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D-3616/2019

D-3616/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-24 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...) dicembre 2012 A._______ ha presentato la sua prima domanda d'asilo in Svizzera, terminata con la decisione di non entrata nel merito ex vart. 34 cpv. 2 lett. d della vecchia legge sull'asilo (LAsi, disposizione abrogata dal n. I della LF del 14 dicembre 2012, con effetto dal 1° febbraio 2014, RS 142.31) dell'allora Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM]) del 25 gennaio 2013, cresciuta in giudicato il 14 febbraio 2013. Il trasferimento della richiedente verso l'Italia non ha avuto luogo, in quanto la richiedente è risultata scomparsa dal 14 febbraio 2013. B. In data (...) marzo 2019, la richiedente ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera per sé e per la figlia minore B._______ (cfr. atto n. 1035819-3/2 e n. 1035819-4/2), dichiarando segnatamente di essere sposata con il signor C._______ (N [...]) (cfr. atto n. 1035819-3/2). C. Sentita sulle sue generalità il (...) marzo 2019 (cfr. atto n. 1035819-17/8), l'interessata ha segnatamente allegato, di essere cittadina nigeriana, di etnia D._______, con ultimo domicilio a E._______, F._______. Ella avrebbe sposato consuetudinariamente, nel (...), C._______, che sarebbe alloggiato nel suo stesso Centro federale e che avrebbe rincontrato nel 2015. Sarebbe espatriata dalla Nigeria nel 2007, entrando in seguito in Italia, a G._______, nello stesso anno. Nel 2014, in quest'ultimo Paese, avrebbe contratto matrimonio civile con H._______, dal quale si sarebbe separata dal (...). D. Il (...) marzo 2019 la richiedente è stata interrogata durante un colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), circa l'eventuale competenza dell'Italia per la trattazione della loro domanda d'asilo, nonché sul suo stato di salute. Nel corso dello stesso, la succitata ha segnatamente allegato che, dopo essere giunta in Italia nel 2007, avrebbe richiesto l'asilo a G._______ ed avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria con validità di tre anni. Nel 2012 avrebbe depositato una domanda d'asilo in Svizzera, ma sarebbe tornata autonomamente a I._______, in Italia, lavorando in seguito per sei mesi in una (...). In seguito si sarebbe spostata a J._______, dove avrebbe vissuto sino ad oggi, lavorando saltuariamente. L'ultimo rinnovo del suo permesso di soggiorno, l'avrebbe richiesto nel 2015, non ottenendolo. La richiedente ha in seguito asserito, di non voler far ritorno in Italia in quanto, non avendo alcun documento, non riuscirebbe a reperire un'attività lavorativa, come pure avrebbe difficoltà ad organizzare i controlli medici che le necessiterebbero a causa di precedenti operazioni. Avrebbe invero subito due interventi in Italia, dai quali ne sarebbero derivate delle problematiche alla parte bassa dell'addome, e per questo le occorrerebbero dei controlli regolari. Ella ha altresì dichiarato che con C._______, avrebbe convissuto in Nigeria solo per pochi mesi, ed in seguito non sarebbero più rimasti in contatto, sino all'anno 2015, quando si sarebbero rincontrati per caso a K._______. Il predetto sarebbe anche il padre biologico della figlia (nata il [...]), anche se la richiedente non disporrebbe di documenti che ne attestino la paternità (cfr. atto n. 1035819-19/2). La SEM, preso atto delle suddette dichiarazioni dell'interessata, oltreché del fatto che, nell'audizione sulle generalità del (...) gennaio 2013 (inerente la prima procedura d'asilo della richiedente), la stessa avrebbe affermato di essere nubile, ha deciso di mantenere separati il suo incarto da quello di C._______ (N [...]). Sentita in merito, l'interessata ha allegato di non voler separare i due dossier, in quanto sarebbe sua intenzione rimanere con il signor C._______, per permettere alla figlia di restare con il padre e di conoscerlo (cfr. atto n. 1035819-19/2, pag. 2). E. A seguito della richiesta d'informazioni ex art. 34 Regolamento Dublino III della Svizzera del (...) marzo 2019, segnatamente a sapere se la richiedente avesse effettivamente una protezione internazionale in Italia (cfr. atto n. 1035819-22/3), le autorità italiane hanno risposto con scritto dell'(...) aprile 2019 (cfr. atto n. 1035819-26/1 e n. 1035819-27/1). Nello stesso hanno informato le autorità svizzere competenti, che l'interessata avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria a L._______, scaduto il (...) febbraio 2015. Ella avrebbe richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, ma la richiesta sarebbe tutt'ora pendente. Inoltre, nello scritto viene evidenziato che la stessa avrebbe una figlia nata il (...), ma riguardo al nome del padre non avrebbero alcuna informazione. Infine, il presunto marito dell'interessata e padre della bambina, in Italia risulterebbe un uomo celibe. F. Con scritto datato 9 aprile 2019, la SEM ha comunicato all'interessata che dalle indagini effettuate sarebbe emerso che lei beneficerebbe della protezione sussidiaria in Italia, e che pertanto il Regolamento Dublino III non sarebbe applicabile in specie. L'autorità inferiore ha altresì comunicato nel medesimo scritto la sua intenzione di non entrare nel merito nella domanda d'asilo della richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, con contestuale allontanamento della medesima e della figlia, verso l'Italia. In merito a quest'ultimo punto, la SEM, ha dato la possibilità alla richiedente di pronunciarsi entro il termine del 25 aprile 2019 (cfr. atto n. 1035819-28/3). G. Il (...) aprile 2019, l'autorità inferiore ha formulato, all'indirizzo delle competenti autorità italiane, una richiesta di riammissione per A._______ e per la figlia B._______, poiché le stesse sarebbero beneficiarie della protezione sussidiaria in Italia (cfr. atto n. 1035819-32/1 e n. 1035819-33/1). H. Con scritto del 25 aprile 2019, le richiedenti si sono pronunciate in merito al loro diritto di essere sentite, concesso dalla SEM il 9 aprile 2019. Nello stesso, hanno in particolare richiesto all'autorità inferiore ulteriori indicazioni e prove che abbiano condotto quest'ultima a ritenere tutt'ora attuale la loro protezione sussidiaria. Invero, l'interessata avrebbe chiesto l'ultimo rinnovo del suo permesso di soggiorno nel 2015, ma non lo avrebbe ottenuto. Altresì, una settimana prima di entrare in Svizzera, presso la (...) di J._______, non avrebbero saputo darle alcuna indicazione in merito alla pratica di rinnovo del permesso succitato. Essendo il suo permesso scaduto, le interessate si troverebbero nell'impossibilità di accedere ai servizi di base fondamentali, come quelli sanitari o di trovare un alloggio. Infine sostengono che, senza la certezza che le richiedenti asilo possano essere effettivamente riammesse in Italia e beneficiare della protezione sussidiaria in tale Paese, come pure che vi siano delle sufficienti garanzie in merito all'esistenza di un alloggio adeguato, nonché l'accesso ai servizi sanitari essenziali, una riammissione in Italia sarebbe contraria al diritto applicabile. In tale contesto, hanno richiesto l'accesso agli atti di causa e l'invio della documentazione attestante l'effettiva protezione sussidiaria da parte dell'Italia (cfr. atto n. 1035819-34/2). Quest'ultima richiesta è stata negata dall'autorità inferiore il 26 aprile 2019 (cfr. atto n. 1035819-35/1). I. La rappresentante legale delle richiedenti, con comunicazione del 21 maggio 2019, ha prodotto un rapporto con medesima data dell'(...) del (...) (...) circa l'individuazione di indizi concreti di tratta di esseri umani nel caso dell'interessata, avvenuta tra il 2007 ed il 2010, dapprima in Nigeria e poi in Italia, con scopo di sfruttamento sessuale (cfr. atto n. 1035819-40/5). J. A seguito dei sospetti che la richiedente potesse essere stata vittima di tratta di esseri umani, la SEM ha sentito nuovamente la richiedente nell'ambito di un colloquio Dublino ampliato il 24 maggio 2019, per approfondire con la medesima tale tematica, nonché circa un suo eventuale rientro in Italia. Durante lo stesso, la richiedente ha in particolare asserito che il padre di B._______, dopo aver ricevuto la decisione negativa da parte della Svizzera, sarebbe rientrato in Italia, senza informarla ed ora lei sarebbe arrabbiata con lo stesso per il suo comportamento. Egli non potrebbe inoltre provvedere alla figlia, e per quest'ultima, la persona di riferimento sarebbe lei. Per quanto attiene il suo eventuale trasferimento in Italia, l'interessata ha osservato che desidererebbe un futuro migliore per la figlia, nonché che anche gli avvocati che avrebbe in Italia, non saprebbero per quale motivo la sua richiesta per il rinnovo del permesso sia tutt'ora pendente (cfr. atto n. 1035819-42/7). K. Con messaggio elettronico del (...) giugno 2019, le autorità italiane preposte, hanno richiesto alla SEM di voler inviare il certificato di nascita della richiedente minorenne (cfr. atto n. 1035819-44/2). L'autorità inferiore ha provveduto all'inoltro del documento richiesto in data (...) luglio 2019, sollecitando da parte italiana una risposta alla richiesta di riammissione delle richiedenti (cfr. atto n. 1035819-49/3). L. A seguito del progetto di decisione del 4 luglio 2019 della SEM (cfr. atto n. 1035819-51/14), le interessate hanno presentato un parere contro lo stesso l'8 luglio 2019 (cfr. atto n. 1035819-52/2). In quest'ultimo, le richiedenti hanno in particolare sostenuto, che non vi sarebbe stata alcuna conferma da parte delle autorità italiane competenti riguardo ad una loro riammissione, come pure garanzie sufficienti di presa in carico del nucleo familiare. Non vi sarebbe inoltre agli atti alcuna informazione inerente i motivi per i quali il permesso di soggiorno della richiedente, nel frattempo scaduto, non sarebbe ancora stato rinnovato da parte dell'Italia. Andrebbe vieppiù approfondito il rischio per la richiedente di cadere nuovamente vittima di tratta di esseri umani. In conclusione, le interessate ritengono che la SEM, non avendo verificato in modo dettagliato la loro situazione, ovvero che possano continuare a beneficiare della protezione sussidiaria, disporre di un alloggio e di un'assistenza consone alla loro vulnerabilità, nonché delle condizioni e dei supporti che escludano il rischio di nuova vittimizzazione della richiedente, avrebbe violato l'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi nonché il diritto internazionale (cfr. atto n. 1035819-52/2). M. Con decisione dell'8 luglio 2019, notificata il 9 luglio 2019 (cfr. atto n. 1035819-54/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, ed ha pronunciato l'allontanamento delle richiedenti nonché l'esecuzione dello stesso verso l'Italia. A tal proposito, l'autorità inferiore ha constatato che il sopracitato Paese è stato designato dal Consiglio federale quale Stato terzo sicuro giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, nonché che le autorità italiane avrebbero confermato che ella ha ottenuto la protezione sussidiaria in Italia e non vi sarebbero elementi indicativi perché una procedura di revoca del permesso sia in corso ai sensi dell'art. 19 direttiva (UE) 2011/95 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifica). A mente dell'autorità inferiore, sarebbe quindi responsabilità della richiedente far valere i suoi diritti presso le competenti autorità italiane, non applicandosi inoltre per la stessa le normative previste per i richiedenti l'asilo. Non sussisterebbero inoltre degli indizi che la richiedente, in caso di rientro in Italia, possa nuovamente essere sfruttata. In ragione di tali elementi, difetterebbe in casu un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA. Circa l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha in primo luogo rilevato che le richiedenti, potendo rientrare in uno Stato terzo in cui possono trovare protezione nel rispetto del principio di non respingimento (art. 5 LAsi), quest'ultimo non deve essere esaminato. In secondo luogo, l'autorità inferiore, constatando dapprima che dalle sue dichiarazioni, spesso contraddittorie rispetto a quelle rilasciate da C._______, nonché dall'insufficienza di prove in tal senso, la verosimiglianza dell'unione coniugale con il medesimo nonché della sua paternità nei confronti della figlia B._______, non sarebbe data. Inoltre, dalle allegazioni rese dall'interessata, non emergerebbe alcuna evidenza circa l'affettività, la stabilità e la durata della sua relazione con il presunto marito nonché supposto padre della figlia. Quest'ultimo non beneficerebbe neppure di uno statuto duraturo in Svizzera. Pertanto, i loro presunti legami con C._______ non adempirebbero le condizioni cumulative ex art. 8 CEDU, e non si ravviserebbe pertanto una violazione della precitata norma. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto nella decisione impugnata che le interessate, in caso di un loro allontanamento verso l'Italia, non siano esposte a delle serie violazioni dei diritti dell'uomo proscritti dall'art. 3 CEDU, né che si troveranno in una situazione esistenziale difficile o al rischio di essere trasferite nel loro Paese d'origine. Alla luce degli elementi menzionati, la SEM ha ritenuto l'allontanamento delle richiedenti come ammissibile. L'esecuzione del provvedimento, sarebbe inoltre pure ragionevolmente esigibile. Segnatamente, circa le condizioni di vita difficili in cui avrebbero vissuto le insorgenti in Italia, la SEM ha sottolineato che quest'ultimo Paese applica la direttiva qualifica, ed avendo riconosciuto una protezione internazionale all'interessata, sarebbe competenza delle autorità italiane offrirle il sostegno necessario. Pertanto l'interessata potrebbe, se del caso, indirizzarsi alle competenti autorità italiane, oppure anche ad organismi caritativi presenti in loco, per far valere i suoi diritti. Non sussisterebbero inoltre altri ostacoli all'allontanamento, in quanto le richiedenti non si ritroverebbero in una situazione esistenziale precaria o costrette a vivere una vita indegna, come neppure vi sarebbero particolari problematiche valetudinarie ostative all'esecuzione della misura di allontanamento verso l'Italia. Dipoi, neppure le dichiarazioni dell'interessata, inerenti la possibilità che lei sia una vittima potenziale di tratta di esseri umani, sarebbe contraria all'esigibilità di un loro allontanamento. Questo in quanto le autorità italiane applicherebbero le disposizioni pertinenti in ambito di tratta di esseri umani, come pure le stesse sarebbero state informate al riguardo da parte della Svizzera - che non ha aperto un'indagine in merito -, e lo saranno nuovamente al momento del loro trasferimento. Tuttavia, se la richiedente lo ritenesse opportuno, spetterebbe a lei indirizzarsi alle competenti autorità su suolo italiano, per richiedere il sostegno adeguato per le vittime del reato succitato. Infine, l'esecuzione sarebbe pure possibile, in quanto l'Italia avrebbe dato il suo accordo in tal senso. N. In data 16 luglio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), le interessate sono insorte con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, postulando l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. Contestualmente le ricorrenti hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese. A mente delle insorgenti, dagli atti non sarebbe desumibile che vi sia stata una conferma di una loro riammissione da parte dell'Italia, e ribadiscono che il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della ricorrente è già scaduto dal (...) febbraio 2015. In merito non vi sarebbe inoltre stata alcuna indicazione da parte delle autorità italiane circa le anomalie relative al rinnovo del precitato permesso di soggiorno. Ciò escluderebbe pure, al contrario di quanto sostenuto dalla SEM, che la ricorrente abbia diritto ad un'assistenza sociale e sanitaria, rispettivamente ad esercitare un'attività professionale, in Italia. Pertanto, non sarebbe possibile, allo stato degli atti, ritenere adempiute le condizioni ex art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Inoltre, la SEM, non avrebbe esaminato in modo approfondito, nel caso delle richiedenti, il rischio di trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Invero, vista la situazione precaria dal profilo dello statuto come pure dell'alloggio per le stesse, vi sarebbero degli indizi oggettivi, concreti e seri che queste ultime siano durevolmente private del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna nell'evenienza di un loro allontanamento verso l'Italia. Tali condizioni di vita, in concorso con il rischio per la ricorrente di essere nuovamente vittima di tratta di esseri umani, avrebbero raggiunto un'intensità sufficiente da rappresentare un grave rischio ai sensi del disposto succitato. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore non avrebbe neppure chiarito sufficientemente la situazione della ricorrente, potenziale vittima di tratta di esseri umani, come si presenterebbe in Italia, visti gli obblighi imposti in merito dalle norme contro la tratta degli esseri umani, nonché il rischio per la richiedente di cadere nuovamente nella rete della tratta, ed infine alla luce delle notorie carenze del sistema d'accoglienza italiano. Da ultimo l'esecuzione dell'allontanamento delle interessate non sarebbe ragionevolmente esigibile, a fronte delle incertezze circa l'alloggio, l'effettiva riammissione delle medesime sul suolo italiano, nonché l'attualità della protezione internazionale, non avendo la SEM richiesto garanzie in merito all'Italia. Alla luce di tali elementi, l'autorità inferiore non avrebbe ossequiato all'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, alle disposizioni internazionali applicabili e alla giurisprudenza federale in materia. O. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.1 Occorre in primo luogo esaminare se l'autorità inferiore ha, nella presente disamina, applicato correttamente l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e, di conseguenza, pure l'art. 44 LAsi.

E. 4.2 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2).

E. 4.3 Il Consiglio federale ha invero inserito l'Italia, così come gli altri Paesi dell'Unione Europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi (cfr. Allegato 2, art. 2, dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1], RS 142.311).

E. 4.4 Allorché le autorità svizzere rinviano un richiedente l'asilo in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, le stesse partono dalla presunzione secondo la quale l'interessato non sarà esposto alla violazione del principio di non respingimento ex art. 5 cpv. 1 LAsi e che i motivi ostativi dell'allontanamento ai sensi dell'art. 44 LAsi saranno presi in considerazione. L'onere della prova, ovvero la confutazione di tale presunzione, incombe al richiedente l'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-2077/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 3.4). Il soggiorno precedente del richiedente l'asilo nello Stato terzo non richiede alcuna durata minima né l'esistenza di un legame particolarmente stretto tra l'interessato ed il Paese in questione. Inoltre, la possibilità per quest'ultimo di ritornare nello Stato terzo sicuro - in specie l'Italia - presuppone che la riammissione in tale Paese sia garantita. Invero, a difetto di tale assenso da parte del predetto Stato terzo, le autorità svizzere competenti, non potrebbero procedere all'esecuzione dell'allontanamento nello stesso e sarebbe quindi inutile prevedere questa possibilità (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2002 relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, FF 2002 6087, in particolare pag. 6092; DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; sentenze del Tribunale D-3358/3360/2019 del 9 luglio 2019; D-2077/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 3.4; E-1023/2018 del 21 marzo 2018 con ulteriori riferimenti).

E. 4.5 Si osserva dapprima che, nel caso di specie, risulta sia dalle informazioni datate (...) aprile 2019 che la SEM ha ricevuto dalle autorità italiane (cfr. atto n. 1035819-26/1), sia dalle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente (cfr. atto n. 1035819-19/2, pag. 1; atto n. 1035819-34/2), che quest'ultima beneficiava di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. f della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifica). Il permesso di soggiorno precitato, sarebbe tuttavia venuto a scadenza il (...) febbraio 2015 ed attualmente vi sarebbe ancora pendente una domanda per il suo rinnovo (cfr. atto n. 1035819-26/1). Malgrado la scadenza del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria di A._______, ella con la figlia, avrebbero continuato a soggiornare in Italia, sino alla loro entrata in Svizzera (cfr. atto n. 1035819-17/8, p.to 5.02 seg., pag. 6; atto n. 1035819-19/2; atto n. 1035819-42/7, D44 segg., pag. 5 seg.), avvenuta il (...) marzo 2019 (cfr. atto n. 1035819-17/8, p.to 5.03, pag. 6). La condizione del soggiorno precedente nello Stato terzo in questione, ovvero l'Italia - tra l'altro incontestata - risulta quindi adempiuta.

E. 4.6.1 Di seguito risulta quindi necessario esaminare se, in specie, la riammissione delle insorgenti da parte dell'Italia è garantita.

E. 4.6.2 L'autorità inferiore ha proceduto ad una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 34 Regolamento Dublino III (cfr. atto n. 1035819-22/3) indirizzata alle autorità italiane competenti, senza però che in seguito, e perlomeno dopo aver ricevuto la risposta in merito da parte delle predette autorità italiane (cfr. atto n. 1035819-26/1), presentasse una domanda di ripresa in carico ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda d'asilo (cfr. art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III). Invero, la richiesta di riammissione del (...) aprile 2019 presentata dalla SEM alle autorità italiane preposte (cfr. atto n. 1035819-32/1), non cita alcuna base legale applicabile per la richiesta sottoposta all'Italia, e non adempie in nessun modo le condizioni formali per una richiesta di ripresa in carico ai sensi dell'art. 23 Regolamento Dublino III (cfr. art. 23 par. 4 e art. 22 par. 3 Regolamento Dublino III). Pertanto, nella fattispecie, anche nell'eventualità che la richiesta di ripresa in carico delle ricorrenti potesse essere fondata sul Regolamento Dublino III, la stessa sarebbe dovuta avvenire entro il (...) giugno 2019, essendo che la domanda d'asilo delle richiedenti è stata presentata il (...) marzo 2019 (cfr. atti n. 1035819-3/2 e 1035819-4/2). La richiesta in tal senso, risulterebbe quindi nel futuro infondata, risultando intempestiva ai sensi della disposizione succitata.

E. 4.6.3 Come esposto al consid. 4.5, la ricorrente era beneficiaria in Italia, sino al (...) febbraio 2015, di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Per i cittadini di un paese terzo beneficiari di una protezione sussidiaria in Italia che soggiornano in Svizzera in modo irregolare, sono applicabili l'art. 6 par. 3 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva sul rimpatrio), nonché gli art. 3 segg. dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare del 10 settembre 1998 (RS 0.142.114.549; di seguito: Accordo). La direttiva sul rimpatrio persegue un'armonizzazione minima della procedura relativa ai cittadini di Paesi non Schengen (Paesi terzi) il cui soggiorno è irregolare. Contiene in particolare prescrizioni sull'emanazione di decisioni di allontanamento, sulla carcerazione per garantire l'esecuzione dell'allontanamento, sull'espulsione e sull'emanazione del divieto d'entrata. La direttiva sul rimpatrio si applica ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente sul territorio di uno Stato Schengen. Per soggiorno irregolare s'intende la presenza nel territorio di uno Stato Schengen di un cittadino di un Paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'entrata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un condice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (GU L 77/1 del 23.03.2016), o altre condizioni d'entrata, di soggiorno o di residenza in tale Stato Schengen. In tal senso, è irrilevante che il soggiorno irregolare risulti da un'entrata illegale, dal rifiuto di una domanda d'asilo o dallo scadere della durata di validità di un permesso di soggiorno (cfr. Ufficio federale della migrazione [UFM], Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio [Sviluppo dell'acquis di Schengen], maggio 2019, pag. 4, https://www.sem.admin.ch/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/uebernahme_rueckfuehrungsrichtlinie/20090> 526-ber-i.pdf, consultato il 24 luglio 2019). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 dell'Accordo, ciascuna Parte Contraente riammette nel proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte Contraente e nel rispetto delle condizioni di cui al Titolo III dello stesso Accordo, i cittadini di uno Stato terzo qualora venga accertato che essi sono entrati illegalmente sul territorio della Parte Contraente richiedente dopo aver soggiornato o essere transitati attraverso il territorio della Parte Contraente richiesta. La richiesta di riammissione da parte della Parte Contraente richiedente, perché comporti un obbligo di riammissione per la Parte Contraente richiesta, deve tuttavia adempiere determinati criteri formali (cfr. art. 6 par. 2 e allegato all'Accordo), come pure deve essere presentata nel termine di sei mesi dalla data di ingresso irregolare per i cittadini di Stati terzi che soggiornano sul territorio della Parte Contraente richiedente (cfr. art. 4 lett. c dell'Accordo).

E. 4.6.4 Nella fattispecie, risulta che l'autorità svizzera competente non ha provveduto a formulare una richiesta di riammissione delle richiedenti all'Italia ai sensi delle disposizioni summenzionate dell'Accordo. Invero, la richiesta di riammissione del (...) aprile 2019 dalla SEM all'autorità italiana, non adempie tali requisiti, non essendo stata segnatamente presentata alle condizioni ed agli elementi previsti nell'Allegato 2 all'Accordo (cfr. art. 6 par. 1 e 2 dell'Accordo). Inoltre il Tribunale constata che, nella sua comunicazione dell'(...) aprile 2019, le autorità italiane preposte, hanno unicamente dato seguito alla richiesta di informazioni presentata dall'autorità inferiore il (...) marzo 2019 (cfr. atti n. 1035819-22/3 e n. 1035819-26/1), mentre che nella comunicazione del (...) giugno 2019 - facente seguito alla domanda di riammissione delle richiedenti presentata dalla SEM il (...) aprile 2019 (cfr. atto n. 1035819-32/1), l'autorità italiana competente si è limitata a chiedere l'invio del certificato di nascita della minore (cfr. atto n. 1035819-44/2). In tali scambi di corrispondenza, le autorità italiane competenti, non hanno né accettato né rifiutato la richiesta dell'autorità inferiore circa la riammissione delle richiedenti su suolo italiano, e questo verosimilmente visto il non adempimento delle condizioni formali di una richiesta di riammissione ai sensi dell'Accordo summenzionato da parte della medesima autorità. Inoltre, nelle evenienze di causa, al contrario di quanto più volte sottolineato nella decisione impugnata da parte della SEM e come rettamente rimarcato già a partire dalla risposta del 25 aprile 2019 della rappresentante legale delle insorgenti, non vi è alcun atto dimostrativo di una conferma di accettazione del trasferimento di responsabilità da parte delle autorità italiane competenti. Vieppiù risulta perlomeno sorprendente come, malgrado le insorgenti abbiano più volte contestata la presenza di elementi ed atti circa una garanzia di riammissione da parte delle autorità italiane (cfr. atti n. 1035819-34/2, n. 1035819-52/2), l'autorità di prime cure abbia sempre ribadito - senza tra l'altro fornire alcuna indicazione in tal senso alle interessate, nonostante la loro richiesta di accesso agli atti formulata il 25 aprile 2019 (cfr. atto n. 1035819-34/2) - che loro beneficerebbero di una protezione sussidiaria internazionale in Italia e che il precitato Paese avrebbe fornito il suo accordo per il trasferimento delle stesse su suolo italiano (cfr. atto n. 1035819-51/14, p.to II, 2, pag. 7 e p.to 3, pag. 8; decisione impugnata, p.to II, pag. 5; p.to III, 2, pag. 8 e p.to III, 3, pag. 9). Tale posizione dell'autorità inferiore appare a dir poco insostenibile se si ritiene che dalle informazioni ricevute da parte delle autorità italiane, risulta che il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ottenuto dalla richiedente, malgrado la sua domanda di rinnovo a tutt'oggi non evasa, fosse scaduto già da molto tempo (cfr. atto n. 1035819-26/1). Inoltre appariva chiara anche alla SEM la mancanza di una garanzia da parte delle autorità italiane, necessaria per la riammissione delle richiedenti su suolo italiano, data la sua richiesta di risposta celere in tal senso indirizzata alle autorità italiane il (...) luglio 2019 (cfr. atto n. 1035819-49/3).

E. 4.6.5 Alla luce di quanto sopra, le conclusioni della SEM, secondo le quali l'Italia avrebbe confermato che la richiedente ha ottenuto una protezione sussidiaria sul suolo italiano nonché che avrebbe dato il suo accordo all'esecuzione del trasferimento delle ricorrenti, risultano essere insostenibili. Al contrario, un apprezzamento corretto dei fatti di causa secondo gli atti all'inserto, non può che condurre alla conclusione che, allo stato attuale, un'autorizzazione di riammissione delle insorgenti da parte dell'Italia, non risulta essere garantita. La domanda di riammissione in tal senso, potrà essere formulata dall'autorità competente svizzera, entro il termine di sei mei dalla data d'ingresso irregolare delle richiedenti (cfr. art. 4 lett. c dell'Accordo), ovvero entro il (...) settembre 2019, rispettando le condizioni formali e di contenuto previste dall'Accordo summenzionato. Dipoi, sarà eventualmente competenza delle autorità italiane, decidere in merito all'esito che vorranno concedere al permesso di soggiorno per protezione sussidiaria scaduto dell'insorgente, nonché ad adottare eventualmente una decisione di rimpatrio ex art. 6 par. 1 della direttiva sul rimpatrio.

E. 4.6.6 Alla luce di tutto quanto sopra, la condizione della possibilità per le ricorrenti di ritornare in Italia ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non è adempiuta.

E. 4.6.7 Ne discende pertanto che, la SEM, avendo reso una decisione di non entrata nel merito basata sulla disposizione succitata, ha violato il diritto federale. Il rifiuto di entrare nel merito della domanda d'asilo delle ricorrenti, è, già per tale motivo, non conforme al diritto applicabile, con la conseguenza che la pronuncia dell'allontanamento e l'ordine di esecuzione del medesimo provvedimento non lo sono neppure (cfr. art. 44 LAsi). La decisione impugnata deve quindi essere annullata per violazione del diritto federale - ovvero degli art. 31a cpv. 1 lett. a e art. 44 LAsi - e gli atti di causa devono essere rinviati alla SEM per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Apparterrà pertanto alla SEM di formulare all'indirizzo delle autorità italiane competenti una domanda di riammissione delle insorgenti su suolo italiano, che adempia le condizioni formali e di contenuto, in applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva sul rimpatrio e dell'Accordo summenzionati.

E. 5 Riassumendo, alla luce degli elementi succitati, si giustifica l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata per violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) nonché per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), con la ritrasmissione degli atti alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), perché proceda ad un eventuale e necessario complemento istruttorio nonché alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza, e ciò in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.).

E. 6.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalle insorgenti è pertanto da considerarsi priva di oggetto.

E. 6.2 Ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili poiché le ricorrenti sono assistite dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

E. 7 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell'8 luglio 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi perché proceda ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non sono attribuite indennità ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3616/2019 Sentenza del 24 luglio 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), con la figlia B._______, nata il (...), Nigeria, entrambe rappresentate dalla MLaw Tindara Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. 4 Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento; decisione della SEM dell'8 luglio 2019. Fatti: A. Il (...) dicembre 2012 A._______ ha presentato la sua prima domanda d'asilo in Svizzera, terminata con la decisione di non entrata nel merito ex vart. 34 cpv. 2 lett. d della vecchia legge sull'asilo (LAsi, disposizione abrogata dal n. I della LF del 14 dicembre 2012, con effetto dal 1° febbraio 2014, RS 142.31) dell'allora Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM]) del 25 gennaio 2013, cresciuta in giudicato il 14 febbraio 2013. Il trasferimento della richiedente verso l'Italia non ha avuto luogo, in quanto la richiedente è risultata scomparsa dal 14 febbraio 2013. B. In data (...) marzo 2019, la richiedente ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera per sé e per la figlia minore B._______ (cfr. atto n. 1035819-3/2 e n. 1035819-4/2), dichiarando segnatamente di essere sposata con il signor C._______ (N [...]) (cfr. atto n. 1035819-3/2). C. Sentita sulle sue generalità il (...) marzo 2019 (cfr. atto n. 1035819-17/8), l'interessata ha segnatamente allegato, di essere cittadina nigeriana, di etnia D._______, con ultimo domicilio a E._______, F._______. Ella avrebbe sposato consuetudinariamente, nel (...), C._______, che sarebbe alloggiato nel suo stesso Centro federale e che avrebbe rincontrato nel 2015. Sarebbe espatriata dalla Nigeria nel 2007, entrando in seguito in Italia, a G._______, nello stesso anno. Nel 2014, in quest'ultimo Paese, avrebbe contratto matrimonio civile con H._______, dal quale si sarebbe separata dal (...). D. Il (...) marzo 2019 la richiedente è stata interrogata durante un colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), circa l'eventuale competenza dell'Italia per la trattazione della loro domanda d'asilo, nonché sul suo stato di salute. Nel corso dello stesso, la succitata ha segnatamente allegato che, dopo essere giunta in Italia nel 2007, avrebbe richiesto l'asilo a G._______ ed avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria con validità di tre anni. Nel 2012 avrebbe depositato una domanda d'asilo in Svizzera, ma sarebbe tornata autonomamente a I._______, in Italia, lavorando in seguito per sei mesi in una (...). In seguito si sarebbe spostata a J._______, dove avrebbe vissuto sino ad oggi, lavorando saltuariamente. L'ultimo rinnovo del suo permesso di soggiorno, l'avrebbe richiesto nel 2015, non ottenendolo. La richiedente ha in seguito asserito, di non voler far ritorno in Italia in quanto, non avendo alcun documento, non riuscirebbe a reperire un'attività lavorativa, come pure avrebbe difficoltà ad organizzare i controlli medici che le necessiterebbero a causa di precedenti operazioni. Avrebbe invero subito due interventi in Italia, dai quali ne sarebbero derivate delle problematiche alla parte bassa dell'addome, e per questo le occorrerebbero dei controlli regolari. Ella ha altresì dichiarato che con C._______, avrebbe convissuto in Nigeria solo per pochi mesi, ed in seguito non sarebbero più rimasti in contatto, sino all'anno 2015, quando si sarebbero rincontrati per caso a K._______. Il predetto sarebbe anche il padre biologico della figlia (nata il [...]), anche se la richiedente non disporrebbe di documenti che ne attestino la paternità (cfr. atto n. 1035819-19/2). La SEM, preso atto delle suddette dichiarazioni dell'interessata, oltreché del fatto che, nell'audizione sulle generalità del (...) gennaio 2013 (inerente la prima procedura d'asilo della richiedente), la stessa avrebbe affermato di essere nubile, ha deciso di mantenere separati il suo incarto da quello di C._______ (N [...]). Sentita in merito, l'interessata ha allegato di non voler separare i due dossier, in quanto sarebbe sua intenzione rimanere con il signor C._______, per permettere alla figlia di restare con il padre e di conoscerlo (cfr. atto n. 1035819-19/2, pag. 2). E. A seguito della richiesta d'informazioni ex art. 34 Regolamento Dublino III della Svizzera del (...) marzo 2019, segnatamente a sapere se la richiedente avesse effettivamente una protezione internazionale in Italia (cfr. atto n. 1035819-22/3), le autorità italiane hanno risposto con scritto dell'(...) aprile 2019 (cfr. atto n. 1035819-26/1 e n. 1035819-27/1). Nello stesso hanno informato le autorità svizzere competenti, che l'interessata avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria a L._______, scaduto il (...) febbraio 2015. Ella avrebbe richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, ma la richiesta sarebbe tutt'ora pendente. Inoltre, nello scritto viene evidenziato che la stessa avrebbe una figlia nata il (...), ma riguardo al nome del padre non avrebbero alcuna informazione. Infine, il presunto marito dell'interessata e padre della bambina, in Italia risulterebbe un uomo celibe. F. Con scritto datato 9 aprile 2019, la SEM ha comunicato all'interessata che dalle indagini effettuate sarebbe emerso che lei beneficerebbe della protezione sussidiaria in Italia, e che pertanto il Regolamento Dublino III non sarebbe applicabile in specie. L'autorità inferiore ha altresì comunicato nel medesimo scritto la sua intenzione di non entrare nel merito nella domanda d'asilo della richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, con contestuale allontanamento della medesima e della figlia, verso l'Italia. In merito a quest'ultimo punto, la SEM, ha dato la possibilità alla richiedente di pronunciarsi entro il termine del 25 aprile 2019 (cfr. atto n. 1035819-28/3). G. Il (...) aprile 2019, l'autorità inferiore ha formulato, all'indirizzo delle competenti autorità italiane, una richiesta di riammissione per A._______ e per la figlia B._______, poiché le stesse sarebbero beneficiarie della protezione sussidiaria in Italia (cfr. atto n. 1035819-32/1 e n. 1035819-33/1). H. Con scritto del 25 aprile 2019, le richiedenti si sono pronunciate in merito al loro diritto di essere sentite, concesso dalla SEM il 9 aprile 2019. Nello stesso, hanno in particolare richiesto all'autorità inferiore ulteriori indicazioni e prove che abbiano condotto quest'ultima a ritenere tutt'ora attuale la loro protezione sussidiaria. Invero, l'interessata avrebbe chiesto l'ultimo rinnovo del suo permesso di soggiorno nel 2015, ma non lo avrebbe ottenuto. Altresì, una settimana prima di entrare in Svizzera, presso la (...) di J._______, non avrebbero saputo darle alcuna indicazione in merito alla pratica di rinnovo del permesso succitato. Essendo il suo permesso scaduto, le interessate si troverebbero nell'impossibilità di accedere ai servizi di base fondamentali, come quelli sanitari o di trovare un alloggio. Infine sostengono che, senza la certezza che le richiedenti asilo possano essere effettivamente riammesse in Italia e beneficiare della protezione sussidiaria in tale Paese, come pure che vi siano delle sufficienti garanzie in merito all'esistenza di un alloggio adeguato, nonché l'accesso ai servizi sanitari essenziali, una riammissione in Italia sarebbe contraria al diritto applicabile. In tale contesto, hanno richiesto l'accesso agli atti di causa e l'invio della documentazione attestante l'effettiva protezione sussidiaria da parte dell'Italia (cfr. atto n. 1035819-34/2). Quest'ultima richiesta è stata negata dall'autorità inferiore il 26 aprile 2019 (cfr. atto n. 1035819-35/1). I. La rappresentante legale delle richiedenti, con comunicazione del 21 maggio 2019, ha prodotto un rapporto con medesima data dell'(...) del (...) (...) circa l'individuazione di indizi concreti di tratta di esseri umani nel caso dell'interessata, avvenuta tra il 2007 ed il 2010, dapprima in Nigeria e poi in Italia, con scopo di sfruttamento sessuale (cfr. atto n. 1035819-40/5). J. A seguito dei sospetti che la richiedente potesse essere stata vittima di tratta di esseri umani, la SEM ha sentito nuovamente la richiedente nell'ambito di un colloquio Dublino ampliato il 24 maggio 2019, per approfondire con la medesima tale tematica, nonché circa un suo eventuale rientro in Italia. Durante lo stesso, la richiedente ha in particolare asserito che il padre di B._______, dopo aver ricevuto la decisione negativa da parte della Svizzera, sarebbe rientrato in Italia, senza informarla ed ora lei sarebbe arrabbiata con lo stesso per il suo comportamento. Egli non potrebbe inoltre provvedere alla figlia, e per quest'ultima, la persona di riferimento sarebbe lei. Per quanto attiene il suo eventuale trasferimento in Italia, l'interessata ha osservato che desidererebbe un futuro migliore per la figlia, nonché che anche gli avvocati che avrebbe in Italia, non saprebbero per quale motivo la sua richiesta per il rinnovo del permesso sia tutt'ora pendente (cfr. atto n. 1035819-42/7). K. Con messaggio elettronico del (...) giugno 2019, le autorità italiane preposte, hanno richiesto alla SEM di voler inviare il certificato di nascita della richiedente minorenne (cfr. atto n. 1035819-44/2). L'autorità inferiore ha provveduto all'inoltro del documento richiesto in data (...) luglio 2019, sollecitando da parte italiana una risposta alla richiesta di riammissione delle richiedenti (cfr. atto n. 1035819-49/3). L. A seguito del progetto di decisione del 4 luglio 2019 della SEM (cfr. atto n. 1035819-51/14), le interessate hanno presentato un parere contro lo stesso l'8 luglio 2019 (cfr. atto n. 1035819-52/2). In quest'ultimo, le richiedenti hanno in particolare sostenuto, che non vi sarebbe stata alcuna conferma da parte delle autorità italiane competenti riguardo ad una loro riammissione, come pure garanzie sufficienti di presa in carico del nucleo familiare. Non vi sarebbe inoltre agli atti alcuna informazione inerente i motivi per i quali il permesso di soggiorno della richiedente, nel frattempo scaduto, non sarebbe ancora stato rinnovato da parte dell'Italia. Andrebbe vieppiù approfondito il rischio per la richiedente di cadere nuovamente vittima di tratta di esseri umani. In conclusione, le interessate ritengono che la SEM, non avendo verificato in modo dettagliato la loro situazione, ovvero che possano continuare a beneficiare della protezione sussidiaria, disporre di un alloggio e di un'assistenza consone alla loro vulnerabilità, nonché delle condizioni e dei supporti che escludano il rischio di nuova vittimizzazione della richiedente, avrebbe violato l'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi nonché il diritto internazionale (cfr. atto n. 1035819-52/2). M. Con decisione dell'8 luglio 2019, notificata il 9 luglio 2019 (cfr. atto n. 1035819-54/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, ed ha pronunciato l'allontanamento delle richiedenti nonché l'esecuzione dello stesso verso l'Italia. A tal proposito, l'autorità inferiore ha constatato che il sopracitato Paese è stato designato dal Consiglio federale quale Stato terzo sicuro giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, nonché che le autorità italiane avrebbero confermato che ella ha ottenuto la protezione sussidiaria in Italia e non vi sarebbero elementi indicativi perché una procedura di revoca del permesso sia in corso ai sensi dell'art. 19 direttiva (UE) 2011/95 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifica). A mente dell'autorità inferiore, sarebbe quindi responsabilità della richiedente far valere i suoi diritti presso le competenti autorità italiane, non applicandosi inoltre per la stessa le normative previste per i richiedenti l'asilo. Non sussisterebbero inoltre degli indizi che la richiedente, in caso di rientro in Italia, possa nuovamente essere sfruttata. In ragione di tali elementi, difetterebbe in casu un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA. Circa l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha in primo luogo rilevato che le richiedenti, potendo rientrare in uno Stato terzo in cui possono trovare protezione nel rispetto del principio di non respingimento (art. 5 LAsi), quest'ultimo non deve essere esaminato. In secondo luogo, l'autorità inferiore, constatando dapprima che dalle sue dichiarazioni, spesso contraddittorie rispetto a quelle rilasciate da C._______, nonché dall'insufficienza di prove in tal senso, la verosimiglianza dell'unione coniugale con il medesimo nonché della sua paternità nei confronti della figlia B._______, non sarebbe data. Inoltre, dalle allegazioni rese dall'interessata, non emergerebbe alcuna evidenza circa l'affettività, la stabilità e la durata della sua relazione con il presunto marito nonché supposto padre della figlia. Quest'ultimo non beneficerebbe neppure di uno statuto duraturo in Svizzera. Pertanto, i loro presunti legami con C._______ non adempirebbero le condizioni cumulative ex art. 8 CEDU, e non si ravviserebbe pertanto una violazione della precitata norma. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto nella decisione impugnata che le interessate, in caso di un loro allontanamento verso l'Italia, non siano esposte a delle serie violazioni dei diritti dell'uomo proscritti dall'art. 3 CEDU, né che si troveranno in una situazione esistenziale difficile o al rischio di essere trasferite nel loro Paese d'origine. Alla luce degli elementi menzionati, la SEM ha ritenuto l'allontanamento delle richiedenti come ammissibile. L'esecuzione del provvedimento, sarebbe inoltre pure ragionevolmente esigibile. Segnatamente, circa le condizioni di vita difficili in cui avrebbero vissuto le insorgenti in Italia, la SEM ha sottolineato che quest'ultimo Paese applica la direttiva qualifica, ed avendo riconosciuto una protezione internazionale all'interessata, sarebbe competenza delle autorità italiane offrirle il sostegno necessario. Pertanto l'interessata potrebbe, se del caso, indirizzarsi alle competenti autorità italiane, oppure anche ad organismi caritativi presenti in loco, per far valere i suoi diritti. Non sussisterebbero inoltre altri ostacoli all'allontanamento, in quanto le richiedenti non si ritroverebbero in una situazione esistenziale precaria o costrette a vivere una vita indegna, come neppure vi sarebbero particolari problematiche valetudinarie ostative all'esecuzione della misura di allontanamento verso l'Italia. Dipoi, neppure le dichiarazioni dell'interessata, inerenti la possibilità che lei sia una vittima potenziale di tratta di esseri umani, sarebbe contraria all'esigibilità di un loro allontanamento. Questo in quanto le autorità italiane applicherebbero le disposizioni pertinenti in ambito di tratta di esseri umani, come pure le stesse sarebbero state informate al riguardo da parte della Svizzera - che non ha aperto un'indagine in merito -, e lo saranno nuovamente al momento del loro trasferimento. Tuttavia, se la richiedente lo ritenesse opportuno, spetterebbe a lei indirizzarsi alle competenti autorità su suolo italiano, per richiedere il sostegno adeguato per le vittime del reato succitato. Infine, l'esecuzione sarebbe pure possibile, in quanto l'Italia avrebbe dato il suo accordo in tal senso. N. In data 16 luglio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), le interessate sono insorte con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, postulando l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. Contestualmente le ricorrenti hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese. A mente delle insorgenti, dagli atti non sarebbe desumibile che vi sia stata una conferma di una loro riammissione da parte dell'Italia, e ribadiscono che il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della ricorrente è già scaduto dal (...) febbraio 2015. In merito non vi sarebbe inoltre stata alcuna indicazione da parte delle autorità italiane circa le anomalie relative al rinnovo del precitato permesso di soggiorno. Ciò escluderebbe pure, al contrario di quanto sostenuto dalla SEM, che la ricorrente abbia diritto ad un'assistenza sociale e sanitaria, rispettivamente ad esercitare un'attività professionale, in Italia. Pertanto, non sarebbe possibile, allo stato degli atti, ritenere adempiute le condizioni ex art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Inoltre, la SEM, non avrebbe esaminato in modo approfondito, nel caso delle richiedenti, il rischio di trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Invero, vista la situazione precaria dal profilo dello statuto come pure dell'alloggio per le stesse, vi sarebbero degli indizi oggettivi, concreti e seri che queste ultime siano durevolmente private del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna nell'evenienza di un loro allontanamento verso l'Italia. Tali condizioni di vita, in concorso con il rischio per la ricorrente di essere nuovamente vittima di tratta di esseri umani, avrebbero raggiunto un'intensità sufficiente da rappresentare un grave rischio ai sensi del disposto succitato. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore non avrebbe neppure chiarito sufficientemente la situazione della ricorrente, potenziale vittima di tratta di esseri umani, come si presenterebbe in Italia, visti gli obblighi imposti in merito dalle norme contro la tratta degli esseri umani, nonché il rischio per la richiedente di cadere nuovamente nella rete della tratta, ed infine alla luce delle notorie carenze del sistema d'accoglienza italiano. Da ultimo l'esecuzione dell'allontanamento delle interessate non sarebbe ragionevolmente esigibile, a fronte delle incertezze circa l'alloggio, l'effettiva riammissione delle medesime sul suolo italiano, nonché l'attualità della protezione internazionale, non avendo la SEM richiesto garanzie in merito all'Italia. Alla luce di tali elementi, l'autorità inferiore non avrebbe ossequiato all'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, alle disposizioni internazionali applicabili e alla giurisprudenza federale in materia. O. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 4. 4.1 Occorre in primo luogo esaminare se l'autorità inferiore ha, nella presente disamina, applicato correttamente l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e, di conseguenza, pure l'art. 44 LAsi. 4.2 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). 4.3 Il Consiglio federale ha invero inserito l'Italia, così come gli altri Paesi dell'Unione Europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi (cfr. Allegato 2, art. 2, dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1], RS 142.311). 4.4 Allorché le autorità svizzere rinviano un richiedente l'asilo in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, le stesse partono dalla presunzione secondo la quale l'interessato non sarà esposto alla violazione del principio di non respingimento ex art. 5 cpv. 1 LAsi e che i motivi ostativi dell'allontanamento ai sensi dell'art. 44 LAsi saranno presi in considerazione. L'onere della prova, ovvero la confutazione di tale presunzione, incombe al richiedente l'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-2077/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 3.4). Il soggiorno precedente del richiedente l'asilo nello Stato terzo non richiede alcuna durata minima né l'esistenza di un legame particolarmente stretto tra l'interessato ed il Paese in questione. Inoltre, la possibilità per quest'ultimo di ritornare nello Stato terzo sicuro - in specie l'Italia - presuppone che la riammissione in tale Paese sia garantita. Invero, a difetto di tale assenso da parte del predetto Stato terzo, le autorità svizzere competenti, non potrebbero procedere all'esecuzione dell'allontanamento nello stesso e sarebbe quindi inutile prevedere questa possibilità (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2002 relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, FF 2002 6087, in particolare pag. 6092; DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; sentenze del Tribunale D-3358/3360/2019 del 9 luglio 2019; D-2077/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 3.4; E-1023/2018 del 21 marzo 2018 con ulteriori riferimenti). 4.5 Si osserva dapprima che, nel caso di specie, risulta sia dalle informazioni datate (...) aprile 2019 che la SEM ha ricevuto dalle autorità italiane (cfr. atto n. 1035819-26/1), sia dalle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente (cfr. atto n. 1035819-19/2, pag. 1; atto n. 1035819-34/2), che quest'ultima beneficiava di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. f della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifica). Il permesso di soggiorno precitato, sarebbe tuttavia venuto a scadenza il (...) febbraio 2015 ed attualmente vi sarebbe ancora pendente una domanda per il suo rinnovo (cfr. atto n. 1035819-26/1). Malgrado la scadenza del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria di A._______, ella con la figlia, avrebbero continuato a soggiornare in Italia, sino alla loro entrata in Svizzera (cfr. atto n. 1035819-17/8, p.to 5.02 seg., pag. 6; atto n. 1035819-19/2; atto n. 1035819-42/7, D44 segg., pag. 5 seg.), avvenuta il (...) marzo 2019 (cfr. atto n. 1035819-17/8, p.to 5.03, pag. 6). La condizione del soggiorno precedente nello Stato terzo in questione, ovvero l'Italia - tra l'altro incontestata - risulta quindi adempiuta. 4.6 4.6.1 Di seguito risulta quindi necessario esaminare se, in specie, la riammissione delle insorgenti da parte dell'Italia è garantita. 4.6.2 L'autorità inferiore ha proceduto ad una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 34 Regolamento Dublino III (cfr. atto n. 1035819-22/3) indirizzata alle autorità italiane competenti, senza però che in seguito, e perlomeno dopo aver ricevuto la risposta in merito da parte delle predette autorità italiane (cfr. atto n. 1035819-26/1), presentasse una domanda di ripresa in carico ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda d'asilo (cfr. art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III). Invero, la richiesta di riammissione del (...) aprile 2019 presentata dalla SEM alle autorità italiane preposte (cfr. atto n. 1035819-32/1), non cita alcuna base legale applicabile per la richiesta sottoposta all'Italia, e non adempie in nessun modo le condizioni formali per una richiesta di ripresa in carico ai sensi dell'art. 23 Regolamento Dublino III (cfr. art. 23 par. 4 e art. 22 par. 3 Regolamento Dublino III). Pertanto, nella fattispecie, anche nell'eventualità che la richiesta di ripresa in carico delle ricorrenti potesse essere fondata sul Regolamento Dublino III, la stessa sarebbe dovuta avvenire entro il (...) giugno 2019, essendo che la domanda d'asilo delle richiedenti è stata presentata il (...) marzo 2019 (cfr. atti n. 1035819-3/2 e 1035819-4/2). La richiesta in tal senso, risulterebbe quindi nel futuro infondata, risultando intempestiva ai sensi della disposizione succitata. 4.6.3 Come esposto al consid. 4.5, la ricorrente era beneficiaria in Italia, sino al (...) febbraio 2015, di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Per i cittadini di un paese terzo beneficiari di una protezione sussidiaria in Italia che soggiornano in Svizzera in modo irregolare, sono applicabili l'art. 6 par. 3 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva sul rimpatrio), nonché gli art. 3 segg. dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare del 10 settembre 1998 (RS 0.142.114.549; di seguito: Accordo). La direttiva sul rimpatrio persegue un'armonizzazione minima della procedura relativa ai cittadini di Paesi non Schengen (Paesi terzi) il cui soggiorno è irregolare. Contiene in particolare prescrizioni sull'emanazione di decisioni di allontanamento, sulla carcerazione per garantire l'esecuzione dell'allontanamento, sull'espulsione e sull'emanazione del divieto d'entrata. La direttiva sul rimpatrio si applica ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente sul territorio di uno Stato Schengen. Per soggiorno irregolare s'intende la presenza nel territorio di uno Stato Schengen di un cittadino di un Paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'entrata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un condice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (GU L 77/1 del 23.03.2016), o altre condizioni d'entrata, di soggiorno o di residenza in tale Stato Schengen. In tal senso, è irrilevante che il soggiorno irregolare risulti da un'entrata illegale, dal rifiuto di una domanda d'asilo o dallo scadere della durata di validità di un permesso di soggiorno (cfr. Ufficio federale della migrazione [UFM], Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio [Sviluppo dell'acquis di Schengen], maggio 2019, pag. 4, https://www.sem.admin.ch/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/uebernahme_rueckfuehrungsrichtlinie/20090> 526-ber-i.pdf, consultato il 24 luglio 2019). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 dell'Accordo, ciascuna Parte Contraente riammette nel proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte Contraente e nel rispetto delle condizioni di cui al Titolo III dello stesso Accordo, i cittadini di uno Stato terzo qualora venga accertato che essi sono entrati illegalmente sul territorio della Parte Contraente richiedente dopo aver soggiornato o essere transitati attraverso il territorio della Parte Contraente richiesta. La richiesta di riammissione da parte della Parte Contraente richiedente, perché comporti un obbligo di riammissione per la Parte Contraente richiesta, deve tuttavia adempiere determinati criteri formali (cfr. art. 6 par. 2 e allegato all'Accordo), come pure deve essere presentata nel termine di sei mesi dalla data di ingresso irregolare per i cittadini di Stati terzi che soggiornano sul territorio della Parte Contraente richiedente (cfr. art. 4 lett. c dell'Accordo). 4.6.4 Nella fattispecie, risulta che l'autorità svizzera competente non ha provveduto a formulare una richiesta di riammissione delle richiedenti all'Italia ai sensi delle disposizioni summenzionate dell'Accordo. Invero, la richiesta di riammissione del (...) aprile 2019 dalla SEM all'autorità italiana, non adempie tali requisiti, non essendo stata segnatamente presentata alle condizioni ed agli elementi previsti nell'Allegato 2 all'Accordo (cfr. art. 6 par. 1 e 2 dell'Accordo). Inoltre il Tribunale constata che, nella sua comunicazione dell'(...) aprile 2019, le autorità italiane preposte, hanno unicamente dato seguito alla richiesta di informazioni presentata dall'autorità inferiore il (...) marzo 2019 (cfr. atti n. 1035819-22/3 e n. 1035819-26/1), mentre che nella comunicazione del (...) giugno 2019 - facente seguito alla domanda di riammissione delle richiedenti presentata dalla SEM il (...) aprile 2019 (cfr. atto n. 1035819-32/1), l'autorità italiana competente si è limitata a chiedere l'invio del certificato di nascita della minore (cfr. atto n. 1035819-44/2). In tali scambi di corrispondenza, le autorità italiane competenti, non hanno né accettato né rifiutato la richiesta dell'autorità inferiore circa la riammissione delle richiedenti su suolo italiano, e questo verosimilmente visto il non adempimento delle condizioni formali di una richiesta di riammissione ai sensi dell'Accordo summenzionato da parte della medesima autorità. Inoltre, nelle evenienze di causa, al contrario di quanto più volte sottolineato nella decisione impugnata da parte della SEM e come rettamente rimarcato già a partire dalla risposta del 25 aprile 2019 della rappresentante legale delle insorgenti, non vi è alcun atto dimostrativo di una conferma di accettazione del trasferimento di responsabilità da parte delle autorità italiane competenti. Vieppiù risulta perlomeno sorprendente come, malgrado le insorgenti abbiano più volte contestata la presenza di elementi ed atti circa una garanzia di riammissione da parte delle autorità italiane (cfr. atti n. 1035819-34/2, n. 1035819-52/2), l'autorità di prime cure abbia sempre ribadito - senza tra l'altro fornire alcuna indicazione in tal senso alle interessate, nonostante la loro richiesta di accesso agli atti formulata il 25 aprile 2019 (cfr. atto n. 1035819-34/2) - che loro beneficerebbero di una protezione sussidiaria internazionale in Italia e che il precitato Paese avrebbe fornito il suo accordo per il trasferimento delle stesse su suolo italiano (cfr. atto n. 1035819-51/14, p.to II, 2, pag. 7 e p.to 3, pag. 8; decisione impugnata, p.to II, pag. 5; p.to III, 2, pag. 8 e p.to III, 3, pag. 9). Tale posizione dell'autorità inferiore appare a dir poco insostenibile se si ritiene che dalle informazioni ricevute da parte delle autorità italiane, risulta che il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ottenuto dalla richiedente, malgrado la sua domanda di rinnovo a tutt'oggi non evasa, fosse scaduto già da molto tempo (cfr. atto n. 1035819-26/1). Inoltre appariva chiara anche alla SEM la mancanza di una garanzia da parte delle autorità italiane, necessaria per la riammissione delle richiedenti su suolo italiano, data la sua richiesta di risposta celere in tal senso indirizzata alle autorità italiane il (...) luglio 2019 (cfr. atto n. 1035819-49/3). 4.6.5 Alla luce di quanto sopra, le conclusioni della SEM, secondo le quali l'Italia avrebbe confermato che la richiedente ha ottenuto una protezione sussidiaria sul suolo italiano nonché che avrebbe dato il suo accordo all'esecuzione del trasferimento delle ricorrenti, risultano essere insostenibili. Al contrario, un apprezzamento corretto dei fatti di causa secondo gli atti all'inserto, non può che condurre alla conclusione che, allo stato attuale, un'autorizzazione di riammissione delle insorgenti da parte dell'Italia, non risulta essere garantita. La domanda di riammissione in tal senso, potrà essere formulata dall'autorità competente svizzera, entro il termine di sei mei dalla data d'ingresso irregolare delle richiedenti (cfr. art. 4 lett. c dell'Accordo), ovvero entro il (...) settembre 2019, rispettando le condizioni formali e di contenuto previste dall'Accordo summenzionato. Dipoi, sarà eventualmente competenza delle autorità italiane, decidere in merito all'esito che vorranno concedere al permesso di soggiorno per protezione sussidiaria scaduto dell'insorgente, nonché ad adottare eventualmente una decisione di rimpatrio ex art. 6 par. 1 della direttiva sul rimpatrio. 4.6.6 Alla luce di tutto quanto sopra, la condizione della possibilità per le ricorrenti di ritornare in Italia ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non è adempiuta. 4.6.7 Ne discende pertanto che, la SEM, avendo reso una decisione di non entrata nel merito basata sulla disposizione succitata, ha violato il diritto federale. Il rifiuto di entrare nel merito della domanda d'asilo delle ricorrenti, è, già per tale motivo, non conforme al diritto applicabile, con la conseguenza che la pronuncia dell'allontanamento e l'ordine di esecuzione del medesimo provvedimento non lo sono neppure (cfr. art. 44 LAsi). La decisione impugnata deve quindi essere annullata per violazione del diritto federale - ovvero degli art. 31a cpv. 1 lett. a e art. 44 LAsi - e gli atti di causa devono essere rinviati alla SEM per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Apparterrà pertanto alla SEM di formulare all'indirizzo delle autorità italiane competenti una domanda di riammissione delle insorgenti su suolo italiano, che adempia le condizioni formali e di contenuto, in applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva sul rimpatrio e dell'Accordo summenzionati.

5. Riassumendo, alla luce degli elementi succitati, si giustifica l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata per violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) nonché per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), con la ritrasmissione degli atti alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), perché proceda ad un eventuale e necessario complemento istruttorio nonché alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza, e ciò in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.). 6. 6.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalle insorgenti è pertanto da considerarsi priva di oggetto. 6.2 Ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili poiché le ricorrenti sono assistite dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

7. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell'8 luglio 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi perché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non sono attribuite indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: