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D-5385/2020

D-5385/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-14 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. Il (…) gennaio 2019 l’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera. B. B.a Il richiedente è stato sentito in merito alle sue generalità il (…) feb- braio 2019, allorché invece il (…) ottobre 2019 rispettivamente il (…) ago- sto 2020 – quale audizione di prosecuzione della precedente – con l’inte- ressato si sono svolte delle audizioni riguardanti in particolare i suoi motivi d’asilo. B.b Nell’ambito dei succitati colloqui, il richiedente ha asserito, sostanzial- mente e per quanto qui di rilievo, che egli è di etnia tamil ed originario di B._______ (distretto di C._______, regione di D._______, nella provincia del […]). Nel (…), la sua sorella (…) sarebbe stata presa con la forza e reclutata dalle LTTE (acronimo in inglese per: “Liberation Tigers of Tamil Eelam”). In seguito al decesso della predetta durante un combattimento, avvenuto nel (…), la sua famiglia sarebbe stata contattata per fornire degli aiuti alle LTTE. Seppure malvolentieri, il padre dapprima ed in seguito an- che il richiedente dopo che il primo si sarebbe ammalato, avrebbe (…). Tuttavia, egli ha addotto di non essere mai stato membro delle precitate. Inoltre, da circa (…) del (…), egli avrebbe confezionato su ordine del (…) della (…) dove lui era impiegato quale (…), le (…). Una sera, dei militari avrebbero perquisito il (…) dove lavorava, scoprendo delle armi delle LTTE nascoste nella stessa. Pertanto, avrebbero interrogato anche l’interessato, che però avrebbe negato di sapere qualcosa in merito alle armi. Dopo l’in- terrogatorio, durante il quale lo avrebbero anche picchiato, egli sarebbe stato rilasciato. A seguito di tale evento, il richiedente sarebbe poi tornato a lavorare nella (…), ed avrebbe continuato ad aiutare le LTTE fornendo loro (…). Nel (…), il padre, probabilmente a seguito di una denuncia deri- vante dal fatto che essi erano designati come una “famiglia LTTE”, sarebbe stato arrestato da membri del CID (acronimo in inglese per: “Criminal Inve- stigation Department”), i quali lo avrebbero interrogato riguardo a dove si trovasse la sorella del richiedente, nonché malmenato. Secondo gli asserti dell’interessato, il padre a causa delle percosse subite in tale contesto, sa- rebbe deceduto il (…). In seguito ad una denuncia, il (…), il richiedente sarebbe stato prelevato da casa sua da appartenenti del CID con un (…). Egli sarebbe stato condotto al campo di E._______, nel distretto di B._______, per (…), dove avrebbe subito ripetuta tortura nonché violenza sessuale. Egli sarebbe stato interrogato riguardo a dove si trovassero la

D-5385/2020 Pagina 3 sorella – ritenuta una combattente LTTE – nonché le armi di quest’ultima organizzazione. Tali persone lo avrebbero difatti ritenuto appartenente alle LTTE, come tutta la sua famiglia, e quindi di aiutare queste ultime. Egli non avrebbe tuttavia mai ceduto alle torture né ammesso nulla. Sarebbe riu- scito a scappare dal luogo dove era incarcerato il (…), dandosi alla fuga con (…), durante i (…) da parte dei militari ivi presenti, che avevano (…). Il richiedente sarebbe riuscito a dileguarsi nella (…) che si trovava nei pressi del campo militare, dove avrebbe incontrato membri delle LTTE, che lo avrebbero aiutato a sopravvivere per gli (…) o (…) mesi di permanenza con loro, procurandogli un alloggio nella (…). Dopo aver ristabilito i contatti con i suoi famigliari, avrebbero deciso che l’interessato doveva lasciare lo Sri Lanka. Quindi, con l’aiuto di un passatore – che avrebbe corrotto degli impiegati della migrazione e dei membri del CID – egli sarebbe espatriato il (…) dall’aeroporto di F._______, munito del suo passaporto, verso la G._______. Ivi sarebbe stato registrato dall’(…) ([…]), ma sarebbe stato riconosciuto dal medesimo organismo soltanto nel (…). Sino al mese di (…) del (…) avrebbe potuto soggiornare senza problemi in G._______, ma in seguito sarebbe stato arrestato per soggiorno illegale ed incarcerato fino al mese di (…) del (…). Non sopportando più tale situazione di detenzione, dove avrebbe anche subito dei maltrattamenti da parte delle guardie car- cerarie presenti, avrebbe difatti deciso di ritornare in Sri Lanka. Il (…), sa- rebbe quindi (…) alla volta del suo Paese d’origine. I suoi documenti sa- rebbero stati consegnati direttamente alle autorità di frontiera in Sri Lanka. All’arrivo all’aeroporto di F._______, egli sarebbe stato arrestato e condotto dinnanzi a membri del CID che lo avrebbero fatto transitare in diversi uffici dove sarebbe stato interrogato ripetutamente, gli avrebbero preso le im- pronte digitali e scattato delle fotografie. In seguito avrebbero contattato la polizia di B._______, la quale avrebbe riportato il suo arresto del (…) e la sua fuga di allora. Essi lo avrebbero voluto arrestare, tuttavia un passatore con il quale egli sarebbe entrato in contatto telefonico nel frattempo, sa- rebbe intervenuto in suo favore, corrompendo i CID con il pagamento di (…). Pertanto il richiedente, il (…), avrebbe potuto lasciare l’aeroporto e con una persona che sarebbe venuta a prenderlo, si sarebbe recato dal passatore, che lo avrebbe ospitato. Ivi gli avrebbero reso visita la madre, le sorelle e la fidanzata. Tuttavia, il (…), la madre avrebbe ricevuto una chiamata da parte del CID sul suo telefono, dicendole che il richiedente si sarebbe dovuto recare presso il posto di polizia di H._______. Pertanto, l’interessato, dopo consiglio e rassicurazioni ricevuti da parte del passa- tore, si sarebbe recato con quest’ultimo al posto di polizia. Delle persone lo avrebbero ivi interrogato e picchiato, chiedendogli come avesse fatto ad uscire dall’aeroporto e chi lo avesse aiutato. Il passatore, rimasto all’esterno dell’ufficio dove avveniva l’interrogatorio, e sentendolo gridare,

D-5385/2020 Pagina 4 avrebbe chiamato l’agente del CID che lo avrebbe già aiutato per farlo uscire dall’aeroporto. Quest’ultimo sarebbe giunto, intervenendo in suo fa- vore, e l’interessato avrebbe così potuto lasciare il posto di polizia con il passatore, malgrado le minacce profferite da parte di alcune persone pre- senti. A questo punto, egli avrebbe chiesto al passatore di intraprendere di tutto pur di farlo uscire dal paese, in quanto a suo vedere non lo avrebbero lasciato vivere. Così, per il tramite ancora del membro del CID che era già intervenuto in passato, egli sarebbe riuscito a partire la sera stessa del (…), via aerea, verso il I._______. Dopo il suo espatrio, degli affiliati del CID lo avrebbero ricercato presso il domicilio della madre, nonché avrebbero in- terrogato un cugino sul suo conto. Lui ritiene di essere ricercato a causa del suo arresto del (…) e per il fatto di essere fuggito dalla detenzione. A causa di quest’ultimo evento, essi sarebbero persuasi che egli abbia an- cora dei legami con le LTTE e che sia a conoscenza di dove esse nascon- dano le loro armi. Pertanto, i membri del CID, arrestandolo, penserebbero di poter ottenere delle informazioni al riguardo. Inoltre, egli sarebbe stato accusato di aver (…). Il (…) gennaio 2019, il richiedente sarebbe giunto in Svizzera. B.c Dal profilo del suo stato di salute, l’interessato ha allegato di soffrire di dolori al ventre che tratterebbe con dei medicamenti, così come di es- sere seguito psicologicamente. B.d A supporto dei suoi asserti, egli ha prodotto in copia: il suo passaporto; dei documenti con dei visti; il suo certificato di nascita; la sua carta d’iden- tità di carcerato in G._______; la patente di guida; quattro fotografie su due fogli A4 che lo raffigurerebbero con dei segni (…); una fotografia che lo raffigurerebbe nel carcere in G._______; due certificati emessi dall’(…) in G._______ e in J._______; tre biglietti aerei; una domanda di uscita dal territorio (…); una fotografia di un annuncio funebre; la carta d’identità della sorella ed una foto della sorella in divisa LTTE estratta da un giornale (an- che in originale); la carta d’identità e dell’atto di nascita della fidanzata dell’interessato; tre attestati della (…) riguardanti la predetta; due denunce di scomparsa fatte dalla madre presso la polizia (in originale) ed un’altra presso (…) (in copia); un invito alla madre presso la (…) in lingua straniera; uno scritto del 17 maggio 2012 in lingua straniera; due prese d’atto delle denunce di scomparsa della madre da parte della “(…)” del 15 dicem- bre 2014 rispettivamente del 9 dicembre 2013 e di uno scritto del segreta- rio della succitata (…) del 15 dicembre 2014; una lettera del 29 ago- sto 2013 in lingua straniera; un attestato del “(…)” del 15 ottobre 2012 in- dicante la conoscenza della sua scomparsa; un annuncio che lo indiche- rebbe deceduto; la lettera di un sacerdote della chiesa di K._______ a

D-5385/2020 Pagina 5 B._______; una lettera redatta in lingua straniera del 9 dicembre 2013; un foglio contenente delle date e dei numeri nonché un timbro della posta di B._______; la lettera di risposta dell’(…); documentazione inerente alla sua richiesta d’asilo presso l’ambasciata svizzera a L._______; una fotografia di una schermata telefonica con un numero di telefono; atti del (…) di M._______ relativi alla madre e ad una sorella del richiedente; i medica- menti che quest’ultimo deve assumere giornalmente. Nonché in originale, a parte quanto già sopra evidenziato: la tessera emessa il (…) dell’(…); la notifica d’espulsione dalla G._______; un documento delle autorità (…) con il nome dell’interessato; la lettera del sacerdote di K._______ del 28 febbraio 2019 ed un pezzo di carta indicante delle cifre. C. Con decisione del 30 settembre 2020 – notificata il 2 ottobre 2020 (cfr. atto della SEM A28/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’in- teressato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del predetto provvedi- mento. Nella stessa, l’autorità inferiore ha considerato alcune dichiarazioni rese dall’interessato come contraddittorie, poco sostanziate ed illogiche, e quindi inverosimili. Neanche alcuni mezzi di prova prodotti, sarebbero atti a ribaltare tale conclusione. Altre sue allegazioni, non sarebbero invece pertinenti ai sensi dell’asilo. In particolare (…) di prigionia che egli avrebbe subito nel (…), per quanto non venga posto in discussione, non sarebbe più rilevante. Malgrado ciò, rispetto alle fotocopie di fotografie da lui pre- sentate raffiguranti dei segni di torture al (…), queste non sarebbero idonee a provare che sarebbero occorse nel (…) di prigionia in Sri Lanka, in quanto non indicherebbero quando sono state effettuate. Neppure l’attuale situa- zione in Sri Lanka motiverebbe un timore fondato di persecuzione nel caso egli facesse ritorno in patria. Inoltre, per quanto non venga messo in dubbio quanto gli sarebbe successo in G._______ ed al di fuori del suo Paese d’origine, tuttavia ciò non sarebbe rilevante per la sua domanda d’asilo, né lo sarebbero i relativi mezzi di prova da lui presentati. Altra documentazione da lui trasmessa, in parte non riguardante lui personalmente, non corrobo- rerebbe i suoi motivi d’asilo. L’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato, sarebbe inoltre ammis- sibile, ragionevolmente esigibile – in particolare dal profilo della situazione securitaria presente in Sri Lanka nonché dal profilo personale – così come possibile.

D-5385/2020 Pagina 6 D. Per mezzo del ricorso del 2 novembre 2020, l’interessato si è aggravato contro la summenzionata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo processuale, la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento fino alla decisione sul ricorso e di istruire le autorità cantonali di conseguenza, nonché l’assistenza giudizia- ria, nel senso dell’esenzione dal versamento di spese processuali e del relativo anticipo. A titolo principale, ha postulato l’annullamento della deci- sione impugnata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato. In primo su- bordine, ha chiesto di concedergli l’ammissione provvisoria in Svizzera; ed in secondo subordine, di restituire gli atti alla SEM per una rivalutazione. D.a Il ricorrente, nel suo memoriale, contesta dapprima di non aver rila- sciato delle allegazioni verosimili (cfr. ricorso, p.to 14 segg., pag. 8 segg.). In particolare, il suo racconto sulla fuga dalla prigione, sarebbe coerente e dettagliato (cfr. ibidem, p.to 19 e p.to 21, pag. 8 seg.), e per quanto con- cerne l’(…), egli avrebbe potuto essere maggiormente preciso se solo gli fosse stato chiesto di specificarne meglio le circostanze (cfr. ibidem, p.to 20 seg., pag. 9). Inoltre, a mente sua la SEM si sarebbe concentrata nella sua decisione su punti di minima importanza per ritenere l’inverosimi- glianza dei suoi asserti, invece di concentrarsi su quelli importanti del suo trascorso. In tal senso, un paragone tra le dichiarazioni concernenti il (…) vissuto nel campo di prigionia e quelle invece riguardanti la (…), non risul- terebbe un adeguato metro di giudizio per la determinazione della credibi- lità del ricorrente e dei suoi asserti. Tanto più che egli è comunque riuscito a dare dei dettagli circa l’ubicazione in cui si trovava nella (…), ciò che proverebbe la veridicità del suo vissuto (cfr. ibidem, p.to 22 segg., pag. 9 segg.). Successivamente, egli ritiene che il comportamento da lui tenuto nei confronti delle autorità srilankesi nel periodo trascorso in Sri Lanka dal (…) al (…), sarebbe del tutto comprensibile e privo di illogicità, in partico- lare essendosi egli affidato a quanto consigliatogli dal passatore (cfr. ibi- dem, p.to 27 segg., pag. 11 segg.). Da ultimo, l’autorità inferiore non avrebbe tenuto in debito conto per la valutazione della credibilità degli as- serti del ricorrente, la sua condizione di vulnerabilità che sarebbe provata dal suo stato di salute psichico, il quale avrebbe “[…] un impatto estrema- mente gravoso sulla sua capacità di esprimersi […]” (cfr. ibidem, p.to 33, pag. 13). In tal senso, la SEM avrebbe ecceduto il suo potere discrezionale in merito all’esame della verosimiglianza delle allegazioni dell’insorgente. Proseguendo nell’analisi, l’interessato sostiene inoltre di adempiere ai cri- teri di rilevanza, in quanto il suo profilo di rischio – anche citando e pren- dendo in considerazione la giurisprudenza resa dal Tribunale e la situa- zione politica e securitaria in Sri Lanka – aggraverebbe il pericolo che egli

D-5385/2020 Pagina 7 correrebbe di essere perseguitato e torturato nel caso tornasse in Sri Lanka. Ciò sarebbe dato in particolare dal suo legame, conosciuto dalle autorità, con le LTTE; dall’illegalità del suo espatrio e dalla durata del suo soggiorno in Svizzera, peraltro Stato in tensione con lo Sri Lanka, come pure dalla sua etnia tamil e dalla sua provenienza, nonché dalle cicatrici che egli presenta (…) (cfr. ibidem, p.to 34 segg., pag. 13 segg. e p.to 62, pag. 22). D.b In un passo successivo il ricorrente, in subordine, contesta l’ammissi- bilità e l’esigibilità dell’esecuzione del suo allontanamento (cfr. ibidem, p.to 49 segg., pag. 18 seg.; p.to 63, pag. 22). Egli lamenta infatti che visto il sospetto di far parte, insieme alla sua famiglia, delle LTTE, egli in quanto di etnia tamil, in caso di rimpatrio, potrebbe essere soggetto a torture e maltrattamenti contrari all’art. 3 CEDU. Inoltre, dal profilo dell’esigibilità della misura, l’autorità inferiore non avrebbe tenuto in conto sufficiente- mente nella sua decisione, la situazione sociale e di sicurezza vigente in Sri Lanka, le quali condizioni di vita sarebbero in modo particolare difficili per ex membri o affiliati alle LTTE, aggravatesi ancora con l’attuale situa- zione di pandemia legate al coronavirus (detto anche Covid-19). Altresì, la SEM non avrebbe preso in considerazione la fragilità psichica del ricor- rente, ciò che sarebbe invece di fondamentale importanza. Se egli venisse rimpatriato, il suo stato di salute ne risulterebbe inevitabilmente aggravato, in quanto non potrebbe adeguatamente curare le sue patologie. Peraltro le stesse si sarebbero già aggravate alla sola possibilità di venir rimpatriato. Pertanto, al richiedente dovrebbe essere concesso di proseguire il suo per- corso di cura in Svizzera, come certificato dal medico curante. Inoltre, a livello personale, il ricorrente dimostrerebbe – anche tramite la documen- tazione presentata con il ricorso – i suoi sforzi d’integrazione in territorio elvetico (cfr. ibidem, p.to 64, pag. 22). D.c A titolo ancora più subordinato, il ricorrente ritiene che l’autorità infe- riore abbia interpretato le sue allegazioni in modo unilaterale, improprio ed in parte erroneamente rispetto a quanto disposto dall’art. 7 LAsi (cfr. ibi- dem, p.to 57, pag. 20 e p.to 63, pag. 22). D.d Infine, l’insorgente lamenta una violazione dell’art. 16 cpv. 2 della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) da parte dell’autorità inferiore, in quanto non avrebbe rispettato nel presente caso il principio d’unità linguistica, avendo condotto l’intera procedura d’asilo nelle tre lingue ufficiali differenti, e non essendo adempiute delle eccezioni che deroghino allo stesso ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 LAsi. Citando della giurisprudenza del Tribunale, egli ritiene che l’autorità inferiore sia tenuta al versamento di ripetibili a

D-5385/2020 Pagina 8 causa della violazione del precitato disposto, per eventuali esborsi utili da lui sostenuti (cfr. ibidem, p.to 58 segg., pag. 20 seg.). D.e Quale nuova documentazione ed in copia, al ricorso è stata allegata: la procura del ricorrente a favore di AsyLex del 6 ottobre 2020 e la procura di sostituzione del mandato a favore di Catarina Ferroni di AsyLex; i certi- ficati medici del 20 ottobre 2020 e del 26 ottobre 2020; l’attestato di “Ap- prendimento precoce della lingua” della (…); l’attestato del 18 settem- bre 2019 concernente il termine del corso di italiano L2/obiettivo A1 e la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale del 25 settem- bre 2020. E. Con decisione incidentale del 5 novembre 2021, il Tribunale, rammentando dapprima che il ricorso ha effetto sospensivo ex lege, ha considerato che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria formulata dall’in- sorgente nel gravame, nonché ha invitato l’autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 22 novembre 2021. F. Tramite lo scritto del 5 novembre 2021, il ricorrente ha informato il Tribu- nale circa la sostituzione di rappresentanza legale a favore di Jan Züger, sempre esercitante per AsyLex, annettendo la relativa procura, nonché chiedendo ragguagli circa lo stato della procedura ricorsuale. G. Nella sua risposta del 12 novembre 2021, l’autorità inferiore ha concluso al respingimento del ricorso. In particolare, la SEM ha rilevato come per quanto attiene alla circostanza della fuga dalla prigionia, vi siano dei fatti che il ricorrente non ha citato e che l’autorità inferiore ha invece preso in esame nella decisione avversata per stabilire l’inverosimiglianza della nar- razione di tale evento. Le sue giustificazioni in merito al non aver compreso le esigenze della SEM riguardo alle necessità di dettaglio nel racconto sa- rebbero inoltre avventate. Anche le sue spiegazioni riguardo al suo vissuto nella (…), non potrebbero convincere. Inoltre nel ricorso verrebbe citato erroneamente che il ricorrente è un membro delle LTTE, allorché dalle sue dichiarazioni se ne evincerebbe il contrario. Anche l’appartenenza della so- rella e l’aiuto prestato dal padre dell’insorgente alle LTTE, non sarebbe stato supportato dai mezzi di prova consegnati. Altresì quanto addotto nel ricorso, non sarebbe atto a spiegare il comportamento illogico tenuto dal ricorrente durante i giorni trascorsi in Sri Lanka nel (…). L’autorità inferiore,

D-5385/2020 Pagina 9 ha poi ribadito come il ricorrente non avrebbe un profilo di rischio tale da poter ritenere che in caso di rimpatrio egli possa subire delle persecuzioni legate alla situazione politica e securitaria nel suo Paese d’origine. Proseguendo nell’analisi, l’autorità inferiore ha considerato come l’art. 16 cpv. 2 LAsi non sarebbe stato leso, ed inoltre il ricorrente sarebbe stato ascoltato nella sua madrelingua, e quindi anche se le audizioni federali si sarebbero tenute in lingua (…), ciò non avrebbe in alcun modo intaccato i suoi diritti. Inoltre la SEM ha ritenuto di non poter accettare le accuse rivolte dalla rap- presentante legale riguardo alla valutazione d’inverosimiglianza dei suoi asserti. Il ricorrente, potrebbe peraltro avere accesso in patria a terapie e medicamenti, in caso di bisogno. H. Invitato a determinarsi sulla risposta dell’autorità inferiore, il ricorrente ha replicato con scritto del 10 dicembre 2021. Egli ha ribadito come sia il suo racconto in merito all’(…) fuggendo dal carcere, che la sua permanenza con le LTTE nella (…), siano stati descritti con sufficienti dettagli, tali da rendere quanto narrato verosimile. Ha inoltre contestato nuovamente che egli abbia sempre compreso il livello di profondità adeguato e richiesto per spiegare al meglio i fatti da lui vissuti, in particolare riguardo all’(…), come sarebbe provato anche dai suoi dubbi espressi all’interrogante durante la seconda audizione in merito. Oltracciò, ha anche censurato il presunto er- rore segnalato dalla SEM circa il fatto che egli non sarebbe un membro delle LTTE, in quanto nel ricorso egli ha ritenuto di aver unicamente addotto di avere un legame con le stesse, ma non di esserne affiliato, ciò che ha confermato anche nel presente. Segnatamente, il fatto che la morte del padre sia legata alle percosse che lui (il padre) avrebbe subito da parte delle autorità srilankesi, si evincerebbe analizzando il certificato di morte del genitore – già prodotto quale documento nella procedura dinnanzi all’autorità inferiore – e le dichiarazioni rese dall’insorgente nel corso della prima audizione. Inoltre, che il padre del ricorrente sia effettivamente de- ceduto ed il legame tra i due, lo si dedurrebbe sia dalla documentazione già presentata, che da quella allegata alla replica a supporto di tali suoi asserti (cfr. sub doc. 9-10: copie di due fotografie). Altresì, anche per pro- vare che realmente la persona raffigurata quale combattente nei mezzi di prova già presentati, sia realmente la sorella del ricorrente, come pure che la madre di quest’ultimo raffigurata in uno dei documenti allegati con la re- plica, sia realmente lei, l’insorgente ha prodotto con il memoriale di replica ulteriore documentazione (cfr. sub doc. 11-12: copia di una fotografia e

D-5385/2020 Pagina 10 copia di uno scatto di schermata video). Il comportamento tenuto dall’in- sorgente all’aeroporto, che avrebbe celato per autodifesa il fatto del suo coinvolgimento con le LTTE ed il decesso del padre e della sorella, sarebbe compatibile con l’esperienza generale di vita e la logica dell’agire. Anche la circostanza che nel mentre che le autorità stessero attendendo i riscontri dattiloscopici del ricorrente all’aeroporto, egli avrebbe potuto contattare il passatore durante l’attesa e ne avesse ancora il numero, risulterebbe ve- rosimile. Ad uguale conclusione si giungerebbe per l’evenienza che il ricor- rente abbia potuto essere liberato dal passatore unicamente corrompendo un impiegato dei CID, vista la posizione di potere e d’influenza del passa- tore come pure della situazione della corruzione presente in Sri Lanka. Il comportamento tenuto dall’insorgente dopo essere riuscito ad uscire dall’aeroporto, ovvero che si sarebbe fatto raggiungere dai famigliari a casa del passatore, come pure che si sarebbe presentato alla centrale di polizia di H._______, non sarebbe altro che la messa in pratica di consigli datigli dal passatore, di cui avrebbe avuto fiducia. Visto il legame reso verosimile tra le LTTE e la sorella rispettivamente il padre del ricorrente, le elezioni presidenziali rispettivamente parlamentari in Sri Lanka, avrebbero avuto come effetto di mettere ulteriormente a rischio il ricorrente. Circa la censura riguardo al principio dell’unità linguistica, il ricorrente ha ribadito la posizione già espressa nel ricorso, sottolineando nuovamente come questo si riferirebbe non soltanto alla decisione materiale della SEM bensì anche alle audizioni precedenti, ciò che sarebbe supportato anche dal “Manuale Asilo e ritorno” della SEM. Infine, ha reiterato che l’esecuzione del suo allontanamento sia irragione- vole, a causa della sua fragilità psichica. I. Nella sua duplica del 29 dicembre 2021, l’autorità inferiore si è essenzial- mente riconfermata nelle precedenti motivazioni e conclusioni. In aggiunta, ha tuttavia sottolineato come il ricorrente abbia potuto esprimersi libera- mente riguardo alla sua fuga dal carcere nel corso dell’audizione, come pure che gli sarebbero stati posti diversi quesiti in merito, di modo che po- tesse fornire indicazioni utili e dettagliate. È soltanto allorché lui avrebbe trattato fatti che non concernevano il quesito posto, che egli è stato ripor- tato dal funzionario della SEM alla domanda, spiegandogli la vera inten- zione della stessa. L’autorità inferiore ha poi ribadito come soltanto (…) di prigionia del ricorrente sia ritenuto credibile e che né la verosimiglianza che la sua famiglia sarebbe martire per le LTTE – a causa degli allegati trascorsi del padre e della sorella – né i suoi legami di parentela con le persone che

D-5385/2020 Pagina 11 lui ha asserito essere decedute, sarebbero stati provati. Tale conclusione non muterebbe, neppure alla luce della documentazione presentata in co- pia con la replica. Peraltro, alcuni dei fatti narrati in audizione dal ricorrente, sarebbero stati riportati in maniera differente dal suo rappresentante legale nella replica (cfr. pag. 3 della duplica). Anche le critiche mosse all’autorità inferiore rispetto alla sua risposta al ricorso in merito all’interrogatorio in aeroporto del ricorrente, non sarebbero condivisibili, in quanto non ridate correttamente (cfr. pag. 4 della duplica). Inoltre, la corruzione che sarebbe presente in Sri Lanka, non avrebbe alcun tipo di nesso con le accuse rivolte all’insorgente, le quali sarebbero, secondo i suoi asserti, di ricercato appar- tenente ad una famiglia di martiri delle LTTE. Egli non avrebbe reso vero- simile, come sia riuscito nel suo caso specifico, ad essere liberato così fa- cilmente all’aeroporto, corrompendo esclusivamente un impiegato del CID (cfr. pag. 4 della duplica). Da ultimo, la SEM in merito alla contestazione relativa alle audizioni federali che sarebbero state condotte in lingua (…), ha indicato in aggiunta a quanto già precedentemente osservato, come il capitolo del “Manuale asilo e ritorno” citato dalla rappresentante legale nella replica, è relativo alla nuova legge sull’asilo, e non a quella vecchia. È quest’ultima che si applicherebbe però al caso del ricorrente. Inoltre, ha fatto notare come, a fronte dell’eccezionale numero di domande d’asilo de- positate nel periodo (…), delle misure erano state adottate dalla SEM, con effetto immediato, per trattare il più celermente possibile le procedure d’asilo presentate prima del 1° marzo 2019 (cfr. pag. 5 della duplica). J. Per mezzo della triplica del 21 gennaio 2022, l’insorgente ha in generale reiterato le argomentazioni già presentate con il ricorso e con la sua replica del 10 dicembre 2021. Ha essenzialmente aggiunto di contestare l’erro- neità del racconto del rappresentante legale rispetto ai fatti da lui narrati circa il proprio legame e quello dei famigliari con le LTTE, come pure che ciò che sarebbe rilevante concernerebbe i suoi asserti resi durante le au- dizioni ed i mezzi di prova prodotti, e non quanto invece allegato successi- vamente. Inoltre, a mente sua, sarebbe irrilevante che la sorella ed il padre non abbiano accettato volontariamente di aiutare le LTTE, quanto piuttosto il fatto che le autorità siano convinte che il ricorrente e la sua famiglia ab- biano aiutato le stesse e che la sorella sia stata membro delle LTTE (cfr. pag. 3 della triplica). Non sarebbe neppure importante sapere quando le autorità avrebbero iniziato a nutrire dei sospetti circa l’aiuto prestato alle LTTE da parte del ricorrente e della sua famiglia, ma se le autorità abbiano o meno avuto forti sospetti in merito a ciò (cfr. pag. 3 della triplica). Da ul- timo, il rappresentante legale, ritiene che la SEM nel caso specifico si sia posta oltre il limite della correttezza ed abbia assunto una posizione

D-5385/2020 Pagina 12 indifferente, specialmente in considerazione della difficoltà del ricorrente di attestare il valore probatorio delle proprie dichiarazioni. K. Invitata a presentare delle osservazioni, l’autorità inferiore ha prodotto le stesse con atto dell’8 febbraio 2022. Con le medesime, la SEM ha essen- zialmente ribadito quanto già precedentemente motivato e concluso, re- spingendo infine le accuse d’indifferenza mossegli dal ricorrente, in quanto il parametro di valutazione utilizzato, ovvero la legge sull’asilo, sarebbe uguale per tutti i richiedenti l’asilo. L. Nelle successive prese di posizione del ricorrente del 17 marzo 2022, ri- spettivamente dell’autorità inferiore del 6 maggio 2022 – inoltrata per co- noscenza all’insorgente dal Tribunale in data 11 maggio 2022 – le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro considerazioni e richieste di giudizio. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (53 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi, non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transito- rie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Il 1° gen- naio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), ha subito una parziale modifica legislativa ed un cambiamento di denominazione in legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Essendo che le disposizioni di tale testo normativo che verranno citate nella presente sentenza, non hanno subito alcuna modifica, si utiliz- zerà nella stessa la nuova denominazione (LStrI).

E. 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 31-33 LTAF), il ricorso è di prin- cipio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

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E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Innanzitutto occorre esaminare le censure formali avanzate dal ricor- rente nelle sue memorie scritte in ordine ad un’interpretazione erronea e non conforme all’art. 7 LAsi delle sue dichiarazioni da parte dell’autorità inferiore, che per di più non avrebbe tenuto conto della sua fragilità psi- chica. Altresì l’autorità inferiore avrebbe violato il principio dell’unità lingui- stica nella conduzione della procedura d’asilo.

E. 3.2 Il Tribunale ritiene a titolo preliminare che quanto lamentato dall’insor- gente riguardo all’interpretazione data dall’autorità inferiore alle sue allega- zioni, si confonda in realtà con il merito della vertenza, poiché concerne l’apprezzamento effettuato in specie dalla SEM. In tal senso, la stessa verrà trattata nei considerandi successivi. Ciò nondimeno, occorre sottoli- neare che, al contrario di quanto sollevato dal ricorrente nel suo gravame, l’autorità inferiore ha chiaramente e sufficientemente indicato nel provvedi- mento impugnato sia i fatti rilevanti e tutta la documentazione presentata dal ricorrente, sia le motivazioni che l’hanno condotta ad emettere un giu- dizio negativo in rapporto alla verosimiglianza di alcune dichiarazioni rese dall’insorgente (cfr. p.to I, pag. 2 seg. e p.to II, pag. 3 segg. della decisione impugnata). Peraltro, si evince dalla decisione avversata, come l’autorità inferiore abbia citato e tenuto conto nelle sue motivazioni anche della si- tuazione di salute del ricorrente come risultava al momento della presa di decisione (cfr. p.to I/4, pag. 3 e p.to III/2, pag. 11 seg.). Circa poi la docu- mentazione medica che il ricorrente ha prodotto soltanto in fase ricorsuale, sia l’insorgente, che la SEM, si sono potuti esprimere compiutamente. Non si vede quindi, quali ulteriori chiarimenti, anche dal profilo dello stato di salute dell’insorgente, in assenza poi di qualsiasi spiegazione sostanziata in ordine alla medesima censura da parte di quest’ultimo, dovrebbero es- sere effettuati. Non si ravvede quindi alcun accertamento inesatto ed in- completo dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore (art. 106 cpv. 1 lett. b), con la conseguente implicita violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), né del suo diritto di essere sentito

D-5385/2020 Pagina 14 (consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost.), o ancora dell’obbligo di motivazione da parte della SEM (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell’11 gen- naio 2023 consid. 3.1).

E. 3.3 Per quanto poi concerne la questione della lingua della procedura, a ragione l’autorità inferiore segnala nella sua risposta al ricorso, come la vecchia LAsi – applicabile anche alla presente procedura (cfr. supra con- sid. 1.1) – al suo art. 16 cpv. 2, esiga unicamente che le decisioni e le de- cisioni incidentali della SEM siano notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente, e non invece, come preteso dall’insorgente nel ricorso citando il principio dell’unità linguistica, anche al resto della pro- cedura. Quanto contenuto nel “Manuale asilo e ritorno” della SEM, citato dall’insorgente nel suo gravame a favore della sua tesi (cfr. p.to 58, pag. 20), risulta poi essere unicamente equiparabile a delle linee guida, che non sono peraltro applicabili che dal 1° marzo 2019 da parte dell’auto- rità inferiore, con l’entrata in vigore della nuova legge, come a ragione de- notato nella sua duplica dalla SEM. Non se ne può detrarre quindi alcuna valenza legale o giuridica. Inoltre, concernente le eccezioni citate all’art. 16 cpv. 3 LAsi, al contrario di quanto motivato dall’insorgente nel gravame, le stesse sono delle deroghe che si riferiscono, secondo il chiaro senso lette- rale, al cpv. 2 dell’art. 16 LAsi, e non invece all’intera conduzione della pro- cedura d’asilo. Nella presente disamina, l’autorità inferiore ha emesso in piena conformità con l’art. 16 cpv. 2 LAsi, la decisione avversata in lingua (…), secondo il luogo di residenza del richiedente. Peraltro il ricorrente è stato sentito nel corso delle audizioni con l’interposizione di un interprete, così come disposto all’art. 29 cpv. 1bis LAsi, non conoscendo alcuna delle lingue nazionali. Egli non spiega nel suo gravame, in cosa ciò lo avrebbe pregiudicato concretamente. La sentenza dell’allora Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo pubblicata quale GICRA (Giurisprudenza e in- formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo) 2004

n. 29 alla quale si riferisce il ricorrente nel suo gravame, non può inoltre essere equiparata alla fattispecie. Difatti, nella predetta sentenza, si trat- tava di un caso dove la decisione impugnata, non era stata redatta nella lingua d’attribuzione cantonale o di soggiorno del richiedente, così come disposto dall’allora in vigore art. 16 cpv. 2 LAsi, bensì in un’altra lingua na- zionale, ignota al ricorrente. Le misure volte a riparare l’eventuale pregiu- dizio subito dal ricorrente citate nella predetta sentenza al consid. 14, non sono quindi riferibili – neppure per analogia – alla fattispecie, dove quanto disposto dall’art. 16 cpv. 2 vLAsi è stato pienamente rispettato (cfr. anche DTAF 2020 VI/8 consid. 6.3 che conferma la giurisprudenza secondo

D-5385/2020 Pagina 15 GICRA 2004 n. 29). Non si ravvede quindi in specie alcuna violazione dell’art. 16 cpv. 2 vLAsi da parte della SEM. La richiesta di versamento di un’indennità da parte dell’autorità inferiore, così come preteso dal ricor- rente nel gravame (cfr. p.to 61, pag. 21), deve quindi essere completa- mente disattesa.

E. 3.4 Ne discende, che le doglianze formali, siano da respingere integral- mente.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.3.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.3.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi ri- conosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconosci- bili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una

D-5385/2020 Pagina 16 persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interes- sato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecu- zioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi og- gettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecu- zioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passi- bile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la perse- cuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.).

E. 5.1 In limine, il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, non in- tende mettere in dubbio il periodo detentivo di (…) circa che il ricorrente avrebbe subito nel (…) in Sri Lanka (cfr. atto A7/13, p.to 7.01, pag. 7 seg.; atto A19/18, D62 segg., pag. 12 segg.), come pure quanto gli sia occorso allorché si trovava all’estero, in particolare ciò che sarebbe accaduto in G._______ (cfr. atto A7/13, p.to 2.01, pag. 4; p.to 2.07, pag. 6; p.to 7.01, pag. 8; atto A19/18, D17 segg., pag. 5 segg.), in quanto gli asserti dell’in- sorgente in merito risultano essere nel loro insieme coerenti e dettagliati, nonché trovano parziale riscontro anche in alcuni mezzi di prova da lui pre- sentati nel corso della procedura di prima istanza (cfr. atto A8, documenti 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 20, 21 e 22). A differenza poi della SEM, il Tribunale ritiene credibili gli asserti dell’insorgente circa il fatto che una delle sorelle del ricorrente sia stata presa con la forza ed ingaggiata dalle LTTE, come pure che il padre dell’insorgente sia stato interrogato da membri del CID riguardo a suoi supposti legami con le LTTE. Invero, il ricorrente in merito a tali evenienze si è sempre dimostrato coerente e sufficientemente so- stanziato nelle sue allegazioni rese nel corso delle diverse audizioni (cfr. atto A7/13, p.to 7.01, pag. 7 seg.; atto A19/18, D59, pag. 9; D62, pag. 10). Il Tribunale, non intende neppure mettere in dubbio il fatto che tale sorella del ricorrente ed il padre di quest’ultimo siano deceduti, essendo che in

D-5385/2020 Pagina 17 proposito il ricorrente ha rilasciato delle dichiarazioni sempre concordanti (cfr. atto A7/13, p.to 3.01, pag. 6; atto A19/18, D46, pag. 8; D62, pag. 10 segg.), che trovano anche riscontro nella documentazione da lui prodotta già dinnanzi all’autorità inferiore (cfr. atto A8, n. 7), e successivamente an- che parzialmente in fase ricorsuale (cfr. allegato 10 alla replica del 10 di- cembre 2021).

E. 5.2 Ciò posto, il Tribunale, non ritiene invece verosimili, in quanto in parte incoerenti o non supportati da sufficienti indizi concreti, gli asserti del ricor- rente riguardanti le circostanze che avrebbero condotto la sorella combat- tente per le LTTE ed il padre al decesso. Ad uguale conclusione si giunge anche riguardo sia alle evenienze della sua fuga dal carcere nel (…), sia circa il periodo che egli avrebbe vissuto con le LTTE nella (…) dopo tale fuga e le circostanze che lo avrebbero condotto al primo espatrio verso la G._______ nel (…), come pure in relazione ai (…) che lui avrebbe tra- scorso in Sri Lanka prima di espatriare definitivamente dallo stesso Paese nel (…) del (…). Invero, le sue asserzioni in merito, risultano essere per- vase da incoerenze ed illogicità riguardanti dei punti chiave del suo rac- conto, come verrà esposto di seguito.

E. 5.2.1 Dapprima, le circostanze in cui sarebbe avvenuto il decesso della so- rella, come pure quello del padre, a differenza di quanto asserito dall’insor- gente nel suo ricorso e nelle comparse successive, non si evincono in al- cun modo dalla documentazione e dagli asserti da lui resi a tal proposito. Difatti, un ritaglio di giornale rappresentante una donna (cfr. atto A8, docu- menti n. 7 e n. 13; atto A19/18, D5, pag. 3), come pure che lo stesso ritratto lo si ritrovi in un’altra copia di fotografia tra le mani di altre tre donne (cfr. allegato 11 alla replica del 10 dicembre 2021), come a ragione sostenuto dalla SEM (cfr. duplica, pag. 2 seg.), non avvalora né il fatto che tale per- sona raffigurata sia la sorella del ricorrente, né ancor meno – ed anche nell’ipotesi in cui ciò fosse ritenuto verosimile – in quali evenienze il suo decesso sarebbe occorso. Per quanto riguarda il padre, dalla documenta- zione prodotta, che risulta essere parzialmente coerente con i suoi asserti, risulta che egli sarebbe deceduto il (…) (cfr. atto A8, doc. 7; atto A7/13, p.to 3.01, pag. 6; atto A19/18, D46, pag. 8 e D62, pag. 12; atto A24/24, D111, pag. 22). Tuttavia, dal mezzo di prova n. 7, si deduce unicamente una data di decesso, ma non si evince in alcun modo da tale certificato che egli sa- rebbe deceduto a causa delle percosse e torture che avrebbe subito du- rante il suo arresto da parte dei CID avvenuto nel (…), come invece soste- nuto dall’insorgente (cfr. atto A19/18, D62, pag. 12; replica del 10 dicem- bre 2021, pag. 4). La documentazione apportata anche in fase ricorsuale a sostegno di tale tesi – delle copie di fotografie (allegati 9 e 10 alla replica

D-5385/2020 Pagina 18 del 10 dicembre 2021) – non è atta all’evidenza a modificare tale conclu- sione.

E. 5.2.2 Le dichiarazioni dell’insorgente riguardo alla sua fuga dal carcere nel (…) del (…) rispetto a quanto prodotto quale documentazione, divergono in modo importante. Nella sua domanda d’asilo alla Svizzera tramite l’(…) (cfr. atto A8, doc. 10; non riconosciuta quale domanda d’asilo), il ricorrente ha infatti narrato in proposito come sarebbe riuscito a fuggire grazie a mili- tanti delle LTTE che avrebbero iniziato a (…), e che lui sarebbe fuggito con loro ed inoltre che avrebbe vissuto per qualche giorno nella (…) per salva- guardare la sua vita (cfr. atto A8, doc. 10). Durante l’audizione sui motivi, il ricorrente ha invece riportato un’altra versione di tali fatti, asserendo che sarebbe riuscito a fuggire assieme soltanto ad un ex membro delle LTTE, che si trovava come lui incarcerato, approfittando della situazione in cui si trovavano i (…) (cfr. atto A24/24, D118, pag. 24 seg.). Ha peraltro riportato in quest’occasione che avrebbe vissuto per circa (…) mesi nella (…) dopo la fuga assieme alle LTTE (cfr. atto A24/24, D120 seg., pag. 25 seg.). Tali divergenze nella narrazione del medesimo evento, non sono state in nes- sun modo spiegate dal ricorrente, neppure in fase ricorsuale, malgrado ne abbia avuta ampia possibilità. Altre circostanze narrate dall’insorgente circa la situazione in cui avrebbe vissuto nel carcere, mettono ancora più in dubbio che egli sia uscito di prigione così come da lui asserito. Se in un primo tempo lui ha infatti allegato che sarebbe stato sempre sorvegliato almeno da (…) persone, allorché la sera lo facevano uscire dalla cella per recarsi in bagno o bere acqua, o a volte avrebbero dato loro anche il cibo (cfr. atto A19/18, D65, pag. 16; atto A24/24, D118, pag. 24); incredibilmente in un secondo momento ha invece asserito che il giorno in cui egli sarebbe fuggito di prigione, come pure che avrebbe appreso che lo avrebbero uc- ciso, era presente un unico membro dei CID, che li avrebbe lasciati discu- tere tranquillamente in bagno, ed in seguito che avrebbe detto loro di an- dare a cercare il cibo con i loro piatti (cfr. atto A24/24, D118, pag. 24). An- che altra documentazione all’incarto fa planare ulteriori dubbi circa le effet- tive circostanze in cui il ricorrente avrebbe lasciato il carcere. Invero, non si comprende come ancora nel (…), la madre del ricorrente volesse darlo per disperso, rispettivamente deceduto, e richiedere come poi ha anche ottenuto un’attestazione di morte del ricorrente (cfr. atto A8, doc. 6 e 14; atto A19/18, D5, pag. 3), allorché fosse ben a conoscenza – come pure le autorità del suo Paese d’origine viste le diverse ricerche presso il suo do- micilio secondo le sue dichiarazioni – che egli era riuscito a fuggire e ad espatriare dallo Sri Lanka.

D-5385/2020 Pagina 19

E. 5.2.3 I suoi asserti riguardo al periodo trascorso con le LTTE nella (…), oltreché non combaciare con quanto precedentemente allegato in merito (cfr. supra consid. 5.2.2), come a ragione sottolineato anche dall’autorità inferiore già nella decisione avversata e ribadito anche in seguito in fase ricorsuale, risultano essere poveri di elementi di reale vissuto, anche con- frontandoli con quanto invece minuziosamente raccontato riguardo al pe- riodo trascorso in carcere. Richiestogli più volte di raccontare nei dettagli gli (…) o (…) che avrebbe trascorso con le LTTE nella (…), egli ha unica- mente allegato che avrebbe seguito le stesse nei loro spostamenti, non facendo nulla (cfr. atto A24/24, D126, pag. 27). Queste ultime allorché avrebbero ricevuto delle informazioni, avrebbero cambiato luogo (cfr. atto A24/24, D122, pag. 26); non gli avrebbero detto nulla ed avrebbe trascorso le sue giornate dormendo, alzandosi, e quando gli davano da mangiare, mangiando, e con il tempo il suo stato di salute si sarebbe aggravato (cfr. atto A24/24, D123, pag. 26). Questionato anche circa un avvenimento che in questo periodo trascorso con le LTTE lo avrebbe particolarmente mar- cato, egli ha unicamente riferito che ad un certo punto egli avrebbe “sputato sangue dalla bocca e del sangue gli sarebbe colato dal naso”, che avrebbe temuto in ogni momento di poter morire in quel luogo (cfr. atto A24/24, D124, pag. 26), subitamente poi cambiando soggetto, e raccontando nuo- vamente genericamente come avrebbe vissuto tra le LTTE (cfr. ibidem, D124, pag. 26: “(…)”.Anche se effettivamente egli, incalzato dal funziona- rio interrogante a fornire ulteriori dettagli, ha nominato i luoghi nella (…) dove si sarebbero spostati (cfr. ibidem, D125 seg., pag. 26 seg.; D128, pag. 27), come reiterato più volte dal ricorrente in fase ricorsuale, tuttavia anche agli occhi del Tribunale tale unico elemento a fronte delle altre di- chiarazioni per lo più generiche e stereotipate, non risulta convincere della verosimiglianza del suo vissuto. Neppure la spiegazione fornita nel gra- vame, circa il fatto che egli avrebbe descritto tale periodo con meno detta- gli, poiché relativamente ‘‘monotono” e tranquillo confrontato a quanto vis- suto durante il periodo d’incarcerazione (cfr. ricorso, n. 23, pag. 10; replica, pag. 3), non persuade. Anche se egli ne ha ampiamente avuto la possibilità sia nel corso delle audizioni, come pure in fase ricorsuale, l’insorgente non ha difatti apportato alcun elemento supplementare a sostegno della credi- bilità di tale periodo, relativamente lungo, che non può trovare quale unica spiegazione di un narrato inconsistente la monotonia e la relativa tranquil- lità dello stesso. Peraltro, tale affermazione non combacerebbe con la con- dizione di fuggiasco, ricercato dai membri del CID che avrebbero pure di- chiarato che se lo avessero trovato lo avrebbero ucciso, che il ricorrente ha asserito di aver vissuto assieme alle LTTE, pure ricercate dalle autorità (cfr. ibidem, D124, pag. 26 e D127, pag. 27).

D-5385/2020 Pagina 20

E. 5.2.4 Il comportamento tenuto poi sia dal ricorrente sia da membri del CID nel corso dei (…) che l’insorgente avrebbe trascorso in Sri Lanka tra il (…) ed il (…), dopo essere stato (…) dalla G._______ il (…), appare inoltre incoerente ed illogico. Come in parte sottolineato anche dall’autorità infe- riore, non risulta essere verosimile che l’insorgente abbia sostenuto che i CID dopo i vari interrogatori durati ben (…) ore, ed essendo coscienti di chi avessero dinnanzi – ovvero una persona che secondo i suoi asserti sa- rebbe stato accusato di legami con le LTTE, incarcerato, fuggito di prigione ed accusato anche di (…), nonché ricercato da allora (cfr. atto A24/24, D84, pag. 20; D118, pag. 24 seg.; D127, pag. 27; D153 seg., pag. 33; D156, pag. 33; D158, pag. 34) – lo avrebbero rilasciato con l’intromissione di un passatore che avrebbe unicamente corrotto un semplice membro del CID (cfr. atto A24/24, D146 segg., pag. 30 seg.). Anche il comportamento te- nuto dal ricorrente in tale frangente interroga. Difatti egli, dopo essere stato pesantemente e lungamente questionato, ha asserito di aver potuto tran- quillamente, mentre aspettava che i funzionari incaricati all’aeroporto ri- chiedessero la conferma di quanto da lui dichiarato alla polizia di B._______, telefonare con il passatore che lo avrebbe fatto espatriare la prima volta. Ancor più stupefacente appare poi che questi immantinente abbia potuto prendere contatto con un funzionario dei CID, lo avrebbe cor- rotto con una tangente, ed in seguito questi avrebbe fatto partire dall’aero- porto il ricorrente, nonostante nel frattempo si fossero avute tutte le infor- mazioni su di lui (cfr. atto A24/24, D151, pag. 32). Gli asserti dell’insorgente in fase ricorsuale circa il fatto che il passatore fosse influente e la corru- zione dilagante in Sri Lanka (cfr. ricorso, n. 28, pag. 11 seg.; replica, pag. 6), non sono in grado di appianare le illogicità sopra rilevate. Si dimo- stra incoerente il ricorrente anche laddove d’un canto ha asserito che non avrebbe dato il vero indirizzo della madre per paura che la interrogassero sul suo conto – allorché già in precedenza egli ha affermato che le autorità sarebbero state a conoscenza dello stesso e lo avrebbero ricercato presso la madre (cfr. atto A24/24, D127, pag. 27) – e d’altro canto invece che egli non avrebbe potuto non dare loro il numero di telefono esatto della madre (cfr. atto A24/24, D140, pag. 30). Stupisce inoltre che, visto il profilo che il ricorrente ha asserito di avere, con peraltro continue visite ed interrogatori presso i suoi parenti e conoscenti, nonché accusato di essere fuggito di prigione e di (…), non sia stato emanato contro di lui un mandato di arresto o che non sia stata per lo meno aperta una procedura penale a suo carico e che il ricorrente non ne sia venuto a conoscenza nel frattempo (cfr. atto A24/24, D155 segg., pag. 33 seg.), come sarebbe invece d’uso in tali fran- genti da parte delle autorità srilankesi. Anzi, anche al riguardo il ricorrente risulta essere piuttosto incoerente e fumoso, dapprima asserendo di non avere alcun mandato di arresto emesso da un tribunale (cfr. atto A24/24,

D-5385/2020 Pagina 21 D155, pag. 33), per poco dopo interrogato nuovamente in merito affermare invece che non ne sarebbe sicuro se vi sia o meno un mandato d’arresto a suo nome (cfr. atto A24/24, D157, pag. 33). Ed al quesito poi successivo in relazione a sapere se egli o qualcuno dei suoi famigliari si fosse infor- mato circa l’esistenza di un mandato d’arresto contro di lui, egli non ha risposto al quesito, riferendo nuovamente che i membri del CID verrebbero continuamente a cercarlo, e che se non avesse con loro dei problemi essi non lo cercherebbero (cfr. atto A24/24, D158, pag. 34). Ma proprio tale cir- costanza risulta essere poco spiegabile, in quanto se d’un canto il ricor- rente è riuscito a procurarsi tutti gli aiuti necessari per sfuggire ad un nuovo arresto da parte dei CID e per poter lasciare lo Sri Lanka, anche dimo- strando che la sua famiglia avesse delle ingenti sostanze economiche a cui attingere, nonché che la madre si sarebbe rivolta a diversi organismi per ricercare aiuto; d’altro canto non si sia interessato – anche eventual- mente dando mandato ad un avvocato – di sapere se vi fosse o meno un mandato d’arresto emesso a suo nome o ancora delle procedure pendenti. Ciò che piuttosto fa dubitare ancora maggiormente dell’esistenza di accuse nei suoi confronti, come pure delle ricerche da parte delle autorità e quindi dell’interesse che le stesse nutrirebbero per trovarlo. Le spiegazioni fornite dall’insorgente in proposito (cfr. atto A24/24, D187 seg., pag. 37), non sono atte a rimettere in discussione la predetta conclusione. Inoltre, nelle circostanze descritte dall’insorgente, risulta difficile immagi- nare che egli, dopo essere potuto sfuggire così sorprendentemente una prima volta alle autorità del suo Paese d’origine, si sia ripresentato il (…) in polizia, con il passatore e su suggerimento di questi (cfr. atto A24/24, D150, pag. 32). Invero, a seguire le dichiarazioni rese dall’insorgente, che aveva informazioni non soltanto di come le autorità srilankesi fossero per- fettamente a conoscenza di chi avessero dinnanzi, i loro metodi ed anche che lo avrebbero addirittura voluto uccidere (cfr. atto A24/24, D118, pag. 24; D127, pag. 27), abbia rischiato la sua vita presentandosi nuova- mente ad esse. Il fatto che egli avrebbe ricevuto delle rassicurazioni da parte del passatore e che si sarebbe fidato del medesimo, come allegato nel suo gravame (cfr. ricorso, n. 31, pag. 12; replica, pag. 6), non si ritiene sufficiente per spiegare il comportamento tenuto dall’insorgente in tale fran- gente, visto l’accanimento manifestato dalle autorità verso di lui e dati i trascorsi del ricorrente, allorché si è trovato confrontato con le medesime. Risulta poi paradossale che durante l’interrogatorio in polizia, degli agenti gli abbiano posto quesiti circa come sarebbe riuscito a lasciare l’aeroporto come pure quale passatore lo avrebbe aiutato (cfr. atto A24/24, D150 seg., pag. 32), allorché quest’ultimo si trovava presente al di fuori della stanza, ed apparentemente non gli è neppure stata richiesta la sua identità, né

D-5385/2020 Pagina 22 perché si trovasse lì (cfr. atto A24/24, D150 seg., pag. 32). Fatto ancor più incredibile, dopo che dagli asserti dell’insorgente tali agenti di polizia avreb- bero voluto conoscere addirittura le persone che lo avrebbero aiutato a la- sciare l’aeroporto; lo avrebbero lasciato partire semplicemente grazie all’in- tercessione del membro del CID già intervenuto all’aeroporto in suo favore (cfr. atto A24/24, D151, pag. 32 seg.), con addirittura il suo passaporto (cfr. atto A24/24, D161 segg., pag. 34). Peraltro, alcuni di essi si sarebbero comportati incoerentemente, in quanto d’un canto lo avrebbero lasciato an- dare, ma d’altro canto lo avrebbero minacciato che avrebbero saputo come riprenderlo (cfr. atto A24/24, D151, pag. 33). Anche le modalità d’intervento del funzionario del CID appaiono per lo meno grottesche, in quanto sa- rebbe il passatore che, presente al di fuori della sala

– sentendo gridare il ricorrente – avrebbe ricontattato il membro del CID intervenuto già all’aeroporto, che sarebbe riuscito a giungere di lì a poco, evenienza già di per sé incredibile, presso il posto di polizia e senza parti- colari difficoltà sarebbe riuscito a far rilasciare il ricorrente, nonché addirit- tura a fargli lasciare il paese via aerea, munito del suo passaporto, il giorno stesso (cfr. atto A24/24, D151, pag. 32 seg.). Ammettendo tali comporta- menti da parte delle autorità srilankesi così come descritti dall’insorgente, si dovrebbe difatti concludere che il ricorrente non rappresentasse in realtà alcuna minaccia per esse, né che vi fossero nei suoi confronti delle accuse pendenti, ciò che renderebbe le loro visite ed interrogatori ripetuti presso i suoi parenti sia dopo l’incarcerazione subita nel (…) dal ricorrente, sia dopo la sua partenza dallo Sri Lanka nel (…), incomprensibili.

E. 5.2.5 Occorre inoltre osservare che nel certificato medico del 26 otto- bre 2020, prodotto con il ricorso dall’insorgente, è segnalata una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress associato ad una sintomatologia de- pressiva con ansia somatizzata, angoscia ed insonnia; ed inoltre il ricor- rente soffrirebbe di una gastralgia (cfr. anche in proposito il certificato me- dico del 20 ottobre 2020 prodotto con il ricorso, dove si certifica un disturbo funzionale del tratto gastro-intestinale). Il quadro clinico viene descritto come “[…] caratterizzato da depressione con tendenza all’isolamento so- ciale, acutizzazione delle quote ansiose con somatizzazioni a livello ga- strico, stato di allerta, irritabilità e alterazione della funzione ipnica con dif- ficoltà sia ad iniziare il sonno che a mantenerlo a causa di rimuginazioni sul passato e comparsa di pensieri intrusivi” (cfr. certificato medico del 26 ottobre 2020). Non si ravvede nella documentazione medica presentata dal ricorrente, alcun accenno a delle difficoltà espressive del medesimo, che avrebbero impattato negativamente le sue dichiarazioni, come soste- nuto invece nel ricorso (cfr. n. 33, pag. 13). Pertanto, le incoerenze ed

D-5385/2020 Pagina 23 illogicità sopra menzionate riguardanti la sua narrazione non sembrano quindi poter essere spiegate con il suo stato di salute.

E. 5.2.6 Neppure la restante documentazione agli atti (cfr. atto A8, doc. 1, 5, 11, 15-19, 23-30; A9, doc. 1-3) è in grado di sostenere la verosimiglianza degli asserti dell’insorgente circa le persecuzioni che avrebbe subito in Sri Lanka e che lo avrebbero fatto espatriare. Onde evitare inutili ripetizioni, e non essendovi nel gravame sollevata alcuna censura o argomentazione in merito agli stessi, il Tribunale ritiene di poter rinviare senz’altro alla deci- sione avversata della SEM (cfr. p.to II/4, pag. 9), la quale risulta a tal pro- posito sufficientemente completa e corretta.

E. 5.2.7 Visto quanto sopra – e su riserva di quanto già ritenuto verosimile (cfr. supra consid. 5.1) – il Tribunale osserva che sebbene gli elementi d’in- verosimiglianza sopra rilevati, considerati individualmente, non siano tutti decisivi; tuttavia, visto il loro numero e le tematiche sui quali portano, per- mettono di mettere in dubbio le ragioni per le quali l’insorgente ha lasciato il suo Paese d’origine nel (…) del (…) e le circostanze della sua partenza dal medesimo. Segnatamente, le sue allegazioni fanno sorgere dei dubbi concreti circa la sua fuga dal carcere nel (…), come pure il suo vissuto in patria prima del suo espatrio verso la G._______ ad (…) come pure i (…) trascorsi in Sri Lanka nel (…) del (…), ed altresì la natura delle sue relazioni con il CID e le persecuzioni subite da parte di quest’ultimo dopo la sua incarcerazione nel (…). Ciò che riguarda, in definitiva, i fatti centrali della sua domanda d’asilo, e meglio i motivi che lo avrebbero portato all’espatrio definitivo dal Paese e che lo farebbero tutt’ora temere un rientro in patria. In tal senso, il Tribunale, giudica inverosimili i predetti motivi d’asilo esposti dal ricorrente.

E. 6.1 Pur ritenendo verosimile il periodo d’incarcerazione subito dal ricor- rente nel (…), come già sopra osservato (cfr. supra consid. 5.1), ciò nono- stante alla stessa stregua dell’autorità inferiore (cfr. p.to II/3, pag. 7), anche il Tribunale ritiene tale evenienza non rilevante ai sensi dell’asilo ex art. 3 LAsi. Ciò in quanto, non ritenendo verosimili gli eventi che lo avrebbero condotto alla fuga di prigione nel (…), come pure quanto sarebbe successo al suo ritorno in Sri Lanka nel (…), e le ricerche nei suoi confronti da parte delle autorità del suo Paese d’origine, il nesso di causalità tra l’espatrio definitivo dell’insorgente da quest’ultimo ed il periodo di detenzione nel (…), risulterebbe interrotto. Difatti, non si ravvisa più alcuna attualità delle persecuzioni subite dall’insorgente prima della fine della guerra in Sri Lanka, avvenuta nel maggio del 2009, ed il suo espatrio nel (…) del (…).

D-5385/2020 Pagina 24

E. 6.2 A maggior ragione, il contatto che l’insorgente avrebbe avuto con dei militari allorché lavorava nel (…), che lo avrebbero interrogato riguardo a chi appartenessero le armi trovate nel (…) (cfr. atto A19/18, D62, pag. 11 seg.), anche fosse ritenuto verosimile, risulta irrilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Difatti egli non ha subito alcun ulteriore pregiudizio in merito a ciò, venendo subito rilasciato, al contrario invece delle persone che sono state riconosciute colpevoli (cfr. ibidem, D62, pag. 11 seg.); anzi è pure tornato a lavorare nel (…) dopo la sua riapertura (cfr. ibidem, D62, pag. 12). Il nesso di causalità temporale tra quest’ultimo evento ed il suo espatrio av- venuto ad (…), risulta quindi interrotto.

E. 6.3 Altresì, pur ritenendo verosimili i fatti a lui successi in G._______, se- gnatamente la sua lunga incarcerazione (cfr. anche supra consid. 5.1), tut- tavia anche questi non risultano essere pertinenti nel quadro della presente procedura, in quanto accaduti al di fuori del Paese d’origine dell’insorgente.

E. 7.1 Il ricorrente non può inoltre prevalersi di altri fattori di rischio che giusti- fichino che egli possa avere un fondato timore di subire delle persecuzioni future in caso di ritorno in Sri Lanka in accordo con la sentenza di riferi- mento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 (cfr. in particolare il consid. 8).

E. 7.2 Nella precitata sentenza, il Tribunale ha segnatamente esaminato, per i richiedenti di etnia tamil, la problematica del rischio di essere l’oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità srilankesi, o anche di seri pre- giudizi, sulla base di sospetti di legami con l’opposizione e segnatamente con l’organizzazione delle LTTE, di cui le autorità temono sempre la rina- scita. In tal senso, ad ogni persona suscettibile di essere considerata come rappresentante una minaccia da parte delle autorità srilankesi, dovrà es- serle riconosciuto un timore oggettivamente fondato di subire dei pregiudizi in caso di ritorno in patria. Il Tribunale, ha in proposito identificato un certo numero di fattori di rischio detti “forti” – iscrizione nella “Stop-List”, l’effettiva o la presunta esistenza, attuale o passata, di legami con le LTTE o ancora attività di opposizione in esilio – che sono di per sé, suscettibili di fondare oggettivamente un rischio di seri pregiudizi. L’autorità succitata, ha inoltre enumerato dei fattori detti “deboli” – l’assenza di documenti d’identità, es- sere rimpatriato forzatamente o per l’intermediario dell’OIM, o ancora la presenza di cicatrici visibili – che, di per sé soli, non comportano un rischio di persecuzione. Questi ultimi permettono tuttavia di suscitare il timore di controlli accresciuti da parte delle autorità aeroportuali, o ancora che la persona in questione venga interrogata per stabilire le ragioni del suo

D-5385/2020 Pagina 25 soggiorno all’estero (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8 ed in particolare consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere apprezzati in rapporto a tutti gli elementi evincibili dall’incarto, per determinare se conferiscano, o meno, all’interessato un profilo di rischio rilevante.

E. 7.3 Quali fattori di rischio forti, nel caso dell’insorgente, entrano in conside- razione le circostanze dell’arresto e del periodo detentivo da lui sofferto nel (…), per delle accuse che sarebbero state messe in relazione dalle autorità del suo Paese d’origine con sospetti di legami del ricorrente o dei suoi fa- migliari con le LTTE. Tuttavia, come rilevato a giusta ragione anche dalla SEM, egli non ha reso verosimili né la sua fuga di prigione nel (…), né le circostanze successive alla stessa e le ricerche effettuate dalle autorità sri- lankesi prima e successivamente ai suoi due espatri, come neppure gli eventi che gli sarebbero accaduti nel (…). Si rileva inoltre come egli stesso abbia allegato reiteratamente di aver sempre negato, nel corso della sua incarcerazione del (…), che lui o la sua famiglia avessero dei legami con le LTTE e di sapere qualcosa in relazione a dove si trovasse la sorella (cfr. atto A19/18, D62, pag. 13 segg.). Altresì si osserva nuovamente in tale contesto, come il ricorrente sia potuto espatriare legalmente dal suo Paese d’origine – sia nel (…) che nel (…) – con il suo passaporto ed i relativi visti. Egli ha inoltre negato di essere stato membro delle LTTE (cfr. atto A24/24, D170, pag. 35), nonché di essersi ingaggiato in attività politiche all’estero (cfr. atto A24/24, D189 seg., pag. 37). Il fatto che la sorella maggiore avesse fatto parte delle LTTE forzatamente, come pure che il padre abbia aiutato le medesime (…), non risultano neppure degli elementi rilevanti. Invero, anche ritenendo verosimile che tali elementi fossero a conoscenza delle autorità srilankesi, visto il tempo trascorso da allora ed il fatto che entrambi siano deceduti – peraltro in circostanze non chiare (cfr. supra con- sid. 5.2.1) – nonché che l’insorgente non ha reso credibili le persecuzioni e le ricerche delle autorità srilankesi successive alla sua detenzione del (…), tali circostanze non risultano più di alcuna attualità. Peraltro, sia il de- cesso del padre che quello della sorella, sarebbero circostanze conosciute dalle medesime autorità (cfr. atto A19/18, D62, pag. 12; D67, pag. 16). Te- nuto conto delle considerazioni che precedono, non si evincono degli ele- menti concreti per ritenere che al momento del suo espatrio definitivo il ricorrente fosse sospettato dalle autorità del suo Paese d’origine d’intes- sere dei contatti con le LTTE. Pertanto, non vi sono indizi per evincere che egli, a causa del suo precedente di un (…) trascorso in carcere nel (…), e delle sue relazioni famigliari, possa cadere nel mirino delle autorità srilan- kesi nel caso di uno suo rimpatrio e che queste abbiano un interesse rile- vante ai sensi dell’asilo nei suoi confronti. In considerazione quindi di tutti

D-5385/2020 Pagina 26 gli elementi della causa, il ricorrente non appare essere una persona su- scettibile di essere considerata, da parte delle autorità del suo paese, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenze del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E- 350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.4), e non v’è da ammettere quindi neppure che il suo nome figuri in una “Stop List” o una “Watch List” utiliz- zate dalle autorità srilankesi all’aeroporto di F._______ (cfr. sentenza di ri- ferimento E-1866/2015 consid. 8.4.3–8.5.2, in particolare consid. 8.4.5 e rif. cit.). Nel suo caso, non sono quindi rilevabili dei particolari fattori di ri- schio forti ai sensi della sentenza di riferimento succitata.

E. 7.4 Anche le sue cicatrici, sul (…) e (…) (cfr. atto A8, doc. 1), non risultano essere un elemento di per sé solo sufficiente per riconoscergli un timore oggettivo. Invero le stesse, pur evidenti, d’un canto non si trovano in zone così visibili come il viso o gli arti, di modo da poter subito essere notate in un controllo o interrogatorio da parte delle autorità srilankesi. D’altro canto, non vi sono agli atti delle evidenze circa la provenienza effettiva delle stesse. Difatti, le medesime potrebbero benissimo essere avvenute, ad esempio, anche nel periodo di detenzione da lui vissuto in G._______, dove pure il ricorrente ha allegato di aver subito dei maltrattamenti.

E. 7.5 A tali condizioni, la sua etnia tamil, la sua provenienza dalla provincia del (…) dello Sri Lanka, il suo soggiorno in Svizzera di poco più di cinque anni e mezzo, come pure il fatto che egli abbia ivi presentato una domanda d’asilo, non risultano sufficienti per destare i sospetti delle autorità srilan- kesi.

E. 7.6 Ciò non permette quindi di riconoscere, in capo al ricorrente, il rischio di persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in patria.

E. 7.7 Al contrario poi di quanto asserito dall’insorgente nel suo gravame (cfr. p.to 40, pag. 15; p.to 45 segg., pag. 17 seg.), non sono ravvisabili ulteriori elementi all’incarto che rendano verosimile che egli possa attirare l’atten- zione delle autorità srilankesi a causa dell’attuale contesto politico e di si- curezza del paese in questione e che egli debba temere, nel caso di un rimpatrio, di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Invero, anche i cambiamenti politici avvenuti a partire dal novembre del 2019 in Sri Lanka, non conducono ad un’altra conclusione nella presente disamina. Il ricorrente non ha difatti dimostrato o reso verosimile alcun elemento per- sonale con i predetti cambiamenti, né presenta un particolare profilo di ri- schio dal profilo politico, perché si possa dedurre che per la sua persona vi

D-5385/2020 Pagina 27 sia una minaccia in relazione alla situazione vigente in Sri Lanka. Inoltre, come già stabilito dal Tribunale non v’è in Sri Lanka, dopo il cambio di po- tere, alcun rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone (cfr. sentenza coordinata del Tribunale D-3946/2020 del 21 aprile 2022 [pubbli- cata parzialmente quale DTAF 2022 I/2] consid. 9.2 e 9.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale E-500/2020 del 6 giugno 2023 consid. 7.2.1; E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit.; E-1687/2020 del 31 gennaio 2022 consid. 6.7.2). Tale conclusione non muta neppure alla luce dell’allegata tensione tra la Svizzera e lo Sri Lanka (cfr. p.to 45, pag. 17 del ricorso), evenienza tra l’altro nel frattempo del tutto superata.

E. 8 Riassumendo, il Tribunale giunge alla conclusione che l’insorgente, non è stato in grado di provare o perlomeno di rendere verosimile che egli avesse un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi al momento del suo espatrio, come neppure che vi sia il serio e concreto rischio che egli ne abbia a subire nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka. Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giu- dizio negativo esposto nella decisione impugnata.

E. 9 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 10.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allonta- namento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

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E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un osta- colo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si sta- tuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 10.3.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 10.3.2 Nella presente disamina, il Tribunale osserva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, stante le sue di- chiarazioni inverosimili ed irrilevanti (cfr. supra consid. 5-8). Pertanto, a ra- gione la SEM ha ritenuto che nel suo caso l’art. 5 cpv. 1 LAsi non trovi ap- plicazione. Inoltre, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti né men che meno apportati in fase ricorsuale, degli indizi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l’insorgente possa es- sere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), o ancora dell’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Segnatamente, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l’esistenza di un rischio per- sonale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento con- trario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). A tali condizioni, la sentenza citata dal ricorrente nel gravame, non è pertanto atta in alcun modo a soccorrerlo. Inoltre, né la situazione generale dei diritti umani in Sri Lanka, né l’appartenenza del ricorrente all’etnia tamil, o ancora i recenti sviluppi politici nello Stato in questione, non risultano, neppure all’ora attuale, essere ostativi all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente (cfr. sentenze di riferimento del Tribu- nale E-737/2020 del 27 febbraio 2023 consid. 10.1.1 segg. e 10.1.2.3; E-1866/2015 consid. 12.2 seg.; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribu- nale D-4136/2017 del 13 luglio 2023 consid. 12.2.3).

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E. 10.3.3 Per quanto attiene allo stato di salute dell’insorgente, si osserva come le problematiche di natura medica risultano essere pertinenti in ter- mini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. sen- tenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 mag- gio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1), a cui non è apparentabile la presente fattispecie (cfr. anche in merito infra consid. 10.4.5), anche tenuto conto della docu- mentazione medica inoltrata dal ricorrente soltanto in fase ricorsuale.

E. 10.3.4 Ne discende quindi che l’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi.

E. 10.4.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 10.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai «réfugiés de la vio- lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 con- sid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 10.4.3 Innanzitutto, è notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i se- paratisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non

D-5385/2020 Pagina 30 viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avve- nuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, come pure in parte delle proteste violente contro l’aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro difficoltà in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), se- gnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati). Per quanto concerne la regione di D._______ (per la sua delimitazione geografica cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), il Tri- bunale ha stabilito che l’esecuzione nella stessa è in generale ragionevol- mente esigibile, se sono adempiuti i consueti criteri individuali. Devono quindi sussistere una sufficiente rete famigliare e sociale che possa sup- portare il richiedente, così come prospettive che permettano di assicurargli un minimo vitale ed un alloggio (cfr. sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4-9.5).

E. 10.4.4 In specie, l’interessato è originario di B._______ sito nel distretto di C._______ (Provincia […]), facente parte della regione di D._______, dove era domiciliato anche da ultimo prima dell’espatrio. In tale luogo l’insor- gente dispone di una buona rete famigliare e sociale, costituita in partico- lare da una sorella così come da una zia ed uno zio (…) (cfr. atti A7/13, p.to 3.01, pag. 6; A19/18, D55, pag. 9) e dalla fidanzata (cfr. atto A24/24, D87 segg., pag. 20 seg.). Inoltre la madre con altre due sorelle del ricor- rente – queste ultime che possederebbero dei (…) (cfr. atto A19/18, D48 segg., pag. 8) – e due zie (…), vivono a M._______ (cfr. atti A7/13, p.to 3.01, pag. 6; A24/24, D85 seg., pag. 20). A tali condizioni, v’è luogo di rite- nere che in caso di ritorno nel suo paese, egli possa essere accolto e so- stenuto dai suoi famigliari, in caso di necessità. Peraltro, egli dispone di una discreta formazione scolastica, avendo effettuato (…) anni di scuola, una formazione nella (…) (cfr. atto A7/13, p.to 1.17.04, pag. 4; atto A19/18, D59, pag. 9 seg.) e di una buona esperienza professionale quale (…) (cfr. atto A7/13, p.to 1.17.05, pag. 4; atto A19/18, D59 seg., pag. 9 seg.). Alla luce di tali elementi, si può quindi concludere che il ricorrente, nel caso di un ritorno in Sri Lanka, non si ritroverà in una situazione esistenziale ri- schiosa.

E. 10.4.5.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, è ricordato dapprima che l’esecuzione dell’allontanamento di- viene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’ori- gine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che

D-5385/2020 Pagina 31 garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza, e quindi che lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua inte- grità fisica (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6; 2011/50 consid. 8.3 con riferi- menti citati).

E. 10.4.5.2 Inoltre, il Tribunale amministrativo federale, nella sua recente sen- tenza di riferimento E-737/2020 del 27 febbraio 2023, si è pronunciato in dettaglio riguardo alla difficile situazione economica vigente in Sri Lanka, in particolare con riferimento agli effetti di quest’ultima sulla situazione di approvvigionamento dal profilo medico-sanitario (cfr. consid. 10.2.5).

E. 10.4.5.3 Venendo ora alla presente disamina, in relazione allo stato di sa- lute dell’insorgente, si osserva quanto segue. Dal certificato medico del 20 ottobre 2020 prodotto con il ricorso, si evince come il ricorrente soffra di una forma particolarmente intensa di disturbo funzionale del tratto gastro- intestinale, con esclusione di eventuali lesioni focali. La frequenza e l’inten- sità degli episodi improvvisi di marcati dolori addominali che l’insorgente lamenterebbe, sarebbero legati al suo stato emotivo. Diversi tentativi di trattamento si sarebbero dimostrati infruttuosi, sino a circa un mese prima della data del certificato medico, allorché il medico curante ha introdotto una terapia a base di antidepressivi triciclici, che ha inizialmente mostrato un chiaro beneficio, anche se soltanto parziale. A seguito della notizia di decisione negativa da parte della SEM, il suo quadro clinico sarebbe peg- giorato, portando ad un aumento della posologia (cfr. certificato medico del 20 ottobre 2020). Dal certificato medico del 26 ottobre 2020, si rileva in- vece come il ricorrente sia affetto dal profilo psichiatrico da un disturbo post-traumatico da stress associato ad una sintomatologia depressiva con ansia somatizzata, angoscia e insonnia. Egli presenterebbe un quadro cli- nico caratterizzato da depressione con tendenza all’isolamento sociale, acutizzazione delle quote ansiose con somatizzazione a livello gastrico, stato di allerta, irritabilità e alterazione della funzione ipnica con difficoltà sia ad iniziare il sonno che a mantenerlo a causa di rimuginazioni sul pas- sato e comparsa di pensieri intrusivi. I medici curanti psichiatri segnalano come l’insorgente necessiti di continuare il trattamento farmacologico im- postato (non indicato nel certificato medico) e la presa a carico psicotera- pica. Infine osservano come: “Attualmente si ritiene controindicato un al- lontanamento dal territorio svizzero, in modo da non frammentare ulterior- mente la già delicata situazione psichica sottostante” (cfr. certificato medico del 26 ottobre 2020 del […]). Dinnanzi all’autorità inferiore, il ricorrente aveva prodotto a sostegno dei suoi asserti di ricevere un sostegno

D-5385/2020 Pagina 32 psicologico (cfr. atto A24/24, D79, pag. 19), la ricetta dei medicamenti as- sunti dal profilo psichiatrico, ovvero Temesta 1 mg e Zyprexa 2,5 mg, non- ché in riserva Temesta expidet 1 mg (cfr. atto A8, doc. 28; cfr. anche atto A24/24, D106, pag. 22). Visto il predetto quadro di salute, pur non volendo in alcun modo minimizzarlo, ed anche tenuto conto delle difficoltà segna- late nel settore sanitario nella predetta sentenza di riferimento dal Tribu- nale, gli stessi non conducono in casu a ritenere che un ritorno dell’insor- gente in Sri Lanka lo esporrebbe ad un deterioramento della sua salute rapido e che ne metta in pericolo la sua vita (cfr. consid. 10.2.6 della sen- tenza di riferimento E-737/2020 citata). Invero, lo stato valetudinario dell’in- sorgente, risulta essere chiaro, con delle diagnosi poste e che possono essere ritenute invariate, in quanto non si sono segnalate da parte sua delle modifiche particolari tramite degli aggiornamenti dello stesso mal- grado ne avesse la possibilità, con una terapia farmacologica ed un seguito psicologico e psichiatrico nonché gastroenterologo impostati. I medica- menti necessari al ricorrente, ovvero l’ansiolitico “Temesta 1 mg” (il Teme- sta è anche conosciuto come Lorazepam) e l’antipsicotico “Zyprexa 2,5 mg” (che contiene il principio attivo olanzapina), non risultano inoltre nella lista pubblicata dall’Ambasciata srilankese a N._______ riguardo ai medi- camenti mancanti, rispettivamente necessitanti urgentemente in Sri Lanka (cfr. < https://www.srilankaembassy.fr/en/page/829-list-urgently-required- medicines-medical-equipment-sri-lanka-05052022 > consultato da ultimo il 19 febbraio 2024). Inoltre, lo Zyprexa può essere reperito in Sri Lanka, an- che tramite la farmacia online “Mycare”, sotto il denominativo “Olanzapine” (che contiene lo stesso principio attivo dello Zyprexa,), il quale risulta at- tualmente disponibile (reperibile da 5 mg, cfr. < https://www.mycare.lk/Olan _5Mg_1?search=Olanzapine&description=true > e da 10 mg, cfr. < https:// www.mycare.lk/Olanzapine_10Mg_WinIs__Spc_1 >, consultati il 19 feb- braio 2024). Le diagnosi succitate ed i medicamenti prescritti all’insor- gente, che sono reperibili anche perlomeno parzialmente online in Sri Lanka come visto precedentemente, non presentano degli elementi che possano condurre a ritenere che si tratti di medicamenti così specifici, da non poter essere trovati, almeno nei loro principi attivi, anche in Sri Lanka. Anche tenuto conto del fatto che le problematiche psichiatriche dell’insor- gente hanno un impatto pure a livello somatico del medesimo (dal profilo gastrico), tuttavia non si ritiene che le problematiche di salute dell’insor- gente nel loro insieme siano da qualificare come talmente gravi, da dover condurre all’inesigibilità del suo allontanamento secondo la giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 10.4.5.1). Invero, delle cure essenziali per le problematiche mediche di cui egli soffre (ovvero seguito medico, me- dicamenti ansiolitici, antipsicotici ed antidepressivi), sono disponibili nel di- stretto di C._______, compreso a B._______ (cfr. < […], consultato da

D-5385/2020 Pagina 33 ultimo il 19 febbraio 2024). Per fronteggiare la penuria puntuale di medica- menti, oppure per sopportare in un primo tempo l’eventuale partecipazione ai costi di questi ed evitare ogni interruzione del trattamento medico e far- macologico a lui necessitante al suo ritorno in Sri Lanka, l’insorgente potrà presentare, all’autorità incaricata dell’esecuzione del suo allontanamento, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e 73 segg. dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312). Le sue affezioni non dovrebbero poi impedirgli di lavorare nuovamente nel suo paese a lungo termine. Tutto ciò considerato, non si ritiene quindi necessario, come invece rilevato nel certificato medico del 26 ottobre 2020 e reiterato nel ricorso (cfr. p.to 54, pag. 19), che il ricorrente prosegua le sue cure su suolo svizzero, essendo che come già precedentemente motivato l’insorgente potrà continuare le sue cure ed i suoi trattamenti anche in Sri Lanka. Concernente poi il peg- gioramento dello stato di salute del ricorrente che è stato segnalato dai medici curanti dell’insorgente e reiterato nel gravame, allorché egli è ve- nuto a conoscenza della decisione negativa della SEM, si osserva quanto segue. Il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l’asilo a se- guito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 con- sid. 10.4.1) e non preclude, di principio, un trasferimento anche in conco- mitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-4163/2017 del 13 luglio 2023 consid. 12.2.4). Infine, riguardo a quanto sollevato nel ricorso rispetto alla situazione più difficile che vi sarebbe in particolare nella regione (…) dello Sri Lanka sul piano sanitario e sociale dovuta alla propagazione del coronavirus (cfr. ri- corso, p.to 52, pag. 19), si rimarca come la stessa non risulta essere osta- tiva all’esecuzione dell’allontanamento, né dal profilo dell’esigibilità né da quello della possibilità dell’esecuzione, in quanto di carattere temporaneo (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 13.4, E-160/2022 del 22 febbraio 2022 con- sid. 10.5).

E. 10.4.5.4 Tenuto conto dello stato di salute del ricorrente, apparterrà poi ai suoi medici di prepararlo alla prospettiva di un ritorno in patria, e quindi pure a modificargli la terapia nel caso di ulteriori momentanei peggiora- menti dello stesso, ed alle autorità d’esecuzione di verificare se le sue con- dizioni di salute richiedano delle misure particolari nell’organizzazione del suo rimpatrio (cfr. art. 11a cpv. 4 dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri dell’11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281]). In tal senso, si invita pure il rappresentante legale, onde evitare delle possibili reazioni che peggiorino lo stato di salute

D-5385/2020 Pagina 34 dell’interessato, a riportare il contenuto della presente sentenza soltanto dopo aver preso contatto con il medico curante psichiatra dell’insorgente per concordare con il medesimo circa le modalità più adatte di comunica- zione della sentenza al ricorrente.

E. 10.4.5.5 Infine, il grado d’integrazione dell’insorgente in Svizzera, così come riportato da quest’ultimo nel gravame (cfr. ricorso, p.to 64, pag. 22), non risulta essere decisivo, in quanto non rientrante nei criteri previsti dall’art. 83 cpv. 4 LStrI per la concessione dell’ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2020 VI/9 consid. 10.2; 2014/26 consid. 7.9-7.10; 2009/52 con- sid. 10.3; GICRA 2006 n. 13 consid. 3.5; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale E-1416/2019 del 12 giugno 2023 consid. 10.4.3). Tuttavia si segnala come, alle condizioni poste all’art. 14 cpv. 2 LStrI, con il benestare della SEM, il Cantone di residenza può rilasciare un permesso di dimora, se l’interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d’asilo e si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado d’integrazione dell’interes- sato.

E. 10.4.6 L’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, risulta quindi es- sere pure esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi.

E. 10.5 Nemmeno risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell’ese- cuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessa- ria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L’esecuzione dell’allontanamento dell’in- sorgente risulta quindi anche essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI in rela- zione all’art. 44 LAsi).

E. 10.6 Visto tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento è quindi da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un’ammissione provvisoria, non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) e la conclusione ricorsuale subordinata in tal senso, è quindi conseguen- temente respinta.

E. 11 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso è respinto.

D-5385/2020 Pagina 35

E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, essendo che al ricorrente è stata con- cessa l’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e dall’anticipo, con decisione incidentale del 5 no- vembre 2021, non si prelevano spese processuali.

E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5385/2020 Pagina 36 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5385/2020 Sentenza del 14 agosto 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, rappresentato da Jan Züger, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 settembre 2020 / N (...). Fatti: A. Il (...) gennaio 2019 l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. B. B.a Il richiedente è stato sentito in merito alle sue generalità il (...) febbraio 2019, allorché invece il (...) ottobre 2019 rispettivamente il (...) agosto 2020 - quale audizione di prosecuzione della precedente - con l'interessato si sono svolte delle audizioni riguardanti in particolare i suoi motivi d'asilo. B.b Nell'ambito dei succitati colloqui, il richiedente ha asserito, sostanzialmente e per quanto qui di rilievo, che egli è di etnia tamil ed originario di B._______ (distretto di C._______, regione di D._______, nella provincia del [...]). Nel (...), la sua sorella (...) sarebbe stata presa con la forza e reclutata dalle LTTE (acronimo in inglese per: "Liberation Tigers of Tamil Eelam"). In seguito al decesso della predetta durante un combattimento, avvenuto nel (...), la sua famiglia sarebbe stata contattata per fornire degli aiuti alle LTTE. Seppure malvolentieri, il padre dapprima ed in seguito anche il richiedente dopo che il primo si sarebbe ammalato, avrebbe (...). Tuttavia, egli ha addotto di non essere mai stato membro delle precitate. Inoltre, da circa (...) del (...), egli avrebbe confezionato su ordine del (...) della (...) dove lui era impiegato quale (...), le (...). Una sera, dei militari avrebbero perquisito il (...) dove lavorava, scoprendo delle armi delle LTTE nascoste nella stessa. Pertanto, avrebbero interrogato anche l'interessato, che però avrebbe negato di sapere qualcosa in merito alle armi. Dopo l'interrogatorio, durante il quale lo avrebbero anche picchiato, egli sarebbe stato rilasciato. A seguito di tale evento, il richiedente sarebbe poi tornato a lavorare nella (...), ed avrebbe continuato ad aiutare le LTTE fornendo loro (...). Nel (...), il padre, probabilmente a seguito di una denuncia derivante dal fatto che essi erano designati come una "famiglia LTTE", sarebbe stato arrestato da membri del CID (acronimo in inglese per: "Criminal Investigation Department"), i quali lo avrebbero interrogato riguardo a dove si trovasse la sorella del richiedente, nonché malmenato. Secondo gli asserti dell'interessato, il padre a causa delle percosse subite in tale contesto, sarebbe deceduto il (...). In seguito ad una denuncia, il (...), il richiedente sarebbe stato prelevato da casa sua da appartenenti del CID con un (...). Egli sarebbe stato condotto al campo di E._______, nel distretto di B._______, per (...), dove avrebbe subito ripetuta tortura nonché violenza sessuale. Egli sarebbe stato interrogato riguardo a dove si trovassero la sorella - ritenuta una combattente LTTE - nonché le armi di quest'ultima organizzazione. Tali persone lo avrebbero difatti ritenuto appartenente alle LTTE, come tutta la sua famiglia, e quindi di aiutare queste ultime. Egli non avrebbe tuttavia mai ceduto alle torture né ammesso nulla. Sarebbe riuscito a scappare dal luogo dove era incarcerato il (...), dandosi alla fuga con (...), durante i (...) da parte dei militari ivi presenti, che avevano (...). Il richiedente sarebbe riuscito a dileguarsi nella (...) che si trovava nei pressi del campo militare, dove avrebbe incontrato membri delle LTTE, che lo avrebbero aiutato a sopravvivere per gli (...) o (...) mesi di permanenza con loro, procurandogli un alloggio nella (...). Dopo aver ristabilito i contatti con i suoi famigliari, avrebbero deciso che l'interessato doveva lasciare lo Sri Lanka. Quindi, con l'aiuto di un passatore - che avrebbe corrotto degli impiegati della migrazione e dei membri del CID - egli sarebbe espatriato il (...) dall'aeroporto di F._______, munito del suo passaporto, verso la G._______. Ivi sarebbe stato registrato dall'(...) ([...]), ma sarebbe stato riconosciuto dal medesimo organismo soltanto nel (...). Sino al mese di (...) del (...) avrebbe potuto soggiornare senza problemi in G._______, ma in seguito sarebbe stato arrestato per soggiorno illegale ed incarcerato fino al mese di (...) del (...). Non sopportando più tale situazione di detenzione, dove avrebbe anche subito dei maltrattamenti da parte delle guardie carcerarie presenti, avrebbe difatti deciso di ritornare in Sri Lanka. Il (...), sarebbe quindi (...) alla volta del suo Paese d'origine. I suoi documenti sarebbero stati consegnati direttamente alle autorità di frontiera in Sri Lanka. All'arrivo all'aeroporto di F._______, egli sarebbe stato arrestato e condotto dinnanzi a membri del CID che lo avrebbero fatto transitare in diversi uffici dove sarebbe stato interrogato ripetutamente, gli avrebbero preso le impronte digitali e scattato delle fotografie. In seguito avrebbero contattato la polizia di B._______, la quale avrebbe riportato il suo arresto del (...) e la sua fuga di allora. Essi lo avrebbero voluto arrestare, tuttavia un passatore con il quale egli sarebbe entrato in contatto telefonico nel frattempo, sarebbe intervenuto in suo favore, corrompendo i CID con il pagamento di (...). Pertanto il richiedente, il (...), avrebbe potuto lasciare l'aeroporto e con una persona che sarebbe venuta a prenderlo, si sarebbe recato dal passatore, che lo avrebbe ospitato. Ivi gli avrebbero reso visita la madre, le sorelle e la fidanzata. Tuttavia, il (...), la madre avrebbe ricevuto una chiamata da parte del CID sul suo telefono, dicendole che il richiedente si sarebbe dovuto recare presso il posto di polizia di H._______. Pertanto, l'interessato, dopo consiglio e rassicurazioni ricevuti da parte del passatore, si sarebbe recato con quest'ultimo al posto di polizia. Delle persone lo avrebbero ivi interrogato e picchiato, chiedendogli come avesse fatto ad uscire dall'aeroporto e chi lo avesse aiutato. Il passatore, rimasto all'esterno dell'ufficio dove avveniva l'interrogatorio, e sentendolo gridare, avrebbe chiamato l'agente del CID che lo avrebbe già aiutato per farlo uscire dall'aeroporto. Quest'ultimo sarebbe giunto, intervenendo in suo favore, e l'interessato avrebbe così potuto lasciare il posto di polizia con il passatore, malgrado le minacce profferite da parte di alcune persone presenti. A questo punto, egli avrebbe chiesto al passatore di intraprendere di tutto pur di farlo uscire dal paese, in quanto a suo vedere non lo avrebbero lasciato vivere. Così, per il tramite ancora del membro del CID che era già intervenuto in passato, egli sarebbe riuscito a partire la sera stessa del (...), via aerea, verso il I._______. Dopo il suo espatrio, degli affiliati del CID lo avrebbero ricercato presso il domicilio della madre, nonché avrebbero interrogato un cugino sul suo conto. Lui ritiene di essere ricercato a causa del suo arresto del (...) e per il fatto di essere fuggito dalla detenzione. A causa di quest'ultimo evento, essi sarebbero persuasi che egli abbia ancora dei legami con le LTTE e che sia a conoscenza di dove esse nascondano le loro armi. Pertanto, i membri del CID, arrestandolo, penserebbero di poter ottenere delle informazioni al riguardo. Inoltre, egli sarebbe stato accusato di aver (...). Il (...) gennaio 2019, il richiedente sarebbe giunto in Svizzera. B.c Dal profilo del suo stato di salute, l'interessato ha allegato di soffrire di dolori al ventre che tratterebbe con dei medicamenti, così come di essere seguito psicologicamente. B.d A supporto dei suoi asserti, egli ha prodotto in copia: il suo passaporto; dei documenti con dei visti; il suo certificato di nascita; la sua carta d'identità di carcerato in G._______; la patente di guida; quattro fotografie su due fogli A4 che lo raffigurerebbero con dei segni (...); una fotografia che lo raffigurerebbe nel carcere in G._______; due certificati emessi dall'(...) in G._______ e in J._______; tre biglietti aerei; una domanda di uscita dal territorio (...); una fotografia di un annuncio funebre; la carta d'identità della sorella ed una foto della sorella in divisa LTTE estratta da un giornale (anche in originale); la carta d'identità e dell'atto di nascita della fidanzata dell'interessato; tre attestati della (...) riguardanti la predetta; due denunce di scomparsa fatte dalla madre presso la polizia (in originale) ed un'altra presso (...) (in copia); un invito alla madre presso la (...) in lingua straniera; uno scritto del 17 maggio 2012 in lingua straniera; due prese d'atto delle denunce di scomparsa della madre da parte della "(...)" del 15 dicembre 2014 rispettivamente del 9 dicembre 2013 e di uno scritto del segretario della succitata (...) del 15 dicembre 2014; una lettera del 29 agosto 2013 in lingua straniera; un attestato del "(...)" del 15 ottobre 2012 indicante la conoscenza della sua scomparsa; un annuncio che lo indicherebbe deceduto; la lettera di un sacerdote della chiesa di K._______ a B._______; una lettera redatta in lingua straniera del 9 dicembre 2013; un foglio contenente delle date e dei numeri nonché un timbro della posta di B._______; la lettera di risposta dell'(...); documentazione inerente alla sua richiesta d'asilo presso l'ambasciata svizzera a L._______; una fotografia di una schermata telefonica con un numero di telefono; atti del (...) di M._______ relativi alla madre e ad una sorella del richiedente; i medicamenti che quest'ultimo deve assumere giornalmente. Nonché in originale, a parte quanto già sopra evidenziato: la tessera emessa il (...) dell'(...); la notifica d'espulsione dalla G._______; un documento delle autorità (...) con il nome dell'interessato; la lettera del sacerdote di K._______ del 28 febbraio 2019 ed un pezzo di carta indicante delle cifre. C. Con decisione del 30 settembre 2020 - notificata il 2 ottobre 2020 (cfr. atto della SEM A28/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento. Nella stessa, l'autorità inferiore ha considerato alcune dichiarazioni rese dall'interessato come contraddittorie, poco sostanziate ed illogiche, e quindi inverosimili. Neanche alcuni mezzi di prova prodotti, sarebbero atti a ribaltare tale conclusione. Altre sue allegazioni, non sarebbero invece pertinenti ai sensi dell'asilo. In particolare (...) di prigionia che egli avrebbe subito nel (...), per quanto non venga posto in discussione, non sarebbe più rilevante. Malgrado ciò, rispetto alle fotocopie di fotografie da lui presentate raffiguranti dei segni di torture al (...), queste non sarebbero idonee a provare che sarebbero occorse nel (...) di prigionia in Sri Lanka, in quanto non indicherebbero quando sono state effettuate. Neppure l'attuale situazione in Sri Lanka motiverebbe un timore fondato di persecuzione nel caso egli facesse ritorno in patria. Inoltre, per quanto non venga messo in dubbio quanto gli sarebbe successo in G._______ ed al di fuori del suo Paese d'origine, tuttavia ciò non sarebbe rilevante per la sua domanda d'asilo, né lo sarebbero i relativi mezzi di prova da lui presentati. Altra documentazione da lui trasmessa, in parte non riguardante lui personalmente, non corroborerebbe i suoi motivi d'asilo. L'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato, sarebbe inoltre ammissibile, ragionevolmente esigibile - in particolare dal profilo della situazione securitaria presente in Sri Lanka nonché dal profilo personale - così come possibile. D. Per mezzo del ricorso del 2 novembre 2020, l'interessato si è aggravato contro la summenzionata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo processuale, la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento fino alla decisione sul ricorso e di istruire le autorità cantonali di conseguenza, nonché l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento di spese processuali e del relativo anticipo. A titolo principale, ha postulato l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato. In primo subordine, ha chiesto di concedergli l'ammissione provvisoria in Svizzera; ed in secondo subordine, di restituire gli atti alla SEM per una rivalutazione. D.a Il ricorrente, nel suo memoriale, contesta dapprima di non aver rilasciato delle allegazioni verosimili (cfr. ricorso, p.to 14 segg., pag. 8 segg.). In particolare, il suo racconto sulla fuga dalla prigione, sarebbe coerente e dettagliato (cfr. ibidem, p.to 19 e p.to 21, pag. 8 seg.), e per quanto concerne l'(...), egli avrebbe potuto essere maggiormente preciso se solo gli fosse stato chiesto di specificarne meglio le circostanze (cfr. ibidem, p.to 20 seg., pag. 9). Inoltre, a mente sua la SEM si sarebbe concentrata nella sua decisione su punti di minima importanza per ritenere l'inverosimiglianza dei suoi asserti, invece di concentrarsi su quelli importanti del suo trascorso. In tal senso, un paragone tra le dichiarazioni concernenti il (...) vissuto nel campo di prigionia e quelle invece riguardanti la (...), non risulterebbe un adeguato metro di giudizio per la determinazione della credibilità del ricorrente e dei suoi asserti. Tanto più che egli è comunque riuscito a dare dei dettagli circa l'ubicazione in cui si trovava nella (...), ciò che proverebbe la veridicità del suo vissuto (cfr. ibidem, p.to 22 segg., pag. 9 segg.). Successivamente, egli ritiene che il comportamento da lui tenuto nei confronti delle autorità srilankesi nel periodo trascorso in Sri Lanka dal (...) al (...), sarebbe del tutto comprensibile e privo di illogicità, in particolare essendosi egli affidato a quanto consigliatogli dal passatore (cfr. ibidem, p.to 27 segg., pag. 11 segg.). Da ultimo, l'autorità inferiore non avrebbe tenuto in debito conto per la valutazione della credibilità degli asserti del ricorrente, la sua condizione di vulnerabilità che sarebbe provata dal suo stato di salute psichico, il quale avrebbe "[...] un impatto estremamente gravoso sulla sua capacità di esprimersi [...]" (cfr. ibidem, p.to 33, pag. 13). In tal senso, la SEM avrebbe ecceduto il suo potere discrezionale in merito all'esame della verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente. Proseguendo nell'analisi, l'interessato sostiene inoltre di adempiere ai criteri di rilevanza, in quanto il suo profilo di rischio - anche citando e prendendo in considerazione la giurisprudenza resa dal Tribunale e la situazione politica e securitaria in Sri Lanka - aggraverebbe il pericolo che egli correrebbe di essere perseguitato e torturato nel caso tornasse in Sri Lanka. Ciò sarebbe dato in particolare dal suo legame, conosciuto dalle autorità, con le LTTE; dall'illegalità del suo espatrio e dalla durata del suo soggiorno in Svizzera, peraltro Stato in tensione con lo Sri Lanka, come pure dalla sua etnia tamil e dalla sua provenienza, nonché dalle cicatrici che egli presenta (...) (cfr. ibidem, p.to 34 segg., pag. 13 segg. e p.to 62, pag. 22). D.b In un passo successivo il ricorrente, in subordine, contesta l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento (cfr. ibidem, p.to 49 segg., pag. 18 seg.; p.to 63, pag. 22). Egli lamenta infatti che visto il sospetto di far parte, insieme alla sua famiglia, delle LTTE, egli in quanto di etnia tamil, in caso di rimpatrio, potrebbe essere soggetto a torture e maltrattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Inoltre, dal profilo dell'esigibilità della misura, l'autorità inferiore non avrebbe tenuto in conto sufficientemente nella sua decisione, la situazione sociale e di sicurezza vigente in Sri Lanka, le quali condizioni di vita sarebbero in modo particolare difficili per ex membri o affiliati alle LTTE, aggravatesi ancora con l'attuale situazione di pandemia legate al coronavirus (detto anche Covid-19). Altresì, la SEM non avrebbe preso in considerazione la fragilità psichica del ricorrente, ciò che sarebbe invece di fondamentale importanza. Se egli venisse rimpatriato, il suo stato di salute ne risulterebbe inevitabilmente aggravato, in quanto non potrebbe adeguatamente curare le sue patologie. Peraltro le stesse si sarebbero già aggravate alla sola possibilità di venir rimpatriato. Pertanto, al richiedente dovrebbe essere concesso di proseguire il suo percorso di cura in Svizzera, come certificato dal medico curante. Inoltre, a livello personale, il ricorrente dimostrerebbe - anche tramite la documentazione presentata con il ricorso - i suoi sforzi d'integrazione in territorio elvetico (cfr. ibidem, p.to 64, pag. 22). D.c A titolo ancora più subordinato, il ricorrente ritiene che l'autorità inferiore abbia interpretato le sue allegazioni in modo unilaterale, improprio ed in parte erroneamente rispetto a quanto disposto dall'art. 7 LAsi (cfr. ibidem, p.to 57, pag. 20 e p.to 63, pag. 22). D.d Infine, l'insorgente lamenta una violazione dell'art. 16 cpv. 2 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) da parte dell'autorità inferiore, in quanto non avrebbe rispettato nel presente caso il principio d'unità linguistica, avendo condotto l'intera procedura d'asilo nelle tre lingue ufficiali differenti, e non essendo adempiute delle eccezioni che deroghino allo stesso ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LAsi. Citando della giurisprudenza del Tribunale, egli ritiene che l'autorità inferiore sia tenuta al versamento di ripetibili a causa della violazione del precitato disposto, per eventuali esborsi utili da lui sostenuti (cfr. ibidem, p.to 58 segg., pag. 20 seg.). D.e Quale nuova documentazione ed in copia, al ricorso è stata allegata: la procura del ricorrente a favore di AsyLex del 6 ottobre 2020 e la procura di sostituzione del mandato a favore di Catarina Ferroni di AsyLex; i certificati medici del 20 ottobre 2020 e del 26 ottobre 2020; l'attestato di "Apprendimento precoce della lingua" della (...); l'attestato del 18 settembre 2019 concernente il termine del corso di italiano L2/obiettivo A1 e la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale del 25 settembre 2020. E. Con decisione incidentale del 5 novembre 2021, il Tribunale, rammentando dapprima che il ricorso ha effetto sospensivo ex lege, ha considerato che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria formulata dall'insorgente nel gravame, nonché ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 22 novembre 2021. F. Tramite lo scritto del 5 novembre 2021, il ricorrente ha informato il Tribunale circa la sostituzione di rappresentanza legale a favore di Jan Züger, sempre esercitante per AsyLex, annettendo la relativa procura, nonché chiedendo ragguagli circa lo stato della procedura ricorsuale. G. Nella sua risposta del 12 novembre 2021, l'autorità inferiore ha concluso al respingimento del ricorso. In particolare, la SEM ha rilevato come per quanto attiene alla circostanza della fuga dalla prigionia, vi siano dei fatti che il ricorrente non ha citato e che l'autorità inferiore ha invece preso in esame nella decisione avversata per stabilire l'inverosimiglianza della narrazione di tale evento. Le sue giustificazioni in merito al non aver compreso le esigenze della SEM riguardo alle necessità di dettaglio nel racconto sarebbero inoltre avventate. Anche le sue spiegazioni riguardo al suo vissuto nella (...), non potrebbero convincere. Inoltre nel ricorso verrebbe citato erroneamente che il ricorrente è un membro delle LTTE, allorché dalle sue dichiarazioni se ne evincerebbe il contrario. Anche l'appartenenza della sorella e l'aiuto prestato dal padre dell'insorgente alle LTTE, non sarebbe stato supportato dai mezzi di prova consegnati. Altresì quanto addotto nel ricorso, non sarebbe atto a spiegare il comportamento illogico tenuto dal ricorrente durante i giorni trascorsi in Sri Lanka nel (...). L'autorità inferiore, ha poi ribadito come il ricorrente non avrebbe un profilo di rischio tale da poter ritenere che in caso di rimpatrio egli possa subire delle persecuzioni legate alla situazione politica e securitaria nel suo Paese d'origine. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha considerato come l'art. 16 cpv. 2 LAsi non sarebbe stato leso, ed inoltre il ricorrente sarebbe stato ascoltato nella sua madrelingua, e quindi anche se le audizioni federali si sarebbero tenute in lingua (...), ciò non avrebbe in alcun modo intaccato i suoi diritti. Inoltre la SEM ha ritenuto di non poter accettare le accuse rivolte dalla rappresentante legale riguardo alla valutazione d'inverosimiglianza dei suoi asserti. Il ricorrente, potrebbe peraltro avere accesso in patria a terapie e medicamenti, in caso di bisogno. H. Invitato a determinarsi sulla risposta dell'autorità inferiore, il ricorrente ha replicato con scritto del 10 dicembre 2021. Egli ha ribadito come sia il suo racconto in merito all'(...) fuggendo dal carcere, che la sua permanenza con le LTTE nella (...), siano stati descritti con sufficienti dettagli, tali da rendere quanto narrato verosimile. Ha inoltre contestato nuovamente che egli abbia sempre compreso il livello di profondità adeguato e richiesto per spiegare al meglio i fatti da lui vissuti, in particolare riguardo all'(...), come sarebbe provato anche dai suoi dubbi espressi all'interrogante durante la seconda audizione in merito. Oltracciò, ha anche censurato il presunto errore segnalato dalla SEM circa il fatto che egli non sarebbe un membro delle LTTE, in quanto nel ricorso egli ha ritenuto di aver unicamente addotto di avere un legame con le stesse, ma non di esserne affiliato, ciò che ha confermato anche nel presente. Segnatamente, il fatto che la morte del padre sia legata alle percosse che lui (il padre) avrebbe subito da parte delle autorità srilankesi, si evincerebbe analizzando il certificato di morte del genitore - già prodotto quale documento nella procedura dinnanzi all'autorità inferiore - e le dichiarazioni rese dall'insorgente nel corso della prima audizione. Inoltre, che il padre del ricorrente sia effettivamente deceduto ed il legame tra i due, lo si dedurrebbe sia dalla documentazione già presentata, che da quella allegata alla replica a supporto di tali suoi asserti (cfr. sub doc. 9-10: copie di due fotografie). Altresì, anche per provare che realmente la persona raffigurata quale combattente nei mezzi di prova già presentati, sia realmente la sorella del ricorrente, come pure che la madre di quest'ultimo raffigurata in uno dei documenti allegati con la replica, sia realmente lei, l'insorgente ha prodotto con il memoriale di replica ulteriore documentazione (cfr. sub doc. 11-12: copia di una fotografia e copia di uno scatto di schermata video). Il comportamento tenuto dall'insorgente all'aeroporto, che avrebbe celato per autodifesa il fatto del suo coinvolgimento con le LTTE ed il decesso del padre e della sorella, sarebbe compatibile con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. Anche la circostanza che nel mentre che le autorità stessero attendendo i riscontri dattiloscopici del ricorrente all'aeroporto, egli avrebbe potuto contattare il passatore durante l'attesa e ne avesse ancora il numero, risulterebbe verosimile. Ad uguale conclusione si giungerebbe per l'evenienza che il ricorrente abbia potuto essere liberato dal passatore unicamente corrompendo un impiegato dei CID, vista la posizione di potere e d'influenza del passatore come pure della situazione della corruzione presente in Sri Lanka. Il comportamento tenuto dall'insorgente dopo essere riuscito ad uscire dall'aeroporto, ovvero che si sarebbe fatto raggiungere dai famigliari a casa del passatore, come pure che si sarebbe presentato alla centrale di polizia di H._______, non sarebbe altro che la messa in pratica di consigli datigli dal passatore, di cui avrebbe avuto fiducia. Visto il legame reso verosimile tra le LTTE e la sorella rispettivamente il padre del ricorrente, le elezioni presidenziali rispettivamente parlamentari in Sri Lanka, avrebbero avuto come effetto di mettere ulteriormente a rischio il ricorrente. Circa la censura riguardo al principio dell'unità linguistica, il ricorrente ha ribadito la posizione già espressa nel ricorso, sottolineando nuovamente come questo si riferirebbe non soltanto alla decisione materiale della SEM bensì anche alle audizioni precedenti, ciò che sarebbe supportato anche dal "Manuale Asilo e ritorno" della SEM. Infine, ha reiterato che l'esecuzione del suo allontanamento sia irragionevole, a causa della sua fragilità psichica. I. Nella sua duplica del 29 dicembre 2021, l'autorità inferiore si è essenzial-mente riconfermata nelle precedenti motivazioni e conclusioni. In aggiunta, ha tuttavia sottolineato come il ricorrente abbia potuto esprimersi liberamente riguardo alla sua fuga dal carcere nel corso dell'audizione, come pure che gli sarebbero stati posti diversi quesiti in merito, di modo che potesse fornire indicazioni utili e dettagliate. È soltanto allorché lui avrebbe trattato fatti che non concernevano il quesito posto, che egli è stato riportato dal funzionario della SEM alla domanda, spiegandogli la vera intenzione della stessa. L'autorità inferiore ha poi ribadito come soltanto (...) di prigionia del ricorrente sia ritenuto credibile e che né la verosimiglianza che la sua famiglia sarebbe martire per le LTTE - a causa degli allegati trascorsi del padre e della sorella - né i suoi legami di parentela con le persone che lui ha asserito essere decedute, sarebbero stati provati. Tale conclusione non muterebbe, neppure alla luce della documentazione presentata in copia con la replica. Peraltro, alcuni dei fatti narrati in audizione dal ricorrente, sarebbero stati riportati in maniera differente dal suo rappresentante legale nella replica (cfr. pag. 3 della duplica). Anche le critiche mosse all'autorità inferiore rispetto alla sua risposta al ricorso in merito all'interrogatorio in aeroporto del ricorrente, non sarebbero condivisibili, in quanto non ridate correttamente (cfr. pag. 4 della duplica). Inoltre, la corruzione che sarebbe presente in Sri Lanka, non avrebbe alcun tipo di nesso con le accuse rivolte all'insorgente, le quali sarebbero, secondo i suoi asserti, di ricercato appartenente ad una famiglia di martiri delle LTTE. Egli non avrebbe reso verosimile, come sia riuscito nel suo caso specifico, ad essere liberato così facilmente all'aeroporto, corrompendo esclusivamente un impiegato del CID (cfr. pag. 4 della duplica). Da ultimo, la SEM in merito alla contestazione relativa alle audizioni federali che sarebbero state condotte in lingua (...), ha indicato in aggiunta a quanto già precedentemente osservato, come il capitolo del "Manuale asilo e ritorno" citato dalla rappresentante legale nella replica, è relativo alla nuova legge sull'asilo, e non a quella vecchia. È quest'ultima che si applicherebbe però al caso del ricorrente. Inoltre, ha fatto notare come, a fronte dell'eccezionale numero di domande d'asilo depositate nel periodo (...), delle misure erano state adottate dalla SEM, con effetto immediato, per trattare il più celermente possibile le procedure d'asilo presentate prima del 1° marzo 2019 (cfr. pag. 5 della duplica). J. Per mezzo della triplica del 21 gennaio 2022, l'insorgente ha in generale reiterato le argomentazioni già presentate con il ricorso e con la sua replica del 10 dicembre 2021. Ha essenzialmente aggiunto di contestare l'erro-neità del racconto del rappresentante legale rispetto ai fatti da lui narrati circa il proprio legame e quello dei famigliari con le LTTE, come pure che ciò che sarebbe rilevante concernerebbe i suoi asserti resi durante le audizioni ed i mezzi di prova prodotti, e non quanto invece allegato successivamente. Inoltre, a mente sua, sarebbe irrilevante che la sorella ed il padre non abbiano accettato volontariamente di aiutare le LTTE, quanto piuttosto il fatto che le autorità siano convinte che il ricorrente e la sua famiglia abbiano aiutato le stesse e che la sorella sia stata membro delle LTTE (cfr. pag. 3 della triplica). Non sarebbe neppure importante sapere quando le autorità avrebbero iniziato a nutrire dei sospetti circa l'aiuto prestato alle LTTE da parte del ricorrente e della sua famiglia, ma se le autorità abbiano o meno avuto forti sospetti in merito a ciò (cfr. pag. 3 della triplica). Da ultimo, il rappresentante legale, ritiene che la SEM nel caso specifico si sia posta oltre il limite della correttezza ed abbia assunto una posizione indifferente, specialmente in considerazione della difficoltà del ricorrente di attestare il valore probatorio delle proprie dichiarazioni. K. Invitata a presentare delle osservazioni, l'autorità inferiore ha prodotto le stesse con atto dell'8 febbraio 2022. Con le medesime, la SEM ha essenzialmente ribadito quanto già precedentemente motivato e concluso, respingendo infine le accuse d'indifferenza mossegli dal ricorrente, in quanto il parametro di valutazione utilizzato, ovvero la legge sull'asilo, sarebbe uguale per tutti i richiedenti l'asilo. L. Nelle successive prese di posizione del ricorrente del 17 marzo 2022, rispettivamente dell'autorità inferiore del 6 maggio 2022 - inoltrata per conoscenza all'insorgente dal Tribunale in data 11 maggio 2022 - le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro considerazioni e richieste di giudizio. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi, non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), ha subito una parziale modifica legislativa ed un cambiamento di denominazione in legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Essendo che le disposizioni di tale testo normativo che verranno citate nella presente sentenza, non hanno subito alcuna modifica, si utilizzerà nella stessa la nuova denominazione (LStrI). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Innanzitutto occorre esaminare le censure formali avanzate dal ricorrente nelle sue memorie scritte in ordine ad un'interpretazione erronea e non conforme all'art. 7 LAsi delle sue dichiarazioni da parte dell'autorità inferiore, che per di più non avrebbe tenuto conto della sua fragilità psichica. Altresì l'autorità inferiore avrebbe violato il principio dell'unità linguistica nella conduzione della procedura d'asilo. 3.2 Il Tribunale ritiene a titolo preliminare che quanto lamentato dall'insorgente riguardo all'interpretazione data dall'autorità inferiore alle sue allegazioni, si confonda in realtà con il merito della vertenza, poiché concerne l'apprezzamento effettuato in specie dalla SEM. In tal senso, la stessa verrà trattata nei considerandi successivi. Ciò nondimeno, occorre sottolineare che, al contrario di quanto sollevato dal ricorrente nel suo gravame, l'autorità inferiore ha chiaramente e sufficientemente indicato nel provvedimento impugnato sia i fatti rilevanti e tutta la documentazione presentata dal ricorrente, sia le motivazioni che l'hanno condotta ad emettere un giudizio negativo in rapporto alla verosimiglianza di alcune dichiarazioni rese dall'insorgente (cfr. p.to I, pag. 2 seg. e p.to II, pag. 3 segg. della decisione impugnata). Peraltro, si evince dalla decisione avversata, come l'autorità inferiore abbia citato e tenuto conto nelle sue motivazioni anche della situazione di salute del ricorrente come risultava al momento della presa di decisione (cfr. p.to I/4, pag. 3 e p.to III/2, pag. 11 seg.). Circa poi la documentazione medica che il ricorrente ha prodotto soltanto in fase ricorsuale, sia l'insorgente, che la SEM, si sono potuti esprimere compiutamente. Non si vede quindi, quali ulteriori chiarimenti, anche dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, in assenza poi di qualsiasi spiegazione sostanziata in ordine alla medesima censura da parte di quest'ultimo, dovrebbero essere effettuati. Non si ravvede quindi alcun accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore (art. 106 cpv. 1 lett. b), con la conseguente implicita violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), né del suo diritto di essere sentito (consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost.), o ancora dell'obbligo di motivazione da parte della SEM (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). 3.3 Per quanto poi concerne la questione della lingua della procedura, a ragione l'autorità inferiore segnala nella sua risposta al ricorso, come la vecchia LAsi - applicabile anche alla presente procedura (cfr. supra consid. 1.1) - al suo art. 16 cpv. 2, esiga unicamente che le decisioni e le decisioni incidentali della SEM siano notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente, e non invece, come preteso dall'insorgente nel ricorso citando il principio dell'unità linguistica, anche al resto della procedura. Quanto contenuto nel "Manuale asilo e ritorno" della SEM, citato dall'insorgente nel suo gravame a favore della sua tesi (cfr. p.to 58, pag. 20), risulta poi essere unicamente equiparabile a delle linee guida, che non sono peraltro applicabili che dal 1° marzo 2019 da parte dell'autorità inferiore, con l'entrata in vigore della nuova legge, come a ragione denotato nella sua duplica dalla SEM. Non se ne può detrarre quindi alcuna valenza legale o giuridica. Inoltre, concernente le eccezioni citate all'art. 16 cpv. 3 LAsi, al contrario di quanto motivato dall'insorgente nel gravame, le stesse sono delle deroghe che si riferiscono, secondo il chiaro senso letterale, al cpv. 2 dell'art. 16 LAsi, e non invece all'intera conduzione della procedura d'asilo. Nella presente disamina, l'autorità inferiore ha emesso in piena conformità con l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la decisione avversata in lingua (...), secondo il luogo di residenza del richiedente. Peraltro il ricorrente è stato sentito nel corso delle audizioni con l'interposizione di un interprete, così come disposto all'art. 29 cpv. 1bis LAsi, non conoscendo alcuna delle lingue nazionali. Egli non spiega nel suo gravame, in cosa ciò lo avrebbe pregiudicato concretamente. La sentenza dell'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo pubblicata quale GICRA (Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo) 2004 n. 29 alla quale si riferisce il ricorrente nel suo gravame, non può inoltre essere equiparata alla fattispecie. Difatti, nella predetta sentenza, si trattava di un caso dove la decisione impugnata, non era stata redatta nella lingua d'attribuzione cantonale o di soggiorno del richiedente, così come disposto dall'allora in vigore art. 16 cpv. 2 LAsi, bensì in un'altra lingua nazionale, ignota al ricorrente. Le misure volte a riparare l'eventuale pregiudizio subito dal ricorrente citate nella predetta sentenza al consid. 14, non sono quindi riferibili - neppure per analogia - alla fattispecie, dove quanto disposto dall'art. 16 cpv. 2 vLAsi è stato pienamente rispettato (cfr. anche DTAF 2020 VI/8 consid. 6.3 che conferma la giurisprudenza secondo GICRA 2004 n. 29). Non si ravvede quindi in specie alcuna violazione dell'art. 16 cpv. 2 vLAsi da parte della SEM. La richiesta di versamento di un'indennità da parte dell'autorità inferiore, così come preteso dal ricorrente nel gravame (cfr. p.to 61, pag. 21), deve quindi essere completamente disattesa. 3.4 Ne discende, che le doglianze formali, siano da respingere integralmente. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4.3 4.3.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). 5. 5.1 In limine, il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non intende mettere in dubbio il periodo detentivo di (...) circa che il ricorrente avrebbe subito nel (...) in Sri Lanka (cfr. atto A7/13, p.to 7.01, pag. 7 seg.; atto A19/18, D62 segg., pag. 12 segg.), come pure quanto gli sia occorso allorché si trovava all'estero, in particolare ciò che sarebbe accaduto in G._______ (cfr. atto A7/13, p.to 2.01, pag. 4; p.to 2.07, pag. 6; p.to 7.01, pag. 8; atto A19/18, D17 segg., pag. 5 segg.), in quanto gli asserti dell'insorgente in merito risultano essere nel loro insieme coerenti e dettagliati, nonché trovano parziale riscontro anche in alcuni mezzi di prova da lui presentati nel corso della procedura di prima istanza (cfr. atto A8, documenti 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 20, 21 e 22). A differenza poi della SEM, il Tribunale ritiene credibili gli asserti dell'insorgente circa il fatto che una delle sorelle del ricorrente sia stata presa con la forza ed ingaggiata dalle LTTE, come pure che il padre dell'insorgente sia stato interrogato da membri del CID riguardo a suoi supposti legami con le LTTE. Invero, il ricorrente in merito a tali evenienze si è sempre dimostrato coerente e sufficientemente sostanziato nelle sue allegazioni rese nel corso delle diverse audizioni (cfr. atto A7/13, p.to 7.01, pag. 7 seg.; atto A19/18, D59, pag. 9; D62, pag. 10). Il Tribunale, non intende neppure mettere in dubbio il fatto che tale sorella del ricorrente ed il padre di quest'ultimo siano deceduti, essendo che in proposito il ricorrente ha rilasciato delle dichiarazioni sempre concordanti (cfr. atto A7/13, p.to 3.01, pag. 6; atto A19/18, D46, pag. 8; D62, pag. 10 segg.), che trovano anche riscontro nella documentazione da lui prodotta già dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. atto A8, n. 7), e successivamente anche parzialmente in fase ricorsuale (cfr. allegato 10 alla replica del 10 dicembre 2021). 5.2 Ciò posto, il Tribunale, non ritiene invece verosimili, in quanto in parte incoerenti o non supportati da sufficienti indizi concreti, gli asserti del ricorrente riguardanti le circostanze che avrebbero condotto la sorella combattente per le LTTE ed il padre al decesso. Ad uguale conclusione si giunge anche riguardo sia alle evenienze della sua fuga dal carcere nel (...), sia circa il periodo che egli avrebbe vissuto con le LTTE nella (...) dopo tale fuga e le circostanze che lo avrebbero condotto al primo espatrio verso la G._______ nel (...), come pure in relazione ai (...) che lui avrebbe trascorso in Sri Lanka prima di espatriare definitivamente dallo stesso Paese nel (...) del (...). Invero, le sue asserzioni in merito, risultano essere pervase da incoerenze ed illogicità riguardanti dei punti chiave del suo racconto, come verrà esposto di seguito. 5.2.1 Dapprima, le circostanze in cui sarebbe avvenuto il decesso della sorella, come pure quello del padre, a differenza di quanto asserito dall'insorgente nel suo ricorso e nelle comparse successive, non si evincono in alcun modo dalla documentazione e dagli asserti da lui resi a tal proposito. Difatti, un ritaglio di giornale rappresentante una donna (cfr. atto A8, documenti n. 7 e n. 13; atto A19/18, D5, pag. 3), come pure che lo stesso ritratto lo si ritrovi in un'altra copia di fotografia tra le mani di altre tre donne (cfr. allegato 11 alla replica del 10 dicembre 2021), come a ragione sostenuto dalla SEM (cfr. duplica, pag. 2 seg.), non avvalora né il fatto che tale persona raffigurata sia la sorella del ricorrente, né ancor meno - ed anche nell'ipotesi in cui ciò fosse ritenuto verosimile - in quali evenienze il suo decesso sarebbe occorso. Per quanto riguarda il padre, dalla documentazione prodotta, che risulta essere parzialmente coerente con i suoi asserti, risulta che egli sarebbe deceduto il (...) (cfr. atto A8, doc. 7; atto A7/13, p.to 3.01, pag. 6; atto A19/18, D46, pag. 8 e D62, pag. 12; atto A24/24, D111, pag. 22). Tuttavia, dal mezzo di prova n. 7, si deduce unicamente una data di decesso, ma non si evince in alcun modo da tale certificato che egli sarebbe deceduto a causa delle percosse e torture che avrebbe subito durante il suo arresto da parte dei CID avvenuto nel (...), come invece sostenuto dall'insorgente (cfr. atto A19/18, D62, pag. 12; replica del 10 dicembre 2021, pag. 4). La documentazione apportata anche in fase ricorsuale a sostegno di tale tesi - delle copie di fotografie (allegati 9 e 10 alla replica del 10 dicembre 2021) - non è atta all'evidenza a modificare tale conclusione. 5.2.2 Le dichiarazioni dell'insorgente riguardo alla sua fuga dal carcere nel (...) del (...) rispetto a quanto prodotto quale documentazione, divergono in modo importante. Nella sua domanda d'asilo alla Svizzera tramite l'(...) (cfr. atto A8, doc. 10; non riconosciuta quale domanda d'asilo), il ricorrente ha infatti narrato in proposito come sarebbe riuscito a fuggire grazie a militanti delle LTTE che avrebbero iniziato a (...), e che lui sarebbe fuggito con loro ed inoltre che avrebbe vissuto per qualche giorno nella (...) per salvaguardare la sua vita (cfr. atto A8, doc. 10). Durante l'audizione sui motivi, il ricorrente ha invece riportato un'altra versione di tali fatti, asserendo che sarebbe riuscito a fuggire assieme soltanto ad un ex membro delle LTTE, che si trovava come lui incarcerato, approfittando della situazione in cui si trovavano i (...) (cfr. atto A24/24, D118, pag. 24 seg.). Ha peraltro riportato in quest'occasione che avrebbe vissuto per circa (...) mesi nella (...) dopo la fuga assieme alle LTTE (cfr. atto A24/24, D120 seg., pag. 25 seg.). Tali divergenze nella narrazione del medesimo evento, non sono state in nessun modo spiegate dal ricorrente, neppure in fase ricorsuale, malgrado ne abbia avuta ampia possibilità. Altre circostanze narrate dall'insorgente circa la situazione in cui avrebbe vissuto nel carcere, mettono ancora più in dubbio che egli sia uscito di prigione così come da lui asserito. Se in un primo tempo lui ha infatti allegato che sarebbe stato sempre sorvegliato almeno da (...) persone, allorché la sera lo facevano uscire dalla cella per recarsi in bagno o bere acqua, o a volte avrebbero dato loro anche il cibo (cfr. atto A19/18, D65, pag. 16; atto A24/24, D118, pag. 24); incredibilmente in un secondo momento ha invece asserito che il giorno in cui egli sarebbe fuggito di prigione, come pure che avrebbe appreso che lo avrebbero ucciso, era presente un unico membro dei CID, che li avrebbe lasciati discutere tranquillamente in bagno, ed in seguito che avrebbe detto loro di andare a cercare il cibo con i loro piatti (cfr. atto A24/24, D118, pag. 24). Anche altra documentazione all'incarto fa planare ulteriori dubbi circa le effettive circostanze in cui il ricorrente avrebbe lasciato il carcere. Invero, non si comprende come ancora nel (...), la madre del ricorrente volesse darlo per disperso, rispettivamente deceduto, e richiedere come poi ha anche ottenuto un'attestazione di morte del ricorrente (cfr. atto A8, doc. 6 e 14; atto A19/18, D5, pag. 3), allorché fosse ben a conoscenza - come pure le autorità del suo Paese d'origine viste le diverse ricerche presso il suo domicilio secondo le sue dichiarazioni - che egli era riuscito a fuggire e ad espatriare dallo Sri Lanka. 5.2.3 I suoi asserti riguardo al periodo trascorso con le LTTE nella (...), oltreché non combaciare con quanto precedentemente allegato in merito (cfr. supra consid. 5.2.2), come a ragione sottolineato anche dall'autorità inferiore già nella decisione avversata e ribadito anche in seguito in fase ricorsuale, risultano essere poveri di elementi di reale vissuto, anche confrontandoli con quanto invece minuziosamente raccontato riguardo al periodo trascorso in carcere. Richiestogli più volte di raccontare nei dettagli gli (...) o (...) che avrebbe trascorso con le LTTE nella (...), egli ha unicamente allegato che avrebbe seguito le stesse nei loro spostamenti, non facendo nulla (cfr. atto A24/24, D126, pag. 27). Queste ultime allorché avrebbero ricevuto delle informazioni, avrebbero cambiato luogo (cfr. atto A24/24, D122, pag. 26); non gli avrebbero detto nulla ed avrebbe trascorso le sue giornate dormendo, alzandosi, e quando gli davano da mangiare, mangiando, e con il tempo il suo stato di salute si sarebbe aggravato (cfr. atto A24/24, D123, pag. 26). Questionato anche circa un avvenimento che in questo periodo trascorso con le LTTE lo avrebbe particolarmente marcato, egli ha unicamente riferito che ad un certo punto egli avrebbe "sputato sangue dalla bocca e del sangue gli sarebbe colato dal naso", che avrebbe temuto in ogni momento di poter morire in quel luogo (cfr. atto A24/24, D124, pag. 26), subitamente poi cambiando soggetto, e raccontando nuovamente genericamente come avrebbe vissuto tra le LTTE (cfr. ibidem, D124, pag. 26: "(...)".Anche se effettivamente egli, incalzato dal funzionario interrogante a fornire ulteriori dettagli, ha nominato i luoghi nella (...) dove si sarebbero spostati (cfr. ibidem, D125 seg., pag. 26 seg.; D128, pag. 27), come reiterato più volte dal ricorrente in fase ricorsuale, tuttavia anche agli occhi del Tribunale tale unico elemento a fronte delle altre dichiarazioni per lo più generiche e stereotipate, non risulta convincere della verosimiglianza del suo vissuto. Neppure la spiegazione fornita nel gravame, circa il fatto che egli avrebbe descritto tale periodo con meno dettagli, poiché relativamente ''monotono" e tranquillo confrontato a quanto vissuto durante il periodo d'incarcerazione (cfr. ricorso, n. 23, pag. 10; replica, pag. 3), non persuade. Anche se egli ne ha ampiamente avuto la possibilità sia nel corso delle audizioni, come pure in fase ricorsuale, l'insorgente non ha difatti apportato alcun elemento supplementare a sostegno della credibilità di tale periodo, relativamente lungo, che non può trovare quale unica spiegazione di un narrato inconsistente la monotonia e la relativa tranquillità dello stesso. Peraltro, tale affermazione non combacerebbe con la condizione di fuggiasco, ricercato dai membri del CID che avrebbero pure dichiarato che se lo avessero trovato lo avrebbero ucciso, che il ricorrente ha asserito di aver vissuto assieme alle LTTE, pure ricercate dalle autorità (cfr. ibidem, D124, pag. 26 e D127, pag. 27). 5.2.4 Il comportamento tenuto poi sia dal ricorrente sia da membri del CID nel corso dei (...) che l'insorgente avrebbe trascorso in Sri Lanka tra il (...) ed il (...), dopo essere stato (...) dalla G._______ il (...), appare inoltre incoerente ed illogico. Come in parte sottolineato anche dall'autorità inferiore, non risulta essere verosimile che l'insorgente abbia sostenuto che i CID dopo i vari interrogatori durati ben (...) ore, ed essendo coscienti di chi avessero dinnanzi - ovvero una persona che secondo i suoi asserti sarebbe stato accusato di legami con le LTTE, incarcerato, fuggito di prigione ed accusato anche di (...), nonché ricercato da allora (cfr. atto A24/24, D84, pag. 20; D118, pag. 24 seg.; D127, pag. 27; D153 seg., pag. 33; D156, pag. 33; D158, pag. 34) - lo avrebbero rilasciato con l'intromissione di un passatore che avrebbe unicamente corrotto un semplice membro del CID (cfr. atto A24/24, D146 segg., pag. 30 seg.). Anche il comportamento tenuto dal ricorrente in tale frangente interroga. Difatti egli, dopo essere stato pesantemente e lungamente questionato, ha asserito di aver potuto tranquillamente, mentre aspettava che i funzionari incaricati all'aeroporto richiedessero la conferma di quanto da lui dichiarato alla polizia di B._______, telefonare con il passatore che lo avrebbe fatto espatriare la prima volta. Ancor più stupefacente appare poi che questi immantinente abbia potuto prendere contatto con un funzionario dei CID, lo avrebbe corrotto con una tangente, ed in seguito questi avrebbe fatto partire dall'aeroporto il ricorrente, nonostante nel frattempo si fossero avute tutte le informazioni su di lui (cfr. atto A24/24, D151, pag. 32). Gli asserti dell'insorgente in fase ricorsuale circa il fatto che il passatore fosse influente e la corruzione dilagante in Sri Lanka (cfr. ricorso, n. 28, pag. 11 seg.; replica, pag. 6), non sono in grado di appianare le illogicità sopra rilevate. Si dimostra incoerente il ricorrente anche laddove d'un canto ha asserito che non avrebbe dato il vero indirizzo della madre per paura che la interrogassero sul suo conto - allorché già in precedenza egli ha affermato che le autorità sarebbero state a conoscenza dello stesso e lo avrebbero ricercato presso la madre (cfr. atto A24/24, D127, pag. 27) - e d'altro canto invece che egli non avrebbe potuto non dare loro il numero di telefono esatto della madre (cfr. atto A24/24, D140, pag. 30). Stupisce inoltre che, visto il profilo che il ricorrente ha asserito di avere, con peraltro continue visite ed interrogatori presso i suoi parenti e conoscenti, nonché accusato di essere fuggito di prigione e di (...), non sia stato emanato contro di lui un mandato di arresto o che non sia stata per lo meno aperta una procedura penale a suo carico e che il ricorrente non ne sia venuto a conoscenza nel frattempo (cfr. atto A24/24, D155 segg., pag. 33 seg.), come sarebbe invece d'uso in tali frangenti da parte delle autorità srilankesi. Anzi, anche al riguardo il ricorrente risulta essere piuttosto incoerente e fumoso, dapprima asserendo di non avere alcun mandato di arresto emesso da un tribunale (cfr. atto A24/24, D155, pag. 33), per poco dopo interrogato nuovamente in merito affermare invece che non ne sarebbe sicuro se vi sia o meno un mandato d'arresto a suo nome (cfr. atto A24/24, D157, pag. 33). Ed al quesito poi successivo in relazione a sapere se egli o qualcuno dei suoi famigliari si fosse informato circa l'esistenza di un mandato d'arresto contro di lui, egli non ha risposto al quesito, riferendo nuovamente che i membri del CID verrebbero continuamente a cercarlo, e che se non avesse con loro dei problemi essi non lo cercherebbero (cfr. atto A24/24, D158, pag. 34). Ma proprio tale circostanza risulta essere poco spiegabile, in quanto se d'un canto il ricorrente è riuscito a procurarsi tutti gli aiuti necessari per sfuggire ad un nuovo arresto da parte dei CID e per poter lasciare lo Sri Lanka, anche dimostrando che la sua famiglia avesse delle ingenti sostanze economiche a cui attingere, nonché che la madre si sarebbe rivolta a diversi organismi per ricercare aiuto; d'altro canto non si sia interessato - anche eventualmente dando mandato ad un avvocato - di sapere se vi fosse o meno un mandato d'arresto emesso a suo nome o ancora delle procedure pendenti. Ciò che piuttosto fa dubitare ancora maggiormente dell'esistenza di accuse nei suoi confronti, come pure delle ricerche da parte delle autorità e quindi dell'interesse che le stesse nutrirebbero per trovarlo. Le spiegazioni fornite dall'insorgente in proposito (cfr. atto A24/24, D187 seg., pag. 37), non sono atte a rimettere in discussione la predetta conclusione. Inoltre, nelle circostanze descritte dall'insorgente, risulta difficile immaginare che egli, dopo essere potuto sfuggire così sorprendentemente una prima volta alle autorità del suo Paese d'origine, si sia ripresentato il (...) in polizia, con il passatore e su suggerimento di questi (cfr. atto A24/24, D150, pag. 32). Invero, a seguire le dichiarazioni rese dall'insorgente, che aveva informazioni non soltanto di come le autorità srilankesi fossero perfettamente a conoscenza di chi avessero dinnanzi, i loro metodi ed anche che lo avrebbero addirittura voluto uccidere (cfr. atto A24/24, D118, pag. 24; D127, pag. 27), abbia rischiato la sua vita presentandosi nuovamente ad esse. Il fatto che egli avrebbe ricevuto delle rassicurazioni da parte del passatore e che si sarebbe fidato del medesimo, come allegato nel suo gravame (cfr. ricorso, n. 31, pag. 12; replica, pag. 6), non si ritiene sufficiente per spiegare il comportamento tenuto dall'insorgente in tale frangente, visto l'accanimento manifestato dalle autorità verso di lui e dati i trascorsi del ricorrente, allorché si è trovato confrontato con le medesime. Risulta poi paradossale che durante l'interrogatorio in polizia, degli agenti gli abbiano posto quesiti circa come sarebbe riuscito a lasciare l'aeroporto come pure quale passatore lo avrebbe aiutato (cfr. atto A24/24, D150 seg., pag. 32), allorché quest'ultimo si trovava presente al di fuori della stanza, ed apparentemente non gli è neppure stata richiesta la sua identità, né perché si trovasse lì (cfr. atto A24/24, D150 seg., pag. 32). Fatto ancor più incredibile, dopo che dagli asserti dell'insorgente tali agenti di polizia avrebbero voluto conoscere addirittura le persone che lo avrebbero aiutato a lasciare l'aeroporto; lo avrebbero lasciato partire semplicemente grazie all'intercessione del membro del CID già intervenuto all'aeroporto in suo favore (cfr. atto A24/24, D151, pag. 32 seg.), con addirittura il suo passaporto (cfr. atto A24/24, D161 segg., pag. 34). Peraltro, alcuni di essi si sarebbero comportati incoerentemente, in quanto d'un canto lo avrebbero lasciato andare, ma d'altro canto lo avrebbero minacciato che avrebbero saputo come riprenderlo (cfr. atto A24/24, D151, pag. 33). Anche le modalità d'intervento del funzionario del CID appaiono per lo meno grottesche, in quanto sarebbe il passatore che, presente al di fuori della sala - sentendo gridare il ricorrente - avrebbe ricontattato il membro del CID intervenuto già all'aeroporto, che sarebbe riuscito a giungere di lì a poco, evenienza già di per sé incredibile, presso il posto di polizia e senza particolari difficoltà sarebbe riuscito a far rilasciare il ricorrente, nonché addirittura a fargli lasciare il paese via aerea, munito del suo passaporto, il giorno stesso (cfr. atto A24/24, D151, pag. 32 seg.). Ammettendo tali comportamenti da parte delle autorità srilankesi così come descritti dall'insorgente, si dovrebbe difatti concludere che il ricorrente non rappresentasse in realtà alcuna minaccia per esse, né che vi fossero nei suoi confronti delle accuse pendenti, ciò che renderebbe le loro visite ed interrogatori ripetuti presso i suoi parenti sia dopo l'incarcerazione subita nel (...) dal ricorrente, sia dopo la sua partenza dallo Sri Lanka nel (...), incomprensibili. 5.2.5 Occorre inoltre osservare che nel certificato medico del 26 ottobre 2020, prodotto con il ricorso dall'insorgente, è segnalata una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress associato ad una sintomatologia depressiva con ansia somatizzata, angoscia ed insonnia; ed inoltre il ricorrente soffrirebbe di una gastralgia (cfr. anche in proposito il certificato medico del 20 ottobre 2020 prodotto con il ricorso, dove si certifica un disturbo funzionale del tratto gastro-intestinale). Il quadro clinico viene descritto come "[...] caratterizzato da depressione con tendenza all'isolamento sociale, acutizzazione delle quote ansiose con somatizzazioni a livello gastrico, stato di allerta, irritabilità e alterazione della funzione ipnica con difficoltà sia ad iniziare il sonno che a mantenerlo a causa di rimuginazioni sul passato e comparsa di pensieri intrusivi" (cfr. certificato medico del 26 ottobre 2020). Non si ravvede nella documentazione medica presentata dal ricorrente, alcun accenno a delle difficoltà espressive del medesimo, che avrebbero impattato negativamente le sue dichiarazioni, come sostenuto invece nel ricorso (cfr. n. 33, pag. 13). Pertanto, le incoerenze ed illogicità sopra menzionate riguardanti la sua narrazione non sembrano quindi poter essere spiegate con il suo stato di salute. 5.2.6 Neppure la restante documentazione agli atti (cfr. atto A8, doc. 1, 5, 11, 15-19, 23-30; A9, doc. 1-3) è in grado di sostenere la verosimiglianza degli asserti dell'insorgente circa le persecuzioni che avrebbe subito in Sri Lanka e che lo avrebbero fatto espatriare. Onde evitare inutili ripetizioni, e non essendovi nel gravame sollevata alcuna censura o argomentazione in merito agli stessi, il Tribunale ritiene di poter rinviare senz'altro alla decisione avversata della SEM (cfr. p.to II/4, pag. 9), la quale risulta a tal proposito sufficientemente completa e corretta. 5.2.7 Visto quanto sopra - e su riserva di quanto già ritenuto verosimile (cfr. supra consid. 5.1) - il Tribunale osserva che sebbene gli elementi d'inverosimiglianza sopra rilevati, considerati individualmente, non siano tutti decisivi; tuttavia, visto il loro numero e le tematiche sui quali portano, permettono di mettere in dubbio le ragioni per le quali l'insorgente ha lasciato il suo Paese d'origine nel (...) del (...) e le circostanze della sua partenza dal medesimo. Segnatamente, le sue allegazioni fanno sorgere dei dubbi concreti circa la sua fuga dal carcere nel (...), come pure il suo vissuto in patria prima del suo espatrio verso la G._______ ad (...) come pure i (...) trascorsi in Sri Lanka nel (...) del (...), ed altresì la natura delle sue relazioni con il CID e le persecuzioni subite da parte di quest'ultimo dopo la sua incarcerazione nel (...). Ciò che riguarda, in definitiva, i fatti centrali della sua domanda d'asilo, e meglio i motivi che lo avrebbero portato all'espatrio definitivo dal Paese e che lo farebbero tutt'ora temere un rientro in patria. In tal senso, il Tribunale, giudica inverosimili i predetti motivi d'asilo esposti dal ricorrente. 6. 6.1 Pur ritenendo verosimile il periodo d'incarcerazione subito dal ricorrente nel (...), come già sopra osservato (cfr. supra consid. 5.1), ciò nonostante alla stessa stregua dell'autorità inferiore (cfr. p.to II/3, pag. 7), anche il Tribunale ritiene tale evenienza non rilevante ai sensi dell'asilo ex art. 3 LAsi. Ciò in quanto, non ritenendo verosimili gli eventi che lo avrebbero condotto alla fuga di prigione nel (...), come pure quanto sarebbe successo al suo ritorno in Sri Lanka nel (...), e le ricerche nei suoi confronti da parte delle autorità del suo Paese d'origine, il nesso di causalità tra l'espatrio definitivo dell'insorgente da quest'ultimo ed il periodo di detenzione nel (...), risulterebbe interrotto. Difatti, non si ravvisa più alcuna attualità delle persecuzioni subite dall'insorgente prima della fine della guerra in Sri Lanka, avvenuta nel maggio del 2009, ed il suo espatrio nel (...) del (...). 6.2 A maggior ragione, il contatto che l'insorgente avrebbe avuto con dei militari allorché lavorava nel (...), che lo avrebbero interrogato riguardo a chi appartenessero le armi trovate nel (...) (cfr. atto A19/18, D62, pag. 11 seg.), anche fosse ritenuto verosimile, risulta irrilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Difatti egli non ha subito alcun ulteriore pregiudizio in merito a ciò, venendo subito rilasciato, al contrario invece delle persone che sono state riconosciute colpevoli (cfr. ibidem, D62, pag. 11 seg.); anzi è pure tornato a lavorare nel (...) dopo la sua riapertura (cfr. ibidem, D62, pag. 12). Il nesso di causalità temporale tra quest'ultimo evento ed il suo espatrio avvenuto ad (...), risulta quindi interrotto. 6.3 Altresì, pur ritenendo verosimili i fatti a lui successi in G._______, segnatamente la sua lunga incarcerazione (cfr. anche supra consid. 5.1), tuttavia anche questi non risultano essere pertinenti nel quadro della presente procedura, in quanto accaduti al di fuori del Paese d'origine dell'insorgente. 7. 7.1 Il ricorrente non può inoltre prevalersi di altri fattori di rischio che giustifichino che egli possa avere un fondato timore di subire delle persecuzioni future in caso di ritorno in Sri Lanka in accordo con la sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 (cfr. in particolare il consid. 8). 7.2 Nella precitata sentenza, il Tribunale ha segnatamente esaminato, per i richiedenti di etnia tamil, la problematica del rischio di essere l'oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità srilankesi, o anche di seri pregiudizi, sulla base di sospetti di legami con l'opposizione e segnatamente con l'organizzazione delle LTTE, di cui le autorità temono sempre la rinascita. In tal senso, ad ogni persona suscettibile di essere considerata come rappresentante una minaccia da parte delle autorità srilankesi, dovrà esserle riconosciuto un timore oggettivamente fondato di subire dei pregiudizi in caso di ritorno in patria. Il Tribunale, ha in proposito identificato un certo numero di fattori di rischio detti "forti" - iscrizione nella "Stop-List", l'effettiva o la presunta esistenza, attuale o passata, di legami con le LTTE o ancora attività di opposizione in esilio - che sono di per sé, suscettibili di fondare oggettivamente un rischio di seri pregiudizi. L'autorità succitata, ha inoltre enumerato dei fattori detti "deboli" - l'assenza di documenti d'identità, essere rimpatriato forzatamente o per l'intermediario dell'OIM, o ancora la presenza di cicatrici visibili - che, di per sé soli, non comportano un rischio di persecuzione. Questi ultimi permettono tuttavia di suscitare il timore di controlli accresciuti da parte delle autorità aeroportuali, o ancora che la persona in questione venga interrogata per stabilire le ragioni del suo soggiorno all'estero (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8 ed in particolare consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere apprezzati in rapporto a tutti gli elementi evincibili dall'incarto, per determinare se conferiscano, o meno, all'interessato un profilo di rischio rilevante. 7.3 Quali fattori di rischio forti, nel caso dell'insorgente, entrano in considerazione le circostanze dell'arresto e del periodo detentivo da lui sofferto nel (...), per delle accuse che sarebbero state messe in relazione dalle autorità del suo Paese d'origine con sospetti di legami del ricorrente o dei suoi famigliari con le LTTE. Tuttavia, come rilevato a giusta ragione anche dalla SEM, egli non ha reso verosimili né la sua fuga di prigione nel (...), né le circostanze successive alla stessa e le ricerche effettuate dalle autorità srilankesi prima e successivamente ai suoi due espatri, come neppure gli eventi che gli sarebbero accaduti nel (...). Si rileva inoltre come egli stesso abbia allegato reiteratamente di aver sempre negato, nel corso della sua incarcerazione del (...), che lui o la sua famiglia avessero dei legami con le LTTE e di sapere qualcosa in relazione a dove si trovasse la sorella (cfr. atto A19/18, D62, pag. 13 segg.). Altresì si osserva nuovamente in tale contesto, come il ricorrente sia potuto espatriare legalmente dal suo Paese d'origine - sia nel (...) che nel (...) - con il suo passaporto ed i relativi visti. Egli ha inoltre negato di essere stato membro delle LTTE (cfr. atto A24/24, D170, pag. 35), nonché di essersi ingaggiato in attività politiche all'estero (cfr. atto A24/24, D189 seg., pag. 37). Il fatto che la sorella maggiore avesse fatto parte delle LTTE forzatamente, come pure che il padre abbia aiutato le medesime (...), non risultano neppure degli elementi rilevanti. Invero, anche ritenendo verosimile che tali elementi fossero a conoscenza delle autorità srilankesi, visto il tempo trascorso da allora ed il fatto che entrambi siano deceduti - peraltro in circostanze non chiare (cfr. supra consid. 5.2.1) - nonché che l'insorgente non ha reso credibili le persecuzioni e le ricerche delle autorità srilankesi successive alla sua detenzione del (...), tali circostanze non risultano più di alcuna attualità. Peraltro, sia il decesso del padre che quello della sorella, sarebbero circostanze conosciute dalle medesime autorità (cfr. atto A19/18, D62, pag. 12; D67, pag. 16). Tenuto conto delle considerazioni che precedono, non si evincono degli elementi concreti per ritenere che al momento del suo espatrio definitivo il ricorrente fosse sospettato dalle autorità del suo Paese d'origine d'intessere dei contatti con le LTTE. Pertanto, non vi sono indizi per evincere che egli, a causa del suo precedente di un (...) trascorso in carcere nel (...), e delle sue relazioni famigliari, possa cadere nel mirino delle autorità srilankesi nel caso di uno suo rimpatrio e che queste abbiano un interesse rilevante ai sensi dell'asilo nei suoi confronti. In considerazione quindi di tutti gli elementi della causa, il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere considerata, da parte delle autorità del suo paese, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenze del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.4), e non v'è da ammettere quindi neppure che il suo nome figuri in una "Stop List" o una "Watch List" utilizzate dalle autorità srilankesi all'aeroporto di F._______ (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.3-8.5.2, in particolare consid. 8.4.5 e rif. cit.). Nel suo caso, non sono quindi rilevabili dei particolari fattori di rischio forti ai sensi della sentenza di riferimento succitata. 7.4 Anche le sue cicatrici, sul (...) e (...) (cfr. atto A8, doc. 1), non risultano essere un elemento di per sé solo sufficiente per riconoscergli un timore oggettivo. Invero le stesse, pur evidenti, d'un canto non si trovano in zone così visibili come il viso o gli arti, di modo da poter subito essere notate in un controllo o interrogatorio da parte delle autorità srilankesi. D'altro canto, non vi sono agli atti delle evidenze circa la provenienza effettiva delle stesse. Difatti, le medesime potrebbero benissimo essere avvenute, ad esempio, anche nel periodo di detenzione da lui vissuto in G._______, dove pure il ricorrente ha allegato di aver subito dei maltrattamenti. 7.5 A tali condizioni, la sua etnia tamil, la sua provenienza dalla provincia del (...) dello Sri Lanka, il suo soggiorno in Svizzera di poco più di cinque anni e mezzo, come pure il fatto che egli abbia ivi presentato una domanda d'asilo, non risultano sufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. 7.6 Ciò non permette quindi di riconoscere, in capo al ricorrente, il rischio di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in patria. 7.7 Al contrario poi di quanto asserito dall'insorgente nel suo gravame (cfr. p.to 40, pag. 15; p.to 45 segg., pag. 17 seg.), non sono ravvisabili ulteriori elementi all'incarto che rendano verosimile che egli possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del paese in questione e che egli debba temere, nel caso di un rimpatrio, di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Invero, anche i cambiamenti politici avvenuti a partire dal novembre del 2019 in Sri Lanka, non conducono ad un'altra conclusione nella presente disamina. Il ricorrente non ha difatti dimostrato o reso verosimile alcun elemento personale con i predetti cambiamenti, né presenta un particolare profilo di rischio dal profilo politico, perché si possa dedurre che per la sua persona vi sia una minaccia in relazione alla situazione vigente in Sri Lanka. Inoltre, come già stabilito dal Tribunale non v'è in Sri Lanka, dopo il cambio di potere, alcun rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone (cfr. sentenza coordinata del Tribunale D-3946/2020 del 21 aprile 2022 [pubblicata parzialmente quale DTAF 2022 I/2] consid. 9.2 e 9.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale E-500/2020 del 6 giugno 2023 consid. 7.2.1; E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit.; E-1687/2020 del 31 gennaio 2022 consid. 6.7.2). Tale conclusione non muta neppure alla luce dell'allegata tensione tra la Svizzera e lo Sri Lanka (cfr. p.to 45, pag. 17 del ricorso), evenienza tra l'altro nel frattempo del tutto superata.

8. Riassumendo, il Tribunale giunge alla conclusione che l'insorgente, non è stato in grado di provare o perlomeno di rendere verosimile che egli avesse un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi al momento del suo espatrio, come neppure che vi sia il serio e concreto rischio che egli ne abbia a subire nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka. Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.3 10.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 10.3.2 Nella presente disamina, il Tribunale osserva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti (cfr. supra consid. 5-8). Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto che nel suo caso l'art. 5 cpv. 1 LAsi non trovi applicazione. Inoltre, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti né men che meno apportati in fase ricorsuale, degli indizi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), o ancora dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Segnatamente, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). A tali condizioni, la sentenza citata dal ricorrente nel gravame, non è pertanto atta in alcun modo a soccorrerlo. Inoltre, né la situazione generale dei diritti umani in Sri Lanka, né l'appartenenza del ricorrente all'etnia tamil, o ancora i recenti sviluppi politici nello Stato in questione, non risultano, neppure all'ora attuale, essere ostativi all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale E-737/2020 del 27 febbraio 2023 consid. 10.1.1 segg. e 10.1.2.3; E-1866/2015 consid. 12.2 seg.; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribunale D-4136/2017 del 13 luglio 2023 consid. 12.2.3). 10.3.3 Per quanto attiene allo stato di salute dell'insorgente, si osserva come le problematiche di natura medica risultano essere pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1), a cui non è apparentabile la presente fattispecie (cfr. anche in merito infra consid. 10.4.5), anche tenuto conto della documentazione medica inoltrata dal ricorrente soltanto in fase ricorsuale. 10.3.4 Ne discende quindi che l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 10.4 10.4.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 10.4.3 Innanzitutto, è notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, come pure in parte delle proteste violente contro l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro difficoltà in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati). Per quanto concerne la regione di D._______ (per la sua delimitazione geografica cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione nella stessa è in generale ragionevolmente esigibile, se sono adempiuti i consueti criteri individuali. Devono quindi sussistere una sufficiente rete famigliare e sociale che possa supportare il richiedente, così come prospettive che permettano di assicurargli un minimo vitale ed un alloggio (cfr. sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4-9.5). 10.4.4 In specie, l'interessato è originario di B._______ sito nel distretto di C._______ (Provincia [...]), facente parte della regione di D._______, dove era domiciliato anche da ultimo prima dell'espatrio. In tale luogo l'insorgente dispone di una buona rete famigliare e sociale, costituita in particolare da una sorella così come da una zia ed uno zio (...) (cfr. atti A7/13, p.to 3.01, pag. 6; A19/18, D55, pag. 9) e dalla fidanzata (cfr. atto A24/24, D87 segg., pag. 20 seg.). Inoltre la madre con altre due sorelle del ricorrente - queste ultime che possederebbero dei (...) (cfr. atto A19/18, D48 segg., pag. 8) - e due zie (...), vivono a M._______ (cfr. atti A7/13, p.to 3.01, pag. 6; A24/24, D85 seg., pag. 20). A tali condizioni, v'è luogo di ritenere che in caso di ritorno nel suo paese, egli possa essere accolto e sostenuto dai suoi famigliari, in caso di necessità. Peraltro, egli dispone di una discreta formazione scolastica, avendo effettuato (...) anni di scuola, una formazione nella (...) (cfr. atto A7/13, p.to 1.17.04, pag. 4; atto A19/18, D59, pag. 9 seg.) e di una buona esperienza professionale quale (...) (cfr. atto A7/13, p.to 1.17.05, pag. 4; atto A19/18, D59 seg., pag. 9 seg.). Alla luce di tali elementi, si può quindi concludere che il ricorrente, nel caso di un ritorno in Sri Lanka, non si ritroverà in una situazione esistenziale rischiosa. 10.4.5 10.4.5.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, è ricordato dapprima che l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza, e quindi che lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6; 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 10.4.5.2 Inoltre, il Tribunale amministrativo federale, nella sua recente sentenza di riferimento E-737/2020 del 27 febbraio 2023, si è pronunciato in dettaglio riguardo alla difficile situazione economica vigente in Sri Lanka, in particolare con riferimento agli effetti di quest'ultima sulla situazione di approvvigionamento dal profilo medico-sanitario (cfr. consid. 10.2.5). 10.4.5.3 Venendo ora alla presente disamina, in relazione allo stato di salute dell'insorgente, si osserva quanto segue. Dal certificato medico del 20 ottobre 2020 prodotto con il ricorso, si evince come il ricorrente soffra di una forma particolarmente intensa di disturbo funzionale del tratto gastro-intestinale, con esclusione di eventuali lesioni focali. La frequenza e l'intensità degli episodi improvvisi di marcati dolori addominali che l'insorgente lamenterebbe, sarebbero legati al suo stato emotivo. Diversi tentativi di trattamento si sarebbero dimostrati infruttuosi, sino a circa un mese prima della data del certificato medico, allorché il medico curante ha introdotto una terapia a base di antidepressivi triciclici, che ha inizialmente mostrato un chiaro beneficio, anche se soltanto parziale. A seguito della notizia di decisione negativa da parte della SEM, il suo quadro clinico sarebbe peggiorato, portando ad un aumento della posologia (cfr. certificato medico del 20 ottobre 2020). Dal certificato medico del 26 ottobre 2020, si rileva invece come il ricorrente sia affetto dal profilo psichiatrico da un disturbo post-traumatico da stress associato ad una sintomatologia depressiva con ansia somatizzata, angoscia e insonnia. Egli presenterebbe un quadro clinico caratterizzato da depressione con tendenza all'isolamento sociale, acutizzazione delle quote ansiose con somatizzazione a livello gastrico, stato di allerta, irritabilità e alterazione della funzione ipnica con difficoltà sia ad iniziare il sonno che a mantenerlo a causa di rimuginazioni sul passato e comparsa di pensieri intrusivi. I medici curanti psichiatri segnalano come l'insorgente necessiti di continuare il trattamento farmacologico impostato (non indicato nel certificato medico) e la presa a carico psicoterapica. Infine osservano come: "Attualmente si ritiene controindicato un allontanamento dal territorio svizzero, in modo da non frammentare ulteriormente la già delicata situazione psichica sottostante" (cfr. certificato medico del 26 ottobre 2020 del [...]). Dinnanzi all'autorità inferiore, il ricorrente aveva prodotto a sostegno dei suoi asserti di ricevere un sostegno psicologico (cfr. atto A24/24, D79, pag. 19), la ricetta dei medicamenti assunti dal profilo psichiatrico, ovvero Temesta 1 mg e Zyprexa 2,5 mg, nonché in riserva Temesta expidet 1 mg (cfr. atto A8, doc. 28; cfr. anche atto A24/24, D106, pag. 22). Visto il predetto quadro di salute, pur non volendo in alcun modo minimizzarlo, ed anche tenuto conto delle difficoltà segnalate nel settore sanitario nella predetta sentenza di riferimento dal Tribunale, gli stessi non conducono in casu a ritenere che un ritorno dell'insorgente in Sri Lanka lo esporrebbe ad un deterioramento della sua salute rapido e che ne metta in pericolo la sua vita (cfr. consid. 10.2.6 della sentenza di riferimento E-737/2020 citata). Invero, lo stato valetudinario dell'insorgente, risulta essere chiaro, con delle diagnosi poste e che possono essere ritenute invariate, in quanto non si sono segnalate da parte sua delle modifiche particolari tramite degli aggiornamenti dello stesso malgrado ne avesse la possibilità, con una terapia farmacologica ed un seguito psicologico e psichiatrico nonché gastroenterologo impostati. I medicamenti necessari al ricorrente, ovvero l'ansiolitico "Temesta 1 mg" (il Temesta è anche conosciuto come Lorazepam) e l'antipsicotico "Zyprexa 2,5 mg" (che contiene il principio attivo olanzapina), non risultano inoltre nella lista pubblicata dall'Ambasciata srilankese a N._______ riguardo ai medicamenti mancanti, rispettivamente necessitanti urgentemente in Sri Lanka (cfr. https://www.srilankaembassy.fr/en/page/829-list-urgently-required-medicines-medical-equipment-sri-lanka-05052022 consultato da ultimo il 19 febbraio 2024). Inoltre, lo Zyprexa può essere reperito in Sri Lanka, anche tramite la farmacia online "Mycare", sotto il denominativo "Olanzapine" (che contiene lo stesso principio attivo dello Zyprexa,), il quale risulta attualmente disponibile (reperibile da 5 mg, cfr. https://www.mycare.lk/Olan _5Mg_1?search=Olanzapine&description=true e da 10 mg, cfr. https:// www.mycare.lk/Olanzapine_10Mg_WinIs__Spc_1 , consultati il 19 febbraio 2024). Le diagnosi succitate ed i medicamenti prescritti all'insorgente, che sono reperibili anche perlomeno parzialmente online in Sri Lanka come visto precedentemente, non presentano degli elementi che possano condurre a ritenere che si tratti di medicamenti così specifici, da non poter essere trovati, almeno nei loro principi attivi, anche in Sri Lanka. Anche tenuto conto del fatto che le problematiche psichiatriche dell'insorgente hanno un impatto pure a livello somatico del medesimo (dal profilo gastrico), tuttavia non si ritiene che le problematiche di salute dell'insorgente nel loro insieme siano da qualificare come talmente gravi, da dover condurre all'inesigibilità del suo allontanamento secondo la giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 10.4.5.1). Invero, delle cure essenziali per le problematiche mediche di cui egli soffre (ovvero seguito medico, medicamenti ansiolitici, antipsicotici ed antidepressivi), sono disponibili nel distretto di C._______, compreso a B._______ (cfr. [...], consultato da ultimo il 19 febbraio 2024). Per fronteggiare la penuria puntuale di medicamenti, oppure per sopportare in un primo tempo l'eventuale partecipazione ai costi di questi ed evitare ogni interruzione del trattamento medico e farmacologico a lui necessitante al suo ritorno in Sri Lanka, l'insorgente potrà presentare, all'autorità incaricata dell'esecuzione del suo allontanamento, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312). Le sue affezioni non dovrebbero poi impedirgli di lavorare nuovamente nel suo paese a lungo termine. Tutto ciò considerato, non si ritiene quindi necessario, come invece rilevato nel certificato medico del 26 ottobre 2020 e reiterato nel ricorso (cfr. p.to 54, pag. 19), che il ricorrente prosegua le sue cure su suolo svizzero, essendo che come già precedentemente motivato l'insorgente potrà continuare le sue cure ed i suoi trattamenti anche in Sri Lanka. Concernente poi il peggioramento dello stato di salute del ricorrente che è stato segnalato dai medici curanti dell'insorgente e reiterato nel gravame, allorché egli è venuto a conoscenza della decisione negativa della SEM, si osserva quanto segue. Il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude, di principio, un trasferimento anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-4163/2017 del 13 luglio 2023 consid. 12.2.4). Infine, riguardo a quanto sollevato nel ricorso rispetto alla situazione più difficile che vi sarebbe in particolare nella regione (...) dello Sri Lanka sul piano sanitario e sociale dovuta alla propagazione del coronavirus (cfr. ricorso, p.to 52, pag. 19), si rimarca come la stessa non risulta essere ostativa all'esecuzione dell'allontanamento, né dal profilo dell'esigibilità né da quello della possibilità dell'esecuzione, in quanto di carattere temporaneo (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 13.4, E-160/2022 del 22 febbraio 2022 consid. 10.5). 10.4.5.4 Tenuto conto dello stato di salute del ricorrente, apparterrà poi ai suoi medici di prepararlo alla prospettiva di un ritorno in patria, e quindi pure a modificargli la terapia nel caso di ulteriori momentanei peggioramenti dello stesso, ed alle autorità d'esecuzione di verificare se le sue condizioni di salute richiedano delle misure particolari nell'organizzazione del suo rimpatrio (cfr. art. 11a cpv. 4 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281]). In tal senso, si invita pure il rappresentante legale, onde evitare delle possibili reazioni che peggiorino lo stato di salute dell'interessato, a riportare il contenuto della presente sentenza soltanto dopo aver preso contatto con il medico curante psichiatra dell'insorgente per concordare con il medesimo circa le modalità più adatte di comunicazione della sentenza al ricorrente. 10.4.5.5 Infine, il grado d'integrazione dell'insorgente in Svizzera, così come riportato da quest'ultimo nel gravame (cfr. ricorso, p.to 64, pag. 22), non risulta essere decisivo, in quanto non rientrante nei criteri previsti dall'art. 83 cpv. 4 LStrI per la concessione dell'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2020 VI/9 consid. 10.2; 2014/26 consid. 7.9-7.10; 2009/52 consid. 10.3; GICRA 2006 n. 13 consid. 3.5; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale E-1416/2019 del 12 giugno 2023 consid. 10.4.3). Tuttavia si segnala come, alle condizioni poste all'art. 14 cpv. 2 LStrI, con il benestare della SEM, il Cantone di residenza può rilasciare un permesso di dimora, se l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo e si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado d'integrazione dell'interessato. 10.4.6 L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta quindi essere pure esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 10.5 Nemmeno risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta quindi anche essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.6 Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un'ammissione provvisoria, non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) e la conclusione ricorsuale subordinata in tal senso, è quindi conseguentemente respinta.

11. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso è respinto.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, essendo che al ricorrente è stata concessa l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dall'anticipo, con decisione incidentale del 5 novembre 2021, non si prelevano spese processuali.

13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: