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D-5248/2021

D-5248/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-28 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. Gli interessati hanno depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) lu- glio 2020. B. I succitati, sono stati sentiti nell’ambito di un verbale di rilevamento sui dati personali in data (…) luglio 2020 (cfr. atto SEM n. 36/13 marito; 37/12 mo- glie), il (…) luglio 2020 durante un colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 42/2 e 44/2), ed infine riguardo in particolare i suoi motivi d’asilo il (…) e il (…) agosto 2020 (cfr. atto SEM n. 59/12 marito, di seguito: verbale 1; 61/16 moglie, di seguito verbale 2) rispettivamente il (…) ed il (…) settem- bre 2020 (cfr. atto SEM n. 80/8 marito, di seguito: verbale 3; 81/9 moglie, di seguito: verbale 4). Durante il corso di tali audizioni, i richiedenti l’asilo 1 e 2, marito e moglie e genitori degli interessati 3 - 5, hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver abitato a Duhok quale ultimo domicilio nel paese d’ori- gine, in una loro casa di proprietà. L’interessata 2 sarebbe stata attiva pro- fessionalmente quale (…) del partito PDK, mentre l’insorgente 1, sarebbe stato fino all’anno 2015 un combattente Peshmerga, quando sarebbe stato ferito dall’ISIS e sarebbe stato licenziato. In seguito egli avrebbe lavorato quale taxista indipendente. Gli stessi hanno riferito che la loro situazione economica in patria fosse molto buona. Inoltre, hanno addotto che, rite- nendo ingiusto il licenziamento del marito dai Peshmerga, la moglie avrebbe contattato più volte persone influenti all’interno del partito PDK, al fine di farlo riassumere. Visti i vani tentativi, gli insorgenti 1 e 2 hanno ac- cettato la proposta del loro (…), funzionario del partito rivale Yeketi, di for- nirgli informazioni riservate concernenti il partito PDK. In 12-13 occasioni, la moglie avrebbe sottratto tali informazioni sul proprio posto di lavoro, per consegnarle al marito, che a sua volta si sarebbe recato fisicamente dal (…) nella città di F._______. Nel settembre 2019, un collega di lavoro della richiedente 2, l’avrebbe informata telefonicamente circa l’apertura di un’in- chiesta nei suoi confronti. A seguito di tale notizia, i coniugi hanno imme- diatamente deciso di espatriare. A supporto delle loro allegazioni, gli interessati hanno presentato gli origi- nali delle proprie carte d’identità irachene, l’originale della carta di membro del partito PDK della moglie (MdP1), due fotografie in fotocopia di due do- cumenti del PDK, il primo relativo ad una richiesta di apertura di

D-5248/2021 Pagina 3 un’indagine nei confronti della moglie del 22 settembre 2019 (MdP 2) e un ordine di arresto nei confronti di quest’ultima dell’11 gennaio 2020 (MdP 3). C. In data 2 ottobre 2020 viene consegnata alla rappresentante legale degli interessati una bozza di decisione. Il seguente 5 ottobre 2020 la rappre- sentante legale formula un parere circa la bozza (cfr. atti SEM n. 87/9 e 89/2). D. Con decisione del 6 ottobre 2020, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 92/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interes- sati e ha respinto la loro domanda d’asilo. Altresì, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura, sic- come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. In data 6 novembre 2020 (cfr. risultanze processuali), i ricorrenti sono in- sorti con ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Gli insorgenti hanno po- stulato l’annullamento del sopracitato provvedimento e la restituzione degli atti all’autorità inferiore per complemento istruttorio; contestualmente di es- sere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con prote- state tasse e spese. Al ricorso, sono stati allegati, quali nuovi documenti, 4 originali in lingua straniera e meglio: una richiesta di informazioni sulla ri- corrente 2 datata (…) settembre 2019 (MdP 4), un ordine di indagine nei loro confronti datato (…) settembre 2019 (MdP 5), un rodine di arresto nei loro confronti datato (…) ottobre 2019 (MdP 6), un ordine di uccisione nei loro confronti del (…) febbraio 2020 (MdP 7). F. La sentenza del Tribunale D-5496/2020 del 18 novembre 2020, con cui ha accolto il ricorso, annullato la predetta decisione e ritrasmesso gli atti di causa all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria e la pronun- cia di una nuova decisione. In particolare il Tribunale ha ordinato all’autorità inferiore di effettuare un’analisi dei nuovi documenti prodotti in fase ricor- suale (cfr. atto SEM n. 102/8). G. In data 14 settembre 2021, l’autorità inferiore ha concesso il diritto di es- sere sentito agli interessati circa la propria valutazione dei nuovi mezzi di

D-5248/2021 Pagina 4 prova prodotti in fase ricorsuale. In data 8 ottobre 2021 i richiedenti hanno fatto uso del proprio diritto di essere sentito (cfr. atti SEM n. 127/2 e 131/4). H. Con decisione del 29 ottobre 2021, notificata il 2 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 134/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli inte- ressati e ha respinto la loro domanda d’asilo. Altresì, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura, sic- come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. I. In data 1° dicembre 2021 (cfr. risultanze processuali), i ricorrenti sono in- sorti con ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale. Gli insorgenti hanno postulato l’annullamento del sopracitato provvedi- mento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In via subordinata la concessione dell’ammissione provvisoria. Contestual- mente hanno formulato una domanda di esenzione del pagamento dell’an- ticipo delle spese di giustizia e hanno protestato tasse e spese. Al ricorso, è stata allegata diversa documentazione medica. J. Il seguente 4 gennaio 2022 i ricorrenti hanno trasmesso un complemento al loro ricorso, allegandovi una copia di un nuovo documento in copia in lingua straniera con una traduzione sommaria. K. In data 3 febbraio 2022 il Tribunale ha impartito un termine ai ricorrenti per produrre il documento prodotto in copia con l’allegato ricorsuale. In data 14 febbraio 2022, i ricorrenti hanno trasmesso l’originale del documento ri- chiesto unitamente ad una copia certificata della traduzione (MdP 8). L. In data 22 agosto 2023 il Tribunale ha impartito un termine all’autorità infe- riore per esprimersi circa l’allegato ricorsuale. Il seguente 4 ottobre 2023 l’autorità inferiore ha trasmesso al Tribunale le proprie osservazioni. M. In data 20 dicembre 2023 il Tribunale ha trasmesso ai ricorrenti copia delle osservazioni formulate dalla SEM, con la preghiera di esprimersi in merito entro il 9 gennaio 2024. I ricorrenti sono rimasti tuttavia silenti.

D-5248/2021 Pagina 5 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla proce- dura amministrativa del 20 dicembre 1969 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giungo 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammis- sibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le alle- gazioni degli insorgenti. Le stesse si fonderebbero infatti esclusivamente su supposizioni da parte dei ricorrenti e su informazioni riportate da una terza persona. Secondo l’autorità inferiore, infatti, la ricorrente 2 non sa- rebbe stata in grado di indicare in quale modo il partito PDK sia venuto a conoscenza della trasmissione di informazioni interne a suo (…). Inoltre ella non sarebbe stata in grado di circostanziare la telefonata ricevuta dal collega che l’avrebbe messa in guardia di un’eventuale procedura nei suoi confronti. Altresì, la SEM ha reputato la collaborazione clandestina con il (…) della ricorrente 2 non verosimile, in quanto le allegazioni risulterebbero vaghe e stereotipate, sia circa le modalità della stessa, sia circa le motiva- zioni della stessa. Inoltre, il ricorrente 1, nella propria prima audizione (ver- bale 1), non aveva menzionato la suddetta collaborazione clandestina,

D-5248/2021 Pagina 6 indicando al contrario che le accuse mosse nei confronti della moglie fos- sero state inventate dal partito PDK. Per quanto concerne i primi mezzi di prova prodotti dai ricorrenti (MdP 1-3), a parere della SEM, non sarebbero stati adeguati a dimostrare una persecuzione nei confronti dei ricorrenti. Invece, per quanto riguarda i mezzi di prova prodotti in sede del primo ri- corso dinnanzi al Tribunale (MdP 4-7), la SEM ha concluso che, a seguito di un’analisi interna, l’autenticità degli stessi non può essere confermata. Gli stessi, infatti, non contengono alcun elemento di sicurezza che ne pos- sano provare l’autenticità. Inoltre, sarebbero presenti degli elementi di fal- sificazione, tra cui il logo PDK apposto in modo posticcio e di forma ovale anziché circolare. Alcune parole identiche sarebbero poi state scritte in modo differente tra i vari documenti, alcuni numeri sono stati inseriti elet- tronicamente, mentre altri a mano. Nei MdP 6 e 7 la differenza tra mittente e destinatario non sarebbe chiara. Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’autorità di prime cure, altresì citando la giurispru- denza del Tribunale, ha concluso che la stessa sarebbe possibile, ammis- sibile e ragionevolmente esigibile.

E. 3.2 Nel loro memoriale ricorsuale, i ricorrenti sostengono che nella valuta- zione della verosimiglianza effettuata dall’autorità inferiore non sia stato considerato un punto di vista globale. Non concordano inoltre con la valu- tazione della SEM circa una descrizione dei motivi d’asilo, da parte della ricorrente 2, che sarebbe eccessivamente stereotipata o troppo poco det- tagliata. Non condividono inoltre la posizione della SEM in relazione all’in- verosimiglianza delle dichiarazioni relative alla tipologia di informazioni tra- smesse dalla ricorrente 2 al cugino. Inoltre, ritengono che sia pure verosi- mile che l’accordo di scambio di informazioni con il (…). Per quanto con- cerne i mezzi di prova, gli stessi ribadiscono quanto già indicato dall’allora rappresentante legale nelle osservazioni dell’8 ottobre 2021 (cfr. atto SEM

n. 131/4).

E. 3.3 Con il loro memoriale integrativo del 4 gennaio 2022 (recte: 7 gennaio

2022) gli insorgenti hanno prodotto un nuovo mezzo di prova in copia ed in lingua straniera con la relativa traduzione. A seguito della richiesta del Tri- bunale, gli insorgenti hanno trasmesso l’originale di suddetto documento, accompagnato da una traduzione certificata dello stesso. Tale documento sarebbe un mandato d’arresto nei confronti della ricorrente 2, emanato dal Consiglio della magistratura.

E. 3.4 In sede di risposta del 4 ottobre 2023, l’autorità inferiore ha preso atto del contenuto del ricorso e del nuovo mezzo di prova (MdP 8). La SEM osserva che in generale l’autenticità dei documenti di tale tipologia non può

D-5248/2021 Pagina 7 essere confermata, in quanto possono essere facilmente manipolati. Dipoi, la SEM, circa il MdP 8, osserva che l’art. 1 della legge irachena n.21/2003 “revisionata” appare errata, in quanto da una ricerca nel database legisla- tivo del Parlamento iracheno e nel database legislativo del Consiglio giudi- ziario supremo iracheno, non sarebbero emerse revisioni di tale legge. Inol- tre, contrariamente ai mandati d’arresto normalmente emanati dalle auto- rità irachene, il documento prodotto è a pagina intera (simil A4), anziché a mezza pagina e avrebbe un’impaginazione differente rispetto al materiale compartivo noto alla SEM. L’intestazione del documento sarebbe inoltre quella delle decisioni giudiziarie, non quella dei mandati d’arresto. Vi sa- rebbe inoltre un errore grammaticale di utilizzo scorretto di un caso, even- tualità che nel materiale comparativo in possesso dell’autorità di prime cure non appare. Infine, nella penultima riga, la formulazione utilizzata differi- rebbe rispetto al materiale comparativo. La SEM conclude che il MdP 8 non assumerebbe alcun valore probatorio rilevante. Infatti, non si spiegherebbe per quale motivo lo stesso non sarebbe stato prodotto prima e non lo ab- biano nemmeno menzionato in precedenza, visto che sarebbe stato ema- nato circa 6 mesi prima della domanda d’asilo degli interessati. Per il resto la SEM rinvia a quanto già esposto nella propria decisione e invita il Tribu- nale a respingere il ricorso.

E. 3.5 I ricorrenti, d’altro canto, non hanno trasmesso alcuna replica, nono- stante agli stessi sia stata fornita l’opportunità dal Tribunale.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità

D-5248/2021 Pagina 8 preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.4.1 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non possano essere seguite in quanto le allegazioni dei ricorrenti contengono, come rettamente esposto dall’autorità inferiore, numerosi indicatori d’inve- rosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono le dichiarazioni relative ai motivi che li avrebbero indotti all’espatrio inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. In particolare, le dichiarazioni rese dai ricorrenti sono par- zialmente incoerenti e contraddittorie; i mezzi di prova allegati non permet- tono di pervenire ad una diversa conclusione. Ne consegue che un esame della rilevanza di tali dichiarazioni ai sensi dell’asilo in virtù dell’art. 3 LAsi non era necessario.

E. 4.4.2 Preliminarmente il Tribunale osserva che, il ricorrente 1, nel corso della prima audizione sui motivi d’asilo ha fornito una diversa versione dei fatti relativi ai motivi d’asilo addotti. Infatti, egli ha indicato che la procedura giudiziaria che interesserebbe la moglie sarebbe stata strumentalmente costruita ad arte dai dirigenti del partito PDK (cfr. verbale 1, D50). La ricor- rente 2, dal canto suo, ha immediatamente addotto, sin dalla prima audi- zione, di aver fornito ella stessa, per tramite dell’insorgente 1, i documenti riservati al partito rivale (cfr. verbale 2, D58). L’interessato 1, durante la seconda audizione, ha infine cambiato versione dei fatti, ammettendo, senza nemmeno venir confrontato con le incongruenze tra la propria ver- sione dei fatti e quella della moglie, di essere stato coinvolto nel trasporto delle informazioni riservate (cfr. verbale 4, D18 segg.). I richiedenti non hanno mai motivato tale incongruenza tra due versioni dei fatti tra loro in- compatibili.

E. 4.4.3 Il Tribunale condivide poi l’analisi dell’autorità di prime cure, infatti le allegazioni dei ricorrenti risultano provenire unicamente da informazioni ri- portate da terze persone, vale a dire il collega di partito della moglie e ri- sultano essere delle mere supposizioni (cfr. verbale 1, D51; verbale 2, D101-D103). In relazione ai documenti prodotti dai ricorrenti quali mezzi di prova, si dirà in seguito sub consid. 4.5 e non sono considerati atti a soste- nere le allegazioni degli interessati. Di conseguenza, i motivi d’asilo addotti

D-5248/2021 Pagina 9 risultano piuttosto essere delle deduzioni personali, che non apportano al- cun elemento sostanziato a favore delle loro tesi. Inoltre, le allegazioni degli insorgenti risultano essere vaghe; a titolo esemplificativo la descrizione della telefonata con il collega della ricorrente 2, nonostante sia stata proprio il fattore scatenante che avrebbe indotto gli interessati ad espatriare in bre- vissimo tempo, è stata descritta in modo molto approssimativo dalla ricor- rente 2 e ciò nonostante ella sia stata sollecitata a descriverla nei particolari (verbale 2 D106-D107). Risulta poi contrario all’esperienza generale della vita, che in una circostanza di questa gravità, la persona avvertita di un tale pericolo non faccia alcuna domanda all’interlocutore e che sulla scorta di della stessa decida di espatriare, senza verificare l’attendibilità o le conse- guenze delle informazioni ricevute.

E. 4.4.4 I ricorrenti non hanno neppure reso verosimili le modalità e le tempi- stiche con cui sarebbero venuti a conoscenza dell’apertura di una proce- dura nei confronti della moglie. Durante il verbale 1, il marito aveva in un primo momento indicato che il collega di lavoro della moglie avrebbe sa- puto delle accuse nei confronti della moglie già il (…) settembre 2019, per poi avvisarla unicamente il (…) settembre 2019 (cfr. verbale 1, D54). La moglie invece, ha indicato che la telefonata sarebbe avvenuta il (…) set- tembre 2019 e che il collega sarebbe venuto a conoscenza dell’apertura della procedura 2 giorni prima, il (…) settembre 2019 (cfr. verbale 2, D106). Pertanto, le dichiarazioni dei coniugi differiscono anche in merito alle tem- pistiche dei fatti che li avrebbero indotti ad espatriare. Tali incongruenze vengono inoltre esacerbate dalla descrizione delle tempistiche relative all’espatrio, infatti il marito ha indicato che sarebbero espatriati il (…) set- tembre 2019, 2 giorni dopo aver ricevuto la telefonata da parte del collega (cfr. verbale 1, D62), lasso temporale non compatibile con le dichiarazioni della moglie, che ha indicato di aver ricevuto l’avvertimento il (…) settem- bre 2019 e di essere espatriata immediatamente, senza attendere 2 giorni (cfr. verbale 2, D106 e D110). La moglie si è inoltre contraddetta circa il numero di contatti avuti con il collega che l’avrebbe avvertita, infatti dap- prima ha indicato di non aver più avuto contatti diretti con lui (cfr. verbale 2, D105), in seguito ha indicato che sarebbe stato proprio quest’ultimo a trasmettere la documentazione prodotta quali mezzi di prova dai ricorrenti, per il tramite della sorella, mentre il marito ha indicato che avrebbero con- tattato il collega della moglie telefonicamente per richiedere di trasmettere loro la documentazione prodotta agli atti (verbale 2, D115 e D117-118 oltre che verbale 1, D67).

E. 4.4.5 Anche le modalità e le motivazioni della collaborazione con il partito rivale risultano vaghe e incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita.

D-5248/2021 Pagina 10 Infatti, la ricorrente 2, non è riuscita ad indicare in modo preciso quali infor- mazioni avrebbe trasmesso al partito rivale, nonostante sia stata sollecitata più volte sotto tale punto di vista (cfr. verbale 2, D88; verbale 4 D26, D49- D50). Le motivazioni che l’avrebbero spinta a collaborare con il partito ri- vale sono dipoi incongruenti all’esperienza generale della vita. Infatti, mal si comprende il motivo per cui, per un lasso di tempo superiore ai 4 anni, i coniugi abbiano fornito tale informazioni, unicamente perché “arrabbiati” e allo scopo di rafforzare il partito rivale del PDK (cfr. verbale 4, D47), quando proprio quest’ultimo era il datore di lavoro della ricorrente 2 e non hanno voluto lasciarlo in quanto tutti i loro parenti sarebbero membri del PDK e avrebbero impedito loro di cambiare partito (cfr. verbale 4, D45).

E. 4.5 Non soccorrono la credibilità delle loro affermazioni nemmeno i mezzi di prova presentati dagli insorgenti. Infatti, come indicato dall’autorità di prime cure nella decisione impugnata, il MdP 1 dimostra che la ricorrente 2 è stata effettivamente membro del partito PDK, fatto rimasto incontestato dalla SEM. Invece, per quanto concerne i MdP da 2 e 3 sono delle copie e pertanto non è possibile verificarne l’autenticità. Gli originali prodotti prima della presentazione del ricorso di cui si tratta (MdP 4-7), come pure il do- cumento annesso all’allegato ricorsale, benché in forma originale, risultano facilmente manipolabili, non contenendo alcun elemento di sicurezza. Gli stessi presentano inoltre elementi di falsificazione, quali la forma del logo del partito PDK utilizzato in forma ovale invece che in forma circolare. Di- poi, per le stesse parole vengono riportate differenti formulazioni nei vari documenti. Inoltre, in alcuni documenti i numeri sono inseriti elettronica- mente, mentre in altri a mano. Le date dei documenti differiscono tra un documento e l’altro, in alcuni casi le stesse risultano prestampate, e in altri stampati in un secondo momento con una risoluzione differente. I MdP 6 e

E. 4.6 Ne discende quindi, che le dichiarazioni degli insorgenti riguardo ai loro motivi d’asilo complessivi, in una valutazione d’insieme di tutti gli elementi all’incarto – come tra l’altro postulato anche dai ricorrenti nel loro gravame

– non risultano essere verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, come a ragione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata.

E. 4.7 In virtù di quanto sopra esposto, l’autorità resistente ha quindi a giusto titolo negato di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l’asilo ai ricorrenti. Il ricorso, sotto questo profilo, non merita dunque tutela e la de- cisione impugnata, va confermata. 5. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla

D-5248/2021 Pagina 12 Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento. 6. 6.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allonta- namento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un osta- colo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 6.3 Nella propria decisione, in sunto l’autorità inferiore ha ritenuto come l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti sia ammissibile, nonché esigibile – sia dal profilo della situazione del paese d’origine che dal profilo personale degli insorgenti – nonché possibile. Dal canto loro, i ricorrenti contestano anche tale conclusione. I ricorrenti reputano che l’esecuzione dell’allontanamento non sia ammissibile e non ragionevolmente esigibile, in quanto nella regione del Kurdistan iracheno vi sarebbero in atto disordini. Inoltre, lo stato di salute del ricorrente 1 sa- rebbe problematico. Egli soffrirebbe infatti di dolori cronici resistenti ai far- maci. Le cure mediche che necessiterebbe non sarebbero disponibili nel Kurdistan iracheno. Al ricorso, gli insorgenti hanno allegato, quali nuovi mezzi di prova, copiosa documentazione medica. 6.4 6.4.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa es- sere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti

D-5248/2021 Pagina 13 contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005

n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 6.4.2 Nel caso in esame, nella misura in cui questo Tribunale ha confer- mato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingi- mento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 Conv. rifu- giati. Nelle surriferite circostanze (cfr. supra consid. 4 e 5), ed in totale as- senza di elementi concreti apportati con il gravame, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento verso l’Iraq ad un trattamento proibito in relazione all’art. 3 CEDU, o all’art. 3 della Conv. tor- tura o ancora all’art. 33 Conv. rifugiati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 6.4.3 Peraltro, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l’esecuzione dell’allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno – dal quale i ricorrenti provengono – non risulta essere generalmente inammis- sibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3737/2015 del 14 dicem- bre 2015 consid. 6.3.2; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-4770/2020 del 29 agosto 2022, D-2510/2022 del 17 agosto 2022 con- sid. 9.3). 6.4.4 I ricorrenti, nel proprio allegato ricorsuale oppongono lo stato di sa- lute dell’interessato 1 all’ammissibilità del loro allontanamento. Infatti, so- stengono che egli è stato ferito durante la sua attività di Peshmerga e che come conseguenza egli soffrirebbe di dolori cronici resistenti ai farmaci e pertanto egli necessiterebbe di cure specifiche per la terapia del dolore. Inoltre, per via di un problema congenito, egli ha subito diverse operazioni di fistolectomia, ma continuerebbe ad avere delle recidive. Le strutture me- diche del suo paese d’origine non sarebbero in grado di prendere in carico dei suoi problemi di salute. Egli sostiene, inoltre, che potrebbe soffrire di PTSD. Il ricorrente, contrariamente a quanto indicato nell’allegato ricor- suale, durante il Colloquio Dublino ha indicato di “stare molto bene di sa- lute” (cfr. atto SEM n. 42/2). Nel contesto del verbale 1, egli ha ribadito che “fisicamente sto bene, non ho problemi grazie a dio. Siccome ho vissuto il periodo dell’espatrio fino all’arrivo in Svizzera in modo non normale, mi sento stanco psicologicamente” (cfr. atto SEM n. 59/12, D35). Durante il verbale 3 egli non ha menzionato problemi di salute (cfr. atto SEM n. 80/8).

D-5248/2021 Pagina 14 Dagli atti emerge che l’interessato 1 si è sottoposto ad alcune operazioni di fistolectomia/dermoide sacrale cronico (cfr. tra gli altri, atti SEM n. 71/4, 75/2, 79/2, risultanze istruttorie). Per quanto concerne tale problematica, l’ultimo certificato medico agli atti risale al 1° dicembre 2021, si considera pertanto tale problematica risolta. Per quanto concerne l’asserito PTSD, agli atti non vi è alcun documento che certifichi tale problematica. Invece, per quanto concerne le problematiche di dolore cronico e con carattere neuropatico a seguito di ferite da arma da fuoco, dagli atti risulta una lettera del neurocentro dell’Ospedale Regionale di Lugano del 22 ottobre 2021, in cui viene indicato egli è stato sottoposto ad accertamenti chirurgici e ad una TAC addominale, che non ha mostrato lesioni o patologie intraddomi- nali. L’unico elemento emerso sarebbe un’atrofia del muscolo retto addo- minale di sinistra (cfr. risultanze istruttorie). L’ultimo aggiornamento in tal senso risale al 1° dicembre 2021. In tal senso si osserva che, a dire dell’in- teressato, tali problematiche sarebbero da ricondurre alle ferite subite in Iraq durante la propria attività di Peshmerga. Nonostante tali ferite egli ha vissuto per altri 4 anni in Iraq svolgendo l’attività di taxista e non ha lamen- tato alcun problema di salute al suo arrivo in Svizzera (cfr. supra). Di con- seguenza, la censura del ricorrente secondo cui le strutture mediche ira- chene non sarebbero in grado di prendere in carico i suoi problemi di salute non può essere seguita. Per quanto concerne la ricorrente 2, dagli atti emerge che la stessa soffrirebbe d’asma, sarebbe ipovedente (cfr. atto SEM n. 46/3). All’insorgente 2 è stata diagnosticata una Dismenorrea su UID (cu), per cui le è stato prescritto Soggi-Gynial (cfr. atto SEM n. 49/4). Inoltre le è stata diagnosticata una lesione cutanea in zona mandibolare e collo lato destra trattata cpm Co-amoximepha, Brufen, Ialugel (cfr. atto SEM n. 64/2). Da una valutazione oftalmologica e ottica non è stato consi- gliato di portare occhiali (cfr. atto SEM n. 74/2). L’insorgente 2 si è inoltre probabilmente lussata la caviglia sinistra (cfr. atto SEM n. 86/2). Per quanto concerne i richiedenti 3-4-5, gli stessi non presentano problemi di salute rilevanti. Concludendo, lo stato valetudinario degli insorgenti non risulta ostativo all’ammissibilità dell’esecuzione del loro allontanamento (cfr. sen- tenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 6.4.5 Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti è ammis- sibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

D-5248/2021 Pagina 15 6.5 6.5.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica. 6.5.2 Il Tribunale ritiene, nella sua lunga giurisprudenza iniziata con la DTAF 2008/5 ed in seguito confermata nella sua sentenza di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 (consid. 7.4) e ancor più recentemente nella sentenza D-913/2021 del 19 marzo 2024 in vista di pubblicazione quale sentenza di riferimento (consid. 14) come la sicurezza e la situazione dei diritti dell’uomo nelle province curde del Nord dell’Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimania), rispetto al resto dell’Iraq, siano ancora relativamente buone, e ciò anche tenuto conto del fatto che alcuni attacchi nella regione di fron- tiera con la Turchia avrebbero interessato anche civili viventi in paesi situati nei pressi di tale frontiera (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D- 2633/2022 del 9 settembre 2022 consid. 8.3.2 con riferimento ivi citato, D- 2510/2022 del 17 agosto 2022 consid. 9.5.1). L’esecuzione dell’allontana- mento nelle province curde succitate risulta essere esigibile, allorché la persona interessata proviene quale origine dalla suddetta regione, oppure vi ha vissuto per lungo tempo, nonché dispone di una rete sociale (fami- gliare, di vicinato o di conoscenti) oppure ha dei legami con i partiti politici dominanti nel Paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E- 3737/2015 succitata consid. 7.4.5; sentenza D-2510/2022 summenzionata consid. 9.5.1 con ulteriori rif. cit.). I fattori individuali favorevoli – special- mente quelli concernenti una solida rete famigliare – tenuto conto del carico delle infrastrutture governative a causa degli sfollati interni nel Paese (In- ternally Displaced Persons [IDPs]), sono tuttavia da valutare con un peso speciale (cfr. sentenze del Tribunale D-2510/2022 consid. 9.5.1, E-4181/2019 del 20 settembre 2021 consid. 7.4.2, E-5810/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 7.3.3). Tenendo conto dei suddetti principi, il Tri- bunale ritiene che anche l’esecuzione dell’allontanamento di famiglie con bambini nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, non sia in princi- pio non esigibile (cfr. sentenze del Tribunale D-2633/2022 succitata con- sid. 8.3.3, E-7174/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 8.3.5 con ulteriori rif. cit.). 6.5.3 Tornando alla presente disamina, a ragione la SEM nella decisione avversata, ha ritenuto come in casu vi siano dei fattori individuali favorevoli. Gli insorgenti, sono difatti originari o hanno vissuto la maggior parte della loro vita a Duhok. Inoltre, entrambe le famiglie dei coniugi ricorrenti

D-5248/2021 Pagina 16 risultano essere con molti membri famigliari tutt’ora risiedenti nella predetta regione, con i quali risultano essere in ottimi rapporti (cfr. verbale 1, D24- D27 e verbale 2, D32-D36). Pertanto, essi dispongono di una solida rete famigliare che potrà aiutarli, se necessario, nella loro reintegrazione sia dal profilo lavorativo che sociale. Inoltre, visto che i motivi d’asilo sono stati reputati inverosimili, pure il sequestro dell’abitazione di proprietà dei ricor- renti (non comprovato da nessun documento agli atti) risulta inverosimile e pertanto gli stessi dispongono di un’abitazione al Paese d’origine. In ogni caso, vista l’ampia rete famigliare a disposizione nel Paese d’origine, si può partire dal presupposto che anche l’alloggio per i ricorrenti, in caso di ri- torno in patria, sia assicurato. Altresì, visto che i motivi d’asilo degli insor- genti sono stati ritenuti inverosimili, si ritiene come i ricorrenti 1 e 2 – vista le precedenti esperienze lavorative, segnatamente il ricorrente 1 quale ta- xista indipendente (cfr. verbale 1 D22) e la ricorrente 2 quale (…) del partito PDK (cfr. verbale 2 D21) – potranno senz’altro reintegrarsi nel mondo la- vorativo senza riscontrare delle difficoltà eccessive. Dal profilo dello stato di salute, si veda sub consid 6.4.4. Anche sotto tale aspetto, l’esecuzione del loro allontanamento risulta quindi esigibile. 6.5.4 Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l’ese- cuzione dell’allontanamento inconciliabile con l’interesse del bambino (cfr. DTAF 2015/3 consid. 7.2 con riferimenti ivi citati), in particolare deducibile dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). Ad ogni fine utile si rileva innanzitutto come quest’ultima disposizione non fonda di per sé un diritto ad un’autorizza- zione di soggiorno, rispettivamente ad un’ammissione provvisoria deduci- bile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da pren- dere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell’allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del Tri- bunale D-2871/2019 dell’11 agosto 2021 consid. 6.11.1 con ulteriori rif. cit.). Nel caso in parola, il ricorrente 3 è giunto su suolo elvetico quando aveva circa 10 anni e vista l’ancora giovane età (di 14 anni attualmente) ed il suo buono stato di salute, nulla permette dagli atti di evincere che i poco più di tre anni e mezzo trascorsi in Svizzera l’abbiano a tal punto influenzato del modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l’esecuzione del suo al- lontanamento costituirebbe per lui uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il suo sviluppo sul lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Invero, egli sarà accompagnato in patria da entrambi i genitori che, vista la sua ancora giovane età, rimangono tutt’ora

D-5248/2021 Pagina 17 le persone di riferimento per la sua cura ed educazione, nonché per quanto riguardante la cultura e la lingua. Inoltre in Iraq, ritroverà anche la cerchia famigliare sia da parte paterna che da quella materna, che potrà essere di supporto ai genitori del ricorrente 3 in caso di necessità. Per quanto riguarda invece l’insorgente 4, è giunto in Svizzera all’età di 6 anni e ne ha ora 9. Nulla permette di evincere che in poco più di tre anni e mezzo trascorsi in Svizzera l’abbiano a tal punto influenzato del modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l’esecuzione del suo allontana- mento costituirebbe per lui uno sradicamento che perturberebbe in ma- niera sproporzionata il suo sviluppo sul lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Invero, egli sarà accompagnato in patria da entrambi i genitori che, vista la sua ancora giovane età, rimangono tutt’ora le persone di rife- rimento per la sua cura ed educazione, nonché per quanto riguardante la cultura e la lingua. Inoltre in Iraq, ritroverà anche la cerchia famigliare sia da parte paterna che da quella materna, che potrà essere di supporto ai genitori del ricorrente 4 in caso di necessità. Per quanto concerne l’interessato 5, egli è giunto in Svizzera all’età di 3 anni e ne ha ora 7. Pertanto, a causa della sua età, risulta essere ancora fortemente dipendente per il suo sviluppo e la sua educazione dalle cure dei genitori, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzato dalla cultura d’origine dei medesimi, con i quali peraltro farà ritorno nel Paese d’origine. A fronte di tali elementi, non è quindi data nella presente disamina, una forte integrazione in Svizzera da parte degli interessati ai sensi della giuri- sprudenza topica in materia, in particolare derivante da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, che renda inesigibile l’esecuzione del suo allontanamento ai sensi dell’art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 con- sid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). 6.5.5 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti, ri- sulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 6.6 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto i ri- correnti potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 6.7 Alla luce di tutto quando sopra considerato, l’esecuzione dell’allontana- mento degli insorgenti è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e

D-5248/2021 Pagina 18 possibile. Anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la que- relata decisione va quindi confermata.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).

E. 6.3 Nella propria decisione, in sunto l'autorità inferiore ha ritenuto come l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti sia ammissibile, nonché esigibile - sia dal profilo della situazione del paese d'origine che dal profilo personale degli insorgenti - nonché possibile. Dal canto loro, i ricorrenti contestano anche tale conclusione. I ricorrenti reputano che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ammissibile e non ragionevolmente esigibile, in quanto nella regione del Kurdistan iracheno vi sarebbero in atto disordini. Inoltre, lo stato di salute del ricorrente 1 sarebbe problematico. Egli soffrirebbe infatti di dolori cronici resistenti ai farmaci. Le cure mediche che necessiterebbe non sarebbero disponibili nel Kurdistan iracheno. Al ricorso, gli insorgenti hanno allegato, quali nuovi mezzi di prova, copiosa documentazione medica.

E. 6.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 6.4.2 Nel caso in esame, nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 Conv. rifugiati. Nelle surriferite circostanze (cfr. supra consid. 4 e 5), ed in totale assenza di elementi concreti apportati con il gravame, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento verso l'Iraq ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della Conv. tortura o ancora all'art. 33 Conv. rifugiati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

E. 6.4.3 Peraltro, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno - dal quale i ricorrenti provengono - non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 6.3.2; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-4770/2020 del 29 agosto 2022, D-2510/2022 del 17 agosto 2022 consid. 9.3).

E. 6.4.4 I ricorrenti, nel proprio allegato ricorsuale oppongono lo stato di salute dell'interessato 1 all'ammissibilità del loro allontanamento. Infatti, sostengono che egli è stato ferito durante la sua attività di Peshmerga e che come conseguenza egli soffrirebbe di dolori cronici resistenti ai farmaci e pertanto egli necessiterebbe di cure specifiche per la terapia del dolore. Inoltre, per via di un problema congenito, egli ha subito diverse operazioni di fistolectomia, ma continuerebbe ad avere delle recidive. Le strutture mediche del suo paese d'origine non sarebbero in grado di prendere in carico dei suoi problemi di salute. Egli sostiene, inoltre, che potrebbe soffrire di PTSD. Il ricorrente, contrariamente a quanto indicato nell'allegato ricorsuale, durante il Colloquio Dublino ha indicato di "stare molto bene di salute" (cfr. atto SEM n. 42/2). Nel contesto del verbale 1, egli ha ribadito che "fisicamente sto bene, non ho problemi grazie a dio. Siccome ho vissuto il periodo dell'espatrio fino all'arrivo in Svizzera in modo non normale, mi sento stanco psicologicamente" (cfr. atto SEM n. 59/12, D35). Durante il verbale 3 egli non ha menzionato problemi di salute (cfr. atto SEM n. 80/8). Dagli atti emerge che l'interessato 1 si è sottoposto ad alcune operazioni di fistolectomia/dermoide sacrale cronico (cfr. tra gli altri, atti SEM n. 71/4, 75/2, 79/2, risultanze istruttorie). Per quanto concerne tale problematica, l'ultimo certificato medico agli atti risale al 1° dicembre 2021, si considera pertanto tale problematica risolta. Per quanto concerne l'asserito PTSD, agli atti non vi è alcun documento che certifichi tale problematica. Invece, per quanto concerne le problematiche di dolore cronico e con carattere neuropatico a seguito di ferite da arma da fuoco, dagli atti risulta una lettera del neurocentro dell'Ospedale Regionale di Lugano del 22 ottobre 2021, in cui viene indicato egli è stato sottoposto ad accertamenti chirurgici e ad una TAC addominale, che non ha mostrato lesioni o patologie intraddominali. L'unico elemento emerso sarebbe un'atrofia del muscolo retto addominale di sinistra (cfr. risultanze istruttorie). L'ultimo aggiornamento in tal senso risale al 1° dicembre 2021. In tal senso si osserva che, a dire dell'interessato, tali problematiche sarebbero da ricondurre alle ferite subite in Iraq durante la propria attività di Peshmerga. Nonostante tali ferite egli ha vissuto per altri 4 anni in Iraq svolgendo l'attività di taxista e non ha lamentato alcun problema di salute al suo arrivo in Svizzera (cfr. supra). Di conseguenza, la censura del ricorrente secondo cui le strutture mediche irachene non sarebbero in grado di prendere in carico i suoi problemi di salute non può essere seguita. Per quanto concerne la ricorrente 2, dagli atti emerge che la stessa soffrirebbe d'asma, sarebbe ipovedente (cfr. atto SEM n. 46/3). All'insorgente 2 è stata diagnosticata una Dismenorrea su UID (cu), per cui le è stato prescritto Soggi-Gynial (cfr. atto SEM n. 49/4). Inoltre le è stata diagnosticata una lesione cutanea in zona mandibolare e collo lato destra trattata cpm Co-amoximepha, Brufen, Ialugel (cfr. atto SEM n. 64/2). Da una valutazione oftalmologica e ottica non è stato consigliato di portare occhiali (cfr. atto SEM n. 74/2). L'insorgente 2 si è inoltre probabilmente lussata la caviglia sinistra (cfr. atto SEM n. 86/2). Per quanto concerne i richiedenti 3-4-5, gli stessi non presentano problemi di salute rilevanti. Concludendo, lo stato valetudinario degli insorgenti non risulta ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del loro allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 6.4.5 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

E. 6.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 6.5.2 Il Tribunale ritiene, nella sua lunga giurisprudenza iniziata con la DTAF 2008/5 ed in seguito confermata nella sua sentenza di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 (consid. 7.4) e ancor più recentemente nella sentenza D-913/2021 del 19 marzo 2024 in vista di pubblicazione quale sentenza di riferimento (consid. 14) come la sicurezza e la situazione dei diritti dell'uomo nelle province curde del Nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimania), rispetto al resto dell'Iraq, siano ancora relativamente buone, e ciò anche tenuto conto del fatto che alcuni attacchi nella regione di frontiera con la Turchia avrebbero interessato anche civili viventi in paesi situati nei pressi di tale frontiera (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-2633/2022 del 9 settembre 2022 consid. 8.3.2 con riferimento ivi citato, D-2510/2022 del 17 agosto 2022 consid. 9.5.1). L'esecuzione dell'allontanamento nelle province curde succitate risulta essere esigibile, allorché la persona interessata proviene quale origine dalla suddetta regione, oppure vi ha vissuto per lungo tempo, nonché dispone di una rete sociale (famigliare, di vicinato o di conoscenti) oppure ha dei legami con i partiti politici dominanti nel Paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3737/2015 succitata consid. 7.4.5; sentenza D-2510/2022 summenzionata consid. 9.5.1 con ulteriori rif. cit.). I fattori individuali favorevoli - specialmente quelli concernenti una solida rete famigliare - tenuto conto del carico delle infrastrutture governative a causa degli sfollati interni nel Paese (Internally Displaced Persons [IDPs]), sono tuttavia da valutare con un peso speciale (cfr. sentenze del Tribunale D-2510/2022 consid. 9.5.1, E-4181/2019 del 20 settembre 2021 consid. 7.4.2, E-5810/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 7.3.3). Tenendo conto dei suddetti principi, il Tribunale ritiene che anche l'esecuzione dell'allontanamento di famiglie con bambini nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, non sia in principio non esigibile (cfr. sentenze del Tribunale D-2633/2022 succitata consid. 8.3.3, E-7174/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 8.3.5 con ulteriori rif. cit.).

E. 6.5.3 Tornando alla presente disamina, a ragione la SEM nella decisione avversata, ha ritenuto come in casu vi siano dei fattori individuali favorevoli. Gli insorgenti, sono difatti originari o hanno vissuto la maggior parte della loro vita a Duhok. Inoltre, entrambe le famiglie dei coniugi ricorrenti risultano essere con molti membri famigliari tutt'ora risiedenti nella predetta regione, con i quali risultano essere in ottimi rapporti (cfr. verbale 1, D24-D27 e verbale 2, D32-D36). Pertanto, essi dispongono di una solida rete famigliare che potrà aiutarli, se necessario, nella loro reintegrazione sia dal profilo lavorativo che sociale. Inoltre, visto che i motivi d'asilo sono stati reputati inverosimili, pure il sequestro dell'abitazione di proprietà dei ricorrenti (non comprovato da nessun documento agli atti) risulta inverosimile e pertanto gli stessi dispongono di un'abitazione al Paese d'origine. In ogni caso, vista l'ampia rete famigliare a disposizione nel Paese d'origine, si può partire dal presupposto che anche l'alloggio per i ricorrenti, in caso di ritorno in patria, sia assicurato. Altresì, visto che i motivi d'asilo degli insorgenti sono stati ritenuti inverosimili, si ritiene come i ricorrenti 1 e 2 - vista le precedenti esperienze lavorative, segnatamente il ricorrente 1 quale taxista indipendente (cfr. verbale 1 D22) e la ricorrente 2 quale (...) del partito PDK (cfr. verbale 2 D21) - potranno senz'altro reintegrarsi nel mondo lavorativo senza riscontrare delle difficoltà eccessive. Dal profilo dello stato di salute, si veda sub consid 6.4.4. Anche sotto tale aspetto, l'esecuzione del loro allontanamento risulta quindi esigibile.

E. 6.5.4 Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l'esecuzione dell'allontanamento inconciliabile con l'interesse del bambino (cfr. DTAF 2015/3 consid. 7.2 con riferimenti ivi citati), in particolare deducibile dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). Ad ogni fine utile si rileva innanzitutto come quest'ultima disposizione non fonda di per sé un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un'ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell'allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2871/2019 dell'11 agosto 2021 consid. 6.11.1 con ulteriori rif. cit.). Nel caso in parola, il ricorrente 3 è giunto su suolo elvetico quando aveva circa 10 anni e vista l'ancora giovane età (di 14 anni attualmente) ed il suo buono stato di salute, nulla permette dagli atti di evincere che i poco più di tre anni e mezzo trascorsi in Svizzera l'abbiano a tal punto influenzato del modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l'esecuzione del suo allontanamento costituirebbe per lui uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il suo sviluppo sul lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Invero, egli sarà accompagnato in patria da entrambi i genitori che, vista la sua ancora giovane età, rimangono tutt'ora le persone di riferimento per la sua cura ed educazione, nonché per quanto riguardante la cultura e la lingua. Inoltre in Iraq, ritroverà anche la cerchia famigliare sia da parte paterna che da quella materna, che potrà essere di supporto ai genitori del ricorrente 3 in caso di necessità. Per quanto riguarda invece l'insorgente 4, è giunto in Svizzera all'età di 6 anni e ne ha ora 9. Nulla permette di evincere che in poco più di tre anni e mezzo trascorsi in Svizzera l'abbiano a tal punto influenzato del modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l'esecuzione del suo allontanamento costituirebbe per lui uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il suo sviluppo sul lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Invero, egli sarà accompagnato in patria da entrambi i genitori che, vista la sua ancora giovane età, rimangono tutt'ora le persone di riferimento per la sua cura ed educazione, nonché per quanto riguardante la cultura e la lingua. Inoltre in Iraq, ritroverà anche la cerchia famigliare sia da parte paterna che da quella materna, che potrà essere di supporto ai genitori del ricorrente 4 in caso di necessità. Per quanto concerne l'interessato 5, egli è giunto in Svizzera all'età di 3 anni e ne ha ora 7. Pertanto, a causa della sua età, risulta essere ancora fortemente dipendente per il suo sviluppo e la sua educazione dalle cure dei genitori, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzato dalla cultura d'origine dei medesimi, con i quali peraltro farà ritorno nel Paese d'origine. A fronte di tali elementi, non è quindi data nella presente disamina, una forte integrazione in Svizzera da parte degli interessati ai sensi della giurisprudenza topica in materia, in particolare derivante da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, che renda inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2).

E. 6.5.5 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 6.6 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto i ricorrenti potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 6.7 Alla luce di tutto quando sopra considerato, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. Anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va quindi confermata.

E. 7 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor- suali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5248/2021 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Dispositiv
  1. A._______, nato il (…),
  2. B._______, nata il (…),
  3. C._______, nato il (…),
  4. D._______, nata il (…),
  5. E._______, nato il (…), Iraq, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 29 ottobre 2021 / (…). D-5248/2021 Pagina 2 Fatti: A. Gli interessati hanno depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) lu- glio 2020. B. I succitati, sono stati sentiti nell’ambito di un verbale di rilevamento sui dati personali in data (…) luglio 2020 (cfr. atto SEM n. 36/13 marito; 37/12 mo- glie), il (…) luglio 2020 durante un colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 42/2 e 44/2), ed infine riguardo in particolare i suoi motivi d’asilo il (…) e il (…) agosto 2020 (cfr. atto SEM n. 59/12 marito, di seguito: verbale 1; 61/16 moglie, di seguito verbale 2) rispettivamente il (…) ed il (…) settem- bre 2020 (cfr. atto SEM n. 80/8 marito, di seguito: verbale 3; 81/9 moglie, di seguito: verbale 4). Durante il corso di tali audizioni, i richiedenti l’asilo 1 e 2, marito e moglie e genitori degli interessati 3 - 5, hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver abitato a Duhok quale ultimo domicilio nel paese d’ori- gine, in una loro casa di proprietà. L’interessata 2 sarebbe stata attiva pro- fessionalmente quale (…) del partito PDK, mentre l’insorgente 1, sarebbe stato fino all’anno 2015 un combattente Peshmerga, quando sarebbe stato ferito dall’ISIS e sarebbe stato licenziato. In seguito egli avrebbe lavorato quale taxista indipendente. Gli stessi hanno riferito che la loro situazione economica in patria fosse molto buona. Inoltre, hanno addotto che, rite- nendo ingiusto il licenziamento del marito dai Peshmerga, la moglie avrebbe contattato più volte persone influenti all’interno del partito PDK, al fine di farlo riassumere. Visti i vani tentativi, gli insorgenti 1 e 2 hanno ac- cettato la proposta del loro (…), funzionario del partito rivale Yeketi, di for- nirgli informazioni riservate concernenti il partito PDK. In 12-13 occasioni, la moglie avrebbe sottratto tali informazioni sul proprio posto di lavoro, per consegnarle al marito, che a sua volta si sarebbe recato fisicamente dal (…) nella città di F._______. Nel settembre 2019, un collega di lavoro della richiedente 2, l’avrebbe informata telefonicamente circa l’apertura di un’in- chiesta nei suoi confronti. A seguito di tale notizia, i coniugi hanno imme- diatamente deciso di espatriare. A supporto delle loro allegazioni, gli interessati hanno presentato gli origi- nali delle proprie carte d’identità irachene, l’originale della carta di membro del partito PDK della moglie (MdP1), due fotografie in fotocopia di due do- cumenti del PDK, il primo relativo ad una richiesta di apertura di D-5248/2021 Pagina 3 un’indagine nei confronti della moglie del 22 settembre 2019 (MdP 2) e un ordine di arresto nei confronti di quest’ultima dell’11 gennaio 2020 (MdP 3). C. In data 2 ottobre 2020 viene consegnata alla rappresentante legale degli interessati una bozza di decisione. Il seguente 5 ottobre 2020 la rappre- sentante legale formula un parere circa la bozza (cfr. atti SEM n. 87/9 e 89/2). D. Con decisione del 6 ottobre 2020, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 92/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interes- sati e ha respinto la loro domanda d’asilo. Altresì, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura, sic- come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. In data 6 novembre 2020 (cfr. risultanze processuali), i ricorrenti sono in- sorti con ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Gli insorgenti hanno po- stulato l’annullamento del sopracitato provvedimento e la restituzione degli atti all’autorità inferiore per complemento istruttorio; contestualmente di es- sere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con prote- state tasse e spese. Al ricorso, sono stati allegati, quali nuovi documenti, 4 originali in lingua straniera e meglio: una richiesta di informazioni sulla ri- corrente 2 datata (…) settembre 2019 (MdP 4), un ordine di indagine nei loro confronti datato (…) settembre 2019 (MdP 5), un rodine di arresto nei loro confronti datato (…) ottobre 2019 (MdP 6), un ordine di uccisione nei loro confronti del (…) febbraio 2020 (MdP 7). F. La sentenza del Tribunale D-5496/2020 del 18 novembre 2020, con cui ha accolto il ricorso, annullato la predetta decisione e ritrasmesso gli atti di causa all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria e la pronun- cia di una nuova decisione. In particolare il Tribunale ha ordinato all’autorità inferiore di effettuare un’analisi dei nuovi documenti prodotti in fase ricor- suale (cfr. atto SEM n. 102/8). G. In data 14 settembre 2021, l’autorità inferiore ha concesso il diritto di es- sere sentito agli interessati circa la propria valutazione dei nuovi mezzi di D-5248/2021 Pagina 4 prova prodotti in fase ricorsuale. In data 8 ottobre 2021 i richiedenti hanno fatto uso del proprio diritto di essere sentito (cfr. atti SEM n. 127/2 e 131/4). H. Con decisione del 29 ottobre 2021, notificata il 2 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 134/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli inte- ressati e ha respinto la loro domanda d’asilo. Altresì, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura, sic- come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. I. In data 1° dicembre 2021 (cfr. risultanze processuali), i ricorrenti sono in- sorti con ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale. Gli insorgenti hanno postulato l’annullamento del sopracitato provvedi- mento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In via subordinata la concessione dell’ammissione provvisoria. Contestual- mente hanno formulato una domanda di esenzione del pagamento dell’an- ticipo delle spese di giustizia e hanno protestato tasse e spese. Al ricorso, è stata allegata diversa documentazione medica. J. Il seguente 4 gennaio 2022 i ricorrenti hanno trasmesso un complemento al loro ricorso, allegandovi una copia di un nuovo documento in copia in lingua straniera con una traduzione sommaria. K. In data 3 febbraio 2022 il Tribunale ha impartito un termine ai ricorrenti per produrre il documento prodotto in copia con l’allegato ricorsuale. In data 14 febbraio 2022, i ricorrenti hanno trasmesso l’originale del documento ri- chiesto unitamente ad una copia certificata della traduzione (MdP 8). L. In data 22 agosto 2023 il Tribunale ha impartito un termine all’autorità infe- riore per esprimersi circa l’allegato ricorsuale. Il seguente 4 ottobre 2023 l’autorità inferiore ha trasmesso al Tribunale le proprie osservazioni. M. In data 20 dicembre 2023 il Tribunale ha trasmesso ai ricorrenti copia delle osservazioni formulate dalla SEM, con la preghiera di esprimersi in merito entro il 9 gennaio 2024. I ricorrenti sono rimasti tuttavia silenti. D-5248/2021 Pagina 5 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. Diritto:
  6. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla proce- dura amministrativa del 20 dicembre 1969 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giungo 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammis- sibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
  7. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
  8. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le alle- gazioni degli insorgenti. Le stesse si fonderebbero infatti esclusivamente su supposizioni da parte dei ricorrenti e su informazioni riportate da una terza persona. Secondo l’autorità inferiore, infatti, la ricorrente 2 non sa- rebbe stata in grado di indicare in quale modo il partito PDK sia venuto a conoscenza della trasmissione di informazioni interne a suo (…). Inoltre ella non sarebbe stata in grado di circostanziare la telefonata ricevuta dal collega che l’avrebbe messa in guardia di un’eventuale procedura nei suoi confronti. Altresì, la SEM ha reputato la collaborazione clandestina con il (…) della ricorrente 2 non verosimile, in quanto le allegazioni risulterebbero vaghe e stereotipate, sia circa le modalità della stessa, sia circa le motiva- zioni della stessa. Inoltre, il ricorrente 1, nella propria prima audizione (ver- bale 1), non aveva menzionato la suddetta collaborazione clandestina, D-5248/2021 Pagina 6 indicando al contrario che le accuse mosse nei confronti della moglie fos- sero state inventate dal partito PDK. Per quanto concerne i primi mezzi di prova prodotti dai ricorrenti (MdP 1-3), a parere della SEM, non sarebbero stati adeguati a dimostrare una persecuzione nei confronti dei ricorrenti. Invece, per quanto riguarda i mezzi di prova prodotti in sede del primo ri- corso dinnanzi al Tribunale (MdP 4-7), la SEM ha concluso che, a seguito di un’analisi interna, l’autenticità degli stessi non può essere confermata. Gli stessi, infatti, non contengono alcun elemento di sicurezza che ne pos- sano provare l’autenticità. Inoltre, sarebbero presenti degli elementi di fal- sificazione, tra cui il logo PDK apposto in modo posticcio e di forma ovale anziché circolare. Alcune parole identiche sarebbero poi state scritte in modo differente tra i vari documenti, alcuni numeri sono stati inseriti elet- tronicamente, mentre altri a mano. Nei MdP 6 e 7 la differenza tra mittente e destinatario non sarebbe chiara. Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’autorità di prime cure, altresì citando la giurispru- denza del Tribunale, ha concluso che la stessa sarebbe possibile, ammis- sibile e ragionevolmente esigibile. 3.2 Nel loro memoriale ricorsuale, i ricorrenti sostengono che nella valuta- zione della verosimiglianza effettuata dall’autorità inferiore non sia stato considerato un punto di vista globale. Non concordano inoltre con la valu- tazione della SEM circa una descrizione dei motivi d’asilo, da parte della ricorrente 2, che sarebbe eccessivamente stereotipata o troppo poco det- tagliata. Non condividono inoltre la posizione della SEM in relazione all’in- verosimiglianza delle dichiarazioni relative alla tipologia di informazioni tra- smesse dalla ricorrente 2 al cugino. Inoltre, ritengono che sia pure verosi- mile che l’accordo di scambio di informazioni con il (…). Per quanto con- cerne i mezzi di prova, gli stessi ribadiscono quanto già indicato dall’allora rappresentante legale nelle osservazioni dell’8 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 131/4). 3.3 Con il loro memoriale integrativo del 4 gennaio 2022 (recte: 7 gennaio 2022) gli insorgenti hanno prodotto un nuovo mezzo di prova in copia ed in lingua straniera con la relativa traduzione. A seguito della richiesta del Tri- bunale, gli insorgenti hanno trasmesso l’originale di suddetto documento, accompagnato da una traduzione certificata dello stesso. Tale documento sarebbe un mandato d’arresto nei confronti della ricorrente 2, emanato dal Consiglio della magistratura. 3.4 In sede di risposta del 4 ottobre 2023, l’autorità inferiore ha preso atto del contenuto del ricorso e del nuovo mezzo di prova (MdP 8). La SEM osserva che in generale l’autenticità dei documenti di tale tipologia non può D-5248/2021 Pagina 7 essere confermata, in quanto possono essere facilmente manipolati. Dipoi, la SEM, circa il MdP 8, osserva che l’art. 1 della legge irachena n.21/2003 “revisionata” appare errata, in quanto da una ricerca nel database legisla- tivo del Parlamento iracheno e nel database legislativo del Consiglio giudi- ziario supremo iracheno, non sarebbero emerse revisioni di tale legge. Inol- tre, contrariamente ai mandati d’arresto normalmente emanati dalle auto- rità irachene, il documento prodotto è a pagina intera (simil A4), anziché a mezza pagina e avrebbe un’impaginazione differente rispetto al materiale compartivo noto alla SEM. L’intestazione del documento sarebbe inoltre quella delle decisioni giudiziarie, non quella dei mandati d’arresto. Vi sa- rebbe inoltre un errore grammaticale di utilizzo scorretto di un caso, even- tualità che nel materiale comparativo in possesso dell’autorità di prime cure non appare. Infine, nella penultima riga, la formulazione utilizzata differi- rebbe rispetto al materiale comparativo. La SEM conclude che il MdP 8 non assumerebbe alcun valore probatorio rilevante. Infatti, non si spiegherebbe per quale motivo lo stesso non sarebbe stato prodotto prima e non lo ab- biano nemmeno menzionato in precedenza, visto che sarebbe stato ema- nato circa 6 mesi prima della domanda d’asilo degli interessati. Per il resto la SEM rinvia a quanto già esposto nella propria decisione e invita il Tribu- nale a respingere il ricorso. 3.5 I ricorrenti, d’altro canto, non hanno trasmesso alcuna replica, nono- stante agli stessi sia stata fornita l’opportunità dal Tribunale.
  9. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità D-5248/2021 Pagina 8 preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4.4 4.4.1 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non possano essere seguite in quanto le allegazioni dei ricorrenti contengono, come rettamente esposto dall’autorità inferiore, numerosi indicatori d’inve- rosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono le dichiarazioni relative ai motivi che li avrebbero indotti all’espatrio inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. In particolare, le dichiarazioni rese dai ricorrenti sono par- zialmente incoerenti e contraddittorie; i mezzi di prova allegati non permet- tono di pervenire ad una diversa conclusione. Ne consegue che un esame della rilevanza di tali dichiarazioni ai sensi dell’asilo in virtù dell’art. 3 LAsi non era necessario. 4.4.2 Preliminarmente il Tribunale osserva che, il ricorrente 1, nel corso della prima audizione sui motivi d’asilo ha fornito una diversa versione dei fatti relativi ai motivi d’asilo addotti. Infatti, egli ha indicato che la procedura giudiziaria che interesserebbe la moglie sarebbe stata strumentalmente costruita ad arte dai dirigenti del partito PDK (cfr. verbale 1, D50). La ricor- rente 2, dal canto suo, ha immediatamente addotto, sin dalla prima audi- zione, di aver fornito ella stessa, per tramite dell’insorgente 1, i documenti riservati al partito rivale (cfr. verbale 2, D58). L’interessato 1, durante la seconda audizione, ha infine cambiato versione dei fatti, ammettendo, senza nemmeno venir confrontato con le incongruenze tra la propria ver- sione dei fatti e quella della moglie, di essere stato coinvolto nel trasporto delle informazioni riservate (cfr. verbale 4, D18 segg.). I richiedenti non hanno mai motivato tale incongruenza tra due versioni dei fatti tra loro in- compatibili. 4.4.3 Il Tribunale condivide poi l’analisi dell’autorità di prime cure, infatti le allegazioni dei ricorrenti risultano provenire unicamente da informazioni ri- portate da terze persone, vale a dire il collega di partito della moglie e ri- sultano essere delle mere supposizioni (cfr. verbale 1, D51; verbale 2, D101-D103). In relazione ai documenti prodotti dai ricorrenti quali mezzi di prova, si dirà in seguito sub consid. 4.5 e non sono considerati atti a soste- nere le allegazioni degli interessati. Di conseguenza, i motivi d’asilo addotti D-5248/2021 Pagina 9 risultano piuttosto essere delle deduzioni personali, che non apportano al- cun elemento sostanziato a favore delle loro tesi. Inoltre, le allegazioni degli insorgenti risultano essere vaghe; a titolo esemplificativo la descrizione della telefonata con il collega della ricorrente 2, nonostante sia stata proprio il fattore scatenante che avrebbe indotto gli interessati ad espatriare in bre- vissimo tempo, è stata descritta in modo molto approssimativo dalla ricor- rente 2 e ciò nonostante ella sia stata sollecitata a descriverla nei particolari (verbale 2 D106-D107). Risulta poi contrario all’esperienza generale della vita, che in una circostanza di questa gravità, la persona avvertita di un tale pericolo non faccia alcuna domanda all’interlocutore e che sulla scorta di della stessa decida di espatriare, senza verificare l’attendibilità o le conse- guenze delle informazioni ricevute. 4.4.4 I ricorrenti non hanno neppure reso verosimili le modalità e le tempi- stiche con cui sarebbero venuti a conoscenza dell’apertura di una proce- dura nei confronti della moglie. Durante il verbale 1, il marito aveva in un primo momento indicato che il collega di lavoro della moglie avrebbe sa- puto delle accuse nei confronti della moglie già il (…) settembre 2019, per poi avvisarla unicamente il (…) settembre 2019 (cfr. verbale 1, D54). La moglie invece, ha indicato che la telefonata sarebbe avvenuta il (…) set- tembre 2019 e che il collega sarebbe venuto a conoscenza dell’apertura della procedura 2 giorni prima, il (…) settembre 2019 (cfr. verbale 2, D106). Pertanto, le dichiarazioni dei coniugi differiscono anche in merito alle tem- pistiche dei fatti che li avrebbero indotti ad espatriare. Tali incongruenze vengono inoltre esacerbate dalla descrizione delle tempistiche relative all’espatrio, infatti il marito ha indicato che sarebbero espatriati il (…) set- tembre 2019, 2 giorni dopo aver ricevuto la telefonata da parte del collega (cfr. verbale 1, D62), lasso temporale non compatibile con le dichiarazioni della moglie, che ha indicato di aver ricevuto l’avvertimento il (…) settem- bre 2019 e di essere espatriata immediatamente, senza attendere 2 giorni (cfr. verbale 2, D106 e D110). La moglie si è inoltre contraddetta circa il numero di contatti avuti con il collega che l’avrebbe avvertita, infatti dap- prima ha indicato di non aver più avuto contatti diretti con lui (cfr. verbale 2, D105), in seguito ha indicato che sarebbe stato proprio quest’ultimo a trasmettere la documentazione prodotta quali mezzi di prova dai ricorrenti, per il tramite della sorella, mentre il marito ha indicato che avrebbero con- tattato il collega della moglie telefonicamente per richiedere di trasmettere loro la documentazione prodotta agli atti (verbale 2, D115 e D117-118 oltre che verbale 1, D67). 4.4.5 Anche le modalità e le motivazioni della collaborazione con il partito rivale risultano vaghe e incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita. D-5248/2021 Pagina 10 Infatti, la ricorrente 2, non è riuscita ad indicare in modo preciso quali infor- mazioni avrebbe trasmesso al partito rivale, nonostante sia stata sollecitata più volte sotto tale punto di vista (cfr. verbale 2, D88; verbale 4 D26, D49- D50). Le motivazioni che l’avrebbero spinta a collaborare con il partito ri- vale sono dipoi incongruenti all’esperienza generale della vita. Infatti, mal si comprende il motivo per cui, per un lasso di tempo superiore ai 4 anni, i coniugi abbiano fornito tale informazioni, unicamente perché “arrabbiati” e allo scopo di rafforzare il partito rivale del PDK (cfr. verbale 4, D47), quando proprio quest’ultimo era il datore di lavoro della ricorrente 2 e non hanno voluto lasciarlo in quanto tutti i loro parenti sarebbero membri del PDK e avrebbero impedito loro di cambiare partito (cfr. verbale 4, D45). 4.5 Non soccorrono la credibilità delle loro affermazioni nemmeno i mezzi di prova presentati dagli insorgenti. Infatti, come indicato dall’autorità di prime cure nella decisione impugnata, il MdP 1 dimostra che la ricorrente 2 è stata effettivamente membro del partito PDK, fatto rimasto incontestato dalla SEM. Invece, per quanto concerne i MdP da 2 e 3 sono delle copie e pertanto non è possibile verificarne l’autenticità. Gli originali prodotti prima della presentazione del ricorso di cui si tratta (MdP 4-7), come pure il do- cumento annesso all’allegato ricorsale, benché in forma originale, risultano facilmente manipolabili, non contenendo alcun elemento di sicurezza. Gli stessi presentano inoltre elementi di falsificazione, quali la forma del logo del partito PDK utilizzato in forma ovale invece che in forma circolare. Di- poi, per le stesse parole vengono riportate differenti formulazioni nei vari documenti. Inoltre, in alcuni documenti i numeri sono inseriti elettronica- mente, mentre in altri a mano. Le date dei documenti differiscono tra un documento e l’altro, in alcuni casi le stesse risultano prestampate, e in altri stampati in un secondo momento con una risoluzione differente. I MdP 6 e 7 sono poco chiari circa la differenziazione tra mittente e destinatario. An- che per quanto concerne il MdP 8, prodotto in sede ricorsuale, il Tribunale condivide le incongruenze rilevate dall’autorità di prime cure, ovvero che il riferimento di legge indicato nel mandato d’arresto è erroneo, in quanto l’art. 1 della legge irachena n.21/2003 non è mai stato revisionato. Inoltre, il formato del documento non corrisponde a quello normalmente utilizzato dalle autorità irachene, come pure l’impaginazione risulta difforme. L’inte- stazione utilizzata nel documento non è quella dei mandati d’arresto, bensì quella delle decisioni giudiziarie. È inoltre presente un errore grammaticale a riga 2, viene infatti usato il caso grammaticale obliquo al posto del nomi- nativo, che si ritrova normalmente in documenti di tale natura. Infine, la formulazione della penultima riga non è compatibile con quella regolar- mente utilizzata dalle autorità irachene. A titolo generale si osserva che le tempistiche con cui sono stati prodotti i documenti risultano alquanto D-5248/2021 Pagina 11 sospette, infatti mal si comprende per quale motivo documenti risalenti allo stesso periodo sarebbero stati ottenuti in momenti diversi dai ricorrenti. Le motivazioni addotte dai ricorrenti in sede ricorsuale circa i precedenti punti non possono d’altro canto essere seguite. Gli stessi ribadiscono che i do- cumenti sarebbero stati reperiti grazie alla loro rete di conoscenze, grazie ad una persona che avrebbe messo a repentaglio la propria incolumità. Tale argomentazione risulta in realtà molto vaga e nulla aggiunge circa le modalità di ottenimento dei documenti e nemmeno circa le tempistiche sca- glionate nel tempo. Il logo difforme da quello ufficiale utilizzato nei docu- menti sarebbe a parer dei ricorrenti da ricondurre a problematiche relative alle modalità di stampa. Inoltre le difformità di forma e di inserimento di date e numeri sarebbe da ricondurre alle diverse persone che hanno compilato i documenti. Circa i MdP 6 e 7, i ricorrenti sostengono che il mittente sa- rebbe il partito PDK, mentre i destinatari i vari rami del partito. Nemmeno tali argomentazioni risultano essere sufficientemente sostanziate al fine di mettere in dubbio la valutazione dell’autorità di prime cure. In merito agli aspetti problematici sollevati dall’autorità di prime cure in relazione al MdP 8, i ricorrenti non hanno preso posizione, nonostante siano stati invitati dal Tribunale in tal senso. Pertanto, i documenti presentati dai ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall’art. 7 LAsi in quanto gli stessi presentano elementi di manipolazione e pure l’ottenimento degli stessi non è stato chiarito dai ricorrenti. Di conseguenza, i mezzi di prova addotti non sono idonei a dimostrare le persecuzioni addotte. 4.6 Ne discende quindi, che le dichiarazioni degli insorgenti riguardo ai loro motivi d’asilo complessivi, in una valutazione d’insieme di tutti gli elementi all’incarto – come tra l’altro postulato anche dai ricorrenti nel loro gravame – non risultano essere verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, come a ragione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. 4.7 In virtù di quanto sopra esposto, l’autorità resistente ha quindi a giusto titolo negato di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l’asilo ai ricorrenti. Il ricorso, sotto questo profilo, non merita dunque tutela e la de- cisione impugnata, va confermata.
  10. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla D-5248/2021 Pagina 12 Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
  11. 6.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allonta- namento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un osta- colo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 6.3 Nella propria decisione, in sunto l’autorità inferiore ha ritenuto come l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti sia ammissibile, nonché esigibile – sia dal profilo della situazione del paese d’origine che dal profilo personale degli insorgenti – nonché possibile. Dal canto loro, i ricorrenti contestano anche tale conclusione. I ricorrenti reputano che l’esecuzione dell’allontanamento non sia ammissibile e non ragionevolmente esigibile, in quanto nella regione del Kurdistan iracheno vi sarebbero in atto disordini. Inoltre, lo stato di salute del ricorrente 1 sa- rebbe problematico. Egli soffrirebbe infatti di dolori cronici resistenti ai far- maci. Le cure mediche che necessiterebbe non sarebbero disponibili nel Kurdistan iracheno. Al ricorso, gli insorgenti hanno allegato, quali nuovi mezzi di prova, copiosa documentazione medica. 6.4 6.4.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa es- sere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti D-5248/2021 Pagina 13 contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 6.4.2 Nel caso in esame, nella misura in cui questo Tribunale ha confer- mato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingi- mento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 Conv. rifu- giati. Nelle surriferite circostanze (cfr. supra consid. 4 e 5), ed in totale as- senza di elementi concreti apportati con il gravame, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento verso l’Iraq ad un trattamento proibito in relazione all’art. 3 CEDU, o all’art. 3 della Conv. tor- tura o ancora all’art. 33 Conv. rifugiati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 6.4.3 Peraltro, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l’esecuzione dell’allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno – dal quale i ricorrenti provengono – non risulta essere generalmente inammis- sibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3737/2015 del 14 dicem- bre 2015 consid. 6.3.2; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-4770/2020 del 29 agosto 2022, D-2510/2022 del 17 agosto 2022 con- sid. 9.3). 6.4.4 I ricorrenti, nel proprio allegato ricorsuale oppongono lo stato di sa- lute dell’interessato 1 all’ammissibilità del loro allontanamento. Infatti, so- stengono che egli è stato ferito durante la sua attività di Peshmerga e che come conseguenza egli soffrirebbe di dolori cronici resistenti ai farmaci e pertanto egli necessiterebbe di cure specifiche per la terapia del dolore. Inoltre, per via di un problema congenito, egli ha subito diverse operazioni di fistolectomia, ma continuerebbe ad avere delle recidive. Le strutture me- diche del suo paese d’origine non sarebbero in grado di prendere in carico dei suoi problemi di salute. Egli sostiene, inoltre, che potrebbe soffrire di PTSD. Il ricorrente, contrariamente a quanto indicato nell’allegato ricor- suale, durante il Colloquio Dublino ha indicato di “stare molto bene di sa- lute” (cfr. atto SEM n. 42/2). Nel contesto del verbale 1, egli ha ribadito che “fisicamente sto bene, non ho problemi grazie a dio. Siccome ho vissuto il periodo dell’espatrio fino all’arrivo in Svizzera in modo non normale, mi sento stanco psicologicamente” (cfr. atto SEM n. 59/12, D35). Durante il verbale 3 egli non ha menzionato problemi di salute (cfr. atto SEM n. 80/8). D-5248/2021 Pagina 14 Dagli atti emerge che l’interessato 1 si è sottoposto ad alcune operazioni di fistolectomia/dermoide sacrale cronico (cfr. tra gli altri, atti SEM n. 71/4, 75/2, 79/2, risultanze istruttorie). Per quanto concerne tale problematica, l’ultimo certificato medico agli atti risale al 1° dicembre 2021, si considera pertanto tale problematica risolta. Per quanto concerne l’asserito PTSD, agli atti non vi è alcun documento che certifichi tale problematica. Invece, per quanto concerne le problematiche di dolore cronico e con carattere neuropatico a seguito di ferite da arma da fuoco, dagli atti risulta una lettera del neurocentro dell’Ospedale Regionale di Lugano del 22 ottobre 2021, in cui viene indicato egli è stato sottoposto ad accertamenti chirurgici e ad una TAC addominale, che non ha mostrato lesioni o patologie intraddomi- nali. L’unico elemento emerso sarebbe un’atrofia del muscolo retto addo- minale di sinistra (cfr. risultanze istruttorie). L’ultimo aggiornamento in tal senso risale al 1° dicembre 2021. In tal senso si osserva che, a dire dell’in- teressato, tali problematiche sarebbero da ricondurre alle ferite subite in Iraq durante la propria attività di Peshmerga. Nonostante tali ferite egli ha vissuto per altri 4 anni in Iraq svolgendo l’attività di taxista e non ha lamen- tato alcun problema di salute al suo arrivo in Svizzera (cfr. supra). Di con- seguenza, la censura del ricorrente secondo cui le strutture mediche ira- chene non sarebbero in grado di prendere in carico i suoi problemi di salute non può essere seguita. Per quanto concerne la ricorrente 2, dagli atti emerge che la stessa soffrirebbe d’asma, sarebbe ipovedente (cfr. atto SEM n. 46/3). All’insorgente 2 è stata diagnosticata una Dismenorrea su UID (cu), per cui le è stato prescritto Soggi-Gynial (cfr. atto SEM n. 49/4). Inoltre le è stata diagnosticata una lesione cutanea in zona mandibolare e collo lato destra trattata cpm Co-amoximepha, Brufen, Ialugel (cfr. atto SEM n. 64/2). Da una valutazione oftalmologica e ottica non è stato consi- gliato di portare occhiali (cfr. atto SEM n. 74/2). L’insorgente 2 si è inoltre probabilmente lussata la caviglia sinistra (cfr. atto SEM n. 86/2). Per quanto concerne i richiedenti 3-4-5, gli stessi non presentano problemi di salute rilevanti. Concludendo, lo stato valetudinario degli insorgenti non risulta ostativo all’ammissibilità dell’esecuzione del loro allontanamento (cfr. sen- tenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 6.4.5 Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti è ammis- sibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. D-5248/2021 Pagina 15 6.5 6.5.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica. 6.5.2 Il Tribunale ritiene, nella sua lunga giurisprudenza iniziata con la DTAF 2008/5 ed in seguito confermata nella sua sentenza di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 (consid. 7.4) e ancor più recentemente nella sentenza D-913/2021 del 19 marzo 2024 in vista di pubblicazione quale sentenza di riferimento (consid. 14) come la sicurezza e la situazione dei diritti dell’uomo nelle province curde del Nord dell’Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimania), rispetto al resto dell’Iraq, siano ancora relativamente buone, e ciò anche tenuto conto del fatto che alcuni attacchi nella regione di fron- tiera con la Turchia avrebbero interessato anche civili viventi in paesi situati nei pressi di tale frontiera (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D- 2633/2022 del 9 settembre 2022 consid. 8.3.2 con riferimento ivi citato, D- 2510/2022 del 17 agosto 2022 consid. 9.5.1). L’esecuzione dell’allontana- mento nelle province curde succitate risulta essere esigibile, allorché la persona interessata proviene quale origine dalla suddetta regione, oppure vi ha vissuto per lungo tempo, nonché dispone di una rete sociale (fami- gliare, di vicinato o di conoscenti) oppure ha dei legami con i partiti politici dominanti nel Paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E- 3737/2015 succitata consid. 7.4.5; sentenza D-2510/2022 summenzionata consid. 9.5.1 con ulteriori rif. cit.). I fattori individuali favorevoli – special- mente quelli concernenti una solida rete famigliare – tenuto conto del carico delle infrastrutture governative a causa degli sfollati interni nel Paese (In- ternally Displaced Persons [IDPs]), sono tuttavia da valutare con un peso speciale (cfr. sentenze del Tribunale D-2510/2022 consid. 9.5.1, E-4181/2019 del 20 settembre 2021 consid. 7.4.2, E-5810/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 7.3.3). Tenendo conto dei suddetti principi, il Tri- bunale ritiene che anche l’esecuzione dell’allontanamento di famiglie con bambini nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, non sia in princi- pio non esigibile (cfr. sentenze del Tribunale D-2633/2022 succitata con- sid. 8.3.3, E-7174/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 8.3.5 con ulteriori rif. cit.). 6.5.3 Tornando alla presente disamina, a ragione la SEM nella decisione avversata, ha ritenuto come in casu vi siano dei fattori individuali favorevoli. Gli insorgenti, sono difatti originari o hanno vissuto la maggior parte della loro vita a Duhok. Inoltre, entrambe le famiglie dei coniugi ricorrenti D-5248/2021 Pagina 16 risultano essere con molti membri famigliari tutt’ora risiedenti nella predetta regione, con i quali risultano essere in ottimi rapporti (cfr. verbale 1, D24- D27 e verbale 2, D32-D36). Pertanto, essi dispongono di una solida rete famigliare che potrà aiutarli, se necessario, nella loro reintegrazione sia dal profilo lavorativo che sociale. Inoltre, visto che i motivi d’asilo sono stati reputati inverosimili, pure il sequestro dell’abitazione di proprietà dei ricor- renti (non comprovato da nessun documento agli atti) risulta inverosimile e pertanto gli stessi dispongono di un’abitazione al Paese d’origine. In ogni caso, vista l’ampia rete famigliare a disposizione nel Paese d’origine, si può partire dal presupposto che anche l’alloggio per i ricorrenti, in caso di ri- torno in patria, sia assicurato. Altresì, visto che i motivi d’asilo degli insor- genti sono stati ritenuti inverosimili, si ritiene come i ricorrenti 1 e 2 – vista le precedenti esperienze lavorative, segnatamente il ricorrente 1 quale ta- xista indipendente (cfr. verbale 1 D22) e la ricorrente 2 quale (…) del partito PDK (cfr. verbale 2 D21) – potranno senz’altro reintegrarsi nel mondo la- vorativo senza riscontrare delle difficoltà eccessive. Dal profilo dello stato di salute, si veda sub consid 6.4.4. Anche sotto tale aspetto, l’esecuzione del loro allontanamento risulta quindi esigibile. 6.5.4 Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l’ese- cuzione dell’allontanamento inconciliabile con l’interesse del bambino (cfr. DTAF 2015/3 consid. 7.2 con riferimenti ivi citati), in particolare deducibile dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). Ad ogni fine utile si rileva innanzitutto come quest’ultima disposizione non fonda di per sé un diritto ad un’autorizza- zione di soggiorno, rispettivamente ad un’ammissione provvisoria deduci- bile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da pren- dere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell’allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del Tri- bunale D-2871/2019 dell’11 agosto 2021 consid. 6.11.1 con ulteriori rif. cit.). Nel caso in parola, il ricorrente 3 è giunto su suolo elvetico quando aveva circa 10 anni e vista l’ancora giovane età (di 14 anni attualmente) ed il suo buono stato di salute, nulla permette dagli atti di evincere che i poco più di tre anni e mezzo trascorsi in Svizzera l’abbiano a tal punto influenzato del modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l’esecuzione del suo al- lontanamento costituirebbe per lui uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il suo sviluppo sul lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Invero, egli sarà accompagnato in patria da entrambi i genitori che, vista la sua ancora giovane età, rimangono tutt’ora D-5248/2021 Pagina 17 le persone di riferimento per la sua cura ed educazione, nonché per quanto riguardante la cultura e la lingua. Inoltre in Iraq, ritroverà anche la cerchia famigliare sia da parte paterna che da quella materna, che potrà essere di supporto ai genitori del ricorrente 3 in caso di necessità. Per quanto riguarda invece l’insorgente 4, è giunto in Svizzera all’età di 6 anni e ne ha ora 9. Nulla permette di evincere che in poco più di tre anni e mezzo trascorsi in Svizzera l’abbiano a tal punto influenzato del modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l’esecuzione del suo allontana- mento costituirebbe per lui uno sradicamento che perturberebbe in ma- niera sproporzionata il suo sviluppo sul lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Invero, egli sarà accompagnato in patria da entrambi i genitori che, vista la sua ancora giovane età, rimangono tutt’ora le persone di rife- rimento per la sua cura ed educazione, nonché per quanto riguardante la cultura e la lingua. Inoltre in Iraq, ritroverà anche la cerchia famigliare sia da parte paterna che da quella materna, che potrà essere di supporto ai genitori del ricorrente 4 in caso di necessità. Per quanto concerne l’interessato 5, egli è giunto in Svizzera all’età di 3 anni e ne ha ora 7. Pertanto, a causa della sua età, risulta essere ancora fortemente dipendente per il suo sviluppo e la sua educazione dalle cure dei genitori, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzato dalla cultura d’origine dei medesimi, con i quali peraltro farà ritorno nel Paese d’origine. A fronte di tali elementi, non è quindi data nella presente disamina, una forte integrazione in Svizzera da parte degli interessati ai sensi della giuri- sprudenza topica in materia, in particolare derivante da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, che renda inesigibile l’esecuzione del suo allontanamento ai sensi dell’art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 con- sid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). 6.5.5 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti, ri- sulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 6.6 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto i ri- correnti potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 6.7 Alla luce di tutto quando sopra considerato, l’esecuzione dell’allontana- mento degli insorgenti è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e D-5248/2021 Pagina 18 possibile. Anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la que- relata decisione va quindi confermata.
  12. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
  13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor- suali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
  14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) D-5248/2021 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
  15. Il ricorso è respinto.
  16. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta.
  17. Non si prelevano spese processuali.
  18. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5248/2021 Sentenza del 28 marzo 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Chrystel Tornare Villanueva, cancelliere Adriano Alari. Parti

1. A._______, nato il (...),

2. B._______, nata il (...),

3. C._______, nato il (...),

4. D._______, nata il (...),

5. E._______, nato il (...), Iraq, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 29 ottobre 2021 / (...). Fatti: A. Gli interessati hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2020. B. I succitati, sono stati sentiti nell'ambito di un verbale di rilevamento sui dati personali in data (...) luglio 2020 (cfr. atto SEM n. 36/13 marito; 37/12 moglie), il (...) luglio 2020 durante un colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 42/2 e 44/2), ed infine riguardo in particolare i suoi motivi d'asilo il (...) e il (...) agosto 2020 (cfr. atto SEM n. 59/12 marito, di seguito: verbale 1; 61/16 moglie, di seguito verbale 2) rispettivamente il (...) ed il (...) settembre 2020 (cfr. atto SEM n. 80/8 marito, di seguito: verbale 3; 81/9 moglie, di seguito: verbale 4). Durante il corso di tali audizioni, i richiedenti l'asilo 1 e 2, marito e moglie e genitori degli interessati 3 - 5, hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver abitato a Duhok quale ultimo domicilio nel paese d'origine, in una loro casa di proprietà. L'interessata 2 sarebbe stata attiva professionalmente quale (...) del partito PDK, mentre l'insorgente 1, sarebbe stato fino all'anno 2015 un combattente Peshmerga, quando sarebbe stato ferito dall'ISIS e sarebbe stato licenziato. In seguito egli avrebbe lavorato quale taxista indipendente. Gli stessi hanno riferito che la loro situazione economica in patria fosse molto buona. Inoltre, hanno addotto che, ritenendo ingiusto il licenziamento del marito dai Peshmerga, la moglie avrebbe contattato più volte persone influenti all'interno del partito PDK, al fine di farlo riassumere. Visti i vani tentativi, gli insorgenti 1 e 2 hanno accettato la proposta del loro (...), funzionario del partito rivale Yeketi, di fornirgli informazioni riservate concernenti il partito PDK. In 12-13 occasioni, la moglie avrebbe sottratto tali informazioni sul proprio posto di lavoro, per consegnarle al marito, che a sua volta si sarebbe recato fisicamente dal (...) nella città di F._______. Nel settembre 2019, un collega di lavoro della richiedente 2, l'avrebbe informata telefonicamente circa l'apertura di un'inchiesta nei suoi confronti. A seguito di tale notizia, i coniugi hanno immediatamente deciso di espatriare. A supporto delle loro allegazioni, gli interessati hanno presentato gli originali delle proprie carte d'identità irachene, l'originale della carta di membro del partito PDK della moglie (MdP1), due fotografie in fotocopia di due documenti del PDK, il primo relativo ad una richiesta di apertura di un'indagine nei confronti della moglie del 22 settembre 2019 (MdP 2) e un ordine di arresto nei confronti di quest'ultima dell'11 gennaio 2020 (MdP 3). C. In data 2 ottobre 2020 viene consegnata alla rappresentante legale degli interessati una bozza di decisione. Il seguente 5 ottobre 2020 la rappresentante legale formula un parere circa la bozza (cfr. atti SEM n. 87/9 e 89/2). D. Con decisione del 6 ottobre 2020, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 92/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati e ha respinto la loro domanda d'asilo. Altresì, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. In data 6 novembre 2020 (cfr. risultanze processuali), i ricorrenti sono insorti con ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Gli insorgenti hanno postulato l'annullamento del sopracitato provvedimento e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio; contestualmente di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. Al ricorso, sono stati allegati, quali nuovi documenti, 4 originali in lingua straniera e meglio: una richiesta di informazioni sulla ricorrente 2 datata (...) settembre 2019 (MdP 4), un ordine di indagine nei loro confronti datato (...) settembre 2019 (MdP 5), un rodine di arresto nei loro confronti datato (...) ottobre 2019 (MdP 6), un ordine di uccisione nei loro confronti del (...) febbraio 2020 (MdP 7). F. La sentenza del Tribunale D-5496/2020 del 18 novembre 2020, con cui ha accolto il ricorso, annullato la predetta decisione e ritrasmesso gli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione. In particolare il Tribunale ha ordinato all'autorità inferiore di effettuare un'analisi dei nuovi documenti prodotti in fase ricorsuale (cfr. atto SEM n. 102/8). G. In data 14 settembre 2021, l'autorità inferiore ha concesso il diritto di essere sentito agli interessati circa la propria valutazione dei nuovi mezzi di prova prodotti in fase ricorsuale. In data 8 ottobre 2021 i richiedenti hanno fatto uso del proprio diritto di essere sentito (cfr. atti SEM n. 127/2 e 131/4). H. Con decisione del 29 ottobre 2021, notificata il 2 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 134/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati e ha respinto la loro domanda d'asilo. Altresì, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. I. In data 1° dicembre 2021 (cfr. risultanze processuali), i ricorrenti sono insorti con ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale. Gli insorgenti hanno postulato l'annullamento del sopracitato provvedimento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via subordinata la concessione dell'ammissione provvisoria. Contestualmente hanno formulato una domanda di esenzione del pagamento dell'anticipo delle spese di giustizia e hanno protestato tasse e spese. Al ricorso, è stata allegata diversa documentazione medica. J. Il seguente 4 gennaio 2022 i ricorrenti hanno trasmesso un complemento al loro ricorso, allegandovi una copia di un nuovo documento in copia in lingua straniera con una traduzione sommaria. K. In data 3 febbraio 2022 il Tribunale ha impartito un termine ai ricorrenti per produrre il documento prodotto in copia con l'allegato ricorsuale. In data 14 febbraio 2022, i ricorrenti hanno trasmesso l'originale del documento richiesto unitamente ad una copia certificata della traduzione (MdP 8). L. In data 22 agosto 2023 il Tribunale ha impartito un termine all'autorità inferiore per esprimersi circa l'allegato ricorsuale. Il seguente 4 ottobre 2023 l'autorità inferiore ha trasmesso al Tribunale le proprie osservazioni. M. In data 20 dicembre 2023 il Tribunale ha trasmesso ai ricorrenti copia delle osservazioni formulate dalla SEM, con la preghiera di esprimersi in merito entro il 9 gennaio 2024. I ricorrenti sono rimasti tuttavia silenti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1969 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giungo 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni degli insorgenti. Le stesse si fonderebbero infatti esclusivamente su supposizioni da parte dei ricorrenti e su informazioni riportate da una terza persona. Secondo l'autorità inferiore, infatti, la ricorrente 2 non sarebbe stata in grado di indicare in quale modo il partito PDK sia venuto a conoscenza della trasmissione di informazioni interne a suo (...). Inoltre ella non sarebbe stata in grado di circostanziare la telefonata ricevuta dal collega che l'avrebbe messa in guardia di un'eventuale procedura nei suoi confronti. Altresì, la SEM ha reputato la collaborazione clandestina con il (...) della ricorrente 2 non verosimile, in quanto le allegazioni risulterebbero vaghe e stereotipate, sia circa le modalità della stessa, sia circa le motivazioni della stessa. Inoltre, il ricorrente 1, nella propria prima audizione (verbale 1), non aveva menzionato la suddetta collaborazione clandestina, indicando al contrario che le accuse mosse nei confronti della moglie fossero state inventate dal partito PDK. Per quanto concerne i primi mezzi di prova prodotti dai ricorrenti (MdP 1-3), a parere della SEM, non sarebbero stati adeguati a dimostrare una persecuzione nei confronti dei ricorrenti. Invece, per quanto riguarda i mezzi di prova prodotti in sede del primo ricorso dinnanzi al Tribunale (MdP 4-7), la SEM ha concluso che, a seguito di un'analisi interna, l'autenticità degli stessi non può essere confermata. Gli stessi, infatti, non contengono alcun elemento di sicurezza che ne possano provare l'autenticità. Inoltre, sarebbero presenti degli elementi di falsificazione, tra cui il logo PDK apposto in modo posticcio e di forma ovale anziché circolare. Alcune parole identiche sarebbero poi state scritte in modo differente tra i vari documenti, alcuni numeri sono stati inseriti elettronicamente, mentre altri a mano. Nei MdP 6 e 7 la differenza tra mittente e destinatario non sarebbe chiara. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità di prime cure, altresì citando la giurisprudenza del Tribunale, ha concluso che la stessa sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. 3.2 Nel loro memoriale ricorsuale, i ricorrenti sostengono che nella valutazione della verosimiglianza effettuata dall'autorità inferiore non sia stato considerato un punto di vista globale. Non concordano inoltre con la valutazione della SEM circa una descrizione dei motivi d'asilo, da parte della ricorrente 2, che sarebbe eccessivamente stereotipata o troppo poco dettagliata. Non condividono inoltre la posizione della SEM in relazione all'inverosimiglianza delle dichiarazioni relative alla tipologia di informazioni trasmesse dalla ricorrente 2 al cugino. Inoltre, ritengono che sia pure verosimile che l'accordo di scambio di informazioni con il (...). Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi ribadiscono quanto già indicato dall'allora rappresentante legale nelle osservazioni dell'8 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 131/4). 3.3 Con il loro memoriale integrativo del 4 gennaio 2022 (recte: 7 gennaio 2022) gli insorgenti hanno prodotto un nuovo mezzo di prova in copia ed in lingua straniera con la relativa traduzione. A seguito della richiesta del Tribunale, gli insorgenti hanno trasmesso l'originale di suddetto documento, accompagnato da una traduzione certificata dello stesso. Tale documento sarebbe un mandato d'arresto nei confronti della ricorrente 2, emanato dal Consiglio della magistratura. 3.4 In sede di risposta del 4 ottobre 2023, l'autorità inferiore ha preso atto del contenuto del ricorso e del nuovo mezzo di prova (MdP 8). La SEM osserva che in generale l'autenticità dei documenti di tale tipologia non può essere confermata, in quanto possono essere facilmente manipolati. Dipoi, la SEM, circa il MdP 8, osserva che l'art. 1 della legge irachena n.21/2003 "revisionata" appare errata, in quanto da una ricerca nel database legislativo del Parlamento iracheno e nel database legislativo del Consiglio giudiziario supremo iracheno, non sarebbero emerse revisioni di tale legge. Inoltre, contrariamente ai mandati d'arresto normalmente emanati dalle autorità irachene, il documento prodotto è a pagina intera (simil A4), anziché a mezza pagina e avrebbe un'impaginazione differente rispetto al materiale compartivo noto alla SEM. L'intestazione del documento sarebbe inoltre quella delle decisioni giudiziarie, non quella dei mandati d'arresto. Vi sarebbe inoltre un errore grammaticale di utilizzo scorretto di un caso, eventualità che nel materiale comparativo in possesso dell'autorità di prime cure non appare. Infine, nella penultima riga, la formulazione utilizzata differirebbe rispetto al materiale comparativo. La SEM conclude che il MdP 8 non assumerebbe alcun valore probatorio rilevante. Infatti, non si spiegherebbe per quale motivo lo stesso non sarebbe stato prodotto prima e non lo abbiano nemmeno menzionato in precedenza, visto che sarebbe stato emanato circa 6 mesi prima della domanda d'asilo degli interessati. Per il resto la SEM rinvia a quanto già esposto nella propria decisione e invita il Tribunale a respingere il ricorso. 3.5 I ricorrenti, d'altro canto, non hanno trasmesso alcuna replica, nonostante agli stessi sia stata fornita l'opportunità dal Tribunale. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4.4 4.4.1 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non possano essere seguite in quanto le allegazioni dei ricorrenti contengono, come rettamente esposto dall'autorità inferiore, numerosi indicatori d'inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono le dichiarazioni relative ai motivi che li avrebbero indotti all'espatrio inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare, le dichiarazioni rese dai ricorrenti sono parzialmente incoerenti e contraddittorie; i mezzi di prova allegati non permettono di pervenire ad una diversa conclusione. Ne consegue che un esame della rilevanza di tali dichiarazioni ai sensi dell'asilo in virtù dell'art. 3 LAsi non era necessario. 4.4.2 Preliminarmente il Tribunale osserva che, il ricorrente 1, nel corso della prima audizione sui motivi d'asilo ha fornito una diversa versione dei fatti relativi ai motivi d'asilo addotti. Infatti, egli ha indicato che la procedura giudiziaria che interesserebbe la moglie sarebbe stata strumentalmente costruita ad arte dai dirigenti del partito PDK (cfr. verbale 1, D50). La ricorrente 2, dal canto suo, ha immediatamente addotto, sin dalla prima audizione, di aver fornito ella stessa, per tramite dell'insorgente 1, i documenti riservati al partito rivale (cfr. verbale 2, D58). L'interessato 1, durante la seconda audizione, ha infine cambiato versione dei fatti, ammettendo, senza nemmeno venir confrontato con le incongruenze tra la propria versione dei fatti e quella della moglie, di essere stato coinvolto nel trasporto delle informazioni riservate (cfr. verbale 4, D18 segg.). I richiedenti non hanno mai motivato tale incongruenza tra due versioni dei fatti tra loro incompatibili. 4.4.3 Il Tribunale condivide poi l'analisi dell'autorità di prime cure, infatti le allegazioni dei ricorrenti risultano provenire unicamente da informazioni riportate da terze persone, vale a dire il collega di partito della moglie e risultano essere delle mere supposizioni (cfr. verbale 1, D51; verbale 2, D101-D103). In relazione ai documenti prodotti dai ricorrenti quali mezzi di prova, si dirà in seguito sub consid. 4.5 e non sono considerati atti a sostenere le allegazioni degli interessati. Di conseguenza, i motivi d'asilo addotti risultano piuttosto essere delle deduzioni personali, che non apportano alcun elemento sostanziato a favore delle loro tesi. Inoltre, le allegazioni degli insorgenti risultano essere vaghe; a titolo esemplificativo la descrizione della telefonata con il collega della ricorrente 2, nonostante sia stata proprio il fattore scatenante che avrebbe indotto gli interessati ad espatriare in brevissimo tempo, è stata descritta in modo molto approssimativo dalla ricorrente 2 e ciò nonostante ella sia stata sollecitata a descriverla nei particolari (verbale 2 D106-D107). Risulta poi contrario all'esperienza generale della vita, che in una circostanza di questa gravità, la persona avvertita di un tale pericolo non faccia alcuna domanda all'interlocutore e che sulla scorta di della stessa decida di espatriare, senza verificare l'attendibilità o le conseguenze delle informazioni ricevute. 4.4.4 I ricorrenti non hanno neppure reso verosimili le modalità e le tempistiche con cui sarebbero venuti a conoscenza dell'apertura di una procedura nei confronti della moglie. Durante il verbale 1, il marito aveva in un primo momento indicato che il collega di lavoro della moglie avrebbe saputo delle accuse nei confronti della moglie già il (...) settembre 2019, per poi avvisarla unicamente il (...) settembre 2019 (cfr. verbale 1, D54). La moglie invece, ha indicato che la telefonata sarebbe avvenuta il (...) settembre 2019 e che il collega sarebbe venuto a conoscenza dell'apertura della procedura 2 giorni prima, il (...) settembre 2019 (cfr. verbale 2, D106). Pertanto, le dichiarazioni dei coniugi differiscono anche in merito alle tempistiche dei fatti che li avrebbero indotti ad espatriare. Tali incongruenze vengono inoltre esacerbate dalla descrizione delle tempistiche relative all'espatrio, infatti il marito ha indicato che sarebbero espatriati il (...) settembre 2019, 2 giorni dopo aver ricevuto la telefonata da parte del collega (cfr. verbale 1, D62), lasso temporale non compatibile con le dichiarazioni della moglie, che ha indicato di aver ricevuto l'avvertimento il (...) settembre 2019 e di essere espatriata immediatamente, senza attendere 2 giorni (cfr. verbale 2, D106 e D110). La moglie si è inoltre contraddetta circa il numero di contatti avuti con il collega che l'avrebbe avvertita, infatti dapprima ha indicato di non aver più avuto contatti diretti con lui (cfr. verbale 2, D105), in seguito ha indicato che sarebbe stato proprio quest'ultimo a trasmettere la documentazione prodotta quali mezzi di prova dai ricorrenti, per il tramite della sorella, mentre il marito ha indicato che avrebbero contattato il collega della moglie telefonicamente per richiedere di trasmettere loro la documentazione prodotta agli atti (verbale 2, D115 e D117-118 oltre che verbale 1, D67). 4.4.5 Anche le modalità e le motivazioni della collaborazione con il partito rivale risultano vaghe e incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita. Infatti, la ricorrente 2, non è riuscita ad indicare in modo preciso quali informazioni avrebbe trasmesso al partito rivale, nonostante sia stata sollecitata più volte sotto tale punto di vista (cfr. verbale 2, D88; verbale 4 D26, D49-D50). Le motivazioni che l'avrebbero spinta a collaborare con il partito rivale sono dipoi incongruenti all'esperienza generale della vita. Infatti, mal si comprende il motivo per cui, per un lasso di tempo superiore ai 4 anni, i coniugi abbiano fornito tale informazioni, unicamente perché "arrabbiati" e allo scopo di rafforzare il partito rivale del PDK (cfr. verbale 4, D47), quando proprio quest'ultimo era il datore di lavoro della ricorrente 2 e non hanno voluto lasciarlo in quanto tutti i loro parenti sarebbero membri del PDK e avrebbero impedito loro di cambiare partito (cfr. verbale 4, D45). 4.5 Non soccorrono la credibilità delle loro affermazioni nemmeno i mezzi di prova presentati dagli insorgenti. Infatti, come indicato dall'autorità di prime cure nella decisione impugnata, il MdP 1 dimostra che la ricorrente 2 è stata effettivamente membro del partito PDK, fatto rimasto incontestato dalla SEM. Invece, per quanto concerne i MdP da 2 e 3 sono delle copie e pertanto non è possibile verificarne l'autenticità. Gli originali prodotti prima della presentazione del ricorso di cui si tratta (MdP 4-7), come pure il documento annesso all'allegato ricorsale, benché in forma originale, risultano facilmente manipolabili, non contenendo alcun elemento di sicurezza. Gli stessi presentano inoltre elementi di falsificazione, quali la forma del logo del partito PDK utilizzato in forma ovale invece che in forma circolare. Dipoi, per le stesse parole vengono riportate differenti formulazioni nei vari documenti. Inoltre, in alcuni documenti i numeri sono inseriti elettronicamente, mentre in altri a mano. Le date dei documenti differiscono tra un documento e l'altro, in alcuni casi le stesse risultano prestampate, e in altri stampati in un secondo momento con una risoluzione differente. I MdP 6 e 7 sono poco chiari circa la differenziazione tra mittente e destinatario. Anche per quanto concerne il MdP 8, prodotto in sede ricorsuale, il Tribunale condivide le incongruenze rilevate dall'autorità di prime cure, ovvero che il riferimento di legge indicato nel mandato d'arresto è erroneo, in quanto l'art. 1 della legge irachena n.21/2003 non è mai stato revisionato. Inoltre, il formato del documento non corrisponde a quello normalmente utilizzato dalle autorità irachene, come pure l'impaginazione risulta difforme. L'intestazione utilizzata nel documento non è quella dei mandati d'arresto, bensì quella delle decisioni giudiziarie. È inoltre presente un errore grammaticale a riga 2, viene infatti usato il caso grammaticale obliquo al posto del nominativo, che si ritrova normalmente in documenti di tale natura. Infine, la formulazione della penultima riga non è compatibile con quella regolarmente utilizzata dalle autorità irachene. A titolo generale si osserva che le tempistiche con cui sono stati prodotti i documenti risultano alquanto sospette, infatti mal si comprende per quale motivo documenti risalenti allo stesso periodo sarebbero stati ottenuti in momenti diversi dai ricorrenti. Le motivazioni addotte dai ricorrenti in sede ricorsuale circa i precedenti punti non possono d'altro canto essere seguite. Gli stessi ribadiscono che i documenti sarebbero stati reperiti grazie alla loro rete di conoscenze, grazie ad una persona che avrebbe messo a repentaglio la propria incolumità. Tale argomentazione risulta in realtà molto vaga e nulla aggiunge circa le modalità di ottenimento dei documenti e nemmeno circa le tempistiche scaglionate nel tempo. Il logo difforme da quello ufficiale utilizzato nei documenti sarebbe a parer dei ricorrenti da ricondurre a problematiche relative alle modalità di stampa. Inoltre le difformità di forma e di inserimento di date e numeri sarebbe da ricondurre alle diverse persone che hanno compilato i documenti. Circa i MdP 6 e 7, i ricorrenti sostengono che il mittente sarebbe il partito PDK, mentre i destinatari i vari rami del partito. Nemmeno tali argomentazioni risultano essere sufficientemente sostanziate al fine di mettere in dubbio la valutazione dell'autorità di prime cure. In merito agli aspetti problematici sollevati dall'autorità di prime cure in relazione al MdP 8, i ricorrenti non hanno preso posizione, nonostante siano stati invitati dal Tribunale in tal senso. Pertanto, i documenti presentati dai ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi in quanto gli stessi presentano elementi di manipolazione e pure l'ottenimento degli stessi non è stato chiarito dai ricorrenti. Di conseguenza, i mezzi di prova addotti non sono idonei a dimostrare le persecuzioni addotte. 4.6 Ne discende quindi, che le dichiarazioni degli insorgenti riguardo ai loro motivi d'asilo complessivi, in una valutazione d'insieme di tutti gli elementi all'incarto - come tra l'altro postulato anche dai ricorrenti nel loro gravame - non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, come a ragione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. 4.7 In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità resistente ha quindi a giusto titolo negato di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l'asilo ai ricorrenti. Il ricorso, sotto questo profilo, non merita dunque tutela e la decisione impugnata, va confermata.

5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 6.3 Nella propria decisione, in sunto l'autorità inferiore ha ritenuto come l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti sia ammissibile, nonché esigibile - sia dal profilo della situazione del paese d'origine che dal profilo personale degli insorgenti - nonché possibile. Dal canto loro, i ricorrenti contestano anche tale conclusione. I ricorrenti reputano che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ammissibile e non ragionevolmente esigibile, in quanto nella regione del Kurdistan iracheno vi sarebbero in atto disordini. Inoltre, lo stato di salute del ricorrente 1 sarebbe problematico. Egli soffrirebbe infatti di dolori cronici resistenti ai farmaci. Le cure mediche che necessiterebbe non sarebbero disponibili nel Kurdistan iracheno. Al ricorso, gli insorgenti hanno allegato, quali nuovi mezzi di prova, copiosa documentazione medica. 6.4 6.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 6.4.2 Nel caso in esame, nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 Conv. rifugiati. Nelle surriferite circostanze (cfr. supra consid. 4 e 5), ed in totale assenza di elementi concreti apportati con il gravame, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento verso l'Iraq ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della Conv. tortura o ancora all'art. 33 Conv. rifugiati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 6.4.3 Peraltro, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno - dal quale i ricorrenti provengono - non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 6.3.2; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-4770/2020 del 29 agosto 2022, D-2510/2022 del 17 agosto 2022 consid. 9.3). 6.4.4 I ricorrenti, nel proprio allegato ricorsuale oppongono lo stato di salute dell'interessato 1 all'ammissibilità del loro allontanamento. Infatti, sostengono che egli è stato ferito durante la sua attività di Peshmerga e che come conseguenza egli soffrirebbe di dolori cronici resistenti ai farmaci e pertanto egli necessiterebbe di cure specifiche per la terapia del dolore. Inoltre, per via di un problema congenito, egli ha subito diverse operazioni di fistolectomia, ma continuerebbe ad avere delle recidive. Le strutture mediche del suo paese d'origine non sarebbero in grado di prendere in carico dei suoi problemi di salute. Egli sostiene, inoltre, che potrebbe soffrire di PTSD. Il ricorrente, contrariamente a quanto indicato nell'allegato ricorsuale, durante il Colloquio Dublino ha indicato di "stare molto bene di salute" (cfr. atto SEM n. 42/2). Nel contesto del verbale 1, egli ha ribadito che "fisicamente sto bene, non ho problemi grazie a dio. Siccome ho vissuto il periodo dell'espatrio fino all'arrivo in Svizzera in modo non normale, mi sento stanco psicologicamente" (cfr. atto SEM n. 59/12, D35). Durante il verbale 3 egli non ha menzionato problemi di salute (cfr. atto SEM n. 80/8). Dagli atti emerge che l'interessato 1 si è sottoposto ad alcune operazioni di fistolectomia/dermoide sacrale cronico (cfr. tra gli altri, atti SEM n. 71/4, 75/2, 79/2, risultanze istruttorie). Per quanto concerne tale problematica, l'ultimo certificato medico agli atti risale al 1° dicembre 2021, si considera pertanto tale problematica risolta. Per quanto concerne l'asserito PTSD, agli atti non vi è alcun documento che certifichi tale problematica. Invece, per quanto concerne le problematiche di dolore cronico e con carattere neuropatico a seguito di ferite da arma da fuoco, dagli atti risulta una lettera del neurocentro dell'Ospedale Regionale di Lugano del 22 ottobre 2021, in cui viene indicato egli è stato sottoposto ad accertamenti chirurgici e ad una TAC addominale, che non ha mostrato lesioni o patologie intraddominali. L'unico elemento emerso sarebbe un'atrofia del muscolo retto addominale di sinistra (cfr. risultanze istruttorie). L'ultimo aggiornamento in tal senso risale al 1° dicembre 2021. In tal senso si osserva che, a dire dell'interessato, tali problematiche sarebbero da ricondurre alle ferite subite in Iraq durante la propria attività di Peshmerga. Nonostante tali ferite egli ha vissuto per altri 4 anni in Iraq svolgendo l'attività di taxista e non ha lamentato alcun problema di salute al suo arrivo in Svizzera (cfr. supra). Di conseguenza, la censura del ricorrente secondo cui le strutture mediche irachene non sarebbero in grado di prendere in carico i suoi problemi di salute non può essere seguita. Per quanto concerne la ricorrente 2, dagli atti emerge che la stessa soffrirebbe d'asma, sarebbe ipovedente (cfr. atto SEM n. 46/3). All'insorgente 2 è stata diagnosticata una Dismenorrea su UID (cu), per cui le è stato prescritto Soggi-Gynial (cfr. atto SEM n. 49/4). Inoltre le è stata diagnosticata una lesione cutanea in zona mandibolare e collo lato destra trattata cpm Co-amoximepha, Brufen, Ialugel (cfr. atto SEM n. 64/2). Da una valutazione oftalmologica e ottica non è stato consigliato di portare occhiali (cfr. atto SEM n. 74/2). L'insorgente 2 si è inoltre probabilmente lussata la caviglia sinistra (cfr. atto SEM n. 86/2). Per quanto concerne i richiedenti 3-4-5, gli stessi non presentano problemi di salute rilevanti. Concludendo, lo stato valetudinario degli insorgenti non risulta ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del loro allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 6.4.5 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 6.5 6.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 6.5.2 Il Tribunale ritiene, nella sua lunga giurisprudenza iniziata con la DTAF 2008/5 ed in seguito confermata nella sua sentenza di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 (consid. 7.4) e ancor più recentemente nella sentenza D-913/2021 del 19 marzo 2024 in vista di pubblicazione quale sentenza di riferimento (consid. 14) come la sicurezza e la situazione dei diritti dell'uomo nelle province curde del Nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimania), rispetto al resto dell'Iraq, siano ancora relativamente buone, e ciò anche tenuto conto del fatto che alcuni attacchi nella regione di frontiera con la Turchia avrebbero interessato anche civili viventi in paesi situati nei pressi di tale frontiera (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-2633/2022 del 9 settembre 2022 consid. 8.3.2 con riferimento ivi citato, D-2510/2022 del 17 agosto 2022 consid. 9.5.1). L'esecuzione dell'allontanamento nelle province curde succitate risulta essere esigibile, allorché la persona interessata proviene quale origine dalla suddetta regione, oppure vi ha vissuto per lungo tempo, nonché dispone di una rete sociale (famigliare, di vicinato o di conoscenti) oppure ha dei legami con i partiti politici dominanti nel Paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3737/2015 succitata consid. 7.4.5; sentenza D-2510/2022 summenzionata consid. 9.5.1 con ulteriori rif. cit.). I fattori individuali favorevoli - specialmente quelli concernenti una solida rete famigliare - tenuto conto del carico delle infrastrutture governative a causa degli sfollati interni nel Paese (Internally Displaced Persons [IDPs]), sono tuttavia da valutare con un peso speciale (cfr. sentenze del Tribunale D-2510/2022 consid. 9.5.1, E-4181/2019 del 20 settembre 2021 consid. 7.4.2, E-5810/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 7.3.3). Tenendo conto dei suddetti principi, il Tribunale ritiene che anche l'esecuzione dell'allontanamento di famiglie con bambini nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, non sia in principio non esigibile (cfr. sentenze del Tribunale D-2633/2022 succitata consid. 8.3.3, E-7174/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 8.3.5 con ulteriori rif. cit.). 6.5.3 Tornando alla presente disamina, a ragione la SEM nella decisione avversata, ha ritenuto come in casu vi siano dei fattori individuali favorevoli. Gli insorgenti, sono difatti originari o hanno vissuto la maggior parte della loro vita a Duhok. Inoltre, entrambe le famiglie dei coniugi ricorrenti risultano essere con molti membri famigliari tutt'ora risiedenti nella predetta regione, con i quali risultano essere in ottimi rapporti (cfr. verbale 1, D24-D27 e verbale 2, D32-D36). Pertanto, essi dispongono di una solida rete famigliare che potrà aiutarli, se necessario, nella loro reintegrazione sia dal profilo lavorativo che sociale. Inoltre, visto che i motivi d'asilo sono stati reputati inverosimili, pure il sequestro dell'abitazione di proprietà dei ricorrenti (non comprovato da nessun documento agli atti) risulta inverosimile e pertanto gli stessi dispongono di un'abitazione al Paese d'origine. In ogni caso, vista l'ampia rete famigliare a disposizione nel Paese d'origine, si può partire dal presupposto che anche l'alloggio per i ricorrenti, in caso di ritorno in patria, sia assicurato. Altresì, visto che i motivi d'asilo degli insorgenti sono stati ritenuti inverosimili, si ritiene come i ricorrenti 1 e 2 - vista le precedenti esperienze lavorative, segnatamente il ricorrente 1 quale taxista indipendente (cfr. verbale 1 D22) e la ricorrente 2 quale (...) del partito PDK (cfr. verbale 2 D21) - potranno senz'altro reintegrarsi nel mondo lavorativo senza riscontrare delle difficoltà eccessive. Dal profilo dello stato di salute, si veda sub consid 6.4.4. Anche sotto tale aspetto, l'esecuzione del loro allontanamento risulta quindi esigibile. 6.5.4 Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l'esecuzione dell'allontanamento inconciliabile con l'interesse del bambino (cfr. DTAF 2015/3 consid. 7.2 con riferimenti ivi citati), in particolare deducibile dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). Ad ogni fine utile si rileva innanzitutto come quest'ultima disposizione non fonda di per sé un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un'ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell'allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2871/2019 dell'11 agosto 2021 consid. 6.11.1 con ulteriori rif. cit.). Nel caso in parola, il ricorrente 3 è giunto su suolo elvetico quando aveva circa 10 anni e vista l'ancora giovane età (di 14 anni attualmente) ed il suo buono stato di salute, nulla permette dagli atti di evincere che i poco più di tre anni e mezzo trascorsi in Svizzera l'abbiano a tal punto influenzato del modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l'esecuzione del suo allontanamento costituirebbe per lui uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il suo sviluppo sul lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Invero, egli sarà accompagnato in patria da entrambi i genitori che, vista la sua ancora giovane età, rimangono tutt'ora le persone di riferimento per la sua cura ed educazione, nonché per quanto riguardante la cultura e la lingua. Inoltre in Iraq, ritroverà anche la cerchia famigliare sia da parte paterna che da quella materna, che potrà essere di supporto ai genitori del ricorrente 3 in caso di necessità. Per quanto riguarda invece l'insorgente 4, è giunto in Svizzera all'età di 6 anni e ne ha ora 9. Nulla permette di evincere che in poco più di tre anni e mezzo trascorsi in Svizzera l'abbiano a tal punto influenzato del modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l'esecuzione del suo allontanamento costituirebbe per lui uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il suo sviluppo sul lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Invero, egli sarà accompagnato in patria da entrambi i genitori che, vista la sua ancora giovane età, rimangono tutt'ora le persone di riferimento per la sua cura ed educazione, nonché per quanto riguardante la cultura e la lingua. Inoltre in Iraq, ritroverà anche la cerchia famigliare sia da parte paterna che da quella materna, che potrà essere di supporto ai genitori del ricorrente 4 in caso di necessità. Per quanto concerne l'interessato 5, egli è giunto in Svizzera all'età di 3 anni e ne ha ora 7. Pertanto, a causa della sua età, risulta essere ancora fortemente dipendente per il suo sviluppo e la sua educazione dalle cure dei genitori, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzato dalla cultura d'origine dei medesimi, con i quali peraltro farà ritorno nel Paese d'origine. A fronte di tali elementi, non è quindi data nella presente disamina, una forte integrazione in Svizzera da parte degli interessati ai sensi della giurisprudenza topica in materia, in particolare derivante da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, che renda inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). 6.5.5 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 6.6 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto i ricorrenti potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 6.7 Alla luce di tutto quando sopra considerato, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. Anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va quindi confermata.

7. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: