Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6047/2024 Sentenza del 30 settembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Aileen Truttmann; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il 24 settembre 1998, Eritrea, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 19 settembre 2024 / N (...). Visto la prima domanda d'asilo che l'interessato, cittadino eritreo, ha presentato in Svizzera il 17 giugno 2015, la quale è stata stralciata dai ruoli in virtù dell'art. 8 cpv. 3bis LAsi (RS 142.31), la seconda domanda d'asilo - oggetto della presente procedura - depositata in Svizzera il 31 luglio 2024, le investigazioni effettuate dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac), dalla quale è risultato che l'interessato ha inoltrato delle domande d'asilo in Svizzera il 17 giugno 2015, in Germania il 24 maggio 2016, il 13 novembre 2018 e il 5 febbraio 2020, nonché nei Paesi Bassi il 4 febbraio 2019 e il 4 aprile 2024, il verbale del colloquio personale svolto il 27 agosto 2024 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (di seguito: RD III), la richiesta di riammissione presentata dalla SEM alle competenti autorità tedesche il 6 agosto 2024 in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, l'accoglimento della richiesta succitata da parte delle autorità tedesche avvenuta l'8 agosto 2024 sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, la documentazione medica contenuta nell'incarto dell'autorità inferiore, la decisione del 19 settembre 2024, notificata il giorno successivo, con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso la Germania, incaricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, il ricorso del 25 settembre 2024, con il quale l'insorgente avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo implicitamente all'annullamento della stessa e alla trattazione nazionale della sua domanda d'asilo; sul piano procedurale, egli postula altresì la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, e considerato che procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi), che nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che in materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA), che qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, come quella in oggetto, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), che nella decisione impugnata, la SEM rileva sostanzialmente che la Germania avrebbe chiaramente accettato la ripresa in carico del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, ciò che giustificherebbe la competenza di detto Paese per condurre il seguito della domanda d'asilo, rispettivamente per l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato (cfr. decisione avversata, pagg. 2-5; atto SEM n. [...]-21/3); che in Germania non sussisterebbero inoltre delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 RD III; che non vi sarebbe dipoi alcuna violazione del divieto di respingimento e che, considerate le allegazioni addotte nel colloquio Dublino nonché lo stato valetudinario dell'interessato, non sussisterebbe neppure un valido motivo per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 cpv. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), che l'insorgente avversa tuttavia la valutazione della SEM, contestando segnatamente la competenza della Germania nonché la mancata applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III, la quale si giustificherebbe in ragione del fatto che detto Paese avrebbe respinto la sua domanda d'asilo (cfr. ricorso, pag. 1); che posta la profonda crisi del sistema sanitario tedesco, egli non avrebbe accesso alle necessarie cure mediche delle quali necessita, rendendo così il suo trasferimento "non ammissibile ai sensi della CEDU" (idem pag. 2); che, in Germania, la sua incolumità fisica e psicologica sarebbe inoltre in serio pericolo poiché verrebbe imprigionato a causa di una multa che non avrebbe integralmente pagato e, in seguito, verrebbe allontanato verso la Tunisia (ibidem), che in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo quando conclude, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III e dopo aver passato in rassegna gli artt. 7-15 RD III (criteri per determinare lo Stato membro competente), che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e l'allontanamento, previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), come quella in esame, non viene di principio effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III del RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 18 par. 1 lett. d RD III, applicabile al caso concreto (cfr. atto SEM n. 21/3), lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è inoltre tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, e 29 RD III, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, che, nel caso in esame, la Germania ha riconosciuto la propria competenza per trattare la domanda d'asilo in oggetto ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, accettando nel contempo la riammissione di quest'ultimo sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 21/3), che, di riflesso, la competenza di detto Paese è di principio data, che le censure proposte nel gravame risultano dipoi infondate, che giusta l'art. 3 par. 2 seconda frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente, in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro può essere considerato competente, che, in proposito, va osservato che la Germania è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che il Paese in parola è quindi presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti d'asilo, che per invalsa giurisprudenza, non sussistono inoltre fondati motivi per ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-5320/2024 del 2 settembre 2024 pag. 5; E-4566/2024 del 22 luglio 2024 consid. 4.2; F-411/2024 del 29 gennaio 2024 consid. 4.2), ciò che il ricorrente peraltro non sostiene, che la presunzione legale secondo cui la Germania agisca in linea con gli standard e le norme previste dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente, che in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può inoltre decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti dal RD III (cfr. art. 17 par. 1 RD III, cosiddetta "clausola di sovranità"); che tale disposizione è concretizzata nel diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, il quale prevede che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora secondo il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda d'asilo, che nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che, tuttavia, se il trasferimento della persona richiedente d'asilo nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata entrare nel merito della domanda d'asilo e, in tal caso, il Tribunale dispone di pieno potere d'esame (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che dipoi, secondo la giurisprudenza della CorteEDU, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che ciò risulta essere segnatamente il caso laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima; che la CorteEDU ha altresì precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata al reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193), che, nello specifico, l'insorgente ha affermato che, in Germania, "si sono presi gioco della sua vita, si sono portati via la sua salute" e che lo avrebbero rinchiuso in una stanza senza finestre (cfr. atto SEM n. 25/2 pag. 1); che lo avrebbero inoltre imprigionato e maltrattato, dimostrandosi molto aggressivi e costringendolo a somministrarsi della droga; che gli avrebbero svolto "una puntura che fanno a chi ha problemi di dipendenza", causandogli così dei problemi psichiatrici; che in detto Paese gli avrebbero dipoi "portato via tutti i soldi" (ibidem), che in merito al suo stato di salute, il ricorrente ha dichiarato di soffrire di problemi d'ansia; che in passato avrebbe avuto problemi di appendicite; che talvolta si manifesterebbero delle cisti sulla coscia e sul fianco, in particolare quando cammina velocemente o corre; che in Germania gli avrebbero inoltre "portato via il cuore"; che sarebbe infine affetto da un tumore alle parti destra e sinistra del ventre (cfr. atto SEM n. 25/2 pag. 2), che dai referti medici agli atti (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5), emerge inoltre che il ricorrente ha subìto una contusio capitis con FLC occipitale dopo essere stato coinvolto in una rissa al (...) (cfr. atto SEM n. 17/2) e che sarebbe affetto da un disturbo post traumatico da stress, da una lombagia cronica non deficitaria (cfr. atto SEM n. 18/2), da una psicosi non organica e da disturbi comportamentali dovuto all'uso di cannabinoidi (cfr. atto SEM n. 24/2), attualmente in trattamento farmacologico con (...) (cfr. atto SEM n. 27/3), che, ciò posto, il Tribunale giudica quindi che lo stato valetudinario del ricorrente non raggiunge la soglia elevata disposta dalla giurisprudenza succitata, tanto più che è notorio che lo Stato di destinazione dispone di valide infrastrutture mediche (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-5349/2024 del 30 agosto 2024 pag. 6; F-638/2022 del 17 febbraio 2022 consid. 5.2), che, infatti, non si evince la stretta necessità per l'interessato di rimanere in Svizzera al fine di evitare un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute in Germania; che l'attuale trattamento farmacologico può essere proseguito anche nel Paese in parola, non dimostrando lo stesso delle particolari specificità; che contrariamente a quanto asserito dal ricorrente (cfr. atto SEM n. 25/2 pag. 2), nulla permette di concludere ch'egli sia affetto da un tumore al ventre (cfr. atti SEM n. 17/2, 18/2, 24/2 e 27/3), che dagli atti di causa non emergono infine ulteriori elementi per ammettere una qualsivoglia e concreta esposizione personale a maltrattamenti in caso di trasferimento in Germania, che gli asseriti maltrattamenti e furti non risultano inoltre ostativi al trasferimento in quanto, da un lato non sono corroborati da alcun valido mezzo di prova e, dall'altro, costituiscono in ogni caso delle infrazioni compiute da terze persone - non ragionevolmente riconducibili a maltrattamenti sistematici da parte delle autorità - in relazione alle quali la Germania è in grado di offrire una sufficiente protezione mediante il suo sistema giudiziario e di polizia (cfr. ex pluris sentenze del TAF F-2210/2024 del 24 maggio 2024 consid. 6.7; F-227/2024 del 15 gennaio 2024 consid. 6.3), che, in esito, le circostanze addotte dall'interessato non costituiscono dei motivi umanitari e neppure delle violazioni delle norme imperativa del diritto internazionale, che, per il resto, si rimanda alle corrette considerazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che la SEM non ha quindi esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, non sussistendo valide ragioni per applicare le clausole discrezionali previste dagli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7), che, in esito, l'autorità inferiore non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto, che la domanda di assistenza giudiziaria va inoltre respinta poiché le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 PA), che le spese processuali di CHF 750.- sono dunque poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: