Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo il (...). Ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo, d'essere cittadino della Liberia e d'essere stato picchiato nell'(...) da sconosciuti che avrebbero voluto ottenere informazioni in merito ai suoi fratelli, appartenenti al gruppo National Patriotic Front of Liberia (NPFL). Temendo d'essere ucciso, nel (...) sarebbe espatriato. B. Il 6 aprile 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito, Ufficio federale della migrazione, UFM) non è entrato nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Allo stesso tempo ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera ed ha ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento verso il suo Paese d'origine. C. Il 9 aprile 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e la pronunzia dell'ammissione provvisoria. D. Con sentenza del 21 luglio 2006, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha accolto il ricorso interposto dall'insorgente ed ha annullato la decisione impugnata. La Commissione ha considerato che, in base alle risultanze processuali allo stato di allora, non era consentito di concludere dell'inconsistenza delle allegazioni rese dall'insorgente sull'evocata cittadinanza liberiana. Gli atti di causa sono pertanto stati rinviati all'UFM per completamento dell'istruttoria e pronuncia di un nuovo giudizio. E. Il 17 settembre 2007, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento verso la Liberia. F. Il 22 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e la pronunzia dell'ammissione provvisoria. Ha pure presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. G. Con decisione incidentale del 12 novembre 2007, il TAF ha considerato il ricorso privo di probabilità d'esito favorevole. Ha quindi respinto la surriferita domanda d'assistenza giudiziaria e chiesto all'insorgente il versamento di un anticipo, di CHF 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali. Il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. H. Con ordinanza del 18 marzo 2010, questo Tribunale ha invitato l'autorità inferiore ad esprimesi in modo inequivocabile e sostanziato sui motivi d'allontanamento del ricorrente in Liberia o se e sulla base di quali considerazioni continua ad escludere la verosimiglianza di tale provenienza. I. Con scritto del 20 aprile 2010 l'UFM osserva che il principio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile lecita e ragionevolmente esigibile viene limitato dall'obbligo di collaborare del ricorrente nella constatazione dei fatti. Questi non avrebbe fornito le precisioni necessarie e dunque l'autorità inferiore non potrebbe procedere in modo definitivo a detto esame. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 lett. a PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Giusta l'art. 42 LAsi chi ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura. Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 e 2 PA).
E. 3 Ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente.
E. 4 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2a. ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
E. 5.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
E. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole per poter ammettere la verosimiglianza ai sensi dei summenzionati disposti delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
E. 6.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni dell'insorgente non sufficientemente motivate ed alquanto vaghe e superficiali. In particolare, malgrado egli abbia dichiarato di essere stato minacciato da alcuni ribelli poiché i propri fratelli sarebbero stati dei combattenti all'interno del gruppo NPLF di Charles Taylor, l'insorgente non sarebbe stato in grado di addurre né il significato della sigla NPLF, né l'identità di suddetti ribelli, e neppure contro chi avrebbero combattuto i fratelli. Egli non sarebbe inoltre stato in grado di descrivere i propri aggressori, o di precisare i motivi per i quali i fratelli si sarebbero arruolati con Charles Taylor e nemmeno l'età di detti fratelli. Anche in merito al suo luogo di residenza all'autorità inferiore le allegazioni dell'insorgente sono parse lacunose, in primo luogo poiché egli non avrebbe saputo situare geograficamente E._______ ossia la propria città di origine, e poiché le informazioni fornite su F._______ e E._______ sarebbero carenti ed errate. Infine, egli non sarebbe riuscito neppure ad indicare il nome dei propri vicini di casa. Egli non sarebbe dunque riuscito a rendere verosimili le persecuzioni allegate. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
E. 6.2 Nel gravame, il ricorrente censura gli argomenti dell'UFM e ritiene di essere stato in grado di indicare sia il significato dell'acronimo NPFL, sia le persone contro cui i fratelli avrebbero combattuto e rimanda ai verbali d'audizione (cfr. ricorso, pag. 3). Egli imputa le proprie imprecisioni al proprio analfabetismo, ai brevi e sporadici contatti con i fratelli ed al proprio distacco dai combattimenti. L'insorgente non reputa neppure determinante non essere stato in grado di specificare l'età dei fratelli, poiché, egli sostiene, avrebbe potuto inventarsi una risposta (cfr. ibidem). In merito all'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente ritiene che l'UFM si sarebbe astenuto dall'esaminare l'esistenza di motivi che avrebbero potuto rendere il proprio rimpatrio non ragionevolmente esigibile, in particolar modo in virtù della catastrofica situazione umanitaria in Liberia dopo vent'anni di guerra e dell'assenza di una rete sociale in patria. L'allontanamento sarebbe dunque inesigibile.
E. 7.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Innanzitutto l'insorgente ha affermato che i suoi fratelli sarebbero stati ribelli appartenenti al gruppo NPFL, e che, da quando essi avrebbero lasciato la Liberia, egli sarebbe espatriato poiché i ribelli avrebbero voluto ucciderlo, senza tuttavia essere in grado di definire chi fossero tali ribelli (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2004, pag. 4). Durante la prima audizione egli non ha saputo inoltre spiegare il significato dell'acronimo NPFL e neppure contro chi questo gruppo combattesse. Infatti, quando interrogato a tal proposito, egli si è limitato a dichiarare: "contro gli altri ribelli... NPFL sono i ribelli al potere. Non so contro chi combattevano i miei fratelli" (cfr. ibidem, pag. 5). Appare peraltro incredibile che l'insorgente non sia stato in grado di spiegare né quando, dove o perché i fratelli si sarebbero arruolati, conto tenuto che, secondo quanto da lui allegato, i fratelli avrebbero combattuto almeno dal 2000 e che da allora li avrebbe rivisti all'incirca ogni tre mesi (cfr. verbale d'audizione del 7 giugno 2007, pag. 5). Egli ha dimostrato di non avere alcuna conoscenza in merito alle attività dei propri fratelli in seno al gruppo NPFL e neppure sugli accadimenti legati alla guerra allora vigente, malgrado abbia dichiarato che i fratelli avrebbero visitato lui e la madre più volte, durante gli anni del conflitto, per informarli sullo sviluppo della situazione (cfr. ibidem, pag. 6). Infatti, quando sollecitato a ripetere le suddette informazioni, egli ha semplicemente allegato: "la plupart du temps, ce qu'ils nous disaient, à ma mère et à moi, c'est que eux sont le NPFL. C'est le parti quand Charles Taylor était président et mes frères font partie de ce parti. Mes frères me disaient qu'ils combattaient pour qu'il y ait la paix au Liberia" (cfr. ibidem). Egli non è riuscito né a motivare l'ideologia che avrebbe mosso i propri fratelli ad arruolarsi ed a combattere, né ad indicare dove questi si sarebbero recati partendo in guerra o ove essi avrebbero combattuto, né che armi portassero con sé (cfr. ibidem, pagg. 5 e 6). Addirittura il ricorrente non ha saputo indicare l'età dei suoi unici due fratelli (cfr. ibidem, pag. 3), e non lo soccorre l'argomento ricorsuale secondo cui egli avrebbe potuto inventarsi una risposta (cfr. ricorso, pag. 3). Egli ha successivamente dichiarato che i parenti delle persone uccise dai fratelli del ricorrente ora lo ricercherebbero (cfr. verbale d'audizione del 1° aprile 2004, pag. 5). Egli ha riferito che la prima volta che queste persone l'avrebbero cercato egli si sarebbe trovato in casa e sarebbe stato legato con una corda e poi picchiato (cfr. ibidem, pag. 7). Tuttavia, durante l'audizione del 7 giugno 2007, egli allega che, quando per la prima volta questi si sarebbero recati a casa sua per cercarlo, egli sarebbe stato assente (cfr. verbale d'audizione del 7 giugno 2007, pag. 7). Inoltre, durante la prima audizione, egli ha affermato che sarebbero stati i ribelli a bruciare la sua abitazione (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2004, pag. 4), mentre successivamente egli ha allegato che "i parenti delle persone che mi hanno ucciso mi stanno cercando ora (...) sono andati a distruggere la nostra casa" (cfr. verbale d'audizione del 1° aprile 2004, pag. 5) e ribadendo subito dopo "e in dicembre sono andati a bruciare la casa" (cfr. ibidem). Le affermazioni illogiche del ricorrente nonché le numerose contraddizioni, neppure contestate in modo sostanziale in sede di ricorso, appaiono dunque suscettibili d'essere utilizzate al fine di una valutazione d'insieme della plausibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente. Il suo racconto non è dunque plausibile e risulta illogico. Basti ancora rilevare che non v'è comunque ragione di ritenere, tanto meno sulla base di allegazioni imprecise, che le autorità statali non accorderebbero all'insorgente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.
E. 7.2 Il ricorrente è peraltro stato sottoposto ad un esame delle conoscenze basilari (cosiddetto Alltagswissentest, cfr. GICRA 2004 n. 28) su varie particolarità riguardanti la Liberia, quali la geografia e la vita quotidiana. Da tale esame l'UFM giunse alla conclusione che il ricorrente non potesse essere originario della Liberia e stabilì nella propria decisione che il ricorrente avesse violato il proprio obbligo di collaborare. Tale decisione fu poi oggetto di cassazione della CRA, la quale inoltre ritenne che, qualora l'UFM avesse deciso di mettere nuovamente in dubbio la verosimiglianza dell'allegata cittadinanza del ricorrente, prima d'emanare una nuova decisione, avrebbe dovuto prospettargli in dettaglio tutte le allegazioni imprecise, inesatte o contrarie alla realtà affinché il ricorrente stesso venisse posto nelle condizioni d'esprimersi e far valere le proprie obiezioni. L'UFM ha dunque informato per iscritto in data 8 agosto 2006 il ricorrente che, stando all'esame delle conoscenze basilari, le informazioni da lui fornite in merito alla geografia di F._______ e dintorni sarebbero lacunari ed erronee, come pure le proprie conoscenze in merito agli edifici pubblici di E._______, G._______ e F._______, ed in particolare, che l'insorgente non sarebbe stato in grado di citare nomi di costruzioni urbanistiche, né dei quartieri commerciali a F._______ e a G._______, e neppure di siti geografici, quali i corsi d'acqua, nei luoghi in cui egli si sarebbe recato (cfr. atto A17/2). Il 18 agosto 2006 ricorrente ha dunque chiesto di poter ascoltare la registrazione dell'esame delle conoscenze basilari ed ha ribadito di essere cittadino liberiano (cfr. atto A18/1). In data 12 aprile 2007 l'autorità inferiore ha dunque concesso al ricorrente di riascoltare la propria registrazione, invitandolo ad esprimersi in merito (cfr. atto A20/4). Il 23 aprile 2007 il ricorrente ha in primo luogo ribadito per iscritto di essere liberiano e di non conoscere gli aspetti geografici del proprio Paese in quanto analfabeta, imputando dunque le proprie lacune alla limitata istruzione ricevuta. Inoltre, egli ha allegato di essere cresciuto con la guerra e, dunque, la propria conoscenza del territorio si sarebbe tradotta in una conoscenza visuale e non nominale del posto, poiché volta alla ricerca di sopravvivenza e di salvezza. Infine, egli ha ritenuto di essere stato in grado di fornire un numero maggiore di informazioni di quanto abbia preteso l'UFM (cfr. atto A21/1). A tal proposito vi è in primo luogo da sottolineare come, data l'assenza di documenti di viaggio, la provenienza dell'insorgente non possa essere indubbia, e, dunque, come sia dovere del ricorrente collaborare all'accertamento dei fatti e rendere verosimile la propria provenienza ai sensi degli art. 7 e 8 LAsi. Nella fattispecie, il ricorrente non è stato tuttavia in grado di rendere plausibile la propria provenienza, dimostrando di avere conoscenze alquanto lacunose in merito all'ipotetica patria. Infatti, stando all'esame delle conoscenze basilari a cui è stato sottoposto, l'insorgente ha identificato F._______ come contea, mentre essa è invece una città, addirittura trattasi della capitale della Liberia. Inoltre, egli ha allegato di essere originario di E._______, da lui erroneamente situata nell'entroterra. Egli non è stato in grado di indicare il nome della scuola che avrebbe frequentato fino alla seconda elementare ed ha erroneamente dichiarato che non vi sarebbero scuole né a E._______, né a G._______. Interrogato sul nome del ponte da percorrere per recarsi da E._______ a G._______, egli ha scorrettamente risposto "H._______" (fonetico, cfr. atto A7/2). Egli non è stato neppure in grado di situare geograficamente il porto di F._______, ed ha inoltre affermato che non vi sarebbero vie ferroviarie né nella città di F._______ né in quella di G._______, allegazioni peraltro erronee (cfr. atto A7/2). Alla luce di tutto ciò, si deve concludere che il ricorrente dissimuli la propria provenienza, venendo meno al proprio obbligo di collaborare. Non soccorre l'insorgente la propria giustificazione di tali lacune, ossia il suo analfabetismo, poiché quanto elencato appartiene ad un bagaglio di conoscenze generali della zona in cui egli afferma di essere cresciuto, a prescindere che egli sappia leggere oppure no.
E. 7.3 Da quanto esposto, questo Tribunale ritiene che l'autorità inferiore abbia rettamente considerato, nel suo insieme, le dichiarazioni del ricorrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262).
E. 9.2 Nel caso di specie, per i motivi esposti in precedenza, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria provenienza risultano manifestamente carenti ed inverosimili al punto tale da poter partire dal presupposto che il ricorrente non provenga dallo Stato della Liberia (cfr. consid. 6.2) e che egli sia dunque venuto meno al proprio obbligo di collaborare. Non fornendo l'insorgente ulteriori elementi dai quali si possa desumere la sua vera provenienza, a lui senza dubbio nota, e non potendola dunque evincere dagli atti, il ricorrente pone questa autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo luogo d'origine e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 9.3 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 18). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.
E. 9.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. In casu avendo dissimulato la sua provenienza, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine. La questione potrebbe anche rimanere indecisa. Il TAF osserva che, secondo sue informazioni, malgrado l'evoluzione globalmente positiva dopo l'accordo di pace firmato nel 2003 e l'investitura della nuova presidente nel gennaio 2006, la Liberia è tuttora teatro di scene di violenza occasionale e presenta un tasso di criminalità che resta elevato. Tuttavia all'ora attuale la situazione di sicurezza, seppur fragile, resta stabile (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale D-5344/2006 dell'8 dicembre 2009; E-410/2008 dell'11 luglio 2008; E-5347/2006 del 22 agosto 2007; United Nations, Security Council, Special report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Liberia del 10 giugno 2009, punto B, pag. 3 segg. e). Dunque, il rinvio verso la Liberia sarebbe comunque ragionevolmente esigibile, ritenuto che in detto Paese non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Quo alla situazione personale del ricorrente, vista l'impossibilità di stabilirne l'esatta provenienza si osserva che non sta a questa Corte l'accertamento dell'esistenza di una sua possibile rete sociale o familiare. Ad ogni modo si evidenzia che egli è giovane, ha esperienza come contadino (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2004, pagg. 2 e 3). Egli non ha neppure preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la stessa, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
E. 10 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio.
E. 11 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 12 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le spese processuali sono compensate con l'anticipo versato in data 22 novembre 2007. Non viene assegnata alcuna indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA).
E. 14 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF. 600.-- sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo di CHF 600.-- versato il 22 novembre 2007 è computato con le spese processuali.
- Comunicazione a: Rappresentante del ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) I._______(in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7185/2007 {T 0/2} Sentenza del 7 luglio 2010 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice Robert Galliker, cancelliera Vera Riberti; Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...) provenienza sconosciuta, alias C._______,nato il (...) alias D._______, nato il (...), Liberia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 settembre 2007 / N [...]. Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo il (...). Ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo, d'essere cittadino della Liberia e d'essere stato picchiato nell'(...) da sconosciuti che avrebbero voluto ottenere informazioni in merito ai suoi fratelli, appartenenti al gruppo National Patriotic Front of Liberia (NPFL). Temendo d'essere ucciso, nel (...) sarebbe espatriato. B. Il 6 aprile 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito, Ufficio federale della migrazione, UFM) non è entrato nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Allo stesso tempo ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera ed ha ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento verso il suo Paese d'origine. C. Il 9 aprile 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e la pronunzia dell'ammissione provvisoria. D. Con sentenza del 21 luglio 2006, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha accolto il ricorso interposto dall'insorgente ed ha annullato la decisione impugnata. La Commissione ha considerato che, in base alle risultanze processuali allo stato di allora, non era consentito di concludere dell'inconsistenza delle allegazioni rese dall'insorgente sull'evocata cittadinanza liberiana. Gli atti di causa sono pertanto stati rinviati all'UFM per completamento dell'istruttoria e pronuncia di un nuovo giudizio. E. Il 17 settembre 2007, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento verso la Liberia. F. Il 22 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e la pronunzia dell'ammissione provvisoria. Ha pure presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. G. Con decisione incidentale del 12 novembre 2007, il TAF ha considerato il ricorso privo di probabilità d'esito favorevole. Ha quindi respinto la surriferita domanda d'assistenza giudiziaria e chiesto all'insorgente il versamento di un anticipo, di CHF 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali. Il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. H. Con ordinanza del 18 marzo 2010, questo Tribunale ha invitato l'autorità inferiore ad esprimesi in modo inequivocabile e sostanziato sui motivi d'allontanamento del ricorrente in Liberia o se e sulla base di quali considerazioni continua ad escludere la verosimiglianza di tale provenienza. I. Con scritto del 20 aprile 2010 l'UFM osserva che il principio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile lecita e ragionevolmente esigibile viene limitato dall'obbligo di collaborare del ricorrente nella constatazione dei fatti. Questi non avrebbe fornito le precisioni necessarie e dunque l'autorità inferiore non potrebbe procedere in modo definitivo a detto esame. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 lett. a PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 42 LAsi chi ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura. Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 e 2 PA). 3. Ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente. 4. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2a. ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 5. 5.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole per poter ammettere la verosimiglianza ai sensi dei summenzionati disposti delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6. 6.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni dell'insorgente non sufficientemente motivate ed alquanto vaghe e superficiali. In particolare, malgrado egli abbia dichiarato di essere stato minacciato da alcuni ribelli poiché i propri fratelli sarebbero stati dei combattenti all'interno del gruppo NPLF di Charles Taylor, l'insorgente non sarebbe stato in grado di addurre né il significato della sigla NPLF, né l'identità di suddetti ribelli, e neppure contro chi avrebbero combattuto i fratelli. Egli non sarebbe inoltre stato in grado di descrivere i propri aggressori, o di precisare i motivi per i quali i fratelli si sarebbero arruolati con Charles Taylor e nemmeno l'età di detti fratelli. Anche in merito al suo luogo di residenza all'autorità inferiore le allegazioni dell'insorgente sono parse lacunose, in primo luogo poiché egli non avrebbe saputo situare geograficamente E._______ ossia la propria città di origine, e poiché le informazioni fornite su F._______ e E._______ sarebbero carenti ed errate. Infine, egli non sarebbe riuscito neppure ad indicare il nome dei propri vicini di casa. Egli non sarebbe dunque riuscito a rendere verosimili le persecuzioni allegate. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 6.2 Nel gravame, il ricorrente censura gli argomenti dell'UFM e ritiene di essere stato in grado di indicare sia il significato dell'acronimo NPFL, sia le persone contro cui i fratelli avrebbero combattuto e rimanda ai verbali d'audizione (cfr. ricorso, pag. 3). Egli imputa le proprie imprecisioni al proprio analfabetismo, ai brevi e sporadici contatti con i fratelli ed al proprio distacco dai combattimenti. L'insorgente non reputa neppure determinante non essere stato in grado di specificare l'età dei fratelli, poiché, egli sostiene, avrebbe potuto inventarsi una risposta (cfr. ibidem). In merito all'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente ritiene che l'UFM si sarebbe astenuto dall'esaminare l'esistenza di motivi che avrebbero potuto rendere il proprio rimpatrio non ragionevolmente esigibile, in particolar modo in virtù della catastrofica situazione umanitaria in Liberia dopo vent'anni di guerra e dell'assenza di una rete sociale in patria. L'allontanamento sarebbe dunque inesigibile. 7. 7.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Innanzitutto l'insorgente ha affermato che i suoi fratelli sarebbero stati ribelli appartenenti al gruppo NPFL, e che, da quando essi avrebbero lasciato la Liberia, egli sarebbe espatriato poiché i ribelli avrebbero voluto ucciderlo, senza tuttavia essere in grado di definire chi fossero tali ribelli (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2004, pag. 4). Durante la prima audizione egli non ha saputo inoltre spiegare il significato dell'acronimo NPFL e neppure contro chi questo gruppo combattesse. Infatti, quando interrogato a tal proposito, egli si è limitato a dichiarare: "contro gli altri ribelli... NPFL sono i ribelli al potere. Non so contro chi combattevano i miei fratelli" (cfr. ibidem, pag. 5). Appare peraltro incredibile che l'insorgente non sia stato in grado di spiegare né quando, dove o perché i fratelli si sarebbero arruolati, conto tenuto che, secondo quanto da lui allegato, i fratelli avrebbero combattuto almeno dal 2000 e che da allora li avrebbe rivisti all'incirca ogni tre mesi (cfr. verbale d'audizione del 7 giugno 2007, pag. 5). Egli ha dimostrato di non avere alcuna conoscenza in merito alle attività dei propri fratelli in seno al gruppo NPFL e neppure sugli accadimenti legati alla guerra allora vigente, malgrado abbia dichiarato che i fratelli avrebbero visitato lui e la madre più volte, durante gli anni del conflitto, per informarli sullo sviluppo della situazione (cfr. ibidem, pag. 6). Infatti, quando sollecitato a ripetere le suddette informazioni, egli ha semplicemente allegato: "la plupart du temps, ce qu'ils nous disaient, à ma mère et à moi, c'est que eux sont le NPFL. C'est le parti quand Charles Taylor était président et mes frères font partie de ce parti. Mes frères me disaient qu'ils combattaient pour qu'il y ait la paix au Liberia" (cfr. ibidem). Egli non è riuscito né a motivare l'ideologia che avrebbe mosso i propri fratelli ad arruolarsi ed a combattere, né ad indicare dove questi si sarebbero recati partendo in guerra o ove essi avrebbero combattuto, né che armi portassero con sé (cfr. ibidem, pagg. 5 e 6). Addirittura il ricorrente non ha saputo indicare l'età dei suoi unici due fratelli (cfr. ibidem, pag. 3), e non lo soccorre l'argomento ricorsuale secondo cui egli avrebbe potuto inventarsi una risposta (cfr. ricorso, pag. 3). Egli ha successivamente dichiarato che i parenti delle persone uccise dai fratelli del ricorrente ora lo ricercherebbero (cfr. verbale d'audizione del 1° aprile 2004, pag. 5). Egli ha riferito che la prima volta che queste persone l'avrebbero cercato egli si sarebbe trovato in casa e sarebbe stato legato con una corda e poi picchiato (cfr. ibidem, pag. 7). Tuttavia, durante l'audizione del 7 giugno 2007, egli allega che, quando per la prima volta questi si sarebbero recati a casa sua per cercarlo, egli sarebbe stato assente (cfr. verbale d'audizione del 7 giugno 2007, pag. 7). Inoltre, durante la prima audizione, egli ha affermato che sarebbero stati i ribelli a bruciare la sua abitazione (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2004, pag. 4), mentre successivamente egli ha allegato che "i parenti delle persone che mi hanno ucciso mi stanno cercando ora (...) sono andati a distruggere la nostra casa" (cfr. verbale d'audizione del 1° aprile 2004, pag. 5) e ribadendo subito dopo "e in dicembre sono andati a bruciare la casa" (cfr. ibidem). Le affermazioni illogiche del ricorrente nonché le numerose contraddizioni, neppure contestate in modo sostanziale in sede di ricorso, appaiono dunque suscettibili d'essere utilizzate al fine di una valutazione d'insieme della plausibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente. Il suo racconto non è dunque plausibile e risulta illogico. Basti ancora rilevare che non v'è comunque ragione di ritenere, tanto meno sulla base di allegazioni imprecise, che le autorità statali non accorderebbero all'insorgente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. 7.2 Il ricorrente è peraltro stato sottoposto ad un esame delle conoscenze basilari (cosiddetto Alltagswissentest, cfr. GICRA 2004 n. 28) su varie particolarità riguardanti la Liberia, quali la geografia e la vita quotidiana. Da tale esame l'UFM giunse alla conclusione che il ricorrente non potesse essere originario della Liberia e stabilì nella propria decisione che il ricorrente avesse violato il proprio obbligo di collaborare. Tale decisione fu poi oggetto di cassazione della CRA, la quale inoltre ritenne che, qualora l'UFM avesse deciso di mettere nuovamente in dubbio la verosimiglianza dell'allegata cittadinanza del ricorrente, prima d'emanare una nuova decisione, avrebbe dovuto prospettargli in dettaglio tutte le allegazioni imprecise, inesatte o contrarie alla realtà affinché il ricorrente stesso venisse posto nelle condizioni d'esprimersi e far valere le proprie obiezioni. L'UFM ha dunque informato per iscritto in data 8 agosto 2006 il ricorrente che, stando all'esame delle conoscenze basilari, le informazioni da lui fornite in merito alla geografia di F._______ e dintorni sarebbero lacunari ed erronee, come pure le proprie conoscenze in merito agli edifici pubblici di E._______, G._______ e F._______, ed in particolare, che l'insorgente non sarebbe stato in grado di citare nomi di costruzioni urbanistiche, né dei quartieri commerciali a F._______ e a G._______, e neppure di siti geografici, quali i corsi d'acqua, nei luoghi in cui egli si sarebbe recato (cfr. atto A17/2). Il 18 agosto 2006 ricorrente ha dunque chiesto di poter ascoltare la registrazione dell'esame delle conoscenze basilari ed ha ribadito di essere cittadino liberiano (cfr. atto A18/1). In data 12 aprile 2007 l'autorità inferiore ha dunque concesso al ricorrente di riascoltare la propria registrazione, invitandolo ad esprimersi in merito (cfr. atto A20/4). Il 23 aprile 2007 il ricorrente ha in primo luogo ribadito per iscritto di essere liberiano e di non conoscere gli aspetti geografici del proprio Paese in quanto analfabeta, imputando dunque le proprie lacune alla limitata istruzione ricevuta. Inoltre, egli ha allegato di essere cresciuto con la guerra e, dunque, la propria conoscenza del territorio si sarebbe tradotta in una conoscenza visuale e non nominale del posto, poiché volta alla ricerca di sopravvivenza e di salvezza. Infine, egli ha ritenuto di essere stato in grado di fornire un numero maggiore di informazioni di quanto abbia preteso l'UFM (cfr. atto A21/1). A tal proposito vi è in primo luogo da sottolineare come, data l'assenza di documenti di viaggio, la provenienza dell'insorgente non possa essere indubbia, e, dunque, come sia dovere del ricorrente collaborare all'accertamento dei fatti e rendere verosimile la propria provenienza ai sensi degli art. 7 e 8 LAsi. Nella fattispecie, il ricorrente non è stato tuttavia in grado di rendere plausibile la propria provenienza, dimostrando di avere conoscenze alquanto lacunose in merito all'ipotetica patria. Infatti, stando all'esame delle conoscenze basilari a cui è stato sottoposto, l'insorgente ha identificato F._______ come contea, mentre essa è invece una città, addirittura trattasi della capitale della Liberia. Inoltre, egli ha allegato di essere originario di E._______, da lui erroneamente situata nell'entroterra. Egli non è stato in grado di indicare il nome della scuola che avrebbe frequentato fino alla seconda elementare ed ha erroneamente dichiarato che non vi sarebbero scuole né a E._______, né a G._______. Interrogato sul nome del ponte da percorrere per recarsi da E._______ a G._______, egli ha scorrettamente risposto "H._______" (fonetico, cfr. atto A7/2). Egli non è stato neppure in grado di situare geograficamente il porto di F._______, ed ha inoltre affermato che non vi sarebbero vie ferroviarie né nella città di F._______ né in quella di G._______, allegazioni peraltro erronee (cfr. atto A7/2). Alla luce di tutto ciò, si deve concludere che il ricorrente dissimuli la propria provenienza, venendo meno al proprio obbligo di collaborare. Non soccorre l'insorgente la propria giustificazione di tali lacune, ossia il suo analfabetismo, poiché quanto elencato appartiene ad un bagaglio di conoscenze generali della zona in cui egli afferma di essere cresciuto, a prescindere che egli sappia leggere oppure no. 7.3 Da quanto esposto, questo Tribunale ritiene che l'autorità inferiore abbia rettamente considerato, nel suo insieme, le dichiarazioni del ricorrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). 9.2 Nel caso di specie, per i motivi esposti in precedenza, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria provenienza risultano manifestamente carenti ed inverosimili al punto tale da poter partire dal presupposto che il ricorrente non provenga dallo Stato della Liberia (cfr. consid. 6.2) e che egli sia dunque venuto meno al proprio obbligo di collaborare. Non fornendo l'insorgente ulteriori elementi dai quali si possa desumere la sua vera provenienza, a lui senza dubbio nota, e non potendola dunque evincere dagli atti, il ricorrente pone questa autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo luogo d'origine e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 9.3 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 18). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile. 9.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. In casu avendo dissimulato la sua provenienza, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine. La questione potrebbe anche rimanere indecisa. Il TAF osserva che, secondo sue informazioni, malgrado l'evoluzione globalmente positiva dopo l'accordo di pace firmato nel 2003 e l'investitura della nuova presidente nel gennaio 2006, la Liberia è tuttora teatro di scene di violenza occasionale e presenta un tasso di criminalità che resta elevato. Tuttavia all'ora attuale la situazione di sicurezza, seppur fragile, resta stabile (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale D-5344/2006 dell'8 dicembre 2009; E-410/2008 dell'11 luglio 2008; E-5347/2006 del 22 agosto 2007; United Nations, Security Council, Special report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Liberia del 10 giugno 2009, punto B, pag. 3 segg. e). Dunque, il rinvio verso la Liberia sarebbe comunque ragionevolmente esigibile, ritenuto che in detto Paese non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Quo alla situazione personale del ricorrente, vista l'impossibilità di stabilirne l'esatta provenienza si osserva che non sta a questa Corte l'accertamento dell'esistenza di una sua possibile rete sociale o familiare. Ad ogni modo si evidenzia che egli è giovane, ha esperienza come contadino (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2004, pagg. 2 e 3). Egli non ha neppure preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la stessa, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 10. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le spese processuali sono compensate con l'anticipo versato in data 22 novembre 2007. Non viene assegnata alcuna indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA). 14. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF. 600.-- sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo di CHF 600.-- versato il 22 novembre 2007 è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: Rappresentante del ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) I._______(in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: