbiano voluto perseguire gli autori di tali atti, avendo aperto le relative inchieste (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10; verbale 2, p.to 7.02, pag. 9; verbale 5, D38 seg., pag. 6 seg.). L'asserzione della ricorrente che le autorità ucraine non avrebbero loro permesso la libertà di culto e di assembramento, non risulta mutare tale conclusione. Invero, come rettamente già motivato nella decisione impugnata dall'autorità inferiore, tali restrizioni sono state imposte per motivi di sicurezza a tutta la popolazione residente nella città di D._______ a causa della vicinanza dell'area di conflitto, e non erano mirate al restringimento della libertà religiosa o di assembramento, come d'altronde dichiarato dalla stessa insorgente (cfr. verbale 5, D37, pag. 6). 5.2. In secondo luogo nell'analisi, per quanto attiene le minacce e le violenze fisiche subite da C._______, per quanto non si voglia in questo contesto in alcun modo sminuirne la gravità e possa essere plausibile che le autorità competenti abbiano dimostrato una certa indolenza e ritrosia nel portare a compimento l'inchiesta ed a punire l'autore del reato come dichiarato dagli insorgenti, non si può ritenere dalle loro asserzioni e dagli atti all'inserto, che le autorità siano rimaste del tutto inattive nel perseguimento dell'unica azione a loro denunciata da parte degli interessati. Invero, d'un canto le autorità di perseguimento penale preposte hanno aperto l'inchiesta nei confronti del ragazzo che ha aggredito C._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 9; verbale 2, p.to 7.02, pag. 9; verbale 3, p.to 7.02, pag. 7; verbale 4, D39 segg., pag. 6 segg.; verbale 5, D58, pag. 8; verbale 6, D54 segg., pag. 6 seg.), che è terminata con decisione di chiusura del procedimento penale del (...) (cfr. doc. 6 e doc. 7), ma con il prolungamento della pena condizionale che aveva già per reati precedenti (cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7). D'altro canto, il direttore della scuola che frequentava il ricorrente al momento dei fatti - malgrado a mente degli interessati non avesse preso alcun provvedimento, schierandosi invece contro di loro a causa del loro credo - ha espulso il ragazzo autore dei danni corporali nei confronti di C._______ (cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7). Pertanto, conto tenuto di quanto esposto, non si può ritenere come addotto dai ricorrenti, che le autorità ucraine non abbiano perseguito gli atti commessi nei confronti di C._______ o che le istituzioni non abbiano preso alcun provvedimento ai danni dell'autore dell'atto stesso. Anche tali avvenimenti non sono quindi rilevanti ai sensi dell'asilo. 5.3. I ricorrenti hanno parimenti motivato la loro domanda sulla base della situazione securitaria e politica presente in Ucraina. Vi è pertanto da analizzare dappresso se i ricorrenti avessero un fondato timore di subire una persecuzione futura rilevante ai sensi dell'asilo se fossero rimasti in patria, rispettivamente se in caso di un loro futuro ritorno nel paese d'origine, possano essere esposti ad un rischio concreto di gravi pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.3.1. Il conflitto che interessa l'est dell'Ucraina (nella regione del Donbass) ormai da quasi cinque anni, ha comportato da parte dei separatisti filo-russi la proclamazione unilaterale d'indipendenza della Repubblica di Lugansk (RPL) il 12 maggio 2014, seguita dalla Repubblica Popolare di Donetsk (RPD) il 28 aprile 2014. Queste ultime sono situate rispettivamente nelle regioni ucraine di Lugansk e di Donetsk, ma non sono state riconosciute dal governo ucraino. Malgrado la sottoscrizione degli accordi di Minsk nel settembre 2014 e nel febbraio del 2015, che hanno sancito anche una tregua nei combattimenti (per un riassunto della storia del conflitto nell'est dell'Ucraina, della demarcazione della linea di contatto nonché delle misure adottate per gli accordi di Minsk cfr. Council of Europe: Parliamentary Assembly, Political consequences of the conflict in Ukraine, 31 agosto 2016, , par. 43 segg., pag. 12 segg., consultato il 12.03.2019; Sabine Fischer, Stiftung Wissenschaft und Politik [SWP], Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Der Donbas - Konflikt, Widerstritende Narrative und interessen, schwieriger Friedensprozess, febbraio 2019, pag. 7 segg. e 11 segg., , consultato il 12.03.2019), il cessate il fuoco entrato in forza il 1° settembre 2015 è stato più volte violato. Invero, diverse fonti, indicano che a partire dall'inverno del 2015 vi è stata una recrudescenza della violenza ed un significativo peggioramento della situazione di sicurezza ed umanitaria lungo la linea di contatto che separa l'Ucraina dalla RPD e dalla RPL, o nella prossimità della stessa, e sono state registrate diverse violazioni del cessate il fuoco (cfr. Council of Europe, ibidem, p.to 48 segg., pag. 13 seg.; Neue Zürcher Zeitung [NZZ], Seit fünf Jahren bekriegen sich die Ukraine und prorussische Separatisten im Donbass - die Verluste sind viel höher als bisher gedacht, 23 gennaio 2019, https://www.nzz.ch/international/ein-krieg-der-nicht-vergeht-der-ukraine-konflikt-in-zahlen-und-kar ten-ld.1453515 , consultato il 12.03.2019). La linea di contatto è tutt'ora teatro di ostilità e di scontri che hanno causato secondo una fonte dall'aprile 2014 sino al dicembre del 2018 il decesso di oltre 12'000 persone, tra le quali 3'320 civili, 3'813 militari ucraini e 5'314 separatisti, ed il ferimento di circa 9'000 persone (cfr. NZZ, ibidem, consultato l'ultima volta il 12.03.2019), e secondo altre fonti la morte di 10'300 persone ed il ferimento di circa 24'000 persone (cfr. Council on Foreign Relations, Global Conflict Tracker, "Conflict in Ukraine", 11 marzo 2019, , consultato il 12.03.2019; SWP, ibidem, pag. 9 seg.). Lungo la linea di conflitto che si estende circa per 500 chilometri tra le regioni controllate dal governo ucraino e quelle invece non governate dallo stesso, vi è una situazione permanente di emergenza umanitaria. Invero, l'attraversamento di persone da una parte all'altra del fronte, li espone al pericolo di mine e di munizioni rimaste inesplose. Inoltre dall'inizio del conflitto nel 2014, migliaia di abitazioni sono state danneggiate o distrutte e la ricostruzione risulta molto difficoltosa. Gli scontri e gli spari, provocano inoltre regolarmente dei danni a delle infrastrutture civili, spesso causando l'interruzione della fornitura di servizi essenziali quali elettricità, acqua e riscaldamento mettendo così a repentaglio l'approvvigionamento per la popolazione residente in entrambe le aree della zona di conflitto (cfr. NZZ, ibidem, consultato il 12.03.2019; Bundeszentrale für politische Bildung, Dossier Innerstaatliche Konflikte, 20 dicembre 2017, http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/21628 1/ukraine , consultato l'11.03.2019; Humanitarian Need Overview Ucraina 2019, dicembre 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1457326/1788_1549026430 _3101.pdf , consultato l'11.03.2019; SWP, ibidem, pag. 31, consultato l'ultima volta il 12.03.2019). Diversi bombardamenti in zone residenziali avrebbero interessato pure ospedali, scuole ed asili, situati tra gli altri a N._______, nella città di E._______, O._______, P._______ e D._______ (cfr. UN Office of the High Commissioner for Human Rights [OHCHR], Report on the human rights situation in Ukraine 1 December 2014 to 15 February 2015, 15 febbraio 2015, pag. 4, https: //www.refworld.org/docid/55115a7d4.html , consultato il 12.03.2019). Altresì, secondo alcune fonti, la situazione alimentare nelle regioni di conflitto sarebbero vieppiù peggiorate, in particolare nel corso degli ultimi tre anni. Nelle zone controllate dalle auto-proclamate repubbliche popolari, la percentuale delle persone senza accesso ad un'alimentazione sufficiente, sarebbe invero cresciuta dal 40% dell'anno 2016 all'86% dell'anno 2017. Anche nelle regioni controllate da Q._______ lungo la linea di conflitto, la percentuale si aggirerebbe attorno al 55%. Diverse organizzazioni umanitarie riportano un incremento di tipici elementi strutturali della povertà, come l'abuso di sostanze stupefacenti, l'alcolismo, o ancora la limitazione all'accesso di trattamenti medici o alla formazione scolastica (cfr. SWP, ibidem, pag. 29, consultato il 12.03.2019; International Crisis Group, "Nobody Wants Us": The Alienated Civilians of Eastern Ukraine, 1° ottobre 2018, , consultato il 12.03.2019). 5.3.2. La città di D._______, che si trova nel territorio controllato dal governo ucraino - dopo la sconfitta delle milizie separatiste che hanno tentato di impadronirsi della stessa tra il (...) -, e divenuta il (...) della regione di E._______ per l'Ucraina, è situata (...) (circa [...]) alla linea del fronte con la RPD (cfr. SWP, ibidem, pag. 11; Radio Free Europe/Radio Liberty, [...] D._______, (...), https://www.refworld.org/docid/[...] .html , consultato il 12.03.2019). La località vanta uno dei (...) con (...) al (...) - insieme a quello di R._______ - rimasti al momento ancora nelle mani del governo ucraino. Gli stessi sono fulcro economico importante per l'esportazione di (...) ed (...) e sedi di numerose compagnie (...) (cfr. Il Sole 24 Ore: [...], https://www.ilsole24ore.com/art/mondo /[...] , consultato il 12.03.2019; Jamestown Foundation, Strategic Overview of the [...]: [...], https://www.refworld.org/docid/[...], consultato il 12.03.2019). Il [...], il [...] ha subito un attacco da parte dei separatisti provocando la morte di (...) o (...) persone ed il ferimento di un altro centinaio, oltre che la distruzione e il danneggiamento di diverse abitazioni (cfr. OHCHR, ibidem, pag. 4, consultato il 12.03.2019; UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR assists victims of shelling in [...], https://www.refworld.org/[...] , consultato il 12.03.2019; Radio Free Europe/Radio Liberty, ibidem, consultato il 12.03.2019; Amnesty International, Amnesty International Report 2015/16 Ukraine, [...], https://www.refworld.org/docid/[...] , consultato il 12.03.2019). Dall'inizio del conflitto perdurano tutt'ora i bombardamenti nei pressi della città, con la distruzione di infrastrutture ed abitazioni, come pure la possibilità che vengano colpiti dei civili (cfr. Human Rights Watch [HRW], World Report 2019 - Ukraine, 17 gennaio 2019, https://www.ecoi.net/de/[...] , consultato il 12.03.2019). 5.3.3. Alla luce degli elementi succitati, non si può escludere del tutto che al momento della loro partenza dal Paese d'origine, essi potessero avere un timore soggettivo di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, a causa della situazione d'insicurezza venutasi a creare nella regione del Donbass. Tuttavia, il Tribunale si esime dal procedere oltre con l'analizzare se, anche dal profilo oggettivo, una loro permanenza a D._______ sarebbe stata irragionevole. Invero, in ogni caso, il Tribunale considera che gli interessati, anche se fossero stati esposti ad un rischio concreto di gravi pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso in cui fossero rimasti nella loro località di provenienza o anche nell'evenienza di un loro futuro ritorno nel paese, dispongono in ogni caso di un'alternativa di rifugio interno in un'altra regione rispetto a quella dalla quale provengono (ovvero la regione di E._______), come si vedrà nei considerandi seguenti. 5.4. 5.4.1. La qualità di rifugiato può essere negata alla persona perseguitata in una parte del paese a condizione che quest'ultima disponga di una possibilità effettiva di protezione interna in un'altra parte del paese. Una possibilità di protezione interna deve essere negata se, nel luogo della protezione, l'interessato si troverebbe in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.5 e 8.6). In altre parole, l'ammissione di un'alternativa di protezione interna presuppone, d'un canto, che esista, in tale luogo, un'infrastruttura di protezione efficace e che lo Stato sia disposto ad accordare protezione alla persona perseguitata in tale parte del Paese. D'altro canto, quest'ultima deve potersi rendere nel luogo di protezione, legalmente senza correre un rischio smisurato, e potersi stabilirvisi in modo legale. Infine, occorrerà esaminare in maniera individuale se l'interessata potrà ottenere una protezione di lunga durata in tale luogo. Bisognerà in tal senso tenere conto della situazione generale presente nello stesso e delle circostanze particolari che possono mettere in pericolo l'esistenza della richiedente, ovvero procedere ad un esame individuale (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.6; come pure sentenza del Tribunale D-4686/2016 consid. 5.3.1). 5.4.2. Il Tribunale amministrativo federale, anche in recenti sentenze, è giunto alla conclusione che in Ucraina, malgrado il perdurare di conflitti - nella regione del Donbass (come visto supra al consid. 5.3.1) ed in Crimea - la popolazione non sia in modo generico esposta a guerra o a situazioni di violenza generalizzata, a causa delle quali la popolazione civile debba essere ritenuta in generale come concretamente in pericolo (cfr. sentenze del Tribunale D-984/2019 del 7 marzo 2019 consid. 6.3.1; D-26/2017 del 4 settembre 2017 consid. 8.2). Pertanto, nella presente disamina - e al contrario di quanto da loro argomentato - i ricorrenti dispongono di un'alternativa di soggiorno interno in Ucraina, anche escludendo D._______, ove non sarebbero esposti a problematiche d'insicurezza dovute ai conflitti presenti nel Paese ed ove il timore di un'avanzata futura ed attuale della RPD non è fondata, in quanto in territorio governativo e discosto dal conflitto in essere nel Donbass. 5.4.3. Circa il timore che hanno fatto valere i ricorrenti di subire delle discriminazioni in quanto Testimoni di Geova da parte di persone filo-russe, anche a causa dei recenti provvedimenti in Russia e nella repubblica popolare di Donetsk nei confronti di persone della loro stessa fede, lo stesso non risulta rilevante in materia d'asilo su tutto il territorio dell'Ucraina. Risulta invero improbabile che i ricorrenti in un'altra regione rispetto a quella di E._______ ed alle zone di conflitto negli (...) di P._______ e di E._______ come pure in S._______, subiscano delle discriminazioni pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi, per il loro credo e per le loro attività religiose, visto che tali altre regioni sono rette dal governo e della legislazione ucraina. Dalle informazioni a disposizione del Tribunale, malgrado non possano essere esclusi dei sentimenti di intolleranza religiosa nei confronti di minoranze religiose come i Testimoni di Geova anche nel resto dell'Ucraina, non vi è però da presupporre in modo generale che le autorità ucraine non perseguano gli atti di terzi contro la libertà religiosa e la libertà di assembramenti o attività pacifiche. Invero, a parte in alcuni rari casi ove sono stati registrati degli attacchi da parte di gruppi di estremisti o di persone singole nei confronti di appartenenti a minoranze religiose, sessuali o politiche o nel corso di manifestazioni pacifiche, rimasti senza alcun perseguimento penale da parte delle autorità ucraine, non si può concludere che di regola i Testimoni di Geova non possano professare liberamente la loro fede o che le loro attività religiose vengano ostruite dalle autorità ucraine o da terze persone. Fermo restando che la libertà religiosa è garantita dalla legislazione e dalla costituzione ucraina, essi non subiscono una persecuzione mirata e collettiva a causa del loro credo o delle loro attività (cfr. Freedom House, Freedom in the World 2019 - Ukraine, 4 febbraio 2019, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ukraine , consultato il 13.03.2019; Human Rights Council, Report on the human rights situation in Ukraine 16 May to 15 August 2018, 21 settembre 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1446356/1930_1539336200_g1828271 .pdf , consultato il 13.03.2019; Amnesty International, Ukraine: The Authorities' Inaction Emboldens Rising Violence by The Far-Right, 16 maggio 2018, https://www.amnesty. org/download/Documents/EUR5084342 018ENGLISH.pdf , consultato il 13.03.2019; U.S. Departement of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017: Ukraine, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=20 17&dlid=277229#wrapper , consultato il 13.03.2019; U.S. Departement of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious Freedom Report for 2017: Ukraine, https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm# wrapper , consultato il 13.03. 2019). Infine, per quanto concerne gli eventi che avrebbero comportato la rottura dei vetri delle finestre della loro abitazione e di quella della (...) dell'insorgente da parte di sconosciuti (cfr. verbale 5, D4 seg., pag. 2 e D49 segg., pag. 8; atto A40, atto A42, doc. 4 e doc. 13), non vi sono indizi sufficienti e concreti che possano ricondurre tali atti a dei moventi di intolleranza religiosa. Questi avvenimenti sono difatti piuttosto ascrivibili a degli atti criminali, che sono perseguiti nel loro paese d'origine dalle autorità preposte, come dimostrato dal verbale di denuncia prodotto agli atti dai ricorrenti (cfr. atto A42 e doc. 4). Ne discende che tali motivi non risultano pertinenti ai fini della concessione dell'asilo. 5.4.4. In seguito, per quando possa essere comprensibile, il timore che C._______ avrebbe di essere rintracciato da parte di (...). o (...), o ancora dagli amici di questi ultimi che lo avrebbero minacciato di morte, non risulta rilevante ai sensi dell'asilo. Anche posta la verosimiglianza di tali minacce, che gli autori delle stesse sarebbero effettivamente passati agli atti, risultano invero unicamente delle allegazioni di parte prive di qualsivoglia fondamento ed elemento concreto. A tale conclusione si giunge anche poiché tali minacce non sono state denunciate dai ricorrenti alle autorità, ciò che fa apparire il timore dichiarato non raggiungere un grado sufficientemente elevato e concreto di rischio ai sensi dell'asilo. Risulta inoltre maggiormente inconsistente il timore che tali minacce vengano messe in atto nei confronti di C._______ in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, visto in particolare il tempo trascorso dagli eventi, ed il suo eventuale trasferimento in un'altra regione dell'Ucraina. Inoltre, come rimarcato correttamente dall'autorità inferiore nella sua decisione, anche in futuro C._______, divenuto in corso di procedura maggiorenne, potrà indirizzarsi alle autorità del suo Paese d'origine, dovesse necessitare della protezione contro degli atti o la minaccia degli stessi da parte di terzi. Si ricorda a tal proposito che la protezione internazionale che i ricorrenti richiedono è sussidiaria alla protezione statale del loro paese d'origine, e che dagli atti all'inserto non vi sono elementi atti a far credere che le autorità competenti ucraine non offrirebbero protezione o non perseguirebbero gli autori di reati nel rispetto della loro legislazione. Anche tali evenienze, non risultano quindi rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai richiedenti. 5.4.5. Infine, vi è da rilevare che i ricorrenti disporrebbero di un'alternativa di protezione interna al loro Paese d'origine, senza che essi si ritrovino in una situazione di pericolo esistenziale. Dal canto suo A._______, è ancora relativamente giovane, e secondo le sue stesse dichiarazioni, dispone di una maturità e di una lunga esperienza quale (...), quest'ultima attività esercitata sino al suo espatrio. A differenza di quanto sostenuto nel gravame dagli insorgenti, il Tribunale ritiene, in accordo con la decisione impugnata della SEM e le sue successive osservazioni, che l'insulina ed i trattamenti medici di cui egli necessita per la cura del diabete di cui egli è affetto, possano essere ottenuti in patria dal ricorrente. Invero, come da loro stesse dichiarazioni, l'impossibilità di ottenere l'insulina nella città di D._______ - probabilmente legata alla contingenza conflittuale del momento, come dichiarato dalla medesima insorgente (cfr. verbale 5, D29, pag. 5) - non può comunque essere applicato in modo generico al resto del Paese d'origine, essendo che avrebbero potuto per lo meno ottenere la stessa se domiciliati in altra regione, come da loro stessi allegato (cfr. verbale 4, D62 segg., pag. 8 seg.; verbale 5, D32, pag. 6). Anche B._______, ancora giovane ed in salute, dispone di un'ottima formazione, avendo ottenuto in patria il (...) quale (...), nonché avrebbe esercitato in patria dapprima la professione quale (...) ed in seguito sino all'espatrio come (...) in un (...). Alla luce di tali elementi, ed al contrario delle allegazioni degli insorgenti che oppongono pure motivazioni di ordine economico che non risultano manifestamente pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi, è da considerare che gli stessi, in un'altra regione dell'Ucraina ed entro un periodo di tempo ragionevole, possano nuovamente reperire un'attività lucrativa ed un'abitazione per loro come pure eventualmente anche per il figlio, tutt'ora in formazione. Essi potranno pertanto ricostruirsi una situazione esistenziale soddisfacente ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.4.1). Quali residenti interni, potranno inoltre avere accesso alle prestazioni sociali statali, in caso di bisogno, come già beneficiato dal signor A._______ in passato (cfr. verbale 1, p.to 7.05, pag. 11 e doc. 3; verbale 4, D19 seg., pag. 3 e doc. 3). Altresì i ricorrenti parlano sia il russo che l'ucraino molto bene e dispongono di documenti d'identità ucraini (cfr. doc. 1 e doc. 2), oltreché di una rete familiare in patria, composta segnatamente dalle rispettive (...) (o [...] per C._______) e (...) (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 6; verbale 2, p.to 3.01, pag. 6; verbale 3, p.to 3.01, pag. 5). 5.4.6. Visto quanto precede vi è da concludere che i ricorrenti dispongono di una possibilità di rifugio interno effettivo nel loro paese d'origine che permetterà loro di ottenere una protezione efficace contro i pregiudizi ai quali essi sostengono di essere ancora esposti, la loro importanza ed attualità ai sensi dell'asilo non essendo in ogni caso stata stabilita.

6. Ne consegue che la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato ai ricorrenti. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. 7. 7.1. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 7.2. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciarne l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). 7.3. Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare pure la pronuncia dell'allontanamento dei ricorrenti. 8. 8.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento citato). 8.2. 8.2.1. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2). 8.2.2. Nella presente disamina, visto che il ricorso in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo è stato respinto (cfr. supra consid. 5 - 6), gli interessati non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti non viola il principio del divieto di respingimento come definito nella disposizione precitata. Per gli stessi motivi enucleati nei considerandi precedenti - segnatamente la possibilità di un rifugio interno sicuro in altre regioni rispetto a quelle conflittuali dell'Ucraina orientale (cfr. consid. 5.4) - a differenza di quanto sostenuto nel gravame dagli insorgenti e dalle prove da loro addotte a supporto, non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli stessi di essere esposti, sull'intero territorio ucraino, a dei trattamenti vietati dalle disposizioni legali internazionali summenzionate. 8.2.3. Ne consegue pertanto che l'allontanamento dei ricorrenti sia da considerare ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 8.3. 8.3.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii). 8.3.1.1 Come già esposto al considerando 5.4.2, non si può concludere che in Ucraina viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sulla totalità del territorio nazionale. 8.3.1.2 Nonostante la difficile situazione economica causata dalla persistenza del conflitto, la quale ha indotto un grande esodo della popolazione ed ha reso più difficile l'accesso al lavoro e all'alloggio, i ricorrenti dispongono comunque di una buona formazione scolastica. A._______ e B._______ vantano anche una pluriennale esperienza lavorativa (cfr. anche supra consid. 5.4.5), ciò che permetterà loro di reintegrarsi professionalmente ed ottenere un reddito per sopperire ai loro bisogni - ed eventualmente anche a quelli del figlio C._______ - in un'altra regione dell'Ucraina ed in un periodo di tempo relativamente rapido. Essi dispongono inoltre di una buona rete sociale in patria, che potrà eventualmente supportarli nella loro reintegrazione in loco (cfr. in merito anche supra consid. 5.4.5). Va poi rilevato che i ricorrenti, una volta che si saranno registrati presso le autorità competenti in quanto sfollati ("internally displaced persons": IDP), potranno esercitare i propri diritti e le proprie libertà, in particolare avere accesso ai servizi medici, all'educazione, all'assistenza sociale, alla pensione e all'aiuto umanitario (cfr. Internal Displacement Monitoring Centre [IDMC], Global Report on internal displacement, maggio 2018, http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2018GRID.pdf >, consultato il 14.03.2019; UN High Commissioner for Refugees, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [UN OCHA], Ukraine Protection Cluster Strategy 2017-2018, 4 agosto 2017, , consultato il 14.03.2019; UN Refugee Agency, Operational Update: Ukraine Situation, gennaio 2019, , consultato il 14.03.2019). 8.3.1.3 Di conseguenza, si può ragionevolmente pretendere che i ricorrenti facciano uso dell'alternativa di soggiorno interno esistente, senza ritrovarsi in una situazione che minacci la loro esistenza. 8.3.2. Inoltre, dagli atti all'inserto, non risulta alcun motivo ostativo individuale all'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti verso l'Ucraina, per i motivi esposti dappresso. 8.3.2.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 8.3.2.1.1. Attinente i medicamenti di cui necessita A._______ per la cura del diabete di tipo (...) di cui soffre ([...] ed insulina [...]), nonché per il monitoraggio dei livelli della glicemia, l'apparecchio (...) (cfr. doc. 14 e atto A35/9), il Tribunale ritiene, in accordo con la decisione impugnata della SEM come pure delle sue prese di posizione successive, che il trattamento insulinico può essere proseguito dall'insorgente nel suo Paese d'origine - eventualmente con un sostituto al medicamento prescritto (cfr. atto A36) - senza che al medesimo possa occasionare una messa in pericolo concreta della vita o della salute in caso di un suo ritorno in tale Paese. Le evenienze presentate dagli insorgenti, non mutano tale conclusione. Invero, se d'un lato attestano unicamente che l'insulina (...) non sarebbe reperibile a D._______ (cfr. doc. 8), dall'altro lato - a parte alcuni episodi critici recenti di temporanea mancata fornitura di insulina in villaggi situati vicini alla linea di contatto nelle regioni di conflitto nell'Ucraina orientale, ove sarebbe comunque intervenuta l'Agenzia dei rifugiati ONU (cfr. UN High Commissionner for Refugees [UNHCR], UN Refugee Agency, Ukraine Situation, gennaio 2019, https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/02/2019-01-UNHCR-UKRAI NE- Operational-Update-FINAL.pdf consultato il 14.03.2019; UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [UN OCHA], Humanitarian Needs Overview 2019: Ukraine, dicembre 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1457326/1788_1549026430_3101.pdf , consultato il 14.03.2019) -, non vi sono evidenze che egli non possa reperire tali medicamenti altrove in Ucraina o dei loro sostituti. Invero, come dagli stessi ricorrenti addotto, sino a pochi mesi precedenti la loro partenza dal Paese d'origine, il ricorrente ha sempre potuto beneficiare dei trattamenti necessari alla preservazione del suo stato di salute nonché era tributario d'insulina in modo gratuito fino ad un anno prima il suo espatrio (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 11). Tale possibilità gli sarebbe tutt'ora aperta per lo meno in altre regioni dell'Ucraina, come da loro stessi dichiarato, se domiciliati nella medesima regione. Per quanto attiene il dispositivo di monitoraggio (...), che nulla toglie possa continuativamente essergli prescritto anche nel suo Paese d'origine, lo stesso non pare essere comunque dagli atti essenziale onde evitare una messa in pericolo concreta della vita o della salute del ricorrente, quanto piuttosto come strumento avanzato di supporto per tenere in continuazione sotto controllo la glicemia dello stesso. In tal senso, come rettamente indicato dall'autorità inferiore, gli insorgenti potranno, se del caso, richiedere alla Svizzera un aiuto al ritorno quale sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica di A._______ per un periodo limitato nel loro Paese d'origine (ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), e quindi il finanziamento eventuale anche dell'insulina e dell'apparecchio (...). Inoltre nulla vieta loro di provvedere a procurarsi una sufficiente riserva dei medicamenti necessari prima del loro ritorno in Ucraina. 8.3.2.2 Stessa conclusione vale mutatis mutandis per quanto concerne lo stato di salute psicologico e psichiatrico di C._______. Innanzi tutto si ricorda in merito che il peggioramento dello stato psichico è una reazione che può spesso essere osservata in una persona la quale domanda di protezione è stata rifiutata, senza per questo che lo stesso sia un ostacolo serio all'esecuzione dell'allontanamento della stessa. Inoltre, secondo la pratica del Tribunale, né un tentativo di suicidio né delle tendenze suicidarie si oppongono di per sé all'esecuzione dell'allontanamento di un richiedente, anche al livello della sua esigibilità, in quanto solo una messa in pericolo seria e concreta deve essere presa in considerazione. Nell'ipotesi in cui le tendenze suicide si accentuassero nel quadro dell'esecuzione forzata, le autorità dovranno rimediarvi adottando delle misure adeguate, per fare in modo di escludere un pericolo concreto di danni alla salute (cfr. ad esempio: sentenze del Tribunale D-7334/2018 del 28 febbraio 2019; D-6930/2018 del 20 dicembre 2018). Nella fattispecie, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti nel ricorso, dopo un'iniziale peggioramento dello stato psicologico del ricorrente, con agiti autolesionistici ed idee anticonservative (cfr. doc. 10), successivo e reattivo alla decisione negativa della SEM (cfr. in merito doc. 9 e doc. 11), gli era stata diagnostica successivamente una (...), con pensieri di morte ma senza progettualità (cfr. doc. 12). Più recentemente, il suo stato clinico risulta migliorato anche se tutt'ora fluttuante (cfr. doc. 15). Invero, nel certificato medico del (...) maggio 2018 (cfr. doc. 15), si evidenzia come egli segua delle sedute di psicoterapia, ma apparentemente non assume alcun medicamento né vi è alcuna diagnosi psichiatrica per la quale è preso in carico. Egli passerebbe inoltre "(...)" (cfr. doc. 15). Per quanto le conseguenze di scoramento e di rinuncia a perseguire degli obiettivi, come segnalato dal medico psichiatra curante, non si vogliano in tale contesto in alcun modo sottovalutare, tuttavia, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dagli insorgenti e degli atti prodotti all'inserto, nel complesso la sua situazione valetudinaria non risulta di una gravità tale da risultare ostativa per l'esecuzione dell'allontanamento dello stesso. In ogni caso, egli potrà continuare la terapia psicologica iniziata in Svizzera, ed eventualmente intraprendere un percorso psichiatrico, se necessario, anche nel suo Paese d'origine, il quale dispone di sufficienti strutture mediche per la cura di patologie psichiatriche e di seguito psicologico, anche all'esterno di D._______. Il ricorrente - divenuto nel frattempo maggiorenne - sarà inoltre accompagnato dai genitori, che rappresentano tutt'ora un punto di riferimento importante per lo stesso. In caso di necessità, sarà infine compito delle autorità preposte per l'esecuzione dell'allontanamento di adottare le misure di accompagnamento necessarie ed adeguate allo stato di salute del ricorrente al momento della partenza. 8.3.2.3 Quo all'allegata integrazione degli insorgenti in Svizzera, la stessa non risulta neppure ostativa dell'esecuzione dell'allontanamento degli stessi. Infatti se d'un canto dagli atti all'inserto si può notare un certo sforzo dei ricorrenti per integrarsi nella cultura svizzera, imparandone in particolare una delle lingue nazionali ed intessendo delle relazioni sociali sul territorio elvetico, d'altro canto la permanenza dei medesimi in Svizzera, di poco più di quattro anni, come pure la formazione di C._______ proseguita in Svizzera, non risultano elementi determinanti per concludere ad uno sradicamento dal loro paese d'origine che non permetterebbe il loro rinvio nello stesso. Per quanto concerne B._______ e A._______, essi hanno vissuto quasi l'integralità della loro vita in Ucraina, ove hanno pure studiato ed esercitato delle attività lucrative, oltreché conoscere molto bene sia la lingua russa che l'ucraino. In Ucraina dispongono inoltre tutt'ora di famigliari e conoscenze con i quali sono in contatto. Dal canto suo, C._______, malgrado abbia trascorso gli ultimi anni dell'adolescenza in Svizzera, segnatamente terminando la scuola media (cfr. atto A42 e doc. 5) ed iniziando una formazione (...) (cfr. doc. 16), egli ha comunque trascorso la maggior parte della sua esistenza e della delicata fase dell'adolescenza in patria. Quivi egli ha pure seguito l'istruzione scolastica sino alle scuole medie, nonché intessuto delle relazioni sociali, avendo alcuni amici e parenti nello stesso (cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7; verbale 4, D62, pag. 8 seg.; verbale 6, D10 seg., pag. 2 seg. e D20, pag. 3). L'insorgente potrà continuare il suo percorso formativo, se lo desidererà, anche nel suo Paese d'origine, che dispone di diversi istituti scolastici (...) (cfr. EuroEducation.net, The European Education Directory: Ukraine, http://www.euroeducation.net/prof/ukrco.htm , consultato il 15.03.2019; Scholaro, scholaropro: Education System in Ukraine, 2018, https://www.scholaro.com/pro/Countries/Ukraine/Education-System. , consultato il 15.03.2019). Pertanto, alla luce dell'insieme degli elementi succitati, neppure il percorso integrativo degli insorgenti in Svizzera, risulta ostativo all'esecuzione dell'allontanamento dei medesimi. 8.3.2.4 Di conseguenza, in considerazione di tutto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 8.3.3. Infine, i ricorrenti possiedono dei passaporti ucraini (cfr. doc. 1 e doc. 2) e, con la dovuta diligenza, sono in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del loro paese d'origine in vista dell'ottenimento di ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione del rinvio risulta pertanto pure possibile (cfr. art. 83 cpv. 2 LStrI; DTAF 2008/34 consid. 12).

9. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per il che, il ricorso va dunque respinto.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 6 febbraio 2018.

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 6 febbraio 2018.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: