Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a L'interessato, cittadino somalo, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 10 settembre 2025, dichiarandosi minorenne. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che egli ha depositato una domanda d'asilo in Grecia il 12 settembre 2022, ottenendo la protezione internazionale il successivo 25 novembre 2022. In seguito egli ha presentato una domanda d'asilo in Germania in data 23 giugno 2023. A.c In data 19 settembre 2025 la SEM ha inviato una richiesta di informazioni alla Germania sulla scorta dell'art. 34 del Regolamento Dublino III. Il successivo 25 settembre 2025 le autorità tedesche hanno indicato che il richiedente sarebbe conosciuto in Germania con un'altra identità con data di nascita del (...). Inoltre è stato comunicato che le autorità elleniche hanno confermato loro che il richiedente ha ottenuto la protezione internazionale il 24 novembre 2022. A.d Il 25 settembre 2025 la SEM ha inoltrato una domanda di riammissione del richiedente alle autorità elleniche sulla scorta dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera. Il successivo 2 ottobre 2025 le autorità elleniche hanno accolto tale richiesta, specificando che il ricorrente è conosciuto con un'altra identità e in particolare con la data di nascita del (...). Le stesse hanno inoltre specificato che al richiedente è stata concessa la protezione internazionale e che il suo permesso di soggiorno è valido sino al 24 novembre 2025. A.e Il 7 ottobre 2025 la SEM ha svolto una prima audizione nell'ambito della minore età (PA-RMNA) con l'interessato in merito all'accertamento della sua età, del rinvio verso uno Stato terzo e circa il suo stato di salute. La SEM ha poi modificato la data di nascita dell'interessato, fissandola per il (...), considerandolo pertanto maggiorenne. A.f Il 15 ottobre 2025 il richiedente ha inoltrato alla SEM il parere sulla bozza di decisione trasmessa il 14 ottobre 2025. B. Con decisione del 15 ottobre 2025, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente e ha pronunciato il suo allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso la Grecia. C. Con ricorso inoltrato il 23 ottobre 2025 (cfr. risultanze istruttorie, data d'entrata: 24 ottobre 2025) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. In subordine egli chiede la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruttoria. In via procedurale, egli chiede l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese.
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii).
E. 3.1 Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla sua data di nascita. In particolare, egli rimprovera alla SEM di aver erroneamente concluso per la sua maggiore età nonostante l'assenza di una perizia medica e la verosimiglianza delle dichiarazioni rese.
E. 3.2.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, occorre dirimere preliminarmente tale aspetto poiché determinante segnatamente a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi).
E. 3.2.2 Nella procedura d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta i fatti d'ufficio (artt. 6 LAsi e 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove. Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione, o il giudice, non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser / Beusch / Kneubühler / Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica comunque l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, essendo il Tribunale libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se tale opzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).
E. 3.2.3 L'onere della prova relativo alla minore età incombe al richiedente d'asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto nonché di una corretta valutazione degli atti di causa, il richiedente sarà tenuto ad assumere le conseguenze giuridiche qualora la valutazione globale non permettesse di ritenere come verosimile la sua minore età, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b).
E. 3.2.4 Salvo casi particolari, la SEM ha altresì il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di una persona richiedente d'asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia familiare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, essa può ordinare una perizia medica volta alla determinazione dell'età (artt. 17 cpv. 3bis, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi succitati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se essa è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, deve infine motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b).
E. 3.3 Venendo alla presente disamina, dapprima si osserva che sia in Grecia che in Germania il ricorrente è stato registrato con date di nascita che lo qualificherebbero quale maggiorenne. Invece, in Svizzera egli ha indicato la data di nascita del (...) - e quindi di essere un minorenne non accompagnato - sul foglio dei dati personali.
E. 3.4 Quanto al certificato di nascita prodotto dall'insorgente soltanto in copia in sede ricorsuale, il Tribunale nota che il suo valore probatorio è estremamente ridotto, in quanto non è possibile verificarne l'autenticità e non si può escludere una manipolazione, falsificazione o acquisto. Infatti, in Somalia non esiste un sistema centralizzato di registrazione delle nascite e la verifica di documentazione d'identità è resa impossibile in quanto non vi sono registri statali per un confronto dei dati. Inoltre è possibile ottenere documenti falsi oppure documenti originali rilasciati sulla scorta di indicazioni false, in ogni caso impossibili da verificare (cfr. Australian Governement, DFAT Country Information Report Somalia, giugno 2017, punto 5.20, https://www.ecoi.net/en/file/local/1419317/4792_1512562459_country-information-report-somalia.pdf, ultimo accesso: 4 novembre 2025 e EUAA, Somalia, Security Situation, febbraio 2023, pagg. 53-54, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-02/2023_02_COI_Report_Somalia_Security_Situation_EN.pdf, ultimo accesso: 4 novembre 2025). Inoltre, il ricorrente non ha indicato come sia venuto in possesso di tale documento, da dove esso provenga, per quale motivo non lo abbia prodotto in precedenza, per quale motivo non ha allegato il passaporto o altri documenti ufficiali. Di conseguenza, tale copia non soccorre il richiedente nella propria asserzione di minore età, e anzi, visto il mancato inquadramento della provenienza del documento, sorgono ulteriori dubbi sul suo narrato. Interrogato nell'ambito della PA-RMNA in merito alla sua biografia e percorso migratorio, il ricorrente ha risposto in modo evasivo e vago alle domande, tanto da non permettere una ricostruzione della propria biografia e storia familiare. Contrariamente a quanto indicato in sede di ricorso, tali lacune non sono da ricondurre unicamente alla mancata conoscenza di date e differenze numeriche, bensì pure ad aspetti basilari che nulla hanno a che vedere con il calcolo matematico, ad esempio quando egli ha dapprima indicato che non consocerebbe l'età dei genitori in quanto non avrebbe abitato con loro per poi indicare di aver vissuto con il papà oppure di non sapere se i genitori fossero divorziati o meno (cfr. atto SEM n. 25/12, D3.01). Per il resto della valutazione circa l'inverosimiglianza della biografia del ricorrente si rimanda alla decisione impugnata, che il Tribunale condivide. Nel complesso, le informazioni vaghe e inverosimili fornite dal ricorrente non possono essere utilizzate come elementi atti a rendere verosimile la sua minore età. Le contestazioni circa l'età con cui il ricorrente è conosciuto in Grecia e in Germania, che non sarebbero attendibili in quanto non sarebbero stato frutto di una perizia non possono essere seguite. A detta del ricorrente stesso, in Germania egli avrebbe impugnato la decisione circa la fissazione della sua età e tuttavia le autorità avrebbero confermato la sua età. In tal senso l'insorgente si era impegnato a trasmettere alle autorità copia della decisione, fatto tuttavia non avvenuto, ad ulteriore comprova della propria violazione del dovere di collaborare (cfr. atto SEM n. 25/12, D 8.01). Circa la violazione dell'obbligo di collaborare, il Tribunale osserva che il ricorrente non ha trasmesso alcun documento ufficiale, nonostante egli abbia indicato in modo chiaro di essere espatriato con un passaporto e di possedere anche un passaporto greco (cfr. atto SEM n. 25/12, D 5.02). Egli non ha dimostrato di essersi impegnato a recuperare tali documenti, ad esempio tramite l'asserito zio paterno in Turchia. Le evidenti incoerenze e vaghezze negli asserti dell'insorgente, sopra considerate, non possono trovare spiegazione nel livello di alfabetizzazione e le condizioni socioculturali di provenienza, che secondo il ricorrente sarebbero atte a giustificare imprecisioni delle dichiarazioni rese dall'interessato in ordine a tempi ed eventi del proprio vissuto, come proposto nel ricorso.
E. 3.5 In conclusione, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto, considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica - peraltro anche secondo i suoi asserti molto vicina alla maggiore età - così come invece chiesto dalla sua rappresentante legale nel gravame. Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale è giunta l'autorità inferiore, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata, per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere.
E. 4.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Conv. Rifugiati o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125).
E. 4.2 La giurisprudenza ha inoltre precisato come non occorra entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), abbia già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi).
E. 4.3 Nello specifico, le autorità elleniche hanno riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e il 2 ottobre 2025 ne hanno esplicitamente accettato la riammissione sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. [(...)]-23/2). Si osserva, infine, che l'eventuale assenza di un obbligo di riammissione dell'interessato da parte della Grecia, ai sensi dell'art. 4 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare (RS 0.142.113.729), avrebbe dovuto, se del caso, essere fatta valere dalle competenti autorità elleniche, le quali hanno invece esplicitamente accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, risulta esservi un valido accordo di riammissione con la Grecia.
E. 4.4 Conseguentemente, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Grecia o se, come da egli richiesto, avrebbe dovuto concedere l'ammissione provvisoria in Svizzera.
E. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempita, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 6.3 Il ricorrente è dell'avviso che un trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente gli articoli 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (Conv. fanciullo RS 0.107). Un rinvio sarebbe inammissibile, giacché egli verrebbe sottoposto a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, anche alla luce di una grave vulnerabilità psicologica e sociale. Un trasferimento in Grecia sarebbe inoltre inesigibile, poiché verrebbe a ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale. Egli riferisce in tal senso di non aver ottenuto alcun sostegno statale durante la propria permanenza in Grecia. L'autorità inferiore non avrebbe valutato a fondo le circostanze in questione, in particolare non avrebbe chiarito la situazione concreta in Grecia. Inoltre, il ricorrente si qualifica quale persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza del Tribunale, e ciò in quanto egli non disporrebbe di una rete sociale, non consocerebbe la lingua greca, non disporrebbe di esperienza lavorativa e avrebbe vissuto quasi 2 anni in Germania.
E. 6.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 6.4.2 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
E. 6.4.3 Nella sua giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 9 e 11.2; fra le tante sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). Questa presunzione può essere ribaltata in casi individuali, se la persona interessata fornisce prove serie del fatto che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non le garantirebbero la necessaria protezione o la esporrebbero a condizioni di vita disumane (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid.11.4; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.3.3).
E. 6.4.4 Occorre inoltre evidenziare che i beneficiari di protezione possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo nei confronti dei beneficiari di protezione, impongono la non discriminazione nei contesti succitati, ovvero nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 8.2). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata può adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU; cfr. sentenza del TAF D-3543/2024 del 20 giugno 2024 consid. 8.3.4).
E. 6.4.5 Nel caso specifico, per quanto riguardo l'asserito mancato supporto da parte delle autorità elleniche, non corroborato da mezzi di prova, va rilevato che queste hanno riconosciuto all'insorgente la protezione internazionale, grazie a cui può far valere i suoi diritti seguendo le rispettive vie di diritto. Il ricorrente non ha addotto di essersi attivato al fine di chiedere allo stato ellenico accesso agli aiuti statali, spetterà pertanto a lui attivarsi in tal senso (cfr. atto SEM n. 25/12, D5.02). L'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è dunque ammissibile.
E. 6.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile (cfr. anche art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281]). Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria, si troverebbe in una situazione di emergenza esistenziale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.4; sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 9; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.4.2).
E. 6.5.2 Il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi. Al contrario, l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.5.1 segg.; sentenze del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.1; D-2976/2024 del 22 maggio 2024 consid. 11.1).
E. 6.5.3 Nel caso in disamina, si rileva anzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale beneficiario di protezione internazionale, egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (cfr. sentenza del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.2 con riferimenti).
E. 6.5.3.1 In sede di ricorso il ricorrente lamenta la non sussistenza di circostanze particolarmente favorevoli per il proprio trasferimento in Grecia, in quanto persona particolarmente vulnerabile.
E. 6.5.3.2 Per la qualifica di persona particolarmente vulnerabile, il Tribunale già ha analizzato la questione della maggiore età, a cui rimanda sub consid. 3. Inoltre, dagli atti non sono riscontrabili elementi che conducano alla qualifica di persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Nemmeno in sede di ricorso vengono fatti riferimenti concreti ad aspetti previsti dalla giurisprudenza, se non alla minore età e allo stato di salute, che verrà analizzato di seguito.
E. 6.5.3.3 Concludendo, a giusta ragione, l'autorità inferiore non ha considerato l'insorgente quale persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.3).
E. 6.5.3.4 Per quanto concerne lo stato di salute dell'insorgente, durante l'audizione del 7 ottobre 2025 egli ha indicato in generale di stare bene e di avere la gengiva che si ritira visto che ha l'apparecchio dei denti (cfr. atto SEM n. 25/12, D 8.02). Dagli atti medici emerge unicamente una visita dal dentista per fissaggio dell'apparecchio dei denti (cfr. atto SEM n. 13/4). Non sono riscontrabili al contrario agli atti visite mediche per affezioni relative alla salute mentale, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricoorsuale.
E. 6.5.3.5 Da quanto esposto sopra discende che le affezioni di cui soffre il ricorrente non sono suscettibili di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia e di considerarlo come persone particolarmente vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Si ribadisce che la Grecia è vincolata dalla precitata direttiva qualificazione. Essa dispone delle strutture mediche sufficienti e il ricorrente ha accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e art. 30 direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4.4 con riferimenti).
E. 6.5.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 6.6 Considerato quanto sopra, la SEM non era tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per i beneficiari di protezione internazionale, per cui da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi e art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare vitto e alloggio nonché assistenza medica al ricorrente. Le relative richieste dell'insorgente vanno pertanto respinte.
E. 6.7 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dell'insorgente.
E. 6.8 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); per quanto censurabile, la decisione non è inoltre inadeguata (art. 49 PA), per cui il ricorso va respinto.
E. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto.
E. 8.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
E. 8.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
ç Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8137/2025 Sentenza del 7 gennaio 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliere Adriano Alari. Parti A. _______, nato il (...), alias A. _______, nato il (...), alias A. _______, nato il (...), alias A. _______, nato il (...), alias A. _______, nato il (...) Somalia, patrocinato da Pietro Gerundino, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 15 ottobre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino somalo, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 10 settembre 2025, dichiarandosi minorenne. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che egli ha depositato una domanda d'asilo in Grecia il 12 settembre 2022, ottenendo la protezione internazionale il successivo 25 novembre 2022. In seguito egli ha presentato una domanda d'asilo in Germania in data 23 giugno 2023. A.c In data 19 settembre 2025 la SEM ha inviato una richiesta di informazioni alla Germania sulla scorta dell'art. 34 del Regolamento Dublino III. Il successivo 25 settembre 2025 le autorità tedesche hanno indicato che il richiedente sarebbe conosciuto in Germania con un'altra identità con data di nascita del (...). Inoltre è stato comunicato che le autorità elleniche hanno confermato loro che il richiedente ha ottenuto la protezione internazionale il 24 novembre 2022. A.d Il 25 settembre 2025 la SEM ha inoltrato una domanda di riammissione del richiedente alle autorità elleniche sulla scorta dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera. Il successivo 2 ottobre 2025 le autorità elleniche hanno accolto tale richiesta, specificando che il ricorrente è conosciuto con un'altra identità e in particolare con la data di nascita del (...). Le stesse hanno inoltre specificato che al richiedente è stata concessa la protezione internazionale e che il suo permesso di soggiorno è valido sino al 24 novembre 2025. A.e Il 7 ottobre 2025 la SEM ha svolto una prima audizione nell'ambito della minore età (PA-RMNA) con l'interessato in merito all'accertamento della sua età, del rinvio verso uno Stato terzo e circa il suo stato di salute. La SEM ha poi modificato la data di nascita dell'interessato, fissandola per il (...), considerandolo pertanto maggiorenne. A.f Il 15 ottobre 2025 il richiedente ha inoltrato alla SEM il parere sulla bozza di decisione trasmessa il 14 ottobre 2025. B. Con decisione del 15 ottobre 2025, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente e ha pronunciato il suo allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso la Grecia. C. Con ricorso inoltrato il 23 ottobre 2025 (cfr. risultanze istruttorie, data d'entrata: 24 ottobre 2025) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. In subordine egli chiede la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruttoria. In via procedurale, egli chiede l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii). 3. 3.1 Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla sua data di nascita. In particolare, egli rimprovera alla SEM di aver erroneamente concluso per la sua maggiore età nonostante l'assenza di una perizia medica e la verosimiglianza delle dichiarazioni rese. 3.2 3.2.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, occorre dirimere preliminarmente tale aspetto poiché determinante segnatamente a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi). 3.2.2 Nella procedura d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta i fatti d'ufficio (artt. 6 LAsi e 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove. Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione, o il giudice, non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser / Beusch / Kneubühler / Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica comunque l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, essendo il Tribunale libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se tale opzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 3.2.3 L'onere della prova relativo alla minore età incombe al richiedente d'asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto nonché di una corretta valutazione degli atti di causa, il richiedente sarà tenuto ad assumere le conseguenze giuridiche qualora la valutazione globale non permettesse di ritenere come verosimile la sua minore età, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b). 3.2.4 Salvo casi particolari, la SEM ha altresì il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di una persona richiedente d'asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia familiare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, essa può ordinare una perizia medica volta alla determinazione dell'età (artt. 17 cpv. 3bis, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi succitati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se essa è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, deve infine motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b). 3.3 Venendo alla presente disamina, dapprima si osserva che sia in Grecia che in Germania il ricorrente è stato registrato con date di nascita che lo qualificherebbero quale maggiorenne. Invece, in Svizzera egli ha indicato la data di nascita del (...) - e quindi di essere un minorenne non accompagnato - sul foglio dei dati personali. 3.4 Quanto al certificato di nascita prodotto dall'insorgente soltanto in copia in sede ricorsuale, il Tribunale nota che il suo valore probatorio è estremamente ridotto, in quanto non è possibile verificarne l'autenticità e non si può escludere una manipolazione, falsificazione o acquisto. Infatti, in Somalia non esiste un sistema centralizzato di registrazione delle nascite e la verifica di documentazione d'identità è resa impossibile in quanto non vi sono registri statali per un confronto dei dati. Inoltre è possibile ottenere documenti falsi oppure documenti originali rilasciati sulla scorta di indicazioni false, in ogni caso impossibili da verificare (cfr. Australian Governement, DFAT Country Information Report Somalia, giugno 2017, punto 5.20, https://www.ecoi.net/en/file/local/1419317/4792_1512562459_country-information-report-somalia.pdf, ultimo accesso: 4 novembre 2025 e EUAA, Somalia, Security Situation, febbraio 2023, pagg. 53-54, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-02/2023_02_COI_Report_Somalia_Security_Situation_EN.pdf, ultimo accesso: 4 novembre 2025). Inoltre, il ricorrente non ha indicato come sia venuto in possesso di tale documento, da dove esso provenga, per quale motivo non lo abbia prodotto in precedenza, per quale motivo non ha allegato il passaporto o altri documenti ufficiali. Di conseguenza, tale copia non soccorre il richiedente nella propria asserzione di minore età, e anzi, visto il mancato inquadramento della provenienza del documento, sorgono ulteriori dubbi sul suo narrato. Interrogato nell'ambito della PA-RMNA in merito alla sua biografia e percorso migratorio, il ricorrente ha risposto in modo evasivo e vago alle domande, tanto da non permettere una ricostruzione della propria biografia e storia familiare. Contrariamente a quanto indicato in sede di ricorso, tali lacune non sono da ricondurre unicamente alla mancata conoscenza di date e differenze numeriche, bensì pure ad aspetti basilari che nulla hanno a che vedere con il calcolo matematico, ad esempio quando egli ha dapprima indicato che non consocerebbe l'età dei genitori in quanto non avrebbe abitato con loro per poi indicare di aver vissuto con il papà oppure di non sapere se i genitori fossero divorziati o meno (cfr. atto SEM n. 25/12, D3.01). Per il resto della valutazione circa l'inverosimiglianza della biografia del ricorrente si rimanda alla decisione impugnata, che il Tribunale condivide. Nel complesso, le informazioni vaghe e inverosimili fornite dal ricorrente non possono essere utilizzate come elementi atti a rendere verosimile la sua minore età. Le contestazioni circa l'età con cui il ricorrente è conosciuto in Grecia e in Germania, che non sarebbero attendibili in quanto non sarebbero stato frutto di una perizia non possono essere seguite. A detta del ricorrente stesso, in Germania egli avrebbe impugnato la decisione circa la fissazione della sua età e tuttavia le autorità avrebbero confermato la sua età. In tal senso l'insorgente si era impegnato a trasmettere alle autorità copia della decisione, fatto tuttavia non avvenuto, ad ulteriore comprova della propria violazione del dovere di collaborare (cfr. atto SEM n. 25/12, D 8.01). Circa la violazione dell'obbligo di collaborare, il Tribunale osserva che il ricorrente non ha trasmesso alcun documento ufficiale, nonostante egli abbia indicato in modo chiaro di essere espatriato con un passaporto e di possedere anche un passaporto greco (cfr. atto SEM n. 25/12, D 5.02). Egli non ha dimostrato di essersi impegnato a recuperare tali documenti, ad esempio tramite l'asserito zio paterno in Turchia. Le evidenti incoerenze e vaghezze negli asserti dell'insorgente, sopra considerate, non possono trovare spiegazione nel livello di alfabetizzazione e le condizioni socioculturali di provenienza, che secondo il ricorrente sarebbero atte a giustificare imprecisioni delle dichiarazioni rese dall'interessato in ordine a tempi ed eventi del proprio vissuto, come proposto nel ricorso. 3.5 In conclusione, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto, considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica - peraltro anche secondo i suoi asserti molto vicina alla maggiore età - così come invece chiesto dalla sua rappresentante legale nel gravame. Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale è giunta l'autorità inferiore, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata, per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. 4. 4.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Conv. Rifugiati o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). 4.2 La giurisprudenza ha inoltre precisato come non occorra entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), abbia già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). 4.3 Nello specifico, le autorità elleniche hanno riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e il 2 ottobre 2025 ne hanno esplicitamente accettato la riammissione sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. [(...)]-23/2). Si osserva, infine, che l'eventuale assenza di un obbligo di riammissione dell'interessato da parte della Grecia, ai sensi dell'art. 4 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare (RS 0.142.113.729), avrebbe dovuto, se del caso, essere fatta valere dalle competenti autorità elleniche, le quali hanno invece esplicitamente accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, risulta esservi un valido accordo di riammissione con la Grecia. 4.4 Conseguentemente, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Grecia o se, come da egli richiesto, avrebbe dovuto concedere l'ammissione provvisoria in Svizzera. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempita, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 6.3 Il ricorrente è dell'avviso che un trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente gli articoli 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (Conv. fanciullo RS 0.107). Un rinvio sarebbe inammissibile, giacché egli verrebbe sottoposto a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, anche alla luce di una grave vulnerabilità psicologica e sociale. Un trasferimento in Grecia sarebbe inoltre inesigibile, poiché verrebbe a ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale. Egli riferisce in tal senso di non aver ottenuto alcun sostegno statale durante la propria permanenza in Grecia. L'autorità inferiore non avrebbe valutato a fondo le circostanze in questione, in particolare non avrebbe chiarito la situazione concreta in Grecia. Inoltre, il ricorrente si qualifica quale persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza del Tribunale, e ciò in quanto egli non disporrebbe di una rete sociale, non consocerebbe la lingua greca, non disporrebbe di esperienza lavorativa e avrebbe vissuto quasi 2 anni in Germania. 6.4 6.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 6.4.2 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 6.4.3 Nella sua giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 9 e 11.2; fra le tante sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). Questa presunzione può essere ribaltata in casi individuali, se la persona interessata fornisce prove serie del fatto che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non le garantirebbero la necessaria protezione o la esporrebbero a condizioni di vita disumane (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid.11.4; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.3.3). 6.4.4 Occorre inoltre evidenziare che i beneficiari di protezione possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo nei confronti dei beneficiari di protezione, impongono la non discriminazione nei contesti succitati, ovvero nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 8.2). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata può adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU; cfr. sentenza del TAF D-3543/2024 del 20 giugno 2024 consid. 8.3.4). 6.4.5 Nel caso specifico, per quanto riguardo l'asserito mancato supporto da parte delle autorità elleniche, non corroborato da mezzi di prova, va rilevato che queste hanno riconosciuto all'insorgente la protezione internazionale, grazie a cui può far valere i suoi diritti seguendo le rispettive vie di diritto. Il ricorrente non ha addotto di essersi attivato al fine di chiedere allo stato ellenico accesso agli aiuti statali, spetterà pertanto a lui attivarsi in tal senso (cfr. atto SEM n. 25/12, D5.02). L'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è dunque ammissibile. 6.5 6.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile (cfr. anche art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281]). Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria, si troverebbe in una situazione di emergenza esistenziale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.4; sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 9; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.4.2). 6.5.2 Il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi. Al contrario, l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.5.1 segg.; sentenze del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.1; D-2976/2024 del 22 maggio 2024 consid. 11.1). 6.5.3 Nel caso in disamina, si rileva anzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale beneficiario di protezione internazionale, egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (cfr. sentenza del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.2 con riferimenti). 6.5.3.1 In sede di ricorso il ricorrente lamenta la non sussistenza di circostanze particolarmente favorevoli per il proprio trasferimento in Grecia, in quanto persona particolarmente vulnerabile. 6.5.3.2 Per la qualifica di persona particolarmente vulnerabile, il Tribunale già ha analizzato la questione della maggiore età, a cui rimanda sub consid. 3. Inoltre, dagli atti non sono riscontrabili elementi che conducano alla qualifica di persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Nemmeno in sede di ricorso vengono fatti riferimenti concreti ad aspetti previsti dalla giurisprudenza, se non alla minore età e allo stato di salute, che verrà analizzato di seguito. 6.5.3.3 Concludendo, a giusta ragione, l'autorità inferiore non ha considerato l'insorgente quale persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.3). 6.5.3.4 Per quanto concerne lo stato di salute dell'insorgente, durante l'audizione del 7 ottobre 2025 egli ha indicato in generale di stare bene e di avere la gengiva che si ritira visto che ha l'apparecchio dei denti (cfr. atto SEM n. 25/12, D 8.02). Dagli atti medici emerge unicamente una visita dal dentista per fissaggio dell'apparecchio dei denti (cfr. atto SEM n. 13/4). Non sono riscontrabili al contrario agli atti visite mediche per affezioni relative alla salute mentale, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricoorsuale. 6.5.3.5 Da quanto esposto sopra discende che le affezioni di cui soffre il ricorrente non sono suscettibili di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia e di considerarlo come persone particolarmente vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Si ribadisce che la Grecia è vincolata dalla precitata direttiva qualificazione. Essa dispone delle strutture mediche sufficienti e il ricorrente ha accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e art. 30 direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4.4 con riferimenti). 6.5.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 6.6 Considerato quanto sopra, la SEM non era tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per i beneficiari di protezione internazionale, per cui da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi e art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare vitto e alloggio nonché assistenza medica al ricorrente. Le relative richieste dell'insorgente vanno pertanto respinte. 6.7 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dell'insorgente. 6.8 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata. 7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); per quanto censurabile, la decisione non è inoltre inadeguata (art. 49 PA), per cui il ricorso va respinto. 8. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto. 8.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 8.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: