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D-8733/2007

D-8733/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-09-16 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. In data (...), l'interessata, originaria di B._______ (Bosnia-Erzegovina) e di etnia rom, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera, unitamente a (...) (N [...]). Con decisione del 13 giugno 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM) ha respinto la succitata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dalla Svizzera delle interessate. Il 16 luglio 2003 quest'ultime hanno inoltrato ricorso dinanzi all'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la decisione dell'UFM di cui parola. Con ordinanza del 5 gennaio 2005, la CRA ha stralciato il ricorso dai ruoli, essendosi le richiedenti rese irreperibili. B. L'11 aprile 2005, l'interessata ha inoltrato una seconda domanda d'asilo. Alla luce della sua minore età, l'autorità competente ha istituito una curatela a suo favore. Nell'ambito della sua seconda domanda, la richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali audizioni del 14 aprile 2005 ed 11 maggio 2005), di essere stata vittima di maltrattamenti a causa della sua etnia rom e di non avere in Patria alcuna abitazione in cui vivere, né alcun futuro davanti a sé. C. In data 11 aprile 2006, avendo nel frattempo la ricorrente raggiunto la maggiore età, l'autorità competente ha revocato la curatela di cui sopra (v. atto B11/2). D. Con decisione del 19 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda giusta l'allora art. 34 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) - corrispondente, dal 1° gennaio 2008, all'attuale art. 34 cpv. 1 LAsi -, pronunciando nel contempo l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata verso la Bosnia-Erzegovina in quanto lecita, esigibile e possibile, e pretendendo altresì il pagamento di un emolumento di CHF 1200.- ai sensi dell'art. 17b cpv. 4 LAsi. E. Il 27 dicembre 2007, l'interessata, per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale federale amministrativo (TAF) contro la summenzionata decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una decisione nel merito e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ella ha presentato altresì domanda di esenzione dal pagamento dell'emolumento di CHF 1200.- e dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. F. Il TAF, con decisione incidentale del 21 gennaio 2008, ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a fine della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. G. Tramite risposta del 4 febbraio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. H. Il 7 febbraio 2008, il TAF ha concesso all'insorgente un termine scadente il 22 febbraio 2008 per introdurre l'atto di replica. I. Il 22 febbraio 2008 la ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha fatto pervenire il suo atto di replica. J. Con scritto inoltrato in data 21 marzo 2008, la ricorrente ha prodotto un certificato medico stilato il 17 marzo 2008 attestante il suo precario stato psichico. K. Tramite decisione incidentale del 25 giugno 2009, il TAF ha invitato la ricorrente a produrre, entro il 31 luglio 2009, un certificato medico attuale con comminatoria che, in caso di mancato inoltro, rispettivamente di decorso infruttuoso del termine, i problemi di salute di natura psichica della ricorrente invocati nel memoriale di ricorso sabbero stati considerati come risolti. L. Il termine concesso alla ricorrente per presentare un certificato medico attuale è scaduto infruttuoso. M. Gli ulteriori argomenti e fatti del caso di specie verrano ripresi esaminati, se necessario, nei considerandi che seguono.

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell' art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi sicuri, e dall'altro, che dagli atti non risulterebbero indizi di persecuzione che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile contemplata dall'art. 34 (corrispondente all'attuale art. 34 cpv. 1) LAsi. La ricorrente, infatti, avrebbe dichiarato di non essere rientrata in Patria nel periodo tra la prima e la seconda domanda d'asilo e che i motivi a sostegno della domanda d'asilo in esame sarebbero uguali ai motivi addotti nell'ambito della sua prima domanda inoltrata nel (...), motivi giudicati inverosimili dall'allora UFR tramite decisione del 13 giugno 2003. La ricorrente, inoltre, avrebbe ammesso che una parte delle dichiarazioni rese nell'ambito della prima procedura non corrisponderebbe al vero, in particolare per quanto riguarda il rientro in Bosnia nel (...), a seguito del quale sarebbero avvenuti i maltrattamenti dovuti alla sua etnia rom allegati a sostegno della prima domanda d'asilo. Oltre a ciò, le dichiarazioni dell'insorgente circa le cause dell'espatrio da bambina sarebbero generiche ed inconsistenti e, per quanto attiene alla mancanza di alloggio e di un futuro certo dopo la guerra, mera espressione delle difficili condizioni vigenti allora in Bosnia-Erzegovina. In ragione dei fatti di specie e della non entrata nel merito della domanda in esame, inoltre, la ricorrente sarebbe tenuta a pagare un emolumento conformemente all'art. 17b cpv. 4 LAsi fissato - in applicazione dell'allora art. 7a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), corrispondente all'attuale art. 7c cpv. 1 OAsi 1 - a CHF 1200.-. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo Paese sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.

E. 5 Nel gravame, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua particolare e fragile situazione personale e familiare, delle difficili condizioni socio-economiche vigenti in Bosnia-Erzegovina e della presenza di indizi di persecuzione, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda (cfr. ricorso pag. 4). Ella avrebbe infatti interrotto i legami con il suo Paese d'origine quando era bambina ed avrebbe vissuto l'adolescenza e la formazione scolastica in vari Paesi dell'Europa occidentale nell'ambito di svariati spostamenti a seguito della (...), ragione per cui non conoscerebbe il funzionamento della società bosniaca con i suoi usi e le sue regole sociali. Il suo essere cresciuta al di fuori del contesto sociale della Bosnia-Erzegovina, la sua condizione di donna sola senza rete social-familiare solida su cui poter fare affidamento, la sua appartenenza all'etnia rom, l'assenza di una formazione professionale, come pure la disastrosa situazione sul mercato del lavoro, le relative discriminazioni nei confronti delle donne e le difficoltà, per i rimpatriati, nel rapporto con le autorità, renderebbero irrealistica la possibilità di un suo concreto reinserimento in Bosnia-Erzegovina. Per tale ragione un suo allontanamento verso detto Paese la condannerebbe, con tutta probabilità, a vivere durevolmente ed irrimediabilmente in una situazione di abbandono. A ciò si aggiungerebbero altresì sintomi di malessere e fragilità emotiva. Dopo l'ingerimento di pastiglie con intento suicida, la ricorrente assumerebbe regolarmente tranquillanti. Inoltre, le possibilità di trattamento di problemi psichici in Bosnia-Erzegovina sarebbero aleatorie. Da quanto esposto, discenderebbe che la ricorrente, in caso di rinvio, sarebbe esposta ad un pericolo concreto, ragione per cui l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe, al momento attuale, ragionevolmente esigibile, con la conseguenza che alla ricorrente andrebbe concessa l'ammissione provvisoria. Circa l'emolumento fissato dall'autorità inferiore, la ricorrente fa notare come la sua prima domanda d'asilo sarebbe stata l'ennesima tappa di un lungo peregrinare dettato dalla (...) e quindi di certo non imputabile a lei che all'epoca dei fatti avrebbe avuto solo (...) anni. Inoltre, alcune dichiarazioni rese nell'ambito della prima domanda d'asilo sarebbero, come la ricorrente stessa avrebbe ammesso, non veritiere, bensì menzogne indotte dal condizionamento da parte della (...). In presenza di tali particolari circostanze, l'autorità di prime cure avrebbe dovuto astenersi dall'imporre il pagamento di un emolumento.

E. 6 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha sottolineato l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi nell'atto ricorsuale ed ha quindi rinviato ai considerandi nella decisione impugnata e proposto la reiezione del gravame.

E. 7 Nella replica, l'insorgente ha ribadito l'esistenza di indizi di persecuzione ed il rischio di essere esposta a pericoli concreti in caso di rientro in Patria, ragione per cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da considerarsi inesigibile.

E. 8.1 Giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione.

E. 8.2 Dal momento in cui il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri (cosiddetti "safe countries"), sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. In altre parole incombe al richiedente d'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale.

E. 8.3 La nozione d'indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi s'intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18).

E. 8.4 Per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3).

E. 9.1 Siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° agosto 2003, la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.

E. 9.2 Il TAF osserva preliminarmente che la prima procedura d'asilo riguardante la ricorrente si è definitivamente conclusa con crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 13 giugno 2003, a seguito dell'ordinanza di stralcio del 5 gennaio 2005, e che la ricorrente ha dichiarato di non essere rientrata in Patria tra la prima e la seconda procedura d'asilo avviata in Svizzera (cfr. verbale audizione del 15 aprile 2005 [in seguito verbale audizione BI] pagg. 2 e 5, e verbale audizione dell'11 maggio 2005 [in seguito verbale audizione BII] pag. 7).

E. 9.3 Questo Tribunale osserva altresì che la ricorrente non è riuscita, per quanto attiene alla sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, a cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA).

E. 9.4 In particolare, la ricorrente ha dichiarato - muovendosi al limite dell'abuso processuale - che i motivi d'asilo alla base della domanda in esame corrispondono a quelli fatti valere durante la prima procedura (cfr. verbale audizione BI pag. 5), motivi che furono allora ritenuti inverosimili dall'UFM (cfr. decisione dell'UFM del 13 giugno 2003 pag. 3).

E. 9.5 Il giudizio d'inverosimiglianza circa i motivi addotti dalla ricorrente - che sarebbero, come già evidenziato sopra, gli stessi per la prima e la seconda domanda - trova conferma non solo nella dichiarazione della ricorrente secondo cui alcuni aspetti della vicenda narrata in corso di prima procedura (il rimpatrio nel [...] dall'C._______ e la malattia del [...]) non sarebbero veritieri (cfr. verbale audizione BI pag. 5), bensì anche nella genericità e quasi banalità delle allegazioni decisive rese durante la seconda procedura in merito alle asserite persecuzioni a causa della sua etnia rom ("Non potevano vederci, picchiavano gli zingari", "Ci picchiavano", "Venivamo insultati da altri abitanti della zona": cfr. verbali audizione BI pag. 5 e BII pag. 7). Si rilevi anche come l'affermazione secondo cui ella non sarebbe stata mai maltrattata da nessuno (cfr. verbale audizione BII pag. 6), sia in netto contrasto con le allegate percosse subite personalmente menzionate in prima procedura (cfr. verbale audizione AII pag. 5).

E. 9.6 Oltre a presunti maltrattamenti, la ricorrente ha invocato altri motivi a sostegno della sua domanda, vale a dire l'abbandono da parte del padre, che avrebbe bruciato la loro casa, la conseguente mancanza di un alloggio in cui abitare (cfr. verbali audizione BI pag. 5 e BII pag. 7) e la mancanza di un futuro a seguito della guerra (cfr. verbale audizione BII pag. 7). Se, da una parte, dagli atti non emerge che i problemi avuti col padre siano da imputare all'etnia rom della ricorrente, ragione per cui sono da considerarsi motivi di stampo meramente personale per i quali, peraltro, la ricorrente avrebbe potuto in ogni momento sollecitare un'adeguata protezione statale, dall'altra vi è da notare che una precaria situazione economica non costituisce, di per sé, un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 9.7 A ciò aggiungasi che secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto a quella nazionale, chi richiede l'asilo è tenuto ad esaurire le possibilità offerte nel proprio Paese contro eventuali persecuzioni, prima di sollecitare l'aiuto di un Paese terzo. Orbene, da un lato non traspare dagli atti processuali che la ricorrente abbia mai denunciato i fatti alla base della sua domanda d'asilo (maltrattamenti a causa della sua etnia rom da parte di abitanti del villaggio ed incendio della casa di famiglia da parte del padre) presso le autorità del suo Paese, rispettivamente abbia cercato il loro aiuto, e, dall'altro, non vi è ragione di ritenere che le autorità della Bosnia-Erzegovina, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero alla ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi.

E. 9.8 Di conseguenza, in considerazione di quanto esposto, non sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 9.9 Inoltre, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Bosnia-Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 9.10 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che in Bosnia-Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.

E. 9.11 Pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi.

E. 10 Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 11.1 Nel gravame la ricorrente contesta il pagamento dell'emolumento di CHF 1200.-: la sua giovane età all'inoltro della prima domanda d'asilo ed il fatto che quest'ultima non fosse stata frutto di una sua scelta, bensì imposta dalla madre, rappresenterebbero circostanze particolari per le quali l'autorità inferiore si sarebbe dovuta astenere dal fissare un emolumento.

E. 11.2 Giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi in collegamento con il cpv. 1 dello stesso articolo di legge, se una persona ripresenta domanda d'asilo dopo averla ritirata o presenta una nuova domanda d'asilo dopo che la procedura d'asilo e d'allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, l'Ufficio federale riscuote un emolumento qualora non entri nel merito o respinga la domanda, eccezion fatta se il richiedente è tornato in Svizzera dallo Stato d'origine o di provenienza. Tale emolumento è fissato per legge a CHF 1200.- (art. 7c cpv. 1 OAsi 1).

E. 11.3 La decisione dell'UFM in merito alla prima domanda d'asilo della ricorrente è cresciuta in giudicato in data 5 gennaio 2005 con l'ordinanza di stralcio della CRA e la ricorrente non ha, stando alle sue dichiarazioni (cfr. consid. 9.2), fatto rientro in Patria tra la prima e la seconda domanda d'asilo. Inoltre e come esaminato poc'anzi (cfr. consid. 9), la decisione di non entrata nel merito della seconda domanda d'asilo da parte dell'autorità inferiore è avvenuta a giusto titolo. Per questi motivi nella fattispecie sono applicabili gli artt. 17b cpv. 4 LAsi (in collegamento con il cpv. 1) e 7c cpv. 1 OAsi 1, con la conseguenza che l'autorità inferiore ha rettamente imposto alla ricorrente il pagamento di un emolumento di CHF 1200.-.

E. 11.4 D'altronde non soccorre la ricorrente l'argomento secondo cui la sua prima domanda d'asilo non potrebbe esserle imputata perchè frutto della volontà non sua, ma della (...). Al momento dell'inoltro della sua seconda domanda, infatti, la ricorrente era, come traspare dagli atti, ben al corrente dell'esistenza di una prima procedura d'asilo che la riguardasse e del suo esito negativo, e - in buona fede - non poteva aspettarsi che l'esito della seconda domanda sarebbe stato diverso, rispettivamente a suo favore, tantopiù che per la seconda domanda ella ha rimandato esplicitamente ai motivi fatti valere in fase di prima procedura ed ha dichiarato di non essere tornata nel Paese d'origine tra la prima e la seconda domanda.

E. 11.5 Ne discende che anche su questo punto il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 12.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).

E. 12.2 Secondo la prassi, per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa di decisione.

E. 12.3 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).

E. 12.4 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile per le ragioni indicate al considerando 9.9 del presente giudizio.

E. 12.5 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente (art. 83 cpv. 4 LStr; cfr. GICRA 2003 n. 24 consid. 5 e, per quel che concerne l'esame dell'esigibilità del rinvio di persone provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, GICRA 1999 n. 8 pagg. 54-55).

E. 12.5.1 La difficoltà, per persone di etnia rom, ad esercitare i loro diritti fondamentali in Bosnia-Erzegovina non viene messa in dubbio da codesto Tribunale. Come traspare da diverse fonti, infatti, i rom sono tuttora confrontati con discriminazioni in diversi ambiti, come ad esempio in merito all'accesso ad un posto di lavoro, all'educazione ed ai servizi pubblici (cfr. European Commission / Directorate-General für Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and social inclusion in Bosnia and Herzegovina, luglio 2008, consid. 3.4.2 pagg. 94-95; U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report: Bosnia and Herzegovina, 25 febbraio 2009, cap. 5 "National/Racial/Ethnic Minorities"; Amnesty International, Report 2009 - Bosnia-Herzegovina, cap. 5 "Internally displaced people and refugees"). Tali discriminazioni, tuttavia, non raggiungono un'intensità tale da rendere il rinvio della ricorrente di per sé inesigibile (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 7 gennaio 2009 D-8236/2008 pag. 11). Inoltre, dagli atti e a differenza dell'assunto ricorsuale (cfr. ricorso pagg. 4-5), non risulta che l'esistenza della ricorrente sia, in caso di rientro in Bosnia-Erzegovina, messa concretamente in pericolo. Difatti, ella è attualmente (...) e senza famiglia a carico. Dall'inoltro della sua seconda domanda d'asilo a (...) anni, ella ha vissuto la fine dell'adolescenza ed i primi anni da persona adulta presso la (...) e la di lei famiglia, venendo così verosimilmente in contatto e/o addirittura vivendo in prima persona il contesto culturale del suo Paese d'origine con i suoi usi e costumi. La ricorrente dispone inoltre di una formazione scolastica di base, avendo frequentato per (...) anni la scuola dell'obbligo in C._______ (cfr. verbale audizione AII pagg. 3-4) ed (...) di scuola media in D._______ nel (...) (cfr. verbale audizione BII pag. 4). Nonostante dagli atti non risulta che disponga di esperienza lavorativa vera e propria, per la ricerca di un posto di lavoro la ricorrente potrà altresì far riferimento all'esperienza maturata, seppur in ambito privato, nell'accudire i (...) figli della (...), e, soprattutto, alle sue notevoli conoscenze linguistiche acquisite durante i suoi soggiorni in paesi europei: stando alle sue dichiarazioni, infatti, ella - oltre al (...), sua lingua madre - dispone di conoscenze buone dell'(...) ed abbastanza buone del (...) ed (...) e di nozioni passive della lingua (...) (cfr. verbale audizione BI pag. 3), ed utilizza con disinvoltura la lingua (...) (cfr. ricorso pag. 5). Oltre a ciò e in merito ad una rete social-familiare su cui poter fare riferimento, va rilevato che in Bosnia-Erzegovina vivono la (...) con (...) figli (cfr. verbale audizione AI pag. 2), o - a seconda della versione resa - la (...) (cfr. verbale audizione BI pag. 3), rispettivamente le (...) (cfr. verbale audizione BII pag. 4). La ricorrente, in altre parole e contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso pag. 5), al suo rimpatrio potrà contare sul sostegno non solo affettivo dei familiari menzionati, tantopiù che dagli atti non risulta che ella abbia troncato ogni rapporto con le persone menzionate. Alla luce di tali elementi codesto Tribunale può senza dubbio ammettere che la ricorrente, nonostante abbia trascorso la fine della sua infanzia e l'adolescenza al seguito della (...) all'infuori dei confini del suo Paese d'origine e possa essere confrontata, in un primo momento, con difficoltà di reinserimento, dispone di risorse sufficienti per affrontare in loco i normali problemi quotidiani e per intraprendere le ricerche di un posto di lavoro che le permetta di sovvenire ai suoi bisogni ed assicurarle il minimo vitale. In caso di bisogno, inoltre, ella potrà beneficiare dell'aiuto finanziario da parte delle (...) stabilitesi in E._______ (due [...] in C._______ [cfr. verbali audizione BI pag. 3 e BII pag. 4] ed una [...] in F._______ [cfr. verbale audizione BII pag. 4 e ricorso pagg. 2 e 4]) e richiedere altresì un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Oltretutto, va rilevato che per l'esame del carattere esigibile del rinvio non è rilevante in primo luogo a quanto la persona interessata dovrebbe rinunciare in caso di partenza dalla Svizzera, bensì principalmente come si presentano la situazione nel Paese del rinvio e le concrete possibilità di un adeguato reinserimento (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 20 maggio 2009 D-4134/2006 consid. 6.3 pag. 10). In tale ottica, il fatto che la ricorrente abbia vissuto quasi quattro anni e mezzo con la (...) e la famiglia di quest'ultima in F._______, accudendone i bimbi ed imparando la lingua (...), e speri di poter continuare tale vita, non rappresenta il criterio determinante per l'apprezzamento dell'esigibilità del rinvio. Questo anche alla luce del fatto che - sebbene il ritorno della ricorrente in Bosnia-Erzegovina comporti certamente uno determinato sforzo - il sacrificio richiestole non risulta essere irragionevole: ella, infatti, ha trascorso in Svizzera un periodo relativamente corto di poco più di quattro anni, non ha mai svolto un'attività lavorativa remunerata ed ha sempre vissuto presso la (...) e quindi nel contesto culturale del suo Paese d'origine, ragione per cui non si è nemmeno in presenza, in caso di partenza dalla Svizzera, di un vero e proprio sradicamento.

E. 12.5.2 Si noti anche che la ricorrente è maggiorenne, ragione per cui un suo rinvio è esigibile anche nel caso in cui, come nella fattispecie, una parte della sua famiglia (segnatamente la madre, v. N 443 376) soggiorni attualmente in Svizzera nell'ambito di una procedura d'asilo pendente.

E. 12.5.3 Infine, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di sua una permanenza in Svizzera per motivi medici. Infatti, per quanto attiene ai problemi psichici allegati, va rilevato che essi, non avendo la ricorrente prodotto un certificato medico attuale, nonostante sia stata sollecitata a farlo tramite decisione incidentale del 25 giugno 2009, sono - come comminato in tale decisione - da ritenere risolti e pertanto non necessitanti di cure mediche.

E. 12.5.4 In siffatte circostanze e a seguito di una ponderazione di tutti gli elementi del caso di specie, questo Tribunale reputa l'esecuzione dell'allontanamento di A._______ come ragionevolmente esigibile.

E. 12.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 13 Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata integralmente.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione a: rappresentante della ricorrente (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. [...]; allegato: incarto UFM) G._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8733/2007 {T 0/2} Sentenza del 16 settembre 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Maurice Brodard, Walter Lang, cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nata il (...) Bosnia-Erzegovina, patrocinata da (...), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 dicembre 2007 / N (...). Fatti: A. In data (...), l'interessata, originaria di B._______ (Bosnia-Erzegovina) e di etnia rom, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera, unitamente a (...) (N [...]). Con decisione del 13 giugno 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM) ha respinto la succitata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dalla Svizzera delle interessate. Il 16 luglio 2003 quest'ultime hanno inoltrato ricorso dinanzi all'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la decisione dell'UFM di cui parola. Con ordinanza del 5 gennaio 2005, la CRA ha stralciato il ricorso dai ruoli, essendosi le richiedenti rese irreperibili. B. L'11 aprile 2005, l'interessata ha inoltrato una seconda domanda d'asilo. Alla luce della sua minore età, l'autorità competente ha istituito una curatela a suo favore. Nell'ambito della sua seconda domanda, la richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali audizioni del 14 aprile 2005 ed 11 maggio 2005), di essere stata vittima di maltrattamenti a causa della sua etnia rom e di non avere in Patria alcuna abitazione in cui vivere, né alcun futuro davanti a sé. C. In data 11 aprile 2006, avendo nel frattempo la ricorrente raggiunto la maggiore età, l'autorità competente ha revocato la curatela di cui sopra (v. atto B11/2). D. Con decisione del 19 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda giusta l'allora art. 34 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) - corrispondente, dal 1° gennaio 2008, all'attuale art. 34 cpv. 1 LAsi -, pronunciando nel contempo l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata verso la Bosnia-Erzegovina in quanto lecita, esigibile e possibile, e pretendendo altresì il pagamento di un emolumento di CHF 1200.- ai sensi dell'art. 17b cpv. 4 LAsi. E. Il 27 dicembre 2007, l'interessata, per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale federale amministrativo (TAF) contro la summenzionata decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una decisione nel merito e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ella ha presentato altresì domanda di esenzione dal pagamento dell'emolumento di CHF 1200.- e dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. F. Il TAF, con decisione incidentale del 21 gennaio 2008, ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a fine della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. G. Tramite risposta del 4 febbraio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. H. Il 7 febbraio 2008, il TAF ha concesso all'insorgente un termine scadente il 22 febbraio 2008 per introdurre l'atto di replica. I. Il 22 febbraio 2008 la ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha fatto pervenire il suo atto di replica. J. Con scritto inoltrato in data 21 marzo 2008, la ricorrente ha prodotto un certificato medico stilato il 17 marzo 2008 attestante il suo precario stato psichico. K. Tramite decisione incidentale del 25 giugno 2009, il TAF ha invitato la ricorrente a produrre, entro il 31 luglio 2009, un certificato medico attuale con comminatoria che, in caso di mancato inoltro, rispettivamente di decorso infruttuoso del termine, i problemi di salute di natura psichica della ricorrente invocati nel memoriale di ricorso sabbero stati considerati come risolti. L. Il termine concesso alla ricorrente per presentare un certificato medico attuale è scaduto infruttuoso. M. Gli ulteriori argomenti e fatti del caso di specie verrano ripresi esaminati, se necessario, nei considerandi che seguono. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell' art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi sicuri, e dall'altro, che dagli atti non risulterebbero indizi di persecuzione che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile contemplata dall'art. 34 (corrispondente all'attuale art. 34 cpv. 1) LAsi. La ricorrente, infatti, avrebbe dichiarato di non essere rientrata in Patria nel periodo tra la prima e la seconda domanda d'asilo e che i motivi a sostegno della domanda d'asilo in esame sarebbero uguali ai motivi addotti nell'ambito della sua prima domanda inoltrata nel (...), motivi giudicati inverosimili dall'allora UFR tramite decisione del 13 giugno 2003. La ricorrente, inoltre, avrebbe ammesso che una parte delle dichiarazioni rese nell'ambito della prima procedura non corrisponderebbe al vero, in particolare per quanto riguarda il rientro in Bosnia nel (...), a seguito del quale sarebbero avvenuti i maltrattamenti dovuti alla sua etnia rom allegati a sostegno della prima domanda d'asilo. Oltre a ciò, le dichiarazioni dell'insorgente circa le cause dell'espatrio da bambina sarebbero generiche ed inconsistenti e, per quanto attiene alla mancanza di alloggio e di un futuro certo dopo la guerra, mera espressione delle difficili condizioni vigenti allora in Bosnia-Erzegovina. In ragione dei fatti di specie e della non entrata nel merito della domanda in esame, inoltre, la ricorrente sarebbe tenuta a pagare un emolumento conformemente all'art. 17b cpv. 4 LAsi fissato - in applicazione dell'allora art. 7a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), corrispondente all'attuale art. 7c cpv. 1 OAsi 1 - a CHF 1200.-. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo Paese sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 5. Nel gravame, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua particolare e fragile situazione personale e familiare, delle difficili condizioni socio-economiche vigenti in Bosnia-Erzegovina e della presenza di indizi di persecuzione, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda (cfr. ricorso pag. 4). Ella avrebbe infatti interrotto i legami con il suo Paese d'origine quando era bambina ed avrebbe vissuto l'adolescenza e la formazione scolastica in vari Paesi dell'Europa occidentale nell'ambito di svariati spostamenti a seguito della (...), ragione per cui non conoscerebbe il funzionamento della società bosniaca con i suoi usi e le sue regole sociali. Il suo essere cresciuta al di fuori del contesto sociale della Bosnia-Erzegovina, la sua condizione di donna sola senza rete social-familiare solida su cui poter fare affidamento, la sua appartenenza all'etnia rom, l'assenza di una formazione professionale, come pure la disastrosa situazione sul mercato del lavoro, le relative discriminazioni nei confronti delle donne e le difficoltà, per i rimpatriati, nel rapporto con le autorità, renderebbero irrealistica la possibilità di un suo concreto reinserimento in Bosnia-Erzegovina. Per tale ragione un suo allontanamento verso detto Paese la condannerebbe, con tutta probabilità, a vivere durevolmente ed irrimediabilmente in una situazione di abbandono. A ciò si aggiungerebbero altresì sintomi di malessere e fragilità emotiva. Dopo l'ingerimento di pastiglie con intento suicida, la ricorrente assumerebbe regolarmente tranquillanti. Inoltre, le possibilità di trattamento di problemi psichici in Bosnia-Erzegovina sarebbero aleatorie. Da quanto esposto, discenderebbe che la ricorrente, in caso di rinvio, sarebbe esposta ad un pericolo concreto, ragione per cui l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe, al momento attuale, ragionevolmente esigibile, con la conseguenza che alla ricorrente andrebbe concessa l'ammissione provvisoria. Circa l'emolumento fissato dall'autorità inferiore, la ricorrente fa notare come la sua prima domanda d'asilo sarebbe stata l'ennesima tappa di un lungo peregrinare dettato dalla (...) e quindi di certo non imputabile a lei che all'epoca dei fatti avrebbe avuto solo (...) anni. Inoltre, alcune dichiarazioni rese nell'ambito della prima domanda d'asilo sarebbero, come la ricorrente stessa avrebbe ammesso, non veritiere, bensì menzogne indotte dal condizionamento da parte della (...). In presenza di tali particolari circostanze, l'autorità di prime cure avrebbe dovuto astenersi dall'imporre il pagamento di un emolumento. 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha sottolineato l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi nell'atto ricorsuale ed ha quindi rinviato ai considerandi nella decisione impugnata e proposto la reiezione del gravame. 7. Nella replica, l'insorgente ha ribadito l'esistenza di indizi di persecuzione ed il rischio di essere esposta a pericoli concreti in caso di rientro in Patria, ragione per cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da considerarsi inesigibile. 8. 8.1 Giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione. 8.2 Dal momento in cui il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri (cosiddetti "safe countries"), sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. In altre parole incombe al richiedente d'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 8.3 La nozione d'indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi s'intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18). 8.4 Per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3). 9. 9.1 Siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° agosto 2003, la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 9.2 Il TAF osserva preliminarmente che la prima procedura d'asilo riguardante la ricorrente si è definitivamente conclusa con crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 13 giugno 2003, a seguito dell'ordinanza di stralcio del 5 gennaio 2005, e che la ricorrente ha dichiarato di non essere rientrata in Patria tra la prima e la seconda procedura d'asilo avviata in Svizzera (cfr. verbale audizione del 15 aprile 2005 [in seguito verbale audizione BI] pagg. 2 e 5, e verbale audizione dell'11 maggio 2005 [in seguito verbale audizione BII] pag. 7). 9.3 Questo Tribunale osserva altresì che la ricorrente non è riuscita, per quanto attiene alla sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, a cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). 9.4 In particolare, la ricorrente ha dichiarato - muovendosi al limite dell'abuso processuale - che i motivi d'asilo alla base della domanda in esame corrispondono a quelli fatti valere durante la prima procedura (cfr. verbale audizione BI pag. 5), motivi che furono allora ritenuti inverosimili dall'UFM (cfr. decisione dell'UFM del 13 giugno 2003 pag. 3). 9.5 Il giudizio d'inverosimiglianza circa i motivi addotti dalla ricorrente - che sarebbero, come già evidenziato sopra, gli stessi per la prima e la seconda domanda - trova conferma non solo nella dichiarazione della ricorrente secondo cui alcuni aspetti della vicenda narrata in corso di prima procedura (il rimpatrio nel [...] dall'C._______ e la malattia del [...]) non sarebbero veritieri (cfr. verbale audizione BI pag. 5), bensì anche nella genericità e quasi banalità delle allegazioni decisive rese durante la seconda procedura in merito alle asserite persecuzioni a causa della sua etnia rom ("Non potevano vederci, picchiavano gli zingari", "Ci picchiavano", "Venivamo insultati da altri abitanti della zona": cfr. verbali audizione BI pag. 5 e BII pag. 7). Si rilevi anche come l'affermazione secondo cui ella non sarebbe stata mai maltrattata da nessuno (cfr. verbale audizione BII pag. 6), sia in netto contrasto con le allegate percosse subite personalmente menzionate in prima procedura (cfr. verbale audizione AII pag. 5). 9.6 Oltre a presunti maltrattamenti, la ricorrente ha invocato altri motivi a sostegno della sua domanda, vale a dire l'abbandono da parte del padre, che avrebbe bruciato la loro casa, la conseguente mancanza di un alloggio in cui abitare (cfr. verbali audizione BI pag. 5 e BII pag. 7) e la mancanza di un futuro a seguito della guerra (cfr. verbale audizione BII pag. 7). Se, da una parte, dagli atti non emerge che i problemi avuti col padre siano da imputare all'etnia rom della ricorrente, ragione per cui sono da considerarsi motivi di stampo meramente personale per i quali, peraltro, la ricorrente avrebbe potuto in ogni momento sollecitare un'adeguata protezione statale, dall'altra vi è da notare che una precaria situazione economica non costituisce, di per sé, un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 9.7 A ciò aggiungasi che secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto a quella nazionale, chi richiede l'asilo è tenuto ad esaurire le possibilità offerte nel proprio Paese contro eventuali persecuzioni, prima di sollecitare l'aiuto di un Paese terzo. Orbene, da un lato non traspare dagli atti processuali che la ricorrente abbia mai denunciato i fatti alla base della sua domanda d'asilo (maltrattamenti a causa della sua etnia rom da parte di abitanti del villaggio ed incendio della casa di famiglia da parte del padre) presso le autorità del suo Paese, rispettivamente abbia cercato il loro aiuto, e, dall'altro, non vi è ragione di ritenere che le autorità della Bosnia-Erzegovina, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero alla ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi. 9.8 Di conseguenza, in considerazione di quanto esposto, non sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 9.9 Inoltre, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Bosnia-Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 9.10 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che in Bosnia-Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.11 Pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. 10. Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. 11.1 Nel gravame la ricorrente contesta il pagamento dell'emolumento di CHF 1200.-: la sua giovane età all'inoltro della prima domanda d'asilo ed il fatto che quest'ultima non fosse stata frutto di una sua scelta, bensì imposta dalla madre, rappresenterebbero circostanze particolari per le quali l'autorità inferiore si sarebbe dovuta astenere dal fissare un emolumento. 11.2 Giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi in collegamento con il cpv. 1 dello stesso articolo di legge, se una persona ripresenta domanda d'asilo dopo averla ritirata o presenta una nuova domanda d'asilo dopo che la procedura d'asilo e d'allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, l'Ufficio federale riscuote un emolumento qualora non entri nel merito o respinga la domanda, eccezion fatta se il richiedente è tornato in Svizzera dallo Stato d'origine o di provenienza. Tale emolumento è fissato per legge a CHF 1200.- (art. 7c cpv. 1 OAsi 1). 11.3 La decisione dell'UFM in merito alla prima domanda d'asilo della ricorrente è cresciuta in giudicato in data 5 gennaio 2005 con l'ordinanza di stralcio della CRA e la ricorrente non ha, stando alle sue dichiarazioni (cfr. consid. 9.2), fatto rientro in Patria tra la prima e la seconda domanda d'asilo. Inoltre e come esaminato poc'anzi (cfr. consid. 9), la decisione di non entrata nel merito della seconda domanda d'asilo da parte dell'autorità inferiore è avvenuta a giusto titolo. Per questi motivi nella fattispecie sono applicabili gli artt. 17b cpv. 4 LAsi (in collegamento con il cpv. 1) e 7c cpv. 1 OAsi 1, con la conseguenza che l'autorità inferiore ha rettamente imposto alla ricorrente il pagamento di un emolumento di CHF 1200.-. 11.4 D'altronde non soccorre la ricorrente l'argomento secondo cui la sua prima domanda d'asilo non potrebbe esserle imputata perchè frutto della volontà non sua, ma della (...). Al momento dell'inoltro della sua seconda domanda, infatti, la ricorrente era, come traspare dagli atti, ben al corrente dell'esistenza di una prima procedura d'asilo che la riguardasse e del suo esito negativo, e - in buona fede - non poteva aspettarsi che l'esito della seconda domanda sarebbe stato diverso, rispettivamente a suo favore, tantopiù che per la seconda domanda ella ha rimandato esplicitamente ai motivi fatti valere in fase di prima procedura ed ha dichiarato di non essere tornata nel Paese d'origine tra la prima e la seconda domanda. 11.5 Ne discende che anche su questo punto il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata. 12. 12.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 12.2 Secondo la prassi, per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa di decisione. 12.3 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 12.4 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile per le ragioni indicate al considerando 9.9 del presente giudizio. 12.5 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente (art. 83 cpv. 4 LStr; cfr. GICRA 2003 n. 24 consid. 5 e, per quel che concerne l'esame dell'esigibilità del rinvio di persone provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, GICRA 1999 n. 8 pagg. 54-55). 12.5.1 La difficoltà, per persone di etnia rom, ad esercitare i loro diritti fondamentali in Bosnia-Erzegovina non viene messa in dubbio da codesto Tribunale. Come traspare da diverse fonti, infatti, i rom sono tuttora confrontati con discriminazioni in diversi ambiti, come ad esempio in merito all'accesso ad un posto di lavoro, all'educazione ed ai servizi pubblici (cfr. European Commission / Directorate-General für Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and social inclusion in Bosnia and Herzegovina, luglio 2008, consid. 3.4.2 pagg. 94-95; U.S. Department of State, 2008 Human Rights Report: Bosnia and Herzegovina, 25 febbraio 2009, cap. 5 "National/Racial/Ethnic Minorities"; Amnesty International, Report 2009 - Bosnia-Herzegovina, cap. 5 "Internally displaced people and refugees"). Tali discriminazioni, tuttavia, non raggiungono un'intensità tale da rendere il rinvio della ricorrente di per sé inesigibile (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 7 gennaio 2009 D-8236/2008 pag. 11). Inoltre, dagli atti e a differenza dell'assunto ricorsuale (cfr. ricorso pagg. 4-5), non risulta che l'esistenza della ricorrente sia, in caso di rientro in Bosnia-Erzegovina, messa concretamente in pericolo. Difatti, ella è attualmente (...) e senza famiglia a carico. Dall'inoltro della sua seconda domanda d'asilo a (...) anni, ella ha vissuto la fine dell'adolescenza ed i primi anni da persona adulta presso la (...) e la di lei famiglia, venendo così verosimilmente in contatto e/o addirittura vivendo in prima persona il contesto culturale del suo Paese d'origine con i suoi usi e costumi. La ricorrente dispone inoltre di una formazione scolastica di base, avendo frequentato per (...) anni la scuola dell'obbligo in C._______ (cfr. verbale audizione AII pagg. 3-4) ed (...) di scuola media in D._______ nel (...) (cfr. verbale audizione BII pag. 4). Nonostante dagli atti non risulta che disponga di esperienza lavorativa vera e propria, per la ricerca di un posto di lavoro la ricorrente potrà altresì far riferimento all'esperienza maturata, seppur in ambito privato, nell'accudire i (...) figli della (...), e, soprattutto, alle sue notevoli conoscenze linguistiche acquisite durante i suoi soggiorni in paesi europei: stando alle sue dichiarazioni, infatti, ella - oltre al (...), sua lingua madre - dispone di conoscenze buone dell'(...) ed abbastanza buone del (...) ed (...) e di nozioni passive della lingua (...) (cfr. verbale audizione BI pag. 3), ed utilizza con disinvoltura la lingua (...) (cfr. ricorso pag. 5). Oltre a ciò e in merito ad una rete social-familiare su cui poter fare riferimento, va rilevato che in Bosnia-Erzegovina vivono la (...) con (...) figli (cfr. verbale audizione AI pag. 2), o - a seconda della versione resa - la (...) (cfr. verbale audizione BI pag. 3), rispettivamente le (...) (cfr. verbale audizione BII pag. 4). La ricorrente, in altre parole e contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso pag. 5), al suo rimpatrio potrà contare sul sostegno non solo affettivo dei familiari menzionati, tantopiù che dagli atti non risulta che ella abbia troncato ogni rapporto con le persone menzionate. Alla luce di tali elementi codesto Tribunale può senza dubbio ammettere che la ricorrente, nonostante abbia trascorso la fine della sua infanzia e l'adolescenza al seguito della (...) all'infuori dei confini del suo Paese d'origine e possa essere confrontata, in un primo momento, con difficoltà di reinserimento, dispone di risorse sufficienti per affrontare in loco i normali problemi quotidiani e per intraprendere le ricerche di un posto di lavoro che le permetta di sovvenire ai suoi bisogni ed assicurarle il minimo vitale. In caso di bisogno, inoltre, ella potrà beneficiare dell'aiuto finanziario da parte delle (...) stabilitesi in E._______ (due [...] in C._______ [cfr. verbali audizione BI pag. 3 e BII pag. 4] ed una [...] in F._______ [cfr. verbale audizione BII pag. 4 e ricorso pagg. 2 e 4]) e richiedere altresì un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Oltretutto, va rilevato che per l'esame del carattere esigibile del rinvio non è rilevante in primo luogo a quanto la persona interessata dovrebbe rinunciare in caso di partenza dalla Svizzera, bensì principalmente come si presentano la situazione nel Paese del rinvio e le concrete possibilità di un adeguato reinserimento (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 20 maggio 2009 D-4134/2006 consid. 6.3 pag. 10). In tale ottica, il fatto che la ricorrente abbia vissuto quasi quattro anni e mezzo con la (...) e la famiglia di quest'ultima in F._______, accudendone i bimbi ed imparando la lingua (...), e speri di poter continuare tale vita, non rappresenta il criterio determinante per l'apprezzamento dell'esigibilità del rinvio. Questo anche alla luce del fatto che - sebbene il ritorno della ricorrente in Bosnia-Erzegovina comporti certamente uno determinato sforzo - il sacrificio richiestole non risulta essere irragionevole: ella, infatti, ha trascorso in Svizzera un periodo relativamente corto di poco più di quattro anni, non ha mai svolto un'attività lavorativa remunerata ed ha sempre vissuto presso la (...) e quindi nel contesto culturale del suo Paese d'origine, ragione per cui non si è nemmeno in presenza, in caso di partenza dalla Svizzera, di un vero e proprio sradicamento. 12.5.2 Si noti anche che la ricorrente è maggiorenne, ragione per cui un suo rinvio è esigibile anche nel caso in cui, come nella fattispecie, una parte della sua famiglia (segnatamente la madre, v. N 443 376) soggiorni attualmente in Svizzera nell'ambito di una procedura d'asilo pendente. 12.5.3 Infine, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di sua una permanenza in Svizzera per motivi medici. Infatti, per quanto attiene ai problemi psichici allegati, va rilevato che essi, non avendo la ricorrente prodotto un certificato medico attuale, nonostante sia stata sollecitata a farlo tramite decisione incidentale del 25 giugno 2009, sono - come comminato in tale decisione - da ritenere risolti e pertanto non necessitanti di cure mediche. 12.5.4 In siffatte circostanze e a seguito di una ponderazione di tutti gli elementi del caso di specie, questo Tribunale reputa l'esecuzione dell'allontanamento di A._______ come ragionevolmente esigibile. 12.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata integralmente. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. 3. Comunicazione a: rappresentante della ricorrente (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. [...]; allegato: incarto UFM) G._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: