Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L'interessato, cittadino turco, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 10 febbraio 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-10/2). A.b In data 13 marzo 2024, la SEM ha svolto l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto SEM n. 16/15, di seguito: verbale 1). A.c Tramite decisione datata 19 marzo 2024 la domanda d'asilo del richiedente è stata assegnata alla procedura ampliata. A.d In data 12 marzo 2025 la SEM ha svolto con il richiedente un'audizione integrativa (cfr. atto SEM n. 26/18, di seguito: verbale 2). B. Con decisione del 18 giugno 2025, notificata il seguente 21 giugno 2025 (cfr. atto SEM n. 29/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato e ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione da parte del Canton Svitto. C. In data 21 luglio 2025 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione dell'asilo; a titolo subordinato, la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha inoltre postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e la nomina di un patrocinatore d'ufficio. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle argomentazioni delle parti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato - in sunto e per quanto qui di rilievo - di essere cittadino turco di etnia curda, originario del villaggio di B._______, distretto di C._______, provincia di D._______. Egli ha riferito di provenire da una famiglia vicina al partito HDP e di essersi sentito discriminato, già durante gli anni scolastici, da insegnanti e compagni di origine turca nazionalista, circostanza che lo avrebbe indotto a non proseguire gli studi dopo il liceo. Ha indicato di avere iniziato a frequentare l'ala giovanile dell'HDP, dove aveva stretto amicizia con il signor S. Il (...) novembre 2019, mentre si trovava presso l'abitazione di quest'ultimo, la polizia avrebbe fatto irruzione nell'immobile e lo avrebbe condotto al posto di polizia, insieme ad altre persone. In quell'operazione sarebbero state arrestate 52 persone, tra cui il presidente provinciale dell'HDP. Egli ha dichiarato di essere stato maltrattato e insultato quale "terrorista", per poi essere rilasciato dopo due giorni. Successivamente, il suo amico S. gli avrebbe comunicato l'intenzione di unirsi al PKK, invitandolo a seguirlo; proposta che egli avrebbe rifiutato in ragione della sua contrarietà alla lotta armata. Negli anni seguenti avrebbe lavorato nell'edilizia ad Antalya e a Izmir, dove avrebbe subito discriminazioni e scherni da parte dei datori di lavoro. Il (...) ottobre 2022 avrebbe tentato di lasciare il Paese con l'aiuto di passatori, ma, essendo stato derubato del telefono e del denaro, avrebbe deciso di rientrare a C._______, dove avrebbe ripreso, seppur in modo saltuario, le attività con l'HDP. In tale contesto, mentre si trovava presso un immobile del partito, questo sarebbe stato oggetto di un'aggressione da parte di membri del MHP. In seguito all'intervento della polizia, egli sarebbe stato fermato, condotto in commissariato e interrogato, per poi essere rilasciato. Ha inoltre riferito di avere preso parte a un corteo per la liberazione di Selahattin Demirta , durante il quale sarebbe stato trattenuto e malmenato dalle forze dell'ordine per quattro giorni prima di essere liberato. Dopo il terremoto del 6 febbraio 2023, che aveva colpito gravemente C._______, egli avrebbe iniziato a pubblicare sui social media contenuti critici verso le autorità. A causa di tali pubblicazioni sarebbe stato denunciato e colpito da un mandato di accompagnamento coattivo. La gendarmeria si sarebbe recata presso l'abitazione familiare per ricercarlo, ma egli, avvisato dal padre, non vi avrebbe fatto ritorno e si sarebbe nascosto dapprima presso la zia. Con l'aiuto della famiglia avrebbe infine organizzato la seconda fuga all'estero tramite passatori, espatriando il 3 febbraio 2024 ed entrando in Svizzera il 9 febbraio successivo. In caso di rimpatrio, egli teme di essere immediatamente arrestato, detenuto e ucciso. 4.2 A sostegno della sua domanda d'asilo egli ha prodotto i seguenti mezzi di prova: Carta d'identità originale MdP 1: decisione di incompetenza della Procura di E._______ con allegati MdP 2: lettera della Direzione provinciale di polizia di D._______ con rapporto di indagine MdP 3: verbale di colloquio con il Procuratore pubblico del (...).08.2023 MdP 4: richiesta del Procuratore di constatare l'indirizzo del (...).09.2023 MdP 5: decisione di incompetenza della Procura generale di C._______ MdP 6: verbale di indagine del (...).10.2023 con traduzione MdP 7: verbale di indagine del (...).10.2023 con traduzione MdP 8: lettera del Governatorato distrettuale di C._______ all'Ufficio preparazione del (...).10.2023 MdP 9: lettera del Governatorato provinciale di D._______ del (...).10.2023 MdP 10: richiesta della Procura di emettere un mandato di accompagnamento coattivo del (...).10.2023 MdP 11: altra decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi, sezione 4 di D._______ MdP 12: mandato di accompagnamento coattivo del (...).11.2023 MdP 13: decisione di congiunzione del (...).11.2023 MdP 14: lettera del Procuratore con richiesta di indagare sull'esito della decisione di accompagnamento del (...).12.2023 MdP 15: procura all'avvocato del ricorrente in Turchia del 01.03.2024 MdP 16: lettera di richiesta della Direzione provinciale di polizia del (...).06.2024 MdP 17: richiesta della Procura di inoltrare documenti del (...).05.2024 MdP 18: decisione del Tribunale penale di primo grado di ammissione del (...).03.2025 MdP 19: richiesta del mandato di accompagnamento coattivo mirato all'arresto del (...) settembre 2022 (Yakalama Talebi); 4.3 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente non soddisfino i requisiti di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha rilevato che le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. In particolare, le dichiarazioni concernenti la presunta politicizzazione della famiglia e la propria partecipazione all'ala giovanile dell'HDP sono state ritenute vaghe, stereotipate e contraddittorie, senza elementi concreti atti a dimostrare un coinvolgimento politico personale o familiare tale da esporlo a un rischio di persecuzione. Parimenti, le allegazioni relative a presunti fermi, interrogatori e maltrattamenti da parte delle autorità turche sono state giudicate generiche e incoerenti. Secondo la SEM, i racconti non presentano la concretezza e la circostanziatezza necessarie per apparire come esperienze vissute in prima persona e risultano per di più contraddittori quanto al numero, alla durata e alle modalità degli episodi descritti. Per quanto concerne le attività sui social media, il ricorrente non ha saputo precisare con chiarezza né il contenuto né il periodo delle presunte pubblicazioni critiche nei confronti delle autorità, e le relative conseguenze (visite della gendarmeria, emissione di un mandato d'arresto) sono state riferite in maniera vaga e contraddittoria. In relazione ai documenti prodotti a sostegno delle proprie allegazioni - in particolare diversi mandati e decisioni giudiziarie - l'autorità inferiore ha sottolineato che si tratta di atti di scarso valore probatorio, facilmente falsificabili e non idonei a dimostrare l'esistenza di una procedura penale effettivamente aperta nei confronti del ricorrente. Infine, le difficoltà e le discriminazioni riferite in ragione della sua appartenenza alla minoranza curda non sono state considerate di intensità tale da configurare persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce di quanto precede, la SEM ha concluso che il ricorrente non ha reso verosimile di essere esposto, in caso di rientro in Turchia, a gravi pregiudizi rilevanti ai sensi del diritto d'asilo, motivo per cui non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato e ha respinto la sua domanda.
5. In sede di ricorso, il ricorrente ha avversato puntualmente alcuni aspetti in relazione all'analisi della verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti. In particolare egli contesta l'interpretazione che ha dato la SEM delle proprie espressioni circa la propria famiglia e i genitori, che avrebbero piuttosto trasmesso nozioni culturali curde e non sarebbe stata una famiglia esposta politicamente. Egli intendeva dire che la sua non sarebbe una famiglia culturalmente integrata nella cultura turco-islamica di matrice nazionalista. Il ricorrente poi indica che la SEM ha interpretato in modo erroneo le dichiarazioni circa la propria famiglia. Infatti lui e la sua famiglia avrebbero una coscienza politica, e ciò non implica direttamente che la stessa sia politicamente attiva. Inoltre, l'impegno politico curdo prescinde dall'iscrizione o meno al partito HDP. Per quanto concerne gli episodi di fermo, egli indica di aver spiegato di essere stato fermato 3 volte, durante i quali sarebbe stato malmenato 2 volte e pertanto egli non si sarebbe contraddetto. Egli specifica inoltre che dopo essere stato maltratto dalla polizia, si è deciso solo in un secondo momento di recarsi all'ospedale al fine di ottenere dei certificati medici per poi presentare una denuncia di quanto subito. In quel frangente egli sarebbe però stato scoraggiato dal padre. Contesta poi le contraddizioni che gli sono state imputate dalla SEM circa le procedure penali che lo interesserebbero e indica che sarebbero aperte delle procedure penali sia per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica e anche per appartenenza alla stessa.
6. Preliminarmente, il Tribunale si esprime circa la censura formulata dal ricorrente circa la conduzione delle audizioni. Infatti egli lamenta l'assenza di un patrocinatore d'ufficio e pure il fatto per cui le stesse si siano svolte in tedesco e in francese. Il ricorrente non può tuttavia essere seguito. Infatti, egli ha deciso, in data (...) febbraio 2024, di sua spontanea volontà di rinunciare ad essere rappresentato ed è stato edotto delle conseguenze di tale scelta, tanto da sottoscrivere una dichiarazione in tal senso (cfr. atto SEM n. 13/1). Invece, per quanto concerne la doglianza circa la lingua in cui si sono tenute le audizioni, il Tribunale rileva che durante tali verbali era presente un interprete e che il ricorrente ha dichiarato a inizio degli stessi di comprenderlo. Al termine delle audizioni egli ha riletto i verbali con l'ausilio dell'interprete. Il richiedente ha pure apportato delle correzioni ai verbali, per poi sottoscrivere la correttezza degli stessi (cfr. verbale 1, D1 e verbale 2, D1). Pertanto, tali censure vengono respinte. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 7.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.). 8. 8.1 Nella presente fattispecie, dopo un attento esame degli atti, il Tribunale rileva che a giusto titolo l'autorità inferiore ha considerato il racconto del ricorrente inverosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Per quanto concerne la politicizzazione della propria famiglia, il ricorrente stesso nel proprio allegato ricorsuale ha di fatto ammesso che la sua non sia una famiglia politicamente attiva, bensì che la stessa non sia stata assimilata nella cultura turco-islamica di matrice nazionalista (cfr. ricorso, pagg. 3-4). In tal senso l'interessato ha altresì confermato di non aver fatto parte del partito HDP, ma di aver simpatizzato con lo stesso e di aver partecipato alle sue attività (cfr. ricorso, pag. 4). Per quanto concerne gli asseriti fermi di polizia e le relative torture, il Tribunale condivide la valutazione della SEM, alla quale si rimanda, circa la vaghezza della descrizione di tali avvenimenti. Il ricorrente sostiene che la SEM avrebbe interpretato le sue parole in modo errato, avendo egli indicato di essere stato fermato dalle forze di polizia in due occasioni, sottintendendo che le stesse fossero le due circostanze durante le quali egli sarebbe stato torturato, omettendo di indicare il frangente durante il quale egli sarebbe stato solo sentito. Tale argomentazione non può tuttavia essere seguita. Infatti, l'autorità inferiore aveva addirittura indicato nella domanda di descrivere i tre casi ("drei Vorfälle") durante i quali egli sarebbe stato fermato dalla polizia (cfr. verbale 2, D87). Pertanto egli si è contraddetto circa il numero di fermi. Invece per quanto riguarda l'asserita mancata denuncia alle forze di polizia dei maltrattamenti subiti, il Tribunale osserva che in sede di primo verbale il ricorrente non ha affermato di essersi recato in ospedale al fine di recuperare la documentazione per sporgere denuncia, ma che il padre lo avrebbe sin da subito dissuaso (cfr. verbale 1, D72). Durante la seconda audizione invece egli ha dichiarato di aver sporto denuncia alle autorità, con dei documenti ottenuti in ospedale, ma che le stesse non si sarebbero in alcun modo attivate (cfr. verbale 2, D96-D97). In sede ricorsuale il ricorrente propone una terza versione, secondo cui egli avrebbe sporto la denuncia, ma che su pressione del padre e della polizia non l'avrebbe ufficialmente depositata (cfr. ricorso, pag. 4). Le tre versioni proposte dal ricorrente sono in contraddizione tra di loro. Inoltre il ricorrente non ha prodotto alcun mezzo di prova al fine di rendere verosimile perlomeno un tentativo di sporgere denuncia. Egli non ha pertanto reso verosimile tali circostanze, sia per quanto concerne i fermi, le torture e i "tentativi" di denuncia. Il Tribunale condivide pure la contraddizione circa il capo d'accusa imputatogli dalle autorità. Infatti, contrariamente da quanto asserito in sede ricorsuale, dagli atti emerge che nei confronti dell'interessato sarebbe stata aperta unicamente una procedura per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica. La domanda a capire se una procedura penale in tal senso sia effettivamente stata aperta e se i mezzi di prova siano autentici o meno può rimanere aperta, in quanto ad ogni modo non sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, come verrà analizzato di seguito. Il ricorrente non ha pertanto reso verosimile il proprio attivismo politico come quello della sua famiglia, oltre che gli arresti e i maltrattamenti subiti dalle forze di polizia turche. 8.2 8.2.1 Si analizza di seguito la rilevanza degli altri motivi d'asilo addotti dall'interessato. Circa la simpatia dell'insorgente e della sua famiglia nei confronti del partito HDP, il Tribunale osserva che quest'ultimo è un partito politico attivo legalmente. Egli inoltre non svolge alcun ruolo particolare all'interno dello stesso. Pertanto, l'appartenenza a tale partito non risulta rilevante al fine del riconoscimento della qualità di rifugiato. 8.2.2 Per quanto concerne le asserite discriminazioni subite a causa della sua identità etnica curda, le stesse non risultano dirimenti per il giudizio. Infatti, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4664/2024 del 29 dicembre 2024, consid. 6.3; E-4103/2024, consid. 13.2). 8.2.3 Il Tribunale constata che, anche ammettendo l'esistenza di una procedura penale per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica nei confronti del ricorrente, la stessa non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infatti, nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca. Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre procedere ad un esame del caso concreto considerando la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). Nel caso concreto il ricorrente non ha dichiarato di avere precedenti penali e ha indicato di non essere nemmeno membro del partito HDP. Pertanto, anche sotto il profilo della rilevanza, tale asserita procedura penale nei suoi confronti non è rilevante. 8.3 Ne discende che le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell'art. 7 LAsi e alla rilevanza dei restanti motivi d'asilo addotti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entrata nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 9.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, in particolare rispetto alla situazione vigente in Turchia e riguardo alla situazione personale dell'insorgente. 10.3 In sede di ricorso, l'interessato non ha motivato la propria richiesta processuale di concessione dell'ammissione provvisoria. 11. 11.1 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Turchia. 11.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Dagli atti non emergono inoltre indizi seri e concreti che rendano verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui il ricorrente possa subire un trattamento contrario alle norme succitate,
Erwägungen (5 Absätze)
E. 12 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento. Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 14 Essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell'inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure l'istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio (art. 102m LAsi), sono respinte.
E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 16 Infine, la presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.
- Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5388/2025 Sentenza dell'11 settembre 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 18 giugno 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino turco, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 10 febbraio 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-10/2). A.b In data 13 marzo 2024, la SEM ha svolto l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto SEM n. 16/15, di seguito: verbale 1). A.c Tramite decisione datata 19 marzo 2024 la domanda d'asilo del richiedente è stata assegnata alla procedura ampliata. A.d In data 12 marzo 2025 la SEM ha svolto con il richiedente un'audizione integrativa (cfr. atto SEM n. 26/18, di seguito: verbale 2). B. Con decisione del 18 giugno 2025, notificata il seguente 21 giugno 2025 (cfr. atto SEM n. 29/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato e ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione da parte del Canton Svitto. C. In data 21 luglio 2025 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione dell'asilo; a titolo subordinato, la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha inoltre postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e la nomina di un patrocinatore d'ufficio. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle argomentazioni delle parti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato - in sunto e per quanto qui di rilievo - di essere cittadino turco di etnia curda, originario del villaggio di B._______, distretto di C._______, provincia di D._______. Egli ha riferito di provenire da una famiglia vicina al partito HDP e di essersi sentito discriminato, già durante gli anni scolastici, da insegnanti e compagni di origine turca nazionalista, circostanza che lo avrebbe indotto a non proseguire gli studi dopo il liceo. Ha indicato di avere iniziato a frequentare l'ala giovanile dell'HDP, dove aveva stretto amicizia con il signor S. Il (...) novembre 2019, mentre si trovava presso l'abitazione di quest'ultimo, la polizia avrebbe fatto irruzione nell'immobile e lo avrebbe condotto al posto di polizia, insieme ad altre persone. In quell'operazione sarebbero state arrestate 52 persone, tra cui il presidente provinciale dell'HDP. Egli ha dichiarato di essere stato maltrattato e insultato quale "terrorista", per poi essere rilasciato dopo due giorni. Successivamente, il suo amico S. gli avrebbe comunicato l'intenzione di unirsi al PKK, invitandolo a seguirlo; proposta che egli avrebbe rifiutato in ragione della sua contrarietà alla lotta armata. Negli anni seguenti avrebbe lavorato nell'edilizia ad Antalya e a Izmir, dove avrebbe subito discriminazioni e scherni da parte dei datori di lavoro. Il (...) ottobre 2022 avrebbe tentato di lasciare il Paese con l'aiuto di passatori, ma, essendo stato derubato del telefono e del denaro, avrebbe deciso di rientrare a C._______, dove avrebbe ripreso, seppur in modo saltuario, le attività con l'HDP. In tale contesto, mentre si trovava presso un immobile del partito, questo sarebbe stato oggetto di un'aggressione da parte di membri del MHP. In seguito all'intervento della polizia, egli sarebbe stato fermato, condotto in commissariato e interrogato, per poi essere rilasciato. Ha inoltre riferito di avere preso parte a un corteo per la liberazione di Selahattin Demirta , durante il quale sarebbe stato trattenuto e malmenato dalle forze dell'ordine per quattro giorni prima di essere liberato. Dopo il terremoto del 6 febbraio 2023, che aveva colpito gravemente C._______, egli avrebbe iniziato a pubblicare sui social media contenuti critici verso le autorità. A causa di tali pubblicazioni sarebbe stato denunciato e colpito da un mandato di accompagnamento coattivo. La gendarmeria si sarebbe recata presso l'abitazione familiare per ricercarlo, ma egli, avvisato dal padre, non vi avrebbe fatto ritorno e si sarebbe nascosto dapprima presso la zia. Con l'aiuto della famiglia avrebbe infine organizzato la seconda fuga all'estero tramite passatori, espatriando il 3 febbraio 2024 ed entrando in Svizzera il 9 febbraio successivo. In caso di rimpatrio, egli teme di essere immediatamente arrestato, detenuto e ucciso. 4.2 A sostegno della sua domanda d'asilo egli ha prodotto i seguenti mezzi di prova: Carta d'identità originale MdP 1: decisione di incompetenza della Procura di E._______ con allegati MdP 2: lettera della Direzione provinciale di polizia di D._______ con rapporto di indagine MdP 3: verbale di colloquio con il Procuratore pubblico del (...).08.2023 MdP 4: richiesta del Procuratore di constatare l'indirizzo del (...).09.2023 MdP 5: decisione di incompetenza della Procura generale di C._______ MdP 6: verbale di indagine del (...).10.2023 con traduzione MdP 7: verbale di indagine del (...).10.2023 con traduzione MdP 8: lettera del Governatorato distrettuale di C._______ all'Ufficio preparazione del (...).10.2023 MdP 9: lettera del Governatorato provinciale di D._______ del (...).10.2023 MdP 10: richiesta della Procura di emettere un mandato di accompagnamento coattivo del (...).10.2023 MdP 11: altra decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi, sezione 4 di D._______ MdP 12: mandato di accompagnamento coattivo del (...).11.2023 MdP 13: decisione di congiunzione del (...).11.2023 MdP 14: lettera del Procuratore con richiesta di indagare sull'esito della decisione di accompagnamento del (...).12.2023 MdP 15: procura all'avvocato del ricorrente in Turchia del 01.03.2024 MdP 16: lettera di richiesta della Direzione provinciale di polizia del (...).06.2024 MdP 17: richiesta della Procura di inoltrare documenti del (...).05.2024 MdP 18: decisione del Tribunale penale di primo grado di ammissione del (...).03.2025 MdP 19: richiesta del mandato di accompagnamento coattivo mirato all'arresto del (...) settembre 2022 (Yakalama Talebi); 4.3 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente non soddisfino i requisiti di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha rilevato che le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. In particolare, le dichiarazioni concernenti la presunta politicizzazione della famiglia e la propria partecipazione all'ala giovanile dell'HDP sono state ritenute vaghe, stereotipate e contraddittorie, senza elementi concreti atti a dimostrare un coinvolgimento politico personale o familiare tale da esporlo a un rischio di persecuzione. Parimenti, le allegazioni relative a presunti fermi, interrogatori e maltrattamenti da parte delle autorità turche sono state giudicate generiche e incoerenti. Secondo la SEM, i racconti non presentano la concretezza e la circostanziatezza necessarie per apparire come esperienze vissute in prima persona e risultano per di più contraddittori quanto al numero, alla durata e alle modalità degli episodi descritti. Per quanto concerne le attività sui social media, il ricorrente non ha saputo precisare con chiarezza né il contenuto né il periodo delle presunte pubblicazioni critiche nei confronti delle autorità, e le relative conseguenze (visite della gendarmeria, emissione di un mandato d'arresto) sono state riferite in maniera vaga e contraddittoria. In relazione ai documenti prodotti a sostegno delle proprie allegazioni - in particolare diversi mandati e decisioni giudiziarie - l'autorità inferiore ha sottolineato che si tratta di atti di scarso valore probatorio, facilmente falsificabili e non idonei a dimostrare l'esistenza di una procedura penale effettivamente aperta nei confronti del ricorrente. Infine, le difficoltà e le discriminazioni riferite in ragione della sua appartenenza alla minoranza curda non sono state considerate di intensità tale da configurare persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce di quanto precede, la SEM ha concluso che il ricorrente non ha reso verosimile di essere esposto, in caso di rientro in Turchia, a gravi pregiudizi rilevanti ai sensi del diritto d'asilo, motivo per cui non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato e ha respinto la sua domanda.
5. In sede di ricorso, il ricorrente ha avversato puntualmente alcuni aspetti in relazione all'analisi della verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti. In particolare egli contesta l'interpretazione che ha dato la SEM delle proprie espressioni circa la propria famiglia e i genitori, che avrebbero piuttosto trasmesso nozioni culturali curde e non sarebbe stata una famiglia esposta politicamente. Egli intendeva dire che la sua non sarebbe una famiglia culturalmente integrata nella cultura turco-islamica di matrice nazionalista. Il ricorrente poi indica che la SEM ha interpretato in modo erroneo le dichiarazioni circa la propria famiglia. Infatti lui e la sua famiglia avrebbero una coscienza politica, e ciò non implica direttamente che la stessa sia politicamente attiva. Inoltre, l'impegno politico curdo prescinde dall'iscrizione o meno al partito HDP. Per quanto concerne gli episodi di fermo, egli indica di aver spiegato di essere stato fermato 3 volte, durante i quali sarebbe stato malmenato 2 volte e pertanto egli non si sarebbe contraddetto. Egli specifica inoltre che dopo essere stato maltratto dalla polizia, si è deciso solo in un secondo momento di recarsi all'ospedale al fine di ottenere dei certificati medici per poi presentare una denuncia di quanto subito. In quel frangente egli sarebbe però stato scoraggiato dal padre. Contesta poi le contraddizioni che gli sono state imputate dalla SEM circa le procedure penali che lo interesserebbero e indica che sarebbero aperte delle procedure penali sia per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica e anche per appartenenza alla stessa.
6. Preliminarmente, il Tribunale si esprime circa la censura formulata dal ricorrente circa la conduzione delle audizioni. Infatti egli lamenta l'assenza di un patrocinatore d'ufficio e pure il fatto per cui le stesse si siano svolte in tedesco e in francese. Il ricorrente non può tuttavia essere seguito. Infatti, egli ha deciso, in data (...) febbraio 2024, di sua spontanea volontà di rinunciare ad essere rappresentato ed è stato edotto delle conseguenze di tale scelta, tanto da sottoscrivere una dichiarazione in tal senso (cfr. atto SEM n. 13/1). Invece, per quanto concerne la doglianza circa la lingua in cui si sono tenute le audizioni, il Tribunale rileva che durante tali verbali era presente un interprete e che il ricorrente ha dichiarato a inizio degli stessi di comprenderlo. Al termine delle audizioni egli ha riletto i verbali con l'ausilio dell'interprete. Il richiedente ha pure apportato delle correzioni ai verbali, per poi sottoscrivere la correttezza degli stessi (cfr. verbale 1, D1 e verbale 2, D1). Pertanto, tali censure vengono respinte. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 7.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.). 8. 8.1 Nella presente fattispecie, dopo un attento esame degli atti, il Tribunale rileva che a giusto titolo l'autorità inferiore ha considerato il racconto del ricorrente inverosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Per quanto concerne la politicizzazione della propria famiglia, il ricorrente stesso nel proprio allegato ricorsuale ha di fatto ammesso che la sua non sia una famiglia politicamente attiva, bensì che la stessa non sia stata assimilata nella cultura turco-islamica di matrice nazionalista (cfr. ricorso, pagg. 3-4). In tal senso l'interessato ha altresì confermato di non aver fatto parte del partito HDP, ma di aver simpatizzato con lo stesso e di aver partecipato alle sue attività (cfr. ricorso, pag. 4). Per quanto concerne gli asseriti fermi di polizia e le relative torture, il Tribunale condivide la valutazione della SEM, alla quale si rimanda, circa la vaghezza della descrizione di tali avvenimenti. Il ricorrente sostiene che la SEM avrebbe interpretato le sue parole in modo errato, avendo egli indicato di essere stato fermato dalle forze di polizia in due occasioni, sottintendendo che le stesse fossero le due circostanze durante le quali egli sarebbe stato torturato, omettendo di indicare il frangente durante il quale egli sarebbe stato solo sentito. Tale argomentazione non può tuttavia essere seguita. Infatti, l'autorità inferiore aveva addirittura indicato nella domanda di descrivere i tre casi ("drei Vorfälle") durante i quali egli sarebbe stato fermato dalla polizia (cfr. verbale 2, D87). Pertanto egli si è contraddetto circa il numero di fermi. Invece per quanto riguarda l'asserita mancata denuncia alle forze di polizia dei maltrattamenti subiti, il Tribunale osserva che in sede di primo verbale il ricorrente non ha affermato di essersi recato in ospedale al fine di recuperare la documentazione per sporgere denuncia, ma che il padre lo avrebbe sin da subito dissuaso (cfr. verbale 1, D72). Durante la seconda audizione invece egli ha dichiarato di aver sporto denuncia alle autorità, con dei documenti ottenuti in ospedale, ma che le stesse non si sarebbero in alcun modo attivate (cfr. verbale 2, D96-D97). In sede ricorsuale il ricorrente propone una terza versione, secondo cui egli avrebbe sporto la denuncia, ma che su pressione del padre e della polizia non l'avrebbe ufficialmente depositata (cfr. ricorso, pag. 4). Le tre versioni proposte dal ricorrente sono in contraddizione tra di loro. Inoltre il ricorrente non ha prodotto alcun mezzo di prova al fine di rendere verosimile perlomeno un tentativo di sporgere denuncia. Egli non ha pertanto reso verosimile tali circostanze, sia per quanto concerne i fermi, le torture e i "tentativi" di denuncia. Il Tribunale condivide pure la contraddizione circa il capo d'accusa imputatogli dalle autorità. Infatti, contrariamente da quanto asserito in sede ricorsuale, dagli atti emerge che nei confronti dell'interessato sarebbe stata aperta unicamente una procedura per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica. La domanda a capire se una procedura penale in tal senso sia effettivamente stata aperta e se i mezzi di prova siano autentici o meno può rimanere aperta, in quanto ad ogni modo non sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, come verrà analizzato di seguito. Il ricorrente non ha pertanto reso verosimile il proprio attivismo politico come quello della sua famiglia, oltre che gli arresti e i maltrattamenti subiti dalle forze di polizia turche. 8.2 8.2.1 Si analizza di seguito la rilevanza degli altri motivi d'asilo addotti dall'interessato. Circa la simpatia dell'insorgente e della sua famiglia nei confronti del partito HDP, il Tribunale osserva che quest'ultimo è un partito politico attivo legalmente. Egli inoltre non svolge alcun ruolo particolare all'interno dello stesso. Pertanto, l'appartenenza a tale partito non risulta rilevante al fine del riconoscimento della qualità di rifugiato. 8.2.2 Per quanto concerne le asserite discriminazioni subite a causa della sua identità etnica curda, le stesse non risultano dirimenti per il giudizio. Infatti, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4664/2024 del 29 dicembre 2024, consid. 6.3; E-4103/2024, consid. 13.2). 8.2.3 Il Tribunale constata che, anche ammettendo l'esistenza di una procedura penale per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica nei confronti del ricorrente, la stessa non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infatti, nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca. Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre procedere ad un esame del caso concreto considerando la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). Nel caso concreto il ricorrente non ha dichiarato di avere precedenti penali e ha indicato di non essere nemmeno membro del partito HDP. Pertanto, anche sotto il profilo della rilevanza, tale asserita procedura penale nei suoi confronti non è rilevante. 8.3 Ne discende che le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell'art. 7 LAsi e alla rilevanza dei restanti motivi d'asilo addotti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entrata nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 9.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, in particolare rispetto alla situazione vigente in Turchia e riguardo alla situazione personale dell'insorgente. 10.3 In sede di ricorso, l'interessato non ha motivato la propria richiesta processuale di concessione dell'ammissione provvisoria. 11. 11.1 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Turchia. 11.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Dagli atti non emergono inoltre indizi seri e concreti che rendano verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui il ricorrente possa subire un trattamento contrario alle norme succitate, considerando che il Tribunale ha ritenuto le minacce per il delitto d'onore e la non protezione da parte delle autorità turche come inverosimili. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.3.1 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4) e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.). Il 1° marzo 2025, il PKK ha inoltre approvato un cessate il fuoco immediato con la Turchia e, 12 maggio successivo, ha dichiarato la propria dissoluzione (cfr. Neue Zürcher Zeitung [NZZ], articolo online "PKK verkündet Waffenstillstand mit der Türkei" del 1° marzo 2023, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 3 settembre 2025; NZZ, articolo online "Konflikt mit der Türkei: PKK gibt Auflösung bekannt" del 12 maggio 2025, https://www.nzz.ch/international/die-kurdische-arbeiterpartei-pkk-hat-sich-aufgeloest-ld.1883875, consultato il 3 settembre 2025). 11.3.2 Posta l'attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, tra le quali figura quella del ricorrente, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dev'essere poi esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]). 11.3.3 Nel caso concreto, l'insorgente è giovane, in generale in buona salute (cfr. verbale 2, D4) e dispone di una formazione liceale. La casa di famiglia del ricorrente, presso la quale abitava, non è stata colpita dal terremoto. Presso il suo paese natale egli era attivo quale allevatore e potrà riprendere tale attività, disponendo del sostegno della famiglia in loco. Egli inoltre ha già vissuto al di fuori della propria provincia, essendosi recato a Antalya e Izmir per lavorare nel settore dell'edilizia. Indipendentemente dalla possibilità di ritornare nella regione d'origine, non è quindi verosimile che l'interessato riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale in Turchia. Di riflesso, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 11.4 Infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11.5 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
12. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento. Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
14. Essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell'inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure l'istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio (art. 102m LAsi), sono respinte.
15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
16. Infine, la presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.
3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: