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D-1971/2017

D-1971/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-03 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A.Il richiedente, asserito cittadino eritreo, di etnia tigrina, di religione cristiana ortodossa, è nato a C._______ (D._______) da madre e padre eritrei. Lo stesso afferma, aver vissuto in D._______ quale rifugiato insieme ai genitori sino al (...), data nella quale sarebbe rientrato con i medesimi in Eritrea. Nel medesimo Paese avrebbe vissuto sino al (...) luglio 2014, data dopo la quale sarebbe espatriato in D._______, sino a novembre 2014. Avrebbe in seguito proseguito per E._______ e F._______, e sarebbe entrato illegalmente in Svizzera l'11 giugno 2015, data nella quale ha depositato la domanda d'asilo in oggetto (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 24 giugno 2015 [di seguito: verbale 1], pagg. 2-3 e pagg. 6-7; doc. A3). Il richiedente ha in sostanza dichiarato, e per quanto è qui di rilievo, di non voler effettuare il servizio militare per il quale non sarebbe mai stato convocato dalle autorità del suo Paese d'origine (cfr. verbale 2, D142-D145, pag. 15 e D157, pag. 16). Egli sarebbe poi stato arrestato ed incarcerato per cinque anni in Eritrea, poiché gli sarebbe divenuta insopportabile la situazione di pressione e di esclusione sociale nei suoi confronti, perpetrata anche dai suoi amici e conoscenti a seguito del suo orientamento sessuale (cfr. verbale 1, pagg. 7-8; verbale di audizione sui motivi di asilo del 17 ottobre 2016 [di seguito: verbale 2], D49-D50, pagg. 5-6 e D165-D166, pag. 17). Infine egli ha allegato di essere uscito illegalmente da quest'ultimo, ciò che lo esporrebbe al rischio di essere incarcerato (cfr. verbale 2, D165, pag. 17). B.Con decisione del 2 marzo 2017, notificata all'interessato il 6 marzo 2017 (cfr. atto A24) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato contestualmente l'allontanamento dalla Svizzera, la cui esecuzione non sarebbe però ragionevolmente esigibile, e concesso, di conseguenza, l'ammissione provvisoria al richiedente. C.Con ricorso del 3 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 4 aprile 2017), l'interessato insorge dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. Il medesimo chiede, in via principale, l'accoglimento del ricorso, con annullamento della decisione dell'autorità inferiore ed il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via subordinata postula la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo. Presenta altresì una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, con protesta di spese e ripetibili. D.Il Tribunale, con decisione incidentale del 30 maggio 2017, ha accolto la domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali del ricorrente, ed invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso. E.Con risposta del 12 giugno 2017, trasmessa al ricorrente con ordinanza del 29 giugno 2017 con facoltà di esprimersi in merito entro il 14 luglio 2017, la SEM ha confermato la decisione impugnata, considerando in sostanza che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti nuovi fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento. F. Nella replica del 18 luglio 2017, trasmessa alla SEM con ordinanza del 25 luglio 2017, offrendo alla stessa la possibilità di determinarsi in duplica, il ricorrente si è espresso in merito all'asserita inverosimiglianza delle sue allegazioni da parte dell'autorità inferiore in merito al suo rientro nel villaggio d'origine dopo il periodo di incarcerazione e prima del suo espatrio, rinviando per il resto alle motivazioni addotte nell'atto ricorsuale, riconfermandolo pienamente. G.Con duplica del 24 agosto 2017, inviata al ricorrente il 25 agosto 2017 per conoscenza, la SEM ha nuovamente riconfermato la decisione impugnata e postulato la reiezione del gravame. H.Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione della SEM del 2 marzo 2017, e non avendo in specie l'interessato censurato la pronuncia dell'allontanamento da parte dell'autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo.

E. 4 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili ed irrilevanti, giusta gli artt. 7 e 3 LAsi, i motivi a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato. In particolare la SEM ha rilevato che A._______ non avrebbe reso verosimile di essere stato arrestato, interrogato, ed incarcerato da parte delle autorità del suo Paese d'origine. Difatti, egli avrebbe dichiarato di essere evaso dallo stato di prigionia fuggendo dall'ospedale nel quale si trovava per cure, tornando al suo domicilio precedente, ovvero a G._______, e lì aver soggiornato dal settembre del 2013 sino al suo espatrio definitivo avvenuto nel luglio 2014. Dipoi egli giornalmente si sarebbe recato al lavoro, sia all'interno che all'esterno della medesima località, conducendo una normale vita da cittadino libero, senza incorrere in alcuna circostanza rilevante durante tale periodo. Il fatto di essere rientrato al luogo di domicilio, sarebbe un comportamento inconcepibile per una persona evasa di prigione, poiché a mente dell'autorità di prime cure, sarebbe stato il primo luogo dove le autorità eritree lo avrebbero ricercato. Anche confrontato con tali asserti, il ricorrente si sarebbe limitato ad allegare che non essendo un militare, non vi era ragione di ricercarlo. Inoltre, le sue dichiarazioni nel corso delle audizioni sarebbero contraddittorie, poiché divergerebbero su punti essenziali. Della presunta emarginazione subita in prigione, allegata durante l'audizione sulle generalità, non vi sarebbe invece stato alcun cenno spontaneo durante l'audizione sui motivi d'asilo. Anche in merito al suo arresto vi sarebbe una contraddizione relativa alla dinamica dell'arresto ed al tempo trascorso prima della sua ammissione di essere omosessuale alle autorità eritree. In primo luogo infatti il richiedente avrebbe asserito che, prima della sua ammissione riguardo al suo orientamento sessuale, fosse trascorso un mese, e successivamente invece soltanto cinque giorni, dopo i quali lo avrebbero condotto alla prigione del posto di blocco di G._______. Confrontato in merito a tale contraddizione, il ricorrente si sarebbe limitato ad allegare che egli era stato rinchiuso per un mese dopo l'arresto e di avere ammesso solo dopo cinque giorni di essere omosessuale. Quo alla pertinenza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, la SEM ha rilevato che il fatto di avere lasciato illegalmente l'Eritrea recandosi in D._______, non costituirebbero, per intensità e motivazione politica, dei seri pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi. Inoltre, dalle sue stesse dichiarazioni, è emerso che non sarebbe mai stato convocato al servizio militare e nemmeno ivi condotto dalle autorità eritree; e che avrebbe trascorso una vita regolare dopo il rilascio dalla prigione e sino al suo espatrio, malgrado fossero avvenute delle retate militari nel suo luogo di residenza, dalle quali però egli si sarebbe tenuto lontano. Non sarebbe quindi persona invisa alle autorità eritree e la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi non gli andrebbe pertanto riconosciuta.

E. 5 Con ricorso, richiamati alcuni fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ritiene innanzitutto, che non sarebbero insufficientemente motivate le sue asserzioni in merito alle circostanze dell'arresto. Difatti egli avrebbe dichiarato di essere stato fermato insieme al suo compagno, condotto in una località ed interrogato, rifiutando inizialmente di ammettere la propria omosessualità. In seguito avrebbe precisato che lui ed il compagno erano stati fermati in un locale da tè nei pressi del mercato H._______ a G._______ da parte di due poliziotti, che li avrebbero identificati, ammanettati ed ordinato loro di seguirli. La descrizione non risulterebbe inoltre inadeguata, anche in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti accaduti, che risalirebbero al (...). In secondo luogo la descrizione da lui fornita del primo interrogatorio da parte delle autorità eritree, nel corso delle audizioni dell'autorità di prime cure, sarebbe comunque da ritenere nel suo complesso come logica, lineare e sufficientemente dettagliata, anche rispetto al lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi. Inoltre l'insorgente censura le asserzioni della SEM in merito alle sue capacità descrittive riferite ai luoghi di detenzione. In merito al rientro al suo domicilio, dopo che sarebbe riuscito ad evadere dall'ospedale nel quale si trovava, il ricorrente è d'avviso che tale comportamento non sarebbe illogico, in quanto, come allegato in sede di audizione sui motivi, egli non sarebbe stato ricercato dalle autorità per avere disertato dal servizio militare, bensì per altri fatti addebitatigli, per i quali non sarebbe mai stato processato né condannato. Per questo motivo, egli non sarebbe stato ricercato dalle autorità eritree, in quanto sarebbero i militari della sezione del disertore che si attiverebbero per ricercare lo stesso o il renitente. Egli non facendo parte di quest'ultima categoria, non avrebbe pertanto dato atto ad una ricerca mirata nei suoi confronti. Avrebbe invece spiegato in sede di audizione, che il rischio di un nuovo arresto, sarebbe correlato alla possibilità di una retata diretta al reclutamento militare dei giovani nella sua zona. In merito alle presunte contraddizioni rilevate dalla SEM per quanto attiene la condizione di isolamento, il ricorrente asserisce che, in occasione dell'audizione federale, si era convinto che l'autorità di prime cure si riferisse alle condizioni di detenzione nella cella ed all'esistenza o meno di altri detenuti nella medesima. In ultimo, in riferimento alla pretesa incongruenza nella decisione avversata sul tempo trascorso dal suo arresto all'ammissione del proprio orientamento sessuale, ribadisce la correttezza delle sue asserzioni espresse durante l'audizione sui motivi, ovvero di avere ammesso dopo cinque giorni di interrogatorio, in seguito alle violenze subite ed alle precedenti dichiarazioni del compagno, di essere omosessuale. In merito precisa che, dopo la sua ammissione, sarebbero trascorse alcune settimane prima di essere trasferito nella prigione di G._______, e che non ricorda di avere dichiarato durante la prima audizione di avere ammesso la sua omosessualità soltanto dopo un mese dall'arresto. Probabilmente le stesse sue dichiarazioni sarebbero state riassunte nel verbale di audizione o travisate in un suo momento di confusione. Alla luce degli elementi evidenziati nel suo atto responsivo, l'insorgente ritiene che la decisione impugnata sia il risultato di un accertamento inesatto dei fatti nonché violi il diritto applicabile in materia.

E. 6 Nel suo atto responsivo la SEM precisa, in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in punto al suo rientro al villaggio di origine dopo la sua presunta fuga dalla situazione di prigionia, che le stesse sono contrarie all'esperienza di vita o alla logica dell'agire, in quanto non solo il ricorrente è ritornato a casa sua, ma è pure rientrato nello stesso villaggio dove i suoi presunti problemi con la giustizia sarebbero iniziati, avrebbe continuato a lavorare tranquillamente, spostandosi quotidianamente, e questo per un periodo relativamente lungo. Inoltre, per quanto attiene le contraddizioni rilevate in merito alla presunta condizione d'isolamento ed al momento in cui il ricorrente avrebbe ammesso il suo orientamento sessuale durante la supposta prigionia, l'autorità inferiore ritiene aver dato al ricorrente sufficiente modo di spiegarsi e di chiarirsi durante l'audizione sui motivi. Per il resto riconferma la sua decisione, chiedendo la reiezione del ricorso.

E. 7 In sede di replica l'insorgente ribadisce nuovamente che la sua scelta di rientrare nel villaggio d'origine dopo la fuga dalla prigionia, anche se possa apparire sorprendente, non sia una circostanza sufficiente a fondare un giudizio d'inverosimiglianza delle sue allegazioni, considerando anche le peculiarità del sistema eritreo. Pertanto egli riconferma che in una valutazione complessiva delle sue allegazioni, le medesime debbano essere ritenute, con probabilità preponderante, come verosimili.

E. 8 Con la duplica, la SEM si limita a rinviare a quanto già addotto in precedenza, riconfermandosi pienamente nelle sue osservazioni e conclusioni.

E. 9.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).

E. 9.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo, deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 10 Anzitutto va esaminato se le allegazioni del richiedente adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 10.1 Per essere ritenuti verosimili, è necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Sebbene sia vero che alle dichiarazioni rilasciate nel corso della prima audizione, tenuto conto del carattere sommario della stessa, non può che essere conferito un valore probatorio limitato, le contraddizioni possono essere ritenute rilevanti per l'esame della verosimiglianza delle allegazioni se le stesse risultano chiare e portano su punti essenziali dei motivi d'asilo. In particolare, se alcuni avvenimenti vengono invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la divergenza può essere ritenuta determinante (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.3; GICRA 2005 n. 7 consid. 6.2.1. con riferimenti citati). Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).

E. 10.2 Questo Tribunale osserva che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, una parte delle dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dall'insorgente, si esauriscono in affermazioni contraddittorie, imprecise, in più punti confuse e non corroborate da elementi consistenti, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, non avendo il ricorrente presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. In primo luogo, appaiono contraddittorie le dichiarazioni addotte dal ricorrente in merito alla suo presunto arresto e detenzione nel suo Paese d'origine. Il ricorrente ha difatti affermato dapprima di essere stato imprigionato per cinque anni a causa della sua omosessualità, e che all'uscita dal carcere tutti, compresi i suoi amici, lo avrebbero evitato. Quando tale situazione sarebbe divenuta insostenibile, sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pagg. 7-8). In seguito però egli ha negato di aver parlato di tale rapporto omosessuale con chicchessia, ed ha giustificato la presunta prigionia alla sua famiglia raccontando che avrebbe provato ad espatriare verso il D._______ (cfr. verbale 2, D73-D74, pag. 8 e D151, pag. 16). Si rileva pure l'importante incongruenza nel quale è incorso il ricorrente in merito alla conoscenza del suo orientamento sessuale da parte degli altri prigionieri. Se dapprima ha asserito che gli altri detenuti, a causa di tale suo orientamento lo avrebbero isolato (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), in seguito ha invece negato che la sua omosessualità sia emersa durante la sua prigionia (cfr. verbale 2, D89, pag. 9). Confrontato con tale contraddizione, egli non ha apportato una spiegazione credibile, adducendo che la sua presunta emarginazione fosse da ricondurre soltanto ai primi sei mesi di prigionia (cfr. verbale 2, D154-D155, pag. 16). Non lo soccorrono in tal senso neppure le allegazioni ricorsuali quando, per spiegare la sua contraddizione, sostiene che in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo si fosse convinto che l'autorità si riferisse alle condizioni di detenzione nella cella ed alla presenza di altri detenuti nella stessa, in quanto il quesito posto nel corso dell'audizione sui motivi risulta chiaro e privo di possibilità d'interpretazione differente. Ulteriore incoerenza la si rimarca circa il momento in cui il ricorrente avrebbe ammesso il suo orientamento sessuale alle autorità eritree. Se in principio ha riferito che la sua ammissione sarebbe avvenuta soltanto dopo che lui e l'amico erano stati arrestati e picchiati per circa un mese (cfr. verbale 2, D49, pag. 6); in un secondo tempo ha invece asserito che la sua ammissione dell'inclinazione sessuale sarebbe avvenuta dopo una settimana ed a seguito della dichiarazione dell'amico (cfr. verbale 2, D94, pag. 10). Sempre nella stessa audizione, afferma infine che la sua ammissione sarebbe avvenuta soltanto dopo essere stato interrogato e picchiato per cinque giorni (cfr. verbale 2, D97 e seg., pagg. 10-11). Interpellato in merito alla palese incongruenza delle dichiarazioni rilasciate, il ricorrente ha offerto una risposta confusa ed inconcludente, asserendo di essere stato imprigionato per un mese e che l'ammissione sulla sua inclinazione sessuale sarebbe avvenuta solo dopo cinque giorni di interrogatorio (cfr. verbale 2, D156, pag. 16). A nulla giovano neppure in tale contesto le allegazioni ricorsuali, quando l'insorgente afferma che le sue dichiarazioni sarebbero state riportate in forma riassuntiva o travisate in un momento di confusione, poiché egli non spiega minimamente per quale motivo, su un punto essenziale dei motivi d'asilo addotti, egli si sia più volte contraddetto. Si rimarca inoltre che l'insorgente ha avuto la possibilità di conoscere il contenuto dei verbali delle audizioni prima della loro sottoscrizione, con la pertinente traduzione, ed è in tale contesto che avrebbe potuto correggere, se ed ove opportuno, le sue affermazioni e/o gli errori occasionati dalla traduzione o da sue distrazioni. Invece, anche se gli è stata reiteratamente fornita l'occasione di spiegarsi in merito alle incongruenze rimarcate nelle sue dichiarazioni, si è ottenuto da parte sua unicamente maggiore confusione ed incoerenza delle stesse. Dipoi risulta inverosimile, poiché contraddittoria in più punti, la sua versione del periodo di prigionia. Se egli dapprima descrive un periodo di prigionia di otto mesi dove è stato debilitato per la mancanza di cibo ed il caldo, tanto da dover essere ricoverato all'ospedale di I._______ (cfr. verbale 2, D111-D114, pag. 12), confrontato in seguito con le asserzioni in merito al suo supposto viaggio in autobus, mezzo di trasporto che egli avrebbe utilizzato dopo la sua presunta fuga dalla prigione, ed al fatto che avesse potuto pagare il biglietto con i soldi che gli avrebbero lasciato i genitori in prigione, ha riferito che gli stessi militari che li sorvegliavano avrebbero comprato loro alcuni alimenti, quali limoni, zucchero o peperoncino (cfr. verbale 2, D132-D139, pagg. 14-15). Si denoti come neppure del fatto che i genitori lo avessero potuto visitare durante il periodo di prigionia e che gli avessero consegnato del denaro (200 Nakfa a suo dire, cfr. verbale 2, D135-D138, pag. 14), era stato menzionato in precedenza dal ricorrente durante la medesima audizione, in particolare quando aveva descritto il suo stato di prigionia e le carceri nel quale avrebbe soggiornato (cfr. verbale 2, D49, pagg. 5-6; D108-D114, pagg. 11-12), dichiarando in seguito che gli stessi erano venuti a conoscenza del motivo della sua incarcerazione, solo una volta che lui avrebbe fatto ritorno al suo domicilio (cfr. verbale 2, D151, pag. 16). Tale importante elemento, non può essere attribuito ad una scusabile dimenticanza da parte dell'insorgente, ma è ancora maggiormente dimostrativa dell'incoerenza e della mancanza di linearità delle sue allegazioni, che inducono codesto Tribunale a dubitare fortemente della verosimiglianza delle stesse. Oltracciò risultano pure inattendibili, poiché generiche e prive di dettagli sostanziali, incompatibili con un'esperienza realmente vissuta, le affermazioni riguardo al suo presunto arresto e quello dell'amico che sarebbe avvenuto in un locale da tè a G._______. Se in un primo momento ha riferito in modo generico che «quelli della sicurezza» li avrebbero fermati, conducendoli «nella località» e li avrebbero interrogati (cfr. verbale 2, D49, pag. 6); in seguito ha fornito ulteriori dettagli, del momento del suo arresto: il luogo, in cui sarebbero stati arrestati e la località, il fatto che sarebbero giunti due poliziotti con una sigla su un braccio "(...)", che lo avrebbero chiamato per nome e cognome e riferito di seguirlo, nonché ammanettato (cfr. verbale 2, D90-D93). Tuttavia, questi ultimi, risultano vaghi e stereotipati, e sono stati forniti dal ricorrente soltanto su espliciti quesiti dell'autorità inferiore. Che tali episodi siano avvenuti a distanza di (...) anni dall'audizione sulle generalità e di (...) anni dall'audizione sui motivi d'asilo, come sostiene il ricorrente per affermare che la descrizione degli stessi sarebbe sufficientemente precisa e dettagliata, non può essere assurta a scusante per la carenza di elementi sostanziali, concreti e circostanziati, di un evento drammatico ed indelebile come quello che dovrebbe essere un arresto, peraltro avvenuto un'unica volta nella sua vita. Non risultano neppure attendibili, poiché contraddittorie e prive di logica, le dichiarazioni del richiedente concernenti la fuga dall'ospedale militare di I._______, oltre che della vita che avrebbe condotto in seguito. Il medesimo ha infatti affermato in primo luogo di essere riuscito a fuggire dall'ospedale mescolandosi nella folla dei visitatori che uscivano dallo stesso, durante l'ora di pranzo, poiché il guardiano all'entrata si sarebbe assentato per desinare (cfr. verbale 2, D115-D119, pagg. 12-13); salvo poco dopo contraddirsi dichiarando che all'uscita dell'ospedale vi era una guardia militare che controllerebbe le entrate e le uscite dei visitatori (cfr. verbale 2, D124-D125, pag. 13). Interrogato in merito al fatto che dapprima avesse sostenuto non trovarvisi all'uscita alcuna guardia, ed in seguito invece che la stessa era al suo posto, ha sostenuto che all'uscita dall'ospedale militare non vi sarebbe alcun controllo dei visitatori da parte della guardia addetta, in quanto il cibo portato dagli stessi, rimarrebbe all'interno dell'edificio (cfr. verbale 2, D126-D128, pagg. 13-14). Questi ultimi fatti, oltretutto che avverrebbero in un ospedale militare dove sono ricoverati pure dei detenuti che sarebbero da sorvegliare, oltre al comportamento che avrebbero le guardie verso i visitatori dell'ospedale, non sono credibili, in quanto incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. A giusta ragione inoltre l'autorità di prime cure ritiene il suo ritorno a G._______, presso la sua famiglia, dopo la presunta fuga dall'ospedale militare (cfr. verbale 2, D25-D26, pag. 4; D147-D148, pag. 15), inverosimile ed inconcepibile. Difatti, malgrado il ricorrente sia stato confrontato con il comportamento dichiarato tenuto dopo la sua evasione dalla detenzione, ovvero che dalla sua fuga di prigione sino al suo espatrio avrebbe vissuto con la sua famiglia a G._______, preoccupandosi del suo mantenimento svolgendo delle attività lavorative agricole dentro e fuori la stessa città, egli ha risposto che non lo avrebbero cercato, poiché non era un militare (cfr. verbale 2, D147-D148, pag. 15). Che un detenuto possa scappare dalla prigionia e non essere ricercato ha già dell'incredibile, ma che continui tranquillamente la vita condotta in passato, nel luogo ove tutte le sue vicissitudini sarebbero cominciate, senza alcun elemento rilevante successogli sino al suo espatrio dal Paese d'origine (cfr. verbale 2, D146, pag. 15), avvenuto soltanto dieci mesi dopo la sua presunta fuga (cfr. verbale 2, D25-D26, pag. 4), risulta illogico e non fondato su alcun elemento corroborante. Anche ponendo mente alle peculiarità della situazione eritrea, come il ricorrente afferma nel suo memoriale ricorsuale, non si può ritenere come fedefacente il comportamento tenuto dal richiedente dopo la sua supposta fuga dall'ospedale militare.

E. 10.3 In conclusione, visto quanto sopra, questo Tribunale rileva che la SEM ha rettamente ritenuto le dichiarazioni dell'insorgente circa il suo arresto, gli interrogatori, le incarcerazioni, nonché la fuga dalla prigionia come non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza.

E. 11 Nella decisione querelata la SEM ha proseguito l'analisi ritenendo irrilevanti, giusta l'art. 3 LAsi, gli ulteriori motivi d'asilo addotti dal ricorrente, ovvero l'espatrio illegale dal suo Paese d'origine nonché l'eventuale possibilità di essere convocato o condotto al servizio militare. L'autorità di prime cure è però rimasta silente sia riguardo alla verosimiglianza che alla rilevanza dell'orientamento sessuale del ricorrente, che questi ha posto quale motivo a fondamento del suo arresto ed incarcerazione (ritenuti inverosimili al considerando 10), come pure quale motivo principale di fuga, poiché egli allega che in Eritrea non potrebbe condurre una vita normale a causa del suo orientamento sessuale dato che lo stesso non sarebbe accettato né dallo Stato d'origine né dalla società (cfr. verbale 2, D49 segg., pag. 5 segg.; D166, pag. 17). In merito va rammentato che nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). In specie, alla luce dell'orientamento sessuale dell'insorgente, vi è luogo di concludere che la questione dell'eventuale verosimiglianza e rilevanza del motivo d'asilo principale addotto dall'insorgente, necessiti di un esame più approfondito in sede di prima istanza. Vieppiù risulta necessaria la possibilità per quest'ultimo di prendere eventualmente posizione sulle risultanze istruttorie rispetto al suo motivo principale d'asilo già in prima istanza, e che di conseguenza il suo diritto di essere sentito su tale punto non può essere sanato nella presente procedura ricorsuale. Non può in effetti nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.). Il Tribunale ritiene pertanto giudizioso rinviare la presente causa alla SEM perché quest'ultima verifichi dettagliatamente sia la verosimiglianza dell'orientamento sessuale del ricorrente come pure dell'eventuale presenza di un rischio di esposizione di quest'ultimo a delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di rimpatrio nel suo Paese d'origine.

E. 12 Ne discende che la SEM, con la propria decisione, ha violato l'obbligo di accertare i fatti in modo corretto e completo, derivante dal diritto di essere sentito ed il principio inquisitorio. Pertanto si giustifica l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata con la ritrasmissione degli atti alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Dato l'esito della vertenza, non vi è per il resto necessità di passare in disamina le restanti censure ricorsuali.

E. 13 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA).

E. 13.1 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che richiedono la rifusione delle ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto della stessa il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 650.- complessivi (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. a-b TS-TAF, art. 7 TS-TAF). 14.La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. 1.Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 2 marzo 2017 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 650.- a titolo di spese ripetibili. 4.Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1971/2017 Sentenza del 3 aprile 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Barbara Balmelli, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Eritrea, rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 2 marzo 2017 / N (...). Fatti: A.Il richiedente, asserito cittadino eritreo, di etnia tigrina, di religione cristiana ortodossa, è nato a C._______ (D._______) da madre e padre eritrei. Lo stesso afferma, aver vissuto in D._______ quale rifugiato insieme ai genitori sino al (...), data nella quale sarebbe rientrato con i medesimi in Eritrea. Nel medesimo Paese avrebbe vissuto sino al (...) luglio 2014, data dopo la quale sarebbe espatriato in D._______, sino a novembre 2014. Avrebbe in seguito proseguito per E._______ e F._______, e sarebbe entrato illegalmente in Svizzera l'11 giugno 2015, data nella quale ha depositato la domanda d'asilo in oggetto (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 24 giugno 2015 [di seguito: verbale 1], pagg. 2-3 e pagg. 6-7; doc. A3). Il richiedente ha in sostanza dichiarato, e per quanto è qui di rilievo, di non voler effettuare il servizio militare per il quale non sarebbe mai stato convocato dalle autorità del suo Paese d'origine (cfr. verbale 2, D142-D145, pag. 15 e D157, pag. 16). Egli sarebbe poi stato arrestato ed incarcerato per cinque anni in Eritrea, poiché gli sarebbe divenuta insopportabile la situazione di pressione e di esclusione sociale nei suoi confronti, perpetrata anche dai suoi amici e conoscenti a seguito del suo orientamento sessuale (cfr. verbale 1, pagg. 7-8; verbale di audizione sui motivi di asilo del 17 ottobre 2016 [di seguito: verbale 2], D49-D50, pagg. 5-6 e D165-D166, pag. 17). Infine egli ha allegato di essere uscito illegalmente da quest'ultimo, ciò che lo esporrebbe al rischio di essere incarcerato (cfr. verbale 2, D165, pag. 17). B.Con decisione del 2 marzo 2017, notificata all'interessato il 6 marzo 2017 (cfr. atto A24) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato contestualmente l'allontanamento dalla Svizzera, la cui esecuzione non sarebbe però ragionevolmente esigibile, e concesso, di conseguenza, l'ammissione provvisoria al richiedente. C.Con ricorso del 3 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 4 aprile 2017), l'interessato insorge dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. Il medesimo chiede, in via principale, l'accoglimento del ricorso, con annullamento della decisione dell'autorità inferiore ed il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via subordinata postula la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo. Presenta altresì una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, con protesta di spese e ripetibili. D.Il Tribunale, con decisione incidentale del 30 maggio 2017, ha accolto la domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali del ricorrente, ed invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso. E.Con risposta del 12 giugno 2017, trasmessa al ricorrente con ordinanza del 29 giugno 2017 con facoltà di esprimersi in merito entro il 14 luglio 2017, la SEM ha confermato la decisione impugnata, considerando in sostanza che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti nuovi fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento. F. Nella replica del 18 luglio 2017, trasmessa alla SEM con ordinanza del 25 luglio 2017, offrendo alla stessa la possibilità di determinarsi in duplica, il ricorrente si è espresso in merito all'asserita inverosimiglianza delle sue allegazioni da parte dell'autorità inferiore in merito al suo rientro nel villaggio d'origine dopo il periodo di incarcerazione e prima del suo espatrio, rinviando per il resto alle motivazioni addotte nell'atto ricorsuale, riconfermandolo pienamente. G.Con duplica del 24 agosto 2017, inviata al ricorrente il 25 agosto 2017 per conoscenza, la SEM ha nuovamente riconfermato la decisione impugnata e postulato la reiezione del gravame. H.Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione della SEM del 2 marzo 2017, e non avendo in specie l'interessato censurato la pronuncia dell'allontanamento da parte dell'autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo. 4. Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili ed irrilevanti, giusta gli artt. 7 e 3 LAsi, i motivi a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato. In particolare la SEM ha rilevato che A._______ non avrebbe reso verosimile di essere stato arrestato, interrogato, ed incarcerato da parte delle autorità del suo Paese d'origine. Difatti, egli avrebbe dichiarato di essere evaso dallo stato di prigionia fuggendo dall'ospedale nel quale si trovava per cure, tornando al suo domicilio precedente, ovvero a G._______, e lì aver soggiornato dal settembre del 2013 sino al suo espatrio definitivo avvenuto nel luglio 2014. Dipoi egli giornalmente si sarebbe recato al lavoro, sia all'interno che all'esterno della medesima località, conducendo una normale vita da cittadino libero, senza incorrere in alcuna circostanza rilevante durante tale periodo. Il fatto di essere rientrato al luogo di domicilio, sarebbe un comportamento inconcepibile per una persona evasa di prigione, poiché a mente dell'autorità di prime cure, sarebbe stato il primo luogo dove le autorità eritree lo avrebbero ricercato. Anche confrontato con tali asserti, il ricorrente si sarebbe limitato ad allegare che non essendo un militare, non vi era ragione di ricercarlo. Inoltre, le sue dichiarazioni nel corso delle audizioni sarebbero contraddittorie, poiché divergerebbero su punti essenziali. Della presunta emarginazione subita in prigione, allegata durante l'audizione sulle generalità, non vi sarebbe invece stato alcun cenno spontaneo durante l'audizione sui motivi d'asilo. Anche in merito al suo arresto vi sarebbe una contraddizione relativa alla dinamica dell'arresto ed al tempo trascorso prima della sua ammissione di essere omosessuale alle autorità eritree. In primo luogo infatti il richiedente avrebbe asserito che, prima della sua ammissione riguardo al suo orientamento sessuale, fosse trascorso un mese, e successivamente invece soltanto cinque giorni, dopo i quali lo avrebbero condotto alla prigione del posto di blocco di G._______. Confrontato in merito a tale contraddizione, il ricorrente si sarebbe limitato ad allegare che egli era stato rinchiuso per un mese dopo l'arresto e di avere ammesso solo dopo cinque giorni di essere omosessuale. Quo alla pertinenza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, la SEM ha rilevato che il fatto di avere lasciato illegalmente l'Eritrea recandosi in D._______, non costituirebbero, per intensità e motivazione politica, dei seri pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi. Inoltre, dalle sue stesse dichiarazioni, è emerso che non sarebbe mai stato convocato al servizio militare e nemmeno ivi condotto dalle autorità eritree; e che avrebbe trascorso una vita regolare dopo il rilascio dalla prigione e sino al suo espatrio, malgrado fossero avvenute delle retate militari nel suo luogo di residenza, dalle quali però egli si sarebbe tenuto lontano. Non sarebbe quindi persona invisa alle autorità eritree e la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi non gli andrebbe pertanto riconosciuta.

5. Con ricorso, richiamati alcuni fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ritiene innanzitutto, che non sarebbero insufficientemente motivate le sue asserzioni in merito alle circostanze dell'arresto. Difatti egli avrebbe dichiarato di essere stato fermato insieme al suo compagno, condotto in una località ed interrogato, rifiutando inizialmente di ammettere la propria omosessualità. In seguito avrebbe precisato che lui ed il compagno erano stati fermati in un locale da tè nei pressi del mercato H._______ a G._______ da parte di due poliziotti, che li avrebbero identificati, ammanettati ed ordinato loro di seguirli. La descrizione non risulterebbe inoltre inadeguata, anche in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti accaduti, che risalirebbero al (...). In secondo luogo la descrizione da lui fornita del primo interrogatorio da parte delle autorità eritree, nel corso delle audizioni dell'autorità di prime cure, sarebbe comunque da ritenere nel suo complesso come logica, lineare e sufficientemente dettagliata, anche rispetto al lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi. Inoltre l'insorgente censura le asserzioni della SEM in merito alle sue capacità descrittive riferite ai luoghi di detenzione. In merito al rientro al suo domicilio, dopo che sarebbe riuscito ad evadere dall'ospedale nel quale si trovava, il ricorrente è d'avviso che tale comportamento non sarebbe illogico, in quanto, come allegato in sede di audizione sui motivi, egli non sarebbe stato ricercato dalle autorità per avere disertato dal servizio militare, bensì per altri fatti addebitatigli, per i quali non sarebbe mai stato processato né condannato. Per questo motivo, egli non sarebbe stato ricercato dalle autorità eritree, in quanto sarebbero i militari della sezione del disertore che si attiverebbero per ricercare lo stesso o il renitente. Egli non facendo parte di quest'ultima categoria, non avrebbe pertanto dato atto ad una ricerca mirata nei suoi confronti. Avrebbe invece spiegato in sede di audizione, che il rischio di un nuovo arresto, sarebbe correlato alla possibilità di una retata diretta al reclutamento militare dei giovani nella sua zona. In merito alle presunte contraddizioni rilevate dalla SEM per quanto attiene la condizione di isolamento, il ricorrente asserisce che, in occasione dell'audizione federale, si era convinto che l'autorità di prime cure si riferisse alle condizioni di detenzione nella cella ed all'esistenza o meno di altri detenuti nella medesima. In ultimo, in riferimento alla pretesa incongruenza nella decisione avversata sul tempo trascorso dal suo arresto all'ammissione del proprio orientamento sessuale, ribadisce la correttezza delle sue asserzioni espresse durante l'audizione sui motivi, ovvero di avere ammesso dopo cinque giorni di interrogatorio, in seguito alle violenze subite ed alle precedenti dichiarazioni del compagno, di essere omosessuale. In merito precisa che, dopo la sua ammissione, sarebbero trascorse alcune settimane prima di essere trasferito nella prigione di G._______, e che non ricorda di avere dichiarato durante la prima audizione di avere ammesso la sua omosessualità soltanto dopo un mese dall'arresto. Probabilmente le stesse sue dichiarazioni sarebbero state riassunte nel verbale di audizione o travisate in un suo momento di confusione. Alla luce degli elementi evidenziati nel suo atto responsivo, l'insorgente ritiene che la decisione impugnata sia il risultato di un accertamento inesatto dei fatti nonché violi il diritto applicabile in materia.

6. Nel suo atto responsivo la SEM precisa, in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in punto al suo rientro al villaggio di origine dopo la sua presunta fuga dalla situazione di prigionia, che le stesse sono contrarie all'esperienza di vita o alla logica dell'agire, in quanto non solo il ricorrente è ritornato a casa sua, ma è pure rientrato nello stesso villaggio dove i suoi presunti problemi con la giustizia sarebbero iniziati, avrebbe continuato a lavorare tranquillamente, spostandosi quotidianamente, e questo per un periodo relativamente lungo. Inoltre, per quanto attiene le contraddizioni rilevate in merito alla presunta condizione d'isolamento ed al momento in cui il ricorrente avrebbe ammesso il suo orientamento sessuale durante la supposta prigionia, l'autorità inferiore ritiene aver dato al ricorrente sufficiente modo di spiegarsi e di chiarirsi durante l'audizione sui motivi. Per il resto riconferma la sua decisione, chiedendo la reiezione del ricorso.

7. In sede di replica l'insorgente ribadisce nuovamente che la sua scelta di rientrare nel villaggio d'origine dopo la fuga dalla prigionia, anche se possa apparire sorprendente, non sia una circostanza sufficiente a fondare un giudizio d'inverosimiglianza delle sue allegazioni, considerando anche le peculiarità del sistema eritreo. Pertanto egli riconferma che in una valutazione complessiva delle sue allegazioni, le medesime debbano essere ritenute, con probabilità preponderante, come verosimili.

8. Con la duplica, la SEM si limita a rinviare a quanto già addotto in precedenza, riconfermandosi pienamente nelle sue osservazioni e conclusioni. 9. 9.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 9.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo, deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

10. Anzitutto va esaminato se le allegazioni del richiedente adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. 10.1 Per essere ritenuti verosimili, è necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Sebbene sia vero che alle dichiarazioni rilasciate nel corso della prima audizione, tenuto conto del carattere sommario della stessa, non può che essere conferito un valore probatorio limitato, le contraddizioni possono essere ritenute rilevanti per l'esame della verosimiglianza delle allegazioni se le stesse risultano chiare e portano su punti essenziali dei motivi d'asilo. In particolare, se alcuni avvenimenti vengono invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la divergenza può essere ritenuta determinante (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.3; GICRA 2005 n. 7 consid. 6.2.1. con riferimenti citati). Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6). 10.2 Questo Tribunale osserva che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, una parte delle dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dall'insorgente, si esauriscono in affermazioni contraddittorie, imprecise, in più punti confuse e non corroborate da elementi consistenti, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, non avendo il ricorrente presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. In primo luogo, appaiono contraddittorie le dichiarazioni addotte dal ricorrente in merito alla suo presunto arresto e detenzione nel suo Paese d'origine. Il ricorrente ha difatti affermato dapprima di essere stato imprigionato per cinque anni a causa della sua omosessualità, e che all'uscita dal carcere tutti, compresi i suoi amici, lo avrebbero evitato. Quando tale situazione sarebbe divenuta insostenibile, sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pagg. 7-8). In seguito però egli ha negato di aver parlato di tale rapporto omosessuale con chicchessia, ed ha giustificato la presunta prigionia alla sua famiglia raccontando che avrebbe provato ad espatriare verso il D._______ (cfr. verbale 2, D73-D74, pag. 8 e D151, pag. 16). Si rileva pure l'importante incongruenza nel quale è incorso il ricorrente in merito alla conoscenza del suo orientamento sessuale da parte degli altri prigionieri. Se dapprima ha asserito che gli altri detenuti, a causa di tale suo orientamento lo avrebbero isolato (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), in seguito ha invece negato che la sua omosessualità sia emersa durante la sua prigionia (cfr. verbale 2, D89, pag. 9). Confrontato con tale contraddizione, egli non ha apportato una spiegazione credibile, adducendo che la sua presunta emarginazione fosse da ricondurre soltanto ai primi sei mesi di prigionia (cfr. verbale 2, D154-D155, pag. 16). Non lo soccorrono in tal senso neppure le allegazioni ricorsuali quando, per spiegare la sua contraddizione, sostiene che in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo si fosse convinto che l'autorità si riferisse alle condizioni di detenzione nella cella ed alla presenza di altri detenuti nella stessa, in quanto il quesito posto nel corso dell'audizione sui motivi risulta chiaro e privo di possibilità d'interpretazione differente. Ulteriore incoerenza la si rimarca circa il momento in cui il ricorrente avrebbe ammesso il suo orientamento sessuale alle autorità eritree. Se in principio ha riferito che la sua ammissione sarebbe avvenuta soltanto dopo che lui e l'amico erano stati arrestati e picchiati per circa un mese (cfr. verbale 2, D49, pag. 6); in un secondo tempo ha invece asserito che la sua ammissione dell'inclinazione sessuale sarebbe avvenuta dopo una settimana ed a seguito della dichiarazione dell'amico (cfr. verbale 2, D94, pag. 10). Sempre nella stessa audizione, afferma infine che la sua ammissione sarebbe avvenuta soltanto dopo essere stato interrogato e picchiato per cinque giorni (cfr. verbale 2, D97 e seg., pagg. 10-11). Interpellato in merito alla palese incongruenza delle dichiarazioni rilasciate, il ricorrente ha offerto una risposta confusa ed inconcludente, asserendo di essere stato imprigionato per un mese e che l'ammissione sulla sua inclinazione sessuale sarebbe avvenuta solo dopo cinque giorni di interrogatorio (cfr. verbale 2, D156, pag. 16). A nulla giovano neppure in tale contesto le allegazioni ricorsuali, quando l'insorgente afferma che le sue dichiarazioni sarebbero state riportate in forma riassuntiva o travisate in un momento di confusione, poiché egli non spiega minimamente per quale motivo, su un punto essenziale dei motivi d'asilo addotti, egli si sia più volte contraddetto. Si rimarca inoltre che l'insorgente ha avuto la possibilità di conoscere il contenuto dei verbali delle audizioni prima della loro sottoscrizione, con la pertinente traduzione, ed è in tale contesto che avrebbe potuto correggere, se ed ove opportuno, le sue affermazioni e/o gli errori occasionati dalla traduzione o da sue distrazioni. Invece, anche se gli è stata reiteratamente fornita l'occasione di spiegarsi in merito alle incongruenze rimarcate nelle sue dichiarazioni, si è ottenuto da parte sua unicamente maggiore confusione ed incoerenza delle stesse. Dipoi risulta inverosimile, poiché contraddittoria in più punti, la sua versione del periodo di prigionia. Se egli dapprima descrive un periodo di prigionia di otto mesi dove è stato debilitato per la mancanza di cibo ed il caldo, tanto da dover essere ricoverato all'ospedale di I._______ (cfr. verbale 2, D111-D114, pag. 12), confrontato in seguito con le asserzioni in merito al suo supposto viaggio in autobus, mezzo di trasporto che egli avrebbe utilizzato dopo la sua presunta fuga dalla prigione, ed al fatto che avesse potuto pagare il biglietto con i soldi che gli avrebbero lasciato i genitori in prigione, ha riferito che gli stessi militari che li sorvegliavano avrebbero comprato loro alcuni alimenti, quali limoni, zucchero o peperoncino (cfr. verbale 2, D132-D139, pagg. 14-15). Si denoti come neppure del fatto che i genitori lo avessero potuto visitare durante il periodo di prigionia e che gli avessero consegnato del denaro (200 Nakfa a suo dire, cfr. verbale 2, D135-D138, pag. 14), era stato menzionato in precedenza dal ricorrente durante la medesima audizione, in particolare quando aveva descritto il suo stato di prigionia e le carceri nel quale avrebbe soggiornato (cfr. verbale 2, D49, pagg. 5-6; D108-D114, pagg. 11-12), dichiarando in seguito che gli stessi erano venuti a conoscenza del motivo della sua incarcerazione, solo una volta che lui avrebbe fatto ritorno al suo domicilio (cfr. verbale 2, D151, pag. 16). Tale importante elemento, non può essere attribuito ad una scusabile dimenticanza da parte dell'insorgente, ma è ancora maggiormente dimostrativa dell'incoerenza e della mancanza di linearità delle sue allegazioni, che inducono codesto Tribunale a dubitare fortemente della verosimiglianza delle stesse. Oltracciò risultano pure inattendibili, poiché generiche e prive di dettagli sostanziali, incompatibili con un'esperienza realmente vissuta, le affermazioni riguardo al suo presunto arresto e quello dell'amico che sarebbe avvenuto in un locale da tè a G._______. Se in un primo momento ha riferito in modo generico che «quelli della sicurezza» li avrebbero fermati, conducendoli «nella località» e li avrebbero interrogati (cfr. verbale 2, D49, pag. 6); in seguito ha fornito ulteriori dettagli, del momento del suo arresto: il luogo, in cui sarebbero stati arrestati e la località, il fatto che sarebbero giunti due poliziotti con una sigla su un braccio "(...)", che lo avrebbero chiamato per nome e cognome e riferito di seguirlo, nonché ammanettato (cfr. verbale 2, D90-D93). Tuttavia, questi ultimi, risultano vaghi e stereotipati, e sono stati forniti dal ricorrente soltanto su espliciti quesiti dell'autorità inferiore. Che tali episodi siano avvenuti a distanza di (...) anni dall'audizione sulle generalità e di (...) anni dall'audizione sui motivi d'asilo, come sostiene il ricorrente per affermare che la descrizione degli stessi sarebbe sufficientemente precisa e dettagliata, non può essere assurta a scusante per la carenza di elementi sostanziali, concreti e circostanziati, di un evento drammatico ed indelebile come quello che dovrebbe essere un arresto, peraltro avvenuto un'unica volta nella sua vita. Non risultano neppure attendibili, poiché contraddittorie e prive di logica, le dichiarazioni del richiedente concernenti la fuga dall'ospedale militare di I._______, oltre che della vita che avrebbe condotto in seguito. Il medesimo ha infatti affermato in primo luogo di essere riuscito a fuggire dall'ospedale mescolandosi nella folla dei visitatori che uscivano dallo stesso, durante l'ora di pranzo, poiché il guardiano all'entrata si sarebbe assentato per desinare (cfr. verbale 2, D115-D119, pagg. 12-13); salvo poco dopo contraddirsi dichiarando che all'uscita dell'ospedale vi era una guardia militare che controllerebbe le entrate e le uscite dei visitatori (cfr. verbale 2, D124-D125, pag. 13). Interrogato in merito al fatto che dapprima avesse sostenuto non trovarvisi all'uscita alcuna guardia, ed in seguito invece che la stessa era al suo posto, ha sostenuto che all'uscita dall'ospedale militare non vi sarebbe alcun controllo dei visitatori da parte della guardia addetta, in quanto il cibo portato dagli stessi, rimarrebbe all'interno dell'edificio (cfr. verbale 2, D126-D128, pagg. 13-14). Questi ultimi fatti, oltretutto che avverrebbero in un ospedale militare dove sono ricoverati pure dei detenuti che sarebbero da sorvegliare, oltre al comportamento che avrebbero le guardie verso i visitatori dell'ospedale, non sono credibili, in quanto incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. A giusta ragione inoltre l'autorità di prime cure ritiene il suo ritorno a G._______, presso la sua famiglia, dopo la presunta fuga dall'ospedale militare (cfr. verbale 2, D25-D26, pag. 4; D147-D148, pag. 15), inverosimile ed inconcepibile. Difatti, malgrado il ricorrente sia stato confrontato con il comportamento dichiarato tenuto dopo la sua evasione dalla detenzione, ovvero che dalla sua fuga di prigione sino al suo espatrio avrebbe vissuto con la sua famiglia a G._______, preoccupandosi del suo mantenimento svolgendo delle attività lavorative agricole dentro e fuori la stessa città, egli ha risposto che non lo avrebbero cercato, poiché non era un militare (cfr. verbale 2, D147-D148, pag. 15). Che un detenuto possa scappare dalla prigionia e non essere ricercato ha già dell'incredibile, ma che continui tranquillamente la vita condotta in passato, nel luogo ove tutte le sue vicissitudini sarebbero cominciate, senza alcun elemento rilevante successogli sino al suo espatrio dal Paese d'origine (cfr. verbale 2, D146, pag. 15), avvenuto soltanto dieci mesi dopo la sua presunta fuga (cfr. verbale 2, D25-D26, pag. 4), risulta illogico e non fondato su alcun elemento corroborante. Anche ponendo mente alle peculiarità della situazione eritrea, come il ricorrente afferma nel suo memoriale ricorsuale, non si può ritenere come fedefacente il comportamento tenuto dal richiedente dopo la sua supposta fuga dall'ospedale militare. 10.3 In conclusione, visto quanto sopra, questo Tribunale rileva che la SEM ha rettamente ritenuto le dichiarazioni dell'insorgente circa il suo arresto, gli interrogatori, le incarcerazioni, nonché la fuga dalla prigionia come non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza.

11. Nella decisione querelata la SEM ha proseguito l'analisi ritenendo irrilevanti, giusta l'art. 3 LAsi, gli ulteriori motivi d'asilo addotti dal ricorrente, ovvero l'espatrio illegale dal suo Paese d'origine nonché l'eventuale possibilità di essere convocato o condotto al servizio militare. L'autorità di prime cure è però rimasta silente sia riguardo alla verosimiglianza che alla rilevanza dell'orientamento sessuale del ricorrente, che questi ha posto quale motivo a fondamento del suo arresto ed incarcerazione (ritenuti inverosimili al considerando 10), come pure quale motivo principale di fuga, poiché egli allega che in Eritrea non potrebbe condurre una vita normale a causa del suo orientamento sessuale dato che lo stesso non sarebbe accettato né dallo Stato d'origine né dalla società (cfr. verbale 2, D49 segg., pag. 5 segg.; D166, pag. 17). In merito va rammentato che nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). In specie, alla luce dell'orientamento sessuale dell'insorgente, vi è luogo di concludere che la questione dell'eventuale verosimiglianza e rilevanza del motivo d'asilo principale addotto dall'insorgente, necessiti di un esame più approfondito in sede di prima istanza. Vieppiù risulta necessaria la possibilità per quest'ultimo di prendere eventualmente posizione sulle risultanze istruttorie rispetto al suo motivo principale d'asilo già in prima istanza, e che di conseguenza il suo diritto di essere sentito su tale punto non può essere sanato nella presente procedura ricorsuale. Non può in effetti nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.). Il Tribunale ritiene pertanto giudizioso rinviare la presente causa alla SEM perché quest'ultima verifichi dettagliatamente sia la verosimiglianza dell'orientamento sessuale del ricorrente come pure dell'eventuale presenza di un rischio di esposizione di quest'ultimo a delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di rimpatrio nel suo Paese d'origine.

12. Ne discende che la SEM, con la propria decisione, ha violato l'obbligo di accertare i fatti in modo corretto e completo, derivante dal diritto di essere sentito ed il principio inquisitorio. Pertanto si giustifica l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata con la ritrasmissione degli atti alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Dato l'esito della vertenza, non vi è per il resto necessità di passare in disamina le restanti censure ricorsuali.

13. Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 13.1 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che richiedono la rifusione delle ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto della stessa il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 650.- complessivi (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. a-b TS-TAF, art. 7 TS-TAF). 14.La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 2 marzo 2017 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 650.- a titolo di spese ripetibili. 4.Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: