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D-5480/2026

D-5480/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-09-03 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Sachverhalt

A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 18 maggio 2026 (cfr. atto SEM n. [(...)]-4/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'egli avesse già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 21 gennaio 2020, ottenendo la protezione internazionale il 30 aprile 2022. A.c Il 22 maggio 2026 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.d Il 1° giugno 2026 la SEM ha effettuato con l'interessato un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale è stato concesso il diritto di essere sentito in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. In tale sede sono emersi indizi di tratta di esseri umani (TEU). A.e L'11 giugno 2026, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio, confermando il suo statuto di rifugiato a far tempo dal 30 aprile 2022. A.f In data 16 giugno 2026 l'interessato è stato sentito nell'ambito di un'audizione specifica TEU, durante la quale gli è stata riconosciuta la qualifica di potenziale vittima di tratta di esseri umani in Ungheria. Gli è stato inoltre concesso un periodo di riflessione di un mese, dal 16 giugno 2026 al 16 luglio 2026. A.g In data 24 giugno 2026 la SEM ha informato le autorità greche che il richiedente sarebbe stato riconosciuto quale potenziale vittima di tratta di esseri umani. A.h Il 14 luglio 2026 l'interessato ha trasmesso la dichiarazione di collaborazione alla SEM, con la quale egli indica che non acconsente ad essere contattato dalle autorità di perseguimento penale. B. Con decisione del 30 luglio 2026, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (verso la Grecia), incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione di quest'ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. Con ricorso del 7 agosto 2026, l'interessato ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo, a titolo principale, all'annullamento della stessa e alla concessione dell'ammissione provvisoria, in subordine alla restituzione degli atti alla SEM per complemento dell'istruzione. Sul piano procedurale, egli ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il certificato medico datato 11 agosto 2026 dell'Ospedale Regionale di Mendrisio, in cui viene indicato che il ricorrente ha ingerito un corpo estraneo a scopo anticonservativo e che a seguito dell'intervento chirurgico è strato trasferito presso la Clinica Psichiatrica a Mendrisio per presa a carico specialistica.

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che il ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia e che le autorità elleniche avrebbero espressamente acconsentito alla sua riammissione. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Quanto all'esecuzione dell'allontanamento, la qualità di potenziale vittima della tratta di esseri umani riconosciuta al ricorrente non osterebbe al suo rinvio in Grecia. In particolare, le autorità greche sarebbero state informate di tale circostanza e il ricorrente potrebbe rivolgersi alle competenti autorità elleniche per ottenere protezione contro eventuali minacce da parte dei trafficanti, non essendovi peraltro elementi concreti atti a rendere verosimile un rischio di nuova vittimizzazione. Egli non rientrerebbe inoltre nella categoria delle persone particolarmente vulnerabili. In tal senso, né il disturbo dell'adattamento diagnosticato né le ulteriori problematiche di salute raggiungerebbero un grado di gravità tale da ostare al trasferimento e le necessarie cure sarebbero disponibili anche in Grecia. Il ricorrente avrebbe altresì soggiornato in tale Paese per diversi anni, appreso la lingua greca, svolto diverse attività lavorative e acquisito familiarità con le procedure amministrative e con gli strumenti necessari per accedere ai servizi. Egli potrebbe pertanto nuovamente rivolgersi alle autorità e agli organismi competenti per ottenere sostegno, cure mediche, un alloggio e accedere al mercato del lavoro. In queste circostanze, non sussisterebbero indizi concreti che il ricorrente possa essere esposto in Grecia a trattamenti contrari agli obblighi internazionali della Svizzera o a una situazione di emergenza esistenziale, sicché l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 4.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. La SEM non avrebbe adeguatamente tenuto conto della particolare vulnerabilità del ricorrente, riconosciuto quale potenziale vittima di tratta di esseri umani, né delle conseguenze psichiche derivanti dalle vicende da lui vissute. Essa non avrebbe inoltre proceduto a un esame concreto e individualizzato delle effettive possibilità del ricorrente di accedere, in Grecia, a un alloggio, alle cure mediche e ai necessari strumenti di sostegno e protezione. Su tali basi, l'insorgente postula, in via subordinata, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione.

E. 4.2 Tale censura di natura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi succitati sono applicabili anche alle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3).

E. 4.3.1 Nel caso concreto, il Tribunale rileva anzitutto che la SEM ha sufficientemente accertato sia gli elementi relativi alla tratta di esseri umani sia lo stato di salute del ricorrente. A seguito degli indizi emersi nel corso del colloquio del 1° giugno 2026, l'autorità inferiore ha infatti disposto una specifica audizione in materia di tratta, all'esito della quale l'insorgente è stato riconosciuto quale potenziale vittima di tratta di esseri umani e posto al beneficio del previsto periodo di recupero e riflessione. La SEM ha inoltre informato le autorità greche di tale circostanza. Sotto il profilo medico, al momento dell'emanazione della decisione impugnata figuravano agli atti diversi accertamenti somatici e psichiatrici. In particolare, era stato diagnosticato al ricorrente, sul piano psichico, un disturbo dell'adattamento (ICD-10 F43.2), per il quale era stata avviata una presa a carico psichiatrica e una terapia farmacologica. La SEM ha espressamente esaminato tali risultanze, unitamente alle ulteriori problematiche somatiche documentate, e ha ritenuto concluso l'accertamento sanitario. Dagli atti allora disponibili non emergevano peraltro indicazioni circa patologie gravi non ancora diagnosticate o accertamenti essenziali ancora da svolgere. Quanto al ricovero del ricorrente presso l'Ospedale Regionale di Mendrisio del 4 agosto 2026, evocato nel gravame, esso è successivo all'emanazione della decisione impugnata e non può pertanto fondare una violazione dell'obbligo di accertamento imputabile alla SEM. Peraltro, al momento dell'inoltro del ricorso, e ancora tutt'oggi, non erano ancora disponibili informazioni circa le ragioni del ricovero o eventuali nuove diagnosi.

E. 4.3.2 Le ulteriori allegazioni secondo cui la SEM non avrebbe adeguatamente considerato la particolare vulnerabilità del ricorrente quale potenziale vittima di tratta e non avrebbe effettuato un esame concreto delle possibilità di accedere in Grecia a misure di protezione, cure, alloggio e mezzi di sussistenza attengono invece, essenzialmente, all'apprezzamento giuridico della fattispecie. L'autorità inferiore ha infatti preso espressamente in considerazione la qualità di potenziale vittima di tratta dell'insorgente, il timore da lui manifestato nei confronti dei trafficanti, il rischio di una nuova vittimizzazione, la sua situazione sanitaria nonché le condizioni di vita che egli potrebbe incontrare in Grecia. Essa ha altresì esaminato diversi elementi individuali, segnatamente il precedente soggiorno pluriennale nel Paese, la conoscenza della lingua greca, le pregresse esperienze lavorative e la familiarità con taluni strumenti amministrativi. Che il ricorrente non condivida le conclusioni tratte dalla SEM da tali circostanze non permette di ravvisare un accertamento incompleto della fattispecie, bensì concerne la fondatezza della valutazione operata dall'autorità inferiore. Tali aspetti verranno pertanto esaminati nel prosieguo.

E. 4.4 Ne consegue che la censura relativa all'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti risulta infondata. La conclusione subordinata tendente all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione va pertanto respinta.

E. 5 Nel merito, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non aver debitamente considerato la sua particolare vulnerabilità quale potenziale vittima della tratta di esseri umani, né le conseguenze psichiche delle vicende vissute e del periodo di detenzione trascorso in Ungheria. Egli sostiene inoltre che, in caso di ritorno in Grecia, non disporrebbe di un accesso effettivo a un alloggio, alle cure mediche e alle misure di sostegno e protezione necessarie, richiamando a tal proposito diverse carenze del sistema ellenico e contestando l'effettiva accessibilità dei programmi indicati dalla SEM. Il precedente soggiorno in Grecia non dimostrerebbe peraltro una riuscita integrazione, posto che egli avrebbe già incontrato importanti difficoltà nel sostentamento e proprio nell'ambito della ricerca di un impiego sarebbe caduto vittima della rete criminale che lo avrebbe successivamente sfruttato. Sussisterebbe infine un rischio concreto di nuova vittimizzazione. Di riflesso, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia non sarebbe ammissibile né ragionevolmente esigibile.

E. 6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (art. 2 cpv. 2 unitamente all'allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che lo Stato in esame abbia garantito la riammissione della persona interessata nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). La giurisprudenza ha inoltre precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente d'asilo, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi).

E. 6.2 Nel caso concreto, va rilevato che il 30 aprile 2022 la Grecia ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e ha concesso la protezione internazionale. L'11 giugno 2026, su richiesta della Svizzera, le autorità elleniche hanno inoltre accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio. Tali elementi non sono stati peraltro contestati nel ricorso.

E. 6.3 Ciò posto, il Tribunale giudica che le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 cum art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9) e, conseguentemente, il Tribunale conferma la pronuncia dell'allontanamento.

E. 8.1 L'art. 83 (LStrI, (RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 8.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 8.2.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9).

E. 8.2.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.

E. 8.2.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono atte a sovvertire la presunzione succitata né la giurisprudenza di riferimento (cfr. consid. 8.2.2 supra). Per quanto concerne in particolare la qualità di potenziale vittima di tratta di esseri umani e il paventato rischio di ritorsioni o di nuova vittimizzazione, va anzitutto rilevato che le autorità greche sono state informate di tale circostanza e che non emergono elementi concreti atti a ritenere che esse non siano disposte o in grado di offrirgli la necessaria protezione. L'insorgente non risulta essersi rivolto alle autorità elleniche per denunciare le persone da lui temute né aver ricevuto un diniego di protezione. Egli ha inoltre dichiarato di non avere più avuto contatti con i propri sfruttatori dopo la partenza dalla Grecia, rispettivamente dall'Ungheria, né risultano elementi concreti che permettano di ritenere che questi ultimi siano attualmente in grado di rintracciarlo in territorio ellenico. Anche le fonti richiamate nel gravame in merito alle carenze riscontrate nell'attuazione delle misure di protezione delle vittime di tratta non consentono di concludere che, nel caso concreto, le autorità greche non sarebbero disposte o in grado di accordare all'insorgente la protezione necessaria. In tali circostanze, il rischio di re-trafficking o di ritorsioni rimane meramente ipotetico e non raggiunge la soglia del rischio reale richiesta dall'art. 3 CEDU. Qualora dovesse essere esposto a minacce concrete, spetterà anzitutto al ricorrente rivolgersi alle competenti autorità greche e, se del caso, avvalersi delle vie di diritto disponibili.

E. 8.2.3.3 Alla luce di quanto precede, non vi sono elementi concreti atti a ritenere che, in caso di ritorno in Grecia, il ricorrente sarebbe esposto a un rischio reale di nuova vittimizzazione o ad altri trattamenti contrari agli obblighi internazionali della Svizzera. L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile.

E. 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 8.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale giurisprudenza è stata recentemente precisata, per quanto riguarda le famiglie con bambini, nella succitata sentenza D-2590/2025, nella quale il Tribunale ha inoltre effettuato un'analisi aggiornata della situazione in Grecia. Per tutte le altre categorie di persone - comprese le donne incinte e le persone affette da problemi di salute - rimane valida la presunzione secondo cui l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia è, in linea di principio, ragionevolmente esigibile, a prescindere dalle difficoltà eventualmente incontrate nell'accesso alle cure mediche necessarie (cfr. consid. 9.8 e 11.5.1).

E. 8.3.3 Nel caso concreto, non emergono circostanze personali atte a sovvertire la presunzione di ragionevole esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia. In particolare, la sola circostanza che il ricorrente sia stato identificato quale potenziale vittima di tratta di esseri umani non è sufficiente per ricondurlo alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza succitata. Occorre infatti considerare la sua situazione individuale nel suo complesso. In proposito, l'insorgente è un uomo adulto che ha soggiornato in Grecia per diversi anni, dal 2019 al 2024, durante i quali ha appreso la lingua greca, svolto diverse attività lavorative e acquisito familiarità con il contesto sociale e amministrativo locale, disponendo segnatamente dei numeri AFM e AMKA. Egli ha inoltre avuto accesso a cure mediche in tale Paese. Questi elementi depongono a favore della sua capacità di orientarsi autonomamente nel contesto ellenico e di attivare le risorse necessarie al proprio reinserimento. Neppure le difficoltà incontrate durante il precedente soggiorno in Grecia permettono di giungere a diversa conclusione. Benché il ricorrente riferisca di essersi trovato in condizioni economiche precarie e di essersi rivolto senza successo a un Migrant Integration Center, dagli atti non emerge che egli abbia esaurito le possibilità di sostegno offerte dalle autorità o da altri organismi presenti sul territorio. Le fonti citate nel gravame circa le difficoltà di accesso all'alloggio, all'assistenza e ai programmi di integrazione attestano problematiche di carattere generale, ma non consentono di ritenere che, nel caso specifico, l'insorgente si troverebbe concretamente in una situazione di emergenza esistenziale. Il fatto che egli sia entrato in contatto con una rete criminale nell'ambito della ricerca di un impiego non permette inoltre, di per sé, di concludere che egli sia ormai privo delle risorse personali necessarie per reinserirsi in Grecia. Quanto allo stato di salute, dagli atti risultano segnatamente esiti di una tubercolosi trattata nel 2022, tinea pedis, dolori al fianco destro, rettorragia anamnestica con sospette emorroidi interne, una sospetta renella destra, una rottura del labbro cartilagineo e costipazione. Sul piano psichico è stato diagnosticato un disturbo dell'adattamento (ICD-10 F43.2), per il quale sono state instaurate una terapia farmacologica con Sequase e una presa a carico psichiatrica. Neppure gli eventi più recenti conducono a una diversa valutazione. Il ricovero presso l'Ospedale Regionale di Mendrisio del 4 agosto 2026, menzionato nel gravame, non risulta infatti accompagnato da indicazioni circa le ragioni che lo hanno determinato né da nuove diagnosi suscettibili di modificare il quadro sanitario descritto. Quanto all'ingestione volontaria a scopo anticonservativo e al conseguente ricovero presso la Clinica Psichiatrica di Mendrisio del 10 agosto 2026, con diagnosi di disturbo da stress post-traumatico (PTSD), pur trattandosi di un episodio che non va minimizzato, esso non consente, di per sé e allo stato degli atti, di concludere per un aggravamento durevole delle condizioni psichiche del ricorrente. Nel loro complesso, le affezioni riscontrate e gli episodi anzidetti, tenuto conto altresì della qualità del ricorrente di potenziale vittima di tratta, non raggiungono pertanto un grado di gravità tale da farlo rientrare nella categoria delle persone particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza succitata. Non emergono, in particolare, elementi atti a ritenere che egli sarebbe durevolmente incapace, in ragione del proprio stato valetudinario, di provvedere autonomamente ai propri bisogni o di far valere i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato. Le cure mediche e psichiatriche necessarie sono inoltre, in linea di principio, accessibili in Grecia ai beneficiari di protezione internazionale. Alla luce dell'insieme di tali circostanze, né la qualità di potenziale vittima di tratta, né le problematiche di salute documentate, né le difficoltà già incontrate in Grecia permettono, anche considerate complessivamente, di riconoscere al ricorrente un profilo di particolare vulnerabilità tale da rendere inesigibile il suo ritorno in detto Paese.

E. 8.3.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.

E. 8.5 Per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi).

E. 8.6 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; E-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8).

E. 9 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 11 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5480/2026 Sentenza del 3 settembre 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Giulia Marelli; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Gregorio Profiti, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 30 luglio 2026 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 18 maggio 2026 (cfr. atto SEM n. [(...)]-4/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'egli avesse già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 21 gennaio 2020, ottenendo la protezione internazionale il 30 aprile 2022. A.c Il 22 maggio 2026 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.d Il 1° giugno 2026 la SEM ha effettuato con l'interessato un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale è stato concesso il diritto di essere sentito in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. In tale sede sono emersi indizi di tratta di esseri umani (TEU). A.e L'11 giugno 2026, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio, confermando il suo statuto di rifugiato a far tempo dal 30 aprile 2022. A.f In data 16 giugno 2026 l'interessato è stato sentito nell'ambito di un'audizione specifica TEU, durante la quale gli è stata riconosciuta la qualifica di potenziale vittima di tratta di esseri umani in Ungheria. Gli è stato inoltre concesso un periodo di riflessione di un mese, dal 16 giugno 2026 al 16 luglio 2026. A.g In data 24 giugno 2026 la SEM ha informato le autorità greche che il richiedente sarebbe stato riconosciuto quale potenziale vittima di tratta di esseri umani. A.h Il 14 luglio 2026 l'interessato ha trasmesso la dichiarazione di collaborazione alla SEM, con la quale egli indica che non acconsente ad essere contattato dalle autorità di perseguimento penale. B. Con decisione del 30 luglio 2026, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (verso la Grecia), incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione di quest'ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. Con ricorso del 7 agosto 2026, l'interessato ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo, a titolo principale, all'annullamento della stessa e alla concessione dell'ammissione provvisoria, in subordine alla restituzione degli atti alla SEM per complemento dell'istruzione. Sul piano procedurale, egli ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il certificato medico datato 11 agosto 2026 dell'Ospedale Regionale di Mendrisio, in cui viene indicato che il ricorrente ha ingerito un corpo estraneo a scopo anticonservativo e che a seguito dell'intervento chirurgico è strato trasferito presso la Clinica Psichiatrica a Mendrisio per presa a carico specialistica. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che il ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia e che le autorità elleniche avrebbero espressamente acconsentito alla sua riammissione. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Quanto all'esecuzione dell'allontanamento, la qualità di potenziale vittima della tratta di esseri umani riconosciuta al ricorrente non osterebbe al suo rinvio in Grecia. In particolare, le autorità greche sarebbero state informate di tale circostanza e il ricorrente potrebbe rivolgersi alle competenti autorità elleniche per ottenere protezione contro eventuali minacce da parte dei trafficanti, non essendovi peraltro elementi concreti atti a rendere verosimile un rischio di nuova vittimizzazione. Egli non rientrerebbe inoltre nella categoria delle persone particolarmente vulnerabili. In tal senso, né il disturbo dell'adattamento diagnosticato né le ulteriori problematiche di salute raggiungerebbero un grado di gravità tale da ostare al trasferimento e le necessarie cure sarebbero disponibili anche in Grecia. Il ricorrente avrebbe altresì soggiornato in tale Paese per diversi anni, appreso la lingua greca, svolto diverse attività lavorative e acquisito familiarità con le procedure amministrative e con gli strumenti necessari per accedere ai servizi. Egli potrebbe pertanto nuovamente rivolgersi alle autorità e agli organismi competenti per ottenere sostegno, cure mediche, un alloggio e accedere al mercato del lavoro. In queste circostanze, non sussisterebbero indizi concreti che il ricorrente possa essere esposto in Grecia a trattamenti contrari agli obblighi internazionali della Svizzera o a una situazione di emergenza esistenziale, sicché l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 4. 4.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. La SEM non avrebbe adeguatamente tenuto conto della particolare vulnerabilità del ricorrente, riconosciuto quale potenziale vittima di tratta di esseri umani, né delle conseguenze psichiche derivanti dalle vicende da lui vissute. Essa non avrebbe inoltre proceduto a un esame concreto e individualizzato delle effettive possibilità del ricorrente di accedere, in Grecia, a un alloggio, alle cure mediche e ai necessari strumenti di sostegno e protezione. Su tali basi, l'insorgente postula, in via subordinata, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. 4.2 Tale censura di natura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi succitati sono applicabili anche alle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3). 4.3 4.3.1 Nel caso concreto, il Tribunale rileva anzitutto che la SEM ha sufficientemente accertato sia gli elementi relativi alla tratta di esseri umani sia lo stato di salute del ricorrente. A seguito degli indizi emersi nel corso del colloquio del 1° giugno 2026, l'autorità inferiore ha infatti disposto una specifica audizione in materia di tratta, all'esito della quale l'insorgente è stato riconosciuto quale potenziale vittima di tratta di esseri umani e posto al beneficio del previsto periodo di recupero e riflessione. La SEM ha inoltre informato le autorità greche di tale circostanza. Sotto il profilo medico, al momento dell'emanazione della decisione impugnata figuravano agli atti diversi accertamenti somatici e psichiatrici. In particolare, era stato diagnosticato al ricorrente, sul piano psichico, un disturbo dell'adattamento (ICD-10 F43.2), per il quale era stata avviata una presa a carico psichiatrica e una terapia farmacologica. La SEM ha espressamente esaminato tali risultanze, unitamente alle ulteriori problematiche somatiche documentate, e ha ritenuto concluso l'accertamento sanitario. Dagli atti allora disponibili non emergevano peraltro indicazioni circa patologie gravi non ancora diagnosticate o accertamenti essenziali ancora da svolgere. Quanto al ricovero del ricorrente presso l'Ospedale Regionale di Mendrisio del 4 agosto 2026, evocato nel gravame, esso è successivo all'emanazione della decisione impugnata e non può pertanto fondare una violazione dell'obbligo di accertamento imputabile alla SEM. Peraltro, al momento dell'inoltro del ricorso, e ancora tutt'oggi, non erano ancora disponibili informazioni circa le ragioni del ricovero o eventuali nuove diagnosi. 4.3.2 Le ulteriori allegazioni secondo cui la SEM non avrebbe adeguatamente considerato la particolare vulnerabilità del ricorrente quale potenziale vittima di tratta e non avrebbe effettuato un esame concreto delle possibilità di accedere in Grecia a misure di protezione, cure, alloggio e mezzi di sussistenza attengono invece, essenzialmente, all'apprezzamento giuridico della fattispecie. L'autorità inferiore ha infatti preso espressamente in considerazione la qualità di potenziale vittima di tratta dell'insorgente, il timore da lui manifestato nei confronti dei trafficanti, il rischio di una nuova vittimizzazione, la sua situazione sanitaria nonché le condizioni di vita che egli potrebbe incontrare in Grecia. Essa ha altresì esaminato diversi elementi individuali, segnatamente il precedente soggiorno pluriennale nel Paese, la conoscenza della lingua greca, le pregresse esperienze lavorative e la familiarità con taluni strumenti amministrativi. Che il ricorrente non condivida le conclusioni tratte dalla SEM da tali circostanze non permette di ravvisare un accertamento incompleto della fattispecie, bensì concerne la fondatezza della valutazione operata dall'autorità inferiore. Tali aspetti verranno pertanto esaminati nel prosieguo. 4.4 Ne consegue che la censura relativa all'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti risulta infondata. La conclusione subordinata tendente all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione va pertanto respinta. 5. Nel merito, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non aver debitamente considerato la sua particolare vulnerabilità quale potenziale vittima della tratta di esseri umani, né le conseguenze psichiche delle vicende vissute e del periodo di detenzione trascorso in Ungheria. Egli sostiene inoltre che, in caso di ritorno in Grecia, non disporrebbe di un accesso effettivo a un alloggio, alle cure mediche e alle misure di sostegno e protezione necessarie, richiamando a tal proposito diverse carenze del sistema ellenico e contestando l'effettiva accessibilità dei programmi indicati dalla SEM. Il precedente soggiorno in Grecia non dimostrerebbe peraltro una riuscita integrazione, posto che egli avrebbe già incontrato importanti difficoltà nel sostentamento e proprio nell'ambito della ricerca di un impiego sarebbe caduto vittima della rete criminale che lo avrebbe successivamente sfruttato. Sussisterebbe infine un rischio concreto di nuova vittimizzazione. Di riflesso, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia non sarebbe ammissibile né ragionevolmente esigibile. 6. 6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (art. 2 cpv. 2 unitamente all'allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che lo Stato in esame abbia garantito la riammissione della persona interessata nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). La giurisprudenza ha inoltre precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente d'asilo, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). 6.2 Nel caso concreto, va rilevato che il 30 aprile 2022 la Grecia ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e ha concesso la protezione internazionale. L'11 giugno 2026, su richiesta della Svizzera, le autorità elleniche hanno inoltre accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio. Tali elementi non sono stati peraltro contestati nel ricorso. 6.3 Ciò posto, il Tribunale giudica che le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 cum art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9) e, conseguentemente, il Tribunale conferma la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'art. 83 (LStrI, (RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 8.2 8.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 8.2.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). 8.2.3 8.2.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 8.2.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono atte a sovvertire la presunzione succitata né la giurisprudenza di riferimento (cfr. consid. 8.2.2 supra). Per quanto concerne in particolare la qualità di potenziale vittima di tratta di esseri umani e il paventato rischio di ritorsioni o di nuova vittimizzazione, va anzitutto rilevato che le autorità greche sono state informate di tale circostanza e che non emergono elementi concreti atti a ritenere che esse non siano disposte o in grado di offrirgli la necessaria protezione. L'insorgente non risulta essersi rivolto alle autorità elleniche per denunciare le persone da lui temute né aver ricevuto un diniego di protezione. Egli ha inoltre dichiarato di non avere più avuto contatti con i propri sfruttatori dopo la partenza dalla Grecia, rispettivamente dall'Ungheria, né risultano elementi concreti che permettano di ritenere che questi ultimi siano attualmente in grado di rintracciarlo in territorio ellenico. Anche le fonti richiamate nel gravame in merito alle carenze riscontrate nell'attuazione delle misure di protezione delle vittime di tratta non consentono di concludere che, nel caso concreto, le autorità greche non sarebbero disposte o in grado di accordare all'insorgente la protezione necessaria. In tali circostanze, il rischio di re-trafficking o di ritorsioni rimane meramente ipotetico e non raggiunge la soglia del rischio reale richiesta dall'art. 3 CEDU. Qualora dovesse essere esposto a minacce concrete, spetterà anzitutto al ricorrente rivolgersi alle competenti autorità greche e, se del caso, avvalersi delle vie di diritto disponibili. 8.2.3.3 Alla luce di quanto precede, non vi sono elementi concreti atti a ritenere che, in caso di ritorno in Grecia, il ricorrente sarebbe esposto a un rischio reale di nuova vittimizzazione o ad altri trattamenti contrari agli obblighi internazionali della Svizzera. L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile. 8.3 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.3.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale giurisprudenza è stata recentemente precisata, per quanto riguarda le famiglie con bambini, nella succitata sentenza D-2590/2025, nella quale il Tribunale ha inoltre effettuato un'analisi aggiornata della situazione in Grecia. Per tutte le altre categorie di persone - comprese le donne incinte e le persone affette da problemi di salute - rimane valida la presunzione secondo cui l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia è, in linea di principio, ragionevolmente esigibile, a prescindere dalle difficoltà eventualmente incontrate nell'accesso alle cure mediche necessarie (cfr. consid. 9.8 e 11.5.1). 8.3.3 Nel caso concreto, non emergono circostanze personali atte a sovvertire la presunzione di ragionevole esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia. In particolare, la sola circostanza che il ricorrente sia stato identificato quale potenziale vittima di tratta di esseri umani non è sufficiente per ricondurlo alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza succitata. Occorre infatti considerare la sua situazione individuale nel suo complesso. In proposito, l'insorgente è un uomo adulto che ha soggiornato in Grecia per diversi anni, dal 2019 al 2024, durante i quali ha appreso la lingua greca, svolto diverse attività lavorative e acquisito familiarità con il contesto sociale e amministrativo locale, disponendo segnatamente dei numeri AFM e AMKA. Egli ha inoltre avuto accesso a cure mediche in tale Paese. Questi elementi depongono a favore della sua capacità di orientarsi autonomamente nel contesto ellenico e di attivare le risorse necessarie al proprio reinserimento. Neppure le difficoltà incontrate durante il precedente soggiorno in Grecia permettono di giungere a diversa conclusione. Benché il ricorrente riferisca di essersi trovato in condizioni economiche precarie e di essersi rivolto senza successo a un Migrant Integration Center, dagli atti non emerge che egli abbia esaurito le possibilità di sostegno offerte dalle autorità o da altri organismi presenti sul territorio. Le fonti citate nel gravame circa le difficoltà di accesso all'alloggio, all'assistenza e ai programmi di integrazione attestano problematiche di carattere generale, ma non consentono di ritenere che, nel caso specifico, l'insorgente si troverebbe concretamente in una situazione di emergenza esistenziale. Il fatto che egli sia entrato in contatto con una rete criminale nell'ambito della ricerca di un impiego non permette inoltre, di per sé, di concludere che egli sia ormai privo delle risorse personali necessarie per reinserirsi in Grecia. Quanto allo stato di salute, dagli atti risultano segnatamente esiti di una tubercolosi trattata nel 2022, tinea pedis, dolori al fianco destro, rettorragia anamnestica con sospette emorroidi interne, una sospetta renella destra, una rottura del labbro cartilagineo e costipazione. Sul piano psichico è stato diagnosticato un disturbo dell'adattamento (ICD-10 F43.2), per il quale sono state instaurate una terapia farmacologica con Sequase e una presa a carico psichiatrica. Neppure gli eventi più recenti conducono a una diversa valutazione. Il ricovero presso l'Ospedale Regionale di Mendrisio del 4 agosto 2026, menzionato nel gravame, non risulta infatti accompagnato da indicazioni circa le ragioni che lo hanno determinato né da nuove diagnosi suscettibili di modificare il quadro sanitario descritto. Quanto all'ingestione volontaria a scopo anticonservativo e al conseguente ricovero presso la Clinica Psichiatrica di Mendrisio del 10 agosto 2026, con diagnosi di disturbo da stress post-traumatico (PTSD), pur trattandosi di un episodio che non va minimizzato, esso non consente, di per sé e allo stato degli atti, di concludere per un aggravamento durevole delle condizioni psichiche del ricorrente. Nel loro complesso, le affezioni riscontrate e gli episodi anzidetti, tenuto conto altresì della qualità del ricorrente di potenziale vittima di tratta, non raggiungono pertanto un grado di gravità tale da farlo rientrare nella categoria delle persone particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza succitata. Non emergono, in particolare, elementi atti a ritenere che egli sarebbe durevolmente incapace, in ragione del proprio stato valetudinario, di provvedere autonomamente ai propri bisogni o di far valere i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato. Le cure mediche e psichiatriche necessarie sono inoltre, in linea di principio, accessibili in Grecia ai beneficiari di protezione internazionale. Alla luce dell'insieme di tali circostanze, né la qualità di potenziale vittima di tratta, né le problematiche di salute documentate, né le difficoltà già incontrate in Grecia permettono, anche considerate complessivamente, di riconoscere al ricorrente un profilo di particolare vulnerabilità tale da rendere inesigibile il suo ritorno in detto Paese. 8.3.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 8.5 Per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi). 8.6 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; E-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8).

9. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

11. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: