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D-3373/2026

D-3373/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-07-02 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Sachverhalt

A. A.a Gli interessati, cittadini afghani, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 21 marzo 2025. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che hanno depositato una domanda d'asilo in Grecia l'8 gennaio 2025, ottenendo la protezione internazionale il successivo 29 gennaio 2025. A.c Il 4 aprile 2025 la SEM ha svolto un colloquio con gli interessati in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.d Il 9 aprile 2025 la SEM ha domandato la riammissione dei richiedenti alle autorità greche. A.e Sempre il 30 giugno 2025 le autorità greche hanno accolto la richiesta di riammissione e confermato che gli interessati hanno ottenuto lo statuo di rifugiati e di aver rilasciato un permesso di soggiorno valido sino al 29 gennaio 2028. B. Con decisione del 12 agosto 2025, notificata il 13 agosto 2025 (cfr. atto SEM n. [(...)]-83/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti e ha pronunciato il loro allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso la Grecia. C. Con ricorso inoltrato il 21 agosto 2025 (data d'entrata: 22 agosto 2025) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in subordine il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuovo esame e per completare gli atti istruttori e per chiedere garanzie specifiche alle autorità greche; l'accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di tasse e spese. Al ricorso sono stati allegati diversi documenti, di cui alcuni già agli atti dell'autorità inferiore. In particolare, gli insorgenti hanno prodotto sub allegato 4 una lettera del medico curante del ricorrente 1, in cui si indica che egli avrebbe bisogno di un "follow up" a vita oppure un accesso al loro team senza restrizioni. Il trasferimento ad un altro team di cure potrebbe a loro parere compromettere le sue probabilità di vita attivo o addirittura la sopravvivenza. D.In data 18 marzo 2026, il Tribunale, con la propria sentenza D-6350/2025 ha accolto il ricorso per i punti relativi all'esecuzione dell'allontanamento e ha ritrasmesso gli atti di causa alla SEM per completamento dell'istruttoria e pronuncia di una nuova decisione. E.In data 8 aprile 2026 la SEM ha invitato i ricorrenti a trasmettere dei rapporti medici dettagliati a comprova del loro stato di salute. In data 27 aprile 2026 i ricorrenti hanno trasmesso la documentazione richiesta. F.In data 29 aprile 2026 la SEM ha trasmesso la bozza della nuova decisione ai ricorrenti, i quali hanno trasmesso le loro osservazioni il 4 maggio 2026. G.Con decisione del 4 maggio 2026, notificata il 5 maggio 2026 (cfr. atto SEM n. 108/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti e ha pronunciato il loro allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso la Grecia. H.Con ricorso inoltrato il 12 maggio 2026 (data d'entrata: 13 maggio 2026) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) i ricorrenti chiedo-no l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in subordine il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per un nuovo esame e per completare gli atti istruttori; l'accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di tasse e spese. Al ricorso sono stati allegati due nuovi atti medici. I.In data 3 giugno 2026 i ricorrenti hanno informato il Tribunale della nascita della figlia in data 31 maggio 2026. Ella è stata pertanto aggiunta quale parte della presente procedura.

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA.

E. 1.3 Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii).

E. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM rileva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto la Grecia è vincolata dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 e sarebbe quindi responsabilità degli interessati rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti avrebbero infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). A questo proposito, la SEM constata che gli interessati sarebbero partiti per la Svizzera poco dopo aver ottenuto la protezione internazionale, senza prodigarsi per ottenere un'abitazione, un sostegno finanziario o un lavoro. Nondimeno, l'autorità inferiore rileva che non sussisterebbero indizi circa la mancata offerta di protezione adeguata da parte delle autorità greche, in merito alle presunte minacce e aggressioni da parte dell'ex marito della ricorrente 2 patite dai due interessati. Le varie allegazioni dei due richiedenti riguardanti l'accoglienza in detto Paese non sarebbero comprovate e dunque non atte a dimostrare una violazione delle suddette linee guida, conseguentemente non permetterebbero di giungere alla conclusione che essi corrano un "real risk" di essere sottoposti a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) in caso di ritorno in Grecia. Per quanto attiene invece lo stato di salute dei due ricorrenti, la SEM riferisce che esso sarebbe chiarito e che la loro situazione, anche alla luce dei nuovi rapporti medici, non rientra nella restrittiva giurisprudenza dell'art. 3 CEDU, considerato il fatto per cui la Grecia dispone di un'infrastruttura sanitaria sufficiente e che non emergono indizi concreti che tale Stato non adempia i propri obblighi dal profilo medico, i due interessati potranno beneficiare in loco dei supporti medici necessari prescritti in Svizzera.

E. 3.2 I ricorrenti sono dell'avviso che un trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente l'art. 3 CEDU. Un rinvio sarebbe inammissibile, e non ragionevolmente esigibile e questo alla luce dei problemi di salute del ricorrente 1, oltre che alla giovane età che avrebbe il neonato al momento dell'esecuzione dell'allontanamento. I ricorrenti si definiscono altresì particolarmente vulnerabili e di conseguenza andrebbe loro riconosciuta l'ammissione provvisoria. In particolare, i problemi di salute relativi al ricorrente 1 necessiterebbero un follow up regolare, così come confermato dall'allegato 3 e 4 al ricorso. Inoltre, gli interessati verrebbero sottoposti a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio, mancata protezione dalle minacce dell'ex marito della ricorrente 2, mancato accesso alla giustizia, mancato accesso ai programmi di integrazione e aiuto greci e di mancato accesso alle cure mediche. La SEM inoltre non avrebbe sufficientemente chiarito lo stato di salute dei ricorrenti, visto quanto indicato circa le problematiche che interessano il ricorrente 1 e l'autorità inferiore non avrebbe valutato l'effettiva possibilità di reperire le cure necessarie al ricorrente 1 in Grecia.

E. 4 Nell'allegato ricorsuale non viene contestata la non entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati; pertanto, il Tribunale si limiterà ad analizzare l'esecuzione dell'allontanamento degli stessi.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1 (RS 142.311); DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Grecia o se, come da loro richiesto, avrebbe dovuto concedere l'ammissione provvisoria in Svizzera.

E. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 7.1 Nel presente ricorso, per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento pronunciata dall'autorità inferiore, è stato censurato un accerta-mento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. In partico-lare, è stato rilevato un accertamento medico incompleto in merito allo stato di salute dei ricorrenti e segnatamente dell'insorgente 1, ciò in quanto non sarebbero ancora definite le cure future che dovrebbe intraprendere e non sarebbe stata analizzato l'effettivo accesso alle cure di cui necessiterebbe in Grecia. Inoltre, la SEM non avrebbe analizzato il possibile stato di salute della richiedente 2 dopo il parto e quello del bambino ancora non nato.

E. 7.2 Preliminarmente occorre, dunque, chinarsi sulle censure formali sollevate dai ricorrenti, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2013/34 consid. 4.2).

E. 7.3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documenta-zione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).

E. 7.4 Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Nei casi di paesi terzi sicuri - come quello in esame - è inoltre necessario sovvertire la presunzione legale di sicurezza del paese terzo, cosicché spetta al ricorrente presentare seri indizi di un rischio imminente di trattamenti inumani o degradanti (cfr. decisione del Tribunale D-4562/2021 del 18 ottobre 2022 consid. 6.3).

E. 7.5 Alla luce dell'attuale giurisprudenza sopra esposta e delle argomentazioni dei ricorrenti, si pone in particolare la questione se i fatti del caso siano stati sufficientemente acclarati in merito agli indizi, che i ricorrenti in caso di rinvio in Grecia potrebbero ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali o di una vulnerabilità esistente. Ciò non da ultimo, anche in relazione l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'autorità inferiore (cfr. sentenza D-4562/2021 precitata consid. 6.4).

E. 7.6 Nella presente disamina, per quanto concerne l'accertamento dello stato di salute della madre e del neonato, alla SEM non incombeva un obbligo ulteriore in tal senso, in quanto la nascita non era ancora avvenuta al momento della decisione. In ogni caso, prima di eseguire l'allontanamento della madre e del figlio, le autorità valuteranno il loro stato di salute. Per quanto concerne invece lo stato di salute del ricorrente 1, l'autorità inferiore ha provveduto a chiedere un certificato medico dettagliato ai ricorrenti, ai sensi di quanto indicato dal Tribunale nella propria sentenza D-6350/2025 del 18 marzo 2026. In tal senso i ricorrenti hanno trasmesso la documentazione medica richiesta, da cui non emerge la necessità di investigare ulteriormente lo stato di salute dell'interessato 1, il quale risulta definito, così come la cura. Per il resto, la censura formale fa in realtà riferimento a questioni di merito, che verranno pertanto trattate in seguito. Concludendo, la censura formale va respinta.

E. 8.1.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della CAT. In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli sarebbe esposto ad un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 8.1.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della CAT e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9).

E. 8.1.3.1 Nel caso concreto, come surriferito (cfr. supra, consid. 6.2), si osserva che i ricorrenti verrebbero rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi).

E. 8.1.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. supra, consid. 8.2.2). In Grecia, i ricorrenti hanno infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della loro qualità di rifugiato. Essi possono quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Gli interessati potranno quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che essi abbiano fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia avrebbe loro negato l'accesso ad un alloggio, alle prestazioni sociali e sanitarie, al mercato del lavoro o che non garantirebbe loro altre prestazioni a cui ha diritto. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 8.1.3.3 Con riferimento agli asseriti problemi di sicurezza e alle minacce subite dall'ex marito della ricorrente 2, le stesse non sono supportate da alcun mezzo di prova e anzi, la ricostruzione temporale di tali minacce sono risultate confusionarie (cfr. atto SEM n. 29/7, D27-D33). Ciò detto, essendo quello ellenico uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, qualora in futuro ve ne fosse la necessità gli insorgenti potranno senz'altro indirizzarsi alle autorità preposte - ritenute in grado e disposte ad offrire un'adeguata protezione - per segnalare eventuali minacce o per ottenere protezione contro azioni di terzi (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-8550/2025 del 21 novembre 2025 consid. 8.3.2.3).

E. 8.1.3.4 Il Tribunale amministrativo federale, nella sua sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, ha proceduto ad un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia. In tale contesto, esso ha stabilito che, nel caso di famiglie vulnerabili con figli minorenni, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia deve essere considerata inammissibile soltanto qualora gli interessati non siano riusciti a costruirsi un'esistenza dignitosa in tale Paese. A tal fine, gli stessi devono rendere verosimile di avere intrapreso sforzi concreti d'integrazione, segnatamente mediante la ricerca attiva di un impiego e di un alloggio, l'accesso a corsi di lingua, il ricorso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili, nonché l'iscrizione dei figli a scuola, dimostrando inoltre di avere esaurito le possibilità di sostegno offerte sia dalle autorità statali sia dalle organizzazioni non governative (cfr. sentenza del TAF D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 consid. 9.8 e 9.9).

E. 8.1.3.5 Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno reso verosimile di essersi prodigati nel cercare aiuto da parte delle istituzioni statali e non governative, indicando chiaramente che non appena hanno ottenuto i documenti relativi al loro status di rifugiati, gli stessi hanno lasciato la Grecia, essendo la Svizzera stata la loro destinazione sin dall'inizio (cfr. atto SEM n. 28/7, D15). In tal senso, l'eventuale vulnerabilità della famiglia non risulta ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 8.1.3.6 In esito, non si può quindi ammettere che gli interessati saranno confrontati con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposti a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.

E. 9.1.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 9.1.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente l'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerarsi malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati).

E. 9.1.3 In casu, i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che al rientro verrebbero a trovarsi in una condizione di emergenza medica. Per quanto concerne lo stato di salute dell'interessato 1, dagli atti medici versati all'incarto emerge che egli è affetto da un'echinococcosi cistica epatica in uno stadio avanzato con rottura delle cisti e disseminazione nella cavità addominale. A metà luglio 2025 egli è stato sottoposto presso l'Ospedale Regionale di Lugano a un intervento chirurgico consistente in una laparotomia con escissione delle cisti, emiepatectomia, colecistectomia e omentectomia. In seguito, è stata instaurata una terapia antiparassitaria a base di Albendazolo, accompagnata da una breve somministrazione di Praziquantel, mentre dall'autunno 2025 il follow-up medico è stato assunto da una specialista in infettivologia presso il Kantonsspital (...). Gli ultimi referti medici agli atti descrivono un quadro clinico favorevole. In particolare, viene indicato un buono stato generale, con regressione dei sintomi insorti dopo l'intervento chirurgico, stato nutrizionale normale, parametri vitali nella norma e buona tolleranza della terapia farmacologica. I medici prevedono la prosecuzione della terapia con Albendazolo sino all'estate 2026, accompagnata da controlli clinici regolari, nonché successivi controlli radiologici e clinici per diversi anni al fine di individuare tempestivamente eventuali recidive. Essi precisano nondimeno che, con le cure e il monitoraggio previsti, la prognosi è favorevole, con aspettativa di vita verosimilmente normale e buona qualità di vita, pur permanendo un rischio di recidiva anche a distanza di anni. Alla luce di quanto precede, il Tribunale osserva che, senza minimizzare il quadro patologico del ricorrente 1, dagli atti non emergono elementi suscettibili di far ritenere che il medesimo si trovi in una situazione di salute talmente grave da rendere il suo trasferimento in Grecia contrario all'art. 3 CEDU. La fase acuta della malattia si è infatti conclusa con successo mediante l'intervento chirurgico del luglio 2025 e la situazione clinica attuale risulta stabile e favorevole. I medici curanti non hanno indicato una prognosi infausta né l'esistenza di un rischio imminente di decesso o di rapido deterioramento irreversibile dello stato di salute in caso di trasferimento. La necessità di controlli specialistici periodici e di monitoraggio a lungo termine, pur importante, non basta di per sé a configurare un ostacolo all'allontanamento ai sensi della giurisprudenza. Secondo costante giurisprudenza, infatti, l'allontanamento di una persona malata si rivela contrario all'art. 3 CEDU soltanto in presenza di circostanze eccezionali, laddove il trasferimento comporti un rischio reale e concreto di rapido, significativo e irreversibile deterioramento dello stato di salute suscettibile di causare intense sofferenze oppure una riduzione sostanziale dell'aspettativa di vita, ciò che non risulta realizzato nel caso concreto. Per quanto concerne infine l'accesso alle cure in Grecia, il Tribunale rileva che, nel quadro della propria giurisprudenza relativa alla Grecia quale Paese terzo sicuro, è già stato osservato che i beneficiari della protezione internazionale dispongono, almeno sul piano normativo, di accesso al sistema sanitario pubblico greco alle medesime condizioni dei cittadini greci e che cure mediche essenziali, comprese quelle di natura specialistica, risultano in linea di principio disponibili. Dagli atti emerge inoltre che il principio attivo Albendazolo è disponibile nel circuito sanitario greco e che la Grecia dispone di strutture ospedaliere pubbliche e universitarie competenti anche nel settore delle malattie infettive. In tali circostanze, non vi sono elementi concreti per ritenere che il ricorrente 1 verrebbe privato in Grecia delle cure indispensabili per la propria sopravvivenza o che non potrebbe proseguire il necessario monitoraggio medico. Il fatto che le cure disponibili in Grecia possano eventualmente non corrispondere agli standard svizzeri non è di per sé determinante sotto il profilo dell'art. 3 CEDU. In definitiva, il quadro medico del ricorrente 1 non è tale da rimettere in discussione la presunzione di sicurezza della Grecia quale Paese terzo sicuro. Inoltre, il ricorrente 1 ha svolto il 4 dicembre 2025 un colloquio in ambito psichiatrico, senza seguiti. Dal rapporto risulta che la situazione psichica è stata valutata come stabile e che l'interessato non desidera intraprendere un seguito psicologico. Sono state formulate le diagnosi aggiuntive di disturbo post-traumatico da stress, dolori notturni alle gambe di origine non chiara, spondilolisi unilaterale della quinta vertebra lombare e infezione fungina cutanea alla gamba destra. Tuttavia, dagli atti non emerge la necessità di un trattamento specialistico per tali problematiche. I due nuovi atti medici prodotti in sede di ricorso non sono atti a modificare tale valutazione. Non emergono infatti nuove informazioni dagli stessi rispetto alle analisi già effettuate.

E. 9.1.4 Per quanto attiene la ricorrente 2 invece, dagli atti emerge che ella soffre di disturbi del sonno, incubi e di una sindrome ansiosa che collega alle esperienze vissute in Afghanistan e ai comportamenti violenti del suo ex marito. Ella ha indicato di essersi già rivolta ad uno psicologo e ad un ginecologo a causa di problemi ormonali e dello stress. Dalla documentazione medica prodotta risulta inoltre che la ricorrente 2 è attualmente in stato di gravidanza, con data presunta del parto fissata al 20 maggio 2026. I medici hanno diagnosticato una sindrome ansiosa non attualmente sottoposta a trattamento specifico, oltre ad una gravidanza monitorata regolarmente, il cui decorso è descritto come privo di particolarità rilevanti. Il feto si trova attualmente in presentazione podalica e la prognosi viene qualificata come buona. A seguito della nascita della ricorrente 3 non sono state segnalate problematiche a livello di salute per quanto concerne la madre e la figlia. Alla luce di tali elementi, il Tribunale osserva che, pur dovendosi tenere debitamente conto dello stato di salute della ricorrente 2, dagli atti non emergono circostanze suscettibili di non rendere ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, la gravidanza è giunta a termine senza che siano state segnalate complicazioni rilevanti e la sindrome ansiosa non necessita di cure urgenti o intensive. Non sono nemmeno state segnalate problematiche valetudinarie relative alla neonata. La SEM ha inoltre precisato che terrà conto dello stato di salute della ricorrente nell'organizzazione del trasferimento, effettuando una valutazione aggiornata dell'idoneità al viaggio e informando le autorità greche delle cure necessarie e del fatto che il nucleo familiare viaggerà con un neonato. La SEM ha altresì indicato che, conformemente alla prassi applicata in materia di trasferimenti di donne incinte, il trasferimento non avrà luogo prima della fine del mese di luglio 2026.

E. 9.1.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9.2 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio.

E. 9.3 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.

E. 10 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alle quali può essere prestata adesione.

E. 11 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

E. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 12.2 Poiché le richieste di giudizio non erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria. Le spese giudiziarie non vengono quindi prelevate (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3373/2026 Sentenza del 2 luglio 2026 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Adriano Alari. Parti

1. A. _______, nato il (...),

2. B. _______, nata il (...),

3. C. _______, nata (...) Afghanistan, patrocinati da Sarah D'Andrea, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 4 maggio 2026 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati, cittadini afghani, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 21 marzo 2025. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che hanno depositato una domanda d'asilo in Grecia l'8 gennaio 2025, ottenendo la protezione internazionale il successivo 29 gennaio 2025. A.c Il 4 aprile 2025 la SEM ha svolto un colloquio con gli interessati in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.d Il 9 aprile 2025 la SEM ha domandato la riammissione dei richiedenti alle autorità greche. A.e Sempre il 30 giugno 2025 le autorità greche hanno accolto la richiesta di riammissione e confermato che gli interessati hanno ottenuto lo statuo di rifugiati e di aver rilasciato un permesso di soggiorno valido sino al 29 gennaio 2028. B. Con decisione del 12 agosto 2025, notificata il 13 agosto 2025 (cfr. atto SEM n. [(...)]-83/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti e ha pronunciato il loro allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso la Grecia. C. Con ricorso inoltrato il 21 agosto 2025 (data d'entrata: 22 agosto 2025) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in subordine il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuovo esame e per completare gli atti istruttori e per chiedere garanzie specifiche alle autorità greche; l'accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di tasse e spese. Al ricorso sono stati allegati diversi documenti, di cui alcuni già agli atti dell'autorità inferiore. In particolare, gli insorgenti hanno prodotto sub allegato 4 una lettera del medico curante del ricorrente 1, in cui si indica che egli avrebbe bisogno di un "follow up" a vita oppure un accesso al loro team senza restrizioni. Il trasferimento ad un altro team di cure potrebbe a loro parere compromettere le sue probabilità di vita attivo o addirittura la sopravvivenza. D.In data 18 marzo 2026, il Tribunale, con la propria sentenza D-6350/2025 ha accolto il ricorso per i punti relativi all'esecuzione dell'allontanamento e ha ritrasmesso gli atti di causa alla SEM per completamento dell'istruttoria e pronuncia di una nuova decisione. E.In data 8 aprile 2026 la SEM ha invitato i ricorrenti a trasmettere dei rapporti medici dettagliati a comprova del loro stato di salute. In data 27 aprile 2026 i ricorrenti hanno trasmesso la documentazione richiesta. F.In data 29 aprile 2026 la SEM ha trasmesso la bozza della nuova decisione ai ricorrenti, i quali hanno trasmesso le loro osservazioni il 4 maggio 2026. G.Con decisione del 4 maggio 2026, notificata il 5 maggio 2026 (cfr. atto SEM n. 108/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti e ha pronunciato il loro allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso la Grecia. H.Con ricorso inoltrato il 12 maggio 2026 (data d'entrata: 13 maggio 2026) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) i ricorrenti chiedo-no l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in subordine il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per un nuovo esame e per completare gli atti istruttori; l'accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di tasse e spese. Al ricorso sono stati allegati due nuovi atti medici. I.In data 3 giugno 2026 i ricorrenti hanno informato il Tribunale della nascita della figlia in data 31 maggio 2026. Ella è stata pertanto aggiunta quale parte della presente procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii). 3. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM rileva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto la Grecia è vincolata dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 e sarebbe quindi responsabilità degli interessati rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti avrebbero infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). A questo proposito, la SEM constata che gli interessati sarebbero partiti per la Svizzera poco dopo aver ottenuto la protezione internazionale, senza prodigarsi per ottenere un'abitazione, un sostegno finanziario o un lavoro. Nondimeno, l'autorità inferiore rileva che non sussisterebbero indizi circa la mancata offerta di protezione adeguata da parte delle autorità greche, in merito alle presunte minacce e aggressioni da parte dell'ex marito della ricorrente 2 patite dai due interessati. Le varie allegazioni dei due richiedenti riguardanti l'accoglienza in detto Paese non sarebbero comprovate e dunque non atte a dimostrare una violazione delle suddette linee guida, conseguentemente non permetterebbero di giungere alla conclusione che essi corrano un "real risk" di essere sottoposti a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) in caso di ritorno in Grecia. Per quanto attiene invece lo stato di salute dei due ricorrenti, la SEM riferisce che esso sarebbe chiarito e che la loro situazione, anche alla luce dei nuovi rapporti medici, non rientra nella restrittiva giurisprudenza dell'art. 3 CEDU, considerato il fatto per cui la Grecia dispone di un'infrastruttura sanitaria sufficiente e che non emergono indizi concreti che tale Stato non adempia i propri obblighi dal profilo medico, i due interessati potranno beneficiare in loco dei supporti medici necessari prescritti in Svizzera. 3.2 I ricorrenti sono dell'avviso che un trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente l'art. 3 CEDU. Un rinvio sarebbe inammissibile, e non ragionevolmente esigibile e questo alla luce dei problemi di salute del ricorrente 1, oltre che alla giovane età che avrebbe il neonato al momento dell'esecuzione dell'allontanamento. I ricorrenti si definiscono altresì particolarmente vulnerabili e di conseguenza andrebbe loro riconosciuta l'ammissione provvisoria. In particolare, i problemi di salute relativi al ricorrente 1 necessiterebbero un follow up regolare, così come confermato dall'allegato 3 e 4 al ricorso. Inoltre, gli interessati verrebbero sottoposti a un rischio reale di violazioni gravi dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio, mancata protezione dalle minacce dell'ex marito della ricorrente 2, mancato accesso alla giustizia, mancato accesso ai programmi di integrazione e aiuto greci e di mancato accesso alle cure mediche. La SEM inoltre non avrebbe sufficientemente chiarito lo stato di salute dei ricorrenti, visto quanto indicato circa le problematiche che interessano il ricorrente 1 e l'autorità inferiore non avrebbe valutato l'effettiva possibilità di reperire le cure necessarie al ricorrente 1 in Grecia. 4. Nell'allegato ricorsuale non viene contestata la non entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati; pertanto, il Tribunale si limiterà ad analizzare l'esecuzione dell'allontanamento degli stessi. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1 (RS 142.311); DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Grecia o se, come da loro richiesto, avrebbe dovuto concedere l'ammissione provvisoria in Svizzera. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 7. 7.1 Nel presente ricorso, per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento pronunciata dall'autorità inferiore, è stato censurato un accerta-mento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. In partico-lare, è stato rilevato un accertamento medico incompleto in merito allo stato di salute dei ricorrenti e segnatamente dell'insorgente 1, ciò in quanto non sarebbero ancora definite le cure future che dovrebbe intraprendere e non sarebbe stata analizzato l'effettivo accesso alle cure di cui necessiterebbe in Grecia. Inoltre, la SEM non avrebbe analizzato il possibile stato di salute della richiedente 2 dopo il parto e quello del bambino ancora non nato. 7.2 Preliminarmente occorre, dunque, chinarsi sulle censure formali sollevate dai ricorrenti, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2013/34 consid. 4.2). 7.3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documenta-zione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 7.4 Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Nei casi di paesi terzi sicuri - come quello in esame - è inoltre necessario sovvertire la presunzione legale di sicurezza del paese terzo, cosicché spetta al ricorrente presentare seri indizi di un rischio imminente di trattamenti inumani o degradanti (cfr. decisione del Tribunale D-4562/2021 del 18 ottobre 2022 consid. 6.3). 7.5 Alla luce dell'attuale giurisprudenza sopra esposta e delle argomentazioni dei ricorrenti, si pone in particolare la questione se i fatti del caso siano stati sufficientemente acclarati in merito agli indizi, che i ricorrenti in caso di rinvio in Grecia potrebbero ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali o di una vulnerabilità esistente. Ciò non da ultimo, anche in relazione l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'autorità inferiore (cfr. sentenza D-4562/2021 precitata consid. 6.4). 7.6 Nella presente disamina, per quanto concerne l'accertamento dello stato di salute della madre e del neonato, alla SEM non incombeva un obbligo ulteriore in tal senso, in quanto la nascita non era ancora avvenuta al momento della decisione. In ogni caso, prima di eseguire l'allontanamento della madre e del figlio, le autorità valuteranno il loro stato di salute. Per quanto concerne invece lo stato di salute del ricorrente 1, l'autorità inferiore ha provveduto a chiedere un certificato medico dettagliato ai ricorrenti, ai sensi di quanto indicato dal Tribunale nella propria sentenza D-6350/2025 del 18 marzo 2026. In tal senso i ricorrenti hanno trasmesso la documentazione medica richiesta, da cui non emerge la necessità di investigare ulteriormente lo stato di salute dell'interessato 1, il quale risulta definito, così come la cura. Per il resto, la censura formale fa in realtà riferimento a questioni di merito, che verranno pertanto trattate in seguito. Concludendo, la censura formale va respinta. 8. 8.1.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della CAT. In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli sarebbe esposto ad un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 8.1.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della CAT e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). 8.1.3 8.1.3.1 Nel caso concreto, come surriferito (cfr. supra, consid. 6.2), si osserva che i ricorrenti verrebbero rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi). 8.1.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. supra, consid. 8.2.2). In Grecia, i ricorrenti hanno infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della loro qualità di rifugiato. Essi possono quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Gli interessati potranno quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che essi abbiano fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia avrebbe loro negato l'accesso ad un alloggio, alle prestazioni sociali e sanitarie, al mercato del lavoro o che non garantirebbe loro altre prestazioni a cui ha diritto. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). 8.1.3.3 Con riferimento agli asseriti problemi di sicurezza e alle minacce subite dall'ex marito della ricorrente 2, le stesse non sono supportate da alcun mezzo di prova e anzi, la ricostruzione temporale di tali minacce sono risultate confusionarie (cfr. atto SEM n. 29/7, D27-D33). Ciò detto, essendo quello ellenico uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, qualora in futuro ve ne fosse la necessità gli insorgenti potranno senz'altro indirizzarsi alle autorità preposte - ritenute in grado e disposte ad offrire un'adeguata protezione - per segnalare eventuali minacce o per ottenere protezione contro azioni di terzi (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-8550/2025 del 21 novembre 2025 consid. 8.3.2.3). 8.1.3.4 Il Tribunale amministrativo federale, nella sua sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, ha proceduto ad un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia. In tale contesto, esso ha stabilito che, nel caso di famiglie vulnerabili con figli minorenni, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia deve essere considerata inammissibile soltanto qualora gli interessati non siano riusciti a costruirsi un'esistenza dignitosa in tale Paese. A tal fine, gli stessi devono rendere verosimile di avere intrapreso sforzi concreti d'integrazione, segnatamente mediante la ricerca attiva di un impiego e di un alloggio, l'accesso a corsi di lingua, il ricorso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili, nonché l'iscrizione dei figli a scuola, dimostrando inoltre di avere esaurito le possibilità di sostegno offerte sia dalle autorità statali sia dalle organizzazioni non governative (cfr. sentenza del TAF D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 consid. 9.8 e 9.9). 8.1.3.5 Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno reso verosimile di essersi prodigati nel cercare aiuto da parte delle istituzioni statali e non governative, indicando chiaramente che non appena hanno ottenuto i documenti relativi al loro status di rifugiati, gli stessi hanno lasciato la Grecia, essendo la Svizzera stata la loro destinazione sin dall'inizio (cfr. atto SEM n. 28/7, D15). In tal senso, l'eventuale vulnerabilità della famiglia non risulta ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 8.1.3.6 In esito, non si può quindi ammettere che gli interessati saranno confrontati con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposti a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 9. 9.1.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.1.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente l'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerarsi malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati). 9.1.3 In casu, i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che al rientro verrebbero a trovarsi in una condizione di emergenza medica. Per quanto concerne lo stato di salute dell'interessato 1, dagli atti medici versati all'incarto emerge che egli è affetto da un'echinococcosi cistica epatica in uno stadio avanzato con rottura delle cisti e disseminazione nella cavità addominale. A metà luglio 2025 egli è stato sottoposto presso l'Ospedale Regionale di Lugano a un intervento chirurgico consistente in una laparotomia con escissione delle cisti, emiepatectomia, colecistectomia e omentectomia. In seguito, è stata instaurata una terapia antiparassitaria a base di Albendazolo, accompagnata da una breve somministrazione di Praziquantel, mentre dall'autunno 2025 il follow-up medico è stato assunto da una specialista in infettivologia presso il Kantonsspital (...). Gli ultimi referti medici agli atti descrivono un quadro clinico favorevole. In particolare, viene indicato un buono stato generale, con regressione dei sintomi insorti dopo l'intervento chirurgico, stato nutrizionale normale, parametri vitali nella norma e buona tolleranza della terapia farmacologica. I medici prevedono la prosecuzione della terapia con Albendazolo sino all'estate 2026, accompagnata da controlli clinici regolari, nonché successivi controlli radiologici e clinici per diversi anni al fine di individuare tempestivamente eventuali recidive. Essi precisano nondimeno che, con le cure e il monitoraggio previsti, la prognosi è favorevole, con aspettativa di vita verosimilmente normale e buona qualità di vita, pur permanendo un rischio di recidiva anche a distanza di anni. Alla luce di quanto precede, il Tribunale osserva che, senza minimizzare il quadro patologico del ricorrente 1, dagli atti non emergono elementi suscettibili di far ritenere che il medesimo si trovi in una situazione di salute talmente grave da rendere il suo trasferimento in Grecia contrario all'art. 3 CEDU. La fase acuta della malattia si è infatti conclusa con successo mediante l'intervento chirurgico del luglio 2025 e la situazione clinica attuale risulta stabile e favorevole. I medici curanti non hanno indicato una prognosi infausta né l'esistenza di un rischio imminente di decesso o di rapido deterioramento irreversibile dello stato di salute in caso di trasferimento. La necessità di controlli specialistici periodici e di monitoraggio a lungo termine, pur importante, non basta di per sé a configurare un ostacolo all'allontanamento ai sensi della giurisprudenza. Secondo costante giurisprudenza, infatti, l'allontanamento di una persona malata si rivela contrario all'art. 3 CEDU soltanto in presenza di circostanze eccezionali, laddove il trasferimento comporti un rischio reale e concreto di rapido, significativo e irreversibile deterioramento dello stato di salute suscettibile di causare intense sofferenze oppure una riduzione sostanziale dell'aspettativa di vita, ciò che non risulta realizzato nel caso concreto. Per quanto concerne infine l'accesso alle cure in Grecia, il Tribunale rileva che, nel quadro della propria giurisprudenza relativa alla Grecia quale Paese terzo sicuro, è già stato osservato che i beneficiari della protezione internazionale dispongono, almeno sul piano normativo, di accesso al sistema sanitario pubblico greco alle medesime condizioni dei cittadini greci e che cure mediche essenziali, comprese quelle di natura specialistica, risultano in linea di principio disponibili. Dagli atti emerge inoltre che il principio attivo Albendazolo è disponibile nel circuito sanitario greco e che la Grecia dispone di strutture ospedaliere pubbliche e universitarie competenti anche nel settore delle malattie infettive. In tali circostanze, non vi sono elementi concreti per ritenere che il ricorrente 1 verrebbe privato in Grecia delle cure indispensabili per la propria sopravvivenza o che non potrebbe proseguire il necessario monitoraggio medico. Il fatto che le cure disponibili in Grecia possano eventualmente non corrispondere agli standard svizzeri non è di per sé determinante sotto il profilo dell'art. 3 CEDU. In definitiva, il quadro medico del ricorrente 1 non è tale da rimettere in discussione la presunzione di sicurezza della Grecia quale Paese terzo sicuro. Inoltre, il ricorrente 1 ha svolto il 4 dicembre 2025 un colloquio in ambito psichiatrico, senza seguiti. Dal rapporto risulta che la situazione psichica è stata valutata come stabile e che l'interessato non desidera intraprendere un seguito psicologico. Sono state formulate le diagnosi aggiuntive di disturbo post-traumatico da stress, dolori notturni alle gambe di origine non chiara, spondilolisi unilaterale della quinta vertebra lombare e infezione fungina cutanea alla gamba destra. Tuttavia, dagli atti non emerge la necessità di un trattamento specialistico per tali problematiche. I due nuovi atti medici prodotti in sede di ricorso non sono atti a modificare tale valutazione. Non emergono infatti nuove informazioni dagli stessi rispetto alle analisi già effettuate. 9.1.4 Per quanto attiene la ricorrente 2 invece, dagli atti emerge che ella soffre di disturbi del sonno, incubi e di una sindrome ansiosa che collega alle esperienze vissute in Afghanistan e ai comportamenti violenti del suo ex marito. Ella ha indicato di essersi già rivolta ad uno psicologo e ad un ginecologo a causa di problemi ormonali e dello stress. Dalla documentazione medica prodotta risulta inoltre che la ricorrente 2 è attualmente in stato di gravidanza, con data presunta del parto fissata al 20 maggio 2026. I medici hanno diagnosticato una sindrome ansiosa non attualmente sottoposta a trattamento specifico, oltre ad una gravidanza monitorata regolarmente, il cui decorso è descritto come privo di particolarità rilevanti. Il feto si trova attualmente in presentazione podalica e la prognosi viene qualificata come buona. A seguito della nascita della ricorrente 3 non sono state segnalate problematiche a livello di salute per quanto concerne la madre e la figlia. Alla luce di tali elementi, il Tribunale osserva che, pur dovendosi tenere debitamente conto dello stato di salute della ricorrente 2, dagli atti non emergono circostanze suscettibili di non rendere ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, la gravidanza è giunta a termine senza che siano state segnalate complicazioni rilevanti e la sindrome ansiosa non necessita di cure urgenti o intensive. Non sono nemmeno state segnalate problematiche valetudinarie relative alla neonata. La SEM ha inoltre precisato che terrà conto dello stato di salute della ricorrente nell'organizzazione del trasferimento, effettuando una valutazione aggiornata dell'idoneità al viaggio e informando le autorità greche delle cure necessarie e del fatto che il nucleo familiare viaggerà con un neonato. La SEM ha altresì indicato che, conformemente alla prassi applicata in materia di trasferimenti di donne incinte, il trasferimento non avrà luogo prima della fine del mese di luglio 2026. 9.1.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio. 9.3 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.

10. Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alle quali può essere prestata adesione.

11. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata. 12. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 12.2 Poiché le richieste di giudizio non erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria. Le spese giudiziarie non vengono quindi prelevate (art. 65 cpv. 1 PA).

13. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: