Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L’interessato, di etnia singalese e con ultimo domicilio a B._______, C._______ sito nel distretto di D._______ (nel […] dello Sri Lanka), ha pre- sentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) aprile 2015. A.b Il (…) maggio 2015 si è tenuto con il richiedente il verbale del rileva- mento dei suoi dati personali, mentre che il (…) settembre 2016 con com- pletamento il (…) ottobre 2016, rispettivamente il (…) agosto 2020, si sono svolte con il medesimo le audizioni relative ai suoi motivi d’asilo. Nel corso delle medesime, egli ha in sostanza e per quanto di rilievo asse- rito che, nel (…) insieme a due colleghi E._______ e F._______ avrebbe detenuto (…) dove venivano (…). Sempre nel medesimo anno, G._______, un malvivente, avrebbe inviato un suo accolito per richiedere una tangente. Avrebbe trovato E._______ che gli avrebbe riferito che avrebbero iniziato da poco l’attività, e per questo non potevano versare nulla. Il malavitoso, avrebbe proferito delle minacce, e se ne sarebbe poi andato. Dopo (…) da tale evento, l’interessato sarebbe stato avvicinato da un altro gregario di G._______ presso (…) di cui egli con gli altri suoi due colleghi era proprie- tario, che avrebbe richiesto anche a lui il versamento di un pizzo. Lo avrebbe minacciato, mettendogli una pistola alla tempia. Per quest’ultimo episodio, l’interessato avrebbe inoltrato una denuncia presso la polizia di H._______, la quale tuttavia non avrebbe dato alcun esito. Nell’(…), un suo amico dopo una cena trascorsa assieme, si sarebbe presentato presso la fidanzata dell’interessato dove questi aveva trascorso la notte, dicendogli di non tornare a casa sua in quanto un gruppo di membri del CID (acronimo in inglese per: “Criminal Investigation Department”), lo starebbero cer- cando. Invero, l’amico gli ha narrato come in piena notte lo avrebbero ar- restato e chiesto di mostrare loro dove si trovasse la casa dell’interessato, dove si sarebbero in seguito recati chiedendo anche alla madre notizie in merito al luogo in cui il richiedente si trovasse, perquisendo anche la casa famigliare. In seguito l’amico sarebbe stato rilasciato, correndo da lui per avvisarlo. L’interessato, avrebbe quindi deciso dapprima di spostarsi in va- rie località per (…), fino a ritornare presso la fidanzata, dove però sarebbe stato arrestato dalla polizia di I._______ che lo avrebbe rinchiuso in un furgoncino bianco. Nello stesso vi si sarebbe già trovato il collega F._______ in stato di fermo, anche se non avrebbe avuto le manette né segni di pestaggio, come pure due collaboratori di G._______ ed un (…) di nome J._______ facente parte della (…) (acronimo in inglese per: “[…]”). In tale contesto, egli avrebbe subito dei pestaggi molto violenti da parte
D-5024/2020 Pagina 3 degli agenti presenti. Ha poi appreso come l’altro collega E._______ era già stato arrestato in precedenza a K._______. Quest’ultimo sarebbe stato accusato di appartenere ad un gruppo che contrabbandava armi delle LTTE (acronimo in inglese per: “Liberation Tigers of Tamil Eelam”), nonché di imbrogliare. Anche l’interessato sarebbe stato accusato di avere avuto a che fare con le LTTE, e per questo egli sarebbe stato condotto nel bosco nei dintorni del villaggio di L._______ per indicare dove le LTTE avrebbero sotterrato le armi. Inoltre, prima di arrivare a K._______, sarebbe stato con- dotto a I._______ per il rilevamento delle impronte digitali e per essere fo- tografato. Ivi lo avrebbero posto in una cella, dove avrebbe ritrovato anche gli altri conoscenti arrestati, ed in seguito sarebbero pure stati interrogati, ed egli sarebbe stato picchiato. In tale stato di fermo sarebbe rimasto per (…). In un’occasione sarebbe giunta in carcere la (…), e su pressione della predetta, egli sarebbe stato condotto dinnanzi al tribunale di M._______ dopo (…) dal suo arresto. In seguito, sarebbe stato portato nel carcere (…) di K._______, dove avrebbe soggiornato per (…). In tale carcere avrebbe incontrato G._______, pure prigioniero nella medesima struttura, che lo avrebbe fatto picchiare da altri carcerati. In seguito, egli sarebbe stato con- dotto dinnanzi al tribunale per circa (…). Nel (…), tramite un avvocato in- caricato dalla sua famiglia, egli sarebbe uscito di prigione su cauzione. Tut- tavia, fino al (…) si sarebbe dovuto presentare dinnanzi al tribunale, nel quale contesto gli sarebbe stato richiesto di identificare delle persone. Inol- tre, l’ultima settimana di ogni mese, avrebbe avuto l’obbligo di firma presso il posto di polizia. Peraltro, ogni volta che succedeva qualcosa a H._______, egli sarebbe stato arrestato dalla polizia di N._______ e messo in prigione, in genere per qualche giorno, gli sarebbero state prese le im- pronte digitali e scattata una fotografia. Nel (…), egli si sarebbe sposato. Nel (…) o (…) del (…), lo avrebbero definitivamente prosciolto dalle ac- cuse, a causa della mancanza di prove e non avrebbe più riscontrato al- cuna problematica da parte di G._______ – all’epoca ancora in prigione – e dei suoi accoliti. Tuttavia, a causa delle predette problematiche, le sue attività economiche sarebbero fallite. Sarebbe però con molta difficoltà riu- scito a lavorare dapprima per (…) ed in seguito (…) con l’aiuto del fratello. Un altro (…) che egli possedeva, avrebbe invece dovuto chiuderlo. Il (…) o il (…), allorché si trovava al di fuori di un ristorante, da una (…) che si sarebbe fermata poco distante gli avrebbero sparato. Egli sarebbe però riuscito a darsi alla fuga riparando presso la casa di un amico, rimanendovi per (…). A seguito di questo evento, egli avrebbe deciso di espatriare, vi- vendo dapprima da un parente a O._______, ed il (…), espatriando in modo legale con il suo passaporto, dallo Sri Lanka verso il P._______. Dopo la sua partenza dal suo Paese d’origine, gli sarebbe stato riferito come (…) o (…) volte la polizia lo avrebbe cercato presso il domicilio
D-5024/2020 Pagina 4 familiare e (…) o (…) volte presso il (…) diretto dalla moglie e dal suocero, proferendo minacce verso quest’ultimo. Un accolito di G._______, sarebbe inoltre rimasto costantemente davanti al negozio e lo avrebbe cercato. An- che delle persone sconosciute lo avrebbero ricercato al suo domicilio fami- gliare. A supporto della sua domanda d’asilo, il richiedente ha presentato: copia della sua carta d’identità; il certificato di nascita; il certificato di matrimonio; l’originale di un documento di liberazione emesso dal tribunale in seguito al mandato d’arresto; copia della ricevuta della cauzione emessa dal tribu- nale per il rilascio; un attestato d’incarcerazione del (…) in originale; le co- pie della comunicazione della polizia datata (…) rispettivamente della con- vocazione del tribunale inviata a casa sua. B. Con decisione del 28 agosto 2020, annullata e sostituita da quella dell’8 settembre 2020 – notificata il 10 settembre 2020 (cfr. atto della SEM A32/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’insorgente ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontana- mento dalla Svizzera e l’esecuzione della precitata misura. Nella stessa, l’autorità inferiore ha osservato come il richiedente durante le sue audizioni sia incorso in svariate contraddizioni importanti, per cui le stesse risultano essere inverosimili. In particolare, l’episodio della sparato- ria avvenuto il (…) o il (…), sarebbe stato raccontato in maniera differente e le sue spiegazioni in merito non giustificherebbero tale discrepanza. An- che circa il comportamento tenuto da un affiliato di G._______, nonché in relazione ai contatti che egli avrebbe avuto con le autorità srilankesi dopo il suo proscioglimento del (…), i suoi asserti non sarebbero stati coerenti. Peraltro, le sue affermazioni circa delle ricerche da parte della polizia o di persone sconosciute nei suoi confronti dopo la sua liberazione nel (…), sarebbero vaghe e stereotipate, e apparirebbero piuttosto allegate ai fini della causa. Circa poi i mezzi di prova da lui trasmessi, tali documenti non sarebbero atti a confermare le sue allegazioni, in quanto risultano essere delle fotocopie di bassa qualità e quindi facilmente confezionabili. Inoltre, mal si spiegherebbe come nei cinque anni trascorsi in Svizzera egli non sia stato in grado di farsi inviare gli originali come pure tutto il materiale scritto che egli ha asserito di aver ricevuto in patria. Le altre sue allegazioni sono state esaminate dal profilo della rilevanza. In primo luogo, l’autorità infe- riore ha considerato che dalle sue affermazioni non può essere evinto un fondato motivo di ritenere che una persecuzione si attuerà con grade pro- babilità ed in un prossimo futuro. Segnatamente, il fatto che il (…)
D-5024/2020 Pagina 5 J._______ sia in combutta con G._______ ed i suoi uomini, sarebbero sue illazioni non corroborate da alcuna prova. Ad ogni modo l’interessato sa- rebbe stato consegnato ad altre autorità ed anche se la giustizia srilankese è stata lenta nel suo caso, tuttavia egli infine è stato prosciolto definitiva- mente per mancanza di prove. Il diritto di asilo non sarebbe destinato a riparare un torto subito in passato e non vi sarebbero agli atti ulteriori indizi per ritenere che le autorità srilankesi lo perseguiteranno nuovamente per le vicende che risalgono agli anni (…). Inoltre, lo Stato srilankese avrebbe dimostrato di essere in grado di offrirgli una protezione e di disporre di un sistema giudiziario effettivo, che permetterebbe di appurare, perseguire e sanzionare, gli atti che costituiscono una persecuzione. Difatti G._______ sarebbe stato arrestato e come dichiarato dallo stesso richiedente, dopo il suo proscioglimento nel (…), egli non avrebbe più avuto alcun problema personale con il precitato ed i suoi accozzati. La SEM, alla luce di questi elementi, ha quindi concluso per l’irrilevanza delle sue allegazioni. Anche la documentazione presentata circa la sua incarcerazione ed il rilascio, non sarebbe pertinente, in quanto confermerebbe unicamente le sue dichiara- zioni in merito al suo stato di arresto ed alla sua liberazione, ma non ne indicherebbe invece il motivo dell’arresto. L’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato, sarebbe peraltro ammis- sibile, ragionevolmente esigibile – in particolare dal profilo della situazione di sicurezza dello Sri Lanka e dal profilo personale – così come possibile. C. Per il tramite del ricorso del 9 ottobre 2020, l’interessato si è aggravato av- verso la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale (di se- guito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, la concessione dell’asilo in Svizzera, mentre a titolo eventuale la concessione dell’ammissione prov- visoria, per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento. Contestualmente, ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Il ricorrente, nel suo memoriale, ha contestato in primo luogo che le allega- zioni da lui esposte siano inverosimili, lamentando come l’autorità inferiore non le avrebbe considerate in modo globale, tenendo conto della situa- zione nella quale egli si sarebbe trovato nel suo Paese d’origine, di timore per la sua vita e per la sua incolumità fisica. Ha poi preso puntualmente posizione su alcune delle inverosimiglianze contestategli nella decisione avversata. Riguardo poi ai documenti da lui presentati a supporto, egli ha riferito come nel corso della terza audizione avvenuta nel 2015 (recte:
D-5024/2020 Pagina 6 2016), gli sarebbe stato detto che le copie dei documenti da lui presentate fossero sufficienti. Per questo motivo, egli non avrebbe richiesto ai suoi parenti l’invio degli originali, per non metterli in pericolo. Questi gli sareb- bero invece stati richiesti nel corso dell’audizione tenutasi il (…) ago- sto 2020. Tuttavia, con la sua ex moglie non andrebbe più d’accordo, ella non avrebbe intenzione di aiutarlo e di conseguenza non sarebbe più in grado di fornirli. In secondo luogo, egli ha osservato come i fatti a lui oc- corsi, sarebbero da ritenere rilevanti ai sensi dell’asilo. Invero, se egli do- vesse rientrare nel suo Paese d’origine, il sospetto che lui faccia parte di un’organizzazione terroristica, lo metterebbe nella situazione di continuare ad essere preso di mira dalla polizia, come pure forse nuovamente di es- sere arrestato e torturato. Anche dalla denuncia da lui introdotta nel suo Paese d’origine, si evincerebbe come, a differenza di quanto sostenuto nel provvedimento impugnato dalla SEM, le autorità srilankesi non lo abbiano in alcun modo protetto, in quanto non avrebbero svolto nessuna indagine nei confronti dei malviventi che gli avrebbero chiesto di pagare una tan- gente, ma anzi, in collusione con loro, avrebbero fabbricato delle false ac- cuse a suo carico. In conclusione, egli ha quindi ritenuto che l’autorità resi- stente si sia fondata su di un accertamento inesatto ed incompleto delle sue allegazioni, che non le abbia analizzate nella loro globalità ed in rap- porto alla situazione politica dello Sri Lanka. Dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento, egli ha pure contestato che la stessa sia ammissibile e ragionevolmente esigibile. In particolare, egli ritiene che verrebbe violato il principio di non respingimento se egli venisse allontanato verso lo Sri Lanka, come pure la situazione nel predetto paese, non permetterebbe un suo ritorno in patria secondo dignità e sicurezza. Invero, il rischio che egli correrebbe di essere sottoposto a trattamenti inu- mani e degradanti, sarebbe altissimo, essendo come egli sia già stato in passato trattenuto, torturato nonché profilato come terrorista. Nel caso di un suo rientro in patria, egli rischierebbe inoltre di essere arrestato all’ae- roporto di K._______ ed in seguito di essere identificato. D. Con scritto del 22 gennaio 2021, il ricorrente ha annesso copia di un docu- mento dal titolo “(…)” in lingua straniera con la traduzione in inglese, che a mente sua confermerebbe il fatto che le autorità del suo Paese d’origine lo perseguiterebbero, in quanto egli non sarebbe mai stato (…), come sa- rebbe descritto nel documento presentato. Viste le false accuse pendenti a suo carico, sarebbe limpido l’intento delle autorità srilankesi di volerlo arrestare con il sospetto che egli faccia parte di un’organizzazione terrori- stica, in collusione con i malavitosi che avrebbe denunciato. Per il tramite
D-5024/2020 Pagina 7 dell’ulteriore missiva del 12 febbraio 2021, l’insorgente ha inviato al Tribu- nale gli originali dei documenti precitati. E. Per mezzo della decisione incidentale del 15 settembre 2021, il Tribunale ha considerato che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha accolto la sua istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, a condizione che fosse dimostrata con un’atte- stazione d’indigenza, oppure a versare un anticipo di CHF 750.– a coper- tura delle presumibili spese processuali fino al 30 settembre 2021. Il ricor- rente ha corrisposto tempestivamente l’anticipo spese in data 18 settem- bre 2021. F. Con missiva datata 28 ottobre 2021, il ricorrente ha sostenuto come la sua famiglia lo avrebbe informato che il (…), attorno alle ore (…), un gruppo di persone appartenenti allo (…), in abiti mimetici, si sarebbe recato presso il domicilio di residenza dei genitori, avrebbe perquisito la casa ed interrogato i suoi famigliari sul suo conto. A questi ultimi, sarebbe inoltre stato indicato come delle accuse e dei mandati d’arresto sarebbero pendenti nei suoi confronti. A riprova di tali allegazioni, egli ha prodotto – su richiesta del Tri- bunale con decisione incidentale del 4 novembre 2021 – con invio postale dell’8 novembre 2021, una pennetta USB (precedentemente non presente nell’invio dello scritto del 28 ottobre 2021) contenente sei filmati che sareb- bero tratti dal sistema di videosorveglianza della casa dei genitori del ricor- rente. Tramite lo scritto del 12 novembre 2021, il Tribunale ha accusato ri- cezione della pennetta USB precitata, su richiesta del ricorrente del 9 no- vembre 2021. G. Invitata a determinarsi sul ricorso, l’autorità inferiore ha presentato la sua risposta il 7 febbraio 2022, proponendone il respingimento. Nella stessa, segnatamente, la SEM ha sottolineato come la valutazione inverosimile del racconto della sparatoria, non si fonderebbe sull’orario divergente, bensì sulla narrazione dell’evento che sarebbe stato presentato dal ricorrente for- nendo due versioni completamente diverse. Ha poi esposto i suoi dubbi circa le osservazioni dell’insorgente riguardo alla traduzione da parte dell’interprete presente durante le audizioni non coincidente con quelle della persona di fiducia che lo accompagnava, in quanto giunte soltanto con il ricorso, né egli avrebbe fornito maggiori dettagli su quali siano tali divergenze. L’autorità inferiore si è poi espressa anche circa i mezzi di prova depositati dal ricorrente in fase ricorsuale. La denuncia non
D-5024/2020 Pagina 8 apporterebbe veridicità alle sue allegazioni, ma anzi sarebbe alquanto pa- lese trattarsi di un confezionamento per i bisogni della causa. Anche per quanto attiene ai filmati contenuti nella chiavetta USB, quest’ultimo mezzo di prova non sarebbe idoneo ad apportare attendibilità alle testimonianze di persecuzione. A tal proposito, l’autorità inferiore ha inoltre rammentato come il ricorrente abbia lasciato lo Sri Lanka in modo legale, ciò che mo- strerebbe chiaramente come le autorità del suo Paese d’origine non lo as- socerebbero ad alcuna indagine. H. Nella sua replica del 7 marzo 2022, l’insorgente ha dapprima ribadito la verosimiglianza dei suoi asserti riguardo all’episodio narrato della sparato- ria. In seguito, in merito alla traduzione, egli ha riferito come non era suo intento criticare l’operato degli interpreti selezionati; bensì come fosse sua intenzione, con le sue osservazioni, segnalare che vi sia da considerare che nel corso della traduzione, alcune sfumature possano non essere state rese correttamente. Ciò dovrebbe essere tenuto in considerazione allorché viene valutata la verosimiglianza del racconto di un richiedente l’asilo. Lo stesso dovrebbe essere valutato nella sua interezza e non in modo atomiz- zato, ciò che invece avrebbe fatto la SEM nel suo caso, estrapolando alcuni fatti, facendo in modo che venga a mancare il rapporto tra gli eventi occor- sigli. In merito poi ai mezzi di prova da lui presentati, le affermazioni rese dalla SEM riguardo alla denuncia non sarebbero condivisibili, mentre che per quanto inerente ai video prodotti, anche in questo caso, l’autorità infe- riore procederebbe ad una lettura atomizzata, non valutando la sua situa- zione nel complesso. Peraltro, egli avrebbe lasciato lo Sri Lanka con l’aiuto di un passatore, il quale avrebbe fatto in modo che egli potesse passare i controlli senza essere fermato. I. Con la sua duplica del 17 marzo 2022, la SEM ha dapprima sottolineato nuovamente come le versioni rese dall’insorgente circa la sparatoria, siano talmente discrepanti, che non si potrebbe parlare di sfumature della tradu- zione. Inoltre, ha ribadito come gli avvenimenti accaduti fino al (…) all’in- sorgente, siano stati ritenuti nella decisione avversata come irrilevanti, in quanto egli è stato definitivamente prosciolto dalle accuse per mancanza di prove, e che in seguito egli ha potuto pure riprendere a lavorare tranquil- lamente e non ha più avuto alcun problema con G._______ ed i suoi ac- cozzati. Tutto quanto sarebbe invece successo in seguito al (…), è stato valutato dalla SEM inattendibile. Anche in relazione ai mezzi di prova pre- sentati, l’autorità inferiore ha ribadito l’inverosimiglianza dei medesimi. La duplica è stata inviata dal Tribunale all’insorgente per conoscenza, con
D-5024/2020 Pagina 9 ordinanza del 1° aprile 2022, nella quale si è pure statuita la chiusura dello scambio di scritti. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 di- cembre 2005 (LStr, RS 142.20), ha subito una parziale modifica legislativa ed un cambiamento di denominazione in legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Essendo che le disposizioni di tale testo normativo che verranno citate nella presente sentenza, non hanno subito alcuna mo- difica, si utilizzerà nella stessa la nuova denominazione (LStrI). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una de- cisione in materia d’asilo della SEM (art. 31-33 LTAF), il ricorso è di princi- pio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
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E. 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 3.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di perse- cuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 con- sid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.).
E. 3.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
D-5024/2020 Pagina 11 prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 4.1 In limine, il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, non in- tende porre in dubbio che l’insorgente sia stato arrestato, abbia subito un periodo detentivo nel (…), nonché sia stato assolto dalle accuse a lui mos- segli nel (…), in quanto gli asserti dell’insorgente in merito risultano essere nel loro insieme coerenti e dettagliati (cfr. A3/11, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.; A12/15, D17 segg., pag. 4 segg.; A14/17, D4 segg., pag. 2 segg.; A23/12, D22 segg., pag. 4 segg.), nonché trovano parziale riscontro anche in alcuni mezzi di prova da lui presentati nel corso di procedura di prima istanza (cfr. documenti n. 1-3 contenuti nell’atto A10). Ciò che tuttavia il Tribunale non ritiene verosimile, vista la loro incoerenza riguardo a dei punti chiave del racconto dell’insorgente, sono le allegazioni di quest’ultimo riguardo al ti- more che egli avrebbe nutrito nei confronti delle autorità srilankesi e di terze persone anche successivamente alla sua assoluzione avvenuta nel (…), e che l’avrebbe condotto all’espatrio.
E. 4.2 A tal proposito, si rimarca dapprima che il ricorrente d’un canto ha rife- rito che dopo la sua assoluzione nel (…), sarebbe stato ancora svariate volte convocato ed arrestato dalla polizia (cfr. A14/17, D36, pag. 10: “[…] Seitens der Polizei habe ich praktisch jeden Tag Probleme bekom- men.[…]”; A23/12, D33 segg., pag. 6); d’altro canto ha invece asserito, in modo non combaciante con le predette dichiarazioni, che si sarebbe trat- tato in realtà di (…) o (…) volte che avrebbe avuto problematiche con la polizia allorché si trovava ancora in Sri Lanka, dopo la sua assoluzione (cfr. A23/12, D36, pag. 6). Neppure i suoi asserti resi riguardo alla sparatoria che sarebbe occorsa il (…) o il (…), risultano essere concordi. Invero, come a ragione osservato dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to II/1, pag. 4), ed anche nel corso della procedura ricorsuale (cfr. risposta al ri- corso del 7 febbraio 2022, pag. 1; duplica del 17 marzo 2022, pag. 1), l’in- sorgente durante l’audizione del (…) settembre 2016, ha allegato che egli si sarebbe trovato la sera in questione, attorno alle ore (…), presso uno dei ristoranti di proprietà del (…), poiché la (…) gli aveva chiesto di dare un’oc- chiata allo stesso in assenza del (…), allorché quando egli era uscito per telefonare, (…) si sarebbe fermata a poca distanza da lui, e (…) persone sarebbero scese dalla stessa, sparando nella sua direzione (cfr. A12/15, D20, pag. 10). Invece, nel corso del verbale d’audizione del (…) ago- sto 2020, il ricorrente ha affermato che si sarebbe trovato fuori
D-5024/2020 Pagina 12 dall’hotel/ristorante appartenente ad una (…) assieme allo (…), tra le ore (…) e le (…) di sera, allorché (…) sarebbe giunta e delle persone che erano a bordo avrebbero sparato contro l’edificio (cfr. A23/12, D42 segg., pag. 7). Egli ha però affermato di non sapere di quante persone si sarebbe trattato (cfr. A23/12, D47 seg., pag. 8). Soltanto quando è stato confrontato con le contraddizioni evidenti nell’esposizione del medesimo evento, il ricorrente ha tentato di spiegare le stesse confermando trattarsi dell’orario tra le (…) e le (…) che sarebbe accaduta la sparatoria, come pure che (…) persone sarebbero scese dalla (…) (cfr. A23/12, D57 seg., pag. 8 seg.). Tuttavia, tali conferme, non sono in grado di spiegare la divergenza nel racconto presentato, allorché l’insorgente si è potuto esprimere liberamente sullo stesso. Non possono essere seguite sul punto in questione, neppure le spiegazioni fornite dal ricorrente nel gravame, in quanto non risulta in alcun momento del suo ultimo verbale, che gli sarebbe stato chiesto per l’evento della sparatoria di non entrare nel dettaglio. Riguardo alle incoerenze pre- senti nelle sue dichiarazioni, non possono nemmeno essere seguite le sue affermazioni ricorsuali, allorché riconduce le stesse alla traduzione effet- tuata nel corso delle audizioni. Invero, come a ragione denotato dall’auto- rità inferiore nella sua risposta al ricorso, anche il Tribunale osserva che l’insorgente non si è mai lamentato della traduzione effettuata dal traduttore presente durante le sue audizioni, riferendo di comprendere sempre bene o molto bene il medesimo (cfr. atti A3/11, lett. h, pag. 2 e p.to 9.02, pag. 8; A12/15, D1 seg., pag. 1; A14/17, D1, pag. 1; A23/12, D1, pag. 2), nonché sottoscrivendo i diversi verbali, dopo ritraduzione, a conferma della corret- tezza del suo contenuto rispetto agli asserti da lui resi. Altresì, dai verbali non è evincibile alcuna incomprensione che sarebbe intervenuta tra il ricor- rente ed il traduttore presente durante lo svolgimento dei verbali. Pertanto, la predetta spiegazione del ricorrente, per di più giunta soltanto in fase ri- corsuale, non può essere seguita.
E. 4.3 Il Tribunale osserva che gli elementi d’inverosimiglianza sopra elencati, permettono di mettere in dubbio la veridicità delle problematiche che l’inte- ressato avrebbe riscontrato in patria da parte delle autorità srilankesi e di terze persone dopo l’assoluzione che sarebbe intervenuta nel (…), segna- tamente le ricerche e le convocazioni di polizia che egli avrebbe ricevuto dopo tale evento, come pure la sparatoria avvenuta il (…) o il (…), circo- stanza quest’ultima che secondo i suoi stessi asserti l’avrebbe determinato all’espatrio (cfr. A12/15, D20, pag. 10 seg.: “[…] Und an diesem Tag, als man auf mich schoss, habe ich beschlossen, dass es in diesem Land keine Sicherheit für mein Leben gibt und dass ich in diesem Land nicht bleiben will […]”; A14/17, D36 seg., pag. 10: “[…] Ich bin ausgereist, weil man (…) auf mich geschossen hat.”; A14/17, D39, pag. 10: “[…] Als man auf mich
D-5024/2020 Pagina 13 schoss, bin ich sofort zu einem Freund gegangen. Es war an diesem Tag, als ich mich entschied, dass weiterhin in Sri Lanka zu bleiben für mein Le- ben nicht sicher sei. Ich habe entschieden ins Ausland zu gehen”). La pre- detta conclusione è supportata anche dal fatto che l’insorgente, al contrario di quanto vuole far credere con il gravame, è espatriato dal suo Paese d’origine soltanto il (…), legalmente, con il suo passaporto con un regolare visto da lui ottenuto, che sarebbe stato controllato anche in Sri Lanka (cfr. A3/11, p.to 2.05 e p.to 4.02, pag. 5). Se le autorità del suo Paese lo aves- sero realmente ricercato, nonché fosse stato nel loro mirino anche succes- sivamente alla sentenza d’assoluzione del (…) come da egli affermato, ri- sulta poco plausibile che lui abbia corso il predetto rischio con il suo com- portamento, procurandosi un regolare visto, espatriando legalmente, come pure liquidando alcune delle sue attività prima della partenza (cfr. A14/17, D39, pag. 10 seg.). Peraltro, da parte di G._______ e dei suoi accoliti, egli non è più incorso in concreto in nessuna problematica di sorta (cfr. A14/17, D20, pag. 7; A23/12, D22 segg., pag. 4 seg.).
E. 4.4 Frattanto, considerato quanto sopra, il Tribunale può pure concordare con l’autorità inferiore, allorché nella decisione querelata conclude che non vi siano indizi per ritenere che le autorità srilankesi perseguiteranno nuo- vamente l’insorgente in merito ai fatti occorsi negli anni (…). Invero, nel suo caso egli è stato definitivamente prosciolto per mancanza di prove, ed il ricorrente non ha apportato neppure con il gravame degli elementi concreti e fondati, per ritenere che le autorità del suo Paese d’origine siano ancora interessate a lui per i motivi da lui addotti. Per il resto, si può senz’altro rinviare alla decisione avversata (cfr. p.to II/2, pag. 5 seg.), che risulta sul punto sufficientemente dettagliata e completa.
E. 4.5 Ciò posto, a titolo abbondanziale, anche se fosse ritenuto verosimile che l’insorgente si sia dovuto presentare presso la polizia anche successi- vamente alla sua assoluzione, che lo avrebbe convocato nonché emesso dei mandati di arresto nei suoi confronti (cfr. A3/11, p.to 7.01 seg., pag. 7; A12/15, D20, pag. 10; A14/17, D16 seg., pag. 6; A23/12, D33 segg., pag. 6 seg.), di fatto egli è sempre stato rilasciato dopo gli interrogatori e non si evince dai suoi asserti che egli abbia subito in tali frangenti delle violenze o dei trattamenti inumani e degradanti, o delle problematiche maggiori che non gli abbiano permesso di continuare a vivere in modo adeguato nel suo Paese d’origine. Invero, egli ha potuto nuovamente – malgrado le difficoltà asserite – ricominciare ad esercitare un’attività lucrativa dapprima in un (…) ed in seguito (…) (cfr. A12/15, D20, pag. 10; A14/17, D39, pag. 10). Non risultano quindi d’intensità sufficiente per essere qualificate quali seri pre- giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi.
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E. 5 Visto quanto sopra, le evenienze che sarebbero occorse dal suo espatrio, ovvero le ricerche e convocazioni da parte della polizia srilankese come pure da parte di persone sconosciute – peraltro evenienze riportategli da terze persone e quindi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il princi- pio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni) – non appaiono neppure essere credibili. A tal proposito, si rimarca dapprima come le di- chiarazioni dell’insorgente in proposito, risultino essere del tutto generiche e stereotipate, non fondate su alcun elemento concreto che ne avvalori la veridicità (cfr. A12/15, D7, pag. 2 seg.; A14/17, D50, pag. 13 seg.). Inoltre, i mezzi di prova da lui presentati sia in corso di procedura dinnanzi all’au- torità inferiore (cfr. doc. 4 e doc. 5 nell’atto A10; cfr. anche in proposito l’atto A14/17, D51 segg., pag. 14), sia in fase ricorsuale (la convocazione dell’ac- cusato e la pennetta USB con i sei filmati), non fanno che supportare mag- giormente tale conclusione. Invero, per quanto attiene sia alla convoca- zione di polizia del (…) (cfr. atto A10, sub doc. 4), sia concernente la con- vocazione dell’accusato del (…) (cfr. atto A10, sub doc. 5), gli stessi sono stati presentati soltanto in copia, ed in parte quella del (…) risulta essere illeggibile. Pertanto, non può essere in alcun modo vagliata la loro autenti- cità e non può essere escluso che tali documenti siano stati fabbricati ai soli fini della causa. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame, egli ha allegato di poter fornire gli originali di tali documenti in quanto si sarebbero trovati al suo domicilio (cfr. A12/15, D13, pag. 3; A14/17, D52, pag. 14), salvo tuttavia asserire in seguito che il suo avvocato avrebbe perso la documentazione che egli non ha presentato alla SEM (cfr. A23/12, D62, pag. 10), allorché in precedenza per i medesimi documenti egli aveva affermato che gli stessi non erano stati posti a disposizione dell’avvocato (cfr. A12/15, D23, pag. 11) o ancora che i medesimi sareb- bero molto difficili da ottenere (cfr. A12/15, D25 seg., pag. 11 seg.). Le af- fermazioni nuove fornite dall’insorgente nel ricorso, ovvero che essendo che con la moglie non andrebbe più d’accordo, non potrebbe ora più otte- nere gli originali (cfr. lett. c, pag. 3 del ricorso), non risultano in tale predetto contesto credibili. Ancor più che, invece, senza alcuna spiegazione in me- rito al modo in cui egli avrebbe ricevuto e si sarebbe fatto inviare la convo- cazione all’accusato prodotta in fase ricorsuale soltanto nel gennaio 2021, in copia, e con lo scritto del 12 febbraio 2021 “in originale”, egli ha invece apparentemente reperito un documento che lo riguardava in originale, il quale risale a ben più di (…) anni addietro. Ciò che contrasta quindi con le sue dichiarazioni rese in corso d’audizione. Peraltro, per quanto attiene a quest’ultimo documento, che il ricorrente ha presentato quale mezzo di
D-5024/2020 Pagina 15 prova soltanto in fase ricorsuale, la sua autenticità risulta essere pure al- quanto dubbia. Invero, non soltanto non si spiega come l’insorgente sia venuto in possesso di tale documento dopo l’espatrio, e diverso tempo dopo; ma altresì, come a ragione sollevato dalla SEM nella sua risposta al ricorso, anche il supposto originale presentato dall’insorgente in fase ricor- suale, appare essere un documento fotocopiato nel quale sono stati inseriti a mano dei dati. Altresì, manca qualsiasi riferimento alla data d’emissione di tale documento ed alla sua notifica. Pertanto, si ritiene come il medesimo documento, il quale non presenta delle caratteristiche d’autenticità, sia pure stato confezionato ai soli fini della causa. Visti gli elementi d’inauten- ticità rilevati in ordine a tale documento, il Tribunale è tenuto a confiscarlo, in applicazione dell’art. 10 cpv. 4 LAsi. Da ultimo, a differenza di quanto da lui asserito nel suo scritto del 28 ottobre 2021, dai filmati salvati nella chia- vetta USB presentata quale mezzo di prova in fase ricorsuale, non si evince in alcun modo che le (…) persone che si vedono arrivare a casa dei suoi genitori, abbiano degli abiti mimetici e siano appartenenti alla (…). Invero, a parte una persona – che si vede sempre di spalle e non integralmente a causa delle piante presenti – che regge quello che potrebbe essere un fu- cile, ed un’altra persona che ha un casco ed una pistola in mano, non si deduce dai video alcun elemento maggiormente concreto perché gli stessi possano essere identificati come appartenenti alle autorità srilankesi. Inol- tre, dagli stessi l’audio non è presente, e quindi non è in alcun modo dedu- cibile come i suoi famigliari sarebbero stati interrogati sul suo conto da parte di questi intervenienti, come neppure che essi avrebbero indicato loro che penderebbero delle accuse e dei mandati d’arresto nei confronti del ricorrente, come da questi invece asserito nel suo scritto del 28 otto- bre 2021. Dalle sequenze video presenti, come pure da come si muovono i vari intervenienti – in particolare le persone che sopraggiungono alla casa asserita dei genitori del ricorrente che non appaiono né intimorire in alcun modo le persone presenti in casa, né ricercare attivamente l’insorgente perquisendo minuziosamente l’abitazione – il Tribunale è d’avviso che tale mezzo di prova sia stato costruito ai soli fini della causa, e non renda in alcun modo verosimile le ricerche effettuate dalle autorità srilankesi nei suoi confronti dopo la sua partenza.
E. 6.1 Il ricorrente, non può inoltre prevalersi di altri fattori di rischio che giu- stifichino che egli possa avere un fondato timore di persecuzioni future in caso di ritorno in Sri Lanka in accordo con la sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 (cfr. in particolare il consid. 8).
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E. 6.2 Nella predetta sentenza, il Tribunale ha segnatamente esaminato, per i richiedenti di etnia tamil, la problematica del rischio di essere l’oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità srilankesi, o anche di seri pre- giudizi, sulla base di sospetti di legami con l’opposizione e segnatamente con l’organizzazione delle LTTE, di cui le autorità temono sempre la rina- scita. In tal senso, ad ogni persona suscettibile di essere considerata come rappresentante una minaccia da parte delle autorità srilankesi, dovrà es- serle riconosciuto un timore oggettivamente fondato di subire dei pregiudizi in caso di ritorno in patria. Il Tribunale, ha in proposito identificato un certo numero di fattori di rischio detti “forti” – iscrizione nella “Stop-List”, l’effettiva o la presunta esistenza, attuale o passata, di legami con le LTTE o ancora attività di opposizione in esilio – che sono di per sé, suscettibili di fondare oggettivamente un rischio di seri pregiudizi. L’autorità succitata ha inoltre enumerato dei fattori detti “deboli” – l’assenza di documenti d’identità, es- sere rimpatriato forzatamente o per l’intermediario dell’OIM, o ancora la presenza di cicatrici visibili – che, di per sé soli, non comportano un rischio di persecuzione. Questi ultimi permettono tuttavia di suscitare il timore di controlli accresciuti da parte delle autorità aeroportuali, o ancora che la persona in questione venga interrogata per stabilire le ragioni del suo sog- giorno all’estero (cfr. sentenza E-1866/2015 precitata consid. 8 ed in parti- colare consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere apprezzati in rapporto a tutti gli elementi evincibili dall’incarto, per determinare se con- feriscano, o meno, all’interessato un profilo di rischio rilevante.
E. 6.3 Quali fattori di rischio forti, nel caso dell’insorgente, entrano in conside- razione le circostanze dell’arresto e del periodo detentivo da lui sofferto nel (…), per delle accuse che sarebbero state messe in relazione dalle autorità del suo Paese d’origine con sospetti di legami del ricorrente con le LTTE. Tuttavia, come rilevato a giusta ragione anche dalla SEM, egli è stato in seguito nel (…) totalmente assolto dalle accuse per mancanza di prove. Inoltre, egli non ha reso verosimili – rispettivamente rilevanti – le ricerche effettuate dalle autorità srilankesi dopo la sua assoluzione, né men che meno quelle successive al suo espatrio. Si rileva inoltre nuovamente in tale contesto, come il ricorrente sia potuto espatriare legalmente dal suo Paese d’origine nel (…) e che egli sia di etnia singalese, e non tamil. Egli ha inoltre negato di avere avuto dei legami con le LTTE (cfr. A23/12, D52, pag. 8), e non ha mai addotto di essersi ingaggiato in attività politiche all’estero contro il governo srilankese o ancora che abbia dei famigliari che facevano parte delle LTTE o attivi in politica. Anzi, la madre del ricorrente, eserciterebbe l’attività nel suo Paese d’origine quale (…) (cfr. A23/12, D19, pag. 4). Te- nuto conto delle considerazioni che precedono, non si evincono degli ele- menti concreti per ritenere che al momento del suo espatrio il ricorrente
D-5024/2020 Pagina 17 fosse sospettato di intessere dei contatti con le LTTE. Pertanto, non vi sono indizi per evincere che egli, a causa del suo precedente giudiziario, possa cadere nel mirino delle autorità srilankesi nel caso di un suo rimpatrio e che queste abbiano un interesse rilevante ai sensi dell’asilo nei suoi confronti. In considerazione quindi di tutti gli elementi della causa, il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere considerata, da parte delle autorità del suo paese, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenze del Tribunale E- 1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 con- sid. 4.4; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E- 4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1), e non v’è da ammettere quindi neppure che il suo nome figuri in una “Stop List” o una “Watch List” utilizzate dalle autorità srilankesi all’aeroporto di K._______ (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.3–8.5.2, in particolare consid. 8.4.5 e rif. cit.). Nel suo caso, non sono quindi rilevabili dei particolari fattori di rischio forti ai sensi della sentenza di riferimento succitata. A tali condizioni, il suo soggiorno in Svizzera di poco più di otto anni, come pure il fatto che egli abbia ivi presentato una domanda d’asilo, non risultano sufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Ciò non permette quindi di rico- noscere, in capo al ricorrente, il rischio di persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in patria.
E. 6.4 Al contrario poi di quanto dichiarato dall’insorgente (cfr. A14/17, D48 seg., pag. 13), anche nel suo gravame, non sono ravvisabili ulteriori ele- menti all’incarto che rendano verosimile che egli possa attirare l’attenzione delle autorità srilankesi a causa dell’attuale contesto politico e di sicurezza del paese in questione e che egli, in quanto di etnia singalese, debba te- mere, nel caso di un rimpatrio, di subire delle persecuzioni rilevanti in ma- teria d’asilo. Invero, anche i cambiamenti politici avvenuti a partire dal no- vembre del 2019 in Sri Lanka, non conducono ad un’altra conclusione nella presente disamina. Il ricorrente non ha difatti alcun legame personale con i predetti cambiamenti, né presenta un particolare profilo di rischio dal pro- filo politico, perché si possa dedurre che per la sua persona vi sia una mi- naccia in relazione alla situazione vigente in Sri Lanka. Inoltre, come già stabilito dal Tribunale non v’è in Sri Lanka, dopo il cambio di potere, alcun rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone (cfr. sentenza coordinata del Tribunale D-3946/2020 del 21 aprile 2022 [pubblicata par- zialmente quale DTAF 2022 I/2] consid. 9.2 e 9.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale E-5060/2020 del 6 giugno 2023 consid. 7.2.1, E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit.; E-1687/2020 del 31 gennaio 2022 consid. 6.7.2).
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E. 7 Riassumendo, il Tribunale giunge alla conclusione che l’insorgente, non è stato in grado di provare o perlomeno di rendere verosimile che egli avesse un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi al momento del suo espatrio, come neppure che vi sia il serio e concreto rischio che egli ne abbia a subire nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka. Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giu- dizio negativo esposto nella decisione impugnata.
E. 8 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 9 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempi- mento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provviso- ria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 9.1.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 9.1.2 Nella fattispecie il Tribunale osserva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere espo- sto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inve- rosimili ed irrilevanti. Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto che nel suo caso l’art. 5 cpv. 1 LAsi non trovi applicazione. Inoltre, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti né men che meno apportati in fase ricorsuale, degli indizi che possano far ritenere, con una probabilità
D-5024/2020 Pagina 19 preponderante, che l’insorgente possa essere esposto ad una pena o a un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), o ancora dall’art. 33 della Conven- zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Segnatamente, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere espo- sto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Inoltre, né la situazione generale dei diritti umani in Sri Lanka, né i recenti sviluppi politici nello Stato in que- stione, non risultano, neppure all’ora attuale, essere ostativi all’ammissibi- lità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente.
E. 9.1.3 Ne discende quindi che l’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi.
E. 9.2.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
E. 9.2.2 Innanzitutto è notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i sepa- ratisti tamil ed il governo di K._______ nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avve- nuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria), segnatamente poi- ché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tri- bunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori rif. cit.). L’esecuzione dell’allontanamento nelle province dell’(…) e del (…) dello Sri Lanka, è in generale esigibile (cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.3 giurispru- denza confermata dal Tribunale nella sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1.2).
E. 9.2.3 In specie, l’interessato è originario di B._______, nel distretto di D._______ (situato nella provincia Q._______, a (…) dello Sri Lanka e ad (…) di K._______), dove era domiciliato anche da ultimo prima
D-5024/2020 Pagina 20 dell’espatrio. In tale luogo, l’insorgente dispone di una vasta rete famigliare e sociale, costituita in particolare dai suoi genitori e da un fratello nel suo luogo d’origine, come pure da un altro fratello ed una sorella viventi sempre nella sua regione d’origine. Inoltre i genitori ed uno dei fratelli vivono in una casa di proprietà della famiglia, ed avrebbero economicamente sufficienti mezzi finanziari di sussistenza (cfr. A23/12, D17 segg., pag. 4). A tali con- dizioni, v’è luogo di ritenere che in caso di ritorno nel suo Paese, il ricor- rente possa essere accolto e sostenuto dai suoi famigliari, in caso di ne- cessità. Peraltro, egli dispone di una buona formazione scolastica, e di un’ampia esperienza professionale nell’ambito (…), sia quale (…), sia di (…) come pure di (…), nonché per un periodo quale (…) (cfr. A3/11, p.to 1.17.04 seg., pag. 4; A12/15, D17, pag. 4 e D20, pag. 10; A14/17, D4, pag. 3 e D43, pag. 12). Egli inoltre risulta essere tutt’ora giovane ed in sa- lute. Da questo profilo, la recente sentenza di riferimento del Tribunale E- 737/2020 del 27 febbraio 2023, che si pronuncia riguardo alla difficile si- tuazione economica vigente in Sri Lanka in particolare con riferimento agli effetti di quest’ultima sulla situazione di approvvigionamento dal profilo me- dico-sanitario (cfr. consid. 10.2.5), non modifica quindi in casu la conclu- sione d’esigibilità della misura d’esecuzione.
E. 9.2.4 L’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, risulta quindi es- sere pure esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi.
E. 9.3 Nemmeno risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L’esecuzione dell’allontanamento dell’insor- gente è quindi anche possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 10 Visto tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento è quindi da rite- nere ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un’ammissione provvisoria non entra pertanto in specie in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) e la conclusione ricorsuale eventuale in tal senso, è quindi conseguentemente respinta.
E. 11 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
D-5024/2020 Pagina 21 (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso è respinto.
E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese versato il 18 settembre 2021 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5024/2020 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Il documento prodotto in annesso allo scritto del 12 febbraio 2021 dal ricor- rente, è confiscato (art. 10 cpv. 4 LAsi). 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 18 settem- bre 2021. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5024/2020 Sentenza del 7 luglio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Segessenmann, Simon Thurnheer, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell'8 settembre 2020 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, di etnia singalese e con ultimo domicilio a B._______, C._______ sito nel distretto di D._______ (nel [...] dello Sri Lanka), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2015. A.b Il (...) maggio 2015 si è tenuto con il richiedente il verbale del rilevamento dei suoi dati personali, mentre che il (...) settembre 2016 con completamento il (...) ottobre 2016, rispettivamente il (...) agosto 2020, si sono svolte con il medesimo le audizioni relative ai suoi motivi d'asilo. Nel corso delle medesime, egli ha in sostanza e per quanto di rilievo asserito che, nel (...) insieme a due colleghi E._______ e F._______ avrebbe detenuto (...) dove venivano (...). Sempre nel medesimo anno, G._______, un malvivente, avrebbe inviato un suo accolito per richiedere una tangente. Avrebbe trovato E._______ che gli avrebbe riferito che avrebbero iniziato da poco l'attività, e per questo non potevano versare nulla. Il malavitoso, avrebbe proferito delle minacce, e se ne sarebbe poi andato. Dopo (...) da tale evento, l'interessato sarebbe stato avvicinato da un altro gregario di G._______ presso (...) di cui egli con gli altri suoi due colleghi era proprietario, che avrebbe richiesto anche a lui il versamento di un pizzo. Lo avrebbe minacciato, mettendogli una pistola alla tempia. Per quest'ultimo episodio, l'interessato avrebbe inoltrato una denuncia presso la polizia di H._______, la quale tuttavia non avrebbe dato alcun esito. Nell'(...), un suo amico dopo una cena trascorsa assieme, si sarebbe presentato presso la fidanzata dell'interessato dove questi aveva trascorso la notte, dicendogli di non tornare a casa sua in quanto un gruppo di membri del CID (acronimo in inglese per: "Criminal Investigation Department"), lo starebbero cercando. Invero, l'amico gli ha narrato come in piena notte lo avrebbero arrestato e chiesto di mostrare loro dove si trovasse la casa dell'interessato, dove si sarebbero in seguito recati chiedendo anche alla madre notizie in merito al luogo in cui il richiedente si trovasse, perquisendo anche la casa famigliare. In seguito l'amico sarebbe stato rilasciato, correndo da lui per avvisarlo. L'interessato, avrebbe quindi deciso dapprima di spostarsi in varie località per (...), fino a ritornare presso la fidanzata, dove però sarebbe stato arrestato dalla polizia di I._______ che lo avrebbe rinchiuso in un furgoncino bianco. Nello stesso vi si sarebbe già trovato il collega F._______ in stato di fermo, anche se non avrebbe avuto le manette né segni di pestaggio, come pure due collaboratori di G._______ ed un (...) di nome J._______ facente parte della (...) (acronimo in inglese per: "[...]"). In tale contesto, egli avrebbe subito dei pestaggi molto violenti da parte degli agenti presenti. Ha poi appreso come l'altro collega E._______ era già stato arrestato in precedenza a K._______. Quest'ultimo sarebbe stato accusato di appartenere ad un gruppo che contrabbandava armi delle LTTE (acronimo in inglese per: "Liberation Tigers of Tamil Eelam"), nonché di imbrogliare. Anche l'interessato sarebbe stato accusato di avere avuto a che fare con le LTTE, e per questo egli sarebbe stato condotto nel bosco nei dintorni del villaggio di L._______ per indicare dove le LTTE avrebbero sotterrato le armi. Inoltre, prima di arrivare a K._______, sarebbe stato condotto a I._______ per il rilevamento delle impronte digitali e per essere fotografato. Ivi lo avrebbero posto in una cella, dove avrebbe ritrovato anche gli altri conoscenti arrestati, ed in seguito sarebbero pure stati interrogati, ed egli sarebbe stato picchiato. In tale stato di fermo sarebbe rimasto per (...). In un'occasione sarebbe giunta in carcere la (...), e su pressione della predetta, egli sarebbe stato condotto dinnanzi al tribunale di M._______ dopo (...) dal suo arresto. In seguito, sarebbe stato portato nel carcere (...) di K._______, dove avrebbe soggiornato per (...). In tale carcere avrebbe incontrato G._______, pure prigioniero nella medesima struttura, che lo avrebbe fatto picchiare da altri carcerati. In seguito, egli sarebbe stato condotto dinnanzi al tribunale per circa (...). Nel (...), tramite un avvocato incaricato dalla sua famiglia, egli sarebbe uscito di prigione su cauzione. Tuttavia, fino al (...) si sarebbe dovuto presentare dinnanzi al tribunale, nel quale contesto gli sarebbe stato richiesto di identificare delle persone. Inoltre, l'ultima settimana di ogni mese, avrebbe avuto l'obbligo di firma presso il posto di polizia. Peraltro, ogni volta che succedeva qualcosa a H._______, egli sarebbe stato arrestato dalla polizia di N._______ e messo in prigione, in genere per qualche giorno, gli sarebbero state prese le impronte digitali e scattata una fotografia. Nel (...), egli si sarebbe sposato. Nel (...) o (...) del (...), lo avrebbero definitivamente prosciolto dalle accuse, a causa della mancanza di prove e non avrebbe più riscontrato alcuna problematica da parte di G._______ - all'epoca ancora in prigione - e dei suoi accoliti. Tuttavia, a causa delle predette problematiche, le sue attività economiche sarebbero fallite. Sarebbe però con molta difficoltà riuscito a lavorare dapprima per (...) ed in seguito (...) con l'aiuto del fratello. Un altro (...) che egli possedeva, avrebbe invece dovuto chiuderlo. Il (...) o il (...), allorché si trovava al di fuori di un ristorante, da una (...) che si sarebbe fermata poco distante gli avrebbero sparato. Egli sarebbe però riuscito a darsi alla fuga riparando presso la casa di un amico, rimanendovi per (...). A seguito di questo evento, egli avrebbe deciso di espatriare, vivendo dapprima da un parente a O._______, ed il (...), espatriando in modo legale con il suo passaporto, dallo Sri Lanka verso il P._______. Dopo la sua partenza dal suo Paese d'origine, gli sarebbe stato riferito come (...) o (...) volte la polizia lo avrebbe cercato presso il domicilio familiare e (...) o (...) volte presso il (...) diretto dalla moglie e dal suocero, proferendo minacce verso quest'ultimo. Un accolito di G._______, sarebbe inoltre rimasto costantemente davanti al negozio e lo avrebbe cercato. Anche delle persone sconosciute lo avrebbero ricercato al suo domicilio famigliare. A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha presentato: copia della sua carta d'identità; il certificato di nascita; il certificato di matrimonio; l'originale di un documento di liberazione emesso dal tribunale in seguito al mandato d'arresto; copia della ricevuta della cauzione emessa dal tribunale per il rilascio; un attestato d'incarcerazione del (...) in originale; le copie della comunicazione della polizia datata (...) rispettivamente della convocazione del tribunale inviata a casa sua. B. Con decisione del 28 agosto 2020, annullata e sostituita da quella dell'8 settembre 2020 - notificata il 10 settembre 2020 (cfr. atto della SEM A32/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'insorgente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della precitata misura. Nella stessa, l'autorità inferiore ha osservato come il richiedente durante le sue audizioni sia incorso in svariate contraddizioni importanti, per cui le stesse risultano essere inverosimili. In particolare, l'episodio della sparatoria avvenuto il (...) o il (...), sarebbe stato raccontato in maniera differente e le sue spiegazioni in merito non giustificherebbero tale discrepanza. Anche circa il comportamento tenuto da un affiliato di G._______, nonché in relazione ai contatti che egli avrebbe avuto con le autorità srilankesi dopo il suo proscioglimento del (...), i suoi asserti non sarebbero stati coerenti. Peraltro, le sue affermazioni circa delle ricerche da parte della polizia o di persone sconosciute nei suoi confronti dopo la sua liberazione nel (...), sarebbero vaghe e stereotipate, e apparirebbero piuttosto allegate ai fini della causa. Circa poi i mezzi di prova da lui trasmessi, tali documenti non sarebbero atti a confermare le sue allegazioni, in quanto risultano essere delle fotocopie di bassa qualità e quindi facilmente confezionabili. Inoltre, mal si spiegherebbe come nei cinque anni trascorsi in Svizzera egli non sia stato in grado di farsi inviare gli originali come pure tutto il materiale scritto che egli ha asserito di aver ricevuto in patria. Le altre sue allegazioni sono state esaminate dal profilo della rilevanza. In primo luogo, l'autorità inferiore ha considerato che dalle sue affermazioni non può essere evinto un fondato motivo di ritenere che una persecuzione si attuerà con grade probabilità ed in un prossimo futuro. Segnatamente, il fatto che il (...) J._______ sia in combutta con G._______ ed i suoi uomini, sarebbero sue illazioni non corroborate da alcuna prova. Ad ogni modo l'interessato sarebbe stato consegnato ad altre autorità ed anche se la giustizia srilankese è stata lenta nel suo caso, tuttavia egli infine è stato prosciolto definitivamente per mancanza di prove. Il diritto di asilo non sarebbe destinato a riparare un torto subito in passato e non vi sarebbero agli atti ulteriori indizi per ritenere che le autorità srilankesi lo perseguiteranno nuovamente per le vicende che risalgono agli anni (...). Inoltre, lo Stato srilankese avrebbe dimostrato di essere in grado di offrirgli una protezione e di disporre di un sistema giudiziario effettivo, che permetterebbe di appurare, perseguire e sanzionare, gli atti che costituiscono una persecuzione. Difatti G._______ sarebbe stato arrestato e come dichiarato dallo stesso richiedente, dopo il suo proscioglimento nel (...), egli non avrebbe più avuto alcun problema personale con il precitato ed i suoi accozzati. La SEM, alla luce di questi elementi, ha quindi concluso per l'irrilevanza delle sue allegazioni. Anche la documentazione presentata circa la sua incarcerazione ed il rilascio, non sarebbe pertinente, in quanto confermerebbe unicamente le sue dichiarazioni in merito al suo stato di arresto ed alla sua liberazione, ma non ne indicherebbe invece il motivo dell'arresto. L'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato, sarebbe peraltro ammissibile, ragionevolmente esigibile - in particolare dal profilo della situazione di sicurezza dello Sri Lanka e dal profilo personale - così come possibile. C. Per il tramite del ricorso del 9 ottobre 2020, l'interessato si è aggravato avverso la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, la concessione dell'asilo in Svizzera, mentre a titolo eventuale la concessione dell'ammissione provvisoria, per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente, ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Il ricorrente, nel suo memoriale, ha contestato in primo luogo che le allegazioni da lui esposte siano inverosimili, lamentando come l'autorità inferiore non le avrebbe considerate in modo globale, tenendo conto della situazione nella quale egli si sarebbe trovato nel suo Paese d'origine, di timore per la sua vita e per la sua incolumità fisica. Ha poi preso puntualmente posizione su alcune delle inverosimiglianze contestategli nella decisione avversata. Riguardo poi ai documenti da lui presentati a supporto, egli ha riferito come nel corso della terza audizione avvenuta nel 2015 (recte: 2016), gli sarebbe stato detto che le copie dei documenti da lui presentate fossero sufficienti. Per questo motivo, egli non avrebbe richiesto ai suoi parenti l'invio degli originali, per non metterli in pericolo. Questi gli sarebbero invece stati richiesti nel corso dell'audizione tenutasi il (...) agosto 2020. Tuttavia, con la sua ex moglie non andrebbe più d'accordo, ella non avrebbe intenzione di aiutarlo e di conseguenza non sarebbe più in grado di fornirli. In secondo luogo, egli ha osservato come i fatti a lui occorsi, sarebbero da ritenere rilevanti ai sensi dell'asilo. Invero, se egli dovesse rientrare nel suo Paese d'origine, il sospetto che lui faccia parte di un'organizzazione terroristica, lo metterebbe nella situazione di continuare ad essere preso di mira dalla polizia, come pure forse nuovamente di essere arrestato e torturato. Anche dalla denuncia da lui introdotta nel suo Paese d'origine, si evincerebbe come, a differenza di quanto sostenuto nel provvedimento impugnato dalla SEM, le autorità srilankesi non lo abbiano in alcun modo protetto, in quanto non avrebbero svolto nessuna indagine nei confronti dei malviventi che gli avrebbero chiesto di pagare una tangente, ma anzi, in collusione con loro, avrebbero fabbricato delle false accuse a suo carico. In conclusione, egli ha quindi ritenuto che l'autorità resistente si sia fondata su di un accertamento inesatto ed incompleto delle sue allegazioni, che non le abbia analizzate nella loro globalità ed in rapporto alla situazione politica dello Sri Lanka. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, egli ha pure contestato che la stessa sia ammissibile e ragionevolmente esigibile. In particolare, egli ritiene che verrebbe violato il principio di non respingimento se egli venisse allontanato verso lo Sri Lanka, come pure la situazione nel predetto paese, non permetterebbe un suo ritorno in patria secondo dignità e sicurezza. Invero, il rischio che egli correrebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, sarebbe altissimo, essendo come egli sia già stato in passato trattenuto, torturato nonché profilato come terrorista. Nel caso di un suo rientro in patria, egli rischierebbe inoltre di essere arrestato all'aeroporto di K._______ ed in seguito di essere identificato. D. Con scritto del 22 gennaio 2021, il ricorrente ha annesso copia di un documento dal titolo "(...)" in lingua straniera con la traduzione in inglese, che a mente sua confermerebbe il fatto che le autorità del suo Paese d'origine lo perseguiterebbero, in quanto egli non sarebbe mai stato (...), come sarebbe descritto nel documento presentato. Viste le false accuse pendenti a suo carico, sarebbe limpido l'intento delle autorità srilankesi di volerlo arrestare con il sospetto che egli faccia parte di un'organizzazione terroristica, in collusione con i malavitosi che avrebbe denunciato. Per il tramite dell'ulteriore missiva del 12 febbraio 2021, l'insorgente ha inviato al Tribunale gli originali dei documenti precitati. E. Per mezzo della decisione incidentale del 15 settembre 2021, il Tribunale ha considerato che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha accolto la sua istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza, oppure a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali fino al 30 settembre 2021. Il ricorrente ha corrisposto tempestivamente l'anticipo spese in data 18 settembre 2021. F. Con missiva datata 28 ottobre 2021, il ricorrente ha sostenuto come la sua famiglia lo avrebbe informato che il (...), attorno alle ore (...), un gruppo di persone appartenenti allo (...), in abiti mimetici, si sarebbe recato presso il domicilio di residenza dei genitori, avrebbe perquisito la casa ed interrogato i suoi famigliari sul suo conto. A questi ultimi, sarebbe inoltre stato indicato come delle accuse e dei mandati d'arresto sarebbero pendenti nei suoi confronti. A riprova di tali allegazioni, egli ha prodotto - su richiesta del Tribunale con decisione incidentale del 4 novembre 2021 - con invio postale dell'8 novembre 2021, una pennetta USB (precedentemente non presente nell'invio dello scritto del 28 ottobre 2021) contenente sei filmati che sarebbero tratti dal sistema di videosorveglianza della casa dei genitori del ricorrente. Tramite lo scritto del 12 novembre 2021, il Tribunale ha accusato ricezione della pennetta USB precitata, su richiesta del ricorrente del 9 novembre 2021. G. Invitata a determinarsi sul ricorso, l'autorità inferiore ha presentato la sua risposta il 7 febbraio 2022, proponendone il respingimento. Nella stessa, segnatamente, la SEM ha sottolineato come la valutazione inverosimile del racconto della sparatoria, non si fonderebbe sull'orario divergente, bensì sulla narrazione dell'evento che sarebbe stato presentato dal ricorrente fornendo due versioni completamente diverse. Ha poi esposto i suoi dubbi circa le osservazioni dell'insorgente riguardo alla traduzione da parte dell'interprete presente durante le audizioni non coincidente con quelle della persona di fiducia che lo accompagnava, in quanto giunte soltanto con il ricorso, né egli avrebbe fornito maggiori dettagli su quali siano tali divergenze. L'autorità inferiore si è poi espressa anche circa i mezzi di prova depositati dal ricorrente in fase ricorsuale. La denuncia non apporterebbe veridicità alle sue allegazioni, ma anzi sarebbe alquanto palese trattarsi di un confezionamento per i bisogni della causa. Anche per quanto attiene ai filmati contenuti nella chiavetta USB, quest'ultimo mezzo di prova non sarebbe idoneo ad apportare attendibilità alle testimonianze di persecuzione. A tal proposito, l'autorità inferiore ha inoltre rammentato come il ricorrente abbia lasciato lo Sri Lanka in modo legale, ciò che mostrerebbe chiaramente come le autorità del suo Paese d'origine non lo assocerebbero ad alcuna indagine. H. Nella sua replica del 7 marzo 2022, l'insorgente ha dapprima ribadito la verosimiglianza dei suoi asserti riguardo all'episodio narrato della sparatoria. In seguito, in merito alla traduzione, egli ha riferito come non era suo intento criticare l'operato degli interpreti selezionati; bensì come fosse sua intenzione, con le sue osservazioni, segnalare che vi sia da considerare che nel corso della traduzione, alcune sfumature possano non essere state rese correttamente. Ciò dovrebbe essere tenuto in considerazione allorché viene valutata la verosimiglianza del racconto di un richiedente l'asilo. Lo stesso dovrebbe essere valutato nella sua interezza e non in modo atomizzato, ciò che invece avrebbe fatto la SEM nel suo caso, estrapolando alcuni fatti, facendo in modo che venga a mancare il rapporto tra gli eventi occorsigli. In merito poi ai mezzi di prova da lui presentati, le affermazioni rese dalla SEM riguardo alla denuncia non sarebbero condivisibili, mentre che per quanto inerente ai video prodotti, anche in questo caso, l'autorità inferiore procederebbe ad una lettura atomizzata, non valutando la sua situazione nel complesso. Peraltro, egli avrebbe lasciato lo Sri Lanka con l'aiuto di un passatore, il quale avrebbe fatto in modo che egli potesse passare i controlli senza essere fermato. I. Con la sua duplica del 17 marzo 2022, la SEM ha dapprima sottolineato nuovamente come le versioni rese dall'insorgente circa la sparatoria, siano talmente discrepanti, che non si potrebbe parlare di sfumature della traduzione. Inoltre, ha ribadito come gli avvenimenti accaduti fino al (...) all'insorgente, siano stati ritenuti nella decisione avversata come irrilevanti, in quanto egli è stato definitivamente prosciolto dalle accuse per mancanza di prove, e che in seguito egli ha potuto pure riprendere a lavorare tranquillamente e non ha più avuto alcun problema con G._______ ed i suoi accozzati. Tutto quanto sarebbe invece successo in seguito al (...), è stato valutato dalla SEM inattendibile. Anche in relazione ai mezzi di prova presentati, l'autorità inferiore ha ribadito l'inverosimiglianza dei medesimi. La duplica è stata inviata dal Tribunale all'insorgente per conoscenza, con ordinanza del 1° aprile 2022, nella quale si è pure statuita la chiusura dello scambio di scritti. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), ha subito una parziale modifica legislativa ed un cambiamento di denominazione in legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Essendo che le disposizioni di tale testo normativo che verranno citate nella presente sentenza, non hanno subito alcuna modifica, si utilizzerà nella stessa la nuova denominazione (LStrI). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 3.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). 3.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4. 4.1 In limine, il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non intende porre in dubbio che l'insorgente sia stato arrestato, abbia subito un periodo detentivo nel (...), nonché sia stato assolto dalle accuse a lui mossegli nel (...), in quanto gli asserti dell'insorgente in merito risultano essere nel loro insieme coerenti e dettagliati (cfr. A3/11, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.; A12/15, D17 segg., pag. 4 segg.; A14/17, D4 segg., pag. 2 segg.; A23/12, D22 segg., pag. 4 segg.), nonché trovano parziale riscontro anche in alcuni mezzi di prova da lui presentati nel corso di procedura di prima istanza (cfr. documenti n. 1-3 contenuti nell'atto A10). Ciò che tuttavia il Tribunale non ritiene verosimile, vista la loro incoerenza riguardo a dei punti chiave del racconto dell'insorgente, sono le allegazioni di quest'ultimo riguardo al timore che egli avrebbe nutrito nei confronti delle autorità srilankesi e di terze persone anche successivamente alla sua assoluzione avvenuta nel (...), e che l'avrebbe condotto all'espatrio. 4.2 A tal proposito, si rimarca dapprima che il ricorrente d'un canto ha riferito che dopo la sua assoluzione nel (...), sarebbe stato ancora svariate volte convocato ed arrestato dalla polizia (cfr. A14/17, D36, pag. 10: "[...] Seitens der Polizei habe ich praktisch jeden Tag Probleme bekommen.[...]"; A23/12, D33 segg., pag. 6); d'altro canto ha invece asserito, in modo non combaciante con le predette dichiarazioni, che si sarebbe trattato in realtà di (...) o (...) volte che avrebbe avuto problematiche con la polizia allorché si trovava ancora in Sri Lanka, dopo la sua assoluzione (cfr. A23/12, D36, pag. 6). Neppure i suoi asserti resi riguardo alla sparatoria che sarebbe occorsa il (...) o il (...), risultano essere concordi. Invero, come a ragione osservato dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to II/1, pag. 4), ed anche nel corso della procedura ricorsuale (cfr. risposta al ricorso del 7 febbraio 2022, pag. 1; duplica del 17 marzo 2022, pag. 1), l'insorgente durante l'audizione del (...) settembre 2016, ha allegato che egli si sarebbe trovato la sera in questione, attorno alle ore (...), presso uno dei ristoranti di proprietà del (...), poiché la (...) gli aveva chiesto di dare un'occhiata allo stesso in assenza del (...), allorché quando egli era uscito per telefonare, (...) si sarebbe fermata a poca distanza da lui, e (...) persone sarebbero scese dalla stessa, sparando nella sua direzione (cfr. A12/15, D20, pag. 10). Invece, nel corso del verbale d'audizione del (...) agosto 2020, il ricorrente ha affermato che si sarebbe trovato fuori dall'hotel/ristorante appartenente ad una (...) assieme allo (...), tra le ore (...) e le (...) di sera, allorché (...) sarebbe giunta e delle persone che erano a bordo avrebbero sparato contro l'edificio (cfr. A23/12, D42 segg., pag. 7). Egli ha però affermato di non sapere di quante persone si sarebbe trattato (cfr. A23/12, D47 seg., pag. 8). Soltanto quando è stato confrontato con le contraddizioni evidenti nell'esposizione del medesimo evento, il ricorrente ha tentato di spiegare le stesse confermando trattarsi dell'orario tra le (...) e le (...) che sarebbe accaduta la sparatoria, come pure che (...) persone sarebbero scese dalla (...) (cfr. A23/12, D57 seg., pag. 8 seg.). Tuttavia, tali conferme, non sono in grado di spiegare la divergenza nel racconto presentato, allorché l'insorgente si è potuto esprimere liberamente sullo stesso. Non possono essere seguite sul punto in questione, neppure le spiegazioni fornite dal ricorrente nel gravame, in quanto non risulta in alcun momento del suo ultimo verbale, che gli sarebbe stato chiesto per l'evento della sparatoria di non entrare nel dettaglio. Riguardo alle incoerenze presenti nelle sue dichiarazioni, non possono nemmeno essere seguite le sue affermazioni ricorsuali, allorché riconduce le stesse alla traduzione effettuata nel corso delle audizioni. Invero, come a ragione denotato dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, anche il Tribunale osserva che l'insorgente non si è mai lamentato della traduzione effettuata dal traduttore presente durante le sue audizioni, riferendo di comprendere sempre bene o molto bene il medesimo (cfr. atti A3/11, lett. h, pag. 2 e p.to 9.02, pag. 8; A12/15, D1 seg., pag. 1; A14/17, D1, pag. 1; A23/12, D1, pag. 2), nonché sottoscrivendo i diversi verbali, dopo ritraduzione, a conferma della correttezza del suo contenuto rispetto agli asserti da lui resi. Altresì, dai verbali non è evincibile alcuna incomprensione che sarebbe intervenuta tra il ricorrente ed il traduttore presente durante lo svolgimento dei verbali. Pertanto, la predetta spiegazione del ricorrente, per di più giunta soltanto in fase ricorsuale, non può essere seguita. 4.3 Il Tribunale osserva che gli elementi d'inverosimiglianza sopra elencati, permettono di mettere in dubbio la veridicità delle problematiche che l'interessato avrebbe riscontrato in patria da parte delle autorità srilankesi e di terze persone dopo l'assoluzione che sarebbe intervenuta nel (...), segnatamente le ricerche e le convocazioni di polizia che egli avrebbe ricevuto dopo tale evento, come pure la sparatoria avvenuta il (...) o il (...), circostanza quest'ultima che secondo i suoi stessi asserti l'avrebbe determinato all'espatrio (cfr. A12/15, D20, pag. 10 seg.: "[...] Und an diesem Tag, als man auf mich schoss, habe ich beschlossen, dass es in diesem Land keine Sicherheit für mein Leben gibt und dass ich in diesem Land nicht bleiben will [...]"; A14/17, D36 seg., pag. 10: "[...] Ich bin ausgereist, weil man (...) auf mich geschossen hat."; A14/17, D39, pag. 10: "[...] Als man auf mich schoss, bin ich sofort zu einem Freund gegangen. Es war an diesem Tag, als ich mich entschied, dass weiterhin in Sri Lanka zu bleiben für mein Leben nicht sicher sei. Ich habe entschieden ins Ausland zu gehen"). La predetta conclusione è supportata anche dal fatto che l'insorgente, al contrario di quanto vuole far credere con il gravame, è espatriato dal suo Paese d'origine soltanto il (...), legalmente, con il suo passaporto con un regolare visto da lui ottenuto, che sarebbe stato controllato anche in Sri Lanka (cfr. A3/11, p.to 2.05 e p.to 4.02, pag. 5). Se le autorità del suo Paese lo avessero realmente ricercato, nonché fosse stato nel loro mirino anche successivamente alla sentenza d'assoluzione del (...) come da egli affermato, risulta poco plausibile che lui abbia corso il predetto rischio con il suo comportamento, procurandosi un regolare visto, espatriando legalmente, come pure liquidando alcune delle sue attività prima della partenza (cfr. A14/17, D39, pag. 10 seg.). Peraltro, da parte di G._______ e dei suoi accoliti, egli non è più incorso in concreto in nessuna problematica di sorta (cfr. A14/17, D20, pag. 7; A23/12, D22 segg., pag. 4 seg.). 4.4 Frattanto, considerato quanto sopra, il Tribunale può pure concordare con l'autorità inferiore, allorché nella decisione querelata conclude che non vi siano indizi per ritenere che le autorità srilankesi perseguiteranno nuovamente l'insorgente in merito ai fatti occorsi negli anni (...). Invero, nel suo caso egli è stato definitivamente prosciolto per mancanza di prove, ed il ricorrente non ha apportato neppure con il gravame degli elementi concreti e fondati, per ritenere che le autorità del suo Paese d'origine siano ancora interessate a lui per i motivi da lui addotti. Per il resto, si può senz'altro rinviare alla decisione avversata (cfr. p.to II/2, pag. 5 seg.), che risulta sul punto sufficientemente dettagliata e completa. 4.5 Ciò posto, a titolo abbondanziale, anche se fosse ritenuto verosimile che l'insorgente si sia dovuto presentare presso la polizia anche successivamente alla sua assoluzione, che lo avrebbe convocato nonché emesso dei mandati di arresto nei suoi confronti (cfr. A3/11, p.to 7.01 seg., pag. 7; A12/15, D20, pag. 10; A14/17, D16 seg., pag. 6; A23/12, D33 segg., pag. 6 seg.), di fatto egli è sempre stato rilasciato dopo gli interrogatori e non si evince dai suoi asserti che egli abbia subito in tali frangenti delle violenze o dei trattamenti inumani e degradanti, o delle problematiche maggiori che non gli abbiano permesso di continuare a vivere in modo adeguato nel suo Paese d'origine. Invero, egli ha potuto nuovamente - malgrado le difficoltà asserite - ricominciare ad esercitare un'attività lucrativa dapprima in un (...) ed in seguito (...) (cfr. A12/15, D20, pag. 10; A14/17, D39, pag. 10). Non risultano quindi d'intensità sufficiente per essere qualificate quali seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
5. Visto quanto sopra, le evenienze che sarebbero occorse dal suo espatrio, ovvero le ricerche e convocazioni da parte della polizia srilankese come pure da parte di persone sconosciute - peraltro evenienze riportategli da terze persone e quindi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni) - non appaiono neppure essere credibili. A tal proposito, si rimarca dapprima come le dichiarazioni dell'insorgente in proposito, risultino essere del tutto generiche e stereotipate, non fondate su alcun elemento concreto che ne avvalori la veridicità (cfr. A12/15, D7, pag. 2 seg.; A14/17, D50, pag. 13 seg.). Inoltre, i mezzi di prova da lui presentati sia in corso di procedura dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. doc. 4 e doc. 5 nell'atto A10; cfr. anche in proposito l'atto A14/17, D51 segg., pag. 14), sia in fase ricorsuale (la convocazione dell'accusato e la pennetta USB con i sei filmati), non fanno che supportare maggiormente tale conclusione. Invero, per quanto attiene sia alla convocazione di polizia del (...) (cfr. atto A10, sub doc. 4), sia concernente la convocazione dell'accusato del (...) (cfr. atto A10, sub doc. 5), gli stessi sono stati presentati soltanto in copia, ed in parte quella del (...) risulta essere illeggibile. Pertanto, non può essere in alcun modo vagliata la loro autenticità e non può essere escluso che tali documenti siano stati fabbricati ai soli fini della causa. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, egli ha allegato di poter fornire gli originali di tali documenti in quanto si sarebbero trovati al suo domicilio (cfr. A12/15, D13, pag. 3; A14/17, D52, pag. 14), salvo tuttavia asserire in seguito che il suo avvocato avrebbe perso la documentazione che egli non ha presentato alla SEM (cfr. A23/12, D62, pag. 10), allorché in precedenza per i medesimi documenti egli aveva affermato che gli stessi non erano stati posti a disposizione dell'avvocato (cfr. A12/15, D23, pag. 11) o ancora che i medesimi sarebbero molto difficili da ottenere (cfr. A12/15, D25 seg., pag. 11 seg.). Le affermazioni nuove fornite dall'insorgente nel ricorso, ovvero che essendo che con la moglie non andrebbe più d'accordo, non potrebbe ora più ottenere gli originali (cfr. lett. c, pag. 3 del ricorso), non risultano in tale predetto contesto credibili. Ancor più che, invece, senza alcuna spiegazione in merito al modo in cui egli avrebbe ricevuto e si sarebbe fatto inviare la convocazione all'accusato prodotta in fase ricorsuale soltanto nel gennaio 2021, in copia, e con lo scritto del 12 febbraio 2021 "in originale", egli ha invece apparentemente reperito un documento che lo riguardava in originale, il quale risale a ben più di (...) anni addietro. Ciò che contrasta quindi con le sue dichiarazioni rese in corso d'audizione. Peraltro, per quanto attiene a quest'ultimo documento, che il ricorrente ha presentato quale mezzo di prova soltanto in fase ricorsuale, la sua autenticità risulta essere pure alquanto dubbia. Invero, non soltanto non si spiega come l'insorgente sia venuto in possesso di tale documento dopo l'espatrio, e diverso tempo dopo; ma altresì, come a ragione sollevato dalla SEM nella sua risposta al ricorso, anche il supposto originale presentato dall'insorgente in fase ricorsuale, appare essere un documento fotocopiato nel quale sono stati inseriti a mano dei dati. Altresì, manca qualsiasi riferimento alla data d'emissione di tale documento ed alla sua notifica. Pertanto, si ritiene come il medesimo documento, il quale non presenta delle caratteristiche d'autenticità, sia pure stato confezionato ai soli fini della causa. Visti gli elementi d'inautenticità rilevati in ordine a tale documento, il Tribunale è tenuto a confiscarlo, in applicazione dell'art. 10 cpv. 4 LAsi. Da ultimo, a differenza di quanto da lui asserito nel suo scritto del 28 ottobre 2021, dai filmati salvati nella chiavetta USB presentata quale mezzo di prova in fase ricorsuale, non si evince in alcun modo che le (...) persone che si vedono arrivare a casa dei suoi genitori, abbiano degli abiti mimetici e siano appartenenti alla (...). Invero, a parte una persona - che si vede sempre di spalle e non integralmente a causa delle piante presenti - che regge quello che potrebbe essere un fucile, ed un'altra persona che ha un casco ed una pistola in mano, non si deduce dai video alcun elemento maggiormente concreto perché gli stessi possano essere identificati come appartenenti alle autorità srilankesi. Inoltre, dagli stessi l'audio non è presente, e quindi non è in alcun modo deducibile come i suoi famigliari sarebbero stati interrogati sul suo conto da parte di questi intervenienti, come neppure che essi avrebbero indicato loro che penderebbero delle accuse e dei mandati d'arresto nei confronti del ricorrente, come da questi invece asserito nel suo scritto del 28 ottobre 2021. Dalle sequenze video presenti, come pure da come si muovono i vari intervenienti - in particolare le persone che sopraggiungono alla casa asserita dei genitori del ricorrente che non appaiono né intimorire in alcun modo le persone presenti in casa, né ricercare attivamente l'insorgente perquisendo minuziosamente l'abitazione - il Tribunale è d'avviso che tale mezzo di prova sia stato costruito ai soli fini della causa, e non renda in alcun modo verosimile le ricerche effettuate dalle autorità srilankesi nei suoi confronti dopo la sua partenza. 6. 6.1 Il ricorrente, non può inoltre prevalersi di altri fattori di rischio che giustifichino che egli possa avere un fondato timore di persecuzioni future in caso di ritorno in Sri Lanka in accordo con la sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 (cfr. in particolare il consid. 8). 6.2 Nella predetta sentenza, il Tribunale ha segnatamente esaminato, per i richiedenti di etnia tamil, la problematica del rischio di essere l'oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità srilankesi, o anche di seri pregiudizi, sulla base di sospetti di legami con l'opposizione e segnatamente con l'organizzazione delle LTTE, di cui le autorità temono sempre la rinascita. In tal senso, ad ogni persona suscettibile di essere considerata come rappresentante una minaccia da parte delle autorità srilankesi, dovrà esserle riconosciuto un timore oggettivamente fondato di subire dei pregiudizi in caso di ritorno in patria. Il Tribunale, ha in proposito identificato un certo numero di fattori di rischio detti "forti" - iscrizione nella "Stop-List", l'effettiva o la presunta esistenza, attuale o passata, di legami con le LTTE o ancora attività di opposizione in esilio - che sono di per sé, suscettibili di fondare oggettivamente un rischio di seri pregiudizi. L'autorità succitata ha inoltre enumerato dei fattori detti "deboli" - l'assenza di documenti d'identità, essere rimpatriato forzatamente o per l'intermediario dell'OIM, o ancora la presenza di cicatrici visibili - che, di per sé soli, non comportano un rischio di persecuzione. Questi ultimi permettono tuttavia di suscitare il timore di controlli accresciuti da parte delle autorità aeroportuali, o ancora che la persona in questione venga interrogata per stabilire le ragioni del suo soggiorno all'estero (cfr. sentenza E-1866/2015 precitata consid. 8 ed in particolare consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere apprezzati in rapporto a tutti gli elementi evincibili dall'incarto, per determinare se conferiscano, o meno, all'interessato un profilo di rischio rilevante. 6.3 Quali fattori di rischio forti, nel caso dell'insorgente, entrano in considerazione le circostanze dell'arresto e del periodo detentivo da lui sofferto nel (...), per delle accuse che sarebbero state messe in relazione dalle autorità del suo Paese d'origine con sospetti di legami del ricorrente con le LTTE. Tuttavia, come rilevato a giusta ragione anche dalla SEM, egli è stato in seguito nel (...) totalmente assolto dalle accuse per mancanza di prove. Inoltre, egli non ha reso verosimili - rispettivamente rilevanti - le ricerche effettuate dalle autorità srilankesi dopo la sua assoluzione, né men che meno quelle successive al suo espatrio. Si rileva inoltre nuovamente in tale contesto, come il ricorrente sia potuto espatriare legalmente dal suo Paese d'origine nel (...) e che egli sia di etnia singalese, e non tamil. Egli ha inoltre negato di avere avuto dei legami con le LTTE (cfr. A23/12, D52, pag. 8), e non ha mai addotto di essersi ingaggiato in attività politiche all'estero contro il governo srilankese o ancora che abbia dei famigliari che facevano parte delle LTTE o attivi in politica. Anzi, la madre del ricorrente, eserciterebbe l'attività nel suo Paese d'origine quale (...) (cfr. A23/12, D19, pag. 4). Tenuto conto delle considerazioni che precedono, non si evincono degli elementi concreti per ritenere che al momento del suo espatrio il ricorrente fosse sospettato di intessere dei contatti con le LTTE. Pertanto, non vi sono indizi per evincere che egli, a causa del suo precedente giudiziario, possa cadere nel mirino delle autorità srilankesi nel caso di un suo rimpatrio e che queste abbiano un interesse rilevante ai sensi dell'asilo nei suoi confronti. In considerazione quindi di tutti gli elementi della causa, il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere considerata, da parte delle autorità del suo paese, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenze del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.4; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1), e non v'è da ammettere quindi neppure che il suo nome figuri in una "Stop List" o una "Watch List" utilizzate dalle autorità srilankesi all'aeroporto di K._______ (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.3-8.5.2, in particolare consid. 8.4.5 e rif. cit.). Nel suo caso, non sono quindi rilevabili dei particolari fattori di rischio forti ai sensi della sentenza di riferimento succitata. A tali condizioni, il suo soggiorno in Svizzera di poco più di otto anni, come pure il fatto che egli abbia ivi presentato una domanda d'asilo, non risultano sufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Ciò non permette quindi di riconoscere, in capo al ricorrente, il rischio di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in patria. 6.4 Al contrario poi di quanto dichiarato dall'insorgente (cfr. A14/17, D48 seg., pag. 13), anche nel suo gravame, non sono ravvisabili ulteriori elementi all'incarto che rendano verosimile che egli possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del paese in questione e che egli, in quanto di etnia singalese, debba temere, nel caso di un rimpatrio, di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Invero, anche i cambiamenti politici avvenuti a partire dal novembre del 2019 in Sri Lanka, non conducono ad un'altra conclusione nella presente disamina. Il ricorrente non ha difatti alcun legame personale con i predetti cambiamenti, né presenta un particolare profilo di rischio dal profilo politico, perché si possa dedurre che per la sua persona vi sia una minaccia in relazione alla situazione vigente in Sri Lanka. Inoltre, come già stabilito dal Tribunale non v'è in Sri Lanka, dopo il cambio di potere, alcun rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone (cfr. sentenza coordinata del Tribunale D-3946/2020 del 21 aprile 2022 [pubblicata parzialmente quale DTAF 2022 I/2] consid. 9.2 e 9.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale E-5060/2020 del 6 giugno 2023 consid. 7.2.1, E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit.; E-1687/2020 del 31 gennaio 2022 consid. 6.7.2).
7. Riassumendo, il Tribunale giunge alla conclusione che l'insorgente, non è stato in grado di provare o perlomeno di rendere verosimile che egli avesse un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi al momento del suo espatrio, come neppure che vi sia il serio e concreto rischio che egli ne abbia a subire nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka. Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
9. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 9.1 9.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 9.1.2 Nella fattispecie il Tribunale osserva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto che nel suo caso l'art. 5 cpv. 1 LAsi non trovi applicazione. Inoltre, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti né men che meno apportati in fase ricorsuale, degli indizi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere esposto ad una pena o a un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), o ancora dall'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Segnatamente, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Inoltre, né la situazione generale dei diritti umani in Sri Lanka, né i recenti sviluppi politici nello Stato in questione, non risultano, neppure all'ora attuale, essere ostativi all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 9.1.3 Ne discende quindi che l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 9.2 9.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2.2 Innanzitutto è notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di K._______ nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori rif. cit.). L'esecuzione dell'allontanamento nelle province dell'(...) e del (...) dello Sri Lanka, è in generale esigibile (cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.3 giurisprudenza confermata dal Tribunale nella sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1.2). 9.2.3 In specie, l'interessato è originario di B._______, nel distretto di D._______ (situato nella provincia Q._______, a (...) dello Sri Lanka e ad (...) di K._______), dove era domiciliato anche da ultimo prima dell'espatrio. In tale luogo, l'insorgente dispone di una vasta rete famigliare e sociale, costituita in particolare dai suoi genitori e da un fratello nel suo luogo d'origine, come pure da un altro fratello ed una sorella viventi sempre nella sua regione d'origine. Inoltre i genitori ed uno dei fratelli vivono in una casa di proprietà della famiglia, ed avrebbero economicamente sufficienti mezzi finanziari di sussistenza (cfr. A23/12, D17 segg., pag. 4). A tali condizioni, v'è luogo di ritenere che in caso di ritorno nel suo Paese, il ricorrente possa essere accolto e sostenuto dai suoi famigliari, in caso di necessità. Peraltro, egli dispone di una buona formazione scolastica, e di un'ampia esperienza professionale nell'ambito (...), sia quale (...), sia di (...) come pure di (...), nonché per un periodo quale (...) (cfr. A3/11, p.to 1.17.04 seg., pag. 4; A12/15, D17, pag. 4 e D20, pag. 10; A14/17, D4, pag. 3 e D43, pag. 12). Egli inoltre risulta essere tutt'ora giovane ed in salute. Da questo profilo, la recente sentenza di riferimento del Tribunale E-737/2020 del 27 febbraio 2023, che si pronuncia riguardo alla difficile situazione economica vigente in Sri Lanka in particolare con riferimento agli effetti di quest'ultima sulla situazione di approvvigionamento dal profilo medico-sanitario (cfr. consid. 10.2.5), non modifica quindi in casu la conclusione d'esigibilità della misura d'esecuzione. 9.2.4 L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, risulta quindi essere pure esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 9.3 Nemmeno risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è quindi anche possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
10. Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in specie in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) e la conclusione ricorsuale eventuale in tal senso, è quindi conseguentemente respinta.
11. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso è respinto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 18 settembre 2021 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Il documento prodotto in annesso allo scritto del 12 febbraio 2021 dal ricorrente, è confiscato (art. 10 cpv. 4 LAsi).
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 18 settembre 2021.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: