Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2023. A.b Il (...) settembre 2023, il succitato ha sostenuto un'audizione riguardante in particolare i suoi motivi d'asilo. A seguito della decisione di passaggio della pratica alla procedura ampliata del 22 settembre 2023 da parte della SEM, il richiedente è stato sentito nell'ambito di un'audizione integrativa riguardo ai motivi d'asilo dichiarati in data (...) settembre 2025. Nell'ambito dei suddetti colloqui, in sunto egli ha asserito di essere di etnia curda e di essere nato e cresciuto in Iraq, dove i suoi genitori sarebbero fuggiti all'inizio degli anni (...), a seguito del (...) da parte delle autorità turche della loro zona di provenienza nel villaggio di B._______, sito nel distretto di C._______ nella provincia di D._______ (in Turchia). I primi (...) anni di vita, egli li avrebbe trascorsi nel campo profughi di E._______, dove sarebbero stati presenti dei miliziani del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan), i quali venivano aiutati anche dalla sua famiglia con degli approvvigionamenti. Un suo cugino e due cugini del padre si sarebbero anche uniti al PKK e sarebbero in seguito divenuti martiri. Successivamente il campo di E._______ sarebbe stato oggetto di un (...) e le autorità turche avrebbero iniziato a (...) la zona. A seguito di combattimenti scoppiati tra il PKK e il PDK (Partito Democratico del Kurdistan), quest'ultimo avrebbe convinto una parte degli abitanti di E._______, tra i quali i suoi genitori e parte della sua famiglia allargata, che avrebbe concesso loro dei permessi di soggiorno e fornito dei documenti d'identità, con l'intento di allontanarli dal PKK. Gli stessi abitanti sarebbero quindi stati trasferiti al campo di F._______ (anche chiamato dal richiedente: G._______), una località sita nel distretto di H._______, nella provincia di I._______, sotto il controllo del PDK. Altri suoi parenti non si sarebbero invece lasciati convincere dal PDK e si sarebbero trasferiti al campo di J._______, dove era presente invece il PKK. Tuttavia, il PDK non avrebbe mantenuto le promesse fatte, lasciandoli nella succitata località, senza documenti e senza diritti. A F._______, i suoi famigliari avrebbero (...) ed egli avrebbe frequentato la scuola per (...) anni, dedicandosi in seguito (...), come tutti i membri della sua famiglia. In alcune occasioni essi avrebbero ricevuto il permesso da parte del PDK per recarsi a trovare i loro famigliari presenti nel campo di J._______, mentre che altre volte sarebbe stato loro rifiutato. Difatti, essi sarebbero stati discriminati, a causa del loro soggiorno ad E._______, dove era presente il PKK. Malgrado egli come tutta la sua famiglia nucleare sarebbero simpatizzanti di quest'ultimo, non avrebbero mai partecipato direttamente alla lotta ma, ciò nonostante, il padre sarebbe stato interrogato svariate volte dal servizio degli (...) ([...]) del PDK circa i suoi presunti legami con il PKK. Egli sarebbe partito dall'Iraq il (...) per cercare una vita migliore, in quanto ivi non avrebbe alcun diritto e libertà né sentirebbe di avere una patria ed un'identità, transitando per la Turchia, dove vi sarebbe rimasto circa (...). Nel caso in cui egli facesse ritorno in Turchia, egli teme di essere considerato dalle autorità turche quale terrorista e incarcerato, in quanto verrebbe associato al PKK a causa della sua etnia curda e del contesto in cui i suoi genitori avrebbero lasciato tale Paese. A supporto della sua identità egli ha presentato la copia del suo certificato quale rifugiato dell'(...) ([...]; in italiano: [...]) e la copia di quello di alcuni famigliari (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1/2). B. Con decisione del 15 settembre 2025 - notificata il 18 settembre 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-39/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché ha disposto l'esecuzione della precitata misura. C. Tramite il ricorso del 17 ottobre 2025, in lingua tedesca, l'interessato si è aggravato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la suddetta decisione della SEM, concludendo al suo annullamento ed a titolo principale che gli sia concesso l'asilo in Svizzera. A titolo eventuale ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria, a causa dell'inammissibilità, inesigibilità ed impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; ed a titolo ancora più eventuale, che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per nuova decisione. Altresì, ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché del gratuito patrocinio, con la nomina del MLaw Sami Imer quale patrocinatore d'ufficio. In ordine ha pure concluso che gli sia concessa la possibilità di replicare ad eventuali prese di posizione dell'autorità inferiore e che sia constatato che egli può rimanere in Svizzera per la durata della procedura, informando di conseguenza il K._______ di non procedere a misure d'esecuzione dell'allontanamento nel corso di tale periodo. Al ricorso, quali nuovi documenti, sono stati annessi in copia la procura in favore del nuovo rappresentante legale, nonché l'attestazione d'indigenza dell'interessato. D. Con decisione incidentale del 28 ottobre 2025, il Tribunale ha pronunciato che il procedimento si svolge in italiano ed ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Parimenti ha respinto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale formulata nel ricorso ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 12 novembre 2025, un anticipo di fr. 1000.- a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo spese richiesto è stato corrisposto il 12 novembre 2025 (cfr. risultanze processuali). E. Tramite lo scritto del 29 maggio 2026, il rappresentante legale del ricorrente ha chiesto al Tribunale ragguagli sullo stato della procedura del suo assistito. La scrivente autorità ha risposto allo stesso in data 3 giugno 2026.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 LAsi ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l'insorgente versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 28 ottobre 2025. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4 Innanzitutto, in relazione alla censura formale sollevata nel memoriale ricorsuale riguardo ad una valutazione nella decisione avversata che sarebbe incompleta, in quanto non terrebbe conto del contesto fondamentale delle vicissitudini individuali e collettive di persecuzione narrate dal ricorrente (cfr. n. 29 segg., pag. 7 segg. del ricorso), la stessa risulta infondata. Invero, dalla mera lettura del provvedimento avversato, si desume come l'autorità inferiore abbia preso in considerazione tutti gli elementi giuridicamente rilevanti esposti dal ricorrente a fondamento della sua domanda d'asilo, così come la decisione impugnata contiene una motivazione sufficiente e chiara riguardo ai precitati elementi. Ne consegue pertanto che l'autorità inferiore ha pienamente soddisfatto al suo obbligo istruttorio, accertando in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come pure ha adempiuto all'obbligo di motivazione che le si imponeva. Peraltro, dalle argomentazioni ricorsuali esposte, si comprende come in realtà il ricorrente intenda censurare l'apprezzamento a cui è giunta l'autorità sindacata nel suo caso, questione che però riguarda il merito e non gli aspetti formali della decisione e che verranno in quanto tali trattati di seguito. Quindi, del tutto insussistente, la censura formale mossa dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato, e la conseguente conclusione in subordine ed eventuale esposta nel gravame (cfr. anche n. 64 seg., pag. 16 del ricorso), devono essere integralmente respinte.
E. 5.1 Venendo ora al merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile.
E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.).
E. 6.1 Innanzitutto, occorre rilevare - come del resto pure osservato a ragione nel ricorso (cfr. n. 27, pag. 7) - come la cittadinanza del ricorrente non sia oggetto della controversia. Una richiesta di riconoscimento dell'apolidia non è del resto stata presentata né a seguito della questione sollevata dall'allora rappresentante legale nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. n. 14/19, D95 e D99, pag. 16), né nel ricorso, ed una richiesta formale ai sensi dell'art. 1 della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954 (RS 0.142.40), andrebbe pure formulata presso la SEM (cfr. DTAF 2014/5 consid. 8), come osservato a ragione dalla funzionaria incaricata già nel corso della prima audizione (cfr. n. 14/19, D99, pag. 16). Ciò nonostante, dato che a mente del ricorrente, egli andrebbe perlomeno de facto trattato come un apolide e non come di nazionalità turca, come a torto si concluderebbe nella decisione avversata, tenuto conto delle sue circostanze specifiche (e meglio: che egli non sarebbe mai stato annunciato presso le autorità turche o le ambasciate turche all'estero, né ne avrebbe mai avuto l'intenzione o ancora si potrebbe esigere da lui visti i rischi personali conseguenti dalla sua situazione; non avrebbe mai beneficiato di documenti d'identità turchi; avrebbe sempre vissuto in Iraq in un campo profughi e come rifugiato sarebbe stato riconosciuto in tale Paese; cfr. ricorso, n. 27 seg., pag. 7), occorre osservare quanto segue. In primo luogo, come segnalato a ragione dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato (cfr. p.to II, pag. 4), ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 della Legge sulla cittadinanza turca n. 5901 del 29 maggio 2009, un bambino nato da madre turca o con padre turco nell'unione del matrimonio sia in Turchia che all'estero, è cittadino turco. Poiché i genitori del ricorrente, secondo gli atti all'inserto e quanto allegato dall'insorgente circa la storia famigliare (cfr. n. 14/19, D4, pag. 2; D80 seg., pag. 14; n. 35/7, D10, pag. 2 seg. e D37, pag. 6; MdP n. 1/2), risultano essere senza alcun dubbio di cittadinanza turca, anche il ricorrente come constatato a ragione dalla SEM è da ritenere in principio di nazionalità turca, e ciò malgrado l'assenza di documenti d'identità turchi e del fatto che egli non sia mai stato riconosciuto ufficialmente dalla Turchia quale suo connazionale o ancora che egli non abbia mai avuto l'intenzione o non l'abbia neppure nel futuro, di richiedere la cittadinanza o dei documenti d'identità al detto Stato, dove non vi avrebbe mai vissuto (cfr. n. 14/19, D99 segg., pag. 16 seg.), come reiterato anche nel ricorso. La circostanza poi che egli non avrebbe mai formulato alcuna domanda per il riconoscimento della nazionalità turca presso le autorità turche, poiché egli correrebbe altrimenti dei rischi personali, come si vedrà nei considerandi che seguono (cfr. infra consid. 7 seg.), risulta essere del tutto infondata e piuttosto assurge a mero pretesto. Del resto, anche nei due certificati di registrazione dell'(...) presentati dal ricorrente quali mezzi di prova, dove egli è pure citato, è stata registrata quale nazionalità quella turca (cfr. MdP n. 1/2). Pertanto, per la presente procedura, non si può quindi concludere che la SEM abbia ritenuto a torto che il ricorrente sia di nazionalità turca (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF D-5200/2023 del 23 aprile 2024 consid. 11.2 con ulteriore rif. cit.), ed il Tribunale lo considererà pure in quanto tale.
E. 6.2 Visto quanto precede, le difficoltà di vita che il ricorrente e la sua famiglia avrebbero riscontrato in Iraq (cfr. n. 14/19, D21, pag. 4; D69, pag. 10 segg.; D72 segg., pag. 13), non risultano rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto occasionate in uno Stato terzo, di cui il ricorrente non detiene la nazionalità né altro permesso di soggiorno riconosciuto (cfr. n. 14/19, D96, pag. 16; D103, pag. 17). Altresì si rammenta in tale contesto che la concessione dell'asilo non costituisce e non ha quale obiettivo la riparazione per delle ingiustizie subite.
E. 7.1 Occorre quindi verificare se, come lo pretende il ricorrente nel suo gravame (cfr. n. 29 segg., pag. 7 segg.), nel caso in cui egli facesse ritorno in Turchia, a causa del suo profilo e della biografia famigliare possa avere un fondato timore di essere esposto al rischio di subire, con verosimiglianza preponderante ed in un prossimo futuro, una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo.
E. 7.2 In primo luogo, per quanto attiene al fatto che la famiglia del ricorrente sarebbe dovuta fuggire dal suo villaggio d'origine in Turchia nel (...), poiché sarebbe stato (...) dalle forze governative turche e rifugiarsi in Iraq (cfr. n. 14/19, D4, pag. 2; n. 35/7, D10, pag. 2; D37, pag. 6), tale situazione di guerra non ha rappresentato per il ricorrente alcun pregiudizio rilevante ai sensi dell'asilo, in quanto egli, come neppure la sua famiglia, non risultano essere stati presi di mira personalmente da parte delle autorità turche, non avendo peraltro l'insorgente vissuto direttamente tali eventi, non essendo ancora nato. Alla stessa conclusione si giunge per quanto sarebbe avvenuto al campo di E._______ al ricorrente nei suoi primi (...) anni di vita, ovvero che egli come tutte le persone viventi in tale campo, avrebbero subito (...) di (...), ed in seguito si sarebbero dovuti spostare in un altro luogo, a causa dei (...) nella regione da parte dell'(...) (cfr. n. 14/19, D5, pag. 2), che non risulta pertinente ai sensi dell'asilo, in quanto non soltanto tali avvenimenti sarebbero avvenuti molto tempo addietro e non risultano avere alcun legame diretto con la partenza dall'Iraq dell'insorgente, ma anche tali circostanze sarebbero avvenute allorché il ricorrente era ancora un bambino, e pertanto non vi sono elementi che egli fosse perseguitato direttamente e personalmente dalle autorità turche.
E. 7.3 In secondo luogo, il Tribunale - che non intende mettere in dubbio la verosimiglianza del soggiorno presso la località di F._______ del ricorrente, in quanto egli ha descritto lo stesso con elementi concreti e coerenti - alla stessa stregua di quanto concluso nella decisione avversata dalla SEM (cfr. p.to II, pag. 5), ritiene che l'insorgente non possa prevalersi di alcuna persecuzione pertinente in materia d'asilo nel caso egli facesse ritorno in Turchia, a causa della fuga della sua famiglia dal (...) di tale Paese come pure del suo successivo soggiorno nel campo di E._______. Invero, come a ragione argomentato nel provvedimento impugnato, l'insorgente ha asserito chiaramente di non avere incontrato alcun problema concreto con qualsivoglia autorità, né di aver svolto alcuna attività concreta per il PKK, come neppure i suoi famigliari più stretti, salvo aver fornito dei generi alimentari e approvvigionamenti a miliziani del PKK, durante i primi (...) di permanenza nel campo di E._______ (cfr. n. 14/19, D72 segg., pag. 13 seg.; n. 35/7, D29 segg., pag. 4 seg.). Tuttavia, tale aiuto a miliziani del PKK, come pure la simpatia che lui e i suoi famigliari nutrirebbero nei confronti di tale movimento (cfr. n. 14/19, D21, pag. 4; D76 segg., pag. 13 seg.), non risultano circostanze che siano effettivamente venute a conoscenza delle autorità turche, non avendo il ricorrente apportato alcun elemento di qualsivoglia concretezza e sostanza in tal senso, neppure nel suo ricorso. Anche il fatto che il padre dell'insorgente sarebbe stato interrogato più volte da parte di membri del (...) in Iraq, su dei possibili legami con il PKK (cfr. n. 14/19, D69, pag. 11; D75 seg., pag. 13), non muta in alcun modo la conclusione precitata, non avendo del resto il padre di fatto nessun legame con tale organizzazione (cfr. n. 14/19, D76, pag. 13), o subito qualsivoglia ulteriore pregiudizio, salvo tali interrogatori, da parte delle forze irachene. Inoltre, si osserva come nel campo in cui il ricorrente ha vissuto la maggior parte della sua vita, F._______, il PKK non fosse presente (cfr. n. 14/19, D79, pag. 14), e che il medesimo campo sia invece sotto l'autorità del PDK (cfr. n. 14/19, D22, pag. 4; D42 segg., pag. 6), che avrebbe convinto la sua famiglia, all'epoca in cui ancora avrebbero vissuto nel campo di E._______, a separarsi dai legami con il PKK, non fornendo più alcun aiuto concreto a quest'ultimo movimento (cfr. n. 14/19, D48, pag. 7; n. 35/7, D34, pag. 5). Sulla base di quanto precede, non si possono quindi seguire in alcun modo gli asserti dell'insorgente, anche ribaditi in fase ricorsuale, che sulle persone provenienti dal campo di F._______, vi sarebbe il sospetto generale rispettivamente verrebbero collegate direttamente con il PKK, non soltanto in Iraq, ma anche dalle autorità turche, come sarebbe il caso degli abitanti del campo per rifugiati di J._______ (cfr. n. 35/7, D24 segg., pag. 4). Invero il ricorrente non ha apportato neppure con il ricorso, degli indizi circostanziati, fondati e concreti, che vadano al di là di mere allegazioni di parte, che possano far ribaltare la conclusione corretta già esposta in proposito nella decisione avversata, anche per quanto concerne la provenienza di persone dal campo di J._______ (cfr. p.to II, pag. 5), e quali profughi curdi dalla Turchia, che non rappresentano, presi a sé stanti, delle circostanze che farebbero presagire un pericolo rilevante ai sensi dell'asilo nel caso di un ritorno in Turchia (cfr. sentenze del TAF E-4389/2025 del 16 luglio 2025 consid. 8.4 con ulteriori rif. citati; D-5200/2023 del 23 aprile 2024 consid. 12.1). Peraltro, i legami rispettivamente l'aiuto di membri famigliari del ricorrente al PKK risultano essere, come già visto sopra, di bassa importanza visti dall'esterno e riguardano circostanze che sono successe molto tempo addietro; rispettivamente uno dei suoi cugini paterni e due cugini del padre del ricorrente, che si sarebbero uniti come guerriglieri al PKK, sono deceduti già tempo prima (cfr. n. 14/19, D21, pag. 4; n. 35/7, D34, pag. 5), e non si vede quindi quale interesse potrebbero nutrire nei confronti del ricorrente le autorità turche a causa di tali circostanze. Alla luce di quanto precede, ed in particolare dell'assenza di un profilo politico del ricorrente, anche se le autorità turche fossero a conoscenza del fatto che egli abbia soggiornato nel campo di F._______, la provenienza della sua famiglia dal (...) della Turchia, ed il fatto che alcuni suoi famigliari alla lontana vivano nel campo di J._______ - dove egli si sarebbe recato soltanto in (...) occasioni nel corso della sua vita (cfr. n. 14/19, D51 segg., pag. 8) - non vi sono degli indizi concreti agli atti, né apportati con il ricorso, che l'insorgente nel caso di un suo ritorno in Turchia venga ritenuta quale persona invisa dalle autorità statali turche e possa quindi subire delle persecuzioni rilevanti da parte delle stesse. Ciò viene dimostrato anche dal fatto che il ricorrente, nel corso del suo viaggio verso la Svizzera, sia transitato ed abbia pure soggiornato per circa (...) in Turchia (cfr. n. 14/19, D49, pag. 7; n. 35/7, D15 segg., pag. 3); ulteriore indizio che egli non nutrisse alcun timore né oggettivo né soggettivo nei confronti delle autorità turche, di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tale conclusione non muta neppure prendendo in considerazione le sentenze del Tribunale citate nel ricorso dall'insorgente (cfr. ricorso, p.to 44, pag. 12), in quanto le stesse riguardano dei ricorrenti con un vissuto e dei profili differenti da quelli dell'insorgente e la conclusione proposta nelle medesime non può quindi essere applicata in modo analogo al caso di specie ed il ricorrente non può dunque legittimamente neppure prevalersene.
E. 7.4 In terzo ed ultimo luogo, il fatto che il ricorrente sarebbe partito dall'Iraq al fine di cercare delle condizioni di vita migliori (cfr. n. 14/19, D69, pag. 11), non risulta rilevante ai sensi dell'asilo, in quanto non rientra in uno dei motivi d'asilo esaustivi descritti all'art. 3 cpv. 1 LAsi.
E. 7.5 Riassumendo, v'è quindi da constatare che il ricorrente non ha dimostrato, o perlomeno reso verosimile in maniera preponderante ai sensi dell'art. 7 LAsi, i suoi timori di subire dei seri pregiudizi per uno dei motivi esposti all'art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno in Turchia. In relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è quindi da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata ed invece la conclusione principale ricorsuale è da respingere.
E. 8 Il Tribunale, è tenuto a confermare anche la pronuncia dell'allontanamento dell'insorgente, in quanto egli non adempie alle condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
E. 9 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.1 Nel caso di specie, agli occhi del Tribunale, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia.
E. 10.2 Anzitutto, nel provvedimento impugnato, a ragione l'autorità inferiore ha osservato come nella fattispecie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 6-7), al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente nel ricorso senza apportare alcun ulteriore elemento concreto e circostanziato, non sono ravvisabili agli atti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione del ricorrente (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-6833/2024 del 23 dicembre 2025 consid. 8.2; E-4755/2022 del 23 dicembre 2025 consid. 7.2.3). Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme nazionali (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi) ed internazionali applicabili.
E. 10.3.1 Non sono nemmeno ravvisabili agli atti motivi relativi alla situazione nello Stato d'origine o personali, che renderebbero il suo rinvio in Turchia inesigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI.
E. 10.3.2 Innanzitutto, nel summenzionato Paese, non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, che renda l'esecuzione dell'allontanamento di regola come inesigibile, anche per le persone appartenenti all'etnia curda (cfr. ex multis la sentenza del TAF E-4755/2022 precitata consid. 7.3.2 con ulteriore rif. cit.).
E. 10.3.3.1 In seguito, nella sua sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha modificato la sua giurisprudenza esposta nella DTAF 2013/2 consid. 9.6 e più volte da allora riconfermata (cfr. ad esempio nella sua sentenza di riferimento E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1), riguardo all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle due province nel (...) della Turchia, D._______ - provincia dalla quale il ricorrente (...) - e L._______ (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 13.4.1-13.4.8). Difatti ha considerato che, vista la situazione di maggiore sicurezza della zona con un incremento anche del turismo, un'inesigibilità generale dell'esecuzione dell'allontanamento nelle dette due province non poteva più essere mantenuta, dovendo invece esaminarsi l'esigibilità della misura individualmente nel caso specifico (cfr. ibidem, in particolare consid. 13.4.8).
E. 10.3.3.2 Il ricorrente è giovane e dagli atti egli risulta essere in buono stato di salute (cfr. n. 14/19, D56 segg., pag. 8; n. 35/7, D22, pag. 3), essendo evincibile dagli atti all'inserto un'unica visita medica per delle problematiche ai denti (cfr. n. 17/2), mentre che per gli asseriti dolori alla gamba destra e alla schiena (cfr. n. 14/19, D56, pag. 8), come pure per la stanchezza mentale e fisica che sentirebbe (cfr. n. 35/7, D22, pag. 3) non risultano esserci stati dei consulti medici, né viene allegato o prodotto alcunché in merito neppure in fase ricorsuale. Pertanto, si può partire dal presupposto che tali problematiche di salute non sussistano e che il ricorrente sia pertanto abile al lavoro senza restrizioni. Egli, senza figli, non ha alcun obbligo famigliare e dispone di una scolarità di base, nonché di un'ampia esperienza lavorativa nel campo dell'(...), soprattutto (...), nonché nella (...) (cfr. n. 14/19, D16 segg., pag. 3 seg.; D69, pag. 10). Non si può neppure escludere che egli disponga ancora di parenti da parte del padre che vivano ancora in Turchia (cfr. n. 35/7, D13, pag. 3), con i quali egli potrà prendere contatto nel caso di bisogno. Altresì, egli dispone della sua famiglia nucleare in Iraq, con la quale è tutt'ora in contatto e di (...) che vivono in Svizzera, con i quali malgrado non sia molto in contatto (cfr. n. 14/19, D24 segg., pag. 5), potrà sollecitare un aiuto, se necessario, dopo il suo ritorno in Turchia. Fra l'altro, in caso di bisogno, potrà presentare, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi ed in particolare una richiesta di aiuto individuale come previsto dagli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312) in vista di ottenere un sostegno finanziario per facilitare la sua integrazione nel Paese d'origine. Altresì, malgrado egli parli poco il turco, lo comprende (cfr. n. 35/7, D3 seg., pag. 1 seg.). A fronte di quanto precede, il fatto che egli non abbia mai vissuto in Turchia, che non sia cittadino riconosciuto turco, né che non disponga di una rete famigliare e sociale con la quale sarebbe in contatto sul posto, come sollevato nel ricorso (cfr. p.to 60, pag. 14), non risultano essere degli elementi dirimenti all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. Come difatti a ragione argomentato anche nella decisione avversata (cfr. p.to III/2, pag. 6), egli in quanto figlio di persone originarie di quel Paese, gode di tutti i diritti che la nazionalità turca conferisce (cfr. in merito anche supra consid. 6.1), potendo segnatamente richiedere un documento d'identità e risiedere e lavorare su tutto il territorio turco. Per il resto, si rinvia al provvedimento impugnato (cfr. p.to III/2, pag. 6), che risulta sul punto corretto e completo.
E. 10.3.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.4 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento poiché, visto già quanto precedentemente considerato, e al contrario di quanto motivato nel ricorso (cfr. p.to 63 segg., pag. 15), l'insorgente potrà prendere contatto con le autorità competenti del suo Paese d'origine e procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 10.5 Pertanto, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione della SEM va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario). La conclusione eventuale, formulata nel ricorso, va dunque pure respinta.
E. 11 Riassumendo, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 12 Pertanto, e visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 1000.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 12 novembre 2025.
E. 13 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di fr. 1000.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 12 novembre 2025.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8017/2025 Sentenza del 23 giugno 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, alias A._______, nato il (...), Iraq, rappresentato dal MLaw Sami Imer, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 settembre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2023. A.b Il (...) settembre 2023, il succitato ha sostenuto un'audizione riguardante in particolare i suoi motivi d'asilo. A seguito della decisione di passaggio della pratica alla procedura ampliata del 22 settembre 2023 da parte della SEM, il richiedente è stato sentito nell'ambito di un'audizione integrativa riguardo ai motivi d'asilo dichiarati in data (...) settembre 2025. Nell'ambito dei suddetti colloqui, in sunto egli ha asserito di essere di etnia curda e di essere nato e cresciuto in Iraq, dove i suoi genitori sarebbero fuggiti all'inizio degli anni (...), a seguito del (...) da parte delle autorità turche della loro zona di provenienza nel villaggio di B._______, sito nel distretto di C._______ nella provincia di D._______ (in Turchia). I primi (...) anni di vita, egli li avrebbe trascorsi nel campo profughi di E._______, dove sarebbero stati presenti dei miliziani del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan), i quali venivano aiutati anche dalla sua famiglia con degli approvvigionamenti. Un suo cugino e due cugini del padre si sarebbero anche uniti al PKK e sarebbero in seguito divenuti martiri. Successivamente il campo di E._______ sarebbe stato oggetto di un (...) e le autorità turche avrebbero iniziato a (...) la zona. A seguito di combattimenti scoppiati tra il PKK e il PDK (Partito Democratico del Kurdistan), quest'ultimo avrebbe convinto una parte degli abitanti di E._______, tra i quali i suoi genitori e parte della sua famiglia allargata, che avrebbe concesso loro dei permessi di soggiorno e fornito dei documenti d'identità, con l'intento di allontanarli dal PKK. Gli stessi abitanti sarebbero quindi stati trasferiti al campo di F._______ (anche chiamato dal richiedente: G._______), una località sita nel distretto di H._______, nella provincia di I._______, sotto il controllo del PDK. Altri suoi parenti non si sarebbero invece lasciati convincere dal PDK e si sarebbero trasferiti al campo di J._______, dove era presente invece il PKK. Tuttavia, il PDK non avrebbe mantenuto le promesse fatte, lasciandoli nella succitata località, senza documenti e senza diritti. A F._______, i suoi famigliari avrebbero (...) ed egli avrebbe frequentato la scuola per (...) anni, dedicandosi in seguito (...), come tutti i membri della sua famiglia. In alcune occasioni essi avrebbero ricevuto il permesso da parte del PDK per recarsi a trovare i loro famigliari presenti nel campo di J._______, mentre che altre volte sarebbe stato loro rifiutato. Difatti, essi sarebbero stati discriminati, a causa del loro soggiorno ad E._______, dove era presente il PKK. Malgrado egli come tutta la sua famiglia nucleare sarebbero simpatizzanti di quest'ultimo, non avrebbero mai partecipato direttamente alla lotta ma, ciò nonostante, il padre sarebbe stato interrogato svariate volte dal servizio degli (...) ([...]) del PDK circa i suoi presunti legami con il PKK. Egli sarebbe partito dall'Iraq il (...) per cercare una vita migliore, in quanto ivi non avrebbe alcun diritto e libertà né sentirebbe di avere una patria ed un'identità, transitando per la Turchia, dove vi sarebbe rimasto circa (...). Nel caso in cui egli facesse ritorno in Turchia, egli teme di essere considerato dalle autorità turche quale terrorista e incarcerato, in quanto verrebbe associato al PKK a causa della sua etnia curda e del contesto in cui i suoi genitori avrebbero lasciato tale Paese. A supporto della sua identità egli ha presentato la copia del suo certificato quale rifugiato dell'(...) ([...]; in italiano: [...]) e la copia di quello di alcuni famigliari (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1/2). B. Con decisione del 15 settembre 2025 - notificata il 18 settembre 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-39/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché ha disposto l'esecuzione della precitata misura. C. Tramite il ricorso del 17 ottobre 2025, in lingua tedesca, l'interessato si è aggravato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la suddetta decisione della SEM, concludendo al suo annullamento ed a titolo principale che gli sia concesso l'asilo in Svizzera. A titolo eventuale ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria, a causa dell'inammissibilità, inesigibilità ed impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; ed a titolo ancora più eventuale, che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per nuova decisione. Altresì, ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché del gratuito patrocinio, con la nomina del MLaw Sami Imer quale patrocinatore d'ufficio. In ordine ha pure concluso che gli sia concessa la possibilità di replicare ad eventuali prese di posizione dell'autorità inferiore e che sia constatato che egli può rimanere in Svizzera per la durata della procedura, informando di conseguenza il K._______ di non procedere a misure d'esecuzione dell'allontanamento nel corso di tale periodo. Al ricorso, quali nuovi documenti, sono stati annessi in copia la procura in favore del nuovo rappresentante legale, nonché l'attestazione d'indigenza dell'interessato. D. Con decisione incidentale del 28 ottobre 2025, il Tribunale ha pronunciato che il procedimento si svolge in italiano ed ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Parimenti ha respinto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale formulata nel ricorso ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 12 novembre 2025, un anticipo di fr. 1000.- a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo spese richiesto è stato corrisposto il 12 novembre 2025 (cfr. risultanze processuali). E. Tramite lo scritto del 29 maggio 2026, il rappresentante legale del ricorrente ha chiesto al Tribunale ragguagli sullo stato della procedura del suo assistito. La scrivente autorità ha risposto allo stesso in data 3 giugno 2026. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 LAsi ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l'insorgente versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 28 ottobre 2025. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4. Innanzitutto, in relazione alla censura formale sollevata nel memoriale ricorsuale riguardo ad una valutazione nella decisione avversata che sarebbe incompleta, in quanto non terrebbe conto del contesto fondamentale delle vicissitudini individuali e collettive di persecuzione narrate dal ricorrente (cfr. n. 29 segg., pag. 7 segg. del ricorso), la stessa risulta infondata. Invero, dalla mera lettura del provvedimento avversato, si desume come l'autorità inferiore abbia preso in considerazione tutti gli elementi giuridicamente rilevanti esposti dal ricorrente a fondamento della sua domanda d'asilo, così come la decisione impugnata contiene una motivazione sufficiente e chiara riguardo ai precitati elementi. Ne consegue pertanto che l'autorità inferiore ha pienamente soddisfatto al suo obbligo istruttorio, accertando in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come pure ha adempiuto all'obbligo di motivazione che le si imponeva. Peraltro, dalle argomentazioni ricorsuali esposte, si comprende come in realtà il ricorrente intenda censurare l'apprezzamento a cui è giunta l'autorità sindacata nel suo caso, questione che però riguarda il merito e non gli aspetti formali della decisione e che verranno in quanto tali trattati di seguito. Quindi, del tutto insussistente, la censura formale mossa dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato, e la conseguente conclusione in subordine ed eventuale esposta nel gravame (cfr. anche n. 64 seg., pag. 16 del ricorso), devono essere integralmente respinte. 5. 5.1 Venendo ora al merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.). 6. 6.1 Innanzitutto, occorre rilevare - come del resto pure osservato a ragione nel ricorso (cfr. n. 27, pag. 7) - come la cittadinanza del ricorrente non sia oggetto della controversia. Una richiesta di riconoscimento dell'apolidia non è del resto stata presentata né a seguito della questione sollevata dall'allora rappresentante legale nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. n. 14/19, D95 e D99, pag. 16), né nel ricorso, ed una richiesta formale ai sensi dell'art. 1 della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954 (RS 0.142.40), andrebbe pure formulata presso la SEM (cfr. DTAF 2014/5 consid. 8), come osservato a ragione dalla funzionaria incaricata già nel corso della prima audizione (cfr. n. 14/19, D99, pag. 16). Ciò nonostante, dato che a mente del ricorrente, egli andrebbe perlomeno de facto trattato come un apolide e non come di nazionalità turca, come a torto si concluderebbe nella decisione avversata, tenuto conto delle sue circostanze specifiche (e meglio: che egli non sarebbe mai stato annunciato presso le autorità turche o le ambasciate turche all'estero, né ne avrebbe mai avuto l'intenzione o ancora si potrebbe esigere da lui visti i rischi personali conseguenti dalla sua situazione; non avrebbe mai beneficiato di documenti d'identità turchi; avrebbe sempre vissuto in Iraq in un campo profughi e come rifugiato sarebbe stato riconosciuto in tale Paese; cfr. ricorso, n. 27 seg., pag. 7), occorre osservare quanto segue. In primo luogo, come segnalato a ragione dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato (cfr. p.to II, pag. 4), ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 della Legge sulla cittadinanza turca n. 5901 del 29 maggio 2009, un bambino nato da madre turca o con padre turco nell'unione del matrimonio sia in Turchia che all'estero, è cittadino turco. Poiché i genitori del ricorrente, secondo gli atti all'inserto e quanto allegato dall'insorgente circa la storia famigliare (cfr. n. 14/19, D4, pag. 2; D80 seg., pag. 14; n. 35/7, D10, pag. 2 seg. e D37, pag. 6; MdP n. 1/2), risultano essere senza alcun dubbio di cittadinanza turca, anche il ricorrente come constatato a ragione dalla SEM è da ritenere in principio di nazionalità turca, e ciò malgrado l'assenza di documenti d'identità turchi e del fatto che egli non sia mai stato riconosciuto ufficialmente dalla Turchia quale suo connazionale o ancora che egli non abbia mai avuto l'intenzione o non l'abbia neppure nel futuro, di richiedere la cittadinanza o dei documenti d'identità al detto Stato, dove non vi avrebbe mai vissuto (cfr. n. 14/19, D99 segg., pag. 16 seg.), come reiterato anche nel ricorso. La circostanza poi che egli non avrebbe mai formulato alcuna domanda per il riconoscimento della nazionalità turca presso le autorità turche, poiché egli correrebbe altrimenti dei rischi personali, come si vedrà nei considerandi che seguono (cfr. infra consid. 7 seg.), risulta essere del tutto infondata e piuttosto assurge a mero pretesto. Del resto, anche nei due certificati di registrazione dell'(...) presentati dal ricorrente quali mezzi di prova, dove egli è pure citato, è stata registrata quale nazionalità quella turca (cfr. MdP n. 1/2). Pertanto, per la presente procedura, non si può quindi concludere che la SEM abbia ritenuto a torto che il ricorrente sia di nazionalità turca (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF D-5200/2023 del 23 aprile 2024 consid. 11.2 con ulteriore rif. cit.), ed il Tribunale lo considererà pure in quanto tale. 6.2 Visto quanto precede, le difficoltà di vita che il ricorrente e la sua famiglia avrebbero riscontrato in Iraq (cfr. n. 14/19, D21, pag. 4; D69, pag. 10 segg.; D72 segg., pag. 13), non risultano rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto occasionate in uno Stato terzo, di cui il ricorrente non detiene la nazionalità né altro permesso di soggiorno riconosciuto (cfr. n. 14/19, D96, pag. 16; D103, pag. 17). Altresì si rammenta in tale contesto che la concessione dell'asilo non costituisce e non ha quale obiettivo la riparazione per delle ingiustizie subite. 7. 7.1 Occorre quindi verificare se, come lo pretende il ricorrente nel suo gravame (cfr. n. 29 segg., pag. 7 segg.), nel caso in cui egli facesse ritorno in Turchia, a causa del suo profilo e della biografia famigliare possa avere un fondato timore di essere esposto al rischio di subire, con verosimiglianza preponderante ed in un prossimo futuro, una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo. 7.2 In primo luogo, per quanto attiene al fatto che la famiglia del ricorrente sarebbe dovuta fuggire dal suo villaggio d'origine in Turchia nel (...), poiché sarebbe stato (...) dalle forze governative turche e rifugiarsi in Iraq (cfr. n. 14/19, D4, pag. 2; n. 35/7, D10, pag. 2; D37, pag. 6), tale situazione di guerra non ha rappresentato per il ricorrente alcun pregiudizio rilevante ai sensi dell'asilo, in quanto egli, come neppure la sua famiglia, non risultano essere stati presi di mira personalmente da parte delle autorità turche, non avendo peraltro l'insorgente vissuto direttamente tali eventi, non essendo ancora nato. Alla stessa conclusione si giunge per quanto sarebbe avvenuto al campo di E._______ al ricorrente nei suoi primi (...) anni di vita, ovvero che egli come tutte le persone viventi in tale campo, avrebbero subito (...) di (...), ed in seguito si sarebbero dovuti spostare in un altro luogo, a causa dei (...) nella regione da parte dell'(...) (cfr. n. 14/19, D5, pag. 2), che non risulta pertinente ai sensi dell'asilo, in quanto non soltanto tali avvenimenti sarebbero avvenuti molto tempo addietro e non risultano avere alcun legame diretto con la partenza dall'Iraq dell'insorgente, ma anche tali circostanze sarebbero avvenute allorché il ricorrente era ancora un bambino, e pertanto non vi sono elementi che egli fosse perseguitato direttamente e personalmente dalle autorità turche. 7.3 In secondo luogo, il Tribunale - che non intende mettere in dubbio la verosimiglianza del soggiorno presso la località di F._______ del ricorrente, in quanto egli ha descritto lo stesso con elementi concreti e coerenti - alla stessa stregua di quanto concluso nella decisione avversata dalla SEM (cfr. p.to II, pag. 5), ritiene che l'insorgente non possa prevalersi di alcuna persecuzione pertinente in materia d'asilo nel caso egli facesse ritorno in Turchia, a causa della fuga della sua famiglia dal (...) di tale Paese come pure del suo successivo soggiorno nel campo di E._______. Invero, come a ragione argomentato nel provvedimento impugnato, l'insorgente ha asserito chiaramente di non avere incontrato alcun problema concreto con qualsivoglia autorità, né di aver svolto alcuna attività concreta per il PKK, come neppure i suoi famigliari più stretti, salvo aver fornito dei generi alimentari e approvvigionamenti a miliziani del PKK, durante i primi (...) di permanenza nel campo di E._______ (cfr. n. 14/19, D72 segg., pag. 13 seg.; n. 35/7, D29 segg., pag. 4 seg.). Tuttavia, tale aiuto a miliziani del PKK, come pure la simpatia che lui e i suoi famigliari nutrirebbero nei confronti di tale movimento (cfr. n. 14/19, D21, pag. 4; D76 segg., pag. 13 seg.), non risultano circostanze che siano effettivamente venute a conoscenza delle autorità turche, non avendo il ricorrente apportato alcun elemento di qualsivoglia concretezza e sostanza in tal senso, neppure nel suo ricorso. Anche il fatto che il padre dell'insorgente sarebbe stato interrogato più volte da parte di membri del (...) in Iraq, su dei possibili legami con il PKK (cfr. n. 14/19, D69, pag. 11; D75 seg., pag. 13), non muta in alcun modo la conclusione precitata, non avendo del resto il padre di fatto nessun legame con tale organizzazione (cfr. n. 14/19, D76, pag. 13), o subito qualsivoglia ulteriore pregiudizio, salvo tali interrogatori, da parte delle forze irachene. Inoltre, si osserva come nel campo in cui il ricorrente ha vissuto la maggior parte della sua vita, F._______, il PKK non fosse presente (cfr. n. 14/19, D79, pag. 14), e che il medesimo campo sia invece sotto l'autorità del PDK (cfr. n. 14/19, D22, pag. 4; D42 segg., pag. 6), che avrebbe convinto la sua famiglia, all'epoca in cui ancora avrebbero vissuto nel campo di E._______, a separarsi dai legami con il PKK, non fornendo più alcun aiuto concreto a quest'ultimo movimento (cfr. n. 14/19, D48, pag. 7; n. 35/7, D34, pag. 5). Sulla base di quanto precede, non si possono quindi seguire in alcun modo gli asserti dell'insorgente, anche ribaditi in fase ricorsuale, che sulle persone provenienti dal campo di F._______, vi sarebbe il sospetto generale rispettivamente verrebbero collegate direttamente con il PKK, non soltanto in Iraq, ma anche dalle autorità turche, come sarebbe il caso degli abitanti del campo per rifugiati di J._______ (cfr. n. 35/7, D24 segg., pag. 4). Invero il ricorrente non ha apportato neppure con il ricorso, degli indizi circostanziati, fondati e concreti, che vadano al di là di mere allegazioni di parte, che possano far ribaltare la conclusione corretta già esposta in proposito nella decisione avversata, anche per quanto concerne la provenienza di persone dal campo di J._______ (cfr. p.to II, pag. 5), e quali profughi curdi dalla Turchia, che non rappresentano, presi a sé stanti, delle circostanze che farebbero presagire un pericolo rilevante ai sensi dell'asilo nel caso di un ritorno in Turchia (cfr. sentenze del TAF E-4389/2025 del 16 luglio 2025 consid. 8.4 con ulteriori rif. citati; D-5200/2023 del 23 aprile 2024 consid. 12.1). Peraltro, i legami rispettivamente l'aiuto di membri famigliari del ricorrente al PKK risultano essere, come già visto sopra, di bassa importanza visti dall'esterno e riguardano circostanze che sono successe molto tempo addietro; rispettivamente uno dei suoi cugini paterni e due cugini del padre del ricorrente, che si sarebbero uniti come guerriglieri al PKK, sono deceduti già tempo prima (cfr. n. 14/19, D21, pag. 4; n. 35/7, D34, pag. 5), e non si vede quindi quale interesse potrebbero nutrire nei confronti del ricorrente le autorità turche a causa di tali circostanze. Alla luce di quanto precede, ed in particolare dell'assenza di un profilo politico del ricorrente, anche se le autorità turche fossero a conoscenza del fatto che egli abbia soggiornato nel campo di F._______, la provenienza della sua famiglia dal (...) della Turchia, ed il fatto che alcuni suoi famigliari alla lontana vivano nel campo di J._______ - dove egli si sarebbe recato soltanto in (...) occasioni nel corso della sua vita (cfr. n. 14/19, D51 segg., pag. 8) - non vi sono degli indizi concreti agli atti, né apportati con il ricorso, che l'insorgente nel caso di un suo ritorno in Turchia venga ritenuta quale persona invisa dalle autorità statali turche e possa quindi subire delle persecuzioni rilevanti da parte delle stesse. Ciò viene dimostrato anche dal fatto che il ricorrente, nel corso del suo viaggio verso la Svizzera, sia transitato ed abbia pure soggiornato per circa (...) in Turchia (cfr. n. 14/19, D49, pag. 7; n. 35/7, D15 segg., pag. 3); ulteriore indizio che egli non nutrisse alcun timore né oggettivo né soggettivo nei confronti delle autorità turche, di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tale conclusione non muta neppure prendendo in considerazione le sentenze del Tribunale citate nel ricorso dall'insorgente (cfr. ricorso, p.to 44, pag. 12), in quanto le stesse riguardano dei ricorrenti con un vissuto e dei profili differenti da quelli dell'insorgente e la conclusione proposta nelle medesime non può quindi essere applicata in modo analogo al caso di specie ed il ricorrente non può dunque legittimamente neppure prevalersene. 7.4 In terzo ed ultimo luogo, il fatto che il ricorrente sarebbe partito dall'Iraq al fine di cercare delle condizioni di vita migliori (cfr. n. 14/19, D69, pag. 11), non risulta rilevante ai sensi dell'asilo, in quanto non rientra in uno dei motivi d'asilo esaustivi descritti all'art. 3 cpv. 1 LAsi. 7.5 Riassumendo, v'è quindi da constatare che il ricorrente non ha dimostrato, o perlomeno reso verosimile in maniera preponderante ai sensi dell'art. 7 LAsi, i suoi timori di subire dei seri pregiudizi per uno dei motivi esposti all'art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno in Turchia. In relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è quindi da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata ed invece la conclusione principale ricorsuale è da respingere.
8. Il Tribunale, è tenuto a confermare anche la pronuncia dell'allontanamento dell'insorgente, in quanto egli non adempie alle condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
9. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. 10.1 Nel caso di specie, agli occhi del Tribunale, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia. 10.2 Anzitutto, nel provvedimento impugnato, a ragione l'autorità inferiore ha osservato come nella fattispecie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 6-7), al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente nel ricorso senza apportare alcun ulteriore elemento concreto e circostanziato, non sono ravvisabili agli atti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione del ricorrente (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-6833/2024 del 23 dicembre 2025 consid. 8.2; E-4755/2022 del 23 dicembre 2025 consid. 7.2.3). Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme nazionali (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi) ed internazionali applicabili. 10.3 10.3.1 Non sono nemmeno ravvisabili agli atti motivi relativi alla situazione nello Stato d'origine o personali, che renderebbero il suo rinvio in Turchia inesigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. 10.3.2 Innanzitutto, nel summenzionato Paese, non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, che renda l'esecuzione dell'allontanamento di regola come inesigibile, anche per le persone appartenenti all'etnia curda (cfr. ex multis la sentenza del TAF E-4755/2022 precitata consid. 7.3.2 con ulteriore rif. cit.). 10.3.3 10.3.3.1 In seguito, nella sua sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha modificato la sua giurisprudenza esposta nella DTAF 2013/2 consid. 9.6 e più volte da allora riconfermata (cfr. ad esempio nella sua sentenza di riferimento E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1), riguardo all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle due province nel (...) della Turchia, D._______ - provincia dalla quale il ricorrente (...) - e L._______ (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 13.4.1-13.4.8). Difatti ha considerato che, vista la situazione di maggiore sicurezza della zona con un incremento anche del turismo, un'inesigibilità generale dell'esecuzione dell'allontanamento nelle dette due province non poteva più essere mantenuta, dovendo invece esaminarsi l'esigibilità della misura individualmente nel caso specifico (cfr. ibidem, in particolare consid. 13.4.8). 10.3.3.2 Il ricorrente è giovane e dagli atti egli risulta essere in buono stato di salute (cfr. n. 14/19, D56 segg., pag. 8; n. 35/7, D22, pag. 3), essendo evincibile dagli atti all'inserto un'unica visita medica per delle problematiche ai denti (cfr. n. 17/2), mentre che per gli asseriti dolori alla gamba destra e alla schiena (cfr. n. 14/19, D56, pag. 8), come pure per la stanchezza mentale e fisica che sentirebbe (cfr. n. 35/7, D22, pag. 3) non risultano esserci stati dei consulti medici, né viene allegato o prodotto alcunché in merito neppure in fase ricorsuale. Pertanto, si può partire dal presupposto che tali problematiche di salute non sussistano e che il ricorrente sia pertanto abile al lavoro senza restrizioni. Egli, senza figli, non ha alcun obbligo famigliare e dispone di una scolarità di base, nonché di un'ampia esperienza lavorativa nel campo dell'(...), soprattutto (...), nonché nella (...) (cfr. n. 14/19, D16 segg., pag. 3 seg.; D69, pag. 10). Non si può neppure escludere che egli disponga ancora di parenti da parte del padre che vivano ancora in Turchia (cfr. n. 35/7, D13, pag. 3), con i quali egli potrà prendere contatto nel caso di bisogno. Altresì, egli dispone della sua famiglia nucleare in Iraq, con la quale è tutt'ora in contatto e di (...) che vivono in Svizzera, con i quali malgrado non sia molto in contatto (cfr. n. 14/19, D24 segg., pag. 5), potrà sollecitare un aiuto, se necessario, dopo il suo ritorno in Turchia. Fra l'altro, in caso di bisogno, potrà presentare, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi ed in particolare una richiesta di aiuto individuale come previsto dagli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312) in vista di ottenere un sostegno finanziario per facilitare la sua integrazione nel Paese d'origine. Altresì, malgrado egli parli poco il turco, lo comprende (cfr. n. 35/7, D3 seg., pag. 1 seg.). A fronte di quanto precede, il fatto che egli non abbia mai vissuto in Turchia, che non sia cittadino riconosciuto turco, né che non disponga di una rete famigliare e sociale con la quale sarebbe in contatto sul posto, come sollevato nel ricorso (cfr. p.to 60, pag. 14), non risultano essere degli elementi dirimenti all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. Come difatti a ragione argomentato anche nella decisione avversata (cfr. p.to III/2, pag. 6), egli in quanto figlio di persone originarie di quel Paese, gode di tutti i diritti che la nazionalità turca conferisce (cfr. in merito anche supra consid. 6.1), potendo segnatamente richiedere un documento d'identità e risiedere e lavorare su tutto il territorio turco. Per il resto, si rinvia al provvedimento impugnato (cfr. p.to III/2, pag. 6), che risulta sul punto corretto e completo. 10.3.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.4 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento poiché, visto già quanto precedentemente considerato, e al contrario di quanto motivato nel ricorso (cfr. p.to 63 segg., pag. 15), l'insorgente potrà prendere contatto con le autorità competenti del suo Paese d'origine e procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 10.5 Pertanto, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione della SEM va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario). La conclusione eventuale, formulata nel ricorso, va dunque pure respinta.
11. Riassumendo, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
12. Pertanto, e visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 1000.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 12 novembre 2025.
13. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 1000.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 12 novembre 2025.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: