Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)
Sachverhalt
A. L’interessato, cittadino siriano di etnia curda, ha raggiunto la Svizzera il (…) gennaio 2016 d’asilo, ove ha depositato – il (…) gennaio 2016 – una do- manda d’asilo (cfr. atto SEM A7/12 [di seguito: verbale 1]). B. B.a Dopo un primo incontro tenutosi il 3 febbraio 2016 – nell’ambito del quale il richiedente è stato segnatamente sentito sulle sue generalità, sul viaggio intrapreso così come sommariamente sui suoi motivi d’asilo (cfr. atto SEM A7/12 [verbale 1]) – l’autorità inferiore ha indetto due ulteriori audizioni rispettivamente il 19 maggio 2017 e il 19 aprile 2018 vertenti più approfonditamente sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM A14/16 [verbale 2] e A19/14 [verbale 3]). B.b In sostanza e per quanto qui di rilievo, in tali occasioni egli ha ricon- dotto il suo espatrio al conflitto armato in corso in Siria, alla volontà di sfug- gire al servizio di leva militare così come alle ricerche che il regime siriano avrebbe disposto nei suoi confronti a seguito della sua asserita partecipa- zione ad una manifestazione (cfr. verbale 1, pag. 6, punti 7.01 e 7.02; ver- bale 2, pag. 7, Q56 e pag. 9, Q76; verbale 3, pag. 6, Q44-Q45). C. Con decisione del 24 aprile 2018, l’autorità inferiore non ha riconosciuto al richiedente la qualità di rifugiato e ne ha respinto la domanda d’asilo, pro- nunciando nel contempo il suo allontanamento. L’autorità in parola ha tut- tavia ritenuto inesigibile l’esecuzione di detto provvedimento, da cui la con- testuale ammissione provvisoria in Svizzera. Nel contempo, l’autorità di prima istanza ha altresì avuto cura di eviden- ziare le eventualità alle quali sarebbe conseguita la revoca o l’estinzione dell’ammissione provvisoria. Non essendo stata impugnata dal richiedente, siffatta decisione è nel frat- tempo cresciuta in giudicato. D. Ritenendo che non vi fossero più i presupposti per ritenere che A._______ risiedesse in Svizzera, con scritto del 2 maggio 2019 la SEM ha constatato la fine dell’ammissione provvisoria ex art. 84 cpv. 4 LStrI.
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Il 5 ottobre 2020, A._______ ha inoltrato alla SEM uno scritto intitolato “do- manda di asilo”, con il quale egli ha riferito di essere stato arrestato dalle autorità austriache nel settembre del 2018, e di aver fatto ritorno in Sviz- zera solamente nell’agosto del 2020. Inoltre, facendo riferimento alla vi- gente situazione in Siria, egli ha chiesto protezione alla Svizzera. E. Con missiva del 2 novembre 2020, la SEM ha posto al richiedente alcuni quesiti onde chiarire, in particolare, il periodo durante il quale egli avrebbe soggiornato in Austria e le circostanze che lo avrebbero visto scontare una pena detentiva nel Paese. F. Con lettera dell’11 novembre 2020, il richiedente ha risposto alle domande dell’autorità inferiore, riferendo di essere rimasto in Austria fra il 12 settem- bre 2018 e il 16 settembre 2020 e di avervi scontato una pena detentiva di due anni e sei giorni, condanna inflittagli dalle autorità austriache a seguito dell’attività di favoreggiamento all’entrata illegale nella quale egli sarebbe rimasto suo malgrado coinvolto. Per il resto, dopo aver ribadito l’attualità dei motivi che osterebbero al suo rimpatrio in Siria – da cui la domanda di essere nuovamente ammesso provvisoriamente in Svizzera – egli ha spiegato di rimpiangere le circo- stanze che avrebbero portato al suo arresto in Austria, aggiungendo di es- sere intenzionato ad integrarsi in Ticino. G. Richiamando l’obbligo di collaborare sancito all’art. 8 LAsi, il 7 dicembre 2020 l’autorità inferiore ha invitato il richiedente a trasmettere la sentenza di condanna a due anni e sei giorni di carcere pronunciata dalle autorità austriache (cfr. atto SEM […] -7/2). H. L’interessato, con scritto del 7 gennaio 2021 ha da parte sua chiesto ag- giornamenti sullo stato della procedura, lamentando l’impossibilità di svol- gere un’attività lavorativa in assenza di un permesso F (cfr. atto SEM 10/3). I. Non essendosi vista rimettere quanto richiesto, l’autorità inferiore ha reite- rato in due occasioni − rispettivamente il 13 gennaio 2021 (cfr. atto SEM
D-5243/2021 Pagina 4 9/2) e il 22 febbraio 2021 (cfr. atto SEM 12/2) – l’invito all’interessato affin- ché producesse la documentazione giudiziaria austriaca, Quest’ultimi scritti sono però rimasti senza risposta e, in particolare il sol- lecito del 22 febbraio 2021, inviato per mezzo di raccomandata, non è stato ritirato dal richiedente (cfr. atto SEM 14/3). J. Il 12 luglio 2021, l’autorità inferiore ha informato A._______ circa l’inten- zione di escluderlo dalla concessione di un’ammissione provvisoria, con- cedendogli nel contempo la possibilità di pronunciarsi in merito a siffatta prospettiva. Tuttavia, anche in tale occasione il richiedente non ha ritirato l’invio racco- mandato indirizzatogli (cfr. atto SEM 21/3). K. Con decisione del 27 ottobre 2021, notificata il 3 novembre 2021 (cfr. atto SEM 28/1), la SEM ha evaso la richiesta dell’interessato − rubricata quale domanda multipla − respingendola e disponendo l’esecuzione del suo al- lontanamento dalla Svizzera. L. Il 1° dicembre 2021 (cfr. timbro postale sul plico raccomandato; data d’en- trata: 3 dicembre 2021) l’interessato è insorto contro detta decisione di- nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postu- lando l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione dell’auto- rità inferiore del 27 ottobre 2021 e la concessione dell’ammissione provvi- soria in Svizzera. Altresì, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. A sostegno della propria versione dei fatti, egli ha accluso al gravame quat- tro attestati medici di data 6 agosto 2021, 9 marzo 2021, 26 marzo 2021 e 22 aprile 2021. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Erwägungen (34 Absätze)
E. 1 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3.1 Preliminarmente, giova rammentare che se il richiedente intende ad- durre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordi- naria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d’asilo dinanzi all’autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 – 4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; Giuri- sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate- ria d’asilo [GICRA] 2006 n. 20 consid. 2.3 e 1998 n. 1). Ciò è il caso quando l’interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d’asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurispru- denziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi in- sorti dopo la fuga quali delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento nella situazione politica nel paese d’origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6, GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1; a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale E-2642/2020 del 14 aprile 2020 e D-3283/2020 del 1° luglio 2020 consid. 5.4).
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E. 3.2 La LAsi, con l’art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, san- cendo che le nuove domande d’asilo presentate entro cinque anni dal pas- saggio in giudicato della decisione in materia d’asilo e d’allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come “domande multiple” (cfr. DTAF 2017 VI/7 con- sid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in mate- ria d’asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d’asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che ri- chiama la giurisprudenza emessa sotto l’egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gen- naio 2018 consid. 4.1.3).
E. 3.3 Con il suo inoltro del 5 ottobre 2020, intitolato “domanda di asilo”, A._______ ha genericamente chiesto protezione alla Svizzera, di modo che, secondo il senso, v’era da intendere che la richiesta dell’interessato fosse tesa al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell’asilo. Oltretutto, non va disatteso che la prima domanda d’asilo pre- sentata in Svizzera è stata evasa con una decisione cresciuta in giudicato poiché, da un lato le conclusioni in merito alla qualità di rifugiato, all’asilo e alla pronuncia dell’allontanamento, non sono state a loro tempo impugnate; dall’altro, l’ammissione provvisoria decisa con il provvedimento del 5 otto- bre 2020 si è nel frattempo estinta ex lege.
E. 3.4 Pertanto, è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha rubricato l’istanza di A._______ quale nuova domanda d’asilo, entrandovi nel merito.
E. 4 Vieppiù, il Tribunale osserva che il ricorrente contesta la decisione impu- gnata unicamente sul punto di questione dell’esecuzione dell’allontana- mento. Orbene, conto tenuto del fatto che l’oggetto del litigio è delimitato dalle conclusioni delle parti (cfr. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessie- ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2° ed, 2013, pag. 26) la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia d’asilo e riguardo alla pronun- cia dell’allontanamento. Ne discende che in questa sede, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione dell’esecuzione dell’allontana- mento.
E. 5.1 Nella sindacata decisione, come detto, la SEM ha concluso all’esecu- zione dell’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera.
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E. 5.1.1 Innanzitutto, l’autorità inferiore ha osservato che la vigente giurispru- denza non prevedrebbe un’inammissibilità (art. 83 cpv. 3 LStrI) generaliz- zata delle esecuzioni degli allontanamenti verso la Siria. Piuttosto, vi sa- rebbe da esperire un’oculata analisi del caso specifico, esaminando sia gli elementi inerenti il profilo del richiedente che quelli relativi alla situazione generale ed attuale del Paese d’origine.
E. 5.1.1.1 Ferma tale premessa, l’autorità in parola ha negato l’esistenza di rischi legati al profilo individuale di A._______, poiché dagli atti all’inserto non emergerebbero indizi per ritenere che il reato commesso in Austria sia giunto all’attenzione delle autorità siriane, né tantomeno ch’esse sarebbero intenzionate ad infliggergli trattamenti contrari all’art. 3 CEDU per il caso in cui ne fossero effettivamente venute a conoscenza. D’altra parte, queste farebbero astrazione del principio di ne bis in idem solamente laddove con- frontate con reati percepiti come una minaccia per la sicurezza nazionale. Oltretutto, avendo con la decisione del 24 aprile 2018 considerato come inverosimili le dichiarazioni dell’interessato, egli neppure potrebbe preva- lersi di un profilo politico particolare. Successivamente, la SEM ha rilevato che per gli individui di etnia curda muniti di passaporto siriano – categoria, a suo dire, privilegiata – non vi sarebbe modo di parlare in generale di repressioni statali contrarie all’art. 3 CEDU. Così, sarebbe lecito ammettere che ove facesse ritorno in Siria, il richiedente non avrebbe a temere trattamenti contrari alla menzionata di- sposizione di legge in ragione della sua appartenenza etnica. Analoga- mente, né la lunga assenza dal Paese, così come neppure il fatto di aver domandato asilo all’estero, costituirebbero evenienze atte a fondare un ti- more di subire trattamenti contrari all’art. 3 CEDU. Invero, malgrado ci si possa aspettare che l’interessato venga sottoposto a delle interrogazioni al suo rientro in Siria, l’assenza di un suo profilo politico di rilievo e il fatto che non sia considerato quale minaccia per la sicurezza nazionale, non giusti- ficherebbe un timore di essere vittima di trattamenti ai sensi di quanto pre- cede.
E. 5.1.1.2 Per il resto, la situazione generale vigente in Siria non sarebbe ostativa all’esecuzione del suo allontanamento. Dall’analisi della situazione del conflitto ad al-Hasaka fra il 1° luglio 2021 e il 31 agosto 2021, assunta agli atti del procedimento di prima istanza (cfr. atto SEM 22/4), emerge- rebbe infatti che nella città in parola – posta prevalentemente sotto il con- trollo delle autorità autonome curde del nord-est siriano, ad eccezione del centro cittadino così come delle postazioni militari a Sud e ad Est del nu- cleo cittadino – si sarebbero verificati diciotto episodi inerenti la sicurezza,
D-5243/2021 Pagina 8 causando sei vittime civili. Ebbene, a mente della SEM un simile scenario non corrisponderebbe a una situazione di violenza estrema, generalizzata e diffusa tale da ammettere che, di base, tutti i residenti della città di al-Ha- saka siano esposti al rischio concreto di subire un trattamento inumano ex art. 3 CEDU. Del resto, ha rilevato ancora l’autorità inferiore, l’ampia offerta di collegamenti aerei verso il luogo d’origine del richiedente rafforzerebbe ancor più la tesi secondo la quale la regione in parola non sarebbe colpita da una situazione di violenza estrema e generalizzata.
E. 5.1.2 Proseguendo nella sua disamina, la SEM ha osservato che la con- danna pronunciata dalle autorità austriache sarebbe superiore ad un anno. Ritenendo quindi adempiute le condizioni di applicazione dell’art. 83 cpv. 7 LStrI, l’autorità in parola ha analizzato la proporzionalità dell’esclusione dell’ammissione provvisoria prevista da quest’ultima norma di diritto. In proposito, essa ha rilevato che l’interessato si sarebbe reso colpevole di un reato particolarmente serio, illecito peraltro passibile anche in Svizzera di una pena detentiva sino a 5 anni (116 cpv. 3 LStrI). La SEM ha poi re- spinto le considerazioni con le quali il richiedente relativizzava il suo coin- volgimento nella commissione del succitato illecito; a suo dire, qualora ef- fettivamente veritiere, siffatte asserzioni sarebbero state considerate quali attenuanti da parte delle autorità austriache, che avrebbero quindi senten- ziato una pena più clemente. D’altro canto, il fatto che A._______ non abbia dato seguito agli inviti dell’autorità inferiore, lascerebbe intendere che dagli atti processuali del procedimento tenutosi in Austria, non emergerebbero elementi a suo favore. Oltracciò, non andrebbe disatteso il richiedente avrebbe violato l’ordine pubblico svizzero, essendo stato fermato di recente per possesso di armi vietate, possesso e consumazione di sostanze stu- pefacenti e ripetute contravvenzioni alla Legge federale sul trasporto dei viaggiatori. Orbene, secondo l’autorità di prima istanza, all’interesse pub- blico ad un suo allontanamento, il richiedente non potrebbe opporre un in- teresse privato preponderante alla sua permanenza in Svizzera. In effetti, dagli atti all’inserto non emergerebbe un suo profondo radicamento nel tes- suto economico e sociale Svizzero. Egli sarebbe difatti espatriato dalla Si- ria all’età di 21 anni e non avrebbe intrecciato particolari relazioni affettive o di dipendenza con i parenti residenti in Svizzera. Egli non avrebbe inoltre figli a carico, non svolgerebbe un’attività professionale né frequenterebbe una formazione tale da rendere disproporzionato un suo allontanamento. Infine, il richiedente godrebbe di buona salute e potrebbe contare sulla pre- senza nel Paese d’origine, di membri della propria famiglia.
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E. 5.1.3 Da ultimo, la SEM ha osservato che in specie l’esecuzione dell’allon- tanamento sarebbe altresì possibile, atteso che l’aeroporto di al-Qamishli sarebbe servito da periodici collegamenti aerei operati dalla compagnia “Cham Wings”.
E. 5.2 Con il gravame, l’interessato si oppone alle valutazioni dell’autorità in- feriore. Innanzitutto, un rimpatrio in Siria lo esporrebbe ad un rischio di pene o trattamenti contrari all’art. 3 CEDU. In questo senso, non vi sarebbe modo di escludere a priori che le autorità siriane non siano a conoscenza del reato commesso dal ricorrente in Austria, né che queste possano deci- dere di processarlo in violazione del principio di ne bis in idem. D’altra parte, il sistema giudiziario siriano non sarebbe indipendente né garante di un’equa applicazione delle normative. L’insorgente è inoltre dell’opinione che il suo eventuale profilo politico, la sua appartenenza etnica, la lunga assenza dal Paese di provenienza, così come la domanda d’asilo deposi- tata all’estero siano da analizzare congiuntamente. Più precisamente, oltre a ricordare di non aver ottemperato ai suoi obblighi militari in patria – ciò che lo avrebbe costretto ad imbracciare le armi contro la minoranza etnica curda – egli sostiene che qualora facesse ritorno in Siria dopo un lungo soggiorno all’estero e dopo aver depositato una domanda di asilo, in qualità di renitente alla leva e appartenente all’etnia curda, sussisterebbe il real risk che la sua situazione personale sia valutata quale oppositiva al regime (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 1). A ciò si aggiungerebbe il fatto che diversamente da quanto considerato dalla SEM, la città di al-Hasaka verserebbe in una situazione di violenza generalizzata e diffusa. Del resto, il rapporto del 14 settembre 2021 richiamato nella decisione impugnata prenderebbe ad esame solo un periodo di otto settimane, senza ponderare la volatilità del conflitto siriano. Ne discenderebbe quindi l’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso la Siria. Nel prosieguo della sua analisi, il ricorrente confuta anche l’esigibilità dell’allontanamento. In questo senso, non andrebbe omesso il fatto che il sistema sanitario siriano, provato dal conflitto armato e ulteriormente solle- citato dalla corrente pandemia di coronavirus (Covid-19), non sarebbe in grado di offrire le necessarie cure psichiatriche. L’abuso di sostanze avrebbe in effetti cagionato al richiedente diversi disturbi psichici con idea- zioni suicidarie, problematiche alle quali sarebbe finanche ascrivibile l’in- dolenza del medesimo nel collaborare con l’autorità inferiore. La documentazione acclusa al gravame testimonierebbe della precarietà del suo quadro clinico, per il quale si sarebbero resi necessari ripetuti rico- veri ospedalieri e in particolare – nel corso della degenza più recente – la
D-5243/2021 Pagina 10 predisposizione di una disintossicazione su base volontaria. Così, il fragile equilibrio raggiunto grazie alle cure somministrate in Svizzera, rischierebbe di essere minato da un ritorno in Siria, luogo ove egli non disporrebbe di una rete famigliare e medica adeguata. In sunto, nel caso in rassegna, l’interesse privato di A._______ a rimanere in Svizzera sarebbe preponderante rispetto ad un interesse pubblico al suo allontanamento.
E. 6.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all’art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), il quale prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esi- gibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consa- crata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’al- lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Nelle procedure d’asilo – cosi come nelle altre procedure di natura amministra- tiva – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità compe- tente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però limitato dall’obbligo di col- laborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell’art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
E. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecu- zione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti
D-5243/2021 Pagina 11 dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio- lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren- dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 7.2 Come correttamente indicato dalla SEM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Dunque, nella misura in cui la de- cisione della SEM che respingeva la domanda d’asilo del ricorrente è cre- sciuta in giudicato (cfr. supra consid. 3.3), quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi).
E. 7.3 È ora d’uopo determinare se, come ritenuto dall’insorgente, l’esecu- zione dell’allontanamento sia incompatibile con l’art. 3 CEDU. In proposito, va rammentato che anche se il divieto di tortura, di pene, di trattamenti inumani o degradanti, si applica indipendentemente dal ricono- scimento della qualità di rifugiato, ciò non significa ancora che un rimpatrio o un’estradizione sarebbero vietati solo a causa della constatazione di vio- lazioni dell’art. 3 CEDU nel Paese interessato; una semplice possibilità di maltrattamenti non è sufficiente. Al contrario, la persona che invoca questa disposizione deve dimostrare l’esistenza di un rischio reale, concreto e grave di essere vittima di tortura, di pene, di trattamenti inumani o degra- danti qualora facesse ritorno nel suo Paese (cfr. supra consid. 7.1). Ne discende che, a difetto di indizi che rendano altamente probabile il rischio di essere presi di mira personalmente, e non solo in modo fortuito, da mi- sure incompatibili con la disposizione di legge in parola, non è di principio sufficiente addurre una situazione di guerra, di guerra civile, di gravi disor- dini interni o di gravi tensioni accompagnate da violazioni dei diritti dell’uomo, per avvalersi dell’art. 3 CEDU (cfr. DTAF 2014/28 consid. 11 e, recentemente, sentenza del Tribunale E-3607/2020 del 15 novembre 2021 consid. 6.4). Ai sensi della giurisprudenza dalla CorteEDU, una situazione di violenza generalizzata cagionante un rischio tale da giustificare un’applicazione dell’art. 3 CEDU, viene riconosciuta solo nei casi più estremi (cfr. sentenza della CorteEDU Sufi e Elmi contro Regno Unito del 28 giugno 2011, 8319/07).
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E. 7.4 Ferme tali doverose premesse, le argomentazioni ricorsuali vanno re- cisamente respinte. In primo luogo, va osservato che la CorteEDU ha già vagliato l’ammissibi- lità del rimpatrio di richiedenti l’asilo siriani, senza che dalle sue argomen- tazioni sia possibile desumere una violazione generalizzata degli art. 2 e 3 CEDU in ragione della sola esecuzione di un allontanamento in Siria (cfr. sentenze della CorteEDU L.M. e altri contro Russia del 15 ottobre 2015, 40081/14, 40088/14, 40127/14; S.K. contro Russia del 14 febbraio 2017, 52722/15). Non si può dunque ipotizzare una situazione di "estrema violenza generale e diffusa" per l'intero territorio siriano, tale da far ritenere esistente, in linea di principio, un rischio grave di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU per ogni persona residente in questo Paese (cfr. sentenze del Tribunale E-1876/2019 dell’8 marzo 2021 consid. 8.2.4.1 e E-6772/2016 del 31 agosto 2018 consid. 8.4). Perdipiù – come testimo- niato dalle fonti menzionate nel rapporto del 14 settembre 2021 confezio- nato dalla SEM (cfr. atto SEM 22/4) – l’analisi della situazione corrente ad al-Hasaka non permette diversa valutazione, nella misura in cui la congiun- tura nella regione appare sostanzialmente stabile e risparmiata da mas- sicce recrudescenze delle ostilità.
E. 7.5 Proseguendo nella disamina, il Tribunale rileva, alla stregua di quanto fatto dall’autorità inferiore, l’assenza di rischi legati al profilo individuale del ricorrente. Nell’ambito del procedimento avviato con l’atto di data 5 ottobre 2020, l’in- teressato non ha riferito d’essere stato attivo politicamente né ha confutato le considerazioni enucleate dalla SEM nel provvedimento impugnato. Ad ogni modo, non è inopportuno evidenziare che con la decisione del 24 aprile 2018 (cfr. atto SEM A21/8) la SEM si è già pronunciata su tale iniziale allegazione – giudicandola inverosimile – senza che il richiedente vi inter- ponesse ricorso, ciò che ne ha determinato la crescita in giudicato. Sicché, in questa sede non si giustifica un nuovo esame della questione. Per le stesse ragioni, in assenza di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, né l’appar- tenenza etnica così come neppure l’asserita renitenza al servizio di leva configurano motivi ostativi all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento. Dappoi, il timore legato ad una possibile incriminazione nel Paese d’origine in ragione del reato commesso in Austria, si esaurisce in una mera conget- tura, dacché dagli atti all’inserto non emergono elementi suscettibili di con-
D-5243/2021 Pagina 13 cludere quanto al fatto che le autorità siriane abbiano appreso della con- danna espiata da A._______, né tantomeno − laddove ne fossero effetti- vamente venute a conoscenza − ch’esse siano a loro volta intenzionate a sanzionarlo. Alla luce delle considerazioni che precedono, dalle tavole processuali non si ravvisano quindi indizi atti a presumere ch’egli possa essere percepito come una minaccia da parte dello Stato siriano e che abbia quindi a temere trattamenti contrari all’art. 3 CEDU in caso di rimpatrio. Pertanto, nemmeno un eventuale controllo effettuato dalle autorità siriane ai danni del richie- dente al momento del suo rimpatrio – evento peraltro probabile, tanto più in presenza di un rimpatrio forzato per via aerea (cfr. sentenza del Tribu- nale D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.3 e segg. [pubblicata quale sentenza di riferimento]; più recentemente sentenza del Tribunale E-1876/2019 dell’8 marzo 2021 consid. 8.2.4.4, con riferimenti ivi citati) – osta all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
E. 7.6 Ne consegue che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Siria, ed in particolare verso al-Hasaka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi.
E. 8.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.2 Nondimeno, l’ammissione provvisoria secondo quest’ultima disposi- zione di legge è esclusa se lo straniero allontanato o espulso è stato con- dannato in Svizzera o all’estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59- 61 o 64 CP (art. 83 cpv. 7 lett. a LStrI).
E. 8.3 Il Tribunale federale ha chiarito come la nozione giuridica di ”pena de- tentiva di lunga durata” di cui all’art. 62 lett. b LStrI – equivalente a quella prevista all’art. 83 cpv. 7 lett. a LStrI e pertanto applicabile mutatis mutandis
– sia adempiuta in presenza di una pena detentiva superiore ad un anno (360 giorni), prassi alla quale il Tribunale amministrativo federale si è con- formato (cfr. DTF 135 II 377 consid. 4.2; e fra le tante, sentenze del Tribu- nale E-789/2020 del 19 agosto 2021 consid. 4.2; E-1876/2019 dell’8 marzo 2021 consid. 8.3.1 e E-6201/2014 del 19 maggio 2015 consid. 3.2).
D-5243/2021 Pagina 14 L’applicazione di tale disposizione di legge dev’essere però conforme al principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost. e art. 96 cpv. 1 LStrI). Con- cretamente, nell’esercizio del loro potere discrezionale le autorità compe- tenti operano quindi un raffronto fra l’interesse pubblico nell’allontanare lo straniero dal territorio elvetico, e il suo interesse privato alla permanenza in Svizzera. Nell’esperire siffatta ponderazione, va segnatamente tenuto conto della gravità del reato commesso, della colpa dell’imputato, del tempo trascorso dalla commissione dell’illecito nonché del comportamento dell’interessato durante tale lasso temporale, della durata della sua pre- senza in Svizzera, della sua integrazione, e del pregiudizio ch’egli e la sua famiglia patirebbero da un eventuale allontanamento (cfr. sentenza del Tri- bunale E-789/2020 del 19 agosto 2021 consid. 4.3.1 con numerosi riferi- menti ivi citati).
E. 8.4 Ora, nel caso in rassegna è pacifico che il richiedente sia stato condan- nato dalle autorità austriache ad una pena detentiva di due anni e sei giorni, evenienza ripetutamente ammessa dal medesimo (cfr. atti SEM 1/3 e 4/3). Così – anche alla luce delle numerose sollecitazioni della SEM affinché il ricorrente ne producesse una copia, appelli rimasti inevasi finanche in vio- lazione dell’obbligo di collaborazione ex art. 8 LAsi – il fatto che la sentenza penale austriaca non sia stata assunta agli atti, non dà adito a dubbi. D’altro canto, le giustificazioni addotte con l’impugnativa, ai sensi delle quali la mancanza di collaborazione fosse riconducibile al suo cagionevole stato valetudinario, risultano pretestuose giacché pur avendo interposto ricorso contro la decisione negativa della SEM del 27 ottobre 2021, egli si è ben guardato dal procurarsi e dal trasmettere una copia di suddetto atto giudi- ziario. Il requisito per l’esclusione dell’ammissione provvisoria secondo i dettami dell’art. 83 cpv. 7 lett. a LStrI risulta pertanto, in linea di massima, adem- piuto.
E. 8.5 In casu, l’esclusione dell’ammissione provvisoria appare anche propor- zionata. Va difatti evidenziato che la recente condanna a due anni e sei giorni di carcere – sentenziata ed espiata fra il 2018 e il 2020 in uno Stato di diritto come l’Austria – è già di per sé indicativa della gravità del reato commesso. Perdipiù, il fatto che il richiedente non abbia, ad oggi, prodotto i relativi atti giudiziari dev’essere effettivamente interpretato come ulteriore conferma del suo pieno ed effettivo coinvolgimento nella commissione del reato im- putatogli. A ciò, si aggiunge il fatto che la condotta tenuta dall’interessato
D-5243/2021 Pagina 15 dal suo ritorno in Svizzera non è certamente esente da critiche, dato che l’11 giugno 2021 il Ministero pubblico del Cantone (…) ha emanato nei suoi confronti un decreto di accusa per infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e munizioni (RS 514.54; LArm), per ripetuta contrav- venzione alla Legge federale sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1; LTV), e per contravvenzione alla Legge sugli stupefacenti (RS 812.121; LStup), proponendone la condanna ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giorna- liere. Ne consegue dunque un chiaro interesse pubblico al suo allontana- mento dalla Svizzera. Ad esso, il richiedente non può opporre un interesse privato preponderante alla sua permanenza su suolo elvetico. A._______ è giunto in Svizzera nel 2016, periodo di soggiorno dal quale vanno dedotti i due anni trascorsi in Austria. Dagli atti all’inserto non si evincono poi indicatori quanto ad una particolare integrazione in Svizzera; benché egli asserisca di conoscere la lingua tedesca e italiana (cfr. atto SEM […] -4/3), è indubbio che non di- sponga di un’attività lavorativa atta a dimostrare una sua integrazione so- cio-professionale (cfr. atto SEM 10/3), come del resto implicitamente am- messo con la contestuale istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. Neppure la presenza di parenti in Svizzera – ed in particolare del padre e del fratello – mutano tali considerazioni dal mo- mento che non v’è modo di attestare particolari relazioni affettive o di di- pendenza. Anzi, il medesimo ha riferito di un cattivo rapporto con il padre e la compagna di quest’ultimo (cfr. atto SEM A14/16, pag. 2, D4). Inoltre, giova rilevare ch’egli ha lasciato la Siria all’età di circa 21 anni, Paese in cui ha edificato una buona esperienza lavorativa (cfr. atto SEM A14/16, pag. 6, D44-45), di modo che v’è da attendersi ch’egli sarà in grado di rein- tegrarsi facilmente nella cultura e nella società locale, ove risiedono anche altri suoi parenti (cfr. atto SEM A14/16, pag. 4, D20). Il cagionevole quadro clinico allegato con l’impugnativa, non è infine atto a sovvertire la preponderanza dell’interesse pubblico ad un suo allontana- mento. Dalla certificazione medica più recente (cfr. lettera di dimissioni del 6 agosto 2021) – che riferisce, quale diagnosi alla dimissione dal ricovero clinico, di “disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di cannabinoidi: stato d’astinenza (ICD10: F12.3) e “disturbi psichici e comportamentali do- vuti all’uso di cannabinoidi: sindrome da dipendenza (ICD10: F12.2)” – si desume uno stato valetudinario stabilizzato, tanto da consentire le dimis- sioni del paziente dietro prescrizione di un trattamento farmacologico a base di Lyrica caps 75mg e Stilnox 10mg. Vieppiù, nel descrivere il decorso clinico dell’ultima degenza ospedaliera, i medici curanti hanno in partico- lare evidenziato che “complessivamente il paziente si mostrava adeguato
D-5243/2021 Pagina 16 dal punto di vista comportamentale e disponibile ai colloqui clinici di con- trollo; non emergevano discontrollo degli impulsi, aggressività auto-etero- diretta né suicidalità attiva. Il paziente ha mostrato piena aderenza al piano terapeutico proposto e non è ricaduto nelle condotte d’abuso”. Cosicché, le afflizioni del richiedente non sembrano raggiungere nel loro insieme una gravità tale da considerare sproporzionata l’esecuzione del suo allontana- mento. Così stando le cose, l’interesse pubblico ad un suo allontanamento è pre- ponderante rispetto ad un suo interesse privato, e l’applicazione della clau- sola di esclusione prevista dall’art. 83 cpv. 7 LStrI risulta proporzionata.
E. 8.6 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Le ponderazioni dell’autorità di prima istanza in merito alle modalità di viaggio verso al-Hasaka non prestano difatti il fianco a critiche, tanto più che il richiedente si limita a contestarle senza eccepire argomen- tazione alcuna (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 1). L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile.
E. 9 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).
E. 10 Di conseguenza, la decisione della SEM del 27 ottobre 2021 va confermata ed il ricorso respinto.
E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto
E. 12 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito fa- vorevole, la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta. Pertanto, non essendo adempiuta una delle condizioni necessarie per l’ot- tenimento del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, anche tale richiesta va disattesa.
D-5243/2021 Pagina 17
E. 13 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata nello Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5243/2021 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria e di concessione del gratuito è re- spinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5243/2021 Sentenza del 21 febbraio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yanick Felley, Walter Lang, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Siria, patrocinato dalla MLaw Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio giuridico di SOS Ticino, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (domanda multipla);decisione della SEM del 27 ottobre 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino siriano di etnia curda, ha raggiunto la Svizzera il (...) gennaio 2016 d'asilo, ove ha depositato - il (...) gennaio 2016 - una domanda d'asilo (cfr. atto SEM A7/12 [di seguito: verbale 1]). B. B.a Dopo un primo incontro tenutosi il 3 febbraio 2016 - nell'ambito del quale il richiedente è stato segnatamente sentito sulle sue generalità, sul viaggio intrapreso così come sommariamente sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto SEM A7/12 [verbale 1]) - l'autorità inferiore ha indetto due ulteriori audizioni rispettivamente il 19 maggio 2017 e il 19 aprile 2018 vertenti più approfonditamente sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM A14/16 [verbale 2] e A19/14 [verbale 3]). B.b In sostanza e per quanto qui di rilievo, in tali occasioni egli ha ricondotto il suo espatrio al conflitto armato in corso in Siria, alla volontà di sfuggire al servizio di leva militare così come alle ricerche che il regime siriano avrebbe disposto nei suoi confronti a seguito della sua asserita partecipazione ad una manifestazione (cfr. verbale 1, pag. 6, punti 7.01 e 7.02; verbale 2, pag. 7, Q56 e pag. 9, Q76; verbale 3, pag. 6, Q44-Q45). C. Con decisione del 24 aprile 2018, l'autorità inferiore non ha riconosciuto al richiedente la qualità di rifugiato e ne ha respinto la domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento. L'autorità in parola ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione di detto provvedimento, da cui la contestuale ammissione provvisoria in Svizzera. Nel contempo, l'autorità di prima istanza ha altresì avuto cura di evidenziare le eventualità alle quali sarebbe conseguita la revoca o l'estinzione dell'ammissione provvisoria. Non essendo stata impugnata dal richiedente, siffatta decisione è nel frattempo cresciuta in giudicato. D. Ritenendo che non vi fossero più i presupposti per ritenere che A._______ risiedesse in Svizzera, con scritto del 2 maggio 2019 la SEM ha constatato la fine dell'ammissione provvisoria ex art. 84 cpv. 4 LStrI. Il 5 ottobre 2020, A._______ ha inoltrato alla SEM uno scritto intitolato "domanda di asilo", con il quale egli ha riferito di essere stato arrestato dalle autorità austriache nel settembre del 2018, e di aver fatto ritorno in Svizzera solamente nell'agosto del 2020. Inoltre, facendo riferimento alla vigente situazione in Siria, egli ha chiesto protezione alla Svizzera. E. Con missiva del 2 novembre 2020, la SEM ha posto al richiedente alcuni quesiti onde chiarire, in particolare, il periodo durante il quale egli avrebbe soggiornato in Austria e le circostanze che lo avrebbero visto scontare una pena detentiva nel Paese. F. Con lettera dell'11 novembre 2020, il richiedente ha risposto alle domande dell'autorità inferiore, riferendo di essere rimasto in Austria fra il 12 settembre 2018 e il 16 settembre 2020 e di avervi scontato una pena detentiva di due anni e sei giorni, condanna inflittagli dalle autorità austriache a seguito dell'attività di favoreggiamento all'entrata illegale nella quale egli sarebbe rimasto suo malgrado coinvolto. Per il resto, dopo aver ribadito l'attualità dei motivi che osterebbero al suo rimpatrio in Siria - da cui la domanda di essere nuovamente ammesso provvisoriamente in Svizzera - egli ha spiegato di rimpiangere le circostanze che avrebbero portato al suo arresto in Austria, aggiungendo di essere intenzionato ad integrarsi in Ticino. G. Richiamando l'obbligo di collaborare sancito all'art. 8 LAsi, il 7 dicembre 2020 l'autorità inferiore ha invitato il richiedente a trasmettere la sentenza di condanna a due anni e sei giorni di carcere pronunciata dalle autorità austriache (cfr. atto SEM [...] -7/2). H. L'interessato, con scritto del 7 gennaio 2021 ha da parte sua chiesto aggiornamenti sullo stato della procedura, lamentando l'impossibilità di svolgere un'attività lavorativa in assenza di un permesso F (cfr. atto SEM 10/3). I. Non essendosi vista rimettere quanto richiesto, l'autorità inferiore ha reiterato in due occasioni rispettivamente il 13 gennaio 2021 (cfr. atto SEM 9/2) e il 22 febbraio 2021 (cfr. atto SEM 12/2) - l'invito all'interessato affinché producesse la documentazione giudiziaria austriaca, Quest'ultimi scritti sono però rimasti senza risposta e, in particolare il sollecito del 22 febbraio 2021, inviato per mezzo di raccomandata, non è stato ritirato dal richiedente (cfr. atto SEM 14/3). J. Il 12 luglio 2021, l'autorità inferiore ha informato A._______ circa l'intenzione di escluderlo dalla concessione di un'ammissione provvisoria, concedendogli nel contempo la possibilità di pronunciarsi in merito a siffatta prospettiva. Tuttavia, anche in tale occasione il richiedente non ha ritirato l'invio raccomandato indirizzatogli (cfr. atto SEM 21/3). K. Con decisione del 27 ottobre 2021, notificata il 3 novembre 2021 (cfr. atto SEM 28/1), la SEM ha evaso la richiesta dell'interessato rubricata quale domanda multipla respingendola e disponendo l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera. L. Il 1° dicembre 2021 (cfr. timbro postale sul plico raccomandato; data d'entrata: 3 dicembre 2021) l'interessato è insorto contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore del 27 ottobre 2021 e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Altresì, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. A sostegno della propria versione dei fatti, egli ha accluso al gravame quattro attestati medici di data 6 agosto 2021, 9 marzo 2021, 26 marzo 2021 e 22 aprile 2021. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. 3.1 Preliminarmente, giova rammentare che se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 - 4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 20 consid. 2.3 e 1998 n. 1). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento nella situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6, GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1; a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale E-2642/2020 del 14 aprile 2020 e D-3283/2020 del 1° luglio 2020 consid. 5.4). 3.2 La LAsi, con l'art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 4.1.3). 3.3 Con il suo inoltro del 5 ottobre 2020, intitolato "domanda di asilo", A._______ ha genericamente chiesto protezione alla Svizzera, di modo che, secondo il senso, v'era da intendere che la richiesta dell'interessato fosse tesa al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo. Oltretutto, non va disatteso che la prima domanda d'asilo presentata in Svizzera è stata evasa con una decisione cresciuta in giudicato poiché, da un lato le conclusioni in merito alla qualità di rifugiato, all'asilo e alla pronuncia dell'allontanamento, non sono state a loro tempo impugnate; dall'altro, l'ammissione provvisoria decisa con il provvedimento del 5 ottobre 2020 si è nel frattempo estinta ex lege. 3.4 Pertanto, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha rubricato l'istanza di A._______ quale nuova domanda d'asilo, entrandovi nel merito.
4. Vieppiù, il Tribunale osserva che il ricorrente contesta la decisione impugnata unicamente sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Orbene, conto tenuto del fatto che l'oggetto del litigio è delimitato dalle conclusioni delle parti (cfr. Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2° ed, 2013, pag. 26) la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento. Ne discende che in questa sede, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. 5. 5.1 Nella sindacata decisione, come detto, la SEM ha concluso all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. 5.1.1 Innanzitutto, l'autorità inferiore ha osservato che la vigente giurisprudenza non prevedrebbe un'inammissibilità (art. 83 cpv. 3 LStrI) generalizzata delle esecuzioni degli allontanamenti verso la Siria. Piuttosto, vi sarebbe da esperire un'oculata analisi del caso specifico, esaminando sia gli elementi inerenti il profilo del richiedente che quelli relativi alla situazione generale ed attuale del Paese d'origine. 5.1.1.1 Ferma tale premessa, l'autorità in parola ha negato l'esistenza di rischi legati al profilo individuale di A._______, poiché dagli atti all'inserto non emergerebbero indizi per ritenere che il reato commesso in Austria sia giunto all'attenzione delle autorità siriane, né tantomeno ch'esse sarebbero intenzionate ad infliggergli trattamenti contrari all'art. 3 CEDU per il caso in cui ne fossero effettivamente venute a conoscenza. D'altra parte, queste farebbero astrazione del principio di ne bis in idem solamente laddove confrontate con reati percepiti come una minaccia per la sicurezza nazionale. Oltretutto, avendo con la decisione del 24 aprile 2018 considerato come inverosimili le dichiarazioni dell'interessato, egli neppure potrebbe prevalersi di un profilo politico particolare. Successivamente, la SEM ha rilevato che per gli individui di etnia curda muniti di passaporto siriano - categoria, a suo dire, privilegiata - non vi sarebbe modo di parlare in generale di repressioni statali contrarie all'art. 3 CEDU. Così, sarebbe lecito ammettere che ove facesse ritorno in Siria, il richiedente non avrebbe a temere trattamenti contrari alla menzionata disposizione di legge in ragione della sua appartenenza etnica. Analogamente, né la lunga assenza dal Paese, così come neppure il fatto di aver domandato asilo all'estero, costituirebbero evenienze atte a fondare un timore di subire trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Invero, malgrado ci si possa aspettare che l'interessato venga sottoposto a delle interrogazioni al suo rientro in Siria, l'assenza di un suo profilo politico di rilievo e il fatto che non sia considerato quale minaccia per la sicurezza nazionale, non giustificherebbe un timore di essere vittima di trattamenti ai sensi di quanto precede. 5.1.1.2 Per il resto, la situazione generale vigente in Siria non sarebbe ostativa all'esecuzione del suo allontanamento. Dall'analisi della situazione del conflitto ad al-Hasaka fra il 1° luglio 2021 e il 31 agosto 2021, assunta agli atti del procedimento di prima istanza (cfr. atto SEM 22/4), emergerebbe infatti che nella città in parola - posta prevalentemente sotto il controllo delle autorità autonome curde del nord-est siriano, ad eccezione del centro cittadino così come delle postazioni militari a Sud e ad Est del nucleo cittadino - si sarebbero verificati diciotto episodi inerenti la sicurezza, causando sei vittime civili. Ebbene, a mente della SEM un simile scenario non corrisponderebbe a una situazione di violenza estrema, generalizzata e diffusa tale da ammettere che, di base, tutti i residenti della città di al-Hasaka siano esposti al rischio concreto di subire un trattamento inumano ex art. 3 CEDU. Del resto, ha rilevato ancora l'autorità inferiore, l'ampia offerta di collegamenti aerei verso il luogo d'origine del richiedente rafforzerebbe ancor più la tesi secondo la quale la regione in parola non sarebbe colpita da una situazione di violenza estrema e generalizzata. 5.1.2 Proseguendo nella sua disamina, la SEM ha osservato che la condanna pronunciata dalle autorità austriache sarebbe superiore ad un anno. Ritenendo quindi adempiute le condizioni di applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStrI, l'autorità in parola ha analizzato la proporzionalità dell'esclusione dell'ammissione provvisoria prevista da quest'ultima norma di diritto. In proposito, essa ha rilevato che l'interessato si sarebbe reso colpevole di un reato particolarmente serio, illecito peraltro passibile anche in Svizzera di una pena detentiva sino a 5 anni (116 cpv. 3 LStrI). La SEM ha poi respinto le considerazioni con le quali il richiedente relativizzava il suo coinvolgimento nella commissione del succitato illecito; a suo dire, qualora effettivamente veritiere, siffatte asserzioni sarebbero state considerate quali attenuanti da parte delle autorità austriache, che avrebbero quindi sentenziato una pena più clemente. D'altro canto, il fatto che A._______ non abbia dato seguito agli inviti dell'autorità inferiore, lascerebbe intendere che dagli atti processuali del procedimento tenutosi in Austria, non emergerebbero elementi a suo favore. Oltracciò, non andrebbe disatteso il richiedente avrebbe violato l'ordine pubblico svizzero, essendo stato fermato di recente per possesso di armi vietate, possesso e consumazione di sostanze stupefacenti e ripetute contravvenzioni alla Legge federale sul trasporto dei viaggiatori. Orbene, secondo l'autorità di prima istanza, all'interesse pubblico ad un suo allontanamento, il richiedente non potrebbe opporre un interesse privato preponderante alla sua permanenza in Svizzera. In effetti, dagli atti all'inserto non emergerebbe un suo profondo radicamento nel tessuto economico e sociale Svizzero. Egli sarebbe difatti espatriato dalla Siria all'età di 21 anni e non avrebbe intrecciato particolari relazioni affettive o di dipendenza con i parenti residenti in Svizzera. Egli non avrebbe inoltre figli a carico, non svolgerebbe un'attività professionale né frequenterebbe una formazione tale da rendere disproporzionato un suo allontanamento. Infine, il richiedente godrebbe di buona salute e potrebbe contare sulla presenza nel Paese d'origine, di membri della propria famiglia. 5.1.3 Da ultimo, la SEM ha osservato che in specie l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe altresì possibile, atteso che l'aeroporto di al-Qamishli sarebbe servito da periodici collegamenti aerei operati dalla compagnia "Cham Wings". 5.2 Con il gravame, l'interessato si oppone alle valutazioni dell'autorità inferiore. Innanzitutto, un rimpatrio in Siria lo esporrebbe ad un rischio di pene o trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. In questo senso, non vi sarebbe modo di escludere a priori che le autorità siriane non siano a conoscenza del reato commesso dal ricorrente in Austria, né che queste possano decidere di processarlo in violazione del principio di ne bis in idem. D'altra parte, il sistema giudiziario siriano non sarebbe indipendente né garante di un'equa applicazione delle normative. L'insorgente è inoltre dell'opinione che il suo eventuale profilo politico, la sua appartenenza etnica, la lunga assenza dal Paese di provenienza, così come la domanda d'asilo depositata all'estero siano da analizzare congiuntamente. Più precisamente, oltre a ricordare di non aver ottemperato ai suoi obblighi militari in patria - ciò che lo avrebbe costretto ad imbracciare le armi contro la minoranza etnica curda - egli sostiene che qualora facesse ritorno in Siria dopo un lungo soggiorno all'estero e dopo aver depositato una domanda di asilo, in qualità di renitente alla leva e appartenente all'etnia curda, sussisterebbe il real risk che la sua situazione personale sia valutata quale oppositiva al regime (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 1). A ciò si aggiungerebbe il fatto che diversamente da quanto considerato dalla SEM, la città di al-Hasaka verserebbe in una situazione di violenza generalizzata e diffusa. Del resto, il rapporto del 14 settembre 2021 richiamato nella decisione impugnata prenderebbe ad esame solo un periodo di otto settimane, senza ponderare la volatilità del conflitto siriano. Ne discenderebbe quindi l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria. Nel prosieguo della sua analisi, il ricorrente confuta anche l'esigibilità dell'allontanamento. In questo senso, non andrebbe omesso il fatto che il sistema sanitario siriano, provato dal conflitto armato e ulteriormente sollecitato dalla corrente pandemia di coronavirus (Covid-19), non sarebbe in grado di offrire le necessarie cure psichiatriche. L'abuso di sostanze avrebbe in effetti cagionato al richiedente diversi disturbi psichici con ideazioni suicidarie, problematiche alle quali sarebbe finanche ascrivibile l'indolenza del medesimo nel collaborare con l'autorità inferiore. La documentazione acclusa al gravame testimonierebbe della precarietà del suo quadro clinico, per il quale si sarebbero resi necessari ripetuti ricoveri ospedalieri e in particolare - nel corso della degenza più recente - la predisposizione di una disintossicazione su base volontaria. Così, il fragile equilibrio raggiunto grazie alle cure somministrate in Svizzera, rischierebbe di essere minato da un ritorno in Siria, luogo ove egli non disporrebbe di una rete famigliare e medica adeguata. In sunto, nel caso in rassegna, l'interesse privato di A._______ a rimanere in Svizzera sarebbe preponderante rispetto ad un interesse pubblico al suo allontanamento. 6. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), il quale prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 7. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 7.2 Come correttamente indicato dalla SEM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Dunque, nella misura in cui la decisione della SEM che respingeva la domanda d'asilo del ricorrente è cresciuta in giudicato (cfr. supra consid. 3.3), quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). 7.3 È ora d'uopo determinare se, come ritenuto dall'insorgente, l'esecuzione dell'allontanamento sia incompatibile con l'art. 3 CEDU. In proposito, va rammentato che anche se il divieto di tortura, di pene, di trattamenti inumani o degradanti, si applica indipendentemente dal riconoscimento della qualità di rifugiato, ciò non significa ancora che un rimpatrio o un'estradizione sarebbero vietati solo a causa della constatazione di violazioni dell'art. 3 CEDU nel Paese interessato; una semplice possibilità di maltrattamenti non è sufficiente. Al contrario, la persona che invoca questa disposizione deve dimostrare l'esistenza di un rischio reale, concreto e grave di essere vittima di tortura, di pene, di trattamenti inumani o degradanti qualora facesse ritorno nel suo Paese (cfr. supra consid. 7.1). Ne discende che, a difetto di indizi che rendano altamente probabile il rischio di essere presi di mira personalmente, e non solo in modo fortuito, da misure incompatibili con la disposizione di legge in parola, non è di principio sufficiente addurre una situazione di guerra, di guerra civile, di gravi disordini interni o di gravi tensioni accompagnate da violazioni dei diritti dell'uomo, per avvalersi dell'art. 3 CEDU (cfr. DTAF 2014/28 consid. 11 e, recentemente, sentenza del Tribunale E-3607/2020 del 15 novembre 2021 consid. 6.4). Ai sensi della giurisprudenza dalla CorteEDU, una situazione di violenza generalizzata cagionante un rischio tale da giustificare un'applicazione dell'art. 3 CEDU, viene riconosciuta solo nei casi più estremi (cfr. sentenza della CorteEDU Sufi e Elmi contro Regno Unito del 28 giugno 2011, 8319/07). 7.4 Ferme tali doverose premesse, le argomentazioni ricorsuali vanno recisamente respinte. In primo luogo, va osservato che la CorteEDU ha già vagliato l'ammissibilità del rimpatrio di richiedenti l'asilo siriani, senza che dalle sue argomentazioni sia possibile desumere una violazione generalizzata degli art. 2 e 3 CEDU in ragione della sola esecuzione di un allontanamento in Siria (cfr. sentenze della CorteEDU L.M. e altri contro Russia del 15 ottobre 2015, 40081/14, 40088/14, 40127/14; S.K. contro Russia del 14 febbraio 2017, 52722/15). Non si può dunque ipotizzare una situazione di "estrema violenza generale e diffusa" per l'intero territorio siriano, tale da far ritenere esistente, in linea di principio, un rischio grave di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU per ogni persona residente in questo Paese (cfr. sentenze del Tribunale E-1876/2019 dell'8 marzo 2021 consid. 8.2.4.1 e E-6772/2016 del 31 agosto 2018 consid. 8.4). Perdipiù - come testimoniato dalle fonti menzionate nel rapporto del 14 settembre 2021 confezionato dalla SEM (cfr. atto SEM 22/4) - l'analisi della situazione corrente ad al-Hasaka non permette diversa valutazione, nella misura in cui la congiuntura nella regione appare sostanzialmente stabile e risparmiata da massicce recrudescenze delle ostilità. 7.5 Proseguendo nella disamina, il Tribunale rileva, alla stregua di quanto fatto dall'autorità inferiore, l'assenza di rischi legati al profilo individuale del ricorrente. Nell'ambito del procedimento avviato con l'atto di data 5 ottobre 2020, l'interessato non ha riferito d'essere stato attivo politicamente né ha confutato le considerazioni enucleate dalla SEM nel provvedimento impugnato. Ad ogni modo, non è inopportuno evidenziare che con la decisione del 24 aprile 2018 (cfr. atto SEM A21/8) la SEM si è già pronunciata su tale iniziale allegazione - giudicandola inverosimile - senza che il richiedente vi interponesse ricorso, ciò che ne ha determinato la crescita in giudicato. Sicché, in questa sede non si giustifica un nuovo esame della questione. Per le stesse ragioni, in assenza di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, né l'appartenenza etnica così come neppure l'asserita renitenza al servizio di leva configurano motivi ostativi all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Dappoi, il timore legato ad una possibile incriminazione nel Paese d'origine in ragione del reato commesso in Austria, si esaurisce in una mera congettura, dacché dagli atti all'inserto non emergono elementi suscettibili di concludere quanto al fatto che le autorità siriane abbiano appreso della condanna espiata da A._______, né tantomeno laddove ne fossero effettivamente venute a conoscenza ch'esse siano a loro volta intenzionate a sanzionarlo. Alla luce delle considerazioni che precedono, dalle tavole processuali non si ravvisano quindi indizi atti a presumere ch'egli possa essere percepito come una minaccia da parte dello Stato siriano e che abbia quindi a temere trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in caso di rimpatrio. Pertanto, nemmeno un eventuale controllo effettuato dalle autorità siriane ai danni del richiedente al momento del suo rimpatrio - evento peraltro probabile, tanto più in presenza di un rimpatrio forzato per via aerea (cfr. sentenza del Tribunale D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.3 e segg. [pubblicata quale sentenza di riferimento]; più recentemente sentenza del Tribunale E-1876/2019 dell'8 marzo 2021 consid. 8.2.4.4, con riferimenti ivi citati) - osta all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 7.6 Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Siria, ed in particolare verso al-Hasaka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 8. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.2 Nondimeno, l'ammissione provvisoria secondo quest'ultima disposizione di legge è esclusa se lo straniero allontanato o espulso è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP (art. 83 cpv. 7 lett. a LStrI). 8.3 Il Tribunale federale ha chiarito come la nozione giuridica di "pena detentiva di lunga durata" di cui all'art. 62 lett. b LStrI - equivalente a quella prevista all'art. 83 cpv. 7 lett. a LStrI e pertanto applicabile mutatis mutandis - sia adempiuta in presenza di una pena detentiva superiore ad un anno (360 giorni), prassi alla quale il Tribunale amministrativo federale si è conformato (cfr. DTF 135 II 377 consid. 4.2; e fra le tante, sentenze del Tribunale E-789/2020 del 19 agosto 2021 consid. 4.2; E-1876/2019 dell'8 marzo 2021 consid. 8.3.1 e E-6201/2014 del 19 maggio 2015 consid. 3.2). L'applicazione di tale disposizione di legge dev'essere però conforme al principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost. e art. 96 cpv. 1 LStrI). Concretamente, nell'esercizio del loro potere discrezionale le autorità competenti operano quindi un raffronto fra l'interesse pubblico nell'allontanare lo straniero dal territorio elvetico, e il suo interesse privato alla permanenza in Svizzera. Nell'esperire siffatta ponderazione, va segnatamente tenuto conto della gravità del reato commesso, della colpa dell'imputato, del tempo trascorso dalla commissione dell'illecito nonché del comportamento dell'interessato durante tale lasso temporale, della durata della sua presenza in Svizzera, della sua integrazione, e del pregiudizio ch'egli e la sua famiglia patirebbero da un eventuale allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale E-789/2020 del 19 agosto 2021 consid. 4.3.1 con numerosi riferimenti ivi citati). 8.4 Ora, nel caso in rassegna è pacifico che il richiedente sia stato condannato dalle autorità austriache ad una pena detentiva di due anni e sei giorni, evenienza ripetutamente ammessa dal medesimo (cfr. atti SEM 1/3 e 4/3). Così - anche alla luce delle numerose sollecitazioni della SEM affinché il ricorrente ne producesse una copia, appelli rimasti inevasi finanche in violazione dell'obbligo di collaborazione ex art. 8 LAsi - il fatto che la sentenza penale austriaca non sia stata assunta agli atti, non dà adito a dubbi. D'altro canto, le giustificazioni addotte con l'impugnativa, ai sensi delle quali la mancanza di collaborazione fosse riconducibile al suo cagionevole stato valetudinario, risultano pretestuose giacché pur avendo interposto ricorso contro la decisione negativa della SEM del 27 ottobre 2021, egli si è ben guardato dal procurarsi e dal trasmettere una copia di suddetto atto giudiziario. Il requisito per l'esclusione dell'ammissione provvisoria secondo i dettami dell'art. 83 cpv. 7 lett. a LStrI risulta pertanto, in linea di massima, adempiuto. 8.5 In casu, l'esclusione dell'ammissione provvisoria appare anche proporzionata. Va difatti evidenziato che la recente condanna a due anni e sei giorni di carcere - sentenziata ed espiata fra il 2018 e il 2020 in uno Stato di diritto come l'Austria - è già di per sé indicativa della gravità del reato commesso. Perdipiù, il fatto che il richiedente non abbia, ad oggi, prodotto i relativi atti giudiziari dev'essere effettivamente interpretato come ulteriore conferma del suo pieno ed effettivo coinvolgimento nella commissione del reato imputatogli. A ciò, si aggiunge il fatto che la condotta tenuta dall'interessato dal suo ritorno in Svizzera non è certamente esente da critiche, dato che l'11 giugno 2021 il Ministero pubblico del Cantone (...) ha emanato nei suoi confronti un decreto di accusa per infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e munizioni (RS 514.54; LArm), per ripetuta contravvenzione alla Legge federale sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1; LTV), e per contravvenzione alla Legge sugli stupefacenti (RS 812.121; LStup), proponendone la condanna ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere. Ne consegue dunque un chiaro interesse pubblico al suo allontanamento dalla Svizzera. Ad esso, il richiedente non può opporre un interesse privato preponderante alla sua permanenza su suolo elvetico. A._______ è giunto in Svizzera nel 2016, periodo di soggiorno dal quale vanno dedotti i due anni trascorsi in Austria. Dagli atti all'inserto non si evincono poi indicatori quanto ad una particolare integrazione in Svizzera; benché egli asserisca di conoscere la lingua tedesca e italiana (cfr. atto SEM [...] -4/3), è indubbio che non disponga di un'attività lavorativa atta a dimostrare una sua integrazione socio-professionale (cfr. atto SEM 10/3), come del resto implicitamente ammesso con la contestuale istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. Neppure la presenza di parenti in Svizzera - ed in particolare del padre e del fratello - mutano tali considerazioni dal momento che non v'è modo di attestare particolari relazioni affettive o di dipendenza. Anzi, il medesimo ha riferito di un cattivo rapporto con il padre e la compagna di quest'ultimo (cfr. atto SEM A14/16, pag. 2, D4). Inoltre, giova rilevare ch'egli ha lasciato la Siria all'età di circa 21 anni, Paese in cui ha edificato una buona esperienza lavorativa (cfr. atto SEM A14/16, pag. 6, D44-45), di modo che v'è da attendersi ch'egli sarà in grado di reintegrarsi facilmente nella cultura e nella società locale, ove risiedono anche altri suoi parenti (cfr. atto SEM A14/16, pag. 4, D20). Il cagionevole quadro clinico allegato con l'impugnativa, non è infine atto a sovvertire la preponderanza dell'interesse pubblico ad un suo allontanamento. Dalla certificazione medica più recente (cfr. lettera di dimissioni del 6 agosto 2021) - che riferisce, quale diagnosi alla dimissione dal ricovero clinico, di "disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: stato d'astinenza (ICD10: F12.3) e "disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi: sindrome da dipendenza (ICD10: F12.2)" - si desume uno stato valetudinario stabilizzato, tanto da consentire le dimissioni del paziente dietro prescrizione di un trattamento farmacologico a base di Lyrica caps 75mg e Stilnox 10mg. Vieppiù, nel descrivere il decorso clinico dell'ultima degenza ospedaliera, i medici curanti hanno in particolare evidenziato che "complessivamente il paziente si mostrava adeguato dal punto di vista comportamentale e disponibile ai colloqui clinici di controllo; non emergevano discontrollo degli impulsi, aggressività auto-eterodiretta né suicidalità attiva. Il paziente ha mostrato piena aderenza al piano terapeutico proposto e non è ricaduto nelle condotte d'abuso". Cosicché, le afflizioni del richiedente non sembrano raggiungere nel loro insieme una gravità tale da considerare sproporzionata l'esecuzione del suo allontanamento. Così stando le cose, l'interesse pubblico ad un suo allontanamento è preponderante rispetto ad un suo interesse privato, e l'applicazione della clausola di esclusione prevista dall'art. 83 cpv. 7 LStrI risulta proporzionata. 8.6 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Le ponderazioni dell'autorità di prima istanza in merito alle modalità di viaggio verso al-Hasaka non prestano difatti il fianco a critiche, tanto più che il richiedente si limita a contestarle senza eccepire argomentazione alcuna (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 1). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).
10. Di conseguenza, la decisione della SEM del 27 ottobre 2021 va confermata ed il ricorso respinto.
11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto
12. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta. Pertanto, non essendo adempiuta una delle condizioni necessarie per l'ottenimento del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, anche tale richiesta va disattesa.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria e di concessione del gratuito è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: