Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a Il 23 agosto 2026, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è risultato che egli aveva già inoltrato una domanda d'asilo in Grecia il 7 maggio 2026, ottenendo protezione internazionale il 25 giugno 2026. A.c L'8 settembre 2026, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.d Il 12 settembre 2026, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio, confermando il suo statuto di rifugiato a far tempo dal 25 giugno 2026. A.e Il 15 settembre 2026, egli ha sostenuto dinanzi alla SEM un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, esprimendosi nel rispetto del diritto di essere sentito in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. A.f La SEM ha concesso la facoltà di esprimersi all'interessato. Egli ha presentato le proprie osservazioni in data 25 settembre 2026. A.g Nel corso della procedura l'interessato si è sottoposto ad alcune visite mediche di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione del 25 settembre 2026, notificata il 28 settembre 2026 (cfr. atto SEM n. [(...)]-35/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera - della cui esecuzione è stato incaricato il Canton Lucerna - indicando al richiedente l'obbligo di lasciare la Svizzera il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione e disponendo la consegna degli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame, conformemente al relativo indice. C.Con ricorso del 5 ottobre 2026, l'interessato avversa la decisione succitata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo all'annullamento della stessa nonché all'ammissione provvisoria in Svizzera e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, chiede che gli sia concessa l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese.
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM evidenzia dapprima l'accettazione della domanda di riammissione in Grecia, in virtù della qualità di rifugiato dell'insorgente; il Consiglio federale avrebbe peraltro designato tale Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, ciò che imporrebbe la non entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi). Inoltre, con le dichiarazioni rese in sede d'audizione, il ricorrente non avrebbe provato l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che, con il rinvio in Grecia, sarebbe esposto ad un rischio reale («real risk») di trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico di cui la Svizzera è firmataria. Con riferimento poi all'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, essa risulterebbe ammissibile, non emergendo dagli atti elementi che permettano di ritenere che l'interessato sarebbe esposto ad un rischio reale di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. In particolare, le violenze sessuali che il ricorrente avrebbe subito in Grecia da parte di terzi non permetterebbero di concludere che le autorità elleniche non siano disposte o in grado di offrirgli una protezione adeguata, non avendo egli sporto una denuncia formale né esperito i rimedi giuridici disponibili. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe poi anche ragionevolmente esigibile, considerato che né la situazione politica vigente in Grecia né altri motivi vi si opporrebbero. Peraltro, l'insorgente avrebbe lasciato tale Paese poco dopo aver ottenuto la protezione internazionale, senza intraprendere sufficienti sforzi per accedere all'assistenza sociale, ad un alloggio e alle cure mediche, segnatamente rivolgendosi alle autorità competenti e ai programmi d'integrazione disponibili. Le difficili condizioni di vita lamentate, compresa la mancanza di un alloggio, non sarebbero quindi sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, anche alla luce delle sentenze di riferimento E-3427/2021 ed E-3431/2021 del 28 marzo 2022 e D-2590/2025 dell'11 settembre 2025. In aggiunta, la sua situazione medica non sarebbe tale da impedirne l'esecuzione dell'allontanamento. Benché il ricorrente presenti diverse problematiche di salute, segnatamente un nodulo testicolare ancora da indagare, una sospetta proctite e uretrite, nonché insonnia e stress riconducibili anche alle violenze sessuali subite, queste non sarebbero di gravità tale da renderlo una persona particolarmente vulnerabile. Gli accertamenti medici ancora pendenti non modificherebbero tale valutazione e le cure eventualmente necessarie, comprese quelle psicologiche, sarebbero disponibili anche in Grecia. Il documento attestante l'impossibilità di organizzare una visita psicologica presso l'ospedale di Samo non permetterebbe infatti di concludere che tali cure siano indisponibili sull'intero territorio greco. La SEM ritiene quindi di aver accertato sufficientemente i fatti giuridicamente rilevanti, precisando che lo stato di salute dell'interessato sarà considerato nell'organizzazione del trasferimento. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe anche possibile, avendo la Grecia accettato la sua riammissione.
E. 3.2 L'insorgente contesta la decisione della SEM, ritenendo che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia sarebbe inammissibile e inesigibile, alla luce delle gravi carenze del sistema di accoglienza ellenico e della sua particolare vulnerabilità. In particolare, egli sarebbe stato vittima di violenze sessuali sia in Etiopia sia in Grecia, circostanza che lo esporrebbe a un elevato rischio di rivittimizzazione in caso di ritorno. Inoltre, dopo aver ottenuto la protezione internazionale in Grecia, sarebbe stato costretto a vivere per diverse settimane per strada, senza beneficiare di un alloggio, di un sostegno economico o di cure mediche adeguate, nonostante i ripetuti tentativi di ottenere assistenza presso enti e associazioni. Egli avrebbe pertanto compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente esigibili per costruirsi un'esistenza dignitosa, conformemente ai criteri stabiliti nella sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025. Peraltro, la SEM avrebbe omesso di considerare le difficoltà concrete di accesso ai programmi d'integrazione, all'assistenza sanitaria e al mercato del lavoro, segnatamente gli ostacoli amministrativi connessi all'ottenimento e all'attivazione del numero di previdenza sociale greco (AMKA). Quanto alle violenze sessuali subite, le autorità elleniche non gli avrebbero fornito alcuna protezione, anche a causa dell'assenza di un interprete, mentre le sue problematiche psicofisiche non sarebbero state adeguatamente prese in carico. Il ricorrente sostiene poi che la SEM abbia violato il principio inquisitorio (art. 12 PA e art. 6 LAsi), non accertando in modo completo e individualizzato i fatti rilevanti, in particolare la sua vulnerabilità, le condizioni di vita in Grecia e l'effettiva possibilità di accedere ad un alloggio, a un sostegno sociale e alle cure mediche necessarie. Di conseguenza, chiede l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria; in subordine, il rinvio della causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria, previa acquisizione di garanzie individuali dalle autorità greche.
E. 4.1 La censura formale relativa al preteso accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.2 L'accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando quest'ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). Se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. Moser/Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).
E. 4.3 Nel caso concreto, il Tribunale non può dare seguito a quanto sostenuto dal ricorrente, considerato che non si ravvisano carenze nell'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, né per quanto concerne le condizioni di vita in Grecia né in relazione alla sua situazione personale e medica. Nello specifico, durante il colloquio del 15 settembre 2026, l'insorgente ha avuto modo di esporre le circostanze del suo soggiorno in Grecia, segnatamente le difficoltà incontrate nell'accesso ad un alloggio, all'assistenza sociale e alle cure mediche, nonché i tentativi intrapresi per ottenere sostegno presso diverse associazioni. Egli ha inoltre riferito delle violenze sessuali subite e delle difficoltà incontrate nel rivolgersi alle autorità di polizia elleniche. Tali elementi sono stati presi in considerazione dalla SEM, che si è pronunciata sulla possibilità di ottenere protezione dalle autorità greche e sull'accesso ai programmi di sostegno e d'integrazione, tenendo altresì conto della più recente giurisprudenza del Tribunale relativa ai beneficiari di protezione internazionale in Grecia. Per quanto attiene alla situazione medica, l'autorità inferiore ha interrogato l'interessato in merito al suo stato di salute e ha esaminato la documentazione medica disponibile, comprese le problematiche fisiche e psicologiche riconducibili alle violenze sessuali subite. Essa ha altresì considerato il documento medico del 16 giugno 2026 relativo all'impossibilità di ottenere una visita psicologica presso l'ospedale di Samo. Quanto al nodulo testicolare, il referto radiologico del 28 settembre 2026 agli atti ha evidenziato una piccola cisti della testa dell'epididimo sinistro, priva di caratteristiche sospette, con restanti reperti nella norma. Anche lo screening per le infezioni sessualmente trasmissibili, ancora pendente al momento della decisione, è stato preso in considerazione dalla SEM. Non emergono pertanto elementi tali da imporre ulteriori accertamenti ai fini della presente procedura. Infine, le critiche ricorsuali relative all'effettiva accessibilità dell'alloggio, dell'assistenza sanitaria e dei programmi d'integrazione in Grecia attengono essenzialmente all'apprezzamento delle circostanze concrete e alla valutazione dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, questioni che saranno esaminate nel prosieguo. Di conseguenza, non si ravvisano violazioni del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, avendo quest'ultima accertato in maniera sufficientemente completa ed esatta i fatti giuridicamente rilevanti.
E. 4.4 In definitiva, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione va respinta poiché infondata.
E. 5.1.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro - secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi - nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non-respingimento.
E. 5.1.2 Come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, il Consiglio federale ha inserito la Grecia, in data 14 dicembre 2007, come anche gli altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Dagli atti risulta che al ricorrente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato in Grecia il 25 giugno 2026. Inoltre, risulta che le autorità greche hanno espressamente acconsentito alla sua riammissione il 12 settembre 2026.
E. 5.1.3 In virtù della presunzione legale di cui all'art. 6a cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 LAsi, negli Stati terzi sicuri non sussiste una persecuzione rilevante ai fini dell'asilo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, né vi è il pericolo che il richiedente sia costretto a lasciare il Paese per recarsi in uno Stato in cui una tale persecuzione esiste. Tale presunzione legale può essere rovesciata nel singolo caso mediante indizi concreti e sufficientemente circostanziati. Il ricorrente non adduce tuttavia simili elementi né nel proprio ricorso, né essi emergono dagli atti. Quanto riferito rispetto a problemi avuti con terzi e le modalità in cui ha vissuto in Grecia in passato non giustificano una deroga all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi.
E. 5.1.4 La SEM ha pertanto correttamente deciso, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.
E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 7.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 7.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della CAT. In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli sarebbe esposto ad un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
E. 7.2.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della CAT e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9).
E. 7.2.3.1 Nel caso concreto, come surriferito (cfr. supra, consid. 5.1.2), si osserva che il ricorrente verrebbe rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi).
E. 7.2.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata. In Grecia, il ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato. Egli può quindi contare sulle garanzie previste dal regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 segnatamente in materia di accesso all'occupazione (art. 28), all'istruzione (art. 29), all'assistenza sociale (art. 31), all'assistenza sanitaria (art. 32) e all'alloggio (art. 34), che la Grecia è tenuta a rispettare in qualità di Stato membro dell'Unione europea. Per quanto attiene alle condizioni di vita lamentate, il ricorrente ha riferito di aver vissuto per strada ad Atene e di essersi rivolto a diverse associazioni e a un ufficio per rifugiati al fine di ottenere assistenza, senza tuttavia ricevere il sostegno richiesto. Tali circostanze, pur attestando le difficoltà incontrate, non permettono ancora di concludere che egli sarebbe impossibilitato ad accedere ai diritti connessi al suo statuto. In particolare, l'insorgente ha dichiarato di non conoscere i programmi HELIOS+ e i Migrant Integration Centers, né le procedure relative al numero di previdenza sociale greco (AMKA), senza quindi aver dimostrato di aver esaurito le possibilità di assistenza disponibili. Si rileva inoltre che egli ha lasciato la Grecia meno di due mesi dopo il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Pertanto, pur considerando gli sforzi intrapresi, non risulta dimostrato che l'interessato, nonostante iniziative ragionevolmente esigibili, non potrebbe costruirsi un'esistenza dignitosa in tale Paese. Neppure le difficoltà amministrative e di accesso ai servizi denunciate nel ricorso permettono, nel caso concreto, di giungere ad una diversa conclusione. Si osserva infine che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 7.2.3.3 Con riferimento ai problemi di sicurezza e alle violenze sessuali asseritamente subite in Grecia, si osserva che il ricorrente ha riferito di essersi rivolto ad alcuni agenti di polizia, senza tuttavia riuscire a comunicare con loro a causa delle difficoltà linguistiche. Egli non ha invece sporto una denuncia formale né esperito ulteriori rimedi giuridici. Ora, tale circostanza, per quanto spiacevole, non è sufficiente a dimostrare che le autorità elleniche non siano disposte o in grado di offrirgli una protezione adeguata. Essendo la Grecia uno Stato di diritto dotato di autorità di polizia funzionanti, l'insorgente potrà rivolgersi alle autorità competenti qualora dovesse nuovamente essere esposto a minacce o aggressioni da parte di terzi (cfr. sentenza del TAF D-8550/2025 del 21 novembre 2025 consid. 8.3.2.3). Neppure il rischio di rivittimizzazione evocato nel ricorso è sufficiente, in assenza di ulteriori elementi individuali concreti, a dimostrare che egli sarebbe esposto a un rischio reale di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU.
E. 7.2.3.4 In esito, non si può quindi ammettere che l'interessato sarà confrontato con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.
E. 7.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 7.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente l'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerarsi malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati).
E. 7.3.3 In casu, il ricorrente - posta l'assenza di elementi che facciano ritenere che la Grecia non possa o non voglia garantire all'interessato la necessaria protezione o che egli sarebbe esposto a condizioni di vita disumane (cfr. supra, consid. 7.2.3.2) - non ha fornito neppure elementi concreti a dimostrazione del fatto che al rientro verrebbe a trovarsi in una condizione di emergenza medica. Per quanto attiene all'attuale situazione psicofisica dell'interessato, dagli atti medici risulta che egli presenta condizioni generali buone, con una valutazione cardiopolmonare senza particolarità e un esame obiettivo addominale nella norma. Il referto radiologico del 28 settembre 2026 ha inoltre evidenziato una piccola cisti della testa dell'epididimo sinistro, priva di caratteristiche sospette, con restanti reperti nella norma. Quanto alle sospette proctite e uretrite, lo screening per le infezioni sessualmente trasmissibili ha dato esito negativo (cfr. atti SEM n. 39/2 e 36/2). Sono altresì stati segnalati insonnia, stress e difficoltà di socializzazione, anche in relazione alle violenze sessuali subite. Ciò posto, pur non volendo minimizzare i problemi di salute surriferiti, non emergono dagli atti elementi che permettano di ritenere che le affezioni dell'interessato presentino una gravità tale da rientrare nella restrittiva giurisprudenza succitata. Infatti, la Grecia dispone di strutture mediche in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico dell'insorgente, ai quali egli ha diritto di accedere alle medesime condizioni previste per i cittadini greci (art. 32 del regolamento [UE] 2024/1347; cfr. sentenze di riferimento E-3427/2021 ed E-3431/2021 del 28 marzo 2022, consid. 8-9.10). In particolare, le problematiche psicologiche riferite, pur considerando le violenze sessuali subite, non risultano accompagnate da elementi medici che attestino un disturbo di gravità tale da rendere l'interessato particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Lo stato di salute del ricorrente non appare pertanto suscettibile di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia (cfr. ex plurimis sentenze del TAF E-7830/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 5.7; D-2206/2025 del 23 maggio 2025 consid. 4.2.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2). Eventuali necessità sanitarie potranno inoltre essere considerate dalle autorità incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento, segnatamente mediante un'adeguata organizzazione del trasferimento e la trasmissione delle informazioni mediche pertinenti alle autorità greche.
E. 7.3.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 7.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.
E. 7.5 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.
E. 8 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione.
E. 9 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
E. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 10.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria - nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA) - è respinta.
E. 10.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 11 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7233/2026 Sentenza del 19 ottobre 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Eva Hostettler; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, patrocinato da Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 25 settembre 2026 / N (...). Fatti: A. A.a Il 23 agosto 2026, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è risultato che egli aveva già inoltrato una domanda d'asilo in Grecia il 7 maggio 2026, ottenendo protezione internazionale il 25 giugno 2026. A.c L'8 settembre 2026, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.d Il 12 settembre 2026, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio, confermando il suo statuto di rifugiato a far tempo dal 25 giugno 2026. A.e Il 15 settembre 2026, egli ha sostenuto dinanzi alla SEM un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, esprimendosi nel rispetto del diritto di essere sentito in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. A.f La SEM ha concesso la facoltà di esprimersi all'interessato. Egli ha presentato le proprie osservazioni in data 25 settembre 2026. A.g Nel corso della procedura l'interessato si è sottoposto ad alcune visite mediche di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione del 25 settembre 2026, notificata il 28 settembre 2026 (cfr. atto SEM n. [(...)]-35/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera - della cui esecuzione è stato incaricato il Canton Lucerna - indicando al richiedente l'obbligo di lasciare la Svizzera il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione e disponendo la consegna degli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame, conformemente al relativo indice. C.Con ricorso del 5 ottobre 2026, l'interessato avversa la decisione succitata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo all'annullamento della stessa nonché all'ammissione provvisoria in Svizzera e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, chiede che gli sia concessa l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM evidenzia dapprima l'accettazione della domanda di riammissione in Grecia, in virtù della qualità di rifugiato dell'insorgente; il Consiglio federale avrebbe peraltro designato tale Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, ciò che imporrebbe la non entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi). Inoltre, con le dichiarazioni rese in sede d'audizione, il ricorrente non avrebbe provato l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che, con il rinvio in Grecia, sarebbe esposto ad un rischio reale («real risk») di trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico di cui la Svizzera è firmataria. Con riferimento poi all'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, essa risulterebbe ammissibile, non emergendo dagli atti elementi che permettano di ritenere che l'interessato sarebbe esposto ad un rischio reale di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. In particolare, le violenze sessuali che il ricorrente avrebbe subito in Grecia da parte di terzi non permetterebbero di concludere che le autorità elleniche non siano disposte o in grado di offrirgli una protezione adeguata, non avendo egli sporto una denuncia formale né esperito i rimedi giuridici disponibili. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe poi anche ragionevolmente esigibile, considerato che né la situazione politica vigente in Grecia né altri motivi vi si opporrebbero. Peraltro, l'insorgente avrebbe lasciato tale Paese poco dopo aver ottenuto la protezione internazionale, senza intraprendere sufficienti sforzi per accedere all'assistenza sociale, ad un alloggio e alle cure mediche, segnatamente rivolgendosi alle autorità competenti e ai programmi d'integrazione disponibili. Le difficili condizioni di vita lamentate, compresa la mancanza di un alloggio, non sarebbero quindi sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, anche alla luce delle sentenze di riferimento E-3427/2021 ed E-3431/2021 del 28 marzo 2022 e D-2590/2025 dell'11 settembre 2025. In aggiunta, la sua situazione medica non sarebbe tale da impedirne l'esecuzione dell'allontanamento. Benché il ricorrente presenti diverse problematiche di salute, segnatamente un nodulo testicolare ancora da indagare, una sospetta proctite e uretrite, nonché insonnia e stress riconducibili anche alle violenze sessuali subite, queste non sarebbero di gravità tale da renderlo una persona particolarmente vulnerabile. Gli accertamenti medici ancora pendenti non modificherebbero tale valutazione e le cure eventualmente necessarie, comprese quelle psicologiche, sarebbero disponibili anche in Grecia. Il documento attestante l'impossibilità di organizzare una visita psicologica presso l'ospedale di Samo non permetterebbe infatti di concludere che tali cure siano indisponibili sull'intero territorio greco. La SEM ritiene quindi di aver accertato sufficientemente i fatti giuridicamente rilevanti, precisando che lo stato di salute dell'interessato sarà considerato nell'organizzazione del trasferimento. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe anche possibile, avendo la Grecia accettato la sua riammissione. 3.2 L'insorgente contesta la decisione della SEM, ritenendo che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia sarebbe inammissibile e inesigibile, alla luce delle gravi carenze del sistema di accoglienza ellenico e della sua particolare vulnerabilità. In particolare, egli sarebbe stato vittima di violenze sessuali sia in Etiopia sia in Grecia, circostanza che lo esporrebbe a un elevato rischio di rivittimizzazione in caso di ritorno. Inoltre, dopo aver ottenuto la protezione internazionale in Grecia, sarebbe stato costretto a vivere per diverse settimane per strada, senza beneficiare di un alloggio, di un sostegno economico o di cure mediche adeguate, nonostante i ripetuti tentativi di ottenere assistenza presso enti e associazioni. Egli avrebbe pertanto compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente esigibili per costruirsi un'esistenza dignitosa, conformemente ai criteri stabiliti nella sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025. Peraltro, la SEM avrebbe omesso di considerare le difficoltà concrete di accesso ai programmi d'integrazione, all'assistenza sanitaria e al mercato del lavoro, segnatamente gli ostacoli amministrativi connessi all'ottenimento e all'attivazione del numero di previdenza sociale greco (AMKA). Quanto alle violenze sessuali subite, le autorità elleniche non gli avrebbero fornito alcuna protezione, anche a causa dell'assenza di un interprete, mentre le sue problematiche psicofisiche non sarebbero state adeguatamente prese in carico. Il ricorrente sostiene poi che la SEM abbia violato il principio inquisitorio (art. 12 PA e art. 6 LAsi), non accertando in modo completo e individualizzato i fatti rilevanti, in particolare la sua vulnerabilità, le condizioni di vita in Grecia e l'effettiva possibilità di accedere ad un alloggio, a un sostegno sociale e alle cure mediche necessarie. Di conseguenza, chiede l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria; in subordine, il rinvio della causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria, previa acquisizione di garanzie individuali dalle autorità greche. 4. 4.1 La censura formale relativa al preteso accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2 L'accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando quest'ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). Se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. Moser/Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.3 Nel caso concreto, il Tribunale non può dare seguito a quanto sostenuto dal ricorrente, considerato che non si ravvisano carenze nell'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, né per quanto concerne le condizioni di vita in Grecia né in relazione alla sua situazione personale e medica. Nello specifico, durante il colloquio del 15 settembre 2026, l'insorgente ha avuto modo di esporre le circostanze del suo soggiorno in Grecia, segnatamente le difficoltà incontrate nell'accesso ad un alloggio, all'assistenza sociale e alle cure mediche, nonché i tentativi intrapresi per ottenere sostegno presso diverse associazioni. Egli ha inoltre riferito delle violenze sessuali subite e delle difficoltà incontrate nel rivolgersi alle autorità di polizia elleniche. Tali elementi sono stati presi in considerazione dalla SEM, che si è pronunciata sulla possibilità di ottenere protezione dalle autorità greche e sull'accesso ai programmi di sostegno e d'integrazione, tenendo altresì conto della più recente giurisprudenza del Tribunale relativa ai beneficiari di protezione internazionale in Grecia. Per quanto attiene alla situazione medica, l'autorità inferiore ha interrogato l'interessato in merito al suo stato di salute e ha esaminato la documentazione medica disponibile, comprese le problematiche fisiche e psicologiche riconducibili alle violenze sessuali subite. Essa ha altresì considerato il documento medico del 16 giugno 2026 relativo all'impossibilità di ottenere una visita psicologica presso l'ospedale di Samo. Quanto al nodulo testicolare, il referto radiologico del 28 settembre 2026 agli atti ha evidenziato una piccola cisti della testa dell'epididimo sinistro, priva di caratteristiche sospette, con restanti reperti nella norma. Anche lo screening per le infezioni sessualmente trasmissibili, ancora pendente al momento della decisione, è stato preso in considerazione dalla SEM. Non emergono pertanto elementi tali da imporre ulteriori accertamenti ai fini della presente procedura. Infine, le critiche ricorsuali relative all'effettiva accessibilità dell'alloggio, dell'assistenza sanitaria e dei programmi d'integrazione in Grecia attengono essenzialmente all'apprezzamento delle circostanze concrete e alla valutazione dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, questioni che saranno esaminate nel prosieguo. Di conseguenza, non si ravvisano violazioni del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, avendo quest'ultima accertato in maniera sufficientemente completa ed esatta i fatti giuridicamente rilevanti. 4.4 In definitiva, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione va respinta poiché infondata. 5. 5.1 5.1.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro - secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi - nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non-respingimento. 5.1.2 Come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, il Consiglio federale ha inserito la Grecia, in data 14 dicembre 2007, come anche gli altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Dagli atti risulta che al ricorrente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato in Grecia il 25 giugno 2026. Inoltre, risulta che le autorità greche hanno espressamente acconsentito alla sua riammissione il 12 settembre 2026. 5.1.3 In virtù della presunzione legale di cui all'art. 6a cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 LAsi, negli Stati terzi sicuri non sussiste una persecuzione rilevante ai fini dell'asilo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, né vi è il pericolo che il richiedente sia costretto a lasciare il Paese per recarsi in uno Stato in cui una tale persecuzione esiste. Tale presunzione legale può essere rovesciata nel singolo caso mediante indizi concreti e sufficientemente circostanziati. Il ricorrente non adduce tuttavia simili elementi né nel proprio ricorso, né essi emergono dagli atti. Quanto riferito rispetto a problemi avuti con terzi e le modalità in cui ha vissuto in Grecia in passato non giustificano una deroga all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. 5.1.4 La SEM ha pertanto correttamente deciso, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.
6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. 7.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 7.2 7.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della CAT. In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli sarebbe esposto ad un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 7.2.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della CAT e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). 7.2.3 7.2.3.1 Nel caso concreto, come surriferito (cfr. supra, consid. 5.1.2), si osserva che il ricorrente verrebbe rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi). 7.2.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata. In Grecia, il ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato. Egli può quindi contare sulle garanzie previste dal regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 segnatamente in materia di accesso all'occupazione (art. 28), all'istruzione (art. 29), all'assistenza sociale (art. 31), all'assistenza sanitaria (art. 32) e all'alloggio (art. 34), che la Grecia è tenuta a rispettare in qualità di Stato membro dell'Unione europea. Per quanto attiene alle condizioni di vita lamentate, il ricorrente ha riferito di aver vissuto per strada ad Atene e di essersi rivolto a diverse associazioni e a un ufficio per rifugiati al fine di ottenere assistenza, senza tuttavia ricevere il sostegno richiesto. Tali circostanze, pur attestando le difficoltà incontrate, non permettono ancora di concludere che egli sarebbe impossibilitato ad accedere ai diritti connessi al suo statuto. In particolare, l'insorgente ha dichiarato di non conoscere i programmi HELIOS+ e i Migrant Integration Centers, né le procedure relative al numero di previdenza sociale greco (AMKA), senza quindi aver dimostrato di aver esaurito le possibilità di assistenza disponibili. Si rileva inoltre che egli ha lasciato la Grecia meno di due mesi dopo il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Pertanto, pur considerando gli sforzi intrapresi, non risulta dimostrato che l'interessato, nonostante iniziative ragionevolmente esigibili, non potrebbe costruirsi un'esistenza dignitosa in tale Paese. Neppure le difficoltà amministrative e di accesso ai servizi denunciate nel ricorso permettono, nel caso concreto, di giungere ad una diversa conclusione. Si osserva infine che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). 7.2.3.3 Con riferimento ai problemi di sicurezza e alle violenze sessuali asseritamente subite in Grecia, si osserva che il ricorrente ha riferito di essersi rivolto ad alcuni agenti di polizia, senza tuttavia riuscire a comunicare con loro a causa delle difficoltà linguistiche. Egli non ha invece sporto una denuncia formale né esperito ulteriori rimedi giuridici. Ora, tale circostanza, per quanto spiacevole, non è sufficiente a dimostrare che le autorità elleniche non siano disposte o in grado di offrirgli una protezione adeguata. Essendo la Grecia uno Stato di diritto dotato di autorità di polizia funzionanti, l'insorgente potrà rivolgersi alle autorità competenti qualora dovesse nuovamente essere esposto a minacce o aggressioni da parte di terzi (cfr. sentenza del TAF D-8550/2025 del 21 novembre 2025 consid. 8.3.2.3). Neppure il rischio di rivittimizzazione evocato nel ricorso è sufficiente, in assenza di ulteriori elementi individuali concreti, a dimostrare che egli sarebbe esposto a un rischio reale di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. 7.2.3.4 In esito, non si può quindi ammettere che l'interessato sarà confrontato con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 7.3 7.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente l'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerarsi malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati). 7.3.3 In casu, il ricorrente - posta l'assenza di elementi che facciano ritenere che la Grecia non possa o non voglia garantire all'interessato la necessaria protezione o che egli sarebbe esposto a condizioni di vita disumane (cfr. supra, consid. 7.2.3.2) - non ha fornito neppure elementi concreti a dimostrazione del fatto che al rientro verrebbe a trovarsi in una condizione di emergenza medica. Per quanto attiene all'attuale situazione psicofisica dell'interessato, dagli atti medici risulta che egli presenta condizioni generali buone, con una valutazione cardiopolmonare senza particolarità e un esame obiettivo addominale nella norma. Il referto radiologico del 28 settembre 2026 ha inoltre evidenziato una piccola cisti della testa dell'epididimo sinistro, priva di caratteristiche sospette, con restanti reperti nella norma. Quanto alle sospette proctite e uretrite, lo screening per le infezioni sessualmente trasmissibili ha dato esito negativo (cfr. atti SEM n. 39/2 e 36/2). Sono altresì stati segnalati insonnia, stress e difficoltà di socializzazione, anche in relazione alle violenze sessuali subite. Ciò posto, pur non volendo minimizzare i problemi di salute surriferiti, non emergono dagli atti elementi che permettano di ritenere che le affezioni dell'interessato presentino una gravità tale da rientrare nella restrittiva giurisprudenza succitata. Infatti, la Grecia dispone di strutture mediche in grado di garantire i trattamenti necessari in relazione allo stato fisico e psicologico dell'insorgente, ai quali egli ha diritto di accedere alle medesime condizioni previste per i cittadini greci (art. 32 del regolamento [UE] 2024/1347; cfr. sentenze di riferimento E-3427/2021 ed E-3431/2021 del 28 marzo 2022, consid. 8-9.10). In particolare, le problematiche psicologiche riferite, pur considerando le violenze sessuali subite, non risultano accompagnate da elementi medici che attestino un disturbo di gravità tale da rendere l'interessato particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Lo stato di salute del ricorrente non appare pertanto suscettibile di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia (cfr. ex plurimis sentenze del TAF E-7830/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 5.7; D-2206/2025 del 23 maggio 2025 consid. 4.2.3; D-1142/2025 del 18 marzo 2025 consid. 8.2 e 8.4.2). Eventuali necessità sanitarie potranno inoltre essere considerate dalle autorità incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento, segnatamente mediante un'adeguata organizzazione del trasferimento e la trasmissione delle informazioni mediche pertinenti alle autorità greche. 7.3.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 7.5 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.
8. Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione.
9. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata. 10. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 10.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria - nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA) - è respinta. 10.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: