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D-4378/2011

D-4378/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-28 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, di etnia tamil, è originario B._______, nel distretto di Jaffna. Dalla fine del 2004 egli si è trasferito a Colombo, dove ha vissuto fino alla data del suo espatrio, avvenuto il 26 ottobre 2008. Partito da Colombo alla volta di Milano (Italia), è rimasto tre giorni in Italia prima di giungere in Svizzera il 30 ottobre 2008, dove lo stesso giorno ha depositato la sua domanda d'asilo (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 3 novembre 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 5 seg.). Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto e qui di rilievo, di essere espatriato in quanto a Colombo, tra il 2007 e il 2008, sarebbe stato ripetutamente fermato da militari e da poliziotti e alle volte trattenuto per qualche ora o per una giornata. Durante i fermi gli sarebbe stato chiesto di mostrare un documento d'identità e l'autorizzazione di soggiorno a Colombo e, in quanto originario di Jaffna, sarebbe stato interrogato su suoi eventuali legami con le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Inoltre gli sarebbe già anche stato chiesto se la motocicletta che possedeva gli fosse stata fornita dalle LTTE. Più volte, per essere rilasciato, sarebbe stato necessario pagare (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale di audizione del 12 novembre 2009 [di seguito: verbale 2], pagg. 5 seg.). L'arresto più importante sarebbe però quello avvenuto il (...) 2008 da parte della polizia di C._______ (Colombo). In quell'occasione, sempre per i sospetti legati alla sua provenienza da Jaffna, sarebbe stato condotto al posto di polizia locale, dove gli sarebbe stato chiesto come mai si trovasse a Colombo e quali attività vi svolgesse. Sarebbe poi stato imprigionato per quattordici giorni durante i quali sarebbe stato interrogato e picchiato. Il (...) 2008 sarebbe stato processato e rilasciato a condizione di presentarsi ogni sabato a firmare, cosa che lui avrebbe fatto fino al momento del suo espatrio (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 3-5). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:

- la sua carta d'identità con relativa traduzione in lingua tedesca;

- un documento, con relativa traduzione in lingua inglese, della centrale di polizia di Colombo attestante la sua carcerazione presso la stazione di polizia di C._______ il (...) 2008 e il suo rilascio del (...) 2008 con la condizione di presentarsi ogni sabato a firmare. B. Con decisione del 21 luglio 2011, notificata al ricorrente il 23 luglio 2011 (cfr. act. A 14/1), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 8 agosto 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 agosto 2011), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via sussidiaria ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria e, subordinatamente, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con ordinanza del 10 agosto 2011, ha informato il ricorrente sulla possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).

E. 3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a, GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7, GICRA 1994 n. 24, GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6, GICRA 1993 n. 21, GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).

E. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha ritenuto che i timori del richiedente di essere esposto in futuro a misure persecutorie da parte dello Stato sarebbero infondati: i fermi subiti sarebbero da inserire nel contesto della campagna militare lanciata dalle autorità srilankesi nel 2006 volta a sconfiggere le LTTE. Egli sarebbe stato sospettato di intrattenere legami con le LTTE semplicemente per il fatto di essere originario di Jaffna. I medesimi problemi che avrebbe riscontrato il fratello sarebbero poi scomparsi dopo l'ottenimento della carta d'identità con l'indirizzo di Colombo. L'Ufficio evidenzia poi che il richiedente, perlomeno dopo avere pagato i poliziotti, sia sempre stato liberato, la qual cosa, se fossero sussistiti sospetti concreti circa la sua appartenenza alle LTTE, non sarebbe avvenuta con cotanta facilità. Non può essere esclusa neanche che il modo di procedere delle forze dell'ordine spesso costituissero semplicemente un pretesto per estorcergli del denaro. L'autorità inferiore ritiene che l'interessato non debba più temere delle persecuzioni da parte dello Stato in quanto dopo la sconfitta delle LTTE la situazione nello Sri Lanka si sarebbe tranquillizzata, le autorità avrebbero ripreso il controllo della situazione e le misure volte a controllare ogni singola persona già per un minimo sospetto sarebbero ormai scomparse. I ripetuti fermi ai quali sarebbe stato sottoposto il richiedente non dovrebbero quindi più ripetersi in futuro. Per quanto attiene al documento depositato, l'UFM ha rinunciato a pronunciarsi sulla sua autenticità in quanto, a prescindere da essa, detto documento non conterrebbe elementi rilevanti ai sensi dell'asilo. Infatti, secondo tale scritto, il richiedente sarebbe stato liberato dopo due settimane di detenzione e, a mente dell'autorità di prima istanza, qualora fossero sussistiti degli indizi concreti di un coinvolgimento dell'interessato nelle LTTE, egli non sarebbe stato rilasciato in tempi così brevi. L'UFM ha quindi ritenuto che quanto allegato non soddisferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi e pertanto non ha concesso l'asilo al richiedente. Con ricorso, l'insorgente contesta innanzitutto la posizione dell'UFM secondo cui le autorità srilankesi non nutrirebbero grandi sospetti o particolare interesse nella sua persona. Egli sarebbe invece continuamente nel mirino delle autorità già per il solo fatto di doversi presentare a firmare. Le forze dell'ordine lo avrebbero poi cercato a casa dei suoi famigliari perfino tre anni dopo il suo espatrio. La circostanza che gli fossero stati chiesti soldi per essere rilasciato, non dimostrerebbe in alcun modo che egli non fosse un vero e proprio sospettato, ma più probabilmente che il poliziotto del caso fosse corrotto. Egli contesta altresì che i problemi analoghi del fratello siano scomparsi una volta ottenuta la carta d'identità di Colombo a conferma che i sospetti nei confronti del richiedente siano da attribuire unicamente alla sua provenienza. Infatti, anche dopo l'ottenimento della nuova carta d'identità, il fratello avrebbe ancora subito arresti, seppur con una minore frequenza. L'insorgente osserva infine che, se rinviato, egli farebbe ritorno nel suo Paese quale richiedente l'asilo respinto e dopo avere trascorso diversi anni all'estero.

E. 5 Come rettamente rilevato dall'UFM, questo Tribunale ritiene i fatti addotti dal richiedente come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce dell'evoluzione avvenuta nel Paese di origine, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. Nel concreto, quo alla situazione vigente nello Sri Lanka, il Tribunale ha constatato un netto miglioramento della situazione nel Paese dal profilo della sicurezza e della stabilità da quando è terminato il conflitto militare nel maggio del 2009 (cfr. sulla tematica DTAF 2011/24). Dopo la soccombenza militare delle LTTE possono essere considerati cessati anche gli atti persecutori da parte di esse. La fine del conflitto ha poi permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = Internally Displaced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione nello Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1-7.6). Non di meno, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone siano a tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rimpatrio. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici, ossia persone che anche dopo la fine della guerra civile restano sospettati di legami con le LTTE o di essere sostenitori dell'ex capo dell'esercito Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), segnatamente giornalisti e attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone rientranti dalla Svizzera sospettati di avere avuto contatti con esponenti di spicco delle LTTE, come anche le persone che dispongono di importanti mezzi finanziari (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5). In casu, non emergono elementi tali da ritenere che l'interessato rientri nel novero dei profili a rischio sopra esposti. Infatti, come giustamente osservato dall'UFM, dagli atti si evince che i sospetti circa suoi eventuali legami con le LTTE sarebbero da ricondurre esclusivamente alle sue origini geografiche (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 3 e 6). Peraltro, dalle dichiarazioni del richiedente, non traspare alcun altro elemento che avrebbe potuto indurre le autorità a nutrire sospetti concreti nei suoi confronti. Quand'anche il ricorrente abbia contestato quanto sostenuto dall'UFM circa i problemi del fratello anche dopo l'ottenimento di una carta d'identità di Colombo, il Tribunale osserva che non si intravedono comunque elementi per ammettere l'esistenza di sospetti nei confronti dell'interessato fondati su fatti concreti. Il Tribunale ritiene che i fermi e gli arresti subiti siano da inserire nel contesto che vigeva a quell'epoca, ancora durante la guerra, quando giovani tamil venivano di sovente fermati dalle autorità allo scopo di ottenere informazioni. Si può dunque ritenere che si sia trattato di controlli di sicurezza tipiche di quel periodo (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-6734/2011 del 27 marzo 2012, consid. 3.4; cfr. anche Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3130/2012 del 6 agosto 2012, consid. 5.4). Per giunta, in occasione dei fermi antecedenti all'arresto del (...) 2008, egli sarebbe sempre stato rilasciato il giorno stesso. Una tale circostanza esclude che le autorità srilankesi lo credessero coinvolto in azioni militari o atti terroristici attribuibili alle LTTE. In caso contrario non è immaginabile che egli sarebbe stato rilasciato ogni volta così velocemente, peraltro ripetutamente e senza aver dovuto pagare somme particolarmente elevate (cfr. verbale 2, pag. 6). Nell'ottica della situazione nel Paese prima della fine della guerra, è altresì difficilmente immaginabile che in seguito all'arresto del (...) 2008 egli sarebbe stato liberato dopo appena due settimane di detenzione con la sola condizione di presentarsi il sabato a firmare (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-6734/2011 del 27 marzo 2012, consid. 3.4). Va dipoi osservato che il richiedente ha lasciato il Paese dall'aeroporto di Colombo munito del proprio passaporto, ciò che dimostra che non nutriva particolari timori di essere arrestato. Ciò posto, questo Tribunale si sente di escludere che in caso di rimpatrio l'interessato diventi oggetto di particolari attenzioni da parte delle autorità (cfr. anche E-6734/2011, consid. 3.4). Quo all'allegazione dell'insorgente secondo cui le autorità srilankesi si sarebbero recate a casa della madre e della zia per chiedere informazioni su di lui, questo Tribunale, per quanto sopra elencato, non ravvisa ragione per cui le autorità locali dovrebbero fare di lui oggetto di ricerca. In merito poi agli estratti dei rapporti dell'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR) dell'8 dicembre 2009 e del 1° dicembre 2010, citati dal ricorrente nel gravame, il Tribunale constata innanzitutto la mancanza di un legame concreto tra le citazioni riportate e la situazione individuale del ricorrente (cfr. anche D-5534/2011, consid. 5.2.5). Peraltro si tratta di rapporti stilati poco dopo la fine della guerra, seguita da costante evoluzione di cui questo Tribunale ha scritto in recente giurisprudenza. Va da ultimo osservato che non vi è alcun elemento per ritenere che l'interessato, per il solo fatto di rimpatriare quale richiedente l'asilo respinto, potrebbe, nel suo Paese di origine, essere sospettato di avere intrattenuto in Svizzera contatti con esponenti di spicco delle LTTE (cfr. D-5534/2011 e E-5792/2011, con il relativo riferimento alla DTAF 2011/24 consid. 8.4.3 S. 496). Sulla base di queste considerazioni, il timore di persecuzioni future espresso dal richiedente in sede di audizione (cfr. verbale 2, pag. 8) non può essere considerato oggettivamente fondato in quanto non vi sono elementi concreti per ammettere con un'alta probabilità l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.

E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f).

E. 7.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di rientro in patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani. Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere che le autorità in patria possano avere interesse ad arrestarlo o a interrogarlo. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro - sospetto o certo - delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk" per l'interessato. Tuttavia questa soglia potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente al momento nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti). Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, secondo il Tribunale, nonostante il richiedente abbia chiesto asilo all'estero e non si sia più presentato il sabato presso le autorità a prestare la firma, non vi è da ritenere, nell'ambito di una valutazione d'insieme, che la soglia per ammettere un "real risk" per l'insorgente sia raggiunta. A questo riguardo, al fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa l'analisi relativa all'adempimento della qualità di rifugiato (consid. 5). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1.). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente nello Sri Lanka, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2). Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 - per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1) - e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le attuali condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene che siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale, in particolare nella regione di Colombo, dove l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2 e 13.3). Nel caso in esame il ricorrente ha dichiarato di essere originario di Jaffna, di essersi trasferito a Colombo nel dicembre del 2004, quindi all'età di diciassette anni, e di esserci rimasto fino al momento dell'espatrio, avvenuto nel 2008 (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg. e 5). Questo Tribunale esaminerà quindi dapprima l'esigibilità dell'allontanamento verso il distretto di Jaffna. Dagli atti non risulta, ad eccezione di un cenno nel ricorso di una zia che apparentemente abiterebbe a Jaffna, che egli disponga attualmente di una rete famigliare in questa zona (cfr. verbale 1, pag. 3) e non vi sono nemmeno elementi per ammettere che egli, in detto luogo, abbia possibilità concrete di assicurarsi un alloggio e il minimo vitale. Inoltre non vi avrebbe più vissuto da ormai quasi otto anni. L'esecuzione dell'allontanamento verso Jaffna non è quindi da ritenersi esigibile e va dunque esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno a Colombo, dove il richiedente ha vissuto per quasi quattro anni prima del suo espatrio. Secondo le sue dichiarazioni, a Colombo egli potrebbe contare sulla presenza della madre, del fratello e della sorella (cfr. verbale 1, pag. 3). Egli è scolarizzato e oltre che al tamil parla anche singalese e ha qualche conoscenza di inglese. Inoltre a Colombo ha lavorato presso una scuola privata e dispone quindi di esperienza professionale (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pagg. 3 e 7). Il Tribunale ritiene quindi che rientrando a Colombo l'interessato potrà disporre di una rete famigliare e reintegrarsi anche professionalmente. Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 8 Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 10 Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità di esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4378/2011 Sentenza del 28 agosto 2012 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bruno Huber, Contessina Theis, cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone, Antenna Profughi, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 luglio 2011 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, di etnia tamil, è originario B._______, nel distretto di Jaffna. Dalla fine del 2004 egli si è trasferito a Colombo, dove ha vissuto fino alla data del suo espatrio, avvenuto il 26 ottobre 2008. Partito da Colombo alla volta di Milano (Italia), è rimasto tre giorni in Italia prima di giungere in Svizzera il 30 ottobre 2008, dove lo stesso giorno ha depositato la sua domanda d'asilo (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 3 novembre 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 5 seg.). Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto e qui di rilievo, di essere espatriato in quanto a Colombo, tra il 2007 e il 2008, sarebbe stato ripetutamente fermato da militari e da poliziotti e alle volte trattenuto per qualche ora o per una giornata. Durante i fermi gli sarebbe stato chiesto di mostrare un documento d'identità e l'autorizzazione di soggiorno a Colombo e, in quanto originario di Jaffna, sarebbe stato interrogato su suoi eventuali legami con le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Inoltre gli sarebbe già anche stato chiesto se la motocicletta che possedeva gli fosse stata fornita dalle LTTE. Più volte, per essere rilasciato, sarebbe stato necessario pagare (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale di audizione del 12 novembre 2009 [di seguito: verbale 2], pagg. 5 seg.). L'arresto più importante sarebbe però quello avvenuto il (...) 2008 da parte della polizia di C._______ (Colombo). In quell'occasione, sempre per i sospetti legati alla sua provenienza da Jaffna, sarebbe stato condotto al posto di polizia locale, dove gli sarebbe stato chiesto come mai si trovasse a Colombo e quali attività vi svolgesse. Sarebbe poi stato imprigionato per quattordici giorni durante i quali sarebbe stato interrogato e picchiato. Il (...) 2008 sarebbe stato processato e rilasciato a condizione di presentarsi ogni sabato a firmare, cosa che lui avrebbe fatto fino al momento del suo espatrio (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 3-5). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:

- la sua carta d'identità con relativa traduzione in lingua tedesca;

- un documento, con relativa traduzione in lingua inglese, della centrale di polizia di Colombo attestante la sua carcerazione presso la stazione di polizia di C._______ il (...) 2008 e il suo rilascio del (...) 2008 con la condizione di presentarsi ogni sabato a firmare. B. Con decisione del 21 luglio 2011, notificata al ricorrente il 23 luglio 2011 (cfr. act. A 14/1), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 8 agosto 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 agosto 2011), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via sussidiaria ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria e, subordinatamente, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con ordinanza del 10 agosto 2011, ha informato il ricorrente sulla possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).

3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a, GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7, GICRA 1994 n. 24, GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6, GICRA 1993 n. 21, GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha ritenuto che i timori del richiedente di essere esposto in futuro a misure persecutorie da parte dello Stato sarebbero infondati: i fermi subiti sarebbero da inserire nel contesto della campagna militare lanciata dalle autorità srilankesi nel 2006 volta a sconfiggere le LTTE. Egli sarebbe stato sospettato di intrattenere legami con le LTTE semplicemente per il fatto di essere originario di Jaffna. I medesimi problemi che avrebbe riscontrato il fratello sarebbero poi scomparsi dopo l'ottenimento della carta d'identità con l'indirizzo di Colombo. L'Ufficio evidenzia poi che il richiedente, perlomeno dopo avere pagato i poliziotti, sia sempre stato liberato, la qual cosa, se fossero sussistiti sospetti concreti circa la sua appartenenza alle LTTE, non sarebbe avvenuta con cotanta facilità. Non può essere esclusa neanche che il modo di procedere delle forze dell'ordine spesso costituissero semplicemente un pretesto per estorcergli del denaro. L'autorità inferiore ritiene che l'interessato non debba più temere delle persecuzioni da parte dello Stato in quanto dopo la sconfitta delle LTTE la situazione nello Sri Lanka si sarebbe tranquillizzata, le autorità avrebbero ripreso il controllo della situazione e le misure volte a controllare ogni singola persona già per un minimo sospetto sarebbero ormai scomparse. I ripetuti fermi ai quali sarebbe stato sottoposto il richiedente non dovrebbero quindi più ripetersi in futuro. Per quanto attiene al documento depositato, l'UFM ha rinunciato a pronunciarsi sulla sua autenticità in quanto, a prescindere da essa, detto documento non conterrebbe elementi rilevanti ai sensi dell'asilo. Infatti, secondo tale scritto, il richiedente sarebbe stato liberato dopo due settimane di detenzione e, a mente dell'autorità di prima istanza, qualora fossero sussistiti degli indizi concreti di un coinvolgimento dell'interessato nelle LTTE, egli non sarebbe stato rilasciato in tempi così brevi. L'UFM ha quindi ritenuto che quanto allegato non soddisferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi e pertanto non ha concesso l'asilo al richiedente. Con ricorso, l'insorgente contesta innanzitutto la posizione dell'UFM secondo cui le autorità srilankesi non nutrirebbero grandi sospetti o particolare interesse nella sua persona. Egli sarebbe invece continuamente nel mirino delle autorità già per il solo fatto di doversi presentare a firmare. Le forze dell'ordine lo avrebbero poi cercato a casa dei suoi famigliari perfino tre anni dopo il suo espatrio. La circostanza che gli fossero stati chiesti soldi per essere rilasciato, non dimostrerebbe in alcun modo che egli non fosse un vero e proprio sospettato, ma più probabilmente che il poliziotto del caso fosse corrotto. Egli contesta altresì che i problemi analoghi del fratello siano scomparsi una volta ottenuta la carta d'identità di Colombo a conferma che i sospetti nei confronti del richiedente siano da attribuire unicamente alla sua provenienza. Infatti, anche dopo l'ottenimento della nuova carta d'identità, il fratello avrebbe ancora subito arresti, seppur con una minore frequenza. L'insorgente osserva infine che, se rinviato, egli farebbe ritorno nel suo Paese quale richiedente l'asilo respinto e dopo avere trascorso diversi anni all'estero.

5. Come rettamente rilevato dall'UFM, questo Tribunale ritiene i fatti addotti dal richiedente come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce dell'evoluzione avvenuta nel Paese di origine, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. Nel concreto, quo alla situazione vigente nello Sri Lanka, il Tribunale ha constatato un netto miglioramento della situazione nel Paese dal profilo della sicurezza e della stabilità da quando è terminato il conflitto militare nel maggio del 2009 (cfr. sulla tematica DTAF 2011/24). Dopo la soccombenza militare delle LTTE possono essere considerati cessati anche gli atti persecutori da parte di esse. La fine del conflitto ha poi permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = Internally Displaced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione nello Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1-7.6). Non di meno, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone siano a tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rimpatrio. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici, ossia persone che anche dopo la fine della guerra civile restano sospettati di legami con le LTTE o di essere sostenitori dell'ex capo dell'esercito Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), segnatamente giornalisti e attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone rientranti dalla Svizzera sospettati di avere avuto contatti con esponenti di spicco delle LTTE, come anche le persone che dispongono di importanti mezzi finanziari (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5). In casu, non emergono elementi tali da ritenere che l'interessato rientri nel novero dei profili a rischio sopra esposti. Infatti, come giustamente osservato dall'UFM, dagli atti si evince che i sospetti circa suoi eventuali legami con le LTTE sarebbero da ricondurre esclusivamente alle sue origini geografiche (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 3 e 6). Peraltro, dalle dichiarazioni del richiedente, non traspare alcun altro elemento che avrebbe potuto indurre le autorità a nutrire sospetti concreti nei suoi confronti. Quand'anche il ricorrente abbia contestato quanto sostenuto dall'UFM circa i problemi del fratello anche dopo l'ottenimento di una carta d'identità di Colombo, il Tribunale osserva che non si intravedono comunque elementi per ammettere l'esistenza di sospetti nei confronti dell'interessato fondati su fatti concreti. Il Tribunale ritiene che i fermi e gli arresti subiti siano da inserire nel contesto che vigeva a quell'epoca, ancora durante la guerra, quando giovani tamil venivano di sovente fermati dalle autorità allo scopo di ottenere informazioni. Si può dunque ritenere che si sia trattato di controlli di sicurezza tipiche di quel periodo (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-6734/2011 del 27 marzo 2012, consid. 3.4; cfr. anche Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3130/2012 del 6 agosto 2012, consid. 5.4). Per giunta, in occasione dei fermi antecedenti all'arresto del (...) 2008, egli sarebbe sempre stato rilasciato il giorno stesso. Una tale circostanza esclude che le autorità srilankesi lo credessero coinvolto in azioni militari o atti terroristici attribuibili alle LTTE. In caso contrario non è immaginabile che egli sarebbe stato rilasciato ogni volta così velocemente, peraltro ripetutamente e senza aver dovuto pagare somme particolarmente elevate (cfr. verbale 2, pag. 6). Nell'ottica della situazione nel Paese prima della fine della guerra, è altresì difficilmente immaginabile che in seguito all'arresto del (...) 2008 egli sarebbe stato liberato dopo appena due settimane di detenzione con la sola condizione di presentarsi il sabato a firmare (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-6734/2011 del 27 marzo 2012, consid. 3.4). Va dipoi osservato che il richiedente ha lasciato il Paese dall'aeroporto di Colombo munito del proprio passaporto, ciò che dimostra che non nutriva particolari timori di essere arrestato. Ciò posto, questo Tribunale si sente di escludere che in caso di rimpatrio l'interessato diventi oggetto di particolari attenzioni da parte delle autorità (cfr. anche E-6734/2011, consid. 3.4). Quo all'allegazione dell'insorgente secondo cui le autorità srilankesi si sarebbero recate a casa della madre e della zia per chiedere informazioni su di lui, questo Tribunale, per quanto sopra elencato, non ravvisa ragione per cui le autorità locali dovrebbero fare di lui oggetto di ricerca. In merito poi agli estratti dei rapporti dell'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR) dell'8 dicembre 2009 e del 1° dicembre 2010, citati dal ricorrente nel gravame, il Tribunale constata innanzitutto la mancanza di un legame concreto tra le citazioni riportate e la situazione individuale del ricorrente (cfr. anche D-5534/2011, consid. 5.2.5). Peraltro si tratta di rapporti stilati poco dopo la fine della guerra, seguita da costante evoluzione di cui questo Tribunale ha scritto in recente giurisprudenza. Va da ultimo osservato che non vi è alcun elemento per ritenere che l'interessato, per il solo fatto di rimpatriare quale richiedente l'asilo respinto, potrebbe, nel suo Paese di origine, essere sospettato di avere intrattenuto in Svizzera contatti con esponenti di spicco delle LTTE (cfr. D-5534/2011 e E-5792/2011, con il relativo riferimento alla DTAF 2011/24 consid. 8.4.3 S. 496). Sulla base di queste considerazioni, il timore di persecuzioni future espresso dal richiedente in sede di audizione (cfr. verbale 2, pag. 8) non può essere considerato oggettivamente fondato in quanto non vi sono elementi concreti per ammettere con un'alta probabilità l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.

6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f). 7.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di rientro in patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani. Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere che le autorità in patria possano avere interesse ad arrestarlo o a interrogarlo. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro - sospetto o certo - delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk" per l'interessato. Tuttavia questa soglia potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente al momento nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti). Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, secondo il Tribunale, nonostante il richiedente abbia chiesto asilo all'estero e non si sia più presentato il sabato presso le autorità a prestare la firma, non vi è da ritenere, nell'ambito di una valutazione d'insieme, che la soglia per ammettere un "real risk" per l'insorgente sia raggiunta. A questo riguardo, al fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa l'analisi relativa all'adempimento della qualità di rifugiato (consid. 5). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1.). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente nello Sri Lanka, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2). Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 - per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1) - e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le attuali condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene che siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale, in particolare nella regione di Colombo, dove l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2 e 13.3). Nel caso in esame il ricorrente ha dichiarato di essere originario di Jaffna, di essersi trasferito a Colombo nel dicembre del 2004, quindi all'età di diciassette anni, e di esserci rimasto fino al momento dell'espatrio, avvenuto nel 2008 (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg. e 5). Questo Tribunale esaminerà quindi dapprima l'esigibilità dell'allontanamento verso il distretto di Jaffna. Dagli atti non risulta, ad eccezione di un cenno nel ricorso di una zia che apparentemente abiterebbe a Jaffna, che egli disponga attualmente di una rete famigliare in questa zona (cfr. verbale 1, pag. 3) e non vi sono nemmeno elementi per ammettere che egli, in detto luogo, abbia possibilità concrete di assicurarsi un alloggio e il minimo vitale. Inoltre non vi avrebbe più vissuto da ormai quasi otto anni. L'esecuzione dell'allontanamento verso Jaffna non è quindi da ritenersi esigibile e va dunque esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno a Colombo, dove il richiedente ha vissuto per quasi quattro anni prima del suo espatrio. Secondo le sue dichiarazioni, a Colombo egli potrebbe contare sulla presenza della madre, del fratello e della sorella (cfr. verbale 1, pag. 3). Egli è scolarizzato e oltre che al tamil parla anche singalese e ha qualche conoscenza di inglese. Inoltre a Colombo ha lavorato presso una scuola privata e dispone quindi di esperienza professionale (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pagg. 3 e 7). Il Tribunale ritiene quindi che rientrando a Colombo l'interessato potrà disporre di una rete famigliare e reintegrarsi anche professionalmente. Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

8. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

10. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità di esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: