Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Il 7 luglio 2005, l'interessata, con ultimo domicilio prima dell'espatrio a Kisangani, nell'est della Repubblica democratica del Congo (in seguito detta: RDC), ha presentato una domanda d'asilo. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo, di temere di essere uccisa, in quanto si sarebbe opposta, in qualità di consigliera dei giovani, alla comunicazione ai responsabili del partito facenti capo a Joseph Kabila, presidente in carica, dei nominativi dei partecipanti ad un seminario organizzato dal pastore della sua Chiesa. Inoltre, la stessa non avrebbe voluto fare politica, in quanto avrebbe visto morire molte persone a Kisangani. Accusata d'aver tramato contro il presidente, sarebbe stata condotta in una cella presso gli uffici dell'Agence Nationale de Renseignement (detta in seguito: ANR) a Kisangani e picchiata durante due giorni con, secondo le versioni, un bastone, un frustino, oppure, con qualcosa di duro. Sempre a seconda delle versioni, in tali occasioni avrebbe indossato un pantalone ed una maglietta polo oppure nessun indumento. Il decimo giorno sarebbe stata liberata grazie all'intervento di un amico di suo padre, il quale l'avrebbe ospitata per una notte a casa sua e accompagnata l'indomani in aereo fino a Kampala in Uganda, da dove l'interessata avrebbe preso un aereo per la Svizzera. B. Il 29 luglio 2005, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la RDC, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 29 agosto 2005, l'interessata, ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per per una nuova decisione di merito e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 4 ottobre 2005, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha altresì evaso ulteriormente la succitata domanda d'assistenza giudiziaria. E. Il 18 ottobre 2005, l'UFM, invitato a presentare una risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 6 febbraio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha concesso alla ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica. G. Il 19 febbraio 2007, l'insorgente ha inoltrato la replica.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Il TAF giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato il racconto reso dall'insorgente povero di dettagli in più punti, impreciso e stereotipato. In particolare, la stessa non avrebbe saputo descrivere in modo esaustivo l'evocato luogo di detenzione, limitandosi ad allegare di essere stata detenuta in una cella grande come l'ufficio in cui ha effettuato le audizioni dell'UFM e che al suo interno non vi sarebbe stato alcunché all'infuori di altre persone. Inoltre, nel suo racconto mancherebbero dei dettagli tipici ed individuali che una persona sarebbe in grado di allegare se fosse stata realmente rinchiusa in un luogo di detenzione. Peraltro, avrebbe reso versioni discrepanti fra loro con riferimento agli evocati maltrattamenti subiti presso gli uffici dell'ANR, ovvero, in occasione dell'audizione breve, avrebbe asserito che le sarebbero stati tolti i vestiti, l'avrebbero fatta sdraiare per terra e sarebbe stata picchiata con dei bastoni, mentre nell'audizione federale, sarebbe stata condotta nel cortile, dove l'avrebbero picchiata con qualcosa di duro che non avrebbe visto. Oltre a ciò, il racconto sul viaggio d'espatrio risulterebbe inverosimile, in virtù della sua incompatibilità con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie.
E. 5.2 Nel gravame, l'insorgente denuncia un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. Ha sostenuto d'aver reso un racconto molto dettagliato e preciso e che lo stesso sarebbe verosimile e da lei realmente vissuto. Inoltre, ha fatto valere che l'UFM fonderebbe la sua decisione su di una contraddizione in merito alla quale avrebbe già avuto modo di pronunciarsi. Il fatto che l'autorità inferiore non la creda, non sarebbe un argomento valido. Peraltro, la situazione in patria sarebbe notoriamente catastrofica e l'esecuzione del suo allontanamento verso la RDC sarebbe al momento attuale illecita e non ragionevolmente esigibile, essendole segnatamente preclusa qualsiasi possibilità di rifugio interno.
E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha, da un lato, confermato il giudizio d'inverosimiglianza, di cui alla decisione impugnata, con riferimento alle allegazioni determinanti rese dall'insorgente in sede di procedura di prima istanza. Dall'altro lato, ha ribadito l'assenza di motivi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente. Peraltro, ha osservato, segnatamente, che la ricorrente sarebbe giovane, avrebbe acquisito una formazione scolastica superiore, avrebbe vissuto dal 1992 presso la famiglia di suo zio a Kisangani (il quale avrebbe altresì provveduto al suo sostentamento) e che ulteriori famigliari (di suo padre) risiederebbero a Kinshasa nonché a Bunia (madre). Infine, i problemi medici invocati dall'autrice del gravame (dolori alle ginocchia) non sarebbero ostativi alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento.
E. 5.4 Nella replica, l'insorgente ha segnalato che le osservazioni, ormai datate, non terrebbero conto della mutata situazione del suo Paese e, poiché vecchie di oltre un anno, non troverrebbero fondamento nell'attuale realtà della RDC. Inoltre, sarebbe ulteriormente peggiorata la situazione rispetto alla sicurezza ed ai diritti fondamentali. Peraltro, i rapporti delle organizzazzioni umanitarie parlerebbero di una situazione di rischio - soprattutto per le giovani donne - che spesso verrebbero violentate dalle milizie ancora ampiamente attive nel Paese. Ciò farebbe sì che nel suo caso un rientro in Congo non appaia come ragionevolmente esigibile. Infine, ha confermato quanto detto nel suo ricorso del 29 agosto 2005.
E. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
E. 7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM sul fatto che l'interessata ha reso un racconto vago ed impreciso dell'evocato periodo di detenzione vissuto e dei pretesi maltrattamenti subiti. Inoltre, ha reso versioni fortemente divergenti su punti essenziali del suo racconto. Basti qui rilevare che, mentre nel corso della prima audizione ha raccontato di essere stata spogliata dai militari al momento di essere percossa (secondo le versioni con un bastone, con un frustino oppure con qualcosa di duro [...]), durante la seconda audizione ha affermato di vestire, nella medesima occasione, dei pantaloni ed una polo ([...]). Peraltro, in sede di ricorso, la stessa è tornata alla prima versione fornita, senza esprimersi sulle divergenze relative a quanto asserito nella seconda audizione ([...]). Oltre a ciò, invitata dall'UFM ad esprimersi riguardo a tali divergenze, l'insorgente si è limitata a confermare la versione di cui all'audizione cantonale del [...] ed a contestare genericamente la traduzione delle affermazioni rese. Per conseguenza, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni della ricorrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi.
E. 7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
E. 9.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-mento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Congo (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Infatti, secondo la prassi del TAF, l'allontanamento è di principio esigibile per le persone aventi il loro ultimo domicilio a Kinshasa o in una città aeroportuale dell'ovest del Paese, oppure che dispongono di una solida rete sociale o familiare in una di queste città. Tuttavia, va precisato che, anche in tali circostanze, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (v. fra le tante Sentenza del TAF D-4786/2007 del 12 febbraio 2009 e GICRA 2004 n. 33 consid. 8.3 pag. 237).
E. 9.3 Nel caso concreto, la ricorrente è giovane, nubile e ha una certa esperienza professionale come collaboratrice di una Chiesa protestante a Kisangani, dove ha avuto negli ultimi tre anni antecedenti l'espatrio, ovvero dal 2002 fino al 2005, il suo ultimo domicilio. Inoltre, la medesima dispone di una solida rete sociale e familiare in patria, in quanto la famiglia di suo zio abita a Kisangani e sua madre a Bunia. L'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Tuttavia sia Kinsangani che Bunia sono città situate nell'est del Paese e l'allontanamento verso queste città non è ragionevolmente esigibile ai sensi della succitata prassi del TAF. Peraltro, i familiari di suo padre, residenti a Kinshasa, non possono essere presi in considerazione nell'ottica dell'accertamento dell'esistenza di una rete sociale, rispettivamente familiare in detta città, giacché, da un lato, l'insorgente afferma di non conoscerli e, dall'altro lato, dagli atti di causa non v'è alcun indizio che potrebbe indurre questo Tribunale a dubitare di tale asserzione. Da quanto suesposto, discende che attualmente l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente non è ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr e si rileva giudizioso pronunciare l'ammissione provvisoria.
E. 9.4 Per conseguenza, il gravame va accolto in materia d'esecuzione dell'allontanamento. L'UFM è pertanto invitato a pronunciare l'ammissione provvisoria della ricorrente in Svizzera.
E. 10.1 Per eccezione, nonostante l'esito solo parzialmente positivo del gravame, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto.
E. 10.2 Non emerge dalle carte processuali che la ricorrente - non rappresentata in questa sede - abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al presente gravame. Pertanto, non sono attribuite spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto in materia d'esecuzione dell'allontanamento. Per il resto è respinto.
- L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno della ricorrente in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri.
- Non si percepiscono spese processuali.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è divenuta senza oggetto.
- Non si attribuiscono spese ripetibili.
- Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato) UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) B._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4713/2006 {T 0/2} Sentenza del 2 marzo 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Robert Galliker, cancelliere Carlo Monti. Parti A._______ Congo (Kinshasa), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 luglio 2005 / N [...]. Fatti: A. Il 7 luglio 2005, l'interessata, con ultimo domicilio prima dell'espatrio a Kisangani, nell'est della Repubblica democratica del Congo (in seguito detta: RDC), ha presentato una domanda d'asilo. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo, di temere di essere uccisa, in quanto si sarebbe opposta, in qualità di consigliera dei giovani, alla comunicazione ai responsabili del partito facenti capo a Joseph Kabila, presidente in carica, dei nominativi dei partecipanti ad un seminario organizzato dal pastore della sua Chiesa. Inoltre, la stessa non avrebbe voluto fare politica, in quanto avrebbe visto morire molte persone a Kisangani. Accusata d'aver tramato contro il presidente, sarebbe stata condotta in una cella presso gli uffici dell'Agence Nationale de Renseignement (detta in seguito: ANR) a Kisangani e picchiata durante due giorni con, secondo le versioni, un bastone, un frustino, oppure, con qualcosa di duro. Sempre a seconda delle versioni, in tali occasioni avrebbe indossato un pantalone ed una maglietta polo oppure nessun indumento. Il decimo giorno sarebbe stata liberata grazie all'intervento di un amico di suo padre, il quale l'avrebbe ospitata per una notte a casa sua e accompagnata l'indomani in aereo fino a Kampala in Uganda, da dove l'interessata avrebbe preso un aereo per la Svizzera. B. Il 29 luglio 2005, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la RDC, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 29 agosto 2005, l'interessata, ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per per una nuova decisione di merito e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 4 ottobre 2005, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha altresì evaso ulteriormente la succitata domanda d'assistenza giudiziaria. E. Il 18 ottobre 2005, l'UFM, invitato a presentare una risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 6 febbraio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha concesso alla ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica. G. Il 19 febbraio 2007, l'insorgente ha inoltrato la replica. Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato il racconto reso dall'insorgente povero di dettagli in più punti, impreciso e stereotipato. In particolare, la stessa non avrebbe saputo descrivere in modo esaustivo l'evocato luogo di detenzione, limitandosi ad allegare di essere stata detenuta in una cella grande come l'ufficio in cui ha effettuato le audizioni dell'UFM e che al suo interno non vi sarebbe stato alcunché all'infuori di altre persone. Inoltre, nel suo racconto mancherebbero dei dettagli tipici ed individuali che una persona sarebbe in grado di allegare se fosse stata realmente rinchiusa in un luogo di detenzione. Peraltro, avrebbe reso versioni discrepanti fra loro con riferimento agli evocati maltrattamenti subiti presso gli uffici dell'ANR, ovvero, in occasione dell'audizione breve, avrebbe asserito che le sarebbero stati tolti i vestiti, l'avrebbero fatta sdraiare per terra e sarebbe stata picchiata con dei bastoni, mentre nell'audizione federale, sarebbe stata condotta nel cortile, dove l'avrebbero picchiata con qualcosa di duro che non avrebbe visto. Oltre a ciò, il racconto sul viaggio d'espatrio risulterebbe inverosimile, in virtù della sua incompatibilità con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. 5.2 Nel gravame, l'insorgente denuncia un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. Ha sostenuto d'aver reso un racconto molto dettagliato e preciso e che lo stesso sarebbe verosimile e da lei realmente vissuto. Inoltre, ha fatto valere che l'UFM fonderebbe la sua decisione su di una contraddizione in merito alla quale avrebbe già avuto modo di pronunciarsi. Il fatto che l'autorità inferiore non la creda, non sarebbe un argomento valido. Peraltro, la situazione in patria sarebbe notoriamente catastrofica e l'esecuzione del suo allontanamento verso la RDC sarebbe al momento attuale illecita e non ragionevolmente esigibile, essendole segnatamente preclusa qualsiasi possibilità di rifugio interno. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha, da un lato, confermato il giudizio d'inverosimiglianza, di cui alla decisione impugnata, con riferimento alle allegazioni determinanti rese dall'insorgente in sede di procedura di prima istanza. Dall'altro lato, ha ribadito l'assenza di motivi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente. Peraltro, ha osservato, segnatamente, che la ricorrente sarebbe giovane, avrebbe acquisito una formazione scolastica superiore, avrebbe vissuto dal 1992 presso la famiglia di suo zio a Kisangani (il quale avrebbe altresì provveduto al suo sostentamento) e che ulteriori famigliari (di suo padre) risiederebbero a Kinshasa nonché a Bunia (madre). Infine, i problemi medici invocati dall'autrice del gravame (dolori alle ginocchia) non sarebbero ostativi alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento. 5.4 Nella replica, l'insorgente ha segnalato che le osservazioni, ormai datate, non terrebbero conto della mutata situazione del suo Paese e, poiché vecchie di oltre un anno, non troverrebbero fondamento nell'attuale realtà della RDC. Inoltre, sarebbe ulteriormente peggiorata la situazione rispetto alla sicurezza ed ai diritti fondamentali. Peraltro, i rapporti delle organizzazzioni umanitarie parlerebbero di una situazione di rischio - soprattutto per le giovani donne - che spesso verrebbero violentate dalle milizie ancora ampiamente attive nel Paese. Ciò farebbe sì che nel suo caso un rientro in Congo non appaia come ragionevolmente esigibile. Infine, ha confermato quanto detto nel suo ricorso del 29 agosto 2005. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM sul fatto che l'interessata ha reso un racconto vago ed impreciso dell'evocato periodo di detenzione vissuto e dei pretesi maltrattamenti subiti. Inoltre, ha reso versioni fortemente divergenti su punti essenziali del suo racconto. Basti qui rilevare che, mentre nel corso della prima audizione ha raccontato di essere stata spogliata dai militari al momento di essere percossa (secondo le versioni con un bastone, con un frustino oppure con qualcosa di duro [...]), durante la seconda audizione ha affermato di vestire, nella medesima occasione, dei pantaloni ed una polo ([...]). Peraltro, in sede di ricorso, la stessa è tornata alla prima versione fornita, senza esprimersi sulle divergenze relative a quanto asserito nella seconda audizione ([...]). Oltre a ciò, invitata dall'UFM ad esprimersi riguardo a tali divergenze, l'insorgente si è limitata a confermare la versione di cui all'audizione cantonale del [...] ed a contestare genericamente la traduzione delle affermazioni rese. Per conseguenza, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni della ricorrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. 7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 9.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-mento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Congo (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Infatti, secondo la prassi del TAF, l'allontanamento è di principio esigibile per le persone aventi il loro ultimo domicilio a Kinshasa o in una città aeroportuale dell'ovest del Paese, oppure che dispongono di una solida rete sociale o familiare in una di queste città. Tuttavia, va precisato che, anche in tali circostanze, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (v. fra le tante Sentenza del TAF D-4786/2007 del 12 febbraio 2009 e GICRA 2004 n. 33 consid. 8.3 pag. 237). 9.3 Nel caso concreto, la ricorrente è giovane, nubile e ha una certa esperienza professionale come collaboratrice di una Chiesa protestante a Kisangani, dove ha avuto negli ultimi tre anni antecedenti l'espatrio, ovvero dal 2002 fino al 2005, il suo ultimo domicilio. Inoltre, la medesima dispone di una solida rete sociale e familiare in patria, in quanto la famiglia di suo zio abita a Kisangani e sua madre a Bunia. L'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Tuttavia sia Kinsangani che Bunia sono città situate nell'est del Paese e l'allontanamento verso queste città non è ragionevolmente esigibile ai sensi della succitata prassi del TAF. Peraltro, i familiari di suo padre, residenti a Kinshasa, non possono essere presi in considerazione nell'ottica dell'accertamento dell'esistenza di una rete sociale, rispettivamente familiare in detta città, giacché, da un lato, l'insorgente afferma di non conoscerli e, dall'altro lato, dagli atti di causa non v'è alcun indizio che potrebbe indurre questo Tribunale a dubitare di tale asserzione. Da quanto suesposto, discende che attualmente l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente non è ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr e si rileva giudizioso pronunciare l'ammissione provvisoria. 9.4 Per conseguenza, il gravame va accolto in materia d'esecuzione dell'allontanamento. L'UFM è pertanto invitato a pronunciare l'ammissione provvisoria della ricorrente in Svizzera. 10. 10.1 Per eccezione, nonostante l'esito solo parzialmente positivo del gravame, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto. 10.2 Non emerge dalle carte processuali che la ricorrente - non rappresentata in questa sede - abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al presente gravame. Pertanto, non sono attribuite spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto in materia d'esecuzione dell'allontanamento. Per il resto è respinto. 2. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno della ricorrente in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri. 3. Non si percepiscono spese processuali. 4. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è divenuta senza oggetto. 5. Non si attribuiscono spese ripetibili. 6. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato) UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) B._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: