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D-7066/2018

D-7066/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-08 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino russo di origine abkhaza con ultimo domicilio a B._______ (C._______), è giunto in Svizzera nella primavera del 2018 depositando una domanda d'asilo il 30 maggio 2018 (cfr. atto A9). B. A sostegno della sua domanda il richiedente ha dichiarato che dopo aver portato a termine gli studi in giurisprudenza sarebbe stato impiegato per un certo tempo nell'amministrazione locale del suo luogo di residenza, divenendo persona nota. Dipoi, egli avrebbe aperto una società attiva nel settore immobiliare. Nel 2011 l'interessato avrebbe iniziato a svolgere attività politiche in favore del partito progressista Rossiya Budushchego. In particolare, il ricorrente avrebbe organizzato e preso parte a manifestazioni che esprimevano dissenso nei confronti della linea governativa. A causa di tali attività egli avrebbe subito minacce telefoniche, pestaggi e fermi. In questo contesto ha in particolare riferito di una manifestazione svoltasi a D._______ il (...) e nel corso della quale alcuni suoi compagni sarebbero stati arrestati. Il richiedente asilo sarebbe però riuscito a fuggire, rifugiandosi al suo domicilio. Poco tempo dopo, e meglio, il (...), il suo coinquilino si sarebbe offerto di recarsi al lavoro al suo posto, finendo per essere ucciso. L'interessato si è detto convinto che il bersaglio originario dell'aggressione sarebbe da ricercarsi nella sua persona. Nell'ambito della sua domanda d'asilo egli ha fatto valere anche dei problemi di salute, segnatamente la sua positività all'HIV ed all'epatite B, nonché l'impossibilità a ricevere terapie nel paese d'origine (cfr. atti A18 ed A28). C. Con decisione del 9 novembre 2018, notificata al ricorrente il 13 novembre 2018 (cfr. atto A43), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione del medesimo. D. Il 13 dicembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 dicembre 2018) il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e in via sussidiaria l'ammissione provvisoria per causa d'inesigibilità, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. Egli ha parimenti richiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico. E. Con decisione incidentale del 17 gennaio 2019, il Tribunale ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria, nominando nel contempo l'avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale gratuita patrocinatrice. Contestualmente, ha invitato la SEM a presentare una risposta al gravame. F. Il 29 gennaio 2019 l'autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie posizioni. Le osservazioni della SEM sono poi state trasmesse per conoscenza all'insorgente. G. Per mezzo di ulteriore decisione del 9 marzo 2020, il Tribunale ha richiesto alla rappresentante del ricorrente un certificato medico attualizzato. H. Con scritto del 18 marzo 2020, l'insorgente ha fatto pervenire al Tribunale la documentazione medica richiesta nonché degli estratti in lingua straniera con parziale traduzione che proverrebbero da un account di un social network a lui appartenete e ch'egli sostiene attesterebbero la persistenza di minacce nei suoi confronti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 3.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 3.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimile il fatto che l'insorgente sarebbe stato l'obbiettivo primario dell'aggressione costata la vita al suo coinquilino. Già solo il resoconto di quanto accaduto a quest'ultimo sarebbe stato vago e confuso, essendosi l'interessato limitato a riferire di aver udito urla e rumori senza inizialmente riuscire a scorgere gli aggressori. In assenza di elementi concreti che permettano di collegare l'evento descritto alla sua persona, tale assunto si fonderebbe su di informazioni imprecise comunicategli da terzi senza che le fonti a monte siano state specificate. Anche quo alle presunte minacce ed ai pestaggi, il narrato si sarebbe rivelato ben poco circostanziato. In primo luogo non vi sarebbe modo di identificare in modo chiaro gli autori delle intimidazioni, posto che il ricorrente avrebbe affermato che le stesse provenissero da "tutti gli organi di potere possibili" senza indicare però di quali si trattasse. Secondo l'autorità di prima istanza, l'insorgente medesimo avrebbe posseduto informazioni poco chiare sugli autori, e ciò nonostante si sia detto sicuro della relazione, diretta o indiretta, con le autorità. Allegazioni evasive avrebbero altresì riguardato altri aspetti, quali la sorveglianza e le telefonate minatorie. Sarebbe dipoi molto strano che il ricorrente nel corso dell'audizione complementare sia riuscito a fornire gli appellativi completi delle persone che lo importunavano nonché informazioni dettagliate sugli atti pregiudizievoli, allorché in precedenza sarebbe invece rimasto sul vago. Secondo l'autorità resistente le allegazioni del richiedente l'asilo sarebbero pure contraddittorie su alcuni aspetti. Egli si sarebbe infatti smentito circa il fatto di essere o meno a conoscenza delle ragioni a monte di uno dei fermi subiti. Inoltre uno dei pestaggi, e meglio, quello che gli avrebbe causato una lesione, sarebbe stato descritto con modalità difformi. Per il resto, ha concluso l'autorità inferiore, il timore di non poter accedere alle cure mediche in patria non costituirebbe pregiudizio rilevante per l'asilo.

E. 4.2 Nel gravame l'insorgente avversa in toto la lettura dell'autorità resistente. Egli esordisce rammentando di aver specificato che gli aggressori avrebbero saputo della sua presenza a D._______ e del fatto che avrebbero lasciato in due l'abitazione. Il suo racconto in relazione a tale episodio apparrebbe lineare e coerente. Pretendere che l'interessato fornisse maggiori dettagli equivarrebbe ad una forzatura. Quest'ultimo avrebbe d'altro canto ampiamente spiegato in cosa consistesse la sua attività di oppositore nonché le ragioni alla base dell'impossibilità ad avere nominativi ed indicazioni precise sui persecutori. Diversi rapporti indipendenti dimostrerebbero d'altro canto le ampie violazioni dei diritti umani perpetrate in Russia, violazioni le cui modalità si apparenterebbero a quanto da lui descritto. Sarebbe dipoi fuori luogo affermare che l'insorgente abbia aggiunto particolari inizialmente omessi, posto che la validità della sua spiegazione, laddove imputa la differenza alla maggior specificità delle domande postegli, risulterebbe evidente. Inoltre, i cinque o sette episodi menzionati risulterebbero gli stessi. Il ricorrente ritiene del resto che il fatto di aver indicato le generalità di coloro che lo avrebbero convocato e minacciato lascerebbe intendere un certo grado di dettaglio e di concretezza. Quanto alla convocazione, si denoterebbe una certa linearità, avendone il ricorrente già parlato in precedenza. Dalla lettura dei verbali apparirebbe poi lapalissiano che l'insorgente si riferisse a due episodi diversi quanto alle pretese incongruenze sul fermo. Lo stesso varrebbe per il pestaggio, dal momento ch'egli avrebbe dichiarato di aver subito violenze in più occasioni ricordando l'episodio del 2015 per via del successivo ricovero in ospedale. La ricerca smodata di contraddizioni, prosegue l'impugnativa, lederebbe l'obbiettività dell'autorità inferiore, visto che anche quanto alla tesi della diversa descrizione del pestaggio vi sarebbe da constatare la coerente segnalazione dell'esistenza di diversi episodi. Ciò detto, conto tenuto delle circostanze e dello stato di salute dell'insorgente, attendersi un resoconto coerente risulterebbe eccessivo, non oggettivo nonché poco empatico.

E. 5 È tuttavia opinione del Tribunale che il racconto dell'insorgente contenga effettivamente diversi indicatori di inverosimiglianza.

E. 5.1 In primo luogo, già la descrizione delle attività politiche a monte delle problematiche risulta piuttosto scarna di dettagli. Al momento di esprimersi liberamente il ricorrente non ha invero saputo indicare con certezza nemmeno l'anno in cui sarebbe iniziato il suo attivismo (cfr. atto A18, D40 e seg.). Le presunte mansioni svolte in favore al partito di E._______ sono inoltre state descritte in modo piuttosto generico (cfr. atto A18, D43, D48, D50). Inconcludente è altresì il resoconto delle informazioni in base alle quali l'insorgente avrebbe dedotto la correlazione tra l'uccisione dell'amico e l'attività politica, così come il rischio che la medesima sorte toccasse a lui. Il richiedente l'asilo si è infatti limitato a riportare informazioni generiche che gli sarebbero state comunicate da un compagno di partito, il quale le avrebbe a sua volta apprese da terzi (cfr. atto A18, D78 e seg.). Poco convincente è del resto anche l'illustrazione delle minacce. Inizialmente il ricorrente è infatti rimasto sul generico, parlando perlopiù di un agire generalizzato delle autorità e senza ricondurre spontaneamente l'accaduto ad un episodio in particolare (cfr. atto A18, D54, D55). In tale contesto, egli ha effettivamente fornito alcuni esempi, senza tuttavia arricchire l'esposto con particolari degni di nota e ciò nonostante le precise domande postegli dall'auditore (cfr. atto A18, D56, D57). È peraltro del tutto inusuale che nel corso dell'audizione complementare siano finalmente apparsi dettagli del tutto inattesi quali le generalità complete degli autori delle minacce (cfr. atto A28, D8, D12, D19).

E. 5.2 D'altro canto, è indubbio che quanto addotto nel corso della seconda audizione sia solo in parte affine alla versione precedentemente proposta. Riferendo sulle intimidazioni subite, e meglio, segnalando l'esistenza di un numero di episodi compreso tra i cinque ed i sette, l'insorgente li ha in un primo momento concretizzati quali semplici minacce e tentavi di pestaggio (cfr. atto A18, D40) ed in seguito come arresti concreti con tanto di interrogatori (cfr. atto A28, D10). Non si può dunque a giusto titolo parlare di una semplice aggiunta resasi necessaria dalla maggior specificità delle domande, quanto più di una descrizione in parte difforme dei medesimi accadimenti. Questo Tribunale non è inoltre convinto dalla tesi ricorsuale secondo cui parlando contraddittoriamente del fermo, l'insorgente intendesse riferirsi a due episodi distinti (cfr. atto A18, D64-65 e A28, D54). La SEM ha infatti menzionato espressamente la violazione del codice stradale anche nell'ambito della seconda audizione, cosa che lascia ben poco spazio per una tale interpretazione (cfr. atto A28, D53). Per non dire della diversa illustrazione dell'episodio del pestaggio a monte di una sua ospedalizzazione, rispetto al quale i presunti autori sono dapprima stati descritti quali "tre persone abbastanza robuste scese da una macchina" ed in seguito come "cinque, sei, sette persone" in abiti militari (cfr. atto A18, D66 e A28, D36, D41). Viene da sé che la giustificazione impostata sull'esistenza di diversi avvenimenti non giunge in soccorso dell'insorgente, dal momento che anche a tal riguardo dai verbali si evince una chiara contestualizzazione del singolo evento basata sul luogo in cui lo stesso si è svolto (cfr. atto A18, D66 e A28, D35).

E. 5.3 I mezzi di prova prodotti contestualmente allo scritto del 18 marzo 2020 a riprova dell'esistenza di minacce a danno dell'insorgente non aggiungono alcunché di concludente. Secondo le traduzioni parziali addotte trattasi invero di generiche intimidazioni ed insulti consequenziali a delle pubblicazioni sui social media senza correlazioni apparenti con gli eventi a margine.

E. 6 Atteso che le succitate allegazioni del ricorrente non adempiono le esigenze poste dall'art. 7 LAsi e che le domande di protezione fondate sulla situazione personale del richiedente l'asilo (motivi economici o medici) non soddisfano le condizioni di cui all'art. 3 LAsi, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va su tali punti confermata.

E. 7.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile e ciò nonostante lo stato di salute dell'insorgente. Egli avrebbe infatti la possibilità di accedere a dei trattamenti in patria.

E. 7.2 Nel gravame, la patrocinatrice dell'insorgente avversa anche tale assunto rinviando a quanto esposto precedentemente a riguardo dei motivi d'asilo. Secondo il senso delle argomentazioni ricorsuali, in parte non pertinenti, si può partire dall'assunto che essa ritenga che l'insorgente non avrebbe la possibilità di accedere alle cure mediche in patria.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 9.3 Le condizioni prescritte dall'art. 83 LStrI sono di natura alternativa. È sufficiente il realizzarsi di una di esse perché l'allontanamento risulti ineseguibile (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).

E. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Entrano altresì in linea di conto i motivi personali, segnatamente medici, che possono esporre a pericolo concreto il richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7).

E. 10.2 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti).

E. 10.3 Con particolare riferimento ai malati di HIV, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile fintantoché l'infezione non ha raggiunto lo stadio C ai sensi della classificazione operata dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è necessario tenere conto non solo dello stadio dell'infezione HIV, ma anche della situazione concreta della persona in questione nello Stato d'origine o di provenienza. In questo senso, le circostanze concrete di un caso possono rendere impossibile l'esecuzione dell'allontanamento di una persona con una stadiazione B3 o anche B2, non essendo tuttavia escluso che in capo a circostanze particolarmente favorevoli, anche un malato allo stadio C possa essere allontanato. La questione della stadiazione della malattia non è dunque una discriminante assoluta ma va piuttosto esaminata caso per caso onde determinare l'esigibilità del rinvio (cfr. DAF 2009/2 consid. 9.3 - 9.4, sentenza del Tribunale D-2388/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 8.3).

E. 10.4 Secondo quanto riportato nel certificato medico del 12 marzo 2020, l'insorgente risulta affetto da un'infezione da HIV allo stadio C3 caratterizzato da un'immunosoppressione grave con un valore di linfociti CD4 pari a 86/ l (12 %), cosa che rende necessario il proseguimento della profilassi delle infezioni opportunistiche e l'impostazione di controlli regolari. Sempre secondo il parere del curante, il richiedente asilo avrebbe sviluppato una moderata fibrosi epatica. Un ulteriore certificato versato agli atti attesta pure l'esistenza di problematiche psichiche di una certa gravità (cfr. risultanze processuali).

E. 10.5 Su tali presupposti, è incontestabile che allo stato attuale la salute del ricorrente sia fortemente compromessa e ch'egli abbisogni di un seguito medico regolare senza il quale la sua speranza di vita ne risulti intaccata. In ossequio a quanto esposto poc'anzi, atteso che un'interruzione dei trattamenti equivarrebbe ad una messa in pericolo concreta, si necessità ora di vagliare le possibilità di presa a carico nel suo paese d'origine.

E. 10.6 In Russia la copertura sanitaria di base è gratuita e le cure sono prese a carico dall'assicurazione sanitaria obbligatoria (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-6943/2016 del 27 dicembre 2016). Ciò nondimeno, la Russia è uno dei pochi paesi nei quali l'epidemia da HIV risulta in crescita. Il numero ufficiale di persone sieropositive ha superato il milione di persone nel 2015. A giugno 2018, quasi 1,3 milioni di persone erano state contagiate, delle quali 294'000 sono decedute. Nonostante gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite prevedano che il 90% delle persone sieropositive debbano poter ricevere una terapia antiretrovirale cfr. (UNAIDS, 90-90-90 Treatment for all, consultato all'indirizzo https://www.unaids.org/en/resources/909090 > il 09.06.2020), la strategia russa mirerebbe solamente un tasso di accesso ai trattamenti pari al 60 % (cfr. Twigg Judyth, Russlands vermeidbare HIV/Aids-Epidemie, in Russland Analysen, Nr. 373, 12.07.2019, consultato all'indirizzo https://www.laender-analysen.de/russland/pdf/RusslandAnalysen373.pdf > il 18.05.2020). Formalmente le agenzie statali offrono test HIV e terapia antiretrovirale, che sono disponibili in linea di massima gratuitamente presso i centri regionali per l'AIDS. Tuttavia, nel 2017 le persone che hanno potuto accedere ai trattamenti sono solo 235.000, ossia una frazione dei contagiati. Il Ministero delle finanze ha inoltre bloccato la prevista assegnazione dell'equivalente di 1,2 miliardi di dollari in fondi di bilancio per gli anni 2018-2021 per combattere l'epidemia (cfr. The Moscow Times, Russian Health Ministry Abandons Plans to Spend Additional 70 Billion Rubles on Fighting HIV Epidemic, 27.01.2017, consultato all'indirizzo https://www.themoscowtimes.com/2017/01/25/russian-health-ministry-abandons-plans-to-spend-additional-70-billion-rubles-on-fighting-hiv-epidemic-a56929 > il 18.05.2020).

E. 10.7 Si tratta dunque di un quadro che presenta un certo grado di criticità e che risulta essersi ulteriormente aggravato a seguito dello scoppio dell'epidemia di Covid-19 (cfr. Radio Free Europe, For Russia's HIV-Positive Population, The Coronavirus Crisis Is Making Things Much Worse, 14.04.2020, consultato all'indirizzo https://www.rferl.org/a/for-russian-hiv-positive-population-coronavirus-crisis-making-things-much-worse/30553058.html il 18.05.2020). In questo stesso senso si indirizzano anche le considerazioni esposte dal medico curante nel certificato medico prodotto dall'insorgente e secondo le quali meno della metà dei pazienti riceverebbe una terapia antiretrovirale. Viene pure segnalato che vi sarebbe grande reticenza nella presa a carico dei pazienti che, come l'insorgente, ricevono una sostituzione oppioide (cfr. risultanze processuali).

E. 10.8 Nel complesso e con tutte le riserve del caso, il Tribunale giunge quindi alla conclusione che alla luce di una combinazione di fattori negativi legati alla specificità del caso di specie ed alla corrente situazione sanitaria, l'impatto di un allontanamento dell'insorgente verso la Russia sarebbe a tal punto grave da porlo in una situazione di minaccia esistenziale. Così, la sua salute fisica, gravemente compromessa, lo stato mentale instabile, la necessità di una regolare supervisione per garantire che i vari trattamenti da seguire vengano effettivamente assunti nonché la difficile situazione sanitaria rendono temporaneamente ed in via del tutto eccezionale inesigibile l'esecuzione del suo rinvio. Non vi sono, in altri termini, le condizioni favorevoli prescritte dalla giurisprudenza per ammettere l'insussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di una persona colpita dall'HIV allo stadio C (cfr. situazione comparabile nella già citata sentenza D-2388/2018 consid. 10).

E. 11 Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento e per il resto è respinto. Le SEM è invitata a regolamentare le condizioni del soggiorno del ricorrente conformemente alle disposizioni sull'ammissione provvisoria. A tal riguardo è opportuno osservare che la SEM è tenuta a verificare periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria siano ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1 LStrI in relazione con l'art. 83 cpv. 1 LStrI). In tal senso, vista la mutabilità dello stato di salute dell'insorgente e della situazione congiunturale nel paese d'origine, si impone un vaglio periodico di tali aspetti, onde determinare se vi sia modo di considerare nuovamente dati i presupposti di cui all'art. 83 cpv. 2 - 4 LStrI.

E. 12.1 Avendo il Tribunale, con decisione incidentale 17 gennaio 2019, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, non vengono prelevate spese processuali (art. 63 cpv.1 e 2 PA).

E. 12.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili, le quali hanno preminenza rispetto all'onorario d'ufficio, devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 450.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

E. 12.3 Per il resto, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 500.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi).

E. 12.4 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 9 novembre 2018 sono annullati. Per il resto è il ricorso è respinto.
  2. L'esecuzione dell'allontanamento non è al momento ragionevolmente esigibile. La SEM è invitata a regolamentare il soggiorno del ricorrente conformemente alle disposizioni sull'ammissione provvisoria ed a verificare periodicamente se le condizioni per il suo mantenimento siano soddisfatte.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 450.- quale indennità per spese ripetibili.
  5. La cassa del Tribunale verserà al ricorrente un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 500.-.
  6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7066/2018 Sentenza dell'8 luglio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Contessina Theis, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Russia, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 9 novembre 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino russo di origine abkhaza con ultimo domicilio a B._______ (C._______), è giunto in Svizzera nella primavera del 2018 depositando una domanda d'asilo il 30 maggio 2018 (cfr. atto A9). B. A sostegno della sua domanda il richiedente ha dichiarato che dopo aver portato a termine gli studi in giurisprudenza sarebbe stato impiegato per un certo tempo nell'amministrazione locale del suo luogo di residenza, divenendo persona nota. Dipoi, egli avrebbe aperto una società attiva nel settore immobiliare. Nel 2011 l'interessato avrebbe iniziato a svolgere attività politiche in favore del partito progressista Rossiya Budushchego. In particolare, il ricorrente avrebbe organizzato e preso parte a manifestazioni che esprimevano dissenso nei confronti della linea governativa. A causa di tali attività egli avrebbe subito minacce telefoniche, pestaggi e fermi. In questo contesto ha in particolare riferito di una manifestazione svoltasi a D._______ il (...) e nel corso della quale alcuni suoi compagni sarebbero stati arrestati. Il richiedente asilo sarebbe però riuscito a fuggire, rifugiandosi al suo domicilio. Poco tempo dopo, e meglio, il (...), il suo coinquilino si sarebbe offerto di recarsi al lavoro al suo posto, finendo per essere ucciso. L'interessato si è detto convinto che il bersaglio originario dell'aggressione sarebbe da ricercarsi nella sua persona. Nell'ambito della sua domanda d'asilo egli ha fatto valere anche dei problemi di salute, segnatamente la sua positività all'HIV ed all'epatite B, nonché l'impossibilità a ricevere terapie nel paese d'origine (cfr. atti A18 ed A28). C. Con decisione del 9 novembre 2018, notificata al ricorrente il 13 novembre 2018 (cfr. atto A43), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione del medesimo. D. Il 13 dicembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 dicembre 2018) il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e in via sussidiaria l'ammissione provvisoria per causa d'inesigibilità, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. Egli ha parimenti richiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico. E. Con decisione incidentale del 17 gennaio 2019, il Tribunale ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria, nominando nel contempo l'avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale gratuita patrocinatrice. Contestualmente, ha invitato la SEM a presentare una risposta al gravame. F. Il 29 gennaio 2019 l'autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie posizioni. Le osservazioni della SEM sono poi state trasmesse per conoscenza all'insorgente. G. Per mezzo di ulteriore decisione del 9 marzo 2020, il Tribunale ha richiesto alla rappresentante del ricorrente un certificato medico attualizzato. H. Con scritto del 18 marzo 2020, l'insorgente ha fatto pervenire al Tribunale la documentazione medica richiesta nonché degli estratti in lingua straniera con parziale traduzione che proverrebbero da un account di un social network a lui appartenete e ch'egli sostiene attesterebbero la persistenza di minacce nei suoi confronti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 3.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 3.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimile il fatto che l'insorgente sarebbe stato l'obbiettivo primario dell'aggressione costata la vita al suo coinquilino. Già solo il resoconto di quanto accaduto a quest'ultimo sarebbe stato vago e confuso, essendosi l'interessato limitato a riferire di aver udito urla e rumori senza inizialmente riuscire a scorgere gli aggressori. In assenza di elementi concreti che permettano di collegare l'evento descritto alla sua persona, tale assunto si fonderebbe su di informazioni imprecise comunicategli da terzi senza che le fonti a monte siano state specificate. Anche quo alle presunte minacce ed ai pestaggi, il narrato si sarebbe rivelato ben poco circostanziato. In primo luogo non vi sarebbe modo di identificare in modo chiaro gli autori delle intimidazioni, posto che il ricorrente avrebbe affermato che le stesse provenissero da "tutti gli organi di potere possibili" senza indicare però di quali si trattasse. Secondo l'autorità di prima istanza, l'insorgente medesimo avrebbe posseduto informazioni poco chiare sugli autori, e ciò nonostante si sia detto sicuro della relazione, diretta o indiretta, con le autorità. Allegazioni evasive avrebbero altresì riguardato altri aspetti, quali la sorveglianza e le telefonate minatorie. Sarebbe dipoi molto strano che il ricorrente nel corso dell'audizione complementare sia riuscito a fornire gli appellativi completi delle persone che lo importunavano nonché informazioni dettagliate sugli atti pregiudizievoli, allorché in precedenza sarebbe invece rimasto sul vago. Secondo l'autorità resistente le allegazioni del richiedente l'asilo sarebbero pure contraddittorie su alcuni aspetti. Egli si sarebbe infatti smentito circa il fatto di essere o meno a conoscenza delle ragioni a monte di uno dei fermi subiti. Inoltre uno dei pestaggi, e meglio, quello che gli avrebbe causato una lesione, sarebbe stato descritto con modalità difformi. Per il resto, ha concluso l'autorità inferiore, il timore di non poter accedere alle cure mediche in patria non costituirebbe pregiudizio rilevante per l'asilo. 4.2 Nel gravame l'insorgente avversa in toto la lettura dell'autorità resistente. Egli esordisce rammentando di aver specificato che gli aggressori avrebbero saputo della sua presenza a D._______ e del fatto che avrebbero lasciato in due l'abitazione. Il suo racconto in relazione a tale episodio apparrebbe lineare e coerente. Pretendere che l'interessato fornisse maggiori dettagli equivarrebbe ad una forzatura. Quest'ultimo avrebbe d'altro canto ampiamente spiegato in cosa consistesse la sua attività di oppositore nonché le ragioni alla base dell'impossibilità ad avere nominativi ed indicazioni precise sui persecutori. Diversi rapporti indipendenti dimostrerebbero d'altro canto le ampie violazioni dei diritti umani perpetrate in Russia, violazioni le cui modalità si apparenterebbero a quanto da lui descritto. Sarebbe dipoi fuori luogo affermare che l'insorgente abbia aggiunto particolari inizialmente omessi, posto che la validità della sua spiegazione, laddove imputa la differenza alla maggior specificità delle domande postegli, risulterebbe evidente. Inoltre, i cinque o sette episodi menzionati risulterebbero gli stessi. Il ricorrente ritiene del resto che il fatto di aver indicato le generalità di coloro che lo avrebbero convocato e minacciato lascerebbe intendere un certo grado di dettaglio e di concretezza. Quanto alla convocazione, si denoterebbe una certa linearità, avendone il ricorrente già parlato in precedenza. Dalla lettura dei verbali apparirebbe poi lapalissiano che l'insorgente si riferisse a due episodi diversi quanto alle pretese incongruenze sul fermo. Lo stesso varrebbe per il pestaggio, dal momento ch'egli avrebbe dichiarato di aver subito violenze in più occasioni ricordando l'episodio del 2015 per via del successivo ricovero in ospedale. La ricerca smodata di contraddizioni, prosegue l'impugnativa, lederebbe l'obbiettività dell'autorità inferiore, visto che anche quanto alla tesi della diversa descrizione del pestaggio vi sarebbe da constatare la coerente segnalazione dell'esistenza di diversi episodi. Ciò detto, conto tenuto delle circostanze e dello stato di salute dell'insorgente, attendersi un resoconto coerente risulterebbe eccessivo, non oggettivo nonché poco empatico. 5. È tuttavia opinione del Tribunale che il racconto dell'insorgente contenga effettivamente diversi indicatori di inverosimiglianza. 5.1 In primo luogo, già la descrizione delle attività politiche a monte delle problematiche risulta piuttosto scarna di dettagli. Al momento di esprimersi liberamente il ricorrente non ha invero saputo indicare con certezza nemmeno l'anno in cui sarebbe iniziato il suo attivismo (cfr. atto A18, D40 e seg.). Le presunte mansioni svolte in favore al partito di E._______ sono inoltre state descritte in modo piuttosto generico (cfr. atto A18, D43, D48, D50). Inconcludente è altresì il resoconto delle informazioni in base alle quali l'insorgente avrebbe dedotto la correlazione tra l'uccisione dell'amico e l'attività politica, così come il rischio che la medesima sorte toccasse a lui. Il richiedente l'asilo si è infatti limitato a riportare informazioni generiche che gli sarebbero state comunicate da un compagno di partito, il quale le avrebbe a sua volta apprese da terzi (cfr. atto A18, D78 e seg.). Poco convincente è del resto anche l'illustrazione delle minacce. Inizialmente il ricorrente è infatti rimasto sul generico, parlando perlopiù di un agire generalizzato delle autorità e senza ricondurre spontaneamente l'accaduto ad un episodio in particolare (cfr. atto A18, D54, D55). In tale contesto, egli ha effettivamente fornito alcuni esempi, senza tuttavia arricchire l'esposto con particolari degni di nota e ciò nonostante le precise domande postegli dall'auditore (cfr. atto A18, D56, D57). È peraltro del tutto inusuale che nel corso dell'audizione complementare siano finalmente apparsi dettagli del tutto inattesi quali le generalità complete degli autori delle minacce (cfr. atto A28, D8, D12, D19). 5.2 D'altro canto, è indubbio che quanto addotto nel corso della seconda audizione sia solo in parte affine alla versione precedentemente proposta. Riferendo sulle intimidazioni subite, e meglio, segnalando l'esistenza di un numero di episodi compreso tra i cinque ed i sette, l'insorgente li ha in un primo momento concretizzati quali semplici minacce e tentavi di pestaggio (cfr. atto A18, D40) ed in seguito come arresti concreti con tanto di interrogatori (cfr. atto A28, D10). Non si può dunque a giusto titolo parlare di una semplice aggiunta resasi necessaria dalla maggior specificità delle domande, quanto più di una descrizione in parte difforme dei medesimi accadimenti. Questo Tribunale non è inoltre convinto dalla tesi ricorsuale secondo cui parlando contraddittoriamente del fermo, l'insorgente intendesse riferirsi a due episodi distinti (cfr. atto A18, D64-65 e A28, D54). La SEM ha infatti menzionato espressamente la violazione del codice stradale anche nell'ambito della seconda audizione, cosa che lascia ben poco spazio per una tale interpretazione (cfr. atto A28, D53). Per non dire della diversa illustrazione dell'episodio del pestaggio a monte di una sua ospedalizzazione, rispetto al quale i presunti autori sono dapprima stati descritti quali "tre persone abbastanza robuste scese da una macchina" ed in seguito come "cinque, sei, sette persone" in abiti militari (cfr. atto A18, D66 e A28, D36, D41). Viene da sé che la giustificazione impostata sull'esistenza di diversi avvenimenti non giunge in soccorso dell'insorgente, dal momento che anche a tal riguardo dai verbali si evince una chiara contestualizzazione del singolo evento basata sul luogo in cui lo stesso si è svolto (cfr. atto A18, D66 e A28, D35). 5.3 I mezzi di prova prodotti contestualmente allo scritto del 18 marzo 2020 a riprova dell'esistenza di minacce a danno dell'insorgente non aggiungono alcunché di concludente. Secondo le traduzioni parziali addotte trattasi invero di generiche intimidazioni ed insulti consequenziali a delle pubblicazioni sui social media senza correlazioni apparenti con gli eventi a margine. 6. Atteso che le succitate allegazioni del ricorrente non adempiono le esigenze poste dall'art. 7 LAsi e che le domande di protezione fondate sulla situazione personale del richiedente l'asilo (motivi economici o medici) non soddisfano le condizioni di cui all'art. 3 LAsi, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va su tali punti confermata. 7. 7.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile e ciò nonostante lo stato di salute dell'insorgente. Egli avrebbe infatti la possibilità di accedere a dei trattamenti in patria. 7.2 Nel gravame, la patrocinatrice dell'insorgente avversa anche tale assunto rinviando a quanto esposto precedentemente a riguardo dei motivi d'asilo. Secondo il senso delle argomentazioni ricorsuali, in parte non pertinenti, si può partire dall'assunto che essa ritenga che l'insorgente non avrebbe la possibilità di accedere alle cure mediche in patria.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 9.3 Le condizioni prescritte dall'art. 83 LStrI sono di natura alternativa. È sufficiente il realizzarsi di una di esse perché l'allontanamento risulti ineseguibile (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Entrano altresì in linea di conto i motivi personali, segnatamente medici, che possono esporre a pericolo concreto il richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7). 10.2 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). 10.3 Con particolare riferimento ai malati di HIV, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile fintantoché l'infezione non ha raggiunto lo stadio C ai sensi della classificazione operata dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è necessario tenere conto non solo dello stadio dell'infezione HIV, ma anche della situazione concreta della persona in questione nello Stato d'origine o di provenienza. In questo senso, le circostanze concrete di un caso possono rendere impossibile l'esecuzione dell'allontanamento di una persona con una stadiazione B3 o anche B2, non essendo tuttavia escluso che in capo a circostanze particolarmente favorevoli, anche un malato allo stadio C possa essere allontanato. La questione della stadiazione della malattia non è dunque una discriminante assoluta ma va piuttosto esaminata caso per caso onde determinare l'esigibilità del rinvio (cfr. DAF 2009/2 consid. 9.3 - 9.4, sentenza del Tribunale D-2388/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 8.3). 10.4 Secondo quanto riportato nel certificato medico del 12 marzo 2020, l'insorgente risulta affetto da un'infezione da HIV allo stadio C3 caratterizzato da un'immunosoppressione grave con un valore di linfociti CD4 pari a 86/ l (12 %), cosa che rende necessario il proseguimento della profilassi delle infezioni opportunistiche e l'impostazione di controlli regolari. Sempre secondo il parere del curante, il richiedente asilo avrebbe sviluppato una moderata fibrosi epatica. Un ulteriore certificato versato agli atti attesta pure l'esistenza di problematiche psichiche di una certa gravità (cfr. risultanze processuali). 10.5 Su tali presupposti, è incontestabile che allo stato attuale la salute del ricorrente sia fortemente compromessa e ch'egli abbisogni di un seguito medico regolare senza il quale la sua speranza di vita ne risulti intaccata. In ossequio a quanto esposto poc'anzi, atteso che un'interruzione dei trattamenti equivarrebbe ad una messa in pericolo concreta, si necessità ora di vagliare le possibilità di presa a carico nel suo paese d'origine. 10.6 In Russia la copertura sanitaria di base è gratuita e le cure sono prese a carico dall'assicurazione sanitaria obbligatoria (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-6943/2016 del 27 dicembre 2016). Ciò nondimeno, la Russia è uno dei pochi paesi nei quali l'epidemia da HIV risulta in crescita. Il numero ufficiale di persone sieropositive ha superato il milione di persone nel 2015. A giugno 2018, quasi 1,3 milioni di persone erano state contagiate, delle quali 294'000 sono decedute. Nonostante gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite prevedano che il 90% delle persone sieropositive debbano poter ricevere una terapia antiretrovirale cfr. (UNAIDS, 90-90-90 Treatment for all, consultato all'indirizzo https://www.unaids.org/en/resources/909090 > il 09.06.2020), la strategia russa mirerebbe solamente un tasso di accesso ai trattamenti pari al 60 % (cfr. Twigg Judyth, Russlands vermeidbare HIV/Aids-Epidemie, in Russland Analysen, Nr. 373, 12.07.2019, consultato all'indirizzo https://www.laender-analysen.de/russland/pdf/RusslandAnalysen373.pdf > il 18.05.2020). Formalmente le agenzie statali offrono test HIV e terapia antiretrovirale, che sono disponibili in linea di massima gratuitamente presso i centri regionali per l'AIDS. Tuttavia, nel 2017 le persone che hanno potuto accedere ai trattamenti sono solo 235.000, ossia una frazione dei contagiati. Il Ministero delle finanze ha inoltre bloccato la prevista assegnazione dell'equivalente di 1,2 miliardi di dollari in fondi di bilancio per gli anni 2018-2021 per combattere l'epidemia (cfr. The Moscow Times, Russian Health Ministry Abandons Plans to Spend Additional 70 Billion Rubles on Fighting HIV Epidemic, 27.01.2017, consultato all'indirizzo https://www.themoscowtimes.com/2017/01/25/russian-health-ministry-abandons-plans-to-spend-additional-70-billion-rubles-on-fighting-hiv-epidemic-a56929 > il 18.05.2020). 10.7 Si tratta dunque di un quadro che presenta un certo grado di criticità e che risulta essersi ulteriormente aggravato a seguito dello scoppio dell'epidemia di Covid-19 (cfr. Radio Free Europe, For Russia's HIV-Positive Population, The Coronavirus Crisis Is Making Things Much Worse, 14.04.2020, consultato all'indirizzo https://www.rferl.org/a/for-russian-hiv-positive-population-coronavirus-crisis-making-things-much-worse/30553058.html il 18.05.2020). In questo stesso senso si indirizzano anche le considerazioni esposte dal medico curante nel certificato medico prodotto dall'insorgente e secondo le quali meno della metà dei pazienti riceverebbe una terapia antiretrovirale. Viene pure segnalato che vi sarebbe grande reticenza nella presa a carico dei pazienti che, come l'insorgente, ricevono una sostituzione oppioide (cfr. risultanze processuali). 10.8 Nel complesso e con tutte le riserve del caso, il Tribunale giunge quindi alla conclusione che alla luce di una combinazione di fattori negativi legati alla specificità del caso di specie ed alla corrente situazione sanitaria, l'impatto di un allontanamento dell'insorgente verso la Russia sarebbe a tal punto grave da porlo in una situazione di minaccia esistenziale. Così, la sua salute fisica, gravemente compromessa, lo stato mentale instabile, la necessità di una regolare supervisione per garantire che i vari trattamenti da seguire vengano effettivamente assunti nonché la difficile situazione sanitaria rendono temporaneamente ed in via del tutto eccezionale inesigibile l'esecuzione del suo rinvio. Non vi sono, in altri termini, le condizioni favorevoli prescritte dalla giurisprudenza per ammettere l'insussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di una persona colpita dall'HIV allo stadio C (cfr. situazione comparabile nella già citata sentenza D-2388/2018 consid. 10).

11. Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento e per il resto è respinto. Le SEM è invitata a regolamentare le condizioni del soggiorno del ricorrente conformemente alle disposizioni sull'ammissione provvisoria. A tal riguardo è opportuno osservare che la SEM è tenuta a verificare periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria siano ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1 LStrI in relazione con l'art. 83 cpv. 1 LStrI). In tal senso, vista la mutabilità dello stato di salute dell'insorgente e della situazione congiunturale nel paese d'origine, si impone un vaglio periodico di tali aspetti, onde determinare se vi sia modo di considerare nuovamente dati i presupposti di cui all'art. 83 cpv. 2 - 4 LStrI. 12. 12.1 Avendo il Tribunale, con decisione incidentale 17 gennaio 2019, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, non vengono prelevate spese processuali (art. 63 cpv.1 e 2 PA). 12.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili, le quali hanno preminenza rispetto all'onorario d'ufficio, devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 450.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF). 12.3 Per il resto, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 500.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi). 12.4 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 9 novembre 2018 sono annullati. Per il resto è il ricorso è respinto.

2. L'esecuzione dell'allontanamento non è al momento ragionevolmente esigibile. La SEM è invitata a regolamentare il soggiorno del ricorrente conformemente alle disposizioni sull'ammissione provvisoria ed a verificare periodicamente se le condizioni per il suo mantenimento siano soddisfatte.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 450.- quale indennità per spese ripetibili.

5. La cassa del Tribunale verserà al ricorrente un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 500.-.

6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: