Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L’interessato, cittadino turco, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 24 maggio 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-2/2). A.b In data 19 giugno 2023, la SEM ha svolto l’audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto SEM n. 27/16, di seguito: verbale 1). A.c Tramite decisione datata 22 giugno 2023 la domanda d’asilo del richie- dente è stata assegnata alla procedura ampliata. A.d In data 22 aprile 2025 la SEM ha stilato un rapporto circa le verifiche effettuate sui documenti prodotti dal ricorrente quali mezzi di prova, dalle quali è emerso che gli stessi presentano più caratteristiche oggettive di contraffazione (cfr. atto SEM n. 30/4). A.e Il successivo 11 luglio 2025 si è tenuta con l’interessato un’audizione integrativa, durante la quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito circa i risultati delle indagini sui mezzi di prova prodotti (cfr. atto SEM n. 33/10, di seguito: verbale 2). B. Con decisione del 22 luglio 2025, notificata in medesima data (cfr. atto SEM
n. 35/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato e ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontana- mento dalla Svizzera e l’esecuzione da parte del Canton Ticino. C. In data 20 agosto 2025 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a ti- tolo principale, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione dell’asilo; a titolo subordinato, la concessione dell’ammissione provvisoria. Egli ha inoltre postulato la con- cessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
D-6308/2025 Pagina 3
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle argomentazioni delle parti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribu- nale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4.1 Sentito sui motivi d’asilo, il richiedente ha dichiarato – in sunto e per quanto qui di rilievo – di essere cittadino turco, nato e cresciuto a B._______, dove ha frequentato la scuola e svolto diverse attività lavora- tive, in particolare come gruista tra il 2012 e il 2022/2023. Egli ha riferito di essersi sposato, di essersi in seguito separato ed è padre di due figli. Nel maggio 2019 sarebbe diventato membro del partito HDP, entrando a far parte del Consiglio di amministrazione e lavorando nelle Commissioni di quartiere con il compito di individuare problemi locali e proporre possibili soluzioni. Egli sarebbe stato aggredito dalla polizia per aver parlato in kur- manci, condotto alla stazione di polizia e trattenuto per una notte, durante la quale sarebbe stato picchiato, minacciato e accusato di appartenere al
D-6308/2025 Pagina 4 PKK e al KCK. Dipoi avrebbe inoltre preso parte ai festeggiamenti del New- roz a B._______, in seguito ai quali sarebbe stato nuovamente portato in stazione e sottoposto a percosse e torture. Nel dicembre 2022 sarebbe stato emesso nei suoi confronti un mandato di accompagnamento coattivo per il reato di appartenenza a un’organizzazione terroristica armata e, tre giorni dopo, la sua abitazione sarebbe stata perquisita in sua assenza, alla presenza del padre. L’(…) aprile 2023 sarebbe stato redatto un verbale di identificazione a suo carico e, circa un mese dopo, il (…) maggio 2023, avrebbe deciso di lasciare la Turchia. In caso di ritorno in Turchia egli teme per la propria incolumità. A sostegno della propria domanda d’asilo egli ha prodotto i seguenti documenti: MdP 1: copia, Attestato partito HDP MdP 2: copia, Mandato di accompagnamento coattivo del (…).12.2022 MdP 3: copia, Verbale di monitoraggio e identificazione del (…).04.2023 MdP 4: copia, Verbale di perquisizione domiciliare del (…).12.2022 MdP 5: copia, Rapporto medico del (…).04.2022 MdP 6: copia, Screenshot e-Devlet MdP 7: copia, Screenshot UYAP del 02.07.2025 MdP 8: copia, Mandato di incarcerazione del (…).12.2022 MdP 9: copia, Rapporto di identificazione del (…).07.2022
E. 4.2 Nella propria decisione, l’autorità inferiore ha qualificato gli eventi nar- rati dal ricorrente come inverosimili. Essa ha accertato che diversi docu- menti prodotti – in particolare il mandato di accompagnamento coattivo del (…) dicembre 2022 e altri atti allegati – presentavano caratteristiche ogget- tive di falsificazione, ritenendoli pertanto inautentici e privi di valore proba- torio. Le spiegazioni fornite in merito dal ricorrente, anche dopo essere stato sentito sugli esiti dell’analisi interna, non sono state giudicate convin- centi. Da ciò l’autorità ha dedotto che nessuna indagine fosse stata avviata nei suoi confronti in Turchia e che il ricorrente non fosse ricercato dalle autorità, con conseguente inattendibilità delle sue dichiarazioni, fondate su prove falsificate. La SEM ha inoltre rilevato che i due episodi di arresto e maltrattamenti narrati dal ricorrente non erano circostanziati in maniera sufficiente, risul- tando descritti in modo vago, generico e stereotipato, tanto da non apparire verosimili. Considerata anche la mancanza di dettagli sostanziali, l’autorità ha ritenuto che le allegazioni non soddisfacessero i criteri di concretezza e di credibilità richiesti.
D-6308/2025 Pagina 5 Quanto alla sua appartenenza al partito HDP, la SEM ha osservato che il ricorrente non occupava un ruolo esposto o dirigenziale e che le autorità turche non sembravano interessate alla sua persona. Alla luce di tali ele- menti, l’autorità ha escluso che potesse profilarsi, con una probabilità con- siderevole, un rischio di persecuzione in caso di rientro. Ha quindi concluso che le dichiarazioni non soddisfacessero né le condizioni dell’art. 3 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato, né i requisiti di verosimi- glianza previsti dall’art. 7 LAsi, respingendo pertanto la domanda d’asilo.
E. 5 In sede di ricorso, il ricorrente ha avversato l’analisi svolta dall’autorità in- feriore in merito alla verosimiglianza delle sue allegazioni. A suo dire, le dichiarazioni rese in procedura sarebbero state chiare, coerenti e suppor- tate da documenti e testimonianze verificabili. Egli sostiene di avere fornito dettagli circostanziati sui luoghi, sulle date e sulle circostanze degli episodi, senza contraddizioni rilevanti. Il ricorrente ha in poi contestato la valuta- zione della SEM circa l’autenticità dei documenti da lui prodotti. Egli rileva che l’analisi interna dell’autorità non gli è mai stata trasmessa integral- mente. Fa inoltre valere che l’ordinamento d’asilo non richiede prove docu- mentali definitive, ma solo la verosimiglianza del racconto, e che in Turchia è notoriamente difficile ottenere documenti autentici relativi a procedimenti penali, in un contesto giudiziario segnato da arbitrarietà e strumentalizza- zioni politiche. I documenti presentati, anche se affetti da irregolarità for- mali, rafforzerebbero pertanto la credibilità complessiva del suo racconto. A suo avviso, valutata nel suo complesso, la sua esposizione soddisfe- rebbe le condizioni di verosimiglianza previste dall’art. 7 LAsi. Con riferimento alla rilevanza per quanto concerne la sua appartenenza all’HDP, il ricorrente sottolinea che la sua militanza politica è stata ricono- sciuta e che, in Turchia, anche i semplici membri o simpatizzanti del partito sono esposti a un rischio concreto di persecuzione, a prescindere dal fatto di occupare o meno posizioni dirigenziali. Richiamando diversi rapporti in- ternazionali e giurisprudenza del Tribunale, egli afferma che tale circo- stanza è di per sé sufficiente a fondare la pertinenza delle sue allegazioni ai sensi dell’art. 3 LAsi. Alla luce di tali elementi, ritiene pertanto che la decisione impugnata non sia condivisibile e che le condizioni per il ricono- scimento della qualità di rifugiato siano soddisfatte.
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
D-6308/2025 Pagina 6 persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 6.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.).
D-6308/2025 Pagina 7
E. 7.1 Occorre chinarsi preliminarmente sulle censure formali (violazione del diritto di essere sentito, cfr. ricorso, pag. 3), poiché, qualora risultassero fondate, potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozes- sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).
E. 7.2 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz- zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di es- sere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indis- sociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un indivi- duo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate).
E. 7.3 L'accesso agli atti che hanno valore probatorio e sono rilevanti ai fini della decisione può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esige l'osservanza del segreto per i documenti in que- stione (art. 27 PA). In pari eventualità, gli atti di causa non concessi in com- pulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa sol- tanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendole la possibilità di pronunciarsi e di indi- care prove contrarie (art. 28 PA; cfr., fra le tante, la sentenza del Tribunale E-6471/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 7.1.).
E. 7.4 Nella fattispecie, il ricorrente sembrerebbe lamentare una violazione del diritto di essere sentito in relazione alla mancata trasmissione integrale dell'analisi interna della SEM sulla (non) autenticità dei mezzi di prova con- testati.
E. 7.5 A tal proposito, il Tribunale osserva, in primo luogo, che la SEM ha a giusto titolo non trasmesso l'analisi interna sull'autenticità dei mezzi di prova in questione, fornendone adeguata motivazione durante il verbale 2. Difatti, la trasmissione integrale di suddetta analisi interna può dar luogo a un trattamento illecito delle informazioni in essa contenute, contrario a un interesse pubblico importante della Confederazione, che, ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a PA, impone l'osservanza del segreto. In secondo luogo, la sintesi citata al ricorrente dalla SEM durante il verbale 2 risulta ampiamente esaustiva e idonea a garantire il diritto dell'interessato a esprimersi sui ri- lievi effettuati. Sono stati infatti esposti in maniera sufficientemente precisa
D-6308/2025 Pagina 8 e dettagliata i punti e le ragioni sulle quali vertono gli indizi di contraffazione riscontrati all'interno dei documenti.
E. 7.6 Ne discende che la censura formale va respinta, in quanto infondata.
E. 8.1 Nella presente fattispecie, dopo un attento esame degli atti, il Tribunale rileva che a giusto titolo l’autorità inferiore ha considerato il racconto del ricorrente inverosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi. Innanzitutto egli ha utilizzato documenti falsi al fine di comprovare l’apertura di una procedura penale per il reato di appartenenza ad un’organizzazione terroristica. A seguito di un’analisi interna, l’autorità inferiore ha tuttavia ritenuto che tali mezzi di prova sarebbero dei falsi (cfr. atto SEM n. 30/4). Per i dettagli in merito agli indizi di falsificazione di tali documenti si rinvia alla decisione della SEM per evitare inutili ridondanze (cfr. decisione avversata, pag. 7); valutazione di falsificazione che questo Tribunale condivide. La censura sollevata in tal senso dal ricorrente, vale a dire che anche a la luce di difetti formali nei documenti, gli stessi rafforzerebbero in ogni caso la verosimiglianza del racconto non può in alcun modo essere seguita. Anche per quanto concerne i due asseriti episodi di arresto da parte della polizia il Tribunale condivide la valutazione dell’autorità inferiore circa l’in- verosimiglianza degli stessi. Il racconto di tali episodi è risultato del tutto generico e privo della qualità di dettagli che ci si aspetterebbe da qualcuno che ha vissuto tali episodi. Per quanto riguarda il primo episodio egli è ri- masto vago, nonostante le domande effettuate dall’auditore (cfr. verbale 2, D35, D36 e D39 e D40). Tale valutazione si applica anche per la descri- zione del secondo episodio, anch’esso descritto sinteticamente, addu- cendo di essere stato picchiato alle parti intime. Tuttavia nonostante le ri- chieste di chiarimento egli non ha specificato alcunché (cfr. verbale 2, D49- D53). Le censure sollevate in sede ricorsuale non possono essere seguite, in quanto genericamente l’insorgente adduce di essere stato chiaro e di non essersi contraddetto. Per il resto della motivazione si rimanda alla de- cisione impugnata.
E. 8.2 Venendo ora alla rilevanza degli altri motivi d’asilo addotti dall’interes- sato, il Tribunale condivide la conclusione dell’autorità inferiore circa l’ap- partenenza dell’insorgente al partito HDP. Quest’ultimo infatti è un partito politico attivo legalmente. Inoltre, il ricorrente non ha neppure addotto di avere un ruolo di rilievo all’interno dello stesso. Pertanto, l’appartenenza a
D-6308/2025 Pagina 9 tale partito non risulta rilevante al fine del riconoscimento della qualità di rifugiato. In sede ricorsuale l’insorgente solleva inoltre le discriminazioni subite a causa della sua identità etnica. In tal senso le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda non risultano dirimenti per il giudizio. Infatti, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4664/2024 del 29 dicembre 2024, consid. 6.3; E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 [sentenza di riferimento], consid. 13.2).
E. 8.3 Ne discende che le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla verosimi- glianza dei motivi d’asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell’art. 7 LAsi e alla rilevanza dei restanti motivi d’asilo addotti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conces- sione dell’asilo, il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.
E. 9.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entrata nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 9.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
E. 9.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell’allontanamento.
E. 10.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
D-6308/2025 Pagina 10
E. 10.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, in partico- lare rispetto alla situazione vigente in Turchia e riguardo alla situazione personale dell’insorgente.
E. 10.3 In sede di ricorso, l’interessato ha censurato solo in modo generale l’esecuzione dell’allontanamento.
E. 11.1 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) espo- sti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente in Turchia.
E. 11.2 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del prin- cipio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio perso- nale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in rela- zione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Dagli atti non emergono inoltre indizi seri e con- creti che rendano verosimile l’esistenza di un probabile rischio per cui il ricorrente possa subire un trattamento contrario alle norme succitate, con- siderando che il Tribunale ha ritenuto le minacce per il delitto d’onore e la non protezione da parte delle autorità turche come inverosimili. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di di- ritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 11.3 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 11.3.1 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generaliz- zata riguardante l’integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Par- tito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est
D-6308/2025 Pagina 11 del Paese da luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sen- tenza E-4103/2024 consid. 13.4) e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.).
E. 11.3.2 L’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nelle undici pro- vince (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig) toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1).
E. 11.3.3 Il ricorrente proviene da B._______. Il Tribunale osserva che il ricor- rente è un giovane uomo, in buona salute e con diverse esperienze lavo- rative, circostanze che lasciano presumere che egli potrà facilmente rein- serirsi nel contesto socio-professionale turco.
E. 11.3.4 In sede del secondo verbale egli ha addotto di soffrire di depres- sione. Nonostante ciò agli atti non vi è alcun atto medico attestante tale stato di salute. Ad ogni buon modo la Turchia dispone di un sistema sani- tario equiparabile a quello dell'Europa occidentale. Di conseguenza, in tale Paese è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponibili praticamente tutti i farmaci. Ciò vale anche per le malattie psichiche, per le quali i tratta- menti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di provincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 con- sid. 7.3.4). A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insor- gente è da ritenere anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 11.4 Infine, non risultano impedimenti sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 11.5 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontana- mento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
E. 12 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento. Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
D-6308/2025 Pagina 12
E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 14 Visto quanto sopra, le richieste di giudizio risultano sprovviste di probabilità di esito favorevole e, di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è re- spinta.
E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 16 Infine, la presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere im- pugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale fede- rale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6308/2025 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di fr. 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6308/2025 Sentenza del 15 settembre 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Mathias Lanz; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...) Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 luglio 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino turco, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 24 maggio 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-2/2). A.b In data 19 giugno 2023, la SEM ha svolto l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto SEM n. 27/16, di seguito: verbale 1). A.c Tramite decisione datata 22 giugno 2023 la domanda d'asilo del richiedente è stata assegnata alla procedura ampliata. A.d In data 22 aprile 2025 la SEM ha stilato un rapporto circa le verifiche effettuate sui documenti prodotti dal ricorrente quali mezzi di prova, dalle quali è emerso che gli stessi presentano più caratteristiche oggettive di contraffazione (cfr. atto SEM n. 30/4). A.e Il successivo 11 luglio 2025 si è tenuta con l'interessato un'audizione integrativa, durante la quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito circa i risultati delle indagini sui mezzi di prova prodotti (cfr. atto SEM n. 33/10, di seguito: verbale 2). B. Con decisione del 22 luglio 2025, notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. 35/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato e ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione da parte del Canton Ticino. C. In data 20 agosto 2025 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione dell'asilo; a titolo subordinato, la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha inoltre postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle argomentazioni delle parti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato - in sunto e per quanto qui di rilievo - di essere cittadino turco, nato e cresciuto a B._______, dove ha frequentato la scuola e svolto diverse attività lavorative, in particolare come gruista tra il 2012 e il 2022/2023. Egli ha riferito di essersi sposato, di essersi in seguito separato ed è padre di due figli. Nel maggio 2019 sarebbe diventato membro del partito HDP, entrando a far parte del Consiglio di amministrazione e lavorando nelle Commissioni di quartiere con il compito di individuare problemi locali e proporre possibili soluzioni. Egli sarebbe stato aggredito dalla polizia per aver parlato in kurmanci, condotto alla stazione di polizia e trattenuto per una notte, durante la quale sarebbe stato picchiato, minacciato e accusato di appartenere al PKK e al KCK. Dipoi avrebbe inoltre preso parte ai festeggiamenti del Newroz a B._______, in seguito ai quali sarebbe stato nuovamente portato in stazione e sottoposto a percosse e torture. Nel dicembre 2022 sarebbe stato emesso nei suoi confronti un mandato di accompagnamento coattivo per il reato di appartenenza a un'organizzazione terroristica armata e, tre giorni dopo, la sua abitazione sarebbe stata perquisita in sua assenza, alla presenza del padre. L'(...) aprile 2023 sarebbe stato redatto un verbale di identificazione a suo carico e, circa un mese dopo, il (...) maggio 2023, avrebbe deciso di lasciare la Turchia. In caso di ritorno in Turchia egli teme per la propria incolumità. A sostegno della propria domanda d'asilo egli ha prodotto i seguenti documenti: MdP 1: copia, Attestato partito HDP MdP 2: copia, Mandato di accompagnamento coattivo del (...).12.2022 MdP 3: copia, Verbale di monitoraggio e identificazione del (...).04.2023 MdP 4: copia, Verbale di perquisizione domiciliare del (...).12.2022 MdP 5: copia, Rapporto medico del (...).04.2022 MdP 6: copia, Screenshot e-Devlet MdP 7: copia, Screenshot UYAP del 02.07.2025 MdP 8: copia, Mandato di incarcerazione del (...).12.2022 MdP 9: copia, Rapporto di identificazione del (...).07.2022 4.2 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha qualificato gli eventi narrati dal ricorrente come inverosimili. Essa ha accertato che diversi documenti prodotti - in particolare il mandato di accompagnamento coattivo del (...) dicembre 2022 e altri atti allegati - presentavano caratteristiche oggettive di falsificazione, ritenendoli pertanto inautentici e privi di valore probatorio. Le spiegazioni fornite in merito dal ricorrente, anche dopo essere stato sentito sugli esiti dell'analisi interna, non sono state giudicate convincenti. Da ciò l'autorità ha dedotto che nessuna indagine fosse stata avviata nei suoi confronti in Turchia e che il ricorrente non fosse ricercato dalle autorità, con conseguente inattendibilità delle sue dichiarazioni, fondate su prove falsificate. La SEM ha inoltre rilevato che i due episodi di arresto e maltrattamenti narrati dal ricorrente non erano circostanziati in maniera sufficiente, risultando descritti in modo vago, generico e stereotipato, tanto da non apparire verosimili. Considerata anche la mancanza di dettagli sostanziali, l'autorità ha ritenuto che le allegazioni non soddisfacessero i criteri di concretezza e di credibilità richiesti. Quanto alla sua appartenenza al partito HDP, la SEM ha osservato che il ricorrente non occupava un ruolo esposto o dirigenziale e che le autorità turche non sembravano interessate alla sua persona. Alla luce di tali elementi, l'autorità ha escluso che potesse profilarsi, con una probabilità considerevole, un rischio di persecuzione in caso di rientro. Ha quindi concluso che le dichiarazioni non soddisfacessero né le condizioni dell'art. 3 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato, né i requisiti di verosimiglianza previsti dall'art. 7 LAsi, respingendo pertanto la domanda d'asilo.
5. In sede di ricorso, il ricorrente ha avversato l'analisi svolta dall'autorità inferiore in merito alla verosimiglianza delle sue allegazioni. A suo dire, le dichiarazioni rese in procedura sarebbero state chiare, coerenti e supportate da documenti e testimonianze verificabili. Egli sostiene di avere fornito dettagli circostanziati sui luoghi, sulle date e sulle circostanze degli episodi, senza contraddizioni rilevanti. Il ricorrente ha in poi contestato la valutazione della SEM circa l'autenticità dei documenti da lui prodotti. Egli rileva che l'analisi interna dell'autorità non gli è mai stata trasmessa integralmente. Fa inoltre valere che l'ordinamento d'asilo non richiede prove documentali definitive, ma solo la verosimiglianza del racconto, e che in Turchia è notoriamente difficile ottenere documenti autentici relativi a procedimenti penali, in un contesto giudiziario segnato da arbitrarietà e strumentalizzazioni politiche. I documenti presentati, anche se affetti da irregolarità formali, rafforzerebbero pertanto la credibilità complessiva del suo racconto. A suo avviso, valutata nel suo complesso, la sua esposizione soddisferebbe le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Con riferimento alla rilevanza per quanto concerne la sua appartenenza all'HDP, il ricorrente sottolinea che la sua militanza politica è stata riconosciuta e che, in Turchia, anche i semplici membri o simpatizzanti del partito sono esposti a un rischio concreto di persecuzione, a prescindere dal fatto di occupare o meno posizioni dirigenziali. Richiamando diversi rapporti internazionali e giurisprudenza del Tribunale, egli afferma che tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare la pertinenza delle sue allegazioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce di tali elementi, ritiene pertanto che la decisione impugnata non sia condivisibile e che le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato siano soddisfatte. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.). 7. 7.1 Occorre chinarsi preliminarmente sulle censure formali (violazione del diritto di essere sentito, cfr. ricorso, pag. 3), poiché, qualora risultassero fondate, potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 7.2 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). 7.3 L'accesso agli atti che hanno valore probatorio e sono rilevanti ai fini della decisione può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esige l'osservanza del segreto per i documenti in questione (art. 27 PA). In pari eventualità, gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendole la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (art. 28 PA; cfr., fra le tante, la sentenza del Tribunale E-6471/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 7.1.). 7.4 Nella fattispecie, il ricorrente sembrerebbe lamentare una violazione del diritto di essere sentito in relazione alla mancata trasmissione integrale dell'analisi interna della SEM sulla (non) autenticità dei mezzi di prova contestati. 7.5 A tal proposito, il Tribunale osserva, in primo luogo, che la SEM ha a giusto titolo non trasmesso l'analisi interna sull'autenticità dei mezzi di prova in questione, fornendone adeguata motivazione durante il verbale 2. Difatti, la trasmissione integrale di suddetta analisi interna può dar luogo a un trattamento illecito delle informazioni in essa contenute, contrario a un interesse pubblico importante della Confederazione, che, ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a PA, impone l'osservanza del segreto. In secondo luogo, la sintesi citata al ricorrente dalla SEM durante il verbale 2 risulta ampiamente esaustiva e idonea a garantire il diritto dell'interessato a esprimersi sui rilievi effettuati. Sono stati infatti esposti in maniera sufficientemente precisa e dettagliata i punti e le ragioni sulle quali vertono gli indizi di contraffazione riscontrati all'interno dei documenti. 7.6 Ne discende che la censura formale va respinta, in quanto infondata. 8. 8.1 Nella presente fattispecie, dopo un attento esame degli atti, il Tribunale rileva che a giusto titolo l'autorità inferiore ha considerato il racconto del ricorrente inverosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Innanzitutto egli ha utilizzato documenti falsi al fine di comprovare l'apertura di una procedura penale per il reato di appartenenza ad un'organizzazione terroristica. A seguito di un'analisi interna, l'autorità inferiore ha tuttavia ritenuto che tali mezzi di prova sarebbero dei falsi (cfr. atto SEM n. 30/4). Per i dettagli in merito agli indizi di falsificazione di tali documenti si rinvia alla decisione della SEM per evitare inutili ridondanze (cfr. decisione avversata, pag. 7); valutazione di falsificazione che questo Tribunale condivide. La censura sollevata in tal senso dal ricorrente, vale a dire che anche a la luce di difetti formali nei documenti, gli stessi rafforzerebbero in ogni caso la verosimiglianza del racconto non può in alcun modo essere seguita. Anche per quanto concerne i due asseriti episodi di arresto da parte della polizia il Tribunale condivide la valutazione dell'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza degli stessi. Il racconto di tali episodi è risultato del tutto generico e privo della qualità di dettagli che ci si aspetterebbe da qualcuno che ha vissuto tali episodi. Per quanto riguarda il primo episodio egli è rimasto vago, nonostante le domande effettuate dall'auditore (cfr. verbale 2, D35, D36 e D39 e D40). Tale valutazione si applica anche per la descrizione del secondo episodio, anch'esso descritto sinteticamente, adducendo di essere stato picchiato alle parti intime. Tuttavia nonostante le richieste di chiarimento egli non ha specificato alcunché (cfr. verbale 2, D49-D53). Le censure sollevate in sede ricorsuale non possono essere seguite, in quanto genericamente l'insorgente adduce di essere stato chiaro e di non essersi contraddetto. Per il resto della motivazione si rimanda alla decisione impugnata. 8.2 Venendo ora alla rilevanza degli altri motivi d'asilo addotti dall'interessato, il Tribunale condivide la conclusione dell'autorità inferiore circa l'appartenenza dell'insorgente al partito HDP. Quest'ultimo infatti è un partito politico attivo legalmente. Inoltre, il ricorrente non ha neppure addotto di avere un ruolo di rilievo all'interno dello stesso. Pertanto, l'appartenenza a tale partito non risulta rilevante al fine del riconoscimento della qualità di rifugiato. In sede ricorsuale l'insorgente solleva inoltre le discriminazioni subite a causa della sua identità etnica. In tal senso le pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda non risultano dirimenti per il giudizio. Infatti, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4664/2024 del 29 dicembre 2024, consid. 6.3; E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento], consid. 13.2). 8.3 Ne discende che le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell'art. 7 LAsi e alla rilevanza dei restanti motivi d'asilo addotti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entrata nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 9.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, in particolare rispetto alla situazione vigente in Turchia e riguardo alla situazione personale dell'insorgente. 10.3 In sede di ricorso, l'interessato ha censurato solo in modo generale l'esecuzione dell'allontanamento. 11. 11.1 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Turchia. 11.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Dagli atti non emergono inoltre indizi seri e concreti che rendano verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui il ricorrente possa subire un trattamento contrario alle norme succitate, considerando che il Tribunale ha ritenuto le minacce per il delitto d'onore e la non protezione da parte delle autorità turche come inverosimili. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.3.1 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4) e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.). 11.3.2 L'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici province (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig) toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1). 11.3.3 Il ricorrente proviene da B._______. Il Tribunale osserva che il ricorrente è un giovane uomo, in buona salute e con diverse esperienze lavorative, circostanze che lasciano presumere che egli potrà facilmente reinserirsi nel contesto socio-professionale turco. 11.3.4 In sede del secondo verbale egli ha addotto di soffrire di depressione. Nonostante ciò agli atti non vi è alcun atto medico attestante tale stato di salute. Ad ogni buon modo la Turchia dispone di un sistema sanitario equiparabile a quello dell'Europa occidentale. Di conseguenza, in tale Paese è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponibili praticamente tutti i farmaci. Ciò vale anche per le malattie psichiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di provincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11.4 Infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11.5 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
12. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento. Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
14. Visto quanto sopra, le richieste di giudizio risultano sprovviste di probabilità di esito favorevole e, di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
16. Infine, la presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: