Asilo e allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La domanda di revisione è respinta.
E. 2 Le spese processuali di CHF 2'400.- sono poste a carico dell'istante e sono compensate con l'anticipo pagato in data 27 dicembre 2012.
E. 3 Questa sentenza è comunicata all'istante, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Fulvio Haefeli Nicole Manetti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6077/2012 Sentenza del 23 gennaio 2013 Composizione Giudici Fulvio Haefeli (presidente del collegio), Bruno Huber, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dall'Avv. Andres Alessandro Martini, istante. Oggetto Revisione; sentenza del Tribunale amministrativo federale del 22 ottobre 2012 / D-3319/2011. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 11 agosto 2010; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) dell'11 maggio 2011, con la quale detto Ufficio ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo verso lo Sri Lanka siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 10 giugno 2011 tramite il quale l'interessato è insorto contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale); la sentenza del 22 ottobre 2012 (D-3319/2011) con la quale il Tribunale ha respinto il sopracitato ricorso; l'istanza del 23 novembre 2012 (inviata il giorno medesimo anche via fax), con la quale l'istante ha chiesto al Tribunale la concessione dell'effetto sospensivo alla domanda di revisione, come pure la revisione della sopracitata sentenza, con protesta di spese e ripetibili; i seguenti documenti allegati alla menzionata istanza:
- un mandato di arresto del (...) luglio 2012 delle autorità di C._______ (Sri Lanka) concernente l'istante in lingua originale (doc. 1), con la relativa traduzione in inglese del (...) 2012;
- un rapporto di Human Rights Watch del gennaio 2012 sulla situazione vigente nello Sri Lanka (doc. 2);
- un certificato medico del Dr med. D._______ di E._______ concernente l'istante, datato del (...) novembre 2012 (doc. 3); la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento in data 23 novembre 2012; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 27 novembre 2012; la decisione incidentale del Tribunale del 13 dicembre 2012 tramite la quale ha revocato la misura supercautelare pronunciata in data 23 novembre 2012 nonché respinto la domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo e, considerando la produzione di un mezzo di prova falsificato (doc. 1) e quindi tenendo conto della temerarietà del procedimento, invitato l'istante a versare, entro il 28 dicembre 2012, un anticipo di CHF 2'400.- a copertura delle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 e 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021] e art. 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); lo scritto dell'istante del 21 dicembre 2012 (inviato il giorno medesimo anche via fax), con il quale ha chiesto una proroga di 15 giorni del termine di pagamento dell'anticipo di CHF 2'400.-; l'evasione del pagamento dell'anticipo in data 27 dicembre 2012; la decisione incidentale del Tribunale del 28 dicembre 2012, con la quale ha parzialmente accolto la citata richiesta di proroga, prorogando il termine fino al 7 gennaio 2013; lo scritto dell'istante dell'8 gennaio 2013 (inviato il giorno medesimo anche via fax), al quale ha allegato una lettera dell'avvocato F._______ di C._______ (Sri Lanka), datata del (...) dicembre 2012 (doc. 4), e con il quale ha contestato la falsità del doc. 1 e quindi la temerarietà del procedimento; che dunque ha chiesto che le spese procedurali vengano riviste di conseguenza e che venga concesso nuovamente l'effetto sospensivo alla domanda di revisione; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che le sentenze definitive pronunciate dal Tribunale possono essere riviste, se date le condizioni, solo con il rimedio straordinario della revisione (artt. 121-128 LTF, applicabili per analogia giusta l'art. 45 LTAF); che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione, come pure le domande di revisione contro le proprie sentenze definitive (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi, nonché art. 37 e art. 45 LTAF, artt. 121-128 LTF e art. 83 lett. d n. 1 LTF; cfr. DTAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 e s., nonché consid. 5.1 p. 246 e relativi riferimenti); che per essere ammissibile l'istanza di revisione deve essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione; che è quindi necessario che uno dei motivi di revisione degli artt. 121 ss. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale affinché l'istanza sia accolta, la sentenza precedente annullata e ne sia pronunciata una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF); che una revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF); che quo a quest'ultimo motivo di revisione, trattasi di pseudo-nova, ritenuto che la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione i puri nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 IV 48, consid. 1.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3738/2009 del 3 luglio 2009; Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, p. 228 ss.); che inoltre tali fatti o mezzi di prova comportano la revisione nella misura in cui siano importanti, ovvero di natura tale da influire - a seguito di un apprezzamento giuridico corretto - sull'oggetto contestato; che, in altri termini, ciò presuppone che i fatti nuovi siano decisivi e che i mezzi di prova presentati siano in grado di dimostrarli (cfr. DTF 118 II 205, DTF 108 V 171, DTF 101 Ib 222; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 9; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, pp. 1694 s. e 1697; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1833 p. 392); che, nell'ottica della revisione, non basta che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi antecedenti alla sentenza, ma occorre che egli dimostri che usando la diligenza che si può ragionevolmente esigere dalla parte nel processo, non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere (cfr. GICRA 1994 n. 27, consid. 5a; Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, n° 18 ad art. 123 LTF; Donzallaz, op. cit., n. 4706 p. 1695 s.); che la revisione non permette di correggere errori di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emanazione del giudizio querelato (cfr. GICRA 1994 n. 27, consid. 5e nonché, tra le altre, sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4022/2012 del 18 settembre 2012, consid. 1.3.2.3; Donzallaz, op. cit., n°4708 p. 1689; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo e San Gallo 2008, n° 16 e 19 p. 861 ss.; Elisabeth Escher, in Bundesgerichtgesetz, Basler Kommentar, Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger, Basilea 2008, n° 7 e 8 ad art. 123 LTF); che i motivi di revisione stabiliti dalla legge sono esaustivi (cf. Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, no 4 ad art. 121, p. 1192; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2° Ed. Zurigo 1998, p. 361; Jean-François Poudret, Commentaire de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, Volume V, Berna 1992, p. 13); che la domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale entro 90 giorni dalla scoperta dei motivi di revisione, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF); che inoltre l'art. 67 cpv. 3 PA, per rimando dall'art. 47 LTAF, regola il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione; che nella fattispecie, l'istante fa valere, a sostegno della domanda di revisione, che il mandato di arresto prodotto (doc. 1) comproverebbe che egli sarebbe stato effettivamente detenuto in prigionia al campo militare "Joseph" dopo essere stato arrestato e che da detto campo sarebbe poi fuggito; che tale mandato sarebbe assai laconico in merito ai motivi dell'arresto ma vi si potrebbe comunque leggere che l'interessato sarebbe stato arrestato poiché "sospettato" ("on suspicion"), e questo sarebbe verosimilmente riferito all'appartenenza dell'istante alle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE); che il mandato di arresto comproverebbe che l'istante nel suo Paese incorrerebbe in una pena privativa della libertà e che probabilmente non gli verrebbero assicurate le necessarie garanzie procedurali; che anche come si evincerebbe dal rapporto di Human Rights Watch (doc. 2), il governo negherebbe alle persone sospettate di appartenere alle LTTE le più fondamentali garanzie di procedura, come il diritto di farsi patrocinare da un avvocato; che stando allo stesso rapporto, la polizia srilankese farebbe tutt'oggi uso della tortura; che inoltre l'istante rimanda alla giurisprudenza del Tribunale secondo cui le vittime di gravi violazioni dei diritti umani appartengono ai gruppi di persone particolarmente esposte a persecuzioni; che egli ritiene di rientrare in questa categoria; che infatti, come già addotto durante la procedura ordinaria, durante la prigionia al campo "Joseph" avrebbe subito dei maltrattamenti e le lesioni, tutt'ora persistenti, sarebbero documentate dal certificato medico prodotto (doc. 3), secondo cui l'interessato presenta delle lesioni al piede destro (esostosi da esito di frattura) e dello scroto (sei cisti da 1 a 3 cm); che quanto all'impossibilità di produrre i mezzi di prova già durante la procedura ordinaria, l'istante osserva che, per quanto concerne il doc. 1, nonostante sia datato del (...) luglio 2012, questo gli sarebbe pervenuto tramite la sua famiglia solamente nel corso del mese di novembre 2012; che quanto al rapporto di Human Rights Watch (doc. 2), egli constata che questo, essendo del gennaio 2012, è stato pubblicato successivamente all'inoltro del suo ricorso del 10 giugno 2011; che circa l'impossibilità di produrre il certificato medico (doc. 3) nella procedura precedente, egli spiega che visto che disporrebbe di un reddito estremamente esiguo, solo ora sarebbe riuscito a risparmiare quanto necessario per iniziare una cura per i dolori ai testicoli; che quindi i nuovi documenti prodotti documenterebbero i seri pregiudizi nei quali l'istante incorrerebbe qualora dovesse fare ritorno in patria; che, per quanto concerne il doc. 1, il Tribunale, nella sua decisione incidentale del 13 dicembre 2012, ha osservato che nello Sri Lanka in principio un mandato di arresto non viene consegnato alla persona che ne è l'oggetto, ma è destinato alle autorità alle quali è dato l'ordine di procedere all'arresto; che un tale mandato può essere mostrato alla persona ricercata oppure è possibile che glie ne venga consegnata una copia (cfr. Sentenze del Tribunale amministrativo federale E-4176/2011 del 23 gennaio 2012 e D-4493/2011 del 5 dicembre 2011); che quindi non è possibile che l'istante, il quale si trovava in Svizzera al momento dell'emanazione del mandato, possa essere venuto in possesso di questo documento, peraltro in originale, per il tramite della propria famiglia; che di conseguenza a detto documento non può essere riconosciuto alcun valore probatorio; che nello scritto dell'8 gennaio 2012, l'istante ha ritenuto arbitraria la valutazione di falsità del doc. 1 da parte del Tribunale; che infatti il Tribunale si sarebbe basato astrattamente su considerazioni giurisprudenziali senza avere esperito un'istruttoria e senza avere concesso al mandante il diritto al contradditorio; che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, per i parenti dell'accusato sarebbe possibile ritirare il mandato di arresto direttamente in polizia per il tramite di un avvocato; che infatti, l'avvocato srilankese F._______, patrocinatore della madre dell'istante, accompagnato da quest'ultima si sarebbe recato al posto di polizia a ritirare l'originale del mandato; che ciò sarebbe documentato dalla lettera di tale avvocato (doc. 4), dove dichiara che tale prassi sarebbe conforme al testo di legge "law B/3221/section"; che l'istante ritiene inoltre che il Tribunale, nella giurisprudenza citata, si sarebbe limitato a un mero esame letterale delle disposizioni del "Code of Criminal Procedure of Sri Lanka" quando invece la prassi delle autorità non di rado divergerebbe dalla lettera della legge; che il Tribunale contesta di essersi basato unicamente sulla lettera del codice di procedura penale srilankese; che infatti, secondo le informazioni in possesso del Tribunale, effettivamente nel Paese non è possibile, per la parte accusata, ottenere dalla polizia l'originale del mandato di arresto, ma semmai solo una copia; che considerata la circostanza, vista l'irrilevanza del doc. 1, la GICRA 1995 n. 9 non trova applicazione nel caso in narrativa; che quindi il doc. 1 è peraltro tardivo ai sensi dell' art. 123 cpv. 2 lett. a LTF; che infatti, essendo datato del (...) luglio 2012, questo avrebbe potuto essere prodotto durante la procedura precedente; che infatti spetta all'istante, usando la dovuta diligenza, adoperarsi per rimanere al corrente sull'esistenza di mezzi di prova nel corso della procedura ordinaria; che circa il rapporto di Human Rights Watch (doc. 2), il Tribunale osserva che questo non concerne la situazione personale dell'interessato ma quella generale del Paese, senza peraltro contenere elementi con il quale il Tribunale non si fosse già confrontato; che inoltre, questo sarebbe comunque da ritenere tardivo ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF in quanto avrebbe potuto essere prodotto già prima della sentenza del 22 ottobre 2012, quindi durante la procedura precedente; che quo al certificato medico (doc. 3), il Tribunale constata che questo reca una data posteriore alla sentenza del 22 ottobre 2012; che quindi è escluso dalla procedura di revisione (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a LTF); che comunque in alcun modo le ristrettezze finanziarie possono giustificare la mancata produzione di un certificato medico durante la procedura ordinaria in quanto ai richiedenti l'asilo in Svizzera è garantito l'accesso alle cure mediche necessaire; che in considerazione di quanto precede, ne consegue che i predetti mezzi di prova, così come l'insieme delle allegazioni dell'istante a essi relative, non sono suscettibili di modificare l'esito a cui è giunto il Tribunale nella sentenza del 22 ottobre 2012; che la nuova domanda di concessione dell'effetto sospensivo alla domanda di revisione diviene senza oggetto per effetto della presente sentenza; che la temerarietà del procedimento è confermata e quindi la domanda di adeguamento delle spese processuali è respinta; che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 2'400.- che seguono la soccombenza, sono a carico dell'istante (cfr. art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 2 e 3 lett. b TS-TAF); che queste sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data 27 dicembre 2012; (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. La domanda di revisione è respinta.
2. Le spese processuali di CHF 2'400.- sono poste a carico dell'istante e sono compensate con l'anticipo pagato in data 27 dicembre 2012.
3. Questa sentenza è comunicata all'istante, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Fulvio Haefeli Nicole Manetti Data di spedizione: