Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a L'interessato, cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera, unitamente alla moglie e alla figlia minorenne (N (...), inc. D- 8861/2025), in data (...) ottobre 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-3/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità del sistema europeo "EURODAC" del 3 ottobre 2025 è risultato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) novembre 2024, e che in data (...) gennaio 2025 aveva ricevuto protezione (cfr. atto SEM n. 19/2). A.c In data 9 ottobre 2025, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 27/2). A.d Il 20 ottobre 2025 l'interessato ha sostenuto un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo (cfr. atto SEM n. 40/8). A.e In data 24 ottobre 2025 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessato, poiché è stato a lui concesso lo statuto di rifugiato in data (...) gennaio 2025 e ha ottenuto un permesso di soggiorno valido dall'(...) gennaio 2025 al (...) gennaio 2028 (cfr. atto SEM n. 42/2). A.f Con scritto del 10 novembre 2025 l'interessato ha inoltrato, per il tramite della rappresentanza legale, il suo parere sulla bozza di decisione della SEM trasmessa il 6 novembre 2025 (cfr. atti SEM n. 45/15 e 48/5). B. Con decisione del 10 novembre 2025, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso la Grecia, incaricando il Cantone B._______ con l'esecuzione della misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atti SEM n. 49/20 e 51/1). C. Con ricorso del 18 novembre 2025 (data di entrata: 19 novembre 2025; cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM concludendo, in via principale, al suo annullamento e alla concessione dell'ammissione provvisoria e, in subordine, alla restituzione all'autorità inferiore degli atti per il completamento dell'istruzione. A livello procedurale ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, protestando tasse e spese. D. Con scritto del 1° dicembre 2025 (data di entrata: 2 dicembre 2025), l'insorgente ha trasmesso un rapporto medico (F2) del (...) novembre 2025, nonché una pagina sostitutiva del ricorso presentato (cfr. atto TAF n. 3). E. Con ulteriore scritto del 29 dicembre 2025 (data di entrata: 30 dicembre 2025), l'interessato ha trasmesso una lettera del servizio di Radiologia del (...) dicembre 2025 (cfr. atto TAF n. 4).
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 4 Il Tribunale rileva preliminarmente che, oggetto della procedura, nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso dell'insorgente, seppure abbia formalmente chiesto l'annullamento della decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 9), ha al contempo domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera. Inoltre, poiché la causa riguardante il ricorrente e quella relativa alla moglie e alla figlia minorenne (di cui al ruolo D-8861/2025) sono state oggetto di due decisioni separate da parte della SEM, non appare giudizioso congiungere le cause. Tuttavia, il Tribunale avrà cura che le medesime siano evase parallelamente. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante.
E. 5.2 Nella sua analisi, la SEM ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, l'interessato non avrebbe provato l'esistenza di seri motivi che permetterebbero di ritenere che, con il rinvio in Grecia, correrebbe un rischio reale ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico cui la Svizzera è firmataria. L'interessato non sarebbe stato in grado di dimostrare che il ritorno in Grecia lo esporrebbe a una situazione di emergenza esistenziale, ritenuto che gli ostacoli che potrebbe riscontrare non sarebbero insormontabili qualora si adopererà in modo ragionevole. Nonostante l'interessato abbia dichiarato di essere stato esposto a condizioni di vita complicate, agli atti non risulterebbe che egli, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno in Grecia, abbia sollecitato il sostegno delle istanze elleniche e che quest'ultime l'abbiano negato. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato posto al beneficio della protezione internazionale, incluse eventuali vie legali, qualora dovesse riscontrare delle difficoltà. In merito alla figlia, la SEM ha inoltre precisato che la loro permanenza in Svizzera sarebbe troppo breve per configurare uno sradicamento completo tale da pregiudicare lo sviluppo e l'equilibrio della minore, e che il trasferimento verso la Grecia avverrebbe, con la moglie e la figlia, come nucleo familiare. Quanto all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha rilevato che, sebbene il ricorrente, la moglie e la figlia costituiscano una famiglia, sussisterebbero circostanze favorevoli che ne consentirebbero il rinvio, non avendo peraltro compiuto sforzi per costruire un'esistenza dignitosa in Grecia. Non emergerebbero elementi per cui egli si sarebbe seriamente impegnato a cercare supporto o un posto di lavoro, non essendosi rivolto, nei mesi successivi all'ottenimento della protezione internazionale, a enti statali, ONG o altri enti caritatevoli ad eccezione di una sola occasione. L'autorità inferiore ha inoltre rilevato che egli sarebbe in buona salute generale. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla sua riammissione sul loro territorio.
E. 5.3 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione del suo rinvio in Grecia. Il ricorrente sostiene che, in Grecia, avrebbe vissuto in condizioni incompatibili con la dignità umana e che vi sarebbe inoltre una condizione di vulnerabilità, la quale escluderebbe il rinvio verso la Grecia quale misura incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, e in particolare dell'art. 3 CEDU. Una volta ottenuti i documenti, lui e la sua famiglia sarebbero stati costretti a lasciare il Centro e, senza alcun supporto statale né alcuna informazione, a vivere nei parchi all'aperto, fino a trovare ospitalità presso un connazionale. Lavoro occasionale senza contratto regolare, registrazione presso enti che non l'avrebbe mai contattato, assenza di interpreti e difficoltà linguistiche avrebbero aggravato l'impossibilità di accedere a cure mediche. Sul piano lavorativo, gli impieghi ottenuti sarebbero stati sporadici, in un contesto aggravato dalle barriere linguistiche e dall'assenza di corsi di lingua accessibili. Il ricorrente e la sua famiglia rientrerebbero nella categoria di persone particolarmente vulnerabili, ciò che imporrebbe un esame rafforzato della situazione individuale e condurrebbe a escludere l'ammissibilità del rinvio. Per il ricorrente, la SEM avrebbe dovuto procedere a un esame individualizzato della concreta possibilità di ottenere un alloggio, accedere ai servizi essenziali e di mantenere un livello di vita dignitoso, per sé e per la sua famiglia. Quanto alla figlia, l'interessato ha ribadito che la stessa presenterebbe una condizione di salute di particolare gravità, con la necessità di cure continue, specialistiche e stabili nel tempo. La mancanza di cure essenziali in Grecia comporterebbe gravi conseguenze sul suo sviluppo fisico e psicologico, in contrasto con il principio di tutela effettiva sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. L'allontanamento sarebbe quindi escluso, poiché solo la permanenza in Svizzera consentirebbe una presa in carico adeguata.
E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 6.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio (real risk) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
E. 6.2.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E 3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Infatti, sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Inoltre, nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E 3427/2021 e E 3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D- 6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D 4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2).
E. 6.2.3 Il Tribunale ha recentemente ribadito tali principi nella sentenza D- 2590/2025 dell'11 settembre 2025 [destinata alla pubblicazione quale sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le vulnerabili famiglie con bambini, il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in presenza di elementi favorevoli alla stessa, qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, le famiglie ivi titolari della protezione internazionale devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi nella società di accoglienza - segnatamente mediante la ricerca attiva di un alloggio e di un'attività lavorativa, la frequentazione di corsi di lingua, il ricorso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili nonché l'iscrizione dei figli a scuola - e di aver esaurito tutte le possibilità di aiuto loro offerte da parte delle autorità, dei servizi sociali e delle organizzazioni caritatevoli (cfr. consid. 9.8).
E. 6.2.4.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato, insieme alla moglie e alla figlia, in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
E. 6.2.4.2 Dipoi, il Tribunale ritiene che le censure proposte nel gravame, non siano in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. supra consid. 6.2.2). In Grecia, il ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato (cfr. atto SEM n. 42/2) e può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Il ricorrente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 6.2.4.3 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi per ritenere che, in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico e psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Dalle dichiarazioni rese non risulta che egli abbia mai richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto gli sia stato negato o che gli siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lui spettanti. Invero, risulta che egli non abbia mai effettivamente sollecitato assistenza per ottenere, in particolare, un alloggio, un lavoro e altre prestazioni esistenziali. Per quanto concerne l'accesso al mercato del lavoro, egli ha dichiarato di essersi rivolto unicamente a un solo ente (cfr. atto SEM n. 40/8, D21 pag. 4). Quanto all'accesso a un alloggio, egli si è limitato a chiedere informazioni ad alcuni connazionali, senza tuttavia ottenere alcuna indicazione (cfr. atto SEM n. 40/8, D11 pag. 3). Analogamente, con riferimento alle prestazioni di sostegno, egli ha affermato che un connazionale gli avrebbe riferito che fosse inutile (cfr. atto SEM n. 40/8, D26 pag. 4). Ne consegue che egli non ha dimostrato di aver esaurito tutte le possibilità di far valere i suoi diritti, avendo scelto di rivolgersi quasi esclusivamente a connazionali e ottenendo, perciò, informazioni non ufficiali e quindi inattendibili. Inoltre, il fatto che, ancora prima di arrivare in Grecia egli avesse già l'intenzione di recarsi in Svizzera (cfr. atto SEM n. 40/8, D6 pag. 2), dimostra ulteriormente la totale assenza di un concreto sforzo volto ad ottenere un alloggio, accedere a prestazioni di sostegno e costruzione di un futuro nel territorio greco. Ne consegue che, come giustamente ritenuto anche dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 13), anche a mente del Tribunale il ricorrente non si è sforzato a sufficienza e nella misura del possibile per ottenere assistenza dallo Stato greco. Pertanto, non appare che l'insorgente, nel caso di ritorno in Grecia, si troverà in condizioni di vita tali da non garantire il rispetto dei requisiti minimi per un'esistenza dignitosa, né che sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. Si rileva inoltre che le censure formulate dal ricorrente in relazione alla situazione della figlia minorenne (cfr. ricorso, pagg. 7-8) sono trattate nella procedura separata riguardante la moglie e la figlia e non vengono pertanto esaminate nel presente contesto.
E. 6.2.4.4 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. infra consid. 6.3.4), risulti ostativo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. A tal proposito, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.). Senza voler sminuire i problemi di salute del ricorrente, il Tribunale constata che la sua situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva, tenuto anche conto del fatto che la Grecia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. infra consid. 6.3.4).
E. 6.2.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 6.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 6.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se è reso verosimile che, per delle ragioni personali, vale il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). In proposito, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Questa giurisprudenza è stata recentemente precisata dalla sentenza D-2590/2025 sopra citata, nella quale il Tribunale ha proceduto ad un'analisi aggiornata della situazione in Grecia, rilevando che, nonostante le difficoltà persistenti (in particolare per quanto riguarda l'accesso all'alloggio), il rinvio di famiglie con figli è esigibile segnatamente quando queste vi hanno soggiornato soltanto per un periodo molto breve senza dimostrare di aver compiuto passi concreti per integrarsi e costruirsi un'esistenza sul posto (cfr. consid. 9.8).
E. 6.3.3.1 Nel caso in disamina, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 5-8), il Tribunale è d'avviso che l'esecuzione del suo allontanamento sia da ritenersi esigibile ai sensi della giurisprudenza testé citata. Il ricorrente non ha infatti dimostrato di non essere stato in grado, nonostante sforzi ragionevoli, di costruirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. Dagli atti non emerge alcun serio tentativo: non risulta che egli abbia adottato misure concrete per ottenere un alloggio, un lavoro remunerato o un sostegno da parte da parte delle autorità statali, di terze persone o di ONG; al contrario ha lasciato la Grecia (...) mesi dopo aver ricevuto i documenti (cfr. atto SEM n. 40/8, D4 pag. 2), senza aver mai manifestato l'intenzione di stabilirvisi, avendo già prima del suo arrivo in Grecia progettato di raggiungere la Svizzera (cfr. atto SEM n. 40/8, D6 pag. 2). Sebbene non si possa escludere che il ricorrente possa incontrare alcune difficoltà al suo ritorno in Grecia, tali ostacoli non appaiono tuttavia insormontabili, purché egli dimostri una ragionevole iniziativa personale. Si rileva inoltre che egli possiede una formazione quale (...) e una conoscenza dei diversi ambiti dell'(...); in C._______ avrebbe lavorato come (...), mentre in D._______ in una fabbrica (...) (cfr. atto SEM n. 40/8, D17-19), acquisendo competenze che potranno consentirgli di impegnarsi per avere accesso a un lavoro remunerato. Inoltre, pur avendo egli affermato di essersi trovato di fronte a impedimenti che, per lui e per il suo fragile nucleo familiare, sarebbero risultati insuperabili (cfr. ricorso, pag. 6), non vi sono elementi che permettano di ritenere compromesse le sue possibilità di integrazione e di accesso a condizioni di vita dignitose. Egli ha infatti dimostrato uno spirito di adattamento e una concreta capacità di iniziativa: è riuscito a trovare un impiego, seppur sporadico, quale (...), guadagnando 45-50 euro al giorno, somma che sarebbe stata utilizzata per contribuire alle spese alimentari durante i (...) mesi in cui lui e la sua famiglia sarebbero stati ospitati presso un connazionale (cfr. atto SEM n. 40/8, D8 e D12-15 pag. 3). Si tratta inoltre di una persona giovane e senza gravi problemi di salute (cfr. infra consid. 6.3.4), che ha mostrato capacità organizzative e determinazione, come dimostrato anche dal fatto di aver richiesto e ottenuto dalle autorità greche i documenti e dall'aver pianificato e realizzato, anche grazie all'aiuto finanziario proveniente dall'Afghanistan, il viaggio verso la Svizzera (cfr. atto SEM n. 40/8, D5 e D6 pag. 2 e D40 pag. 6). Quanto alla mancata conoscenza della lingua greca, occorre rilevare che la medesima difficoltà si riscontra anche rispetto ad altre lingue, avendo dichiarato l'insorgente di parlare unicamente il (...) (cfr. atti SEM n. 3/2 e 40/8, D27 pag. 4). Non è quindi possibile ravvisare in tale aspetto un ostacolo insormontabile al reinserimento in Grecia, potendo egli partecipare a corsi di lingua greca in futuro. Dagli atti non risulta inoltre che egli versasse in una condizione di indigenza assoluta. In ogni caso, resta sempre la possibilità di rivolgersi, qualora necessario, alle autorità greche competenti o ad organizzazioni caritative per ottenere il sostegno opportuno.
E. 6.3.3.2 Infine, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso (cfr. ricorso, pag. 6), va rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale.
E. 6.3.3.3 Ne consegue che, l'insorgente non ha reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Ci si può attendere senz'altro che egli compia (maggiori) sforzi d'integrazione, anche tramite corsi di lingua e rivolgendosi alle autorità competenti.
E. 6.3.4.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 6.3.4.2 In merito alle patologie di cui soffre l'insorgente, dai certificati medici versati agli atti risulta che con visita del (...) ottobre 2025 gli è stata diagnosticata una probabile tendinopatia semitendinoso-semimembranoso al cavo popliteo (...), per la quale è stata prescritta una terapia a base di (...) ed è stata inoltre indicata l'esecuzione di una RMN al ginocchio (...) (cfr. atto SEM n. 31/3). In data (...) novembre 2025, è stata diagnosticata all'interessato una reazione acuta da stress, per la quale è stato prescritto (...) (cfr. atto SEM n. 57/2; atto TAF n. 3, allegato C). Da referto radiologico del (...) dicembre 2025 è risultata una fissurazione degenerativa del menisco mediale, nonché una cisti di (...) (cfr. atto SEM n. 68/1; atto TAF n. 4, allegato D).
E. 6.3.4.3 Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati, il Tribunale constata che l'interessato non è, al momento della presente sentenza, da considerarsi una persona particolarmente vulnerabile la cui salute è compromessa in modo particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Ciò posto, egli potrà proseguire le cure mediche necessarie in Grecia, disponendo detto Paese delle infrastrutture mediche sufficienti. L'interessato ha infatti di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione).
E. 6.3.5 L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 6.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione del ricorrente, il quale dispone di un permesso di soggiorno valido in Grecia.
E. 6.5 In esito, le richieste subordinate di giudizio tendenti alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e all'ottenimento di garanzie specifiche da parte delle autorità greche vanno respinte poiché infondate (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; R-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8).
E. 7 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- andrebbero poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 10 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8859/2025 Sentenza del 14 gennaio 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, Simon Thurnheer, Yanick Felley, cancelliera Sara Miljanovic. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Maryligia Zaccuri, (...), ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 10 novembre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera, unitamente alla moglie e alla figlia minorenne (N (...), inc. D- 8861/2025), in data (...) ottobre 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-3/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità del sistema europeo "EURODAC" del 3 ottobre 2025 è risultato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) novembre 2024, e che in data (...) gennaio 2025 aveva ricevuto protezione (cfr. atto SEM n. 19/2). A.c In data 9 ottobre 2025, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 27/2). A.d Il 20 ottobre 2025 l'interessato ha sostenuto un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo (cfr. atto SEM n. 40/8). A.e In data 24 ottobre 2025 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessato, poiché è stato a lui concesso lo statuto di rifugiato in data (...) gennaio 2025 e ha ottenuto un permesso di soggiorno valido dall'(...) gennaio 2025 al (...) gennaio 2028 (cfr. atto SEM n. 42/2). A.f Con scritto del 10 novembre 2025 l'interessato ha inoltrato, per il tramite della rappresentanza legale, il suo parere sulla bozza di decisione della SEM trasmessa il 6 novembre 2025 (cfr. atti SEM n. 45/15 e 48/5). B. Con decisione del 10 novembre 2025, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso la Grecia, incaricando il Cantone B._______ con l'esecuzione della misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atti SEM n. 49/20 e 51/1). C. Con ricorso del 18 novembre 2025 (data di entrata: 19 novembre 2025; cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM concludendo, in via principale, al suo annullamento e alla concessione dell'ammissione provvisoria e, in subordine, alla restituzione all'autorità inferiore degli atti per il completamento dell'istruzione. A livello procedurale ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, protestando tasse e spese. D. Con scritto del 1° dicembre 2025 (data di entrata: 2 dicembre 2025), l'insorgente ha trasmesso un rapporto medico (F2) del (...) novembre 2025, nonché una pagina sostitutiva del ricorso presentato (cfr. atto TAF n. 3). E. Con ulteriore scritto del 29 dicembre 2025 (data di entrata: 30 dicembre 2025), l'interessato ha trasmesso una lettera del servizio di Radiologia del (...) dicembre 2025 (cfr. atto TAF n. 4). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
4. Il Tribunale rileva preliminarmente che, oggetto della procedura, nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso dell'insorgente, seppure abbia formalmente chiesto l'annullamento della decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 9), ha al contempo domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera. Inoltre, poiché la causa riguardante il ricorrente e quella relativa alla moglie e alla figlia minorenne (di cui al ruolo D-8861/2025) sono state oggetto di due decisioni separate da parte della SEM, non appare giudizioso congiungere le cause. Tuttavia, il Tribunale avrà cura che le medesime siano evase parallelamente. Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante. 5. 5.2 Nella sua analisi, la SEM ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, l'interessato non avrebbe provato l'esistenza di seri motivi che permetterebbero di ritenere che, con il rinvio in Grecia, correrebbe un rischio reale ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico cui la Svizzera è firmataria. L'interessato non sarebbe stato in grado di dimostrare che il ritorno in Grecia lo esporrebbe a una situazione di emergenza esistenziale, ritenuto che gli ostacoli che potrebbe riscontrare non sarebbero insormontabili qualora si adopererà in modo ragionevole. Nonostante l'interessato abbia dichiarato di essere stato esposto a condizioni di vita complicate, agli atti non risulterebbe che egli, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno in Grecia, abbia sollecitato il sostegno delle istanze elleniche e che quest'ultime l'abbiano negato. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato posto al beneficio della protezione internazionale, incluse eventuali vie legali, qualora dovesse riscontrare delle difficoltà. In merito alla figlia, la SEM ha inoltre precisato che la loro permanenza in Svizzera sarebbe troppo breve per configurare uno sradicamento completo tale da pregiudicare lo sviluppo e l'equilibrio della minore, e che il trasferimento verso la Grecia avverrebbe, con la moglie e la figlia, come nucleo familiare. Quanto all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha rilevato che, sebbene il ricorrente, la moglie e la figlia costituiscano una famiglia, sussisterebbero circostanze favorevoli che ne consentirebbero il rinvio, non avendo peraltro compiuto sforzi per costruire un'esistenza dignitosa in Grecia. Non emergerebbero elementi per cui egli si sarebbe seriamente impegnato a cercare supporto o un posto di lavoro, non essendosi rivolto, nei mesi successivi all'ottenimento della protezione internazionale, a enti statali, ONG o altri enti caritatevoli ad eccezione di una sola occasione. L'autorità inferiore ha inoltre rilevato che egli sarebbe in buona salute generale. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla sua riammissione sul loro territorio. 5.3 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione del suo rinvio in Grecia. Il ricorrente sostiene che, in Grecia, avrebbe vissuto in condizioni incompatibili con la dignità umana e che vi sarebbe inoltre una condizione di vulnerabilità, la quale escluderebbe il rinvio verso la Grecia quale misura incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, e in particolare dell'art. 3 CEDU. Una volta ottenuti i documenti, lui e la sua famiglia sarebbero stati costretti a lasciare il Centro e, senza alcun supporto statale né alcuna informazione, a vivere nei parchi all'aperto, fino a trovare ospitalità presso un connazionale. Lavoro occasionale senza contratto regolare, registrazione presso enti che non l'avrebbe mai contattato, assenza di interpreti e difficoltà linguistiche avrebbero aggravato l'impossibilità di accedere a cure mediche. Sul piano lavorativo, gli impieghi ottenuti sarebbero stati sporadici, in un contesto aggravato dalle barriere linguistiche e dall'assenza di corsi di lingua accessibili. Il ricorrente e la sua famiglia rientrerebbero nella categoria di persone particolarmente vulnerabili, ciò che imporrebbe un esame rafforzato della situazione individuale e condurrebbe a escludere l'ammissibilità del rinvio. Per il ricorrente, la SEM avrebbe dovuto procedere a un esame individualizzato della concreta possibilità di ottenere un alloggio, accedere ai servizi essenziali e di mantenere un livello di vita dignitoso, per sé e per la sua famiglia. Quanto alla figlia, l'interessato ha ribadito che la stessa presenterebbe una condizione di salute di particolare gravità, con la necessità di cure continue, specialistiche e stabili nel tempo. La mancanza di cure essenziali in Grecia comporterebbe gravi conseguenze sul suo sviluppo fisico e psicologico, in contrasto con il principio di tutela effettiva sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. L'allontanamento sarebbe quindi escluso, poiché solo la permanenza in Svizzera consentirebbe una presa in carico adeguata. 6. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 6.2 6.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio (real risk) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 6.2.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E 3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Infatti, sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Inoltre, nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E 3427/2021 e E 3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D- 6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D 4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). 6.2.3 Il Tribunale ha recentemente ribadito tali principi nella sentenza D- 2590/2025 dell'11 settembre 2025 [destinata alla pubblicazione quale sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le vulnerabili famiglie con bambini, il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in presenza di elementi favorevoli alla stessa, qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, le famiglie ivi titolari della protezione internazionale devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi nella società di accoglienza - segnatamente mediante la ricerca attiva di un alloggio e di un'attività lavorativa, la frequentazione di corsi di lingua, il ricorso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili nonché l'iscrizione dei figli a scuola - e di aver esaurito tutte le possibilità di aiuto loro offerte da parte delle autorità, dei servizi sociali e delle organizzazioni caritatevoli (cfr. consid. 9.8). 6.2.4 6.2.4.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato, insieme alla moglie e alla figlia, in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 6.2.4.2 Dipoi, il Tribunale ritiene che le censure proposte nel gravame, non siano in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. supra consid. 6.2.2). In Grecia, il ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato (cfr. atto SEM n. 42/2) e può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Il ricorrente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 6.2.4.3 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi per ritenere che, in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico e psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Dalle dichiarazioni rese non risulta che egli abbia mai richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto gli sia stato negato o che gli siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lui spettanti. Invero, risulta che egli non abbia mai effettivamente sollecitato assistenza per ottenere, in particolare, un alloggio, un lavoro e altre prestazioni esistenziali. Per quanto concerne l'accesso al mercato del lavoro, egli ha dichiarato di essersi rivolto unicamente a un solo ente (cfr. atto SEM n. 40/8, D21 pag. 4). Quanto all'accesso a un alloggio, egli si è limitato a chiedere informazioni ad alcuni connazionali, senza tuttavia ottenere alcuna indicazione (cfr. atto SEM n. 40/8, D11 pag. 3). Analogamente, con riferimento alle prestazioni di sostegno, egli ha affermato che un connazionale gli avrebbe riferito che fosse inutile (cfr. atto SEM n. 40/8, D26 pag. 4). Ne consegue che egli non ha dimostrato di aver esaurito tutte le possibilità di far valere i suoi diritti, avendo scelto di rivolgersi quasi esclusivamente a connazionali e ottenendo, perciò, informazioni non ufficiali e quindi inattendibili. Inoltre, il fatto che, ancora prima di arrivare in Grecia egli avesse già l'intenzione di recarsi in Svizzera (cfr. atto SEM n. 40/8, D6 pag. 2), dimostra ulteriormente la totale assenza di un concreto sforzo volto ad ottenere un alloggio, accedere a prestazioni di sostegno e costruzione di un futuro nel territorio greco. Ne consegue che, come giustamente ritenuto anche dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 13), anche a mente del Tribunale il ricorrente non si è sforzato a sufficienza e nella misura del possibile per ottenere assistenza dallo Stato greco. Pertanto, non appare che l'insorgente, nel caso di ritorno in Grecia, si troverà in condizioni di vita tali da non garantire il rispetto dei requisiti minimi per un'esistenza dignitosa, né che sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. Si rileva inoltre che le censure formulate dal ricorrente in relazione alla situazione della figlia minorenne (cfr. ricorso, pagg. 7-8) sono trattate nella procedura separata riguardante la moglie e la figlia e non vengono pertanto esaminate nel presente contesto. 6.2.4.4 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. infra consid. 6.3.4), risulti ostativo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. A tal proposito, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.). Senza voler sminuire i problemi di salute del ricorrente, il Tribunale constata che la sua situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva, tenuto anche conto del fatto che la Grecia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. infra consid. 6.3.4). 6.2.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 6.3 6.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 6.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se è reso verosimile che, per delle ragioni personali, vale il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). In proposito, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Questa giurisprudenza è stata recentemente precisata dalla sentenza D-2590/2025 sopra citata, nella quale il Tribunale ha proceduto ad un'analisi aggiornata della situazione in Grecia, rilevando che, nonostante le difficoltà persistenti (in particolare per quanto riguarda l'accesso all'alloggio), il rinvio di famiglie con figli è esigibile segnatamente quando queste vi hanno soggiornato soltanto per un periodo molto breve senza dimostrare di aver compiuto passi concreti per integrarsi e costruirsi un'esistenza sul posto (cfr. consid. 9.8). 6.3.3 6.3.3.1 Nel caso in disamina, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 5-8), il Tribunale è d'avviso che l'esecuzione del suo allontanamento sia da ritenersi esigibile ai sensi della giurisprudenza testé citata. Il ricorrente non ha infatti dimostrato di non essere stato in grado, nonostante sforzi ragionevoli, di costruirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. Dagli atti non emerge alcun serio tentativo: non risulta che egli abbia adottato misure concrete per ottenere un alloggio, un lavoro remunerato o un sostegno da parte da parte delle autorità statali, di terze persone o di ONG; al contrario ha lasciato la Grecia (...) mesi dopo aver ricevuto i documenti (cfr. atto SEM n. 40/8, D4 pag. 2), senza aver mai manifestato l'intenzione di stabilirvisi, avendo già prima del suo arrivo in Grecia progettato di raggiungere la Svizzera (cfr. atto SEM n. 40/8, D6 pag. 2). Sebbene non si possa escludere che il ricorrente possa incontrare alcune difficoltà al suo ritorno in Grecia, tali ostacoli non appaiono tuttavia insormontabili, purché egli dimostri una ragionevole iniziativa personale. Si rileva inoltre che egli possiede una formazione quale (...) e una conoscenza dei diversi ambiti dell'(...); in C._______ avrebbe lavorato come (...), mentre in D._______ in una fabbrica (...) (cfr. atto SEM n. 40/8, D17-19), acquisendo competenze che potranno consentirgli di impegnarsi per avere accesso a un lavoro remunerato. Inoltre, pur avendo egli affermato di essersi trovato di fronte a impedimenti che, per lui e per il suo fragile nucleo familiare, sarebbero risultati insuperabili (cfr. ricorso, pag. 6), non vi sono elementi che permettano di ritenere compromesse le sue possibilità di integrazione e di accesso a condizioni di vita dignitose. Egli ha infatti dimostrato uno spirito di adattamento e una concreta capacità di iniziativa: è riuscito a trovare un impiego, seppur sporadico, quale (...), guadagnando 45-50 euro al giorno, somma che sarebbe stata utilizzata per contribuire alle spese alimentari durante i (...) mesi in cui lui e la sua famiglia sarebbero stati ospitati presso un connazionale (cfr. atto SEM n. 40/8, D8 e D12-15 pag. 3). Si tratta inoltre di una persona giovane e senza gravi problemi di salute (cfr. infra consid. 6.3.4), che ha mostrato capacità organizzative e determinazione, come dimostrato anche dal fatto di aver richiesto e ottenuto dalle autorità greche i documenti e dall'aver pianificato e realizzato, anche grazie all'aiuto finanziario proveniente dall'Afghanistan, il viaggio verso la Svizzera (cfr. atto SEM n. 40/8, D5 e D6 pag. 2 e D40 pag. 6). Quanto alla mancata conoscenza della lingua greca, occorre rilevare che la medesima difficoltà si riscontra anche rispetto ad altre lingue, avendo dichiarato l'insorgente di parlare unicamente il (...) (cfr. atti SEM n. 3/2 e 40/8, D27 pag. 4). Non è quindi possibile ravvisare in tale aspetto un ostacolo insormontabile al reinserimento in Grecia, potendo egli partecipare a corsi di lingua greca in futuro. Dagli atti non risulta inoltre che egli versasse in una condizione di indigenza assoluta. In ogni caso, resta sempre la possibilità di rivolgersi, qualora necessario, alle autorità greche competenti o ad organizzazioni caritative per ottenere il sostegno opportuno. 6.3.3.2 Infine, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso (cfr. ricorso, pag. 6), va rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. 6.3.3.3 Ne consegue che, l'insorgente non ha reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Ci si può attendere senz'altro che egli compia (maggiori) sforzi d'integrazione, anche tramite corsi di lingua e rivolgendosi alle autorità competenti. 6.3.4 6.3.4.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). 6.3.4.2 In merito alle patologie di cui soffre l'insorgente, dai certificati medici versati agli atti risulta che con visita del (...) ottobre 2025 gli è stata diagnosticata una probabile tendinopatia semitendinoso-semimembranoso al cavo popliteo (...), per la quale è stata prescritta una terapia a base di (...) ed è stata inoltre indicata l'esecuzione di una RMN al ginocchio (...) (cfr. atto SEM n. 31/3). In data (...) novembre 2025, è stata diagnosticata all'interessato una reazione acuta da stress, per la quale è stato prescritto (...) (cfr. atto SEM n. 57/2; atto TAF n. 3, allegato C). Da referto radiologico del (...) dicembre 2025 è risultata una fissurazione degenerativa del menisco mediale, nonché una cisti di (...) (cfr. atto SEM n. 68/1; atto TAF n. 4, allegato D). 6.3.4.3 Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati, il Tribunale constata che l'interessato non è, al momento della presente sentenza, da considerarsi una persona particolarmente vulnerabile la cui salute è compromessa in modo particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Ciò posto, egli potrà proseguire le cure mediche necessarie in Grecia, disponendo detto Paese delle infrastrutture mediche sufficienti. L'interessato ha infatti di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). 6.3.5 L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 6.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione del ricorrente, il quale dispone di un permesso di soggiorno valido in Grecia. 6.5 In esito, le richieste subordinate di giudizio tendenti alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e all'ottenimento di garanzie specifiche da parte delle autorità greche vanno respinte poiché infondate (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; R-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8).
7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- andrebbero poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
10. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione: