Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. L'interessata, cittadina eritrea di etnia tigrina, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 27 agosto 2016. Sentita sui motivi alla base della stessa, ella ha dichiarato di aver abbandonato la scuola alla fine della terza classe. Il padre, dopo aver appreso che la richiedente asilo non stava più frequentando la scuola, avrebbe quindi deciso di farle contrarre matrimonio con un uomo di 30 anni onde evitare che fosse convocata per il servizio nazionale. Per sottrarsi a tale sorte, l'interessata sarebbe espatriata illegalmente (cfr. atto A12, pag. 7-8; atto A19, pag. 2 e seg.). B. Con decisione del 19 ottobre 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera. L'autorità di prima istanza la ha tuttavia ammessa provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Tale decisione è stata notificata alla richiedente il giorno stesso presso il Centro di registrazione e procedura di Chiasso in presenza della persona di fiducia e dell'interprete (cfr. atto A24/1 e A25/1). D. Nella medesima occasione l'interessata, la persona di fiducia e l'interprete hanno sottoscritto uno scritto prestampato dalla SEM intitolato "dichiarazione di rinuncia al ricorso" ed il cui tenore era il seguente: "Io, Signora A._______, SIMIC N° di pers. 19 709 563, nata il (...), alias A._______, nata il (...), alias A._______, nata il (...), Eritrea, con la presente dichiaro, di mia spontanea volontà, di rinunciare a depositare un ricorso contro la decisione della Segreteria di Stato della migrazione del 19 ottobre 2016." E. E.a In seguito, con ricorso del 17 novembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato: data d'entrata: 18 novembre 2016) la richiedente è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo che venisse constatata la nullità della dichiarazione di rinuncia al ricorso e che si entrasse nel merito del gravame. Contestualmente ella ha richiesto un termine di 30 giorni per il completamento dello stesso. Nel merito, la ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata con conseguente riconoscimento della qualità di rifugiato e concessione dell'asilo. Da ultimo, ella ha presentato una domanda volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. E.b Quanto alla validità della dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dalla ricorrente, la patrocinatrice ha in particolare osservato che non sarebbe possibile rinunciare in maniera anticipata a depositare un ricorso. Una rinuncia posteriore sarebbe invece possibile a determinate condizioni. Anzitutto, la dichiarazione non dovrebbe essere stata posta in essere né in presenza di un vizio della volontà né a seguito di pressioni. Inoltre, sarebbe necessario che il rinunciante sia a conoscenza del suo diritto a ricorrere, delle conseguenze giuridiche di una rinuncia e delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa. Infine, la persona toccata dovrebbe parimenti essere edotta circa il fatto che la rinuncia costituisca un atto volontario a validità generale. L'insorgente rileva dappoi che il Tribunale sarebbe già stato confrontato con un caso simile entrando nel merito del gravame malgrado la dichiarazione. In tale occasione, sarebbero invero stati sollevati dei dubbi in merito alla validità di una rinuncia sottoscritta al momento della notificazione della decisione in quanto questa maniera di procedere non permetterebbe all'interessato di confrontarsi in maniera approfondita con la decisione e con la possibilità di impugnarla. E.c Su tali presupposti, la patrocinatrice ritiene dunque che nella presente fattispecie vi sarebbero molteplici elementi in sfavore della validità dell'atto in questione. Anzitutto, la richiedente non sarebbe stata a conoscenza della sottoscrizione, tanto da informarsi presso la mandataria circa le possibilità di ricorrere. Ad essa sola, tale evenienza lascerebbe invero intendere ch'ella non abbia compreso appieno le conseguenze giuridiche di tale atto. A ciò si aggiungerebbe poi il fatto che sulla base degli atti non si evincerebbero le modalità di notifica della decisione impugnata e le informazioni a lei fornite in tale frangente. Ancora, il ricorso non sarebbe da considerarsi privo di probabilità di esito favorevole stante la nuova prassi della SEM sull'espatrio illegale e le allegazioni dell'interessata a proposito del matrimonio forzato. E.d In seguito, la mandataria solleva dei dubbi in merito all'agire della persona di fiducia. Da un lato, tale figura non avrebbe agito nell'interesse della minore in quanto all'interessata la sottoscrizione della dichiarazione non avrebbe apportato alcun vantaggio. Per di più, la persona designata non potrebbe nemmeno essere qualificata come persona di fiducia dal momento che prima dell'audizione sui motivi d'asilo non avrebbe avuto luogo alcun colloquio personale con la richiedente. Da ultimo, essa non si sarebbe adoperata per far sì che all'interessata fosse concesso un consono periodo di riflessione e la facoltà di richiedere un secondo parere. F. Con scritto spontaneo del 2 dicembre 2016, la mandataria ha confermato, dopo colloquio con la ricorrente, che quest'ultima non sarebbe stata a conoscenza della dichiarazione di rinuncia. Invero, pur rammentandosi di aver firmato alcuni formulari, l'insorgente non avrebbe compreso che uno di essi costituiva una rinuncia a depositare ricorso. G. Considerata un'eventuale possibilità di non entrare nel merito del ricorso, il Tribunale, con decisione incidentale del 6 dicembre 2016, ha richiesto alla ricorrente di voler prendere ulteriormente posizione in merito alla succitata dichiarazione di rinuncia. H. Con osservazioni del 13 dicembre 2016, la mandataria ha richiamato due sentenze del Tribunale. Nella prima, il Tribunale avrebbe dubitato della validità di una dichiarazione di rinuncia firmata il giorno stesso della notificazione della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo e senza che il richiedente l'asilo fosse rappresentato in tale sede (cfr. D-2484/2016 del 27 aprile 2016). Quest'ultima ha quindi rilevato che anche nel presente caso la ricorrente non sarebbe stata rappresentata. Il fatto che ella sia stata assistita dalla persona di fiducia non influirebbe invero sulla questione dal momento che tale figura - malgrado accompagni e sostenga il richiedente l'asilo minorenne nella procedura d'asilo ed agisca nei suoi interessi - non costituirebbe né un curatore né un rappresentante e non potrebbe dunque intraprendere passi processuali vincolanti. Nella seconda sentenza citata, il Tribunale avrebbe inoltre ritenuto problematica la maniera di agire della SEM nella formulazione delle dichiarazioni di rinuncia. In ragione di ciò, la validità di tali atti dovrebbe essere ammessa unicamente a condizioni restrittive (cfr. D-6152/2013 del 16 gennaio 2014). In quell'occasione, il ricorso sarebbe invero stato considerato alla stregua di una revoca della rinuncia poiché l'inoltro del gravame avrebbe dimostrato che l'interessato non sarebbe stato consapevole del significato della sua manifestazione di volontà. Tale procedura sarebbe anch'essa comparabile al caso in disamina dal momento che la ricorrente non sarebbe stata consapevole del fatto che a seguito della sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia, ella non avrebbe più potuto depositare ricorso. Da ciò sarebbe dunque da una parte deducibile un vizio della volontà e si evincerebbe altresì che la SEM l'avrebbe messa sotto pressione al fine di farle firmare la dichiarazione di rinuncia. Le pressioni della Segreteria di stato, rispettivamente la limitazione dei suoi diritti, sarebbero del resto confermate anche da uno scambio di Email tra la mandataria ed una collaboratrice del Centro di registrazione e di procedura (CRP) di Chiasso. Di conseguenza, non si potrebbe ritenere una spontanea e maturata volontà della ricorrente. Del resto, anche la volontà della persona di fiducia sarebbe viziata. Invero, in una corrispondenza elettronica tra la patrocinatrice e la persona di fiducia, tale persona avrebbe a sua volta sollevato delle riserve in merito alla validità. Alla luce di tutto ciò, risulterebbe necessaria un'approfondita analisi della questione. I. Esprimendosi a proposito delle osservazioni della ricorrente, la SEM, con scritto del 23 dicembre 2016, ha anzitutto rilevato che l'interessata, minorenne non accompagnata, avrebbe liberamente depositato una domanda d'asilo in Svizzera e disporrebbe appieno della capacità di discernimento. Oltre a questo sarebbe risaputo che una persona può ma non deve necessariamente nominare un rappresentante legale. In virtù del fatto che ella non avrebbe nominato di sua spontanea volontà detta figura, la SEM avrebbe dunque proceduto, per tutela stessa della minore, ad istituire un'assistenza garantita da una stimata e affidabile persona di fiducia. La persona di fiducia sarebbe infatti chiamata ad assicurarsi che gli interessi della minore siano garantiti e tutelati; avrebbe il compito di stabilire un rapporto di fiducia e di confrontarsi con l'assistita in merito a dettami di procedura d'asilo. Alla luce di ciò l'autorità di prima istanza si dice basita del fatto che nella presa di posizione dell'insorgente si sia potuto pensare che siano state esercitate pressioni sulla ricorrente affinché questa rinunciasse a depositare l'impugnativa. Parrebbe inoltre quantomeno assurdo che si arrivi a mettere in dubbio il sano operato di persone che lavorano a favore dei richiedenti l'asilo e che nulla hanno a che fare con la SEM, dimostrando inoltre una comprovata professionalità in tal senso. Sempre secondo l'autorità di prima istanza, nell'ottica di una seriosa e minuziosa consulenza, andrebbe inoltre notato che una persona di fiducia, volontariamente, si recherebbe settimanalmente negli alloggi dei richiedenti l'asilo minorenni fornendo consulenze specifiche e che ciò permetterebbe la creazione di un rapporto di fiducia. Oltre a questo, andrebbe tenuta in debita considerazione il fatto che al momento della notificazione della decisione d'asilo, i collaboratori specialisti lascerebbero ragionare i richiedenti e la persona di fiducia in separata sede quanto al contenuto della decisione, alle implicazioni della stessa e quanto alle possibilità di depositare o meno un ricorso. Questo avverrebbe secondo le tempistiche dettate dagli stessi richiedenti l'asilo, in base alle loro necessità. Le stesse persone di fiducia, procederebbero poi negli interessi del minore inoltrando, quando ciò corrisponda alla volontà del minore, ricorsi contro le decisioni della SEM, essendo anche questo un loro preciso compito. Per quanto concerne il caso di specie, l'autorità ha concluso ritenendo che la ricorrente avrebbe fatto chiaramente valere di sua spontanea volontà l'intenzione di rinunciare al ricorso, accedendo così quanto prima alla possibilità di integrazione nel Cantone di attribuzione. J. Chiamata a prendere ulteriormente posizione in merito, la mandataria, con osservazioni del 17 gennaio 2017, ha nuovamente ribadito che per ritenere valida una rinuncia al ricorso sarebbe necessario che le persone siano a conoscenza delle conseguenze e siano rappresentate al momento della sottoscrizione. Ora, nel caso in disamina tali condizioni non sarebbero adempiute. Anzitutto, non potrebbe essere imputato alla ricorrente di non aver ordinato un rappresentante. Senza un rappresentante non ci si potrebbe infatti assicurare che la rinuncia corrisponda alla volontà della persona. La patrocinatrice indica dappoi come non sia sua intenzione dubitare dell'agire della persona di fiducia. I dubbi riguarderebbero invero il fatto che tale figura abbia effettivamente voluto causare l'entrata in forza di cosa giudicata della decisione. Tale agire non sarebbe infatti compatibile né con l'interesse superiore dei fanciulli né con il mandato assegnatole. K. Con decisione incidentale del 13 novembre 2018, il Tribunale, dopo aver constatato l'assenza di motivazioni di merito nel gravame, ha concesso in via eccezionale alla patrocinatrice dell'insorgente un termine suppletorio per completare il ricorso. L. Con memoriale integrativo del 21 novembre 2018, la patrocinatrice dell'insorgente ha presentato le proprie motivazioni di merito indicando le ragioni per le quali la decisione impugnata sarebbe meritevole di annullamento. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Ella è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa.
E. 3 Occorre ora da determinare quale sia la valenza della dichiarazione di rinuncia a depositare un ricorso sottoscritta dalla ricorrente e dalla persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi in data 19 agosto 2016 (cfr. atto A24).
E. 3.1 Genericamente, in diritto amministrativo, una rinuncia ad un diritto procedurale è di principio possibile purché si riferisca ad una facoltà concreta ed in libera disposizione delle parti (cfr. Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahren des Bundes, 1979, n. 13.5 e 18.212). Ciò è valido in regola generale anche in ambito di PA, laddove una rinuncia a ricorrere ha quale conseguenza la crescita in giudicato della decisione (cfr. DTAF 2009/11 consid. 2.1.2; Jaag/Häggi Furrer, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 39 n. 12, Oliver Zibung, in op. Cit., art. 50 n. 16). A norma di dottrina, la rinuncia ad un'impugnativa coincide infatti con l'entrata in forza di cosa giudicata formale ed espleta effetti comparabili ad un ritiro del ricorso (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 664, pag. 229). Perché sia possibile ritenerla valida, occorre tuttavia che la stessa intervenga posteriormente ed in piena cognizione della decisione per la quale la parte interessata intenda astenersi dal ricorrere (cfr. sentenza del Tribunale D-6152/2013 del 16 gennaio 2014 consid. 1.4.2 e DTF 86 I 153 consid. 2).
E. 3.2 Da quanto precede può altresì essere dedotto che per ritornare sui suoi passi, la parte rinunciante deve invocare un vizio della volontà che permetta di inficiare la validità della rinuncia da lei sottoscritta (cfr. sentenza del Tribunale D-6152/2013 consid. 1.4.2; Zibung, in op. cit., art. 50 n. 16 e rinvii). In altri termini, la rinuncia è da considerarsi inefficace, quando la stessa è stata posta in essere in presenza di un tale vizio (ad esempio in seguito all'ottenimento di informazioni fuorvianti dall'autorità stessa, cfr. sentenze del TF 1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2, U 139/02 del 20 novembre 2002 consid. 2.3 e Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3a ed. 2011, pag. 823). Una tale manifestazione di volontà non sarebbe infatti da ritenersi vincolante qualora sia stata avallata sotto l'egida di un errore causato dalla condotta dall'autorità e in particolare quando quest'ultima abbia fornito informazioni fuorvianti o incomplete in merito alla facoltà ed ai termini per inoltrare un'impugnativa. Oltracciò, è parimenti presupposto per la validità della rinuncia che l'interessato non sia giunto a tale decisione in base a pressioni, coercizioni o minacce da parte dell'autorità. Non da ultimo, pare opportuno ammettere che l'eventuale esistenza di un vizio della volontà vada apprezzata indipendentemente dagli scopi, motivi o ragioni che hanno portato la parte a rinunciare al ricorso (cfr. sentenza del Tribunale D-6686/2016 dell'8 marzo 2017 consid.1.4.2.1). Non vi è inoltre luogo di considerare che quanto precede non sia valido anche in ambito di diritto d'asilo (cfr. sentenza D-6152/2013 consid. 1.4.2).
E. 3.3 Alla luce delle fonti citate, si può partire dal presupposto che la dichiarazione di rinuncia presente agli atti possa di principio essere ritenuta conforme. Essa si riferisce infatti ad un concreto diritto processuale (o post-processuale) a libera disposizione dell'interessata e meglio, alla facoltà di interporre ricorso contro la decisione dell'autorità di prima istanza ed è inoltre intervenuta posteriormente alla decisione (cfr. supra consid. 1.4.1).
E. 3.4 Sennonché, la patrocinatrice della ricorrente è dell'avviso che nel caso in disamina vi sarebbero diversi elementi che ne inficerebbero la validità; validità che andrebbe a suo dire ammessa unicamente a condizioni restrittive. In primo luogo, ella ritiene che la richiedente l'asilo minorenne non fosse a conoscenza del tenore della sua stessa sottoscrizione. Quest'ultima, pur rammentandosi di aver firmato alcuni formulari, non avrebbe invero compreso che uno di essi era costitutivo di una rinuncia a depositare ricorso. In ragione di ciò, la mandataria ritiene che la sua assistita non abbia realmente compreso le conseguenze giuridiche di tale atto. Come in altri casi comparabili già trattati dal Tribunale, l'interessata non sarebbe infatti stata consapevole del fatto che a seguito della sottoscrizione del documento sottopostole, ella non avrebbe più potuto depositare ricorso. Inoltre, dagli atti non sarebbe possibile evincere se quest'ultima sia o meno stata informata sulle conseguenze della sua sottoscrizione. Sempre secondo la patrocinatrice, la sottoposizione del formulario al momento della notifica avrebbe implicato la concessione di un insufficiente periodo di riflessione alla richiedente così come l'impossibilità per quest'ultima di richiedere un secondo parere. Tali aspetti permetterebbero invero di concludere quanto alla presenza in specie di un vizio della volontà dettato segnatamente dalla situazione di sollecitazione volta a farle sottoscrivere il documento. Le pressioni, rispettivamente la limitazione di diritti, sarebbero del resto confermate anche da una corrispondenza elettronica tra la mandataria ed una collaboratrice dell'autorità di prima istanza.
E. 3.5 Ora, viste le particolarità del caso, il Tribunale ritiene giudizioso approcciare con la dovuta prudenza la questione. Va infatti constatato che la richiedente, una volta giunta nel cantone di attribuzione, si sia senza indugio informata in merito alla possibilità di interporre ricorso nei confronti della decisione notificatale. Ciò, pur non essendo decisivo relativamente alla constatazione di un eventuale vizio della volontà, lascia quantomeno trasparire la possibilità ch'ella abbia realmente travisato il tenore e la portata di quanto si apprestava a sottoscrivere. Una certa accortezza si impone del resto anche in ragione del fatto che la dichiarazione è stata sottoposta all'interessata per il tramite di un formulario prestampato dalla stessa autorità di prima istanza al momento della consegna della decisione presso i suoi stessi locali. In questo senso, le argomentazioni di parte ricorrente meritano una certa considerazione. Sebbene tali circostanze non permettano ad esse sole di concludere quanto all'esistenza di un vizio della volontà (cfr. sentenza del Tribunale D-6686/2016 consid.1.4.2.3), esse possono infatti dare origine ad alcune perplessità a proposito di quanto realmente compreso dalla ricorrente in tale occasione. La giovane è infatti stata confrontata nella medesima evenienza con diversi formulari dall'apparenza simile e la sottoscrizione degli stessi (in particolare della dichiarazione di notifica e della dichiarazione di rinuncia a ricorrere) è intervenuta seduta stante, ovvero senza ch'ella abbia potuto beneficiare di un ulteriore periodo di riflessione. Con ciò, il Tribunale non vuole in alcun modo dubitare quanto alla buona fede della SEM né tantomeno censurare l'opportunità di un modus operandi in parte giustificato dalle contingenze del caso, quanto più constatare come vi sia un certo rischio che il particolare svolgersi degli eventi abbia potuto influire sul processo di formazione della volontà della minore. In tal senso, è provvido rammentare che il Tribunale, in circostanze per certi versi apparentabili a quelle della presente fattispecie, ha già avuto modo di valutare una decisione di rinuncia a ricorrere come non espressa a ragion veduta e in libera cognizione di causa (cfr. sentenza del Tribunale D-6152/2013 del 14 gennaio 2014 consid. 1.4).
E. 3.6 Su tali presupposti, non sono privi di valenza nemmeno i dubbi sollevati dalla patrocinatrice della ricorrente in merito all'agire della persona di fiducia ed allo stesso svolgimento del rapporto con la sua assistita. Secondo la mandataria, dal momento che la sottoscrizione della rinuncia non avrebbe comportato alcun vantaggio per la sua assistita, occorrerebbe anzitutto partire dall'assunto che tale figura non avrebbe agito nell'interesse della minore. Inoltre, non avendo avuto luogo alcun colloquio personale prima della notifica della decisione e della contestuale sottoscrizione incriminata, la stessa, in assenza di un rapporto pregresso, nemmeno potrebbe essere qualificata come persona di fiducia. Più avanti, la patrocinatrice della ricorrente ha del resto fatto presente che la stessa persona di fiducia avrebbe a sua volta sollevato delle riserve in merito alla validità della rinuncia sottoscritta da lei e dalla minore. In ragione di ciò, vi sarebbero dei dubbi a proposito del fatto che tale figura abbia effettivamente voluto causare la crescita in giudicato della decisione
E. 3.7 A tal proposito, il Tribunale ritiene necessario ricordare che tale figura, prevista dallo stesso testo legale, è incaricata di guidare e sostenere il richiedente asilo minore non accompagnato e per il quale non è stata ordinata una misura di protezione ai sensi del codice civile, aiutandolo in particolare a prendere le decisioni nell'ambito della procedura d'asilo e sostenendolo in modo valido e mirato. Essa, pur non rappresentandolo, contribuisce dunque de facto alla formazione della volontà del minore relativamente agli atti da lui compiuti in corso di procedura, così da poter relativizzare le eventuali lacune dovute all'inesperienza. In altri termini, grazie alle sue conoscenze della materia, la presenza della persona di fiducia fa sì che il minore non accompagnato dotato di capacità di discernimento sia posto in una situazione comparabile a quelle di un giovane adulto che ha già raggiunto la maggiore età (cfr. GICRA 2003 n. 1 consid. 3, relativamente alle conoscenze di cui deve disporre la persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi).
E. 3.8 Nel caso che ci occupa, è indubbio che la ricorrente abbia conosciuto la persona di fiducia unicamente al momento della notifica incriminata. Invero, al momento dell'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi, la minore era stata assistita dalla Signora Gabriela Giuria (cfr. atto A19, pag. 1) mentre in sede di notifica si era presentata la Signora Immacolata Iglio Rezzonico (cfr. atto A26). Ora, se è vero che entrambe abbiano fatto riferimento ad SOS Ticino, che ha ricevuto il mandato dalla SEM (cfr. atto A18), è altresì innegabile che la ricorrente si sia trovata per la prima volta di fronte la Signora Rezzonico al momento della notifica. Ciò, fermo considerate le già esposte contingenze del caso, può a sua volta aver influito negativamente sul processo di formazione della volontà della richiedente. La giovane, posta di fronte ad una nuova figura preposta a tutelarla, potrebbe infatti aver mal compreso i suoi diritti di impugnativa futuri e le contestuali possibilità di successo, non dando quindi sufficientemente peso ai formulari a lei presentati.
E. 3.9 In definitiva, il Tribunale è dell'avviso che sulla base delle esposte circostanze del caso, non si possa ritenere con la necessaria certezza che la ricorrente volesse a ragion veduta e in libera cognizione di causa rinunciare alla facoltà di interporre ulteriormente ricorso avverso la decisione impugnata. La rinuncia a ricorrere, va dunque considerata priva di effetti sull'ammissibilità del ricorso.
E. 4 Quo ai requisiti di forma, è altresì opportuno rilevare quanto segue.
E. 4.1 Come già esposto in infra, in sede ricorsuale la patrocinatrice dell'insorgente ha omesso di esprimersi circa le ragioni per le quali la decisione avversata avrebbe dovuto essere annullata. Ella si è invero limitata a concludere sull'entrata nel merito ed a chiedere di fissare di un termine di 30 giorni per il completamento dell'impugnativa, richiesta quest'ultima, espressa nei termini seguenti: "Sollte das Bundesverwaltungsgericht zur Auffassung gelangen, dass der umstrittene Beschwerdeverzicht ungültig ist, so ist der Beschwerdeführerin und ihrer Rechtsvertretung eine 30-tägige Frist zu Beschwerdeergänzung zu gewähren, damit die eingangs erwähnten Anträge vollumfänglich begründet werden können". Nel gravame non è invece riscontrabile alcuna motivazione di merito relativamente al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo. In altri termini, non è dato comprendere in che modo e per quali ragioni le decisione avversata violerebbe il diritto federale o sarebbe costitutiva di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
E. 4.2 A tal riguardo va osservato che le esigenze di forma e contenuto necessarie per entrare nel merito sono disciplinate all'art. 52 PA. Ai sensi di tale disposto, il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (cpv. 1). Le esigenze quanto ai motivi ed alle conclusioni di un ricorso variano, risultando più severe, se il ricorso è redatto da un avvocato piuttosto che da una persona priva di specifiche conoscenze giuridiche (DTF 117 Ia 297 consid. 2, 126 consid. 5d; 116 II 745 consid. 2b). In ogni caso, occorre, da un lato, che nel ricorso sia spiegato, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) - in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti - e dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede (conclusioni) in caso d'accoglimento del ricorso stesso (sentenza del Tribunale federale 9C_553/2008 del 6 luglio 2009; DTF 117 Ia 126 consid. 5 nonché DTF 117 Ia 297 consid. 2; Seethaler/Bochsler , in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 52 n. 47). Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (cpv. 2). Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (cpv. 3). Va tuttavia rammentato che in regola generale, la fissazione di un termine supplementare non deve condurre ad un'inopportuna proroga del termine legale di ricorso (cfr. DTF 112 Ib 634; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.237). Ad ogni modo, in materia d'asilo la legge fissa direttamente la durata del termine all'art. 110 LAsi. Nelle procedure ricorsuali ordinarie lo stesso è di sette giorni mentre è di soli tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui all'articolo 23 cpv. 1 o all'articolo 111b LAsi.
E. 4.3 La ratio legis dell'art. 52 cpv. 2 LAsi è di permettere all'interessato di riparare ad un'omissione evitando così gli eccessivi formalismi (DTF 121 II 255 consid. 4). Pur non facendo alcuna distinzione, il testo legale va pertanto inteso quale possibilità di sanatoria dei vizi di forma fortuiti (Seethaler/Portmann, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 52 n. 109). Ciò detto, il termine suppletorio per la regolarizzazione di un ricorso ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 PA va accordato unicamente per rimediare alle omissioni involontarie (cfr. Thomas Gächter, Rechtsmissbrauch im öffentlichen Recht Unter besonderer Berücksichtigung des Bundessozialversicherungssrechts. Ein Beitrag zu Treu und Glauben, Methodik und Gesetzeskorrektur im öffentlichen Recht, 2005, n. 482). Su tali presupposti, il ricorrente che, per il tramite di un mandatario professionale, inoltra volontariamente un ricorso viziato, alfine d'ottenere una proroga del termine, fa un uso improprio della normativa (cfr. sentenza del Tribunale E-1202/2014 del 7 maggio 2014). In tali casi, non è dato un diritto alla concessione del termine suppletorio per la regolarizzazione del gravame (cfr. GICRA 2000 n. 7 consid. 3.d; si veda anche la DTF 134 V 162 consid. 5.2).
E. 4.4 Ciò è segnatamente il caso se il ricorso è deliberatamente trasmesso al Tribunale senza alcuna motivazione relativamente alle questioni di merito, ovvero quando dal tenore dello stesso non si evincano le ragioni per le quali la decisione avversata sia meritevole di annullamento (cfr. sentenza del Tribunale D-4752/2014 del 20 dicembre 2016 consid. 2). La sanzione è l'inammissibilità (cfr. per analogia art. 52 cpv. 3 PA; GICRA 2000 n. 7 consid. 3.d. in fine; sentenza del Tribunale E-1733/2009 del 6 maggio 2009). Ammettere il contrario - ovvero fissare anche in tali circostanze un termine suppletorio - equivarrebbe infatti a considerare prorogabile il termine legale di ricorso, cosa espressamente esclusa dal testo legale (cfr. art. 22 cpv. 1 PA; DTF 108 Ia 209 consid. 3; sentenze del Tribunale E-1202/2014 e E-1733/2009, si veda anche André Moser, in : Auer / Müller / Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 52, n. 13).
E. 4.5.1 Ora, è indubbio che in casu, vista l'assenza di una motivazione di merito nell'atto ricorsuale i presupposti di cui all'art. 52 cpv. 1 PA non siano riuniti. La mancanza dei motivi nel gravame è infatti, come già visto, costitutiva di un'inadempienza ai requisiti minimi di cui alla citata normativa.
E. 4.5.2 Inoltre, il fatto che il gravame contenga una richiesta volta alla fissazione di un termine suppletorio per il completamento dell'impugnativa, permette di escludere che nel caso in narrativa l'omissione sia stata involontaria. La patrocinatrice della ricorrente si è infatti espressamente riservata di esprimersi sulle questioni di merito in un secondo momento, lasciando pertanto intendere di essere a conoscenza del fatto che l'atto ricorsuale, al momento dell'inoltro, risultava lacunoso rispetto ai succitati presupposti processuali. Si può dunque di principio ritenere che la presente fattispecie rientri in quella connotazione di casi dove non vi fosse modo di far capo alla possibilità di regolarizzazione e ciò anche potendo partire dal presupposto che la mandataria, vista la sua formazione giuridica, non sia stata del tutto ignara del senso della citata normativa.
E. 4.5.3 Ciò nonostante in specie il Tribunale ha ritenuto giudiziosa la concessione di un termine per presentare un memoriale integrativo contenente una motivazione di merito all'interessata. Essendo infatti la suddetta giurisprudenza stata sviluppata per ovviare ai casi di abuso manifesto (cfr. GICRA 2000 n. 7 consid. 3.d), il Tribunale è partito dall'idea che cha la patrocinatrice dell'insorgente, nel proprio allegato e nelle successive prese di posizione, si fosse concentrata su di una questione pregiudiziale che implicava la valutazione di un presupposto processuale, la cui definizione, per sua stessa natura, andava evasa preliminarmente alle questioni di merito. Con questo, non si vuole tuttavia tutelare un tale agire, che in caso di ulteriori inoltri viziati dovrà avere quale risultanza l'inammissibilità del gravame. La facoltà concessa va infatti ritenuta eccezionale e riconducibile alle particolarità del presente caso.
E. 4.5.4 Ora, avendo la ricorrente completato la propria impugnativa con il memoriale integrativo del 21 novembre 2018 contenente motivazioni di merito come da facoltà concessagli dal Tribunale, v'è luogo di considerare adempiute, quantomeno a partire dalla regolarizzazione, le condizioni di forma prescritte dalla PA. Occorre dunque entrare nel merito del gravame.
E. 5 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 6 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 19 ottobre 2016 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo.
E. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 22ª frase LAsi).
E. 7.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 7.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 8.1 Nella decisione impugnata, l'autorità di prima istanza ha ritenuto inverosimili le allegazioni a riguardo del matrimonio al quale avrebbe dovuto sottoporsi la ricorrente. In primo luogo, quest'ultima avrebbe identificato il presunto futuro sposo con due nominativi differenti (Kesete e Tekeste) e ciò senza aver previamente avanzato dubbi al riguardo. Allo stesso modo, le sue dichiarazioni in merito alla frequenza ed alla collocazione temporale delle discussioni avute con il padre sulla questione risulterebbero contrastanti. Non di meno, nell'audizione sui motivi l'insorgente avrebbe anche riferito di un episodio nel quale il padre si sarebbe presentato a casa con il futuro marito, cosa che mal si sposerebbe con quanto addotto in precedenza, ossia di aver discusso una sola volta con il genitore e di non conoscere tale persona. Del resto, le asserzioni circa l'obbligo di sposarsi sarebbero in contraddizione con il fatto che la ricorrente medesima avrebbe asserito che se avesse accettato la proposta, le nozze avrebbero probabilmente avuto luogo nel gennaio del 2015. Come se non bastasse, l'insorgente avrebbe anche reso dichiarazioni incongruenti ed illogiche a proposito della durata del congedo del padre e sulle modalità di organizzazione del viaggio d'espatrio, asserendo ad esempio di aver informato lo zio della sua volontà di espatriare solo nel corso della seconda audizione (cosa che sarebbe del resto sorprendente visto il suo grado di parentela con il padre). Da ultimo la SEM ha avanzato dubbi anche in merito allo scarso dettaglio delle dichiarazioni della richiedente asilo. In assenza di elementi supplementari, ha concluso l'autorità di prima istanza, l'asserito espatrio illegale non sarebbe rilevante in materia d'asilo.
E. 8.2 Nel proprio memoriale integrativo del 21 novembre 2018, la patrocinatrice dell'insorgente, dopo aver rammentato e precisato i fatti alla base del procedimento, ha contestato la valutazione dell'autorità di prima istanza. A suo dire, non si sarebbe tenuta in debita considerazione la giovane età dell'insorgente al momento dello svolgimento degli eventi e delle audizioni ossia di una circostanza potenzialmente determinante sulla percezione e l'apprezzamento delle esperienze e delle decisioni e quindi anche sull'attitudine di enunciazione e della stessa verosimiglianza. Proprio per queste ragioni, l'art. 7 cpv. 5 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (RS 142.311; OAsi 1) prescriverebbe la necessità di tenere in debita considerazione gli aspetti specifici della minore età. Da tale normativa e da altre pubblicazioni si evincerebbero invero alcune peculiarità proprie alle audizioni di minorenni quali la necessità di prestare attenzione al loro grado di sviluppo psicologico agendo con una certa sensibilità per il contesto di provenienza e con un metodo comunicativo che non venga influenzato da eventuali barriere culturali. Ciò in virtù del fatto che i requisiti applicabili per gli adulti non sarebbero adatti per via della differente modalità di illustrare le esperienze. Il minore potrebbe infatti non disporre delle capacità per riconoscere quali sarebbero le informazioni importanti e per esprimere concetti astratti come il tempo e la distanza. Su tali presupposti in caso di dubbio andrebbe deciso in suo favore. Ferme queste premesse, nel presente caso si paleserebbe un'applicazione troppo restrittiva dei criteri di cui all'art. 7 LAsi. Quanto alle incongruenze censite dall'autorità di prima istanza, andrebbe in limine osservato come l'analisi della costanza delle allegazioni svolta in casu non sarebbe stata adeguata per la valutazione della verosimiglianza. Del resto, secondo quanto riferito dalla ricorrente medesima, le parole Kesete e Tekeste potrebbero essere utilizzate per definire lo stesso nome. Ad ogni modo, l'insorgente avrebbe a più riprese dichiarato di non conoscere il futuro sposo cosa che spiegherebbe la leggera divergenza letterale. Altresì, per quanto concerne i colloqui avuti con il padre, la ricorrente avrebbe avuto modo di spiegarsi anche con la patrocinatrice asserendo che si sarebbe trattato di più episodi. Inoltre, quo alla necessità di un suo assenso al matrimonio, dai verbali si evincerebbe che il suo parere al riguardo sarebbe stato ignorato, tanto che il padre avrebbe successivamente reiterato le discussioni sulla tematica facendole pressione. Ciò non permetterebbe tuttavia di escludere che tale circostanza fosse all'origine dello slittamento della cerimonia, senza che con ciò faccia difetto l'elemento coercitivo. Parimenti, circa il fatto di conoscere o meno il promesso sposo, occorrerebbe tenere conto del fatto che l'espressione "conoscere" potrebbe "significare diversi gradi di conoscenza, dall'iniziale percezione dell'esistenza alla cognizione piena del suo essere, di suoi modi e qualità". Ancora, quo alla collocazione temporale della prima discussione con il genitore a riguardo del matrimonio, sarebbe necessario osservare come, in occasione dell'audizione sulle generalità, la richiedente asilo avrebbe dichiarato di non ricordarsi allorché, solo in seguito, nell'audizione sui motivi, avrebbe parlato di tre settimane. Ciò lascerebbe quindi trasparire una certa difficoltà nella riproduzione delle indicazioni temporali. Ad ogni modo, le ulteriori date fornite nell'arco delle due audizioni collimerebbero. Per di più, a proposito dell'organizzazione del viaggio, il fatto che la insorgente abbia discusso solamente con il passatore non escluderebbe un'informazione dello zio circa le sue intenzioni. Le argomentazioni della SEM a proposito dell'illogicità del fatto di aver reso partecipe delle stesse il fratello del padre si esaurirebbero inoltre in valutazioni di plausibilità non riposanti su alcun elemento oggettivo a loro sostegno. Il giudizio sulla verosimiglianza, ha proseguito la patrocinatrice, implicherebbe infatti la contemplazione di tutti gli elementi a favore o contrari alla stessa. Ora, nel caso in disamina la SEM si sarebbe limitata ad elencare quanto andava a sfavore dell'insorgente nonostante vi fossero diversi elementi lascianti intendere che la ricorrente abbia effettivamente vissuto gli eventi in questione. In primo luogo, da una comparazione delle sue allegazioni con punti non direttamente riconducibili al fulcro dei suoi motivi d'asilo si evincerebbe la medesima modalità di enunciazione, ossia delle risposte spesso concise. Oltremodo, nel suo racconto figurerebbero anche delle caratteristiche qualitative intrinseche. L'insorgente sarebbe invero riuscita a far collimare i motivi d'asilo addotti con la sua storia personale. Altri indizi di veridicità risiederebbero nel chiarimento di alcuni aspetti culturali e nella riproduzione di dialoghi. Da ultimo, la sua versione sarebbe anche compatibile con il fenomeno del matrimonio di minori in Eritrea, la cui diffusione sarebbe attestata da svariate fonti. Per tutti questi motivi, la decisione della SEM andrebbe considerata unidirezionale e non equilibrata.
E. 9 La tesi della ricorrente non può essere seguita.
E. 9.1 Non si può infatti negare che la versione proposta dall'insorgente sia smentita dalla presenza di diversi indicatori. Innanzitutto, la contraddizione sul nome del presunto futuro marito è insindacabile. Nelle fonti consultabili Tekeste e Kesete non vengono affatto definite come delle declinazioni dello stesso nome utilizzabili alternativamente. Le parole in questione, fatta salva l'ultima sillaba comune a molti nomi della regione, non contengono del resto nemmeno fonemi equivalenti o analogie tali da poterli considerare assonanti. A ciò si aggiunge il fatto che la ricorrente, nel corso dell'audizione, non risulta aver mai espresso alcuna riserva a proposito del fatto di essere a conoscenza del nominativo del futuro coniuge (cfr. atto A12, pag. 8). Da ultimo v'è altresì da constatare come la richiedente asilo non abbia fornito giustificazioni pertinenti sulla questione né tantomeno avanzato la tesi della sinonimia dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. atto A18, pag. 10). Del resto, nemmeno si può negare che le allegazioni riguardanti le discussioni intercorse con il padre sul soggetto si siano rivelate discontinue. Nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente asilo ha infatti asserito che il padre le avrebbe parlato della possibilità di sposarsi per evitare l'arruolamento sul finire del 2014, dopo che questi si era accorto che l'interessata non frequentava più la scuola. Sempre in tale circostanza, a precisa domanda circa il fatto di essersi ulteriormente confrontata al proposito con il padre prima dell'espatrio, ella ha incontestabilmente risposto negativamente (cfr. atto A12, pag. 8). Nelle dichiarazioni rilasciate in tale sede non è inoltre presente alcun accenno all'elemento coercitivo. L'insorgente ha infatti lasciato intendere che il padre la avrebbe posta di fronte ad una scelta, rendendola semmai attenta alle conseguenze della sua mancata accettazione (atto A12, pag. 8: "per vivere una vita come si deve mi ha detto che aveva un conoscente e che era meglio se sposavo questa persona"; "mi ha detto di pensarci molto bene, perché altrimenti sarei andata a fare il servizio militare"). Sennonché, la versione da lei proposta nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo è del tutto divergente. La richiedente asilo in tale contesto ha infatti dichiarato che il padre le avrebbe chiesto diverse volte di sposarsi (cfr. atto A19, pag. 6). Inoltre, le richieste di quest'ultimo, così come descritte, risultano non solo frequenti, ma anche pressanti, configurando gli estremi di un'imposizione (cfr. atto A19, pag. 5-7: "ti devi sposare per forza"; "anche se io non volevo, mi avrebbe fatto sposare per forza"). Per tacere del fatto che, nel corso della seconda audizione, l'interessata ha addirittura menzionato una circostanza nella quale il futuro presunto marito si sarebbe presentato al suo domicilio discutendo persino con lei del matrimonio (cfr. atto A19, pag. 8). Ora, il Tribunale può in parte condividere le osservazioni della ricorrente a proposito dei vari gradi contemplati nella nozione di conoscenza. Resta però il fatto che ci si può difficilmente immaginare che una persona chiamata a rispondere ad una domanda precisa ometta ogni riferimento ad un incontro effettivamente avvenuto. Ma v'è di più. L'assenza di linearità nella collocazione temporale degli scambi d'opinione con il padre e dello stesso espatrio, ancorché in parte relativizzabile dalle asserite difficoltà dell'insorgente nella riproduzione di tale genere di concetti, è infatti indubbia. In occasione della prima audizione, la ricorrente ha dichiarato di aver discusso con il genitore mesi prima di lasciare il paese (cfr. atto A12, pag. 8) mentre in seguito ha indicato di essere espatriata a distanza di tre settimane dal suo rientro dal congedo, ossia dalla circostanza nella quale si sarebbe confrontata per la prima volta con quest'ultimo (cfr. atto A18, pag. 5-6). Sempre in tale ottica, anche le stesse allegazioni a proposito della durata della licenza del padre, appaiono incoerenti. In un primo momento la richiedente asilo ha infatti asserito di non essere a conoscenza della durata della stessa (cfr. atto A18, pag. 6). In seguito ella ha invece dichiarato che si sarebbe trattato di un congedo di pochi giorni, salvo poi modificare la sua risposta di lì a poco adducendo una durata di due mesi (cfr. atto A18, pag. 11).
E. 9.2 Si può dunque partire dall'assunto che il racconto dell'insorgente presenti molteplici elementi incongruenti riguardanti aspetti essenziali del narrato. Poste queste premesse, non pare nemmeno giustificata la censura dell'insorgente secondo la quale la SEM avrebbe tenuto conto dei soli aspetti a lei sfavorevoli. In primo luogo, il fatto che la decisione impugnata elenchi gli innumerevoli argomenti che l'hanno condotta a considerare inverosimile la versione dell'interessata in scrupoloso ossequio all'obbligo di motivazione (cfr. sulla nozione DTF 126 I 97, 102) non significa che l'autorità abbia omesso di considerare, a torto, gli elementi a sostegno della versione dell'interessata. Ciò detto, nemmeno si comprende in che modo la SEM abbia potuto violare il diritto di essere sentita della ricorrente, di cui lo stesso obbligo di motivazione è corollario. Oltremodo, dovendosi effettuare un'analisi complessiva delle allegazioni, anche in presenza di alcune caratteristiche qualitative intrinseche, non si giustifica una diversa valutazione della fattispecie. Da un punto di vista di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari plausibilità, i secondi risultano infatti ampiamente maggioritari sia in termini qualitativi che quantitativi.
E. 9.3 Altresì, non vi è modo di imputare, come sembra volerlo la patrocinatrice, gli indicatori di inverosimiglianza unicamente alla giovane età della sua mandante. Tale circostanza, per quanto possa effettivamente avere un influsso sul metro di giudizio da adottare nella disamina delle allegazioni (cfr. ad esempio GICRA 2004 nr. 34), non giustifica ad essa sola un'astrazione degli elementi contraddittori. In specie l'autorità di prima istanza si è confrontata con una richiedente asilo di sedici anni la cui capacità di discernimento non è mai stata posta in discussione (cfr. per la delimitazione DTF 134 II 235 consid. 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a), ovvero con un soggetto in misura di esporre i suoi motivi d'asilo nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1928/2014 del 24 luglio 2014 consid. 2.3.1). Del resto, il verbale del 12 ottobre 2016 (cfr. atto A19) non lascia trasparire elementi concreti per ritenere il contrario né per ammettere che l'audizione si sia svolta in spregio alle esigenze dettate dalla giurisprudenza (cfr. DTAF 2014/30). Oltremodo, né la persona di fiducia presente né la rappresentante delle opere assistenziali hanno evidenziato problematiche di sorta (cfr. situazione analoga nella sentenza del Tribunale D-7643/2016 del 29 ottobre 2018 consid. 5.7).
E. 9.4 In definitiva, è dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza ha ritenuto inverosimile il racconto dell'insorgente. Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni della ricorrente, segnatamente laddove censura la rilevanza in materia d'asilo degli avvenimenti scandagliati.
E. 9.5 Dal canto suo, l'asserito espatrio illegale, posta l'assenza di circostanze supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvista dalle autorità eritree, non risulta ad esso solo pertinente in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1). Ne consegue che il ricorso non merita tutela e che la decisione impugnata va confermata.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, non potendosi considerare l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole, non sono riscosse le spese processuali (art. 65 PA).
E. 11 Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio, la stessa va inoltre accolta in applicazione dell'art. 110a LAsi. Nella fattispecie, la nota d'onorario prodotta dalla patrocinatrice in annesso allo scritto del 21 novembre 2018 appare corretta, sia in termini di tempo di lavoro che per quanto concerne le spese. La tariffa oraria di CHF 190.-- oltre iva rientra inoltre nei limiti di cui all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF (applicabile su rinvio dell'art. 12 TS-TAF). Su tali presupposti la l'indennità per un'indennità per patrocinio d'ufficio è fissata in CHF 2961.85 (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi).
E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono accolte.
- Non si prelevano spese processuali.
- Alla rappresentante della ricorrente, MLaw Sonja Comte, è riconosciuta un'indennità per patrocinio d'ufficio pari a CHF 2961.85.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere : Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7089/2016 Sentenza del 5 febbraio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schurch, Gérald Bovier, Thurnheer Simon, Cotting-Schalch Claudia, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), alias A._______, nata il (...), alias A._______, nata il (...), Eritrea, patrocinata dalla MLaw Sonja Comte, Caritas Schweiz, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 19 ottobre 2016 / N (...). Fatti: A. L'interessata, cittadina eritrea di etnia tigrina, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 27 agosto 2016. Sentita sui motivi alla base della stessa, ella ha dichiarato di aver abbandonato la scuola alla fine della terza classe. Il padre, dopo aver appreso che la richiedente asilo non stava più frequentando la scuola, avrebbe quindi deciso di farle contrarre matrimonio con un uomo di 30 anni onde evitare che fosse convocata per il servizio nazionale. Per sottrarsi a tale sorte, l'interessata sarebbe espatriata illegalmente (cfr. atto A12, pag. 7-8; atto A19, pag. 2 e seg.). B. Con decisione del 19 ottobre 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera. L'autorità di prima istanza la ha tuttavia ammessa provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Tale decisione è stata notificata alla richiedente il giorno stesso presso il Centro di registrazione e procedura di Chiasso in presenza della persona di fiducia e dell'interprete (cfr. atto A24/1 e A25/1). D. Nella medesima occasione l'interessata, la persona di fiducia e l'interprete hanno sottoscritto uno scritto prestampato dalla SEM intitolato "dichiarazione di rinuncia al ricorso" ed il cui tenore era il seguente: "Io, Signora A._______, SIMIC N° di pers. 19 709 563, nata il (...), alias A._______, nata il (...), alias A._______, nata il (...), Eritrea, con la presente dichiaro, di mia spontanea volontà, di rinunciare a depositare un ricorso contro la decisione della Segreteria di Stato della migrazione del 19 ottobre 2016." E. E.a In seguito, con ricorso del 17 novembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato: data d'entrata: 18 novembre 2016) la richiedente è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo che venisse constatata la nullità della dichiarazione di rinuncia al ricorso e che si entrasse nel merito del gravame. Contestualmente ella ha richiesto un termine di 30 giorni per il completamento dello stesso. Nel merito, la ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata con conseguente riconoscimento della qualità di rifugiato e concessione dell'asilo. Da ultimo, ella ha presentato una domanda volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. E.b Quanto alla validità della dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dalla ricorrente, la patrocinatrice ha in particolare osservato che non sarebbe possibile rinunciare in maniera anticipata a depositare un ricorso. Una rinuncia posteriore sarebbe invece possibile a determinate condizioni. Anzitutto, la dichiarazione non dovrebbe essere stata posta in essere né in presenza di un vizio della volontà né a seguito di pressioni. Inoltre, sarebbe necessario che il rinunciante sia a conoscenza del suo diritto a ricorrere, delle conseguenze giuridiche di una rinuncia e delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa. Infine, la persona toccata dovrebbe parimenti essere edotta circa il fatto che la rinuncia costituisca un atto volontario a validità generale. L'insorgente rileva dappoi che il Tribunale sarebbe già stato confrontato con un caso simile entrando nel merito del gravame malgrado la dichiarazione. In tale occasione, sarebbero invero stati sollevati dei dubbi in merito alla validità di una rinuncia sottoscritta al momento della notificazione della decisione in quanto questa maniera di procedere non permetterebbe all'interessato di confrontarsi in maniera approfondita con la decisione e con la possibilità di impugnarla. E.c Su tali presupposti, la patrocinatrice ritiene dunque che nella presente fattispecie vi sarebbero molteplici elementi in sfavore della validità dell'atto in questione. Anzitutto, la richiedente non sarebbe stata a conoscenza della sottoscrizione, tanto da informarsi presso la mandataria circa le possibilità di ricorrere. Ad essa sola, tale evenienza lascerebbe invero intendere ch'ella non abbia compreso appieno le conseguenze giuridiche di tale atto. A ciò si aggiungerebbe poi il fatto che sulla base degli atti non si evincerebbero le modalità di notifica della decisione impugnata e le informazioni a lei fornite in tale frangente. Ancora, il ricorso non sarebbe da considerarsi privo di probabilità di esito favorevole stante la nuova prassi della SEM sull'espatrio illegale e le allegazioni dell'interessata a proposito del matrimonio forzato. E.d In seguito, la mandataria solleva dei dubbi in merito all'agire della persona di fiducia. Da un lato, tale figura non avrebbe agito nell'interesse della minore in quanto all'interessata la sottoscrizione della dichiarazione non avrebbe apportato alcun vantaggio. Per di più, la persona designata non potrebbe nemmeno essere qualificata come persona di fiducia dal momento che prima dell'audizione sui motivi d'asilo non avrebbe avuto luogo alcun colloquio personale con la richiedente. Da ultimo, essa non si sarebbe adoperata per far sì che all'interessata fosse concesso un consono periodo di riflessione e la facoltà di richiedere un secondo parere. F. Con scritto spontaneo del 2 dicembre 2016, la mandataria ha confermato, dopo colloquio con la ricorrente, che quest'ultima non sarebbe stata a conoscenza della dichiarazione di rinuncia. Invero, pur rammentandosi di aver firmato alcuni formulari, l'insorgente non avrebbe compreso che uno di essi costituiva una rinuncia a depositare ricorso. G. Considerata un'eventuale possibilità di non entrare nel merito del ricorso, il Tribunale, con decisione incidentale del 6 dicembre 2016, ha richiesto alla ricorrente di voler prendere ulteriormente posizione in merito alla succitata dichiarazione di rinuncia. H. Con osservazioni del 13 dicembre 2016, la mandataria ha richiamato due sentenze del Tribunale. Nella prima, il Tribunale avrebbe dubitato della validità di una dichiarazione di rinuncia firmata il giorno stesso della notificazione della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo e senza che il richiedente l'asilo fosse rappresentato in tale sede (cfr. D-2484/2016 del 27 aprile 2016). Quest'ultima ha quindi rilevato che anche nel presente caso la ricorrente non sarebbe stata rappresentata. Il fatto che ella sia stata assistita dalla persona di fiducia non influirebbe invero sulla questione dal momento che tale figura - malgrado accompagni e sostenga il richiedente l'asilo minorenne nella procedura d'asilo ed agisca nei suoi interessi - non costituirebbe né un curatore né un rappresentante e non potrebbe dunque intraprendere passi processuali vincolanti. Nella seconda sentenza citata, il Tribunale avrebbe inoltre ritenuto problematica la maniera di agire della SEM nella formulazione delle dichiarazioni di rinuncia. In ragione di ciò, la validità di tali atti dovrebbe essere ammessa unicamente a condizioni restrittive (cfr. D-6152/2013 del 16 gennaio 2014). In quell'occasione, il ricorso sarebbe invero stato considerato alla stregua di una revoca della rinuncia poiché l'inoltro del gravame avrebbe dimostrato che l'interessato non sarebbe stato consapevole del significato della sua manifestazione di volontà. Tale procedura sarebbe anch'essa comparabile al caso in disamina dal momento che la ricorrente non sarebbe stata consapevole del fatto che a seguito della sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia, ella non avrebbe più potuto depositare ricorso. Da ciò sarebbe dunque da una parte deducibile un vizio della volontà e si evincerebbe altresì che la SEM l'avrebbe messa sotto pressione al fine di farle firmare la dichiarazione di rinuncia. Le pressioni della Segreteria di stato, rispettivamente la limitazione dei suoi diritti, sarebbero del resto confermate anche da uno scambio di Email tra la mandataria ed una collaboratrice del Centro di registrazione e di procedura (CRP) di Chiasso. Di conseguenza, non si potrebbe ritenere una spontanea e maturata volontà della ricorrente. Del resto, anche la volontà della persona di fiducia sarebbe viziata. Invero, in una corrispondenza elettronica tra la patrocinatrice e la persona di fiducia, tale persona avrebbe a sua volta sollevato delle riserve in merito alla validità. Alla luce di tutto ciò, risulterebbe necessaria un'approfondita analisi della questione. I. Esprimendosi a proposito delle osservazioni della ricorrente, la SEM, con scritto del 23 dicembre 2016, ha anzitutto rilevato che l'interessata, minorenne non accompagnata, avrebbe liberamente depositato una domanda d'asilo in Svizzera e disporrebbe appieno della capacità di discernimento. Oltre a questo sarebbe risaputo che una persona può ma non deve necessariamente nominare un rappresentante legale. In virtù del fatto che ella non avrebbe nominato di sua spontanea volontà detta figura, la SEM avrebbe dunque proceduto, per tutela stessa della minore, ad istituire un'assistenza garantita da una stimata e affidabile persona di fiducia. La persona di fiducia sarebbe infatti chiamata ad assicurarsi che gli interessi della minore siano garantiti e tutelati; avrebbe il compito di stabilire un rapporto di fiducia e di confrontarsi con l'assistita in merito a dettami di procedura d'asilo. Alla luce di ciò l'autorità di prima istanza si dice basita del fatto che nella presa di posizione dell'insorgente si sia potuto pensare che siano state esercitate pressioni sulla ricorrente affinché questa rinunciasse a depositare l'impugnativa. Parrebbe inoltre quantomeno assurdo che si arrivi a mettere in dubbio il sano operato di persone che lavorano a favore dei richiedenti l'asilo e che nulla hanno a che fare con la SEM, dimostrando inoltre una comprovata professionalità in tal senso. Sempre secondo l'autorità di prima istanza, nell'ottica di una seriosa e minuziosa consulenza, andrebbe inoltre notato che una persona di fiducia, volontariamente, si recherebbe settimanalmente negli alloggi dei richiedenti l'asilo minorenni fornendo consulenze specifiche e che ciò permetterebbe la creazione di un rapporto di fiducia. Oltre a questo, andrebbe tenuta in debita considerazione il fatto che al momento della notificazione della decisione d'asilo, i collaboratori specialisti lascerebbero ragionare i richiedenti e la persona di fiducia in separata sede quanto al contenuto della decisione, alle implicazioni della stessa e quanto alle possibilità di depositare o meno un ricorso. Questo avverrebbe secondo le tempistiche dettate dagli stessi richiedenti l'asilo, in base alle loro necessità. Le stesse persone di fiducia, procederebbero poi negli interessi del minore inoltrando, quando ciò corrisponda alla volontà del minore, ricorsi contro le decisioni della SEM, essendo anche questo un loro preciso compito. Per quanto concerne il caso di specie, l'autorità ha concluso ritenendo che la ricorrente avrebbe fatto chiaramente valere di sua spontanea volontà l'intenzione di rinunciare al ricorso, accedendo così quanto prima alla possibilità di integrazione nel Cantone di attribuzione. J. Chiamata a prendere ulteriormente posizione in merito, la mandataria, con osservazioni del 17 gennaio 2017, ha nuovamente ribadito che per ritenere valida una rinuncia al ricorso sarebbe necessario che le persone siano a conoscenza delle conseguenze e siano rappresentate al momento della sottoscrizione. Ora, nel caso in disamina tali condizioni non sarebbero adempiute. Anzitutto, non potrebbe essere imputato alla ricorrente di non aver ordinato un rappresentante. Senza un rappresentante non ci si potrebbe infatti assicurare che la rinuncia corrisponda alla volontà della persona. La patrocinatrice indica dappoi come non sia sua intenzione dubitare dell'agire della persona di fiducia. I dubbi riguarderebbero invero il fatto che tale figura abbia effettivamente voluto causare l'entrata in forza di cosa giudicata della decisione. Tale agire non sarebbe infatti compatibile né con l'interesse superiore dei fanciulli né con il mandato assegnatole. K. Con decisione incidentale del 13 novembre 2018, il Tribunale, dopo aver constatato l'assenza di motivazioni di merito nel gravame, ha concesso in via eccezionale alla patrocinatrice dell'insorgente un termine suppletorio per completare il ricorso. L. Con memoriale integrativo del 21 novembre 2018, la patrocinatrice dell'insorgente ha presentato le proprie motivazioni di merito indicando le ragioni per le quali la decisione impugnata sarebbe meritevole di annullamento. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
2. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Ella è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa.
3. Occorre ora da determinare quale sia la valenza della dichiarazione di rinuncia a depositare un ricorso sottoscritta dalla ricorrente e dalla persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi in data 19 agosto 2016 (cfr. atto A24). 3.1 Genericamente, in diritto amministrativo, una rinuncia ad un diritto procedurale è di principio possibile purché si riferisca ad una facoltà concreta ed in libera disposizione delle parti (cfr. Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahren des Bundes, 1979, n. 13.5 e 18.212). Ciò è valido in regola generale anche in ambito di PA, laddove una rinuncia a ricorrere ha quale conseguenza la crescita in giudicato della decisione (cfr. DTAF 2009/11 consid. 2.1.2; Jaag/Häggi Furrer, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 39 n. 12, Oliver Zibung, in op. Cit., art. 50 n. 16). A norma di dottrina, la rinuncia ad un'impugnativa coincide infatti con l'entrata in forza di cosa giudicata formale ed espleta effetti comparabili ad un ritiro del ricorso (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 664, pag. 229). Perché sia possibile ritenerla valida, occorre tuttavia che la stessa intervenga posteriormente ed in piena cognizione della decisione per la quale la parte interessata intenda astenersi dal ricorrere (cfr. sentenza del Tribunale D-6152/2013 del 16 gennaio 2014 consid. 1.4.2 e DTF 86 I 153 consid. 2). 3.2 Da quanto precede può altresì essere dedotto che per ritornare sui suoi passi, la parte rinunciante deve invocare un vizio della volontà che permetta di inficiare la validità della rinuncia da lei sottoscritta (cfr. sentenza del Tribunale D-6152/2013 consid. 1.4.2; Zibung, in op. cit., art. 50 n. 16 e rinvii). In altri termini, la rinuncia è da considerarsi inefficace, quando la stessa è stata posta in essere in presenza di un tale vizio (ad esempio in seguito all'ottenimento di informazioni fuorvianti dall'autorità stessa, cfr. sentenze del TF 1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2, U 139/02 del 20 novembre 2002 consid. 2.3 e Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3a ed. 2011, pag. 823). Una tale manifestazione di volontà non sarebbe infatti da ritenersi vincolante qualora sia stata avallata sotto l'egida di un errore causato dalla condotta dall'autorità e in particolare quando quest'ultima abbia fornito informazioni fuorvianti o incomplete in merito alla facoltà ed ai termini per inoltrare un'impugnativa. Oltracciò, è parimenti presupposto per la validità della rinuncia che l'interessato non sia giunto a tale decisione in base a pressioni, coercizioni o minacce da parte dell'autorità. Non da ultimo, pare opportuno ammettere che l'eventuale esistenza di un vizio della volontà vada apprezzata indipendentemente dagli scopi, motivi o ragioni che hanno portato la parte a rinunciare al ricorso (cfr. sentenza del Tribunale D-6686/2016 dell'8 marzo 2017 consid.1.4.2.1). Non vi è inoltre luogo di considerare che quanto precede non sia valido anche in ambito di diritto d'asilo (cfr. sentenza D-6152/2013 consid. 1.4.2). 3.3 Alla luce delle fonti citate, si può partire dal presupposto che la dichiarazione di rinuncia presente agli atti possa di principio essere ritenuta conforme. Essa si riferisce infatti ad un concreto diritto processuale (o post-processuale) a libera disposizione dell'interessata e meglio, alla facoltà di interporre ricorso contro la decisione dell'autorità di prima istanza ed è inoltre intervenuta posteriormente alla decisione (cfr. supra consid. 1.4.1). 3.4 Sennonché, la patrocinatrice della ricorrente è dell'avviso che nel caso in disamina vi sarebbero diversi elementi che ne inficerebbero la validità; validità che andrebbe a suo dire ammessa unicamente a condizioni restrittive. In primo luogo, ella ritiene che la richiedente l'asilo minorenne non fosse a conoscenza del tenore della sua stessa sottoscrizione. Quest'ultima, pur rammentandosi di aver firmato alcuni formulari, non avrebbe invero compreso che uno di essi era costitutivo di una rinuncia a depositare ricorso. In ragione di ciò, la mandataria ritiene che la sua assistita non abbia realmente compreso le conseguenze giuridiche di tale atto. Come in altri casi comparabili già trattati dal Tribunale, l'interessata non sarebbe infatti stata consapevole del fatto che a seguito della sottoscrizione del documento sottopostole, ella non avrebbe più potuto depositare ricorso. Inoltre, dagli atti non sarebbe possibile evincere se quest'ultima sia o meno stata informata sulle conseguenze della sua sottoscrizione. Sempre secondo la patrocinatrice, la sottoposizione del formulario al momento della notifica avrebbe implicato la concessione di un insufficiente periodo di riflessione alla richiedente così come l'impossibilità per quest'ultima di richiedere un secondo parere. Tali aspetti permetterebbero invero di concludere quanto alla presenza in specie di un vizio della volontà dettato segnatamente dalla situazione di sollecitazione volta a farle sottoscrivere il documento. Le pressioni, rispettivamente la limitazione di diritti, sarebbero del resto confermate anche da una corrispondenza elettronica tra la mandataria ed una collaboratrice dell'autorità di prima istanza. 3.5 Ora, viste le particolarità del caso, il Tribunale ritiene giudizioso approcciare con la dovuta prudenza la questione. Va infatti constatato che la richiedente, una volta giunta nel cantone di attribuzione, si sia senza indugio informata in merito alla possibilità di interporre ricorso nei confronti della decisione notificatale. Ciò, pur non essendo decisivo relativamente alla constatazione di un eventuale vizio della volontà, lascia quantomeno trasparire la possibilità ch'ella abbia realmente travisato il tenore e la portata di quanto si apprestava a sottoscrivere. Una certa accortezza si impone del resto anche in ragione del fatto che la dichiarazione è stata sottoposta all'interessata per il tramite di un formulario prestampato dalla stessa autorità di prima istanza al momento della consegna della decisione presso i suoi stessi locali. In questo senso, le argomentazioni di parte ricorrente meritano una certa considerazione. Sebbene tali circostanze non permettano ad esse sole di concludere quanto all'esistenza di un vizio della volontà (cfr. sentenza del Tribunale D-6686/2016 consid.1.4.2.3), esse possono infatti dare origine ad alcune perplessità a proposito di quanto realmente compreso dalla ricorrente in tale occasione. La giovane è infatti stata confrontata nella medesima evenienza con diversi formulari dall'apparenza simile e la sottoscrizione degli stessi (in particolare della dichiarazione di notifica e della dichiarazione di rinuncia a ricorrere) è intervenuta seduta stante, ovvero senza ch'ella abbia potuto beneficiare di un ulteriore periodo di riflessione. Con ciò, il Tribunale non vuole in alcun modo dubitare quanto alla buona fede della SEM né tantomeno censurare l'opportunità di un modus operandi in parte giustificato dalle contingenze del caso, quanto più constatare come vi sia un certo rischio che il particolare svolgersi degli eventi abbia potuto influire sul processo di formazione della volontà della minore. In tal senso, è provvido rammentare che il Tribunale, in circostanze per certi versi apparentabili a quelle della presente fattispecie, ha già avuto modo di valutare una decisione di rinuncia a ricorrere come non espressa a ragion veduta e in libera cognizione di causa (cfr. sentenza del Tribunale D-6152/2013 del 14 gennaio 2014 consid. 1.4). 3.6 Su tali presupposti, non sono privi di valenza nemmeno i dubbi sollevati dalla patrocinatrice della ricorrente in merito all'agire della persona di fiducia ed allo stesso svolgimento del rapporto con la sua assistita. Secondo la mandataria, dal momento che la sottoscrizione della rinuncia non avrebbe comportato alcun vantaggio per la sua assistita, occorrerebbe anzitutto partire dall'assunto che tale figura non avrebbe agito nell'interesse della minore. Inoltre, non avendo avuto luogo alcun colloquio personale prima della notifica della decisione e della contestuale sottoscrizione incriminata, la stessa, in assenza di un rapporto pregresso, nemmeno potrebbe essere qualificata come persona di fiducia. Più avanti, la patrocinatrice della ricorrente ha del resto fatto presente che la stessa persona di fiducia avrebbe a sua volta sollevato delle riserve in merito alla validità della rinuncia sottoscritta da lei e dalla minore. In ragione di ciò, vi sarebbero dei dubbi a proposito del fatto che tale figura abbia effettivamente voluto causare la crescita in giudicato della decisione 3.7 A tal proposito, il Tribunale ritiene necessario ricordare che tale figura, prevista dallo stesso testo legale, è incaricata di guidare e sostenere il richiedente asilo minore non accompagnato e per il quale non è stata ordinata una misura di protezione ai sensi del codice civile, aiutandolo in particolare a prendere le decisioni nell'ambito della procedura d'asilo e sostenendolo in modo valido e mirato. Essa, pur non rappresentandolo, contribuisce dunque de facto alla formazione della volontà del minore relativamente agli atti da lui compiuti in corso di procedura, così da poter relativizzare le eventuali lacune dovute all'inesperienza. In altri termini, grazie alle sue conoscenze della materia, la presenza della persona di fiducia fa sì che il minore non accompagnato dotato di capacità di discernimento sia posto in una situazione comparabile a quelle di un giovane adulto che ha già raggiunto la maggiore età (cfr. GICRA 2003 n. 1 consid. 3, relativamente alle conoscenze di cui deve disporre la persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi). 3.8 Nel caso che ci occupa, è indubbio che la ricorrente abbia conosciuto la persona di fiducia unicamente al momento della notifica incriminata. Invero, al momento dell'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi, la minore era stata assistita dalla Signora Gabriela Giuria (cfr. atto A19, pag. 1) mentre in sede di notifica si era presentata la Signora Immacolata Iglio Rezzonico (cfr. atto A26). Ora, se è vero che entrambe abbiano fatto riferimento ad SOS Ticino, che ha ricevuto il mandato dalla SEM (cfr. atto A18), è altresì innegabile che la ricorrente si sia trovata per la prima volta di fronte la Signora Rezzonico al momento della notifica. Ciò, fermo considerate le già esposte contingenze del caso, può a sua volta aver influito negativamente sul processo di formazione della volontà della richiedente. La giovane, posta di fronte ad una nuova figura preposta a tutelarla, potrebbe infatti aver mal compreso i suoi diritti di impugnativa futuri e le contestuali possibilità di successo, non dando quindi sufficientemente peso ai formulari a lei presentati. 3.9 In definitiva, il Tribunale è dell'avviso che sulla base delle esposte circostanze del caso, non si possa ritenere con la necessaria certezza che la ricorrente volesse a ragion veduta e in libera cognizione di causa rinunciare alla facoltà di interporre ulteriormente ricorso avverso la decisione impugnata. La rinuncia a ricorrere, va dunque considerata priva di effetti sull'ammissibilità del ricorso.
4. Quo ai requisiti di forma, è altresì opportuno rilevare quanto segue. 4.1 Come già esposto in infra, in sede ricorsuale la patrocinatrice dell'insorgente ha omesso di esprimersi circa le ragioni per le quali la decisione avversata avrebbe dovuto essere annullata. Ella si è invero limitata a concludere sull'entrata nel merito ed a chiedere di fissare di un termine di 30 giorni per il completamento dell'impugnativa, richiesta quest'ultima, espressa nei termini seguenti: "Sollte das Bundesverwaltungsgericht zur Auffassung gelangen, dass der umstrittene Beschwerdeverzicht ungültig ist, so ist der Beschwerdeführerin und ihrer Rechtsvertretung eine 30-tägige Frist zu Beschwerdeergänzung zu gewähren, damit die eingangs erwähnten Anträge vollumfänglich begründet werden können". Nel gravame non è invece riscontrabile alcuna motivazione di merito relativamente al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo. In altri termini, non è dato comprendere in che modo e per quali ragioni le decisione avversata violerebbe il diritto federale o sarebbe costitutiva di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). 4.2 A tal riguardo va osservato che le esigenze di forma e contenuto necessarie per entrare nel merito sono disciplinate all'art. 52 PA. Ai sensi di tale disposto, il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (cpv. 1). Le esigenze quanto ai motivi ed alle conclusioni di un ricorso variano, risultando più severe, se il ricorso è redatto da un avvocato piuttosto che da una persona priva di specifiche conoscenze giuridiche (DTF 117 Ia 297 consid. 2, 126 consid. 5d; 116 II 745 consid. 2b). In ogni caso, occorre, da un lato, che nel ricorso sia spiegato, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) - in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti - e dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede (conclusioni) in caso d'accoglimento del ricorso stesso (sentenza del Tribunale federale 9C_553/2008 del 6 luglio 2009; DTF 117 Ia 126 consid. 5 nonché DTF 117 Ia 297 consid. 2; Seethaler/Bochsler , in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 52 n. 47). Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (cpv. 2). Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (cpv. 3). Va tuttavia rammentato che in regola generale, la fissazione di un termine supplementare non deve condurre ad un'inopportuna proroga del termine legale di ricorso (cfr. DTF 112 Ib 634; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.237). Ad ogni modo, in materia d'asilo la legge fissa direttamente la durata del termine all'art. 110 LAsi. Nelle procedure ricorsuali ordinarie lo stesso è di sette giorni mentre è di soli tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui all'articolo 23 cpv. 1 o all'articolo 111b LAsi. 4.3 La ratio legis dell'art. 52 cpv. 2 LAsi è di permettere all'interessato di riparare ad un'omissione evitando così gli eccessivi formalismi (DTF 121 II 255 consid. 4). Pur non facendo alcuna distinzione, il testo legale va pertanto inteso quale possibilità di sanatoria dei vizi di forma fortuiti (Seethaler/Portmann, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 52 n. 109). Ciò detto, il termine suppletorio per la regolarizzazione di un ricorso ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 PA va accordato unicamente per rimediare alle omissioni involontarie (cfr. Thomas Gächter, Rechtsmissbrauch im öffentlichen Recht Unter besonderer Berücksichtigung des Bundessozialversicherungssrechts. Ein Beitrag zu Treu und Glauben, Methodik und Gesetzeskorrektur im öffentlichen Recht, 2005, n. 482). Su tali presupposti, il ricorrente che, per il tramite di un mandatario professionale, inoltra volontariamente un ricorso viziato, alfine d'ottenere una proroga del termine, fa un uso improprio della normativa (cfr. sentenza del Tribunale E-1202/2014 del 7 maggio 2014). In tali casi, non è dato un diritto alla concessione del termine suppletorio per la regolarizzazione del gravame (cfr. GICRA 2000 n. 7 consid. 3.d; si veda anche la DTF 134 V 162 consid. 5.2). 4.4 Ciò è segnatamente il caso se il ricorso è deliberatamente trasmesso al Tribunale senza alcuna motivazione relativamente alle questioni di merito, ovvero quando dal tenore dello stesso non si evincano le ragioni per le quali la decisione avversata sia meritevole di annullamento (cfr. sentenza del Tribunale D-4752/2014 del 20 dicembre 2016 consid. 2). La sanzione è l'inammissibilità (cfr. per analogia art. 52 cpv. 3 PA; GICRA 2000 n. 7 consid. 3.d. in fine; sentenza del Tribunale E-1733/2009 del 6 maggio 2009). Ammettere il contrario - ovvero fissare anche in tali circostanze un termine suppletorio - equivarrebbe infatti a considerare prorogabile il termine legale di ricorso, cosa espressamente esclusa dal testo legale (cfr. art. 22 cpv. 1 PA; DTF 108 Ia 209 consid. 3; sentenze del Tribunale E-1202/2014 e E-1733/2009, si veda anche André Moser, in : Auer / Müller / Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 52, n. 13). 4.5 4.5.1 Ora, è indubbio che in casu, vista l'assenza di una motivazione di merito nell'atto ricorsuale i presupposti di cui all'art. 52 cpv. 1 PA non siano riuniti. La mancanza dei motivi nel gravame è infatti, come già visto, costitutiva di un'inadempienza ai requisiti minimi di cui alla citata normativa. 4.5.2 Inoltre, il fatto che il gravame contenga una richiesta volta alla fissazione di un termine suppletorio per il completamento dell'impugnativa, permette di escludere che nel caso in narrativa l'omissione sia stata involontaria. La patrocinatrice della ricorrente si è infatti espressamente riservata di esprimersi sulle questioni di merito in un secondo momento, lasciando pertanto intendere di essere a conoscenza del fatto che l'atto ricorsuale, al momento dell'inoltro, risultava lacunoso rispetto ai succitati presupposti processuali. Si può dunque di principio ritenere che la presente fattispecie rientri in quella connotazione di casi dove non vi fosse modo di far capo alla possibilità di regolarizzazione e ciò anche potendo partire dal presupposto che la mandataria, vista la sua formazione giuridica, non sia stata del tutto ignara del senso della citata normativa. 4.5.3 Ciò nonostante in specie il Tribunale ha ritenuto giudiziosa la concessione di un termine per presentare un memoriale integrativo contenente una motivazione di merito all'interessata. Essendo infatti la suddetta giurisprudenza stata sviluppata per ovviare ai casi di abuso manifesto (cfr. GICRA 2000 n. 7 consid. 3.d), il Tribunale è partito dall'idea che cha la patrocinatrice dell'insorgente, nel proprio allegato e nelle successive prese di posizione, si fosse concentrata su di una questione pregiudiziale che implicava la valutazione di un presupposto processuale, la cui definizione, per sua stessa natura, andava evasa preliminarmente alle questioni di merito. Con questo, non si vuole tuttavia tutelare un tale agire, che in caso di ulteriori inoltri viziati dovrà avere quale risultanza l'inammissibilità del gravame. La facoltà concessa va infatti ritenuta eccezionale e riconducibile alle particolarità del presente caso. 4.5.4 Ora, avendo la ricorrente completato la propria impugnativa con il memoriale integrativo del 21 novembre 2018 contenente motivazioni di merito come da facoltà concessagli dal Tribunale, v'è luogo di considerare adempiute, quantomeno a partire dalla regolarizzazione, le condizioni di forma prescritte dalla PA. Occorre dunque entrare nel merito del gravame.
5. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
6. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 19 ottobre 2016 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 22ª frase LAsi). 7.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 8. 8.1 Nella decisione impugnata, l'autorità di prima istanza ha ritenuto inverosimili le allegazioni a riguardo del matrimonio al quale avrebbe dovuto sottoporsi la ricorrente. In primo luogo, quest'ultima avrebbe identificato il presunto futuro sposo con due nominativi differenti (Kesete e Tekeste) e ciò senza aver previamente avanzato dubbi al riguardo. Allo stesso modo, le sue dichiarazioni in merito alla frequenza ed alla collocazione temporale delle discussioni avute con il padre sulla questione risulterebbero contrastanti. Non di meno, nell'audizione sui motivi l'insorgente avrebbe anche riferito di un episodio nel quale il padre si sarebbe presentato a casa con il futuro marito, cosa che mal si sposerebbe con quanto addotto in precedenza, ossia di aver discusso una sola volta con il genitore e di non conoscere tale persona. Del resto, le asserzioni circa l'obbligo di sposarsi sarebbero in contraddizione con il fatto che la ricorrente medesima avrebbe asserito che se avesse accettato la proposta, le nozze avrebbero probabilmente avuto luogo nel gennaio del 2015. Come se non bastasse, l'insorgente avrebbe anche reso dichiarazioni incongruenti ed illogiche a proposito della durata del congedo del padre e sulle modalità di organizzazione del viaggio d'espatrio, asserendo ad esempio di aver informato lo zio della sua volontà di espatriare solo nel corso della seconda audizione (cosa che sarebbe del resto sorprendente visto il suo grado di parentela con il padre). Da ultimo la SEM ha avanzato dubbi anche in merito allo scarso dettaglio delle dichiarazioni della richiedente asilo. In assenza di elementi supplementari, ha concluso l'autorità di prima istanza, l'asserito espatrio illegale non sarebbe rilevante in materia d'asilo. 8.2 Nel proprio memoriale integrativo del 21 novembre 2018, la patrocinatrice dell'insorgente, dopo aver rammentato e precisato i fatti alla base del procedimento, ha contestato la valutazione dell'autorità di prima istanza. A suo dire, non si sarebbe tenuta in debita considerazione la giovane età dell'insorgente al momento dello svolgimento degli eventi e delle audizioni ossia di una circostanza potenzialmente determinante sulla percezione e l'apprezzamento delle esperienze e delle decisioni e quindi anche sull'attitudine di enunciazione e della stessa verosimiglianza. Proprio per queste ragioni, l'art. 7 cpv. 5 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (RS 142.311; OAsi 1) prescriverebbe la necessità di tenere in debita considerazione gli aspetti specifici della minore età. Da tale normativa e da altre pubblicazioni si evincerebbero invero alcune peculiarità proprie alle audizioni di minorenni quali la necessità di prestare attenzione al loro grado di sviluppo psicologico agendo con una certa sensibilità per il contesto di provenienza e con un metodo comunicativo che non venga influenzato da eventuali barriere culturali. Ciò in virtù del fatto che i requisiti applicabili per gli adulti non sarebbero adatti per via della differente modalità di illustrare le esperienze. Il minore potrebbe infatti non disporre delle capacità per riconoscere quali sarebbero le informazioni importanti e per esprimere concetti astratti come il tempo e la distanza. Su tali presupposti in caso di dubbio andrebbe deciso in suo favore. Ferme queste premesse, nel presente caso si paleserebbe un'applicazione troppo restrittiva dei criteri di cui all'art. 7 LAsi. Quanto alle incongruenze censite dall'autorità di prima istanza, andrebbe in limine osservato come l'analisi della costanza delle allegazioni svolta in casu non sarebbe stata adeguata per la valutazione della verosimiglianza. Del resto, secondo quanto riferito dalla ricorrente medesima, le parole Kesete e Tekeste potrebbero essere utilizzate per definire lo stesso nome. Ad ogni modo, l'insorgente avrebbe a più riprese dichiarato di non conoscere il futuro sposo cosa che spiegherebbe la leggera divergenza letterale. Altresì, per quanto concerne i colloqui avuti con il padre, la ricorrente avrebbe avuto modo di spiegarsi anche con la patrocinatrice asserendo che si sarebbe trattato di più episodi. Inoltre, quo alla necessità di un suo assenso al matrimonio, dai verbali si evincerebbe che il suo parere al riguardo sarebbe stato ignorato, tanto che il padre avrebbe successivamente reiterato le discussioni sulla tematica facendole pressione. Ciò non permetterebbe tuttavia di escludere che tale circostanza fosse all'origine dello slittamento della cerimonia, senza che con ciò faccia difetto l'elemento coercitivo. Parimenti, circa il fatto di conoscere o meno il promesso sposo, occorrerebbe tenere conto del fatto che l'espressione "conoscere" potrebbe "significare diversi gradi di conoscenza, dall'iniziale percezione dell'esistenza alla cognizione piena del suo essere, di suoi modi e qualità". Ancora, quo alla collocazione temporale della prima discussione con il genitore a riguardo del matrimonio, sarebbe necessario osservare come, in occasione dell'audizione sulle generalità, la richiedente asilo avrebbe dichiarato di non ricordarsi allorché, solo in seguito, nell'audizione sui motivi, avrebbe parlato di tre settimane. Ciò lascerebbe quindi trasparire una certa difficoltà nella riproduzione delle indicazioni temporali. Ad ogni modo, le ulteriori date fornite nell'arco delle due audizioni collimerebbero. Per di più, a proposito dell'organizzazione del viaggio, il fatto che la insorgente abbia discusso solamente con il passatore non escluderebbe un'informazione dello zio circa le sue intenzioni. Le argomentazioni della SEM a proposito dell'illogicità del fatto di aver reso partecipe delle stesse il fratello del padre si esaurirebbero inoltre in valutazioni di plausibilità non riposanti su alcun elemento oggettivo a loro sostegno. Il giudizio sulla verosimiglianza, ha proseguito la patrocinatrice, implicherebbe infatti la contemplazione di tutti gli elementi a favore o contrari alla stessa. Ora, nel caso in disamina la SEM si sarebbe limitata ad elencare quanto andava a sfavore dell'insorgente nonostante vi fossero diversi elementi lascianti intendere che la ricorrente abbia effettivamente vissuto gli eventi in questione. In primo luogo, da una comparazione delle sue allegazioni con punti non direttamente riconducibili al fulcro dei suoi motivi d'asilo si evincerebbe la medesima modalità di enunciazione, ossia delle risposte spesso concise. Oltremodo, nel suo racconto figurerebbero anche delle caratteristiche qualitative intrinseche. L'insorgente sarebbe invero riuscita a far collimare i motivi d'asilo addotti con la sua storia personale. Altri indizi di veridicità risiederebbero nel chiarimento di alcuni aspetti culturali e nella riproduzione di dialoghi. Da ultimo, la sua versione sarebbe anche compatibile con il fenomeno del matrimonio di minori in Eritrea, la cui diffusione sarebbe attestata da svariate fonti. Per tutti questi motivi, la decisione della SEM andrebbe considerata unidirezionale e non equilibrata. 9. La tesi della ricorrente non può essere seguita. 9.1 Non si può infatti negare che la versione proposta dall'insorgente sia smentita dalla presenza di diversi indicatori. Innanzitutto, la contraddizione sul nome del presunto futuro marito è insindacabile. Nelle fonti consultabili Tekeste e Kesete non vengono affatto definite come delle declinazioni dello stesso nome utilizzabili alternativamente. Le parole in questione, fatta salva l'ultima sillaba comune a molti nomi della regione, non contengono del resto nemmeno fonemi equivalenti o analogie tali da poterli considerare assonanti. A ciò si aggiunge il fatto che la ricorrente, nel corso dell'audizione, non risulta aver mai espresso alcuna riserva a proposito del fatto di essere a conoscenza del nominativo del futuro coniuge (cfr. atto A12, pag. 8). Da ultimo v'è altresì da constatare come la richiedente asilo non abbia fornito giustificazioni pertinenti sulla questione né tantomeno avanzato la tesi della sinonimia dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. atto A18, pag. 10). Del resto, nemmeno si può negare che le allegazioni riguardanti le discussioni intercorse con il padre sul soggetto si siano rivelate discontinue. Nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente asilo ha infatti asserito che il padre le avrebbe parlato della possibilità di sposarsi per evitare l'arruolamento sul finire del 2014, dopo che questi si era accorto che l'interessata non frequentava più la scuola. Sempre in tale circostanza, a precisa domanda circa il fatto di essersi ulteriormente confrontata al proposito con il padre prima dell'espatrio, ella ha incontestabilmente risposto negativamente (cfr. atto A12, pag. 8). Nelle dichiarazioni rilasciate in tale sede non è inoltre presente alcun accenno all'elemento coercitivo. L'insorgente ha infatti lasciato intendere che il padre la avrebbe posta di fronte ad una scelta, rendendola semmai attenta alle conseguenze della sua mancata accettazione (atto A12, pag. 8: "per vivere una vita come si deve mi ha detto che aveva un conoscente e che era meglio se sposavo questa persona"; "mi ha detto di pensarci molto bene, perché altrimenti sarei andata a fare il servizio militare"). Sennonché, la versione da lei proposta nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo è del tutto divergente. La richiedente asilo in tale contesto ha infatti dichiarato che il padre le avrebbe chiesto diverse volte di sposarsi (cfr. atto A19, pag. 6). Inoltre, le richieste di quest'ultimo, così come descritte, risultano non solo frequenti, ma anche pressanti, configurando gli estremi di un'imposizione (cfr. atto A19, pag. 5-7: "ti devi sposare per forza"; "anche se io non volevo, mi avrebbe fatto sposare per forza"). Per tacere del fatto che, nel corso della seconda audizione, l'interessata ha addirittura menzionato una circostanza nella quale il futuro presunto marito si sarebbe presentato al suo domicilio discutendo persino con lei del matrimonio (cfr. atto A19, pag. 8). Ora, il Tribunale può in parte condividere le osservazioni della ricorrente a proposito dei vari gradi contemplati nella nozione di conoscenza. Resta però il fatto che ci si può difficilmente immaginare che una persona chiamata a rispondere ad una domanda precisa ometta ogni riferimento ad un incontro effettivamente avvenuto. Ma v'è di più. L'assenza di linearità nella collocazione temporale degli scambi d'opinione con il padre e dello stesso espatrio, ancorché in parte relativizzabile dalle asserite difficoltà dell'insorgente nella riproduzione di tale genere di concetti, è infatti indubbia. In occasione della prima audizione, la ricorrente ha dichiarato di aver discusso con il genitore mesi prima di lasciare il paese (cfr. atto A12, pag. 8) mentre in seguito ha indicato di essere espatriata a distanza di tre settimane dal suo rientro dal congedo, ossia dalla circostanza nella quale si sarebbe confrontata per la prima volta con quest'ultimo (cfr. atto A18, pag. 5-6). Sempre in tale ottica, anche le stesse allegazioni a proposito della durata della licenza del padre, appaiono incoerenti. In un primo momento la richiedente asilo ha infatti asserito di non essere a conoscenza della durata della stessa (cfr. atto A18, pag. 6). In seguito ella ha invece dichiarato che si sarebbe trattato di un congedo di pochi giorni, salvo poi modificare la sua risposta di lì a poco adducendo una durata di due mesi (cfr. atto A18, pag. 11). 9.2 Si può dunque partire dall'assunto che il racconto dell'insorgente presenti molteplici elementi incongruenti riguardanti aspetti essenziali del narrato. Poste queste premesse, non pare nemmeno giustificata la censura dell'insorgente secondo la quale la SEM avrebbe tenuto conto dei soli aspetti a lei sfavorevoli. In primo luogo, il fatto che la decisione impugnata elenchi gli innumerevoli argomenti che l'hanno condotta a considerare inverosimile la versione dell'interessata in scrupoloso ossequio all'obbligo di motivazione (cfr. sulla nozione DTF 126 I 97, 102) non significa che l'autorità abbia omesso di considerare, a torto, gli elementi a sostegno della versione dell'interessata. Ciò detto, nemmeno si comprende in che modo la SEM abbia potuto violare il diritto di essere sentita della ricorrente, di cui lo stesso obbligo di motivazione è corollario. Oltremodo, dovendosi effettuare un'analisi complessiva delle allegazioni, anche in presenza di alcune caratteristiche qualitative intrinseche, non si giustifica una diversa valutazione della fattispecie. Da un punto di vista di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari plausibilità, i secondi risultano infatti ampiamente maggioritari sia in termini qualitativi che quantitativi. 9.3 Altresì, non vi è modo di imputare, come sembra volerlo la patrocinatrice, gli indicatori di inverosimiglianza unicamente alla giovane età della sua mandante. Tale circostanza, per quanto possa effettivamente avere un influsso sul metro di giudizio da adottare nella disamina delle allegazioni (cfr. ad esempio GICRA 2004 nr. 34), non giustifica ad essa sola un'astrazione degli elementi contraddittori. In specie l'autorità di prima istanza si è confrontata con una richiedente asilo di sedici anni la cui capacità di discernimento non è mai stata posta in discussione (cfr. per la delimitazione DTF 134 II 235 consid. 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a), ovvero con un soggetto in misura di esporre i suoi motivi d'asilo nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1928/2014 del 24 luglio 2014 consid. 2.3.1). Del resto, il verbale del 12 ottobre 2016 (cfr. atto A19) non lascia trasparire elementi concreti per ritenere il contrario né per ammettere che l'audizione si sia svolta in spregio alle esigenze dettate dalla giurisprudenza (cfr. DTAF 2014/30). Oltremodo, né la persona di fiducia presente né la rappresentante delle opere assistenziali hanno evidenziato problematiche di sorta (cfr. situazione analoga nella sentenza del Tribunale D-7643/2016 del 29 ottobre 2018 consid. 5.7). 9.4 In definitiva, è dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza ha ritenuto inverosimile il racconto dell'insorgente. Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni della ricorrente, segnatamente laddove censura la rilevanza in materia d'asilo degli avvenimenti scandagliati. 9.5 Dal canto suo, l'asserito espatrio illegale, posta l'assenza di circostanze supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvista dalle autorità eritree, non risulta ad esso solo pertinente in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1). Ne consegue che il ricorso non merita tutela e che la decisione impugnata va confermata.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, non potendosi considerare l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole, non sono riscosse le spese processuali (art. 65 PA).
11. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio, la stessa va inoltre accolta in applicazione dell'art. 110a LAsi. Nella fattispecie, la nota d'onorario prodotta dalla patrocinatrice in annesso allo scritto del 21 novembre 2018 appare corretta, sia in termini di tempo di lavoro che per quanto concerne le spese. La tariffa oraria di CHF 190.-- oltre iva rientra inoltre nei limiti di cui all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF (applicabile su rinvio dell'art. 12 TS-TAF). Su tali presupposti la l'indennità per un'indennità per patrocinio d'ufficio è fissata in CHF 2961.85 (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi).
12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono accolte.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Alla rappresentante della ricorrente, MLaw Sonja Comte, è riconosciuta un'indennità per patrocinio d'ufficio pari a CHF 2961.85.
5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere : Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: