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D-5186/2021

D-5186/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-12-21 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento

Sachverhalt

A. Il 2 settembre 2021, l'interessato, cittadino algerino, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. B. Sentito sulle sue generalità, egli ha addotto dei motivi d'asilo poi ritrattati nell'audizione sui fatti. Qui ha però contestualizzato i suoi timori di essere rinviato in relazione al fatto ch'egli sarebbe affetto da HIV, diagnosticata in svizzera nel 2015 e per la quale abbisognerebbe di una terapia antiretrovirale. B. Con decisione del 28 ottobre 2021, notificata il giorno medesimo, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 29 novembre 2021 il richiedente asilo ha inoltrato ricorso contro la menzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendone l'annullamento e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione e una nuova decisione nell'ambito della procedura ampliata. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Sebbene l'odierna patrocinatrice non lo abbia specificato espressamente nelle sue conclusioni, i motivi di ricorso addotti nell'impugnativa vertono unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata.

E. 4.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. L'autorità inferiore ha segnatamente constatato che le problematiche valetudinarie in capo all'insorgente non sarebbero di una gravità tale da costituire un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, la terapia antiretrovirale prescritta all'insorgente sarebbe disponibile nel suo Paese d'origine. Il ricorrente non necessiterebbe peraltro di alcun ricovero ospedaliero. L'accesso a visite specialistiche sarebbe garantito. Il rischio di stigmatizzazione sociale non sarebbe peraltro decisivo. Le testimonianze individuali prodotte dall'insorgente e secondo le quali vi sarebbero problemi nell'accesso ai trattamenti non permetterebbero di rimettere in discussione quanto precede.

E. 4.2 Nel gravame, l'insorgente richiama innanzitutto il tenore della giurisprudenza della Corte Edu e del Tribunale a soggetto delle persone affette da HIV e poste di fronte ad un rischio di rinvio. Su questi presupposti, egli censura un accertamento incompleto della fattispecie determinante. In Algeria, la maggior parte degli adulti - anche ove coniugati - vivrebbe con i famigliari, in ragione dei salari estremamente bassi e dei costi elevati della locazione di appartamenti. Malgrado esista un programma abitativo per alloggi sussidiati dallo Stato, esso sarebbe inaccessibile in ragione dell'importante sovraccarico dovuto all'elevata domanda. Più del 37% della popolazione attiva sarebbe impiegata nel settore informale, per il che, non avrebbe accesso ai magri benefici sociali connessi ad un regolare contratto di lavoro. Prima dell'espatrio, neI 2013, iI ricorrente non sarebbe ancora stato malato di HIV. Non di meno, già all'epoca era confrontato con una mancanza di stabilità abitativa e viveva presso la nonna, nel frattempo deceduta. Ad oggi, egli non disporrebbe di alcuna informazione in merito alle condizioni di vita dei suoi famigliari, non avrebbe contatti con loro e non potrebbe avvalersi di una rete familiare o sociale cui potersi appoggiare in caso di rientro. Inoltre, in ragione della sua malattia, egli non avrebbe la possibilità di riallacciare i contatti con i suoi parenti; difatti, in tali circostanze, egli sarebbe confrontato alla stigmatizzazione da parte dei suoi conoscenti e parenti e quindi isolato dalla comunità che dovrebbe fungergli da riferimento. Nemmeno potrebbe far capo al sistema sociale algerino in ragione del sovraccarico dello stesso; pertanto, si troverebbe esposto a vivere in condizioni di vita degradanti, con il conseguente mancato accesso regolare agli antiretrovirali ed ai controlli regolari, quindi all'avanzamento dell'infezione da HIV, in particolare all'attivazione della TBC latente, e quindi, ad un serio e rapido deterioramento del suo stato di salute tale da comportare una violazione dell'art. 83 cpv. 4 LStrI.

E. 5.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa debba essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 5.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 5.3 In questo contesto, il Tribunale rileva in primo luogo come l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore non presti il fianco a critiche sotto l'aspetto dell'art. 12 PA (cfr. per maggiori sviluppi la sentenza del Tribunale D-291/2021 consid. 7.2 - 7.4). Con particolare riferimento alla situazione medica, si può infatti constatare come le problematiche di natura somatica in capo al ricorrente siano state identificate e chiarite in modo dettagliato dalla SEM. Al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della Segreteria di Stato conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria del ricorrente. È del resto stato egli medesimo a produrre il dettagliato certificato medico del Kantonsspital di Zugo del 26 ottobre 2020, senza avvalersi di un peggioramento delle sue condizioni cliniche in corso di procedura. La SEM poteva così a giusto titolo basarsi sulla diagnosi posta in tale sede. Peraltro e nonostante l'insorgente paia sostenere il contrario, la SEM ha chiarito anche la sua situazione personale, fornendo una prognosi sulle sue possibilità di reintegrazione in famiglia e nella società, tenendo oltremodo conto della sua sieropositività (cfr. decisione impugnata, pag. 11). La doglianza va così respinta.

E. 6.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La CorteEDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 6.2 Nella presente disamina, stante il fatto che l'insorgente non è riuscito a rendere verosimili le sue dichiarazioni ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie e l'ammissibilità del rinvio del ricorrente risulta pacifica sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.

E. 6.3 Per il resto, la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

E. 6.4 Come lo si vedrà sub. infra consid. 7.3 e seg., la situazione dell'insorgente non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento da un punto di vista dell'esigibilità. Su questi presupposti e per i motivi che si esporranno di seguito, nemmeno si può ritenere che il suo respingimento ponga problemi rispetto alla citata e più restrittiva giurisprudenza convenzionale.

E. 6.5 Ne consegue che, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 7.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 7.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

E. 7.3 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti).

E. 7.4 Con particolare riferimento ai malati di HIV, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile fintantoché l'infezione non ha raggiunto lo stadio C ai sensi della classificazione operata dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è necessario tenere conto non solo dello stadio dell'infezione HIV, ma anche della situazione concreta della persona in questione nello Stato d'origine o di provenienza. In questo senso, le circostanze concrete di un caso possono rendere impossibile l'esecuzione dell'allontanamento di una persona con una stadiazione B3 o anche B2, non essendo tuttavia escluso che in capo a contingenze particolarmente favorevoli, anche un malato allo stadio C possa essere allontanato. La questione della stadiazione della malattia non è dunque una discriminante assoluta ma va piuttosto esaminata caso per caso onde determinare l'esigibilità del rinvio (cfr. DAF 2009/2 consid. 9.3 - 9.4, sentenza del Tribunale D-7066/2018 dell'8 luglio 2020 consid. 10.3).

E. 7.5 Ora, in Algeria non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La giurisprudenza ha peraltro già avuto modo di constatare che detto Paese dispone di un sistema sanitario funzionante (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-289/2021 del 2 febbraio 2021 consid. 7.2). Qui, l'85% delle persone sieropositive riceve un trattamento antiretrovirale (cfr. https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/algeria , consultato il 09.12.2021). Gli sforzi dell'Algeria nel porre fine alla disuguaglianza nella cura delle persone con l'AIDS e garantire la continuità dei servizi forniti ai pazienti nel contesto di Covid-19 è stata recentemente salutata dallo stesso responsabile del programma ONU preposto (cfr. https://www.aps.dz/en/health-science-technology/41962-unaids-commends-algeria-s-efforts-to-end-inequality-in-care-for-patients , consultato il 09.12.2021). Sebbene nel rapporto dell'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) del 3 marzo 2020 prodotto dal ricorrente medesimo nel corso della procedura di prima istanza vengano elencati alcuni problemi generalizzati nel sistema sanitario algerino, va altresì osservato come l'accesso alle cure sia di principio gratuito (cfr. decisione impugnata, pag. 10).

E. 7.6 Nel caso de quo, il ricorrente risulta affetto da un'infezione da HIV allo stadio A2 e trattata con antiretrovirali combinati (farmaco Atripla), nonché di una tubercolosi latente e di un'ipercolesterolemia (cfr. atti 1/6 e 20/3). Conto tenuto di quanto precede, la sua situazione somatica non risulta così ostativa all'esecuzione del rinvio, tanto più che sulla base degli accertamenti svolti dalla SEM e come confermato anche dal Kantonsspital di Zugo, il farmaco Atripla paia essere effettivamente disponibile in Algeria (cfr. le considerazioni di cui alla decisione impugnata, pag. 9, a cui è oopportuno rinviare). In ogni caso, anche laddove la terapia farmacologia non dovesse essere disponibile nella forma attuale, potrà essere impostato un trattamento sostitutivo (cfr. sentenza del Tribunale D-5131/2020 consid. 7.3.3).

E. 7.7 Per il rimanente, la situazione personale dell'interessato non giustifica il riconoscimento di un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. Quest'ultimo è infatti giovane e dispone di una certa esperienza lavorativa. Nulla vieta a quest'ultimo di riprendere i contatti con i famigliari più stretti. Nel contesto algerino tale aspetto non è inoltre ad esso solo una discriminante decisiva per giudicare dell'esigibilità del rinvio. Ancora, le apparenti difficoltà socio economico avanzate in sede ricorsuale costituiscono l'ordinaria quotidianità della regione e, così come i pretesi rischi di stigmatizzazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare un'esposizione al pericolo ai sensi del disposto in esame.

E. 7.8 Il rientro dell'interessato in Algeria è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

E. 8 In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI a contrario).

E. 9 La propagazione del Covid-19, circostanza di natura temporanea, non è di natura tale da rimettere in causa le conclusioni che precedono. Se dovesse, nel caso di specie, ritardare momentaneamente l'esecuzione tecnica dell'allontanamento, la stessa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-3873/2020 del 12 agosto 2020, D-6884/2019 dell'11 agosto 2020 consid. 9.5 con ulteriori riferimenti ivi citati, E-6856/2017 del 6 aprile 2020 consid. 9).

E. 10 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata ed il ricorso respinto.

E. 11 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, potendo il Tribunale partire dall'assunto che l'insorgente sia indigente e non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria e non sono prelevate spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5186/2021 Sentenza del 21 dicembre 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gregory Sauder, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Algeria, patrocinato dalla Mlaw Cinzia Chirayil, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 28 ottobre 2021 / N (...). Fatti: A. Il 2 settembre 2021, l'interessato, cittadino algerino, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. B. Sentito sulle sue generalità, egli ha addotto dei motivi d'asilo poi ritrattati nell'audizione sui fatti. Qui ha però contestualizzato i suoi timori di essere rinviato in relazione al fatto ch'egli sarebbe affetto da HIV, diagnosticata in svizzera nel 2015 e per la quale abbisognerebbe di una terapia antiretrovirale. B. Con decisione del 28 ottobre 2021, notificata il giorno medesimo, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 29 novembre 2021 il richiedente asilo ha inoltrato ricorso contro la menzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendone l'annullamento e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione e una nuova decisione nell'ambito della procedura ampliata. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Sebbene l'odierna patrocinatrice non lo abbia specificato espressamente nelle sue conclusioni, i motivi di ricorso addotti nell'impugnativa vertono unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata. 4. 4.1. Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. L'autorità inferiore ha segnatamente constatato che le problematiche valetudinarie in capo all'insorgente non sarebbero di una gravità tale da costituire un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, la terapia antiretrovirale prescritta all'insorgente sarebbe disponibile nel suo Paese d'origine. Il ricorrente non necessiterebbe peraltro di alcun ricovero ospedaliero. L'accesso a visite specialistiche sarebbe garantito. Il rischio di stigmatizzazione sociale non sarebbe peraltro decisivo. Le testimonianze individuali prodotte dall'insorgente e secondo le quali vi sarebbero problemi nell'accesso ai trattamenti non permetterebbero di rimettere in discussione quanto precede. 4.2. Nel gravame, l'insorgente richiama innanzitutto il tenore della giurisprudenza della Corte Edu e del Tribunale a soggetto delle persone affette da HIV e poste di fronte ad un rischio di rinvio. Su questi presupposti, egli censura un accertamento incompleto della fattispecie determinante. In Algeria, la maggior parte degli adulti - anche ove coniugati - vivrebbe con i famigliari, in ragione dei salari estremamente bassi e dei costi elevati della locazione di appartamenti. Malgrado esista un programma abitativo per alloggi sussidiati dallo Stato, esso sarebbe inaccessibile in ragione dell'importante sovraccarico dovuto all'elevata domanda. Più del 37% della popolazione attiva sarebbe impiegata nel settore informale, per il che, non avrebbe accesso ai magri benefici sociali connessi ad un regolare contratto di lavoro. Prima dell'espatrio, neI 2013, iI ricorrente non sarebbe ancora stato malato di HIV. Non di meno, già all'epoca era confrontato con una mancanza di stabilità abitativa e viveva presso la nonna, nel frattempo deceduta. Ad oggi, egli non disporrebbe di alcuna informazione in merito alle condizioni di vita dei suoi famigliari, non avrebbe contatti con loro e non potrebbe avvalersi di una rete familiare o sociale cui potersi appoggiare in caso di rientro. Inoltre, in ragione della sua malattia, egli non avrebbe la possibilità di riallacciare i contatti con i suoi parenti; difatti, in tali circostanze, egli sarebbe confrontato alla stigmatizzazione da parte dei suoi conoscenti e parenti e quindi isolato dalla comunità che dovrebbe fungergli da riferimento. Nemmeno potrebbe far capo al sistema sociale algerino in ragione del sovraccarico dello stesso; pertanto, si troverebbe esposto a vivere in condizioni di vita degradanti, con il conseguente mancato accesso regolare agli antiretrovirali ed ai controlli regolari, quindi all'avanzamento dell'infezione da HIV, in particolare all'attivazione della TBC latente, e quindi, ad un serio e rapido deterioramento del suo stato di salute tale da comportare una violazione dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. 5. 5.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa debba essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.2. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 5.3. In questo contesto, il Tribunale rileva in primo luogo come l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore non presti il fianco a critiche sotto l'aspetto dell'art. 12 PA (cfr. per maggiori sviluppi la sentenza del Tribunale D-291/2021 consid. 7.2 - 7.4). Con particolare riferimento alla situazione medica, si può infatti constatare come le problematiche di natura somatica in capo al ricorrente siano state identificate e chiarite in modo dettagliato dalla SEM. Al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della Segreteria di Stato conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria del ricorrente. È del resto stato egli medesimo a produrre il dettagliato certificato medico del Kantonsspital di Zugo del 26 ottobre 2020, senza avvalersi di un peggioramento delle sue condizioni cliniche in corso di procedura. La SEM poteva così a giusto titolo basarsi sulla diagnosi posta in tale sede. Peraltro e nonostante l'insorgente paia sostenere il contrario, la SEM ha chiarito anche la sua situazione personale, fornendo una prognosi sulle sue possibilità di reintegrazione in famiglia e nella società, tenendo oltremodo conto della sua sieropositività (cfr. decisione impugnata, pag. 11). La doglianza va così respinta. 6. 6.1. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La CorteEDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 6.2. Nella presente disamina, stante il fatto che l'insorgente non è riuscito a rendere verosimili le sue dichiarazioni ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie e l'ammissibilità del rinvio del ricorrente risulta pacifica sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 6.3. Per il resto, la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 6.4. Come lo si vedrà sub. infra consid. 7.3 e seg., la situazione dell'insorgente non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento da un punto di vista dell'esigibilità. Su questi presupposti e per i motivi che si esporranno di seguito, nemmeno si può ritenere che il suo respingimento ponga problemi rispetto alla citata e più restrittiva giurisprudenza convenzionale. 6.5. Ne consegue che, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 7. 7.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.2. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 7.3. Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). 7.4. Con particolare riferimento ai malati di HIV, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile fintantoché l'infezione non ha raggiunto lo stadio C ai sensi della classificazione operata dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è necessario tenere conto non solo dello stadio dell'infezione HIV, ma anche della situazione concreta della persona in questione nello Stato d'origine o di provenienza. In questo senso, le circostanze concrete di un caso possono rendere impossibile l'esecuzione dell'allontanamento di una persona con una stadiazione B3 o anche B2, non essendo tuttavia escluso che in capo a contingenze particolarmente favorevoli, anche un malato allo stadio C possa essere allontanato. La questione della stadiazione della malattia non è dunque una discriminante assoluta ma va piuttosto esaminata caso per caso onde determinare l'esigibilità del rinvio (cfr. DAF 2009/2 consid. 9.3 - 9.4, sentenza del Tribunale D-7066/2018 dell'8 luglio 2020 consid. 10.3). 7.5. Ora, in Algeria non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La giurisprudenza ha peraltro già avuto modo di constatare che detto Paese dispone di un sistema sanitario funzionante (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-289/2021 del 2 febbraio 2021 consid. 7.2). Qui, l'85% delle persone sieropositive riceve un trattamento antiretrovirale (cfr. https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/algeria , consultato il 09.12.2021). Gli sforzi dell'Algeria nel porre fine alla disuguaglianza nella cura delle persone con l'AIDS e garantire la continuità dei servizi forniti ai pazienti nel contesto di Covid-19 è stata recentemente salutata dallo stesso responsabile del programma ONU preposto (cfr. https://www.aps.dz/en/health-science-technology/41962-unaids-commends-algeria-s-efforts-to-end-inequality-in-care-for-patients , consultato il 09.12.2021). Sebbene nel rapporto dell'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) del 3 marzo 2020 prodotto dal ricorrente medesimo nel corso della procedura di prima istanza vengano elencati alcuni problemi generalizzati nel sistema sanitario algerino, va altresì osservato come l'accesso alle cure sia di principio gratuito (cfr. decisione impugnata, pag. 10). 7.6. Nel caso de quo, il ricorrente risulta affetto da un'infezione da HIV allo stadio A2 e trattata con antiretrovirali combinati (farmaco Atripla), nonché di una tubercolosi latente e di un'ipercolesterolemia (cfr. atti 1/6 e 20/3). Conto tenuto di quanto precede, la sua situazione somatica non risulta così ostativa all'esecuzione del rinvio, tanto più che sulla base degli accertamenti svolti dalla SEM e come confermato anche dal Kantonsspital di Zugo, il farmaco Atripla paia essere effettivamente disponibile in Algeria (cfr. le considerazioni di cui alla decisione impugnata, pag. 9, a cui è oopportuno rinviare). In ogni caso, anche laddove la terapia farmacologia non dovesse essere disponibile nella forma attuale, potrà essere impostato un trattamento sostitutivo (cfr. sentenza del Tribunale D-5131/2020 consid. 7.3.3). 7.7. Per il rimanente, la situazione personale dell'interessato non giustifica il riconoscimento di un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. Quest'ultimo è infatti giovane e dispone di una certa esperienza lavorativa. Nulla vieta a quest'ultimo di riprendere i contatti con i famigliari più stretti. Nel contesto algerino tale aspetto non è inoltre ad esso solo una discriminante decisiva per giudicare dell'esigibilità del rinvio. Ancora, le apparenti difficoltà socio economico avanzate in sede ricorsuale costituiscono l'ordinaria quotidianità della regione e, così come i pretesi rischi di stigmatizzazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare un'esposizione al pericolo ai sensi del disposto in esame. 7.8. Il rientro dell'interessato in Algeria è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

8. In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI a contrario).

9. La propagazione del Covid-19, circostanza di natura temporanea, non è di natura tale da rimettere in causa le conclusioni che precedono. Se dovesse, nel caso di specie, ritardare momentaneamente l'esecuzione tecnica dell'allontanamento, la stessa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-3873/2020 del 12 agosto 2020, D-6884/2019 dell'11 agosto 2020 consid. 9.5 con ulteriori riferimenti ivi citati, E-6856/2017 del 6 aprile 2020 consid. 9).

10. Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata ed il ricorso respinto.

11. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, potendo il Tribunale partire dall'assunto che l'insorgente sia indigente e non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria e non sono prelevate spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: