Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. In data (...), l'interessata - di etnia rom, originaria della Repubblica Srpska (Bosnia-Erzegovina) - assieme al suo allora marito F._______ e alle due figlie minorenni B.________ e C._______, nate il (...) in Germania, rispettivamente il (...) in Francia, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera. Interrogata sui motivi d'asilo il 27 e il 29 dicembre 2004, come pure il 10 gennaio 2005 ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che l'intera famiglia sarebbe espatriata a seguito delle aggressioni e percosse subite in patria vista la loro etnia rom e per il timore di subire di nuovo la stessa sorte. In particolare, nel (...) quattro musulmani si sarebbero recati presso il loro domicilio, avrebbero picchiato l'allora marito, sottratto una somma di denaro ed uno di loro avrebbe stuprato la ricorrente. La polizia non avrebbe dato alcun seguito alla denuncia dell'ex marito e, oltre a ciò, egli sarebbe pure stato picchiato. L'intera famiglia si sarebbe allora rifugiata a G._______. Tuttavia, anche in detto luogo, i coniugi e la loro primogenita avrebbero subito rappresaglie ed insulti a causa della loro etnia. L'intera famiglia avrebbe pertanto deciso di lasciare il Paese d'origine. A sostegno della domanda d'asilo sono stati consegnati quali mezzi di prova due dichiarazioni di aggressione del H._______ per il municipio di I._______. Nel corso della procedura di prima istanza, la ricorrente ha peraltro ammesso di aver vissuto precedentemente in Germania e di essere tornata con la famiglia in Bosnia-Erzegovina nel (...), espatriando di nuovo nel (...) verso la Francia, da dove poi insieme con la sua famiglia sarebbe stata rimandata in Germania. La ricorrente, il suo allora marito, accompagnati da B._______ e C._______ sarebbero tornati in Bosnia-Erzegovina il mese di (...) o (...), per poi decidere di lasciare il loro Paese a fine anno per le ragioni citate poc'anzi (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 5). B. Con decisione del 13 gennaio 2005 (cfr. avviso di ricevimento agli atti A 18/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome ragionevolmente esigibile, ammissibile e possibile. C. In data 14 febbraio 2005 i ricorrenti hanno inoltrato ricorso dinanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. I ricorrenti hanno altresì domandato l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. D. Tramite scritto del 7 marzo 2005, la CRA ha informato i ricorrenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e, ritenuto il ricorso a priori privo di esito favorevole, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria invitandoli a versare, entro il 22 marzo 2005, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese di procedura con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Il 21 marzo 2005 è stato versato tempestivamente l'anticipo richiesto. F. Risulta dalle comunicazioni del J._______, datate (...) e (...) (cfr. A 24/3 e A 25/2), che in data (...), rispettivamente il (...), sono nati D._______ ed E._______, figli della ricorrente e di F._______. G. Dal 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (di seguito Tribunale) è subentrato alla CRA. H. Il 18 agosto 2010, visto il tempo trascorso ed i bisogni di causa, il giudice istruttore del Tribunale ha impartito ai ricorrenti un termine fissato al 2 settembre 2010, invitandoli a informare l'autorità di ricorso in merito alla situazione famigliare attuale, segnatamente sulla scolarizzazione dei figli, l'attività professionale del marito e/o moglie, eventuali altre attività o questioni legate allo stato di salute dei membri della famiglia. Il termine per inoltrare dette informazioni è scaduto infruttuoso, lo scritto precitato non essendo stato ritirato dagli interessati. I. In data 2 settembre 2010 l'UFM è stato invitato ad esprimersi entro il 16 settembre 2010 circa l'esecuzione dell'allontanamento considerata la situazione famigliare dei ricorrenti, segnatamente vista la nascita dei due nuovi figli. J. Tramite scritto del 10 settembre 2010 l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. K. In data 24 settembre 2010 la J._______ ha trasmesso a codesto Tribunale un documento dal quale risulta che i ricorrenti sarebbero divorziati dal mese di (...) e che vivrebbero separatamente. L. La ricorrente, tramite scritto del 7 ottobre 2010, ha inviato a codesto Tribunale copia della sentenza di divorzio pronunciata in Bosnia-Erzegovina il (...), con relativa traduzione in italiano. Ella ha inoltre comunicato di non vivere più con l'ex consorte da diversi anni e di aspettare un bambino da un cittadino elvetico intenzionato a riconoscere il figlio. La ricorrente ha altresì prodotto copia di un certificato medico del (...) della Dr. med. K._______ dal quale risulta che, in detta data, l'insorgente era alla (...) settimana di gravidanza. M. Tramite decisione incidentale 20 ottobre 2010, il Tribunale ha disgiunto le cause inerenti la ricorrente (assieme ai quattro figli) e l'ex marito F._______ a seguito del loro divorzio. Il ricorso relativo a detto signore è stato trattato separatamente e fa pertanto l'oggetto di una sentenza separata. N. Con ordinanza del 21 ottobre 2010, il giudice dell'istruzione del Tribunale ha impartito alla ricorrente un termine scadente il 5 novembre 2010, poi prorogato su richiesta della stessa al 12 novembre 2010, per eventualmente completare l'atto di ricorso, come pure per fornire le informazioni, accompagnate dai mezzi di prova, circa la scolarizzazione e l'integrazione dei figli, la sua situazione personale in Svizzera ed in patria, come pure le relazioni dal punto di vista affettivo ed economico che il suo ex marito ha con i propri figli. O. Tramite scritto del 12 novembre 2010, il lic. iur. Mario Amato, del Soccorso operaio svizzero, allegando regolare procura, ha informato codesto Tribunale di aver assunto il mandato di tutelare gli interessi della ricorrente nella presente vertenza, richiedendo la trasmissione degli atti di causa, come pure una nuova proroga per l'eventuale complemento del ricorso. Contestualmente è stata precisata la situazione dei figli della ricorrente, segnatamente la frequentazione della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo di tre di questi ed i loro rapporti con il padre ed ex consorte dell'insorgente. Quali mezzi di prova, sono stati prodotti un rapporto del L._______ di M._______ che concerne B._______, C._______ e D._______, come pure un altro certificato medico del (...) circa la gravidanza ed il relativo stato di salute della ricorrente. P. A seguito della richiesta di trasmissione degli atti di causa formulata dal rappresentante dei ricorrenti, il giudice dell'istruzione gli ha impartito, tramite decisione incidentale del 23 novembre 2010, un termine di tre giorni per comunicare al Tribunale se i ricorrenti intendessero o meno mantenere la domanda di accesso agli atti, indicandone i costi. Con successiva decisione incidentale datata 30 novembre 2010, dopo aver ottenuto la conferma dei ricorrenti circa il mantenimento della richiesta, il Tribunale ha trasmesso copie dei documenti elencati nella decisione del 23 novembre 2010. Q. Dagli atti di causa emerge altresì che tramite decreto d'accusa del (...) il Ministero pubblico del Canton Ticino (di seguito MPCT) ha condannato la ricorrente per furto di poca entità ad una multa di CHF 200.-, commutabile in arresto in caso di mancato pagamento. Con successivo decreto d'accusa del (...), la ricorrente è stata condannata per furto e violazione di domicilio ad una pena pecuniaria di CHF 900.- corrispondente a 30 aliquote da CHF 300.-. L'esecuzione di detta pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Infine, il (...) A._______ è stata pure condannata dal MPCT ad una multa di CHF 100.- per contravvenzione alla legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto dei viaggiatori (LTV, RS 745.1). R. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Codesto Tribunale osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
E. 2 Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il gravame adempie inoltre le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA (per rimando dell'art. 6 LAsi) nonché all'art. 105 vLAsi (RU 1980 1718). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2.a ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
E. 3.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2 e giurisprudenza citata, come pure DTAF 2008/4 e referenze ivi citate).
E. 4 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimile nonché contrastante ed impreciso il racconto della ricorrente e del di lei allora marito concernente i loro motivi d'asilo. In particolare, ella avrebbe reso dichiarazioni contrastanti ed inconsistenti in relazione allo stupro di cui sarebbe stata vittima, dichiarando per esempio, nel corso della prima audizione, che gli individui in questione avrebbero cominciato a strapparle i vestiti di dosso e a toccarla mentre invece, in occasione dell'audizione federale diretta, raccontando che al momento della violenza carnale indossava una maglietta piccola, che uno degli individui l'avrebbe colpita sul petto, che lei sarebbe caduta e che mentre uno di essi le teneva le mani, un altro l'avrebbe violentata. Ella non sarebbe inoltre riuscita a dire nulla riguardo all'aggressore, ma malgrado abbia dichiarato di essere svenuta al momento della violenza sessuale, ha comunque dichiarato con sicurezza di essere stata stuprata da un solo uomo. L'autorità inferiore ha rilevato che gli ex coniugi avrebbero omesso di raccontare, in sede di prima audizione, di aver vissuto in Germania ed in Francia ed avrebbero ammesso siffatti elementi soltanto dopo essere stati confrontati al fatto che l'autorità di prima istanza aveva ricevuto informazioni attendibili al riguardo. Circa i mezzi di prova prodotti in sede di prima istanza, l'UFM ha considerato che questi non sarebbero atti a confermare le allegazioni dei richiedenti poiché, come risulta dal loro contenuto, sarebbero stati emessi su richiesta dei medesimi ed il loro contenuto non sarebbe quindi verificabile. Detto Ufficio non ha riconosciuto la qualità di rifugiati ai richiedenti ed ha infine pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento medesimo ammissibile, esigibile e possibile.
E. 5.2 Nell'atto di ricorso sono stati, in sostanza, reiterati i fatti che avrebbero costretto la famiglia della ricorrente a fuggire dal suo Paese. Nondimeno i ricorrenti hanno sostenuto di aver spiegato, già in occasione delle audizioni, le contraddizioni enumerate dall'UFM e che, comunque, dette contraddizioni non sarebbero talmente importanti da rendere inverosimile i racconti forniti in sede di prima istanza che sarebbero, invece, precisi e dettagliati. Infine è stato censurato che un rinvio in patria sarebbe in particolar modo contrario all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
E. 5.3 Nelle successive osservazioni dell'UFM del 10 settembre 2010, detto Ufficio ha considerato che la nascita di due ulteriori figli non ostacolerebbe in alcun modo il rinvio dei richiedenti verso il loro Paese d'origine, asserendo che l'incarto non permetterebbe di determinare l'inesigibilità dell'allontanamento degli interessati, visti la loro formazione scolastica di base, una precedente attività professionale nel Paese d'origine e l'aiuto eventuale che potrebbero ricevere dai parenti che vivrebbero in N._______ e negli O._______. In aggiunta, l'autorità inferiore ha ricordato che sul territorio bosniaco sono disponibili associazioni umanitarie ed internazionali attive in caso di discriminazione di gruppi etnici minoritari e che, pure a livello dell'assistenza medica e di terapie con dei medicamenti, esiste una garanzia di servizi al riguardo in tutta la Bosnia-Erzegovina.
E. 5.4 A seguito della disgiunzione delle cause pronunciata dal Tribunale tramite decisione incidentale del 20 ottobre 2010 e dell'ordinanza datata 21 ottobre 2010, la ricorrente, per il tramite del suo attuale rappresentante, ha informato codesto Tribunale che i due figli D._______ e E._______, nati dopo il divorzio tra la ricorrente e F._________, sono comunque figli dell'ex consorte e che le relazioni che quest'ultimo avrebbe con tutti i suoi quattro figli verrebbero esercitate a discrezione del padre, all'incirca una volta a settimana, senza fornire però ulteriori precisazioni al riguardo. Dal rapporto del (...) del L._______ di M._______ prodotto dalla ricorrente risulta inoltre che B._______, nata il (...), frequenterebbe con regolarità la quarta classe elementare, con profitto scolastico più che sufficiente, sottolineando l'importanza che la primogenita sia nella stessa struttura scolastica dei due fratelli minori C._______ (nata il [...]) e D._______ (nato il [...]) che, infatti, frequentano la scuola dell'infanzia presso il centro oto-logopedico del medesimo L._______, visti i disturbi del linguaggio e pur avendo comunque capacità cognitive nella norma. In detto rapporto viene inoltre sottolineata l'importanza che questi due bambini continuino la scolarizzazione presso L._______ precitato. Allegato alla missiva, è stato prodotto un nuovo rapporto datato (...) relativo alla gravidanza della ricorrente, dal quale risulta che la stessa si trova alla sua ventiseiesima settimana, presentando dolori addominali ed una leggera attività contrattile. Nello scritto viene inoltre nuovamente precisato che sarebbero attualmente in corso le pratiche per il riconoscimento del nascituro da parte del padre, cittadino svizzero residente nel canton P._______. Infine, quanto alla situazione in Bosnia-Erzegovina, la ricorrente espone di non avervi più parenti stretti, ad eccezione della madre che però verrebbe frequentemente in Svizzera, ove vivrebbero (...) (con permesso di domicilio) ed (...) (richiedente d'asilo).
E. 6.1 Codesto Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente, si esauriscono in mere affermazioni di parte, non corroborate dal minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, il Tribunale tiene a sottolineare che la ricorrente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della domanda d'asilo, con il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Non si può inoltre non rilevare che le dichiarazioni fornite sono state spesso contrastanti e caratterizzate da scarse descrizioni. A tal proposito basti ricordare che circa l'avvenimento più traumatizzante raccontato dagli interessati, in occasione del quale a Q._______ la ricorrente avrebbe subito uno stupro e il di lei ex marito sarebbe invece stato malmenato da quattro individui presentatisi presso il loro domicilio, non sono state fornite informazioni precise e consistenti né circa gli aggressori né in relazione allo svolgimento degli eventi, senza dimenticare le diverse contraddizioni in relazione al periodo ed alle modalità dell'aggressione. In effetti ed a titolo d'esempio, la ricorrente, interrogata sulle caratteristiche degli aggressori, si è semplicemente limitata a descriverli come alte, robuste ed ubriache (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 5) e riguardo allo stupro asserito, ella ha raccontato che le avrebbero tolto i vestiti (o che avrebbe comunque tenuto una maglietta piccola, a dipendenza delle divergenti dichiarazioni), che uno di loro l'avrebbe violentata, affermando con certezza che sarebbe stato un solo uomo a stuprarla malgrado il fatto di aver sostenuto di essere svenuta prima dell'atto di violenza carnale (cfr. verbali d'audizione del 27 dicembre 2004 e del 10 gennaio 2005, pagg. 5 e 6, rispettivamente 6 segg.). Codesto Tribunale osserva che tale racconto appare troppo generico e che, considerato l'evento traumatizzante che rappresenta un abuso sessuale per una donna, esso non può corrispondere al riflesso di un vissuto reale. A ciò aggiungasi, come rettamente già rilevato dall'autorità inferiore, che la data di detto evento è stata modificata dai ricorrenti in corso di procedura e questo solo dopo essere stati confrontati al fatto che l'autorità di prima istanza aveva scoperto i loro precedenti soggiorni in Germania ed in Francia (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 4). Tuttavia, la spiegazione fornita in merito a detta contraddizione, ovvero il fatto di non aver menzionato i loro soggiorni all'estero per paura che le autorità elvetiche li avrebbero rimandati in Bosnia-Erzegovina, risultano assolutamente inconsistenti ed illogiche poiché, infatti, la ricorrente avrebbe potuto menzionare il mese di (...) sin dalla prima audizione, pur tralasciando, malgrado l'obbligo di collaborare giusta l'art. 8 LAsi, il fatto che avrebbe vissuto in Germania e in Francia già in precedenza (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 5). Oltre i già scarsi dettagli e le dichiarazioni contraddittorie forniti dalla ricorrente, il Tribunale rileva pure la particolare assenza di collaborazione da parte della ricorrente medesima per quanto concerne, appunto, le date dei soggiorni all'estero, come pure i luoghi di nascita delle figlie B._______ e C._______. Infatti A._______, sebbene confrontata al fatto che l'autorità inferiore fosse al corrente della sua presenza in Germania il mese di (...), in un primo tempo ha continuato a sostenere di trovarsi in Bosnia il mese di (...) e si è limitata a rispondere di essere analfabeta e di non capire le date (cfr. verbale d'audizione sul diritto di essere sentito del 29 dicembre 2004). Ella ha ammesso solo in occasione dell'ultima audizione del 10 gennaio 2005, non potendo escludere che si sia concertata con l'ex consorte, che l'aggressione e le violenze di Q._______ erano avvenute nel mese di (...). Oltre a ciò, ha asserito di non essere mai stata in Germania prima di (...), allorché successivamente e viste le dichiarazioni dell'ex consorte, ha ammesso di essere stata in Germania già ben prima di quella data, ovvero dall'inizio della guerra fino al (...) (cfr. verbali d'audizione del 29 dicembre 2004 e del 10 gennaio 2005, pagg. 4 seg.). In merito ai luoghi di nascita delle figlie B._______ e C._______, l'insorgente ha dichiarato che sarebbero nate entrambe in Bosnia, contrariamente a quanto è risultato in seguito e come traspare inoltre dalla sentenza di divorzio prodotta dalla ricorrente (cfr. verbale d'audizione sul diritto di essere sentita del 29 dicembre 2004). Infine non soccorrono di certo la ricorrente le generiche ed imprecise censure ricorsuali secondo cui le divergenze ritenute dall'UFM sarebbero già state spiegate in corso della procedura di prima istanza o che le dichiarazioni degli stessi sarebbero precise e dettagliate (cfr. ricorso pagg. 2 e 3).
E. 6.2 Per sovrabbondanza, codesto Tribunale ricorda il principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, secondo il quale si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.). Ciò posto e considerata l'inverosimiglianza dell'intero racconto della ricorrente come illustrato poc'anzi, non soccorrono neppure l'insorgente le dichiarazioni, tra l'altro generiche ed inconsistenti, secondo cui gli ex coniugi avrebbero fatto appello alla polizia ma subìto però dalla stessa pressioni o noncuranza a causa della loro etnia (cfr. verbali d'audizione del 27 dicembre 2004 e del 10 gennaio 2005, pag. 5 rispettivamente pag. 8). Al contrario, sembrerebbe che essi non abbiano insistito presso le autorità bosniache affinché esse li proteggessero e difendessero i loro diritti, rivolgendosi per esempio a superiori di polizia o altre autorità statali. Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerli o siano state impossibilitate a farlo.
E. 6.3 Infine, per quanto concerne il timore di subire in futuro persecuzioni fondate sull'etnia, giusta la prassi vigente, il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 8a pag. 180; GICRA 1997 n. 10 consid. 6 pag. 73 con la giurisprudenza e la dottrina citate). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e seg.; GICRA 1994 n. 24 pag. 171 e segg. e GICRA 1993 n. 11 pag. 67 e segg.). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6a pag. 9, GICRA 1993 n. 21 pag. 134ss e GICRA 1993 n. 11 pag. 67 e segg.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 e segg.). Nell'atto ricorsuale la ricorrente solleva implicitamente un rischio di persecuzione futura dovuto alla sua etnia. Tuttavia e per quanto codesto Tribunale non neghi l'esposizione, per persone di etnia rom in Bosnia-Erzegovina, a forme di discriminazioni in diversi ambiti, come ad esempio in merito all'accesso ad un posto di lavoro, all'educazione od ai servizi pubblici (cfr. European Commission / Directorate-General für Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and social inclusion in Bosnia and Herzegovina, luglio 2008, consid. 3.4.2 pagg. 94-95; U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report: Bosnia and Herzegovina, 25 febbraio 2009, cap. 5 "National/Racial/Ethnic Minorities"; Amnesty International, Report 2009 - Bosnia-Herzegovina, cap. 5 "Internally displaced people and refugees"), esso osserva che non si tratta di angherie di un'intensità tale o comunque da essere sussunte a persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ovvero, pure il fatto di essere esposti ad insulti o minacce non raggiunge la sufficiente intensità esatta da detta disposizione.
E. 6.4 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Giusta l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) il rinvio non può essere deciso se il richiedente l'asilo possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido (lett. a), è colpito da una decisione di estradizione (lett. b) o da una decisione d'allontanamento secondo l'art. 121 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) (lett.c). Nel caso di specie, i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario). Essa è regolata dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1o gennaio 2008 e applicabile a tutte le procedure d'asilo allora pendenti (cfr. cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modica della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005). L'art. 83 LStr prevede che l'esecuzione sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Dette condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità e inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera secondo le regole dell'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4 pag. 748; GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2 pagg. 54 e segg.).
E. 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.2.1 La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215 e giurisprudenza citata). In particolare quindi, le persone che possono prevalersi di questa disposizione sono quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). Va inoltre precisato che l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età, oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (cfr. tra le altre, decisione del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006 del 25 aprile 2008; GICRA 2004 n. 33 consid. 8.3 pag. 237).
E. 8.2.2 Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). In effetti, il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D-6345/2006 del 19 settembre 2008 consid. 8; D-4655/2007 del 23 dicembre 2008; fra le tante GICRA 1998 n. 13 consid. 5d). Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28; sentenze del Tribunale amministrativo federale E-465/2006 del 16 dicembre 2008 e E-4909/2006 del 24 settembre 2010).
E. 8.2.3 Quo al caso in narrativa, si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se i ricorrenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione che vige attualmente in Bosnia-Erzegovina, da un lato, e la loro situazione personale, senza dimenticare l'interesse dei fanciulli, dall'altro.
E. 8.2.3.1 Il Tribunale amministrativo federale ricorda innanzitutto, quale fatto conosciuto, che in Bosnia-Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. GICRA 2003 n. 8, GICRA 2000 n. 2, GICRA 1999, n. 8). Il Consiglio federale ha del resto inserito, con decisione del 25 giugno 2003, detto Stato nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ("Safe countries") ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. Come illustrato in precedenza, la difficoltà, per persone di etnia rom, ad esercitare i loro diritti fondamentali in Bosnia-Erzegovina non viene messa in dubbio da codesto Tribunale. Come traspare da diverse fonti, infatti, i rom sono tuttora confrontati con discriminazioni in diversi ambiti, come ad esempio in merito all'accesso ad un posto di lavoro, all'educazione ed ai servizi pubblici (cfr. European Commission / Directorate-General für Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and social inclusion in Bosnia and Herzegovina, luglio 2008, consid. 3.4.2 pagg. 94-95; U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report: Bosnia and Herzegovina, 25 febbraio 2009, cap. 5 "National/Racial/Ethnic Minorities"; Amnesty International, Report 2009 - Bosnia-Herzegovina, cap. 5 "Internally displaced people and refugees"). Tali discriminazioni, tuttavia, non raggiungono un'intensità tale da rendere il rinvio dei ricorrenti di per sé inesigibile (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale D-8733/2007 del 16 settembre 2009 consid. 12.5 e D-8236/2008 del 7 gennaio 2009).
E. 8.2.3.2 In merito alla situazione personale dei ricorrenti essi, di etnia rom ed originari della Bosnia-Erzegovina, risiedono in Svizzera dal mese di (...) data alla quale hanno depositato la loro domanda d'asilo. Dall'inoltro della domanda sono peraltro subentrati diversi cambiamenti. Infatti, dal mese di (...) la ricorrente è divorziata da F._______ e si trova attualmente sola con a carico quattro figli (avuti con l'ex consorte) ed un prossimo nascituro, il cui padre sembrerebbe essere un cittadino elvetico residente nel Canton P._______ ed in procinto di riconoscere il futuro figlio. Secondo quanto raccontato, ella non sarebbe mai andata a scuola e non avrebbe in patria una fitta rete sociale che le permetterebbe un sostegno adeguato visto, in particolare, la numerosa prole. Nella fattispecie un'attenzione particolare dev'essere portata alla situazione circa i figli della ricorrente, ed in particolare le due primogenite. La loro situazione si presenta infatti nel modo che segue: la figlia maggiore ha 10 anni e mezzo, è nata in Germania, e vive dall'età di quattro anni in Svizzera, mentre la seconda figlia, nata in Francia, ha sei anni e mezzo e vive in Svizzera dall'età di neanche un anno. La maggiore, salvo un soggiorno tra il secondo ed il terzo anno in Bosnia ed Erzegovina (di cui non conosce probabilmente neppure la lingua ufficiale) e qualche mese nel (...), ha cominciato a frequentare la scuola nel Paese che l'accoglie ed è attualmente inserita in una classe regolare di quarta elementare con risultati più che sufficienti. Quanto alla seconda figlia nata nel (...) ed il terzo nato nel (...), entrambi frequentano la scuola dell'infanzia con un sostegno educativo specializzato dati i problemi di linguaggio presentati dagli stessi. La direttrice del L._______ ha peraltro sottolineato l'importanza che questi due bambini continuino la scuola presso un istituto specializzato al fine di poter beneficiare del necessario sostegno logopedico. A ciò aggiungasi, come già citato poc'anzi, la probabile ignoranza della lingua bosniaca, essendo la famiglia di etnia rom, e pertanto un problema che non permetterebbe un adeguato inserimento nel sistema scolastico del loro Paese d'origine. Inoltre, pure in ambiti sociali, è dubbia la loro possibilità di integrazione in patria. Sussiste quindi un problema di sradicamento dall'ambiente in cui i figli della ricorrente sono cresciuti e stanno crescendo, come pure di difficile integrazione che si presenterebbe in un ambiente a loro ormai estraneo, e ciò soprattutto per la figlia più grande. Tali fattori rischiano di provocare delle gravi conseguenze sul loro sviluppo dell'infanzia, rispettivamente dell'adolescenza e non sono compatibili con il principio della protezione del benessere del fanciullo.
E. 8.3 Da quanto suesposto, discende che l'esecuzione dell'allontanamento dei figli e della madre non è ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre, dagli atti di causa non risultano indizi ed elementi sufficienti (cfr. fatti sub Q.) per eventuali motivi d'esclusione giusta l'art. 83 cpv. 7 LStr. Si rivela pertanto giudizioso pronunciare l'ammissione provvisoria.
E. 9 Per conseguenza, il gravame, limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento, va accolto. La decisione dell'UFM del 13 gennaio 2005 è annullata per quanto concerne i punti 4 e 5 del dispositivo. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri.
E. 10 Visto l'esito parzialmente positivo del gravame, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti in ragione di un mezzo (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono compensate dalla metà dell'anticipo di CHF 600.- versato in data 21 marzo 2005 nell'ambito del procedimento D-4595/2006, precedentemente la disgiunzione delle cause decisa con decisione incidentale del 20 ottobre 2010.
E. 11 La parte vincente ha di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione all'art. 7 e segg. TS-TAF, RS 173.320.2). Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione (art. 7 cpv. 2 TS-TAF). Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 4 TS-TAF). In casu per le spese di rappresentanza subentrata praticamente al termine della procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di ripetibili.
E. 12 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è parzialmente accolto.
- I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 13 gennaio 2005 sono annullati. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri.
- Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico dei ricorrenti e sono compensate da metà dell'anticipo versato in data 21 marzo 2005 nell'ambito del procedimento D-4595/2006.
- Non vengono attribuite ripetibili.
- Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, con l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) J._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7879/2006 {T 0/2} Sentenza del 7 dicembre 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Robert Galliker, cancelliera Vera Riberti; Parti A._______, nata il (...), con i figli B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nato il (...), E._______, nato il (...), Bosnia-Erzegovina, rappresentati dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 13 gennaio 2005 / N [...]. Fatti: A. In data (...), l'interessata - di etnia rom, originaria della Repubblica Srpska (Bosnia-Erzegovina) - assieme al suo allora marito F._______ e alle due figlie minorenni B.________ e C._______, nate il (...) in Germania, rispettivamente il (...) in Francia, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera. Interrogata sui motivi d'asilo il 27 e il 29 dicembre 2004, come pure il 10 gennaio 2005 ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che l'intera famiglia sarebbe espatriata a seguito delle aggressioni e percosse subite in patria vista la loro etnia rom e per il timore di subire di nuovo la stessa sorte. In particolare, nel (...) quattro musulmani si sarebbero recati presso il loro domicilio, avrebbero picchiato l'allora marito, sottratto una somma di denaro ed uno di loro avrebbe stuprato la ricorrente. La polizia non avrebbe dato alcun seguito alla denuncia dell'ex marito e, oltre a ciò, egli sarebbe pure stato picchiato. L'intera famiglia si sarebbe allora rifugiata a G._______. Tuttavia, anche in detto luogo, i coniugi e la loro primogenita avrebbero subito rappresaglie ed insulti a causa della loro etnia. L'intera famiglia avrebbe pertanto deciso di lasciare il Paese d'origine. A sostegno della domanda d'asilo sono stati consegnati quali mezzi di prova due dichiarazioni di aggressione del H._______ per il municipio di I._______. Nel corso della procedura di prima istanza, la ricorrente ha peraltro ammesso di aver vissuto precedentemente in Germania e di essere tornata con la famiglia in Bosnia-Erzegovina nel (...), espatriando di nuovo nel (...) verso la Francia, da dove poi insieme con la sua famiglia sarebbe stata rimandata in Germania. La ricorrente, il suo allora marito, accompagnati da B._______ e C._______ sarebbero tornati in Bosnia-Erzegovina il mese di (...) o (...), per poi decidere di lasciare il loro Paese a fine anno per le ragioni citate poc'anzi (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 5). B. Con decisione del 13 gennaio 2005 (cfr. avviso di ricevimento agli atti A 18/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome ragionevolmente esigibile, ammissibile e possibile. C. In data 14 febbraio 2005 i ricorrenti hanno inoltrato ricorso dinanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. I ricorrenti hanno altresì domandato l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. D. Tramite scritto del 7 marzo 2005, la CRA ha informato i ricorrenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e, ritenuto il ricorso a priori privo di esito favorevole, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria invitandoli a versare, entro il 22 marzo 2005, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese di procedura con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Il 21 marzo 2005 è stato versato tempestivamente l'anticipo richiesto. F. Risulta dalle comunicazioni del J._______, datate (...) e (...) (cfr. A 24/3 e A 25/2), che in data (...), rispettivamente il (...), sono nati D._______ ed E._______, figli della ricorrente e di F._______. G. Dal 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (di seguito Tribunale) è subentrato alla CRA. H. Il 18 agosto 2010, visto il tempo trascorso ed i bisogni di causa, il giudice istruttore del Tribunale ha impartito ai ricorrenti un termine fissato al 2 settembre 2010, invitandoli a informare l'autorità di ricorso in merito alla situazione famigliare attuale, segnatamente sulla scolarizzazione dei figli, l'attività professionale del marito e/o moglie, eventuali altre attività o questioni legate allo stato di salute dei membri della famiglia. Il termine per inoltrare dette informazioni è scaduto infruttuoso, lo scritto precitato non essendo stato ritirato dagli interessati. I. In data 2 settembre 2010 l'UFM è stato invitato ad esprimersi entro il 16 settembre 2010 circa l'esecuzione dell'allontanamento considerata la situazione famigliare dei ricorrenti, segnatamente vista la nascita dei due nuovi figli. J. Tramite scritto del 10 settembre 2010 l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. K. In data 24 settembre 2010 la J._______ ha trasmesso a codesto Tribunale un documento dal quale risulta che i ricorrenti sarebbero divorziati dal mese di (...) e che vivrebbero separatamente. L. La ricorrente, tramite scritto del 7 ottobre 2010, ha inviato a codesto Tribunale copia della sentenza di divorzio pronunciata in Bosnia-Erzegovina il (...), con relativa traduzione in italiano. Ella ha inoltre comunicato di non vivere più con l'ex consorte da diversi anni e di aspettare un bambino da un cittadino elvetico intenzionato a riconoscere il figlio. La ricorrente ha altresì prodotto copia di un certificato medico del (...) della Dr. med. K._______ dal quale risulta che, in detta data, l'insorgente era alla (...) settimana di gravidanza. M. Tramite decisione incidentale 20 ottobre 2010, il Tribunale ha disgiunto le cause inerenti la ricorrente (assieme ai quattro figli) e l'ex marito F._______ a seguito del loro divorzio. Il ricorso relativo a detto signore è stato trattato separatamente e fa pertanto l'oggetto di una sentenza separata. N. Con ordinanza del 21 ottobre 2010, il giudice dell'istruzione del Tribunale ha impartito alla ricorrente un termine scadente il 5 novembre 2010, poi prorogato su richiesta della stessa al 12 novembre 2010, per eventualmente completare l'atto di ricorso, come pure per fornire le informazioni, accompagnate dai mezzi di prova, circa la scolarizzazione e l'integrazione dei figli, la sua situazione personale in Svizzera ed in patria, come pure le relazioni dal punto di vista affettivo ed economico che il suo ex marito ha con i propri figli. O. Tramite scritto del 12 novembre 2010, il lic. iur. Mario Amato, del Soccorso operaio svizzero, allegando regolare procura, ha informato codesto Tribunale di aver assunto il mandato di tutelare gli interessi della ricorrente nella presente vertenza, richiedendo la trasmissione degli atti di causa, come pure una nuova proroga per l'eventuale complemento del ricorso. Contestualmente è stata precisata la situazione dei figli della ricorrente, segnatamente la frequentazione della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo di tre di questi ed i loro rapporti con il padre ed ex consorte dell'insorgente. Quali mezzi di prova, sono stati prodotti un rapporto del L._______ di M._______ che concerne B._______, C._______ e D._______, come pure un altro certificato medico del (...) circa la gravidanza ed il relativo stato di salute della ricorrente. P. A seguito della richiesta di trasmissione degli atti di causa formulata dal rappresentante dei ricorrenti, il giudice dell'istruzione gli ha impartito, tramite decisione incidentale del 23 novembre 2010, un termine di tre giorni per comunicare al Tribunale se i ricorrenti intendessero o meno mantenere la domanda di accesso agli atti, indicandone i costi. Con successiva decisione incidentale datata 30 novembre 2010, dopo aver ottenuto la conferma dei ricorrenti circa il mantenimento della richiesta, il Tribunale ha trasmesso copie dei documenti elencati nella decisione del 23 novembre 2010. Q. Dagli atti di causa emerge altresì che tramite decreto d'accusa del (...) il Ministero pubblico del Canton Ticino (di seguito MPCT) ha condannato la ricorrente per furto di poca entità ad una multa di CHF 200.-, commutabile in arresto in caso di mancato pagamento. Con successivo decreto d'accusa del (...), la ricorrente è stata condannata per furto e violazione di domicilio ad una pena pecuniaria di CHF 900.- corrispondente a 30 aliquote da CHF 300.-. L'esecuzione di detta pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Infine, il (...) A._______ è stata pure condannata dal MPCT ad una multa di CHF 100.- per contravvenzione alla legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto dei viaggiatori (LTV, RS 745.1). R. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Codesto Tribunale osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il gravame adempie inoltre le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA (per rimando dell'art. 6 LAsi) nonché all'art. 105 vLAsi (RU 1980 1718). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2.a ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 3.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2 e giurisprudenza citata, come pure DTAF 2008/4 e referenze ivi citate). 4. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimile nonché contrastante ed impreciso il racconto della ricorrente e del di lei allora marito concernente i loro motivi d'asilo. In particolare, ella avrebbe reso dichiarazioni contrastanti ed inconsistenti in relazione allo stupro di cui sarebbe stata vittima, dichiarando per esempio, nel corso della prima audizione, che gli individui in questione avrebbero cominciato a strapparle i vestiti di dosso e a toccarla mentre invece, in occasione dell'audizione federale diretta, raccontando che al momento della violenza carnale indossava una maglietta piccola, che uno degli individui l'avrebbe colpita sul petto, che lei sarebbe caduta e che mentre uno di essi le teneva le mani, un altro l'avrebbe violentata. Ella non sarebbe inoltre riuscita a dire nulla riguardo all'aggressore, ma malgrado abbia dichiarato di essere svenuta al momento della violenza sessuale, ha comunque dichiarato con sicurezza di essere stata stuprata da un solo uomo. L'autorità inferiore ha rilevato che gli ex coniugi avrebbero omesso di raccontare, in sede di prima audizione, di aver vissuto in Germania ed in Francia ed avrebbero ammesso siffatti elementi soltanto dopo essere stati confrontati al fatto che l'autorità di prima istanza aveva ricevuto informazioni attendibili al riguardo. Circa i mezzi di prova prodotti in sede di prima istanza, l'UFM ha considerato che questi non sarebbero atti a confermare le allegazioni dei richiedenti poiché, come risulta dal loro contenuto, sarebbero stati emessi su richiesta dei medesimi ed il loro contenuto non sarebbe quindi verificabile. Detto Ufficio non ha riconosciuto la qualità di rifugiati ai richiedenti ed ha infine pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento medesimo ammissibile, esigibile e possibile. 5.2 Nell'atto di ricorso sono stati, in sostanza, reiterati i fatti che avrebbero costretto la famiglia della ricorrente a fuggire dal suo Paese. Nondimeno i ricorrenti hanno sostenuto di aver spiegato, già in occasione delle audizioni, le contraddizioni enumerate dall'UFM e che, comunque, dette contraddizioni non sarebbero talmente importanti da rendere inverosimile i racconti forniti in sede di prima istanza che sarebbero, invece, precisi e dettagliati. Infine è stato censurato che un rinvio in patria sarebbe in particolar modo contrario all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 5.3 Nelle successive osservazioni dell'UFM del 10 settembre 2010, detto Ufficio ha considerato che la nascita di due ulteriori figli non ostacolerebbe in alcun modo il rinvio dei richiedenti verso il loro Paese d'origine, asserendo che l'incarto non permetterebbe di determinare l'inesigibilità dell'allontanamento degli interessati, visti la loro formazione scolastica di base, una precedente attività professionale nel Paese d'origine e l'aiuto eventuale che potrebbero ricevere dai parenti che vivrebbero in N._______ e negli O._______. In aggiunta, l'autorità inferiore ha ricordato che sul territorio bosniaco sono disponibili associazioni umanitarie ed internazionali attive in caso di discriminazione di gruppi etnici minoritari e che, pure a livello dell'assistenza medica e di terapie con dei medicamenti, esiste una garanzia di servizi al riguardo in tutta la Bosnia-Erzegovina. 5.4 A seguito della disgiunzione delle cause pronunciata dal Tribunale tramite decisione incidentale del 20 ottobre 2010 e dell'ordinanza datata 21 ottobre 2010, la ricorrente, per il tramite del suo attuale rappresentante, ha informato codesto Tribunale che i due figli D._______ e E._______, nati dopo il divorzio tra la ricorrente e F._________, sono comunque figli dell'ex consorte e che le relazioni che quest'ultimo avrebbe con tutti i suoi quattro figli verrebbero esercitate a discrezione del padre, all'incirca una volta a settimana, senza fornire però ulteriori precisazioni al riguardo. Dal rapporto del (...) del L._______ di M._______ prodotto dalla ricorrente risulta inoltre che B._______, nata il (...), frequenterebbe con regolarità la quarta classe elementare, con profitto scolastico più che sufficiente, sottolineando l'importanza che la primogenita sia nella stessa struttura scolastica dei due fratelli minori C._______ (nata il [...]) e D._______ (nato il [...]) che, infatti, frequentano la scuola dell'infanzia presso il centro oto-logopedico del medesimo L._______, visti i disturbi del linguaggio e pur avendo comunque capacità cognitive nella norma. In detto rapporto viene inoltre sottolineata l'importanza che questi due bambini continuino la scolarizzazione presso L._______ precitato. Allegato alla missiva, è stato prodotto un nuovo rapporto datato (...) relativo alla gravidanza della ricorrente, dal quale risulta che la stessa si trova alla sua ventiseiesima settimana, presentando dolori addominali ed una leggera attività contrattile. Nello scritto viene inoltre nuovamente precisato che sarebbero attualmente in corso le pratiche per il riconoscimento del nascituro da parte del padre, cittadino svizzero residente nel canton P._______. Infine, quanto alla situazione in Bosnia-Erzegovina, la ricorrente espone di non avervi più parenti stretti, ad eccezione della madre che però verrebbe frequentemente in Svizzera, ove vivrebbero (...) (con permesso di domicilio) ed (...) (richiedente d'asilo). 6. 6.1 Codesto Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente, si esauriscono in mere affermazioni di parte, non corroborate dal minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, il Tribunale tiene a sottolineare che la ricorrente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della domanda d'asilo, con il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Non si può inoltre non rilevare che le dichiarazioni fornite sono state spesso contrastanti e caratterizzate da scarse descrizioni. A tal proposito basti ricordare che circa l'avvenimento più traumatizzante raccontato dagli interessati, in occasione del quale a Q._______ la ricorrente avrebbe subito uno stupro e il di lei ex marito sarebbe invece stato malmenato da quattro individui presentatisi presso il loro domicilio, non sono state fornite informazioni precise e consistenti né circa gli aggressori né in relazione allo svolgimento degli eventi, senza dimenticare le diverse contraddizioni in relazione al periodo ed alle modalità dell'aggressione. In effetti ed a titolo d'esempio, la ricorrente, interrogata sulle caratteristiche degli aggressori, si è semplicemente limitata a descriverli come alte, robuste ed ubriache (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 5) e riguardo allo stupro asserito, ella ha raccontato che le avrebbero tolto i vestiti (o che avrebbe comunque tenuto una maglietta piccola, a dipendenza delle divergenti dichiarazioni), che uno di loro l'avrebbe violentata, affermando con certezza che sarebbe stato un solo uomo a stuprarla malgrado il fatto di aver sostenuto di essere svenuta prima dell'atto di violenza carnale (cfr. verbali d'audizione del 27 dicembre 2004 e del 10 gennaio 2005, pagg. 5 e 6, rispettivamente 6 segg.). Codesto Tribunale osserva che tale racconto appare troppo generico e che, considerato l'evento traumatizzante che rappresenta un abuso sessuale per una donna, esso non può corrispondere al riflesso di un vissuto reale. A ciò aggiungasi, come rettamente già rilevato dall'autorità inferiore, che la data di detto evento è stata modificata dai ricorrenti in corso di procedura e questo solo dopo essere stati confrontati al fatto che l'autorità di prima istanza aveva scoperto i loro precedenti soggiorni in Germania ed in Francia (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 4). Tuttavia, la spiegazione fornita in merito a detta contraddizione, ovvero il fatto di non aver menzionato i loro soggiorni all'estero per paura che le autorità elvetiche li avrebbero rimandati in Bosnia-Erzegovina, risultano assolutamente inconsistenti ed illogiche poiché, infatti, la ricorrente avrebbe potuto menzionare il mese di (...) sin dalla prima audizione, pur tralasciando, malgrado l'obbligo di collaborare giusta l'art. 8 LAsi, il fatto che avrebbe vissuto in Germania e in Francia già in precedenza (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 5). Oltre i già scarsi dettagli e le dichiarazioni contraddittorie forniti dalla ricorrente, il Tribunale rileva pure la particolare assenza di collaborazione da parte della ricorrente medesima per quanto concerne, appunto, le date dei soggiorni all'estero, come pure i luoghi di nascita delle figlie B._______ e C._______. Infatti A._______, sebbene confrontata al fatto che l'autorità inferiore fosse al corrente della sua presenza in Germania il mese di (...), in un primo tempo ha continuato a sostenere di trovarsi in Bosnia il mese di (...) e si è limitata a rispondere di essere analfabeta e di non capire le date (cfr. verbale d'audizione sul diritto di essere sentito del 29 dicembre 2004). Ella ha ammesso solo in occasione dell'ultima audizione del 10 gennaio 2005, non potendo escludere che si sia concertata con l'ex consorte, che l'aggressione e le violenze di Q._______ erano avvenute nel mese di (...). Oltre a ciò, ha asserito di non essere mai stata in Germania prima di (...), allorché successivamente e viste le dichiarazioni dell'ex consorte, ha ammesso di essere stata in Germania già ben prima di quella data, ovvero dall'inizio della guerra fino al (...) (cfr. verbali d'audizione del 29 dicembre 2004 e del 10 gennaio 2005, pagg. 4 seg.). In merito ai luoghi di nascita delle figlie B._______ e C._______, l'insorgente ha dichiarato che sarebbero nate entrambe in Bosnia, contrariamente a quanto è risultato in seguito e come traspare inoltre dalla sentenza di divorzio prodotta dalla ricorrente (cfr. verbale d'audizione sul diritto di essere sentita del 29 dicembre 2004). Infine non soccorrono di certo la ricorrente le generiche ed imprecise censure ricorsuali secondo cui le divergenze ritenute dall'UFM sarebbero già state spiegate in corso della procedura di prima istanza o che le dichiarazioni degli stessi sarebbero precise e dettagliate (cfr. ricorso pagg. 2 e 3). 6.2 Per sovrabbondanza, codesto Tribunale ricorda il principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, secondo il quale si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.). Ciò posto e considerata l'inverosimiglianza dell'intero racconto della ricorrente come illustrato poc'anzi, non soccorrono neppure l'insorgente le dichiarazioni, tra l'altro generiche ed inconsistenti, secondo cui gli ex coniugi avrebbero fatto appello alla polizia ma subìto però dalla stessa pressioni o noncuranza a causa della loro etnia (cfr. verbali d'audizione del 27 dicembre 2004 e del 10 gennaio 2005, pag. 5 rispettivamente pag. 8). Al contrario, sembrerebbe che essi non abbiano insistito presso le autorità bosniache affinché esse li proteggessero e difendessero i loro diritti, rivolgendosi per esempio a superiori di polizia o altre autorità statali. Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerli o siano state impossibilitate a farlo. 6.3 Infine, per quanto concerne il timore di subire in futuro persecuzioni fondate sull'etnia, giusta la prassi vigente, il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 8a pag. 180; GICRA 1997 n. 10 consid. 6 pag. 73 con la giurisprudenza e la dottrina citate). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e seg.; GICRA 1994 n. 24 pag. 171 e segg. e GICRA 1993 n. 11 pag. 67 e segg.). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6a pag. 9, GICRA 1993 n. 21 pag. 134ss e GICRA 1993 n. 11 pag. 67 e segg.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 e segg.). Nell'atto ricorsuale la ricorrente solleva implicitamente un rischio di persecuzione futura dovuto alla sua etnia. Tuttavia e per quanto codesto Tribunale non neghi l'esposizione, per persone di etnia rom in Bosnia-Erzegovina, a forme di discriminazioni in diversi ambiti, come ad esempio in merito all'accesso ad un posto di lavoro, all'educazione od ai servizi pubblici (cfr. European Commission / Directorate-General für Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and social inclusion in Bosnia and Herzegovina, luglio 2008, consid. 3.4.2 pagg. 94-95; U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report: Bosnia and Herzegovina, 25 febbraio 2009, cap. 5 "National/Racial/Ethnic Minorities"; Amnesty International, Report 2009 - Bosnia-Herzegovina, cap. 5 "Internally displaced people and refugees"), esso osserva che non si tratta di angherie di un'intensità tale o comunque da essere sussunte a persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ovvero, pure il fatto di essere esposti ad insulti o minacce non raggiunge la sufficiente intensità esatta da detta disposizione. 6.4 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Giusta l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) il rinvio non può essere deciso se il richiedente l'asilo possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido (lett. a), è colpito da una decisione di estradizione (lett. b) o da una decisione d'allontanamento secondo l'art. 121 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) (lett.c). Nel caso di specie, i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario). Essa è regolata dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1o gennaio 2008 e applicabile a tutte le procedure d'asilo allora pendenti (cfr. cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modica della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005). L'art. 83 LStr prevede che l'esecuzione sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Dette condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità e inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera secondo le regole dell'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4 pag. 748; GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2 pagg. 54 e segg.). 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.2.1 La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215 e giurisprudenza citata). In particolare quindi, le persone che possono prevalersi di questa disposizione sono quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). Va inoltre precisato che l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età, oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (cfr. tra le altre, decisione del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006 del 25 aprile 2008; GICRA 2004 n. 33 consid. 8.3 pag. 237). 8.2.2 Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). In effetti, il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D-6345/2006 del 19 settembre 2008 consid. 8; D-4655/2007 del 23 dicembre 2008; fra le tante GICRA 1998 n. 13 consid. 5d). Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28; sentenze del Tribunale amministrativo federale E-465/2006 del 16 dicembre 2008 e E-4909/2006 del 24 settembre 2010). 8.2.3 Quo al caso in narrativa, si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se i ricorrenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione che vige attualmente in Bosnia-Erzegovina, da un lato, e la loro situazione personale, senza dimenticare l'interesse dei fanciulli, dall'altro. 8.2.3.1 Il Tribunale amministrativo federale ricorda innanzitutto, quale fatto conosciuto, che in Bosnia-Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. GICRA 2003 n. 8, GICRA 2000 n. 2, GICRA 1999, n. 8). Il Consiglio federale ha del resto inserito, con decisione del 25 giugno 2003, detto Stato nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ("Safe countries") ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. Come illustrato in precedenza, la difficoltà, per persone di etnia rom, ad esercitare i loro diritti fondamentali in Bosnia-Erzegovina non viene messa in dubbio da codesto Tribunale. Come traspare da diverse fonti, infatti, i rom sono tuttora confrontati con discriminazioni in diversi ambiti, come ad esempio in merito all'accesso ad un posto di lavoro, all'educazione ed ai servizi pubblici (cfr. European Commission / Directorate-General für Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and social inclusion in Bosnia and Herzegovina, luglio 2008, consid. 3.4.2 pagg. 94-95; U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report: Bosnia and Herzegovina, 25 febbraio 2009, cap. 5 "National/Racial/Ethnic Minorities"; Amnesty International, Report 2009 - Bosnia-Herzegovina, cap. 5 "Internally displaced people and refugees"). Tali discriminazioni, tuttavia, non raggiungono un'intensità tale da rendere il rinvio dei ricorrenti di per sé inesigibile (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale D-8733/2007 del 16 settembre 2009 consid. 12.5 e D-8236/2008 del 7 gennaio 2009). 8.2.3.2 In merito alla situazione personale dei ricorrenti essi, di etnia rom ed originari della Bosnia-Erzegovina, risiedono in Svizzera dal mese di (...) data alla quale hanno depositato la loro domanda d'asilo. Dall'inoltro della domanda sono peraltro subentrati diversi cambiamenti. Infatti, dal mese di (...) la ricorrente è divorziata da F._______ e si trova attualmente sola con a carico quattro figli (avuti con l'ex consorte) ed un prossimo nascituro, il cui padre sembrerebbe essere un cittadino elvetico residente nel Canton P._______ ed in procinto di riconoscere il futuro figlio. Secondo quanto raccontato, ella non sarebbe mai andata a scuola e non avrebbe in patria una fitta rete sociale che le permetterebbe un sostegno adeguato visto, in particolare, la numerosa prole. Nella fattispecie un'attenzione particolare dev'essere portata alla situazione circa i figli della ricorrente, ed in particolare le due primogenite. La loro situazione si presenta infatti nel modo che segue: la figlia maggiore ha 10 anni e mezzo, è nata in Germania, e vive dall'età di quattro anni in Svizzera, mentre la seconda figlia, nata in Francia, ha sei anni e mezzo e vive in Svizzera dall'età di neanche un anno. La maggiore, salvo un soggiorno tra il secondo ed il terzo anno in Bosnia ed Erzegovina (di cui non conosce probabilmente neppure la lingua ufficiale) e qualche mese nel (...), ha cominciato a frequentare la scuola nel Paese che l'accoglie ed è attualmente inserita in una classe regolare di quarta elementare con risultati più che sufficienti. Quanto alla seconda figlia nata nel (...) ed il terzo nato nel (...), entrambi frequentano la scuola dell'infanzia con un sostegno educativo specializzato dati i problemi di linguaggio presentati dagli stessi. La direttrice del L._______ ha peraltro sottolineato l'importanza che questi due bambini continuino la scuola presso un istituto specializzato al fine di poter beneficiare del necessario sostegno logopedico. A ciò aggiungasi, come già citato poc'anzi, la probabile ignoranza della lingua bosniaca, essendo la famiglia di etnia rom, e pertanto un problema che non permetterebbe un adeguato inserimento nel sistema scolastico del loro Paese d'origine. Inoltre, pure in ambiti sociali, è dubbia la loro possibilità di integrazione in patria. Sussiste quindi un problema di sradicamento dall'ambiente in cui i figli della ricorrente sono cresciuti e stanno crescendo, come pure di difficile integrazione che si presenterebbe in un ambiente a loro ormai estraneo, e ciò soprattutto per la figlia più grande. Tali fattori rischiano di provocare delle gravi conseguenze sul loro sviluppo dell'infanzia, rispettivamente dell'adolescenza e non sono compatibili con il principio della protezione del benessere del fanciullo. 8.3 Da quanto suesposto, discende che l'esecuzione dell'allontanamento dei figli e della madre non è ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre, dagli atti di causa non risultano indizi ed elementi sufficienti (cfr. fatti sub Q.) per eventuali motivi d'esclusione giusta l'art. 83 cpv. 7 LStr. Si rivela pertanto giudizioso pronunciare l'ammissione provvisoria. 9. Per conseguenza, il gravame, limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento, va accolto. La decisione dell'UFM del 13 gennaio 2005 è annullata per quanto concerne i punti 4 e 5 del dispositivo. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri. 10. Visto l'esito parzialmente positivo del gravame, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti in ragione di un mezzo (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono compensate dalla metà dell'anticipo di CHF 600.- versato in data 21 marzo 2005 nell'ambito del procedimento D-4595/2006, precedentemente la disgiunzione delle cause decisa con decisione incidentale del 20 ottobre 2010. 11. La parte vincente ha di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione all'art. 7 e segg. TS-TAF, RS 173.320.2). Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione (art. 7 cpv. 2 TS-TAF). Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 4 TS-TAF). In casu per le spese di rappresentanza subentrata praticamente al termine della procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di ripetibili. 12. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 13 gennaio 2005 sono annullati. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri. 3. Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico dei ricorrenti e sono compensate da metà dell'anticipo versato in data 21 marzo 2005 nell'ambito del procedimento D-4595/2006. 4. Non vengono attribuite ripetibili. 5. Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, con l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) J._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: