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C-5207/2011

C-5207/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-02-13 · Italiano CH

Persone soggette al diritto in materia di asilo

Sachverhalt

A. A._______, cittadino liberiano, nato il ..., è entrato in Svizzera il 18 marzo 2004, ed ha depositato il medesimo giorno una domanda di asilo. L'Ufficio federale dei rifugiati, allora competente, ha deciso la non entrata in materia con decisione del 6 aprile 2004. Statuendo su ricorso, il 21 luglio 2006, la già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA; sostituita dal Tribunale amministrativo federale [di seguito: il TAF o il Tribunale] il 1° gennaio 2007), ha accolto il gravame annullando la decisione impugnata, e rinviato per complemento di istruttoria gli atti all'autorità inferiore. B. Nel frattempo l'interessato beneficiava di un permesso N con l'autorizzazione di esercitare l'attività lucrativa quale operaio agricolo presso la ditta B._______ a far tempo dal 14 maggio 2007. C. Con decisione del 17 settembre 2007 l'UFM si è nuovamente pronunciato in merito alla domanda di asilo, rifiutandola e fissando al 12 novembre 2007 l'ultimo termine per lasciare la Svizzera. A._______ ha interposto ricorso al TAF, il quale ha autorizzato quest'ultimo a soggiornare sino al termine della procedura. Nel frattempo il ricorrente rinnovava regolarmente il proprio permesso e continuava l'attività lavorativa presso la ditta B._______. Con sentenza del 7 luglio 2010 il TAF ha respinto il ricorso dell'interessato in merito alla domanda di asilo ed ha ritenuto ammissibile l'allontanamento del ricorrente. L'UFM ha dunque fissato per l'11 agosto successivo il termine per lasciare la Svizzera. D. Con richiesta del 20 agosto 2010 A._______ ha depositato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione (in seguito SP) del Cantone Ticino la domanda di concessione di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Con decisione del 4 maggio 2011 l'autorità cantonale ha preavvisato favorevolmente la concessione del permesso B, trasmettendo per competenza l'incarto all'UFM. E. Con scritto del 20 giugno 2011 l'UFM ha comunicato all'interessato che le condizioni per il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi non erano adempiute e lo ha invitato ad inoltrare le proprie osservazioni in merito. Con queste ultime, trasmesse il 25 luglio 2011, A._______, ha contestato le argomentazioni dell'UFM rilevando che nella fattispecie erano adempiute le condizioni di legge. F. Pronunciatasi con decisione del 17 agosto 2011 l'autorità di prime cure ha formalmente rifiutato l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'articolo sopra menzionato. Nello specifico l'autorità di prime cure ha indicato che l'interessato non ha acquisito conoscenze o qualifiche professionali in Svizzera che non possono essere usate anche in patria. Per quanto riguarda l'integrazione sociale l'UFM ha costatato inoltre che essa non è di particolare rilievo, poiché l'interessato non avrebbe legami personali o famigliari particolarmente stretti con la Svizzera. In proposito il buon comportamento mantenuto durante la propria permanenza in Svizzera non è rappresentativo di una forte integrazione. Infine l'autorità di prime cure ha sottolineato che, né il soggiorno in Svizzera per oltre 7 anni e nemmeno le eventuali difficoltà di reinserimento in Patria consentono di accogliere l'istanza. Infine l'UFM ha sottolineato che già contestualmente al ricorso inerente la domanda di asilo, il TAF ha ritenuto esigibile l'allontanamento verso la Liberia. G. Il 19 settembre 2011 A._______ ha interposto ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della propria situazione quale grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, con conseguente approvazione al rilascio del permesso di dimora. A sostegno delle proprie allegazioni egli ha sottolineato che le condizioni poste dall'art. 14 cpv. 2 LAsi sono adempiute. In particolare, egli ha rilevato di risiedere in Svizzera da 7 anni e mezzo, di essere attivo professionalmente da almeno 4 anni. Inoltre la propria integrazione deve essere considerata di particolare rilievo considerando i corsi frequentati in Svizzera e la buona volontà dell'interessato a partecipare al benessere economico elvetico. Infine l'interessato ha sottolineato di avere sempre rispettato l'ordinamento giuridico svizzero, mantenendo inoltre una buona condotta, come pure di non avere più alcun famigliare e sociale in Liberia. A._______ ha pure sottolineato che la Liberia è considerato tra i dieci Paesi più poveri al mondo, e dove i poveri raggiungono una percentuale dell'80%. H. Con osservazioni del 24 novembre 2011 l'UFM si è riconfermato nelle propie allegazioni di fatto e di diritto, così come il ricorrente, con duplica del 3 gennaio 2012.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza citata, DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2011/43 consid. 6.1).

E. 3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i seguenti criteri devono essere ossequiati:

a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda;

b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e

c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1).

E. 3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201] in relazione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone.

E. 4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un "caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché per definizione un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2).

E. 4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze.

E. 4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3).

E. 5.1 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005 pag. 342 [intervento Sommeruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 consid. 5.1). In proposito A._______ è entrato in Svizzera il 18 marzo 2004 ed ha depositato il medesimo giorno una domanda di asilo, la quale è stata definitivamente rifiutata con sentenza del TAF del 7 luglio 2010. Durante il suo soggiorno, egli ha beneficiato di un permesso N e, nel quadro della richiesta del permesso di dimora ex art. 14 cpv. 2 LAsi, ha presentato il passaporto liberiano corrispondente alle generalità che ha sempre dichiarato. In questo contesto il ricorrente ha soggiornato e soggiorna tutt'ora in Svizzera nel rispetto delle regole e soddisfa la prima condizione di residenza da almeno 5 anni.

E. 5.2 Quanto alla seconda condizione cumulativa enunciata dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Tribunale costata, così come indicato nel preavviso cantonale, che il luogo di soggiorno di A._______ è sempre stato conosciuto dalle autorità (cfr. decisione di preavviso positivo ex art. 14 cpv. 2 LAsi del 4 maggio 2011).

E. 5.3.1 Dagli atti di causa non emerge con chiarezza se A._______ abbia avuto una buona integrazione nella comunità locale. Infatti, ad eccezione dell'attestazione di B._______ SA che si esprime sostanzialmente sulle qualità professionali del ricorrente, si deve costatare la mancanza di documentazione attestante la partecipazione dello stesso alla vita sociale e comunitaria della regione, in particolare la partecipazione ad associazioni, fondazioni o società sportive, come pure la mancanza di attestazioni di conoscenti e amici. Dal punto di vista dell'integrazione professionale e dell'acquisizione di una formazione specifica, non risulta dall'incarto che A._______ abbia conseguito una formazione professionale o conseguito una specializzazione in Svizzera. All'attività di operaio agricolo per B._______ si aggiunge solamente l'attività presso la C._______ Ticino, quale operaio generico nello smontaggio e nel frazionamento del materiale elettrico ed elettronico (cfr. scritto di C._______ Ticino Pollegio del 25 agosto 2010). Ciò detto, l'integrazione socio-professionale del ricorrente, paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni, non riveste un carattere eccezionale. Inoltre, senza mettere in discussione gli sforzi profusi dallo stesso, il Tribunale non può tuttavia considerare che essi abbiano generato dei legami così profondi e duraturi tali che non si possa più ragionevolmente prendere in considerazione un ritorno nel suo paese d'origine. In particolare il ricorrente non ha acquisito delle conoscenze o delle qualificazioni specifiche tali che non possano essere sfruttate in Liberia né ha fatto prova di un'evoluzione professionale in Svizzera talmente riguardevole da giustificare a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi; e ciò, nonostante il certificato di lavoro favorevole rilasciato dal datore di lavoro, in cui lo si definisce una persona educata, volonterosa e mansueta (cfr. dichiarazione di B._______ SA del 15 settembre 2011).

E. 5.3.2 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il Tribunale evidenzia che il ricorrente, contrariamente da quanto affermato in occasione dell'audizione al Centro di registrazione di Chiasso (cfr. verbale del 24 marzo 2004), ha dichiarato che la propria madre risiederebbe in qualità di profuga in Ghana (cfr. ricorso, pag. 4) . Tale aspetto non è comunque atto a ricoprire un aspetto essenziale nella valutazione operata dal TAF, nella misura in cui A._______ ha vissuto nel proprio Paese d'origine sino all'età di 20 anni, trascorrendovi dunque l'infanzia e l'adolescenza, ovvero i momenti importanti per apprendere gli usi e i costumi del proprio Paese di origine. Questo Tribunale ha inoltre osservato, con sentenza del 7 luglio 2010 nell'ambito della procedura d'asilo, che il ricorrente, essendo di giovane età, avendo un'esperienza quale contadino e non avendo problemi di salute (ciò che è ancora attuale, cfr. certificato medico del 14 settembre 2010), adempie i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di reinserimento sociale in Liberia. Ne discende che, benché non risulti priva di difficoltà e dopo un periodo di adattamento, è immaginabile una reintegrazione sociale e professionale del ricorrente nel proprio Paese d'origine. Quanto alle presunte minacce proferite nei suoi confronti in Liberia, di cui egli ha accennato nel verbale di audizione presso il centro di registrazione di Chiasso il 18 marzo 2004, esse non sono state ritenute sufficientemente corroborate da elementi di seria consistenza (cfr. sentenza TAF D-7185/2007 del 7 luglio 2010, pag. 7 e 8).

E. 5.3.3 Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta rientrato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti in Liberia. Tale circostanza non rappresenta tuttavia una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato alle condizioni di vita del suo Paese d'origine. Infatti egli deve trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitari) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la persona interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie. 6.A fronte di quanto menzionato, sebbene A._______, abbia sempre rispettato l'ordinamento giuridico elvetico, mantenuto una buona condotta nel corso del suo soggiorno e non vi siano procedure esecutive né attestati di carenza beni nei suoi confronti (cfr. ultima dichiarazione del 15 settembre 2010), le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che egli si trovi in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora. Ne discende che l'UFM con la decisione del 17 agosto 2011 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 7.Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono fissate a fr. 800.- e vengono compensate con l'anticipo versato.

Dispositiv
  1. 1.Il ricorso è respinto. 2.Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese del medesimo importo versato il 12 ottobre 2011. 3.Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. SIMIC ...) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5207/2011 Sentenza del 13 febbraio 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______, ..., patrocinato dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano , ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Approvazione al rilascio di un permesso di dimora (art. 14 cpv. 2 LAsi). Fatti: A. A._______, cittadino liberiano, nato il ..., è entrato in Svizzera il 18 marzo 2004, ed ha depositato il medesimo giorno una domanda di asilo. L'Ufficio federale dei rifugiati, allora competente, ha deciso la non entrata in materia con decisione del 6 aprile 2004. Statuendo su ricorso, il 21 luglio 2006, la già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA; sostituita dal Tribunale amministrativo federale [di seguito: il TAF o il Tribunale] il 1° gennaio 2007), ha accolto il gravame annullando la decisione impugnata, e rinviato per complemento di istruttoria gli atti all'autorità inferiore. B. Nel frattempo l'interessato beneficiava di un permesso N con l'autorizzazione di esercitare l'attività lucrativa quale operaio agricolo presso la ditta B._______ a far tempo dal 14 maggio 2007. C. Con decisione del 17 settembre 2007 l'UFM si è nuovamente pronunciato in merito alla domanda di asilo, rifiutandola e fissando al 12 novembre 2007 l'ultimo termine per lasciare la Svizzera. A._______ ha interposto ricorso al TAF, il quale ha autorizzato quest'ultimo a soggiornare sino al termine della procedura. Nel frattempo il ricorrente rinnovava regolarmente il proprio permesso e continuava l'attività lavorativa presso la ditta B._______. Con sentenza del 7 luglio 2010 il TAF ha respinto il ricorso dell'interessato in merito alla domanda di asilo ed ha ritenuto ammissibile l'allontanamento del ricorrente. L'UFM ha dunque fissato per l'11 agosto successivo il termine per lasciare la Svizzera. D. Con richiesta del 20 agosto 2010 A._______ ha depositato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione (in seguito SP) del Cantone Ticino la domanda di concessione di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Con decisione del 4 maggio 2011 l'autorità cantonale ha preavvisato favorevolmente la concessione del permesso B, trasmettendo per competenza l'incarto all'UFM. E. Con scritto del 20 giugno 2011 l'UFM ha comunicato all'interessato che le condizioni per il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi non erano adempiute e lo ha invitato ad inoltrare le proprie osservazioni in merito. Con queste ultime, trasmesse il 25 luglio 2011, A._______, ha contestato le argomentazioni dell'UFM rilevando che nella fattispecie erano adempiute le condizioni di legge. F. Pronunciatasi con decisione del 17 agosto 2011 l'autorità di prime cure ha formalmente rifiutato l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'articolo sopra menzionato. Nello specifico l'autorità di prime cure ha indicato che l'interessato non ha acquisito conoscenze o qualifiche professionali in Svizzera che non possono essere usate anche in patria. Per quanto riguarda l'integrazione sociale l'UFM ha costatato inoltre che essa non è di particolare rilievo, poiché l'interessato non avrebbe legami personali o famigliari particolarmente stretti con la Svizzera. In proposito il buon comportamento mantenuto durante la propria permanenza in Svizzera non è rappresentativo di una forte integrazione. Infine l'autorità di prime cure ha sottolineato che, né il soggiorno in Svizzera per oltre 7 anni e nemmeno le eventuali difficoltà di reinserimento in Patria consentono di accogliere l'istanza. Infine l'UFM ha sottolineato che già contestualmente al ricorso inerente la domanda di asilo, il TAF ha ritenuto esigibile l'allontanamento verso la Liberia. G. Il 19 settembre 2011 A._______ ha interposto ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della propria situazione quale grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, con conseguente approvazione al rilascio del permesso di dimora. A sostegno delle proprie allegazioni egli ha sottolineato che le condizioni poste dall'art. 14 cpv. 2 LAsi sono adempiute. In particolare, egli ha rilevato di risiedere in Svizzera da 7 anni e mezzo, di essere attivo professionalmente da almeno 4 anni. Inoltre la propria integrazione deve essere considerata di particolare rilievo considerando i corsi frequentati in Svizzera e la buona volontà dell'interessato a partecipare al benessere economico elvetico. Infine l'interessato ha sottolineato di avere sempre rispettato l'ordinamento giuridico svizzero, mantenendo inoltre una buona condotta, come pure di non avere più alcun famigliare e sociale in Liberia. A._______ ha pure sottolineato che la Liberia è considerato tra i dieci Paesi più poveri al mondo, e dove i poveri raggiungono una percentuale dell'80%. H. Con osservazioni del 24 novembre 2011 l'UFM si è riconfermato nelle propie allegazioni di fatto e di diritto, così come il ricorrente, con duplica del 3 gennaio 2012. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi). 1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza citata, DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2011/43 consid. 6.1). 3. 3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i seguenti criteri devono essere ossequiati:

a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda;

b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e

c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1). 3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201] in relazione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. 4. 4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un "caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché per definizione un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2). 4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze. 4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3). 5. 5.1 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005 pag. 342 [intervento Sommeruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 consid. 5.1). In proposito A._______ è entrato in Svizzera il 18 marzo 2004 ed ha depositato il medesimo giorno una domanda di asilo, la quale è stata definitivamente rifiutata con sentenza del TAF del 7 luglio 2010. Durante il suo soggiorno, egli ha beneficiato di un permesso N e, nel quadro della richiesta del permesso di dimora ex art. 14 cpv. 2 LAsi, ha presentato il passaporto liberiano corrispondente alle generalità che ha sempre dichiarato. In questo contesto il ricorrente ha soggiornato e soggiorna tutt'ora in Svizzera nel rispetto delle regole e soddisfa la prima condizione di residenza da almeno 5 anni. 5.2 Quanto alla seconda condizione cumulativa enunciata dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Tribunale costata, così come indicato nel preavviso cantonale, che il luogo di soggiorno di A._______ è sempre stato conosciuto dalle autorità (cfr. decisione di preavviso positivo ex art. 14 cpv. 2 LAsi del 4 maggio 2011). 5.3 5.3.1. Dagli atti di causa non emerge con chiarezza se A._______ abbia avuto una buona integrazione nella comunità locale. Infatti, ad eccezione dell'attestazione di B._______ SA che si esprime sostanzialmente sulle qualità professionali del ricorrente, si deve costatare la mancanza di documentazione attestante la partecipazione dello stesso alla vita sociale e comunitaria della regione, in particolare la partecipazione ad associazioni, fondazioni o società sportive, come pure la mancanza di attestazioni di conoscenti e amici. Dal punto di vista dell'integrazione professionale e dell'acquisizione di una formazione specifica, non risulta dall'incarto che A._______ abbia conseguito una formazione professionale o conseguito una specializzazione in Svizzera. All'attività di operaio agricolo per B._______ si aggiunge solamente l'attività presso la C._______ Ticino, quale operaio generico nello smontaggio e nel frazionamento del materiale elettrico ed elettronico (cfr. scritto di C._______ Ticino Pollegio del 25 agosto 2010). Ciò detto, l'integrazione socio-professionale del ricorrente, paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni, non riveste un carattere eccezionale. Inoltre, senza mettere in discussione gli sforzi profusi dallo stesso, il Tribunale non può tuttavia considerare che essi abbiano generato dei legami così profondi e duraturi tali che non si possa più ragionevolmente prendere in considerazione un ritorno nel suo paese d'origine. In particolare il ricorrente non ha acquisito delle conoscenze o delle qualificazioni specifiche tali che non possano essere sfruttate in Liberia né ha fatto prova di un'evoluzione professionale in Svizzera talmente riguardevole da giustificare a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi; e ciò, nonostante il certificato di lavoro favorevole rilasciato dal datore di lavoro, in cui lo si definisce una persona educata, volonterosa e mansueta (cfr. dichiarazione di B._______ SA del 15 settembre 2011). 5.3.2. Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il Tribunale evidenzia che il ricorrente, contrariamente da quanto affermato in occasione dell'audizione al Centro di registrazione di Chiasso (cfr. verbale del 24 marzo 2004), ha dichiarato che la propria madre risiederebbe in qualità di profuga in Ghana (cfr. ricorso, pag. 4) . Tale aspetto non è comunque atto a ricoprire un aspetto essenziale nella valutazione operata dal TAF, nella misura in cui A._______ ha vissuto nel proprio Paese d'origine sino all'età di 20 anni, trascorrendovi dunque l'infanzia e l'adolescenza, ovvero i momenti importanti per apprendere gli usi e i costumi del proprio Paese di origine. Questo Tribunale ha inoltre osservato, con sentenza del 7 luglio 2010 nell'ambito della procedura d'asilo, che il ricorrente, essendo di giovane età, avendo un'esperienza quale contadino e non avendo problemi di salute (ciò che è ancora attuale, cfr. certificato medico del 14 settembre 2010), adempie i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di reinserimento sociale in Liberia. Ne discende che, benché non risulti priva di difficoltà e dopo un periodo di adattamento, è immaginabile una reintegrazione sociale e professionale del ricorrente nel proprio Paese d'origine. Quanto alle presunte minacce proferite nei suoi confronti in Liberia, di cui egli ha accennato nel verbale di audizione presso il centro di registrazione di Chiasso il 18 marzo 2004, esse non sono state ritenute sufficientemente corroborate da elementi di seria consistenza (cfr. sentenza TAF D-7185/2007 del 7 luglio 2010, pag. 7 e 8). 5.3.3. Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta rientrato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti in Liberia. Tale circostanza non rappresenta tuttavia una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato alle condizioni di vita del suo Paese d'origine. Infatti egli deve trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitari) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la persona interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie. 6.A fronte di quanto menzionato, sebbene A._______, abbia sempre rispettato l'ordinamento giuridico elvetico, mantenuto una buona condotta nel corso del suo soggiorno e non vi siano procedure esecutive né attestati di carenza beni nei suoi confronti (cfr. ultima dichiarazione del 15 settembre 2010), le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che egli si trovi in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora. Ne discende che l'UFM con la decisione del 17 agosto 2011 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 7.Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono fissate a fr. 800.- e vengono compensate con l'anticipo versato. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è respinto. 2.Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese del medesimo importo versato il 12 ottobre 2011. 3.Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. SIMIC ...)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione: