opencaselaw.ch

D-5579/2017

D-5579/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-17 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 3 luglio 2018.

E. 3 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5579/2017 Sentenza del 17 settembre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), Cina (repubblica popolare), patrocinata dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio Legale Iglio Rezzonico, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 agosto 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 18 agosto 2015, i verbali d'audizione del 2 settembre 2015 (di seguito: verbale 1) e del 5 luglio 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 31 agosto 2017, notificata all'interessata il 2 settembre 2017 (cfr. avviso di ricevimento), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 2 ottobre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 ottobre 2017), con cui la ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la trasmissione degli atti all'autorità di prima istanza per un nuovo esame delle allegazioni; in via ancor più subordinata la concessione dell'ammissione provvisoria; contestualmente di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, il tutto con protesta di spese e ripetibili, la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 19 giugno 2018, che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio ed invitava nel contempo la ricorrente a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, richiedendo contestualmente alla rappresentante di giustificarsi allegando una procura in originale, il tempestivo versamento della somma richiesta, lo scritto della ricorrente del 20 giugno 2018, per il cui tramite, la patrocinatrice, dopo aver prodotto la procura, chiedeva lumi circa la prassi del Tribunale in merito alle esigenze di forma applicabili ai conferimenti dei poteri di rappresentanza, lo scritto del Tribunale del 27 giugno 2018, che prendeva posizione a proposito della richiesta di chiarimento della patrocinatrice, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la richiedente asilo, cittadina cinese con ultimo domicilio a B._______, in provincia di C._______, è giunta legalmente in Svizzera il (...) agosto 2015 con un volo di linea (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.), che a sostegno della sua domanda ella ha dichiarato aver aderito nel 2013 alla chiesa domestica Yin Xin Cheng Yi a seguito di una grave malattia che avrebbe colpito suo figlio; che il (...) aprile del 2015, mentre si stava recando a un incontro segreto a casa di una sua correligionaria, la richiedente asilo avrebbe visto la polizia che prelevava due fedeli; che il (...) aprile 2015, il suo datore di lavoro l'avrebbe informata che il giorno prima la polizia era passata a cercarla in fabbrica; che temendo di essere arrestata, ella avrebbe quindi immediatamente rassegnato le dimissioni; che nel giugno dello stesso anno, l'interessata avrebbe chiesto e ottenuto legalmente un passaporto, pensando di averne bisogno in caso di deterioramento della sua situazione personale; che iI (...) luglio 2015 un'amica della richiedente asilo, a sua volta attiva nella comunità religiosa e che conosceva la sua vera identità sarebbe stata arrestata dalla polizia; che in conseguenza di ciò, l'interessata, si sarebbe trasferita in un appartamento organizzato da una conoscente vivendo in incognito sino al suo espatrio (cfr. verbale 2, pag. 2 e segg.), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha messo in dubbio la verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente a proposito del fatto ch'ella sarebbe stata ricercata dalle autorità del suo paese in ragione della sua appartenenza religiosa; che invero, le dichiarazioni circa la visita della polizia nella fabbrica ed i fatti immediatamente successivi sarebbero confuse e per nulla convincenti; che inoltre, una volta chiamata a chiarire il suo comportamento successivo alla visita della polizia alla fabbrica, la ricorrente avrebbe dapprima affermato di aver rotto ogni contatto con il gruppo religioso, salvo poi contraddirsi in seguito asserendo che dopo quell'evento e fino al (...) luglio 2015 avrebbe partecipato ad ancora quattro o cinque riunioni; che le dichiarazioni secondo le quali la richiedente sarebbe stata ricercata a casa sue per due volte nel luglio del 2017 [recte: 2015] presenterebbero le stesse caratteristiche; che per di più, le sue allegazioni circa le modalità con cui le autorità avrebbero scoperto la sua identità così come quelle attinenti al motivo per cui esse si sarebbero presentate a casa sua si limiterebbero a generiche e mere affermazioni di parte non corroborate dal benché minimo elemento concreto; che da ultimo, le circostanze del suo espatrio, per di più da un posto controllato come l'aeroporto di D._______, non gioverebbero alle sue affermazioni circa il sussistere di una situazione di persecuzione, che proseguendo nella propria analisi, l'autorità di prima istanza ha ritenuto irrilevante la sola appartenenza ad una chiesa domestica, in quanto tale circostanza che non giustificherebbe alcun timore fondato di persecuzione in caso di ritorno in Cina; che dal momento che i fatti antecedenti al suo espatrio sarebbero inverosimili, sarebbe lecito ammettere che l'insorgente non sia stata identificata come membro di Yin Xin Cheng Yi; che del resto, la ricorrente non rischierebbe nemmeno di subire delle sanzioni sproporzionate in ragione del suo soggiorno all'estero oltre validità del visto Schengen ottenuto, dal momento che non avrebbe lasciato clandestinamente il paese e non si troverebbe pertanto nel collimatore delle autorità, che con ricorso, l'interessata avversa la valutazione dell'autorità di prime cure; che a suo dire occorrerebbe precisare che la ricorrente viveva a B._______ ma lavorava a E._______, ove si recava anche alle funzioni, in segreto presso la casa della (...) F._______; che i due paesi disterebbero circa 50 km, ma in bus la distanza in termini di tempo sarebbe di circa tre ore; che B._______ sarebbe inoltre un paese di campagna, abbastanza arretrato e le amministrazioni sarebbero differenti, di modo che le comunicazioni tra autorità risulterebbero molto lente; che per queste stesse ragioni la ricorrente si sarebbe dimessa dopo aver saputo che la polizia era andata in fabbrica, attendendo ed organizzandosi poi per la fuga; che come avrebbe esplicitato nel corso dell'audizione sui motivi, le persone che frequentavano la chiesa non si sarebbero conosciute, avrebbero usato pseudonimi e non avrebbero detto da dove venivano; che non sarebbe pertanto strano che la ricorrente sia rimasta a casa sua fino a luglio 2015 né tantomeno che le sia stato rilasciato il passaporto; che invero, a quel tempo la polizia non sarebbe stata a conoscenza del suo recapito; che inoltre, dagli allegati prodotti risulterebbe che negli ultimi due anni in G._______ si sarebbero presentati casi di donne cinesi che chiedono asilo a causa delle persecuzioni subite nel loro paese d'origine per il loro credo religioso; che i racconti in questione sarebbero coerenti con quelli dell'attuale ricorrente; che si evincerebbe inoltre che alcune donne, che sarebbero state incarcerate ed avrebbero subito torture, sarebbero riuscite ad espatriare munite di passaporto e regolare visto turistico rilasciato posteriormente; che queste stesse persone avrebbero palesato un atteggiamento di paura e diffidenza rispetto ai connazionali (difficoltà a trovare interpreti di cui si fidassero), perché convinte che potessero essere spie del loro paese; che ciò coinciderebbe con la situazione della ricorrente, laddove le contraddizioni sarebbero da imputare al fatto che nella prima audizione l'interprete non sarebbe stato di origine asiatica, mentre nella seconda sì, cosa che avrebbe comportato un blocco e dei timori nella ricorrente; che questa non si sarebbe invero espressa con semplicità, scioltezza e completezza, poiché avrebbe avuto paura che ciò che affermava avrebbe potuto essere riferito alle autorità cinesi; che alla rilettura ella sarebbe stata molto affaticata senza disporre della forza fisica e psicologica per contrastare quello che veniva tradotto; che la carenza di concretezza nelle affermazioni rispetto all'arrivo della polizia presso la sua abitazione, sarebbe dovuta proprio alla paura che la famiglia potesse essere coinvolta e perseguitata; che la fuga, infatti, non sarebbe stata comunicata ai famigliari; che l'insorgente, da allora, non avrebbe nemmeno più preso contatto con la sua famiglia, per evitare ripercussioni; che alla luce di questa documentazione e nuove affermazioni della ricorrente ben si potrebbe affermare che la stessa abbia reso allegazioni verosimili, che la ricorrente non condivide nemmeno l'apprezzamento della SEM a proposito dell'inesistenza di un rischio di essere esposta a persecuzioni in caso di ritorno nel proprio paese o a gravi pregiudizi dovuti alla sua appartenenza religiosa; che l'insorgente in questi due anni di permanenza in Svizzera avrebbe continuato a frequentare la chiesa evangelica "(...)", come da dichiarazione del Pastore; che nella dichiarazione del Pastore, questo riterrebbe altamente verosimile la possibilità che la richiedente asilo sia oggetto di persecuzione nel paese d'origine, persecuzioni delle quali il religioso si sarebbe detto cosciente grazie alle informazioni ricevute dalla "(...)"; che nella rivista n. ¾ -2017 sarebbe riportato un articolo che descrive il pugno di ferro adottato dal governo cinese nei confronti dei cristiani; che pertanto, i riferimenti dell'autorità di prime cure circa la tolleranza della Cina nei confronti delle religioni, non corrisponderebbero alla realtà; che la ricorrente fa quindi riferimento agli ulteriori mezzi di prova prodotti, i quali attesterebbero arresti e le torture a danno degli esponenti delle chiese domestiche, la politica del premier cinese Li Keqiang nei confronti dei cristiani ed una lista di prigionieri, detenuti a causa della loro appartenenza religiosa, dalla quale si evincerebbe il triste primato della provincia di C._______, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che in primo luogo, occorre rammentare che per giurisprudenza costante, non vi è modo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani nella Repubblica Popolare Cinese né tantomeno di indizi concreti quanto al fatto che gli adepti della chiesa domestica Yin Xin Cheng Yi siano sistematicamente esposti ad atti pregiudizievoli (cfr. sentenze del Tribunale D-5122/2017 del 29 novembre 2017 consid. 5.3, E-5152/2016 del 30 settembre 2016 consid. 6.4, D-3879/2016 del 30 giugno 2016, E-2151/2016 del 9 giugno 2016, consid. 5), che quo al caso specifico, va altresì denotato che le dichiarazioni dell'interessata a proposito delle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto nel paese d'origine, paiono d'acchito sprovviste di logica interna e contrarie all'esperienza generale di vita; che è infatti piuttosto inconcepibile che la richiedente, dopo essere stata (a suo dire) identificata, non abbia subito alcuna visita al domicilio da parte delle autorità nel periodo susseguente (cfr. verbale 2, pag. 5, 9 e 12), che la lettura alternativa proposta in sede ricorsuale e secondo la quale ciò sarebbe dovuto alla differente giurisdizione tra il luogo di lavoro ed il domicilio non risulta convincente; che invero, in Cina, le forze di polizia agiscono sotto il diretto controllo del Ministero di pubblica sicurezza e sono strutturate in dipartimenti provinciali (PSB), che a loro volta sono suddivisi in Prefetture (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada, China: Structure of the public security police; whether witness protection programs exist for those fearing organized crime groups (2014), 10 October 2014, CHN104967.E, consultata su: < http://www.refworld.org/docid/54648cbd4.html il 20 luglio 2018); che in specie, i luoghi citati risultano ubicati non soltanto nella medesima provincia ma anche nella stessa prefettura e distano di soli 40 chilometri; che non è dunque concepibile che il mancato rintracciamento della ricorrente sia imputabile a barriere giurisdizionali e/o di distanza; che nello stesso senso mal si capisce il riferimento dell'insorgente a proposito della presunta arretratezza della regione, che del resto, quanto asserito dall'insorgente a proposito del suo comportamento successivamente a tali eventi risulta contraddittorio; che nell'arco della medesima audizione, la richiedente asilo ha infatti dichiarato sia di aver rotto ogni contatto con la comunità religiosa dopo le ricerche delle forze di sicurezza presso il suo luogo di lavoro (cfr. verbale 2, pag. 9) sia di aver preso parte a quattro o cinque incontri con altri fedeli tra il (...) aprile ed il (...) luglio 2015 (cfr. verbale 2, pag. 10); che ella ha inoltre addotto di essersi rifugiata in un appartamento organizzato da una sua amica dove avrebbe vissuto in incognito dal (...) luglio 2015 e sino al suo espatrio, evitando così di essere rintracciata dalle autorità, salvo poi dichiarare che la polizia si sarebbe presentata al suo domicilio a distanza di sette/otto giorni dall'arresto dell'amica, avvenuto il (...) luglio 2015, ovvero in un periodo nel quale ella si sarebbe dovuta ancora trovare al domicilio (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 3 e 9), che a tal proposito, le giustificazioni proposte in sede ricorsuale al fine di relativizzare la portata delle contraddizioni, e meglio, il fatto che la ricorrente avrebbe manifestato un blocco psicologico nei confronti dell'interprete, paiono qualificabili come sussunzioni di parte non confermate da alcun elemento all'inserto, che ad ogni modo, come l'ha correttamente sottolineato l'autorità di prima istanza, il fatto che la richiedente asilo abbia potuto farsi rilasciare un passaporto espatriando legalmente fa sorgere ulteriori dubbi quanto al fatto ch'ella potesse realmente essere stata identificata quale membro della chiesa domestica Yin Xin Cheng Yi; che in una logica di rilevanza, una tale maniera di procedere risulta del resto anche difficilmente conciliabile con un fondato timore soggettivo di essere esposta a seri pregiudizi (cfr. situazione analoga nella sentenza del Tribunale E-5001/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 5.2; nello stesso senso sentenza del Tribunale D-1909/2016 del 2 maggio 2016), che anche a tal riguardo, l'assunto dell'insorgente, che, sulla scorta dei mezzi di prova prodotti, adduce vi sarebbero stati casi documentati nei quali degli appartenenti alla comunità cristiana, dopo aver subito atti pregiudizievoli ad opera delle autorità cinesi, sarebbero riusciti ad espatriare legalmente, risulta a sua volta poco persuasivo; che invero, mal si capisce in che modo il fatto che in degli articoli siano stati riportati casi di espatri legali di persone che asseriscono aver subito persecuzioni in Cina a causa del credo religioso possa contribuire a rendere credibili le allegazioni dell'interessata circa le ricerche di cui avrebbe fatto l'oggetto, che negli stessi termini, anche gli ulteriori mezzi di prova prodotti, che in parte possono essere qualificati come allegazioni di parte, non giustificano una diversa valutazione della fattispecie, che in definitiva, si può dunque partire dall'assunto che la ricorrente non fosse ricercata dalle autorità cinesi al momento dell'espatrio, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che anche tale conclusione debba essere disattesa, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso la Cina, che anzitutto la ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposta ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, il soggiorno all'estero oltre la durata di validità del visto non pare un motivo valido per ritenere che vi sia il rischio, per l'interessata, di subire sanzioni sproporzionate in caso di rimpatrio (cfr. sentenza del Tribunale E-1909/2016 del 2 maggio 2016), che quanto all'esigibilità, occorre rilevare che il paese d'origine della ricorrente non si trova attualmente in una situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5001/2017 consid. 7.4), che inoltre nemmeno la situazione personale della ricorrente permette di giungere alla conclusione ch'ella rischi di essere esposta a pericolo ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr in caso di rientro nel paese d'origine (cfr. decisione impugnata III.2), che, infine, non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 3 luglio 2018, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 3 luglio 2018.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: