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D-7686/2025

D-7686/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-03-31 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Sachverhalt

A. A.a Gli interessati, cittadini afghani, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 27 agosto 2025. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che hanno depositato una domanda d'asilo in Grecia il 16 giugno 2025, ottenendo la protezione internazionale il successivo 14 luglio 2025. A.c Il 1° settembre 2025 la SEM ha domandato la riammissione dei richiedenti alle autorità greche. A.d L'11 settembre 2025 la SEM ha svolto un colloquio con gli interessati in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.e Il 15 settembre 2025 le autorità greche hanno accolto la richiesta di riammissione e confermato che gli interessati hanno ottenuto lo statuto di rifugiati e di aver rilasciato un permesso di soggiorno valido sino al 13 luglio 2028. A.f Il 29 settembre 2025 i richiedenti hanno inoltrato alla SEM il parere sulla bozza di decisione trasmessa il 26 settembre 2025. B. Con decisione del 29 settembre 2025, notificata il 30 settembre 2025 (cfr. atto SEM n. [(...)]-43/24), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti e ha pronunciato il loro allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso la Grecia. C. Con ricorso inoltrato il 7 ottobre 2025 (data d'entrata: 8 ottobre 2025) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in subordine il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per completare gli atti istruttori; l'accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di tasse e spese. D. Gli ulteriori documenti medici relativi alle visite effettuate nelle date successive alla decisione della SEM (cfr. atti SEM n. 48/4, 50/3, 51/2, 52/4, 54/4, 55/4, 56/4, 57/4, 58/4, 59/2, 60/4, 61/4, 62/4, 63/4, 64/4, 67/4, 68/5, 69/4, 70/2). E. Lo scritto dei ricorrenti datato 11 febbraio 2026, con cui ha prodotto 2 documenti medici già agli atti e un ulteriore documento relativo alla ricorrente 2 con cui l'urologo ha prescritto un'operazione chirurgica che prevede 5 o 6 giorni di degenza ospedaliera e la permanenza a Lucerna per almeno 3 mesi dopo l'intervento. F. Lo scritto dei ricorrenti del 23 marzo 2026, con cui producono un documento medico circa l'appuntamento dell'interessata 2 presso un urologo in data 1° maggio 2026. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021) dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii). 3. 3.1 Nel caso in esame, l'autorità inferiore ha dapprima constatato che la Grecia è stata designata quale Stato terzo sicuro dal Consiglio federale, che nella fattispecie i richiedenti hanno ottenuto lo statuto di rifugiati nel predetto Paese, nonché che le autorità greche avrebbero acconsentito alla loro riammissione il 15 settembre 2025. Di seguito, la SEM rileva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto la Grecia è vincolata dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 e sarebbe quindi responsabilità degli interessati rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti avrebbero infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). A questo proposito, la SEM constata che gli interessati sarebbero partiti per la Svizzera appena 7 giorni dopo aver ottenuto la protezione internazionale, senza prodigarsi per ottenere un sostegno finanziario, un lavoro o un accesso a corsi di lingua o d'integrazione. Per contro, essi avrebbero trovato un alloggio ad Atene ma per loro scelta avrebbero deciso di lasciarlo per venire in Svizzera. Le varie allegazioni dei due richiedenti riguardanti l'accoglienza in detto Paese non sarebbero comprovate e dunque non atte a dimostrare una violazione delle suddette linee guida, conseguentemente non permetterebbero di giungere alla conclusione che essi corrano un "real risk" di essere sottoposti a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) in caso di ritorno in Grecia. Per quanto attiene invece lo stato di salute dei due ricorrenti, la SEM riferisce che esso sarebbe acclarato e che la situazione, già sufficientemente chiara, non richiederebbe ulteriori chiarimenti medici. Le patologie che affliggerebbero gli interessati sarebbero già diagnosticate, analizzate e sotto trattamento medico. Alla luce di ciò e dell'analisi attenta della documentazione medica agli atti, la SEM non ritiene vi sia un'emergenza medica e che la situazione di entrambi gli interessati non raggiunga un livello di gravità tale per cui il loro trasferimento costituisca un rischio di esposizione a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Infatti, la situazione valetudinaria dei richiedenti non raggiungerebbe la connotazione della particolare vulnerabilità. L'autorità inferiore ribadisce che,

Erwägungen (21 Absätze)

E. 3.2 Nel proprio gravame i ricorrenti sostengono che la SEM sia incorsa in un'applicazione inesatta del diritto federale e internazionale, nonché in un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, poiché il trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente l'art. 3 CEDU. Un tale trasferimento sarebbe inesigibile, poiché i due interessati verrebbero a ritrovarsi in una situazione di emergenza. I ricorrenti verrebbero sottoposti a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio, mancato acceso al mercato del lavoro, mancato accesso ai programmi di integrazione e aiuto greci e di mancato accesso alle cure mediche, per cui essi, contrariamente a quanto sostenuto dalla SEM, si sarebbero prodigati in svariate occasioni. Gli insorgenti avrebbero, infatti, trovato autonomamente un alloggio, cercato lavoro e chiesto un sostegno. L'autorità inferiore non avrebbe valutato a fondo le circostanze in questione, in particolare non avrebbe chiarito la situazione concreta in Grecia. La situazione di enorme difficoltà li avrebbe tuttavia condotti a partire in fretta prima di finire i loro risparmi. Il loro arrivo in Svizzera sarebbe piuttosto casuale e sarebbe stato deciso al momento dell'acquisto dei biglietti aerei e non vi sarebbe stata intenzione di venire su suolo elvetico. Inoltre, gli interessati si ritengono particolarmente vulnerabili, a causa del loro stato valetudinario, e non avrebbero accesso alle cure una volta ritornati su suolo ellenico. In particolare, non è stato fornito alcun sostegno medico alla ricorrente 2 per le sue problematiche, nonostante la stessa fosse affetta da patologie che necessitano di controlli regolari e che possono, tra l'altro, sfociare in gravi problemi di salute o addirittura nella morte prematura. Da quanto emergerebbe dall'incarto, l'esistenza di circostanze particolarmente favorevoli sarebbe da negare. I ricorrenti chiedono infine la trasmissione dell'incarto all'autorità inferiore al fine di ottenere garanzie individuali circa la possibilità concreta di accesso all'alloggio.

E. 4.1 Nel caso di specie le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ossequiate, in quanto i ricorrenti hanno già ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia e le autorità di tale Paese hanno accettato la loro riammissione ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti.

E. 4.2 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1 (RS 142.311); DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 5.1 Va ora esaminato se l'autorità inferiore ha rettamente emanato una decisione di esecuzione dell'allontanamento. Quest'ultima è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 5.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile (cfr. anche art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281]). Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria, si troverebbe in una situazione di emergenza esistenziale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.4; sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 9; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.4.2).

E. 5.2.2 Il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi. Al contrario, l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.5.1 segg.; sentenze del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.1; D-2976/2024 del 22 maggio 2024 consid. 11.1).

E. 5.2.3 Nel caso in disamina, si rileva anzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità degli insorgenti rivendicare i propri diritti direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali beneficiari di protezione internazionale, essi hanno infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (cfr. sentenza del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.2 con riferimenti).

E. 5.2.4 A tal proposito si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (sentenza della Corte EDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran c. Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.).

E. 6.1 Nel loro ricorso, per quanto attiene all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciata dall'autorità inferiore, i ricorrenti lamentano il fatto di non essere stati considerati particolarmente vulnerabili, a causa del loro stato di salute.

E. 6.2.1 Per quanto attiene lo stato di salute dell'insorgente 2, invece, durante l'audizione del 11 settembre 2025 ella ha indicato di avere diabete, problemi alla tiroide, calcoli al rene sinistro, pressione alta e problemi all'utero (cfr. atto SEM n. 34/7, D4, pag. 2). Dagli atti medici emerge che l'interessata 2 soffre di diverse patologie tra cui: poliabortività e vaginosi batterica, sindrome metabolica con ITA, cefalea di origine plurifattoriale: sospetta miopia, disturbi del sonno, tensioni, ipotiroidismo e cistite acuta da E Coli, diabete mellito tipo II, un ipotiroidismo sotto trattamento sostitutivo, probabilmente su tireopatia autoimmune di Hashimoto e sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali. Per tali patologie, come emerge dagli atti, le sono stati prescritti diversi trattamenti farmacologici (cfr. atti SEM n. 26/2, 28/3, 30/1, 38/2 e 39/4, 48/4, 52/4). Dal documento medico del 6 ottobre 2025 risulta che l'interessata 2 presenta una sospetta nefrolitiasi infetta (cfr. atto SEM n. 50/3), confermata da visita urologica del 16 gennaio 2026, che diagnostica una litiasi renale infetta con IVU recidivanti. Dopo plurimi tentativi terapeutici infruttuosi, è previsto un intervento di bonifica della calcolosi mediante approccio percutaneo ed endoscopico combinato (ECIRS, eventualmente mini-ECIRS) (cfr. atto SEM n. 70/2). Durante un ulteriore consulto psichiatrico alla ricorrente 2 è stata diagnosticata una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali, per la quale è stato prescritto un trattamento a base di Trittico, Olanzapina e Psychopax (cfr. atto SEM n. 54/4). In data 20 ottobre 2025, alla ricorrente 2 è stata confermata la diagnosi e adattata la cura farmacologica, aggiungendo in riserva Relaxane e Psychopax (cfr. atto SEM n. 55/4). Il 29 ottobre 2025, le è stata adattata la terapia farmacologica, che prevede Trittico, Olanzapina, Psychopax e Relaxane e Psychopax in riserva (cfr. atto SEM n. 57/4). Nell'ambito della visita psicologica del 30 ottobre 2025, la diagnosi dell'insorgente 2 è rimasta invariata; quest'ultima ha riferito un miglioramento del proprio stato dopo l'assunzione dei farmaci prescritti, è stata constatata la mancanza di suicidalità attiva (cfr. atti SEM n. 58/4). In occasione di un successivo consulto medico, avvenuto il 3 novembre 2025, alla ricorrente 2 è stata prescritta una terapia a base di Elocom, Dexeryl, Vagi Hex e Lubex per lesioni eritematose maculari con lieve tumefazione a livello delle mani, nonché per una "lesione iperpigmentata serpentinosa desquamante" in prossimità del seno destro (cfr. atto SEM n. 59/2). Nel corso della visita del 5 novembre 2025 la terapia farmacologica è stata aggiornata in Trittico e Olanzapina, con Relaxane e Psychopax in riserva (cfr. atto SEM n. 60/4), di cui la ricorrente 2 riferisce di trarre beneficio (cfr. atto SEM n. 62/4). Nell'ambito delle visite del 14 e del 15 gennaio 2026 emerge che la diagnosi dell'insorgente 2 rimane invariata, mentre la terapia è stata riadattata a Trittico, Olanzapina e Psychopax, con Olanzapina e Psychopax in riserva (cfr. atti SEM n. 67/4, 68/5). Dal successivoo documento agli atti (cfr. scritto dei ricorrenti dell'11 febbraio 2026) si evince che per le problematiche ai reni è stata di nuova prescritta un'operazione. Dall'ultimo documento medico agli atti risulta un appuntamento per il 1° maggio 2026 presso un urologo, a dire dei ricorrenti per procedere con l'operazione. Viste le tempistiche dilatate nel tempo si evince che la stessa non risulta essere urgente.

E. 6.2.2 Da quanto esposto sopra discende che le affezioni di cui soffrono i ricorrenti non sono suscettibili di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Grecia e di considerarli come persone particolarmente vulnerabili incapaci di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Anche alla luce dei nuovi documenti agli atti, lo stato di salute degli insorgenti rimane pressoché invariato. Si ribadisce che la Grecia è vincolata dalla precitata direttiva qualificazione. Essa dispone delle strutture mediche sufficienti e i ricorrenti hanno accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e art. 30 direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4.4 con riferimenti). A fronte segnatamente di tali problematiche è quindi loro responsabilità rivendicare direttamente presso le autorità elleniche i diritti alle cure che gli spettano, contrariamente a quanto fatto durante la prima permanenza su suolo ellenico dopo aver ottenuto lo statuto di rifugiati (cfr. atto SEM n. 34/7, D37, pag. 5).

E. 6.2.3 In secondo luogo, dagli atti non vi sono elementi che conducono a ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Inoltre, i ricorrenti non apportano alcun mezzo di prova a sostegno delle loro allegazioni sulle condizioni di vita in Grecia (cfr. atti SEM n. 33/9 e 34/7). Dal loro racconto, infine, emerge che gli insorgenti non hanno sollecitato le autorità greche, le organizzazioni presenti al fine di ottenere un alloggio, aiuto finanziario, lavoro o cure mediche (cfr. atto SEM n. 33/9, D30 e segg., pag. 4 e segg.), ma si rileva che essi si sono rivolti unicamente a un'organizzazione di cui non ricordano nemmeno il nome (cfr. atto SEM n. 33/9, D42, pag. 5). Gli interessati hanno dichiarato invero di aver trovato un alloggio a un costo contenuto dopo aver lasciato il campo di accoglienza e di averlo lasciato dopo solo una settimana, senza mai rivolgersi attivamente alle autorità al fine di ottenere le prestazioni che spetterebbero loro in virtù del loro statuto (cfr. atti SEM n. 33/9, D20 e segg., pag. 3 e segg. e n. 34/7, D20 e segg., pag. 3 e segg.).

E. 6.2.4 Sulla base di ciò che è stato esposto poc'anzi, non si ritengono i ricorrenti come persone particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza (cfr. supra consid. 7.4.4.4). Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 6.2.5 Considerato quanto sopra, la SEM non era tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per i beneficiari di protezione internazionale, per cui da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi e art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare vitto e alloggio ai ricorrenti. Le relative richieste degli insorgenti vanno pertanto respinte.

E. 6.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei richiedenti.

E. 6.4 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.

E. 7 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 8.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 8.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 1'000.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7686/2025 Sentenza del 31 marzo 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliere Adriano Alari. Parti

1. A. _______, nato il (...),

2. B. _______, nata il (...), Afghanistan, entrambi patrocinati da Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 29 settembre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati, cittadini afghani, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 27 agosto 2025. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che hanno depositato una domanda d'asilo in Grecia il 16 giugno 2025, ottenendo la protezione internazionale il successivo 14 luglio 2025. A.c Il 1° settembre 2025 la SEM ha domandato la riammissione dei richiedenti alle autorità greche. A.d L'11 settembre 2025 la SEM ha svolto un colloquio con gli interessati in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.e Il 15 settembre 2025 le autorità greche hanno accolto la richiesta di riammissione e confermato che gli interessati hanno ottenuto lo statuto di rifugiati e di aver rilasciato un permesso di soggiorno valido sino al 13 luglio 2028. A.f Il 29 settembre 2025 i richiedenti hanno inoltrato alla SEM il parere sulla bozza di decisione trasmessa il 26 settembre 2025. B. Con decisione del 29 settembre 2025, notificata il 30 settembre 2025 (cfr. atto SEM n. [(...)]-43/24), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti e ha pronunciato il loro allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso la Grecia. C. Con ricorso inoltrato il 7 ottobre 2025 (data d'entrata: 8 ottobre 2025) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in subordine il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per completare gli atti istruttori; l'accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di tasse e spese. D. Gli ulteriori documenti medici relativi alle visite effettuate nelle date successive alla decisione della SEM (cfr. atti SEM n. 48/4, 50/3, 51/2, 52/4, 54/4, 55/4, 56/4, 57/4, 58/4, 59/2, 60/4, 61/4, 62/4, 63/4, 64/4, 67/4, 68/5, 69/4, 70/2). E. Lo scritto dei ricorrenti datato 11 febbraio 2026, con cui ha prodotto 2 documenti medici già agli atti e un ulteriore documento relativo alla ricorrente 2 con cui l'urologo ha prescritto un'operazione chirurgica che prevede 5 o 6 giorni di degenza ospedaliera e la permanenza a Lucerna per almeno 3 mesi dopo l'intervento. F. Lo scritto dei ricorrenti del 23 marzo 2026, con cui producono un documento medico circa l'appuntamento dell'interessata 2 presso un urologo in data 1° maggio 2026. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021) dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii). 3. 3.1 Nel caso in esame, l'autorità inferiore ha dapprima constatato che la Grecia è stata designata quale Stato terzo sicuro dal Consiglio federale, che nella fattispecie i richiedenti hanno ottenuto lo statuto di rifugiati nel predetto Paese, nonché che le autorità greche avrebbero acconsentito alla loro riammissione il 15 settembre 2025. Di seguito, la SEM rileva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto la Grecia è vincolata dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 e sarebbe quindi responsabilità degli interessati rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti avrebbero infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). A questo proposito, la SEM constata che gli interessati sarebbero partiti per la Svizzera appena 7 giorni dopo aver ottenuto la protezione internazionale, senza prodigarsi per ottenere un sostegno finanziario, un lavoro o un accesso a corsi di lingua o d'integrazione. Per contro, essi avrebbero trovato un alloggio ad Atene ma per loro scelta avrebbero deciso di lasciarlo per venire in Svizzera. Le varie allegazioni dei due richiedenti riguardanti l'accoglienza in detto Paese non sarebbero comprovate e dunque non atte a dimostrare una violazione delle suddette linee guida, conseguentemente non permetterebbero di giungere alla conclusione che essi corrano un "real risk" di essere sottoposti a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) in caso di ritorno in Grecia. Per quanto attiene invece lo stato di salute dei due ricorrenti, la SEM riferisce che esso sarebbe acclarato e che la situazione, già sufficientemente chiara, non richiederebbe ulteriori chiarimenti medici. Le patologie che affliggerebbero gli interessati sarebbero già diagnosticate, analizzate e sotto trattamento medico. Alla luce di ciò e dell'analisi attenta della documentazione medica agli atti, la SEM non ritiene vi sia un'emergenza medica e che la situazione di entrambi gli interessati non raggiunga un livello di gravità tale per cui il loro trasferimento costituisca un rischio di esposizione a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Infatti, la situazione valetudinaria dei richiedenti non raggiungerebbe la connotazione della particolare vulnerabilità. L'autorità inferiore ribadisce che, considerando che la Grecia dispone di infrastrutture mediche adeguate e che non emergono indizi concreti che tale Stato non adempia i propri obblighi dal profilo medico, i due interessati potranno beneficiare in loco dei supporti medici necessari prescritti in Svizzera. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe anche possibile. 3.2 Nel proprio gravame i ricorrenti sostengono che la SEM sia incorsa in un'applicazione inesatta del diritto federale e internazionale, nonché in un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, poiché il trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente l'art. 3 CEDU. Un tale trasferimento sarebbe inesigibile, poiché i due interessati verrebbero a ritrovarsi in una situazione di emergenza. I ricorrenti verrebbero sottoposti a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio, mancato acceso al mercato del lavoro, mancato accesso ai programmi di integrazione e aiuto greci e di mancato accesso alle cure mediche, per cui essi, contrariamente a quanto sostenuto dalla SEM, si sarebbero prodigati in svariate occasioni. Gli insorgenti avrebbero, infatti, trovato autonomamente un alloggio, cercato lavoro e chiesto un sostegno. L'autorità inferiore non avrebbe valutato a fondo le circostanze in questione, in particolare non avrebbe chiarito la situazione concreta in Grecia. La situazione di enorme difficoltà li avrebbe tuttavia condotti a partire in fretta prima di finire i loro risparmi. Il loro arrivo in Svizzera sarebbe piuttosto casuale e sarebbe stato deciso al momento dell'acquisto dei biglietti aerei e non vi sarebbe stata intenzione di venire su suolo elvetico. Inoltre, gli interessati si ritengono particolarmente vulnerabili, a causa del loro stato valetudinario, e non avrebbero accesso alle cure una volta ritornati su suolo ellenico. In particolare, non è stato fornito alcun sostegno medico alla ricorrente 2 per le sue problematiche, nonostante la stessa fosse affetta da patologie che necessitano di controlli regolari e che possono, tra l'altro, sfociare in gravi problemi di salute o addirittura nella morte prematura. Da quanto emergerebbe dall'incarto, l'esistenza di circostanze particolarmente favorevoli sarebbe da negare. I ricorrenti chiedono infine la trasmissione dell'incarto all'autorità inferiore al fine di ottenere garanzie individuali circa la possibilità concreta di accesso all'alloggio. 4. 4.1 Nel caso di specie le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ossequiate, in quanto i ricorrenti hanno già ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia e le autorità di tale Paese hanno accettato la loro riammissione ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti. 4.2 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1 (RS 142.311); DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1 Va ora esaminato se l'autorità inferiore ha rettamente emanato una decisione di esecuzione dell'allontanamento. Quest'ultima è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 5.2 5.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile (cfr. anche art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281]). Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria, si troverebbe in una situazione di emergenza esistenziale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.4; sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 9; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.4.2). 5.2.2 Il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi. Al contrario, l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.5.1 segg.; sentenze del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.1; D-2976/2024 del 22 maggio 2024 consid. 11.1). 5.2.3 Nel caso in disamina, si rileva anzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità degli insorgenti rivendicare i propri diritti direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali beneficiari di protezione internazionale, essi hanno infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (cfr. sentenza del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.2 con riferimenti). 5.2.4 A tal proposito si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (sentenza della Corte EDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran c. Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.). 6. 6.1 Nel loro ricorso, per quanto attiene all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciata dall'autorità inferiore, i ricorrenti lamentano il fatto di non essere stati considerati particolarmente vulnerabili, a causa del loro stato di salute. 6.2 6.2.1 Per quanto concerne lo stato di salute dell'insorgente 1, durante l'audizione del 11 settembre 2025 egli ha indicato di avere problemi al cuore e allo stomaco (cfr. atto SEM n. 33/9, D48 e segg., pag. 6). Dall'incarto emerge che il ricorrente 1 si è sottoposto a numerose visite mediche durante il soggiorno in Svizzera. Sotto il profilo psicologico gli è stato diagnosticato di disturbo da stress post-traumatico (cfr. atto SEM n. 27/2). Dagli atti medici emerge che il ricorrente 1 soffre di epigastralgie, ipoacusia destra, dolori lombo sacrali post traumatici e sindrome metabolica con obesità grado 1, dislipidemia, prediabete, per cui gli è stata prescritta una cura a base Pantoprazol NOBEL e Symbicort (cfr. atto SEM n. 27/2). In un secondo momento all'interessato 1 è stata diagnosticata una meningite grunale al timpano destro, per la quale gli è stato prescritto un trattamento topico con Ciproxin Gocce a decorrere dal 22 settembre 2025, in considerazione del rischio di una possibile ipoacusia (cfr. atto SEM n. 41/4). ale problematica non si è tuttavia concretizzata, poiché il ricorrente 1 è guarito a seguito della terapia prescritta e gli esami audiometrico e impedenzometrico risultano nella norma (cfr. atti SEM n. 61/4, 64/4). Dal referto medico datato 6 ottobre 2025, emerge che l'interessato 1 presenta, oltre alle patologie citate pocanzi, disuria di non chiara origine e sospetta tendinite/lesione cuffia di rotatori per cui gli vengono prescritti trattamenti farmacologici e fisioterapia. Circa la sintomatologia urinaria lamentata dall'insorgente 1, il medico valuterà il procedere (cfr. atto SEM n. 51/2). Dagli atti medici nell'ambito delle visite psicologiche del 24 ottobre 2025, del 28 novembre 2025 e del 15 gennaio 2026 emerge che la diagnosi è invariata (cfr. atto SEM n. 56/4, 63/4, 69/4). 6.2.1 Per quanto attiene lo stato di salute dell'insorgente 2, invece, durante l'audizione del 11 settembre 2025 ella ha indicato di avere diabete, problemi alla tiroide, calcoli al rene sinistro, pressione alta e problemi all'utero (cfr. atto SEM n. 34/7, D4, pag. 2). Dagli atti medici emerge che l'interessata 2 soffre di diverse patologie tra cui: poliabortività e vaginosi batterica, sindrome metabolica con ITA, cefalea di origine plurifattoriale: sospetta miopia, disturbi del sonno, tensioni, ipotiroidismo e cistite acuta da E Coli, diabete mellito tipo II, un ipotiroidismo sotto trattamento sostitutivo, probabilmente su tireopatia autoimmune di Hashimoto e sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali. Per tali patologie, come emerge dagli atti, le sono stati prescritti diversi trattamenti farmacologici (cfr. atti SEM n. 26/2, 28/3, 30/1, 38/2 e 39/4, 48/4, 52/4). Dal documento medico del 6 ottobre 2025 risulta che l'interessata 2 presenta una sospetta nefrolitiasi infetta (cfr. atto SEM n. 50/3), confermata da visita urologica del 16 gennaio 2026, che diagnostica una litiasi renale infetta con IVU recidivanti. Dopo plurimi tentativi terapeutici infruttuosi, è previsto un intervento di bonifica della calcolosi mediante approccio percutaneo ed endoscopico combinato (ECIRS, eventualmente mini-ECIRS) (cfr. atto SEM n. 70/2). Durante un ulteriore consulto psichiatrico alla ricorrente 2 è stata diagnosticata una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali, per la quale è stato prescritto un trattamento a base di Trittico, Olanzapina e Psychopax (cfr. atto SEM n. 54/4). In data 20 ottobre 2025, alla ricorrente 2 è stata confermata la diagnosi e adattata la cura farmacologica, aggiungendo in riserva Relaxane e Psychopax (cfr. atto SEM n. 55/4). Il 29 ottobre 2025, le è stata adattata la terapia farmacologica, che prevede Trittico, Olanzapina, Psychopax e Relaxane e Psychopax in riserva (cfr. atto SEM n. 57/4). Nell'ambito della visita psicologica del 30 ottobre 2025, la diagnosi dell'insorgente 2 è rimasta invariata; quest'ultima ha riferito un miglioramento del proprio stato dopo l'assunzione dei farmaci prescritti, è stata constatata la mancanza di suicidalità attiva (cfr. atti SEM n. 58/4). In occasione di un successivo consulto medico, avvenuto il 3 novembre 2025, alla ricorrente 2 è stata prescritta una terapia a base di Elocom, Dexeryl, Vagi Hex e Lubex per lesioni eritematose maculari con lieve tumefazione a livello delle mani, nonché per una "lesione iperpigmentata serpentinosa desquamante" in prossimità del seno destro (cfr. atto SEM n. 59/2). Nel corso della visita del 5 novembre 2025 la terapia farmacologica è stata aggiornata in Trittico e Olanzapina, con Relaxane e Psychopax in riserva (cfr. atto SEM n. 60/4), di cui la ricorrente 2 riferisce di trarre beneficio (cfr. atto SEM n. 62/4). Nell'ambito delle visite del 14 e del 15 gennaio 2026 emerge che la diagnosi dell'insorgente 2 rimane invariata, mentre la terapia è stata riadattata a Trittico, Olanzapina e Psychopax, con Olanzapina e Psychopax in riserva (cfr. atti SEM n. 67/4, 68/5). Dal successivoo documento agli atti (cfr. scritto dei ricorrenti dell'11 febbraio 2026) si evince che per le problematiche ai reni è stata di nuova prescritta un'operazione. Dall'ultimo documento medico agli atti risulta un appuntamento per il 1° maggio 2026 presso un urologo, a dire dei ricorrenti per procedere con l'operazione. Viste le tempistiche dilatate nel tempo si evince che la stessa non risulta essere urgente. 6.2.2 Da quanto esposto sopra discende che le affezioni di cui soffrono i ricorrenti non sono suscettibili di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Grecia e di considerarli come persone particolarmente vulnerabili incapaci di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Anche alla luce dei nuovi documenti agli atti, lo stato di salute degli insorgenti rimane pressoché invariato. Si ribadisce che la Grecia è vincolata dalla precitata direttiva qualificazione. Essa dispone delle strutture mediche sufficienti e i ricorrenti hanno accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e art. 30 direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4.4 con riferimenti). A fronte segnatamente di tali problematiche è quindi loro responsabilità rivendicare direttamente presso le autorità elleniche i diritti alle cure che gli spettano, contrariamente a quanto fatto durante la prima permanenza su suolo ellenico dopo aver ottenuto lo statuto di rifugiati (cfr. atto SEM n. 34/7, D37, pag. 5). 6.2.3 In secondo luogo, dagli atti non vi sono elementi che conducono a ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Inoltre, i ricorrenti non apportano alcun mezzo di prova a sostegno delle loro allegazioni sulle condizioni di vita in Grecia (cfr. atti SEM n. 33/9 e 34/7). Dal loro racconto, infine, emerge che gli insorgenti non hanno sollecitato le autorità greche, le organizzazioni presenti al fine di ottenere un alloggio, aiuto finanziario, lavoro o cure mediche (cfr. atto SEM n. 33/9, D30 e segg., pag. 4 e segg.), ma si rileva che essi si sono rivolti unicamente a un'organizzazione di cui non ricordano nemmeno il nome (cfr. atto SEM n. 33/9, D42, pag. 5). Gli interessati hanno dichiarato invero di aver trovato un alloggio a un costo contenuto dopo aver lasciato il campo di accoglienza e di averlo lasciato dopo solo una settimana, senza mai rivolgersi attivamente alle autorità al fine di ottenere le prestazioni che spetterebbero loro in virtù del loro statuto (cfr. atti SEM n. 33/9, D20 e segg., pag. 3 e segg. e n. 34/7, D20 e segg., pag. 3 e segg.). 6.2.4 Sulla base di ciò che è stato esposto poc'anzi, non si ritengono i ricorrenti come persone particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza (cfr. supra consid. 7.4.4.4). Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 6.2.5 Considerato quanto sopra, la SEM non era tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per i beneficiari di protezione internazionale, per cui da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi e art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare vitto e alloggio ai ricorrenti. Le relative richieste degli insorgenti vanno pertanto respinte. 6.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei richiedenti. 6.4 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.

7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 8. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 8.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 8.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

9. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 1'000.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: