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D-3319/2011

D-3319/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-10-22 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, di etnia tamil, è nato a C._______ (Jaffna) ed è cresciuto a D._______ (Jaffna), dove ha risieduto fino al 1996. In seguito ha vissuto per sette anni a E._______, nel distretto di Mullaitivu, e nel 2003 è rientrato nel suo luogo di origine (D._______) restandoci fino al febbraio del 2007, quando è ripartito per E._______, dove sarebbe rimasto fino all'aprile del 2009 (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 23 agosto 2010 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg.). Avrebbe poi trascorso circa un anno nel distretto di Vavuniya, fino al maggio del 2010. In seguito si è recato a Colombo, dove è rimasto per circa due mesi, per poi espatriare il 9 agosto 2010 e giungere in Italia il 10 agosto 2010. L'11 agosto 2010 è giunto in Svizzera e il giorno stesso vi ha depositato domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 5-7 e verbale di audizione del 1° settembre 2010 [di seguito: verbale 2]). Interrogato sui motivi di asilo, il richiedente ha riferito di avere preso parte a degli addestramenti delle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) mentre si trovava, tra il 1996 e il 2003, a E._______, nella regione di Vanni, allora controllata dal gruppo militante. Nel 2003 sarebbe poi rientrato a Jaffna, dove avrebbe assunto la funzione di segretario di una cooperativa di pescatori, il cui presidente sarebbe stato arrestato dall'esercito srilankese nel 2007 in quanto in precedenza avrebbe, assieme al richiedente, comunicato ai membri della cooperativa l'invito delle LTTE a prendere parte a un loro addestramento. Visto che anche il richiedente stesso sarebbe stato ricercato, nel febbraio del 2007 sarebbe partito per la regione di Vanni, dove sarebbe però stato fermato e interrogato dalle LTTE che lo avrebbero creduto una spia dell'esercito srilankese (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 8 seg.). Nell'aprile del 2009 l'interessato sarebbe poi stato arrestato dall'esercito srilankese in quanto sospettato di essere membro delle LTTE e trattenuto al campo militare "Joseph" per oltre un anno, subendo ripetuti maltrattamenti fino al giorno della sua fuga dal campo nel maggio del 2010. A suo dire, in patria l'esercito potrebbe ucciderlo per essere scappato dal campo e per avere condotto, durante la sua permanenza a D._______, varie persone nella regione di Vanni per assolvere un addestramento dalle LTTE (cfr. verbale 2, pag. 11). A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha prodotto i seguenti documenti:

- la sua carta d'identità con relativa traduzione in lingua tedesca;

- una copia del suo certificato di nascita con relativa traduzione in lingua tedesca;

- il suo certificato di matrimonio con relativa traduzione in lingua tedesca;

- i certificati di nascita (risp. le copie) di familiari in lingua originale. B. Con decisione dell'11 maggio 2011, notificata all'interessato il 13 maggio 2011 (cfr. act. A 11/1), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. C. In data 10 giugno 2011 (cfr. data del plico raccomandato; data di entrata: 14 giugno 2011) il ricorrente è insorto contro la decisione dell'UFM con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria, rispettivamente la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. L'interessato ha altresì presentato in ordine domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del gravame, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:

- una copia della traduzione in inglese di uno scritto della "Human Rights Commission of Sri Lanka" datato del (...) 2007 e indirizzato al comandante di brigata del campo militare di F._______ (Jaffna), in cui si chiedono informazioni circa le sorti di G._______, il quale fu presidente della cooperativa di pescatori di cui il richiedente fu segretario;

- una copia della traduzione in inglese di uno scritto del (...) del 2007 della centrale dell'esercito srilankese a Colombo indirizzato alla "Human Rights Commission of Sri Lanka" e in risposta allo scritto del (...) 2007, in cui si nega che G._______ possa essere stato catturato dall'esercito;

- una copia di un documento in tamil datato del (...) 2011 con l'intestazione della cooperativa di pescatori di D._______;

- una copia di un documento in cingalese datato del (...) 2007. D. Con ordinanza del 16 giugno 2011, il Tribunale ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla fine della procedura e si è riservato di decidere sull'eventuale esenzione di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali in prosieguo di causa. E. Con scritto del 1° luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 4 luglio 2011) il ricorrente ha trasmesso la traduzione in lingua italiana del documento della cooperativa di pescatori di D._______ datato del (...) 2011, il quale attesterebbe l'attività di segretario svolta dal richiedente dal 2005 al 2007. F. Con scritto del 4 luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 5 luglio 2011) l'insorgente ha prodotto l'originale del summenzionato documento dell'associazione dei pescatori. G. Con ordinanza del 19 agosto 2011 il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare risposta al ricorso entro il 9 settembre 2011. Contestualmente ha rinunciato a prelevare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. H. Con osservazioni dell'UFM del 12 settembre 2011, trasmesse per conoscenza all'insorgente, l'Ufficio ha ritenuto che l'atto ricorsuale non contenesse fatti o mezzi di prova nuovi atti a giustificare una modifica della sua posizione. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF 2008/4 consid. 5.4).

E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a, GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7, GICRA 1994 n. 24, GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6, GICRA 1993 n. 21, GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).

E. 5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato povere di dettagli, quindi non sufficientemente motivate e pertanto inverosimili. L'Ufficio osserva che il richiedente non sarebbe per esempio stato in grado di spiegare come esattamente l'esercito abbia proceduto al suo arresto. Inoltre, invitato a descrivere il campo militare dove sarebbe stato trattenuto, egli non avrebbe saputo riferire cosa esattamente vi si trovasse all'interno e come fosse organizzato, nonostante ci avesse trascorso più di un anno. Infine anche la descrizione della fuga sarebbe priva di dettagli. Infatti l'interessato avrebbe dichiarato di avere tagliato il recinto del campo con una tenaglia, di cui sarebbe venuto in possesso svolgendo dei lavori. Tuttavia tale affermazione non sarebbe compatibile con quanto egli avrebbe dichiarato in un primo tempo, ossia di essere stato trattenuto con una mano e una gamba legate. Inoltre egli avrebbe dichiarato di avere programmato la sua fuga già da due mesi, mentre dal resto delle sue affermazioni non si evincerebbe in alcun modo che ci fosse stato un piano di programmazione della fuga, nonostante fosse noto che evadere da questi campi fosse estremamente pericoloso in quanto le forze armate avrebbero avuto l'obbligo di sparare su chiunque tentasse di scappare. Considerate le lacune nel racconto del richiedente, l'UFM mette in dubbio che i fatti si siano svolti come da questi esposto e le sue dichiarazioni non soddisferebbero quindi le condizioni per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Comunque l'UFM rileva che, anche qualora le dichiarazioni dell'interessato fossero risultate avverate, i timori di essere esposto in futuro a misure persecutorie da parte dello Stato sarebbero infondati. A questo riguardo l'Ufficio osserva che il richiedente avrebbe asserito di essere stato arrestato nell'aprile del 2009 assieme ad altre cinquecento persone. Tuttavia un tale arresto andrebbe inserito nell'ambito della situazione di guerra civile presente nel Paese che avrebbe raggiunto il suo culmine nei mesi di aprile e maggio del 2009 con l'avanzamento dell'esercito srilankese nella regione di Vanni, fino ad allora controllata dalle LTTE. In questo periodo infatti, al fine di mantenere il controllo del territorio e per individuare i combattenti delle LTTE, l'esercito avrebbe arrestato le persone di etnia tamil, tra cui anche persone che non avrebbero mai assunto alcuna funzione all'interno delle LTTE, conducendole in vari campi. A partire circa dall'ottobre del 2009 sarebbe iniziata la fase di liberazione delle persone dai campi e sarebbe quindi del tutto possibile che l'interessato sia stato dapprima arrestato insieme ad altri tamil per poi essere liberato durante la fase di apertura dei campi. Infatti non sussisterebbero elementi per ritenere che il richiedente possa essere stato sospettato di essere stato un combattente delle LTTE. Nemmeno il fatto di avere preso parte a un addestramento tra il 1996 e il 2003, qualora ciò fosse appurato, sarebbe sufficiente per ammettere che le autorità srilankesi si interessino al richiedente ritenendolo un potenziale combattente del gruppo militante. L'autorità inferiore ha quindi ritenuto che quanto allegato non soddisferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi e pertanto non ha concesso l'asilo al richiedente.

E. 5.2 Con ricorso l'insorgente contesta l'inverosimiglianza del suo racconto ritenuta dall'autorità inferiore. Egli considera infatti che le sue dichiarazioni, seppur alle volte sintetiche, non sarebbero in ogni caso tali da giustificare un giudizio d'inverosimiglianza in quanto nell'insieme si tratterebbe di asserzioni concrete e plausibili e semmai l'UFM avesse dubitato sull'effettiva esperienza vissuta dal richiedente, avrebbe potuto porre domande maggiormente dettagliate. Inoltre l'insorgente contesta l'incongruenza ritenuta dall'UFM, secondo cui egli avrebbe dapprima affermato di essere stato trattenuto nel campo legato a una mano e a una gamba per poi asserire di avere invece svolto dei lavori. Infatti egli avrebbe già spiegato in sede di audizione di essere stato legato solamente durante i primi sei mesi di permanenza al campo per poi essere assegnato ai lavori. L'insorgente contesta anche l'asserzione dell'UFM secondo cui, a prescindere dall'inverosimiglianza del racconto, i fatti addotti non sarebbero atti ad ammettere la presenza un timore fondato ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare egli cita un passaggio della presa di posizione dell'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR) dell'8 dicembre 2009 secondo cui tra le persone esposte a un rischio di persecuzioni vi sarebbero coloro che hanno agito per le LTTE, i sospettati di spionaggio e i simpatizzanti delle Tigri. Essi e i loro congiunti correrebbero il rischio di essere perseguiti, arrestati o torturati, in particolare se si tratta di ex prigionieri di un campo ("Welfare Center") o si un campo speciale ("Rehabilitation Camp") del governo. Il richiedente ritiene di essere stato sospettato di avere fatto parte delle LTTE e per ben sette anni avrebbe risieduto in una zona controllata dal gruppo militante, svolgendo presso tale gruppo un addestramento operando quale guardia di confine. Alla luce delle dichiarazioni fornite e dei mezzi di prova prodotti, i timori di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi sarebbero quindi a giusto titolo fondati.

E. 5.3 Nella risposta al ricorso del 12 settembre 2011, l'UFM osserva che le copie delle traduzioni prodotte degli scritti della "Human Rights Commission of Sri Lanka", rispettivamente della centrale dell'esercito srilankese a Colombo, concernerebbero il presidente dell'associazione dei pescatori e non il richiedente. Per quanto riguarda invece la lettera del (...) 2011 della cooperativa stessa, l'Ufficio considera che non essendo stata redatta da un'autorità non le può essere conferito alcun valore probatorio.

E. 6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, le dichiarazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo si esauriscono in affermazioni non sufficientemente motivate in quanto povere di dettagli e pertanto inverosimili. Durante l'audizione federale al richiedente è stato per esempio chiesto di descrivere nel dettaglio l'asserito arresto dell'aprile del 2009, tuttavia egli ha soltanto risposto di essere stato portato assieme agli altri prigionieri a E._______, che per giungervi avrebbero attraversato un fiume e che all'arrivo avrebbero ricevuto del cibo. Sollecitato nuovamente a descrivere nel dettaglio il momento dell'arresto vero e proprio, egli non ha aggiunto altro (cfr. verbale 2, pag. 4). Inoltre, a domande mirate sul campo, sulle strutture ivi presenti, sugli altri prigionieri e sullo svolgimento delle giornate, il richiedente ha saputo fornire solo risposte superficiali e in alcun modo sostanziate, e questo nonostante affermasse di avere trascorso più di un anno in detto campo. Il Tribunale ritiene che risposte a tal punto vaghe a domande dettagliate non possono corrispondere al riflesso di un vissuto reale. Nondimeno va riconosciuto che l'UFM ha in parte cercato delle incongruenze anche in dichiarazioni che potrebbero invece essere considerate plausibili. Infatti è del tutto possibile che durante una permanenza di tredici mesi in un campo si possa, in momenti distinti, sia essere trattenuti con una mano e una gamba legate (cfr. verbale 2, pag. 6), sia svolgere dei lavori (cfr. verbale 2, pag. 10). Tuttavia il Tribunale ritiene che la descrizione dell'asserita fuga non sia convincente. È infatti difficilmente immaginabile che da un campo militare, in cui sarebbero trattenute persone sospette di legami con le LTTE, si possa fuggire tramite modalità semplici come quella di tagliare il recinto. Invitato a spiegare come fosse possibile che la fuga gli sia riuscita così facilmente, il richiedente si è limitato a rispondere che questa era prevista da lungo tempo e che la tenaglia l'avrebbe rubata in occasione dei lavori svolti nel campo. Del resto, nonostante all'interessato fosse stato chiesto di descrivere la fuga nei particolari, egli si è limitato a spiegare che sarebbe scappato assieme ad altre due persone e che, come suesposto, avrebbero tagliato il filo spinato con una tenaglia (cfr. verbale 2, pag. 10). A questo riguardo il Tribunale ritiene che se egli avesse vissuto realmente e personalmente i fatti addotti, avrebbe certamente saputo sostanziare il racconto sulla fuga dal campo con maggiori dettagli, in particolare per quanto attiene alla messa in atto del piano e agli stratagemmi utilizzati per non essere sorpreso da chi sorvegliava i detenuti.

E. 6.2 Per il resto, circa i fatti addotti di cui sotto, il Tribunale considera che questi non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi e, alla luce dell'evoluzione avvenuta nel Paese di origine, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. Nel concreto, quo alla situazione vigente nello Sri Lanka, il Tribunale ha rilevato un chiaro miglioramento della situazione nel Paese dal profilo della sicurezza e della stabilità da quando è terminato il conflitto militare nel maggio del 2009 (cfr. sulla tematica DTAF 2011/24). Dopo la soccombenza militare delle LTTE possono essere considerati cessati anche gli atti persecutori da parte di esse. La fine del conflitto ha poi permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = Internally Displaced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione nello Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1-7.6). Non di meno, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone siano a tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rimpatrio. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici, ossia persone che anche dopo la fine della guerra civile restano sospettate di legami con le LTTE o di essere sostenitori dell'ex capo dell'esercito Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), segnatamente giornalisti e attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone rientranti dalla Svizzera sospettati di avere avuto contatti con esponenti di spicco delle LTTE, come anche le persone che dispongono d'importanti mezzi finanziari (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5). In casu, non emergono elementi tali da ritenere che l'interessato rientri nel novero dei profili a rischio sopra esposti. In particolare dalle sue dichiarazioni non risulta che egli sia mai stato attivo politicamente o che abbia mai simpatizzato per i militanti delle LTTE. D'altronde, nell'ambito dei training svolti, il suo ruolo non sarebbe stato quello di combattente ma quello di guardia di confine (cfr. verbale 2, pag. 8). Per quanto poi attiene alle dichiarazioni secondo cui egli avrebbe confessato alle forze dell'ordine di avere svolto il summenzionato training (cfr. verbale 2, pag. 7) e, in veste di segretario della cooperativa di pescatori, accompagnato, assieme al Presidente, dei membri di detta cooperativa agli addestramenti delle LTTE (cfr. verbale 2, pag. 9), questo Tribunale non ritiene che le autorità dello Sri Lanka possano considerare l'interessato un oppositore politico. Infatti, durante la guerra, addestramenti delle LTTE come quelli riportati sono stati innumerevoli in vari luoghi del Paese (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4745/2011 del 31 luglio 2012, consid. 4.2.2) e vi è quindi da ritenere che un gran numero di persone vi abbia preso parte, senza tuttavia trattarsi necessariamente di oppositori politici. Peraltro, dalle sue dichiarazioni risulta che il richiedente abbia svolto il training non perché simpatizzante delle Tigri, ma semmai per avere un tornaconto quale commerciante di noci di cocco (cfr. verbale 2, pag. 12). Circa poi l'arresto dell'allora presidente della cooperativa, il Tribunale constata che questo sarebbe avvenuto ancora durante la guerra e, alla luce della nuova situazione vigente nel Paese, non vi è ragione di ritenere che un simile episodio possa in qualche modo comportare per il richiedente un rischio di esposizione a persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi a più di tre anni dalla fine del conflitto. Il Tribunale non ritiene quindi che il richiedente possa essere considerato in patria come un pericolo per lo Stato visto che non è certo considerato un quadro delle LTTE e nemmeno potrebbe essere sospettato di avere intrattenuto in Svizzera contatti con esponenti di spicco delle Tigri per il solo fatto di rimpatriare quale richiedente l'asilo respinto (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5534/2011 del 12 luglio 2012, consid. 5.2.6, con relativo riferimento alla DTAF 2011/24 consid. 8.4.3 S. 496; cfr. anche Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-2735/2012 del 9 luglio 2012, consid. 4.7). Quo all'allegazione dell'insorgente secondo cui la madre gli avrebbe riferito che le autorità srilankesi continuerebbero a cercarlo (cfr. verbale 2, pag. 10) questo Tribunale, per quanto sopra elencato, non ravvisa ragione per cui esse dovrebbero fare di lui oggetto di ricerca. In merito poi agli estratti dei rapporti dell'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR) dell'8 dicembre 2009 e del 1° dicembre 2010, citati dal ricorrente nel gravame, il Tribunale constata innanzitutto la mancanza di un legame concreto tra le citazioni riportate e la situazione individuale del ricorrente. Questo Tribunale osserva ad esempio che secondo il primo dei rapporti menzionati i familiari in patria di persone sospette dovrebbero aspettarsi di essere perseguite e torturate, tuttavia secondo le dichiarazioni del richiedente non risulta che questo sia il caso nella fattispecie (verbale 2, pag. 3). Peraltro si tratta di rapporti stilati poco dopo la fine della guerra, seguita da costante evoluzione di cui questo Tribunale ha scritto in recente giurisprudenza. Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che l'interessato non abbia un timore oggettivamente fondato di persecuzioni future in quanto non vi sono elementi concreti per ammettere con un'alta probabilità l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f).

E. 8.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di rientro in patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani. Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere che le autorità in patria possano avere interesse ad arrestarlo o a interrogarlo. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro - sospetto o certo - delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk" per l'interessato. Tuttavia questa soglia potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente al momento nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti). Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, il Tribunale ritiene che nell'ambito di una valutazione d'insieme la soglia per ammettere un "real risk" per l'insorgente non sia raggiunta. Dagli atti non risulta che il richiedente abbia delle cicatrici e circa quanto da egli asserito durante la prima audizione, ossia che vorrebbe mostrare un testicolo a un medico (cfr. verbale 1, pag. 7), questo Tribunale osserva che egli in alcun modo ha dato seguito a tale affermazione per esempio producendo un relativo certificato medico. Per il resto, al fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa l'analisi relativa all'adempimento della qualità di rifugiato (consid. 6.2). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1.). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente nello Sri Lanka, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2). Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 - per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1) - e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le attuali condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene che siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale, in particolare nella regione di Colombo, dove l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2 e 13.3). Nel caso in esame il ricorrente ha dichiarato di essere originario del distretto di Jaffna dove avrebbe vissuto dalla nascita fino al 1996, quando si sarebbe trasferito a E._______ (distretto di Mullaitivu), nella regione di Vanni (per la delimitazione della regione di Vanni cfr. DTAF 2010/44 consid. 13.2.2.1), per poi vivere di nuovo nel distretto di Jaffna dal 2003 al 2007, anno in cui sarebbe nuovamente partito per la regione di Vanni (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg. e verbale 2, pag. 3). Il luogo di soggiorno prima dell'espatrio risulta invece poco chiaro visto che il Tribunale ha ritenuto inverosimile la prigionia al campo militare "Joseph" (distretto di Vavuniya). Non potendo considerare, secondo la giurisprudenza suesposta, ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la regione di Vanni, questo Tribunale esaminerà l'esigibilità dell'allontanamento verso il distretto di Jaffna. Il Tribunale osserva che il richiedente ha dichiarato di essere registrato a D._______ nel distretto di Jaffna, dove disporrebbe di una solida rete sociale. Infatti in questa zona abiterebbero sua madre, con la quale intratterrebbe un contatto regolare anche dalla Svizzera, e i suoi zii. Inoltre egli ha dichiarato di essere stato scolarizzato nel distretto di Jaffna, dove è cresciuto e dove è anche stato attivo come pescatore fino al 2007. Inoltre la sua famiglia possiede dei terreni in questa zona (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2 pagg. 2 seg.). Il Tribunale ritiene quindi che il richiedente in caso di ritorno nel suo Paese non dovrebbe trovarsi confrontato con condizioni di vita particolarmente cambiate e che, visto quanto esposto, egli sarà in grado di assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale reintegrandosi professionalmente. Egli infatti è scolarizzato e vanta un'esperienza professionale quale pescatore e come commerciante di noci di cocco (cfr. verbale 2, pag. 3). Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 9 Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 10 Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3319/2011 Sentenza del 22 ottobre 2012 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Gérald Bovier, cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...) Sri Lanka, rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'11 maggio 2011 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, di etnia tamil, è nato a C._______ (Jaffna) ed è cresciuto a D._______ (Jaffna), dove ha risieduto fino al 1996. In seguito ha vissuto per sette anni a E._______, nel distretto di Mullaitivu, e nel 2003 è rientrato nel suo luogo di origine (D._______) restandoci fino al febbraio del 2007, quando è ripartito per E._______, dove sarebbe rimasto fino all'aprile del 2009 (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 23 agosto 2010 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg.). Avrebbe poi trascorso circa un anno nel distretto di Vavuniya, fino al maggio del 2010. In seguito si è recato a Colombo, dove è rimasto per circa due mesi, per poi espatriare il 9 agosto 2010 e giungere in Italia il 10 agosto 2010. L'11 agosto 2010 è giunto in Svizzera e il giorno stesso vi ha depositato domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 5-7 e verbale di audizione del 1° settembre 2010 [di seguito: verbale 2]). Interrogato sui motivi di asilo, il richiedente ha riferito di avere preso parte a degli addestramenti delle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) mentre si trovava, tra il 1996 e il 2003, a E._______, nella regione di Vanni, allora controllata dal gruppo militante. Nel 2003 sarebbe poi rientrato a Jaffna, dove avrebbe assunto la funzione di segretario di una cooperativa di pescatori, il cui presidente sarebbe stato arrestato dall'esercito srilankese nel 2007 in quanto in precedenza avrebbe, assieme al richiedente, comunicato ai membri della cooperativa l'invito delle LTTE a prendere parte a un loro addestramento. Visto che anche il richiedente stesso sarebbe stato ricercato, nel febbraio del 2007 sarebbe partito per la regione di Vanni, dove sarebbe però stato fermato e interrogato dalle LTTE che lo avrebbero creduto una spia dell'esercito srilankese (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 8 seg.). Nell'aprile del 2009 l'interessato sarebbe poi stato arrestato dall'esercito srilankese in quanto sospettato di essere membro delle LTTE e trattenuto al campo militare "Joseph" per oltre un anno, subendo ripetuti maltrattamenti fino al giorno della sua fuga dal campo nel maggio del 2010. A suo dire, in patria l'esercito potrebbe ucciderlo per essere scappato dal campo e per avere condotto, durante la sua permanenza a D._______, varie persone nella regione di Vanni per assolvere un addestramento dalle LTTE (cfr. verbale 2, pag. 11). A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha prodotto i seguenti documenti:

- la sua carta d'identità con relativa traduzione in lingua tedesca;

- una copia del suo certificato di nascita con relativa traduzione in lingua tedesca;

- il suo certificato di matrimonio con relativa traduzione in lingua tedesca;

- i certificati di nascita (risp. le copie) di familiari in lingua originale. B. Con decisione dell'11 maggio 2011, notificata all'interessato il 13 maggio 2011 (cfr. act. A 11/1), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. C. In data 10 giugno 2011 (cfr. data del plico raccomandato; data di entrata: 14 giugno 2011) il ricorrente è insorto contro la decisione dell'UFM con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria, rispettivamente la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. L'interessato ha altresì presentato in ordine domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del gravame, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:

- una copia della traduzione in inglese di uno scritto della "Human Rights Commission of Sri Lanka" datato del (...) 2007 e indirizzato al comandante di brigata del campo militare di F._______ (Jaffna), in cui si chiedono informazioni circa le sorti di G._______, il quale fu presidente della cooperativa di pescatori di cui il richiedente fu segretario;

- una copia della traduzione in inglese di uno scritto del (...) del 2007 della centrale dell'esercito srilankese a Colombo indirizzato alla "Human Rights Commission of Sri Lanka" e in risposta allo scritto del (...) 2007, in cui si nega che G._______ possa essere stato catturato dall'esercito;

- una copia di un documento in tamil datato del (...) 2011 con l'intestazione della cooperativa di pescatori di D._______;

- una copia di un documento in cingalese datato del (...) 2007. D. Con ordinanza del 16 giugno 2011, il Tribunale ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla fine della procedura e si è riservato di decidere sull'eventuale esenzione di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali in prosieguo di causa. E. Con scritto del 1° luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 4 luglio 2011) il ricorrente ha trasmesso la traduzione in lingua italiana del documento della cooperativa di pescatori di D._______ datato del (...) 2011, il quale attesterebbe l'attività di segretario svolta dal richiedente dal 2005 al 2007. F. Con scritto del 4 luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 5 luglio 2011) l'insorgente ha prodotto l'originale del summenzionato documento dell'associazione dei pescatori. G. Con ordinanza del 19 agosto 2011 il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare risposta al ricorso entro il 9 settembre 2011. Contestualmente ha rinunciato a prelevare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. H. Con osservazioni dell'UFM del 12 settembre 2011, trasmesse per conoscenza all'insorgente, l'Ufficio ha ritenuto che l'atto ricorsuale non contenesse fatti o mezzi di prova nuovi atti a giustificare una modifica della sua posizione. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

3. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF 2008/4 consid. 5.4).

4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a, GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7, GICRA 1994 n. 24, GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6, GICRA 1993 n. 21, GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato povere di dettagli, quindi non sufficientemente motivate e pertanto inverosimili. L'Ufficio osserva che il richiedente non sarebbe per esempio stato in grado di spiegare come esattamente l'esercito abbia proceduto al suo arresto. Inoltre, invitato a descrivere il campo militare dove sarebbe stato trattenuto, egli non avrebbe saputo riferire cosa esattamente vi si trovasse all'interno e come fosse organizzato, nonostante ci avesse trascorso più di un anno. Infine anche la descrizione della fuga sarebbe priva di dettagli. Infatti l'interessato avrebbe dichiarato di avere tagliato il recinto del campo con una tenaglia, di cui sarebbe venuto in possesso svolgendo dei lavori. Tuttavia tale affermazione non sarebbe compatibile con quanto egli avrebbe dichiarato in un primo tempo, ossia di essere stato trattenuto con una mano e una gamba legate. Inoltre egli avrebbe dichiarato di avere programmato la sua fuga già da due mesi, mentre dal resto delle sue affermazioni non si evincerebbe in alcun modo che ci fosse stato un piano di programmazione della fuga, nonostante fosse noto che evadere da questi campi fosse estremamente pericoloso in quanto le forze armate avrebbero avuto l'obbligo di sparare su chiunque tentasse di scappare. Considerate le lacune nel racconto del richiedente, l'UFM mette in dubbio che i fatti si siano svolti come da questi esposto e le sue dichiarazioni non soddisferebbero quindi le condizioni per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Comunque l'UFM rileva che, anche qualora le dichiarazioni dell'interessato fossero risultate avverate, i timori di essere esposto in futuro a misure persecutorie da parte dello Stato sarebbero infondati. A questo riguardo l'Ufficio osserva che il richiedente avrebbe asserito di essere stato arrestato nell'aprile del 2009 assieme ad altre cinquecento persone. Tuttavia un tale arresto andrebbe inserito nell'ambito della situazione di guerra civile presente nel Paese che avrebbe raggiunto il suo culmine nei mesi di aprile e maggio del 2009 con l'avanzamento dell'esercito srilankese nella regione di Vanni, fino ad allora controllata dalle LTTE. In questo periodo infatti, al fine di mantenere il controllo del territorio e per individuare i combattenti delle LTTE, l'esercito avrebbe arrestato le persone di etnia tamil, tra cui anche persone che non avrebbero mai assunto alcuna funzione all'interno delle LTTE, conducendole in vari campi. A partire circa dall'ottobre del 2009 sarebbe iniziata la fase di liberazione delle persone dai campi e sarebbe quindi del tutto possibile che l'interessato sia stato dapprima arrestato insieme ad altri tamil per poi essere liberato durante la fase di apertura dei campi. Infatti non sussisterebbero elementi per ritenere che il richiedente possa essere stato sospettato di essere stato un combattente delle LTTE. Nemmeno il fatto di avere preso parte a un addestramento tra il 1996 e il 2003, qualora ciò fosse appurato, sarebbe sufficiente per ammettere che le autorità srilankesi si interessino al richiedente ritenendolo un potenziale combattente del gruppo militante. L'autorità inferiore ha quindi ritenuto che quanto allegato non soddisferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi e pertanto non ha concesso l'asilo al richiedente. 5.2 Con ricorso l'insorgente contesta l'inverosimiglianza del suo racconto ritenuta dall'autorità inferiore. Egli considera infatti che le sue dichiarazioni, seppur alle volte sintetiche, non sarebbero in ogni caso tali da giustificare un giudizio d'inverosimiglianza in quanto nell'insieme si tratterebbe di asserzioni concrete e plausibili e semmai l'UFM avesse dubitato sull'effettiva esperienza vissuta dal richiedente, avrebbe potuto porre domande maggiormente dettagliate. Inoltre l'insorgente contesta l'incongruenza ritenuta dall'UFM, secondo cui egli avrebbe dapprima affermato di essere stato trattenuto nel campo legato a una mano e a una gamba per poi asserire di avere invece svolto dei lavori. Infatti egli avrebbe già spiegato in sede di audizione di essere stato legato solamente durante i primi sei mesi di permanenza al campo per poi essere assegnato ai lavori. L'insorgente contesta anche l'asserzione dell'UFM secondo cui, a prescindere dall'inverosimiglianza del racconto, i fatti addotti non sarebbero atti ad ammettere la presenza un timore fondato ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare egli cita un passaggio della presa di posizione dell'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR) dell'8 dicembre 2009 secondo cui tra le persone esposte a un rischio di persecuzioni vi sarebbero coloro che hanno agito per le LTTE, i sospettati di spionaggio e i simpatizzanti delle Tigri. Essi e i loro congiunti correrebbero il rischio di essere perseguiti, arrestati o torturati, in particolare se si tratta di ex prigionieri di un campo ("Welfare Center") o si un campo speciale ("Rehabilitation Camp") del governo. Il richiedente ritiene di essere stato sospettato di avere fatto parte delle LTTE e per ben sette anni avrebbe risieduto in una zona controllata dal gruppo militante, svolgendo presso tale gruppo un addestramento operando quale guardia di confine. Alla luce delle dichiarazioni fornite e dei mezzi di prova prodotti, i timori di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi sarebbero quindi a giusto titolo fondati. 5.3 Nella risposta al ricorso del 12 settembre 2011, l'UFM osserva che le copie delle traduzioni prodotte degli scritti della "Human Rights Commission of Sri Lanka", rispettivamente della centrale dell'esercito srilankese a Colombo, concernerebbero il presidente dell'associazione dei pescatori e non il richiedente. Per quanto riguarda invece la lettera del (...) 2011 della cooperativa stessa, l'Ufficio considera che non essendo stata redatta da un'autorità non le può essere conferito alcun valore probatorio. 6. 6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, le dichiarazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo si esauriscono in affermazioni non sufficientemente motivate in quanto povere di dettagli e pertanto inverosimili. Durante l'audizione federale al richiedente è stato per esempio chiesto di descrivere nel dettaglio l'asserito arresto dell'aprile del 2009, tuttavia egli ha soltanto risposto di essere stato portato assieme agli altri prigionieri a E._______, che per giungervi avrebbero attraversato un fiume e che all'arrivo avrebbero ricevuto del cibo. Sollecitato nuovamente a descrivere nel dettaglio il momento dell'arresto vero e proprio, egli non ha aggiunto altro (cfr. verbale 2, pag. 4). Inoltre, a domande mirate sul campo, sulle strutture ivi presenti, sugli altri prigionieri e sullo svolgimento delle giornate, il richiedente ha saputo fornire solo risposte superficiali e in alcun modo sostanziate, e questo nonostante affermasse di avere trascorso più di un anno in detto campo. Il Tribunale ritiene che risposte a tal punto vaghe a domande dettagliate non possono corrispondere al riflesso di un vissuto reale. Nondimeno va riconosciuto che l'UFM ha in parte cercato delle incongruenze anche in dichiarazioni che potrebbero invece essere considerate plausibili. Infatti è del tutto possibile che durante una permanenza di tredici mesi in un campo si possa, in momenti distinti, sia essere trattenuti con una mano e una gamba legate (cfr. verbale 2, pag. 6), sia svolgere dei lavori (cfr. verbale 2, pag. 10). Tuttavia il Tribunale ritiene che la descrizione dell'asserita fuga non sia convincente. È infatti difficilmente immaginabile che da un campo militare, in cui sarebbero trattenute persone sospette di legami con le LTTE, si possa fuggire tramite modalità semplici come quella di tagliare il recinto. Invitato a spiegare come fosse possibile che la fuga gli sia riuscita così facilmente, il richiedente si è limitato a rispondere che questa era prevista da lungo tempo e che la tenaglia l'avrebbe rubata in occasione dei lavori svolti nel campo. Del resto, nonostante all'interessato fosse stato chiesto di descrivere la fuga nei particolari, egli si è limitato a spiegare che sarebbe scappato assieme ad altre due persone e che, come suesposto, avrebbero tagliato il filo spinato con una tenaglia (cfr. verbale 2, pag. 10). A questo riguardo il Tribunale ritiene che se egli avesse vissuto realmente e personalmente i fatti addotti, avrebbe certamente saputo sostanziare il racconto sulla fuga dal campo con maggiori dettagli, in particolare per quanto attiene alla messa in atto del piano e agli stratagemmi utilizzati per non essere sorpreso da chi sorvegliava i detenuti. 6.2 Per il resto, circa i fatti addotti di cui sotto, il Tribunale considera che questi non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi e, alla luce dell'evoluzione avvenuta nel Paese di origine, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. Nel concreto, quo alla situazione vigente nello Sri Lanka, il Tribunale ha rilevato un chiaro miglioramento della situazione nel Paese dal profilo della sicurezza e della stabilità da quando è terminato il conflitto militare nel maggio del 2009 (cfr. sulla tematica DTAF 2011/24). Dopo la soccombenza militare delle LTTE possono essere considerati cessati anche gli atti persecutori da parte di esse. La fine del conflitto ha poi permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = Internally Displaced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione nello Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1-7.6). Non di meno, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone siano a tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rimpatrio. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici, ossia persone che anche dopo la fine della guerra civile restano sospettate di legami con le LTTE o di essere sostenitori dell'ex capo dell'esercito Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), segnatamente giornalisti e attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone rientranti dalla Svizzera sospettati di avere avuto contatti con esponenti di spicco delle LTTE, come anche le persone che dispongono d'importanti mezzi finanziari (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5). In casu, non emergono elementi tali da ritenere che l'interessato rientri nel novero dei profili a rischio sopra esposti. In particolare dalle sue dichiarazioni non risulta che egli sia mai stato attivo politicamente o che abbia mai simpatizzato per i militanti delle LTTE. D'altronde, nell'ambito dei training svolti, il suo ruolo non sarebbe stato quello di combattente ma quello di guardia di confine (cfr. verbale 2, pag. 8). Per quanto poi attiene alle dichiarazioni secondo cui egli avrebbe confessato alle forze dell'ordine di avere svolto il summenzionato training (cfr. verbale 2, pag. 7) e, in veste di segretario della cooperativa di pescatori, accompagnato, assieme al Presidente, dei membri di detta cooperativa agli addestramenti delle LTTE (cfr. verbale 2, pag. 9), questo Tribunale non ritiene che le autorità dello Sri Lanka possano considerare l'interessato un oppositore politico. Infatti, durante la guerra, addestramenti delle LTTE come quelli riportati sono stati innumerevoli in vari luoghi del Paese (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4745/2011 del 31 luglio 2012, consid. 4.2.2) e vi è quindi da ritenere che un gran numero di persone vi abbia preso parte, senza tuttavia trattarsi necessariamente di oppositori politici. Peraltro, dalle sue dichiarazioni risulta che il richiedente abbia svolto il training non perché simpatizzante delle Tigri, ma semmai per avere un tornaconto quale commerciante di noci di cocco (cfr. verbale 2, pag. 12). Circa poi l'arresto dell'allora presidente della cooperativa, il Tribunale constata che questo sarebbe avvenuto ancora durante la guerra e, alla luce della nuova situazione vigente nel Paese, non vi è ragione di ritenere che un simile episodio possa in qualche modo comportare per il richiedente un rischio di esposizione a persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi a più di tre anni dalla fine del conflitto. Il Tribunale non ritiene quindi che il richiedente possa essere considerato in patria come un pericolo per lo Stato visto che non è certo considerato un quadro delle LTTE e nemmeno potrebbe essere sospettato di avere intrattenuto in Svizzera contatti con esponenti di spicco delle Tigri per il solo fatto di rimpatriare quale richiedente l'asilo respinto (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5534/2011 del 12 luglio 2012, consid. 5.2.6, con relativo riferimento alla DTAF 2011/24 consid. 8.4.3 S. 496; cfr. anche Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-2735/2012 del 9 luglio 2012, consid. 4.7). Quo all'allegazione dell'insorgente secondo cui la madre gli avrebbe riferito che le autorità srilankesi continuerebbero a cercarlo (cfr. verbale 2, pag. 10) questo Tribunale, per quanto sopra elencato, non ravvisa ragione per cui esse dovrebbero fare di lui oggetto di ricerca. In merito poi agli estratti dei rapporti dell'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR) dell'8 dicembre 2009 e del 1° dicembre 2010, citati dal ricorrente nel gravame, il Tribunale constata innanzitutto la mancanza di un legame concreto tra le citazioni riportate e la situazione individuale del ricorrente. Questo Tribunale osserva ad esempio che secondo il primo dei rapporti menzionati i familiari in patria di persone sospette dovrebbero aspettarsi di essere perseguite e torturate, tuttavia secondo le dichiarazioni del richiedente non risulta che questo sia il caso nella fattispecie (verbale 2, pag. 3). Peraltro si tratta di rapporti stilati poco dopo la fine della guerra, seguita da costante evoluzione di cui questo Tribunale ha scritto in recente giurisprudenza. Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che l'interessato non abbia un timore oggettivamente fondato di persecuzioni future in quanto non vi sono elementi concreti per ammettere con un'alta probabilità l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f). 8.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di rientro in patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani. Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere che le autorità in patria possano avere interesse ad arrestarlo o a interrogarlo. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro - sospetto o certo - delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk" per l'interessato. Tuttavia questa soglia potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente al momento nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti). Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, il Tribunale ritiene che nell'ambito di una valutazione d'insieme la soglia per ammettere un "real risk" per l'insorgente non sia raggiunta. Dagli atti non risulta che il richiedente abbia delle cicatrici e circa quanto da egli asserito durante la prima audizione, ossia che vorrebbe mostrare un testicolo a un medico (cfr. verbale 1, pag. 7), questo Tribunale osserva che egli in alcun modo ha dato seguito a tale affermazione per esempio producendo un relativo certificato medico. Per il resto, al fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa l'analisi relativa all'adempimento della qualità di rifugiato (consid. 6.2). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1.). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente nello Sri Lanka, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2). Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 - per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1) - e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le attuali condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene che siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale, in particolare nella regione di Colombo, dove l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2 e 13.3). Nel caso in esame il ricorrente ha dichiarato di essere originario del distretto di Jaffna dove avrebbe vissuto dalla nascita fino al 1996, quando si sarebbe trasferito a E._______ (distretto di Mullaitivu), nella regione di Vanni (per la delimitazione della regione di Vanni cfr. DTAF 2010/44 consid. 13.2.2.1), per poi vivere di nuovo nel distretto di Jaffna dal 2003 al 2007, anno in cui sarebbe nuovamente partito per la regione di Vanni (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg. e verbale 2, pag. 3). Il luogo di soggiorno prima dell'espatrio risulta invece poco chiaro visto che il Tribunale ha ritenuto inverosimile la prigionia al campo militare "Joseph" (distretto di Vavuniya). Non potendo considerare, secondo la giurisprudenza suesposta, ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la regione di Vanni, questo Tribunale esaminerà l'esigibilità dell'allontanamento verso il distretto di Jaffna. Il Tribunale osserva che il richiedente ha dichiarato di essere registrato a D._______ nel distretto di Jaffna, dove disporrebbe di una solida rete sociale. Infatti in questa zona abiterebbero sua madre, con la quale intratterrebbe un contatto regolare anche dalla Svizzera, e i suoi zii. Inoltre egli ha dichiarato di essere stato scolarizzato nel distretto di Jaffna, dove è cresciuto e dove è anche stato attivo come pescatore fino al 2007. Inoltre la sua famiglia possiede dei terreni in questa zona (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2 pagg. 2 seg.). Il Tribunale ritiene quindi che il richiedente in caso di ritorno nel suo Paese non dovrebbe trovarsi confrontato con condizioni di vita particolarmente cambiate e che, visto quanto esposto, egli sarà in grado di assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale reintegrandosi professionalmente. Egli infatti è scolarizzato e vanta un'esperienza professionale quale pescatore e come commerciante di noci di cocco (cfr. verbale 2, pag. 3). Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

9. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

10. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: