Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a L'interessato, cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data (...) novembre 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-5/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità del sistema europeo "EURODAC" del 4 novembre 2025 è risultato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia l'(...) settembre 2025, e che in data (...) settembre 2025 aveva ricevuto protezione (cfr. atto della SEM n. 11/1). A.c In data 11 novembre 2025, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto della SEM n. 16/4). A.d Il (...) novembre 2025 l'interessato ha sostenuto un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo (cfr. atto della SEM n. 20/6). A.e In data 28 novembre 2025 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessato, poiché è stato a lui concesso lo statuto di rifugiato in data (...) settembre 2025 e ha ottenuto un permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno al (...) settembre 2028 (cfr. atto della SEM n. 23/2). A.f Con scritto del 9 dicembre 2025 l'interessato ha inoltrato, per il tramite della rappresentanza legale, il parere sulla bozza di decisione negativa della SEM del 4 dicembre 2025 (cfr. atti della SEM n. 27/12 e 28/3). B. Con decisione del 9 dicembre 2025, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso la Grecia, incaricando il Cantone B._______ con l'esecuzione della misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atti della SEM n. 29/15 e 30/1). C. Con ricorso del 16 dicembre 2025 (cfr. ricevuta di consegna IncaMail) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) il ricorrente chiede l'annullamento della summenzionata decisione della SEM e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, eventualmente la concessione dell'ammissione provvisoria, (sub-)eventualmente il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuovo esame, subsub-eventualmente che si debbano richiedere delle garanzie specifiche dalle autorità greche per assicurare un alloggio, il vitto e un'assistenza medica e psicologica adeguata e regolare; protestate tasse e spese. In via procedurale, egli presenta domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché dell'effetto sospensivo, con sospensione in via supercautelare del loro allontanamento informando il Cantone competente. Al gravame è stata allegata, quale nuova documentazione, oltre alla decisione impugnata e alla procura, una copia dei documenti N dei membri della famiglia del ricorrente.
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 1.4 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella fattispecie, nonostante il ricorso sia stato presentato in lingua tedesca, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, per cui la presente sentenza è redatta in lingua italiana.
E. 2 La richiesta procedura di concessione dell'effetto sospensivo rispettivamente di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare è priva d'oggetto, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e questo non è stato tolto dall'autorità inferiore. Con la presente sentenza di merito tale domanda procedurale diventa in ogni caso priva d'oggetto.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4.1 Contestata nel caso di specie è, anzitutto, la mancata entrata nel merito della domanda di asilo da parte della SEM.
E. 4.2 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 2007). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica e il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2).
E. 4.3 Nel caso di specie, in data 28 novembre 2025 la Grecia ha accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio, precisando che egli avesse ottenuto lo statuto di rifugiato il (...) settembre 2025 nonché il relativo permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno al (...) settembre 2028 (cfr. atto della SEM n. 23/2). Ciò non è contestato dal ricorrente, il quale non ha neppure fornito elementi a sostegno dell'ipotesi che la Grecia intenda allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non-respingimento. Rinviando a numerosi rapporti, il ricorrente espone nel gravame la precarietà della situazione dei beneficiari di protezione in Grecia, segnatamente per quanto riguarda l'assenza di fornitura di alloggi da parte dello Stato, le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, gli ostacoli burocratici nell'ottenimento di prestazioni sociali, l'effettiva disponibilità di cure sanitarie, l'insufficiente sostegno da parte delle organizzazioni non governative e la mancanza di un accesso effettivo a rimedi giuridici (cfr. ricorso, pagg. 5-12). Tutto ciò sarebbe contrario agli artt. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, in seguito: Conv. tortura), 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE), nonché 2 e 5 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965 (RS 0.104), sicché occorrerebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Queste argomentazioni ricorsuali non forniscono tuttavia motivo per derogare alla summenzionata regola di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, né sono suscettibili di capovolgere la presunzione che la Grecia sia uno Stato terzo sicuro ai sensi di cui sopra. Piuttosto, le circostanze saranno tenute in considerazione nella valutazione dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 4.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.
E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo tuttavia conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera.
E. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Grecia o se, come richiesto in via eventuale dallo stesso, avrebbe dovuto concedergli l'ammissione provvisoria in Svizzera.
E. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale, di regola, lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 6.3 Il ricorrente è dell'avviso che un trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente gli artt. 3 CEDU, 4 CartaUE, 3 Conv. tortura. A suo dire, in Grecia la situazione delle persone con lo statuto di rifugiato sarebbe precaria sotto molteplici aspetti e la protezione concessa esisterebbe unicamente sulla carta. In caso di ritorno, il ricorrente si troverebbe confrontato con ostacoli burocratici che gli impedirebbero di esercitare i propri diritti: non sarebbe prevista alcuna soluzione per l'accesso a un alloggio, non vi sarebbe accesso al mercato del lavoro e sarebbero necessari diversi documenti ufficiali per poter beneficiare di prestazioni sociali e aiuti statali. Anche l'accesso ai servizi sanitari sarebbe ostacolato da una carenza di risorse e di capacità, nonché dall'impossibilità di ottenere il numero di previdenza sociale (AMKA). Vi sarebbe inoltre un sostegno insufficiente da parte delle organizzazioni non governative e non sarebbe garantito un accesso effettivo alla tutela giuridica. In caso di rinvio, egli sarebbe sottoposto a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio e di accesso a cure mediche. L'autorità inferiore non avrebbe valutato approfonditamente le circostanze in questione e, in particolare, la situazione umanitaria in Grecia.
E. 6.4.1.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
E. 6.4.1.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tali principi nella sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9).
E. 6.4.2.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
E. 6.4.2.2 Inoltre, in Grecia, il ricorrente ha ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato (cfr. atto della SEM n. 23/2) e può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Il ricorrente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 6.4.2.3 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi per ritenere che, in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico e psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Dalle dichiarazioni rese non risulta che egli abbia mai richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto gli sia stato negato o che gli siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lui spettanti. Invero, come giustamente ritenuto anche dall'autorità inferiore, anche a mente del Tribunale il ricorrente non si è sforzato a sufficienza e nella misura del possibile per ottenere assistenza dallo Stato greco, avendo peraltro lasciato tale Paese pochi giorni dopo aver ricevuto i documenti di viaggio (cfr. atto della SEM n. 20/6, D7 pag. 2 e D16 pag. 3). Neppure risulta che lo stesso vivesse in Grecia in uno stato d'indigenza e abbandono totale ai sensi delle norme succitate. Pertanto, contrariamente alle considerazioni contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di ritorno in Grecia, si troverà in condizioni di vita tali da non garantire il rispetto dei requisiti minimi per un'esistenza dignitosa, né che sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o esposto a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale.
E. 6.4.2.4 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. infra consid. 6.5.4), risulti ostativo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. A tal proposito, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.). Senza voler sminuire i problemi di salute del ricorrente, il Tribunale constata che la sua situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva, tenuto anche conto del fatto che la Grecia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. infra consid. 6.5.4).
E. 6.4.3 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 6.5.1 Stando al ricorrente, oltre che a non essere ammissibile, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. Egli sostiene che il semplice fatto che, in Grecia, possa trovare un'occupazione o richiedere assistenza alle autorità non sarebbe sufficiente a ritenere che vi siano circostanze (particolarmente) favorevoli. L'interesse personale del ricorrente a rimanere in Svizzera prevarrebbe inoltre sull'interesse pubblico al suo allontanamento. In caso di rimpatrio, egli rischierebbe infatti di essere nuovamente esposto a gravi violazioni dei diritti umani, potendo trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale caratterizzata dalla mancanza di un alloggio, dall'esclusione dal sistema sanitario e dalla totale assenza di prospettive future (cfr. ricorso, pag. 15).
E. 6.5.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 6.5.2.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza di riferimento D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati).
E. 6.5.3.1 Nel caso in disamina, il Tribunale osserva innanzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia, anche menzionate nel ricorso dall'insorgente, non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti il diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini credi in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale. Egli non ha inoltre dimostrato di essersi sforzato sufficientemente per integrarsi (cfr. sentenza di riferimento D-2590/2025 consid. 9.8), avendo trascorso in totale soltanto circa due mesi in Grecia. Dagli atti non emergono infatti sforzi sufficienti in tal senso: non risulta che egli abbia adottato misure concrete per ottenere un alloggio, un lavoro remunerato o un sostegno da parte delle autorità statali, di terze persone o di ONG; al contrario, egli ha lasciato la Grecia pochi giorni dopo aver ricevuto i documenti (cfr. atto della SEM n. 20/6, D7 pag. 2 e D16 pag. 3). Sebbene non si possa escludere che il ricorrente possa incontrare alcune difficoltà al suo ritorno in Grecia, tali ostacoli non appaiono tuttavia insormontabili, purché egli dimostri una ragionevole iniziativa personale. Si tratta infatti di una persona giovane, con un'esperienza professionale quale (...) (cfr. atto della SEM n. 20/6, D24 pag. 3) e senza gravi problemi di salute (cfr. infra consid. 6.5.4), che ha mostrato capacità organizzative, come dimostrato anche dal fatto di aver pianificato e organizzato, anche grazie all'aiuto finanziario proveniente da un amico, il viaggio verso la Svizzera (cfr. atto della SEM n. 20/6, D8 pag. 2). A titolo abbondanziale, si rileva che, con sentenza del 24 novembre 2025 il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dai familiari del ricorrente di cui al ruolo D-6733/2025. Pertanto, nulla osta a ritenere che egli potrà continuare a ricevere il loro sostegno anche in Grecia, così come indicato nel gravame (cfr. ricorso, pagg. 13-14).
E. 6.5.3.2 Ne consegue che, l'insorgente non ha reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Ci si può attendere senz'altro che egli compia (maggiori) sforzi d'integrazione, segnatamente tramite la frequentazione di corsi di lingua, la ricerca attiva di un alloggio e - come già menzionato - di un lavoro, e rivolgendosi alle autorità competenti (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-2590/2025 consid. 9.8).
E. 6.5.4.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 6.5.4.2 Per quanto concerne le patologie di cui soffre l'insorgente, dai certificati medici versati agli atti risulta che, in occasione della visita del (...) novembre 2025, gli è stato riscontrato un ascesso (...), per il quale non è stato ritenuto necessario l'invio a uno specialista (cfr. atto della SEM n. 18/4). Sotto il profilo psichiatrico, risulta che all'insorgente è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress (PTSD) e che egli è attualmente sottoposto a una terapia farmacologica a base di Olanzapina, Trittico, Valium e Stilnox con Olanzapina e Valium in riserva, nonché a una presa a carico psicologica (cfr. atti della SEM n. 25/4, 26/4, 32/4, 34/4, 35/4, 36/4, 37/5 e 38/5). Dal consulto dell'(...) dicembre 2025 risulta inoltre che, grazie alla terapia farmacologica, l'insorgente ha riferito un netto miglioramento del proprio stato di salute (cfr. atto della SEM n. 33/4). Infine, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pag. 10), non risulta che il ricorrente sia stato sottoposto ad alcun intervento chirurgico per (...) in Svizzera.
E. 6.5.4.3 Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati, il Tribunale constata che l'interessato non è, al momento della presente sentenza, da considerarsi una persona particolarmente vulnerabile la cui salute è compromessa in modo particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Ciò posto, egli potrà proseguire le cure mediche necessarie in Grecia, disponendo detto Paese delle infrastrutture mediche sufficienti. L'interessato ha infatti di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (cfr. supra consid. 6.4.2.2).
E. 6.5.5 L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 6.6 Considerato quanto sopra, sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non si ritiene che il ricorrente sia una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. La SEM non era pertanto tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per beneficiari di protezione internazionale né sulla "competenza della Svizzera per lo svolgimento della procedura d'asilo" (cfr. ricorso, pag. 16), censure per altro non ulteriormente motivate. Di conseguenza, da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare un alloggio, il vitto e un'assistenza medica e psicologica adeguata e regolare. Le relative richieste del ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 15-16), vanno pertanto respinte.
E. 6.7 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.
E. 6.8 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Alla luce di quanto precede, risulta che la decisione impugnata non viola il diritto federale e non è censurabile per un altro motivo previsto dalla legge.
E. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 8.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
E. 8.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-9715/2025 Sentenza del 2 aprile 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Giulia Marelli; cancelliera Sara Miljanovic. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dalla MLaw Joanna Freiermuth, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 9 dicembre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data (...) novembre 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-5/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità del sistema europeo "EURODAC" del 4 novembre 2025 è risultato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia l'(...) settembre 2025, e che in data (...) settembre 2025 aveva ricevuto protezione (cfr. atto della SEM n. 11/1). A.c In data 11 novembre 2025, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto della SEM n. 16/4). A.d Il (...) novembre 2025 l'interessato ha sostenuto un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo (cfr. atto della SEM n. 20/6). A.e In data 28 novembre 2025 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessato, poiché è stato a lui concesso lo statuto di rifugiato in data (...) settembre 2025 e ha ottenuto un permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno al (...) settembre 2028 (cfr. atto della SEM n. 23/2). A.f Con scritto del 9 dicembre 2025 l'interessato ha inoltrato, per il tramite della rappresentanza legale, il parere sulla bozza di decisione negativa della SEM del 4 dicembre 2025 (cfr. atti della SEM n. 27/12 e 28/3). B. Con decisione del 9 dicembre 2025, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso la Grecia, incaricando il Cantone B._______ con l'esecuzione della misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atti della SEM n. 29/15 e 30/1). C. Con ricorso del 16 dicembre 2025 (cfr. ricevuta di consegna IncaMail) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) il ricorrente chiede l'annullamento della summenzionata decisione della SEM e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, eventualmente la concessione dell'ammissione provvisoria, (sub-)eventualmente il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuovo esame, subsub-eventualmente che si debbano richiedere delle garanzie specifiche dalle autorità greche per assicurare un alloggio, il vitto e un'assistenza medica e psicologica adeguata e regolare; protestate tasse e spese. In via procedurale, egli presenta domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché dell'effetto sospensivo, con sospensione in via supercautelare del loro allontanamento informando il Cantone competente. Al gravame è stata allegata, quale nuova documentazione, oltre alla decisione impugnata e alla procura, una copia dei documenti N dei membri della famiglia del ricorrente. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 1.4 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella fattispecie, nonostante il ricorso sia stato presentato in lingua tedesca, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, per cui la presente sentenza è redatta in lingua italiana.
2. La richiesta procedura di concessione dell'effetto sospensivo rispettivamente di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare è priva d'oggetto, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e questo non è stato tolto dall'autorità inferiore. Con la presente sentenza di merito tale domanda procedurale diventa in ogni caso priva d'oggetto. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Contestata nel caso di specie è, anzitutto, la mancata entrata nel merito della domanda di asilo da parte della SEM. 4.2 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 2007). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica e il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2). 4.3 Nel caso di specie, in data 28 novembre 2025 la Grecia ha accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio, precisando che egli avesse ottenuto lo statuto di rifugiato il (...) settembre 2025 nonché il relativo permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno al (...) settembre 2028 (cfr. atto della SEM n. 23/2). Ciò non è contestato dal ricorrente, il quale non ha neppure fornito elementi a sostegno dell'ipotesi che la Grecia intenda allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non-respingimento. Rinviando a numerosi rapporti, il ricorrente espone nel gravame la precarietà della situazione dei beneficiari di protezione in Grecia, segnatamente per quanto riguarda l'assenza di fornitura di alloggi da parte dello Stato, le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, gli ostacoli burocratici nell'ottenimento di prestazioni sociali, l'effettiva disponibilità di cure sanitarie, l'insufficiente sostegno da parte delle organizzazioni non governative e la mancanza di un accesso effettivo a rimedi giuridici (cfr. ricorso, pagg. 5-12). Tutto ciò sarebbe contrario agli artt. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, in seguito: Conv. tortura), 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE), nonché 2 e 5 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965 (RS 0.104), sicché occorrerebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Queste argomentazioni ricorsuali non forniscono tuttavia motivo per derogare alla summenzionata regola di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, né sono suscettibili di capovolgere la presunzione che la Grecia sia uno Stato terzo sicuro ai sensi di cui sopra. Piuttosto, le circostanze saranno tenute in considerazione nella valutazione dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 4.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.
5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo tuttavia conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. 6. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Grecia o se, come richiesto in via eventuale dallo stesso, avrebbe dovuto concedergli l'ammissione provvisoria in Svizzera. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale, di regola, lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 6.3 Il ricorrente è dell'avviso che un trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente gli artt. 3 CEDU, 4 CartaUE, 3 Conv. tortura. A suo dire, in Grecia la situazione delle persone con lo statuto di rifugiato sarebbe precaria sotto molteplici aspetti e la protezione concessa esisterebbe unicamente sulla carta. In caso di ritorno, il ricorrente si troverebbe confrontato con ostacoli burocratici che gli impedirebbero di esercitare i propri diritti: non sarebbe prevista alcuna soluzione per l'accesso a un alloggio, non vi sarebbe accesso al mercato del lavoro e sarebbero necessari diversi documenti ufficiali per poter beneficiare di prestazioni sociali e aiuti statali. Anche l'accesso ai servizi sanitari sarebbe ostacolato da una carenza di risorse e di capacità, nonché dall'impossibilità di ottenere il numero di previdenza sociale (AMKA). Vi sarebbe inoltre un sostegno insufficiente da parte delle organizzazioni non governative e non sarebbe garantito un accesso effettivo alla tutela giuridica. In caso di rinvio, egli sarebbe sottoposto a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio e di accesso a cure mediche. L'autorità inferiore non avrebbe valutato approfonditamente le circostanze in questione e, in particolare, la situazione umanitaria in Grecia. 6.4 6.4.1 6.4.1.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 6.4.1.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tali principi nella sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). 6.4.2 6.4.2.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 6.4.2.2 Inoltre, in Grecia, il ricorrente ha ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato (cfr. atto della SEM n. 23/2) e può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Il ricorrente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 6.4.2.3 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi per ritenere che, in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico e psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Dalle dichiarazioni rese non risulta che egli abbia mai richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto gli sia stato negato o che gli siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lui spettanti. Invero, come giustamente ritenuto anche dall'autorità inferiore, anche a mente del Tribunale il ricorrente non si è sforzato a sufficienza e nella misura del possibile per ottenere assistenza dallo Stato greco, avendo peraltro lasciato tale Paese pochi giorni dopo aver ricevuto i documenti di viaggio (cfr. atto della SEM n. 20/6, D7 pag. 2 e D16 pag. 3). Neppure risulta che lo stesso vivesse in Grecia in uno stato d'indigenza e abbandono totale ai sensi delle norme succitate. Pertanto, contrariamente alle considerazioni contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di ritorno in Grecia, si troverà in condizioni di vita tali da non garantire il rispetto dei requisiti minimi per un'esistenza dignitosa, né che sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o esposto a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. 6.4.2.4 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. infra consid. 6.5.4), risulti ostativo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. A tal proposito, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.). Senza voler sminuire i problemi di salute del ricorrente, il Tribunale constata che la sua situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva, tenuto anche conto del fatto che la Grecia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. infra consid. 6.5.4). 6.4.3 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 6.5 6.5.1 Stando al ricorrente, oltre che a non essere ammissibile, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. Egli sostiene che il semplice fatto che, in Grecia, possa trovare un'occupazione o richiedere assistenza alle autorità non sarebbe sufficiente a ritenere che vi siano circostanze (particolarmente) favorevoli. L'interesse personale del ricorrente a rimanere in Svizzera prevarrebbe inoltre sull'interesse pubblico al suo allontanamento. In caso di rimpatrio, egli rischierebbe infatti di essere nuovamente esposto a gravi violazioni dei diritti umani, potendo trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale caratterizzata dalla mancanza di un alloggio, dall'esclusione dal sistema sanitario e dalla totale assenza di prospettive future (cfr. ricorso, pag. 15). 6.5.2 6.5.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 6.5.2.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza di riferimento D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati). 6.5.3 6.5.3.1 Nel caso in disamina, il Tribunale osserva innanzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia, anche menzionate nel ricorso dall'insorgente, non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti il diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini credi in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale. Egli non ha inoltre dimostrato di essersi sforzato sufficientemente per integrarsi (cfr. sentenza di riferimento D-2590/2025 consid. 9.8), avendo trascorso in totale soltanto circa due mesi in Grecia. Dagli atti non emergono infatti sforzi sufficienti in tal senso: non risulta che egli abbia adottato misure concrete per ottenere un alloggio, un lavoro remunerato o un sostegno da parte delle autorità statali, di terze persone o di ONG; al contrario, egli ha lasciato la Grecia pochi giorni dopo aver ricevuto i documenti (cfr. atto della SEM n. 20/6, D7 pag. 2 e D16 pag. 3). Sebbene non si possa escludere che il ricorrente possa incontrare alcune difficoltà al suo ritorno in Grecia, tali ostacoli non appaiono tuttavia insormontabili, purché egli dimostri una ragionevole iniziativa personale. Si tratta infatti di una persona giovane, con un'esperienza professionale quale (...) (cfr. atto della SEM n. 20/6, D24 pag. 3) e senza gravi problemi di salute (cfr. infra consid. 6.5.4), che ha mostrato capacità organizzative, come dimostrato anche dal fatto di aver pianificato e organizzato, anche grazie all'aiuto finanziario proveniente da un amico, il viaggio verso la Svizzera (cfr. atto della SEM n. 20/6, D8 pag. 2). A titolo abbondanziale, si rileva che, con sentenza del 24 novembre 2025 il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dai familiari del ricorrente di cui al ruolo D-6733/2025. Pertanto, nulla osta a ritenere che egli potrà continuare a ricevere il loro sostegno anche in Grecia, così come indicato nel gravame (cfr. ricorso, pagg. 13-14). 6.5.3.2 Ne consegue che, l'insorgente non ha reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Ci si può attendere senz'altro che egli compia (maggiori) sforzi d'integrazione, segnatamente tramite la frequentazione di corsi di lingua, la ricerca attiva di un alloggio e - come già menzionato - di un lavoro, e rivolgendosi alle autorità competenti (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-2590/2025 consid. 9.8). 6.5.4 6.5.4.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). 6.5.4.2 Per quanto concerne le patologie di cui soffre l'insorgente, dai certificati medici versati agli atti risulta che, in occasione della visita del (...) novembre 2025, gli è stato riscontrato un ascesso (...), per il quale non è stato ritenuto necessario l'invio a uno specialista (cfr. atto della SEM n. 18/4). Sotto il profilo psichiatrico, risulta che all'insorgente è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress (PTSD) e che egli è attualmente sottoposto a una terapia farmacologica a base di Olanzapina, Trittico, Valium e Stilnox con Olanzapina e Valium in riserva, nonché a una presa a carico psicologica (cfr. atti della SEM n. 25/4, 26/4, 32/4, 34/4, 35/4, 36/4, 37/5 e 38/5). Dal consulto dell'(...) dicembre 2025 risulta inoltre che, grazie alla terapia farmacologica, l'insorgente ha riferito un netto miglioramento del proprio stato di salute (cfr. atto della SEM n. 33/4). Infine, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pag. 10), non risulta che il ricorrente sia stato sottoposto ad alcun intervento chirurgico per (...) in Svizzera. 6.5.4.3 Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati, il Tribunale constata che l'interessato non è, al momento della presente sentenza, da considerarsi una persona particolarmente vulnerabile la cui salute è compromessa in modo particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Ciò posto, egli potrà proseguire le cure mediche necessarie in Grecia, disponendo detto Paese delle infrastrutture mediche sufficienti. L'interessato ha infatti di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (cfr. supra consid. 6.4.2.2). 6.5.5 L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 6.6 Considerato quanto sopra, sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non si ritiene che il ricorrente sia una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. La SEM non era pertanto tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per beneficiari di protezione internazionale né sulla "competenza della Svizzera per lo svolgimento della procedura d'asilo" (cfr. ricorso, pag. 16), censure per altro non ulteriormente motivate. Di conseguenza, da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare un alloggio, il vitto e un'assistenza medica e psicologica adeguata e regolare. Le relative richieste del ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 15-16), vanno pertanto respinte. 6.7 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 6.8 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.
7. Alla luce di quanto precede, risulta che la decisione impugnata non viola il diritto federale e non è censurabile per un altro motivo previsto dalla legge. 8. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 8.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 8.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione: