Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, di etnia tamil, è nato a C._______, nel distretto di Jaffna (Sri Lanka) dove ha risieduto dalla nascita fino al febbraio del 2009. Prima di lasciare il Paese, avrebbe trascorso cinque giorni a casa di parenti in un luogo a lui sconosciuto, a circa un'ora di motocicletta da C._______, per poi partire dall'aeroporto di D._______ alla volta di Colombo, dove sarebbe rimasto per circa due settimane. Sarebbe poi espatriato il 27 marzo 2009 volando da Colombo per Roma e giungendo in Svizzera il 30 marzo 2009, dove il giorno stesso ha depositato la sua domanda d'asilo (cfr. verbale di audizione sulle generalità dell'8 aprile 2009 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 6-8 e verbale d'audizione del 20 aprile 2009 [di seguito: verbale 2], pag. 9). Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato a seguito del suo arresto avvenuto nel febbraio del 2009. Infatti un giorno, uscendo da scuola, avrebbe incontrato un conoscente il quale gli avrebbe chiesto un passaggio fino al campo militare. Egli avrebbe accompagnato la persona a destinazione per poi rientrare a casa. Poco dopo sarebbero giunti i militari a cercarlo, i quali lo avrebbero portato al campo di C._______, dove sarebbe stato trattenuto per uno o due giorni. Al campo sarebbe stato interrogato e in particolare gli sarebbe stato chiesto se avesse legami con le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Egli sarebbe anche stato picchiato (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg. e verbale 2, pagg. 3 seg.). In merito alle circostanze della sua liberazione l'interessato ha dichiarato che sarebbero venuti a cercarlo la madre e lo zio, i quali avrebbero dovuto firmare un documento. Lo zio avrebbe inoltre dovuto pagare un certo importo all'EPDP (Eelam People's Democratic Party). A seguito di ciò, visto che l'esercito srilankese lo avrebbe identificato come persona appartenente alle LTTE, lo zio avrebbe organizzato l'espatrio del richiedente con l'aiuto di una terza persona, un "agente" (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 3 seg. e 7 seg.). Sarebbe stato sospettato di legami con le LTTE e quindi arrestato probabilmente perché, secondo quanto gli avrebbe riferito lo zio, il conoscente che avrebbe accompagnato in bicicletta sarebbe stato membro delle LTTE (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 8). B. Con decisione del 21 luglio 2011, notificata al ricorrente il 22 luglio 2011 (cfr. act. A15/1), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 17 agosto 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 agosto 2011), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via sussidiaria ha chiesto il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con ordinanza del 24 agosto 2011, ha informato il ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e si è riservato di decidere sull'eventuale esenzione di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali in prosieguo di causa. E. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 2.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).
E. 3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a, GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7, GICRA 1994 n. 24, GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6, GICRA 1993 n. 21, GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
E. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato vaghe, superficiali e pertanto inverosimili. In particolare l'Ufficio osserva che il richiedente, interrogato sul contenuto del documento che hanno dovuto firmare la madre e lo zio al momento della sua liberazione, non avrebbe saputo fornire alcuna informazione a riguardo. Oltracciò l'interessato avrebbe dichiarato di non conoscere l'ammontare della somma pagata dallo zio per la sua liberazione, precisando che nemmeno ne avrebbero parlato. L'autorità inferiore ha quindi ritenuto alquanto singolare che l'interessato non abbia voluto scoprire come la madre e lo zio siano riusciti a ottenere la sua liberazione. Inoltre l'interessato avrebbe dichiarato che dopo la sua liberazione sarebbe stato condotto a casa di parenti e di esserci rimasto per quattro o cinque giorni, ma nonostante ciò non avrebbe saputo indicare dove questo posto si trovasse né quale fosse il grado di parentela con queste persone. Infine il richiedente avrebbe dichiarato di essere stato a Colombo appena prima dell'espatrio ma non avrebbe saputo indicare in quale zona. Comunque l'UFM rileva che, anche qualora le dichiarazioni dell'interessato fossero risultate avverate, i timori del richiedente di essere esposto in futuro a misure persecutorie da parte dello Stato sarebbero infondati. L'interessato avrebbe dichiarato di essere stato arrestato dopo avere accompagnato in bicicletta un conoscente, il quale, secondo quanto gli avrebbe spiegato lo zio, avrebbe fatto parte delle LTTE. Tuttavia le persecuzioni addotte si inserirebbero nella fase d'instabilità che ha attraversato il Paese prima della fine della guerra, conclusasi nel maggio del 2009 con la sconfitta delle LTTE, dopodiché le autorità avrebbero ripreso il controllo della situazione e le misure volte a controllare ogni singola persona già per un minimo sospetto sarebbero ormai scomparse. L'autorità inferiore ha quindi ritenuto che quanto allegato non soddisferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi e pertanto non ha concesso l'asilo al richiedente.
E. 4.2 Con ricorso, il ricorrente ha contestato l'inverosimiglianza del suo racconto ritenuta dall'autorità inferiore. A suo dire corrisponderebbe infatti a verità che lo zio e la madre avrebbero dovuto firmare un documento al momento della sua liberazione e che lo zio avrebbe dovuto pagare una somma di denaro, tuttavia egli conferma di non conoscere il contenuto del documento firmato e nemmeno l'ammontare della cifra pagata e sostiene che ciò, per quanto singolare possa apparire, non debba necessariamente indurre a ritenere le sue allegazioni inverosimili. L'interessato conferma anche di non saper situare geograficamente l'abitazione dei parenti dai quali avrebbe alloggiato e di sapere semplicemente di esserci arrivato, accompagnato, dopo circa un'ora di viaggio in motocicletta e di non avere mai visto prima le persone dalle quali avrebbe alloggiato, che si sarebbero presentate come "parenti", quindi di non saper fornire maggiori dettagli sul loro conto. La decisione impugnata si fonderebbe dunque su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti dal momento che, secondo l'insorgente, il suo racconto non può certo essere considerato inverosimile sulla base di tali brevi motivazioni.
E. 5.1 Questo Tribunale osserva che, seppure l'autorità inferiore si sia fondata su un numero ristretto di elementi per concludere all'inverosimiglianza delle dichiarazioni del richiedente, va costatato che effettivamente l'interessato, nella sua esposizione dei fatti, è stato superficiale su punti importanti del racconto. Infatti appare quantomeno singolare che egli non si sia incuriosito sul grado di parentela che lo lega alle persone che lo avrebbero alloggiato subito dopo essere fuggito dal suo luogo di domicilio, con i quali avrebbe trascorso ben cinque giorni, durante i quali avrebbe certamente avuto occasione di cercare di scoprirlo (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 9). Più sorprendente è però il fatto che egli non si sia in alcun modo informato circa le modalità della sua liberazione. È infatti difficilmente immaginabile che una persona, la quale viene arrestata perché sospettata di legami con le LTTE e che in seguito viene liberata grazie all'intervento della madre e dello zio, non si informi su elementi centrali come il contenuto del documento firmato da chi si è adoperato per la sua scarcerazione o dell'ammontare della somma pagata a questo scopo (cfr. verbale 2, pag. 8). È vero che l'autorità inferiore può in minima parte sembrare essere stata eccessivamente puntigliosa nella valutazione della verosimiglianza del racconto, visto che, secondo il Tribunale, può essere plausibile che una persona, peraltro accompagnata e guidata da terzi, non sappia fornire precisazioni circa la zona esatta della città, nella fattispecie Colombo, in cui ha alloggiato per un breve periodo appena prima dell'espatrio (cfr. verbale 2, pag. 10). Tuttavia, in aggiunta a quanto osservato dall'UFM, questo Tribunale costata anche una contraddizione nella descrizione di un episodio centrale del racconto, ossia dell'interrogatorio al quale sarebbe stato sottoposto. Infatti il richiedente, in sede di prima audizione, ha dichiarato che tra le cinque o sei persone presenti, una parlava tamil (cfr. verbale 1, pag. 5), mentre durante l'audizione federale ha dichiarato che due o tre di loro parlavano questa lingua (cfr. verbale 2, pag. 6). Inoltre il Tribunale ritiene che se davvero il richiedente fosse stato sospettato d'intrattenere dei legami con le LTTE, difficilmente sarebbe stato rilasciato, peraltro ancora durante i conflitti, dopo appena uno o due giorni e tramite una dinamica così semplice come quella da lui descritta, del resto in modo poco sostanziato, vale a dire dopo che la madre e lo zio avrebbero firmato un documento e che lo zio avrebbe pagato una somma non nota al richiedente (cfr. verbale 2, pagg. 7 seg.).
E. 5.2 Come poi rettamente ritenuto dall'UFM, a prescindere dall'inverosimiglianza del racconto, i fatti addotti dal richiedente non appaiono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi in quanto, alla luce dell'importante evoluzione avvenuta nel suo Paese di origine, non giustificano un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio. Infatti, in una recente analisi circa la situazione vigente nello Sri Lanka (cfr. DTAF 2011/24), il Tribunale ha costatato un netto miglioramento della situazione nel Paese dal profilo della sicurezza e della stabilità da quando è terminato il conflitto militare nel maggio del 2009. Le LTTE sono state militarmente annientate e hanno quindi cessato gli atti di persecuzione. Inoltre, la fine del conflitto ha permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = Internally Displaced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione in Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1-7.6). Nella giurisprudenza precitata, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone sono tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rimpatrio. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici, ossia persone che anche dopo la fine della guerra civile restano sospettati di legami con le LTTE o di essere sostenitori dell'ex capo dell'esercito Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), i giornalisti e gli attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone che dispongono di importanti mezzi finanziari e rientranti dalla Svizzera sospettati di aver avuto contatti stretti con le LTTE (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5). Nella fattispecie, dagli atti non emergono elementi che permettano di ammettere che l'interessato rientri nel novero dei profili a rischio sopra esposti. In particolare, egli ha esplicitamente dichiarato di non avere mai avuto niente a che fare con le LTTE (cfr. verbale 2, pag. 10). Anche se davvero il richiedente fosse stato arrestato dopo avere dato un passaggio a un conoscente che in seguito si sarebbe rivelato essere membro delle LTTE, va innanzitutto costatato che l'allegato arresto sarebbe avvenuto nel febbraio del 2009, quindi ancora durante la guerra. Dunque il timore di persecuzioni future espresso dal richiedente in sede di audizione (cfr. verbale 2, pag. 8), ossia che nonostante fosse stato liberato le autorità sarebbero potute venire di nuovo a cercarlo, alla luce della suesposta nuova situazione vigente nel Paese non può essere considerato oggettivamente fondato in quanto non vi sono elementi concreti per ammettere con un'alta probabilità l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non si intravedono infatti elementi secondo cui, a più di tre anni dalla fine del conflitto militare, le autorità srilankesi dovrebbero avere un interesse a perseguire il richiedente.
E. 5.3 Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.
E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr).
E. 7.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 LAsi, generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso lo Sri Lanka possa violare l'art. 3 CEDU. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1.). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente nello Sri Lanka, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2). Peraltro, per quanto attiene a Jaffna, la situazione è nettamente migliorata a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy nel novembre del 2009, l'approvvigionamento è migliorato e la presenza militare è diminuita. D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora qualche lacuna nei servizi e l'espansione limitata delle attività economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzione degli ospedali. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) ritiene che l'accesso alla proprietà e all'alloggio sia problematico, ma l'ACNUR stesso, unitamente ad altre organizzazioni a Mannar, Jaffna, Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il ritorno delle persone nel Paese (cfr. ibidem, consid. 13.2.1). Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 - per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1) - e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le attuali condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene che siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2). Nel caso in esame il ricorrente ha dichiarato di essere originario del nord dello Sri Lanka, nonché di avere avuto ultimo domicilio a C._______ nella provincia di Jaffna, dove avrebbe risieduto fino dalla nascita. Nonostante il richiedente rientri nella categoria di persone che hanno lasciato il Paese prima della fine della guerra, egli è partito durante la fase finale, infatti il conflitto armato è terminato appena due mesi dopo e non vi sono elementi per desumere che, durante questo breve lasso di tempo, le condizioni di vita per il richiedente possano essere cambiate in maniera significativa. Ad ogni buon conto dagli atti non risulta che l'interessato possa, in caso di rimpatrio, riscontrare delle difficoltà per quel che concerne la possibilità di alloggio, di assicurarsi il minimo vitale e di avere una rete sociale. Infatti al momento della fuga era ancora uno studente, frequentava la dodicesima classe e oltre alla sua lingua madre, il tamil, ha qualche conoscenza in inglese. Si tratta quindi di una persona istruita. Prima di lasciare il Paese egli viveva a casa della madre e dagli atti nulla porta a concludere che in caso di rimpatrio egli non potrebbe fare ritorno nella stessa abitazione. Inoltre egli dispone di una solida rete famigliare, infatti a C._______, oltre che a sua madre, vivono anche sua sorella, suo fratello, i nonni materni e uno zio materno. Dunque, non vi è dubbio che il ricorrente potrà usufruire di un adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento sociale e professionale in patria, segnatamente a C._______. Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
E. 7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 8 Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 10 Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità di esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4540/2011 Sentenza del 4 luglio 2012 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Gérald Bovier, cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 luglio 2011 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, di etnia tamil, è nato a C._______, nel distretto di Jaffna (Sri Lanka) dove ha risieduto dalla nascita fino al febbraio del 2009. Prima di lasciare il Paese, avrebbe trascorso cinque giorni a casa di parenti in un luogo a lui sconosciuto, a circa un'ora di motocicletta da C._______, per poi partire dall'aeroporto di D._______ alla volta di Colombo, dove sarebbe rimasto per circa due settimane. Sarebbe poi espatriato il 27 marzo 2009 volando da Colombo per Roma e giungendo in Svizzera il 30 marzo 2009, dove il giorno stesso ha depositato la sua domanda d'asilo (cfr. verbale di audizione sulle generalità dell'8 aprile 2009 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 6-8 e verbale d'audizione del 20 aprile 2009 [di seguito: verbale 2], pag. 9). Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato a seguito del suo arresto avvenuto nel febbraio del 2009. Infatti un giorno, uscendo da scuola, avrebbe incontrato un conoscente il quale gli avrebbe chiesto un passaggio fino al campo militare. Egli avrebbe accompagnato la persona a destinazione per poi rientrare a casa. Poco dopo sarebbero giunti i militari a cercarlo, i quali lo avrebbero portato al campo di C._______, dove sarebbe stato trattenuto per uno o due giorni. Al campo sarebbe stato interrogato e in particolare gli sarebbe stato chiesto se avesse legami con le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Egli sarebbe anche stato picchiato (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg. e verbale 2, pagg. 3 seg.). In merito alle circostanze della sua liberazione l'interessato ha dichiarato che sarebbero venuti a cercarlo la madre e lo zio, i quali avrebbero dovuto firmare un documento. Lo zio avrebbe inoltre dovuto pagare un certo importo all'EPDP (Eelam People's Democratic Party). A seguito di ciò, visto che l'esercito srilankese lo avrebbe identificato come persona appartenente alle LTTE, lo zio avrebbe organizzato l'espatrio del richiedente con l'aiuto di una terza persona, un "agente" (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 3 seg. e 7 seg.). Sarebbe stato sospettato di legami con le LTTE e quindi arrestato probabilmente perché, secondo quanto gli avrebbe riferito lo zio, il conoscente che avrebbe accompagnato in bicicletta sarebbe stato membro delle LTTE (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 8). B. Con decisione del 21 luglio 2011, notificata al ricorrente il 22 luglio 2011 (cfr. act. A15/1), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 17 agosto 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 agosto 2011), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via sussidiaria ha chiesto il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con ordinanza del 24 agosto 2011, ha informato il ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e si è riservato di decidere sull'eventuale esenzione di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali in prosieguo di causa. E. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 2.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).
3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a, GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7, GICRA 1994 n. 24, GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6, GICRA 1993 n. 21, GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato vaghe, superficiali e pertanto inverosimili. In particolare l'Ufficio osserva che il richiedente, interrogato sul contenuto del documento che hanno dovuto firmare la madre e lo zio al momento della sua liberazione, non avrebbe saputo fornire alcuna informazione a riguardo. Oltracciò l'interessato avrebbe dichiarato di non conoscere l'ammontare della somma pagata dallo zio per la sua liberazione, precisando che nemmeno ne avrebbero parlato. L'autorità inferiore ha quindi ritenuto alquanto singolare che l'interessato non abbia voluto scoprire come la madre e lo zio siano riusciti a ottenere la sua liberazione. Inoltre l'interessato avrebbe dichiarato che dopo la sua liberazione sarebbe stato condotto a casa di parenti e di esserci rimasto per quattro o cinque giorni, ma nonostante ciò non avrebbe saputo indicare dove questo posto si trovasse né quale fosse il grado di parentela con queste persone. Infine il richiedente avrebbe dichiarato di essere stato a Colombo appena prima dell'espatrio ma non avrebbe saputo indicare in quale zona. Comunque l'UFM rileva che, anche qualora le dichiarazioni dell'interessato fossero risultate avverate, i timori del richiedente di essere esposto in futuro a misure persecutorie da parte dello Stato sarebbero infondati. L'interessato avrebbe dichiarato di essere stato arrestato dopo avere accompagnato in bicicletta un conoscente, il quale, secondo quanto gli avrebbe spiegato lo zio, avrebbe fatto parte delle LTTE. Tuttavia le persecuzioni addotte si inserirebbero nella fase d'instabilità che ha attraversato il Paese prima della fine della guerra, conclusasi nel maggio del 2009 con la sconfitta delle LTTE, dopodiché le autorità avrebbero ripreso il controllo della situazione e le misure volte a controllare ogni singola persona già per un minimo sospetto sarebbero ormai scomparse. L'autorità inferiore ha quindi ritenuto che quanto allegato non soddisferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi e pertanto non ha concesso l'asilo al richiedente. 4.2 Con ricorso, il ricorrente ha contestato l'inverosimiglianza del suo racconto ritenuta dall'autorità inferiore. A suo dire corrisponderebbe infatti a verità che lo zio e la madre avrebbero dovuto firmare un documento al momento della sua liberazione e che lo zio avrebbe dovuto pagare una somma di denaro, tuttavia egli conferma di non conoscere il contenuto del documento firmato e nemmeno l'ammontare della cifra pagata e sostiene che ciò, per quanto singolare possa apparire, non debba necessariamente indurre a ritenere le sue allegazioni inverosimili. L'interessato conferma anche di non saper situare geograficamente l'abitazione dei parenti dai quali avrebbe alloggiato e di sapere semplicemente di esserci arrivato, accompagnato, dopo circa un'ora di viaggio in motocicletta e di non avere mai visto prima le persone dalle quali avrebbe alloggiato, che si sarebbero presentate come "parenti", quindi di non saper fornire maggiori dettagli sul loro conto. La decisione impugnata si fonderebbe dunque su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti dal momento che, secondo l'insorgente, il suo racconto non può certo essere considerato inverosimile sulla base di tali brevi motivazioni. 5. 5.1 Questo Tribunale osserva che, seppure l'autorità inferiore si sia fondata su un numero ristretto di elementi per concludere all'inverosimiglianza delle dichiarazioni del richiedente, va costatato che effettivamente l'interessato, nella sua esposizione dei fatti, è stato superficiale su punti importanti del racconto. Infatti appare quantomeno singolare che egli non si sia incuriosito sul grado di parentela che lo lega alle persone che lo avrebbero alloggiato subito dopo essere fuggito dal suo luogo di domicilio, con i quali avrebbe trascorso ben cinque giorni, durante i quali avrebbe certamente avuto occasione di cercare di scoprirlo (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 9). Più sorprendente è però il fatto che egli non si sia in alcun modo informato circa le modalità della sua liberazione. È infatti difficilmente immaginabile che una persona, la quale viene arrestata perché sospettata di legami con le LTTE e che in seguito viene liberata grazie all'intervento della madre e dello zio, non si informi su elementi centrali come il contenuto del documento firmato da chi si è adoperato per la sua scarcerazione o dell'ammontare della somma pagata a questo scopo (cfr. verbale 2, pag. 8). È vero che l'autorità inferiore può in minima parte sembrare essere stata eccessivamente puntigliosa nella valutazione della verosimiglianza del racconto, visto che, secondo il Tribunale, può essere plausibile che una persona, peraltro accompagnata e guidata da terzi, non sappia fornire precisazioni circa la zona esatta della città, nella fattispecie Colombo, in cui ha alloggiato per un breve periodo appena prima dell'espatrio (cfr. verbale 2, pag. 10). Tuttavia, in aggiunta a quanto osservato dall'UFM, questo Tribunale costata anche una contraddizione nella descrizione di un episodio centrale del racconto, ossia dell'interrogatorio al quale sarebbe stato sottoposto. Infatti il richiedente, in sede di prima audizione, ha dichiarato che tra le cinque o sei persone presenti, una parlava tamil (cfr. verbale 1, pag. 5), mentre durante l'audizione federale ha dichiarato che due o tre di loro parlavano questa lingua (cfr. verbale 2, pag. 6). Inoltre il Tribunale ritiene che se davvero il richiedente fosse stato sospettato d'intrattenere dei legami con le LTTE, difficilmente sarebbe stato rilasciato, peraltro ancora durante i conflitti, dopo appena uno o due giorni e tramite una dinamica così semplice come quella da lui descritta, del resto in modo poco sostanziato, vale a dire dopo che la madre e lo zio avrebbero firmato un documento e che lo zio avrebbe pagato una somma non nota al richiedente (cfr. verbale 2, pagg. 7 seg.). 5.2 Come poi rettamente ritenuto dall'UFM, a prescindere dall'inverosimiglianza del racconto, i fatti addotti dal richiedente non appaiono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi in quanto, alla luce dell'importante evoluzione avvenuta nel suo Paese di origine, non giustificano un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio. Infatti, in una recente analisi circa la situazione vigente nello Sri Lanka (cfr. DTAF 2011/24), il Tribunale ha costatato un netto miglioramento della situazione nel Paese dal profilo della sicurezza e della stabilità da quando è terminato il conflitto militare nel maggio del 2009. Le LTTE sono state militarmente annientate e hanno quindi cessato gli atti di persecuzione. Inoltre, la fine del conflitto ha permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = Internally Displaced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione in Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1-7.6). Nella giurisprudenza precitata, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone sono tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rimpatrio. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici, ossia persone che anche dopo la fine della guerra civile restano sospettati di legami con le LTTE o di essere sostenitori dell'ex capo dell'esercito Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), i giornalisti e gli attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone che dispongono di importanti mezzi finanziari e rientranti dalla Svizzera sospettati di aver avuto contatti stretti con le LTTE (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5). Nella fattispecie, dagli atti non emergono elementi che permettano di ammettere che l'interessato rientri nel novero dei profili a rischio sopra esposti. In particolare, egli ha esplicitamente dichiarato di non avere mai avuto niente a che fare con le LTTE (cfr. verbale 2, pag. 10). Anche se davvero il richiedente fosse stato arrestato dopo avere dato un passaggio a un conoscente che in seguito si sarebbe rivelato essere membro delle LTTE, va innanzitutto costatato che l'allegato arresto sarebbe avvenuto nel febbraio del 2009, quindi ancora durante la guerra. Dunque il timore di persecuzioni future espresso dal richiedente in sede di audizione (cfr. verbale 2, pag. 8), ossia che nonostante fosse stato liberato le autorità sarebbero potute venire di nuovo a cercarlo, alla luce della suesposta nuova situazione vigente nel Paese non può essere considerato oggettivamente fondato in quanto non vi sono elementi concreti per ammettere con un'alta probabilità l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non si intravedono infatti elementi secondo cui, a più di tre anni dalla fine del conflitto militare, le autorità srilankesi dovrebbero avere un interesse a perseguire il richiedente. 5.3 Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.
6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). 7.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 LAsi, generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso lo Sri Lanka possa violare l'art. 3 CEDU. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1.). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente nello Sri Lanka, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2). Peraltro, per quanto attiene a Jaffna, la situazione è nettamente migliorata a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy nel novembre del 2009, l'approvvigionamento è migliorato e la presenza militare è diminuita. D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora qualche lacuna nei servizi e l'espansione limitata delle attività economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzione degli ospedali. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) ritiene che l'accesso alla proprietà e all'alloggio sia problematico, ma l'ACNUR stesso, unitamente ad altre organizzazioni a Mannar, Jaffna, Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il ritorno delle persone nel Paese (cfr. ibidem, consid. 13.2.1). Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 - per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1) - e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le attuali condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene che siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2). Nel caso in esame il ricorrente ha dichiarato di essere originario del nord dello Sri Lanka, nonché di avere avuto ultimo domicilio a C._______ nella provincia di Jaffna, dove avrebbe risieduto fino dalla nascita. Nonostante il richiedente rientri nella categoria di persone che hanno lasciato il Paese prima della fine della guerra, egli è partito durante la fase finale, infatti il conflitto armato è terminato appena due mesi dopo e non vi sono elementi per desumere che, durante questo breve lasso di tempo, le condizioni di vita per il richiedente possano essere cambiate in maniera significativa. Ad ogni buon conto dagli atti non risulta che l'interessato possa, in caso di rimpatrio, riscontrare delle difficoltà per quel che concerne la possibilità di alloggio, di assicurarsi il minimo vitale e di avere una rete sociale. Infatti al momento della fuga era ancora uno studente, frequentava la dodicesima classe e oltre alla sua lingua madre, il tamil, ha qualche conoscenza in inglese. Si tratta quindi di una persona istruita. Prima di lasciare il Paese egli viveva a casa della madre e dagli atti nulla porta a concludere che in caso di rimpatrio egli non potrebbe fare ritorno nella stessa abitazione. Inoltre egli dispone di una solida rete famigliare, infatti a C._______, oltre che a sua madre, vivono anche sua sorella, suo fratello, i nonni materni e uno zio materno. Dunque, non vi è dubbio che il ricorrente potrà usufruire di un adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento sociale e professionale in patria, segnatamente a C._______. Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
8. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
10. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità di esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: