Asilo ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del gratuito patrocinio, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Giulia Marelli Salvatore Crisogianni Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4599/2024 Sentenza del 22 agosto 2024 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliere Salvatore Crisogianni. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Stephan K. Nyffenegger, Rechtsanwalt, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisione della SEM del 20 giugno 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 5 dicembre 2023, la procura del 12 dicembre 2023 conferita dall'interessato alla Protezione giuridica della Regione (...), il verbale dell'audizione sui motivi d'asilo del 16 maggio 2024, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di assegnazione alla procedura ampliata del 22 maggio 2024, la comunicazione di cessazione del mandato della Protezione giuridica della Regione (...) del 24 maggio 2024, l'assegnazione dell'interessato al Cantone B._______ in data 31 maggio 2024, la procura del 14 giugno 2024, conferita dall'interessato al consultorio giuridico designato presso il Cantone di attribuzione, la decisione della SEM del 20 giugno 2024, notificata il 21 giugno 2024, con la quale essa non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento in Turchia, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile e incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione della stessa, la dichiarazione del 26 giugno 2024 di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte del consultorio giuridico designato presso il Cantone di attribuzione, la procura del 4 luglio 2024 conferita dall'interessato all'avvocato Stephan K. Nyffenegger, e la sua richiesta di accesso agli atti della medesima data, lo scritto della SEM del 15 luglio 2024 con cui è stata trasmessa all'interessato copia dell'indice degli atti contenuti nell'incarto, il cui esame non deve essere negato, il ricorso del 19 luglio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 luglio 2024), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM, con il quale il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo nonché la rinuncia all'allontanamento ("es sei auf die Wegweisung aus der Schweiz zu verzichten"); in subordine, ha chiesto la rinuncia all'allontanamento e la concessione dell'ammissione provvisoria; contestualmente ha presentato domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio, come pure del gratuito patrocinio, la carta d'identità originale del ricorrente, unico mezzo di prova agli atti, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF; RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che il richiedente, a sostegno della sua domanda d'asilo, ha dichiarato di essere cittadino turco di etnia curda alevita e di essere originario dalla provincia di C._______; che egli nel 2016 avrebbe partecipato ai festeggiamenti del D._______; che in tale occasione sarebbe stato coinvolto in uno scontro con la polizia e che in ragione di ciò sarebbe stato trattenuto in detenzione preventiva per due notti e tre giorni; che la documentazione testimoniante la sua detenzione sarebbe stata in possesso del suo avvocato, il quale sarebbe scappato in E._______, motivo per cui egli non avrebbe potuto produrre la relativa documentazione; che inoltre, egli sarebbe diventato membro di una piccola associazione di curdi a F._______, luogo dei suoi studi; che nell'estate del 2023 sarebbe tornato nella provincia di C._______ per lavorare presso il ristorante di suo zio a G._______, che durante la sua permanenza in tale località, a settembre 2023, sarebbe occorso l'evento scatenante la sua fuga, quando sarebbero sopraggiunte quattro persone armate mentre egli si sarebbe trovato in campagna per prendere del burro; che dopo aver riferito a questi il proprio nome e cognome sarebbe stato da loro prelevato con la forza e portato via in auto con gli occhi bendati e le mani legate; che dopo venti o trenta minuti di viaggio lo avrebbero fatto scendere; che quindi essi avrebbero affermato di conoscere il marito di sua zia materna, H._______, e che tale parente, a causa di condivisioni su Facebook, incontrerebbe diversi problemi durante i controlli quando si recherebbe in Turchia per le vacanze e che tutta la sua famiglia sarebbe sospettata di avere legami con l'organizzazione; che per questo motivo anch'egli sarebbe già da tempo sotto la loro sorveglianza e avrebbero dunque saputo dove vivrebbe, quale università frequenterebbe e di quale associazione farebbe parte; che gli aggressori gli avrebbero quindi puntato un'arma vicino all'orecchio e sparato un colpo a terra, dopodiché egli sarebbe svenuto e si sarebbe risvegliato nella campagna di I._______; che tornato a casa avrebbe raccontato di tale episodio ai suoi genitori e a sua sorella, e avrebbe preso la decisione di espatriare venendo in Svizzera, nonostante i tentativi dei genitori di distoglierlo dall'idea; che in caso di ritorno in Turchia egli avrebbe paura di rivivere lo stesso episodio e dovrebbe controllare se qualcuno lo stesse seguendo, che nella querelata decisione, la SEM ha valutato che le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero né le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi né le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi; che in particolare, l'interessato non avrebbe sufficientemente dettagliato chi fossero le persone armate che lo avrebbero maltrattato, né chi fossero questi suoi parenti che in passato sarebbero diventati guerrieri nelle montagne; che egli non avrebbe nemmeno saputo fornire una spiegazione del fatto che, benché fosse tenuto sotto osservazione, questi l'avrebbero fermato casualmente in campagna e finché non avrebbe riferito il suo nome non avrebbero saputo nemmeno chi lui fosse; che parimenti non avrebbe saputo spiegare che cosa volessero queste persone da lui; che infine non avrebbe nemmeno saputo fornire un'argomentazione convincente alla sua decisione di espatriare, nonostante anche i suoi familiari avrebbero tentato di dissuaderlo e tranquillizzarlo; che inoltre, l'episodio relativo alla detenzione preventiva del 2016 non sarebbe rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, in quanto non sarebbe attuale e non gli avrebbe causato ripercussioni nel tempo; che pertanto, non potendogli essere riconosciuta la qualità di rifugiato, la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo; che di seguito, l'autorità inferiore ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento attualmente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede di ricorso, dopo aver ribadito i fatti addotti in sede di audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente ha segnatamente reso noto di aver incaricato un avvocato in Turchia che produrrebbe prossimamente dei documenti atti a dimostrare che egli sarebbe perseguito penalmente nel Paese d'origine; che le sue allegazioni, differentemente da quanto stabilito dalla SEM, sarebbero verosimili; che egli in seguito all'evento traumatico avrebbe sofferto di acufene e avrebbe il timore di essere sparato in occasione di un qualsiasi futuro controllo in caso di ritorno in Turchia; che pertanto, alla luce di tali asserti nonché dei mezzi di prova annunciati, gli si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato; che in subordine, gli dovrebbe essere concessa l'ammissione provvisoria, poiché nel Paese d'origine rischierebbe di essere perseguitato, arrestato e condannato a una pena detentiva, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso segnatamente dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, e al contrario di quanto addotto dall'insorgente nel suo gravame, il Tribunale osserva che le dichiarazioni del ricorrente in merito ai propri motivi d'asilo non soddisfano i criteri di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi né quelli della rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per quanto riguarda la verosimiglianza dei motivi adotti, risultano in particolare incongruenti tra di loro gli asserti relativi alle ragioni per le quali il ricorrente si sarebbe ritrovato nella situazione di pericolo descritta; che infatti egli non ha saputo fornire una spiegazione del fatto che i presunti gendarmi o militari l'abbiano fermato casualmente in campagna e finché non avrebbe riferito il suo nome non avrebbero saputo nemmeno chi lui fosse, nonostante questi lo avessero tenuto sotto osservazione e fossero stati a conoscenza di informazioni riguardanti segnatamente l'università frequentata e il suo domicilio (cfr. atto SEM 18/11, D33, D55), che altresì, egli ha in un primo momento affermato che tali persone probabilmente lo avrebbero fermato pensando che egli si sarebbe trovato in tale luogo per "aiutare i terroristi", salvo in seguito asserire che avrebbero voluto intimidirlo per evitare che "un giorno" avrebbe aiutato l'organizzazione (cfr. atto SEM 18/11, D52, D55), che risulta inoltre, a tal proposito, poco convincente la giustificazione del ricorrente per cui i suoi aggressori si sarebbero limitati a maltrattarlo e abbandonarlo privo di sensi in un luogo discosto, anziché arrestarlo o ucciderlo, poiché essi non avrebbero avuto prove del suo legame con l'organizzazione e che avrebbero voluto solo incutergli timore (cfr. atto SEM 18/11, D53 e D56), che oltre a ciò, il ricorrente non è stato in grado di fornire un'argomentazione plausibile alla sua decisione di espatriare, dalla quale, peraltro, i suoi familiari avrebbero tentato di dissuaderlo, che lo stesso vale per il suo timore che l'episodio potesse ripetersi, nonostante i suoi genitori avessero affermato che un tale episodio non sarebbe più accaduto (cfr. atto SEM 18/11, D33, D69-D76), e nonostante abbia dichiarato di non avere mai avuto in passato problemi con le autorità a causa del suo cognome, né durante tutta la sua vita trascorsa nella provincia di C._______, né durante i suoi studi a F._______ (cfr. atto SEM 18/11, D65, D66), che ulteriori dubbi sulla veridicità delle allegazioni sorgono dal fatto che il ricorrente, assieme ai genitori e ad altri due familiari, abbia presentato domanda di visto Schengen (tipo C) presso il Consolato generale di Svizzera a Istanbul, respinta il 23 maggio 2023, ossia pochi mesi prima del presunto episodio scatenante la sua fuga (cfr. atti SEM 9/1, 10/2 e informazioni contenute nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione [SIMIC]), che inoltre il Tribunale, a titolo abbondanziale, rileva che i motivi sopra esposti, anche qualora si assumessero come ipoteticamente verosimili, non sono da considerarsi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che invero, il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti, i quali sono visti come tali anche da persone terze; che a questo proposito, non è sufficiente fare riferimento a minacce ipotetiche che potrebbero verificarsi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti; cfr. anche, tra le tante, la sentenza del Tribunale E-4137/2020 dell'8 aprile 2024 consid. 4.1 con riferimenti), che in casu, non sembra giustificato un timore oggettivo né soggettivo, avendo da una parte delle persone terze, ossia la famiglia del ricorrente, espressamente sostenuto che non vi era il bisogno di espatriare in seguito a quanto accaduto e che un tale episodio non si sarebbe più verificato (cfr. atto SEM 18/11, D33), e non essendo, d'altra parte, il ricorrente stato vittima di persecuzioni in passato, che del resto, nella fattispecie, non è stata nemmeno raggiunta l'intensità sufficiente, necessaria per l'applicazione dell'art. 3 LAsi, dato che si tratta di un singolo episodio di minacce e violenza, perpetrata con dei pugni nonché portando un'arma vicino all'orecchio dell'insorgente e sparando un colpo a terra (cfr. atto SEM 18/11, D33, D72-D74), che anche gli altri motivi addotti dall'insorgente non risultano pertinenti in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, che invero, il Tribunale condivide la valutazione dell'autorità di prime cure circa la (non) rilevanza dell'arresto del ricorrente risalente al 2016, che alla luce di quanto precede non vi è nemmeno alcun indizio concreto e serio, per cui il ricorrente potrebbe essere vittima di una persecuzione riflessa a causa del marito di sua zia materna; che a questo proposito occorre sottolineare che si trovano tuttora in Turchia i genitori e la sorella del ricorrente (cfr. atto SEM 18/11, D8, D12-13), lo zio materno nonché altri parenti non meglio specificati (cfr. atto SEM 18/11, D33, D64), che il suo cognome sarebbe peraltro molto diffuso nella zona (cfr. atto SEM 18/11, D59) e, infine, che non viene spiegato per quale motivo proprio il ricorrente dovrebbe essere nel mirino delle autorità turche a causa dello zio, che ciò vale anche tenuto conto dell'allegata adesione a "una piccola associazione dei curdi" a F._______ durante gli studi universitari, che infine, seppure la minoranza etnica curda subisca notoriamente delle discriminazioni e vessazioni in Turchia, tali problemi non raggiungono in generale l'intensità sufficiente per l'applicazione dell'art. 3 LAsi, non avendo il Tribunale fino ad oggi riconosciuto alcuna persecuzione collettiva nei confronti dei curdi in Turchia (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale E-2819/2024 del 14 maggio 2024 consid. 6.2; D-6861/2023 del 25 aprile 2024 consid. 7.2; D-3983/2020 del 22 agosto 2023 consid. 3.5), che ciò posto, anche nella fattispecie in esame i pregiudizi allegati dal ricorrente non risultano superare d'intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d'etnia curda sono sottoposte, che in merito all'allegazione adotta in sede ricorsuale, per cui il ricorrente avrebbe incaricato un avvocato in patria, in grado di produrre una conferma scritta di un'eventuale procedura penale ("Führung eines Strafverfahrens etc."), si rileva dapprima che l'insorgente in precedenza non aveva mai menzionato l'esistenza di un procedimento nei suoi confronti; che invero, egli ha, in sede di audizione sui motivi d'asilo, dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità, ad eccezione dell'arresto del D._______ 2016 (cfr. atto SEM 18/11, D65, D66); che inoltre, egli non ha nemmeno prospettato di temere, in caso di ritorno in Turchia, l'apertura di una procedura penale nei suoi confronti (cfr. atto SEM 18/11, D80-D81, D83); che alla luce di quanto precede, nonché delle allegazioni estremamente vaghe in merito al presunto procedimento, non vi sono i presupposti per attendere l'inoltro dei documenti; che del resto, non è stata indicata alcuna data, che infine, va sottolineato che l'insorgente è espatriato legalmente via aereo (cfr. atto SEM 18/11, D75, D76), recandosi in Bosnia, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che per quanto concerne invece l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (RS 142.20, LStrI) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2); che, in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale, in merito all'esecuzione dell'allontanamento, l'insorgente ritiene che sarebbe da concedergli l'ammissione provvisoria, che tuttavia, anche a mente del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il proprio Paese d'origine, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui il ricorrente possa subire un trattamento contrario alle norme succitate, che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016 (ad eccezione delle province di Hakkâri e Sirnak; cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; la sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.), che il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture; che il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig); che il 9 maggio 2023 lo stato di emergenza dichiarato in tali province è stato revocato, che tuttavia, posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che a tal proposito, il Tribunale osserva che sebbene il ricorrente provenga dalla provincia di C._______, ossia una delle undici province colpite dal terremoto, egli ha lasciato il suo Paese dopo la revoca dello stato d'emergenza e ha affermato che era domiciliato presso i suoi familiari residenti attualmente a J._______ e che questi stanno bene (cfr. atto SEM 18/11, D9-D10, D30); che inoltre, egli è un uomo giovane con un'ottima formazione scolastica, avendo conseguito una prima laurea presso la facoltà di (...) e iniziato un secondo percorso di laurea presso la facoltà di (...) nella città di F._______ (cfr. atto SEM 18/11, D21); che egli può contare sulla presenza di una rete familiare nel Paese d'origine in grado di offrirgli sostegno, anche economico (cfr. atto SEM 18/11, D24); che dispone inoltre di esperienza professionale, avendo lavorato presso una caffetteria, presso il ristorante dello zio materno e in cantiere (cfr. atto SEM 18/11, D33, D20); che infine, egli ha dichiarato di non avere problemi di salute (cfr. atto SEM 18/11, D32), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta, che avendo il Tribunale respinto la domanda di assistenza giudiziaria, non vi sono i presupposti per concedere il gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 1 LAsi), che visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del gratuito patrocinio, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Giulia Marelli Salvatore Crisogianni Data di spedizione: