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D-9296/2025

D-9296/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-03-31 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Sachverhalt

A. A.a L'interessato, cittadino afghano, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 24 luglio 2025. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che ha depositato una domanda d'asilo in Grecia il 30 novembre 2017, ottenendo la protezione internazionale il successivo 24 settembre 2018. A.c Il 5 agosto 2025 la SEM ha domandato la riammissione del richiedente alle autorità greche. A.d Nello stesso giorno, l'autorità inferiore ha proceduto a un colloquio con il richiedente d'asilo riguardo al rinvio verso uno Stato terzo sicuro. A.e Il 6 agosto 2025 le autorità greche hanno accolto la richiesta di riammissione e confermato che l'interessato ha ottenuto lo statuto di rifugiato e di aver rilasciato un permesso di soggiorno rinnovato valido sino al 23 ottobre 2027 (cfr. atto SEM n. [(...)]-19/2). A.f Il 27 novembre 2025 il richiedente ha inoltrato alla SEM il parere sulla bozza di decisione trasmessa il 26 novembre 2025. B. Con decisione datata 25 novembre 2025, notificata il 28 novembre 2025 (cfr. atti SEM n. 42/16, 43/1), l'autorità di prime cure non è entrata nel merito della sopracitata domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione di tale provvedimento verso la Grecia. C. Con ricorso del 2 dicembre 2025 (data d'entrata: 3 dicembre 2025) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; in subordine, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per completare gli atti istruttori; l'accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di tasse e spese. Al ricorso sono stati allegati in copia, oltre alla procura e alla decisione impugnata, un documento medico F2 del consulto psichiatrico del 27 novembre 2025 (allegato 3).

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021) dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA.

E. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii).

E. 3.1 Nel caso in esame, l'autorità inferiore ha dapprima constatato che la Grecia, designata dal Consiglio federale quale Stato terzo sicuro, ha riconosciuto al ricorrente lo statuto di rifugiato e ha acconsentito alla sua riammissione il 6 agosto 2025. Pur riconoscendo le difficoltà del sistema sociale greco, l'autorità inferiore ha ritenuto che tali condizioni non rendano inesigibile l'allontanamento, non essendo state addotte circostanze individuali di natura sociale o economica idonee a configurare un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101), all'Art. 1 Convenzione contro la tortura ed altre pene (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura) o trattamenti crudeli, inumani o degradanti in caso di ritorno in Grecia. Inoltre, non vi sarebbero elementi che lascino presagire un respingimento in violazione del principio di non-refoulement, visto il recente rinnovo del permesso di soggiorno di lunga durata. Di seguito, la SEM rileva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sarebbero sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco. In questo contesto la Grecia è vincolata dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 e sarebbe quindi responsabilità dell'interessato rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità greche. Quale beneficiario di protezione internazionale, il richiedente avrebbe infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). L'interessato non si sarebbe sforzato a sufficienza nella misura in cui gli sarebbe stato possibile ottenere assistenza presso lo stato ellenico. Nel caso di specie, la SEM ha osservato che il ricorrente, giovane, con un livello di formazione relativamente alto e professionalmente inseribile, sarebbe riuscito a provvedere a sé durante la sua permanenza in Grecia, lavorando per diversi anni, come da lui stesso dichiarato. Le varie allegazioni del richiedente riguardanti l'accoglienza in detto Paese non sarebbero comprovate e dunque non atte a dimostrare una violazione delle suddette direttive e delle norme imperative di diritto pubblico internazionale. Per quanto attiene il suo stato di salute, l'autorità di prime cure riferisce che esso sarebbe acclarato, le patologie sarebbero già diagnosticate, analizzate e sotto trattamento farmacologico. Alla luce di ciò e dell'analisi attenta della documentazione medica agli atti, la SEM non ritiene vi sia un'emergenza medica e che la situazione del richiedente non raggiunga un livello di gravità tale per cui il suo trasferimento costituisca un rischio di esposizione a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Infatti, la sua situazione valetudinaria non raggiungerebbe la connotazione della particolare vulnerabilità. L'autorità inferiore ribadisce che egli potrà beneficiare in loco dei supporti medici e psicologici necessari prescritti in Svizzera, tenuto conto del fatto che le problematiche psicologiche del richiedente non sarebbero riconducibili a un deficit neurologico. La Grecia disporrebbe inoltre di infrastrutture mediche adeguate e che non vi sarebbero indizi concreti che tale Stato non adempia i propri obblighi. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile.

E. 3.2 Nel proprio gravame il ricorrente sostiene che la SEM sia incorsa in un'applicazione inesatta del diritto federale e internazionale, nonché in un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, poiché il trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente l'art. 3 CEDU. Un tale trasferimento sarebbe, da un lato, inammissibile a causa delle carenze sistemiche esistenti in Grecia e già vissute in prima persona dall'interessato, e, dall'altro, inesigibile, in quanto lo esporrebbe a una situazione di emergenza. Il ricorrente afferma infatti che verrebbe esposto a un rischio reale di gravi violazioni dei diritti umani, segnatamente l'assenza di un alloggio, il mancato accesso ai programmi di aiuto, alle cure mediche e, in particolare, al mercato del lavoro. Egli sostiene inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM, si sarebbe più volte prodigato per trovare un impiego. Pur tra difficoltà amministrative quali l'ottenimento del numero "AFM", avrebbe inizialmente lavorato per tre anni in condizioni precarie nei campi di raccolta delle olive, successivamente avrebbe esercitato attività temporanee quali interprete, mediatore culturale e "case worker", tutte tuttavia caratterizzate da saltuarietà e assenza di continuità. L'insorgente si considera anche particolarmente vulnerabile dal profilo psicologico e afferma che non avrebbe accesso alle necessarie cure medico-psicologiche in caso di ritorno su suolo ellenico. In particolare, il ricorrente si sarebbe già prodigato alfine di ottenere assistenza medico psicologica necessaria. A suo dire, tali elementi non sarebbero stati debitamente valutati dalla SEM, che si sarebbe limitata a richiamare le garanzie previste dalle normative e la possibilità astratta per il ricorrente di potervi accedere. In conclusione, egli chiede la trasmissione dell'incarto all'autorità inferiore affinché siano fornite specifiche garanzie individuali concernenti l'effettivo accesso all'alloggio, all'assistenza sanitaria e sociale.

E. 4.1 Nel caso di specie le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ossequiate, in quanto il ricorrente ha già ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia e le autorità di tale Paese hanno accettato la sua riammissione ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.

E. 4.2 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1 (RS 142.311); DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 5.1 Va ora esaminato se l'autorità inferiore ha rettamente emanato una decisione di esecuzione dell'allontanamento. Quest'ultima è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 5.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 5.2.2 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.

E. 5.2.3 Nella sua giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 9 e 11.2; fra le tante sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). Il Tribunale ha recentemente ribadito questa conclusione nella nuova sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver condotto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). Questa presunzione può essere ribaltata in casi individuali, se la persona interessata fornisce prove serie del fatto che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non le garantirebbero la necessaria protezione o la esporrebbero a condizioni di vita disumane (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid.11.4; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.3.3).

E. 5.2.4 Occorre inoltre evidenziare che i beneficiari di protezione possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (direttiva qualificazione). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo nei confronti dei beneficiari di protezione, impongono la non discriminazione nei contesti succitati, ovvero nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 8.2). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata può adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU; cfr. sentenza del TAF D-3543/2024 del 20 giugno 2024 consid. 8.3.4).

E. 5.2.5 Nel caso specifico, per quanto riguarda l'asserito mancato supporto da parte delle autorità elleniche, per altro non corroborato da mezzi di prova, va rilevato che queste hanno riconosciuto all'insorgente la protezione internazionale, grazie a cui può far valere i suoi diritti seguendo le rispettive vie di diritto. Il ricorrente non ha provato di essersi attivato al fine di chiedere accesso agli aiuti statali della Grecia e spetterà pertanto a lui attivarsi nuovamente in tal senso. Infatti, anche riguardo le asserite minacce, in particolare quelle causate dalla presunta fuga di dati, lo stesso insorgente sostiene di non aver né denunciato i fatti, né domandato assistenza alle autorità elleniche (cfr. atto SEM n. 16/6, pag. 5 e seg.). Come rileva a ragione l'autorità di prime cure, non risulta che il ricorrente abbia vissuto in una situazione di indigenza e, al contrario, è riuscito a provvedere al suo sostentamento con una serie di impieghi, tra i quali la funzione di operaio nei campi di olive, interprete, mediatore culturale e "case worker" (cfr. atto SEM n. 42/16, pag. 7 seg.). Nemmeno il richiamo alla nuova giurisprudenza del Tribunale (nuova sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025) è atto a sovvertire tale valutazione, poiché tale sentenza riconferma, in buona sostanza, la costante prassi del Tribunale (cfr. ricorso, pag. 5). L'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è dunque ammissibile.

E. 5.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile (cfr. anche art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281]). Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria, si troverebbe in una situazione di emergenza esistenziale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.4; sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 9; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.4.2).

E. 5.3.2 Il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi. Al contrario, l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.5.1 segg.; sentenze del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.1; D-2976/2024 del 22 maggio 2024 consid. 11.1). Con la sentenza di riferimento D-2590/2025 il Tribunale ha precisato che - nonostante il sostentamento e l'integrazione in Grecia restino gravati da numerosi ostacoli, in particolare per quanto riguarda la ricerca di un alloggio - l'esecuzione dell'allontanamento di beneficiari di protezione internazionale in Grecia sarà da considerarsi inesigibile, anche in assenza di elementi favorevoli, unicamente qualora non fossero riusciti a costruirsi un'esistenza ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi in detto Paese. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto invano sforzi concreti in tal senso nonché l'esaurimento di tutti i servizi disponili, statali e non (cfr. consid. 9.4).

E. 5.3.3 Nel caso in disamina, si rileva anzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i propri diritti direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale beneficiario di protezione internazionale, egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (cfr. sentenza del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.2 con riferimenti).

E. 5.3.4 A tal proposito si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (sentenza della Corte EDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran c. Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.).

E. 5.3.4.1 In sede di ricorso, l'insorgente contesta che l'autorità inferiore non abbia riconosciuto una sua particolare vulnerabilità, sostenendo di essere affetto da gravi problemi di natura psichica.

E. 5.3.4.2 In merito alle patologie di cui soffre l'insorgente, dai certificati medici versati agli atti risulta che, successivamente alle visite mediche effettuate dal 25 luglio 2025 al 13 novembre 2025, all'interessato sono stati diagnosticati disturbo post-traumatico (PTSD), stato ansio-depressivo, epigastralgie, micosi cutanea a livello dei piedi, impetigginazione di una lesione del padiglione auricolare a destra, lesioni inguinali e alla coscia sinistra (diagnosticati il 25 luglio 2025 e confermati il 28 luglio 2025, cfr. atti SEM n. 6/3, 13/2), contrattura muscolare, gengivite e carie (diagnosi del 15 agosto 2025, cfr. atto SEM n. 25/3, 27/4), rino-congiuntivite allergica (diagnosi del 5 settembre 2025, cfr. atto SEM n. 28/2), palpitazioni, disturbo del ritmo, ansia, xerosi cutanea, epistassi recidivanti narice destra (diagnosticati in data 13 novembre 2025, cfr. atto SEM n. 39/2). Da ultimo, la terapia impostata in data 27 ottobre 2025 prevedeva Mycostatin 24 ml, Magnesiocard 10 ml, Prurimed emulsione sapone 150 ml, Prurimed lipolozione 200 ml (cfr. atto SEM n. 37/2). Per quanto riguarda invece le terapie farmacologiche nell'ambito delle visite psichiatriche, in data 13 novembre 2025, il medico, constatando che il paziente si è autosospeso la somministrazione di Depakine chrono 500 mg, Olanzanpina 10 mg prescritti in data 14 ottobre 2025 (cfr. atto SEM, n. 34/2, 35/2, 36/2), ha impostato la terapia con l'Olanzapina 5 mg (cfr. atto SEM n. 38/4). Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati e contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pag. 4 e 7), il Tribunale constata che l'interessato non è, al momento della presente sentenza, da considerarsi come persona particolarmente vulnerabile la cui salute è compromessa in modo particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Nemmeno il nuovo allegato 3 è in grado di capovolgere quest'analisi, dal momento che la nuova diagnosi psichiatrica addotta di DD disturbo affettivo bipolare e il nuovo dosaggio farmacologico di Olanzanpine 7,5 mg e Psychopax 12,5 mg in riserva (allegato 3) non costituiscono elementi in grado di comprovare un grave problema di salute ai sensi della giurisprudenza. Ciò posto, il ricorrente potrà proseguire le cure mediche e psichiatriche necessarie in Grecia, come già avvenuto in passato, avendo egli intrapreso in tal Paese una terapia psicologica dal 2017 al 2019 (cfr. atto SEM n. 16/6, pag. 4). La Grecia dispone, infatti, delle infrastrutture mediche e psichiatriche sufficienti che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessari, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 5.3.5 Considerato quanto sopra, la SEM non era tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per i beneficiari di protezione internazionale, per cui da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi e art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare un alloggio adeguato e un'assistenza sanitaria e sociale al ricorrente. Le relative richieste dell'insorgente vanno pertanto respinte.

E. 5.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del richiedente.

E. 5.5 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.

E. 6 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 7.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 7.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 7.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 7.4 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 1'000.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-9296/2025 Sentenza del 31 marzo 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliere Adriano Alari. Parti A. _______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Valentina Imelli, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 25 novembre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino afghano, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 24 luglio 2025. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che ha depositato una domanda d'asilo in Grecia il 30 novembre 2017, ottenendo la protezione internazionale il successivo 24 settembre 2018. A.c Il 5 agosto 2025 la SEM ha domandato la riammissione del richiedente alle autorità greche. A.d Nello stesso giorno, l'autorità inferiore ha proceduto a un colloquio con il richiedente d'asilo riguardo al rinvio verso uno Stato terzo sicuro. A.e Il 6 agosto 2025 le autorità greche hanno accolto la richiesta di riammissione e confermato che l'interessato ha ottenuto lo statuto di rifugiato e di aver rilasciato un permesso di soggiorno rinnovato valido sino al 23 ottobre 2027 (cfr. atto SEM n. [(...)]-19/2). A.f Il 27 novembre 2025 il richiedente ha inoltrato alla SEM il parere sulla bozza di decisione trasmessa il 26 novembre 2025. B. Con decisione datata 25 novembre 2025, notificata il 28 novembre 2025 (cfr. atti SEM n. 42/16, 43/1), l'autorità di prime cure non è entrata nel merito della sopracitata domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione di tale provvedimento verso la Grecia. C. Con ricorso del 2 dicembre 2025 (data d'entrata: 3 dicembre 2025) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; in subordine, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per completare gli atti istruttori; l'accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di tasse e spese. Al ricorso sono stati allegati in copia, oltre alla procura e alla decisione impugnata, un documento medico F2 del consulto psichiatrico del 27 novembre 2025 (allegato 3). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021) dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii). 3. 3.1 Nel caso in esame, l'autorità inferiore ha dapprima constatato che la Grecia, designata dal Consiglio federale quale Stato terzo sicuro, ha riconosciuto al ricorrente lo statuto di rifugiato e ha acconsentito alla sua riammissione il 6 agosto 2025. Pur riconoscendo le difficoltà del sistema sociale greco, l'autorità inferiore ha ritenuto che tali condizioni non rendano inesigibile l'allontanamento, non essendo state addotte circostanze individuali di natura sociale o economica idonee a configurare un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101), all'Art. 1 Convenzione contro la tortura ed altre pene (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura) o trattamenti crudeli, inumani o degradanti in caso di ritorno in Grecia. Inoltre, non vi sarebbero elementi che lascino presagire un respingimento in violazione del principio di non-refoulement, visto il recente rinnovo del permesso di soggiorno di lunga durata. Di seguito, la SEM rileva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sarebbero sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco. In questo contesto la Grecia è vincolata dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 e sarebbe quindi responsabilità dell'interessato rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità greche. Quale beneficiario di protezione internazionale, il richiedente avrebbe infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). L'interessato non si sarebbe sforzato a sufficienza nella misura in cui gli sarebbe stato possibile ottenere assistenza presso lo stato ellenico. Nel caso di specie, la SEM ha osservato che il ricorrente, giovane, con un livello di formazione relativamente alto e professionalmente inseribile, sarebbe riuscito a provvedere a sé durante la sua permanenza in Grecia, lavorando per diversi anni, come da lui stesso dichiarato. Le varie allegazioni del richiedente riguardanti l'accoglienza in detto Paese non sarebbero comprovate e dunque non atte a dimostrare una violazione delle suddette direttive e delle norme imperative di diritto pubblico internazionale. Per quanto attiene il suo stato di salute, l'autorità di prime cure riferisce che esso sarebbe acclarato, le patologie sarebbero già diagnosticate, analizzate e sotto trattamento farmacologico. Alla luce di ciò e dell'analisi attenta della documentazione medica agli atti, la SEM non ritiene vi sia un'emergenza medica e che la situazione del richiedente non raggiunga un livello di gravità tale per cui il suo trasferimento costituisca un rischio di esposizione a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Infatti, la sua situazione valetudinaria non raggiungerebbe la connotazione della particolare vulnerabilità. L'autorità inferiore ribadisce che egli potrà beneficiare in loco dei supporti medici e psicologici necessari prescritti in Svizzera, tenuto conto del fatto che le problematiche psicologiche del richiedente non sarebbero riconducibili a un deficit neurologico. La Grecia disporrebbe inoltre di infrastrutture mediche adeguate e che non vi sarebbero indizi concreti che tale Stato non adempia i propri obblighi. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile. 3.2 Nel proprio gravame il ricorrente sostiene che la SEM sia incorsa in un'applicazione inesatta del diritto federale e internazionale, nonché in un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, poiché il trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente l'art. 3 CEDU. Un tale trasferimento sarebbe, da un lato, inammissibile a causa delle carenze sistemiche esistenti in Grecia e già vissute in prima persona dall'interessato, e, dall'altro, inesigibile, in quanto lo esporrebbe a una situazione di emergenza. Il ricorrente afferma infatti che verrebbe esposto a un rischio reale di gravi violazioni dei diritti umani, segnatamente l'assenza di un alloggio, il mancato accesso ai programmi di aiuto, alle cure mediche e, in particolare, al mercato del lavoro. Egli sostiene inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM, si sarebbe più volte prodigato per trovare un impiego. Pur tra difficoltà amministrative quali l'ottenimento del numero "AFM", avrebbe inizialmente lavorato per tre anni in condizioni precarie nei campi di raccolta delle olive, successivamente avrebbe esercitato attività temporanee quali interprete, mediatore culturale e "case worker", tutte tuttavia caratterizzate da saltuarietà e assenza di continuità. L'insorgente si considera anche particolarmente vulnerabile dal profilo psicologico e afferma che non avrebbe accesso alle necessarie cure medico-psicologiche in caso di ritorno su suolo ellenico. In particolare, il ricorrente si sarebbe già prodigato alfine di ottenere assistenza medico psicologica necessaria. A suo dire, tali elementi non sarebbero stati debitamente valutati dalla SEM, che si sarebbe limitata a richiamare le garanzie previste dalle normative e la possibilità astratta per il ricorrente di potervi accedere. In conclusione, egli chiede la trasmissione dell'incarto all'autorità inferiore affinché siano fornite specifiche garanzie individuali concernenti l'effettivo accesso all'alloggio, all'assistenza sanitaria e sociale. 4. 4.1 Nel caso di specie le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ossequiate, in quanto il ricorrente ha già ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia e le autorità di tale Paese hanno accettato la sua riammissione ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente. 4.2 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1 (RS 142.311); DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1 Va ora esaminato se l'autorità inferiore ha rettamente emanato una decisione di esecuzione dell'allontanamento. Quest'ultima è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 5.2 5.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 5.2.2 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 5.2.3 Nella sua giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 9 e 11.2; fra le tante sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). Il Tribunale ha recentemente ribadito questa conclusione nella nuova sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver condotto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). Questa presunzione può essere ribaltata in casi individuali, se la persona interessata fornisce prove serie del fatto che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non le garantirebbero la necessaria protezione o la esporrebbero a condizioni di vita disumane (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid.11.4; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.3.3). 5.2.4 Occorre inoltre evidenziare che i beneficiari di protezione possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (direttiva qualificazione). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo nei confronti dei beneficiari di protezione, impongono la non discriminazione nei contesti succitati, ovvero nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 8.2). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata può adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU; cfr. sentenza del TAF D-3543/2024 del 20 giugno 2024 consid. 8.3.4). 5.2.5 Nel caso specifico, per quanto riguarda l'asserito mancato supporto da parte delle autorità elleniche, per altro non corroborato da mezzi di prova, va rilevato che queste hanno riconosciuto all'insorgente la protezione internazionale, grazie a cui può far valere i suoi diritti seguendo le rispettive vie di diritto. Il ricorrente non ha provato di essersi attivato al fine di chiedere accesso agli aiuti statali della Grecia e spetterà pertanto a lui attivarsi nuovamente in tal senso. Infatti, anche riguardo le asserite minacce, in particolare quelle causate dalla presunta fuga di dati, lo stesso insorgente sostiene di non aver né denunciato i fatti, né domandato assistenza alle autorità elleniche (cfr. atto SEM n. 16/6, pag. 5 e seg.). Come rileva a ragione l'autorità di prime cure, non risulta che il ricorrente abbia vissuto in una situazione di indigenza e, al contrario, è riuscito a provvedere al suo sostentamento con una serie di impieghi, tra i quali la funzione di operaio nei campi di olive, interprete, mediatore culturale e "case worker" (cfr. atto SEM n. 42/16, pag. 7 seg.). Nemmeno il richiamo alla nuova giurisprudenza del Tribunale (nuova sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025) è atto a sovvertire tale valutazione, poiché tale sentenza riconferma, in buona sostanza, la costante prassi del Tribunale (cfr. ricorso, pag. 5). L'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è dunque ammissibile. 5.3 5.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile (cfr. anche art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281]). Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria, si troverebbe in una situazione di emergenza esistenziale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.4; sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 9; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.4.2). 5.3.2 Il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi. Al contrario, l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.5.1 segg.; sentenze del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.1; D-2976/2024 del 22 maggio 2024 consid. 11.1). Con la sentenza di riferimento D-2590/2025 il Tribunale ha precisato che - nonostante il sostentamento e l'integrazione in Grecia restino gravati da numerosi ostacoli, in particolare per quanto riguarda la ricerca di un alloggio - l'esecuzione dell'allontanamento di beneficiari di protezione internazionale in Grecia sarà da considerarsi inesigibile, anche in assenza di elementi favorevoli, unicamente qualora non fossero riusciti a costruirsi un'esistenza ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi in detto Paese. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto invano sforzi concreti in tal senso nonché l'esaurimento di tutti i servizi disponili, statali e non (cfr. consid. 9.4). 5.3.3 Nel caso in disamina, si rileva anzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i propri diritti direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale beneficiario di protezione internazionale, egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (cfr. sentenza del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.2 con riferimenti). 5.3.4 A tal proposito si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (sentenza della Corte EDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran c. Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.). 5.3.4.1 In sede di ricorso, l'insorgente contesta che l'autorità inferiore non abbia riconosciuto una sua particolare vulnerabilità, sostenendo di essere affetto da gravi problemi di natura psichica. 5.3.4.2 In merito alle patologie di cui soffre l'insorgente, dai certificati medici versati agli atti risulta che, successivamente alle visite mediche effettuate dal 25 luglio 2025 al 13 novembre 2025, all'interessato sono stati diagnosticati disturbo post-traumatico (PTSD), stato ansio-depressivo, epigastralgie, micosi cutanea a livello dei piedi, impetigginazione di una lesione del padiglione auricolare a destra, lesioni inguinali e alla coscia sinistra (diagnosticati il 25 luglio 2025 e confermati il 28 luglio 2025, cfr. atti SEM n. 6/3, 13/2), contrattura muscolare, gengivite e carie (diagnosi del 15 agosto 2025, cfr. atto SEM n. 25/3, 27/4), rino-congiuntivite allergica (diagnosi del 5 settembre 2025, cfr. atto SEM n. 28/2), palpitazioni, disturbo del ritmo, ansia, xerosi cutanea, epistassi recidivanti narice destra (diagnosticati in data 13 novembre 2025, cfr. atto SEM n. 39/2). Da ultimo, la terapia impostata in data 27 ottobre 2025 prevedeva Mycostatin 24 ml, Magnesiocard 10 ml, Prurimed emulsione sapone 150 ml, Prurimed lipolozione 200 ml (cfr. atto SEM n. 37/2). Per quanto riguarda invece le terapie farmacologiche nell'ambito delle visite psichiatriche, in data 13 novembre 2025, il medico, constatando che il paziente si è autosospeso la somministrazione di Depakine chrono 500 mg, Olanzanpina 10 mg prescritti in data 14 ottobre 2025 (cfr. atto SEM, n. 34/2, 35/2, 36/2), ha impostato la terapia con l'Olanzapina 5 mg (cfr. atto SEM n. 38/4). Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati e contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pag. 4 e 7), il Tribunale constata che l'interessato non è, al momento della presente sentenza, da considerarsi come persona particolarmente vulnerabile la cui salute è compromessa in modo particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Nemmeno il nuovo allegato 3 è in grado di capovolgere quest'analisi, dal momento che la nuova diagnosi psichiatrica addotta di DD disturbo affettivo bipolare e il nuovo dosaggio farmacologico di Olanzanpine 7,5 mg e Psychopax 12,5 mg in riserva (allegato 3) non costituiscono elementi in grado di comprovare un grave problema di salute ai sensi della giurisprudenza. Ciò posto, il ricorrente potrà proseguire le cure mediche e psichiatriche necessarie in Grecia, come già avvenuto in passato, avendo egli intrapreso in tal Paese una terapia psicologica dal 2017 al 2019 (cfr. atto SEM n. 16/6, pag. 4). La Grecia dispone, infatti, delle infrastrutture mediche e psichiatriche sufficienti che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessari, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 5.3.5 Considerato quanto sopra, la SEM non era tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per i beneficiari di protezione internazionale, per cui da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi e art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare un alloggio adeguato e un'assistenza sanitaria e sociale al ricorrente. Le relative richieste dell'insorgente vanno pertanto respinte. 5.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del richiedente. 5.5 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.

6. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 7. 7.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 7.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 7.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7.4 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 1'000.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: