Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, di etnia tamil nato a B._______, nel distretto di C._______ (Sri Lanka), ha presentato una domanda di asilo in Svizzera in data (...). Il medesimo ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in seguito al fermo da parte dei militari nel (...), durante il quale sarebbe stato picchiato e interrogato. A seguito della propria liberazione, visto che l'esercito singalese lo avrebbe identificato come persona appartenente alle LTTE, lo zio ne avrebbe organizzato l'espatrio. B. Con decisione del 21 giugno 2011, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso lo Sri Lanka, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 17 agosto 2011, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'UFM. Egli ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, sussidiariamente, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria. D. Con sentenza del 4 luglio 2012 (incarto D-4540/2011), il Tribunale ha respinto il succitato ricorso, considerando i motivi di asilo invocati dall'insorgente inverosimili e non rilevanti ai sensi dell'art. 3 della Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Nel contempo, il Tribunale ha confermato la pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento. E. Il 26 luglio 2012 l'istante ha inoltrato una domanda di riesame all'UFM, concludendo all'accordo dell'effetto sospensivo, all'accoglimento della domanda di riesame, alla concessione dell'asilo o subordinatamente dell'ammissione provvisoria, allegando i seguenti documenti:
- un "Affidavit" rilasciato da (...) sulla base delle dichiarazioni della madre dell'istante, in data (...) (doc. 1);
- una dichiarazione della (...), datrice di lavoro dell'istante (doc. 2). F. In data 31 luglio 2012, l'UFM ha trasmesso per incompetenza la domanda di riesame dell'istante al Tribunale, conformemente all'art. 8 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), non rientrando quest'ultima nel quadro di una procedura di riesame o di nuova domanda di asilo di competenza dell'autorità inferiore e non riguardando neppure un cambiamento sostanziale dei fatti verificatosi dopo la sentenza del Tribunale. G. Con decisione incidentale dell'8 agosto 2012, il Tribunale ha considerato la domanda dell'istante quale domanda di revisione, priva di probabilità di esito favorevole, respingendo la richiesta di effetto sospensivo e invitando il medesimo a versare, entro il 24 agosto 2012, un anticipo di CHF 1200.-, con comminatoria di inammissibilità in caso di decorso infruttuoso del termine. H. Il 13 agosto 2012, l'istante ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione, come pure le domande di revisione contro le proprie sentenze definitive (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi, nonché art. 37 e art. 45 LTAF, artt. 121-128 LTF e art. 83 lett. d n. 1 LTF; DTAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 e s., nonché consid. 5.1 p. 246 e relativi riferimenti).
E. 1.3.1 Una domanda di revisione, in quanto rimedio giuridico straordinario suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe. Essa deve essere inoltrata nel rispetto dei termini previsti all'art. 124 LTF e deve fondarsi su uno dei motivi di revisione enumerati esaustivamente agli artt. 121, 122 e 123 LTF.
E. 1.3.2.1 In particolare, ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, una revisione può essere, tra l'altro, domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente. Si tratta quindi di pseudo-nova, ritenuto che la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione i puri nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. Sentenza del Tribunale D-3738/2009 del 3 luglio 2009; DTF 134 IV 48, consid. 1.2; Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, p. 228 e s.).
E. 1.3.2.2 Detti fatti o mezzi di prova comportano la revisione nella misura in cui siano importanti, ovvero di natura tale a influire, in seguito ad un apprezzamento giuridico corretto, sull'oggetto contestato. Ciò presuppone che i fatti nuovi siano decisivi e che i mezzi di prova presentati siano in grado di dimostrarli (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1995 n. 9 p. 81; DTF 118 II 205; DTF 108 V 171; DTF 101 Ib 222; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V, Berna 1992, ad art. 137 OJ, p. 32; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Reno 1990, p. 262 e s.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, pp. 1694 s. e 1697).
E. 1.3.2.3 Inoltre, nell'ottica della revisione non basta che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi, bensì occorre che egli dimostri che usando la diligenza ragionevolmente esigibile dalla parte nel processo, non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere. È necessario, in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione (cfr. GICRA 1994 n. 27, consid. 5a-5c). In effetti, la revisione non deve né servire a sanare un'omissione che avrebbe potuto essere evitata da un richiedente diligente, né a permettere di correggere errori di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emanazione del giudizio querelato (cfr. GICRA 1994 n. 27, consid. 5e e relativi riferimenti, nonché fra le tante sentenze del Tribunale D-5319/2010 del 10 settembre 2010 e D-3873/2010 del 10 giugno 2010; Elisabeth Escher, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 7 e 8 ad art. 123 LTF).
E. 1.3.2.4 I motivi di revisione stabiliti dalla legge sono esaustivi (cf. Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, no 4 ad art. 121, p. 1192; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2° Ed. Zurigo 1998, p. 361; Jean-François Poudret, Commentaire de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, Volume V, Berna 1992, p. 13).
E. 1.3.3 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale entro 90 giorni dalla scoperta dei motivi di revisione, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF). Inoltre, l'art. 67 cpv. 3 PA per rimando dall'art. 47 LTAF, regola il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione.
E. 2.1 Nella fattispecie, l'istante fa valere, a sostegno della presente domanda di revisione, che sarebbe effettivamente stato oggetto di fermo da parte dei militare nel (...), in quanto identificato come appartenente alle LTTE. Il doc. 1 comproverebbe tali allegazioni. Trattandosi di un documento redatto dalla madre dell'istante oltre (...) anni orsono, immediatamente dopo la partenza dell'istante dal proprio Paese, a giudizio del Tribunale è inverosimile che egli non sia stato messo al corrente dell'esistenza di suddetto documento, ossia che la madre abbia omesso di comunicarne la redazione al figlio all'estero quale richiedente l'asilo. Del resto, l'istante non menziona alcunché nella propria richiesta circa la scoperta del documento in questione, rispettivamente sui motivi della mancata produzione dello stesso nel corso della procedura di ricorso. Risulta pertanto incomprensibile la ragione per cui esso non sia stato prodotto durante la procedura ordinaria, ma unicamente allegato ora. Più probabilmente il documento è stato confezionato ad hoc per la presente procedura. L'istante, in questo modo, cerca di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti e motivi già conosciuti al momento dell'emanazione del giudizio querelato. Considerata la data del doc. 1 e quanto sopra indicato, il Tribunale ritiene che l'istante non ha dimostrato che, usando la diligenza ragionevolmente esigibile da parte del medesimo, non avrebbe potuto avere conoscenza dell'esistenza del mezzo di prova in questione già prima della pronuncia della sentenza del Tribunale oggetto della presente istanza di revisione. A prescindere da quanto precede, il citato mezzo di prova, oltre che di dubbia autenticità, nulla apporta a sostegno della verosimiglianza dei predetti fatti, nella misura in cui si tratta di una mera allegazione di parte, che come tale non ha nessun valore probatorio e che quindi non è suscettibile di modificare le argomentazioni sviluppate nel giudizio litigioso. In virtù di quanto sopra, il documento sopraccitato non è atto a giustificare la revisione della sentenza del Tribunale del 4 luglio 2012.
E. 2.2 Il doc. 2 dimostrerebbe il buon comportamento dell'istante e la sua volontà di integrarsi in Svizzera. Tale documento, è inammissibile e irrilevante in quanto estraneo all'oggetto concreto della sentenza per cui viene chiesta la revisione, ovvero la domanda di asilo dell'istante.
E. 3 In considerazione di quanto precede, ne consegue che i predetti mezzi di prova, così come l'insieme delle allegazioni dell'istante ad essi relative, non sono suscettibili di modificare l'esito a cui è giunto il Tribunale nella sentenza del 4 luglio 2012. La domanda di revisione deve essere respinta, nella misura in cui ammissibile.
E. 4 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1200.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 13 agosto 2012 dall'istante. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Nella misura in cui ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 1200.-, sono poste a carico dell'istante. Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 13 agosto 2012.
- Questa sentenza è comunicata all'istante, all'UFM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Camilla Fumagalli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4022/2012 Sentenza del 18 settembre 2012 Composizione Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Gérald Bovier, giudici, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, istante, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Oggetto Revisione: sentenza del Tribunale amministrativo federale del 4 luglio 2012 / D-4540/2011. Fatti: A. L'interessato, di etnia tamil nato a B._______, nel distretto di C._______ (Sri Lanka), ha presentato una domanda di asilo in Svizzera in data (...). Il medesimo ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in seguito al fermo da parte dei militari nel (...), durante il quale sarebbe stato picchiato e interrogato. A seguito della propria liberazione, visto che l'esercito singalese lo avrebbe identificato come persona appartenente alle LTTE, lo zio ne avrebbe organizzato l'espatrio. B. Con decisione del 21 giugno 2011, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso lo Sri Lanka, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 17 agosto 2011, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'UFM. Egli ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, sussidiariamente, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria. D. Con sentenza del 4 luglio 2012 (incarto D-4540/2011), il Tribunale ha respinto il succitato ricorso, considerando i motivi di asilo invocati dall'insorgente inverosimili e non rilevanti ai sensi dell'art. 3 della Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Nel contempo, il Tribunale ha confermato la pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento. E. Il 26 luglio 2012 l'istante ha inoltrato una domanda di riesame all'UFM, concludendo all'accordo dell'effetto sospensivo, all'accoglimento della domanda di riesame, alla concessione dell'asilo o subordinatamente dell'ammissione provvisoria, allegando i seguenti documenti:
- un "Affidavit" rilasciato da (...) sulla base delle dichiarazioni della madre dell'istante, in data (...) (doc. 1);
- una dichiarazione della (...), datrice di lavoro dell'istante (doc. 2). F. In data 31 luglio 2012, l'UFM ha trasmesso per incompetenza la domanda di riesame dell'istante al Tribunale, conformemente all'art. 8 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), non rientrando quest'ultima nel quadro di una procedura di riesame o di nuova domanda di asilo di competenza dell'autorità inferiore e non riguardando neppure un cambiamento sostanziale dei fatti verificatosi dopo la sentenza del Tribunale. G. Con decisione incidentale dell'8 agosto 2012, il Tribunale ha considerato la domanda dell'istante quale domanda di revisione, priva di probabilità di esito favorevole, respingendo la richiesta di effetto sospensivo e invitando il medesimo a versare, entro il 24 agosto 2012, un anticipo di CHF 1200.-, con comminatoria di inammissibilità in caso di decorso infruttuoso del termine. H. Il 13 agosto 2012, l'istante ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione, come pure le domande di revisione contro le proprie sentenze definitive (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi, nonché art. 37 e art. 45 LTAF, artt. 121-128 LTF e art. 83 lett. d n. 1 LTF; DTAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 e s., nonché consid. 5.1 p. 246 e relativi riferimenti). 1.3 1.3.1 Una domanda di revisione, in quanto rimedio giuridico straordinario suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe. Essa deve essere inoltrata nel rispetto dei termini previsti all'art. 124 LTF e deve fondarsi su uno dei motivi di revisione enumerati esaustivamente agli artt. 121, 122 e 123 LTF. 1.3.2 1.3.2.1 In particolare, ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, una revisione può essere, tra l'altro, domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente. Si tratta quindi di pseudo-nova, ritenuto che la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione i puri nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. Sentenza del Tribunale D-3738/2009 del 3 luglio 2009; DTF 134 IV 48, consid. 1.2; Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, p. 228 e s.). 1.3.2.2 Detti fatti o mezzi di prova comportano la revisione nella misura in cui siano importanti, ovvero di natura tale a influire, in seguito ad un apprezzamento giuridico corretto, sull'oggetto contestato. Ciò presuppone che i fatti nuovi siano decisivi e che i mezzi di prova presentati siano in grado di dimostrarli (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1995 n. 9 p. 81; DTF 118 II 205; DTF 108 V 171; DTF 101 Ib 222; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V, Berna 1992, ad art. 137 OJ, p. 32; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Reno 1990, p. 262 e s.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, pp. 1694 s. e 1697). 1.3.2.3 Inoltre, nell'ottica della revisione non basta che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi, bensì occorre che egli dimostri che usando la diligenza ragionevolmente esigibile dalla parte nel processo, non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere. È necessario, in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione (cfr. GICRA 1994 n. 27, consid. 5a-5c). In effetti, la revisione non deve né servire a sanare un'omissione che avrebbe potuto essere evitata da un richiedente diligente, né a permettere di correggere errori di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emanazione del giudizio querelato (cfr. GICRA 1994 n. 27, consid. 5e e relativi riferimenti, nonché fra le tante sentenze del Tribunale D-5319/2010 del 10 settembre 2010 e D-3873/2010 del 10 giugno 2010; Elisabeth Escher, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 7 e 8 ad art. 123 LTF). 1.3.2.4 I motivi di revisione stabiliti dalla legge sono esaustivi (cf. Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, no 4 ad art. 121, p. 1192; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2° Ed. Zurigo 1998, p. 361; Jean-François Poudret, Commentaire de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, Volume V, Berna 1992, p. 13). 1.3.3 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale entro 90 giorni dalla scoperta dei motivi di revisione, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF). Inoltre, l'art. 67 cpv. 3 PA per rimando dall'art. 47 LTAF, regola il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione. 2. 2.1 Nella fattispecie, l'istante fa valere, a sostegno della presente domanda di revisione, che sarebbe effettivamente stato oggetto di fermo da parte dei militare nel (...), in quanto identificato come appartenente alle LTTE. Il doc. 1 comproverebbe tali allegazioni. Trattandosi di un documento redatto dalla madre dell'istante oltre (...) anni orsono, immediatamente dopo la partenza dell'istante dal proprio Paese, a giudizio del Tribunale è inverosimile che egli non sia stato messo al corrente dell'esistenza di suddetto documento, ossia che la madre abbia omesso di comunicarne la redazione al figlio all'estero quale richiedente l'asilo. Del resto, l'istante non menziona alcunché nella propria richiesta circa la scoperta del documento in questione, rispettivamente sui motivi della mancata produzione dello stesso nel corso della procedura di ricorso. Risulta pertanto incomprensibile la ragione per cui esso non sia stato prodotto durante la procedura ordinaria, ma unicamente allegato ora. Più probabilmente il documento è stato confezionato ad hoc per la presente procedura. L'istante, in questo modo, cerca di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti e motivi già conosciuti al momento dell'emanazione del giudizio querelato. Considerata la data del doc. 1 e quanto sopra indicato, il Tribunale ritiene che l'istante non ha dimostrato che, usando la diligenza ragionevolmente esigibile da parte del medesimo, non avrebbe potuto avere conoscenza dell'esistenza del mezzo di prova in questione già prima della pronuncia della sentenza del Tribunale oggetto della presente istanza di revisione. A prescindere da quanto precede, il citato mezzo di prova, oltre che di dubbia autenticità, nulla apporta a sostegno della verosimiglianza dei predetti fatti, nella misura in cui si tratta di una mera allegazione di parte, che come tale non ha nessun valore probatorio e che quindi non è suscettibile di modificare le argomentazioni sviluppate nel giudizio litigioso. In virtù di quanto sopra, il documento sopraccitato non è atto a giustificare la revisione della sentenza del Tribunale del 4 luglio 2012. 2.2 Il doc. 2 dimostrerebbe il buon comportamento dell'istante e la sua volontà di integrarsi in Svizzera. Tale documento, è inammissibile e irrilevante in quanto estraneo all'oggetto concreto della sentenza per cui viene chiesta la revisione, ovvero la domanda di asilo dell'istante.
3. In considerazione di quanto precede, ne consegue che i predetti mezzi di prova, così come l'insieme delle allegazioni dell'istante ad essi relative, non sono suscettibili di modificare l'esito a cui è giunto il Tribunale nella sentenza del 4 luglio 2012. La domanda di revisione deve essere respinta, nella misura in cui ammissibile.
4. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1200.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 13 agosto 2012 dall'istante. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
2. Le spese processuali, di CHF 1200.-, sono poste a carico dell'istante. Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 13 agosto 2012.
3. Questa sentenza è comunicata all'istante, all'UFM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Camilla Fumagalli Data di spedizione: