opencaselaw.ch

D-1977/2010

D-1977/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-31 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1977/2010/ {T 0/2} Sentenza del 31 marzo 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Congo (Kinshasa), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 marzo 2010 / N [...]. Visto: la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data (...), la decisione dell'UFM del 10 novembre 2004, mendiante la quale detto Ufficio ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, la sentenza del 24 ottobre 2005 dell'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) che ha stralciato dai ruoli il ricorso inoltrato contro la suddetta decisione dall'interessato, il quale si era reso irreperibile, la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato il (...), i verbali d'audizione del 18 gennaio 2010 (di seguito: verbale 1) e del 23 marzo 2010 (di seguito: verbale 2) in occasione del quale è stato concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), la decisione dell'UFM del 23 marzo 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 26 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che l'interessato ha dichiarato di essere cittadino congolese, nato a Kinshasa (Repubblica democratica del Congo), dove ha vissuto dalla sua nascita fino al suo espatrio nell'(...), che egli ha affermato di non essere mai rientrato nel suo Paese d'origine, dopo la conclusione infruttuosa nell'(...) della sua prima procedura d'asilo e di aver depositato un'altra domanda d'asilo in B._______; che egli ha dichiarato di non avere nuovi motivi d'asilo, bensì di voler completare le allegazioni espresse in relazione alla sua prima domanda d'asilo presentata in Svizzera; che, secondo le sue dichiarazioni, egli non sarebbe potuto rientrare, e non potrebbe rientrare tutt'ora nel suo Paese d'origine, in quanto regnerebbe una situazione d'insicurezza generale e considerato che la persona per cui avrebbe lavorato come corriere, il colonnello C._______, e altre persone coinvolte, sarebbero ancora in prigione o sarebbero state uccise; che, egli temerrebbe di essere ucciso, poiché sarebbe accusato di aver collaborato con il suddetto colonnello, accusato di complotto contro il presidente D._______, il cui figlio sarebbe oggi al potere; che, nel (...), il padre dell'interessato sarebbe morto, che, nella decisione del 23 marzo 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che la prima procedura d'asilo si è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, dall'altro, ha ritenuto che né la situazione politica o economica della Repubblica democratica del Congo, né altri motivi relativi alla persona del ricorrente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione del suo allontanamento in detto Paese, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile, che nel gravame, l'insorgente fa valere che - sebbene la presentazione della sua precendente domanda d'asilo in Svizzera nel (...) - sarebbero intervenuti fatti propri a motivare la sua qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, infatti, si sarebbe verificato un fatto importante, ovvero la morte di suo padre, che sarebbe stato assassinato nel (...) per mano del governo di D._______; che, a tal proposito, egli ribadisce che il collonello per cui lavorava ed altre persone a cui doveva consegnare materiale confidenziale per ordine del colonnello, sarebbero stati accusati dell'assassinio del presidente D._______ e si troverebbero ancora in prigione o sarebbero stati uccisi, come sarebbe stato il caso nel (...) per un certo E._______; che, essendo attualmente al potere il figlio di D._______, per tutti coloro accusati non vi sarebbe alcuna possibilità o speranza di salvezza, così come per lui, il quale rischierebbe di essere arrestato o ucciso e la cui situazione sarebbe peggiorata, secondo le sue ultime notizie; che, di conseguenza, in caso di rientro in patria la sua vita sarebbe in pericolo, altresì considerata la drammatica situazione in Congo, preoccupante sia dal profilo sociale che umanitario, essendovi violenze, criminalità, nonché non essendovi alcuna sicurezza, che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 10 novembre 2004, a seguito della sentenza del 24 ottobre 2005 della CRA con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall'insorgente, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, innazitutto, il ricorrente ha esplicitamente ammesso di non essere rientrato nel suo Paese d'origine, dopo la conclusione infruttosa della sua prima procedura d'asilo (cfr. verbale 1 pag. 4); che, in secondo luogo, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere nuovi motivi d'asilo a sostegno della sua domanda d'asilo (cfr. verbale 1 pag. 4); che, inoltre, considerata la crescita in giudicato della prima decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza dei suddetti motivi d'asilo, non meritano di essere prese in considerazioni le asserite precisazioni in merito agli stessi (cfr. verbale 1 pag. 4, verbale 2 pag. 1 e ricorso pag. 2); che, in terzo luogo, il ricorrente, si è limitato ad invocare in maniera vaga quale nuovo fatto a sostegno della sua domanda d'asilo, la morte del padre, senza tuttavia corroborare o precisare tale allegazione (cfr. verbale 2 pag. 1 e ricorso pag. 2); che, inoltre, tale allegazione, come rettamente rilevato dall'UFM, è in netta contraddizione con quanto affermato dal ricorrente in sede di procedura secondo cui i suoi motivi d'asilo sarebbero gli stessi rispetto a quelli presentati in occasione della sua prima domanda d'asilo e rievocati in questa sede (cfr. verbale 1 pag. 4, verbale 2 pag. 1 e ricorso pag. 2); che, a tal proposito, risulta evidente che il ricorrente ha invocato quale fatto nuovo la morte del padre solo al momento dell'inoltro del ricorso, ovvero dopo aver preso conoscenza della decisione negativa dell'UFM; che, inoltre, il ricorrente si è limitato a mere affermazioni di parte circa l'assassinio e la conseguente morte del padre, così come non ha fornito alcuna motivazione plausibile circa il presunto e asserito rapporto di causalità tra la morte del padre e l'esistenza di persecuzioni nei suoi confronti (cfr. ricorso pag. 2); che, peraltro, il ricorrente si è grossolanamente contraddetto sulla data in cui il padre sarebbe deceduto, affermando dapprima che suo padre sarebbe morto poco dopo la sua partenza per l'Europa, ovvero nel (...) (cfr. verbale 2 pag. 1) ed in seguito che sarebbe invece stato assassinato nel (...) (cfr. verbale 2 pag. 2 e ricorso pag. 2), che, infine, il ricorrente ha altresì dichiarato di non aver mai avuto problemi personalmente né con le autorità del suo Paese, né con terze persone e che non ha mai svolto attività politiche (cfr. verbale 2 pagg. 4-5), che, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, v'è, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e rasentano l'abuso processuale, nonché, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] e Giurisprudenza ed informazioni della CRA [GICRA] 2001 n.21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nella Repubblica democratica del Congo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), contrariamente a quanto il ricorrente pretende far valere in sede di ricorso con mere e generali affermazioni di parte (cfr. ricorso pag. 3), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Congo (Kinshasa) non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, infatti, secondo la prassi del TAF, l'allontanamento è di principio esigibile per le persone aventi il loro ultimo domicilio a Kinshasa o in una città aeroportuale dell'ovest del Paese, oppure che dispongono di una solida rete sociale o familiare in una di queste città. Tuttavia, va precisato che, anche in tali circostanze, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (v. fra le tante Sentenza del TAF D-4713/2006 del 2 marzo 2009 consid. 9.2 e D-4786/2007 del 12 febbraio 2009, nonché GICRA 2004 n. 33 consid. 8.3 pag. 237), che, nel caso concreto, l'insorgente, è giovane, ha una formazione scolastica accompiuta con l'ottenimento del diploma di commercio, nonché vanta diverse esperienze professionali come (...) in proprio, (...), (...) e (...) (cfr. verbale 2 pag. 2); che, inoltre, egli dispone in patria - dove ha vissuto sin dalla nascita - di un'importante rete familiare e sociale, dato che vivono in loco numerosi suoi zii e cugini con cui è in buoni rapporti, oltre ad altri parenti di cui si può supporre la presenza in patria, visto il racconto inverosimile del ricorrente (cfr. ibidem); che, inoltre, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto, che, peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste della probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: