Asilo ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7/2018 Sentenza del 12 settembre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Pakistan, rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 novembre 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) novembre 2015, allegando segnatamente di essere nato il (...) e di essere di confessione (...) (cfr. atto A1/2), il verbale dell'audizione sulle generalità del 24 novembre 2015 (di seguito: verbale 1) del richiedente, il cambiamento della registrazione attinente la data di nascita dell'interessato succitata da parte della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), in quella del (...), in quanto inverosimile che egli fosse minorenne (cfr. risultanze processuali), lo scritto dell'autorità inferiore di modifica dei dati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), segnatamente della data di nascita dell'interessato riportata al (...) (cfr. atto A22), dopo presentazione da parte sua dell'originale del certificato di nascita (cfr. atto A19), il verbale dell'audizione sui motivi d'asilo del 20 luglio 2017 (di seguito: verbale 2) del richiedente, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 28 novembre 2017, notificata il 29 novembre 2017 (cfr. risultanze processuali; avviso di ricevimento), con cui la predetta autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso, il ricorso del 29 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 gennaio 2018) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la decisione succitata, con il quale il ricorrente ha postulato in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in primo subordine alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per nuova valutazione circa la qualità di rifugiato, in particolare in relazione alla pertinenza dei motivi ex art. 3 LAsi; in secondo subordine che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera, in quanto l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile; contestualmente l'insorgente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrate nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità, l'insorgente ha segnatamente dichiarato di essere cittadino pakistano, di religione (...), con ultimo domicilio nella città di B._______ (cfr. verbale 1, pag. 3), che interrogato sui motivi d'asilo, egli ha addotto che nel corso del 2014 lo zio C._______, il quale con il figlio ed un nipote sarebbero dei membri attivi del gruppo Sipah - e - Sahaba Pakistan, gli avrebbe riferito volerlo inviare per la jihad; che in seguito alla fine degli esami del secondo anno di bachelor in (...), tenutisi nel (...) 2014, egli si sarebbe recato in D._______; che egli, non riuscendo più a sopportare le prediche improntate all'odio ed all'inneggiamento alla jihad da parte del mullah, dalla (...) del 2014 non si sarebbe più recato alla moschea per le preghiere, ma si sarebbe sempre rifugiato in una game zone; che tre o quattro giorni dopo il suo ritorno dal D._______, avvenuto nel (...) 2015, avrebbe raccontato all'amico d'infanzia, E._______, di avere ripudiato la sua religione e si sarebbe in seguito recato nella game zone che frequentava poiché era l'ora della preghiera; che dopo venti minuti dall'inizio del gioco in rete, un cugino si sarebbe presentato alla game zone e lo avrebbe ricondotto alla sua casa paterna, dove si sarebbero trovati già riuniti l'imam della moschea, due suoi zii, tra cui lo zio C._______, e qualche persona anziana della regione, nonché E._______; che in tale contesto due cugini lo avrebbero legato e malmenato; che inoltre l'imam gli avrebbe rivolto diverse accuse trattandolo da infedele, nonché asserendo che doveva essere eliminato; che infine le persone presenti avrebbero decretato che l'indomani egli sarebbe stato ucciso secondo il rito del "sansar"; che in seguito i due cugini, sotto l'effetto dell'alcol, lo avrebbero portato nella stalla, lo avrebbero drogato, seviziato e malmenato in diversi modi; che successivamente egli sarebbe stato condotto dal fratello minore nella casa di una zia, dove si sarebbe rifugiato per alcuni giorni; che in tale contesto lo avrebbero visitato la madre e le sorelle, queste ultime per curarlo; che nel frattempo egli avrebbe saputo dalla madre che lo zio (...) C._______, nonché i suoi due cugini, lo avrebbero cercato dappertutto oltre a mettere un annuncio con la sua foto su un canale televisivo privato e promesso un compenso di (...) rupie a chi lo avrebbe trovato; che infine l'insorgente sarebbe espatriato verso l'F._______ (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 4 segg.), che egli teme di subire nuovamente delle repressioni da parte di familiari nel caso di un suo ritorno nel paese d'origine (cfr. verbale 2, D110, pag. 16), che nella decisione impugnata, l'autorità di prime cure ha ritenuto i motivi d'asilo dell'interessato inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, che invero le sue dichiarazioni in merito, sarebbero in punti essenziali, contraddittorie, incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire, che, in primo luogo, nonostante egli abbia riferito di avere abbandonato la sua fede islamica e che per questo motivo ne sarebbero derivate le problematiche che lo avrebbero determinato ad espatriare, sia durante l'audizione sulle generalità che nel foglio dei dati personali, avrebbe indicato chiaramente di essere di religione (...), che altresì vi sarebbero delle incoerenze tra la prima e la seconda audizione circa la data del suo espatrio definitivo dal Paese, avendo asserito dapprima di essere espatriato nell'ottobre 2015, allorché nell'audizione successiva avrebbe sostenuto che ciò sarebbe avvenuto a fine agosto - inizio settembre 2015, che stesso discorso varrebbe per le dichiarazioni rilasciate in merito alla data in cui avrebbe ottenuto il suo ultimo passaporto, situandola in un primo momento prima di partire per il D._______, quando invece durante il corso della seconda audizione si sarebbe contraddetto affermando di averlo ottenuto già un anno e mezzo prima di compiere tale viaggio, che risulterebbe inoltre incompatibile con l'esperienza generale di vita ed illogico che egli, malgrado sapesse all'epoca che lo zio C._______ lo avrebbe voluto inviare per la jihad e non concordasse con lo stesso, come pure che egli avesse smesso di frequentare la moschea, poiché non approvava il fatto che i fedeli fossero spinti a partecipare alla jihad, sarebbe ritornato in Pakistan, malgrado fosse riuscito a recarsi in D._______, che sarebbe infine pure contrario alla logica che in appena una ventina di minuti sia l'imam che degli anziani della regione molto influenti, che si trovavano nella moschea per pregare, abbiano potuto riunirsi a casa sua, che la SEM, ritenendo tali dichiarazioni inverosimili, non ha proseguito con l'analizzare se gli eventi addotti fossero rilevanti ai sensi dell'asilo, che nel ricorso, l'insorgente rileva dapprima, sul piano formale, che nonostante egli fosse minorenne al momento del deposito della sua domanda d'asilo, non avrebbe beneficiato di alcuna persona di fiducia né di un tutore o curatore durante la procedura d'asilo; che di tale palese vizio procedurale la decisione avversata sarebbe silente, che tale censura, deve essere compresa, vista la motivazione, come una conclusione tendente all'annullamento della decisione per violazione delle regole di procedura concernenti i minori non accompagnati, nel senso che il ricorrente contesta il fatto che una persona di fiducia non sia stata designata per assisterla, segnatamente durante l'audizione sulle generalità e dopo la sua attribuzione al Cantone G._______, che le domande d'asilo, depositate da richiedenti minorenni non accompagnati, impongono degli obblighi procedurali particolari alle autorità, che segnatamente, queste ultime devono designarle una persona di fiducia che difenda i loro interessi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi), che tuttavia, tali obblighi si impongono unicamente quando è provato, o per lo meno reso verosimile, che il richiedente è un minorenne non accompagnato, che se esiste un dubbio relativo alla minore età dell'interessato, la SEM può e deve pronunciarsi sulla circostanza della minore età di cui si prevale un richiedente, prima dell'audizione sui motivi d'asilo, in vista in particolare di designargli, ove il caso, una persona di fiducia, che in tal senso, l'autorità di prime cure, in assenza di documenti d'identità, per determinare l'età dell'interessato, può fondarsi sui risultati di un'audizione contenente in particolare quesiti circa le sue relazioni familiari, la sua formazione scolastica e professionale, nonché l'attività lavorativa appresa; un esame osseo oppure, in alcuni rari casi, sull'aspetto esteriore del richiedente (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 6pag. 210 segg.), che, tuttavia, l'onere della prova della sua minore età incombe dal principio al richiedente stesso, il quale deve provarla, o per lo meno renderla verosimile (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e GICRA 2004 n. 30 consid. 5 pag. 208 segg.), che è d'uopo rilevare che, in specie, il ricorrente non ha fornito alcun documento d'identità atto a provare o a rendere verosimile le sue generalità, segnatamente la sua data di nascita, in violazione del suo obbligo di collaborare ex art. 8 cpv. lett. b LAsi, che la SEM, durante l'audizione sulle generalità l'ha interrogato anche in modo particolare sulla sua età anagrafica, dando la possibilità allo stesso di esprimersi in merito e di rispondere alle contestazioni dell'auditore circa le sue allegazioni relative segnatamente alla sua formazione scolastica e professionale (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 2-3 e p.to 1.17.03 segg., pag. 4); che in tale contesto l'auditore l'ha reso in particolare edotto in merito al fatto che l'autorità inferiore avrebbe ritenuto nel proseguo di procedura la data di nascita del (...) e che egli sarebbe stato trattato quale persona maggiorenne (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 2 e p.to 1.17.05, pag. 4), che pertanto, avendo l'autorità inferiore esposto all'interessato la sua conclusione relativa l'età dopo l'audizione su diversi elementi comprensivi del suo trascorso scolastico e professionale, delle sue relazioni familiari, non si ravvede in specie alcuna violazione del principio inquisitorio ex art. 12 PA in combinato disposto con l'art. 6 LAsi e del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. da parte dell'autorità di prime cure, che tuttavia, prima di essere sentito sui suoi motivi d'asilo, avendo il ricorrente prodotto il certificato di nascita originale (cfr. atti A19 e A20), la SEM ha ritenuto plausibile la sua minore età al momento del deposito della domanda d'asilo, avendo modificato di conseguenza i suoi dati personali nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC; cfr. atto A22), che pertanto, l'autorità cantonale compente, ritenuta la minore età del richiedente, ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. c LAsi, avrebbe dovuto nominare senza indugio una persona di fiducia che difendesse gli interessi del richiedente minorenne per il proseguo della procedura, che non avendovi ottemperato prontamente, la disposizione procedurale succitata è stata violata, che nonostante ciò, il Tribunale non ritiene dovere annullare la decisione dell'autorità di prime cure, che invero, già dal momento della modifica dei dati personali da parte della SEM, notificata al ricorrente con scritto del 21 settembre 2016 (cfr. atto A22), il ricorrente era divenuto maggiorenne, che nel corso dell'audizione del 20 luglio 2017, l'interessato si è potuto esprimere nuovamente e compiutamente sui suoi motivi d'asilo, che egli ha inoltre potuto impugnare con piena conoscenza di causa la decisione dell'autorità inferiore e contestare, ove il caso, la stessa, che pertanto la violazione procedurale risulta essere sanata (cfr. per analogia DTAF 2009/54 consid. 2.5 con riferimenti citati), che tra l'altro, come si vedrà dappresso, per la presente decisione non si terrà conto di quanto addotto dal ricorrente nel corso di procedura durante la sua supposta minore età, che nel merito, il ricorrente contesta le considerazioni e conclusioni presenti nella decisione impugnata, in quanto sarebbero il risultato di un accertamento inesatto dei fatti determinanti e di un'interpretazione errata del diritto applicabile, che invero egli afferma di aver fornito delle dichiarazioni coerenti, sufficientemente dettagliate e plausibili; che pertanto le stesse soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi, che segnatamente, per ciò che riguarda l'indicazione della sua appartenenza religiosa, ciò non si porrebbe in contraddizione con i motivi d'asilo addotti, che circa le divergenze in merito alla data di espatrio dell'insorgente e dell'ottenimento dell'ultimo passaporto, le stesse non sarebbero determinanti, in quanto vi sarebbero delle differenze minime riguardo alle date evocate; che inoltre occorrerebbe considerare l'importante lasso temporale trascorso tra le due audizioni, nonché che durante la prima fase della procedura, egli non fosse assistito da una persona di fiducia in quanto minorenne, che proseguendo nell'analisi, anche il fatto che l'interessato sia rientrato in Pakistan, dopo il soggiorno in D._______, non presenterebbe alcun elemento di illogicità; che invero egli, all'epoca appena (...), poteva verosimilmente credere che al suo ritorno in Pakistan avrebbe potuto proseguire i suoi studi e sottrarsi pertanto alle pressioni familiari per recarsi alla jihad, senza dover scegliere invece di proseguire il suo soggiorno illegalmente in D._______ o tentare l'espatrio verso un altro Paese; che inoltre egli sarebbe cresciuto in una famiglia nei quali alcuni membri professavano un certo fondamentalismo religioso, che circa l'allegata inverosimiglianza che alcune delle persone presenti nella moschea per la preghiera, potessero essersi riunite a casa sua in una ventina di minuti, la stessa sarebbe infondata, in quanto gli eventi descritti non sarebbero incompatibili con delle circostanze realmente vissute, che infine, le dichiarazioni dell'interessato, parrebbero pure rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto egli temerebbe delle conseguenze gravi ed irrimediabili da parte di alcuni familiari e dalla comunità religiosa, visto il rinnegamento della sua fede islamica; che egli non potrebbe trovare in Pakistan una protezione effettiva da parte delle autorità del suo Paese d'origine, se vi facesse ritorno, che ritenuto tutto quanto sopra, il ricorrente adempirebbe le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione, che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che nella presente disamina, le dichiarazioni determinanti rese dal ricorrente durante l'audizione sui motivi d'asilo, risultano essere poco plausibili ed incongrue all'esperienza generale di vita, che non risulta dapprima credibile che egli abbia abbandonato la fede islamica alla (...) del 2014, non recandosi più alla moschea e rifugiandosi invece in una game zone per giocare a dei videogiochi (cfr. verbale 2, D62 segg., pag. 9) di nascosto alla sua famiglia, che invero, come egli stesso ha dichiarato, se si assentava dalla moschea per le preghiere, egli sarebbe stato punito dai famigliari (cfr. verbale 2, D68, pag. 10), che altresì, non risulta plausibile che gli stessi famigliari, recandosi presso la sua stessa moschea, ed essendovi tra i medesimi verosimilmente dei fondamentalisti islamici (cfr. verbale 2, D57 segg., pag. 8 segg.), non abbiano notato per lo meno la sua assenza dalla moschea e non gli abbiano mai richiesto alcuna spiegazione in merito, come avrebbe invece proceduto il suo amico d'infanzia (cfr. verbale 2, D63, pag. 9), che il discorso non muta per quanto attiene il soggiorno che egli avrebbe trascorso in D._______ presso il fratello (verbale 2, D37 segg., pag. 6 segg.); che non appare difatti verosimile che egli abbia potuto nascondere di avere rinnegato la sua fede islamica anche in tale contesto, essendovi rimasto da (...) a (...) 2015 in presenza sia dei suoi (...) fratelli che di altri (...) cugini (cfr. verbale 2, D37-D38, pag. 6), che inoltre, come rettamente denotato dall'autorità di prime cure nella decisione impugnata, appare totalmente illogico che il ricorrente, conoscendo le intenzioni dello zio (...) di volerlo inviare per la jihad insieme a suo figlio, e sapendo inoltre che gli stessi avrebbero delle relazioni molto strette con il gruppo Sipah - e - Sahaba Pakistan (un'organizzazione terroristica indirizzata principalmente contro la comunità musulmana sciita in Pakistan, bandita anche dall'attuale governo pakistano; cfr. U.S. Departement, Pakistan 2017: International Religious Freedom Report, 29.05.2018, https://www.state.gov/documents/organiza tion/281276.pdf , consultato l'11.09.2018), abbia rischiato di fare ritorno presso il suo domicilio a B._______, dopo essere riuscito a recarsi in D._______ (cfr. verbale 2, D63 segg., pag. 9 segg.), che non risulta vieppiù credibile che, dopo aver raccontato il suo presunto rinnegamento della fede islamica al suo amico d'infanzia, uno dei suoi cugini sia venuto a prelevarlo dopo una ventina di minuti dalla game zone dove si era nel frattempo nuovamente rifugiato, in quanto il medesimo si sarebbe dovuto trovare a sua volta nella moschea per le preghiere e non fosse a conoscenza del luogo dove l'insorgente si recava per passare il tempo (cfr. verbale 2, D57 segg., pag. 8 segg.), che risulta ancora meno plausibile che in poco più di una ventina di minuti, il suo amico d'infanzia abbia potuto raccontare all'imam ed alle persone che si trovavano raccolte nella moschea per la preghiera che egli avrebbe rinnegato la fede islamica e che gli stessi, interrompendo presumibilmente la stessa, si siano riuniti presso il domicilio dell'insorgente per insultarlo, malmenarlo e condannarlo a morte (cfr. verbale 2, D72 segg., pag. 10 segg.), che alla luce di quanto sopra, anche gli eventi successivi, segnatamente in merito alle violenze e sevizie subite dal ricorrente da parte di due cugini, come pure la sua ricerca da parte degli stessi e dello zio (...) C._______ (cfr. verbale 2, D72 segg., pag. 11 segg.), non risultano credibili per le circostanze addotte dall'insorgente, che le allegazioni ricorsuali, generiche e prive di elementi sostanziali, non conducono il Tribunale ad una diversa valutazione, che inoltre secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende dall'autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro tale persecuzione; che l'assenza di protezione, solo a poter condurre a circostanze pertinenti in materia d'asilo, deve estendersi all'insieme del territorio dello stato d'origine (cfr. OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., 2016, nota 65 a pag. 175 e riferimenti citati); che su tali presupposti, allorquando il rischio di esposizione a seri pregiudizi emani da entità non statali, specialmente se circoscritte a livello locale, perché vi sia da ammettere una rilevanza in materia d'asilo, si rende ancora necessario che la persona che se ne avvale non sia in misura di ottenere in patria un'appropriata protezione, se del caso anche nell'ambito di un'alternativa di rifugio in un'altra regione del paese (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2), che nella presente procedura proprio siffatti presupposti non risultano però adempiuti, che invero, nonostante le allegazioni ricorsuali, l'insorgente non ha in alcun modo dimostrato, o reso perlomeno verosimile, che le autorità pakistane rifiuterebbero di accordargli protezione nel caso di un'espressa richiesta in tal senso, anche nel caso in cui egli fosse stato realmente vittima di atti di violenza o di minacce da parte di famigliari o terze persone, che non vi sono difatti agli atti processuali indizi che una procedura penale sia stata aperta nei suoi confronti o che egli sia l'oggetto di un'accusa per blasfemia; che infine, non essendo oggetto di una procedura per blasfemia, nulla vieta al ricorrente di stabilirsi in un altro luogo nel paese d'origine (cfr. sentenza del Tribunale E-1248/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 3.3 e 3.4 con riferimenti citati; U.S. Departement of State, Country Reports on Human Rights Practices, 20.04.2018; U.S. Departement of State, Pakistan 2017: Report on International Religious Freedom, ibidem; Freedom House, Freedom in the World 2018: Pakistan, < https://freedomhouse.org/report /freedom-world/2018/pakistan , consultato l'11.09.2018; Amnesty International, "As good as dead": The impact of the blasphemy laws in Pakistan, dicembre 2016), che visto quanto sopra, gli eventi descritti dal ricorrente non risultano neppure pertinenti ex art. 3 LAsi, che per quanto riguarda la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato v'è pertanto da confermare la decisione della SEM, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, il ricorrente contesta tale valutazione, non ritenendo la sua esecuzione ammissibile ai sensi dell'art. 3 CEDU, che tuttavia, avendo il Tribunale ritenuto le sue dichiarazioni sui suoi motivi d'asilo inverosimili ed irrilevanti, e non apportando egli con il ricorso alcuna circostanza atta a far mutare tale conclusione, l'insorgente non è riuscito a dimostrare che esista per lui un rischio reale, fondato su dei motivi seri e concreti, di essere vittima di tortura o di un trattamento inumano o degradante ostativi all'esecuzione dell'allontanamento nel suo paese d'origine ex art. 3 CEDU (cfr. anche art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti [Conv. tortura, RS 0.105]), che inoltre, stante il fatto che in Pakistan non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (eccezion fatta, in una certa misura, della regione nord-ovest del Paese), la situazione in detto Paese non permette d'acchito, ed indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, di presumere, nei confronti di tutti i suoi espatriati, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. E-1248/2017 consid. 7.1-7.2), che oltracciò, dall'incarto non si desume alcun elemento dal quale si possa ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa dare adito ad un rischio di una messa in pericolo concreta del ricorrente, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto pure ragionevolmente esigibile, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento; che infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: