Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. Il richiedente, asserito cittadino gambiano, di etnia (...) e religione musulmana, con ultimo domicilio a C._______, regione est di D._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2017, allegando di essere nato il (...) (cfr. atto A1/2 e verbale d'audizione sulle generalità del 26 aprile 2017 [di seguito: verbale 1], p.to 1.06 segg., pag. 3 seg. e p.to 2.01 seg., pag. 5). B. Per appurare l'età anagrafica dell'interessato, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha richiesto all' E._______, l'esecuzione di un esame osseo del medesimo. Il referto radiologico del (...) aprile 2017 del Dr. med. F._______, ha attestato un'età ossea del richiedente corrispondente a (...) anni, quale stima biologica della maturità scheletrica dello stesso (cfr. atto A8/2). C. Nel corso dell'audizione sulle generalità del 26 aprile 2017 e dell'audizione sui motivi d'asilo del 25 agosto 2017 (di seguito: verbale 2), il richiedente ha in sostanza dichiarato, e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato dal suo Paese d'origine il (...) dicembre 2015, a seguito di una concatenazione di eventi personali. Egli ha invero allegato di avere interrotto la formazione scolastica tra il mese di gennaio ed il mese di marzo del (...), mentre frequentava la (...) classe, a causa dei maltrattamenti di una delle sue matrigne, che lo avrebbe in particolare obbligato giornalmente a svolgere delle mansioni lavorative prima di recarsi a scuola (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 5 e p.to 7.01, pag. 8 e verbale 2, D43 segg., pag. 5 segg.). Nel corso del 2013, egli avrebbe inoltre conosciuto una donna di età molto maggiore rispetto alla sua, che una volta avrebbe abusato di lui sessualmente. Dall'umiliazione che egli avrebbe provato a seguito di tale evento, ne sarebbe scaturito un disgusto avverso il genere femminile ed avrebbe parimenti scoperto di essere omosessuale. Il padre, che esercitava anche quale (...) per la (...) presente nella sua località di domicilio, avrebbe appreso di tale avvenimento, minacciandolo di ucciderlo, in quanto egli avrebbe macchiato l'immagine d'onorabilità e di rispetto della sua famiglia (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D53 segg., pag. 6 segg.). Le vere problematiche con il padre sarebbero però in definitiva incominciate tra il settembre e l'ottobre 2015. A seguito dell'interruzione della scuola, egli avrebbe difatti svolto quale attività lavorativa, la (...), ed avrebbe conosciuto ed intrattenuto una relazione sentimentale con un (...). Una volta partito lo stesso, egli avrebbe approcciato con dei propositi sessuali un (...) del padre, che però avrebbe rifiutato le sue avances e avrebbe narrato subito dopo tali eventi al padre, raccontandogli inoltre che l'interessato avrebbe un orientamento omosessuale. Nell'apprendere ciò, il padre sarebbe uscito dal domicilio familiare correndo e brandendo un coltello verso di lui. Egli sarebbe quindi fuggito, nascondendosi presso degli amici e recandosi al domicilio familiare soltanto quando il padre era assente, in occasione dei quali la sorellastra gli avrebbe offerto del cibo (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8 e verbale 2, D72 segg., pag. 8 segg.). Due o tre giorni dopo il tentativo d'approccio con lo scolaro del padre, tale evento così come il fatto che egli fosse omosessuale si sarebbe divulgato nella società, comportandogli nel periodo successivo una brutta reputazione, e subendo in particolare le offese e l'esclusione da parte di alcune persone. Il richiedente ha inoltre sostenuto di temere per la sua vita, in quanto all'epoca l'omosessualità non era ammessa nel suo Paese d'origine e se le autorità gambiane avessero scoperto tale suo orientamento sessuale, egli sarebbe potuto incorrere in una pena capitale o in una pena privativa della libertà a vita (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9; verbale 2, D92 segg., pag. 10 seg.). In tale contesto, un giorno del dicembre 2015, egli si sarebbe recato presso il domicilio familiare ed una delle matrigne gli avrebbe offerto del cibo. La sorellastra lo avrebbe però dissuaso dal mangiare di quest'ultimo, sospettando che fosse stato avvelenato dal padre e dalla matrigna, parimenti consigliandogli di lasciare il suo paese d'origine e consegnandogli del denaro a tale scopo. Egli avrebbe seguito il suggerimento della sorellastra, espatriando in G._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8 e p.to 5.01, pag. 7; verbale 2, D97 segg., pag. 11). A causa di tali eventi, in caso di un suo ritorno in Gambia, egli temerebbe per la sua vita, in quanto non avrebbe alcun sostegno da parte dei famigliari. Segnatamente il padre sarebbe rimasto della medesima opinione sul suo conto, ritenendo di essere stato umiliato dal comportamento del figlio, nonché che il medesimo avrebbe danneggiato seriamente l'immagine d'onorabilità sua e della famiglia (cfr. verbale 2, D105 segg., pag. 11 segg.). A sostegno della sua domanda d'asilo, egli ha prodotto agli atti, il suo certificato di nascita, che attesta quale data di nascita il (...) (cfr. atto A24) - data di nascita che in precedenza era stata modificata dall'autorità inferiore con il (...), non avendo l'interessato renduto verosimile la minore età dichiarata ed a seguito dell'esame osseo effettuato (cfr. verbale 1, p.to 8.01, pag. 9). D. Con decisione del 29 agosto 2018, notificata all'interessato il 1° settembre 2018 (cfr. risultanze processuali; avviso di ricevimento), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato del richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo allontanamento. E. Con ricorso del 28 settembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 1° ottobre 2018), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione della SEM. Il medesimo ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via subordinata, ha postulato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ed a titolo eventuale che gli venga concessa l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con richiesta di spese e ripetibili. Al ricorso l'insorgente ha allegato quali documenti:
- copia di un estratto dal documento del febbraio 1997 dell'Ufficio delle Nazioni Unite, Alto Commissariato per i rifugiati di Ginevra, intitolato "Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum" (di seguito: doc. 1);
- articolo tratto dal sito internet Wikipedia "Diritti LGBT in Gambia" (di seguito: doc. 2);
- copia di un estratto tratto dal "Criminal Code (Amendement) Act, 2014" presente nel "Supplement "C" to The Gambia Gazette No. 15 of 16th October, 2014" (di seguito: doc. 3). F. Con ulteriore memoriale ricorsuale del 1° ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 2 ottobre 2018), in lingua (...), il ricorrente si è nuovamente aggravato al Tribunale contro la decisione dell'autorità inferiore summenzionata, postulando a titolo pregiudiziale la constatazione dell'effetto sospensivo al ricorso, la concessione dell'assistenza giudiziaria e che vengano ordinate dal Tribunale le misure d'istruzione richieste nel gravame - ovvero la compulsazione dell'intero incarto N (...) e che egli sia sentito personalmente dal Tribunale durante un'udienza; a titolo principale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con la riforma della decisione dell'autorità inferiore nel senso del riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente. In via subordinata ha postulato l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione. A questo secondo ricorso, il ricorrente ha segnatamente prodotto in allegato:
- copia del rapporto dell'Organisation Suisse d'aide aux réfugiés del 28 luglio 2015, intitolato "Gambie: Situation des LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenre, intersexe" (di seguito: doc. 4);
- copia dell'articolo del 19 novembre 2014 pubblicato su Paris Match, intitolato "Cinq hommes et trois femmes arrêtés pour homosexualité" (di seguito: doc. 5). G. Il Tribunale, con decisione incidentale del 17 ottobre 2018, dopo aver in particolare osservato che giusta l'art. 55 cpv. 1 PA (per rinvio dell'art. 6 della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]) il ricorso ha effetto sospensivo ex lege, ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Altresì ha invitato il medesimo, entro il termine di sette giorni dalla notificazione della decisione incidentale, a comunicare al Tribunale quale dei due ricorsi succitati fosse da ritenere, rispettivamente se ed in che misura andassero considerati entrambi. In merito alla domanda di assistenza giudiziaria, il Tribunale ha statuito che verrà deciso nel proseguo di procedura. H. Con scritto del 25 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 26 ottobre 2018), il ricorrente si è espresso in merito alle richieste formulate dal Tribunale, chiedendo a quest'ultimo di voler considerare entrambi i suoi memoriali ricorsuali, poiché gli stessi si completerebbero. Sia i motivi addotti che le conclusioni postulate sarebbero difatti complementari e dovrebbero pertanto essere considerati nella loro totalità. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto egli risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il ricorso manifestamente fondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.2 Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione della SEM resa in materia d'asilo, prende in considerazione lo stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui statuisce (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1 e riferimento citato). Il Tribunale si baserà in particolare sulla situazione vigente nello Stato o nella regione in oggetto al momento della sentenza, per determinare se al richiedente vada riconosciuta la qualità di rifugiato o meno (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1; DTAF 2008/12 consid. 5.2 ; DTAF 2008/4 consid. 5.4 e riferimenti citati).
E. 4 Nella querelata decisione, la SEM ha in primo luogo preso atto che, con l'inoltro del certificato di nascita da parte del richiedente il (...) settembre 2017 (cfr. atto A24), la data di nascita allegata dall'interessato in corso di procedura, sarebbe convergente. Tuttavia, a mente dell'autorità intimata, tale evenienza non avrebbe alcun effetto retroattivo sulla procedura d'asilo dell'insorgente, in quanto il giorno dell'audizione federale, egli avrebbe già raggiunto la maggiore età. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto le dichiarazioni dell'interessato alla base della sua domanda d'asilo, come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare la SEM ha rilevato che egli si sarebbe contraddetto in merito alla tempistica in cui il padre avrebbe appreso del suo orientamento sessuale nel corso delle due audizioni federali. Avrebbe inoltre reso delle dichiarazioni vaghe circa l'episodio in cui egli avrebbe avvicinato lo (...) del padre, ed avrebbe rilasciato delle allegazioni generiche in merito alle motivazioni che lo avrebbero spinto a rischiare un tale approccio omosessuale, visto anche il difficile contesto sociale in Gambia, di cui ne sarebbe stato a conoscenza. Anche la sua narrazione, successiva alla scoperta da parte del padre del suo orientamento sessuale, sarebbe priva di dettagli e di elementi di vissuto. Infine, il fatto che i genitori volessero avvelenarlo, non sarebbe che una mera ipotesi, non comprovata da alcun elemento concreto. L'autorità inferiore è quindi giunta alla conclusione che l'espatrio del ricorrente dal suo Paese d'origine, non sarebbe in alcun modo collegato con il suo orientamento sessuale, e pertanto non vi sarebbe per il medesimo alcun timore fondato di subire delle persecuzioni ex art. 3 LAsi, in caso di un suo rientro in Gambia. Circa l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, la SEM rileva che la stessa sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 5.1 Nel suo memoriale ricorsuale del 28 settembre 2018, l'insorgente ritiene dapprima, sul piano formale, che nonostante egli fosse minorenne al momento della presentazione della sua domanda d'asilo - ciò che avrebbe in seguito provato producendo il certifico di nascita agli atti (cfr. atto A24) - non avrebbe però beneficiato di alcuna persona di fiducia durante la procedura d'asilo, in violazione dell'art. 17 cpv. 3 lett. c LAsi e delle linee guida dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) relative alle politiche e procedure nell'operare con richiedenti asilo minori non accompagnati del febbraio 1997 (cfr. doc. 1).
E. 5.1.1 Il Tribunale ritiene che tale censura debba essere compresa, vista la motivazione, come una conclusione tendente all'annullamento della decisione per violazione delle regole procedurali concernenti i minori non accompagnati, nel senso che il ricorrente contesta il fatto che una persona di fiducia non sia stata designata per assisterla durante la procedura d'asilo e che, per la presa di decisione impugnata, la SEM non abbia tenuto conto della sua minore età e dei principi enunciati dall'UNHCR.
E. 5.1.2 Risulta d'uopo rammentare che, le domande d'asilo depositate da richiedenti minorenni non accompagnati, impongono degli obblighi procedurali particolari alle autorità preposte dell'esame delle stesse, in particolare dovendo designare ai medesimi una persona di fiducia che difenda i loro interessi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). Tuttavia, tali obblighi si impongono unicamente quando è provato, o per lo meno reso verosimile, che il richiedente è un minorenne non accompagnato. Se esiste un dubbio relativo alla minore età dell'interessato, la SEM può e deve pronunciarsi sulla circostanza della minore età di cui si prevale il richiedente, prima dell'audizione sui motivi d'asilo, in vista in particolare di designargli, ove il caso, una persona di fiducia. In assenza di documenti d'identità, per determinare l'età dell'interessato, l'autorità inferiore può basarsi sui risultati di un'audizione contenente segnatamente quesiti atti ad appurare le sue relazioni familiari, la sua formazione scolastica e professionale, nonché l'attività lavorativa appresa; su un esame osseo, oppure, in rari casi, anche sull'aspetto esteriore dell'interessato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5 pag. 208 segg.; sentenza del Tribunale D-7/2018 del 12 settembre 2018). L'onere della prova della minore età del richiedente, incombe però dal principio della procedura d'asilo al medesimo, il quale deve provarla, o per lo meno renderla verosimile (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e GICRA 2004 n. 30 consid. 5 pag. 208 segg.).
E. 5.1.3 Nella presente disamina, il ricorrente non ha fornito alcun documento d'identità in corso di procedura atto a provare o a rendere verosimile le sue generalità, segnatamente la sua data di nascita, in violazione del suo obbligo di collaborare giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LAsi. Inoltre l'autorità querelata, durante l'audizione sulle generalità, ha interrogato il ricorrente in modo particolare anche sull'età anagrafica dichiarata, offrendogli la possibilità di esprimersi al riguardo e di rispondere alle contestazioni dell'auditore circa le sue dichiarazioni imprecise rese nel corso dell'audizione in particolare in merito al suo percorso scolastico ed ai dati della sua famiglia nonché in merito all'esame osseo effettuato (cfr. verbale 1, p.to 8.01, pag. 9 e p.to 1.17.04 segg., pag. 4 segg.). Sempre durante il corso della medesima audizione, l'autorità inferiore ha esposto all'interessato la sua conclusione relativa la maggiore età che sarebbe stata ritenuta nel corso di procedura (cfr. verbale 1, p.to 8.01, pag. 9). Inoltre, l'asserita minore età al momento del deposito della domanda d'asilo da parte del richiedente, è stata resa plausibile soltanto con la produzione del certificato di nascita, a seguito dell'audizione sui motivi d'asilo del 25 agosto 2017 (cfr. atto A24), data in cui egli era già diventato maggiorenne. Nel corso di quest'ultima audizione, l'interessato si è potuto esprimere nuovamente e compiutamente sui suoi motivi d'asilo. Egli ha infine potuto impugnare con piena conoscenza di causa la decisione della SEM e contestare, ove il caso, la stessa. Alla luce di tali elementi, non si ravvede pertanto in specie alcuna violazione del principio inquisitorio ex art. 12 PA in combinato disposto con l'art. 6 LAsi come neppure della norma procedurale atta alla protezione di richiedenti minorenni non accompagnati succitata, o delle linee guida dell'UNHCR citate dall'insorgente, alle quali le autorità svizzere sono tenute ad ispirarsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1928/2014 del 24 luglio 2014 consid. 2.3.3 con riferimenti citati). Tuttavia, come si vedrà dappresso, per la presente decisione non si terrà conto di quanto addotto dal ricorrente nel corso di procedura durante la sua supposta minore età.
E. 5.2 L'insorgente, nella sua memoria ricorsuale del 1° ottobre 2018 allega in seguito una violazione del suo diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost., in quanto l'autorità inferiore, non avendo esaminato nella decisione impugnata la problematica della persecuzione notoria di cui sarebbero oggetto le persone omosessuali in Gambia, la stessa sarebbe carente nelle sue motivazioni.
E. 5.2.1 Il diritto di essere sentito consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e concretizzato all'art. 35 PA, comprende segnatamente il dovere per l'autorità di motivare la sua decisione, alfine che il destinatario possa rendersi conto della portata di quest'ultima ed impugnarla con conoscenza di causa, nonché che l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTAF 2013/34 consid. 4.1; DTAF 2012/23 consid. 6.1.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/3 consid. 5 con riferimenti citati). Né la PA, come neppure la giurisprudenza relativa all'art. 29 cpv. 2 Cost. contengono delle esigenze particolari in merito al contenuto ed alla lunghezza circa la motivazione che deve essere contenuta in una decisione. Invero, risulta sufficiente che l'autorità esamini le questioni decisive per la presa di decisione e menzioni, perlomeno brevemente, i motivi che l'avrebbero condotta e sui quali ha fondato la sua decisione, e questo vale anche se la motivazione presentata risulta errata (cfr. DTF 141 I 557 consid. 3.2.1; DTF 138 I 232 consid. 5.1; DTF 134 I 83 consid. 4.1; DTF 133 III 439 consid. 3.3).
E. 5.2.2 Nella fattispecie, il Tribunale osserva che la decisione impugnata contiene, seppure brevemente, la motivazione nella quale la SEM si è espressa chiaramente circa le ragioni che l'hanno determinata a ritenere le dichiarazioni dell'insorgente, in relazione con il suo orientamento sessuale, come inverosimili e non pertinenti in materia d'asilo (cfr. p.to II pag. 3 della decisione del 29 agosto 2018). Tuttavia, nella decisione querelata, l'autorità inferiore è rimasta silente sia riguardo alla verosimiglianza che alla rilevanza dell'orientamento sessuale del ricorrente nel caso egli rientrasse in Gambia, Paese d'origine nei quali la stessa autorità inferiore riconosce esserci un "difficile contesto" nei confronti degli omosessuali (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3). L'orientamento sessuale è stato inoltre posto dall'insorgente quale motivo a fondamento delle problematiche sociali e famigliari che avrebbe riscontrato nel suo Paese d'origine, determinandolo all'espatrio, come pure avrebbe fondato il suo timore di subire una sanzione punitiva da parte delle autorità gambiane, quale una pena privativa della libertà a vita o la pena capitale, nel caso egli fosse rimasto in patria o vi ritornasse (cfr. verbale 2, D92 segg., pag. 10 segg.). In merito va rammentato che nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a - e PA). D'un canto, v'è un accertamento inesatto dei fatti, quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e d'altro canto, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.; cfr. anche: sentenza del Tribunale D-1971/2017 del 3 aprile 2018 consid. 11). In casu, alla luce dell'allegato orientamento sessuale del ricorrente, vi è luogo di concludere che la questione dell'eventuale verosimiglianza di tale evenienza e della possibile rilevanza in materia d'asilo della medesima, necessiti di un esame più approfondito in sede di prima istanza. Questo, tenuto conto in particolare che, dovendosi la qualità di rifugiato esaminare relativamente al paese d'origine del richiedente (cfr. UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90 e supra consid. 3.2 della presente sentenza), non si può escludere a priori, e senza un esame maggiormente accurato, che il ricorrente non abbia un fondato timore di subire una persecuzione rilevante in materia d'asilo nel caso rientrasse nel suo Paese d'origine. Ciò segnatamente in quanto, malgrado dal gennaio del 2017 in Gambia si sia instaurato il nuovo governo, risulta tutt'ora in vigore una legislazione penale repressiva contro le persone LGBT, che punisce severamente gli atti omosessuali; nonché esiste ancora un grande sentimento di omofobia ed emarginazione delle persone LGBT da parte della società gambiana, e la totale assenza sul territorio di organizzazioni che sostengano i diritti delle persone LGBT (cfr. US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2017 - The Gambia, 20 aprile 2018, < https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2017/af/277003.htm >, consultato il 30 novembre 2018; Amnesty International Report 2017/2018 - The State of the World's Human Rights - Gambia, 22 febbraio 2018, < https://www.amnesty.org/en/countries/africa/gambia/report-gambia/ >, consultato il 30 novembre 2018; European Union: European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report - The Gambia Country Focus, dicembre 2017, < https://www.refworld.org/docid/5a338fb54.html >, consultato il 30 novembre 2018; Carroll/Mendos, State-sponsored Homophobia - A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition, maggio 2017, https://www.ecoi.net/en/file/local/1399981/90_1495430>692_ilga-state-sponsored-homophobia-2017-web-corr.pdf >, consultato il 30 novembre 2018). Risulta inoltre necessaria per il ricorrente la possibilità di esprimersi eventualmente sulle risultanze istruttorie rispetto a tale importante elemento motivante la sua domanda d'asilo. Ne discende che, il diritto dell'insorgente di essere sentito su tale punto in questione, non può essere sanato nella presente procedura ricorsuale. Non risulta difatti in specie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti, precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.).
E. 5.2.3 Qualora la SEM dovesse nuovamente respingere la domanda d'asilo e non riconoscere lo statuto di rifugiato al ricorrente, essa avrà premura di valutare la presenza di ostacoli per l'esecuzione dell'allontanamento alla luce della situazione politica e sociale attualizzata in Gambia nei confronti di una persona con orientamento omosessuale.
E. 5.3 Visto tutto quanto precede, il Tribunale ritiene pertanto che le carenze rilevate nella decisione dell'autorità inferiore, non possano essere sanate in questa sede e che la SEM, con la propria decisione, ha violato l'obbligo di accertare i fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo, derivante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio. Pertanto, il ricorso risulta in tal senso accolto e la decisione del 29 agosto 2018 della Segreteria di Stato è annullata, con la restituzione degli atti a quest'ultima autorità (art. 61 cpv. 1 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione, rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Per il resto, visto l'esito della vertenza, non risulta necessario dirimere le restanti censure sollevate nel gravame dal ricorrente come neppure di entrare nel merito degli ulteriori mezzi di prova prodotti in copia dal ricorrente (cfr. doc. 2 - doc. 5), o ancora di accogliere la domanda di essere sentito durante un'udienza personale presso il Tribunale.
E. 6 Visto l'esito della procedura, non vengono riscosse spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, presentata dall'insorgente nel gravame, risulta pertanto priva d'oggetto.
E. 7 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede e che non ha presentato alcuna distinta delle spese necessarie sostenute, non vengono assegnate indennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 8 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 29 agosto 2018 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non vengono assegnate indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5549/2018 Sentenza del 10 dicembre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Gambia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 29 agosto 2018 / N (...). Fatti: A. Il richiedente, asserito cittadino gambiano, di etnia (...) e religione musulmana, con ultimo domicilio a C._______, regione est di D._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2017, allegando di essere nato il (...) (cfr. atto A1/2 e verbale d'audizione sulle generalità del 26 aprile 2017 [di seguito: verbale 1], p.to 1.06 segg., pag. 3 seg. e p.to 2.01 seg., pag. 5). B. Per appurare l'età anagrafica dell'interessato, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha richiesto all' E._______, l'esecuzione di un esame osseo del medesimo. Il referto radiologico del (...) aprile 2017 del Dr. med. F._______, ha attestato un'età ossea del richiedente corrispondente a (...) anni, quale stima biologica della maturità scheletrica dello stesso (cfr. atto A8/2). C. Nel corso dell'audizione sulle generalità del 26 aprile 2017 e dell'audizione sui motivi d'asilo del 25 agosto 2017 (di seguito: verbale 2), il richiedente ha in sostanza dichiarato, e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato dal suo Paese d'origine il (...) dicembre 2015, a seguito di una concatenazione di eventi personali. Egli ha invero allegato di avere interrotto la formazione scolastica tra il mese di gennaio ed il mese di marzo del (...), mentre frequentava la (...) classe, a causa dei maltrattamenti di una delle sue matrigne, che lo avrebbe in particolare obbligato giornalmente a svolgere delle mansioni lavorative prima di recarsi a scuola (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 5 e p.to 7.01, pag. 8 e verbale 2, D43 segg., pag. 5 segg.). Nel corso del 2013, egli avrebbe inoltre conosciuto una donna di età molto maggiore rispetto alla sua, che una volta avrebbe abusato di lui sessualmente. Dall'umiliazione che egli avrebbe provato a seguito di tale evento, ne sarebbe scaturito un disgusto avverso il genere femminile ed avrebbe parimenti scoperto di essere omosessuale. Il padre, che esercitava anche quale (...) per la (...) presente nella sua località di domicilio, avrebbe appreso di tale avvenimento, minacciandolo di ucciderlo, in quanto egli avrebbe macchiato l'immagine d'onorabilità e di rispetto della sua famiglia (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D53 segg., pag. 6 segg.). Le vere problematiche con il padre sarebbero però in definitiva incominciate tra il settembre e l'ottobre 2015. A seguito dell'interruzione della scuola, egli avrebbe difatti svolto quale attività lavorativa, la (...), ed avrebbe conosciuto ed intrattenuto una relazione sentimentale con un (...). Una volta partito lo stesso, egli avrebbe approcciato con dei propositi sessuali un (...) del padre, che però avrebbe rifiutato le sue avances e avrebbe narrato subito dopo tali eventi al padre, raccontandogli inoltre che l'interessato avrebbe un orientamento omosessuale. Nell'apprendere ciò, il padre sarebbe uscito dal domicilio familiare correndo e brandendo un coltello verso di lui. Egli sarebbe quindi fuggito, nascondendosi presso degli amici e recandosi al domicilio familiare soltanto quando il padre era assente, in occasione dei quali la sorellastra gli avrebbe offerto del cibo (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8 e verbale 2, D72 segg., pag. 8 segg.). Due o tre giorni dopo il tentativo d'approccio con lo scolaro del padre, tale evento così come il fatto che egli fosse omosessuale si sarebbe divulgato nella società, comportandogli nel periodo successivo una brutta reputazione, e subendo in particolare le offese e l'esclusione da parte di alcune persone. Il richiedente ha inoltre sostenuto di temere per la sua vita, in quanto all'epoca l'omosessualità non era ammessa nel suo Paese d'origine e se le autorità gambiane avessero scoperto tale suo orientamento sessuale, egli sarebbe potuto incorrere in una pena capitale o in una pena privativa della libertà a vita (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9; verbale 2, D92 segg., pag. 10 seg.). In tale contesto, un giorno del dicembre 2015, egli si sarebbe recato presso il domicilio familiare ed una delle matrigne gli avrebbe offerto del cibo. La sorellastra lo avrebbe però dissuaso dal mangiare di quest'ultimo, sospettando che fosse stato avvelenato dal padre e dalla matrigna, parimenti consigliandogli di lasciare il suo paese d'origine e consegnandogli del denaro a tale scopo. Egli avrebbe seguito il suggerimento della sorellastra, espatriando in G._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8 e p.to 5.01, pag. 7; verbale 2, D97 segg., pag. 11). A causa di tali eventi, in caso di un suo ritorno in Gambia, egli temerebbe per la sua vita, in quanto non avrebbe alcun sostegno da parte dei famigliari. Segnatamente il padre sarebbe rimasto della medesima opinione sul suo conto, ritenendo di essere stato umiliato dal comportamento del figlio, nonché che il medesimo avrebbe danneggiato seriamente l'immagine d'onorabilità sua e della famiglia (cfr. verbale 2, D105 segg., pag. 11 segg.). A sostegno della sua domanda d'asilo, egli ha prodotto agli atti, il suo certificato di nascita, che attesta quale data di nascita il (...) (cfr. atto A24) - data di nascita che in precedenza era stata modificata dall'autorità inferiore con il (...), non avendo l'interessato renduto verosimile la minore età dichiarata ed a seguito dell'esame osseo effettuato (cfr. verbale 1, p.to 8.01, pag. 9). D. Con decisione del 29 agosto 2018, notificata all'interessato il 1° settembre 2018 (cfr. risultanze processuali; avviso di ricevimento), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato del richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo allontanamento. E. Con ricorso del 28 settembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 1° ottobre 2018), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione della SEM. Il medesimo ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via subordinata, ha postulato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ed a titolo eventuale che gli venga concessa l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con richiesta di spese e ripetibili. Al ricorso l'insorgente ha allegato quali documenti:
- copia di un estratto dal documento del febbraio 1997 dell'Ufficio delle Nazioni Unite, Alto Commissariato per i rifugiati di Ginevra, intitolato "Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum" (di seguito: doc. 1);
- articolo tratto dal sito internet Wikipedia "Diritti LGBT in Gambia" (di seguito: doc. 2);
- copia di un estratto tratto dal "Criminal Code (Amendement) Act, 2014" presente nel "Supplement "C" to The Gambia Gazette No. 15 of 16th October, 2014" (di seguito: doc. 3). F. Con ulteriore memoriale ricorsuale del 1° ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 2 ottobre 2018), in lingua (...), il ricorrente si è nuovamente aggravato al Tribunale contro la decisione dell'autorità inferiore summenzionata, postulando a titolo pregiudiziale la constatazione dell'effetto sospensivo al ricorso, la concessione dell'assistenza giudiziaria e che vengano ordinate dal Tribunale le misure d'istruzione richieste nel gravame - ovvero la compulsazione dell'intero incarto N (...) e che egli sia sentito personalmente dal Tribunale durante un'udienza; a titolo principale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con la riforma della decisione dell'autorità inferiore nel senso del riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente. In via subordinata ha postulato l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione. A questo secondo ricorso, il ricorrente ha segnatamente prodotto in allegato:
- copia del rapporto dell'Organisation Suisse d'aide aux réfugiés del 28 luglio 2015, intitolato "Gambie: Situation des LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenre, intersexe" (di seguito: doc. 4);
- copia dell'articolo del 19 novembre 2014 pubblicato su Paris Match, intitolato "Cinq hommes et trois femmes arrêtés pour homosexualité" (di seguito: doc. 5). G. Il Tribunale, con decisione incidentale del 17 ottobre 2018, dopo aver in particolare osservato che giusta l'art. 55 cpv. 1 PA (per rinvio dell'art. 6 della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]) il ricorso ha effetto sospensivo ex lege, ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Altresì ha invitato il medesimo, entro il termine di sette giorni dalla notificazione della decisione incidentale, a comunicare al Tribunale quale dei due ricorsi succitati fosse da ritenere, rispettivamente se ed in che misura andassero considerati entrambi. In merito alla domanda di assistenza giudiziaria, il Tribunale ha statuito che verrà deciso nel proseguo di procedura. H. Con scritto del 25 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 26 ottobre 2018), il ricorrente si è espresso in merito alle richieste formulate dal Tribunale, chiedendo a quest'ultimo di voler considerare entrambi i suoi memoriali ricorsuali, poiché gli stessi si completerebbero. Sia i motivi addotti che le conclusioni postulate sarebbero difatti complementari e dovrebbero pertanto essere considerati nella loro totalità. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto egli risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Il ricorso manifestamente fondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3.2 Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione della SEM resa in materia d'asilo, prende in considerazione lo stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui statuisce (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1 e riferimento citato). Il Tribunale si baserà in particolare sulla situazione vigente nello Stato o nella regione in oggetto al momento della sentenza, per determinare se al richiedente vada riconosciuta la qualità di rifugiato o meno (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1; DTAF 2008/12 consid. 5.2 ; DTAF 2008/4 consid. 5.4 e riferimenti citati).
4. Nella querelata decisione, la SEM ha in primo luogo preso atto che, con l'inoltro del certificato di nascita da parte del richiedente il (...) settembre 2017 (cfr. atto A24), la data di nascita allegata dall'interessato in corso di procedura, sarebbe convergente. Tuttavia, a mente dell'autorità intimata, tale evenienza non avrebbe alcun effetto retroattivo sulla procedura d'asilo dell'insorgente, in quanto il giorno dell'audizione federale, egli avrebbe già raggiunto la maggiore età. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto le dichiarazioni dell'interessato alla base della sua domanda d'asilo, come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare la SEM ha rilevato che egli si sarebbe contraddetto in merito alla tempistica in cui il padre avrebbe appreso del suo orientamento sessuale nel corso delle due audizioni federali. Avrebbe inoltre reso delle dichiarazioni vaghe circa l'episodio in cui egli avrebbe avvicinato lo (...) del padre, ed avrebbe rilasciato delle allegazioni generiche in merito alle motivazioni che lo avrebbero spinto a rischiare un tale approccio omosessuale, visto anche il difficile contesto sociale in Gambia, di cui ne sarebbe stato a conoscenza. Anche la sua narrazione, successiva alla scoperta da parte del padre del suo orientamento sessuale, sarebbe priva di dettagli e di elementi di vissuto. Infine, il fatto che i genitori volessero avvelenarlo, non sarebbe che una mera ipotesi, non comprovata da alcun elemento concreto. L'autorità inferiore è quindi giunta alla conclusione che l'espatrio del ricorrente dal suo Paese d'origine, non sarebbe in alcun modo collegato con il suo orientamento sessuale, e pertanto non vi sarebbe per il medesimo alcun timore fondato di subire delle persecuzioni ex art. 3 LAsi, in caso di un suo rientro in Gambia. Circa l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, la SEM rileva che la stessa sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 5. 5.1 Nel suo memoriale ricorsuale del 28 settembre 2018, l'insorgente ritiene dapprima, sul piano formale, che nonostante egli fosse minorenne al momento della presentazione della sua domanda d'asilo - ciò che avrebbe in seguito provato producendo il certifico di nascita agli atti (cfr. atto A24) - non avrebbe però beneficiato di alcuna persona di fiducia durante la procedura d'asilo, in violazione dell'art. 17 cpv. 3 lett. c LAsi e delle linee guida dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) relative alle politiche e procedure nell'operare con richiedenti asilo minori non accompagnati del febbraio 1997 (cfr. doc. 1). 5.1.1 Il Tribunale ritiene che tale censura debba essere compresa, vista la motivazione, come una conclusione tendente all'annullamento della decisione per violazione delle regole procedurali concernenti i minori non accompagnati, nel senso che il ricorrente contesta il fatto che una persona di fiducia non sia stata designata per assisterla durante la procedura d'asilo e che, per la presa di decisione impugnata, la SEM non abbia tenuto conto della sua minore età e dei principi enunciati dall'UNHCR. 5.1.2 Risulta d'uopo rammentare che, le domande d'asilo depositate da richiedenti minorenni non accompagnati, impongono degli obblighi procedurali particolari alle autorità preposte dell'esame delle stesse, in particolare dovendo designare ai medesimi una persona di fiducia che difenda i loro interessi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). Tuttavia, tali obblighi si impongono unicamente quando è provato, o per lo meno reso verosimile, che il richiedente è un minorenne non accompagnato. Se esiste un dubbio relativo alla minore età dell'interessato, la SEM può e deve pronunciarsi sulla circostanza della minore età di cui si prevale il richiedente, prima dell'audizione sui motivi d'asilo, in vista in particolare di designargli, ove il caso, una persona di fiducia. In assenza di documenti d'identità, per determinare l'età dell'interessato, l'autorità inferiore può basarsi sui risultati di un'audizione contenente segnatamente quesiti atti ad appurare le sue relazioni familiari, la sua formazione scolastica e professionale, nonché l'attività lavorativa appresa; su un esame osseo, oppure, in rari casi, anche sull'aspetto esteriore dell'interessato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5 pag. 208 segg.; sentenza del Tribunale D-7/2018 del 12 settembre 2018). L'onere della prova della minore età del richiedente, incombe però dal principio della procedura d'asilo al medesimo, il quale deve provarla, o per lo meno renderla verosimile (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e GICRA 2004 n. 30 consid. 5 pag. 208 segg.). 5.1.3 Nella presente disamina, il ricorrente non ha fornito alcun documento d'identità in corso di procedura atto a provare o a rendere verosimile le sue generalità, segnatamente la sua data di nascita, in violazione del suo obbligo di collaborare giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LAsi. Inoltre l'autorità querelata, durante l'audizione sulle generalità, ha interrogato il ricorrente in modo particolare anche sull'età anagrafica dichiarata, offrendogli la possibilità di esprimersi al riguardo e di rispondere alle contestazioni dell'auditore circa le sue dichiarazioni imprecise rese nel corso dell'audizione in particolare in merito al suo percorso scolastico ed ai dati della sua famiglia nonché in merito all'esame osseo effettuato (cfr. verbale 1, p.to 8.01, pag. 9 e p.to 1.17.04 segg., pag. 4 segg.). Sempre durante il corso della medesima audizione, l'autorità inferiore ha esposto all'interessato la sua conclusione relativa la maggiore età che sarebbe stata ritenuta nel corso di procedura (cfr. verbale 1, p.to 8.01, pag. 9). Inoltre, l'asserita minore età al momento del deposito della domanda d'asilo da parte del richiedente, è stata resa plausibile soltanto con la produzione del certificato di nascita, a seguito dell'audizione sui motivi d'asilo del 25 agosto 2017 (cfr. atto A24), data in cui egli era già diventato maggiorenne. Nel corso di quest'ultima audizione, l'interessato si è potuto esprimere nuovamente e compiutamente sui suoi motivi d'asilo. Egli ha infine potuto impugnare con piena conoscenza di causa la decisione della SEM e contestare, ove il caso, la stessa. Alla luce di tali elementi, non si ravvede pertanto in specie alcuna violazione del principio inquisitorio ex art. 12 PA in combinato disposto con l'art. 6 LAsi come neppure della norma procedurale atta alla protezione di richiedenti minorenni non accompagnati succitata, o delle linee guida dell'UNHCR citate dall'insorgente, alle quali le autorità svizzere sono tenute ad ispirarsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1928/2014 del 24 luglio 2014 consid. 2.3.3 con riferimenti citati). Tuttavia, come si vedrà dappresso, per la presente decisione non si terrà conto di quanto addotto dal ricorrente nel corso di procedura durante la sua supposta minore età. 5.2 L'insorgente, nella sua memoria ricorsuale del 1° ottobre 2018 allega in seguito una violazione del suo diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost., in quanto l'autorità inferiore, non avendo esaminato nella decisione impugnata la problematica della persecuzione notoria di cui sarebbero oggetto le persone omosessuali in Gambia, la stessa sarebbe carente nelle sue motivazioni. 5.2.1 Il diritto di essere sentito consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e concretizzato all'art. 35 PA, comprende segnatamente il dovere per l'autorità di motivare la sua decisione, alfine che il destinatario possa rendersi conto della portata di quest'ultima ed impugnarla con conoscenza di causa, nonché che l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTAF 2013/34 consid. 4.1; DTAF 2012/23 consid. 6.1.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/3 consid. 5 con riferimenti citati). Né la PA, come neppure la giurisprudenza relativa all'art. 29 cpv. 2 Cost. contengono delle esigenze particolari in merito al contenuto ed alla lunghezza circa la motivazione che deve essere contenuta in una decisione. Invero, risulta sufficiente che l'autorità esamini le questioni decisive per la presa di decisione e menzioni, perlomeno brevemente, i motivi che l'avrebbero condotta e sui quali ha fondato la sua decisione, e questo vale anche se la motivazione presentata risulta errata (cfr. DTF 141 I 557 consid. 3.2.1; DTF 138 I 232 consid. 5.1; DTF 134 I 83 consid. 4.1; DTF 133 III 439 consid. 3.3). 5.2.2 Nella fattispecie, il Tribunale osserva che la decisione impugnata contiene, seppure brevemente, la motivazione nella quale la SEM si è espressa chiaramente circa le ragioni che l'hanno determinata a ritenere le dichiarazioni dell'insorgente, in relazione con il suo orientamento sessuale, come inverosimili e non pertinenti in materia d'asilo (cfr. p.to II pag. 3 della decisione del 29 agosto 2018). Tuttavia, nella decisione querelata, l'autorità inferiore è rimasta silente sia riguardo alla verosimiglianza che alla rilevanza dell'orientamento sessuale del ricorrente nel caso egli rientrasse in Gambia, Paese d'origine nei quali la stessa autorità inferiore riconosce esserci un "difficile contesto" nei confronti degli omosessuali (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3). L'orientamento sessuale è stato inoltre posto dall'insorgente quale motivo a fondamento delle problematiche sociali e famigliari che avrebbe riscontrato nel suo Paese d'origine, determinandolo all'espatrio, come pure avrebbe fondato il suo timore di subire una sanzione punitiva da parte delle autorità gambiane, quale una pena privativa della libertà a vita o la pena capitale, nel caso egli fosse rimasto in patria o vi ritornasse (cfr. verbale 2, D92 segg., pag. 10 segg.). In merito va rammentato che nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a - e PA). D'un canto, v'è un accertamento inesatto dei fatti, quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e d'altro canto, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.; cfr. anche: sentenza del Tribunale D-1971/2017 del 3 aprile 2018 consid. 11). In casu, alla luce dell'allegato orientamento sessuale del ricorrente, vi è luogo di concludere che la questione dell'eventuale verosimiglianza di tale evenienza e della possibile rilevanza in materia d'asilo della medesima, necessiti di un esame più approfondito in sede di prima istanza. Questo, tenuto conto in particolare che, dovendosi la qualità di rifugiato esaminare relativamente al paese d'origine del richiedente (cfr. UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90 e supra consid. 3.2 della presente sentenza), non si può escludere a priori, e senza un esame maggiormente accurato, che il ricorrente non abbia un fondato timore di subire una persecuzione rilevante in materia d'asilo nel caso rientrasse nel suo Paese d'origine. Ciò segnatamente in quanto, malgrado dal gennaio del 2017 in Gambia si sia instaurato il nuovo governo, risulta tutt'ora in vigore una legislazione penale repressiva contro le persone LGBT, che punisce severamente gli atti omosessuali; nonché esiste ancora un grande sentimento di omofobia ed emarginazione delle persone LGBT da parte della società gambiana, e la totale assenza sul territorio di organizzazioni che sostengano i diritti delle persone LGBT (cfr. US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2017 - The Gambia, 20 aprile 2018, , consultato il 30 novembre 2018; Amnesty International Report 2017/2018 - The State of the World's Human Rights - Gambia, 22 febbraio 2018, , consultato il 30 novembre 2018; European Union: European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report - The Gambia Country Focus, dicembre 2017, , consultato il 30 novembre 2018; Carroll/Mendos, State-sponsored Homophobia - A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition, maggio 2017, https://www.ecoi.net/en/file/local/1399981/90_1495430>692_ilga-state-sponsored-homophobia-2017-web-corr.pdf >, consultato il 30 novembre 2018). Risulta inoltre necessaria per il ricorrente la possibilità di esprimersi eventualmente sulle risultanze istruttorie rispetto a tale importante elemento motivante la sua domanda d'asilo. Ne discende che, il diritto dell'insorgente di essere sentito su tale punto in questione, non può essere sanato nella presente procedura ricorsuale. Non risulta difatti in specie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti, precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.). 5.2.3 Qualora la SEM dovesse nuovamente respingere la domanda d'asilo e non riconoscere lo statuto di rifugiato al ricorrente, essa avrà premura di valutare la presenza di ostacoli per l'esecuzione dell'allontanamento alla luce della situazione politica e sociale attualizzata in Gambia nei confronti di una persona con orientamento omosessuale. 5.3 Visto tutto quanto precede, il Tribunale ritiene pertanto che le carenze rilevate nella decisione dell'autorità inferiore, non possano essere sanate in questa sede e che la SEM, con la propria decisione, ha violato l'obbligo di accertare i fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo, derivante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio. Pertanto, il ricorso risulta in tal senso accolto e la decisione del 29 agosto 2018 della Segreteria di Stato è annullata, con la restituzione degli atti a quest'ultima autorità (art. 61 cpv. 1 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione, rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Per il resto, visto l'esito della vertenza, non risulta necessario dirimere le restanti censure sollevate nel gravame dal ricorrente come neppure di entrare nel merito degli ulteriori mezzi di prova prodotti in copia dal ricorrente (cfr. doc. 2 - doc. 5), o ancora di accogliere la domanda di essere sentito durante un'udienza personale presso il Tribunale.
6. Visto l'esito della procedura, non vengono riscosse spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, presentata dall'insorgente nel gravame, risulta pertanto priva d'oggetto.
7. Al ricorrente, non patrocinato in questa sede e che non ha presentato alcuna distinta delle spese necessarie sostenute, non vengono assegnate indennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
8. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 29 agosto 2018 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non vengono assegnate indennità ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: