Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 11 ottobre 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). A.b Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è risultato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in B._______ l'(...) giugno 2017, in Francia il (...) dicembre 2016, in C._______ il (...) novembre 2022 e in D._______ il (...) settembre 2024 (cfr. atto SEM n. 10/2). A.c Il (...) ottobre 2025 successivo, l'interessato ha sostenuto dinanzi alla SEM un colloquio Dublino, nell'ambito del quale egli ha dichiarato di aver presentato una domanda d'asilo in Francia e in C._______, precisando di aver depositato la domanda in Francia quando si trovava in B._______ e di non averne presentata alcuna in D._______. Dalla presentazione della domanda in Francia fino al deposito della domanda in C._______, avrebbe vissuto in Francia beneficiando di un permesso, successivamente scaduto e trattenuto dalle autorità (...). Avrebbe soggiornato in Francia fino al (...) ottobre 2022, per poi recarsi in C._______, dove sarebbe rimasto fino al (...) settembre 2024. Egli sarebbe stato rinviato in Francia, a seguito del rifiuto della domanda d'asilo da parte delle autorità (...). Dopo il rientro in Francia, il medesimo giorno, si sarebbe recato in D._______, ove sarebbe rimasto fino al (...) ottobre 2025, per poi ripartire e raggiungere la Svizzera passando dalla Francia. Infine, l'interessato si è espresso sulla possibile competenza della C._______ e della D._______ per lo svolgimento della procedura d'asilo, nonché sui motivi che si opporrebbero a un suo rinvio in tali Paesi. Poiché dagli atti all'incarto risulterebbe che la Francia gli avrebbe concesso la protezione internazionale, all'interessato è stato altresì concesso il diritto di essere sentito in merito alla prospettata decisione di non entrata nel merito e all'allontanamento verso la Francia (cfr. atto SEM n. 17/3). A.d In data 31 ottobre 2025, la SEM ha presentato alle competenti autorità francesi una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed all'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.113.499). Alla richiesta di riammissione sono stati allegati il riscontro dattiloscopico con marcatura per protezione internazionale francese, una fotografia dell'interessato e le sue impronte digitali (cfr. atto SEM n. 19/5). A.e In data 1° dicembre 2025 le competenti autorità francesi hanno accettato la riammissione dell'interessato (cfr. atto SEM n. 22/1). A.f Con scritto del 5 dicembre 2025 l'interessato ha inoltrato, per il tramite della rappresentanza legale, il parere sulla bozza di decisione della SEM trasmessa il 3 dicembre 2025 (cfr. atti SEM n. 24/7 e 26/2). B. Con decisione del 5 dicembre 2025, notificata il 9 dicembre 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso la Francia, incaricando il Cantone E._______ con l'esecuzione della misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atti SEM n. 27/12 e 28/1). C. Con ricorso del 16 dicembre 2025, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, concludendo all'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione. Sul piano procedurale, chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame è stata annessa, quale nuova documentazione, oltre alla decisione impugnata e alle procure del 16 ottobre 2025 e del 12 dicembre 2025, anche una copia della carta di identità siriana dell'interessato. D. Con scritto del 16 gennaio 2026, l'insorgente ha trasmesso un referto endoscopico del (...) gennaio 2026 e una lettera di consultazione dell'Ospedale Regionale di F._______ del 13 gennaio 2026 (cfr. atto TAF n. 3). E.Con ulteriore scritto del 13 febbraio 2026, l'interessato ha inoltrato una lettera di consultazione ambulatoriale datata 5 febbraio 2026 dell'Ospedale (...) di F._______ (cfr. atto TAF n. 4).
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3 Preliminarmente, il Tribunale osserva che l'insorgente - affiancato da un rappresentante legale - ha contestato secondo il senso unicamente la questione della non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e dunque il punto 1 del dispositivo della decisione del 5 dicembre 2025. Oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la non entrata nel merito della domanda d'asilo.
E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha anzitutto rilevato che la Francia sarebbe stata designata dal Consiglio federale quale Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Inoltre, dagli accertamenti effettuati risulterebbe che l'interessato avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Francia. In tali circostanze, l'autorità ha ritenuto di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo, conformemente all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. La riammissione dell'interessato da parte delle autorità francesi indicherebbe che egli beneficerebbe della protezione internazionale in Francia. La riammissione non sarebbe subordinata al possesso o alla validità di un permesso di soggiorno, atteso che egli avrebbe il diritto di ottenerne uno al momento del suo rientro. Non risulterebbe, inoltre, che la protezione internazionale sia stata revocata da parte delle autorità francesi, le quali avrebbero peraltro acconsentito alla riammissione dell'interessato. Per quanto concerne l'allegazione sollevata con il parere sulla bozza di decisione, secondo cui dagli atti non risulterebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato in Francia, l'utilizzo di un'identità diversa e il fatto che il caso non rientrerebbe tra quelli previsti dall'art. 7 dell'Accordo di riammissione tra la Svizzera e la Francia, l'autorità inferiore ha rilevato che le autorità francesi avrebbero esplicitamente accettato la riammissione dell'interessato. Tale accettazione sarebbe intervenuta dopo la trasmissione dei dati Eurodac recanti la marcatura relativa alla protezione internazionale in Francia, nonché delle impronte digitali e della fotografia del ricorrente, sicché non si sarebbero rese necessarie ulteriori verifiche. Secondo la SEM, qualora il ricorrente non avesse beneficiato della protezione internazionale, le autorità francesi avrebbero respinto la richiesta di riammissione. La circostanza secondo cui il ricorrente sarebbe stato conosciuto in Francia quale cittadino marocchino non inciderebbe su tale conclusione. Infine, la SEM ritiene che il ricorrente potrebbe rientrare in Francia senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Il ricorrente sarebbe infatti rinviato in uno Stato in cui sussisterebbe la presunzione del rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché il divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione tortura. La Francia sarebbe inoltre vincolata alla Direttiva 2011/95/UE (Direttiva Qualifiche), e il ricorrente potrebbe rivolgersi alle autorità competenti francesi per far valere i propri diritti. In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali francesi, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). Quanto allo stato di salute del ricorrente, le affezioni di cui soffrirebbe non apparirebbero tali da costituire un pericolo concreto e immediato per la vita o la salute in caso di ritorno in Francia, disponendo peraltro detto Paese di un'infrastruttura medica sufficiente, alla quale l'interessato avrebbe accesso in quanto beneficiario dello statuto di rifugiato in Francia. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.
E. 4.2 Dal canto suo, l'insorgente contesta la decisione della SEM, censurando la violazione del diritto federale e un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). In particolare, al fine di chiarire lo statuto giuridico del ricorrente in Francia e la sua nazionalità, la SEM avrebbe dovuto procedere, prima di emanare la decisione finale, a uno scambio di informazioni conformemente all'art. 34 del Regolamento (UE) n. 604/2013. Secondo il ricorrente, allo stato attuale non sarebbe possibile stabilire se la procedura corretta fosse quella di adottare una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (NEM Dublino), né se l'accordo di riammissione tra la Svizzera e la Francia sia effettivamente applicabile. L'interessato risulterebbe inoltre registrato sulla base di dati personali inesatti e, nella garanzia di riammissione rilasciata dalle autorità francesi, non sarebbe specificato se egli sia effettivamente titolare di una forma di protezione internazionale. Visto quanto esposto, l'autorità inferiore non avrebbe accertato integralmente i fatti rilevanti, violando di conseguenza il diritto di essere sentito del ricorrente e la sicurezza del diritto (cfr. ricorso, pag. 4).
E. 5.1 Nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 5.2 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per la persona interessata di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; e tra le tante la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2).
E. 5.3.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente d'asilo può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Nell'applicazione di questo articolo rientrano i Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Francia (cfr. art. 2 cpv. 2 OAsi 1 unitamente al relativo allegato 2).
E. 5.3.2 Per invalsa giurisprudenza, è tuttavia necessario che lo Stato sicuro interessato abbia espressamente garantito alle autorità svizzere preposte all'asilo la riammissione della persona richiedente. In assenza di tale garanzia, l'allontanamento non può essere eseguito, con la conseguenza che una decisione ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risulterebbe priva di fondamento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; sentenze del TAF D-7483/2024 del 13 dicembre 2024 consid. 6; D-788/2021 del 25 novembre 2024 consid. 5.2, E-4427/2021 del 28 novembre 2023 consid. 4.2; Constantin Hruschka in: Spescha et al. [edit.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5a ed. 2019, n. 3 ad art. 31a AsylG; cfr. anche FF 2002 6087, 6125). In quest'ambito, non v'è inoltre luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, anche avendo manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, sempreché vi abbia soggiornato precedentemente e possa farvi ritorno (DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4). In altri termini, affinché si possa pronunciare una decisione di non entrata nel merito occorre determinare preliminarmente - attraverso una garanzia di riammissione - la possibilità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 e 2 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20; cfr. sentenza del TAF D-1950/2025 del 2 aprile 2025 consid. 4.2; Francesco Maiani in: Amarelle Cesla/Nguyen Minh Son [edit.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV, Loi sur l'asile [LAsi], Berna 2015, n. 4 ad art. 31a LAsi). Di riflesso, il fatto che la persona interessata possa ritornare autonomamente o volontariamente nello Stato terzo interessato non è determinante ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Per rinunciare all'esame nel merito di una domanda d'asilo depositata in Svizzera e garantire l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Stato terzo conformemente alla disposizione succitata, occorre quindi assicurarsi che la persona possa effettivamente farvi ingresso (cfr. sentenza D-1950/2025 consid. 4.2).
E. 5.4.1 Tornando alla presente disamina, il Tribunale rileva che le censure sollevate nel gravame non possono essere accolte. In particolare, non può essere condivisa la doglianza, secondo cui l'autorità inferiore, prima di emanare una decisione di non entrata nel merito secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, avrebbe dovuto procedere con uno scambio di informazioni al fine di chiarire lo statuto giuridico del ricorrente o la sua nazionalità.
E. 5.4.2 Anzitutto, dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) si evince che il ricorrente ha presentato domanda d'asilo in diversi Stati europei, tra cui anche la Francia, dove in data (...) marzo 2017 gli è stata riconosciuta la protezione internazionale (cfr. atto SEM n. 10/2).
E. 5.4.3 Successivamente, il riconoscimento della protezione internazionale in Francia viene confermato anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente durante il colloquio Dublino. Egli ha infatti riferito di aver vissuto in Francia fino al (...) ottobre 2022, per poi recarsi in C._______ dove avrebbe vissuto fino al (...) settembre 2024. In Francia avrebbe beneficiato di un permesso, successivamente scaduto e ritirato da parte delle autorità (...). A seguito del rigetto della domanda d'asilo presentata in C._______, egli sarebbe stato rinviato in Francia dalle autorità (...). Il medesimo giorno, egli sarebbe partito per la D._______, dove sarebbe rimasto fino al (...) ottobre 2025, per poi raggiungere la Svizzera passando nuovamente per la Francia (cfr. atto SEM n. 17/3). Alla luce dei fatti sopra descritti, emerge che egli disponeva della protezione internazionale in Francia. Egli è stato al più rinviato in Francia dalle autorità (...) a seguito del rigetto della sua domanda d'asilo e, dalle sue stesse dichiarazioni, anche dopo aver lasciato la D._______, vi avrebbe fatto ritorno prima di raggiungere la Svizzera. Le successive affermazioni, con cui negherebbe di aver ottenuto la protezione internazionale in Francia, appaiono pertanto contraddittorie, tant'è che durante colloquio Dublino, pur avendo la possibilità di esprimersi sull'eventualità che l'autorità inferiore non entrasse nel merito della sua domanda e lo allontanasse dalla Svizzera, in ragione della protezione internazionale già ottenuta in Francia, egli si è limitato a dichiarare di non avere contatti né documenti in detto Paese e a lamentare problemi di salute, senza contestare il riconoscimento della protezione internazionale da parte delle autorità francesi. Se realmente non ne avesse beneficiato, ci si sarebbe potuto attendere una presa di posizione già in quella sede. La questione è stata invece sollevata soltanto in fase di parere sulla bozza di decisione e nel gravame, evidenziando un'incongruenza rispetto alle dichiarazioni inizialmente rese.
E. 5.4.4 Inoltre, lo statuto dell'interessato appare ulteriormente confermato dal fatto che, sulla base delle informazioni contenute nell'Eurodac e dalle dichiarazioni rese dall'interessato, l'autorità inferiore ha proceduto a richiedere alle autorità francesi competenti una garanzia di riammissione sul loro territorio, e quest'ultime hanno acconsentito. Il 31 ottobre 2025, l'autorità inferiore ha infatti trasmesso alle autorità francesi - conformemente alla Direttiva 2008/115/EC del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e l'Accordo bilaterale di riammissione tra Francia e Svizzera - una richiesta di riammissione del ricorrente. La richiesta, corredata dalle generalità dell'interessato (nome, cognome, data di nascita, sesso e nazionalità), indicava che egli aveva presentato in data (...) ottobre 2025 una domanda d'asilo in Svizzera e che gli era già stata concessa protezione internazionale in Francia (cfr. atto SEM n. 19/5). In risposta, le autorità francesi, richiamandosi espressamente alla Direttiva e all'Accordo bilaterale succitati, hanno accettato la richiesta di riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 22/1: "Conformément aux dispositions précitées votre domande de réadmission en France de M. (A._______ est acceptée"), confermando così lo statuto giuridico del ricorrente.
E. 5.4.5 Pertanto, in presenza di riscontri oggettivi risultanti dalle informazioni contenute nell'Eurodac, di dichiarazioni del ricorrente durante il colloquio Dublino e, soprattutto, di una garanzia di riammissione rilasciata dalle autorità francesi competenti, lo statuto giuridico del ricorrente risultava sufficientemente chiarito e non imponeva ulteriori accertamenti istruttori da parte dell'autorità inferiore. È irrilevante, in tale contesto, che nella garanzia di riammissione le autorità francesi non abbiano esplicitamente indicato che l'interessato fosse titolare di una forma di protezione internazionale. Neppure è determinante che, nella garanzia di riammissione, le autorità francesi abbiano indicato il ricorrente quale cittadino marocchino. I dati anagrafici essenziali, segnatamente il nome, il cognome, il sesso e la data di nascita, coincidono infatti con quelli dichiarati in Svizzera. Neppure il documento prodotto con il gravame, ossia la copia della carta di identità siriana (cfr. atto TAF n. 1, allegato 4), che possiede in ogni caso già di per sé di un valore probatorio limitato, essendo allegata esclusivamente in copia ed essendo priva di elementi di sicurezza verificabili, muta la valutazione complessiva della situazione. Infatti, non può essere escluso che lo stesso ricorrente abbia dichiarato tale nazionalità alle autorità francesi al fine di ottenere, come rilevato già dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnato, pag. 5), un vantaggio procedurale. In ogni caso, qualora le autorità francesi avessero nutrito dubbi sull'identità o sullo statuto giuridico dell'interessato, avrebbero richiesto chiarimenti supplementari o, se del caso, rifiutato la riammissione. Per quanto attiene invece alla censura formale relativa a un'asserita violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, si rileva che la stessa non risulta sufficientemente motivata né circostanziata. Avendo potuto il ricorrente presentare un ricorso e fornire le proprie argomentazioni a proposito, anche tale censura formale va respinta in quanto infondata.
E. 5.4.6 Infine, le sentenze del Tribunale D-4579/2025 del 29 agosto 2025 e D-3616/2019 del 24 luglio 2019, richiamate nel gravame, riguardano fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio. In tali casi, il Tribunale ha infatti rilevato che la SEM non aveva inoltrato una richiesta formale di riammissione dell'interessato, limitandosi a una mera richiesta d'informazioni, ritenuta insufficiente per giustificare una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Nel caso concreto, invece, l'autorità inferiore ha formalmente richiesto la riammissione alle autorità francesi competenti, le quali l'hanno espressamente garantita.
E. 5.4.7 Di conseguenza, nella misura in cui l'autorità inferiore ha rinunciato all'esame nel merito della domanda d'asilo, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti risulta completo con riferimento ai presupposti di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. È dunque a giusta ragione che l'autorità inferiore ha rinunciato all'esame della domanda d'asilo dell'interessato e ha ordinato, nel contempo, il suo allontanamento dalla Svizzera.
E. 5.5 Visto quanto procede e ritenuto che il ricorrente ha contestato esclusivamente la questione della non entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. supra consid. 3), il Tribunale si esime dall'esame dell'esecuzione dell'allontanamento.
E. 6 In esito, l'autorità inferiore non è incorsa in un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. Di riflesso, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.
E. 7 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è diventa senza oggetto.
E. 8 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 9 Le spese processuali di CHF 1'000. - che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 10 La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è dunque definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-9748/2025 Sentenza del 31 luglio 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliera Sara Miljanovic. Parti A._______, nato il (...), Siria, patrocinato da Valentina Imelli, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 5 dicembre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 11 ottobre 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). A.b Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è risultato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in B._______ l'(...) giugno 2017, in Francia il (...) dicembre 2016, in C._______ il (...) novembre 2022 e in D._______ il (...) settembre 2024 (cfr. atto SEM n. 10/2). A.c Il (...) ottobre 2025 successivo, l'interessato ha sostenuto dinanzi alla SEM un colloquio Dublino, nell'ambito del quale egli ha dichiarato di aver presentato una domanda d'asilo in Francia e in C._______, precisando di aver depositato la domanda in Francia quando si trovava in B._______ e di non averne presentata alcuna in D._______. Dalla presentazione della domanda in Francia fino al deposito della domanda in C._______, avrebbe vissuto in Francia beneficiando di un permesso, successivamente scaduto e trattenuto dalle autorità (...). Avrebbe soggiornato in Francia fino al (...) ottobre 2022, per poi recarsi in C._______, dove sarebbe rimasto fino al (...) settembre 2024. Egli sarebbe stato rinviato in Francia, a seguito del rifiuto della domanda d'asilo da parte delle autorità (...). Dopo il rientro in Francia, il medesimo giorno, si sarebbe recato in D._______, ove sarebbe rimasto fino al (...) ottobre 2025, per poi ripartire e raggiungere la Svizzera passando dalla Francia. Infine, l'interessato si è espresso sulla possibile competenza della C._______ e della D._______ per lo svolgimento della procedura d'asilo, nonché sui motivi che si opporrebbero a un suo rinvio in tali Paesi. Poiché dagli atti all'incarto risulterebbe che la Francia gli avrebbe concesso la protezione internazionale, all'interessato è stato altresì concesso il diritto di essere sentito in merito alla prospettata decisione di non entrata nel merito e all'allontanamento verso la Francia (cfr. atto SEM n. 17/3). A.d In data 31 ottobre 2025, la SEM ha presentato alle competenti autorità francesi una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed all'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.113.499). Alla richiesta di riammissione sono stati allegati il riscontro dattiloscopico con marcatura per protezione internazionale francese, una fotografia dell'interessato e le sue impronte digitali (cfr. atto SEM n. 19/5). A.e In data 1° dicembre 2025 le competenti autorità francesi hanno accettato la riammissione dell'interessato (cfr. atto SEM n. 22/1). A.f Con scritto del 5 dicembre 2025 l'interessato ha inoltrato, per il tramite della rappresentanza legale, il parere sulla bozza di decisione della SEM trasmessa il 3 dicembre 2025 (cfr. atti SEM n. 24/7 e 26/2). B. Con decisione del 5 dicembre 2025, notificata il 9 dicembre 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso la Francia, incaricando il Cantone E._______ con l'esecuzione della misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atti SEM n. 27/12 e 28/1). C. Con ricorso del 16 dicembre 2025, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, concludendo all'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione. Sul piano procedurale, chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame è stata annessa, quale nuova documentazione, oltre alla decisione impugnata e alle procure del 16 ottobre 2025 e del 12 dicembre 2025, anche una copia della carta di identità siriana dell'interessato. D. Con scritto del 16 gennaio 2026, l'insorgente ha trasmesso un referto endoscopico del (...) gennaio 2026 e una lettera di consultazione dell'Ospedale Regionale di F._______ del 13 gennaio 2026 (cfr. atto TAF n. 3). E.Con ulteriore scritto del 13 febbraio 2026, l'interessato ha inoltrato una lettera di consultazione ambulatoriale datata 5 febbraio 2026 dell'Ospedale (...) di F._______ (cfr. atto TAF n. 4). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
3. Preliminarmente, il Tribunale osserva che l'insorgente - affiancato da un rappresentante legale - ha contestato secondo il senso unicamente la questione della non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e dunque il punto 1 del dispositivo della decisione del 5 dicembre 2025. Oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la non entrata nel merito della domanda d'asilo. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha anzitutto rilevato che la Francia sarebbe stata designata dal Consiglio federale quale Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Inoltre, dagli accertamenti effettuati risulterebbe che l'interessato avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Francia. In tali circostanze, l'autorità ha ritenuto di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo, conformemente all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. La riammissione dell'interessato da parte delle autorità francesi indicherebbe che egli beneficerebbe della protezione internazionale in Francia. La riammissione non sarebbe subordinata al possesso o alla validità di un permesso di soggiorno, atteso che egli avrebbe il diritto di ottenerne uno al momento del suo rientro. Non risulterebbe, inoltre, che la protezione internazionale sia stata revocata da parte delle autorità francesi, le quali avrebbero peraltro acconsentito alla riammissione dell'interessato. Per quanto concerne l'allegazione sollevata con il parere sulla bozza di decisione, secondo cui dagli atti non risulterebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato in Francia, l'utilizzo di un'identità diversa e il fatto che il caso non rientrerebbe tra quelli previsti dall'art. 7 dell'Accordo di riammissione tra la Svizzera e la Francia, l'autorità inferiore ha rilevato che le autorità francesi avrebbero esplicitamente accettato la riammissione dell'interessato. Tale accettazione sarebbe intervenuta dopo la trasmissione dei dati Eurodac recanti la marcatura relativa alla protezione internazionale in Francia, nonché delle impronte digitali e della fotografia del ricorrente, sicché non si sarebbero rese necessarie ulteriori verifiche. Secondo la SEM, qualora il ricorrente non avesse beneficiato della protezione internazionale, le autorità francesi avrebbero respinto la richiesta di riammissione. La circostanza secondo cui il ricorrente sarebbe stato conosciuto in Francia quale cittadino marocchino non inciderebbe su tale conclusione. Infine, la SEM ritiene che il ricorrente potrebbe rientrare in Francia senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Il ricorrente sarebbe infatti rinviato in uno Stato in cui sussisterebbe la presunzione del rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché il divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione tortura. La Francia sarebbe inoltre vincolata alla Direttiva 2011/95/UE (Direttiva Qualifiche), e il ricorrente potrebbe rivolgersi alle autorità competenti francesi per far valere i propri diritti. In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali francesi, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). Quanto allo stato di salute del ricorrente, le affezioni di cui soffrirebbe non apparirebbero tali da costituire un pericolo concreto e immediato per la vita o la salute in caso di ritorno in Francia, disponendo peraltro detto Paese di un'infrastruttura medica sufficiente, alla quale l'interessato avrebbe accesso in quanto beneficiario dello statuto di rifugiato in Francia. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 4.2 Dal canto suo, l'insorgente contesta la decisione della SEM, censurando la violazione del diritto federale e un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). In particolare, al fine di chiarire lo statuto giuridico del ricorrente in Francia e la sua nazionalità, la SEM avrebbe dovuto procedere, prima di emanare la decisione finale, a uno scambio di informazioni conformemente all'art. 34 del Regolamento (UE) n. 604/2013. Secondo il ricorrente, allo stato attuale non sarebbe possibile stabilire se la procedura corretta fosse quella di adottare una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (NEM Dublino), né se l'accordo di riammissione tra la Svizzera e la Francia sia effettivamente applicabile. L'interessato risulterebbe inoltre registrato sulla base di dati personali inesatti e, nella garanzia di riammissione rilasciata dalle autorità francesi, non sarebbe specificato se egli sia effettivamente titolare di una forma di protezione internazionale. Visto quanto esposto, l'autorità inferiore non avrebbe accertato integralmente i fatti rilevanti, violando di conseguenza il diritto di essere sentito del ricorrente e la sicurezza del diritto (cfr. ricorso, pag. 4). 5. 5.1 Nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.2 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per la persona interessata di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; e tra le tante la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 5.3 5.3.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente d'asilo può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Nell'applicazione di questo articolo rientrano i Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Francia (cfr. art. 2 cpv. 2 OAsi 1 unitamente al relativo allegato 2). 5.3.2 Per invalsa giurisprudenza, è tuttavia necessario che lo Stato sicuro interessato abbia espressamente garantito alle autorità svizzere preposte all'asilo la riammissione della persona richiedente. In assenza di tale garanzia, l'allontanamento non può essere eseguito, con la conseguenza che una decisione ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risulterebbe priva di fondamento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; sentenze del TAF D-7483/2024 del 13 dicembre 2024 consid. 6; D-788/2021 del 25 novembre 2024 consid. 5.2, E-4427/2021 del 28 novembre 2023 consid. 4.2; Constantin Hruschka in: Spescha et al. [edit.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5a ed. 2019, n. 3 ad art. 31a AsylG; cfr. anche FF 2002 6087, 6125). In quest'ambito, non v'è inoltre luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, anche avendo manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, sempreché vi abbia soggiornato precedentemente e possa farvi ritorno (DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4). In altri termini, affinché si possa pronunciare una decisione di non entrata nel merito occorre determinare preliminarmente - attraverso una garanzia di riammissione - la possibilità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 e 2 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20; cfr. sentenza del TAF D-1950/2025 del 2 aprile 2025 consid. 4.2; Francesco Maiani in: Amarelle Cesla/Nguyen Minh Son [edit.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV, Loi sur l'asile [LAsi], Berna 2015, n. 4 ad art. 31a LAsi). Di riflesso, il fatto che la persona interessata possa ritornare autonomamente o volontariamente nello Stato terzo interessato non è determinante ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Per rinunciare all'esame nel merito di una domanda d'asilo depositata in Svizzera e garantire l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Stato terzo conformemente alla disposizione succitata, occorre quindi assicurarsi che la persona possa effettivamente farvi ingresso (cfr. sentenza D-1950/2025 consid. 4.2). 5.4 5.4.1 Tornando alla presente disamina, il Tribunale rileva che le censure sollevate nel gravame non possono essere accolte. In particolare, non può essere condivisa la doglianza, secondo cui l'autorità inferiore, prima di emanare una decisione di non entrata nel merito secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, avrebbe dovuto procedere con uno scambio di informazioni al fine di chiarire lo statuto giuridico del ricorrente o la sua nazionalità. 5.4.2 Anzitutto, dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) si evince che il ricorrente ha presentato domanda d'asilo in diversi Stati europei, tra cui anche la Francia, dove in data (...) marzo 2017 gli è stata riconosciuta la protezione internazionale (cfr. atto SEM n. 10/2). 5.4.3 Successivamente, il riconoscimento della protezione internazionale in Francia viene confermato anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente durante il colloquio Dublino. Egli ha infatti riferito di aver vissuto in Francia fino al (...) ottobre 2022, per poi recarsi in C._______ dove avrebbe vissuto fino al (...) settembre 2024. In Francia avrebbe beneficiato di un permesso, successivamente scaduto e ritirato da parte delle autorità (...). A seguito del rigetto della domanda d'asilo presentata in C._______, egli sarebbe stato rinviato in Francia dalle autorità (...). Il medesimo giorno, egli sarebbe partito per la D._______, dove sarebbe rimasto fino al (...) ottobre 2025, per poi raggiungere la Svizzera passando nuovamente per la Francia (cfr. atto SEM n. 17/3). Alla luce dei fatti sopra descritti, emerge che egli disponeva della protezione internazionale in Francia. Egli è stato al più rinviato in Francia dalle autorità (...) a seguito del rigetto della sua domanda d'asilo e, dalle sue stesse dichiarazioni, anche dopo aver lasciato la D._______, vi avrebbe fatto ritorno prima di raggiungere la Svizzera. Le successive affermazioni, con cui negherebbe di aver ottenuto la protezione internazionale in Francia, appaiono pertanto contraddittorie, tant'è che durante colloquio Dublino, pur avendo la possibilità di esprimersi sull'eventualità che l'autorità inferiore non entrasse nel merito della sua domanda e lo allontanasse dalla Svizzera, in ragione della protezione internazionale già ottenuta in Francia, egli si è limitato a dichiarare di non avere contatti né documenti in detto Paese e a lamentare problemi di salute, senza contestare il riconoscimento della protezione internazionale da parte delle autorità francesi. Se realmente non ne avesse beneficiato, ci si sarebbe potuto attendere una presa di posizione già in quella sede. La questione è stata invece sollevata soltanto in fase di parere sulla bozza di decisione e nel gravame, evidenziando un'incongruenza rispetto alle dichiarazioni inizialmente rese. 5.4.4 Inoltre, lo statuto dell'interessato appare ulteriormente confermato dal fatto che, sulla base delle informazioni contenute nell'Eurodac e dalle dichiarazioni rese dall'interessato, l'autorità inferiore ha proceduto a richiedere alle autorità francesi competenti una garanzia di riammissione sul loro territorio, e quest'ultime hanno acconsentito. Il 31 ottobre 2025, l'autorità inferiore ha infatti trasmesso alle autorità francesi - conformemente alla Direttiva 2008/115/EC del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e l'Accordo bilaterale di riammissione tra Francia e Svizzera - una richiesta di riammissione del ricorrente. La richiesta, corredata dalle generalità dell'interessato (nome, cognome, data di nascita, sesso e nazionalità), indicava che egli aveva presentato in data (...) ottobre 2025 una domanda d'asilo in Svizzera e che gli era già stata concessa protezione internazionale in Francia (cfr. atto SEM n. 19/5). In risposta, le autorità francesi, richiamandosi espressamente alla Direttiva e all'Accordo bilaterale succitati, hanno accettato la richiesta di riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 22/1: "Conformément aux dispositions précitées votre domande de réadmission en France de M. (A._______ est acceptée"), confermando così lo statuto giuridico del ricorrente. 5.4.5 Pertanto, in presenza di riscontri oggettivi risultanti dalle informazioni contenute nell'Eurodac, di dichiarazioni del ricorrente durante il colloquio Dublino e, soprattutto, di una garanzia di riammissione rilasciata dalle autorità francesi competenti, lo statuto giuridico del ricorrente risultava sufficientemente chiarito e non imponeva ulteriori accertamenti istruttori da parte dell'autorità inferiore. È irrilevante, in tale contesto, che nella garanzia di riammissione le autorità francesi non abbiano esplicitamente indicato che l'interessato fosse titolare di una forma di protezione internazionale. Neppure è determinante che, nella garanzia di riammissione, le autorità francesi abbiano indicato il ricorrente quale cittadino marocchino. I dati anagrafici essenziali, segnatamente il nome, il cognome, il sesso e la data di nascita, coincidono infatti con quelli dichiarati in Svizzera. Neppure il documento prodotto con il gravame, ossia la copia della carta di identità siriana (cfr. atto TAF n. 1, allegato 4), che possiede in ogni caso già di per sé di un valore probatorio limitato, essendo allegata esclusivamente in copia ed essendo priva di elementi di sicurezza verificabili, muta la valutazione complessiva della situazione. Infatti, non può essere escluso che lo stesso ricorrente abbia dichiarato tale nazionalità alle autorità francesi al fine di ottenere, come rilevato già dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnato, pag. 5), un vantaggio procedurale. In ogni caso, qualora le autorità francesi avessero nutrito dubbi sull'identità o sullo statuto giuridico dell'interessato, avrebbero richiesto chiarimenti supplementari o, se del caso, rifiutato la riammissione. Per quanto attiene invece alla censura formale relativa a un'asserita violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, si rileva che la stessa non risulta sufficientemente motivata né circostanziata. Avendo potuto il ricorrente presentare un ricorso e fornire le proprie argomentazioni a proposito, anche tale censura formale va respinta in quanto infondata. 5.4.6 Infine, le sentenze del Tribunale D-4579/2025 del 29 agosto 2025 e D-3616/2019 del 24 luglio 2019, richiamate nel gravame, riguardano fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio. In tali casi, il Tribunale ha infatti rilevato che la SEM non aveva inoltrato una richiesta formale di riammissione dell'interessato, limitandosi a una mera richiesta d'informazioni, ritenuta insufficiente per giustificare una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Nel caso concreto, invece, l'autorità inferiore ha formalmente richiesto la riammissione alle autorità francesi competenti, le quali l'hanno espressamente garantita. 5.4.7 Di conseguenza, nella misura in cui l'autorità inferiore ha rinunciato all'esame nel merito della domanda d'asilo, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti risulta completo con riferimento ai presupposti di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. È dunque a giusta ragione che l'autorità inferiore ha rinunciato all'esame della domanda d'asilo dell'interessato e ha ordinato, nel contempo, il suo allontanamento dalla Svizzera. 5.5 Visto quanto procede e ritenuto che il ricorrente ha contestato esclusivamente la questione della non entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. supra consid. 3), il Tribunale si esime dall'esame dell'esecuzione dell'allontanamento.
6. In esito, l'autorità inferiore non è incorsa in un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. Di riflesso, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.
7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è diventa senza oggetto.
8. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
9. Le spese processuali di CHF 1'000. - che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10. La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è dunque definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione: