Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a Gli interessati, cittadini afghani, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 21 marzo 2025. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che hanno depositato una domanda d'asilo in Grecia l'8 gennaio 2025, ottenendo la protezione internazionale il successivo 29 gennaio 2025. A.c Il 4 aprile 2025 la SEM ha svolto un colloquio con gli interessati in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.d Il 9 aprile 2025 la SEM ha domandato la riammissione dei richiedenti alle autorità greche. A.e Il 14 aprile 2025 la rappresentante legale dei ricorrenti ha fatto richiesta all'autorità di prime cure per chiedere l'ammissione provvisoria o un passaggio alla procedura nazionale d'asilo per via della vulnerabilità dei ricorrenti. A.f Il 15 aprile 2025 i ricorrenti hanno fatto pervenire i permessi di soggiorno greci, validi dal 30 gennaio 2025 al 29 gennaio 2028. A.g Il 30 giugno 2025 la rappresentante legale dei ricorrenti ha nuovamente formulato una richiesta all'autorità inferiore volta al passaggio alla procedura nazionale o all'ottenimento dell'ammissione provvisoria. A.h Sempre il 30 giugno 2025 le autorità greche hanno accolto la richiesta di riammissione e confermato che gli interessati hanno ottenuto lo statuo di rifugiati e di aver rilasciato un permesso di soggiorno valido sino al 29 gennaio 2028. A.i Il 12 agosto 2025 i richiedenti hanno inoltrato alla SEM il parere sulla bozza di decisione trasmessa il 7 agosto 2025. B. Con decisione del 12 agosto 2025, notificata il 13 agosto 2025 (cfr. atto SEM n. [(...)]-83/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti e ha pronunciato il loro allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso la Grecia. C. Con ricorso inoltrato il 21 agosto 2025 (data d'entrata: 22 agosto 2025) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in subordine il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuovo esame e per completare gli atti istruttori e per chiedere garanzie specifiche alle autorità greche; l'accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di tasse e spese. Al ricorso sono stati allegati diversi documenti, di cui alcuni già agli atti dell'autorità inferiore. In particolare gli insorgenti hanno prodotto sub allegato 4 una lettera del medico curante del ricorrente 1, in cui si indica che egli avrebbe bisogno di un "follow up" a vita oppure un accesso al loro team senza restrizioni. Il trasferimento ad un altro team di cure potrebbe a loro parere compromettere le sue probabilità di vita attivo o addirittura la sopravvivenza. D.In data 7 novembre 2025 i ricorrenti hanno trasmesso uno scritto integrativo con cui informavano il Tribunale che l'interessata 2 è incinta, allegando un certificato medico relativo all'interessato 1. E.In data 18 novembre 2025, i ricorrenti hanno trasmesso un ulteriore scritto integrativo, a cui hanno allegato un attestato redatto da un ginecologo che certifica la gravidanza dell'insorgente 2, nonché un rapporto medico del 14 novembre 2025 concernente il richiedente 1. F.In data 8 gennaio 2026, i ricorrenti hanno trasmesso un ultimo scritto integrativo, a cui hanno allegato un ulteriore rapporto medico del 29 novembre 2025 concernente il richiedente 1. G.Il 3 marzo 2026, i ricorrenti hanno trasmesso un ulteriore scritto e 5 atti medici. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti fondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii). 3. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha dapprima constatato che la Grecia è stata designata quale Stato terzo sicuro dal Consiglio federale, che nella fattispecie i richiedenti hanno ottenuto lo statuto di rifugiati nel predetto Paese, nonché che le autorità greche avrebbero acconsentito alla loro riammissione il 30 giugno 2025. Di seguito, l'autorità inferiore rileva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto la Grecia è vincolata dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 e sarebbe quindi responsabilità degli interessati rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti avrebbero infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). A questo proposito, la SEM constata che gli interessati sarebbero partiti per la Svizzera poco dopo aver ottenuto la protezione internazionale, senza prodigarsi per ottenere un'abitazione, un sostegno finanziario o un lavoro. Nondimeno, l'autorità inferiore rileva che non sussisterebbero indizi circa la mancata offerta di protezione adeguata da parte delle autorità greche, in merito alle presunte minacce e o aggressioni da parte dell'ex marito della ricorrente 2 patite dai due interessati. Le varie allegazioni dei due richiedenti riguardanti l'accoglienza in detto Paese non sarebbero comprovate e dunque non atte a dimostrare una violazione delle suddette linee guida, conseguentemente non permetterebbero di giungere alla conclusione che essi corrano un "real risk" di essere sottoposti a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) in caso di ritorno in Grecia. Per quanto attiene invece lo stato di salute dei due ricorrenti, la SEM riferisce che esso sarebbe chiarito e che la situazione, già sufficientemente chiara, non richiederebbe un ulteriore approfondimento dei loro referti medici (F4). La patologia che affliggerebbe l'interessato 1 sarebbe già diagnosticata e analizzata, per la quale egli starebbe assumendo i farmaci prescritti. Lo stesso viene rilevato per l'interessata 2. L'autorità inferiore ribadisce inoltre che essa si è premurata di attendere tutto l'iter dell'operazione e della convalescenza del richiedente 1. Alla luce di ciò e dell'analisi attenta della documentazione medica agli atti, la SEM non ritiene vi sia un'emergenza medica e che la situazione di entrambi gli interessati non raggiunga un livello di gravità tale per cui il loro trasferimento costituisca un rischio di esposizione a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Infatti, la situazione valetudinaria dei richiedenti non raggiungerebbe la connotazione della particolare vulnerabilità. L'autorità inferiore ribadisce che,
Erwägungen (23 Absätze)
E. 3.2 I ricorrenti sono dell'avviso che un trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente l'art. 3 CEDU. Un rinvio sarebbe inammissibile, giacché gli interessati verrebbero sottoposti a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio, mancata protezione dalle minacce dell'ex marito della ricorrente 2, mancato accesso alla giustizia, mancato accesso ai programmi di integrazione e aiuto greci e di mancato accesso alle cure mediche. La SEM inoltre non avrebbe sufficientemente chiaro lo stato di salute dei ricorrenti, limitandosi a riprodurre le informazioni contenute nei documenti medici degli interessati senza procedere ad un'analisi approfondita della loro condizione di salute, la quale sarebbe precaria, tanto da qualificarli come particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza del Tribunale. Un trasferimento in Grecia sarebbe inoltre inesigibile, poiché verrebbero a ritrovarsi in una situazione di emergenza. La mera applicazione della direttiva qualificazione non esenterebbe dal dovere di verificare l'accessibilità effettiva alle cure, considerate le evidenze di grave carenza del sistema sanitario greco per rifugiati vulnerabili. Inoltre, le cure mediche al ricorrente 1 non sarebbero garantite, il suo quadro clinico richiederebbe terapie continue, follow-up specialistici e strutture sanitarie qualificate, così come indicato dai medici curanti nello scritto prodotto sub allegato 4 al ricorso, in caso contrario egli rischierebbe la morte. I ricorrenti hanno indicato che durante la loro permanenza in Grecia le condizioni del campo erano pessime, non sarebbe stato prestato loro alcun aiuto e la polizia non li avrebbe adeguatamente protetti dalle minacce dell'ex marito della ricorrente 2. Inoltre, gli interessati si ritengono particolarmente vulnerabili, a causa del loro stato valetudinario. La SEM dovrebbe dunque procedere a un esame approfondito delle circostanze che permetterebbero di definire l'esecuzione dell'allontanamento della famiglia. Da quanto emergerebbe dall'incarto, l'esistenza di circostanze particolarmente favorevoli sarebbe da negare.
E. 4 Nell'allegato ricorsuale non viene contestata la non entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati; pertanto, il Tribunale si limiterà ad analizzare l'esecuzione dell'allontanamento degli stessi.
E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1 (RS 142.311); DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Grecia o se, come da loro richiesto, avrebbe dovuto concedere l'ammissione provvisoria in Svizzera.
E. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 7.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se gli interessati rendono verosimile che, per delle ragioni personali, il loro rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2023 consid. 9).
E. 7.2 Ebbene, malgrado le criticità che contraddistinguono le condizioni di accoglienza ivi in essere, lo scrivente Tribunale ha confermato l'attualità della presunzione di cui all'art. 83 cpv. 5 LStrI anche per la Grecia, ribandendone peraltro l'applicazione, in linea di massima, ai richiedenti vulnerabili come le donne incinte o le persone afflitte da problematiche mediche che non siano da classificarsi come gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3, 11.4 e 11.5.1). Pertanto, nella misura in cui gli insorgenti vi fanno riferimento, v'è da rilevare che le precarie condizioni di vita dei migranti non ostano, ad esse sole, all'esecuzione del rinvio verso la Grecia.
E. 7.3 Nondimeno, il Tribunale ha chiarito che la summenzionata presunzione di ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento non trova applicazione qualora la fattispecie in esame concerni richiedenti che, a causa della loro vulnerabilità particolarmente elevata, incorrono nel rischio di trovarsi durevolmente confrontati con una situazione di grave disagio perché non in grado di rivendicare autonomamente i propri diritti in Grecia. In altre parole, l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili - seppur a beneficio della protezione internazionale nel Paese in parola - è da considerarsi di principio contraria all'art. 83 cpv. 4 LStrI. Ciò vale segnatamente per i richiedenti minorenni non accompagnati, così come per le persone il cui quadro anamnestico psico-fisico risulti gravemente compromesso. In una tale casistica, l'esecuzione dell'allontanamento può avvenire unicamente in presenza di circostanze particolarmente favorevoli; è il caso laddove vi sia modo di supporre che la persona rimpatriata avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Pertanto, ove confrontata con richiedenti con un tale profilo, l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire le opportune indagini del caso (cfr. ibidem consid. 11.5.3).
E. 7.4 Fermi tali presupposti, nella fattispecie concreta è quindi necessario determinare se i richiedenti possano essere definiti come persone particolarmente vulnerabili o se essi abbiano presentato seri indizi che in caso di ritorno in Grecia verrebbero a trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle loro circostanze individuali di natura sociale, economica e medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-4562/2021 del 18 ottobre 2022 consid. 5.5; D-5532/2022 del 24 aprile 2023 consid. 9.4).
E. 8.1 Nel presente ricorso, per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento pronunciata dall'autorità inferiore, è stato censurato un accerta-mento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. In partico-lare, è stato rilevato un accertamento medico incompleto in merito allo stato di salute dei ricorrenti e segnatamente dell'insorgente 1.
E. 8.2 Preliminarmente occorre, dunque, chinarsi sulle censure formali sollevate dai ricorrenti, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2013/34 consid. 4.2).
E. 8.3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documenta-zione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).
E. 8.4 Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Nei casi di paesi terzi sicuri - come quello in esame - è inoltre necessario sovvertire la presunzione legale di sicurezza del paese terzo, cosicché spetta al ricorrente presentare seri indizi di un rischio imminente di trattamenti inumani o degradanti (cfr. decisione del Tribunale D-4562/2021 del 18 ottobre 2022 consid. 6.3).
E. 8.5 Alla luce dell'attuale giurisprudenza sopra esposta e delle argomentazioni dei ricorrenti, si pone in particolare la questione se i fatti del caso siano stati sufficientemente acclarati in merito agli indizi, che i ricorrenti in caso di rinvio in Grecia potrebbero ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali o di una vulnerabilità esistente. Ciò non da ultimo, anche in relazione l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'autorità inferiore (cfr. sentenza D-4562/2021 precitata consid. 6.4).
E. 8.6 Nella presente disamina, come rettamente censurato nel gravame, il Tribunale ritiene che nella decisione impugnata non siano stati stabiliti in maniera sufficiente i fatti giuridicamente rilevanti inerenti allo stato di salute dell'insorgente 1, e ciò non permette di apprezzare se, nel caso di un suo ritorno in Grecia, egli incorrerebbe in un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute in violazione dell'art. 3 CEDU. A tal proposito si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (sentenza della Corte EDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran c. Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.). Invero, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM nel provvedimento querelato, la situazione valetudinaria dell'insorgente 1 non appare del tutto chiarita e verificata. Dall'incarto emerge che il ricorrente 1 si è sottoposto a numerose visite mediche durante il soggiorno in Svizzera. Sotto il profilo psicologico gli è stata diagnosticata una sindrome da stress post-traumatico, per la quale gli sono stati prescritti diversi trattamenti farmacologici e dall'ultimo documento psichiatrico agli atti, datato 7 agosto 2025, risulta che egli "sta bene" e pertanto l'ultima terapia farmacologica è rimasta invariata (cfr. atto SEM n. 72/4 e 79/2). Inoltre, tra il giugno e il luglio 2025, egli è stato ricoverato presso l'ospedale di Mendrisio per una voluminosa cisti epatica a verosimile genesi parassitaria (echinococcosi), trattata con Albendazolo in vista di un intervento chirurgico, e successivamente per un'infezione delle vie urinarie complicata da germi multiresistenti (Klebsiella pneumoniae KPC), trattata con antibiotici mirati e risolta con dimissione in condizioni stabili. Alla dimissione, la terapia è stata adattata e comprende analgesici, psicofarmaci e controlli infettivologici e chirurgici. Dall'ultimo documento medico agli atti, datato 7 agosto 2025, emerge che l'intervento si è svolto regolarmente ed egli si trova in buone condizioni generali. La terapia farmacologica prevista comprendeva: Dafalgan, Quetiapin, Relaxane, Sertralin, Zentel (sospeso), Lacrinorm e in riserva Navalgin, Voltaren, Tramal e Quetiapin (cfr. atto SEM n. 85/5). In data 25 agosto 2025 era previsto un controllo. Tuttavia, i ricorrenti hanno accluso al proprio allegato ricorsuale una lettera datata 14 agosto 2025 (allegato 4 al ricorso) del prof. dr. med. Pietro Majno-Hurst e della dr. med. Alessandra Cristaudi, con la quale indicano che lo stato di salute del ricorrente 1 sia in tal modo compromesso da dover richiedere un follow up "ad vitam" o un accesso al team operatorio senza restrizioni, in modo da non compromettere le sue probabilità di vita attiva o addirittura di sopravvivenza, poiché il trasferimento ad un altro team di medici rappresenterebbe un rischio per la sua salute. Il rapporto della dr. med. (...) del 8 ottobre 2025, inoltrato con il primo scritto integrativo del 7 novembre 2025, rileva che l'insorgente 1 "si sente abbastanza bene ma è indebolito" (cfr. pag. 2 del rapporto del 8 ottobre 2025). Per quanto riguarda l'echinococcosi, il rapporto rileva che l'anamnesi clinica indica un completo risanamento chirurgico. Tuttavia, a causa della disseminazione peritoneale, è indicata la prosecuzione della terapia antiparassitaria con Albendazolo. La durata della terapia è sicuramente di un anno, eventualmente essa potrebbe essere prolungata. Il medico rileva, inoltre, che la lieve irritazione peritonitica riscontrata nel quadrante superiore destro dell'addome non può essere classificata con certezza (cfr. pag. 3 del rapporto del 8 ottobre 2025). Il rapporto della Dr. med. (...) e del Prof. Dr. med. (.) del 14 novembre 2025, trasmesso con il secondo scritto integrativo del 18 novembre 2025, descrive un decorso soddisfacente della parte chirurgicamente risanata, senza residui. Rimane indicata la terapia antiparassitaria con Albendazolo, a causa della disseminazione peritoneale riscontrata, con una durata minima di un anno; sarebbe inoltre consigliata una somministrazione aggiuntiva a breve termine di Praziquantel. I controlli clinici, di laboratorio e radiologici risultano indispensabili per individuare tempestivamente eventuali recidive, che richiederebbero un nuovo intervento chirurgico. I medici rilevano inoltre che, in assenza di un adeguato follow-up medico professionale, eventuali recidive potrebbero comportare disfunzioni e danni agli organi, fino a determinare un rischio di morte prematura dovuto all'infezione (cfr. risultanze istruttorie, del rapporto del 14 novembre 2025, pag. 2). Il rapporto della Dr. med. (...) del 29 dicembre 2025, trasmesso con il secondo scritto integrativo dell'8 gennaio 2026, si limita in sostanza a riprendere quanto già diagnosticato e prescritto nel rapporto del 14 novembre 2025 (cfr. risultanze istruttorie, del rapporto del 29 dicembre 2025, pag. 3). Dal rapporto medico datato 4 febbraio 2026 emerge che la situazione relativa alla cisti epatica echinococcosi non sembra essersi modificata (cfr. risultanze istruttorie, del rapporto del 4 febbraio 2026, pag. 2)
E. 8.7 Considerati tali elementi e gli allegati prodotti con l'atto ricorsuale, in particolare l'allegato 4 e la nuova documentazione medica prodotta successivamente, risulta che le problematiche di salute del ricorrente 1 non appaiono ancora chiaramente definite, né risulta precisato il necessario proseguimento delle cure e dei controlli futuri.
E. 8.8 Alla luce delle suesposte considerazioni, i fatti del caso si rilevano non sufficientemente acclarati in merito agli indizi che il ricorrente 1 in caso di rinvio in Grecia potrebbe ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali o di una vulnerabilità esistente, e si riscontra, di conseguenza, una violazione del principio inquisitorio da parte della SEM. Pertanto, appare giudizioso retrocedere gli atti di causa all'autorità inferiore per il complemento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione. In particolare, il Tribunale invita la SEM ad acclarare in modo approfondito lo stato di salute del ricorrente 1, soprattutto alla luce della lettera dei medici curanti (cfr. allegato 4 al ricorso) e dei successivi rapporti, al fine di potersi pronunciare nuovamente circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, segnatamente se lo stato di salute del ricorrente 1 possa qualificarlo quale particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza del Tribunale.
E. 9.1 Per le sopra esposte ragioni, il ricorso è quindi accolto nella misura in cui contesta l'esecuzione dell'allontanamento pronunciata nella decisione della SEM dell'12 agosto 2025. Per il resto, il ricorso è respinto e le cifre 1 e 2 del dispositivo della decisione della SEM dell'12 agosto 2025 (non entrata nel merito ed allontanamento) sono passate in giudicato.
E. 9.2 Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda ai complementi istruttori necessari e per la pronuncia di una nuova decisione sul punto dell'esecuzione dell'allontanamento rispettosa dei considerandi della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA).
E. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto.
E. 10.2.1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali (art. 63 cpv. 2 PA).
E. 10.2.2 In concreto, visto l'esito del ricorso, le spese giudiziarie parziali sarebbero da porre a carico dei ricorrenti parzialmente soccombenti. Nonostante le allegazioni ricorsuali rispetto alla non entrata nel merito fossero sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. consid. 4), per motivi di praticabilità, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali ridotte (DTF 139 III 396 consid. 4.1).
E. 10.3 In seguito, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto i ricorrenti sono assistiti dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto.
- Le cifre 3 e 4 del dispositivo della decisione della SEM del 12 agosto 2025 sono annullate e gli atti di causa le sono trasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali parziali, è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non si assegnano indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità can-tonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6350/2025 Sentenza del 18 marzo 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Adriano Alari. Parti
1. A. _______, nato il (...),
2. B. _______, nata il (...), Afghanistan, entrambi patrocinati da Sarah D'Andrea, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 12 agosto 2025 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati, cittadini afghani, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 21 marzo 2025. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che hanno depositato una domanda d'asilo in Grecia l'8 gennaio 2025, ottenendo la protezione internazionale il successivo 29 gennaio 2025. A.c Il 4 aprile 2025 la SEM ha svolto un colloquio con gli interessati in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.d Il 9 aprile 2025 la SEM ha domandato la riammissione dei richiedenti alle autorità greche. A.e Il 14 aprile 2025 la rappresentante legale dei ricorrenti ha fatto richiesta all'autorità di prime cure per chiedere l'ammissione provvisoria o un passaggio alla procedura nazionale d'asilo per via della vulnerabilità dei ricorrenti. A.f Il 15 aprile 2025 i ricorrenti hanno fatto pervenire i permessi di soggiorno greci, validi dal 30 gennaio 2025 al 29 gennaio 2028. A.g Il 30 giugno 2025 la rappresentante legale dei ricorrenti ha nuovamente formulato una richiesta all'autorità inferiore volta al passaggio alla procedura nazionale o all'ottenimento dell'ammissione provvisoria. A.h Sempre il 30 giugno 2025 le autorità greche hanno accolto la richiesta di riammissione e confermato che gli interessati hanno ottenuto lo statuo di rifugiati e di aver rilasciato un permesso di soggiorno valido sino al 29 gennaio 2028. A.i Il 12 agosto 2025 i richiedenti hanno inoltrato alla SEM il parere sulla bozza di decisione trasmessa il 7 agosto 2025. B. Con decisione del 12 agosto 2025, notificata il 13 agosto 2025 (cfr. atto SEM n. [(...)]-83/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti e ha pronunciato il loro allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso la Grecia. C. Con ricorso inoltrato il 21 agosto 2025 (data d'entrata: 22 agosto 2025) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in subordine il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuovo esame e per completare gli atti istruttori e per chiedere garanzie specifiche alle autorità greche; l'accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di tasse e spese. Al ricorso sono stati allegati diversi documenti, di cui alcuni già agli atti dell'autorità inferiore. In particolare gli insorgenti hanno prodotto sub allegato 4 una lettera del medico curante del ricorrente 1, in cui si indica che egli avrebbe bisogno di un "follow up" a vita oppure un accesso al loro team senza restrizioni. Il trasferimento ad un altro team di cure potrebbe a loro parere compromettere le sue probabilità di vita attivo o addirittura la sopravvivenza. D.In data 7 novembre 2025 i ricorrenti hanno trasmesso uno scritto integrativo con cui informavano il Tribunale che l'interessata 2 è incinta, allegando un certificato medico relativo all'interessato 1. E.In data 18 novembre 2025, i ricorrenti hanno trasmesso un ulteriore scritto integrativo, a cui hanno allegato un attestato redatto da un ginecologo che certifica la gravidanza dell'insorgente 2, nonché un rapporto medico del 14 novembre 2025 concernente il richiedente 1. F.In data 8 gennaio 2026, i ricorrenti hanno trasmesso un ultimo scritto integrativo, a cui hanno allegato un ulteriore rapporto medico del 29 novembre 2025 concernente il richiedente 1. G.Il 3 marzo 2026, i ricorrenti hanno trasmesso un ulteriore scritto e 5 atti medici. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti fondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii). 3. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha dapprima constatato che la Grecia è stata designata quale Stato terzo sicuro dal Consiglio federale, che nella fattispecie i richiedenti hanno ottenuto lo statuto di rifugiati nel predetto Paese, nonché che le autorità greche avrebbero acconsentito alla loro riammissione il 30 giugno 2025. Di seguito, l'autorità inferiore rileva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto la Grecia è vincolata dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 e sarebbe quindi responsabilità degli interessati rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti avrebbero infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). A questo proposito, la SEM constata che gli interessati sarebbero partiti per la Svizzera poco dopo aver ottenuto la protezione internazionale, senza prodigarsi per ottenere un'abitazione, un sostegno finanziario o un lavoro. Nondimeno, l'autorità inferiore rileva che non sussisterebbero indizi circa la mancata offerta di protezione adeguata da parte delle autorità greche, in merito alle presunte minacce e o aggressioni da parte dell'ex marito della ricorrente 2 patite dai due interessati. Le varie allegazioni dei due richiedenti riguardanti l'accoglienza in detto Paese non sarebbero comprovate e dunque non atte a dimostrare una violazione delle suddette linee guida, conseguentemente non permetterebbero di giungere alla conclusione che essi corrano un "real risk" di essere sottoposti a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) in caso di ritorno in Grecia. Per quanto attiene invece lo stato di salute dei due ricorrenti, la SEM riferisce che esso sarebbe chiarito e che la situazione, già sufficientemente chiara, non richiederebbe un ulteriore approfondimento dei loro referti medici (F4). La patologia che affliggerebbe l'interessato 1 sarebbe già diagnosticata e analizzata, per la quale egli starebbe assumendo i farmaci prescritti. Lo stesso viene rilevato per l'interessata 2. L'autorità inferiore ribadisce inoltre che essa si è premurata di attendere tutto l'iter dell'operazione e della convalescenza del richiedente 1. Alla luce di ciò e dell'analisi attenta della documentazione medica agli atti, la SEM non ritiene vi sia un'emergenza medica e che la situazione di entrambi gli interessati non raggiunga un livello di gravità tale per cui il loro trasferimento costituisca un rischio di esposizione a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Infatti, la situazione valetudinaria dei richiedenti non raggiungerebbe la connotazione della particolare vulnerabilità. L'autorità inferiore ribadisce che, considerando che la Grecia dispone di infrastrutture mediche adeguate e che non emergono indizi concreti che tale Stato non adempia i propri obblighi dal profilo medico, i due interessati potranno beneficiare in loco dei supporti medici necessari prescritti in Svizzera. 3.2 I ricorrenti sono dell'avviso che un trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente l'art. 3 CEDU. Un rinvio sarebbe inammissibile, giacché gli interessati verrebbero sottoposti a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio, mancata protezione dalle minacce dell'ex marito della ricorrente 2, mancato accesso alla giustizia, mancato accesso ai programmi di integrazione e aiuto greci e di mancato accesso alle cure mediche. La SEM inoltre non avrebbe sufficientemente chiaro lo stato di salute dei ricorrenti, limitandosi a riprodurre le informazioni contenute nei documenti medici degli interessati senza procedere ad un'analisi approfondita della loro condizione di salute, la quale sarebbe precaria, tanto da qualificarli come particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza del Tribunale. Un trasferimento in Grecia sarebbe inoltre inesigibile, poiché verrebbero a ritrovarsi in una situazione di emergenza. La mera applicazione della direttiva qualificazione non esenterebbe dal dovere di verificare l'accessibilità effettiva alle cure, considerate le evidenze di grave carenza del sistema sanitario greco per rifugiati vulnerabili. Inoltre, le cure mediche al ricorrente 1 non sarebbero garantite, il suo quadro clinico richiederebbe terapie continue, follow-up specialistici e strutture sanitarie qualificate, così come indicato dai medici curanti nello scritto prodotto sub allegato 4 al ricorso, in caso contrario egli rischierebbe la morte. I ricorrenti hanno indicato che durante la loro permanenza in Grecia le condizioni del campo erano pessime, non sarebbe stato prestato loro alcun aiuto e la polizia non li avrebbe adeguatamente protetti dalle minacce dell'ex marito della ricorrente 2. Inoltre, gli interessati si ritengono particolarmente vulnerabili, a causa del loro stato valetudinario. La SEM dovrebbe dunque procedere a un esame approfondito delle circostanze che permetterebbero di definire l'esecuzione dell'allontanamento della famiglia. Da quanto emergerebbe dall'incarto, l'esistenza di circostanze particolarmente favorevoli sarebbe da negare. 4. Nell'allegato ricorsuale non viene contestata la non entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati; pertanto, il Tribunale si limiterà ad analizzare l'esecuzione dell'allontanamento degli stessi. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1 (RS 142.311); DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Grecia o se, come da loro richiesto, avrebbe dovuto concedere l'ammissione provvisoria in Svizzera. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 7. 7.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se gli interessati rendono verosimile che, per delle ragioni personali, il loro rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2023 consid. 9). 7.2 Ebbene, malgrado le criticità che contraddistinguono le condizioni di accoglienza ivi in essere, lo scrivente Tribunale ha confermato l'attualità della presunzione di cui all'art. 83 cpv. 5 LStrI anche per la Grecia, ribandendone peraltro l'applicazione, in linea di massima, ai richiedenti vulnerabili come le donne incinte o le persone afflitte da problematiche mediche che non siano da classificarsi come gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3, 11.4 e 11.5.1). Pertanto, nella misura in cui gli insorgenti vi fanno riferimento, v'è da rilevare che le precarie condizioni di vita dei migranti non ostano, ad esse sole, all'esecuzione del rinvio verso la Grecia. 7.3 Nondimeno, il Tribunale ha chiarito che la summenzionata presunzione di ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento non trova applicazione qualora la fattispecie in esame concerni richiedenti che, a causa della loro vulnerabilità particolarmente elevata, incorrono nel rischio di trovarsi durevolmente confrontati con una situazione di grave disagio perché non in grado di rivendicare autonomamente i propri diritti in Grecia. In altre parole, l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili - seppur a beneficio della protezione internazionale nel Paese in parola - è da considerarsi di principio contraria all'art. 83 cpv. 4 LStrI. Ciò vale segnatamente per i richiedenti minorenni non accompagnati, così come per le persone il cui quadro anamnestico psico-fisico risulti gravemente compromesso. In una tale casistica, l'esecuzione dell'allontanamento può avvenire unicamente in presenza di circostanze particolarmente favorevoli; è il caso laddove vi sia modo di supporre che la persona rimpatriata avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Pertanto, ove confrontata con richiedenti con un tale profilo, l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire le opportune indagini del caso (cfr. ibidem consid. 11.5.3). 7.4 Fermi tali presupposti, nella fattispecie concreta è quindi necessario determinare se i richiedenti possano essere definiti come persone particolarmente vulnerabili o se essi abbiano presentato seri indizi che in caso di ritorno in Grecia verrebbero a trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle loro circostanze individuali di natura sociale, economica e medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-4562/2021 del 18 ottobre 2022 consid. 5.5; D-5532/2022 del 24 aprile 2023 consid. 9.4). 8. 8.1 Nel presente ricorso, per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento pronunciata dall'autorità inferiore, è stato censurato un accerta-mento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. In partico-lare, è stato rilevato un accertamento medico incompleto in merito allo stato di salute dei ricorrenti e segnatamente dell'insorgente 1. 8.2 Preliminarmente occorre, dunque, chinarsi sulle censure formali sollevate dai ricorrenti, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2013/34 consid. 4.2). 8.3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documenta-zione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 8.4 Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Nei casi di paesi terzi sicuri - come quello in esame - è inoltre necessario sovvertire la presunzione legale di sicurezza del paese terzo, cosicché spetta al ricorrente presentare seri indizi di un rischio imminente di trattamenti inumani o degradanti (cfr. decisione del Tribunale D-4562/2021 del 18 ottobre 2022 consid. 6.3). 8.5 Alla luce dell'attuale giurisprudenza sopra esposta e delle argomentazioni dei ricorrenti, si pone in particolare la questione se i fatti del caso siano stati sufficientemente acclarati in merito agli indizi, che i ricorrenti in caso di rinvio in Grecia potrebbero ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali o di una vulnerabilità esistente. Ciò non da ultimo, anche in relazione l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'autorità inferiore (cfr. sentenza D-4562/2021 precitata consid. 6.4). 8.6 Nella presente disamina, come rettamente censurato nel gravame, il Tribunale ritiene che nella decisione impugnata non siano stati stabiliti in maniera sufficiente i fatti giuridicamente rilevanti inerenti allo stato di salute dell'insorgente 1, e ciò non permette di apprezzare se, nel caso di un suo ritorno in Grecia, egli incorrerebbe in un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute in violazione dell'art. 3 CEDU. A tal proposito si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (sentenza della Corte EDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran c. Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.). Invero, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM nel provvedimento querelato, la situazione valetudinaria dell'insorgente 1 non appare del tutto chiarita e verificata. Dall'incarto emerge che il ricorrente 1 si è sottoposto a numerose visite mediche durante il soggiorno in Svizzera. Sotto il profilo psicologico gli è stata diagnosticata una sindrome da stress post-traumatico, per la quale gli sono stati prescritti diversi trattamenti farmacologici e dall'ultimo documento psichiatrico agli atti, datato 7 agosto 2025, risulta che egli "sta bene" e pertanto l'ultima terapia farmacologica è rimasta invariata (cfr. atto SEM n. 72/4 e 79/2). Inoltre, tra il giugno e il luglio 2025, egli è stato ricoverato presso l'ospedale di Mendrisio per una voluminosa cisti epatica a verosimile genesi parassitaria (echinococcosi), trattata con Albendazolo in vista di un intervento chirurgico, e successivamente per un'infezione delle vie urinarie complicata da germi multiresistenti (Klebsiella pneumoniae KPC), trattata con antibiotici mirati e risolta con dimissione in condizioni stabili. Alla dimissione, la terapia è stata adattata e comprende analgesici, psicofarmaci e controlli infettivologici e chirurgici. Dall'ultimo documento medico agli atti, datato 7 agosto 2025, emerge che l'intervento si è svolto regolarmente ed egli si trova in buone condizioni generali. La terapia farmacologica prevista comprendeva: Dafalgan, Quetiapin, Relaxane, Sertralin, Zentel (sospeso), Lacrinorm e in riserva Navalgin, Voltaren, Tramal e Quetiapin (cfr. atto SEM n. 85/5). In data 25 agosto 2025 era previsto un controllo. Tuttavia, i ricorrenti hanno accluso al proprio allegato ricorsuale una lettera datata 14 agosto 2025 (allegato 4 al ricorso) del prof. dr. med. Pietro Majno-Hurst e della dr. med. Alessandra Cristaudi, con la quale indicano che lo stato di salute del ricorrente 1 sia in tal modo compromesso da dover richiedere un follow up "ad vitam" o un accesso al team operatorio senza restrizioni, in modo da non compromettere le sue probabilità di vita attiva o addirittura di sopravvivenza, poiché il trasferimento ad un altro team di medici rappresenterebbe un rischio per la sua salute. Il rapporto della dr. med. (...) del 8 ottobre 2025, inoltrato con il primo scritto integrativo del 7 novembre 2025, rileva che l'insorgente 1 "si sente abbastanza bene ma è indebolito" (cfr. pag. 2 del rapporto del 8 ottobre 2025). Per quanto riguarda l'echinococcosi, il rapporto rileva che l'anamnesi clinica indica un completo risanamento chirurgico. Tuttavia, a causa della disseminazione peritoneale, è indicata la prosecuzione della terapia antiparassitaria con Albendazolo. La durata della terapia è sicuramente di un anno, eventualmente essa potrebbe essere prolungata. Il medico rileva, inoltre, che la lieve irritazione peritonitica riscontrata nel quadrante superiore destro dell'addome non può essere classificata con certezza (cfr. pag. 3 del rapporto del 8 ottobre 2025). Il rapporto della Dr. med. (...) e del Prof. Dr. med. (.) del 14 novembre 2025, trasmesso con il secondo scritto integrativo del 18 novembre 2025, descrive un decorso soddisfacente della parte chirurgicamente risanata, senza residui. Rimane indicata la terapia antiparassitaria con Albendazolo, a causa della disseminazione peritoneale riscontrata, con una durata minima di un anno; sarebbe inoltre consigliata una somministrazione aggiuntiva a breve termine di Praziquantel. I controlli clinici, di laboratorio e radiologici risultano indispensabili per individuare tempestivamente eventuali recidive, che richiederebbero un nuovo intervento chirurgico. I medici rilevano inoltre che, in assenza di un adeguato follow-up medico professionale, eventuali recidive potrebbero comportare disfunzioni e danni agli organi, fino a determinare un rischio di morte prematura dovuto all'infezione (cfr. risultanze istruttorie, del rapporto del 14 novembre 2025, pag. 2). Il rapporto della Dr. med. (...) del 29 dicembre 2025, trasmesso con il secondo scritto integrativo dell'8 gennaio 2026, si limita in sostanza a riprendere quanto già diagnosticato e prescritto nel rapporto del 14 novembre 2025 (cfr. risultanze istruttorie, del rapporto del 29 dicembre 2025, pag. 3). Dal rapporto medico datato 4 febbraio 2026 emerge che la situazione relativa alla cisti epatica echinococcosi non sembra essersi modificata (cfr. risultanze istruttorie, del rapporto del 4 febbraio 2026, pag. 2) 8.7 Considerati tali elementi e gli allegati prodotti con l'atto ricorsuale, in particolare l'allegato 4 e la nuova documentazione medica prodotta successivamente, risulta che le problematiche di salute del ricorrente 1 non appaiono ancora chiaramente definite, né risulta precisato il necessario proseguimento delle cure e dei controlli futuri. 8.8 Alla luce delle suesposte considerazioni, i fatti del caso si rilevano non sufficientemente acclarati in merito agli indizi che il ricorrente 1 in caso di rinvio in Grecia potrebbe ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali o di una vulnerabilità esistente, e si riscontra, di conseguenza, una violazione del principio inquisitorio da parte della SEM. Pertanto, appare giudizioso retrocedere gli atti di causa all'autorità inferiore per il complemento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione. In particolare, il Tribunale invita la SEM ad acclarare in modo approfondito lo stato di salute del ricorrente 1, soprattutto alla luce della lettera dei medici curanti (cfr. allegato 4 al ricorso) e dei successivi rapporti, al fine di potersi pronunciare nuovamente circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, segnatamente se lo stato di salute del ricorrente 1 possa qualificarlo quale particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza del Tribunale. 9. 9.1 Per le sopra esposte ragioni, il ricorso è quindi accolto nella misura in cui contesta l'esecuzione dell'allontanamento pronunciata nella decisione della SEM dell'12 agosto 2025. Per il resto, il ricorso è respinto e le cifre 1 e 2 del dispositivo della decisione della SEM dell'12 agosto 2025 (non entrata nel merito ed allontanamento) sono passate in giudicato. 9.2 Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda ai complementi istruttori necessari e per la pronuncia di una nuova decisione sul punto dell'esecuzione dell'allontanamento rispettosa dei considerandi della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA). 10. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto. 10.2 10.2.1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali (art. 63 cpv. 2 PA). 10.2.2 In concreto, visto l'esito del ricorso, le spese giudiziarie parziali sarebbero da porre a carico dei ricorrenti parzialmente soccombenti. Nonostante le allegazioni ricorsuali rispetto alla non entrata nel merito fossero sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. consid. 4), per motivi di praticabilità, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali ridotte (DTF 139 III 396 consid. 4.1). 10.3 In seguito, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto i ricorrenti sono assistiti dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. Le cifre 3 e 4 del dispositivo della decisione della SEM del 12 agosto 2025 sono annullate e gli atti di causa le sono trasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali parziali, è accolta.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Non si assegnano indennità ripetibili.
6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità can-tonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: