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D-4786/2007

D-4786/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-02-12 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 31 maggio 2007, A._______ ha presentato insieme a sua figlia una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata il 1° marzo 2007 per il timore di essere uccisa, oppure di essere incarcerata per il resto della sua vita, a causa del suo compagno, sparito in data 19 febbraio 2007, il quale era una guardia di Jean Pierre Bemba. In occasione degli scontri del 22 al 24 febbraio 2007, insorti a causa del rifiuto dei soldati di Bemba di integrarsi nell'esercito di Kabila, in data 24 febbraio 2007, sei militari sarebbero andati a casa dell'interessata a cercare il suo compagno. In quell'occasione, l'interessata sarebbe stata violentata da due soldati, a seconda delle versioni, mentre la figlia stava nella stanza accanto, oppure in presenza della stessa ([...]). In seguito, sarebbe stata incarcerata ed avrebbe subito ulteriori violenze sessuali. Il 28 febbraio 2007, sarebbe riuscita a fuggire grazie all'aiuto di una guardia che avrebbe informato C._______, un amico libanese del suo compagno, il quale avrebbe fatto sì che un tenente, responsabile della prigione, la liberasse. C._______ l'avrebbe poi portata a Brazzaville in Congo da suo fratello dove sarebbe rimasta per due mesi. Infine, in data 30 maggio 2007, facendo scalo in Francia, avrebbe raggiunto la Svizzera in aereo. B. Il 6 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento delle interessate dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Congo (Kinshasa) siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 13 luglio 2007, le interessate hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 3 agosto 2007, il TAF ha rinunciato a chiedere il versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. E. Il 7 agosto 2007, chiamato a presentare una risposta, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 29 agosto 2007, i ricorrenti hanno inoltrato l'atto di replica.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che le ricorrenti non avrebbero addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Inoltre, l'autorità inferiore ha pure considerato come inconsistenti, inverosimili e contraddittorie le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dagli insorgenti. Peraltro, secondo le informazioni in possesso dell'UFM, gli scontri allegati da A._______ non sarebbero avvenuti tra il 22 e il 24 febbraio 2007, bensì a marzo del 2007. Per di più, avrebbe errato il nome per esteso di IPK, allegando il nome di "Instruction Provinciale de Kinshasa". Oltre a ciò, quest'ultima avrebbe descritto tale prigione in modo vago e generico. In aggiunta, gli episodi degli stupri sarebbero stati asseriti in modo estremamente evasivo, ripetitivo, stereotipato ed esente da qualsiasi connotazione personale. Infatti, A._______, a proposito dell'abuso avvenuto al suo domicilio, avrebbe dichiarato, di essere stata picchiata, di aver poi colpito un soldato e di essere stata violentata mentre la figlia sarebbe stata portata in un'altra stanza. Tuttavia, si sarebbe poi smentita adducendo che la figlia sarebbe stata presente al momento dello stupro. Inoltre, per quanto concerne le violenze sessuali subite in carcere, le avrebbe raccontate sempre in maniera evasiva e pressoché identica. Inoltre, non avrebbe saputo il nome della guardia che l'avrebbe aiutata, come pure quello del tenente che l'avrebbe fatta uscire dall'IPK, oppure cosa lo stesso avrebbe ricevuto in cambio della sua liberazione. Peraltro, avrebbe affermato di aver vissuto a Brazzaville per due mesi ma, invitata a fornire le date, avrebbe invece detto di avervi abitato dal 1° marzo 2007 al 30 maggio 2007. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti.

E. 4.2 Nel ricorso, le insorgenti hanno allegato, per quanto è qui di rilievo, che "l'attestation de perte de pièces d'identité" svolge nella Repubblica Democratica del Congo (detta in seguito: RDC) proprio una funzione di documento d'identità. A tal proposito, hanno versato agli atti un'informazione raccolta dalla "Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de refugié du Canada" secondo cui gli attestati di perdita di documenti d'identità si presenterebbero in diversi formati. Inoltre, verrebbero rilasciati dietro semplice richiesta, senza alcuna verifica e permetterebbero di passare la frontiera congolese per andare a Brazzaville. Ciò equivarrebbe ad un lasciapassare. L'UFM non potrebbe misconoscere, il fatto che da tempo nella RDC non vengano più emesse carte d'identità o comunque non rilasciate con facilità. Pertanto, sarebbero verosimili i motivi scusanti la mancata presentazione dei documenti. Per di più, apparirebbe oggettivamente realistico che nella fattispecie si possa applicare l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, siccome, di fronte alla complessità della sua vicenda, che comporterebbe una persecuzione legata al genere sessuale, sembrerebbe data la necessità di ulteriori accertamenti, in quanto ciò che avrebbe descritto corrisponderebbe alla realtà della RDC. Infatti, il racconto di A._______ apparirebbe molto circostanziato, preciso e a tratti ricco di dettagli. Inoltre, sarebbe comprensibile che una donna, che ha subito ripetuti atti di violenza sessuale, non ne parli a cuor leggero, fornendo risposte lapidarie ma concrete e verosimili. Infine, sarebbero pure necessari ulteriori chiarimenti in relazione all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto gli insorgenti apparterrebbero alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili.

E. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che "l'attestation de perte des pièces d'identité" non sarrebbe considerata un documento d'identità secondo l'art. 1 lett. c dell' Ordinanza 1 relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Peraltro, tale attestato non sarebbe stato compilato correttamente, poiché non riporterebbe né i documenti smarriti di A._______, né la nascita della figlia. Pertanto, le insorgenti potrebbero comunque ottenere sia il certificato di nazionalità che il passaporto con "l'attestation de perte des pièces d'identité", anche se non verrebbero più rilasciate le carte d'identità in RDC da diversi anni. Infine, ha proposto la reiezione del gravame.

E. 4.4 Nella replica, le ricorrenti hanno dichiarato che l'UFM misconoscerebbe che "l'attestation de perte des pièces d'identité" sarebbe l'unico documento sostitutivo della carta d'identità. Peraltro, non sarebbe possibile identificare tale documento come uno valido oppure uno falsificato, dato che ne esisterebbero forme diverse. Quindi sarebbe evidente che le insorgenti non sono in grado di presentare un documento d'identità e dunque non si giustificherebbe la decisione di non entrata in merito.

E. 5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 5.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6).

E. 5.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 6 Questo Tribunale osserva, che le ricorrenti, senza valide ragioni, non hanno tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della loro domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare, che le insorgenti sono state invitate a presentare tali documenti già il 31 maggio 2007 ([...]). Durante la procedura di prima istanza, A._______ ha dichiarato di non avere mai posseduto né la carta d'identità, né il passaporto e di non avere modo di procurarseli ([...]). In contraddizione con ciò, ella ha consegnato un attestato di perdita di documenti d'identità risalente al 17 dicembre 2002. Confrontata con tale fatto, ella ha dichiarato di avere ottenuto tale attestato e non un documento d'identità, siccome il suo compagno l'avrebbe richiesto espressamente nel 2006, ovvero un anno prima del suo espatrio ([...]). Inoltre, la stessa ha allegato di avere raggiunto la Svizzera in aereo facendo scalo in Francia in una città a lei sconosciuta. Ciò, con un passaporto che raffigurava non solo le generalità, ma anche le foto di un'altra donna insieme ad un'altra bambina ([...]). Peraltro, avrebbe passato i controlli all'aeroporto con l'aiuto di una persona che avrebbe consegnato per lei i documenti di viaggio ([...]). Tale fatto è agli occhi del TAF inverosimile, ritenuto che è addirittura impensabile di potere superare i controlli delle autorità di immigrazione, segnatamente presso un aeroporto europeo, senza essere in possesso di un documento d'identità personale valido. Vista l'inverosimiglianza di tali dichiarazioni, questo Tribunale rileva che le autrici del gravame non possono avere viaggiato nelle condizioni descritte e dissimulano i documenti d'identità per i bisogni della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).

E. 7 Il TAF rileva, inoltre, che le ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, questo Tribunale rileva che gli scontri a Kinshasa si sono effettivamente svolti tra il 22 e il 23 marzo 2007 e non nel periodo tra il 22 e il 24 febbraio 2007, come allegato da A._______. Ora, la stessa ha sempre ribadito di avere vissuto lo stupro a casa sua durante gli scontri, in data 22 febbraio 2007, mentre il resto del suo racconto, ovvero l'incarcerazione, gli ulteriori abusi sessuali subiti in prigione nonché il suo espatrio verso il Congo, sarebbero avvenuti prima del suo arrivo a Brazzaville, in data 1° marzo 2007. Inoltre, l'insorgente non ha né contestato, né chiarito questo fatto importante del loro racconto in sede di ricorso. Peraltro, la ricorrente non si è neppure espressa sul fatto che A._______, nel corso della procedura di prima istanza, avrebbe errato il nome per esteso dell'"inspection provinciale de la police de Kinshasa" (IPK). In considerazione di quanto precede, questo Tribunale ritiene come inverosimile che le ricorrenti abbiano realmente vissuto quanto allegato. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dalle insorgenti.

E. 8 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dalle ricorrenti (v. considerando 7 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato delle insorgenti medesime (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 9 Infine, non sussiste, nella fattispecie, la necessità di ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. consid. 12).

E. 10 Visto quanto precede, la decisione di non entrata nel merito relativa alla domanda d'asilo nel caso di specie va confermata.

E. 11 Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 12.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStr). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).

E. 12.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-mento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Congo (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Infatti, secondo la prassi del TAF, l'allontanamento è di principio esigibile per le persone aventi il loro ultimo domicilio a Kinshasa o in una città aeroportuale dell'ovest del Paese, oppure se dispongono di una solida rete sociale o familiare in una di queste città. Tuttavia, va precisato che, anche in tali circostanze, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (v. fra le tante Sentenza D-6656/2006 del TAF del 25 aprile 2008 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 33 consid. 8.3 pag. 237).

E. 12.3 Nel caso concreto, A._______ è giovane ed ha una certa esperienza professionale come pescivendola. Inoltre, dispone di una solida rete sociale e famigliare in patria (i genitori di A._______ e due sorelle, di cui una sposata, vivono tutti a Kinshasa), che dovrebbe essere ancora intatta, visto che la sua partenza dal Paese d'origine risale soltanto al 1° marzo 2007. Le autrici del gravame non hanno altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza delle insorgenti in Svizzera per motivi medici. Nonostante ciò, va rilevato che A._______ è nubile, non accompagnata e sua figlia ha appena compiuto cinque anni. Oltre a ciò, la madre di A._______ mantiene a stento tutta la sua famiglia da sola, in quanto il padre non è più in grado di lavorare ([...]). Non è pertanto verosimile che la stessa possa anche assumersi il sostentamento della figlia e dell'abiatica. Inoltre, non è nemmeno certo che il compagno di A._______, non essendo suo marito, intenda continuare a mantenerla al suo rientro. Per di più, il TAF non giudica sufficiente l'eventuale esistenza di una persona benestante di nome C._______ nella rete sociale di A._______, ritenuto che non è dato sapere se lo stesso sarebbe in grado e disposto a partecipare al mantenimento delle insorgenti. Da quanto suesposto, discende che attualmente l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti non è ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, ritenuto che quest'ultime, una volta rientrate in Patria, rischiano di ritrovarsi in condizioni di vita assai difficili e precarie con conseguenze potenzialmente importanti segnatamente per la salute, la crescita e lo sviluppo della piccola. Si rivela pertanto giudizioso pronunciare l'ammissione provvisoria.

E. 12.4 Per conseguenza, il gravame va accolto in materia d'esecuzione dell'allontanamento. L'UFM è pertanto invitato a pronunciare l'ammissione provvisoria delle ricorrenti in Svizzera.

E. 13.1 Essendo il ricorso parzialmente accolto, si giustifica il condono della metà delle spese processuali poste a carico delle insorgenti (art. 63 cpv. 1 PA e art. 2 e 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse ammontano quindi a CHF 300.-.

E. 13.2 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA in relazione all'art. 7 cpv. 2 TS-TAF). In assenza di una nota particolareggiata, il TAF assegna le spese ripetibili d'ufficio in base agli atti. Nel caso concreto, il TAF ritiene giudizioso aggiudicare alle ricorrenti CHF 300.-. L'UFM provvederà a versare tale somma alle insorgenti. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto in materia d'esecuzione dell'allontanamento. Per il resto è respinto.
  2. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno della ricorrente e di sua figlia in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri.
  3. Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. L'UFM verserà alle ricorrenti CHF 300.- a titolo di spese ripetibili.
  5. Comunicazione a: rappresentante delle ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) D._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4786/2007 {T 0/2} Sentenza del 12 febbraio 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Daniel Schmid, Robert Galliker, cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, e B._______, Congo (Kinshasa), ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 luglio 2007 / N [...]. Fatti: A. Il 31 maggio 2007, A._______ ha presentato insieme a sua figlia una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata il 1° marzo 2007 per il timore di essere uccisa, oppure di essere incarcerata per il resto della sua vita, a causa del suo compagno, sparito in data 19 febbraio 2007, il quale era una guardia di Jean Pierre Bemba. In occasione degli scontri del 22 al 24 febbraio 2007, insorti a causa del rifiuto dei soldati di Bemba di integrarsi nell'esercito di Kabila, in data 24 febbraio 2007, sei militari sarebbero andati a casa dell'interessata a cercare il suo compagno. In quell'occasione, l'interessata sarebbe stata violentata da due soldati, a seconda delle versioni, mentre la figlia stava nella stanza accanto, oppure in presenza della stessa ([...]). In seguito, sarebbe stata incarcerata ed avrebbe subito ulteriori violenze sessuali. Il 28 febbraio 2007, sarebbe riuscita a fuggire grazie all'aiuto di una guardia che avrebbe informato C._______, un amico libanese del suo compagno, il quale avrebbe fatto sì che un tenente, responsabile della prigione, la liberasse. C._______ l'avrebbe poi portata a Brazzaville in Congo da suo fratello dove sarebbe rimasta per due mesi. Infine, in data 30 maggio 2007, facendo scalo in Francia, avrebbe raggiunto la Svizzera in aereo. B. Il 6 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento delle interessate dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Congo (Kinshasa) siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 13 luglio 2007, le interessate hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 3 agosto 2007, il TAF ha rinunciato a chiedere il versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. E. Il 7 agosto 2007, chiamato a presentare una risposta, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 29 agosto 2007, i ricorrenti hanno inoltrato l'atto di replica. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che le ricorrenti non avrebbero addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Inoltre, l'autorità inferiore ha pure considerato come inconsistenti, inverosimili e contraddittorie le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dagli insorgenti. Peraltro, secondo le informazioni in possesso dell'UFM, gli scontri allegati da A._______ non sarebbero avvenuti tra il 22 e il 24 febbraio 2007, bensì a marzo del 2007. Per di più, avrebbe errato il nome per esteso di IPK, allegando il nome di "Instruction Provinciale de Kinshasa". Oltre a ciò, quest'ultima avrebbe descritto tale prigione in modo vago e generico. In aggiunta, gli episodi degli stupri sarebbero stati asseriti in modo estremamente evasivo, ripetitivo, stereotipato ed esente da qualsiasi connotazione personale. Infatti, A._______, a proposito dell'abuso avvenuto al suo domicilio, avrebbe dichiarato, di essere stata picchiata, di aver poi colpito un soldato e di essere stata violentata mentre la figlia sarebbe stata portata in un'altra stanza. Tuttavia, si sarebbe poi smentita adducendo che la figlia sarebbe stata presente al momento dello stupro. Inoltre, per quanto concerne le violenze sessuali subite in carcere, le avrebbe raccontate sempre in maniera evasiva e pressoché identica. Inoltre, non avrebbe saputo il nome della guardia che l'avrebbe aiutata, come pure quello del tenente che l'avrebbe fatta uscire dall'IPK, oppure cosa lo stesso avrebbe ricevuto in cambio della sua liberazione. Peraltro, avrebbe affermato di aver vissuto a Brazzaville per due mesi ma, invitata a fornire le date, avrebbe invece detto di avervi abitato dal 1° marzo 2007 al 30 maggio 2007. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti. 4.2 Nel ricorso, le insorgenti hanno allegato, per quanto è qui di rilievo, che "l'attestation de perte de pièces d'identité" svolge nella Repubblica Democratica del Congo (detta in seguito: RDC) proprio una funzione di documento d'identità. A tal proposito, hanno versato agli atti un'informazione raccolta dalla "Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de refugié du Canada" secondo cui gli attestati di perdita di documenti d'identità si presenterebbero in diversi formati. Inoltre, verrebbero rilasciati dietro semplice richiesta, senza alcuna verifica e permetterebbero di passare la frontiera congolese per andare a Brazzaville. Ciò equivarrebbe ad un lasciapassare. L'UFM non potrebbe misconoscere, il fatto che da tempo nella RDC non vengano più emesse carte d'identità o comunque non rilasciate con facilità. Pertanto, sarebbero verosimili i motivi scusanti la mancata presentazione dei documenti. Per di più, apparirebbe oggettivamente realistico che nella fattispecie si possa applicare l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, siccome, di fronte alla complessità della sua vicenda, che comporterebbe una persecuzione legata al genere sessuale, sembrerebbe data la necessità di ulteriori accertamenti, in quanto ciò che avrebbe descritto corrisponderebbe alla realtà della RDC. Infatti, il racconto di A._______ apparirebbe molto circostanziato, preciso e a tratti ricco di dettagli. Inoltre, sarebbe comprensibile che una donna, che ha subito ripetuti atti di violenza sessuale, non ne parli a cuor leggero, fornendo risposte lapidarie ma concrete e verosimili. Infine, sarebbero pure necessari ulteriori chiarimenti in relazione all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto gli insorgenti apparterrebbero alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che "l'attestation de perte des pièces d'identité" non sarrebbe considerata un documento d'identità secondo l'art. 1 lett. c dell' Ordinanza 1 relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Peraltro, tale attestato non sarebbe stato compilato correttamente, poiché non riporterebbe né i documenti smarriti di A._______, né la nascita della figlia. Pertanto, le insorgenti potrebbero comunque ottenere sia il certificato di nazionalità che il passaporto con "l'attestation de perte des pièces d'identité", anche se non verrebbero più rilasciate le carte d'identità in RDC da diversi anni. Infine, ha proposto la reiezione del gravame. 4.4 Nella replica, le ricorrenti hanno dichiarato che l'UFM misconoscerebbe che "l'attestation de perte des pièces d'identité" sarebbe l'unico documento sostitutivo della carta d'identità. Peraltro, non sarebbe possibile identificare tale documento come uno valido oppure uno falsificato, dato che ne esisterebbero forme diverse. Quindi sarebbe evidente che le insorgenti non sono in grado di presentare un documento d'identità e dunque non si giustificherebbe la decisione di non entrata in merito. 5. 5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 5.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 5.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 6. Questo Tribunale osserva, che le ricorrenti, senza valide ragioni, non hanno tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della loro domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare, che le insorgenti sono state invitate a presentare tali documenti già il 31 maggio 2007 ([...]). Durante la procedura di prima istanza, A._______ ha dichiarato di non avere mai posseduto né la carta d'identità, né il passaporto e di non avere modo di procurarseli ([...]). In contraddizione con ciò, ella ha consegnato un attestato di perdita di documenti d'identità risalente al 17 dicembre 2002. Confrontata con tale fatto, ella ha dichiarato di avere ottenuto tale attestato e non un documento d'identità, siccome il suo compagno l'avrebbe richiesto espressamente nel 2006, ovvero un anno prima del suo espatrio ([...]). Inoltre, la stessa ha allegato di avere raggiunto la Svizzera in aereo facendo scalo in Francia in una città a lei sconosciuta. Ciò, con un passaporto che raffigurava non solo le generalità, ma anche le foto di un'altra donna insieme ad un'altra bambina ([...]). Peraltro, avrebbe passato i controlli all'aeroporto con l'aiuto di una persona che avrebbe consegnato per lei i documenti di viaggio ([...]). Tale fatto è agli occhi del TAF inverosimile, ritenuto che è addirittura impensabile di potere superare i controlli delle autorità di immigrazione, segnatamente presso un aeroporto europeo, senza essere in possesso di un documento d'identità personale valido. Vista l'inverosimiglianza di tali dichiarazioni, questo Tribunale rileva che le autrici del gravame non possono avere viaggiato nelle condizioni descritte e dissimulano i documenti d'identità per i bisogni della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 7. Il TAF rileva, inoltre, che le ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, questo Tribunale rileva che gli scontri a Kinshasa si sono effettivamente svolti tra il 22 e il 23 marzo 2007 e non nel periodo tra il 22 e il 24 febbraio 2007, come allegato da A._______. Ora, la stessa ha sempre ribadito di avere vissuto lo stupro a casa sua durante gli scontri, in data 22 febbraio 2007, mentre il resto del suo racconto, ovvero l'incarcerazione, gli ulteriori abusi sessuali subiti in prigione nonché il suo espatrio verso il Congo, sarebbero avvenuti prima del suo arrivo a Brazzaville, in data 1° marzo 2007. Inoltre, l'insorgente non ha né contestato, né chiarito questo fatto importante del loro racconto in sede di ricorso. Peraltro, la ricorrente non si è neppure espressa sul fatto che A._______, nel corso della procedura di prima istanza, avrebbe errato il nome per esteso dell'"inspection provinciale de la police de Kinshasa" (IPK). In considerazione di quanto precede, questo Tribunale ritiene come inverosimile che le ricorrenti abbiano realmente vissuto quanto allegato. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dalle insorgenti. 8. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dalle ricorrenti (v. considerando 7 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato delle insorgenti medesime (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 9. Infine, non sussiste, nella fattispecie, la necessità di ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. consid. 12). 10. Visto quanto precede, la decisione di non entrata nel merito relativa alla domanda d'asilo nel caso di specie va confermata. 11. Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 12. 12.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStr). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 12.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-mento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Congo (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Infatti, secondo la prassi del TAF, l'allontanamento è di principio esigibile per le persone aventi il loro ultimo domicilio a Kinshasa o in una città aeroportuale dell'ovest del Paese, oppure se dispongono di una solida rete sociale o familiare in una di queste città. Tuttavia, va precisato che, anche in tali circostanze, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (v. fra le tante Sentenza D-6656/2006 del TAF del 25 aprile 2008 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 33 consid. 8.3 pag. 237). 12.3 Nel caso concreto, A._______ è giovane ed ha una certa esperienza professionale come pescivendola. Inoltre, dispone di una solida rete sociale e famigliare in patria (i genitori di A._______ e due sorelle, di cui una sposata, vivono tutti a Kinshasa), che dovrebbe essere ancora intatta, visto che la sua partenza dal Paese d'origine risale soltanto al 1° marzo 2007. Le autrici del gravame non hanno altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza delle insorgenti in Svizzera per motivi medici. Nonostante ciò, va rilevato che A._______ è nubile, non accompagnata e sua figlia ha appena compiuto cinque anni. Oltre a ciò, la madre di A._______ mantiene a stento tutta la sua famiglia da sola, in quanto il padre non è più in grado di lavorare ([...]). Non è pertanto verosimile che la stessa possa anche assumersi il sostentamento della figlia e dell'abiatica. Inoltre, non è nemmeno certo che il compagno di A._______, non essendo suo marito, intenda continuare a mantenerla al suo rientro. Per di più, il TAF non giudica sufficiente l'eventuale esistenza di una persona benestante di nome C._______ nella rete sociale di A._______, ritenuto che non è dato sapere se lo stesso sarebbe in grado e disposto a partecipare al mantenimento delle insorgenti. Da quanto suesposto, discende che attualmente l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti non è ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, ritenuto che quest'ultime, una volta rientrate in Patria, rischiano di ritrovarsi in condizioni di vita assai difficili e precarie con conseguenze potenzialmente importanti segnatamente per la salute, la crescita e lo sviluppo della piccola. Si rivela pertanto giudizioso pronunciare l'ammissione provvisoria. 12.4 Per conseguenza, il gravame va accolto in materia d'esecuzione dell'allontanamento. L'UFM è pertanto invitato a pronunciare l'ammissione provvisoria delle ricorrenti in Svizzera. 13. 13.1 Essendo il ricorso parzialmente accolto, si giustifica il condono della metà delle spese processuali poste a carico delle insorgenti (art. 63 cpv. 1 PA e art. 2 e 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse ammontano quindi a CHF 300.-. 13.2 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA in relazione all'art. 7 cpv. 2 TS-TAF). In assenza di una nota particolareggiata, il TAF assegna le spese ripetibili d'ufficio in base agli atti. Nel caso concreto, il TAF ritiene giudizioso aggiudicare alle ricorrenti CHF 300.-. L'UFM provvederà a versare tale somma alle insorgenti. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto in materia d'esecuzione dell'allontanamento. Per il resto è respinto. 2. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno della ricorrente e di sua figlia in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri. 3. Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. L'UFM verserà alle ricorrenti CHF 300.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: rappresentante delle ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) D._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: