Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5297/2024 Sentenza del 28 agosto 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Marocco, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 23 agosto 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) agosto 2024, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del 16 agosto 2024, da cui si evince che il richiedente ha depositato delle domande d'asilo precedenti in C._______ l'(...) rispettivamente in Slovenia il (...), la richiesta di ripresa in carico del 16 agosto 2024, presentata dalla SEM alla competente autorità slovena, e fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), il verbale del colloquio Dublino dell'interessato del (...) agosto 2024, l'accettazione del 23 agosto 2024, delle autorità slovene, di ripresa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, la decisione della SEM del 23 agosto 2024 - notificata il 26 agosto 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-24/1), nell'ambito della quale è pure cessato il mandato di rappresentanza legale con la Protezione giuridica sottoscritto dall'interessato il (...) agosto 2024 (cfr. n. 18/1 e 25/1) - di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Slovenia, il ricorso datato 23 agosto 2024, ma inviato il 26 agosto 2024 (cfr. risultanze processuali: busta del plico raccomandato), inoltrato dall'insorgente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso il summenzionato provvedimento, dove egli ha concluso, a titolo procedurale, alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché all'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali; e nel merito, secondo il senso, all'annullamento della decisione impugnata e all'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 LAsi ed è ammissibile ex art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.), che il ricorso è manifestamente infondato, per i motivi che seguono, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel corso del colloquio Dublino, il ricorrente ha in particolare confermato di aver presentato una domanda d'asilo in Slovenia il (...), e di essere rimasto in tale Paese per circa (...); che egli avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno nel predetto Stato ma, successivamente, la sua richiesta d'asilo sarebbe stata rifiutata dalle autorità slovene; che in seguito al suo soggiorno in Slovenia, egli si sarebbe recato in D._______, dove vi sarebbe rimasto per un po' di tempo, ed avrebbe poi proseguito direttamente per la Svizzera; che egli non avrebbe nulla in contrario contro la Slovenia, ma che egli sarebbe venuto in Svizzera per farsi curare, in quanto in Slovenia non sarebbe stato curato; che difatti egli avrebbe subito una frattura alla spina dorsale ed avrebbe per questo avuto un intervento importante in passato, nel corso del quale gli sarebbe stato impiantato un ferro; che avrebbe tutt'ora un problema alla terza vertebra lombare, che nella decisione avversata, l'autorità inferiore, dopo aver constatato la competenza della Slovenia per il prosieguo del procedimento della domanda d'asilo dell'insorgente, e che le sue dichiarazioni non confuterebbero la stessa, ha escluso che nel precitato Paese sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III; che non vi sarebbero inoltre elementi concreti per ritenere che le autorità slovene non svolgerebbero correttamente la procedura di asilo e allontanamento, in particolare che violerebbero il principio di non-respingimento, o ancora che non rispetterebbero i loro obblighi internazionali; che proseguendo nell'analisi, l'autorità sindacata ha inoltre escluso vi siano ragioni per applicare al caso concreto l'art. 16 par. 1 RD III; che infine non sussisterebbero neppure motivi d'ordine personale o umanitari - in modo particolare sotto l'aspetto del suo stato di salute - per l'applicazione delle clausole discrezionali, che nel suo ricorso, l'insorgente contesta la competenza della Slovenia alla trattazione della sua domanda d'asilo e chiede l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III; che invero, le autorità slovene non avrebbero preso in considerazione le sue allegazioni ed i suoi mezzi di prova; che inoltre, poiché egli non avrebbe avuto accesso alle cure mediche, i suoi diritti sarebbero stati violati dalle predette autorità; che altresì, le condizioni di vita nel sistema di accoglienza sloveno presenterebbero un netto peggioramento rispetto al passato e vi sarebbero delle gravi carenze sistemiche; che in particolare i centri, a parte manchevoli d'acqua calda, sarebbero delle strutture sovraffollate ed inadeguate; che altresì dalle sue allegazioni si potrebbe chiaramente denotare come egli abbia subito in Slovenia violenza fisica e discriminazione a causa della sua provenienza; che inoltre, la sua incolumità fisica e psicologica sarebbe in serio pericolo in Slovenia, in quanto non avrebbe potuto beneficiare di alcun aiuto durante la sua permanenza nel predetto Paese; che pertanto si evincerebbe che le disposizioni regolamentari non verrebbero rispettate dalla Slovenia; che quindi egli conclude che il suo trasferimento verso il suddetto Stato sia inammissibile ai sensi della CEDU, dell'art. 3 par. 2 RD III e dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), che dapprima la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che inoltre, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che innanzitutto, la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM il 16 agosto 2024 all'indirizzo della sua omologa slovena, e basata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 14/7), è stata espressamente accettata da quest'ultima entro il termine disposto all'art. 25 par. 1 RD III, il 23 agosto 2024, fondandosi sulla stessa norma precitata (cfr. n. 21/2), che di conseguenza, la competenza della Slovenia è di principio data, che le asserzioni del tutto generiche sollevate soltanto nel ricorso dall'insorgente, che le autorità slovene non avrebbero preso in considerazione le sue allegazioni ed i mezzi di prova nonché che i suoi diritti sarebbero stati violati, non sono in grado di confutare la suddetta competenza, che in tal senso d'un canto si denota come tali suoi asserti ricorsuali si scontrino con quanto da egli dichiarato nel corso del colloquio Dublino, dove egli ha affermato non soltanto di non avere nulla contro la Slovenia, ma addirittura che sarebbe la Slovenia responsabile per la sua domanda d'asilo e non la C._______ (cfr. n. 19/2); che d'altro canto si rammenta al ricorrente, che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"), e non dà così la possibilità all'interessato di scegliere lo Stato per la trattazione della sua domanda d'asilo che offre, a suo vedere, le migliori condizioni d'accoglienza, che per quanto poi attiene alla circostanza che egli non avrebbe avuto accesso in Slovenia alle cure mediche, tale asserto, del tutto inconsistente e manchevole di qualsivoglia documentazione probante lo stesso, non è neppure atto a confutare la competenza di tale Stato membro, che v'è ancora da rammentare in proposito, che né il RD III né altre norme internazionali concedono un diritto all'interessato di scegliere liberamente, per il trattamento della sua domanda d'asilo, lo Stato membro competente che offre, a suo avviso, le migliori condizioni per le cure mediche (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.11; tra le tante le sentenze del Tribunale E-787/2024 del 27 febbraio 2024 consid. 8.3, F-4385/2023 del 21 agosto 2023 consid. 5.2), che per il resto, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia, sul punto, alla decisione avversata che risulta in merito sufficientemente motivata, nonché precisa e corretta (cfr. p.to II, pag. 2 seg. della decisione impugnata), che proseguendo nell'analisi, anche l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che né dagli atti di causa né dalle argomentazioni ricorsuali del tutto nuove, generiche e non supportate da alcun elemento o prova di qualsivoglia sostanza e concretezza, si evincono dei motivi fondati per ritenere che in Slovenia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE, come ritenuto da giurisprudenza costante di questo Tribunale (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale E-3364/2024 del 3 giugno 2024 con ulteriori riferimenti citati), che inoltre, la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. anche DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), non è confutata in specie, che invero, al contrario di quanto affermato dal ricorrente durante il colloquio Dublino, che la sua domanda d'asilo sarebbe stata rifiutata dalle autorità slovene (cfr. n. 19/2), risulta dagli atti che queste ultime abbiano accettato la ripresa in carico dell'insorgente ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 21/2), e quindi non avrebbero ancora emanato una decisione negativa nei suoi confronti, che occorre tuttavia in proposito ancora sottolineare come una decisione definitiva che respinge una domanda d'asilo e pronuncia l'allontanamento verso il paese d'origine, non costituisce, di per sé, una violazione del principio di non-respingimento (cfr. la sentenza del Tribunale D-4886/2022 del 3 novembre 2022, pag. 9 con ulteriori riferimenti citati), che l'insorgente, non ha del resto fornito né nelle sue allegazioni dinanzi all'autorità inferiore, né con il gravame, degli indizi concreti e sostanziati, che permettano di ritenere che le autorità slovene, non procederanno ad un esame della sua domanda d'asilo rispettosa delle normative comunitarie ed internazionali in materia, né che le avrebbero violate in passato, che a tal proposito si osserva ancora come, essendo la Slovenia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - ciò che non ha mai addotto di avere fatto durante il suo soggiorno di circa (...) in Slovenia (cfr. n. 19/2), se ritenesse che le autorità slovene siano venute meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale in passato, o ancora se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati, che occorre ancora esaminare se, come lo richiede l'insorgente nel ricorso, nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.31), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che dapprima, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti, neppure in fase ricorsuale visti i suoi asserti nuovi e inconsistenti resi in tale contesto, suscettibili di comprovare che un suo trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza; che del resto, egli potrà indirizzarsi alle autorità slovene per richiedere le prestazioni a cui gli dà diritto la predetta direttiva, eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), ciò che egli non ha né asserito né dimostrato di aver fatto in passato, o ancora di essersi rivolto alle varie organizzazioni non governative presenti sul suolo sloveno, per richiedere l'aiuto da lui necessitato, che inoltre, anche dal profilo medico, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede problematiche di una gravità tale da impedire il suo trasferimento in Slovenia, che difatti, i problemi di salute da lui soltanto allegati nel corso del colloquio Dublino - ma senza provarli in alcun modo - ovvero di avere una problematica alla terza vertebra lombare in quanto avrebbe subito una frattura alla spina dorsale in passato per la quale avrebbe beneficiato di un intervento importante con l'impianto di un ferro (cfr. n. 19/2), non trovano alcun riscontro negli atti di causa; che invero non risultano esservi documenti medici all'inserto che attestino di tale problematica o di altri disturbi medici; che pertanto, anche se gli stessi risultassero reali, non sono da classificare quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), o da considerare di tale gravità da non permettere il trasferimento del ricorrente in Slovenia, che del resto, se egli dovesse necessitare di cure mediche, le stesse sono reperibili in Slovenia, Paese che dispone di strutture mediche sufficienti ed accessibili (cfr. sentenze del Tribunale F-4455/2024 del 30 luglio 2024 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit., D-4104/2023 del 2 agosto 2023); che altresì, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, il predetto Paese deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che starà poi al ricorrente indirizzarsi alle competenti autorità slovene per ottenere le cure ed i trattamenti medici di cui necessiterà in futuro; che se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità slovene, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Slovenia è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda del ricorrente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, risulta divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: