Asilo ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1718/2018 Sentenza del 31 gennaio 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Stato sconosciuto, alias A._______, nato il (...), Libia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 20 febbraio 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) luglio 2017, dichiarando in particolare di essere di nazionalità libica (cfr. atto A1/2), i verbali d'audizione dell'interessato del (...) luglio 2017 (cfr. atto A5/10, di seguito: verbale 1) rispettivamente del (...) febbraio 2018 (cfr. atto A16/18, di seguito: verbale 2), a seguito dei quali la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha messo in dubbio la sua provenienza dalla Libia e lo ha ritenuto quale cittadino di uno Stato sconosciuto (cfr. verbale 2, D177, pag. 15), la decisione della SEM del 20 febbraio 2018, notificata il 21 febbraio 2018 (cfr. atto A21/1: avviso di ricevimento), con cui l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo allontanamento, il ricorso del 21 marzo 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 22 marzo 2018) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione, con il quale il ricorrente ha postulato in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in primo subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per nuova valutazione; in secondo subordine che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente l'insorgente ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, il tutto con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità, il ricorrente ha in particolare dichiarato di essere cittadino libico, di etnia araba, e di avere vissuto dalla nascita sino all'espatrio a B._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.07 segg., pag. 2 seg.); che inoltre egli sarebbe espatriato il (...) giugno 2016 legalmente con il suo passaporto partendo con un volo da B._______ a C._______, per poi proseguire per l'Europa (cfr. verbale 1, p.to 4.02, pag. 4 e p.to 5.01 seg., pag. 5), a causa della situazione generale di guerra vigente in Libia (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 6), che interrogato in merito ai suoi motivi d'asilo durante la seconda audizione federale, egli ha riferito essere espatriato partendo dall'aeroporto di "D._______", poiché in Libia vi sarebbe la guerra, che avrebbe distrutto tutto, oltre a non avere un'attività lavorativa ed una casa (cfr. verbale 2, D148 segg., 13 segg.); che tuttavia ad egli personalmente non sarebbe successo nulla di concreto in Libia, non avrebbe riscontrato alcuna problematica con le autorità o con terze persone, ed inoltre non temerebbe nulla se vi ritornasse (cfr. verbale 2, D156 segg., pag. 13; D180, pag. 15), che nella decisione impugnata, l'autorità di prime cure ha dapprima ritenuto la provenienza dell'insorgente come sconosciuta; che invero, anche in assenza di qualsivoglia documento d'identità attestante la sua nazionalità, le sue dichiarazioni in merito al suo Paese d'origine, alle località dove avrebbe vissuto e lavorato, come pure in relazione all'ottenimento ed alla descrizione della carta d'identità e del passaporto libici, sarebbero vaghe, stereotipate ed inattendibili; che inoltre egli avrebbe dimostrato scarso interesse nella sua causa, riferendo non avere nulla da aggiungere circa la possibilità di esprimersi in merito a tale punto in questione, che in seguito la SEM, vista l'inverosimiglianza della provenienza libica allegata dall'insorgente, ha rilevato che pure i motivi d'asilo da lui addotti, circa la guerra civile vigente in Libia e gli asseriti problemi economici, fossero inattendibili, che pertanto l'autorità inferiore, ritenendo le dichiarazioni dell'interessato inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, non ha proseguito con l'analizzare se gli eventi allegati fossero rilevanti ai sensi dell'asilo, che nel gravame, il ricorrente conferma in primo luogo di essere cittadino libico ed in secondo luogo contesta le conclusioni dell'autorità inferiore in punto all'inverosimiglianza della sua provenienza; che difatti egli avrebbe fornito un numero di elementi convincenti relativi a quest'ultima, segnatamente dichiarando l'indirizzo a B._______ presso il quale abitava, la vigente situazione generale del suo Paese d'origine, come pure l'iter burocratico che avrebbe intrapreso per ottenere i documenti d'identità, che pertanto l'insorgente ritiene che la SEM non avrebbe potuto esimersi dal verificare la rilevanza dei suoi motivi d'asilo, che alla luce di quanto sopra, l'interessato conclude che la decisione impugnata si baserebbe su un accertamento incompleto o errato dei fatti determinanti e delle dichiarazioni da lui rese in corso di procedura, per il che dovrebbe essere annullata, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione, che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera, che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi ad una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). che nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA; art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), che in concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5), che d'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.), che il principio inquisitorio è tuttavia limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, n. 8, pag. 192 segg. ad art. 12 PA); che queste ultime, in materia d'asilo, devono segnatamente declinare le proprie generalità e consegnare i documenti di viaggio e d'identità (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi), che in tale ambito, se il richiedente l'asilo deve stabilire la sua identità, la prova della nazionalità, in quanto componente dell'identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all'art. 7 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 8 consid. 3), che l'autorità è però tenuta ad effettuare le necessarie misure di istruzione al fine di dissipare gli eventuali dubbi in merito all'origine del richiedente l'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-907/2015 del 17 ottobre 2016 consid. 4.2) e ne è dispensata unicamente qualora le dichiarazioni sono manifestamente infondate (cfr. sentenze del Tribunale D-7/2018 del 12 settembre 2018 e D-3623/2014 del 9 luglio 2014 consid. 5), che a titolo preliminare, nella presente disamina, le dichiarazioni determinanti rese dal ricorrente durante le audizioni federali circa la sua asserita provenienza dalla Libia, risultano essere inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, che invero, a differenza di quanto da egli sostenuto nel gravame, le sue allegazioni in merito al suo presunto Paese di provenienza, risultano essere contraddittorie, confuse e generiche, nonché a tratti non corrispondenti alla realtà, che a titolo esemplificativo, circa l'indirizzo in cui egli avrebbe vissuto a B._______ dalla nascita sino al suo espatrio, l'insorgente ha dapprima sostenuto essere stato il numero (...) nel quartiere E._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01 e p.to 2.02, pag. 4); che invece senza una motivazione convincente, nel corso della seconda audizione federale, ha dichiarato provenire dal numero (...) di F._______ (cfr. verbale 2, D64 segg., pag. 7), che egli non è inoltre stato in grado minimamente di fornire una descrizione concreta della zona dove egli abitava, riferendo unicamente che tutto sarebbe stato distrutto a causa di una guerra civile (cfr. verbale 2, D87 segg., pag. 8 e D105, pag. 9), di cui però non saprebbe alcunché di preciso, se non che avrebbe visto delle bombe "cadere" (cfr. verbale 2, D91 segg., pag. 8 seg.), che vieppiù, interrogato in merito ai luoghi dove avrebbe studiato e si sarebbe recato al lavoro, egli non ha saputo indicarne né l'indirizzo né il quartiere (cfr. verbale 2, D110 segg., pag. 10 seg. e D132 segg., pag. 11 seg.), apportando quale unica spiegazione per nulla convincente ed illogica che in un'azienda avrebbe lavorato in nero (cfr. verbale 2, D117, pag. 10), nonché che i quartieri dove avrebbe lavorato sarebbero stati distrutti e lui stesso li avrebbe dimenticati (cfr. verbale 2, D128, pag. 11), che da ultimo egli non è stato in grado di fornire alcuna informazione concreta in merito alla Libia (cfr. verbale 2, D170 segg., pag. 14) e nessuna descrizione puntuale della (...) di B._______, asserendo trattarsi di un piccolo paese nel deserto con i cammelli, oltreché non vi sarebbe a B._______ un aeroporto (cfr. verbale 2, D161 segg., pag. 14) e che quest'ultimo sarebbe unicamente presente a "D._______" che disterebbe (...) chilometri da B._______ (cfr. verbale 2, D167 segg., pag. 14), che queste ultime informazioni, oltreché generiche e stereotipate, non risultano neppure corrispondenti alla realtà, in quanto risulta notorio che B._______ è la (...) della Libia per quanto attiene la sua popolazione, nonché che vi sarebbe tutt'ora (...); che invece né la località né un aeroporto con il nominativo "D._______" sarebbe presente in Libia (cfr. United Kingdom: Home Office, Country Police and Information Note - Libya: Security and humanitarian situation, gennaio 2018, , consultato il 3 gennaio 2019; United Kingdom: Home Office, Country of Origin Information Report - Libya, https://www.refworld .org/docid/4f5dbf832.html , consultato il 3 gennaio 2019), che d'altronde, lo stesso ricorrente, si contraddice in merito alla presenza di un aeroporto a B._______, in quanto nel verbale d'audizione sulle generalità, egli ha asserito essere partito dal suo supposto Paese d'origine con un volo da B._______ ad C._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.02, pag. 5); ciò che nel secondo verbale d'audizione, in modo incoerente e senza spiegazione plausibile egli nega (cfr. verbale 2, D169, pag. 14), che viste le evenienze succitate, il Tribunale ritiene pertanto di dover avallare la conclusione a cui è giunta l'autorità inferiore, ovvero che la SEM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente circa l'allegata provenienza, non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi e che l'insorgente ha altresì violato l'obbligo di collaborare ex art. 8 LAsi, che alla luce di tali considerazioni, a ragione l'autorità di prime cure, ha pure ritenuti i motivi d'asilo addotti dal ricorrente relativi alla situazione di conflitto in Libia come pure per i motivi economici allegati, che l'insorgente avrebbe riscontrato nella sua presunta patria, non possano essere ritenuti verosimili, che per quanto riguarda la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato, v'è pertanto da confermare la decisione dell'autorità inferiore, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, stante una violazione dell'obbligo di collaborare dell'insorgente ed in assenza di elementi di persecuzione allegati dal richiedente, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente, vista la situazione d'insicurezza vigente in Libia, ritiene che l'esecuzione del suo allontanamento non sia ragionevolmente esigibile, che come concluso dall'autorità inferiore anche il Tribunale, esaminati gli atti, ritiene che il richiedente cerchi di nascondere la sua vera identità e provenienza, che quand'anche la possibilità, la liceità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento siano da esaminare dalle autorità, tale obbligo d'istruzione trova tuttavia i suoi limiti nell'obbligo di collaborare della persona richiedente (art. 8 LAsi), che ha pure l'onere di provare o rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 LAsi), che non risulta compito delle autorità, nel caso di indizi mancanti relativi ad eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, esprimersi in merito rispetto ad ipotetici paesi di provenienza, che pertanto, verosimilmente, non risulterebbe alcun elemento ostativo all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. fra le tante: sentenze del Tribunale D-2481/2017 del 3 agosto 2018 consid. 5.4 e E-7944/2016 del 9 febbraio 2017 consid. 9.1 con riferimenti citati), che avendo il ricorrente taciuto e nascosto delle informazioni così come non apportando alcun elemento probatorio o documento di identità atto a provare la sua identità, la sua reale provenienza e le sue dichiarazioni, risulta lo stesso insorgente responsabile dell'impossibilità dapprima per la SEM ed ora anche per il Tribunale di esaminare se vi siano degli elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento, che invero, con il suo comportamento, il ricorrente non ha permesso di stabilire la sua effettiva provenienza, e non risulta essere compito del Tribunale di dilungarsi in supposizioni ed ipotesi (cfr. anche: sentenza del Tribunale D-2481/2017 consid. 5.4), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento; che infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio nel suo effettivo paese di provenienza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12), che in sunto, l'autorità di prime cure ha ritenuto a ragione che l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente fosse ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione della SEM va confermata, che alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-,che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: