Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. In data (...), l'interessato - di etnia rom, originario della Repubblica Srpska (Bosnia-Erzegovina) - assieme alla sua allora moglie B._______ ed alle due figlie minorenni C._______ e D._______, nate il (...) in Germania, rispettivamente il (...) in Francia, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera. Interrogato sui motivi d'asilo il 27 e il 29 dicembre 2004, come pure il 10 gennaio 2005, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che lui e la famiglia sarebbero espatriati a seguito delle aggressioni e percosse subite in patria vista la loro etnia rom e per il timore di subire di nuovo la stessa sorte. In particolare, nel (...), quattro musulmani si sarebbero recati presso il loro domicilio, avrebbero picchiato il ricorrente, stuprato sua moglie e sottratto una somma di denaro. La polizia non avrebbe dato alcun seguito alla denuncia del ricorrente e, oltre a ciò, successivamente all'inoltro di detta querela l'avrebbe prelevato, picchiato e poi rilasciato. L'insorgente sarebbe pure stato vittima di un'aggressione da parte di un vicino di casa a E._______, come pure da parte del locatore dell'appartamento dove la famiglia viveva a F._______. L'intera famiglia si sarebbe allora rifugiata a G._______. Tuttavia, pure in questo luogo, gli ex coniugi e la loro primogenita avrebbero nuovamente subito rappresaglie ed insulti a causa della loro etnia. Il ricorrente sarebbe stato vittima di un'ulteriore aggressione a H._______, città presso la quale si sarebbe recato per ottenere un certificato di nascita. L'intera famiglia avrebbe pertanto deciso di lasciare il Paese d'origine. A sostegno della domanda d'asilo sono stati consegnati quali mezzi di prova due dichiarazioni di aggressione del I._______ per il municipio di H._______. Nel corso della procedura di prima istanza, l'insorgente ha peraltro ammesso di aver vissuto dal (...) al (...) in Germania - ove si sarebbe sposato con B._______ - e di essere tornato con la famiglia in Bosnia-Erzegovina tra il (...) e fine (...), espatriando di nuovo nel (...), recandosi inizialmente in Francia e successivamente in Germania. A suo dire, egli e la sua allora moglie, accompagnati da C._______ e D._______, sarebbero tornati in Bosnia-Erzegovina a fine (...), decidendo di fuggire nuovamente a fine anno per le ragioni citate poc'anzi (cfr. verbale di audizione del 29 dicembre 2004 sul diritto di essere sentito). B. Con decisione del 13 gennaio 2005, notificata all'interessato ed alla sua allora moglie il medesimo giorno (cfr. avviso di ricevimento agli atti A 18/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome ragionevolmente esigibile, ammissibile e possibile. C. In data 14 febbraio 2005, gli interessati sono insorti contro detta decisione dinanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. I ricorrenti hanno altresì domandato l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. D. Tramite scritto deI 7 marzo 2005, la CRA ha informato i ricorrenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e, ritenuto il ricorso a priori privo di esito favorevole, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, invitandoli a versare entro il 22 marzo 2005 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese di procedura, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Il 21 marzo 2005 è stato versato tempestivamente l'anticipo richiesto. F. Risulta dalle comunicazioni della J._______ datate (...) e (...) (cfr. A 24/3 e A 25/2) che in data (...), rispettivamente (...), sono nati K._______ ed L._______, figli di B._______ e del ricorrente. G. A partire dal 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (di seguito Tribunale) è subentrato alla CRA. H. Il 18 agosto 2010, visto il tempo trascorso ed i bisogni di causa, il giudice dell'istruzione del Tribunale ha impartito ai ricorrenti un termine fissato al 2 settembre 2010, invitandoli ad informare l'autorità di ricorso in merito alla situazione famigliare attuale, segnatamente sulla scolarizzazione dei figli, l'attività professionale del marito e/o moglie, come pure eventuali altre attività o questioni legate allo stato di salute dei membri della famiglia. Il termine per inoltrare dette informazioni è scaduto infruttuoso, lo scritto precitato non essendo stato ritirato dagli interessati. I. In data 2 settembre 2010 l'UFM è stato invitato ad esprimersi entro il 16 settembre 2010 circa l'esecuzione dell'allontanamento considerata la situazione famigliare dei ricorrenti, segnatamente vista la nascita del terzo e quarto figlio. J. Tramite scritto del 10 settembre 2010 l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. K. In data (...) la J._______ ha trasmesso a codesto Tribunale il rapporto di segnalazione della polizia cantonale datato (...) - eseguito su richiesta dell'M._______ - ed il verbale d'interrogatorio del ricorrente, dai quali risulta in particolare che lui e B._______ sarebbero divorziati dal mese di (...) e che vivrebbero da tempo separatamente. Allegati ai succitati documenti, sono stati inviati due documenti in lingua straniera. L. Tramite decisione incidentale 20 ottobre 2010, il Tribunale ha disgiunto le cause inerenti il ricorrente e la ex consorte B._______ a seguito del loro divorzio. Il ricorso relativo alla ex moglie ed ai quattro figli minori è stato trattato in un procedimento distinto ed è pertanto oggetto di una sentenza separata. M. Con ordinanza del 21 ottobre 2010, il giudice dell'istruzione del Tribunale ha impartito al ricorrente un ultimo termine scadente il 5 novembre 2010 per eventualmente completare l'atto di ricorso, come pure per fornire le informazioni, accompagnate dai mezzi di prova, circa la sua situazione professionale e medica in Svizzera e le relazioni, dal punto di vista affettivo ed economico, ch'egli ha con i figli avuti con la ex moglie prima e dopo il divorzio. N. Tramite scritto del 5 novembre 2010, il ricorrente ha comunicato al Tribunale di vivere attualmente presso N._______ a O._______, di aver sottoscritto un contratto di lavoro con la ditta "P._______" lo stesso giorno, ovvero il 5 novembre 2010, allegandone una copia. L'insorgente ha inoltre dichiarato di volersi avvalere del diritto di visita nei confronti dei suoi quattro figli, di essere fortemente interessato alla loro crescita e di voler provvedere, per quanto possibile, al loro sostentamento. Egli si è infine riservato di produrre un certificato medico riguardo a problemi della sua salute psichica. O. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Codesto Tribunale osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
E. 2 Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il gravame adempie inoltre le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA (per rimando dell'art. 6 LAsi) nonché all'art. 105 vLAsi (RU 1980 1718). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2.a ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
E. 3.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2 e giurisprudenza citata, come pure DTAF 2008/4 e referenze citate).
E. 4 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimile nonché contrastante ed impreciso il racconto del ricorrente e della di lui allora moglie concernente i loro motivi d'asilo. In particolare, l'insorgente avrebbe dichiarato, in un primo tempo, di essere andato ben due volte in polizia per sporgere querela circa due aggressioni subite, mentre invece, in un secondo tempo, egli avrebbe raccontato di essersi ivi recato una sola volta. Oltre a ciò, per quanto concerne le due aggressioni - l'una a E._______, l'altra a F._______ - egli si sarebbe contraddetto sia sulla loro cronologia sia sulla data delle stesse. Anche il racconto circa lo stupro della sua allora moglie sarebbe, oltre che caratterizzato da diverse contraddizioni, inconsistente. Gli ex coniugi avrebbero inoltre omesso di raccontare, in sede di prima audizione, di aver vissuto in Germania ed in Francia ed avrebbero ammesso siffatti elementi soltanto dopo essere stati confrontati al fatto che l'autorità inferiore aveva ricevuto informazioni attendibili al riguardo. Circa i mezzi di prova prodotti in sede di prima istanza, l'autorità inferiore ha considerato che questi non sarebbero atti a confermare le allegazioni dei richiedenti poiché, come risulterebbe dal loro contenuto, sarebbero stati emessi su richiesta dei medesimi ed il contenuto non sarebbe quindi verificabile. L'UFM non ha riconosciuto la qualità di rifugiati ai richiedenti ed ha infine pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento medesimo ammissibile, esigibile e possibile.
E. 5.2 Nell'atto di ricorso sono stati, in sostanza, reiterati i fatti che avrebbero costretto il ricorrente e la sua famiglia a fuggire dal loro Paese. Nondimeno l'insorgente ha sostenuto che le contraddizioni enumerate dall'UFM sarebbero state spiegate già in occasione delle audizioni e che, comunque, dette contraddizioni non sarebbero talmente importanti da rendere inverosimili i racconti forniti in sede di prima istanza che sarebbero, invece, precisi e dettagliati. Infine è stato censurato che un rinvio in patria sarebbe in particolar modo contrario all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
E. 5.3 Nelle successive osservazioni dell'UFM del 10 settembre 2010, detto Ufficio ha considerato che la nascita di due ulteriori figli non ostacolerebbe in alcun modo il rinvio dei richiedenti verso il loro Paese d'origine, asserendo che l'incarto non permetterebbe di determinare l'inesigibilità dell'allontanamento degli interessati, visti la loro formazione scolastica di base, una precedente attività professionale nel Paese d'origine e l'aiuto eventuale che potrebbero ricevere dai parenti che vivrebbero in Q._______ e negli R._______. In aggiunta, l'autorità inferiore ha ricordato che sul territorio bosniaco sono disponibili associazioni umanitarie ed internazionali attive in caso di discriminazione di gruppi etnici minoritari e che, pure a livello dell'assistenza medica e di terapie con dei medicamenti, esiste una garanzia di servizi al riguardo in tutta la Bosnia-Erzegovina.
E. 5.4 A seguito della disgiunzione delle cause pronunciata dal Tribunale tramite decisione incidentale del 20 ottobre 2010, come pure dell'ordinanza datata 21 ottobre 2010, il ricorrente ha informato il Tribunale di vivere presso N._______ a O._______. Per quanto concerne la sua situazione finanziaria, egli ha comunicato a codesto Tribunale di essere stato impiegato presso la ditta "P._______", producendo copia del contratto di lavoro che le parti avrebbero sottoscritto il 5 novembre 2010, dal quale risulta in particolare che egli sarebbe stato assunto in qualità di (...) a tempo completo a partire dal rilascio del permesso da parte delle autorità competenti. In merito alle relazioni con i figli e l'adempimento del suo obbligo di mantenimento, egli ha addotto di volersi avvalere del diritto di visita - non regolato peraltro nella sentenza di divorzio bosniaca - di essere fortemente interessato alla loro crescita ed istruzione e di voler provvedere, per quanto possibile, al loro sostentamento. Infine egli sostiene che quanto avrebbe vissuto in patria (nella città di E._______) avrebbe intaccato la sua psiche, riservandosi al riguardo di produrre un certificato medico già richiesto ma non ancora pervenutogli il giorno della scadenza del termine a lui impartito.
E. 6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente si esauriscono in mere affermazioni di parte, non corroborate dal minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, il Tribunale tiene a sottolineare che il ricorrente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della domanda d'asilo, per il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Non si può inoltre non rilevare che le dichiarazioni fornite dal medesimo sono state spesso contrastanti ed imprecise. A tal proposito, come rettamente già rilevato dall'UFM, basti ricordare che circa l'avvenimento più traumatizzante che avrebbe toccato la famiglia del ricorrente, ovvero quella in occasione del quale a F._______ egli sarebbe stato malmenato da quattro individui e la di lui allora moglie stuprata da uno di essi, sono state fornite versioni divergenti. In effetti, l'insorgente ha inizialmente dichiarato che detto evento si sarebbe verificato nel mese di (...) (cfr. verbale d'audizione del 27 dicembre 2004, pag. 5). A ciò aggiungasi per completezza e come già indicato in fatto che in corso di procedura egli ha ammesso - contrariamente a quanto aveva dichiarato in occasione della prima audizione e soltanto dopo essere stato confrontato al fatto che l'autorità di prima istanza aveva scoperto i precedenti soggiorni in Germania ed in Francia - che il mese di (...) si trovava assieme alla famiglia in Germania e che sarebbero rientrati in Bosnia-Erzegovina soltanto il mese di (...) dello stesso anno (cfr. verbale di audizione del 29 dicembre 2004 sul diritto di essere sentito) e che pertanto l'aggressione raccontata non poteva essere successa in quel periodo. Il ricorrente avrebbe allora dichiarato, in un secondo tempo, che l'aggressione a F._______ sarebbe avvenuta il mese d'(...) (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 6). Tuttavia, la spiegazione fornita in merito a detta contraddizione, ossia il fatto di non aver menzionato i loro soggiorni all'estero per paura che le autorità elvetiche li avrebbero rimandati in Bosnia-Erzegovina, risulta assolutamente inconsistente ed illogica (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 6). Nulla impediva infatti al ricorrente di menzionare il mese di (...) sin dalla sua prima audizione. Egli non è altresì riuscito a fornire precisazioni e dettagli circa i quattro assalitori (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pagg. 6 e 7). Il ricorrente si è inoltre contraddetto e ha reso dichiarazioni alquanto generiche sulle asserite violenze subite dalla polizia. In effetti, contrariamente a quanto dichiarato in un primo tempo circa il fatto che dei poliziotti l'avrebbero picchiato dopo l'inoltro della querela, egli non ha più citato questa violenza fisica all'inizio dell'audizione federale del 10 gennaio 2005, ma l'ha menzionata soltanto successivamente, senza però fornire qualsivoglia dettaglio al riguardo (cfr. verbali d'audizione del 27 dicembre 2004 e del 10 gennaio 2005, pag. 5, rispettivamente pagg. 5 e 6). In aggiunta, l'insorgente è stato impreciso e vago pure in merito a quel che era successo quando la famiglia si trovava a Gracanica, dichiarando a titolo d'esempio: "[...] 3 o 4 volte sono stato picchiato. L'ultima volta adesso in (...). Anzi sono stato picchiato una sola volta. Una volta è stata picchiata pure la bambina" (cfr. verbale d'audizione del 27 dicembre 2004, pag. 5). Peraltro, pure interrogato sul viaggio d'espatrio, l'insorgente non è riuscito ad indicare né quali paesi avrebbe attraversato durante il viaggio per venire in Svizzera né qualsivoglia altro dettaglio, limitandosi a dichiarare che avrebbe viaggiato in un furgone da S._______ e di aver camminato per circa mezz'ora dopo otto ore di furgone, giungendo a T._______ (cfr. verbale d'audizione del 27 dicembre 2004, pag. 6). Oltre ai già scarsi dettagli forniti dal ricorrente circa l'aggressione e lo stupro avvenuto a F._______, si osserva che le dichiarazioni degli ex coniugi divergono tra loro. Infatti, il racconto dell'allora moglie concernente il fatto che i quattro aggressori avrebbero bussato forte alla porta e, dato che lei ed il marito spaventati non avrebbero aperto, l'avrebbero di forza demolita non corrisponde a quella del ricorrente, il quale ha per contro raccontato che delle persone avrebbero bussato alla porta ed il ricorrente medesimo, con vicino la moglie, l'avrebbe aperta (cfr. verbale d'audizione di A._______ del 10 gennaio 2005, pagg. 3 e 7). Al riguardo e confrontato a detta antinomia, l'insorgente non è riuscito a fornire una spiegazione plausibile, cambiando semplicemente versione ed asserendo che dal momento che ha cercato di chiudere la porta perché non conosceva le persone sull'uscio, queste sarebbero entrate con la forza (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 7). Da ultimo, non soccorrono il ricorrente le generiche ed imprecise censure ricorsuali secondo cui le divergenze ritenute dall'UFM sarebbero già state spiegate in corso della procedura di prima istanza o che le dichiarazioni degli stessi sarebbero precise e dettagliate (cfr. ricorso pagg. 2 e 3).
E. 6.2 Per sovrabbondanza, codesto Tribunale ricorda il principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, secondo il quale si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18; GICRA 2000 n. 2 e GICRA 2000 n. 15). Ciò posto e considerata l'inverosimiglianza dell'intero racconto del ricorrente come illustrato poc'anzi, non soccorrono neppure l'insorgente le dichiarazioni, tra l'altro assai generiche, secondo cui avrebbe fatto appello alla polizia ma subito però dalla stessa pressioni e violenze a causa della sua etnia (cfr. verbali d'audizione del 27 dicembre 2004 e del 10 gennaio 2005, pag. 5 rispettivamente pagg. 5 e 6). Al contrario, sembrerebbe che né l'insorgente né la ex consorte non abbiano insistito presso le autorità affinché esse proteggessero l'intera famiglia e difendessero i loro diritti, rivolgendosi per esempio a superiori di polizia o altre autorità statali. Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggere il ricorrente e la sua famiglia o siano state impossibilitate a farlo. Va d'altronde osservato che il Consiglio federale ha designato nel 2003 la Bosnia-Erzegovina quale Stato sicuro, per il che detto Paese può essere ritenuto come uno Stato di diritto funzionante.
E. 6.3 Infine, per quanto concerne il timore di subire in futuro persecuzioni fondate sull'etnia, giova ricordare che giusta la prassi vigente, il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 8a; GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7; GICRA 1994 n. 24 e GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6a; GICRA 1993 n. 21 e GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 e segg.). Il ricorrente solleva implicitamente un rischio di persecuzione futura dovuto alla sua etnia. Tuttavia e per quanto codesto Tribunale non neghi l'esposizione, per persone di etnia rom in Bosnia-Erzegovina, a forme di discriminazioni in diversi ambiti, come ad esempio in merito all'accesso ad un posto di lavoro, all'educazione od ai servizi pubblici (cfr. European Commission / Directorate-General für Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and social inclusion in Bosnia and Herzegovina, luglio 2008, consid. 3.4.2 pagg. 94-95; U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report: Bosnia and Herzegovina, 25 febbraio 2009, cap. 5 "National/Racial/Ethnic Minorities"; Amnesty International, Report 2009 - Bosnia-Herzegovina, cap. 5 "Internally displaced people and refugees"), esso osserva che non si tratta di angherie di un'intensità tale o comunque da essere sussunte a persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ovvero, pure il fatto di essere esposti a insulti o minacce non raggiunge una sufficiente intensità giusta detta disposizione.
E. 6.4 Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Giusta l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) il rinvio non può essere deciso se il richiedente l'asilo possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido (lett. a), è colpito da una decisione di estradizione (lett. b) o da una decisione d'allontanamento secondo l'art. 121 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) (lett.c). Nel caso di specie, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali si sarebbe dovuto rinunziare a pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario). Essa è regolata dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1o gennaio 2008 e applicabile a tutte le procedure d'asilo allora pendenti (cfr. cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modica della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005). L'art. 83 LStr prevede che l'esecuzione sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
E. 8.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (GICRA 1995 n. 23 ed in particolare GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b lett. ee per quanto riguarda l'art. 3 CEDU). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti), contrariamente a quanto preteso dal medesimo in sede di ricorso, affermando con semplici e generali allegazioni relative al rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (cfr. ricorso, pagg. 2 e 3). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.3.1 La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 e giurisprudenza citata). In particolare quindi, le persone che possono prevalersi di questa disposizione sono quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti).
E. 8.3.2 Nel caso in narrativa, si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno il carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione che vige attualmente in Bosnia-Erzegovina, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro.
E. 8.3.2.1 Il Tribunale ricorda, quale fatto conosciuto, che in Bosnia-Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. GICRA 2003 n. 8 consid. 8; GICRA 2000 n. 2 e GICRA 1999 n. 8). Il Consiglio federale ha del resto inserito, con decisione del 25 giugno 2003, detto Stato nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni (cosiddetti "Safe Countries") ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. Come già illustrato in precedenza, le difficoltà, per persone di etnia rom ad esercitare i loro diritti fondamentali in Bosnia-Erzegovina non viene negata da codesto Tribunale. Infatti, i rom sono tuttora confrontati con discriminazioni in diversi ambiti, come ad esempio in merito all'accesso ad un posto di lavoro, all'educazione od ai servizi pubblici (cfr. European Commission / Directorate-General für Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and social inclusion in Bosnia and Herzegovina, luglio 2008, consid. 3.4.2 pagg. 94-95; U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report: Bosnia and Herzegovina, 25 febbraio 2009, cap. 5 "National/Racial/Ethnic Minorities"; Amnesty International, Report 2009 - Bosnia-Herzegovina, cap. 5 "Internally displaced people and refugees"). Tali discriminazioni, tuttavia, non raggiungono un'intensità tale da rendere il rinvio del ricorrente di per sé inesigibile (cfr. Sentenze del Tribunale amministrativo federale D-8733/2007 del 16 settembre 2009 consid. 12.5 e D-8236/2008 del 7 gennaio 2009).
E. 8.3.2.2 L'insorgente, di etnia rom ed originario della Bosnia-Erzegovina, vive in Svizzera dal mese di (...) data alla quale ha depositato, con la famiglia, la domanda d'asilo. Per quanto egli manchi da quasi 6 anni dal suo Paese, questo - sebbene in un primo tempo il suo ritorno comporterà un certo impegno per riadattarsi - non dovrebbe avere la conseguenza di amplificare particolarmente le difficoltà di un reinserimento nella società della Bosnia-Erzegovina. Si ricorda infatti che il ricorrente è ancora giovane e, circa la sua situazione professionale, egli stesso ha dichiarato di possedere una formazione scolastica di base di (...) anni e di aver lavorato al mercato nel suo Paese, comprando e rivendendo merce, assieme alla ex moglie (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 2). Egli, oltre alla lingua rom quale lingua materna, si esprime perfettamente in serbo-croato e, avendo vissuto un certo numero di anni in Germania, dispone presumibilmente di conoscenze della lingua tedesca (cfr. verbale d'audizione del 27 dicembre 2004, pag. 2). Non si evince peraltro dagli atti che il ricorrente, malgrado i quasi 6 anni trascorsi in territorio elvetico, si sia veramente integrato in detto territorio, in particolare che egli abbia lavorato in Svizzera o perlomeno fatto sforzi particolari in tal senso. Per di più, egli ha prodotto un solo contratto di lavoro concluso, curiosamente, in data 5 novembre 2010, ovvero l'ultimo giorno del termine impartito dall'autorità di ricorso nella fase conclusiva dell'istruzione del ricorso interposto il 14 febbraio 2005. Non si evince neppure dagli atti di causa che l'insorgente soffra di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli stessi emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Gli asseriti problemi alla salute psichica sono peraltro stati evocati dall'insorgente soltanto in occasione del suo scritto del 5 novembre 2010, non essendo per contro mai stati allegati né nel corso della procedura di prima istanza né nell'atto ricorsuale. Sia come sia, il ricorrente ha comunque confermato un netto miglioramento della sua psiche e, per di più, sebbene egli abbia comunicato nello scritto del 5 novembre 2010 di aver richiesto un certificato medico, detto documento non è mai stato prodotto all'autorità di ricorso, il che lascia quantomeno presagire che un eventuale trattamento medico non sia nemmeno più in corso. Codesto Tribunale osserva infine che per quanto concerne il finanziamento di eventuali cure mediche, l'insorgente potrà informarsi presso le competenti autorità bosniache sulla possibilità di farsi registrare dalle autorità comunali in patria e beneficiare, se del caso, di un'assistenza medica di base (cfr. GICRA 2002 n. 12 consid. 10; GICRA 1999 n. 6 consid. 6) o che, comunque, potrà indirizzarsi alle competenti autorità elvetiche per informarsi sulla possibilità di un'eventuale presa a carico, totale o parziale, delle cure mediche durante i primi tempi del suo rientro nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 75 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Per quanto attiene alla situazione familiare del ricorrente si osserva innanzitutto che egli è divorziato da B._______ dal (...) vive ormai da tempo separato dalla famiglia, per il che non si può considerare che il ricorrente e la stessa formino un legame coniugale ai sensi dell'asilo famigliare (cfr. GICRA 2002 n. 20; GICRA 1999 n. 1). Quanto alle relazioni con i propri quattro figli C._______, D._______, K._______ e L._______ e sebbene invitato espressamente a comunicare a codesto Tribunale se e come viene esercitato il diritto di visita sui figli avuti con la ex moglie prima e dopo il divorzio, come pure se e come ossequia l'obbligo di mantenimento dei bambini, fornendo tra l'altro le prove circa i versamenti effettuati, l'insorgente si è limitato ad asserire, in maniera del tutto generale, di volersi avvalere del diritto di visita nei confronti dei quattro figli, di voler provvedere per quanto possibile al loro sostentamento e di essere fortemente interessato alla loro crescita ed istruzione (cfr. scritto del ricorrente del 5 novembre 2010). Si rileva pure che dalle informazioni ottenute dal rappresentante della madre dei quattro figli, sembrerebbe che egli eserciti il diritto di visita, che non sarebbe neppure stato definito nella sentenza di divorzio pronunciata in data (...) in Bosnia-Erzegovina, a sua propria discrezione, all'incirca una volta a settimana, senza però conoscere la durata di dette visite né alcun altro elemento circa come egli contribuirebbe al mantenimento dei propri figli. Ora, tali informazioni, generiche e non sostanziate, sono insufficienti per questo Tribunale. Da quanto precede non si può quindi concludere che esistono delle relazioni familiari solide e che, pertanto, in assenza di legami famigliari forti, sia dal punto di vista affettivo sia da quello economico, si giustifica l'allontanamento dell'insorgente, il quale potrà continuare le relazioni con i propri figli dall'estero (cfr. sulla problematica GICRA 1995 n. 24; GICRA 2004 n. 12; decisione del Tribunale amministrativo federale E-7219/2006 del 28 aprile 2008 consid. 9.6 e referenze ivi citate; decisione del Tribunale amministrativo federale E-3578/2006 del 25 settembre 2009 consid. 3.8).
E. 8.3.2.3 In siffatte circostanze sono tuttora adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un adeguato reinserimento nel Paese d'origine, tanto più che, come già detto, il ricorrente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, come pure continuare ad esercitare il suo diritto di visita dall'estero.
E. 8.4 Non risultano infine neppure impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 8.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 9 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché gli art. 2 e 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Vista la disgiunzione della causa del ricorrente da quella della sua ex consorte ed i quattro figli, pronunciata tramite decisione incidentale del 20 ottobre 2010, le spese processuali sono compensate da metà dell'anticipo versato tempestivamente in data 21 marzo 2005, ovvero CHF 300.-.
E. 11 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate da metà dell'anticipo versato in data 21 marzo 2005. Il saldo restante di CHF 300.- deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata, allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno per l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) J._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4595/2006 {T 0/2} Sentenza del 7 dicembre 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Robert Galliker, cancelliera Vera Riberti; Parti A._______, nato il (...), Bosnia-Erzegovina, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 13 gennaio 2005 / N [...]. Fatti: A. In data (...), l'interessato - di etnia rom, originario della Repubblica Srpska (Bosnia-Erzegovina) - assieme alla sua allora moglie B._______ ed alle due figlie minorenni C._______ e D._______, nate il (...) in Germania, rispettivamente il (...) in Francia, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera. Interrogato sui motivi d'asilo il 27 e il 29 dicembre 2004, come pure il 10 gennaio 2005, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che lui e la famiglia sarebbero espatriati a seguito delle aggressioni e percosse subite in patria vista la loro etnia rom e per il timore di subire di nuovo la stessa sorte. In particolare, nel (...), quattro musulmani si sarebbero recati presso il loro domicilio, avrebbero picchiato il ricorrente, stuprato sua moglie e sottratto una somma di denaro. La polizia non avrebbe dato alcun seguito alla denuncia del ricorrente e, oltre a ciò, successivamente all'inoltro di detta querela l'avrebbe prelevato, picchiato e poi rilasciato. L'insorgente sarebbe pure stato vittima di un'aggressione da parte di un vicino di casa a E._______, come pure da parte del locatore dell'appartamento dove la famiglia viveva a F._______. L'intera famiglia si sarebbe allora rifugiata a G._______. Tuttavia, pure in questo luogo, gli ex coniugi e la loro primogenita avrebbero nuovamente subito rappresaglie ed insulti a causa della loro etnia. Il ricorrente sarebbe stato vittima di un'ulteriore aggressione a H._______, città presso la quale si sarebbe recato per ottenere un certificato di nascita. L'intera famiglia avrebbe pertanto deciso di lasciare il Paese d'origine. A sostegno della domanda d'asilo sono stati consegnati quali mezzi di prova due dichiarazioni di aggressione del I._______ per il municipio di H._______. Nel corso della procedura di prima istanza, l'insorgente ha peraltro ammesso di aver vissuto dal (...) al (...) in Germania - ove si sarebbe sposato con B._______ - e di essere tornato con la famiglia in Bosnia-Erzegovina tra il (...) e fine (...), espatriando di nuovo nel (...), recandosi inizialmente in Francia e successivamente in Germania. A suo dire, egli e la sua allora moglie, accompagnati da C._______ e D._______, sarebbero tornati in Bosnia-Erzegovina a fine (...), decidendo di fuggire nuovamente a fine anno per le ragioni citate poc'anzi (cfr. verbale di audizione del 29 dicembre 2004 sul diritto di essere sentito). B. Con decisione del 13 gennaio 2005, notificata all'interessato ed alla sua allora moglie il medesimo giorno (cfr. avviso di ricevimento agli atti A 18/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome ragionevolmente esigibile, ammissibile e possibile. C. In data 14 febbraio 2005, gli interessati sono insorti contro detta decisione dinanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. I ricorrenti hanno altresì domandato l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. D. Tramite scritto deI 7 marzo 2005, la CRA ha informato i ricorrenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e, ritenuto il ricorso a priori privo di esito favorevole, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, invitandoli a versare entro il 22 marzo 2005 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese di procedura, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Il 21 marzo 2005 è stato versato tempestivamente l'anticipo richiesto. F. Risulta dalle comunicazioni della J._______ datate (...) e (...) (cfr. A 24/3 e A 25/2) che in data (...), rispettivamente (...), sono nati K._______ ed L._______, figli di B._______ e del ricorrente. G. A partire dal 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (di seguito Tribunale) è subentrato alla CRA. H. Il 18 agosto 2010, visto il tempo trascorso ed i bisogni di causa, il giudice dell'istruzione del Tribunale ha impartito ai ricorrenti un termine fissato al 2 settembre 2010, invitandoli ad informare l'autorità di ricorso in merito alla situazione famigliare attuale, segnatamente sulla scolarizzazione dei figli, l'attività professionale del marito e/o moglie, come pure eventuali altre attività o questioni legate allo stato di salute dei membri della famiglia. Il termine per inoltrare dette informazioni è scaduto infruttuoso, lo scritto precitato non essendo stato ritirato dagli interessati. I. In data 2 settembre 2010 l'UFM è stato invitato ad esprimersi entro il 16 settembre 2010 circa l'esecuzione dell'allontanamento considerata la situazione famigliare dei ricorrenti, segnatamente vista la nascita del terzo e quarto figlio. J. Tramite scritto del 10 settembre 2010 l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. K. In data (...) la J._______ ha trasmesso a codesto Tribunale il rapporto di segnalazione della polizia cantonale datato (...) - eseguito su richiesta dell'M._______ - ed il verbale d'interrogatorio del ricorrente, dai quali risulta in particolare che lui e B._______ sarebbero divorziati dal mese di (...) e che vivrebbero da tempo separatamente. Allegati ai succitati documenti, sono stati inviati due documenti in lingua straniera. L. Tramite decisione incidentale 20 ottobre 2010, il Tribunale ha disgiunto le cause inerenti il ricorrente e la ex consorte B._______ a seguito del loro divorzio. Il ricorso relativo alla ex moglie ed ai quattro figli minori è stato trattato in un procedimento distinto ed è pertanto oggetto di una sentenza separata. M. Con ordinanza del 21 ottobre 2010, il giudice dell'istruzione del Tribunale ha impartito al ricorrente un ultimo termine scadente il 5 novembre 2010 per eventualmente completare l'atto di ricorso, come pure per fornire le informazioni, accompagnate dai mezzi di prova, circa la sua situazione professionale e medica in Svizzera e le relazioni, dal punto di vista affettivo ed economico, ch'egli ha con i figli avuti con la ex moglie prima e dopo il divorzio. N. Tramite scritto del 5 novembre 2010, il ricorrente ha comunicato al Tribunale di vivere attualmente presso N._______ a O._______, di aver sottoscritto un contratto di lavoro con la ditta "P._______" lo stesso giorno, ovvero il 5 novembre 2010, allegandone una copia. L'insorgente ha inoltre dichiarato di volersi avvalere del diritto di visita nei confronti dei suoi quattro figli, di essere fortemente interessato alla loro crescita e di voler provvedere, per quanto possibile, al loro sostentamento. Egli si è infine riservato di produrre un certificato medico riguardo a problemi della sua salute psichica. O. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Codesto Tribunale osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il gravame adempie inoltre le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA (per rimando dell'art. 6 LAsi) nonché all'art. 105 vLAsi (RU 1980 1718). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2.a ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 3.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2 e giurisprudenza citata, come pure DTAF 2008/4 e referenze citate). 4. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimile nonché contrastante ed impreciso il racconto del ricorrente e della di lui allora moglie concernente i loro motivi d'asilo. In particolare, l'insorgente avrebbe dichiarato, in un primo tempo, di essere andato ben due volte in polizia per sporgere querela circa due aggressioni subite, mentre invece, in un secondo tempo, egli avrebbe raccontato di essersi ivi recato una sola volta. Oltre a ciò, per quanto concerne le due aggressioni - l'una a E._______, l'altra a F._______ - egli si sarebbe contraddetto sia sulla loro cronologia sia sulla data delle stesse. Anche il racconto circa lo stupro della sua allora moglie sarebbe, oltre che caratterizzato da diverse contraddizioni, inconsistente. Gli ex coniugi avrebbero inoltre omesso di raccontare, in sede di prima audizione, di aver vissuto in Germania ed in Francia ed avrebbero ammesso siffatti elementi soltanto dopo essere stati confrontati al fatto che l'autorità inferiore aveva ricevuto informazioni attendibili al riguardo. Circa i mezzi di prova prodotti in sede di prima istanza, l'autorità inferiore ha considerato che questi non sarebbero atti a confermare le allegazioni dei richiedenti poiché, come risulterebbe dal loro contenuto, sarebbero stati emessi su richiesta dei medesimi ed il contenuto non sarebbe quindi verificabile. L'UFM non ha riconosciuto la qualità di rifugiati ai richiedenti ed ha infine pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento medesimo ammissibile, esigibile e possibile. 5.2 Nell'atto di ricorso sono stati, in sostanza, reiterati i fatti che avrebbero costretto il ricorrente e la sua famiglia a fuggire dal loro Paese. Nondimeno l'insorgente ha sostenuto che le contraddizioni enumerate dall'UFM sarebbero state spiegate già in occasione delle audizioni e che, comunque, dette contraddizioni non sarebbero talmente importanti da rendere inverosimili i racconti forniti in sede di prima istanza che sarebbero, invece, precisi e dettagliati. Infine è stato censurato che un rinvio in patria sarebbe in particolar modo contrario all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 5.3 Nelle successive osservazioni dell'UFM del 10 settembre 2010, detto Ufficio ha considerato che la nascita di due ulteriori figli non ostacolerebbe in alcun modo il rinvio dei richiedenti verso il loro Paese d'origine, asserendo che l'incarto non permetterebbe di determinare l'inesigibilità dell'allontanamento degli interessati, visti la loro formazione scolastica di base, una precedente attività professionale nel Paese d'origine e l'aiuto eventuale che potrebbero ricevere dai parenti che vivrebbero in Q._______ e negli R._______. In aggiunta, l'autorità inferiore ha ricordato che sul territorio bosniaco sono disponibili associazioni umanitarie ed internazionali attive in caso di discriminazione di gruppi etnici minoritari e che, pure a livello dell'assistenza medica e di terapie con dei medicamenti, esiste una garanzia di servizi al riguardo in tutta la Bosnia-Erzegovina. 5.4 A seguito della disgiunzione delle cause pronunciata dal Tribunale tramite decisione incidentale del 20 ottobre 2010, come pure dell'ordinanza datata 21 ottobre 2010, il ricorrente ha informato il Tribunale di vivere presso N._______ a O._______. Per quanto concerne la sua situazione finanziaria, egli ha comunicato a codesto Tribunale di essere stato impiegato presso la ditta "P._______", producendo copia del contratto di lavoro che le parti avrebbero sottoscritto il 5 novembre 2010, dal quale risulta in particolare che egli sarebbe stato assunto in qualità di (...) a tempo completo a partire dal rilascio del permesso da parte delle autorità competenti. In merito alle relazioni con i figli e l'adempimento del suo obbligo di mantenimento, egli ha addotto di volersi avvalere del diritto di visita - non regolato peraltro nella sentenza di divorzio bosniaca - di essere fortemente interessato alla loro crescita ed istruzione e di voler provvedere, per quanto possibile, al loro sostentamento. Infine egli sostiene che quanto avrebbe vissuto in patria (nella città di E._______) avrebbe intaccato la sua psiche, riservandosi al riguardo di produrre un certificato medico già richiesto ma non ancora pervenutogli il giorno della scadenza del termine a lui impartito. 6. 6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente si esauriscono in mere affermazioni di parte, non corroborate dal minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, il Tribunale tiene a sottolineare che il ricorrente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della domanda d'asilo, per il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Non si può inoltre non rilevare che le dichiarazioni fornite dal medesimo sono state spesso contrastanti ed imprecise. A tal proposito, come rettamente già rilevato dall'UFM, basti ricordare che circa l'avvenimento più traumatizzante che avrebbe toccato la famiglia del ricorrente, ovvero quella in occasione del quale a F._______ egli sarebbe stato malmenato da quattro individui e la di lui allora moglie stuprata da uno di essi, sono state fornite versioni divergenti. In effetti, l'insorgente ha inizialmente dichiarato che detto evento si sarebbe verificato nel mese di (...) (cfr. verbale d'audizione del 27 dicembre 2004, pag. 5). A ciò aggiungasi per completezza e come già indicato in fatto che in corso di procedura egli ha ammesso - contrariamente a quanto aveva dichiarato in occasione della prima audizione e soltanto dopo essere stato confrontato al fatto che l'autorità di prima istanza aveva scoperto i precedenti soggiorni in Germania ed in Francia - che il mese di (...) si trovava assieme alla famiglia in Germania e che sarebbero rientrati in Bosnia-Erzegovina soltanto il mese di (...) dello stesso anno (cfr. verbale di audizione del 29 dicembre 2004 sul diritto di essere sentito) e che pertanto l'aggressione raccontata non poteva essere successa in quel periodo. Il ricorrente avrebbe allora dichiarato, in un secondo tempo, che l'aggressione a F._______ sarebbe avvenuta il mese d'(...) (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 6). Tuttavia, la spiegazione fornita in merito a detta contraddizione, ossia il fatto di non aver menzionato i loro soggiorni all'estero per paura che le autorità elvetiche li avrebbero rimandati in Bosnia-Erzegovina, risulta assolutamente inconsistente ed illogica (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 6). Nulla impediva infatti al ricorrente di menzionare il mese di (...) sin dalla sua prima audizione. Egli non è altresì riuscito a fornire precisazioni e dettagli circa i quattro assalitori (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pagg. 6 e 7). Il ricorrente si è inoltre contraddetto e ha reso dichiarazioni alquanto generiche sulle asserite violenze subite dalla polizia. In effetti, contrariamente a quanto dichiarato in un primo tempo circa il fatto che dei poliziotti l'avrebbero picchiato dopo l'inoltro della querela, egli non ha più citato questa violenza fisica all'inizio dell'audizione federale del 10 gennaio 2005, ma l'ha menzionata soltanto successivamente, senza però fornire qualsivoglia dettaglio al riguardo (cfr. verbali d'audizione del 27 dicembre 2004 e del 10 gennaio 2005, pag. 5, rispettivamente pagg. 5 e 6). In aggiunta, l'insorgente è stato impreciso e vago pure in merito a quel che era successo quando la famiglia si trovava a Gracanica, dichiarando a titolo d'esempio: "[...] 3 o 4 volte sono stato picchiato. L'ultima volta adesso in (...). Anzi sono stato picchiato una sola volta. Una volta è stata picchiata pure la bambina" (cfr. verbale d'audizione del 27 dicembre 2004, pag. 5). Peraltro, pure interrogato sul viaggio d'espatrio, l'insorgente non è riuscito ad indicare né quali paesi avrebbe attraversato durante il viaggio per venire in Svizzera né qualsivoglia altro dettaglio, limitandosi a dichiarare che avrebbe viaggiato in un furgone da S._______ e di aver camminato per circa mezz'ora dopo otto ore di furgone, giungendo a T._______ (cfr. verbale d'audizione del 27 dicembre 2004, pag. 6). Oltre ai già scarsi dettagli forniti dal ricorrente circa l'aggressione e lo stupro avvenuto a F._______, si osserva che le dichiarazioni degli ex coniugi divergono tra loro. Infatti, il racconto dell'allora moglie concernente il fatto che i quattro aggressori avrebbero bussato forte alla porta e, dato che lei ed il marito spaventati non avrebbero aperto, l'avrebbero di forza demolita non corrisponde a quella del ricorrente, il quale ha per contro raccontato che delle persone avrebbero bussato alla porta ed il ricorrente medesimo, con vicino la moglie, l'avrebbe aperta (cfr. verbale d'audizione di A._______ del 10 gennaio 2005, pagg. 3 e 7). Al riguardo e confrontato a detta antinomia, l'insorgente non è riuscito a fornire una spiegazione plausibile, cambiando semplicemente versione ed asserendo che dal momento che ha cercato di chiudere la porta perché non conosceva le persone sull'uscio, queste sarebbero entrate con la forza (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 7). Da ultimo, non soccorrono il ricorrente le generiche ed imprecise censure ricorsuali secondo cui le divergenze ritenute dall'UFM sarebbero già state spiegate in corso della procedura di prima istanza o che le dichiarazioni degli stessi sarebbero precise e dettagliate (cfr. ricorso pagg. 2 e 3). 6.2 Per sovrabbondanza, codesto Tribunale ricorda il principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, secondo il quale si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18; GICRA 2000 n. 2 e GICRA 2000 n. 15). Ciò posto e considerata l'inverosimiglianza dell'intero racconto del ricorrente come illustrato poc'anzi, non soccorrono neppure l'insorgente le dichiarazioni, tra l'altro assai generiche, secondo cui avrebbe fatto appello alla polizia ma subito però dalla stessa pressioni e violenze a causa della sua etnia (cfr. verbali d'audizione del 27 dicembre 2004 e del 10 gennaio 2005, pag. 5 rispettivamente pagg. 5 e 6). Al contrario, sembrerebbe che né l'insorgente né la ex consorte non abbiano insistito presso le autorità affinché esse proteggessero l'intera famiglia e difendessero i loro diritti, rivolgendosi per esempio a superiori di polizia o altre autorità statali. Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggere il ricorrente e la sua famiglia o siano state impossibilitate a farlo. Va d'altronde osservato che il Consiglio federale ha designato nel 2003 la Bosnia-Erzegovina quale Stato sicuro, per il che detto Paese può essere ritenuto come uno Stato di diritto funzionante. 6.3 Infine, per quanto concerne il timore di subire in futuro persecuzioni fondate sull'etnia, giova ricordare che giusta la prassi vigente, il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 8a; GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7; GICRA 1994 n. 24 e GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6a; GICRA 1993 n. 21 e GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 e segg.). Il ricorrente solleva implicitamente un rischio di persecuzione futura dovuto alla sua etnia. Tuttavia e per quanto codesto Tribunale non neghi l'esposizione, per persone di etnia rom in Bosnia-Erzegovina, a forme di discriminazioni in diversi ambiti, come ad esempio in merito all'accesso ad un posto di lavoro, all'educazione od ai servizi pubblici (cfr. European Commission / Directorate-General für Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and social inclusion in Bosnia and Herzegovina, luglio 2008, consid. 3.4.2 pagg. 94-95; U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report: Bosnia and Herzegovina, 25 febbraio 2009, cap. 5 "National/Racial/Ethnic Minorities"; Amnesty International, Report 2009 - Bosnia-Herzegovina, cap. 5 "Internally displaced people and refugees"), esso osserva che non si tratta di angherie di un'intensità tale o comunque da essere sussunte a persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ovvero, pure il fatto di essere esposti a insulti o minacce non raggiunge una sufficiente intensità giusta detta disposizione. 6.4 Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Giusta l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) il rinvio non può essere deciso se il richiedente l'asilo possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido (lett. a), è colpito da una decisione di estradizione (lett. b) o da una decisione d'allontanamento secondo l'art. 121 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) (lett.c). Nel caso di specie, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali si sarebbe dovuto rinunziare a pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario). Essa è regolata dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1o gennaio 2008 e applicabile a tutte le procedure d'asilo allora pendenti (cfr. cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modica della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005). L'art. 83 LStr prevede che l'esecuzione sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 8.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (GICRA 1995 n. 23 ed in particolare GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b lett. ee per quanto riguarda l'art. 3 CEDU). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti), contrariamente a quanto preteso dal medesimo in sede di ricorso, affermando con semplici e generali allegazioni relative al rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (cfr. ricorso, pagg. 2 e 3). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.3.1 La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 e giurisprudenza citata). In particolare quindi, le persone che possono prevalersi di questa disposizione sono quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). 8.3.2 Nel caso in narrativa, si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno il carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione che vige attualmente in Bosnia-Erzegovina, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. 8.3.2.1 Il Tribunale ricorda, quale fatto conosciuto, che in Bosnia-Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. GICRA 2003 n. 8 consid. 8; GICRA 2000 n. 2 e GICRA 1999 n. 8). Il Consiglio federale ha del resto inserito, con decisione del 25 giugno 2003, detto Stato nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni (cosiddetti "Safe Countries") ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. Come già illustrato in precedenza, le difficoltà, per persone di etnia rom ad esercitare i loro diritti fondamentali in Bosnia-Erzegovina non viene negata da codesto Tribunale. Infatti, i rom sono tuttora confrontati con discriminazioni in diversi ambiti, come ad esempio in merito all'accesso ad un posto di lavoro, all'educazione od ai servizi pubblici (cfr. European Commission / Directorate-General für Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and social inclusion in Bosnia and Herzegovina, luglio 2008, consid. 3.4.2 pagg. 94-95; U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report: Bosnia and Herzegovina, 25 febbraio 2009, cap. 5 "National/Racial/Ethnic Minorities"; Amnesty International, Report 2009 - Bosnia-Herzegovina, cap. 5 "Internally displaced people and refugees"). Tali discriminazioni, tuttavia, non raggiungono un'intensità tale da rendere il rinvio del ricorrente di per sé inesigibile (cfr. Sentenze del Tribunale amministrativo federale D-8733/2007 del 16 settembre 2009 consid. 12.5 e D-8236/2008 del 7 gennaio 2009). 8.3.2.2 L'insorgente, di etnia rom ed originario della Bosnia-Erzegovina, vive in Svizzera dal mese di (...) data alla quale ha depositato, con la famiglia, la domanda d'asilo. Per quanto egli manchi da quasi 6 anni dal suo Paese, questo - sebbene in un primo tempo il suo ritorno comporterà un certo impegno per riadattarsi - non dovrebbe avere la conseguenza di amplificare particolarmente le difficoltà di un reinserimento nella società della Bosnia-Erzegovina. Si ricorda infatti che il ricorrente è ancora giovane e, circa la sua situazione professionale, egli stesso ha dichiarato di possedere una formazione scolastica di base di (...) anni e di aver lavorato al mercato nel suo Paese, comprando e rivendendo merce, assieme alla ex moglie (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 2). Egli, oltre alla lingua rom quale lingua materna, si esprime perfettamente in serbo-croato e, avendo vissuto un certo numero di anni in Germania, dispone presumibilmente di conoscenze della lingua tedesca (cfr. verbale d'audizione del 27 dicembre 2004, pag. 2). Non si evince peraltro dagli atti che il ricorrente, malgrado i quasi 6 anni trascorsi in territorio elvetico, si sia veramente integrato in detto territorio, in particolare che egli abbia lavorato in Svizzera o perlomeno fatto sforzi particolari in tal senso. Per di più, egli ha prodotto un solo contratto di lavoro concluso, curiosamente, in data 5 novembre 2010, ovvero l'ultimo giorno del termine impartito dall'autorità di ricorso nella fase conclusiva dell'istruzione del ricorso interposto il 14 febbraio 2005. Non si evince neppure dagli atti di causa che l'insorgente soffra di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli stessi emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Gli asseriti problemi alla salute psichica sono peraltro stati evocati dall'insorgente soltanto in occasione del suo scritto del 5 novembre 2010, non essendo per contro mai stati allegati né nel corso della procedura di prima istanza né nell'atto ricorsuale. Sia come sia, il ricorrente ha comunque confermato un netto miglioramento della sua psiche e, per di più, sebbene egli abbia comunicato nello scritto del 5 novembre 2010 di aver richiesto un certificato medico, detto documento non è mai stato prodotto all'autorità di ricorso, il che lascia quantomeno presagire che un eventuale trattamento medico non sia nemmeno più in corso. Codesto Tribunale osserva infine che per quanto concerne il finanziamento di eventuali cure mediche, l'insorgente potrà informarsi presso le competenti autorità bosniache sulla possibilità di farsi registrare dalle autorità comunali in patria e beneficiare, se del caso, di un'assistenza medica di base (cfr. GICRA 2002 n. 12 consid. 10; GICRA 1999 n. 6 consid. 6) o che, comunque, potrà indirizzarsi alle competenti autorità elvetiche per informarsi sulla possibilità di un'eventuale presa a carico, totale o parziale, delle cure mediche durante i primi tempi del suo rientro nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 75 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Per quanto attiene alla situazione familiare del ricorrente si osserva innanzitutto che egli è divorziato da B._______ dal (...) vive ormai da tempo separato dalla famiglia, per il che non si può considerare che il ricorrente e la stessa formino un legame coniugale ai sensi dell'asilo famigliare (cfr. GICRA 2002 n. 20; GICRA 1999 n. 1). Quanto alle relazioni con i propri quattro figli C._______, D._______, K._______ e L._______ e sebbene invitato espressamente a comunicare a codesto Tribunale se e come viene esercitato il diritto di visita sui figli avuti con la ex moglie prima e dopo il divorzio, come pure se e come ossequia l'obbligo di mantenimento dei bambini, fornendo tra l'altro le prove circa i versamenti effettuati, l'insorgente si è limitato ad asserire, in maniera del tutto generale, di volersi avvalere del diritto di visita nei confronti dei quattro figli, di voler provvedere per quanto possibile al loro sostentamento e di essere fortemente interessato alla loro crescita ed istruzione (cfr. scritto del ricorrente del 5 novembre 2010). Si rileva pure che dalle informazioni ottenute dal rappresentante della madre dei quattro figli, sembrerebbe che egli eserciti il diritto di visita, che non sarebbe neppure stato definito nella sentenza di divorzio pronunciata in data (...) in Bosnia-Erzegovina, a sua propria discrezione, all'incirca una volta a settimana, senza però conoscere la durata di dette visite né alcun altro elemento circa come egli contribuirebbe al mantenimento dei propri figli. Ora, tali informazioni, generiche e non sostanziate, sono insufficienti per questo Tribunale. Da quanto precede non si può quindi concludere che esistono delle relazioni familiari solide e che, pertanto, in assenza di legami famigliari forti, sia dal punto di vista affettivo sia da quello economico, si giustifica l'allontanamento dell'insorgente, il quale potrà continuare le relazioni con i propri figli dall'estero (cfr. sulla problematica GICRA 1995 n. 24; GICRA 2004 n. 12; decisione del Tribunale amministrativo federale E-7219/2006 del 28 aprile 2008 consid. 9.6 e referenze ivi citate; decisione del Tribunale amministrativo federale E-3578/2006 del 25 settembre 2009 consid. 3.8). 8.3.2.3 In siffatte circostanze sono tuttora adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un adeguato reinserimento nel Paese d'origine, tanto più che, come già detto, il ricorrente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, come pure continuare ad esercitare il suo diritto di visita dall'estero. 8.4 Non risultano infine neppure impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché gli art. 2 e 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Vista la disgiunzione della causa del ricorrente da quella della sua ex consorte ed i quattro figli, pronunciata tramite decisione incidentale del 20 ottobre 2010, le spese processuali sono compensate da metà dell'anticipo versato tempestivamente in data 21 marzo 2005, ovvero CHF 300.-. 11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate da metà dell'anticipo versato in data 21 marzo 2005. Il saldo restante di CHF 300.- deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata, allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno per l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) J._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: