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D-4590/2006

D-4590/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-06-16 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, originario del Togo, il quale ha risieduto, a suo dire, da ultimo a B._______ dal febbraio 2003 al 7 novembre 2004 (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2004, pag. 1), ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 28 novembre 2005. Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di subire ulteriori rappresaglie da parte delle autorità statali e dal Generale C._______, Ministro della Difesa e dei Veterani. Avrebbe fatto da intermediario ad un suo amico nigeriano, il quale comprava merce a D._______, negli Emirati Arabi Uniti, presentandolo al Ministro. In data 10 luglio 2004, si sarebbero incontrati per inoltrare un'ordinazione di merce. Dopo aver ricevuto la somma di denaro, l'amico dell'interessato si sarebbe recato a D._______ per acquistare la merce richiesta, ma non sarebbe più rientrato. Il 17 agosto 2004, mentre l'interessato non si trovava nella sua dimora, la polizia sarebbe andata a casa sua per arrestarlo. Appena giuntovi, egli sarebbe stato preso e condotto alla stazione di polizia. Dopo esser stato interrogato infruttuosamente in merito al suo amico, la polizia avrebbe iniziato a maltrattarlo fisicamente. In seguito sarebbe stato trasferito alla prigione di B._______, nella quale sarebbe rimasto per circa tre mesi. Tuttavia, grazie all'aiuto di suo fratello l'avrebbero rilasciato. Inoltre, ha dichiarato che il fatto di essere membro del partito Union des Forces du Changement (UFC) avrebbe peggiorato la sua situazione, in quanto avrebbe fatto il doppio gioco con il partito Rassemblement du peuple togolais (RPT), circostanza per cui le autorità statali ed il signor E._______ avrebbero cercato di perseguirlo a maggior ragione. Sarebbe quindi espatriato in data 7 novembre 2004 ed avrebbe raggiunto la Svizzera il 28 novembre 2004. A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha consegnato quali mezzi di prova una convocazione della gendarmeria e una tessera di membro del partito UFC. B. Con decisione del 5 gennaio 2005, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Esso ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 4 febbraio 2005, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito: CRA) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo. D. La CRA, con ordinanza del 7 marzo 2005, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura ed ha respinto la suddetta domanda d'assistenza giudiziaria. Inoltre, ha invitato l'insorgente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 29 marzo 2005, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. F. A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) è subentrato alla CRA. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi del 1979, RU 1980 1718), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2.1 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

E. 2.2 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

E. 3 Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).

E. 4 Ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti.

E. 5 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimile nonché in più punti povero di dettagli, impreciso, stereotipato, contraddittorio e privo di qualsiasi elemento capace di avvalorare il racconto del richiedente concernente i suoi motivi d'asilo. In particolare, non avrebbe saputo fornire una descrizione esaustiva del suo periodo di detenzione, limitandosi a dichiarare che lo avrebbero messo in prigione assieme agli altri e che vi sarebbero state delle visite in occasione delle quali avrebbe potuto uscire. Inoltre, mancherebbero nella sua narrazione i dettagli tipici ed individuali che una persona sarebbe in grado di allegare se realmente rinchiusa in un luogo di detenzione nel lasso di tempo descritto dall'interessato. Peraltro, nella prima audizione, avrebbe dichiarato di aver notato la perquisizione della sua dimora allorquando sarebbe tornato a casa, mentre nella seconda audizione avrebbe asserito che il signor T. glielo avrebbe fatto capire quando l'avrebbero portato nel suo ufficio. Si sarebbe altresì contraddetto sulla data del suo rilascio affermando nella prima audizione che sarebbe avvenuto il 7 novembre 2004 per poi indicare il 5 novembre 2004. Per di più, avrebbe dapprima affermato di essere entrato in campagna elettorale nel suo Paese non sapendo come risarcire il signor T. ed avrebbe in seguito allegato di aver riflettuto su come ripagare il medesimo e di non essere uscito di casa data la vergogna. Per quanto riguarda i documenti depositati dal richiedente, l'autorità inferiore li ha ritenuti quali insufficienti a dimostrare i suoi motivi d'asilo. Difatti, la convocazione della gendarmeria dimostrerebbe solamente la convocazione dell'interessato per necessità d'inchiesta giudiziaria, ma non ne emergerebbe esplicitamente il motivo per il quale sarebbe stato chiamato a presentarsi presso la brigata. Di conseguenza, l'interessato potrebbe non essere stato convocato in merito ai motivi esposti dallo stesso circa la sua domanda d'asilo. Inoltre, anche la tessera di membro del partito UFC mostrerebbe soltanto la sua appartenenza a tale partito, ma non l'allegata persecuzione che ne deriverebbe. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.

E. 6.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che l'UFM non avrebbe tenuto conto degli elementi a suo favore e che quelli a suo sfavore non lo sarebbero affatto. Nondimeno, ha sostenuto che il suo racconto sarebbe verosimile. In particolare, il ricorrente avrebbe riportato a sufficienza i dettagli circostanziali della sua detenzione abusiva. Le domande generiche che presterebbero a confusione come: "Ci racconta come ha trascorso il periodo in prigione?", non avrebbero aiutato l'insorgente del difficile esercizio di ricordare momenti duri della vita. Per contro, avrebbe asserito che, all'interno della prigione, vi era un "mini-market" per chi aveva il denaro per comprarsi da mangiare. Ciò significherebbe che lo stato non provvederebbe al sostentamento dei detenuti i quali dovrebbero andare a lavorare fuori quando sarebbe necessario. Inoltre, avrebbe indicato che non vi erano dei bagni, bensì dei semplici contenitori, per i bisogni corporali. Peraltro, si evincerebbe dal racconto del ricorrente che tale esperienza sarebbe stata molto dura da sopportare psicologicamente. Ha concluso sostenendo che soddisferebbe tutte le condizioni poste dall'art. 3 LAsi. Avrebbe quindi la qualità di rifugiato e, di conseguenza, gli dovrebbe essere concesso l'asilo in Svizzera. Infine, ha allegato che le autorità togolesi considererebbero i richiedenti l'asilo come dei nemici della peggior sorte e quindi dovrebbe temere delle rappresaglie anche in questo senso. A causa di ciò, non sarebbe esigibile il suo allontanamento verso il Togo.

E. 7.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Inoltre, il ricorrente si è limitato a speculazioni sull'eventualità di un suo futuro arresto da parte delle autorità togolesi. Infatti, è oggettivamente infondato il timore di essere nuovamente arrestato per motivi già noti alle autorità al momento dell'evocato rilascio. Peraltro, a prescindere dall'autenticità, o meno, della convocazione di polizia versata agli atti, il generico contenuto della stessa - "pour des nécessités d'une enquête judiciaire" - non permette di dimostrare né il motivo per il quale il ricorrente sarebbe stato convocato, né, tanto meno, l'esposizione dello stesso a persecuzioni rilevanti dal profilo del diritto d'asilo. Per quel che riguarda le dichiarazioni relative agli evocati pregiudizi derivanti dall'adesione del ricorrente al partito UFC, codesto Tribunale le ritiene generiche, stereotipate e totalmente inconsistenti. In particolare, ha dichiarato di essere un semplice membro e dagli atti non risulta che si sia mosso in una posizione esposta. In tale ambito la sua allegazione secondo cui avrebbe fatto il doppio gioco con il partito RTP rimane una mera congettura non sostanziata da ulteriori elementi probatori a sostegno dell'asserita qualità di membro di tale partito (cfr. verbali d'audizione del 15 dicembre 2004, pag. 5 e del 29 dicembre 2004, pag. 9). Peraltro, la tessera d'appartenenza all'UFC non dimostra, di per sé, alcunché con riferimento all'esposizione dell'insorgente stesso a seri pregiudizi. A ciò aggiungasi che il ricorrente non è nemmeno stato preciso sulle generalità della persona che avrebbe dato il denaro al suo amico per acquistare la merce a D._______. Di fatti dapprima l'ha denominata "un signore di nome E._______", per poi asserire che si trattava di "un funzionario del Governo" e, solamente, allorquando interrogato sul ruolo che rivestiva, ha allegato che si trattava del Ministro della Difesa, senza tuttavia indicare né il suo nome, né il suo titolo completo, né il suo rango militare (cfr. audizioni del 15 dicembre 2004, pagg. 4-5 e del 29 dicembre 2004, pagg. 4-5). Ciò, risulta incredibile considerata la sua allegazione secondo cui lo conoscerebbe sin dal 1993, allorché era ancora studente, ovvero da ben 11 anni (cfr. verbale d'audizione del 29 dicembre 2004, pag. 8). Oltre a ciò, si evince dagli atti di causa che, in data 15 luglio 2004, l'insorgente ha ottenuto regolarmente un visto per la Svizzera ad F._______ (Ghana), ossia un Paese terzo, valido fino al 15 novembre 2004 (cfr. atto A 13, pag. 3), ovvero il lasso di tempo in cui sarebbe stato in prigione. Risulta infatti che egli aveva inoltrato la richiesta per il rilascio di tale documento già in data 14 aprile 2004 e, in occasione della prima audizione, ha smentito di aver mai richiesto un visto per la Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2004, pag. 3 e atto A 13, pag. 4). Per di più, detto documento riporta quale motivo di soggiorno uno stage presso un cittadino svizzero (cfr. atto A 13, pag. 3). Tali fatti ledono ulteriormente la sua credibilità in merito al suo racconto. In considerazione di quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262).

E. 9.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (GICRA 1995 n. 23). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui esso potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16, consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, esso non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem, consid. 6a e GICRA 1995 n. 12, consid. 10a, pagg. 110 e segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Togo, come la denuncia il ricorrente nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile (cfr. sentenze del TAF D-2747/2007 del 27 maggio 2010, consid. 6.3; D-4957/2008 del 14 aprile 2010, consid. 7.3 e D-3970/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 7.3). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 9.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1, pag. 215). Quo al caso in narrativa, il TAF osserva che in Togo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF 2009/2], consid. 9.2.2, pag. 21, con rinvii). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giovane ed ha un'esperienza professionale quale agronomo. Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente sua moglie e suo fratello a B._______, sua sorella a G._______ nonché vari fratellastri e sorellastre (cfr. verbali d'audizione del 15 e del 29 dicembre 2004, pag. 2). Egli non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.

E. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 9.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 10 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 29 marzo 2005.

E. 12 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 29 marzo 2005, è computato con le spese processuali.
  3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del ricorso del 4 febbraio 2005, per corriere interno; in copia) H._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4590/2006/cac {T 0/2} Sentenza del 16 giugno 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), con approvazione del giudice Kurt Gysi, cancelliere Carlo Monti; Parti A._______, Togo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 gennaio 2005 / N [....]. Fatti: A. L'interessato, originario del Togo, il quale ha risieduto, a suo dire, da ultimo a B._______ dal febbraio 2003 al 7 novembre 2004 (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2004, pag. 1), ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 28 novembre 2005. Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di subire ulteriori rappresaglie da parte delle autorità statali e dal Generale C._______, Ministro della Difesa e dei Veterani. Avrebbe fatto da intermediario ad un suo amico nigeriano, il quale comprava merce a D._______, negli Emirati Arabi Uniti, presentandolo al Ministro. In data 10 luglio 2004, si sarebbero incontrati per inoltrare un'ordinazione di merce. Dopo aver ricevuto la somma di denaro, l'amico dell'interessato si sarebbe recato a D._______ per acquistare la merce richiesta, ma non sarebbe più rientrato. Il 17 agosto 2004, mentre l'interessato non si trovava nella sua dimora, la polizia sarebbe andata a casa sua per arrestarlo. Appena giuntovi, egli sarebbe stato preso e condotto alla stazione di polizia. Dopo esser stato interrogato infruttuosamente in merito al suo amico, la polizia avrebbe iniziato a maltrattarlo fisicamente. In seguito sarebbe stato trasferito alla prigione di B._______, nella quale sarebbe rimasto per circa tre mesi. Tuttavia, grazie all'aiuto di suo fratello l'avrebbero rilasciato. Inoltre, ha dichiarato che il fatto di essere membro del partito Union des Forces du Changement (UFC) avrebbe peggiorato la sua situazione, in quanto avrebbe fatto il doppio gioco con il partito Rassemblement du peuple togolais (RPT), circostanza per cui le autorità statali ed il signor E._______ avrebbero cercato di perseguirlo a maggior ragione. Sarebbe quindi espatriato in data 7 novembre 2004 ed avrebbe raggiunto la Svizzera il 28 novembre 2004. A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha consegnato quali mezzi di prova una convocazione della gendarmeria e una tessera di membro del partito UFC. B. Con decisione del 5 gennaio 2005, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Esso ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 4 febbraio 2005, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito: CRA) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo. D. La CRA, con ordinanza del 7 marzo 2005, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura ed ha respinto la suddetta domanda d'assistenza giudiziaria. Inoltre, ha invitato l'insorgente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 29 marzo 2005, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. F. A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) è subentrato alla CRA. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi del 1979, RU 1980 1718), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 2.2 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 3. Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 4. Ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti. 5. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimile nonché in più punti povero di dettagli, impreciso, stereotipato, contraddittorio e privo di qualsiasi elemento capace di avvalorare il racconto del richiedente concernente i suoi motivi d'asilo. In particolare, non avrebbe saputo fornire una descrizione esaustiva del suo periodo di detenzione, limitandosi a dichiarare che lo avrebbero messo in prigione assieme agli altri e che vi sarebbero state delle visite in occasione delle quali avrebbe potuto uscire. Inoltre, mancherebbero nella sua narrazione i dettagli tipici ed individuali che una persona sarebbe in grado di allegare se realmente rinchiusa in un luogo di detenzione nel lasso di tempo descritto dall'interessato. Peraltro, nella prima audizione, avrebbe dichiarato di aver notato la perquisizione della sua dimora allorquando sarebbe tornato a casa, mentre nella seconda audizione avrebbe asserito che il signor T. glielo avrebbe fatto capire quando l'avrebbero portato nel suo ufficio. Si sarebbe altresì contraddetto sulla data del suo rilascio affermando nella prima audizione che sarebbe avvenuto il 7 novembre 2004 per poi indicare il 5 novembre 2004. Per di più, avrebbe dapprima affermato di essere entrato in campagna elettorale nel suo Paese non sapendo come risarcire il signor T. ed avrebbe in seguito allegato di aver riflettuto su come ripagare il medesimo e di non essere uscito di casa data la vergogna. Per quanto riguarda i documenti depositati dal richiedente, l'autorità inferiore li ha ritenuti quali insufficienti a dimostrare i suoi motivi d'asilo. Difatti, la convocazione della gendarmeria dimostrerebbe solamente la convocazione dell'interessato per necessità d'inchiesta giudiziaria, ma non ne emergerebbe esplicitamente il motivo per il quale sarebbe stato chiamato a presentarsi presso la brigata. Di conseguenza, l'interessato potrebbe non essere stato convocato in merito ai motivi esposti dallo stesso circa la sua domanda d'asilo. Inoltre, anche la tessera di membro del partito UFC mostrerebbe soltanto la sua appartenenza a tale partito, ma non l'allegata persecuzione che ne deriverebbe. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 6.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che l'UFM non avrebbe tenuto conto degli elementi a suo favore e che quelli a suo sfavore non lo sarebbero affatto. Nondimeno, ha sostenuto che il suo racconto sarebbe verosimile. In particolare, il ricorrente avrebbe riportato a sufficienza i dettagli circostanziali della sua detenzione abusiva. Le domande generiche che presterebbero a confusione come: "Ci racconta come ha trascorso il periodo in prigione?", non avrebbero aiutato l'insorgente del difficile esercizio di ricordare momenti duri della vita. Per contro, avrebbe asserito che, all'interno della prigione, vi era un "mini-market" per chi aveva il denaro per comprarsi da mangiare. Ciò significherebbe che lo stato non provvederebbe al sostentamento dei detenuti i quali dovrebbero andare a lavorare fuori quando sarebbe necessario. Inoltre, avrebbe indicato che non vi erano dei bagni, bensì dei semplici contenitori, per i bisogni corporali. Peraltro, si evincerebbe dal racconto del ricorrente che tale esperienza sarebbe stata molto dura da sopportare psicologicamente. Ha concluso sostenendo che soddisferebbe tutte le condizioni poste dall'art. 3 LAsi. Avrebbe quindi la qualità di rifugiato e, di conseguenza, gli dovrebbe essere concesso l'asilo in Svizzera. Infine, ha allegato che le autorità togolesi considererebbero i richiedenti l'asilo come dei nemici della peggior sorte e quindi dovrebbe temere delle rappresaglie anche in questo senso. A causa di ciò, non sarebbe esigibile il suo allontanamento verso il Togo. 7. 7.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Inoltre, il ricorrente si è limitato a speculazioni sull'eventualità di un suo futuro arresto da parte delle autorità togolesi. Infatti, è oggettivamente infondato il timore di essere nuovamente arrestato per motivi già noti alle autorità al momento dell'evocato rilascio. Peraltro, a prescindere dall'autenticità, o meno, della convocazione di polizia versata agli atti, il generico contenuto della stessa - "pour des nécessités d'une enquête judiciaire" - non permette di dimostrare né il motivo per il quale il ricorrente sarebbe stato convocato, né, tanto meno, l'esposizione dello stesso a persecuzioni rilevanti dal profilo del diritto d'asilo. Per quel che riguarda le dichiarazioni relative agli evocati pregiudizi derivanti dall'adesione del ricorrente al partito UFC, codesto Tribunale le ritiene generiche, stereotipate e totalmente inconsistenti. In particolare, ha dichiarato di essere un semplice membro e dagli atti non risulta che si sia mosso in una posizione esposta. In tale ambito la sua allegazione secondo cui avrebbe fatto il doppio gioco con il partito RTP rimane una mera congettura non sostanziata da ulteriori elementi probatori a sostegno dell'asserita qualità di membro di tale partito (cfr. verbali d'audizione del 15 dicembre 2004, pag. 5 e del 29 dicembre 2004, pag. 9). Peraltro, la tessera d'appartenenza all'UFC non dimostra, di per sé, alcunché con riferimento all'esposizione dell'insorgente stesso a seri pregiudizi. A ciò aggiungasi che il ricorrente non è nemmeno stato preciso sulle generalità della persona che avrebbe dato il denaro al suo amico per acquistare la merce a D._______. Di fatti dapprima l'ha denominata "un signore di nome E._______", per poi asserire che si trattava di "un funzionario del Governo" e, solamente, allorquando interrogato sul ruolo che rivestiva, ha allegato che si trattava del Ministro della Difesa, senza tuttavia indicare né il suo nome, né il suo titolo completo, né il suo rango militare (cfr. audizioni del 15 dicembre 2004, pagg. 4-5 e del 29 dicembre 2004, pagg. 4-5). Ciò, risulta incredibile considerata la sua allegazione secondo cui lo conoscerebbe sin dal 1993, allorché era ancora studente, ovvero da ben 11 anni (cfr. verbale d'audizione del 29 dicembre 2004, pag. 8). Oltre a ciò, si evince dagli atti di causa che, in data 15 luglio 2004, l'insorgente ha ottenuto regolarmente un visto per la Svizzera ad F._______ (Ghana), ossia un Paese terzo, valido fino al 15 novembre 2004 (cfr. atto A 13, pag. 3), ovvero il lasso di tempo in cui sarebbe stato in prigione. Risulta infatti che egli aveva inoltrato la richiesta per il rilascio di tale documento già in data 14 aprile 2004 e, in occasione della prima audizione, ha smentito di aver mai richiesto un visto per la Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2004, pag. 3 e atto A 13, pag. 4). Per di più, detto documento riporta quale motivo di soggiorno uno stage presso un cittadino svizzero (cfr. atto A 13, pag. 3). Tali fatti ledono ulteriormente la sua credibilità in merito al suo racconto. In considerazione di quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262). 9.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (GICRA 1995 n. 23). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui esso potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16, consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, esso non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem, consid. 6a e GICRA 1995 n. 12, consid. 10a, pagg. 110 e segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Togo, come la denuncia il ricorrente nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile (cfr. sentenze del TAF D-2747/2007 del 27 maggio 2010, consid. 6.3; D-4957/2008 del 14 aprile 2010, consid. 7.3 e D-3970/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 7.3). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1, pag. 215). Quo al caso in narrativa, il TAF osserva che in Togo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF 2009/2], consid. 9.2.2, pag. 21, con rinvii). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giovane ed ha un'esperienza professionale quale agronomo. Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente sua moglie e suo fratello a B._______, sua sorella a G._______ nonché vari fratellastri e sorellastre (cfr. verbali d'audizione del 15 e del 29 dicembre 2004, pag. 2). Egli non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 29 marzo 2005. 12. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 29 marzo 2005, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del ricorso del 4 febbraio 2005, per corriere interno; in copia) H._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: