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D-5341/2025

D-5341/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-27 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L’interessato, cittadino turco, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 23 dicembre 2022 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-6/2). A.b In data 21 luglio 2023, la SEM ha svolto l’audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto SEM n. 15/11, di seguito: verbale 1). A.c Tramite decisione datata 31 luglio 2023 la domanda d’asilo del richie- dente è stata assegnata alla procedura ampliata. B. Con decisione dell’11 giugno 2025, notificata il seguente 18 giugno 2025 (cfr. atto SEM n. 31/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato e ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione da parte del Canton San Gallo. C. In data 18 luglio 2025 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a ti- tolo principale, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione dell’asilo; a titolo subordinato, la concessione dell’ammissione provvisoria. Egli ha inoltre postulato la con- cessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e di nomina dell’avv. Gandi Calan quale pa- trocinatore d’ufficio, protestate spese e ripetibili. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla

D-5341/2025 Pagina 3 legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle argomentazioni delle parti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribu- nale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 Sentito sui motivi d’asilo, il richiedente ha dichiarato – in sunto e per quanto qui di rilievo – di essere cittadino turco, di etnia curda e fede alevita, originario del villaggio di B._______, distretto di C._______, provincia di Elazig. Egli ha riferito di aver subito sin dall’infanzia pressioni e discrimina- zioni a scuola per la sua identità minoritaria. Dopo il diploma di maturità nel 2009, ha intrapreso studi universitari a D._______ presso la facoltà di lin- gua e letteratura turca, conseguendo il titolo nel 2014 e completando nel 2015 la formazione pedagogica. Nel 2015 avrebbe preso parte al funerale di una vittima dell’attentato di Ankara, circostanza per la quale, una settimana dopo, egli, suo padre e suo zio sarebbero stati convocati presso la gendarmeria di C._______ e interrogati sul motivo della loro presenza.

D-5341/2025 Pagina 4 Nel 2017 ha iniziato un master all’università di E._______, dove sostiene di essere stato discriminato da un docente a causa della sua identità curda e alevita. Dopo aver minacciato di sporgere denuncia, a gennaio 2019 sa- rebbe stato prelevato da agenti in borghese e portato in centrale di polizia, dove sarebbe stato trattenuto e minacciato per alcune ore prima di essere rilasciato. A seguito di tali pressioni, avrebbe interrotto il percorso accade- mico. In quel periodo, avrebbe intensificato i contatti con ambienti vicini all’HDP e con associazioni alevite, attirando l’attenzione della gendarmeria e dei guardiani del villaggio. Per ridurre i rischi, si sarebbe trasferito nel 2019 a F._______ presso il fratello e, dopo un tentativo non riuscito di iscri- versi a un nuovo master all’università Inönü, sarebbe tornato nel 2020 al villaggio natale. Nell’aprile 2022, mentre si trovava a G._______, sarebbe stato fermato in- sieme a due amici dalla polizia per il colore della sciarpa indossata da uno di loro. Egli afferma di essere stato trattenuto una notte, picchiato e minac- ciato, prima di essere rilasciato. Il (…) settembre 2022, la polizia avrebbe effettuato una perquisizione presso l’abitazione del fratello maggiore a F._______, sequestrando mate- riale informatico e libri. In tale contesto sarebbe stato emesso nei suoi con- fronti un mandato di accompagnamento coattivo. Avvertito di un probabile arresto imminente, il ricorrente ha quindi deciso di lasciare la Turchia. Il (…) settembre 2022 ha lasciato il Paese in aereo, legalmente e munito dei pro- pri documenti originali, raggiungendo la Serbia. A sostegno della sua do- manda di asilo, il ricorrente ha prodotto i seguenti mezzi di prova: MdP 1: richiesta del mandato di accompagnamento coattivo mirato all’arresto del (…) settembre 2022 (Yakalama Talebi); MdP 2: decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi di F._______ del (…) settembre 2022 (Değişik İş Karar); MdP 3: mandato di accompagnamento coattivo del (…) settembre 2022 (Yaka- lama Emri); MdP 4: ulteriore decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi di F._______ del (…) settembre 2022 (Değişik İş Karar); MdP 5: documentazione universitaria; MdP 6: estratto dell’anagrafe dei partiti politici; MdP 7: estratto della certificazione di appartenenza all’associazione H._______; MdP 8: screenshot del sistema giudiziario turco (UYAP).

E. 4.2 Nella propria decisione, l’autorità inferiore ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente non soddisfino i requisiti di verosimiglianza ai sensi dell’art. 7

D-5341/2025 Pagina 5 LAsi. Essa ha sottolineato come, tra il 2015 e il 2022, i fatti da lui riferiti si riducano a tre episodi sporadici – una convocazione in gendarmeria a se- guito della partecipazione a un funerale, un fermo di alcune ore con mi- nacce nel 2019 e una custodia cautelare di una notte nel 2022 – dai quali il ricorrente è sempre stato rilasciato senza ulteriori conseguenze. Tali eventi, nella loro limitata portata, non permettono di ritenere verosimile un rischio attuale di persecuzione. L’autorità inferiore ha inoltre evidenziato che le dichiarazioni relative a pre- sunte ricerche della gendarmeria o dei guardiani del villaggio si fondano esclusivamente su informazioni di terzi e non sono quindi idonee a com- provare una persecuzione personale, secondo costante giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale. Per quanto riguarda i mezzi di prova, la SEM ha ritenuto che la documen- tazione prodotta (mandati di accompagnamento coattivo e relative deci- sioni, screenshot UYAP) presenti caratteristiche tali da renderla facilmente falsificabile e di limitato valore probatorio, anche in considerazione della diffusa possibilità di ottenere simili atti tramite falsari o funzionari corrotti. Inoltre, il ricorrente stesso non è stato in grado di precisare il contenuto o i motivi delle accuse, né di spiegare come un mandato a suo carico potesse essere compatibile con la sua uscita legale dal Paese pochi giorni dopo la presunta emissione. In tale contesto, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente, uni- tamente ai mezzi di prova da lui presentati, non consentano di rendere ve- rosimile un rischio di persecuzione da parte dello Stato turco. Pertanto, l’autorità inferiore ha concluso che non sono adempiute le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e ha respinto la domanda d’asilo.

E. 5 In sede di ricorso, il ricorrente ha avversato stringatamente l’analisi svolta dall’autorità. Egli sostiene infatti che una protezione da parte dello stato turco non sarebbe possibile. Inoltre l’autorità di prime cure non avrebbe preso in debita considerazione la situazione di pericolo del ricor- rente, dimostrata dal precedente fermo dell’aprile 2022. I documenti giudi- ziari prodotti sarebbero atti a dimostrare una persecuzione, gli stessi sa- rebbero autentici e il fatto che egli sia espatriato legalmente all’aeroporto nonostante un asserito mandato di accompagnamento coattivo non dimo- strerebbe nulla. Inoltre la SEM non avrebbe valutato l’attuale situazione politica in Turchia, soprattutto nei confronti di curdi e di persone critiche nei confronti dello stato.

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E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 6.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo

D-5341/2025 Pagina 7 sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.).

E. 7.1 Nella presente fattispecie, dopo un attento esame degli atti, il Tribunale rileva che a giusto titolo l’autorità inferiore ha considerato il racconto del ricorrente inverosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi. Per quanto concerne le pro- blematiche vissute all’università, il ricorrente non ha prodotto alcun mezzo di prova che potesse avvalorare le discriminazioni subite. Egli si è limitato a trasmettere le note presso l’università di E._______, senza neppure pro- durre documenti a comprova dell’iscrizione ai corsi di master. In tal senso il Tribunale osserva che il ricorrente ha terminato gli studi universitari otte- nendo una completa formazione in pedagogia nel 2015. Pertanto, da sua stessa ammissione egli ha terminato gli studi senza impedimenti. Venendo ora all’asserita procedura penale nei suoi confronti, egli ha indicato in prima battuta di non aver saputo nulla di questa situazione e che in data (…) settembre 2022 sarebbe stato effettuata un’irruzione presso la propria abi- tazione, in un momento in cui solo il fratello sarebbe stato presente e che sarebbe poi stato sentito dalla polizia. Dopo essersi consultato con un av- vocato, tra il (…) e il (…) settembre 2022, quest’ultimo gli avrebbe consi- gliato di scappare all’estero (cfr. verbale 1, D6). A domande dei verbaliz- zanti egli avrebbe indicato di essere stato ricercato per propaganda a fa- vore dell’organizzazione terroristica ma che vi sarebbe una decisione di segretezza sulla procedura e di non saperne di più (cfr. verbale 1, D16). Egli ha poi indicato di non aver lasciato alcuna procura all’avvocato turco, ma di avergli unicamente chiesto consiglio (cfr. verbale 1, D23). I docu- menti giudiziari che egli ha prodotto sarebbero stati ottenuti dal fratello presso la procura generale, con l’aiuto dell’avvocato a cui non ha dato pro- cura (cfr. verbale 1, D30). Tale ricostruzione è contraria all’esperienza ge- nerale di vita. Mal si comprenderebbe infatti come documenti sottoposti a segretezza sarebbero stati ottenuti dal fratello presso la procura generale, quando il ricorrente non ha dato procura né a lui, né all’avvocato che lo avrebbe accompagnato. Inoltre, mal si comprenderebbe per quale motivo i documenti recherebbero tutti la data del (…) settembre 2022 e che l’as- serita irruzione presso la propria abitazione sarebbe avvenuta all’alba di tale giornata. Risulta infatti improbabile che la domanda di accompagna- mento coattivo, la decisione del giudice, l’emanazione di tale atto e l’ese- cuzione di tale misura siano avvenuti nella medesima data e il tutto prima dell’alba. Dipoi, il ricorrente inizialmente si è contraddetto circa la data di emissione di tale mandato di accompagnamento coattivo, indicando il (…)

D-5341/2025 Pagina 8 settembre 2022, data successiva al suo espatrio (cfr. verbale 1, D42). Con- frontato con tale contraddizione, egli ha infine confermato che l’asserito mandato di accompagnamento coattivo sarebbe stato emesso il 13 set- tembre 2022 (cfr. verbale 1, D47). Tuttavia egli non ha spiegato come sia espatriato legalmente all’aeroporto nonostante tale mandato di accompa- gnamento coattivo e i controlli all’aeroporto (cfr. verbale 1, D49). Risulta inoltre singolare che egli non si sia neppure ricordato se sia espatriato par- tendo dall’aeroporto di Istanbul o Ankara, città a circa 500 km di distanza una dall’altra (cfr. verbale 1, D7). Durante l’audizione il ricorrente è stato inoltre invitato a concedere una procura all’avvocato turco al fine di pro- durre la documentazione giudiziaria relativa al suo asserito caso e egli ha dato conferma di ciò (cfr. verbale 1, D51). Tuttavia ad oggi egli non ha pro- dotto alcunché in tal senso e neppure in sede ricorsuale egli ha addotto nulla. Di conseguenza, la ricostruzione cronologica, le modalità di otteni- mento dei documenti, l’espatrio legale, sono contrarie all’esperienza gene- rale di vita e alla logica dell’agire in relazione all’asserita esistenza di una procedura penale per propaganda a favore di un’organizzazione terrori- stica. Il ricorrente non ha pertanto reso verosimile tale procedura a suo carico e non si è nemmeno impegnato in oltre due anni a fornire ulteriore documentazione in tal senso.

E. 7.2.1 Si analizza di seguito alla rilevanza degli altri motivi d’asilo addotti dall’interessato. Circa l’appartenenza dell’insorgente al partito HDP, il Tri- bunale osserva che quest’ultimo è un partito politico attivo legalmente. Inol- tre, il ricorrente non ha neppure addotto di avere un ruolo di rilievo all’in- terno dello stesso (cfr. verbale 1, D34). Pertanto, l’appartenenza a tale par- tito non risulta rilevante al fine del riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 7.2.2 Per quanto concerne le asserite discriminazioni subite a causa della sua identità etnica curda, le stesse non risultano dirimenti per il giudizio. Infatti, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4664/2024 del 29 dicembre 2024, consid. 6.3; E-4103/2024, consid. 13.2).

E. 7.2.3 A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva che, anche ammettendo l’esistenza di una procedura penale per propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica nei confronti del ricorrente, la stessa non sarebbe rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Infatti, nella sua recente sentenza di rife- rimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 il Tribunale ha trattato la rile- vanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al

D-5341/2025 Pagina 9 presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu) e di pro- paganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca. Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecu- zioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il Tribunale ha poi rite- nuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco com- petente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. Che per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre procedere ad un esame del caso concreto considerando la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). Nel caso concreto il ricorrente non ha dichiarato di avere precedenti penali e ha indicato di non essere stato molto attivo all’interno del partito (cfr. verbale 1, D34). Pertanto, anche sotto il profilo della rilevanza, tale asserita procedura penale nei suoi confronti non sarebbe nemmeno rilevante.

E. 7.3 Ne discende che le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla verosimi- glianza dei motivi d’asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell’art. 7 LAsi e alla rilevanza dei restanti motivi d’asilo addotti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conces- sione dell’asilo, il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata

E. 8.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entrata nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 8.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

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E. 8.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell’allontanamento.

E. 9.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 9.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, in partico- lare rispetto alla situazione vigente in Turchia e riguardo alla situazione personale dell’insorgente.

E. 9.3 In sede di ricorso, l’interessato ha censurato solo in modo generale l’esecuzione dell’allontanamento, citando il terremoto del febbraio 2023 e le violazioni della CEDU da parte delle autorità turche.

E. 10.1 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) espo- sti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente in Turchia.

E. 10.2 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del prin- cipio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio perso- nale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in rela- zione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Dagli atti non emergono inoltre indizi seri e con- creti che rendano verosimile l’esistenza di un probabile rischio per cui il ricorrente possa subire un trattamento contrario alle norme succitate, con- siderando che il Tribunale ha ritenuto le minacce per il delitto d’onore e la non protezione da parte delle autorità turche come inverosimili. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di

D-5341/2025 Pagina 11 diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 10.3 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 10.3.1 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generaliz- zata riguardante l’integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Par- tito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sen- tenza E-4103/2024 consid. 13.4) e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.).

E. 10.3.2 Posta l'attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti avve- nuti nel 2023, tra le quali figura quella del ricorrente, l'esigibilità dell'esecu- zione dell'allontanamento dev'essere poi esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferi- mento]).

E. 10.3.3 Nel caso concreto, l'insorgente è giovane, in buona salute (cfr. ver- bale 1, D5) e dispone di una solida formazione universitaria terminata nel 2015 quale pedagogo. Presso il suo paese natale egli può contare sul sup- porto dei genitori. Inoltre a F._______ vive il fratello, presso cui ha già sal- tuariamente vissuto in passato, oltre che una sorella a che vive a G._______, che andava a trovare regolarmente. Indipendentemente dalla possibilità di ritornare nella regione d'origine, non è quindi verosimile che l'interessato riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegra- zione lavorativa e sociale in Turchia. Di riflesso, l'esecuzione dell'allonta- namento si rivela ragionevolmente esigibile.

E. 10.4 Infine, non risultano impedimenti sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

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E. 10.5 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontana- mento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.

E. 11 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento. Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 13 Essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favo- revole al momento dell’inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudi- ziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure l’istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio (art. 102m LAsi), sono respinte.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15 Infine, la presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere im- pugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale fede- rale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5341/2025 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte. 3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5341/2025 Sentenza del 27 agosto 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dall'avv. lic. iur. Gandi Calan, Rechtsanwalt, Erduran & Partner Rechtsanwälte AG,(...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 11 giugno 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino turco, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 23 dicembre 2022 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-6/2). A.b In data 21 luglio 2023, la SEM ha svolto l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto SEM n. 15/11, di seguito: verbale 1). A.c Tramite decisione datata 31 luglio 2023 la domanda d'asilo del richiedente è stata assegnata alla procedura ampliata. B. Con decisione dell'11 giugno 2025, notificata il seguente 18 giugno 2025 (cfr. atto SEM n. 31/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato e ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione da parte del Canton San Gallo. C. In data 18 luglio 2025 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione dell'asilo; a titolo subordinato, la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha inoltre postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e di nomina dell'avv. Gandi Calan quale patrocinatore d'ufficio, protestate spese e ripetibili. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle argomentazioni delle parti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato - in sunto e per quanto qui di rilievo - di essere cittadino turco, di etnia curda e fede alevita, originario del villaggio di B._______, distretto di C._______, provincia di Elazig. Egli ha riferito di aver subito sin dall'infanzia pressioni e discriminazioni a scuola per la sua identità minoritaria. Dopo il diploma di maturità nel 2009, ha intrapreso studi universitari a D._______ presso la facoltà di lingua e letteratura turca, conseguendo il titolo nel 2014 e completando nel 2015 la formazione pedagogica. Nel 2015 avrebbe preso parte al funerale di una vittima dell'attentato di Ankara, circostanza per la quale, una settimana dopo, egli, suo padre e suo zio sarebbero stati convocati presso la gendarmeria di C._______ e interrogati sul motivo della loro presenza. Nel 2017 ha iniziato un master all'università di E._______, dove sostiene di essere stato discriminato da un docente a causa della sua identità curda e alevita. Dopo aver minacciato di sporgere denuncia, a gennaio 2019 sarebbe stato prelevato da agenti in borghese e portato in centrale di polizia, dove sarebbe stato trattenuto e minacciato per alcune ore prima di essere rilasciato. A seguito di tali pressioni, avrebbe interrotto il percorso accademico. In quel periodo, avrebbe intensificato i contatti con ambienti vicini all'HDP e con associazioni alevite, attirando l'attenzione della gendarmeria e dei guardiani del villaggio. Per ridurre i rischi, si sarebbe trasferito nel 2019 a F._______ presso il fratello e, dopo un tentativo non riuscito di iscriversi a un nuovo master all'università Inönü, sarebbe tornato nel 2020 al villaggio natale. Nell'aprile 2022, mentre si trovava a G._______, sarebbe stato fermato insieme a due amici dalla polizia per il colore della sciarpa indossata da uno di loro. Egli afferma di essere stato trattenuto una notte, picchiato e minacciato, prima di essere rilasciato. Il (...) settembre 2022, la polizia avrebbe effettuato una perquisizione presso l'abitazione del fratello maggiore a F._______, sequestrando materiale informatico e libri. In tale contesto sarebbe stato emesso nei suoi confronti un mandato di accompagnamento coattivo. Avvertito di un probabile arresto imminente, il ricorrente ha quindi deciso di lasciare la Turchia. Il (...) settembre 2022 ha lasciato il Paese in aereo, legalmente e munito dei propri documenti originali, raggiungendo la Serbia. A sostegno della sua domanda di asilo, il ricorrente ha prodotto i seguenti mezzi di prova: MdP 1: richiesta del mandato di accompagnamento coattivo mirato all'arresto del (...) settembre 2022 (Yakalama Talebi); MdP 2: decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi di F._______ del (...) settembre 2022 (De i ik Karar); MdP 3: mandato di accompagnamento coattivo del (...) settembre 2022 (Yakalama Emri); MdP 4: ulteriore decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi di F._______ del (...) settembre 2022 (De i ik Karar); MdP 5: documentazione universitaria; MdP 6: estratto dell'anagrafe dei partiti politici; MdP 7: estratto della certificazione di appartenenza all'associazione H._______; MdP 8: screenshot del sistema giudiziario turco (UYAP). 4.2 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente non soddisfino i requisiti di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. Essa ha sottolineato come, tra il 2015 e il 2022, i fatti da lui riferiti si riducano a tre episodi sporadici - una convocazione in gendarmeria a seguito della partecipazione a un funerale, un fermo di alcune ore con minacce nel 2019 e una custodia cautelare di una notte nel 2022 - dai quali il ricorrente è sempre stato rilasciato senza ulteriori conseguenze. Tali eventi, nella loro limitata portata, non permettono di ritenere verosimile un rischio attuale di persecuzione. L'autorità inferiore ha inoltre evidenziato che le dichiarazioni relative a presunte ricerche della gendarmeria o dei guardiani del villaggio si fondano esclusivamente su informazioni di terzi e non sono quindi idonee a comprovare una persecuzione personale, secondo costante giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale. Per quanto riguarda i mezzi di prova, la SEM ha ritenuto che la documentazione prodotta (mandati di accompagnamento coattivo e relative decisioni, screenshot UYAP) presenti caratteristiche tali da renderla facilmente falsificabile e di limitato valore probatorio, anche in considerazione della diffusa possibilità di ottenere simili atti tramite falsari o funzionari corrotti. Inoltre, il ricorrente stesso non è stato in grado di precisare il contenuto o i motivi delle accuse, né di spiegare come un mandato a suo carico potesse essere compatibile con la sua uscita legale dal Paese pochi giorni dopo la presunta emissione. In tale contesto, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente, unitamente ai mezzi di prova da lui presentati, non consentano di rendere verosimile un rischio di persecuzione da parte dello Stato turco. Pertanto, l'autorità inferiore ha concluso che non sono adempiute le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e ha respinto la domanda d'asilo.

5. In sede di ricorso, il ricorrente ha avversato stringatamente l'analisi svolta dall'autorità. Egli sostiene infatti che una protezione da parte dello stato turco non sarebbe possibile. Inoltre l'autorità di prime cure non avrebbe preso in debita considerazione la situazione di pericolo del ricorrente, dimostrata dal precedente fermo dell'aprile 2022. I documenti giudiziari prodotti sarebbero atti a dimostrare una persecuzione, gli stessi sarebbero autentici e il fatto che egli sia espatriato legalmente all'aeroporto nonostante un asserito mandato di accompagnamento coattivo non dimostrerebbe nulla. Inoltre la SEM non avrebbe valutato l'attuale situazione politica in Turchia, soprattutto nei confronti di curdi e di persone critiche nei confronti dello stato. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.). 7. 7.1 Nella presente fattispecie, dopo un attento esame degli atti, il Tribunale rileva che a giusto titolo l'autorità inferiore ha considerato il racconto del ricorrente inverosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Per quanto concerne le problematiche vissute all'università, il ricorrente non ha prodotto alcun mezzo di prova che potesse avvalorare le discriminazioni subite. Egli si è limitato a trasmettere le note presso l'università di E._______, senza neppure produrre documenti a comprova dell'iscrizione ai corsi di master. In tal senso il Tribunale osserva che il ricorrente ha terminato gli studi universitari ottenendo una completa formazione in pedagogia nel 2015. Pertanto, da sua stessa ammissione egli ha terminato gli studi senza impedimenti. Venendo ora all'asserita procedura penale nei suoi confronti, egli ha indicato in prima battuta di non aver saputo nulla di questa situazione e che in data (...) settembre 2022 sarebbe stato effettuata un'irruzione presso la propria abitazione, in un momento in cui solo il fratello sarebbe stato presente e che sarebbe poi stato sentito dalla polizia. Dopo essersi consultato con un avvocato, tra il (...) e il (...) settembre 2022, quest'ultimo gli avrebbe consigliato di scappare all'estero (cfr. verbale 1, D6). A domande dei verbalizzanti egli avrebbe indicato di essere stato ricercato per propaganda a favore dell'organizzazione terroristica ma che vi sarebbe una decisione di segretezza sulla procedura e di non saperne di più (cfr. verbale 1, D16). Egli ha poi indicato di non aver lasciato alcuna procura all'avvocato turco, ma di avergli unicamente chiesto consiglio (cfr. verbale 1, D23). I documenti giudiziari che egli ha prodotto sarebbero stati ottenuti dal fratello presso la procura generale, con l'aiuto dell'avvocato a cui non ha dato procura (cfr. verbale 1, D30). Tale ricostruzione è contraria all'esperienza generale di vita. Mal si comprenderebbe infatti come documenti sottoposti a segretezza sarebbero stati ottenuti dal fratello presso la procura generale, quando il ricorrente non ha dato procura né a lui, né all'avvocato che lo avrebbe accompagnato. Inoltre, mal si comprenderebbe per quale motivo i documenti recherebbero tutti la data del (...) settembre 2022 e che l'asserita irruzione presso la propria abitazione sarebbe avvenuta all'alba di tale giornata. Risulta infatti improbabile che la domanda di accompagnamento coattivo, la decisione del giudice, l'emanazione di tale atto e l'esecuzione di tale misura siano avvenuti nella medesima data e il tutto prima dell'alba. Dipoi, il ricorrente inizialmente si è contraddetto circa la data di emissione di tale mandato di accompagnamento coattivo, indicando il (...) settembre 2022, data successiva al suo espatrio (cfr. verbale 1, D42). Confrontato con tale contraddizione, egli ha infine confermato che l'asserito mandato di accompagnamento coattivo sarebbe stato emesso il 13 settembre 2022 (cfr. verbale 1, D47). Tuttavia egli non ha spiegato come sia espatriato legalmente all'aeroporto nonostante tale mandato di accompagnamento coattivo e i controlli all'aeroporto (cfr. verbale 1, D49). Risulta inoltre singolare che egli non si sia neppure ricordato se sia espatriato partendo dall'aeroporto di Istanbul o Ankara, città a circa 500 km di distanza una dall'altra (cfr. verbale 1, D7). Durante l'audizione il ricorrente è stato inoltre invitato a concedere una procura all'avvocato turco al fine di produrre la documentazione giudiziaria relativa al suo asserito caso e egli ha dato conferma di ciò (cfr. verbale 1, D51). Tuttavia ad oggi egli non ha prodotto alcunché in tal senso e neppure in sede ricorsuale egli ha addotto nulla. Di conseguenza, la ricostruzione cronologica, le modalità di ottenimento dei documenti, l'espatrio legale, sono contrarie all'esperienza generale di vita e alla logica dell'agire in relazione all'asserita esistenza di una procedura penale per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica. Il ricorrente non ha pertanto reso verosimile tale procedura a suo carico e non si è nemmeno impegnato in oltre due anni a fornire ulteriore documentazione in tal senso. 7.2 7.2.1 Si analizza di seguito alla rilevanza degli altri motivi d'asilo addotti dall'interessato. Circa l'appartenenza dell'insorgente al partito HDP, il Tribunale osserva che quest'ultimo è un partito politico attivo legalmente. Inoltre, il ricorrente non ha neppure addotto di avere un ruolo di rilievo all'interno dello stesso (cfr. verbale 1, D34). Pertanto, l'appartenenza a tale partito non risulta rilevante al fine del riconoscimento della qualità di rifugiato. 7.2.2 Per quanto concerne le asserite discriminazioni subite a causa della sua identità etnica curda, le stesse non risultano dirimenti per il giudizio. Infatti, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4664/2024 del 29 dicembre 2024, consid. 6.3; E-4103/2024, consid. 13.2). 7.2.3 A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva che, anche ammettendo l'esistenza di una procedura penale per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica nei confronti del ricorrente, la stessa non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infatti, nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca. Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. Che per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre procedere ad un esame del caso concreto considerando la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). Nel caso concreto il ricorrente non ha dichiarato di avere precedenti penali e ha indicato di non essere stato molto attivo all'interno del partito (cfr. verbale 1, D34). Pertanto, anche sotto il profilo della rilevanza, tale asserita procedura penale nei suoi confronti non sarebbe nemmeno rilevante. 7.3 Ne discende che le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell'art. 7 LAsi e alla rilevanza dei restanti motivi d'asilo addotti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entrata nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 8.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, in particolare rispetto alla situazione vigente in Turchia e riguardo alla situazione personale dell'insorgente. 9.3 In sede di ricorso, l'interessato ha censurato solo in modo generale l'esecuzione dell'allontanamento, citando il terremoto del febbraio 2023 e le violazioni della CEDU da parte delle autorità turche. 10. 10.1 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Turchia. 10.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Dagli atti non emergono inoltre indizi seri e concreti che rendano verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui il ricorrente possa subire un trattamento contrario alle norme succitate, considerando che il Tribunale ha ritenuto le minacce per il delitto d'onore e la non protezione da parte delle autorità turche come inverosimili. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.3.1 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4) e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.). 10.3.2 Posta l'attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, tra le quali figura quella del ricorrente, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dev'essere poi esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]). 10.3.3 Nel caso concreto, l'insorgente è giovane, in buona salute (cfr. verbale 1, D5) e dispone di una solida formazione universitaria terminata nel 2015 quale pedagogo. Presso il suo paese natale egli può contare sul supporto dei genitori. Inoltre a F._______ vive il fratello, presso cui ha già saltuariamente vissuto in passato, oltre che una sorella a che vive a G._______, che andava a trovare regolarmente. Indipendentemente dalla possibilità di ritornare nella regione d'origine, non è quindi verosimile che l'interessato riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale in Turchia. Di riflesso, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 10.4 Infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.5 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

11. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento. Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

13. Essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell'inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure l'istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio (art. 102m LAsi), sono respinte.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

15. Infine, la presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.

3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: