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D-4731/2006

D-4731/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-06-02 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessata, originaria della Repubblica Democratica del Congo (RDC), la quale ha risieduto, a suo dire, a B._______ fino ad agosto 2002 e da ultimo a C._______ nella provincia D._______ (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 1 e ricorso, pag. 3 ), ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 24 agosto 2005. Sentita sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per il timore di essere uccisa dai ribelli. Tali guerriglieri l'avrebbero rapita il 20 giugno 2005 insieme alla sua datrice di lavoro - una commerciante d'oro - allorquando si trovava a C._______ ed abitava nella stessa dimora di quest'ultima (cfr. verbali d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 4 e del 19 settembre 2006, pagg. 4 nonché 7). L'avrebbero quindi portata in una foresta dove sarebbe stata violentata svariate volte. Trascorsa una settimana, sarebbe riuscita a fuggire ed avrebbe trovato rifugio in un convento di suore a C._______ da dove - dopo due giorni di permanenza - si sarebbe recata a E._______, a bordo di un camion, per poi lasciare la RDC in data 25 luglio 2005 (cfr. verbali d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 4 e del 19 settembre 2005, pag. 12). Avrebbe quindi raggiunto il centro di accoglienza "F._______" a G._______, Uganda. Da lì sarebbe giunta a H._______, Belgio, a bordo di un aereo, ed infine in Svizzera in auto (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2005, pagg. 4-5). B. Con decisione del 26 settembre 2005, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Esso ha pure pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 23 ottobre 2005, l'interessata ha inoltrato ricorso dinnanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito: CRA) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto la conferma dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo. D. La CRA, con ordinanza del 1° novembre 2005, ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Con risposta del 18 gennaio 2006, l'UFM, ha proposto la reiezione del gravame. F. Con ordinanza del 20 gennaio 2006, la CRA ha concesso all'insorgente un termine fino al 6 febbraio 2006 per presentare una replica. G. Il 6 febbraio 2006, l'autrice del gravame ha inoltrato l'atto di replica onde ha, in sostanza, rimandato a quanto già esposto nel ricorso. H. A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) è subentrato alla CRA. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2.1 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

E. 2.2 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato presentato in francese, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4 Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).

E. 5 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimile nonché in più punti povero di dettagli, impreciso, contraddittorio e privo di qualsiasi elemento capace di avvalorarlo il racconto della richiedente concernente i suoi motivi d'asilo. In particolare, non avrebbe saputo rendere verosimile il suo periodo di prigionia nella foresta ed ha ritenuto la descrizione del luogo di reclusione, delle violenze sessuali subite, del suo vissuto di detenzione e del capo dei ribelli, stereotipata, approssimativa e convenzionale. Inoltre, si sarebbe contraddetta nella seconda audizione quando sarebbe stata portata fuori dalla capanna assieme alla sua datrice di lavoro dai ribelli. Infatti, avrebbe allegato in un primo momento che quest'ultimi avrebbero buttato loro la bibbia per prenderle in giro perché non sarebbero riuscite a leggerla poiché era notte, mentre, in un secondo tempo, avrebbe dichiarato che fuori v'erano lanterne e torce e che, per tale motivo, la sua superiore avrebbe visto cadere fuori dalla bibbia la sua "attestation de perte des pièces d'identité". Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.

E. 6.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che l'UFM non avrebbe compreso le sue allegazioni in sede d'audizione. Inoltre, le dichiarazioni fatte nel corso della prima audizione avrebbero soltanto un valore probatorio ristretto per l'apprezzamento circa la verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. Ha poi segnalato una trasmissione della Télévision Suisse Romande 2 (TSR 2) la quale dimostrerebbe la situazione nel suo Paese d'origine e quindi la verosimiglianza del suo racconto. Ha altresì allegato che l'UFM non avrebbe intrapreso delle ricerche approfondite, circa i motivi per i quali avrebbe lasciato il suo Paese a seguito dell'invasione della provincia D._______ da parte dei ribelli ed il fatto che le autorità statali non sarebbero state in grado di proteggerla. Inoltre, il documento allegato al ricorso dimostrerebbe la veridicità del suo racconto e dei suoi timori legati ad un'eventuale esecuzione dell'allontanamento verso la RDC.

E. 6.3 Nella risposta al gravame, l'UFM ha osservato che il ricorso non conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. In particolare, il documento presentato dalla ricorrente non corroberebbe i motivi d'asilo concernenti il suo Paese d'origine.

E. 6.4 Nella replica, la ricorrente ha, per quanto è qui di rilievo, rimandato a quanto esposto nel ricorso.

E. 7 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Come ritenuto in entrata, la ricorrente ha affermato di aver vissuto a B._______ fino ad agosto 2002 e di essersi poi recata a C._______ nell'est del Congo. Avrebbe preso tale decisione ai fini di trovare lavoro e perché sarebbero morte sua madre ed una sorella (cfr. verbale d'audizione del 19 settembre 2005, pagg. 2-4). Su questo punto, va avantutto osservato, che quo alla narrazione del suo spostamento dall'ovest all'est del paese, peraltro senza indicazione di mezzi e modi di come ciò sia avvenuto, risulta già da un punto di vista dell'esperienza di vita e dell'agire umano, non convincente. Lasciare B._______, ovvero una zona del Congo ritenuta non affetta da violenze generalizzate, per spostarsi per lavoro in una zona caratterizzata da conflitti armati, risulta quanto meno contrario alla logica dell'agire. Ancor meno logico è il fatto che la ricorrente sarebbe stata addirittura accompagnata da sua sorella ed i suoi due nipoti di sei, rispettivamente sette anni; che avrebbe vissuto a C._______ per quasi tre anni pur essendo cosciente dei pericoli ai cui andava incontro. Infatti, l'insorgente stessa ha dichiarato che "i ribelli attaccavano spesso la città", oppure che "ad un certo punto c'era un po' di insicurezza a C._______, però noi siamo rimaste lì e io ho continuato a lavorare" (cfr. verbali d'audizione del 9 e del 19 settembre 2005, pag. 4). Del resto, avendo vissuto dapprima a B._______, dove aveva sicuramente accesso ai mass media, e vista la sua formazione scolastica (quinta media), risulta improbabile che non sia già stata al corrente della situazione nell'est del paese prima di spostarsi in tale direzione, mettendosi in tal modo deliberatamente in pericolo di vita (cfr. verbale d'audizione del 19 settembre 2005, pag. 2). Circa poi le vicissitudini allegate del vissuto ad est del paese, risulta alquanto inverosimile il fatto di non ricordarsi di quante volte sarebbe stata stuprata visti, tra l'altro, il breve periodo trascorso in prigionia di appena una settimana ed il lasso temporale fino alla presentazione della sua domanda d'asilo in Svizzera di soli 2 mesi (cfr. verbale d'audizione del 19 settembre 2005, pag. 12). Sarebbe poi illogico il comportamento dei ribelli che l'avrebbero fatta uscire dalla capanna di notte facilitandole in tal modo la fuga (cfr. ibidem, pag. 10). Anche per quanto riguarda la fuga risulta incredibile che vi sia riuscita nel modo descritto visto il suo pessimo stato di salute, ossia l'asserita debolezza a causa della scarsa nutrizione, la faccia gonfia a tal punto che non vedeva niente ed il fatto che non riusciva a camminare senza l'aiuto della sua superiore (cfr. verbale d'audizione del 19 settembre 2005, pagg. 5 e 11). Peraltro, si sarebbe perfino messa a dormire nella foresta la stessa notte in cui sarebbe fuggita dando così ai ribelli maggiori probabilità di raggiungerla (cfr. ibidem, pag. 11). E' pure contro la logica dell'agire il fatto di aver proseguito la sua fuga lungo la strada per C._______ (cfr. ibidem) ed il fatto che non solo sia tornata nella città del suo ultimo domicilio per due giorni, bensì sia rimasta nella zona est del Congo per un altro mese prima di espatriare (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 5). Anche dal racconto sul rapimento risulta inverosimile che ella sia fuggita senza nemmeno informarsi delle sorti dei familiari i quali - a suo dire - sarebbero tutt'ora a C._______ (cfr. verbali d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 2 e del 19 settembre 2005, pag. 2). Tale circostanza risulta a maggior ragione incredibile considerato il fatto che dopo la sua fuga dai ribelli si sarebbe nascosta addirittura nella medesima città in un convento di suore per due giorni ed il fatto che doveva aspettarsi almeno delle rappresaglie da tali forze armate rivolte contro i suoi familiari visto che poteva aspettarsi che l'avrebbero dapprima cercata a casa della sua datrice di lavoro (cfr. verbale d'audizione del 19 settembre 2005, pag. 12). Infine, non ha chiarito alcunché nel gravame e nella successiva replica riferendosi semplicemente alla situazione generale nella regione D._______ limitandosi a segnalare una trasmissione televisiva. Per quel che riguarda lo scritto del centro d'accoglimento "F._______" di G._______ (Uganda) presentato quale mezzo di prova in sede ricorsuale, codesto Tribunale ritiene che tale documento non la soccorre, in quanto i problemi incontrati in Uganda - al di là del fatto se verosimili o meno - sono successi in un Paese terzo e quindi irrelevanti per la sua domanda d'asilo. In considerazione di quanto precede, visti tutti gli elementi allegati nel loro insieme, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dalla ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262).

E. 9.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce peraltro nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. In casu non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui la ricorrente possa essere esposta in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultima non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 9.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1, pag. 215). Ciò posto, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Congo (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Infatti, secondo la prassi del TAF, l'allontanamento è di principio esigibile per le persone aventi il loro ultimo domicilio a Kinshasa o in una città aeroportuale dell'ovest del Paese, oppure che dispongono di una solida rete sociale o familiare in una di queste città. Tuttavia, va precisato che, anche in tali circostanze, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (cfr. fra le tante sentenza del TAF D-4786/2007 del 12 febbraio 2009 e GICRA 2004 n. 33, consid. 8.3, pag. 237). Nella fattispecie la ricorrente non rientra in uno dei succitati gruppi vulnerabili. Dalle carte processuali non si evince neppure che ella sia sprovvista di una rete sociale o famigliare in patria, segnatamente nella parte ovest del paese, ciò anche alla luce della ritenuta inverosimiglianza del suo spostamento avvenuto da ovest ad est (cfr. consid. 7). In altre parole, si può partire dal presupposto che la ricorrente abbia ancora una rete sociale a B._______ - in particolare sua sorella ed i suoi due nipoti - con i quali avrebbe vissuto, quand'anche non chiaramente deducibile dagli atti di causa, per alcuni anni con la sua famiglia nel Comune di I._______. Vi è quindi ragione di credere che ivi abbia ancora un certo numero di conoscenze alle quali poter rivolgersi (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 1). In tale ambito e visto che ha leso severamente la sua credibilità nel corso della presente procedura d'asilo, codesto Tribunale non può nemmeno escludere che sappia onde si trovi suo padre. Che non abbia poi dovuto pagare ella stessa il viaggio in aereo costituisce un ulteriore indizio a favore di stretti contatti in loco pronti a sostenerla al suo rientro (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 5). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, la medesima ha una discreta formazione scolastica (quinta media) ed una certa esperienza professionale quale cassiera (cfr. verbale del 19 settembre 2005, pag. 2 e "attestation de perte des pièces d'identité" del 26 giugno 2002). Infine, ella non ha nemmeno allegato di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la stessa di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.

E. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 10 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 11 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 12 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 13 Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  4. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del ricorso del 23 ottobre 2005, per corriere interno; in copia); J._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4731/2006/dei {T 0/2} Sentenza del 2 giugno 2010 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Carlo Monti; Parti A._______, Congo (Kinshasa), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 settembre 2005 / N [...]. Fatti: A. L'interessata, originaria della Repubblica Democratica del Congo (RDC), la quale ha risieduto, a suo dire, a B._______ fino ad agosto 2002 e da ultimo a C._______ nella provincia D._______ (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 1 e ricorso, pag. 3 ), ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 24 agosto 2005. Sentita sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per il timore di essere uccisa dai ribelli. Tali guerriglieri l'avrebbero rapita il 20 giugno 2005 insieme alla sua datrice di lavoro - una commerciante d'oro - allorquando si trovava a C._______ ed abitava nella stessa dimora di quest'ultima (cfr. verbali d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 4 e del 19 settembre 2006, pagg. 4 nonché 7). L'avrebbero quindi portata in una foresta dove sarebbe stata violentata svariate volte. Trascorsa una settimana, sarebbe riuscita a fuggire ed avrebbe trovato rifugio in un convento di suore a C._______ da dove - dopo due giorni di permanenza - si sarebbe recata a E._______, a bordo di un camion, per poi lasciare la RDC in data 25 luglio 2005 (cfr. verbali d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 4 e del 19 settembre 2005, pag. 12). Avrebbe quindi raggiunto il centro di accoglienza "F._______" a G._______, Uganda. Da lì sarebbe giunta a H._______, Belgio, a bordo di un aereo, ed infine in Svizzera in auto (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2005, pagg. 4-5). B. Con decisione del 26 settembre 2005, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Esso ha pure pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 23 ottobre 2005, l'interessata ha inoltrato ricorso dinnanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito: CRA) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto la conferma dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo. D. La CRA, con ordinanza del 1° novembre 2005, ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Con risposta del 18 gennaio 2006, l'UFM, ha proposto la reiezione del gravame. F. Con ordinanza del 20 gennaio 2006, la CRA ha concesso all'insorgente un termine fino al 6 febbraio 2006 per presentare una replica. G. Il 6 febbraio 2006, l'autrice del gravame ha inoltrato l'atto di replica onde ha, in sostanza, rimandato a quanto già esposto nel ricorso. H. A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) è subentrato alla CRA. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 2.2 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato presentato in francese, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 5. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimile nonché in più punti povero di dettagli, impreciso, contraddittorio e privo di qualsiasi elemento capace di avvalorarlo il racconto della richiedente concernente i suoi motivi d'asilo. In particolare, non avrebbe saputo rendere verosimile il suo periodo di prigionia nella foresta ed ha ritenuto la descrizione del luogo di reclusione, delle violenze sessuali subite, del suo vissuto di detenzione e del capo dei ribelli, stereotipata, approssimativa e convenzionale. Inoltre, si sarebbe contraddetta nella seconda audizione quando sarebbe stata portata fuori dalla capanna assieme alla sua datrice di lavoro dai ribelli. Infatti, avrebbe allegato in un primo momento che quest'ultimi avrebbero buttato loro la bibbia per prenderle in giro perché non sarebbero riuscite a leggerla poiché era notte, mentre, in un secondo tempo, avrebbe dichiarato che fuori v'erano lanterne e torce e che, per tale motivo, la sua superiore avrebbe visto cadere fuori dalla bibbia la sua "attestation de perte des pièces d'identité". Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 6.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che l'UFM non avrebbe compreso le sue allegazioni in sede d'audizione. Inoltre, le dichiarazioni fatte nel corso della prima audizione avrebbero soltanto un valore probatorio ristretto per l'apprezzamento circa la verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. Ha poi segnalato una trasmissione della Télévision Suisse Romande 2 (TSR 2) la quale dimostrerebbe la situazione nel suo Paese d'origine e quindi la verosimiglianza del suo racconto. Ha altresì allegato che l'UFM non avrebbe intrapreso delle ricerche approfondite, circa i motivi per i quali avrebbe lasciato il suo Paese a seguito dell'invasione della provincia D._______ da parte dei ribelli ed il fatto che le autorità statali non sarebbero state in grado di proteggerla. Inoltre, il documento allegato al ricorso dimostrerebbe la veridicità del suo racconto e dei suoi timori legati ad un'eventuale esecuzione dell'allontanamento verso la RDC. 6.3 Nella risposta al gravame, l'UFM ha osservato che il ricorso non conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. In particolare, il documento presentato dalla ricorrente non corroberebbe i motivi d'asilo concernenti il suo Paese d'origine. 6.4 Nella replica, la ricorrente ha, per quanto è qui di rilievo, rimandato a quanto esposto nel ricorso. 7. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Come ritenuto in entrata, la ricorrente ha affermato di aver vissuto a B._______ fino ad agosto 2002 e di essersi poi recata a C._______ nell'est del Congo. Avrebbe preso tale decisione ai fini di trovare lavoro e perché sarebbero morte sua madre ed una sorella (cfr. verbale d'audizione del 19 settembre 2005, pagg. 2-4). Su questo punto, va avantutto osservato, che quo alla narrazione del suo spostamento dall'ovest all'est del paese, peraltro senza indicazione di mezzi e modi di come ciò sia avvenuto, risulta già da un punto di vista dell'esperienza di vita e dell'agire umano, non convincente. Lasciare B._______, ovvero una zona del Congo ritenuta non affetta da violenze generalizzate, per spostarsi per lavoro in una zona caratterizzata da conflitti armati, risulta quanto meno contrario alla logica dell'agire. Ancor meno logico è il fatto che la ricorrente sarebbe stata addirittura accompagnata da sua sorella ed i suoi due nipoti di sei, rispettivamente sette anni; che avrebbe vissuto a C._______ per quasi tre anni pur essendo cosciente dei pericoli ai cui andava incontro. Infatti, l'insorgente stessa ha dichiarato che "i ribelli attaccavano spesso la città", oppure che "ad un certo punto c'era un po' di insicurezza a C._______, però noi siamo rimaste lì e io ho continuato a lavorare" (cfr. verbali d'audizione del 9 e del 19 settembre 2005, pag. 4). Del resto, avendo vissuto dapprima a B._______, dove aveva sicuramente accesso ai mass media, e vista la sua formazione scolastica (quinta media), risulta improbabile che non sia già stata al corrente della situazione nell'est del paese prima di spostarsi in tale direzione, mettendosi in tal modo deliberatamente in pericolo di vita (cfr. verbale d'audizione del 19 settembre 2005, pag. 2). Circa poi le vicissitudini allegate del vissuto ad est del paese, risulta alquanto inverosimile il fatto di non ricordarsi di quante volte sarebbe stata stuprata visti, tra l'altro, il breve periodo trascorso in prigionia di appena una settimana ed il lasso temporale fino alla presentazione della sua domanda d'asilo in Svizzera di soli 2 mesi (cfr. verbale d'audizione del 19 settembre 2005, pag. 12). Sarebbe poi illogico il comportamento dei ribelli che l'avrebbero fatta uscire dalla capanna di notte facilitandole in tal modo la fuga (cfr. ibidem, pag. 10). Anche per quanto riguarda la fuga risulta incredibile che vi sia riuscita nel modo descritto visto il suo pessimo stato di salute, ossia l'asserita debolezza a causa della scarsa nutrizione, la faccia gonfia a tal punto che non vedeva niente ed il fatto che non riusciva a camminare senza l'aiuto della sua superiore (cfr. verbale d'audizione del 19 settembre 2005, pagg. 5 e 11). Peraltro, si sarebbe perfino messa a dormire nella foresta la stessa notte in cui sarebbe fuggita dando così ai ribelli maggiori probabilità di raggiungerla (cfr. ibidem, pag. 11). E' pure contro la logica dell'agire il fatto di aver proseguito la sua fuga lungo la strada per C._______ (cfr. ibidem) ed il fatto che non solo sia tornata nella città del suo ultimo domicilio per due giorni, bensì sia rimasta nella zona est del Congo per un altro mese prima di espatriare (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 5). Anche dal racconto sul rapimento risulta inverosimile che ella sia fuggita senza nemmeno informarsi delle sorti dei familiari i quali - a suo dire - sarebbero tutt'ora a C._______ (cfr. verbali d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 2 e del 19 settembre 2005, pag. 2). Tale circostanza risulta a maggior ragione incredibile considerato il fatto che dopo la sua fuga dai ribelli si sarebbe nascosta addirittura nella medesima città in un convento di suore per due giorni ed il fatto che doveva aspettarsi almeno delle rappresaglie da tali forze armate rivolte contro i suoi familiari visto che poteva aspettarsi che l'avrebbero dapprima cercata a casa della sua datrice di lavoro (cfr. verbale d'audizione del 19 settembre 2005, pag. 12). Infine, non ha chiarito alcunché nel gravame e nella successiva replica riferendosi semplicemente alla situazione generale nella regione D._______ limitandosi a segnalare una trasmissione televisiva. Per quel che riguarda lo scritto del centro d'accoglimento "F._______" di G._______ (Uganda) presentato quale mezzo di prova in sede ricorsuale, codesto Tribunale ritiene che tale documento non la soccorre, in quanto i problemi incontrati in Uganda - al di là del fatto se verosimili o meno - sono successi in un Paese terzo e quindi irrelevanti per la sua domanda d'asilo. In considerazione di quanto precede, visti tutti gli elementi allegati nel loro insieme, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dalla ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262). 9.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce peraltro nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. In casu non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui la ricorrente possa essere esposta in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultima non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1, pag. 215). Ciò posto, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Congo (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Infatti, secondo la prassi del TAF, l'allontanamento è di principio esigibile per le persone aventi il loro ultimo domicilio a Kinshasa o in una città aeroportuale dell'ovest del Paese, oppure che dispongono di una solida rete sociale o familiare in una di queste città. Tuttavia, va precisato che, anche in tali circostanze, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (cfr. fra le tante sentenza del TAF D-4786/2007 del 12 febbraio 2009 e GICRA 2004 n. 33, consid. 8.3, pag. 237). Nella fattispecie la ricorrente non rientra in uno dei succitati gruppi vulnerabili. Dalle carte processuali non si evince neppure che ella sia sprovvista di una rete sociale o famigliare in patria, segnatamente nella parte ovest del paese, ciò anche alla luce della ritenuta inverosimiglianza del suo spostamento avvenuto da ovest ad est (cfr. consid. 7). In altre parole, si può partire dal presupposto che la ricorrente abbia ancora una rete sociale a B._______ - in particolare sua sorella ed i suoi due nipoti - con i quali avrebbe vissuto, quand'anche non chiaramente deducibile dagli atti di causa, per alcuni anni con la sua famiglia nel Comune di I._______. Vi è quindi ragione di credere che ivi abbia ancora un certo numero di conoscenze alle quali poter rivolgersi (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 1). In tale ambito e visto che ha leso severamente la sua credibilità nel corso della presente procedura d'asilo, codesto Tribunale non può nemmeno escludere che sappia onde si trovi suo padre. Che non abbia poi dovuto pagare ella stessa il viaggio in aereo costituisce un ulteriore indizio a favore di stretti contatti in loco pronti a sostenerla al suo rientro (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2005, pag. 5). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, la medesima ha una discreta formazione scolastica (quinta media) ed una certa esperienza professionale quale cassiera (cfr. verbale del 19 settembre 2005, pag. 2 e "attestation de perte des pièces d'identité" del 26 giugno 2002). Infine, ella non ha nemmeno allegato di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la stessa di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 15. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del ricorso del 23 ottobre 2005, per corriere interno; in copia); J._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: